BILL DEI DIRITTI
13 febbraio 1689
1. Will. and Mary, sess.2, c.2 (1688)
Atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi,
e che dispone sulla Successione della Corona
I. Considerato che i Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti in assemblea a Westminster, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti tutti gli ordini del popolo di questo reame, il tredicesimo giorno di febbraio dell’anno di nostro Signore mille seicento ottantotto, hanno presentato alle loro Maestà, allora chiamate e conosciute coi nomi e il titolo di Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d’Orange, presenti di persona, una dichiarazione scritta, redatta dai detti Lords e Comuni, nei termini che seguono:
«Considerato che il precedente re Giacomo II con l’assistenza di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di questo reame:
1. assumendo ed esercitando il potere di dispensare da e sospendere le leggi e l’esecuzione delle leggi senza il consenso del Parlamento;
2. mettendo sotto accusa e procedimento penale diversi onorevoli prelati per avere umilmente fatto petizioni per essere esentati dal concorrere a un potere assunto come detto; […]
4. esigendo tributi per la Corona e per il suo uso, con pretesa di prerogativa, per un tempo e con modalità diverse da quelle concesse dal Parlamento;
5. levando e tenendo uno stabile esercito all’interno di questo reame in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e facendo acquartierare soldati in modo contario alla legge;
6. imponendo che numerose ottime persone protestanti fossero disarmate, mentre nello stesso tempo dei papisti erano e armati e impiegati in modo contrario alla legge;
7. violando la libertà delle elezioni dei membri chiamati a servire in Parlamento; […]
9. e negli anni passati individui parziali, corrotti e privi di qualificazione sono stati chiamati a servire come giurati nei processi, e in particolare numerosi giurati nei processi per alto tradimento, che non erano liberi proprietari;
10. e cauzioni eccessive sono state richieste a persone messe sotto accusa penale per eludere i benefici dati dalla legge per la libertà dei sudditi;
11. e sono state imposte ammende eccessive e inflitte punizioni illegali e crudeli;
12. e sono state date numerose assicurazioni e minacce di ammende e confische prima di ogni condanna o giudizio contro le persone nei cui confronti questi si dovevano tenere.
Tutte queste cose sono totalmente e direttamente contrarie alle riconosciute norme e leggi e libertà di questo reame.
E poiché, avendo il precedente re Giacomo II abdicato il governo del Paese ed essendo pertanto il trono vacante, sua Altezza il Principe d’Orange (che è piaciuto a Dio Onnipotente di fare il glorioso strumento della liberazione di questo reame dal papismo e dal potere arbitrario) ha fatto emettere (col parere dei Lords Spirituali e Temporali e di diversi autorevoli esponenti dei Comuni) lettere da scrivere ai Lords Temporali e Spirituali, che fossero Protestanti, e altre lettere alle numerose contee, città, università, borghi e ai cinque porti, per la scelta di persone che li rappresentassero e che fossero in diritto di essere mandati al Parlamento, per riunirsi e sedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio, in questo anno mille seicento ed ottantotto, per quelle deliberazioni per le quali le loro religioni, leggi e libertà non potessero nuovamente essere in pericolo di essere sovvertite; sulla base delle quali lettere le elezioni sono state conformemente effettuate.
E pertanto i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni, conformemente alle rispettive lettere ed elezioni, essendo ora runiti in una piena e libera rappresentanza di questa nazione, prendendo nella più seria considerazione i mezzi migliori per raggiungere i fini sopra detti, in primo luogo (così come i loro antenati in casi simili hanno usualmente fatto) per rivendicare ed asserire i loro antichi diritti e libertà dichiarano:
1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;
2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o dall’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, come è stato assunto ed esercitato in passato, è illegale;
3. che il mandato per costituire la passata Court of Commissionners per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sono illegali e pericolosi;
4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale;
5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa per tali petizioni sono illegali;
6. che levare o tenere un esercito permanente all’interno del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col consenso del parlalento, è illegale;
7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge;
8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere;
9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento;
10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; nè inflitte pene crudeli o inusitate;
11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono sulle persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi proprietari;
12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o confische fatte a particolari individui prima della condanna, sono illegali e nulli;
13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere, rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersi frequentemente.
Ed essi [Lords e Comuni] reclamano, domandano e insistono su tutte e su ciascuna di queste premesse, come su loro incontestabili diritti e libertà; e che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, che sia di pregiudizio del popolo in alcuna delle premesse anzidette, possa in qualsiasi modo esser portato in futuro come precedente o esempio.
A questo reclamo dei loro diritti essi sono particolarmente incoraggiati da sua Altezza il Principe d’Orange, come al solo mezzo per ottenere riparazione e rimedio.
Avendo quindi piena fiducia che la detta sua Altezza il Principe d’Orange perfezionerà la liberazione portata da lui così avanti, e ancora li preserverà dalla violazione dei loro diritti, che hanno qui affermati, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai loro diritti ed alle loro libertà, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti a Westmister, prendono la risoluzione che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d’Orange, siano, e siano dichiarati, Re e Regina d’Inghilterra, Francia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono.
[omissis: reca le nuove formule di giuramento]
Su queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e la dignità regale di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, in conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords e Comuni espressi nella presente dichiarazione.
E in base a tutto ciò è piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in quanto costituiscono le due Camere del Parlamento, continuino a sedere, e col reale concorso delle loro Maestà elaborino delle efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà di questo reame, per modo che le stesse non possano in futuro essere di nuovo in pericolo di esser sovvertite; al che i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto in conformità.
[omissis]
E per prevenire ogni questione e divisione in questo reame a ragione di qualche preteso titolo alla corona, e per assicurare la certezza nella successione, sulla e dalla quale, con la volontà di Dio, consistono e dipendono la pace, la sicurezza e la tranquillità di questa nazione, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, pregano le loro Maestà che sia dichiarato, decretato e stabilito che la corona e il governo regale dei detti regni e domìni, con tutte e ciascuna delle premesse anzidette, che vi si connettono, sia e continui nelle persone delle loro Maestà e dei loro discendenti, durante le loro vite e le vite dei loro discendenti. E che l’intero, perfetto e pieno esercizio del potere e del governo regale sia nella persona e nella titolarità della di lui Maestà [del Principe d’Orange] a nome di entrambe le loro Maestà finché insieme vivranno; e che dopo il loro decesso la corona e le premesse anzidette siano e rimangano agli eredi di sangue della di lei Maestà [la regina Maria] e in mancanza di ciò a sua Altezza Reale la Principessa Anna di Danimarca ed ai suoi eredi di sangue e in mancanza di ciò agli eredi di sangue della detta di lui Maestà [il Principe d’Orange]; e pertanto i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in nome di tutto il detto popolo fanno umile e leale atto di sottomissione ai loro eredi e posterità per sempre e fanno leale promessa. Che essi manterranno e difenderanno le dette loro Maestà e la delimitazione e successione della corona qui specificata e contenuta, fino all’ultimo delle loro possibilità, con le loro vite e le loro proprietà contro qualsivoglia persona che possa tentare alcuna cosa in contrario.
E poiché per esperienza si è provato inconciliabile con la sicurezza e il benessere di questo reame Protestante l’esser governato da un Principe papista o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un papista, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, pregano che sia inoltre stabilito che ogni e qualsiasi persona che si sia riconciliata o che si dovesse riconciliare o tenere in comunione con la Sede o la Chiesa di Roma, o che dovesse professare la religione papista o sposare un papista, sarà esclusa e sia per sempre incapace di ereditare il possesso o di ottenere la corona e il governo di questo reame e dell’Irlanda e dei domini che vi appartengono o di qualsiasi parte di essi, o di avere uso o esercizio di qualsiasi potere o giurisdizione regale all’interno dei medesimi; e che in tutti ed in ciascuno di questi casi il popolo di questi regni sarà di qui liberato dal prestare la sua obbedienza. [omissis]
Tutte queste cose alle loro Maestà è piaciuto che siano dichiarate, decretate e stabilite sull’autorità di questo presente Parlamento, e che si pongano, restino e siano la legge di questo reame per sempre; e che le stesse siano dalle dette loro Maestà, per e con il parere e il consenso dei Lords Spirituali e Temporali, e dei Comuni, riuniti in Parlamento, e dall’autorità degli stessi, dichiarate, decretate e stabilite conformemente.
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Fonti:
https://web.archive.org/web/20090214225427/http://www-1.unipv.it/webdsps/storiadoc/Doc%20GB/1688%20Bill%20of%20Rights%20(tr).htm [come da accesso del 12mar2022]
Note:
NB: nel computo moderno il Bill è del 1689, ma il testo originale indica 1688, poiché allora (e fino al 1752) l’anno si faceva iniziare dal 25 marzo.