BILL DEI DIRITTI
13 febbraio 1689

1. Will. and Mary, sess.2, c.2 (1688)

Atto che dichiara i diritti e le libertà dei sudditi,

e che dispone sulla Successione della Corona

I. Considerato che i Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti in assemblea a Westminster, legalmente, pienamente e liberamente rappresentanti tutti gli ordini del popolo di questo reame, il tredicesimo giorno di febbraio dell’anno di nostro Signore mille seicento ottantotto, hanno presentato alle loro Maestà, allora chiamate e conosciute coi nomi e il titolo di Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d’Orange, presenti di persona, una dichiarazione scritta, redatta dai detti Lords e Comuni, nei termini che seguono:

«Considerato che il precedente re Giacomo II con l’assistenza di diversi cattivi consiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare la religione Protestante, e le leggi e le libertà di questo reame:

1. assumendo ed esercitando il potere di dispensare da e sospendere le leggi e l’esecuzione delle leggi senza il consenso del Parlamento;

2. mettendo sotto accusa e procedimento penale diversi onorevoli prelati per avere umilmente fatto petizioni per essere esentati dal concorrere a un potere assunto come detto; […]

4. esigendo tributi per la Corona e per il suo uso, con pretesa di prerogativa, per un tempo e con modalità diverse da quelle concesse dal Parlamento;

5. levando e tenendo uno stabile esercito all’interno di questo reame in tempo di pace senza il consenso del Parlamento, e facendo acquartierare soldati in modo contario alla legge;

6. imponendo che numerose ottime persone protestanti fossero disarmate, mentre nello stesso tempo dei papisti erano e armati e impiegati in modo contrario alla legge;

7. violando la libertà delle elezioni dei membri chiamati a servire in Parlamento; […]

9. e negli anni passati individui parziali, corrotti e privi di qualificazione sono stati chiamati a servire come giurati nei processi, e in particolare numerosi giurati nei processi per alto tradimento, che non erano liberi proprietari;

10. e cauzioni eccessive sono state richieste a persone messe sotto accusa penale per eludere i benefici dati dalla legge per la libertà dei sudditi;

11. e sono state imposte ammende eccessive e inflitte punizioni illegali e crudeli;

12. e sono state date numerose assicurazioni e minacce di ammende e confische prima di ogni condanna o giudizio contro le persone nei cui confronti questi si dovevano tenere.

Tutte queste cose sono totalmente e direttamente contrarie alle riconosciute norme e leggi e libertà di questo reame.

E poiché, avendo il precedente re Giacomo II abdicato il governo del Paese ed essendo pertanto il trono vacante, sua Altezza il Principe d’Orange (che è piaciuto a Dio Onnipotente di fare il glorioso strumento della liberazione di questo reame dal papismo e dal potere arbitrario) ha fatto emettere (col parere dei Lords Spirituali e Temporali e di diversi autorevoli esponenti dei Comuni) lettere da scrivere ai Lords Temporali e Spirituali, che fossero Protestanti, e altre lettere alle numerose contee, città, università, borghi e ai cinque porti, per la scelta di persone che li rappresentassero e che fossero in diritto di essere mandati al Parlamento, per riunirsi e sedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio, in questo anno mille seicento ed ottantotto, per quelle deliberazioni per le quali le loro religioni, leggi e libertà non potessero nuovamente essere in pericolo di essere sovvertite; sulla base delle quali lettere le elezioni sono state conformemente effettuate.

E pertanto i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni, conformemente alle rispettive lettere ed elezioni, essendo ora runiti in una piena e libera rappresentanza di questa nazione, prendendo nella più seria considerazione i mezzi migliori per raggiungere i fini sopra detti, in primo luogo (così come i loro antenati in casi simili hanno usualmente fatto) per rivendicare ed asserire i loro antichi diritti e libertà dichiarano:

1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;

2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o dall’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, come è stato assunto ed esercitato in passato, è illegale;

3. che il mandato per costituire la passata Court of Commissionners per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sono illegali e pericolosi;

4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale;

5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa per tali petizioni sono illegali;

6. che levare o tenere un esercito permanente all’interno del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col consenso del parlalento, è illegale;

7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge;

8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere;

9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento;

10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; nè inflitte pene crudeli o inusitate;

11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono sulle persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi proprietari;

12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o confische fatte a particolari individui prima della condanna, sono illegali e nulli;

13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere, rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersi frequentemente.

Ed essi [Lords e Comuni] reclamano, domandano e insistono su tutte e su ciascuna di queste premesse, come su loro incontestabili diritti e libertà; e che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, che sia di pregiudizio del popolo in alcuna delle premesse anzidette, possa in qualsiasi modo esser portato in futuro come precedente o esempio.

A questo reclamo dei loro diritti essi sono particolarmente incoraggiati da sua Altezza il Principe d’Orange, come al solo mezzo per ottenere riparazione e rimedio.

Avendo quindi piena fiducia che la detta sua Altezza il Principe d’Orange perfezionerà la liberazione portata da lui così avanti, e ancora li preserverà dalla violazione dei loro diritti, che hanno qui affermati, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai loro diritti ed alle loro libertà, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, riuniti a Westmister, prendono la risoluzione che Guglielmo e Maria, Principe e Principessa d’Orange, siano, e siano dichiarati, Re e Regina d’Inghilterra, Francia e Irlanda, e dei domini che vi appartengono.

[omissis: reca le nuove formule di giuramento]

Su queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e la dignità regale di Inghilterra Francia e Irlanda e dei domini che vi appartengono, in conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords e Comuni espressi nella presente dichiarazione.

E in base a tutto ciò è piaciuto alle loro Maestà, che i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in quanto costituiscono le due Camere del Parlamento, continuino a sedere, e col reale concorso delle loro Maestà elaborino delle efficaci previsioni per lo stabilimento della religione, delle leggi e delle libertà di questo reame, per modo che le stesse non possano in futuro essere di nuovo in pericolo di esser sovvertite; al che i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, hanno dato il loro consenso ed hanno proceduto in conformità.

[omissis]

E per prevenire ogni questione e divisione in questo reame a ragione di qualche preteso titolo alla corona, e per assicurare la certezza nella successione, sulla e dalla quale, con la volontà di Dio, consistono e dipendono la pace, la sicurezza e la tranquillità di questa nazione, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, pregano le loro Maestà che sia dichiarato, decretato e stabilito che la corona e il governo regale dei detti regni e domìni, con tutte e ciascuna delle premesse anzidette, che vi si connettono, sia e continui nelle persone delle loro Maestà e dei loro discendenti, durante le loro vite e le vite dei loro discendenti. E che l’intero, perfetto e pieno esercizio del potere e del governo regale sia nella persona e nella titolarità della di lui Maestà [del Principe d’Orange] a nome di entrambe le loro Maestà finché insieme vivranno; e che dopo il loro decesso la corona e le premesse anzidette siano e rimangano agli eredi di sangue della di lei Maestà [la regina Maria] e in mancanza di ciò a sua Altezza Reale la Principessa Anna di Danimarca ed ai suoi eredi di sangue e in mancanza di ciò agli eredi di sangue della detta di lui Maestà [il Principe d’Orange]; e pertanto i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, in nome di tutto il detto popolo fanno umile e leale atto di sottomissione ai loro eredi e posterità per sempre e fanno leale promessa. Che essi manterranno e difenderanno le dette loro Maestà e la delimitazione e successione della corona qui specificata e contenuta, fino all’ultimo delle loro possibilità, con le loro vite e le loro proprietà contro qualsivoglia persona che possa tentare alcuna cosa in contrario.

E poiché per esperienza si è provato inconciliabile con la sicurezza e il benessere di questo reame Protestante l’esser governato da un Principe papista o da un qualsiasi Re o Regina che sposi un papista, i detti Lords Spirituali e Temporali, e i Comuni, pregano che sia inoltre stabilito che ogni e qualsiasi persona che si sia riconciliata o che si dovesse riconciliare o tenere in comunione con la Sede o la Chiesa di Roma, o che dovesse professare la religione papista o sposare un papista, sarà esclusa e sia per sempre incapace di ereditare il possesso o di ottenere la corona e il governo di questo reame e dell’Irlanda e dei domini che vi appartengono o di qualsiasi parte di essi, o di avere uso o esercizio di qualsiasi potere o giurisdizione regale all’interno dei medesimi; e che in tutti ed in ciascuno di questi casi il popolo di questi regni sarà di qui liberato dal prestare la sua obbedienza. [omissis]

Tutte queste cose alle loro Maestà è piaciuto che siano dichiarate, decretate e stabilite sull’autorità di questo presente Parlamento, e che si pongano, restino e siano la legge di questo reame per sempre; e che le stesse siano dalle dette loro Maestà, per e con il parere e il consenso dei Lords Spirituali e Temporali, e dei Comuni, riuniti in Parlamento, e dall’autorità degli stessi, dichiarate, decretate e stabilite conformemente.

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Fonti:
https://web.archive.org/web/20090214225427/http://www-1.unipv.it/webdsps/storiadoc/Doc%20GB/1688%20Bill%20of%20Rights%20(tr).htm [come da accesso del 12mar2022]

Note:
NB: nel computo moderno il Bill è del 1689, ma il testo originale indica 1688, poiché allora (e fino al 1752) l’anno si faceva iniziare dal 25 marzo.

Summary
Article Name
Bill of rights 1689
Description
Bill of rights 1689. Testo in italiano

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it