circolare Inps 93 – 1988 Prestazioni economiche di malattia e maternità – Giornate indennizzabili e retribuzione media giornaliera

900402
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA’ E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Circolare n. 93
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Prestazioni economiche di malattia e maternita’. Giornate
indennizzabili e retribuzione media giornaliera.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
MALATTIA E MATERNITA’ E CONTROLLI
MEDICO-LEGALI
Roma, 9 maggio 1988 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 93 e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Allegato Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia e maternita’. Giornate indennizzabili e retribuzione media giornaliera.
In occasione di recenti sopralluoghi ispettivi sono emerse talune situazioni di non corretta applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa che regola l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternita’, con conseguenti indebiti conguagli.
Al riguardo si ritiene utile richiamare il principio (1) – correlato alla identica funzione delle due indennita’ di sopperire alla perdita della retribuzione conseguente al forzato allontanamento dal lavoro in dipendenza degli eventi in questione – di non erogabilita’ della prestazione economica di
malattia o di maternita’ in presenza di trattamento economico corrisposto dal datore di lavoro (2), principio che – se pure espressamente codificato, relativamente ai lavoratori aventi diritto alla indennita’ giornaliera di malattia gia’ erogata dall’INAM, nel 2 comma dell’articolo 6 della legge 11
gennaio 1943, n. 138 (3), e da ritenersi di carattere generale.
(1) Vds. circolare n. 614 EAD, 205 RCV, 134359 AGO del 22 gennaio 1980 (all.2 istruzioni ai datori di lavoro, Parte II, par. 11, in “Atti ufficiali”, pag.17); circolare n. 134368 AGO del 28 gennaio 1981 (compendio allegato, par. 13,in “Atti ufficiali”, pag. 185); n. 396 SL del 21 giugno 1987 (par. 3), in
“Atti ufficiali”, pag. 1047.
(2) Si ricorda che il trattamento economico erogato in misura inferiore all’indenita’ e’ integrato dall’Istituto sino alla concorrenza.
(3) La norma va estesa anche alle prestazioni di maternita’ in virtu’ del rinvio operato dal 3 comma dell’art. 15 della legge n. 1204/1971; il criterio di fondo e’ comunque desumibile anche dall’art. 22, 1 comma del relativo “regolamento” (D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026).
In relazione a quanto precede resta inteso che non devono essere considerate indennizzabili ai fini della corresponsione delle prestazioni economiche in argomento, le giornate nelle quali al lavoratore ammalato o in maternita’ vengono di fatto garantiti la normale retribuzione ovvero un trattamento economico non inferiore a quello previdenziale. A titolo di esempio si cita il caso – in concreto riscontrato – di lavoratori con qualifica impiegatizia a cui anche durante gli eventi suddetti viene
corrisposta dal datore di lavoro la normale retribuzione per le giornate di festivita’ nazionali, infrasettimanali o del Santo Patrono (ancorche’ non cadenti di domenica).
Il principio deve, ovviamente, del pari trovare applicazione anche per la parte di retribuzione gionaliera, da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennita’ da liquidare, che non venga eventualmente meno per effetto dell’evento o degli eventi in oggetto. Cosi i ratei di 13 (e delle altre eventuali mensilita’ aggiuntive) non devono essere considerati ai fini della individuazione delle indennita’ giornaliere di cui trattasi, qualora gli stessi emolumenti vengano corrisposti interamente dal datore di lavoro anche in caso di attivita’ lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell’anno a causa di malattia o di maternita’, infortunio o altre assenze (4).
La suddetta integrale corresponsione da parte del datore di lavoro non va confusa con l’erogazione, alle scadenze previste, delle mensilita’ aggiuntive in misura che, se pure apparentemente non decurtata, in realta’ fa seguito ad un sostanziale accantonamento dei relativi ratei gia’ computati, peraltro, nell’indennita’ a carico dell’INPS.
(4) Si fa ad ogni buon conto presente che, ancorche’ talora il testo letterale dei contratti colletivi sembri prevedere l’obbligo di corrispondere i predetti emolumenti in misura intera, senza aver riguardo alle giornate non lavorate per malattia, ecc., tuttavia, in mancanza di una disciplina legislativa di portata generale, l’individuazione degli emolumenti spettanti contrattualmente ai lavoratori rientra nella interpretazione dello spirito e della lettera dei singoli contratti, che esula dalla competenza di questo Istituto. La magistratura ha del resto riconosciuto anche in tali fattispecie legittima la trattenuta, da parte del datore di lavoro, delle quote di gratifiche che i lavoratori abbiano percepito dagli Istituti assicuratori, al titolo di cui trattasi, con l’indennita’ giornaliera (sentenza C. Cas. Sez. lav. n. 839 del 15 marzo 1968; idem n. 2082 del 7 ottobre 1965). Appare, quindi, impregiudicata la facolta’ per le parti di convenire, anche in sede di contrattazione di lavoro individuale, il pagamento delle mensilita’ aggiuntive in misura ridotta in proporzione ai periodi di assenza dal lavoro per malattia e maternita’, infortunio o altre assenze.
Cio’ si puo’ verificare quanto l’Azienza e’ tenuta per contratto ad integrare il trattamento ecnomico previdenziale di malattia e maternita’ fino alla concorrenza del 100% della normale retribuzione di fatto: nel caso, pertanto, la somma erogata al lavoratore all’atto del singolo evento – pari, come si e’ detto, al 100% della retribuzione – racchiude, oltre alla quota, nella percentuale prevista, del trattamento economico a carico dell’INPS (comprensiva del rateo in argomento), una parte a titolo di integrazione dell’indennita’ stessa che, come e’ evidente, dovrebbe essere di ammontare
superiore a quello effettivamente corrisposto qualora il rateo stesso fosse liquidato dall’Istituto alla scadenza naturale (nell’ipotesi, infatti, ai fini del raggiungimento del 100% della retribuzione, l’integrazione a carico del datore di lavoro dovrebbe comprendere anche una somma equivalente alla quota di 13 , 14 ecc. “accantonata”).
Conseguentemente, all’atto della sua corresponsione, l’importo complessivo della mensilita’ aggiuntiva si compone, in realta’, di una prima parte riferita all’attivita’ di lavoro svolto effettivamente nel corso dell’anno, di una seconda concernente la quota di integrazione a carico aziendale a suo tempo non liquidata per l’assenza a titolo di malattia (o maternita’) – di misura pari, come detto, al “rateo” a carico dell’Istituto – e di una terza relativa all’integrazione della parte di indennita’ riferibile al “rateo” stesso.
In relazione a quanto precede, la “effettiva corresponsione” in misura intera delle mensilita’ in argomento ai fini della contestazione all’azienda, dovra’ essere individuata avendo riguardo alla reale situazione retributiva del lavoratore nel corso dell’intero periodo cui si riferisce la 13 mensilita’, 14 , ecc.
La circostanza che le indennita’ di cui trattasi sono da considerare sostitutive della retribuzione, a compensazione, nelle percentuali perviste, quanto viene meno al lavoratore per effetto del verificarsi dell’evento protetto, porta alla conclusione che neppure l’eventuale compenso (5) per
mancato godimento delle ferie (e, cioe’, l’indennita’ sostitutiva delle stesse) dovra’ essere incluso nella retribuzione utile per il calcolo delle indennita’ in argomento, tenuto conto che tale emolumento e’ stato comunque corrisposto al lavoratore e non e’ influenzato in alcun modo da successivi eventi di malattia o di maternita’. La presente modifica deve essere applciata con decorrenza immediata.
(5) La situazione deve comunque ritenersi di carattere eccezionale atteso che, essendo le “ferie” un diritto irrinunciabile protetto dalla Costituzione, il mancato godimento delle stesse puo’ verificarsi solo quando non possono essere spostate ad altra data.
Ovviamente analoghe considerazioni sono riferibili anche ad eventuali premi gia’ corrisposti, che, per tale motivo, non devono essere indicati nella retribuzione da valere agli effetti erogativi di interesse. Va invece considerata la quota parte degli emolumenti a carattere ricorrente (13 , 14 ,
premi, ecc.) per i quali e’ prevista la corresponsione, in momenti successivi; per tutti gli emolumenti in questione, vanno quindi calcolati i singoli ratei che teoricamente spetterebbero al lavoratore nel caso di licenziamento o dimissione intervenuti nel mese (o periodo quadrisettimanale) di retribuzione
preso a base ai fini del calcolo dell’indennita’ (v. anche circolare n. 134491 AGO – n. 12959 O. – n. 9001 RCV/168 del 23 luglio 1982, all. 1, in “Atti ufficiali” pag. 2351).
Nel precisare che le istruzioni fornite devono essere portate a conoscenza delle Aziende che liquidano per conto dell’Istituto le indennita’ di malattia e di maternita’ ponendole a conguaglio con i contributi, si fa altresi’ presente che i moduli utilizzati per la liquidazione diretta delle prestazioni in esame di stampa centralizzata saranno opportunamente integrati e modificati
nel senso sopra delineato.
Per i modelli eventualmente riprodotti in sede locale, nonche’, per quelli gia’ in possesso, nell’attesa della fornitura del nuovo modulario, gli aggiornamenti di cui trattasi dovranno essere operati a cura di codeste Sedi (si allega ad ogni buon conto stralcio delle modifiche ed integrazioni
apportate alle avvertenze dei modelli IND. MAL. 1, 2, 1/AGR e 2/AGR in relazione a quanto forma oggetto della presente).
Si rappresenta fin d’ora ad ogni buon conto che per i modelli in questione sono previsti altri aggiornamenti che saranno portati a conoscenza quanto prima.

IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
ALLEGATO 1
MOD. IND. MAL. 1 (nota 16) e MOD. IND. MAL. 2 (nota 9).
Indicare l’ammontare dei ratei mensili che teoricamente spetterebbero al lavoratore in caso di licenziamento o dimissione intervenuti nel mese preso in considerazione relativi agli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile (13 14 15 , premi, ecc.) per i quali e’ prevista la corresponsione in momenti successivi (es. 13 divisa per 12 se riferita all’anno intero o divisa per il numero dei mesi a cui si riferisce se il periodo e’ inferiore all’anno; premi semestrali, importo diviso 6; premi trimestrali, importo diviso 3).
L’indennita’ sostitutiva del preavviso, i compensi per ferie non godute, i premi gia’ corrisposti e gli emolumenti (ad es. 13 , 14 mensilita’, ecc.) che vengono corrisposti per intero da parte del datore di lavoro anche in caso di attivita’ lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell’anno a causa di malattia, maternita’, infortunio o altre assenze, non devono essere considerati tra gli elementi della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennita’ da erogare.
MOD. IND. MAL. 1/AGR (nota 8) e MOD. IND. MAL. 2/AGR (nota 9).
Se nel mese sono stati corrisposti altri emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione normale (es. premi vari) deve esserne indicaticata la quota parte riferibile al mese (es. premio annuale diviso 12; premio semestrale diviso 6, ecc.).
L’indennita’ sostitutiva del preavviso, i compensi per ferie non godute, i premi gia’ corrisposti e gli emolumenti (ad es. 13 , 14 mensilita’, ecc.) che vengono corrisposti per intero da parte del datore di lavoro anche in caso di attivita’ lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell’anno a causa di malattia, maternita’, infortunio o altre assenze, non devono essere calcolati tra gli elementi della retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennita’ da erogare.

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Fonti:

https://www.inps.it/Circolari/circolare%20numero%2093%20del%209-5-1988.htm [come da accesso del 12mar2022]

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2093%20del%209-5-1988.htm [come da accesso del 12mar2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it