Circolare INPS 13 del 05-02-2021 Richiamo alle armi presso l’Associazione Croce Rossa italiana

INDICE

1. Quadro normativo

2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)

1. Quadro normativo

L’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un’indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengono richiamati alle armi.

Successivamente, la legge 3 maggio 1955, n. 370 ha esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio. Tale provvedimento è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che all’articolo 990, reca la disciplina della conservazione del posto di lavoro.

Le Forze Armate, per effetto di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono organizzate su base professionale e volontaria. La predetta legge ha introdotto la sospensione del servizio di leva e ha previsto l’istituzione delle seguenti categorie di volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, detti anche Volontari di truppa: Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1); Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4). Il Capo IV dello stesso provvedimento legislativo, inoltre, ha disciplinato il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa.

Il successivo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, all’articolo 1 ha previsto la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, disponendo il trasferimento delle funzioni da questa esercitate all’Associazione della Croce Rossa italiana e stabilendo che:

  • l’Associazione Croce Rossa italiana è persona giuridica di diritto privato (ai sensi del Libro Primo, Titolo II, Capo II, del codice civile) ed è iscritta nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore (sulla base delle intervenute modifiche contenute nell’articolo 99, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). L’Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica. Dal 1° gennaio 2016 è l’unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alla Convenzione di Ginevra del 1949 e ai relativi protocolli aggiuntivi.

L’Associazione è autorizzata a esercitare funzioni di interesse pubblico, tra cui: “svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all’estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie secondo le regole determinate dal Movimento” (cfr. l’art. 1, comma 4, lett. g);

il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario, e il Corpo delle Infermiere volontarie della CRI sono ausiliari delle Forze Armate e i loro appartenenti sono soci dell’Associazione, contribuendo all’esercizio della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate (cfr. l’art. 5, comma 1);

  • il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare – TUOM), per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 (cfr. l’art. 5, comma 2);
  • il richiamo del personale del Corpo Militare volontario è disposto senza assegni (cfr. l’art. 5, comma 2);
  • il Corpo Militare volontario è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo iscritto in un ruolo unico (cfr. l’art. 5, comma 3);
  • l’anzidetto Corpo non è soggetto ai codici penali militari/disposizioni in materia di disciplina militare (cfr. l’art. 5, comma 3);
  • il servizio prestato dal Corpo Militare volontario/Corpo delle Infermiere volontarie è gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1758 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (cfr. l’art. 5, comma 4).

Va altresì rilevato che:

  • il decreto legislativo n. 66 del 2010, in merito alle Forze Armate (cfr. il Titolo IV), prevede “Disposizioni comuni” (Capo I) – ove viene specificato, tra le altre, che le Forze Armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale (art. 87, comma 3) – e disposizioni specifiche per l’Esercito italiano (Capo II), la Marina Militare (Capo III), l’Aeronautica Militare (Capo IV) e l’Arma dei carabinieri (Capo V), non anche per l’Associazione della Croce Rossa italiana. Lo stesso decreto, invece, in merito al personale della Croce Rossa Italiana, precisa che:
  1. il Corpo Militare della CRI è un corpo speciale volontario ausiliario delle Forze Armate (articolo 1626), confermando la non appartenenza dello stesso alle Forze Armate;
  2. il servizio volontario prestato dal personale militare della Croce Rossa Italiana in tempo di pace non può essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o da altri enti pubblici” (art. 1759, comma 1);
  • il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante “Attuazione dell’art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate”, precisa che le “Forze di Polizia” sono costituite dalle “Forze di Polizia a ordinamento civile” (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, ora assorbito nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e dalle “Forze di Polizia ad ordinamento militare” (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), confermando l’esclusione dai Corpi di Polizia del Corpo Militare della CRI;

 

  • l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, nel riconoscere la “specificità” del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (indipendenza delle peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti), non annovera il Corpo militare della CRI.

Anche la Corte Costituzionale ha affermato, con ordinanza n. 273 del 30 giugno 1999, che il Corpo militare della CRI, corpo volontario, ausiliario delle Forze Armate, non fa parte integrante di queste ultime e il personale della Croce Rossa Italiana non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di Polizia dello Stato, non avendo mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che il personale della Croce Rossa Italiana non è personale dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come Associazione italiana della Croce Rossa.

Di recente, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 79 del 5 marzo 2019 dove evidenzia che la Croce Rossa, quale Associazione privata, opera come movimento volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il Corpo militare volontario e, dall’altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario, sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria del congedo.

La Suprema Corte, nella medesima sentenza, ha ribadito che il personale del Corpo militare della Associazione della Croce Rossa italiana non ha alcun legame di appartenenza con le Forze Armate e afferma che il decreto legislativo n. 178 del 2012 si muove lungo le seguenti due direttrici fondamentali: volontarietà e gratuità del servizio prestato nel Corpo militare volontario, non diversamente da quanto accade per il Corpo delle Infermiere volontarie, e trasferimento del personale militare ai ruoli civili, con mantenimento delle principali voci retributive.

Infine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha ribadito che la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, disposta dal decreto legislativo n. 178 del 2012, porti ad una nuova configurazione giuridica da cui consegue la privatizzazione del rapporto di impiego del personale in esame.

Pertanto, ne consegue la non assimilabilità alle Forze Armate e di Polizia dello Stato, categorie in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non limitatamente alle ipotesi in cui tale equiparazione sia espressamente prevista dall’ordinamento.

2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)

Alla luce del quadro normativo sopra illustrato e dei pareri espressi dal Ministero della Difesa e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Associazione della Croce Rossa italiana è esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l’indennità di cui alla legge n. 653 del 1940.

Il Direttore Generale

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it