d.lgs. 8 novembre 2021 n 177 – Protezione del diritto d’autore

d.lgs. 177/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in
particolare, l’articolo 9;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di
dati;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’
dell’informazione;
Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti
connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive
96/9/CE e 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e
degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre
1961;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a
Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno
1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e
a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al
diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633,
pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5
maggio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 18-bis, comma 5, ultimo periodo, le parole «con
la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle
seguenti: «dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
b) dopo l’articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’
inserito il seguente:
«Art. 32-quater. – 1. Alla scadenza della durata di protezione di
un’opera delle arti visive, anche come individuate all’articolo 2, il
materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non e’
soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che
costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in
materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo l’articolo 43 e’ inserito il seguente:
«Art. 43-bis. – 1. Agli editori di pubblicazioni di carattere
giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono
riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di
carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della
societa’ dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese
di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di
riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un
insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere
giornalistico, che puo’ includere altre opere e materiali protetti,
come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento
all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata,
recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di
interesse generale o specifico, con la funzione di informare il
pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo
di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilita’ editoriale e
il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Ai fini del
presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o
accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere
giornalistico.
3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si
intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o
consorziata, nell’esercizio di un’attivita’ economica, editano le
pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato
membro.
4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla
presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di
diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una
pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di
sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere
giornalistico.
5. Quando un’opera o altri materiali protetti sono inclusi in una
pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza
non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere
invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori
autorizzati o per impedire l’utilizzo di opere o di altri materiali
la cui protezione sia scaduta.
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di
utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere
giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ne’ in caso di
collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di
estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere
giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che
non dispensi dalla necessita’ di consultazione dell’articolo
giornalistico nella sua integrita’.
8. Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere
giornalistico i prestatori di servizi della societa’
dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo
compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri
di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al
primo periodo, tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni
online dell’articolo, degli anni di attivita’ e della rilevanza sul
mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti
impiegati, nonche’ dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e
infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici
derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a
visibilita’ e ricavi pubblicitari.
9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto
l’utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi
della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media
monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, e’
condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di
cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi
delle societa’ dell’informazione non limitano la visibilita’ dei
contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L’ingiustificata
limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative puo’ essere
valutata ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di buona
fede di cui all’articolo 1337 del codice civile.
10. Fermo restando il diritto di adire l’autorita’ giudiziaria
ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta
di avvio del negoziato di una delle parti interessate non e’
raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle
parti puo’ rivolgersi all’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando
nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni
dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur
regolarmente convocata non si e’ presentata, l’Autorita’ indica,
sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8,
quale delle proposte economiche formulate e’ conforme ai suddetti
criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte,
indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
11. Quando, a seguito della determinazione dell’equo compenso da
parte dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, le parti
non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte puo’ adire
la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa,
competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire
l’azione di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
12. I prestatori di servizi della societa’ dell’informazione,
comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono
obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte
interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o
entita’ di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura
dell’equo compenso. L’adempimento dell’obbligo di cui al primo
periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della
riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale
e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull’adempimento
dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi
vigila l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di
mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla
richiesta ai sensi del primo periodo, l’Autorita’ applica una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente
fino all’uno per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le
sanzioni amministrative di cui al quarto periodo e’ escluso il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che
associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli
giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per
cento, dell’equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i
lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato tale quota puo’ essere determinata
mediante accordi collettivi.
14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni
dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico. Tale
termine e’ calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima
volta anteriormente al 6 giugno 2019.
16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del
Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo
II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del
Titolo III, nonche’ l’articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n.
167.»;
d) all’articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono
sostituite dalle seguenti: «, il direttore artistico e il
traduttore»;
e) all’articolo 46, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore
artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e
i traduttori, nonche’ gli artisti interpreti e esecutori, primari e
comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un
ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti
dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso e’
irrinunciabile e le relative forme ed entita’ sono stabilite con
accordi tra le categorie interessate.».
f) all’articolo 46-bis:
1) al comma 1, le parole «un equo compenso» sono sostituite
dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»;
2) al comma 3, le parole «un equo compenso» sono sostituite
dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»;
3) al comma 4, le parole «con la procedura di cui all’articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440»
sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento
da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente disposizione»;
g) all’articolo 68, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui
all’articolo 70-ter, comma 3, per finalita’ di conservazione e nella
misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e
realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in
modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su
qualsiasi supporto. E’ nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto
limitazioni o esclusioni di tale diritto.»;
h) all’articolo 69-quater, il comma 12 e’ abrogato;
i) dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti:
«Art. 70-bis. – 1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la
riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di
opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se
effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalita’
illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo non commerciale perseguito, nonche’ sotto la
responsabilita’ di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in
altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al
personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti
al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono
utilizzati.
2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti
di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico
sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei
nomi dell’autore, dell’editore e del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull’opera.
3. L’eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale
destinato principalmente al mercato dell’istruzione e agli spartiti e
alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune
licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando
tali licenze rispondono alle necessita’ e specificita’ degli istituti
di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.
4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1
aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha
sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente
nel suddetto Stato membro.
5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 70-ter. – 1. Sono consentite le riproduzioni compiute da
organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio
culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione
di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti
o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonche’ la
comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in
nuove opere originali.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati
si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi
quantita’ di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato
digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli,
tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del
patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli
archivi, purche’ aperti al pubblico o accessibili al pubblico,
inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi
di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonche’ gli
istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli
organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si
intendono le universita’, comprese le relative biblioteche, gli
istituti di ricerca o qualsiasi altra entita’ il cui obiettivo
primario e’ quello di condurre attivita’ di ricerca scientifica o di
svolgere attivita’ didattiche che includano la ricerca scientifica,
che alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il
reinvestimento degli utili nelle attivita’ di ricerca scientifica,
anche in forma di partenariato pubblico-privato;
b) perseguano una finalita’ di interesse pubblico riconosciuta da
uno Stato membro dell’Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali e’
esercitata da imprese commerciali un’influenza determinante tale da
consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati
dalle attivita’ di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformita’
al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e
possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di
ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura
non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a
garantire la sicurezza e l’integrita’ delle reti e delle banche dati
in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche
sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti,
gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di
ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del
presente articolo.
Art. 70-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da
altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha
legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
L’estrazione di testo e di dati e’ consentita quando l’utilizzo delle
opere e degli altri materiali non e’ stato espressamente riservato
dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonche’ dai
titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1
possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini
dell’estrazione di testo e di dati.
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo
sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a
quelli definiti per lo svolgimento delle attivita’ di cui
all’articolo 70-ter.
Art. 70-quinquies. – 1. L’editore al quale un autore ha trasferito
o concesso l’utilizzo di un diritto mediante contratto di
trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non
superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell’autore
per gli utilizzi dell’opera in virtu’ di qualsiasi eccezione o
limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota puo’ essere
determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del
limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio
del diritto di prestito di cui all’articolo 69.
Art. 70-sexies. – 1. Quando sono applicate le misure tecnologiche
di cui all’articolo 102-quater, anche in base ad accordi o a
provvedimenti dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria, i soggetti
di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che
hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del
materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno
diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le
finalita’ previste dai suddetti articoli, purche’ tale estrazione di
copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o
degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;
l) all’articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «le altre persone» sono inserite
le seguenti: «, inclusi i doppiatori»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti
parole: «e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di
cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la
corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche
per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita’
di gestione indipendente»;
2.2) alla lettera f), ultimo periodo, le parole «l’IMAIE e le
associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati»
e le parole «con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»;
m) all’articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole «opera cinematografica e
assimilata», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi
inclusa l’opera teatrale trasmessa» e le parole «un equo compenso»
sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e
proporzionato»;
2) al comma 3, dopo le parole «opere cinematografiche e
assimilate», sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le opere
teatrali trasmesse» e le parole «un equo compenso» sono sostituite
dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»;
3) al comma 4, le parole «l’istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della
confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i
soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da
apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
n) dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e’
inserito il seguente:
«Titolo II-quater – Utilizzo di contenuti protetti da parte dei
prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
Art. 102-sexies. – 1. Ai fini del presente Titolo si intende per
prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un
prestatore di servizi della societa’ dell’informazione che presenta
cumulativamente i seguenti requisiti:
a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita’ di opere o
di altri materiali protetti dal diritto d’autore;
b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi
utenti;
c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e
promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.
2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di
contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno
accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori
didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonche’ le piattaforme
di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online,
di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che
consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo
che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere
opere protette dal diritto d’autore tra piu’ utenti.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online,
quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto
d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti,
compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a
disposizione del pubblico per i quali devono ottenere
un’autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la
conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite
gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione
indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti
dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi
opere protette dal diritto d’autore quando non agiscono per scopi
commerciali o la loro attivita’ non genera ricavi significativi.
5. Non si applica la limitazione di responsabilita’ di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi
di cui al presente Titolo.
Art. 102-septies. – 1. I prestatori di servizi di condivisione di
contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo
102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di
comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di
opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che
dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti
condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione
secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza
professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non
sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali
hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari
dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente
motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente
disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli
altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il
livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per
impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalita’, se il
prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e’ esente
da responsabilita’, sono presi in considerazione, con valutazione
caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del
servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli
utenti del servizio, nonche’ la disponibilita’ di strumenti adeguati
ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni
caso, non e’ esente da responsabilita’ il prestatore di servizi di
condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria
in materia di diritto d’autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di
questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalita’ di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati
conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari
dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli
accordi.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non
comporta un obbligo generale di sorveglianza.
Art. 102-octies. – 1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione
di contenuti online, che operano nel mercato dell’Unione europea da
meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di
euro, calcolati in conformita’ alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi
dell’articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente di
aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione e di
avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente
circostanziata, tempestivamente disabilitato l’accesso alle opere o
ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali
opere o altri materiali.
2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero
medio di visitatori unici mensili riferiti all’anno solare precedente
superiore a 5 milioni, per l’esenzione di responsabilita’ di cui al
comma 1 devono dimostrare altresi’ di aver compiuto i massimi sforzi
per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali
segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito
informazioni pertinenti e necessarie.
Art. 102-nonies. – 1. La cooperazione tra i prestatori di servizi
di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non
pregiudica la disponibilita’ delle opere o di altri materiali
caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti
connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano
oggetto di un’eccezione o limitazione.
2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti
da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di
contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o
limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi:
a) citazione, critica, recensione;
b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini
e condizioni del servizio, della possibilita’ di utilizzare opere e
altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al
diritto d’autore e ai diritti connessi.
4. L’applicazione delle disposizioni del presente Titolo non
comporta l’identificazione dei singoli utenti ne’ il trattamento dei
dati personali, ferma restando l’applicazione del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 102-decies. – 1. Quando i titolari dei diritti chiedono al
prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di
disabilitare l’accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o
di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla
richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono
soggette a verifica umana. Il prestatore da’ immediata comunicazione
agli utenti dell’avvenuta disabilitazione o rimozione.
2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi
di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di
disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di
altri materiali da essi caricati. A tal fine l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.
3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in
contestazione rimangono disabilitati.
4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione
di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 puo’
essere contestata con ricorso presentato all’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalita’ da essa definite
tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. E’ fatto salvo il
diritto di ricorrere all’autorita’ giudiziaria.»;
o) dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e’ inserito il seguente:
«Titolo II-quinquies – Utilizzi di opere e altri materiali fuori
commercio
Art. 102-undecies. – 1. Un’opera o altri materiali sono da
considerare fuori commercio quando si puo’ presumere in buona fede
che l’intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al
pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno
dell’Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di
memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili
nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro
della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti
specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio,
previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di
gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio
culturale.
2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui
all’articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un’opera o altri
materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono
fuori commercio ne valutano la disponibilita’ effettiva nei canali
commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i
principi di buona fede e correttezza professionale mediante la
consultazione delle fonti d’informazione appropriate, e tenendo conto
delle caratteristiche dell’opera o degli altri materiali e di
elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura
disponibilita’ nei canali commerciali abituali.
3. Quando nel corso della verifica svolta all’interno dell’Unione
europea sulla disponibilita’ commerciale, emergono elementi per
ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilita’ dell’opera
in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad
una verifica della effettiva disponibilita’ in tali paesi.
4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o
comunicati al pubblico in piu’ lingue, la valutazione della effettiva
disponibilita’ nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini
della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le
quali la valutazione e’ stata effettuata.
5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli
insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti
prevalentemente da:
a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o
audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese
terzo;
b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno
sede o residenza abituale in un paese terzo;
c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i
quali non e’ ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro
dell’Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).
6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si
applicano quando l’organismo di gestione collettiva, coinvolto nel
rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 102-duodecies, e’
sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese
terzo.
Art. 102-duodecies. – 1. Quando l’istituto di tutela del patrimonio
culturale accerta, secondo i criteri di cui all’articolo
102-undecies, che l’opera o gli altri materiali sono fuori commercio,
richiede all’organismo di gestione collettiva di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei
diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il
rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la
riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la
messa a disposizione del pubblico dell’opera o degli altri materiali,
concordando, quando possibile, l’ambito di applicazione territoriale
della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione
relativa alla verifica della disponibilita’ sui canali commerciali
abituali effettuata dall’istituto di tutela del patrimonio culturale
richiedente.
2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1
compete all’organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha
sede l’istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il
titolare dei diritti ha affidato a quell’organismo di gestione il
mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di
pluralita’ di autori, i quali hanno conferito il mandato a piu’
organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della
licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri.
3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad
alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di
cui al comma 1 compete all’organismo di gestione collettiva che a
livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, e’
sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel
pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di
diritti oggetto della licenza e garantisce parita’ di trattamento a
tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di
licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri
associati. Nel caso di pluralita’ di organismi di gestione
collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi
maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.
4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva
sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di
dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del
patrimonio culturale hanno la facolta’ di riprodurre e comunicare al
pubblico, nonche’ estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare
le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in
modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a
disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato
il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare di diritti
individuabile, salvo in caso di impossibilita’, e che siano messe a
disposizione su siti web non commerciali.
5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4
aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del
patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si
intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.
Art. 102-terdecies. – 1. L’organismo di gestione collettiva cui e’
stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non
commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione
al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di
altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti
e accerta l’adeguatezza della verifica della disponibilita’ nei
canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della
verifica chiede ulteriori elementi all’istituto di tutela del
patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta.
Quando accerta l’adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di
licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito
istituzionale.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l’organismo
di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei
titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne da’ comunicazione,
unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico
europeo gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprieta’
intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono
pertinenti le informazioni relative all’identificazione dell’opera o
degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle
facolta’ attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell’articolo
102-quaterdecies, nonche’, quando disponibili e ove opportuno, quelle
sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi.
3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere
esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale
unico di cui al comma 2.
Art. 102-quaterdecies. – 1. I titolari dei diritti hanno facolta’
di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali
dall’applicazione del meccanismo di concessione delle licenze
previsto dall’articolo 102-duodecies, dandone comunicazione
all’organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della
licenza sia successivamente o all’inizio dell’utilizzo da parte
dell’istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l’esclusione
interviene dopo il rilascio della licenza, l’organismo di gestione
collettiva la revoca e ne da’ comunicazione all’istituto di tutela
del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non
pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino
alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio
economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del
diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall’articolo
102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca
della licenza conseguente all’esercizio della facolta’ di esclusione
di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facolta’ di escludere in qualunque
momento le proprie opere dall’applicazione dell’eccezione di cui
all’articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione
all’istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla
comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure
successivamente alla messa a disposizione dell’opera sul sito web
utilizzato dall’istituto. L’esclusione non pregiudica il legittimo
utilizzo effettuato dall’istituto dopo la pubblicazione sul sito web
fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito web dell’opera deve essere preceduta
dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall’Ufficio
dell’Unione europea per la proprieta’ intellettuale e gli utilizzi
consentiti in virtu’ dell’operativita’ dell’eccezione di cui
all’articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo
decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.
Art. 102-quinquiesdecies. – 1. Una licenza rilasciata, ai sensi e
per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri
materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell’Unione
europea, puo’ consentire l’utilizzo delle opere o degli altri
materiali fuori commercio da parte dell’istituto di tutela del
patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell’Unione europea,
fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.
Art. 102-sexiesdecies. – 1. Quando un’opera risulta al contempo
fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-undecies a
102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell’articolo 69-quater, si
applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.
2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l’opera e’
stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti puo’
chiedere l’equo compenso ai soggetti di cui all’articolo 69-bis
relativamente a tale periodo di utilizzazione.
Art. 102-septiesdecies. – 1. Il Ministero della cultura promuove un
regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori
e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione
collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di
interessi per i singoli settori, al fine di favorire l’applicazione
delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori
commercio e di garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per
i titolari dei diritti.»;
p) all’articolo 107, dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente:
«Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del
doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i
doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti
esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali
protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di
gestione collettiva e le entita’ di gestione indipendenti di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito
apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al
valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonche’
commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche
tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarita’ del settore
di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione
collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre
disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis
e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal
presente comma. E’ ammessa una remunerazione forfettaria per l’autore
o l’artista quando il suo contributo all’opera o all’esecuzione ha
carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo
sono sproporzionati allo scopo.».
q) dopo l’articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 110-ter. – 1. In caso di difficolta’ nel raggiungere un
accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo
sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand,
ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell’accordo, puo’
chiedere l’assistenza dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni
negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso
dovuto.
Art. 110-quater. – 1. I soggetti ai quali sono stati concessi in
licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l’obbligo
di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche
tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione
indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con
cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e
complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e
la remunerazione dovuta. In particolare:
a) l’identita’ di tutti soggetti interessati dalle cessioni o
licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e
prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di
autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalita’ di sfruttamento delle opere e delle prestazioni
artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti
pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente
dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di
licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media
audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni,
abbonati.
2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 e’ richiesto in
misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di
trasparenza in ogni settore. Resta fermo l’obbligo dei soggetti che
hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle
stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e
informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la
sottoscrizione di accordi di riservatezza.
3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al
comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e
gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche
tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita’ di gestione
indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35,
informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari,
se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le
informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte
contrattuale fornisce informazioni sull’identita’ dei
sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la
richiesta di informazioni puo’ essere effettuata dagli aventi diritto
anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell’autore
e artista interprete o esecutore.
4. Sull’adempimento degli obblighi di comunicazione e di
informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali
obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del
soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della
contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo
e’ escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto
dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso
la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in
favore dei titolari dei diritti.
5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi
che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti
che ne sono regolati.
6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entita’ di gestione
indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l’articolo 24 del
medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al
presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 7 giugno 2022.
Art. 110-quinquies. – 1. Fatto salvo quanto stabilito in materia
dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o
esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione
collettiva o entita’ di gestione indipendenti di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione
ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un
contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se
la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa
rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle
loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili
tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera o
prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi
inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti
conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita’ di
gestione indipendenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Art. 110-sexies. – 1. Per la risoluzione delle controversie aventi
ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 110-quater
e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo
110-quinques, ciascuna delle parti puo’ rivolgersi all’Autorita’ per
le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel
termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformita’ a quanto
stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo
restando il diritto di adire l’autorita’ giudiziaria.
2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1
puo’ essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli
autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica
di uno o piu’ autori o artisti interpreti o esecutori.
Art. 110-septies. – 1. L’autore o l’artista interprete o esecutore
che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti
relativi ad un’opera o ad altri materiali, in caso di mancato
sfruttamento puo’ agire per la risoluzione, anche parziale, del
contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o
degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del
contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia
di risoluzione contrattuale.
2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento e’
dovuto a circostanze alle quali l’autore, l’artista interprete o
esecutore puo’ ragionevolmente porre rimedio.
3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1
deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o
esecutori con il maggior rilievo nel contributo all’opera o
all’esecuzione.
4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di
legge, lo sfruttamento dell’opera o della prestazione artistica deve
avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore
a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilita’ dell’opera
da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore o
artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo
sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il
termine, l’autore o l’artista interprete o esecutore puo’ revocare
l’esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del
comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l’assegnazione del termine
e la risoluzione del contratto o la revoca dell’esclusiva si applica
il comma 3.
5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di
agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 e’ nulla
salvo che sia prevista da un accordo collettivo.»;
r) dopo l’articolo 114 e’ inserito il seguente:
«Art. 114-bis. – 1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli
110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e’ inopponibile agli autori,
artisti interpreti o esecutori dell’opera o di altro materiale al
quale la pattuizione si riferisce.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies
costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma,
110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano
agli autori di programmi per elaboratore.»;
s) dopo l’articolo 180-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 180-ter. – 1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis,
46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva
maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei
diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di
opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di
altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi
di gestione collettiva di settore, assicurando parita’ di
trattamento.
2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le
loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo
semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui
al comma 1.
3. Le somme riscosse dall’organismo di gestione collettiva, se non
richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute
a disposizione per il periodo indicato dall’articolo 19 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalita’
ivi previste.
4. Con regolamento dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la
determinazione della maggiore rappresentativita’ degli organismi di
gestione collettiva del settore, le misure di pubblicita’ volte ad
informare della possibilita’ di concedere le licenze, nonche’ la
procedura con cui puo’ essere esercitata la facolta’ prevista al
comma 2.
5. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione di altri
meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso,
ove previsti.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 76 Cost.:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
– L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi’ recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
– Il testo dell’articolo 9 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea –
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi’ recita:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto
d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale
e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE). – 1.
Nell’esercizio della delega per l’attuazione della
direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di “istituti di tutela
del patrimonio culturale”, nell’accezione piu’ ampia
possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni ivi
custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini
dell’estrazione di testo e dati di cui all’articolo 3 della
direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di
sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche’ definire
l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
escludere o limitare l’applicazione dell’eccezione o
limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo,
per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari
dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di
gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro
opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle
licenze di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o
limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 8,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
stabilire requisiti specifici per determinare se un’opera e
altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso in
cui l’opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche
“orfana” e quindi soggetta alle disposizioni della
direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012;
g) prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2,
della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di
pubblicita’ a favore dei titolari dei diritti oltre quelle
previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della
direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line
delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei
prestatori di servizi della societa’ dell’informazione
trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in
debita considerazione i diritti degli autori di tali
pubblicazioni;
i) definire il concetto di “estratti molto brevi” in
modo da non pregiudicare la libera circolazione delle
informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti
dagli editori per l’utilizzo delle pubblicazioni di
carattere giornalistico di cui all’articolo 15, paragrafo
5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori,
tenendo in particolare considerazione i diritti di questi
ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all’articolo
16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel
caso in cui l’opera sia utilizzata in virtu’ di
un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i
diritti degli autori;
n) definire le attivita’ di cui all’articolo 17,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare
riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di
ritenere integrato il criterio dei “massimi sforzi”, nel
rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai
ricorsi di cui all’articolo 17, paragrafo 9, della
direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l’organismo preposto
alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalita’ e i criteri del meccanismo
di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un
accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui
all’articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalita’ e i criteri, anche
variabili in base ai diversi settori e al genere di opera,
per l’esercizio del diritto di revoca di cui all’articolo
22 della direttiva (UE) 2019/790.».
– La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati e’ pubblicata nella G.U.C.E. 27 marzo
1996, n. 77.
– La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella societa’ dell’informazione e’ pubblicata nella
G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
– La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e’ pubblicata
nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
– La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
– La legge 22 novembre 1973, n. 866 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961) e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3.
– La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9
settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato) e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214.

Note all’art. 1:
– Il testo dell’articolo 18-bis della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 18-bis. – 1. Il diritto esclusivo di noleggiare
ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie
o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con
la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L’autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un’equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario e’ nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall’articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso e’ stabilito
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste da apposito regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.».
– Il testo dell’articolo 32-ter della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi’ recita:
«Art. 32-ter. – I termini finali di durata dei diritti
di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni
della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui si verifica la morte dell’autore o altro evento
considerato dalla norma.».
– La Sezione II del Capo IV del Titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633 reca: «Opere collettive, riviste e
giornali».
– Il testo dell’articolo 43 della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi’ recita:
«Art. 43. – L’editore o direttore della rivista o del
giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano
pervenuti senza sua richiesta.».
– Si riporta il testo degli artt. 44, 46 e 46-bis, 68,
69-quater e 80 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 44. – Si considerano coautori dell’opera
cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della
sceneggiatura, l’autore della musica, il direttore
artistico e il traduttore.».
«Art. 46. – L’esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non puo’ eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
nell’art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l’opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso e’ stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il
direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i
direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche’ gli
artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari,
inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore
compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti
dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso e’
irrinunciabile e le relative forme ed entita’ sono
stabilite con accordi tra le categorie interessate.».
«Art. 46-bis. – 1. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di
diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e
proporzionato a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell’articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresi’, un compenso adeguato e proporzionato agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o
adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non e’ rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, e’
stabilito dall’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le procedure previste da apposito
regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione.».
«Art. 68. – 1. E’ libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell’opera nel pubblico.
2. E’ libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale
di cui all’articolo 70-ter, comma 3, per finalita’ di
conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno
sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere
o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente
nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi
supporto. E’ nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto
limitazioni o esclusioni di tale diritto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, e’ consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicita’, la
riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli
usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalita’ per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all’articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e
le associazione delle categorie interessate, tale compenso
non puo’ essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ISTAT per i
libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno
delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere
effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo
comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell’articolo181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso e’ versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilita’ sul mercato.
6. E’ vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
spettanti all’autore.».
«Art. 69-quater. – 1. Un’opera o un fonogramma, come
individuati dall’articolo 69-ter, sono considerati orfani
se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o
fonogramma e’ stato individuato oppure, anche se uno o piu’
di loro siano stati individuati, nessuno di loro e’ stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e
registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e’ svolta anteriormente
all’utilizzo dell’opera o del fonogramma dalle
organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma 1, o da
soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona
fede e correttezza professionale. La ricerca e’ svolta
consultando fonti di informazione appropriate e comunque
quelle previste dall’articolo 69-septies per ciascuna
categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e
degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che
devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o
fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia,
emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti
sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri
Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di
informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma
1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo, Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore,
l’inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche
che hanno indotto a ritenere che un’opera o un fonogramma
possano essere considerati orfani, nonche’ gli esiti delle
ricerche che hanno indotto a ritenere che un’opera o un
fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali
informazioni devono includere gli estremi identificativi
delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare
l’organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresi’,
qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere
e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d’autore, e’ costituita una banca
dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la
ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui
all’articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro
incaricato, e’ conclusa decorso il termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione, su un’apposita pagina
del sito del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali
e del turismo, dell’esito della consultazione delle fonti
senza che la titolarita’ sia stata rivendicata da alcuno.
Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo comunica all’organizzazione che ha effettuato la
ricerca l’eventuale rivendicazione dell’opera da parte di
uno o piu’ titolari.
6. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma
1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane,
anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il
decreto di cui al comma 2 puo’ prevedere l’obbligo di
comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle
organizzazioni.
7. Ove vi sia piu’ di un titolare dei diritti su
un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano
stati individuati oppure, anche quando individuati, non
siano stati rintracciati, al termine di una ricerca
diligente svolta ai sensi del presente articolo, l’opera o
il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e
nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei
diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e’ svolta nello Stato membro
dell’Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di
mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione.
Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui
produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato
membro dell’Unione europea, la ricerca diligente e’ svolta
nello Stato membro dell’Unione europea in cui sia stabilita
la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel
caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da
produttori aventi sedi in Stati membri dell’Unione europea
diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in
ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all’articolo 69-ter, comma 2, la
ricerca diligente e’ effettuata nello Stato membro
dell’Unione europea in cui e’ stabilita l’organizzazione
che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente
accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e’ effettuata in
Italia, si applicano le procedure di cui al presente
articolo. Laddove la ricerca e’ effettuata da titolati
soggetti italiani in un altro Stato membro dell’Unione
europea, la ricerca diligente e’ svolta seguendo le
procedure e consultando le fonti di informazione prescritte
dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi
gia’ considerati opere orfane, ai sensi della direttiva
2012/28/UE, in un altro Stato membro dell’Unione europea.
12. (abrogato).
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia
di opere anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all’articolo 69-bis, comma
1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche
diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli
interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo trasmette senza indugio all’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno per la registrazione
nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai
sensi del presente articolo che hanno permesso di
concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati
un’opera orfana;
b) l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere
orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle
organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto
dell’organizzazione interessata.».
«Art. 80. – 1. Si considerano artisti interpreti ed
artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i
ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di
dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonche’ la diffusione via etere e la comunicazione
via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro
radiodiffusione o siano gia’ oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a
scopo di lucro, e’ riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori il compenso di cui all’articolo 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e’
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l’equo compenso di cui all’articolo 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni
delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in
caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi,
di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata
e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di
gestione collettiva e delle entita’ di gestione
indipendente;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si
esaurisce nel territorio della Comunita’ europea se non nel
caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni: l’artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per
il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto
contrario e’ nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra i soggetti interessati, detto compenso e’ stabilito
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste da apposito regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico,
ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.»
Il testo dell’articolo 84 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, citata nelle note alle premesse, cosi’ recita:
«Art. 84 (In vigore dal 14 giugno 1997). – 1. Salva
diversa volonta’ delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione,
nonche’ il diritto di autorizzare il noleggio
contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un’opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell’opera
cinematografica e assimilata, ivi inclusa l’opera teatrale
trasmessa sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per
ciascuna utilizzazione dell’opera cinematografica e
assimilata, ivi inclusa l’opera teatrale trasmessa a mezzo
della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico
degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell’articolo 80,
comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori,
quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato
e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti
di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e’
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i
soggetti interessati, e’ stabilito dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste
da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
– Il Titolo II-ter della citata legge 22 aprile 1941,
n. 633 reca: «Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti».
– Il testo dell’articolo 107 della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto,
cosi’ recita:
«Art. 107. – I diritti di utilizzazione spettanti agli
autori delle opere dell’ingegno, nonche’ i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in
questo capo.
Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del
doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i
doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i
propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro
opere o di altri materiali protetti hanno il diritto,
direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva
e le entita’ di gestione indipendenti di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito
apposito mandato, a una remunerazione adeguata e
proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o
trasferiti, nonche’ commisurata ai ricavi che derivano dal
loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto
pertinenti, della particolarita’ del settore di riferimento
e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva,
fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre
disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli
articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a
quanto previsto dal presente comma. E’ ammessa una
remunerazione forfettaria per l’autore o l’artista quando
il suo contributo all’opera o all’esecuzione ha carattere
meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo
sono sproporzionati allo scopo.».

Art. 2

Relazione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni al
Parlamento

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni trasmette
alle Camere una relazione, integrata da verifica d’impatto della
regolazione, sull’applicazione di propria competenza delle
disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai
criteri e alle modalita’ di determinazione dell’equo compenso per gli
editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all’articolo 43-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di
determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e
esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva
o entita’ di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017 n. 35.

Note all’art. 2:
– Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633
si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
(Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato
interno) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2017, n. 72.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in
materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del
7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti
acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. All’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31
luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di
intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non
stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti
«i prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, comprese
le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche’ quelle
operanti nel settore del video on demand,».

Note all’art. 3:
– Il testo dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
«Art. 1 (Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni). – 1.-5. (omissis).
6. Le competenze dell’Autorita’ sono cosi’ individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1)-4) (omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu’ della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell’Autorita’ o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita’ da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i prestatori di servizi
della societa’ dell’informazione, comprese le imprese di
media monitoring e rassegne stampa, nonche’ quelle operanti
nel settore del video on demand, nonche’ le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche’ le
imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresi’ censite le
infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L’Autorita’ adotta apposito regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all’iscrizione diversi da quelli gia’ iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;».

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi
complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di
regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e
sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84,
102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza
dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati
mediante il contributo di cui all’articolo 1, comma 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di
pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che
associata o consorziata, nonche’ dei prestatori di servizi della
societa’ dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e
rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand.
Per i soggetti di cui al primo periodo, l’Autorita’, con propria
deliberazione, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita’
di versamento di detto contributo e fissa l’entita’ di contribuzione
nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel
territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa’
aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione,
risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i
soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle
omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore
complessivo della produzione.
2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei
compiti derivanti dall’attuazione del presente decreto con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro della cultura

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all’art. 4:
– Per il testo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84 e
180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 si veda nelle
note all’art. 1.
– Il testo dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi’ recita:
«65. A decorrere dall’anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa’ e
la borsa (CONSOB), dell’Autorita’ per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita’ previste dalla normativa
vigente ed entita’ di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita’, nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita’. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita’ di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per
l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l’anno 2006,
l’entita’ della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e’ fissata in misura pari all’1,5
per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita’ della
contribuzione possono essere adottate dall’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.».

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it