Costituzione degli Stati Uniti d’America 17 settembre 1787

Costituzione degli Stati Uniti d’America
17 settembre 1787

PREAMBOLO

Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d’America.
ARTICOLO I
Sezione I

Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.
Sezione II

1. La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti richiesti per l’elettorato attivo del ramo più numeroso dell’ organo legislativo di quello Stato.

2. Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l’età dì venticinque anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell’elezione, nello Stato in cui venga eletto.

3. I rappresentanti saranno ripartiti – valido il principio anche per le imposte dirette – fra i diversi Stati che facciano parte dell’Unione in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere – comprese quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte – tre quinti del resto della popolazione. Il censimento dovrà essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti e, successivamente, ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire con legge. Il numero dei rappresentanti non dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un rappresentante; e, fino a che non sarà effettuato il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre rappresentanti, otto il Massachusetts, uno il Rhode Island con Providence Plantations, cinque il Connecticut, sei lo Stato di New York, quattro il New Jersey, otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il Maryland, dieci la Virginia, cinque la North Carolina, cinque la South Carolina, tre la Geòrgia.

4. Qualora, nella rappresentanza di uno Stato, si rendano vacanti dei seggi, l’organo del potere esecutivo statuale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi.

5. La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo Speaker, procederà alle nomine per le altre cariche interne e sarà la sola assemblea ad avere il potere di mettere in stato d’accusa i soggetti di cui all’Articolo II, Sezione IV.
Sezione III

1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti – con mandato di sei anni – dal legislativo statuale e ogni senatore disporrà di un solo voto.

2. In primo luogo, nella riunione che si terrà a seguito della prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente uguale. I seggi dei senatori della prima classe saranno resi vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto, quelli della terza allo scadere del sesto, in modo che un terzo del Senato venga eletto ogni due anni; qualora nell’intervallo tra le sessioni dell’organo legislativo di ciascuno Stato, alcuni seggi si rendano vacanti, per dimissioni o per altra causa, l’esecutivo statuale potrà procedere a nomine provvisorie valide fino alla successiva sessione dell’organo legislativo che provvederà a ricoprire tali seggi.

3. Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l’età di trenta anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell’elezione, nello Stato in cui venga eletto.

4. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato ma non avrà diritto di voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione in quell’assemblea, si abbia una parità di voti.

5. Il Senato provvederà alle nomine per le altre cariche interne ed eleggerà anche un Presidente pro tempore, il quale presiederà in caso di assenza del Vicepresidente o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.

6. Il Senato sarà il solo ad avere il potere di giudicare in ordine a tutti gli atti d’accusa nei confronti dei soggetti di cui all’Articolo II, Sezione IV. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri saranno vincolati da giuramento o dichiarazione solenne. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole se non a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

7. Le sentenze pronunciate nei casi suddetti non avranno altro effetto se non la destituzione dalla carica occupata e l’interdizione da qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti; ma il soggetto dichiarato colpevole potrà, nondimeno, essere passibile di e sottoposto a incriminazione, processo, sentenza e pena secondo le leggi ordinarie.
Sezione IV

1. Date, luoghi e modalità delle elezioni per i senatori e per i rappresentanti saranno fissate in ogni Stato dai rispettivi organi legislativi; il Congresso potrà però in qualsiasi momento stabilire o modificare le norme relative, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i senatori debbano essere eletti.

2. Il Congresso si riunirà almeno una volta all’anno e tale seduta dovrà aver luogo il primo lunedì di dicembre, a meno che, con legge, non si fissi un giorno diverso.
Sezione V

1. Ciascuna delle due Camere sarà giudice dei risultati elettorali e verificherà i requisiti dei membri che ivi risulteranno eletti; e il quorum perché ciascuna delle due Camere possa svolgere i propri lavori sarà costituito dalla maggioranza; quando in numero inferiore, ciascuna Camera potrà rinviare la seduta di giorno in giorno ed è autorizzata sin da ora a costringere i membri assenti ad intervenire, usando quei mezzi cui riterrà di ricorrere e con quelle sanzioni che vorrà comminare.

2. Ciascuna Camera avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori, di punire un suo membro per condotta scorretta, e – a maggioranza di due terzi – di espellerlo.

3. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di quelle parti che riterrà debbano rimanere segrete; inoltre, su richiesta di un quinto dei presenti, saranno riportati a verbale i voti favorevoli e contrari espressi dai membri di ciascuna Camera in merito a una qualsiasi questione.

4. Durante la sessione del Congresso, nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell’altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né trasferirla in un luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione VI

1. Senatori e rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un’indennità che verrà fissata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Avranno il privilegio di non poter essere arrestati durante la sessione delle rispettive Camere, mentre vi si recano o ne escono, salvo nel caso di tradimento, reato grave e violazione dell’ordine pubblico; e in nessun altro luogo si chiederà loro conto dei discorsi o dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere.

2. Senatori o rappresentanti, per tutto il periodo del loro mandato, non potranno essere chiamati a ricoprire una qualsiasi carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto periodo; e chi abbia una carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà essere membro di una delle due Camere finché conservi tale ufficio.
Sezione VII

1. Tutti i progetti di legge relativi a misure fiscali dovranno essere presentati dalla Camera dei rappresentanti; ma il Senato potrà concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti.

2. Qualsiasi progetto di legge, che abbia ottenuto l’approvazione della Camera dei rappresentanti e del Senato, dovrà essere sottoposto, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo rinvierà, con le sue obiezioni, alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà integralmente a verbale tali obiezioni e procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora, dopo questo riesame, due terzi dei membri della Camera suddetta si dichiarino a favore del progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme con le obiezioni del Presidente, all’altra Camera, da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e se anche qui sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà forza vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in entrambe le Camere sarà palese, e i nomi dei votanti favorevoli e contrari saranno riportati nei verbali delle rispettive Camere. Se, entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non rinvierà un progetto di legge, questo diverrà legge, come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non si tramuterà in legge.

3. Qualsiasi ordinanza, risoluzione, delibera, per la quale sia richiesta la concorde manifestazione di volontà del Senato e della Camera dei rappresentanti (a parte il caso di aggiornamento), dovrà essere sottoposta al Presidente degli Stati Uniti e da lui approvata prima che entri in vigore; oppure, nel caso egli la respinga, dovrà essere nuovamente approvata dai due terzi delle due Camere, conformemente alle norme e ai limiti previsti per i progetti di legge.
Sezione VIII

1. Il Congresso avrà le seguenti attribuzioni: imporre e riscuotere tasse, imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette, pagare i debiti pubblici e provvedere alla comune difesa e al benessere generale degli Stati Uniti, ma imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette dovranno essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;

2. contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;

3. disciplinare il commercio con le Nazioni straniere, e fra i diversi Stati dell’Unione e con le tribù indiane;

4. fissare norme per la naturalizzazione, e leggi in materia di fallimento, che siano identiche in tutti gli Stati Uniti;

5. battere moneta, stabilire il valore di quest’ultima e quello delle monete straniere e fissare il sistema di pesi e misure;

6. prendere iniziative per punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;

7. organizzare uffici e servizi postali;

8. promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;

9. istituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;

10. definire gli atti di pirateria, i reati gravi compiuti in alto mare, nonché i reati contro il diritto delle genti e stabilirne la relativa pena;

11. dichiarare guerra, concedere permessi di preda e rappresaglia e stabilire norme relative alle prede fatte sulla terraferma e lungo le vie d’acqua;

12. reclutare e mantenere esercìti; ma a questo scopo non si potrà stanziare somma alcuna per un periodo superiore ai due anni;

13. creare e mantenere una Marina Militare;

14. stabilire norme per regolare le forme e le procedure di intervento delle forze di terra e di mare;

15. predisporre l’intervento della milizia per far applicare le leggi dell’Unione, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni;

16. procedere ad organizzare, armare, e disciplinare la milizia e regolare le forme di intervento per quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai singoli Stati il potere di nomina degli ufficiali e il compito di addestrare la milizia secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;

17. esercitare esclusivo potere di legiferare in merito a qualsiasi materia, in quel Distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di singoli Stati e dietro approvazione del Congresso, divenga sede del Governo degli Stati Uniti; ed esercitare analoga autorità su tutti i terreni acquistati – col consenso dell’organo legislativo dello Stato in cui si trovano – per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici indispensabili;

18. porre in essere tutte le necessarie e opportune per l’esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri che la presente Costituzione conferisce al Governo degli Stati Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio interno.
Sezione IX

1. L’immigrazione o l’importazione di quelle persone, che ciascuno degli Stati attualmente esistenti ritenga opportuno ammettere, non sarà vietata dal Congresso prima dell’anno 1808; ma, per ogni persona importata si potrà far gravare una tassa o un dazio, non superiore ai dieci dollari.

2. Il privilegio dell’habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.

3. Non si approverà bill of attainder, né legge che abbia valore retroattivo.

4. Non si applicherà testatico o altra imposta diretta, se non in rapporto al censimento da effettuarsi come disposto sopra.

5. Non si potranno applicare tasse o dazi su merci esportate da uno qualunque degli Stati.

6. Non si potranno adottare regolamenti commerciali o fiscali preferenziali nei confronti dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette a oppure provenienti da uno Stato non potranno essere costrette ad entrare nei porti di un altro Stato, effettuarvi le operazioni doganali, o pagarvi dazi.

7. Non si preleverà somma alcuna dal Tesoro, se non a seguito di stanziamenti approvati con legge; e si dovrà pubblicare periodicamente un regolare rendiconto degli introiti e delle uscite del denaro pubblico.

8. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo nobiliare; a chi abbia una carica retribuita o fiduciaria alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, retribuzioni, incarichi o titoli di qualsiasi genere, da un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.
Sezione X

1. Gli Stati non potranno concludere trattati, alleanze o patti confederali; né accordare permessi di preda e rappresaglia, né battere moneta; né emettere titoli di credito; né consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che non sia con monete d’oro o d’argento; né approvare bill of attainder, né leggi con valore retroattivo, né leggi che disconoscano in qualche modo l’efficacia delle obbligazioni contrattuali; né potranno conferire titoli nobiliari.

2. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, a eccezione di quei tributi che siano assolutamente indispensabili per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i dazi imposti da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a vantaggio del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le suddette eventuali leggi saranno soggette a supervisione e controllo da parte del Congresso.

3. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna tassa sulla stazza delle navi, mantenere truppe o navi da guerra. In tempo di pace, concludere accordi con un altro Stato o con potenze straniere, o prendere parte a una guerra, salvo in caso di invasione effettiva o di pericolo così imminente da non ammettere indugi.
ARTICOLO II
Sezione I

1. Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d’America. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione – insieme a quella del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo – avrà luogo secondo le modalità seguenti:

2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dal suo organo legislativo, un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori, né rappresentanti, né altri che abbiano incarichi fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati Uniti, potranno essere nominati Elettori.

3. Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno, a scrutinio segreto, per due persone, delle quali una almeno non residente nel loro stesso Stato. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto suffragi con il numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa sigillata alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Questi, in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Chi avrà ottenuto il più alto numero di suffragi sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e se vi sarà più di uno che abbia raggiunto tale maggioranza, con uguali numero di voti, allora la Camera dei rappresentanti procederà immediatamente ad eleggere uno di essi come Presidente mediante scrutinio segreto; qualora, invece, nessuno raggiungesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il più alto numero di voti. Nell’elezione del Presidente, tuttavia, i suffragi si conteranno per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. A tale scopo il quorum sarà costituito dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, e per l’elezione saranno necessari i voti della maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso la persona che, dopo l’elezione del Presidente, abbia raccolto il più alto numero di suffragi degli Elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero ad avere ugual numero di voti, il Senato, a scrutinio segreto, eleggerà fra questi il Vicepresidente.

4. Il Congresso fisserà la data per nominare gli Elettori, e il giorno in cui questi saranno chiamati a votare, giorno che dovrà essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

5. Non sarà eleggibile alla carica di Presidente chi non sia cittadino degli Stati Uniti per nascita o cittadino nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, né potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l’età di trentacinque anni e non sia residente negli Stati Uniti da quattordici anni.

6. In caso di destituzione del Presidente, o in caso di decesso, o dimissioni, o di impedimento ad adempiere alle funzioni e ai doveri inerenti la sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente; in caso di destituzione, di decesso, di missioni o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Congresso provvederà per legge a dichiarare quale pubblico ufficiale debba svolgere le funzioni di Presidente, e questi di conseguenza assumerà l’incarico fino a quando venga meno la causa di impedimento o venga eletto un nuovo Presidente.

7. A epoche fisse il Presidente riceverà, per i suoi servigi, un’indennità che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; e non percepirà, in tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.

8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare il seguente giuramento o dichiarazione solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti e col massimo dell’impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti».
Sezione II

1. Il Presidente sarà Comandante in Capo dell’Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sarà chiamata al servizio effettivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei titolari di ciascuno dei Dicasteri dell’esecutivo su ogni argomento inerente ai compiti dei loro rispettivi uffici, e avrà anche facoltà di concedere commutazioni di pena e la grazia per tutte le infrazioni di legge commesse contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di cui all’Art. II, Sez. IV.

2. Al Presidente sarà attribuito il potere di concludere trattati, sentito il parere e con il consenso del Senato, purché vi sia l’approvazione di due terzi dei senatori presenti; egli proporrà e, sentito il parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, altri diplomatici e consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti la cui procedura di nomina non sia altrimenti prevista da questa Carta costituzionale e che sarà stabilita da apposita legge; ma per le cariche di grado inferiore il Congresso – se lo riterrà opportuno -attribuirà il potere di nomina al solo Presidente, alle corti giudiziarie, ovvero ai titolari dei singoli Ministeri.

3. Al Presidente sarà attribuito anche il potere di assegnare cariche che si rendessero vacanti nell’intervallo tra una sessione e l’altra del Senato, con mandati che avranno termine alla fine della sessione successiva.
Sezione III

Il Presidente informerà di tanto in tanto i membri del Congresso sullo «stato dell’Unione» e raccomanderà alla loro attenzione quelle misure che egli riterrà necessarie e opportune; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa i tempi d’aggiornamento, deciderà egli stesso a quando rinviare la seduta; riceverà gli ambasciatori e altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano fedelmente applicate e conferirà la nomina ufficiale a tutti i titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti.
Sezione IV

Il Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.
ARTICOLO III
Sezione I

Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse, riceveranno per i loro servigi un’indennità, che non potrà essere ridotta finché essi rimarranno in carica.
Sezione II

1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di common law e di equity che si presenteranno nel quadro della presente Costituzione, nel quadro delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati da essi stipulati o da stipulare in base alle loro competenze, a tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, a tutti i casi relativi all’ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che avanzino pretese su terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato – o i suoi cittadini – e Stati, cittadini o sudditi stranieri.

2. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema giudicherà in primo e unico grado. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d’appello, sia di diritto che di fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.

3. Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi di impeachment, dovrà avvenire mediante giuria; tale procedimento avrà luogo nello Stato dove detti reati siano commessi; quando il reato non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il processo si terrà nella o nelle località che per legge il Congresso indicherà.
Sezione III

1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l’aver mosso guerra contro di essi, o l’aver appoggiato nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole di tradimento se non su deposizione di due testimoni che siano stati presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando la colpa sia confessata in pubblico processo.

2. Spetterà al Congresso stabilire la pena per tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti ereditari per i discendenti, o confìsca di beni se non durante la vita del colpevole.
ARTICOLO IV
Sezione I

In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali atti, documenti e procedimenti, nonché gli effetti relativi.
Sezione II

1. I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di godere negli altri Stati di tutti i privilegi e di tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.

2. Chiunque, accusato in uno Stato di tradimento, di reato grave o di altro reato, che si sia sottratto alla giustizia e venga trovato in altro Stato, sarà consegnato – su richiesta dell’organo esecutivo dello Stato da cui è fuggito – per essere trasferito nello Stato cui compete la giurisdizione per quel reato.

3. Chi, soggetto a contratto a termine oppure a schiavitù in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, si sia rifugiato in un altro Stato, non potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentato da tale vincolo, ma, su richiesta, verrà riconsegnato alla parte cui detta prestazione è dovuta.
Sezione III

1. Nuovi Stati potranno essere ammessi dal Congresso a far parte dell’Unione, ma non potrà essere costituito uno Stato nuovo entro i confini di qualsiasi Stato già esistente, né potrà essere formato uno Stato dall’unione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso degli organi legislativi degli Stati interessati, nonché del Congresso.

2. Al Congresso sarà attribuito il potere di disporre del territorio o di altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le indispensabili norme e misure relative; e niente nella presente Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi diritto territoriale degli Stati Uniti o di un singolo Stato.
Sezione IV

Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell’Unione una forma repubblicana di governo e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e – su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato) – contro violenze interne.
ARTICOLO V

Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un’assemblea apposita per proporre Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti, come parte di questa Carta costituzionale, se ratificati dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, o da apposite assemblee in tre quarti dei medesimi, – ché l’una o l’altra modalità di ratifica potrà essere prescritta dal Congresso – fermo restando che gli Emendamenti, apportati prima dell’anno 1808, non potranno modificare in alcun modo il primo e quarto comma della Sezione IX dell’Articolo I, e fermo restando che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, verrà privato del diritto ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati.
ARTICOLO VI

1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell’adozione di questa Carta costituzionale avranno per gli Stati Uniti, nell’ambito di questa Costituzione, pari valore come nell’ambito della Confederazione.

2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte degli Stati Uniti, in base alle loro competenze, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a uniformarvisi, quali che possano essere le disposizioni contrarie previste dalla Costituzione o dalle leggi di qualsiasi singolo Stato.

3. I senatori e i rappresentanti sopra menzionati, i membri delle assemblee legislative dei singoli Stati e tutti i membri degli organi esecutivi e giudiziali, sia degli Stati Uniti che di ogni singolo Stato, saranno vincolati, da giuramento o dichiarazione solenne, a difendere questa Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai richiesta per accedere a una carica anche fiduciaria degli Stati Uniti.
ARTICOLO VII

La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l’abbiano in tal modo ratificata.

Fatto in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre dell’Anno di Nostro Signore mille settecento ottanta sette e dall’Indipendenza degli Stati Uniti d’America il dodicesimo. A testimonianza di ciò abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

George Washington – Presidente e deputato dalla Virginia

New Hampshire – John Langdon, Nicholas Gilman

Massachusetts – Nathaniel Gorham, Rufus King

Connecticut – Wm Saml Johnson, Roger Sherman

New York – Alexander Hamilton

New Jersey – Wil Livingston, David Brearley, Wm Paterson, Jona. Dayton

Pennsylvania – B Franklin, Thomas Mifflin, Robt Morris, Geo. Clymer, Thos FitzSimons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv Morris

Delaware – Geo. Read, Gunning Bedford jun, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco. Broom

Maryland – James McHenry, Dan of St Tho Jenifer, Danl Carroll

Virginia – John Blair, James Madison Jr.

North Carolina – Wm Blount, Richd Dobbs Spaight, Hu Williamson

South Carolina – J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler

Georgia – William Few, Abr Baldwin

Attestante: William Jackson, Segretario
CARTA DEI DIRITTI
I EMENDAMENTO

Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d’inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.
II EMENDAMENTO

Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.
III EMENDAMENTO

In tempo di pace non potranno acquartierarsi soldati in una casa privata senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte con legge.
IV EMENDAMENTO

Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.
V EMENDAMENTO

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo.
VI EMENDAMENTO

In ogni procedimento penale, l’accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell’accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.
VII EMENDAMENTO

In tutti i procedimenti che rientrano nell’ambito del diritto consuetudinario, sarà fatto salvo il diritto al giudizio da parte di una giuria ogni volta che l’oggetto della controversia superi il valore di venti dollari, e nessun caso giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme del diritto consuetudinario.
VIII EMENDAMENTO

Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete.
IX EMENDAMENTO

Alcuni diritti elencati nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o misconoscere altri diritti goduti dai cittadini.
X EMENDAMENTO

I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.
EMENDAMENTI ADDIZIONALI
XI EMENDAMENTO

Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non si intenderà esteso a qualsivoglia processo, di common law o di equity, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di qualsivoglia Stato straniero.
XII EMENDAMENTO

1. Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno, con voto a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali, almeno, non dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi indicheranno in una scheda il nome della persona per cui votano come Presidente e in una scheda distinta il nome di quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Presidenza e di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Vicepresidenza, col numero di voti da ciascuno raccolti: tali liste saranno dagli Elettori firmate, autenticate, e trasmesse sigillate alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutte le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il più alto numero di suffragi per la Presidenza sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei rappresentanti, a scrutinio segreto, sceglierà immediatamente il Presidente fra i tre candidati (non di più) che hanno ottenuto per la Presidenza il più alto numero di suffragi. Ma, per l’elezione del Presidente, i suffragi si conteranno per Stato, e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il quorum sarà a questo scopo costituito da uno o più membri dei due terzi degli Stati, e sarà richiesta per l’elezione la maggioranza di tutti gli Stati. Se, prima del giorno 4 del seguente mese di marzo, la Camera dei rappresentanti – allorché questo potere gli competerà – non avrà scelto il Presidente, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d’altro impedimento del Presidente previsto dalla Costituzione.

2. Colui che otterrà il più alto numero di suffragi per la Vicepresidenza sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e, se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di suffragi: il quorum sarà a questo scopo costituito dai due terzi di tutti i senatori e sarà richiesta la maggioranza del numero complessivo per tale elezione. Ma chi sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, non sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.
XIII EMENDAMENTO
Sezione I

La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XIV EMENDAMENTO
Sezione I

Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato porrà in essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi o le immunità di cui godono i cittadini degli Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza due process of law, né rifiuterà ad alcuno, nell’ambito della sua sovranità, la equal protection of the laws.
Sezione II

I rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, computando il totale degli abitanti di ciascuno Stato, ed escludendo gli indiani non soggetti a imposte. Ma qualora il diritto di votare per una qualsiasi elezione – per la scelta degli Elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, per i rappresentanti al Congresso, per i membri dell’esecutivo e del giudiziario di uno Stato o per i membri del suo organo legislativo – venga rifiutato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia compiuto ventun anni d’età e sia cittadino degli Stati Uniti, o nel caso che questo diritto venga misconosciuto in qualsiasi modo – ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro reato – la rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in base al rapporto tra il numero dei cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventun anni d’età.
Sezione III

Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, né Elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile o militare, alle dipendenze degli Stati Uniti o di uno degli Stati chi – avendo antecedentemente prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, in veste di membro del Congresso o titolare di carica pubblica degli Stati Uniti, o membro del legislativo o dell’esecutivo o del giudiziario di uno Stato – abbia preso parte a un’insurrezione o ribellione contro la nazione stessa, o prestato aiuto o sostegno ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, sanare questo motivo di impedimento.
Sezione IV

Non si potrà contestare la validità dei titoli del debito pubblico degli Stati Uniti, legalmente emessi, nonché la validità dei debiti contratti per pagare pensioni e premi corrisposti per servigi resi al fine di reprimere insurrezioni o ribellioni. Ma, né gli Stati Uniti, né i singoli Stati potranno assumere a loro carico o pagare debiti oppure obbligazioni contratte per venire in aiuto di insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, né risarcire and alcuna indennità reclamata per la perdita o l’emancipazione di schiavi; ma tali debiti, obbligazioni e indennità saranno ritenuti nulli.
Sezione V

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione alle diverse clausole di questo Articolo.
XV EMENDAMENTO
Sezione I

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né misconosciuto dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza, colore o precedente condizione di schiavitù.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XVI EMENDAMENTO

Il Congresso avrà la facoltà di imporre e riscuotere tasse sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento.
XVII EMENDAMENTO
Sezione I

Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ciascuno Stato, eletti dai rispettivi cittadini con mandato di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto a un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno avere i requisiti richiesti per l’elettorato attivo del ramo più numeroso dell’organo legislativo statuale.
Sezione II

Qualora in Senato si rendessero vacanti dei seggi di uno Stato, l’esecutivo statuale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi, fermo restando che il legislativo statuale potrà attribuire all’esecutivo statuale il potere di procedere a nomine provvisorie, valide sino a che i cittadini non provvedano a coprire i seggi vacanti con elezioni da tenersi quando il legislativo stesso lo disponga.
Sezione III

Il presente Emendamento non dovrà intendersi nel senso che possa influire sulla durata del mandato di un qualunque senatore eletto prima che l’Emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione.
XVIII EMENDAMENTO
Sezione I

A partire da un anno dopo la ratifica del presente Articolo, e per effetto dello stesso, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto – a scopo di consumo – di bevande alcoliche, nonché l’importazione e l’esportazione delle medesime da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti alla di loro sovranità.
Sezione II

Il Congresso e i vari Stati hanno competenza concorrente nel porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
Sezione III

Il presente Articolo non entrerà in vigore, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati, quale Emendamento alla Costituzione, come previsto da quest’ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.
XIX EMENDAMENTO
Sezione I

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XX EMENDAMENTO
Sezione I

Il mandato del Presidente e il mandato del Vicepresidente avranno termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre quelli dei senatori e dei rappresentanti cesseranno alle dodici del 3 gennaio degli anni in cui scadrebbero i rispettivi mandati se il presente Articolo non venisse ratificato; nello stesso momento avrà inizio il mandato dei rispettivi successori.
Sezione II

Il Congresso si riunirà almeno una volta l’anno, e la seduta dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi, con legge, un giorno diverso.
Sezione III

Se all’epoca fissata per l’inizio del mandato presidenziale, il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente eletto diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto all’elezione di un Presidente, prima della data fissata per l’inizio del mandato, o se il Presidente eletto non possedesse i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando un Presidente non sarà eleggibile o non risponderà agli attributi richiesti; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto possedessero i requisiti necessari, il Congresso provvederà con legge a indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando un Presidente o un Vicepresidente non risponderà agli attributi richiesti.
Sezione IV

In caso di decesso di una delle persone tra le quali la Camera dei rappresentanti – qualora tale competenza gli spetti – debba scegliere il Presidente, e nel caso di decesso di una delle persone tra le quali il Senato – qualora tale competenza gli spetti – debba scegliere il Vicepresidente, il Congresso prenderà gli opportuni provvedimenti legislativi.
Sezione V

Le Sezioni I e II avranno efficacia a partire dal 15 ottobre successivo alla ratifica del presente Articolo.
Sezione VI

Il presente Articolo non entrerà in vigore finché non sarà stato ratificato, come emendamento alla Costituzione, dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà loro sottoposto per tale ratifica.
XXI EMENDAMENTO
Sezione I

Il XVIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è abrogato per effetto di questo Articolo.
Sezione II

Sono vietati il trasporto e l’importazione in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti di bevande alcoliche – a scopo di distribuzione o di consumo – in violazione delle leggi ivi vigenti.
Sezione III

Il presente articolo non entrerà in vigore finché non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione – come da questa previsto – da apposite assemblee nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per tale ratifica.
XXII EMENDAMENTO

Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento in cui l’Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la carica presidenziale o eserciti le funzioni di Presidente nel periodo che occorre perché l’Articolo entri in vigore, di mantenere la carica di Presidente o di facente funzione per l’intero periodo suddetto.
XXIII EMENDAMENTO
Sezione I

Il Distretto che è sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, secondo le modalità che il Congresso indicherà, un numero di Elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che il Distretto stesso avrebbe diritto di inviare al Congresso se fosse uno Stato, ma in nessun caso un numero superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi si aggiungeranno agli Elettori nominati dagli Stati, ma verranno considerati, ai fini dell’elezione del Presidente e del Vicepresidente, Elettori nominati da uno Stato; si riuniranno nel Distretto e assolveranno agli obblighi prescritti dal XII Emendamento.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XXIV EMENDAMENTO
Sezione I

Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare nelle elezioni primarie o d’altro genere – per il Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori del Presidente o del Vicepresidente, o per un senatore o per un rappresentante al Congresso – non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato per omesso pagamento di una tassa elettorale o di altro genere.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XXV EMENDAMENTO
Sezione I

In caso di destituzione del Presidente, o di decesso o di dimissioni, il Vicepresidente diventerà Presidente.
Sezione II

Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si renda vacante, il Presidente nominerà un Vicepresidente che assumerà la carica non appena la sua nomina sarà stata convalidata da un voto di maggioranza da parte delle due Camere del Congresso.
Sezione III

Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al Presidente prò tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta nel senso che egli non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati e assolti dal Vicepresidente in qualità di facente funzioni di Presidente.
Sezione IV

Ogni qualvolta il Vicepresidente e una maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell’esecutivo oppure di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, trasmetteranno al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente assumerà immediatamente l’incarico quale facente funzione di Presidente. Successivamente, quando il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non esistono più le condizioni di cui sopra, egli riprenderà a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell’esecutivo o dei membri dì altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, non trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e assolvere ai doveri della sua carica. Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi, a tale scopo, entro 48 ore, qualora non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro 21 giorni dalla ricezione della dichiarazione scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta, entro 21 giorni dalla data di convocazione, dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le Camere, che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare ad esercitarli ed assolverli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà riprendere a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica.
XXVI EMENDAMENTO
Sezione I

Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età non potrà essere negato, né disconosciuto da parte degli Stati Uniti né dai singoli Stati, a motivo dell’età.
Sezione II

Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
XXVII EMENDAMENTO

Leggi che modifichino gli emolumenti dei senatori e dei rappresentanti non entreranno in vigore, se non dopo le successive elezioni per la Camera dei rappresentanti.

************
Fonti:
https://it.wikisource.org/wiki/Costituzione_degli_Stati_Uniti_d%27America [come da accesso del 12mar2022]

Summary
Article Name
Costituzione degli Stati Uniti d'America 17 settembre 1787
Description
Costituzione degli Stati Uniti d'America 17 settembre 1787. Testo in Italiano

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it