DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2019 – DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018 , n. 135

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018 , n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di semplificazione in materia  di  impresa  e  lavoro,  per  superare
situazioni di grave  difficolta'  nelle  dinamiche  dei  rapporti  di
mercato e con la pubblica amministrazione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili con impatto rilevante per  il  superamento
di  criticita'  riscontrate   nella   realta'   sociale,   quali   il
sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici  di
medicina generale e di dirigenti scolastici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
adottare misure per imprimere ulteriore slancio alla  modernizzazione
dell'azione  pubblica  e  alla  informatizzazione  dei  rapporti  fra
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 dicembre 2018; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
per gli affari europei; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
((Sostegno alle piccole e medie imprese  creditrici  delle  pubbliche
       amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile)) 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono
in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia'
contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
non gia' coperti da garanzia pubblica anche se assistiti  da  ipoteca
sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
  3. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura  indicata
dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per
cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il
minore tra: 
    a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di
garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora,
maturati sino alla predetta data e 
    b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati   dalla   PMI
beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni,
per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di
garanzia. 
  5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni
caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui
alla lettera b) del comma 3. 
  6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del
versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o
intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il
predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI
beneficiaria in misura massima determinata dal  decreto  adottato  ai
sensi del comma 7, restando a carico della banca o  intermediario  la
parte rimanente. 
  ((6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile  di  cui  ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate come 'inadempienze probabili' (UTP) entro la data  dell'
11 febbraio 2019, secondo le risultanze  della  centrale  dei  rischi
della Banca d'Italia. 
  6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,  la
garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 e'  concessa  nella
misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore
all'80 per cento dell'esposizione alla data dell' 11 febbraio 2019  e
fino  a  un  importo  massimo  di  euro  2.500.000.  Ai  fini   della
concessione della garanzia della sezione speciale, che  ha  carattere
sussidiario, il piano di cui  al  comma  4  deve  essere  valutato  e
approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  Con  il
decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono  stabilite  le
modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le  indicazioni
sulle modalita' di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal
comma 6-bis e dal presente comma)). 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa  ((,
anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis)). Lo stesso
decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse
della sezione speciale e i parametri per definire il premio in  linea
con i valori di mercato della garanzia. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  di
quelli di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
    b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
  "52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere  dal
periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui
al comma 52-bis. 
  52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi
di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". 
  8-ter. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  8-bis,  pari  a  118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. 
 
                             Art. 1-bis 
 
(( (Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti
                          agevolativi). )) 
 
  ((1. Al decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino  a:
"improcedibile"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "possono  essere
definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci
rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021"; 
    b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: "restanti
rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31 maggio". 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
193 e' sostituito dal seguente: 
  "193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente
della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle  persone
fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai  sensi  del  comma
189, ove definibili ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione
disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo
delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette  rate,  e  la
scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di  ammontare
pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019;
il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna
di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.  Nei  medesimi
casi previsti dal secondo periodo del  comma  192,  limitatamente  ai
debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato  decreto-legge  n.
119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito
in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari  al  30  per  cento,
scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30  novembre
degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a  decorrere  dal  1°  dicembre
2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo". 
  3. All'articolo  1,  comma  57,  lettera  d-bis),  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di
arti o professioni")). 
                               Art. 2 
 
Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento  di  cui
  all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
  1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come  integrato  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
e'  rimborsato  ((,  nell'ambito  della  procedura  di   ripartizione
dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei  limiti
dell'attivo disponibile di Alitalia - Societa' Aerea Italiana  S.p.A.
in amministrazione straordinaria)). 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, il terzo periodo e' abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  900  milioni
di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede  mediante
versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro  il  31
dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema  bancario  dalla
Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge
9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno
sul  conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  periodo,  e'
restituita nel corso del 2019. 
                               Art. 3 
 
      Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo  15
e' abrogato. 
  ((1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956,  n.  1526,  i
commi sesto e settimo sono abrogati. 
  1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il
comma 7 e' abrogato. 
  1-quater. All'articolo 60 della legge 12  dicembre  2016,  n.  238,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "I  produttori,  gli  importatori  e  i
grossisti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori  e  gli
importatori"; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile,  le
parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro
dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 14 e' abrogato; 
    b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; 
    c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
  "17-bis.  La  start-up  innovativa   e   l'incubatore   certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella
sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10". 
  1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura  di
ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi
del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo
comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; 
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma
4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di
iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole  o
confermandole   almeno   una   volta   all'anno   in   corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2". 
  1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n.
84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) frequenza di corsi  di  qualificazione  tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un
anno". 
  1-novies. All'articolo 12 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  il  secondo
periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati. 
  1-decies. Il comma  6  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio
2015, recante "Disposizioni  relative  alla  dematerializzazione  del
registro  di  carico  e  scarico  degli  sfarinati  e   delle   paste
alimentari", sono abrogati. 
  1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo  5,
comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS,  dal  fascicolo
aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  istituito
nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese  agricole  indicano
nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso  in
cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. 
  1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta nel
CNEL" sono inserite le seguenti: "e quelle  stipulanti  il  contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore". 
  1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una
PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che prevede termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni.  Il
presente comma non si applica quando tutte  le  parti  del  contratto
sono PMI". 
  1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2,  della  legge  11  gennaio
2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi")). 
                             Art. 3-bis 
 
             (Disposizioni in materia di etichettatura). 
 
  1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative
a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti
Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono
definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui
l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 
  3-bis. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  sono  individuate  le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in
collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare
in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione
relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate
e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui
al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3-ter.  L'indicazione  del   luogo   di   provenienza   e'   sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/775  della
Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di
origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali
d'informazione"; 
    c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati; 
    d) ai commi 6 e 12, le  parole:  "dei  decreti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del decreto"; 
    e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Per le violazioni delle disposizioni relative  all'indicazione
obbligatoria dell'origine e della provenienza previste  dal  presente
articolo e dai decreti attuativi, si applicano le  sanzioni  previste
dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231"; 
    f)  al  comma  11,  le  parole:  "del  primo  dei  decreti"  sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto". 
  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la data della notifica di cui al paragrafo  1  dell'articolo  45
del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, di  cui  e'  data  comunicazione  con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                                                                ((7)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Comunicato in G.U. 20/07/2019, n. 169 ha disposto che "Si  rende
noto  che,  come  previsto  dall'articolo   3-bis,   comma   2,   del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con  modificazioni
dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12  febbraio  2019,  e'  stata
effettuata la notifica della norma in data 7 marzo 2019, ai sensi del
paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011". 
                             Art. 3-ter 
 
(( (Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES  e  per  le
               zone logistiche semplificate - ZLS) )) 
 
  ((1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
    "a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto delle
norme nazionali ed europee sull'esercizio  dell'attivita'  d'impresa.
Al  fine   di   semplificare   ed   accelerare   l'insediamento,   la
realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES
sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa
vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali
applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli
articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di
concessioni demaniali portuali; 
    a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o
nulla   osta   comunque   denominati   la   cui   adozione   richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri  atti  di  assenso
comunque  denominati  di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta'; 
    a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il  raccordo  tra  gli  sportelli  unici  istituiti  ai  sensi  della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge  28  gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del  procedimento  ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la  fase  di  insediamento,  di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato  digitale,  in  almeno  una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di  moduli
e formulari standardizzati  per  la  presentazione  dell'istanza  nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di  eventuali  vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di  eventuali  termini
di conclusione del procedimento; 
    a-quater) presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta
dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di
organizzazione dei lavori della stessa; 
    a-quinquies) entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per
l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi
procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le
amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla
Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; 
    a-sexies)  nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone   franche
doganali intercluse ai sensi del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,   che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di
delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche
doganali e' proposta da ciascun Comitato di  indirizzo  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
ed e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
proposta". 
  2.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Gli interventi  relativi  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono
realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai
gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
  3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, e' sostituito dal seguente: 
    "64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che  operano  nella
Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),  a-ter),  a-quater),
a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si
provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.)) 
                            Art. 3-quater 
 
        (Altre misure di deburocratizzazione per le imprese). 
 
  1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n.  35,  il  secondo
periodo e' soppresso. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34)). 
  3. Al solo fine di garantire  un'ulteriore  riduzione  degli  oneri
amministrativi per le  imprese  e  nel  contempo  una  piu'  uniforme
applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di   societa'   a
responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa
in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del  codice  civile,  delle
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo
2463-bis del codice civile e' redatto per atto  pubblico  ovvero  per
atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita'
richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme
adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al
competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  il
costo  agevolabile  dei  magazzini  automatizzati  interconnessi   ai
sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato  A  annesso  alla
suddetta legge, si intende comprensivo anche del  costo  attribuibile
alla   scaffalatura   asservita   dagli   impianti   automatici    di
movimentazione, che  costituisce,  al  contempo,  parte  del  sistema
costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in
quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. 
                          Art. 3-quinquies 
 
    (( (Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo). )) 
 
  ((1. Al decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  16
luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,  dalla  legge  29
novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico
e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del
pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli
impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di
cui abbiano un diritto personale di godimento i  lavoratori  autonomi
dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione,
appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del  primo
comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del  certificato  di
agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di  agibilita'
e' richiesto dai lavoratori medesimi,  salvo  l'obbligo  di  custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente. 
    2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al  comma  1
le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo"; 
    b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato)). 
                               Art. 4 
 
Modifiche al codice di procedura  civile  in  materia  di  esecuzione
forzata  nei  confronti  dei  soggetti   creditori   della   pubblica
                           amministrazione 
 
  1. All'articolo 495 del codice di procedura civile  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo comma, le parole «non inferiore a un  quinto»  sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; 
    b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «di quarantotto mesi»; 
    c) al quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni». 
  2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 560 (Modo  della  custodia).  -  Il  debitore  e  il  terzo
nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 
    Il custode  nominato  ha  il  dovere  di  vigilare  affinche'  il
debitore e il nucleo familiare conservino il bene  pignorato  con  la
diligenza del buon padre di  famiglia  e  ne  mantengano  e  tutelino
l'integrita'. 
    Il debitore e i familiari che con lui convivono  non  perdono  il
possesso dell'immobile e delle sue  pertinenze  sino  al  decreto  di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. 
    Il debitore deve consentire,  in  accordo  con  il  custode,  che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. 
    Le modalita' del diritto di visita sono contemplate  e  stabilite
nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 
    Il  giudice  ordina,  sentiti  il  custode  e  il  debitore,   la
liberazione  dell'immobile  pignorato  per  lui  ed  il  suo   nucleo
familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di  potenziali
acquirenti,  quando  l'immobile  non  sia  adeguatamente  tutelato  e
mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o  dolo  del
debitore e dei membri del suo nucleo familiare,  quando  il  debitore
viola gli altri obblighi che la legge pone a  suo  carico,  o  quando
l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 
    Al debitore e' fatto divieto  di  dare  in  locazione  l'immobile
pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. 
    Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma,   quando   l'immobile
pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non
puo' mai disporre il rilascio  dell'immobile  pignorato  prima  della
pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586". 
  3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Salvo  quanto  disposto
dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza,
il creditore pignorante e  i  creditori  gia'  intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente  dal
creditore e previamente notificato al debitore esecutato,  nel  quale
e' indicato l'ammontare del  residuo  credito  per  cui  si  procede,
comprensivo degli interessi maturati,  del  criterio  di  calcolo  di
quelli  in  corso  di  maturazione  e  delle  spese  sostenute   fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della  somma
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  495,   il   credito   resta
definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o
di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e  delle
spese successive.». 
  4. Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con  l'art.  18-quater,
comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  le  disposizioni
introdotte dal comma 2 del predetto articolo  4  si  applicano  anche
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle  quali  non
sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene". 
                             Art. 4-bis 
 
((  (Disposizioni  in  favore  dei  familiari  delle  vittime  e  dei
    superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017). )) 
 
  ((1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno  2019
ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore  delle
famiglie delle vittime del disastro  di  Rigopiano,  avvenuto  il  18
gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa  del  disastro  hanno
riportato lesioni gravi e gravissime. 
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci
dei comuni di residenza  delle  vittime  e  dei  soggetti  che  hanno
riportato  lesioni  gravi  e  gravissime,   individua   le   famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una  somma
determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'. 
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi  e  gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo  si  provvede,  ai   sensi   del   comma   7,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle  famiglie  delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto  al
quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite  o  nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
    c) al convivente more uxorio; 
    d) ai genitori; 
    e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico; 
    f) ai conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento. 
  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti  di
convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'  assegnata
al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'  previsto
per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
  7. Le elargizioni di cui al comma l sono  corrisposte  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta  o  tassa  e
sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i  soggetti
beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse
iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo  amministrativo
di parte corrente, di cui alla legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 5 
 
                 Norme in materia di semplificazione 
       e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici 
                      sotto soglia comunitaria 
 
  1. All'articolo 80, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: 
    «c) la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati  che
l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti
professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o
affidabilita'; 
    c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di   influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di
ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti
suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
    c-ter) l'operatore economico  abbia  dimostrato  significative  o
persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di
appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre
sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e
alla gravita' della stessa;». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i
cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni  in  merito  alla  tracciabilita'  dei  dati  ambientali
                          inerenti rifiuti 
 
  1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e,  conseguentemente,  non
sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78. 
  2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti
disposizioni: 
    a) gli articoli 16, 35,  36,  39  commi  1,  2,  2-bis,  2-ter  e
2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.
205; 
    b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5,  7,  8,  9,  9-bis,
secondo  periodo,  10,  11,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; 
    c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I
contributi relativi  all'anno  2018,  compresi  quelli  eventualmente
versati oltre la data del 31 dicembre  2018,  sono  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a
titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
  3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
  3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al  fine  di  assicurare   l'integrale   copertura   dei   costi   di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma
3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono  determinati  gli  importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche'  le
modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del
Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di  funzionamento  si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il
contributo  annuale,  che   sono   versati   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  3-quinquies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.LGS.  3  SETTEMBRE  2020,  N.
116)). 
  3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
                               Art. 7 
 
         Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal  progressivo
sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una piu'
celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme
le competenze assegnate  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia  carceraria,
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre  2022,  al
personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di  cui
all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre
alle attribuzioni di cui al  comma  2  del  predetto  articolo,  sono
assegnate le seguenti funzioni: 
    a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione  e
la  manutenzione,  anche  straordinaria,  degli   immobili   in   uso
governativo  all'amministrazione  penitenziaria,   nonche'   per   la
realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi  di
servizio per la polizia penitenziaria,  ovvero  per  l'aumento  della
capienza delle strutture esistenti; 
    b) gestione delle procedure di affidamento  degli  interventi  di
cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di
esecuzione degli stessi in  conformita'  alla  normativa  vigente  in
materia; 
    c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o
di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi  e  idonei
alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti  reali
sugli immobili in favore di terzi al fine della  loro  valorizzazione
per la realizzazione di strutture carcerarie. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   puo'   avvalersi,
mediante la  stipula  di  apposite  convenzioni,  del  personale  dei
competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 
  3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione  del  presente
articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli  stessi,  e'  approvato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  formulare  la
proposta di cui al  primo  periodo,  tiene  conto  dei  programmi  di
edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia
di  edilizia  penitenziaria  costituito  presso  il  Ministero  della
giustizia. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  1,  le
competenze  del  personale  del   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria sono esercitate limitatamente  alle  opere  individuate
con le modalita' di cui al primo e al secondo  periodo  del  presente
comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro  il  ((30
settembre 2021)). 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede  nel  limite  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria. 
                               Art. 8 
 
                        Piattaforme digitali 
 
  1. Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda
digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i
compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per
l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
  1-bis. Il mandato del Commissario  straordinario  per  l'attuazione
dell'Agenda  digitale,  nominato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  179,  nonche'  l'operativita'
della relativa struttura di supporto, sono prorogati al  31  dicembre
2019. 
  1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  al  fine  di  garantire
l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche  in
coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i  compiti  e  i
poteri  conferiti  al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite  delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  dallo  stesso
individuate, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e  per  lo
sviluppo e la diffusione dell'uso  delle  tecnologie  tra  cittadini,
imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, o il Ministro  delegato,  individua,  promuove  e  gestisce
mediante la competente struttura per l'innovazione  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica  e  di
trasformazione  digitale  di  rilevanza  strategica  e  di  interesse
nazionale. 
  1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale
formato da esperti in possesso di  specifica  ed  elevata  competenza
nello sviluppo e gestione di  processi  complessi  di  trasformazione
tecnologica  e  delle  correlate  iniziative   di   comunicazione   e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza  in  progetti  di
trasformazione digitale, ivi compreso  lo  sviluppo  di  programmi  e
piattaforme digitali con diffusione su larga  scala.  Il  contingente
opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al  comma  1-ter
ed e' composto da personale in posizione di fuori  ruolo,  comando  o
altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di  appartenenza,
proveniente da ministeri, ad esclusione dei  ministeri  dell'interno,
della difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre  pubbliche  amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997,  n.  127.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,   laddove
disposto, e' reso indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal
punto di vista finanziario nelle amministrazioni di  provenienza.  Il
trattamento economico e' corrisposto secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303. Il contingente di esperti e' altresi' composto  da  personale
di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere
favorevole del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ovvero  da
personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e  nei  limiti  complessivi
dello stanziamento di cui al  comma  1-quinquies,  sono  definiti  la
consistenza numerica e le modalita' di formazione del contingente, la
tipologia del rapporto di lavoro  e  le  modalita'  di  chiamata,  la
durata e  il  regime  giuridico  del  rapporto  intercorrente  con  i
componenti del contingente, le specifiche professionalita'  richieste
e il compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli  incarichi
conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente  al  30
dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza  prevista  nell'atto
di conferimento ((ovvero nell'eventuale atto di rinnovo)). 
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  1-ter
e)) 1-quater, anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter, pari a  6
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede: 
  a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili. (10) 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  sulla
base degli obiettivi indicati con direttiva adottata  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, e' costituita  una  societa'  per  azioni
interamente partecipata dallo Stato, ai  sensi  dell'articolo  9  del
decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e
modalita' individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, utilizzando  ai  fini  della  sottoscrizione  del  capitale
sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie gia' destinate
dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della  piattaforma
di cui al  comma  1,  secondo  procedure  definite  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri.   Le   predette   risorse
finanziarie sono versate, nell'anno 2019,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere  riassegnate  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  destinate  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Nello  statuto
della societa' sono previste modalita' di vigilanza,  anche  ai  fini
della verifica degli obiettivi di  cui  al  comma  1,  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. 
  3. Al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  attribuite  le
funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e  supporto  tecnico   delle
pubbliche amministrazioni, che le esercita avvalendosi della societa'
di cui al comma 2, per assicurare la capillare diffusione del sistema
di  pagamento  elettronico   attraverso   la   piattaforma   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.  Per
la progettazione, lo sviluppo, la gestione  e  l'implementazione  del
punto di accesso telematico di cui all'articolo  64-bis  del  decreto
legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma  di  cui  all'articolo
50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale della societa' di cui  al  comma
2. Le attivita' di sviluppo e  implementazione  sono  realizzate  nei
limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle  iniziative
per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
  4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n.
217, il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  «7.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia
digitale e il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono
adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei  servizi
di posta elettronica certificata di cui agli articoli  29  e  48  del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento  (UE)  n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio  2014,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per  le
transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la
direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore  del  decreto
di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n.  82
del 2005 e' abrogato.». 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
399) che "Ai fini  del  rafforzamento  strutturale  dei  processi  di
innovazione tecnologica  e  di  digitalizzazione  di  competenza  del
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di
euro per l'anno 2021 e di  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022". 
                             Art. 8-bis 
 
        (( (Misure di semplificazione per l'innovazione). )) 
 
  ((1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e
tecnologie di  scavo  a  basso  impatto  ambientale  in  presenza  di
sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione  archeologica   di   cui
all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione,  da
parte dell'operatore  di  rete  alla  soprintendenza  competente,  di
documentazione cartografica  rilasciata  dalle  competenti  autorita'
locali  che  attesti  la  sovrapposizione  dell'intero  tracciato  ai
sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si  applica  anche   alla
realizzazione dei  pozzetti  accessori  alle  infrastrutture  stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei  medesimi  sottoservizi
preesistenti. L'operatore di  rete  comunica,  con  un  preavviso  di
almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'  depositato   presso   la
soprintendenza,  ai  fini  della  preventiva  approvazione,  apposito
elaborato tecnico che dia  conto  anche  della  risistemazione  degli
spazi oggetto degli interventi. 
  2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto
ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  17  ottobre  2013,  ai  fini
dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  le  attivita'  di  scavo  sono
precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza,
in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai  lavori.
A seguito delle suddette indagini,  dei  cui  esiti,  valutati  dalla
soprintendenza, si tiene conto nella  progettazione  dell'intervento,
in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le  tecnologie
di scavo in minitrincea si considerano esentate  dalla  procedura  di
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo
25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente  puo'  prescrivere
il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo"; 
  b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. I lavori necessari  alla  realizzazione  di  infrastrutture
interne  ed  esterne  all'edificio  predisposte  per   le   reti   di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino  alla  sede  dell'abbonato,  sono  equiparati   ai   lavori   di
manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all'articolo  1135  del
codice  civile.  Tale  disposizione  non  si  applica  agli  immobili
tutelati ai sensi della parte  seconda  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42"; 
  c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole:  ",  restando  quindi  escluso  ogni  altro  tipo  di   onere
finanziario, reale o contributo, comunque  denominato,  di  qualsiasi
natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto". 
  2. All'articolo 88 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole:  "conforme  ai  modelli  predisposti
dagli Enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  C  di  cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva
pubblica  proprietaria  delle  aree"  sono  aggiunte   le   seguenti:
"un'istanza unica"; 
  b) al comma 6, dopo le  parole:  "Il  rilascio  dell'autorizzazione
comporta  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  scavi"   sono
inserite le seguenti: "e delle eventuali opere civili"; 
  c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di
comunicazione elettronica a banda  ultralarga,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  l'autorizzazione   prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa agli  interventi  in  materia  di
edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni  di
cui all'articolo 10,  comma  4,  lettera  g),  del  medesimo  decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della  soprintendenza
a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea  e  completa
documentazione tecnica". 
  3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  il  capoverso  B.10  e'
sostituito dal seguente: 
  "B.10. Installazione di cabine per  impianti  tecnologici  a  rete,
fatta  salva   la   fattispecie   dell'installazione   delle   stesse
all'interno di siti recintati gia' attrezzati con  apparati  di  rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non  comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito  nel  suo  complesso,  da
intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato  A,
o colonnine modulari ovvero sostituzione  delle  medesime  con  altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione". 
  4. All'articolo 26 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
  "3-bis. Nel caso di  interventi  finalizzati  all'installazione  di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il  nulla  osta
di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla
ricezione della richiesta da parte del comune". 
  5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  dopo  le  parole:
"entro sessanta giorni dalla richiesta" sono inserite le seguenti: ",
ed entro quaranta giorni dalla stessa in  riferimento  ad  interventi
finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica  a
banda ultralarga,")). 
                             Art. 8-ter 
 
 (( (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). )) 
 
  ((1. Si definiscono "tecnologie basate su registri distribuiti"  le
tecnologie  e  i  protocolli  informatici  che  usano   un   registro
condiviso,  distribuito,  replicabile,  accessibile  simultaneamente,
architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,  tali  da
consentire  la  registrazione,  la   convalida,   l'aggiornamento   e
l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente  protetti  da
crittografia verificabili da ciascun partecipante, non  alterabili  e
non modificabili. 
  2. Si definisce "smart contract" un programma per  elaboratore  che
opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu'  parti  sulla  base  di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart  contract  soddisfano  il
requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica
delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti
fissati  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  linee  guida  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. La memorizzazione di un documento informatico  attraverso  l'uso
di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 luglio 2014. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia  digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate  su  registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli  effetti
di cui al comma 3)). 
                               Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica  in  medicina
                              generale 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente  carenza
dei  medici  di  medicina  generale,  nelle  more  di  una  revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i  laureati
in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio   professionale,
iscritti al corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,
possono partecipare all'assegnazione degli  incarichi  convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro  assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in  possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi  titolo,
diritto all'inserimento nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione  degli  incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale,  il  requisito  del  possesso
dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale. Il mancato  conseguimento  del  diploma  di  formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza fatti salvi i periodi  di  sospensione  previsti
dall'articolo 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria  regionale  e  la
decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province
autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma  3,
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.   368,   ((prevedono
limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del  monte  ore
settimanale   da   definire   nell'ambito   dell'accordo   collettivo
nazionale, e possono organizzare i  corsi  anche  a  tempo  parziale,
garantendo))   in   ogni   caso   che   l'articolazione   oraria    e
l'organizzazione delle attivita' assistenziali non  pregiudichino  la
corretta partecipazione alle attivita'  didattiche  previste  per  il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in  sede  di  Accordo  collettivo  nazionale,  sono
individuati  i  criteri  di   priorita'   per   l'inserimento   nelle
graduatorie regionali dei medici  iscritti  al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale di cui al comma 1, per  l'assegnazione
degli incarichi  convenzionali,  nonche'  le  relative  modalita'  di
remunerazione. Nelle more della definizione dei  criteri  di  cui  al
presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo  collettivo
nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                             Art. 9-bis. 
 
(Semplificazioni in  materia  di  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 365 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020"; 
  b) al comma 687, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Per   il   triennio   2019-2021,   la   dirigenza    amministrativa,
professionale  e  tecnica  del  Servizio  sanitario   nazionale,   in
considerazione della mancata attuazione nei  termini  previsti  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7
agosto 2015, n.  124,  e'  compresa  nell'area  della  contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo  stipulato
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti  che  non  sono
tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con
riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del  15  febbraio
2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle  risorse
finanziarie  connesse  alle  procedure   di   ripiano   della   spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche' per l'anno  2017  per  la  spesa  per  acquisti
diretti, il direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia  stato  versato  dalle
aziende farmaceutiche titolari di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a  titolo  di
ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di  semplificare  le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono  del  Fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze
dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017". 
  4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31  maggio
2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  ed  e'  effettuato
computando  gli  importi  gia'  versati  per  i  ripiani  degli  anni
2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti,  che
restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo  1,
comma 390, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e  dell'articolo
22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2018,  n.  136.  Dell'esito
dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA. 
  5.  L'accertamento   positivo   del   conseguimento   della   somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di
AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal  2013
al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto,  per  cessata  materia
del contendere, a spese compensate, delle liti  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA
relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a  comunicare
l'esito dell'accertamento di cui al comma  4  alle  segreterie  degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i  giudizi  di  cui  al
presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano  della
spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.((4)) 
  6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni
e le province autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per  payback
2013-2017.((4)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 giugno 2019, n. 60, ha disposto (con l'art. 14,  comma  1)  che
"Al fine di garantire il riparto tra le regioni, gli effetti previsti
dal citato articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135  del
2018, s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma
3 del medesimo articolo, computato e accertato ai sensi del  comma  4
dello stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019". 
                               Art. 10 
 
Semplificazioni amministrative in materia di  istruzione  scolastica,
                     di universita', di ricerca 
 
  1. I candidati  ammessi  al  corso  conclusivo  del  corso-concorso
bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti  scolastici,  sono
dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di
ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e
disponibili, fatto salvo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con  i
decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso  bandito
per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue. 
  2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il  semi-esonero
del  personale  frequentante  il   corso   di   formazione   previsto
dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non
piu' necessarie a  tale  scopo,  confluiscono  nel  Fondo  «La  Buona
Scuola» per il  miglioramento  e  la  valorizzazione  dell'istruzione
scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13  luglio
2015, n. 107, nella misura di ((8,26 milioni di euro per l'anno  2018
e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019)). Il Ministero  dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                             Art. 10-bis 
 
  (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea). 
 
  1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, le parole:  "presso  la  rimessa"  sono
sostituite dalle seguenti: "presso la  sede  o  la  rimessa"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo  di
strumenti tecnologici"; 
  b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. La sede operativa del  vettore  e  almeno  una  rimessa  devono
essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o
area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma,
in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze
infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida
sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa"; 
  c) all'articolo 10, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi  o
di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente"; 
  d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida  e'  regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base ad un contratto di gestione"; 
  e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio  di  noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli  organi  di  controllo,  con  copia   conforme   depositata   in
rimessa";((14)) 
  f) all'articolo 11, dopo il  comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo
servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio
di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa  o  dal
pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la prima, con
partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o  dell'area
metropolitana  in  cui  ricade  il  territorio  del  comune  che   ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. ((14)) 
  4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni  caso
consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del  cliente
che  ha  effettuato  la  prenotazione  del  servizio  e   nel   corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso". 
  2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  11,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  come  modificato  dal
comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro  il  30
giugno 2019. 
  3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e  natante  e  di
quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate
le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le  quali  le
predette imprese dovranno registrarsi.  Agli  oneri  derivanti  dalle
previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad  euro  un
milione  per  l'annualita'  2019,  si  provvede   mediante   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla  gestione  dell'archivio
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della  medesima
legge,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico
nazionale delle imprese di cui al  comma  3,  non  e'  consentito  il
rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di
noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. 
  7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato. 
  8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata
l'attivita' delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione  che
intermediano tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non  di
linea. 
  9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza
unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa
prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo
stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente
e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a  quindici
giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente  decreto
e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto
deve essere tenuto a bordo della vettura o  presso  la  sede  e  deve
essere esibito in caso di controlli. ((14)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 26 marzo  2020,
n.  56  (in  G.U.  1ª  s.s.  01/04/2020,  n.   14),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 10-bis, comma  1,  lettera
e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni  urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il  secondo
periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992,  n.  21
(Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea)" e "dell'art. 10-bis,  commi  1,  lettera  f),
nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge
n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018". 
                               Art. 11 
 
Adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico  accessorio
       del personale dipendente della pubblica amministrazione 
 
  1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e   delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: 
    a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata
in vigore  del  medesimo  decreto  n.  75  del  2017,  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro,  a  valere  sulle   disponibilita'
finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il
personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; 
    b) alle risorse previste da specifiche disposizioni  normative  a
copertura degli oneri del trattamento  economico  accessorio  per  le
assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali  vigenti,
successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  l  si  applicano  anche  con
riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per  quanto
riguarda il trattamento accessorio, le risorse  di  cui  all'articolo
20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017. 
  ((2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera  c),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  degli  allievi
agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui  al  citato  articolo  703,
comma 1, lettera c), e nel limite massimo di  1.851  posti,  mediante
scorrimento della  graduatoria  della  prova  scritta  di  esame  del
concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della
Polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n.  40  del
26 maggio 2017. L'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede
alle predette assunzioni: 
  a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in
relazione alle cessazioni intervenute entro la data del  31  dicembre
2018 e nei limiti del relativo risparmio  di  spesa,  determinato  ai
sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla  relativa  prova
scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare; 
  c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera  b),  mediante
convocazione degli interessati,  individuati  con  decreto  del  Capo
della Polizia -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  in
relazione al numero dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo
l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di  cui  alla
citata lettera b); 
  d) previo avvio a piu' corsi  di  formazione  di  cui  all'articolo
6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del
1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo
le  disponibilita'  organizzative  e  logistiche  degli  istituti  di
istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso; 
  b) al comma 151: 
  1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per  ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni  di  euro  per  ciascuna
delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro"; 
  2) alla lettera a), le parole:  "quanto  a  5  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2019" sono sostituite dalle  seguenti:  "quanto  a  4,5
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021". 
  2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21  maggio  2018,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Le
disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30
giugno 2019"; 
  b) al comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302  del  28  dicembre  2010,  cessa  di  avere
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019". 
  2-quinquies. All'articolo 1,  comma  441,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le  parole:  "Previo  avvio  delle
rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse)). 
                            Art. 11-bis. 
 
(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli  enti
                              locali). 
 
  1.  Nelle  more   della   conclusione   dei   lavori   del   tavolo
tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate
all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in
materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane,
al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e
alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico
dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1,
comma 1120, lettera a), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  le
parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2019". 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  557-quater  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  i  comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  non  si
applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione
organizzativa di cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto
collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del
comparto funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi
2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui   risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  che  possono  essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. 
  3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
un   tavolo   tecnico-politico   cui    partecipano    rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici  dei
Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
gli affari interni e  territoriali  del  Ministero  dell'interno,  da
individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito  di
formulare proposte per la ristrutturazione, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti  locali
in  considerazione  della  durata   delle   posizioni   debitorie   e
dell'andamento dei tassi  correntemente  praticati  nel  mercato  del
credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al
presente comma non  spettano  gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a
qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese. 
  4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni  dal  2018  al  2020"
sono soppresse. 
  5. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2.  I  comuni  di  cui  al  comma  1   comunicano   al   Ministero
dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per  l'anno
2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le
richieste  non  soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con  modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste.
Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare  annuo
complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite
proporzionalmente". 
  6.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   all'operazione   di
stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  affidati  agli  agenti  della
riscossione prevista dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, in un numero massimo  di  cinque  annualita'  in  quote
costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  cancellati  per
effetto dell'operazione di stralcio al netto  dell'accantonamento  al
fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di
amministrazione. 
  7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le  parole:  "entro  il  termine  del  15  dicembre  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019". 
  8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono inseriti i seguenti: 
  "895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile  dai
comuni a seguito dell'introduzione della TASI di  cui  al  comma  639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  attribuito
ai comuni interessati un contributo complessivo  di  110  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in  proporzione
al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123
del 29 maggio 2017. 
  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede: 
  a) quanto a 90 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255; 
  b) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  c) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze". 
  9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  punto   5   dell'accordo
sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo  1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8
milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dai commi da 11 a 15. 
  10. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "15  marzo  2019",  le  parole:  "20  febbraio  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e  le  parole:  "10  marzo
2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2019"; 
  b) ai commi 824 e 842,  le  parole:  "dai  commi  98  e  126"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 98"; 
  c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "15 marzo 2019". 
  11.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop,  importati
da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non  superiore
a euro 150,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto  passivo  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. (2) ((19)) 
  12.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di  telefoni
cellulari,  console  da  gioco,  tablet  PC  e   laptop,   effettuate
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito  nell'Unione
europea a una persona che non e' un soggetto  passivo,  si  considera
che lo  stesso  soggetto  passivo  che  facilita  la  cessione  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. (2) ((19)) 
  13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che  la
persona che vende i beni tramite  l'interfaccia  elettronica  sia  un
soggetto passivo e la persona che  acquista  tali  beni  non  sia  un
soggetto passivo. (2) ((19)) 
  14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a
tali vendite. Tale documentazione deve  essere  dettagliata  in  modo
sufficiente da consentire alle amministrazioni  fiscali  degli  Stati
membri dell'Unione europea in cui tali cessioni  sono  imponibili  di
verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve,
su richiesta, essere messa a disposizione per via  elettronica  degli
Stati membri interessati e deve essere conservata per un  periodo  di
dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e'
stata effettuata. (2) ((19)) 
  15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi
dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario  che  agisce
in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese  con  il  quale
l'Italia non ha concluso un  accordo  di  assistenza  reciproca.  (2)
((19)) 
  16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato. 
  17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi  in  materia
di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017
e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 
  18. All'onere di cui al comma  17  si  provvede  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  19. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al  comma  1
dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha disposto (con l'art. 13, comma  4)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020,
n. 183, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che "Le disposizioni  di
cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1°  luglio
2021". 
                            Art. 11-ter. 
 
(Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee). 
 
  1. ((Entro il 30 settembre 2021)), con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare,  e'  approvato  il  Piano  per  la
transizione energetica sostenibile delle aree  idonee  (PiTESAI),  al
fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree  ove
e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione,  ricerca
e coltivazione di  idrocarburi  sul  territorio  nazionale,  volto  a
valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica  delle
stesse. 
  2. Il PiTESAI deve tener conto  di  tutte  le  caratteristiche  del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche  e  morfologiche,  con
particolare riferimento all'assetto  idrogeologico  ed  alle  vigenti
pianificazioni  e,  per  quanto  riguarda  le   aree   marine,   deve
principalmente  considerare  i  possibili  effetti   sull'ecosistema,
nonche'  tenere  conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel
PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e
rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative  installazioni
che abbiano cessato la loro attivita'. 
  3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale  strategica
e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la  Conferenza
unificata. Qualora  per  le  aree  su  terraferma  l'intesa  non  sia
raggiunta entro sessanta giorni dalla  prima  seduta,  la  Conferenza
unificata e' convocata in seconda seduta su  richiesta  del  Ministro
dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  In  caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di  centoventi
giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di  espresso  e  motivato
dissenso della Conferenza  unificata,  il  PiTESAI  e'  adottato  con
riferimento alle sole aree marine. 
  4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia
e del miglioramento della  sostenibilita'  ambientale  e  sociale,  i
procedimenti amministrativi, ivi inclusi  quelli  di  valutazione  di
impatto ambientale, relativi al conferimento  di  nuovi  permessi  di
prospezione o di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  sono
sospesi, fatti salvi i  seguenti  procedimenti  in  corso  o  avviati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, relativi a istanze di: 
  a)  proroga  di  vigenza  delle  concessioni  di  coltivazione   di
idrocarburi in essere; 
  b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe; 
  c) sospensione temporale della produzione  per  le  concessioni  in
essere; 
  d) riduzione dell'area, variazione dei  programmi  lavori  e  delle
quote di titolarita'. 
  5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai  procedimenti
relativi  al  conferimento  di   concessioni   di   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Nelle   more
dell'adozione del PiTESAI, non  e'  consentita  la  presentazione  di
nuove istanze di conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a). 
  6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del  PiTESAI,  i
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi,  con
conseguente interruzione di  tutte  le  attivita'  di  prospezione  e
ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa  in
sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'. 
  7. La sospensione di cui al  comma  6  sospende  anche  il  decorso
temporale dei permessi di prospezione  e  di  ricerca,  ai  fini  del
computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di
sospensione, non e' dovuto  il  pagamento  del  relativo  canone.  Ai
relativi oneri, valutati  in  134.000  euro  in  ragione  d'anno,  si
provvede, ai sensi del comma 12,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario. 
  8. Alla data  di  adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le
attivita' di prospezione e di ricerca  e  di  coltivazione  risultino
compatibili con le previsioni del Piano  stesso,  i  titoli  minerari
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono  efficacia.  Nelle  aree  non
compatibili con  le  previsioni  del  Piano,  entro  sessanta  giorni
dall'adozione  del  medesimo  Piano,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze  relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia  i  procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad  aree  parziali,  dei  permessi  di
prospezione e di ricerca in essere. Nelle  aree  non  compatibili  e'
comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili. In caso di revoca, il titolare del permesso  di
prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino
dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero  dello
sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai  procedimenti
di rilascio delle concessioni per la coltivazione di  idrocarburi  il
cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato  entro  la
data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI
((entro il 30 settembre 2021)), i procedimenti sospesi ai  sensi  del
comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di
ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla  data
di  adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le  attivita'   di
coltivazione risultino incompatibili  con  le  previsioni  del  Piano
stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime  di  proroga,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla  scadenza  e
non sono ammesse nuove istanze di proroga. 
  9.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2019,  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 625,  per  le  concessioni  di  coltivazione  e  stoccaggio  nella
terraferma, nel mare territoriale e  nella  piattaforma  continentale
italiana sono rideterminati come segue: 
  a)  concessione  di  coltivazione:  1.481,25  euro  per  chilometro
quadrato; 
  b) concessione  di  coltivazione  in  proroga:  2.221,75  euro  per
chilometro quadrato; 
  c)concessione di stoccaggio insistente sulla  relativa  concessione
di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; 
  d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione  di
coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato. 
  9-bis. Al fine  di  garantire  la  prosecuzione  in  condizioni  di
economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie
dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario
non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della
produzione da esse ottenuta nell'anno precedente. 
  10. Al venir meno della sospensione di cui al  comma  6,  i  canoni
annui di cui all'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e  ricerca  sono
rideterminati come segue: 
  a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; 
  b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; 
  c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro
quadrato; 
  d)  permesso  di  ricerca  in  seconda  proroga:  740,50  euro  per
chilometro quadrato. 
  11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli
oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI. 
  12.  Per  far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal  presente
articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con dotazione di 15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni  di  superficie
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono  versate  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al fondo di cui al periodo  precedente,  per  gli  importi  eccedenti
1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di
versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse
disponibili sul fondo per  un  esercizio  finanziario  non  risultino
sufficienti per far fronte agli oneri di cui  al  presente  articolo,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  corrispondentemente
rimodulati i canoni annui  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine  di  assicurare
un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. 
  13. Alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  svolte  nell'ambito  di  titoli  minerari  rilasciati  a
seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si  applica  l'articolo
38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta  fermo
il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di  stoccaggio  di
gas naturale in sotterraneo. 
                           Art. 11-quater. 
 
(Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di  grandi   derivazioni
                          idroelettriche). 
 
  1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con  le
disposizioni  dell'ordinamento  dell'Unione  europea   in   tema   di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche,
di cui all'articolo 6, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: 
  a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  i
commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  "1.  Alla  scadenza  delle  concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta'
delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque
autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione
secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n.
1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo,
intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i
corrispondenti organi della regione. 
  1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
  a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di  assegnazione
di cui al comma 1-bis; 
  b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 
  c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
  d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a  carico  del
concessionario subentrante; 
  e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa  e  tecnica
adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i
criteri di valutazione delle proposte progettuali,  prevedendo  quali
requisiti minimi: 
  1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'  organizzativa
e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione,  per  un  periodo  di
almeno cinque anni, di  impianti  idroelettrici  aventi  una  potenza
nominale media pari ad almeno 3 MW; 
  2) ai fini della dimostrazione di adeguata  capacita'  finanziaria,
la referenza di  due  istituti  di  credito  o  societa'  di  servizi
iscritti  nell'elenco  generale  degli  intermediari  finanziari  che
attestino che il partecipante  ha  la  possibilita'  di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
  f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra  venti
anni e quaranta anni; il termine  massimo  puo'  essere  incrementato
fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione  alla  complessita'
della    proposta    progettuale     presentata     e     all'importo
dell'investimento; 
  g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente  ai
quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento  e  utilizzo  delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene; 
  h) i miglioramenti minimi in  termini  energetici,  di  potenza  di
generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
  i) i livelli minimi  in  termini  di  miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una
quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
  l) le misure di compensazione ambientale e  territoriale,  anche  a
carattere  finanziario,  da  destinare  ai   territori   dei   comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
  m) le  modalita'  di  valutazione,  da  parte  dell'amministrazione
competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di
assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della
valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche'
di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o
autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa
statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle
proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
  n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo  comma,  del
testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto
del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
  1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel  progetto  di
concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto
del subentro, un prezzo, in termini di  valore  residuo,  determinato
sulla base dei  dati  reperibili  dagli  atti  contabili  o  mediante
perizia asseverata; in caso di mancata  previsione  di  utilizzo  nel
progetto di concessione, per tali beni si procede  alla  rimozione  e
allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a  cura  ed  onere  del
proponente; 
  2) per i beni immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
  3) i beni immobili dei  quali  il  progetto  proposto  non  prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
  o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di
specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita'
occupazionale del personale impiegato; 
  p) le specifiche modalita' procedimentali da  seguire  in  caso  di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione. 
  1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi
derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data  di
entrata in vigore della legge regionale di cui al  comma  1-ter.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre  2021,  sono
individuate le modalita' e le procedure di  assegnazione  applicabili
nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della
regione interessata, delle procedure di  cui  al  primo  periodo;  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  applicazione
dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  procede  in  via
sostitutiva, sulla base della predetta  disciplina,  all'assegnazione
delle concessioni, prevedendo che il 10 per  cento  dell'importo  dei
canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma  1,  lettera  i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti  acquisita  al
patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali
di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla
legge 1° agosto 2002, n. 166. 
  1-quinquies. I concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del
rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento
alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e'
interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con
legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali
interessati dalle derivazioni. ((15)) 
  1-sexies. Per le concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia'
provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a
carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo
necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
  1-septies.   Fino   all'assegnazione    della    concessione,    il
concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro
il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono
determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale
media di concessione per ogni annualita'. ((15)) 
  1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione"; 
  b)  i  commi  2,  4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati; 
  c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono abrogati. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n.
155  (in  G.U.   1ª   s.s.   22/07/2020,   n.   30)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'    costituzionale    dell'art.    11-quater     del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, che  ha  inserito  i  commi  1-quinquies  ed
1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia  elettrica),  limitatamente,  nel  comma
1-quinquies, al periodo «Il canone cosi' determinato e' destinato per
almeno il 60 per cento alle province e alle citta'  metropolitane  il
cui territorio  e'  interessato  dalle  derivazioni»,  e,  nel  comma
1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo e' destinato  per  un
importo non inferiore al 60 per cento alle  province  e  alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni».". 
                         Art. 11-quinquies. 
 
(( (Interpretazione  autentica  dell'articolo  3,  comma  3,  secondo
periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del termine di
cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.  247).
                                 )) 
 
  ((1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12  luglio
2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del  rispetto  del
divieto di cui al  predetto  periodo,  si  tiene  conto  dei  mandati
espletati, anche solo in parte, prima della sua  entrata  in  vigore,
compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata  in  vigore  della
legge  31  dicembre  2012,  n.  247.  Resta  fermo  quanto   previsto
dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge  12  luglio
2017, n. 113. 
  2. Per il rinnovo dei consigli  degli  ordini  circondariali  degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,
si svolge entro il mese di luglio 2019. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)). 
                           Art. 11-sexies. 
 
 (( (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore). )) 
 
  ((1. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle associazioni
o fondazioni di diritto privato ex Ipab  derivanti  dai  processi  di
trasformazione  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   o
beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo  4  maggio  2001,  n.
207, in quanto la nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione
degli  amministratori  di  tali   enti   si   configura   come   mera
designazione, intesa  come  espressione  della  rappresentanza  della
cittadinanza, e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con
rappresentanza,  sicche'  e'  sempre  esclusa  qualsiasi   norma   di
controllo da parte di quest'ultima". 
  2.  All'articolo  4,  comma  2,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Sono  altresi'  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del
presente comma le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex
Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  febbraio  1990,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  del  decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e'  sempre  esclusa  qualsiasi
forma di controllo da parte di quest'ultima")). 
                          Art. 11-septies. 
 
(( (Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,  nonche'
        disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano) )) 
 
  ((1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge  3  marzo
2009, n.  18,  le  parole:  "non  superiore"  sono  sostituite  dalla
seguente: "pari". 
  2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del  18  gennaio  2017,
sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un  solo
genitore,  ovvero  la  persona  che  li  aveva  a  proprio  totale  o
principale   carico,   siano   deceduti,    dispersi    o    divenuti
permanentemente inabili a  qualsiasi  proficuo  lavoro  a  causa  del
predetto evento. Ai predetti orfani  sono  riconosciute  le  seguenti
forme di protezione, assistenza e agevolazione: 
  a) attribuzione agli orfani di un  genitore  o  di  entrambi  della
quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68; 
  b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente
comma, quale titolo di preferenza  nella  valutazione  dei  requisiti
prescritti per le assunzioni  nelle  amministrazioni  dello  Stato  e
negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi  orfani
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  relativamente  all'iscrizione  negli
elenchi al collocamento obbligatorio)). 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 dicembre 2018 
 

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it