LEGGE 28 dicembre 2005 , n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

LEGGE 28 dicembre 2005 , n. 262

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.

Vigente al: 17-8-2022

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

DELLE SOCIETA’ PER AZIONI

Capo I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

E DI CONTROLLO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Nomina e requisiti degli amministratori)

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV,

titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, e’ inserita la seguente

sezione:

“Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione.

Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di

amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio

di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e

determina la quota minima di partecipazione richiesta per la

presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del

capitale sociale.

2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre

svolgersi con scrutinio segreto.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del

codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione

e’ espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior

numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure

indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nelle societa’ organizzate secondo il sistema monistico, il membro

espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei

requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza

determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei

requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio

di amministrazione sia composto da piu’ di sette membri, almeno uno

di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i

sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonche’, se lo statuto lo

prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento

redatti da societa’ di gestione di mercati regolamentati o da

associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al

consiglio di amministrazione delle societa’ organizzate secondo il

sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto

dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. – (Composizione del consiglio di gestione). – 1.

Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu’ di quattro

membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza

stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonche’, se lo

statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di

comportamento redatti da societa’ di gestione di mercati

regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. – (Requisiti di onorabilita’). – 1. I soggetti

che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere

i requisiti di onorabilita’ stabiliti per i membri degli organi di

controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai

sensi dell’articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 2.

(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e

monistico)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 148:

1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

2) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:

“2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita’ per l’elezione

di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di

minoranza.

2-bis. Il presidente del collegio sindacale e’ nominato

dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”;

3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “comune controllo” sono

inserite le seguenti: “ovvero agli amministratori della societa’ e ai

soggetti di cui alla lettera b)”, e dopo le parole: “di natura

patrimoniale” sono aggiunte le seguenti: “o professionale”;

4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai

seguenti:

“4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la

CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di

onorabilita’ e di professionalita’ dei membri del collegio sindacale,

del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla

gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla

carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni

di cui ai commi 2 e 3.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le

disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza

e’ il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi

dell’articolo 147-ter, comma 3.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e’

dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa’

organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea

entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto

sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta

di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque

notizia dell’esistenza della causa di decadenza”;

b) dopo l’articolo 148 e’ inserito il seguente:

“Art. 148-bis. – (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con

regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli

incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli

organi di controllo delle societa’ di cui al presente capo, nonche’

delle societa’ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico

in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere

presso tutte le societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e

VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo

riguardo all’onerosita’ e alla complessita’ di ciascun tipo di

incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa’, al numero

e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche’

all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto

comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo

delle societa’ di cui al presente capo, nonche’ delle societa’

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il

pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il

regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione

e controllo da essi rivestiti presso tutte le societa’ di cui al

libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB

dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento

del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo

periodo”;

c) all’articolo 149:

1) al comma 1, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:

“c-bis) sulle modalita’ di concreta attuazione delle regole di

governo societario previste da codici di comportamento redatti da

societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di

categoria, cui la societa’, mediante informativa al pubblico,

dichiara di attenersi”;

2) al comma 4-ter, le parole: “limitatamente alla lettera d)” sono

sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle lettere c-bis) e d)”;

d) all’articolo 151:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,

ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente

agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’

controllate”;

2) al comma 2, terzo periodo, le parole: “da almeno due membri del

collegio” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da ciascun

membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea

dei soci, che puo’ essere esercitato da almeno due membri”;

e) all’articolo 151-bis:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione

direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle

societa’ controllate”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri

del consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da

ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare

l’assemblea dei soci, che puo’ essere esercitato da almeno due

membri”;

f) all’articolo 151-ter:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione

direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle

societa’ controllate”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri

del comitato” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da

ciascun membro del comitato”;

g) all’articolo 193, comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla

seguente:

“a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di

sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che

commettono irregolarita’ nell’adempimento dei doveri previsti

dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero

omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3”.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2400 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione

dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di

amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre

societa’”;

b) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole:

“2400, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”;

c) all’articolo 2409-septiesdecies, e’ aggiunto, in fine, il

seguente comma:

“Al momento della nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi

noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da

essi ricoperti presso altre societa’”.

Art. 3.

(Azione di responsabilita)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2393:

1) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:

“L’azione di responsabilita’ puo’ anche essere promossa a seguito

di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza

dei due terzi dei suoi componenti”;

2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:

“La deliberazione dell’azione di responsabilita’ importa la revoca

dall’ufficio degli amministratori contro cui e’ proposta, purche’ sia

presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale

sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli

amministratori”;

b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: “un ventesimo”

sono sostituite dalle seguenti: “un quarantesimo”;

c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: “dal

quarto comma dell’articolo 2393” sono sostituite dalle seguenti: “dal

quinto comma dell’articolo 2393”.

2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le

parole: “2393, quarto e quinto comma” sono sostituite dalle seguenti:

“2393, quinto e sesto comma”.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA

DELLE MINORANZE

Art. 4.

(Delega di voto)

1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “La

CONSOB puo’ stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “La CONSOB

stabilisce”.

Art. 5.

(Integrazione dell’ordine del giorno

dell’assemblea)

1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’

inserito il seguente:

“Art. 126-bis. – (Integrazione dell’ordine del giorno

dell’assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino

almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro

cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione

dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea

dovra’ trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e’ data

notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione

dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello

fissato per l’assemblea.

3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi

del comma 1, non e’ ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea

delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla

base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”.

Capo III

DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ ESTERE

Art. 6.

(Trasparenza delle societa’ estere)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo

II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1,

lettera h), della presente legge, e’ aggiunta la seguente sezione:

“Sezione VI-bis.

Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non

garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle

disposizioni contenute nella presente sezione le societa’ italiane

con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119,

e le societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il

pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali

controllino societa’ aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti

non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione

patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa’, nonche’

le societa’ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura

rilevante, le quali siano collegate alle suddette societa’ estere o

siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93

e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359, terzo comma,

del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la

costituzione delle societa’:

1) mancanza di forme di pubblicita’ dell’atto costitutivo e dello

statuto, nonche’ delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a

garantire i terzi creditori, per la costituzione delle societa’,

nonche’ della previsione di scioglimento in caso di riduzione del

capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di

reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l’effettivita’ e

l’integrita’ del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la

sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o

crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente

nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o

organismi a cio’ abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa

la conformita’ degli atti di cui al numero 1) alle condizioni

richieste per la costituzione delle societa’;

b) per quanto riguarda la struttura delle societa’, mancanza della

previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di

amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo

amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e

autorizzazione sulla contabilita’, sul bilancio e sull’assetto

organizzativo della societa’, e composto da soggetti forniti di

adeguati requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale

bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato

patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ e del risultato

economico dell’esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati

nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo

amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i

principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilita’ e il

bilancio delle societa’ a verifica da parte dell’organo o del

comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore

legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale

impedisce o limita l’operativita’ della societa’ stessa sul proprio

territorio;

e) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale

esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori

rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia

contenuta negli atti costitutivi delle societa’ o in altri strumenti

negoziali;

f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la

continuazione dell’attivita’ sociale dopo l’insolvenza, senza

ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli

esponenti aziendali che falsificano la contabilita’ e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3,

possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline

societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in

base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di

trasparenza e di idoneita’ patrimoniale e organizzativa determinati

nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui

ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai

profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai

quali e’ consentito alle societa’ italiane di cui all’articolo 119 e

alle societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di

controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5.

A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere

imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare

la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi

dei commi 5 e 6, la CONSOB puo’ denunziare i fatti al tribunale ai

fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del

codice civile.

Art. 165-quater. – (Obblighi delle societa’ italiane

controllanti). – 1. Le societa’ italiane con azioni quotate in

mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le societa’

italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano

societa’ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i

decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio

bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a

predisporlo, il bilancio della societa’ estera controllata, redatto

secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa’

italiane o secondo i principi contabili internazionalmente

riconosciuti.

2. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al

bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’

sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale

e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari di quest’ultima, che attestano la veridicita’ e la

correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio

della societa’ italiana e’ altresi’ allegato il parere espresso

dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della societa’

estera controllata.

3. Il bilancio della societa’ italiana controllante e’ corredato

da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra

la societa’ italiana e la societa’ estera controllata, con

particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e

creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso

dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione

di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o

all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’

sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il

parere espresso dall’organo di controllo.

4. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al

bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’ sottoposto

a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della societa’

incaricata della revisione del bilancio della societa’ italiana; ove

la suddetta societa’ di revisione non operi nello Stato in cui ha

sede la societa’ estera controllata, deve avvalersi di altra idonea

societa’ di revisione, assumendo la responsabilita’ dell’operato di

quest’ultima. Ove la societa’ italiana, non avendone l’obbligo, non

abbia incaricato del controllo contabile una societa’ di revisione,

deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della

societa’ estera controllata.

5. Il bilancio della societa’ estera controllata, sottoscritto ai

sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il

giudizio espresso dalla societa’ responsabile della revisione ai

sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-quinquies. – (Obblighi delle societa’ italiane

collegate). – 1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni

quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle

societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il

pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali

siano collegate a societa’ aventi sede legale in uno degli Stati

determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’

corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti

intercorrenti fra la societa’ italiana e la societa’ estera

collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni

debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel

corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la

prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia

o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’

sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il

parere espresso dall’organo di controllo.

Art. 165-sexies. – (Obblighi delle societa’ italiane controllate).

– 1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni quotate in

mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle societa’

italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in

misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno

ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate

da societa’ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i

decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’ corredato da una

relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la

societa’ italiana e la societa’ estera controllante, nonche’ le

societa’ da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a

comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni

debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel

corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la

prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia

o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’

sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il

parere espresso dall’organo di controllo.

Art. 165-septies. – (Poteri della CONSOB e disposizioni di

attuazione). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli

114 e 115, con le finalita’ indicate dall’articolo 91, nei riguardi

delle societa’ italiane di cui alla presente sezione. Per accertare

l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte

delle societa’ italiane, puo’ esercitare i medesimi poteri nei

riguardi delle societa’ estere, previo consenso delle competenti

autorita’ straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di

queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per

l’attuazione della presente sezione”.

2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:

“Art. 193-bis. – (Rapporti con societa’ estere aventi sede legale

in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro

che sottoscrivono il bilancio della societa’ estera di cui

all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli

articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e

165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi

dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita’

civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione

al bilancio delle societa’ italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli

obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB

dall’articolo 165-septies, comma 1, e’ punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1”.

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 ))

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE

ATTIVITA’ FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI CONFLITTI D’INTERESSI

Art. 8

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli

esponenti bancari)

 

1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca

d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, per le

attivita’ di rischio nei confronti di:

a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una

partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o

della societa’ capogruppo;

b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di

accordi, uno o piu’ componenti degli organi di amministrazione o

controllo della banca o della societa’ capogruppo;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o

controllo presso la banca o presso la societa’ capogruppo;

d) societa’ controllate dai soggetti indicati nelle lettere a),

b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di

amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca,

secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto

conto:

a) dell’entita’ del patrimonio della banca;

b) dell’entita’ della partecipazione eventualmente detenuta;

c) dell’insieme delle attivita’ di rischio del gruppo bancario

nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri

soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla

Banca d’Italia.

4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato

rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la

sospensione dei diritti amministrativi connessi con la

partecipazione.

4-quater. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del

CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i

soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita’

bancarie”.

2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le

obbligazioni intercorrenti con societa’ controllate dai soggetti

di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti

svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,

nonche’ con le societa’ da queste controllate o che le controllano

o sono ad esse collegate”;

b) al comma 3, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle

seguenti: “dei commi 1, 2 e 2-bis”. (1) ((2))

—————

AGGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni

dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che “le disposizioni

di cui al comma 2, del presente articolo, si applicano a decorrere

dal 18 marzo 2006”.

—————

AGGGIORNAMENTO (2)

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.

9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che

“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,

lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai

prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,

n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove

previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione

da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa

(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo (ISVAP). ”

Art. 9.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 ))

Art. 10.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 ))

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso

investitori professionali e obblighi informativi)

 

1. All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente:

“Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli

importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa’ per

obbligazioni emesse da altre societa’, anche estere”.

b) il settimo comma e’ abrogato.

2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 30, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:

“9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari

diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari

emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l’obbligo di

consegna del prospetto informativo”;

b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 e’ abrogata; (1)((2))

c) dopo l’articolo 100 e’ inserito il seguente:

“Art. 100-bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei

casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100,

comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di

prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori

professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto

ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza

dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano

investitori professionali, per la durata di un anno

dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412,

secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un

documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla

CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali,

anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi.

Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto

agli obblighi indicati dal presente comma”;(1) ((2))

d) all’articolo 118, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi

dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari

che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni”.

3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, dopo l’articolo 25 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 25-bis. – (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di

assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla

sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da

banche nonche’, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento

delle finalita’ di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita

sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di

vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo

6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1,

nonche’ i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato

per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione

informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui

venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano

costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero

delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai

sensi del comma 2. (1) ((2))

4. Le societa’ incaricate della revisione contabile delle imprese di

assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i

fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano

costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo

ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB

ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di

controllo e alle societa’ incaricate della revisione contabile presso

le societa’ che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da

queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da

ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita’

puo’ chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di

propria competenza”.

—————

AGGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni

dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 24-bis,

comma 1) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11,

comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo

caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28

dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. “.

—————

AGGGIORNAMENTO (2)

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.

9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che

“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,

lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai

prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,

n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove

previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione

da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa

(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo (ISVAP). ”

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare

per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti

finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’economia

e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il

recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare

per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti

finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito

denominata “direttiva”.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi

e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura

stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo’ emanare

disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto

legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione

adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui

all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate

al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie

al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative

misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove

possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi

contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta

al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti

finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1,

lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l’Autorita’ nazionale competente in

materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del

procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare

in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati

alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di

collaborazione con la Banca d’Italia;

d) assicurare la conformita’ della disciplina esistente in materia

di segreto d’ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorita’ estere anche con

riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di

compiti regolamentari, da esercitare in conformita’ alla direttiva e

alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione

europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare

un prospetto nonche’ i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta

al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si

applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari

ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di

offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto

siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello

Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per

l’ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto

dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa

sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore

a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilita’

dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di

informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni

d’investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo’ autorizzare

determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere

considerate investitori qualificati ai fini dell’esenzione delle

offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall’obbligo di

pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilita’ civile

per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del

prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso

contenute, nonche’ la coerenza e la comprensibilita’ delle

informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con

regolamenti, in conformita’ alla direttiva e alle relative misure di

esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti

materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi

in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente

le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili

al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un

prospetto all’Autorita’ competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto

anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale

precisi in che modo il prospetto e’ stato reso disponibile e dove

puo’ essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facolta’ di autorizzare la CONSOB a delegare

compiti a societa’ di gestione del mercato, nel rispetto dei principi

stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali gia’ previste per il falso in

prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di pubblicare il

prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non

inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo

di due volte il controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia

determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due

milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa

interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da

cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilita’

dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni; prevedere la pubblicita’ delle sanzioni salvo che, a

giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i

mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni

accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da

esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa,

e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche,

la responsabilita’ di queste ultime, con obbligo di regresso verso le

persone fisiche responsabili delle violazioni.

Capo III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI

INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI

REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

Art. 13.

(Pubblicita’ del tasso effettivo globale medio degli interessi

praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)

1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e’

inserito il seguente: “Per le operazioni di finanziamento, comunque

denominate, e’ pubblicizzato il tasso effettivo globale medio

computato secondo le modalita’ stabilite a norma dell’articolo 122”.

Art. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 )).

b) all’articolo 31:

1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

“4. E’ istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato

in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo

costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei

promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalita’

giuridica ed e’ ordinato in forma di associazione, con autonomia

organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di

articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita’.

Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina

e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai

richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo

svolgimento delle proprie attivita’. Esso provvede all’iscrizione

all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni

altra attivita’ necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera

nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento

dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima”;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “indette dalla CONSOB”

sono soppresse;

3) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

“6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri

relativi:

a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative

forme di pubblicita’;

b) ai requisiti di rappresentativita’ delle associazioni

professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di

sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilita’;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati,

rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si

applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le

delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti

indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori

finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalita’ di tenuta della documentazione concernente

l’attivita’ svolta dai promotori finanziari;

i) all’attivita’ dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalita’

di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalita’ di aggiornamento professionale dei promotori

finanziari”;

c) all’articolo 62:

1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. Qualora le azioni della societa’ di gestione siano quotate

in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e’

deliberato dal consiglio di amministrazione della societa’

medesima”;

2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. Il regolamento puo’ stabilire che le azioni di societa’

controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla

partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu’ societa’ con

azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in

segmento distinto del mercato”;

3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della

struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le

societa’ controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non

appartenenti all’Unione europea, devono rispettare affinche’ le

azioni della societa’ controllante possano essere quotate in un

mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di

cui all’articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere

quotate le azioni di societa’ controllate sottoposte all’attivita’ di

direzione e coordinamento di altra societa’;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla

quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa’ finanziarie,

il cui patrimonio e’ costituito esclusivamente da partecipazioni”;

d) all’articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;

l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e’ sospesa

finche’ non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera

a)”;

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La CONSOB:

a) puo’ vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di

esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione

degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni,

entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al

comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo

possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita’ di cui

all’articolo 74, comma 1;

b) puo’ chiedere alla societa’ di gestione tutte le informazioni

che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) puo’ chiedere alla societa’ di gestione l’esclusione o la

sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle

negoziazioni.

1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle

negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa’ di

gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In

tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al

regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato

svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche’

per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei

suddetti strumenti e’ subordinata all’adeguamento del regolamento del

relativo mercato”;

e) all’articolo 74, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del

regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui

all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa’ di gestione”;

f) all’articolo 94 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari,

quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai

sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare

denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono

avere un contenuto tipico determinato”;

g) all’articolo 114:

1) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

“5. La CONSOB puo’, anche in via generale, richiedere ai soggetti

indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e

controllo e ai dirigenti, nonche’ ai soggetti che detengono una

partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano

a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le

modalita’ da essa stabilite, notizie e documenti necessari per

l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB

provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente”;

2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

“8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,

con l’esclusione delle societa’ di rating, riguardanti gli strumenti

finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli

emittenti di tali strumenti, nonche’ i soggetti che producono o

diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie

di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,

devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare

l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo

agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce”;

h) all’articolo 115:

1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

“b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai

componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e

dagli altri dirigenti, dalle societa’ di revisione, dalle societa’ e

dai soggetti indicati nella lettera a)”;

2) al comma 1, lettera c), le parole: “nella lettera a)” sono

sostituite dalle seguenti: “nelle lettere a) e b), al fine di

controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia”;

3) al comma 2, le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite

dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”;

i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:

“Art. 117-bis. – (Fusioni fra societa’ con azioni quotate e

societa’ con azioni non quotate). – 1. Sono assoggettate alle

disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali

una societa’ con azioni non quotate viene incorporata in una societa’

con azioni quotate, quando l’entita’ degli attivi di quest’ultima,

diversi dalle disponibilita’ liquide e dalle attivita’ finanziarie

che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente

inferiore alle attivita’ della societa’ incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la

CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche

relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di finanza etica). – 1.

La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e

sentite le Autorita’ di vigilanza competenti, determina con proprio

regolamento gli specifici obblighi di informazione e di

rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di

assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come

etici o socialmente responsabili”;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 e’

aggiunto il seguente:

“Art. 118-bis. – (Riesame delle informazioni fornite al pubblico).

– 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita’ e i termini

per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai

sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti

contabili, dagli emittenti quotati”;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 e’

inserita la seguente sezione:

“Sezione I-bis.

Informazioni sull’adesione a codici

di comportamento.

Art. 124-bis. – (Obblighi di informazione relativi ai codici di

comportamento). – 1. Le societa’ di cui al presente capo diffondono

annualmente, nei termini e con le modalita’ stabiliti dalla CONSOB,

informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da

societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di

categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a cio’

conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.

Art. 124-ter. – (Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di

comportamento). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,

stabilisce le forme di pubblicita’ cui sono sottoposti i codici di

comportamento promossi da societa’ di gestione di mercati

regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila

sulla veridicita’ delle informazioni riguardanti l’adempimento degli

impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e

irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione”;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 e’

inserita la seguente sezione:

“Sezione V-bis.

Redazione dei documenti contabili societari.

Art. 154-bis. – (Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari). – 1. Lo statuto prevede le modalita’ di nomina

di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della societa’ previste dalla legge

o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della stessa societa’, sono

accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e

del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili

per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del

bilancio consolidato nonche’ di ogni altra comunicazione di carattere

finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per

l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita

relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al

bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle

procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce

il bilancio, nonche’ la corrispondenza del bilancio alle risultanze

dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione e’ resa secondo

il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilita’ degli

amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti

loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di

lavoro con la societa’”;

o) all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), e’ aggiunta la

seguente:

“d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di

direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in

cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-bis,

commi 1 e 2”;

p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: “comma 1” sono

sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 5-bis”;

q) all’articolo 193, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Nei confronti di societa’, enti o associazioni tenuti a

effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e’

applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a

cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli

articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si

applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni

sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione

si applica nei confronti di quest’ultima”.

Art. 15.

(Responsabilita’ dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2434, dopo le parole: “dei direttori generali”

sono inserite le seguenti: “, dei dirigenti preposti alla redazione

dei documenti contabili societari”;

b) all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: “i direttori

generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari,”;

c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: “i

direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari,”.

2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di

procedura civile, dopo le parole: “i direttori generali” sono

inserite le seguenti: “, i dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari”.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: “e direttore

generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari”;

b) all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: “e direttore

generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”;

c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: “direttori

generali,” sono inserite le seguenti: “dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari,”.

Art. 16.

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a

esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’

inserito il seguente:

“Art. 114-bis. – (Informazione al mercato in materia di

attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o

collaboratori). – 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti

finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione

ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori

non legati alla societa’ da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di

componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di

gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa’

controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea dei soci.

Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese

pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa’

di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione

del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni

concernenti:

a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;

b) i soggetti destinatari del piano;

c) le modalita’ e le clausole di attuazione del piano,

specificando se la sua attuazione e’ subordinata al verificarsi di

condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati

determinati;

d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per

l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese,

di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.

350;

e) le modalita’ per la determinazione dei prezzi o dei criteri per

la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto

delle azioni;

f) i vincoli di disponibilita’ gravanti sulle azioni ovvero sui

diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini

entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento

alla stessa societa’ o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli

emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell’articolo 116.

3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1,

che devono essere fornite in relazione alle varie modalita’ di

realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu’ dettagliate per

piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano

comportamenti contrastanti con l’interesse della societa’, anche

disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e

degli altri strumenti finanziari, le modalita’ e i termini per

l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro

circolazione”.

Art. 17.

(Disposizioni in materia

di mediatori creditizi)

1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16

della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l’attivita’

di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da

parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo

107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni.(8) ((9))

————

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l’art. 28, comma

1, lettera d)) l’abrogazione del presente articolo a decorrere dalla

data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo

VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del

medesimo d.lgs. 141/2010.

—————-

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l’art. 28, comma 1

del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con

l’art. 16, comma 8) che “Fino alla data di entrata in vigore delle

disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto,

ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell’Organismo,

continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme

di attuazione:

(…)

d) l’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.”

Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14

dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata

in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13

agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti

amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento,

pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120

giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente

decreto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina relativa

alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: “156,” e’ inserita

la seguente: “160”;

b) l’articolo 159 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1.

L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della

convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma,

del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di

esercizio e del bilancio consolidato ad una societa’ di revisione

iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone

il compenso, previo parere del collegio sindacale.

2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di

controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo

contestualmente a conferire l’incarico ad altra societa’ di revisione

secondo le modalita’ di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa

di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili

o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile

continuano ad essere esercitate dalla societa’ revocata fino a quando

la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta

efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate

dall’assemblea delle societa’ in accomandita per azioni con azioni

quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del

codice civile.

4. L’incarico ha durata di sei esercizi, e’ rinnovabile una sola

volta e non puo’ essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre

anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il

responsabile della revisione deve essere sostituito con altro

soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla

CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La

CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della

deliberazione di conferimento dell’incarico, puo’ vietarne

l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di

incompatibilita’, ovvero qualora rilevi che la societa’ cui e’

affidato l’incarico non e’ tecnicamente idonea ad esercitarlo, in

relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi

gia’ assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della

deliberazione di revoca, la CONSOB puo’ vietarne l’esecuzione qualora

rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di

conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto dalla scadenza

dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo,

qualora la CONSOB non ne abbia vietata l’esecuzione.

6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di

revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilita’

ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarita’ nello

svolgimento dell’attivita’ di revisione, anche in relazione ai

principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162,

comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e’ notificato alla

societa’ di revisione e comunicato immediatamente alla societa’

interessata, con l’invito alla societa’ medesima a deliberare il

conferimento dell’incarico ad altra societa’ di revisione, secondo le

disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di

ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia

adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al

conferimento dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di

controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa’

revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico

non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per

l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non

puo’ comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa

all’esito della revisione, ne’ la misura di esso puo’ dipendere in

alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della

societa’ di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni

previste dai commi 1 e 2, le modalita’ e i termini di trasmissione;

c) le modalita’ e i termini per l’adozione e la comunicazione agli

interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del

consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le

deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile”;

c) all’articolo 160, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare l’indipendenza della societa’ e del

responsabile della revisione, l’incarico non puo’ essere conferito a

societa’ di revisione che si trovino in una delle situazioni di

incompatibilita’ stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB

individua altresi’ i criteri per stabilire l’appartenenza di

un’entita’ alla rete di una societa’ di revisione, costituita dalla

struttura piu’ ampia cui appartiene la societa’ stessa e che si

avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono

condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa’

che controllano la societa’ di revisione, le societa’ che sono da

essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune

controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei

rapporti che possono compromettere l’indipendenza della societa’ di

revisione; stabilisce le forme di pubblicita’ dei compensi che la

societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla sua rete hanno

percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la

prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo’

stabilire altresi’ prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle

societa’ di revisione, per prevenire la possibilita’ che gli

azionisti di queste o delle entita’ appartenenti alla loro rete

nonche’ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio

dell’attivita’ di revisione in modo tale da compromettere

l’indipendenza e l’obiettivita’ delle persone che la effettuano.

1-ter. La societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla

rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli

organi di controllo e i dipendenti della societa’ di revisione stessa

e delle societa’ da essa controllate, ad essa collegate o che la

controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire

alcuno dei seguenti servizi alla societa’ che ha conferito l’incarico

di revisione e alle societa’ da essa controllate o che la controllano

o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle

registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi

contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro

veritate;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale

diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o

servizi bancari d’investimento;

h) prestazione di difesa giudiziale;

i) altri servizi e attivita’, anche di consulenza, non collegati

alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla

ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in

tema di indipendenza delle societa’ di revisione, dalla CONSOB con il

regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci

di una stessa societa’ non puo’ essere esercitato dalla medesima

persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne’ questa

persona puo’ assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla

revisione dei bilanci della medesima societa’ o di societa’ da essa

controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte

a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa’ di

revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del

precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del

bilancio di una societa’, i soci, gli amministratori e i componenti

degli organi di controllo della societa’ di revisione alla quale e’

stato conferito l’incarico di revisione e delle societa’ da essa

controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono

esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa’ che

ha conferito l’incarico di revisione e nelle societa’ da essa

controllate, ad essa collegate o che la controllano, ne’ possono

prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime

societa’, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o

dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato

di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo

o dipendenti della societa’ di revisione e delle societa’ da essa

controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la

nozione di controllo di cui all’articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli

organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari presso una societa’ non

possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima

societa’ ne’ delle societa’ da essa controllate o ad essa collegate o

che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla

cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle

societa’ di revisione che partecipano allo svolgimento delle

attivita’ di revisione non puo’ essere in alcun modo determinata,

neppure parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute ne’

dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall’entita’ dei

compensi per essi percepiti dalla societa’.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo

e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a

cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB”;

d) all’articolo 161, comma 4, le parole: “a copertura dei rischi

derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione contabile” sono

sostituite dalle seguenti: “o avere stipulato una polizza di

assicurazione della responsabilita’ civile per negligenze o errori

professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’ dei

dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio

dell’attivita’ di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o

della copertura assicurativa e’ stabilito annualmente dalla CONSOB

per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da

essa eventualmente individuati con regolamento”;

e) all’articolo 162:

1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nello

svolgimento di tale attivita’, la CONSOB provvede a verificare

periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e

l’idoneita’ tecnica sia della societa’, sia dei responsabili della

revisione”;

2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i

principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in

relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e

contabili delle societa’ sottoposte a revisione;

b) puo’ richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e

notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi

termini;

c) puo’ eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai

soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e

dai dirigenti della societa’ di revisione”;

3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:

“3-bis. Le societa’ di revisione, in relazione a ciascun incarico

di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei

responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui

essi sono stati designati”;

f) all’articolo 163:

1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:

“1. La CONSOB, quando accerta irregolarita’ nello svolgimento

dell’attivita’ di revisione, tenendo conto della loro gravita’,

puo’:

a) applicare alla societa’ di revisione una sanzione

amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle societa’ di revisione di non avvalersi

nell’attivita’ di revisione contabile, per un periodo non superiore a

cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale

sono ascrivibili le irregolarita’;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi

dell’articolo 159, comma 6;

d) vietare alla societa’ di accettare nuovi incarichi di revisione

contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l’irregolarita’ consista nella violazione delle

disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione prevista

dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica

l’applicabilita’ dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente

articolo nei riguardi della societa’ di revisione”;

2) al comma 2 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo

160, qualora risulti la responsabilita’ della societa’. In tutti i

casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti

personalmente responsabili della violazione al Ministro della

giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei

revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”;

g) all’articolo 165, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

“1-bis. La societa’ incaricata della revisione contabile della

societa’ capogruppo quotata e’ interamente responsabile per la

revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa

riceve i documenti di revisione dalle societa’ incaricate della

revisione contabile delle altre societa’ appartenenti al gruppo; puo’

chiedere alle suddette societa’ di revisione o agli amministratori

delle societa’ appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie

utili alla revisione, nonche’ procedere direttamente ad accertamenti,

ispezioni e controlli presso le medesime societa’. Ove ravvisi fatti

censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di

controllo della societa’ capogruppo e della societa’ interessata”;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo

l’articolo 165 e’ aggiunto il seguente:

“Art. 165-bis. – (Societa’ che controllano societa’ con azioni

quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione

dell’articolo 157, si applicano altresi’ alle societa’ che

controllano societa’ con azioni quotate e alle societa’ sottoposte

con queste ultime a comune controllo.

2. Alla societa’ incaricata della revisione contabile della

societa’ capogruppo si applicano le disposizioni dell’articolo 165,

comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del

presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione

per le societa’ sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che

non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento,

tenuto conto anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127”.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITA’ DI VIGILANZA

Capo

I

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITA’

Art. 19

(Banca d’Italia)

 

 

1. La Banca d’Italia e’ parte integrante del Sistema europeo di

banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della

Banca centrale europea.

2. La Banca d’Italia e’ istituto di diritto pubblico.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e

secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi

organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il

migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche’ per l’assolvimento

dei compiti e dei doveri spettanti.

4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con

particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del

principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza

dell’autorita’ di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo,

entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attivita’

svolta nell’anno precedente.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma

scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo

del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle

riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.

6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza

esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa

agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli

atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le

deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di

parita’ dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione

contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni

rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.

7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilita’ di

un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano

in carica sei anni, con la possibilita’ di un solo rinnovo del

mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio

diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una

articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto

dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai

cinque anni.

8. La nomina del governatore e’ disposta con decreto del Presidente

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento

previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti

dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo

di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del

governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo

del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della

presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

9. Lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato alle disposizioni

contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con le modalita’ stabilite dal comma 2

dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro

il medesimo termine lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato

ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da

attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo

all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono

adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5)).

11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, sono abrogati.

12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.

Art. 20.

(Coordinamento dell’attivita’ delle Autorita)

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorita’

garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca

indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio

delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli

d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la

riunione delle Autorita’ indicate nel medesimo comma almeno una volta

l’anno.

Art. 21.

(Collaborazione fra le Autorita)

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorita’

garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche

mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle

rispettive funzioni. Le Autorita’ non possono reciprocamente opporsi

il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti

comunque comunicati da una ad altra Autorita’, anche attraverso

l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti

al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per

l’Autorita’ che li ha prodotti o acquisiti per prima.

Art. 22.

(Collaborazione da parte

del Corpo della guardia di finanza)

1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva,

le Autorita’ di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione

alle specifiche finalita’ degli accertamenti, del Corpo della guardia

di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per

l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui

redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non

determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo

della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal

comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio

comunicati esclusivamente alle Autorita’ competenti.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA’

Art. 23.

(Procedimenti per l’adozione

di atti regolamentari e generali)

1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP

e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale,

esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere

motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza

del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione

che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attivita’

delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e

dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di

regolazione generale, le Autorita’ di cui al comma 1 tengono conto in

ogni caso del principio di proporzionalita’, inteso come criterio di

esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il

minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine,

esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,

dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorita’ di cui al comma 1 sottopongono a revisione

periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di

regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle

condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei

risparmiatori.

4. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri

regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo,

indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o le ragioni di

riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.

Art. 24

(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)

 

1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e

della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si

applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e

sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla

partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti

amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e

i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi

della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,

della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni

istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della

sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati

possono essere valutate nell’istruzione del procedimento. Le

Autorita’ di cui al presente comma disciplinano le modalita’

organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra

funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione

della sanzione.

2. Gli atti delle Autorita’ di cui al comma 1 devono essere

motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i

presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione

alle risultanze dell’istruttoria.

3. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri

regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo,

indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o le ragioni di

riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia,

dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorita’ garante della

concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul

pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le

sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2, del testo unico di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione

delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del

medesimo testo unico.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le

Autorita’ di cui al comma 1 e l’Autorita’ garante della concorrenza e

del mercato, i componenti dei loro organi nonche’ i loro dipendenti

rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in

essere con dolo o colpa grave.

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE

ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE

COMPETENZE

DELLE AUTORITA’

Art. 25

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali

delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e

dei fondi pensione)

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: “sentita la Banca

d’Italia” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la CONSOB e la

Banca d’Italia”;

b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: “La

Banca d’Italia” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con la

CONSOB,”; al terzo periodo, dopo le parole: “della Banca d’Italia”

sono aggiunte le seguenti: “, adottate d’intesa con la CONSOB”;

c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: “Banca d’Italia” sono

inserite le seguenti: “, d’intesa con la CONSOB”.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei

comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge

23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente

con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio.

Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su

tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all’Autorita’

garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990,

n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle

imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto

1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con

finalita’ previdenziali.

4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004,

n. 243, all’alinea, le parole: “l’unitarieta’ e” sono soppresse.

—————

AGGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni

dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 24-bis,

comma 1) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11,

comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo

caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28

dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. “.

—————

AGGGIORNAMENTO (2)

Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.

9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che

“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,

lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai

prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,

n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove

previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione

da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa

(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo (ISVAP). ”

Art. 26.

(Trasferimento di funzioni ministeriali

e poteri sanzionatori)

1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e

del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli

14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

“1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e’

applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,

nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle

persone e alla banca, alla societa’ o all’ente interessati e valutate

le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del

complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con

provvedimento motivato”;

b) il comma 2 e’ abrogato;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste

dall’articolo 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato, per estratto, entro il

termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese

della banca, della societa’ o dell’ente al quale appartengono i

responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione

nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione

delle altre sanzioni previste dal presente titolo e’ pubblicato per

estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e’ ammessa

opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere

notificata all’autorita’ che ha emesso il provvedimento nel termine

di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento

impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte

di appello entro trenta giorni dalla notifica”;

d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

“8. Copia del decreto e’ trasmessa, a cura della cancelleria della

corte di appello, all’autorita’ che ha emesso il provvedimento, anche

ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto

dall’articolo 8”.

3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle

attivita’ produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6,

quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive

modificazioni, nonche’ le altre analoghe competenze ministeriali in

materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis,

del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

modificazioni.

Art. 27

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e

fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento,

di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di

indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti

principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da

svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal

decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di

efficienza, rapidita’ ed economicita’, dinanzi alla CONSOB per la

decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli

investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o

gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli

obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei

rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli

investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle

banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in

cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia

accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma

restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione

dei medesimi obblighi (( , ove ne ricorrano i presupposti ));

c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli

organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento

del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto

ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi

della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3

della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di

emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle

disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i

risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle

disponibilita’ del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati

dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato,

delle norme che disciplinano le attivita’ di cui alla parte II del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo

di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e

gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di

risarcimento;

b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti

dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo

erogato, e facolta’ di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della

banca o dell’intermediario responsabile;

c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in

rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio

della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta’ di farsi

rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma,

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive

modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della

meta’ degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione

delle norme di cui alla lettera a);

e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da

parte del fondo, escludendo comunque gli investitori

professionali, e determinazione della sua misura massima;

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla

CONSOB.

3. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli

investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e

definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione

dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione

del codice di comportamento degli operatori finanziari.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di personale

della CONSOB)

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai

nuovi compiti derivanti dalla presente legge, puo’ essere aumentato

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero

complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2

del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive

modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del

personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a

contratto a tempo determinato e’ stabilita con apposita deliberazione

adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma

dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive

modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del

citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli

oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri,

le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle

operazioni e dei servizi bancari)

1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ aggiunto il seguente:

“Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti

di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione

stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia,

sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di

risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo

decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello

stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure

devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della

soluzione delle controversie e l’effettivita’ della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il

cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di

tutela previsto dall’ordinamento”.

Art. 29-bis.

 

(( (Incompatibilita’ per i componenti e i dirigenti della CONSOB

cessati dall’incarico) )).

 

((1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della

Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, nei due anni

successivi alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere,

direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di

consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne’ con societa’

controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del

presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono

stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le

disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli

organi di vertice e ai dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a

due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che

viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione.))

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

IN MATERIA DI SANZIONI PENALI

E AMMINISTRATIVE

Art. 30.

(False comunicazioni sociali)

1. L’articolo 2621 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto

previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per

altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o

al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ancorche’ oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui

comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa

appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla

predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di

terzi.

La punibilita’ e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non

alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al

quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le

falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5

per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1

per cento.

In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono

in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al

primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento

quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio

dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore

generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza

della persona giuridica o dell’impresa”.

2. L’articolo 2622 del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della

societa’, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con

l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di

conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla

legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non

rispondenti al vero ancorche’ oggetto di valutazioni, ovvero

omettendo informazioni la cui comunicazione e’ imposta dalla legge

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’

o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in

errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno

patrimoniale alla societa’, ai soci o ai creditori, sono puniti, a

querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre

anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,

ancorche’ aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai

soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di

altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.

Nel caso di societa’ soggette alle disposizioni della parte IV,

titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti

previsti al primo comma e’ da uno a quattro anni e il delitto e’

procedibile d’ufficio.

La pena e’ da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo

comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero

di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione

risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito

nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita’

complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’

estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti

o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.

La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’

esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La

punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni

determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al

lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione

del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono

in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui

al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a

cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio

dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore

generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza

della persona giuridica o dell’impresa”.

3. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito

denominata “Commissione”, alle dirette dipendenze funzionali del

Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La Commissione e’ organo collegiale, composta da un presidente

e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare

i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e

le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l’autonomia e

l’efficacia operativa.

6. La Commissione:

a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei

risparmiatori;

b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivita’ al

Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente

ai Presidenti delle Camere;

c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti

delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando

secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo

ufficio e’ equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le

amministrazioni di appartenenza;

d) ha l’obbligo di rendere rapporto all’autorita’ giudiziaria nei

casi previsti dalla legge.

Art. 31.

(Omessa comunicazione

del conflitto d’interessi)

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima

dell’articolo 2630 e’ inserito il seguente:

“Art. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto

d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio di

gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati

italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a

vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi

previsti dall’articolo 2391, primo comma, e’ punito con la reclusione

da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla

societa’ o a terzi”.

2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile”

sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione

del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice

civile”.

Art. 32.

(Ricorso abusivo al credito)

1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’

sostituito dal seguente:

“Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli

amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli

imprenditori esercenti un’attivita’ commerciale che ricorrono o

continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui

agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato

d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena e’ aumentata nel caso di societa’ soggette alle

disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,

capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione

all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare

uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.

Art. 33.

(Istituzione del reato di

mendacio bancario)

1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e’

premesso il seguente:

“1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al

fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che

amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne

prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati

falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del

credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa

fino ad euro 10.000”.

Art. 34.

(Falso in prospetto)

1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:

“Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo

di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti

richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla

quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da

pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di

scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,

espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a

indurre in errore i suddetti destinatari, e’ punito con la reclusione

da uno a cinque anni”.

2. L’articolo 2623 del codice civile e’ abrogato.

Art. 35.

(Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di

revisione)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III,

all’articolo 175 sono premessi i seguenti:

“Art. 174-bis. – (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni

delle societa’ di revisione). – 1. I responsabili della revisione

delle societa’ con azioni quotate, delle societa’ da queste

controllate e delle societa’ che emettono strumenti finanziari

diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo

116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con

l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od

occultano informazioni concernenti la situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della societa’, dell’ente o del soggetto

sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i

destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione

da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per

denaro o altra utilita’ data o promessa, ovvero in concorso con gli

amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa’

assoggettata a revisione, la pena e’ aumentata fino alla meta’.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da’ o

promette l’utilita’ nonche’ agli amministratori, ai direttori

generali e ai sindaci della societa’ assoggettata a revisione, che

abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-ter. – (Corruzione dei revisori). – 1. Gli

amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i

dipendenti della societa’ di revisione, i quali, nell’esercizio della

revisione contabile delle societa’ con azioni quotate, delle societa’

da queste controllate e delle societa’ che emettono strumenti

finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per

denaro o altra utilita’ data o promessa, compiono od omettono atti in

violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la

reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da’ o

promette l’utilita’”.

Art. 36.

(False comunicazioni circa l’applicazione delle

regole previste nei codici

di comportamento delle societa’ quotate)

1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:

“Art. 192-bis. – (False comunicazioni circa l’applicazione delle

regole previste nei codici di comportamento delle societa’ quotate).

– 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i

componenti degli organi di controllo e i direttori generali di

societa’ quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le

comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o

in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano

divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse

societa’ a codici di comportamento redatti da societa’ di gestione di

mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori,

ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il

provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato, a spese degli stessi, su

almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione

nazionale”.

Art. 37.

(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di

amministrazione e controllo)

1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis

e’ sostituito dal seguente:

“3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli

organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini

prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2,

sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio

della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al

quale e’ stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento

sanzionatorio e’ dichiarata altresi’ la decadenza dall’incarico”.

Art. 38.

(Abusive attivita’ finanziarie)

1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e’

aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa pena si applica a

chiunque svolge l’attivita’ riservata agli intermediari finanziari

iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza

dell’iscrizione nel medesimo elenco”.

Art. 39

(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)

 

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.

576, (( . . . )), sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun

tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2625, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:

“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

b) all’articolo 2635, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:

“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

c) all’articolo 2638, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante

ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla

legge 12 agosto 1982, n. 576, (( . . . )), che non sono state

modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003,

n. 229, dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:

“1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando

la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie

determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni

previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive

modificazioni”.

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

Art. 40

(Sanzioni accessorie)

 

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, entro (( dodici mesi )) dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per

l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e

amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del

codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico

di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro

durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della

gravita’ della violazione, valutata secondo i criteri indicati

dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della

decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso

banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero

dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa’;

c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle

cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle

cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicita’ della

sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della

violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga

diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli

altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della

violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia

dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o

del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo,

ovvero di beni di valore equivalente;

f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie

alla medesima autorita’ competente ad irrogare la sanzione

principale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

Art. 41.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza

sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di

banca)

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di

emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui

all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile

1910, n. 204, e’ soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al

regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni.

All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono

soppresse le parole: “, col parere della Commissione permanente di

vigilanza sugli istituti di emissione,”.

Art. 42

(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)

 

1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).

2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari

ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo

14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei

promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di

cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima

della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e

165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della

presente legge, si applicano alle societa’ che vi sono soggette, a

decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge.

4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come

modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente

legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del

medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di

entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della

presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di

incompatibilita’ previste dalle disposizioni contenute nell’articolo

18 per le societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla

medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli

organi di controllo, i dipendenti della societa’ di revisione stessa

e delle societa’ da essa controllate, ad essa collegate o che la

controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere

portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza

possibilita’ di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da

parte della societa’, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,

dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di

servizi, giustificato dalla necessita’ di rimuovere una causa di

incompatibilita’, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o

l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in

norme di legge o in clausole contrattuali.

5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale

di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB ((

entro il 31 marzo 2007 )).

Art. 43.

(Delega al Governo

per il coordinamento legislativo)

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti

legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, nonche’ delle altre leggi speciali, alle disposizioni

della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il

coordinamento delle disposizioni stesse.

Art. 44.

(Procedura per l’esercizio

delle deleghe legislative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente

legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica

sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono

trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le

conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni

parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di

trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra

inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle

Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente,

quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni.

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara’ inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 28 dicembre 2005

 

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Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262  [come da accesso del 17ago2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it