Messaggio 2575 del 14 luglio 2021 – Cumulo dei periodi assicurativi – Ulteriori chiarimenti

Messaggio 2575 del 14 luglio 2021

Oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori chiarimenti.

Premessa
In materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono stati nel tempo forniti chiarimenti con le circolari n. 120 del 2013, n. 140 del 2013, n. 185 del 2015, n. 60 del 2017, n. 140 del 2017 e con i messaggi n.7145 del 2015, n. 1094 del 2016, n. 1429 del 2018, n. 115 del 2020, n. 1867 del 2020, n. 2053 del 2020.
Con il presente messaggio, in riscontro alle richieste pervenute, si forniscono ulteriori chiarimenti in materia.
1. Calcolo dell’anzianità contributiva in presenza di contribuzione FPLS e FPSP (ex-ENPALS)
Come già precisato al punto n. 13 del messaggio n. 2053 del 2020, il meccanismo del c.d. “surplus contributivo” non trova applicazione nelle ipotesi di istanze in regime di cumulo ex lege n. 228 del 2012 e s.m.i.
La medesima modalità, peraltro, non è applicabile neanche nei casi di istanze in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i. e di computo di cui al D.M. n. 282 del 1996.
Ciò posto, si precisa che l’accertamento dell’anzianità contributiva ex-ENPALS utile per il diritto alle prestazioni avviene tenuto conto delle particolari annualità prescritte dalla legge tempo per tempo – par. 1.1 e 1.2 (Parte 1) della Circolare n. 83 del 2016.
2. Calcolo dell’anzianità contributiva in presenza di contribuzione agricola
Con riferimento al messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020 è stato chiesto un chiarimento rispetto allo sviluppo della contribuzione di natura agricola derivante da lavoro dipendente (OTI e OTD) in cumulo ex lege n. 228 del 2012 e in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 in presenza di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).

2.1 Al punto 1.1.1 del citato messaggio, con riferimento alla valutazione dell’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa riferimento alla circolare n. 156 del 17 luglio 1998 con utilizzo del possibile “surplus” contributivo generato, nel rispetto dei limiti e delle capienze previste, dalla conversione delle giornate per contribuzione agricola dipendente, in settimane. Al riguardo è stata chiesta conferma dell’applicazione dei criteri di calcolo indicati nella circolare n. 156 del 1998 in caso di presenza di sola Gestione speciale CD/CM.
Relativamente all’accertamento della maggiore anzianità contributiva si confermano le istruzioni fornite con la circolare n. 156 del 1998 (par. da 2.2 a 2.2.1). In particolare, nei casi di valutazione del pro quota nella gestione CD/CM secondo i criteri di calcolo rappresentati al punto 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994, la procedura determina la data alla quale viene perfezionato il requisito della maggiore anzianità, calcola e trasforma in settimane, con le consuete modalità e secondo i coefficienti previsti per le qualifiche di giornaliero di campagna, donna o ragazzo e quelli per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato, il numero delle giornate agricole complessivamente attribuibili per il diritto e la misura della pensione fermo restando che, nel caso della pensione anticipata, vi sia la condizione di almeno 35 anni di contribuzione utili esclusivamente ai fini del diritto. Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il numero degli anni di iscrizione negli elenchi moltiplicati per 52.
Al numero delle settimane così determinato vengono aggiunte le settimane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale e per
integrazione salariale agricola, nonché le altre settimane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianità contributiva non può comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra il primo contributo accreditato nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
Qualora, tra le gestioni autonome, vi sia presenza della sola Gestione speciale CD/CM, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile a pensione in presenza di contribuzione agricola, trovano applicazione le istruzioni fornite al par. 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994. In particolare, per quanto è previsto a norma dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna, fermo restando che, per ciascun anno, non possono essere computati più di 156 contributi giornalieri.
2.2 Con riferimento a quanto chiarito al terzo capoverso del punto 1.1.1 del messaggio n. 1867 del 2020 –

“Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione” – è stata chiesta conferma dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, secondo il quale qualora il diritto alla prestazione non risulti conseguito nella gestione autonoma di ultima iscrizione ma risulti tuttavia perfezionato in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, debba farsi luogo alla concessione della prestazione nella gestione in cui il diritto risulta perfezionato. Tale circostanza può verificarsi in presenza di contribuzione agricola sviluppata nelle Gestioni speciali ART/COM anziché nella Gestione speciale CD/CM stante le più rigide norme previste per quest’ultima gestione dall’art. 5 della legge n. 9 del 1963 (abbattimento dei contributi nella misura massima di 52 settimane in un anno).
Inoltre, al punto 1.1.2 ultimo capoverso dello stesso messaggio, è stato precisato che “nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti”. Poiché vengono indicate quali gestioni speciali che impediscono tale rivalutazione solo le Gestioni ART e COM è stato chiesto se la rivalutazione operi in presenza di contribuzione versata esclusivamente nella gestione FPLD o FPLD e CD/CM.
Al riguardo si chiarisce che, tenuto conto che gli istituti del cumulo e della totalizzazione non sono preclusi qualora sia maturato, in una delle gestioni coinvolte, un autonomo diritto a pensione, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, ove previsto, sono applicabili.
Secondo quanto illustrato al paragrafo 1 del messaggio 1867 del 2020, ove ai fini della richiesta di cumulo o di totalizzazione siano presenti: totalizzazione siano presenti:

– la contribuzione agricola dipendente + la contribuzione FPLD
– la contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
-e la contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione
per la determinazione del pro quota AGO, stante quanto stabilito dalla legge n. 613 del 1966, la valutazione dell’anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere esperita senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, secondo il dettato dell’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; né si provvede al c.d. “storno delle eccedenze” prescritto dall’articolo 7, comma 10, della medesima norma.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160 in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione nella Gestione speciale CD/CM, la rivalutazione in parola non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente tale gestione.
3. Pensione di vecchiaia in cumulo: importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale e valorizzazione della contribuzione estera
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in cumulo, per quanto concerne la verifica dell’importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale qualora l’assicurato risulti da ultimo iscritto alla Gestione separata o ad una Cassa professionale che prevede tale requisito, si confermano i chiarimenti contenuti nel punto n. 7 del messaggio n. 2053 del 2020 forniti in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012.
Si conferma, altresì, che raggiunto il requisito anagrafico di 70 anni adeguati alla speranza di vita, l’importo soglia non è più richiesto al fine di conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo (come indicato al punto 1, terzo capoverso, del messaggio n. 1094 del 2016).
Per quanto concerne, invece, l’utilizzabilità del pro-rata estero ai fini della verifica dell’importo soglia alla decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo, si ribadisce quanto chiarito con le circolari nn. 95 e 126 del 2012 e, da ultimo, con il messaggio n. 1094 del 2016, in cui è stato evidenziato che “ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale”. Infine, le citate circolari precisano che l’importo del pro-rata estero viene considerato nel calcolo dell’importo sogliaq in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime internazionale, con esclusione, quindi, delle pensioni in regime nazionale. Se il requisito dell’importo soglia viene raggiunto successivamente solo con la liquidazione del pro-rata estero, la decorrenza della pensione italiana coincide con la liquidazione del pro-rata estero, che ha efficacia ex nunc.
4. Pensione in cumulo e doppio calcolo ex articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014.
Sono stati chiesti chiarimenti con riferimento alle modalità di applicazione del “doppio calcolo” ai sensi dell’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 delle pensioni in cumulo.
Al riguardo si chiarisce che il pro quota delle gestioni Inps viene determinato fuori procedura Cumul mediante l’utilizzo, a cura degli operatori, dei sistemi proprietari aggiornati per il calcolo delle quote anche in applicazione della normativa sul doppio calcolo ex articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014 con successivo inserimento del dato in procedura Cumul sempre a cura degli operatori.
5. Pensione di inabilità di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i. in presenza esclusivamente di contribuzione nel FPLD e nelle Gestioni speciali autonomi
Come è noto, la pensione di inabilità si liquida con il cumulo obbligatorio della contribuzione, ove presente in più gestioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012.
Ciò posto, le istruzioni fornite con il messaggio n. 2053 del 2020 (v. Quesito n. 1) evidenziano in primo luogo che “In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017” secondo cui l’assicurato può conseguire la pensione di inabilità, esprimendo la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012. Lo stesso messaggio (v. Quesito n. 18) precisa in quali casi l’interessato possa esercitare la predetta facoltà ed ottenere la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo (IOCUM). Tale possibilità si concretizza, dopo l’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, nelle ipotesi in cui i requisiti amministrativi e sanitari siano raggiunti nel FPLD. In tale ipotesi l’interessato può esprimere la facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità IOCUM (nel qual caso, per il calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, rilevano le retribuzioni esistenti nel FPLD in quanto gestione accertatrice), oppure non esprimere tale facoltà, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità categoria IOART/IOCOM/IR. Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato. Conseguentemente in quest’ultima ipotesi viene liquidata la pensione di inabilità IOART/ IOCOM/IR e la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 viene calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo.
In tale contesto si evidenzia che la circolare n. 60 del 2017 ha attenuato il rigore dell’interpretazione iniziale (v. messaggio n. 7145 del 2015 p. 2) che, in presenza di contribuzione FPLD e Gestioni autonome, prevedeva la liquidazione della pensione di inabilità con le regole della gestione autonoma. speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Resta fermo quanto previsto dal punto 1.4 della circolare n. 60 del 2017” secondo cui l’assicurato può conseguire la pensione di inabilità, esprimendo la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012. Lo stesso messaggio (v. Quesito n. 18) precisa in quali casi l’interessato possa esercitare la predetta facoltà ed ottenere la liquidazione della pensione di inabilità in cumulo (IOCUM).
Tale possibilità si concretizza, dopo l’entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, nelle ipotesi in cui i requisiti amministrativi e siano raggiunti nel FPLD. In tale ipotesi l’interessato può esprimere la facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, come modificato dalla legge n. 232 del 2016, ottenendo sanitari la liquidazione della pensione di inabilità IOCUM (nel qual caso, per il calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, rilevano le retribuzioni esistenti nel FPLD in quanto gestione accertatrice), oppure non esprimere tale facoltà, ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità categoria IOART/IOCOM/IR.
Viceversa, qualora i requisiti amministrativi e sanitari siano conseguiti nella gestione autonoma, continua ad essere prevalente il cumulo di cui alla legge n. 613 del 1966, in quanto nella gestione autonoma (che ha accertato il diritto) il cumulo interno è obbligatorio e non è stato abrogato. Conseguentemente in quest’ultima ipotesi viene liquidata la pensione di inabilità IOART/ IOCOM/IR e la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 viene calcolata, per espressa previsione della norma stessa, solo ed esclusivamente a carico della gestione da lavoro autonomo. In tale contesto si evidenzia che la circolare n. 60 del 2017 ha attenuato il rigore dell’interpretazione iniziale (v. messaggio n. 7145 del 2015 p. 2) che, in presenza di contribuzione FPLD e Gestioni autonome, prevedeva la liquidazione della pensione di inabilità con le regole della gestione autonoma.

6. Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione in cumulo
6.1 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione di vecchiaia in cumulo I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo in quanto il comma 239 della legge n. 228 del 2012 stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.
Al riguardo, si conferma l’impostazione ermeneutica fornita nel tempo dall’Istituto, secondo cui l’assegno ordinario di invalidità ha natura pensionistica.

6.2 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità e pensione anticipata in cumulo I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono accedere alla pensione anticipata in cumulo in quanto l’assegno ordinario di invalidità non si trasforma in pensione di anzianità (sostituita dalla pensione anticipata), come precisato con la circolare n. 134 del 2004 p. 4.
6.3 Titolarità dell’assegno ordinario di invalidità del dante causa e pensione indiretta in cumulo

Si confermano le istruzioni impartite con le circolari n. 53616 A.G.O./262 del 1984 p. 1.10, n. 185 del 2015 p. 1. In particolare, con la citata circolare n. 262 del 1984 è stato precisato che, stante la previsione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti gli aventi causa del titolare di assegno ordinario di invalidità devono essere considerati quali superstiti di assicurato. I superstiti dell’assicurato hanno titolo alla pensione indiretta ai sensi dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Pertanto, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità da parte del dante causa non preclude il conseguimento della pensione indiretta in favore dei superstiti in regime di cumulo di cui all’articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 e s.m.i, ove sussistano i requisiti di legge.
7. Cumulo e annullamento della costituzione della posizione assicurativa
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità con le quali è possibile procedere all’annullamento della costituzione della posizione assicurativa in caso di rioccupazione alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, ovvero in caso di avvenuto raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni. La richiesta riguarda anche le costituzioni di posizione assicurativa effettuate dalle pubbliche amministrazioni statali ante subentro. Al riguardo si precisa che ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. n. 1092 del 1973 una posizione assicurativa può essere annullata quando il dipendente, dopo la sua costituzione assume un nuovo servizio per il quale si rende necessario effettuare la riunione, ovvero la ricongiunzione, con il servizio precedente. La riunione dei servizi, così come prevista dall’art. 112 del D.P.R. n. 1092 del 1973 non opera d’ufficio quando per il servizio precedente è stato liquidato un trattamento pensionistico (pensione o indennità); in tali fattispecie, infatti è necessario che il dipendente manifesti la sua volontà per l’unione delle prestazioni nei termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’art. 151 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973.
La competenza in merito all’annullamento della posizione assicurativa è demandata all’amministrazione che ha operato la costituzione della medesima; pertanto, nei casi in cui la costituzione della posizione assicurativa sia stata effettuata dall’amministrazione statale, la competenza in merito all’annullamento è in capo all’amministrazione statale stessa. Da ultimo si rammenta che con la circolare n. 120 del 2013 è stato precisato che “per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della
posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia”. termini tassativi di 6 mesi, previsti dall’art. 151 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973. La competenza in merito all’annullamento della posizione assicurativa è demandata all’amministrazione che ha operato la costituzione della medesima; pertanto, nei casi in cui la costituzione della posizione assicurativa sia stata effettuata dall’amministrazione statale, la competenza in merito all’annullamento è in capo all’amministrazione statale stessa.
Da ultimo si rammenta che con la circolare n. 120 del 2013 è stato precisato che “per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato
presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia”.

8. Cumulo per i dipendenti del personale appartenente al comparto sicurezza
Con riferimento ai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sono stati chiesti chiarimenti in relazione all’applicazione in regime di cumulo dei relativi istituti previsti dalla normativa di riferimento (ad es.: maggiorazione base pensionabile, incremento del montante, ecc.). Al riguardo si precisa che il comma 245 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ha stabilito che le gestioni interessate al cumulo, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento. Alla luce di quanto sopra, pertanto, laddove un appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico intenda accedere alla pensione in cumulo con i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il calcolo del pro quota relativo alla contribuzione derivante da detta attività lavorativa verrà determinato considerando tutti gli istituti giuridici previsti per tale personale. Nel senso che, laddove l’ultima attività lavorativa sia quella da ”militare o equiparato”, trova applicazione la normativa in materia pensionistica di detto comparto, mentre nel caso in cui il militare abbia successiva ulteriore contribuzione derivante da altra tipologia di lavoro (es. in FPLD perché assunto dall’ENAV) la quota di pensione riferita alla contribuzione in Cassa Stato/militare deve essere determinata riconoscendo solo le
maggiorazioni di servizio (quindi applicando solo i benefici che incidono sull’anzianità di servizio e dunque sull’anzianità contributiva) mentre non si riconoscono i benefici economici (es. la maggiorazione della base pensionabile per determinare la misura della pensione).
Pertanto, solo se l’ultima contribuzione si riferisce all’attività lavorativa in qualità di appartenente al comparto difesa e sicurezza, i benefici economici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che si concretizzano in sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, sono calcolati, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del pro quota e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato (retributivo, misto e contributivo puro).
9. Cumulo e sospensione del pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione (articoli 1 e 2 della legge n. 29 del 1979)
Con riferimento alle precisazioni fornite al quesito n. 20 del messaggio n. 2053 del 2020 è stato chiesto, con riferimento alle gestioni pubbliche, se in caso di interruzione del pagamento delle rate di onere di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29 del 1979 (anche in data successiva al 1° gennaio 2018), è possibile rimborsare quanto già versato, come avviene nel settore privato. Al riguardo si precisa che nell’ambito delle Gestione Dipendenti Pubblici, le circolari di riferimento del Ministero del Tesoro, in particolare la n. 598 del 12/8/1980 e la n. 21 del 28/3/1981 nulla hanno disciplinato in merito alla restituzione dell’onere di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29 del 1979, nel caso di interruzione dei pagamenti nel corso di una rateazione già concessa al dipendente pubblico. L’interruzione del pagamento della ricongiunzione comporta i seguenti effetti:
– non riconoscimento, ai fini pensionistici, dell’intero periodo oggetto della ricongiunzione non essendo possibili ricongiunzioni parziali per espressa previsione normativa;

– ripristino della posizione assicurativa con restituzione alla gestione di originaria provenienza dell’importo totale trasferito a titolo di ricongiunzione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 29 del 1979;
– la quota di onere già versata non è restituita all’interessato, salvo espressa disposizione legislativa in tale senso (totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo dei periodi assicurativi – cfr. circolare Inpdap n. 5 del 25/1/2007 e circolare n. 120 del 6/8/2013 e n. 60 del 16/3/2017);
– impossibilità di esercitare ulteriormente la facoltà di ricongiunzione, salvo quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 29 del 1979.
10. Cumulo e ricongiunzione articolo 2 della legge n. 29 del 1979
Nel quesito n. 21 del messaggio n. 2053 del 2020, con riferimento alla contribuzione figurativa, è stata confermata la possibilità di cumulare i periodi eventualmente esclusi dalla ricongiunzione solo se legittimamente accreditati nell’AGO-FPLD e alle condizioni che sia sussistente lo status di iscritto da parte del lavoratore. Tale sussistenza deve essere ricondotta al momento genetico dell’accredito della contribuzione figurativa. A tal riguardo sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di individuazione del suddetto “momento genetico”. E in particolare, se detto momento debba individuarsi nella data dell’evento (ad esempio, per la contribuzione figurativa accreditabile d’ufficio, quale l’indennità di disoccupazione), ovvero alla data della domanda di accredito figurativo (e il riferimento in questo caso potrebbe essere alla contribuzione figurativa accreditabile a domanda, quale ad esempio la maternità).
È stato chiesto, altresì, di conoscere se la contribuzione IVS oggetto di ricongiunzione, sulla quale fondare la validità di un accredito figurativo al momento genetico, debba a tal fine considerarsi produttiva di effetti fino al provvedimento di definizione della ricongiunzione, ovvero perda effetti retroattivamente dalla data di domanda di ricongiunzione. In particolare, se tale criterio debba valere anche nell’ipotesi in cui la contribuzione che ha
dato origine all’accredito venga meno a seguito non solo di ricongiunzione ma anche a seguito di trasferimento della contribuzione obbligatoria quale, ad esempio, nei casi di computo ai sensi degli articoli 11 e 12 D.P.R. n. 1092 del 73. Con riferimento ai quesiti posti si chiarisce quanto segue.
Salvo disposizioni a carattere speciale, la copertura contributiva figurativa nell’assicurazione generale obbligatoria presuppone lo status di iscritto all’assicurazione medesima, condizione che si realizza in presenza di almeno un contributo obbligatorio IVS anteriore ai periodi stessi.
Il requisito della presenza della contribuzione obbligatoria è richiesto nel momento genetico dell’accredito della contribuzione figurativa, così come osservato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2616 del 30/5/1989 (circolare n. 218 del 1990). Per “momento genetico” si intende il momento in cui risultino verificate tutte le condizioni richieste per ottenere il predetto accredito e in capo all’Istituto sorge l’obbligo di provvedervi; si differenzia rispetto al successivo momento funzionale legato alla effettiva utilizzazione del periodo coperto da contribuzione figurativa ai fini, ad esempio, del trasferimento ad altra gestione previdenziale a seguito di una domanda di ricongiunzione. Negli accrediti figurativi riconoscibili a domanda, la domanda stessa è una delle condizioni per il perfezionamento del momento genetico (salvo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 11 del 2013). Negli accrediti figurativi d’ufficio invece la domanda non è elemento perfezionativo del momento genetico e l’obbligo di procedere sorge nel momento in cui siano perfezionate tutte le condizioni previste per l’accredito figurativo all’esame (ad esempio, percezione dell’indennità di disoccupazione, presenza della contribuzione a supporto, scopertura del periodo ecc.). Le Circolari n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983, n. 104 del 13 maggio 1988 e n. 218 del 10 ottobre 1990, dettano i principi per valutare se la contribuzione figurativa possa considerarsi validamente accreditata nei casi in cui la contribuzione obbligatoria che ne costituisce requisito di accredito sia coinvolta in un’operazione di ricongiunzione o di trasferimento di contribuzione ad altro ente. Così, ad esempio:

•nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi in una gestione pensionistica alternativa all’AGO, l’operazione si intende conclusa solo con l’accettazione dell’operazione stessa (Circolare n. 104 del 1998). Il riconoscimento della contribuzione figurativa nell’assicurazione IVS è ammissibile, in presenza di tutti i requisiti richiesti, sino al momento in cui risulti realizzata l’operazione di ricongiunzione;

•nei casi di computo agli effetti della pensione statale di periodi di contribuzione IVS ai sensi degli articoli 11 e 12 del TU approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (circ. n. 612 R.C.V./42 del 3 marzo 1983), la contribuzione obbligatoria presupposta perde l’idoneità a sostenere la contribuzione figurativa a decorrere dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione al computo. Restano salve le disposizioni eccezionali riferite alle fattispecie di cui alla circolare n. 212 del 2016, con la quale sono state fornite precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione “minore” è versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto (GPT -Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS – Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ecc.). quale sono state fornite precisazioni relative all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS e a favore dei quali la c.d. contribuzione “minore” è versata nelle rispettive gestioni dell’Istituto (GPT -Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti; GIAS – Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali, ecc.).

11. Termini di pagamento del TFS/TFR (SOCUM – IOCUM)
Con riferimento al quesito n. 24 del messaggio n. 2053 del 2020, sono stati chiesti chiarimenti in ordine al termine di liquidazione del TFS/TFR in caso di cessazione per morte o inabilità (SOCUM – IOCUM). Al riguardo si precisa che qualora la causale di cessazione sia “inabilità in cumulo” o “decesso” i termini di pagamento del TFS/TFR prevedono l’erogazione della prestazione entro 105 giorni da tali eventi. Laddove, invece, nelle more del raggiungimento del termine di pagamento previsto dalla normativa vigente in caso di dimissioni con cumulo, dovesse verificarsi l’evento decesso, il termine di pagamento non varia in funzione dell’evento stesso.
12. Cumulo dei periodi assicurativi maturati in Paesi extra UE convenzionati con i periodi assicurativi maturati presso gestioni private e pubbliche

È stato chiesto di conoscere se, in presenza di contribuzione presso gestioni private e pubbliche, ai fini della pensione in cumulo è possibile cumulare la contribuzione maturata in Paesi extra UE convenzionati (es. USA, Argentina). Al riguardo si precisa che, se una delle gestioni interessate (es. Gestione privata/Gestione separata) rientra nel campo di applicazione di una convenzione bilaterale, si possono cumulare anche i periodi delle gestioni (es. Gestione pubblica/Casse professionali) che sono fuori dal campo di applicazione della convenzione. Pertanto, per l’accesso alle pensioni in regime di cumulo con i requisiti ordinari previsti dalla legge n. 228 del 2012, come modificata dalla legge n. 232 del 2016, così come già indicato nella circolare n. 117 del 2019 per l’accesso alla “pensione quota 100” in cumulo, è possibile acquisire il diritto sommando i periodi assicurativi non sovrapposti maturati in Gestione pubblica/Casse professionali, in Gestione privata/separata e in Paesi extracomunitari convenzionati, poiché in tali casi la Gestione privata/separata, rientrando nel campo di applicazione del regime convenzionale, rende cumulabili anche i periodi assicurativi maturati nella Gestione pubblica/Casse professionali.
13. Criteri di competenza nella ricezione e istruzione delle domande di pensione di vecchiaia in cumulo a pagamento differito
A seguito della sottoscrizione con le Casse professionali della convenzione per la liquidazione delle pensioni in cumulo, il punto 2 della circolare n. 140 del 2017 nella parte in cui prevede che “Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria” deve intendersi nel senso che, nel caso di pensione di vecchiaia in cumulo, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, deve presentare la domanda di pensione all’Ente di ultima iscrizione. Resta fermo che, in caso di presentazione della predetta domanda all’ente non di ultima iscrizione, quest’ultimo dovrà procedere ad inoltrarla all’ente istruttore.
14. Provvedimenti di pensione

È stato chiesto che al provvedimento di liquidazione delle pensioni in cumulo (TE08) sia allegato il prospetto con tutti gli elementi utilizzati per il calcolo di tutte le gestioni coinvolte. Inoltre, è stato rappresentato che nei provvedimenti di pensione in cumulo (TEO8) l’anzianità contributiva viene sempre riportata in settimane, e mai in anni, mesi e giorni. Al riguardo si chiarisce che la procedura Cumul consente di rilasciare, sia agli operatori Inps che agli operatori delle Casse, un prospetto di liquidazione dove vengono riportate le seguenti informazioni: enti coinvolti; i periodi di contribuzione; pro quota e le relative decorrenze. Nei provvedimenti di pensione in cumulo (TEO8) l’anzianità contributiva viene sempre riportata in settimane poiché il GAPNE è strutturato per scrivere l’anzianità contributiva in tale unità temporale, fermo restando che ciò non ha effetti sulla verifica del diritto e la gestione della pensione.

Il Direttore Centrale Pensioni

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it