LEGGE 28 dicembre 2005 , n. 262
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Vigente al: 17-8-2022
TITOLO I
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DELLE SOCIETA’ PER AZIONI
Capo I
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
E DI CONTROLLO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Nomina e requisiti degli amministratori)
1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV,
titolo III, capo II, dopo l’articolo 147-bis, e’ inserita la seguente
sezione:
“Sezione IV-bis.
Organi di amministrazione.
Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di
amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio
di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e
determina la quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del
capitale sociale.
2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre
svolgersi con scrutinio segreto.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 2409-septiesdecies del
codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione
e’ espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure
indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.
Nelle societa’ organizzate secondo il sistema monistico, il membro
espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei
requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza
determinati ai sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica.
4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio
di amministrazione sia composto da piu’ di sette membri, almeno uno
di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonche’, se lo statuto lo
prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento
redatti da societa’ di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al
consiglio di amministrazione delle societa’ organizzate secondo il
sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto
dell’articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
Art. 147-quater. – (Composizione del consiglio di gestione). – 1.
Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu’ di quattro
membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonche’, se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di
comportamento redatti da societa’ di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
Art. 147-quinquies. – (Requisiti di onorabilita’). – 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere
i requisiti di onorabilita’ stabiliti per i membri degli organi di
controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell’articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.
Art. 2.
(Collegio sindacale e organi corrispondenti nei modelli dualistico e
monistico)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 148:
1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;
2) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
“2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita’ per l’elezione
di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di
minoranza.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale e’ nominato
dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza”;
3) al comma 3, lettera c), dopo le parole: “comune controllo” sono
inserite le seguenti: “ovvero agli amministratori della societa’ e ai
soggetti di cui alla lettera b)”, e dopo le parole: “di natura
patrimoniale” sono aggiunte le seguenti: “o professionale”;
4) i commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater sono sostituiti dai
seguenti:
“4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la
CONSOB, la Banca d’Italia e l’ISVAP, sono stabiliti i requisiti di
onorabilita’ e di professionalita’ dei membri del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla
carica.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza
e’ il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi
dell’articolo 147-ter, comma 3.
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza e’
dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle societa’
organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall’assemblea
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta
di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque
notizia dell’esistenza della causa di decadenza”;
b) dopo l’articolo 148 e’ inserito il seguente:
“Art. 148-bis. – (Limiti al cumulo degli incarichi). – 1. Con
regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli
organi di controllo delle societa’ di cui al presente capo, nonche’
delle societa’ emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116, possono assumere
presso tutte le societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e
VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo
riguardo all’onerosita’ e alla complessita’ di ciascun tipo di
incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa’, al numero
e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonche’
all’estensione e all’articolazione della sua struttura organizzativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto
comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo
delle societa’ di cui al presente capo, nonche’ delle societa’
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116, informano la CONSOB e il
pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa CONSOB con il
regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione
e controllo da essi rivestiti presso tutte le societa’ di cui al
libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB
dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento
del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo
periodo”;
c) all’articolo 149:
1) al comma 1, dopo la lettera c) e’ inserita la seguente:
“c-bis) sulle modalita’ di concreta attuazione delle regole di
governo societario previste da codici di comportamento redatti da
societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, cui la societa’, mediante informativa al pubblico,
dichiara di attenersi”;
2) al comma 4-ter, le parole: “limitatamente alla lettera d)” sono
sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle lettere c-bis) e d)”;
d) all’articolo 151:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,
ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente
agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’
controllate”;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: “da almeno due membri del
collegio” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da ciascun
membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l’assemblea
dei soci, che puo’ essere esercitato da almeno due membri”;
e) all’articolo 151-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione
direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle
societa’ controllate”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri
del consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da
ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare
l’assemblea dei soci, che puo’ essere esercitato da almeno due
membri”;
f) all’articolo 151-ter:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione
direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle
societa’ controllate”;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “da almeno due membri
del comitato” sono sostituite dalle seguenti: “individualmente da
ciascun membro del comitato”;
g) all’articolo 193, comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente:
“a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di
sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che
commettono irregolarita’ nell’adempimento dei doveri previsti
dall’articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero
omettono le comunicazioni previste dall’articolo 149, comma 3”.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2400 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione
dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre
societa’”;
b) all’articolo 2409-quaterdecies, primo comma, dopo le parole:
“2400, terzo” sono inserite le seguenti: “e quarto”;
c) all’articolo 2409-septiesdecies, e’ aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“Al momento della nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi
noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da
essi ricoperti presso altre societa’”.
Art. 3.
(Azione di responsabilita)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2393:
1) dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“L’azione di responsabilita’ puo’ anche essere promossa a seguito
di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza
dei due terzi dei suoi componenti”;
2) il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
“La deliberazione dell’azione di responsabilita’ importa la revoca
dall’ufficio degli amministratori contro cui e’ proposta, purche’ sia
presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale
sociale. In questo caso, l’assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori”;
b) all’articolo 2393-bis, secondo comma, le parole: “un ventesimo”
sono sostituite dalle seguenti: “un quarantesimo”;
c) all’articolo 2409-duodecies, quinto comma, le parole: “dal
quarto comma dell’articolo 2393” sono sostituite dalle seguenti: “dal
quinto comma dell’articolo 2393”.
2. All’articolo 145, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le
parole: “2393, quarto e quinto comma” sono sostituite dalle seguenti:
“2393, quinto e sesto comma”.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA
DELLE MINORANZE
Art. 4.
(Delega di voto)
1. All’articolo 139, comma 1, secondo periodo, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: “La
CONSOB puo’ stabilire” sono sostituite dalle seguenti: “La CONSOB
stabilisce”.
Art. 5.
(Integrazione dell’ordine del giorno
dell’assemblea)
1. Dopo l’articolo 126 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’
inserito il seguente:
“Art. 126-bis. – (Integrazione dell’ordine del giorno
dell’assemblea). – 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione
dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea
dovra’ trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e’ data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l’assemblea.
3. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi
del comma 1, non e’ ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta”.
Capo III
DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ ESTERE
Art. 6.
(Trasparenza delle societa’ estere)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, alla parte IV, titolo III, capo
II, dopo l’articolo 165-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 1,
lettera h), della presente legge, e’ aggiunta la seguente sezione:
“Sezione VI-bis.
Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non
garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 165-ter. – (Ambito di applicazione). – 1. Sono soggette alle
disposizioni contenute nella presente sezione le societa’ italiane
con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119,
e le societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali
controllino societa’ aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti
non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione
patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa’, nonche’
le societa’ italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante, le quali siano collegate alle suddette societa’ estere o
siano da queste controllate.
2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall’articolo 93
e quelle di collegamento previste dall’articolo 2359, terzo comma,
del codice civile.
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la
costituzione delle societa’:
1) mancanza di forme di pubblicita’ dell’atto costitutivo e dello
statuto, nonche’ delle successive modificazioni di esso;
2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a
garantire i terzi creditori, per la costituzione delle societa’,
nonche’ della previsione di scioglimento in caso di riduzione del
capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di
reintegrazione entro un termine definito;
3) mancanza di norme che garantiscano l’effettivita’ e
l’integrita’ del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la
sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o
crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente
nominato;
4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o
organismi a cio’ abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa
la conformita’ degli atti di cui al numero 1) alle condizioni
richieste per la costituzione delle societa’;
b) per quanto riguarda la struttura delle societa’, mancanza della
previsione di un organo di controllo distinto dall’organo di
amministrazione, o di un comitato di controllo interno all’organo
amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e
autorizzazione sulla contabilita’, sul bilancio e sull’assetto
organizzativo della societa’, e composto da soggetti forniti di
adeguati requisiti di onorabilita’, professionalita’ e indipendenza;
c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
1) mancanza della previsione dell’obbligo di redigere tale
bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato
patrimoniale, con l’osservanza dei seguenti principi:
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ e del risultato
economico dell’esercizio;
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati
nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
2) mancanza dell’obbligo di deposito, presso un organo
amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i
principi di cui al numero 1);
3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la contabilita’ e il
bilancio delle societa’ a verifica da parte dell’organo o del
comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore
legale dei conti;
d) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale
impedisce o limita l’operativita’ della societa’ stessa sul proprio
territorio;
e) la legislazione del Paese ove la societa’ ha sede legale
esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori
rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia
contenuta negli atti costitutivi delle societa’ o in altri strumenti
negoziali;
f) mancata previsione di un’adeguata disciplina che impedisca la
continuazione dell’attivita’ sociale dopo l’insolvenza, senza
ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;
g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli
esponenti aziendali che falsificano la contabilita’ e i bilanci.
4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3,
possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline
societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in
base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di
trasparenza e di idoneita’ patrimoniale e organizzativa determinati
nel presente articolo.
5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui
ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai
profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.
6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai
quali e’ consentito alle societa’ italiane di cui all’articolo 119 e
alle societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 di
controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5.
A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere
imprenditoriale che motivano il controllo e l’esigenza di assicurare
la completa e corretta informazione societaria.
7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi
dei commi 5 e 6, la CONSOB puo’ denunziare i fatti al tribunale ai
fini dell’adozione delle misure previste dall’articolo 2409 del
codice civile.
Art. 165-quater. – (Obblighi delle societa’ italiane
controllanti). – 1. Le societa’ italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e le societa’
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali controllano
societa’ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio
bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a
predisporlo, il bilancio della societa’ estera controllata, redatto
secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle societa’
italiane o secondo i principi contabili internazionalmente
riconosciuti.
2. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al
bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’
sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale
e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari di quest’ultima, che attestano la veridicita’ e la
correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Al bilancio
della societa’ italiana e’ altresi’ allegato il parere espresso
dall’organo di controllo della medesima sul bilancio della societa’
estera controllata.
3. Il bilancio della societa’ italiana controllante e’ corredato
da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra
la societa’ italiana e la societa’ estera controllata, con
particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e
creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione
di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il
parere espresso dall’organo di controllo.
4. Il bilancio della societa’ estera controllata, allegato al
bilancio della societa’ italiana ai sensi del comma 1, e’ sottoposto
a revisione ai sensi dell’articolo 165 da parte della societa’
incaricata della revisione del bilancio della societa’ italiana; ove
la suddetta societa’ di revisione non operi nello Stato in cui ha
sede la societa’ estera controllata, deve avvalersi di altra idonea
societa’ di revisione, assumendo la responsabilita’ dell’operato di
quest’ultima. Ove la societa’ italiana, non avendone l’obbligo, non
abbia incaricato del controllo contabile una societa’ di revisione,
deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della
societa’ estera controllata.
5. Il bilancio della societa’ estera controllata, sottoscritto ai
sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il
giudizio espresso dalla societa’ responsabile della revisione ai
sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.
Art. 165-quinquies. – (Obblighi delle societa’ italiane
collegate). – 1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle
societa’ italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, le quali
siano collegate a societa’ aventi sede legale in uno degli Stati
determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’
corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti
intercorrenti fra la societa’ italiana e la societa’ estera
collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il
parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-sexies. – (Obblighi delle societa’ italiane controllate).
– 1. Il bilancio delle societa’ italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati, di cui all’articolo 119, e delle societa’
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno
ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate
da societa’ aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i
decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, e’ corredato da una
relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la
societa’ italiana e la societa’ estera controllante, nonche’ le
societa’ da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a
comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel
corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia
o all’estero dai predetti soggetti. La relazione e’ altresi’
sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari. E’ allegato ad essa il
parere espresso dall’organo di controllo.
Art. 165-septies. – (Poteri della CONSOB e disposizioni di
attuazione). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli
114 e 115, con le finalita’ indicate dall’articolo 91, nei riguardi
delle societa’ italiane di cui alla presente sezione. Per accertare
l’osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte
delle societa’ italiane, puo’ esercitare i medesimi poteri nei
riguardi delle societa’ estere, previo consenso delle competenti
autorita’ straniere, o chiedere l’assistenza o la collaborazione di
queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.
2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per
l’attuazione della presente sezione”.
2. Dopo l’articolo 193 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 193-bis. – (Rapporti con societa’ estere aventi sede legale
in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria). – 1. Coloro
che sottoscrivono il bilancio della societa’ estera di cui
all’articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli
articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e
165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi
dell’articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita’
civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione
al bilancio delle societa’ italiane.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli
obblighi derivanti dall’esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB
dall’articolo 165-septies, comma 1, e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 193, comma 1”.
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 ))
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D’INTERESSI E DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONFLITTI D’INTERESSI
Art. 8
(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli
esponenti bancari)
1. All’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca
d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, per le
attivita’ di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una
partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o
della societa’ capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di
accordi, uno o piu’ componenti degli organi di amministrazione o
controllo della banca o della societa’ capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la banca o presso la societa’ capogruppo;
d) societa’ controllate dai soggetti indicati nelle lettere a),
b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca,
secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto
conto:
a) dell’entita’ del patrimonio della banca;
b) dell’entita’ della partecipazione eventualmente detenuta;
c) dell’insieme delle attivita’ di rischio del gruppo bancario
nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri
soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla
Banca d’Italia.
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la
sospensione dei diritti amministrativi connessi con la
partecipazione.
4-quater. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del
CICR, disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i
soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita’
bancarie”.
2. All’articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le
obbligazioni intercorrenti con societa’ controllate dai soggetti
di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti
svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo,
nonche’ con le societa’ da queste controllate o che le controllano
o sono ad esse collegate”;
b) al comma 3, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle
seguenti: “dei commi 1, 2 e 2-bis”. (1) ((2))
—————
AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che “le disposizioni
di cui al comma 2, del presente articolo, si applicano a decorrere
dal 18 marzo 2006”.
—————
AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che
“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,
lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai
prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove
previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione
da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). ”
Art. 9.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 ))
Art. 10.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 ))
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 11
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso
investitori professionali e obblighi informativi)
1. All’articolo 2412 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente:
“Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli
importi relativi a garanzie comunque prestate dalla societa’ per
obbligazioni emesse da altre societa’, anche estere”.
b) il settimo comma e’ abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 30, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
“9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari
emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l’obbligo di
consegna del prospetto informativo”;
b) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 e’ abrogata; (1)((2))
c) dopo l’articolo 100 e’ inserito il seguente:
“Art. 100-bis. – (Circolazione dei prodotti finanziari) – 1. Nei
casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100,
comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di
prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori
professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto
ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza
dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali, per la durata di un anno
dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412,
secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l’intermediario consegna un
documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla
CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali,
anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi.
Spetta all’intermediario l’onere della prova di aver adempiuto
agli obblighi indicati dal presente comma”;(1) ((2))
d) all’articolo 118, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. L’articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi
dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari
che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni”.
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 25 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 25-bis. – (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di
assicurazione). – 1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da
banche nonche’, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento
delle finalita’ di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita
sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di
vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all’articolo
6, comma 2, all’articolo 8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1,
nonche’ i poteri di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato
per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione
informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui
venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2. (1) ((2))
4. Le societa’ incaricate della revisione contabile delle imprese di
assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i
fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB
ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all’organo che svolge funzioni di
controllo e alle societa’ incaricate della revisione contabile presso
le societa’ che controllano l’impresa di assicurazione o che sono da
queste controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
6. L’ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da
ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorita’
puo’ chiedere all’altra di svolgere accertamenti su aspetti di
propria competenza”.
—————
AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 24-bis,
comma 1) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11,
comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo
caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. “.
—————
AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che
“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,
lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai
prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove
previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione
da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). ”
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il
recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare
per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito
denominata “direttiva”.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura
stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo’ emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.
3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate
al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie
al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative
misure di esecuzione nell’ordinamento nazionale, mantenendo, ove
possibile, le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi
contemplate; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell’offerta
al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari come definiti, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1,
lettera u), e comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l’Autorita’ nazionale competente in
materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l’efficienza del
procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare
in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati
alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di
collaborazione con la Banca d’Italia;
d) assicurare la conformita’ della disciplina esistente in materia
di segreto d’ufficio alla direttiva;
e) disciplinare i rapporti con le Autorita’ estere anche con
riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l’attribuzione alla CONSOB di
compiti regolamentari, da esercitare in conformita’ alla direttiva e
alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione
europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l’obbligo di pubblicare
un prospetto nonche’ i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta
al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si
applica l’obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari
ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di
offerte a cui non si applica l’obbligo di pubblicare un prospetto
siano da assoggettare a detto obbligo;
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello
Stato membro d’origine siano validi per l’offerta al pubblico o per
l’ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto
dell’investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa
sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore
a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilita’
dell’intermediario responsabile del collocamento in presenza di
informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni
d’investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB puo’ autorizzare
determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere
considerate investitori qualificati ai fini dell’esenzione delle
offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall’obbligo di
pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilita’ civile
per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all’approvazione del
prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso
contenute, nonche’ la coerenza e la comprensibilita’ delle
informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con
regolamenti, in conformita’ alla direttiva e alle relative misure di
esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti
materie:
1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi
in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente
le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili
al pubblico nel corso di un anno;
3) condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un
prospetto all’Autorita’ competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto
anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale
precisi in che modo il prospetto e’ stato reso disponibile e dove
puo’ essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facolta’ di autorizzare la CONSOB a delegare
compiti a societa’ di gestione del mercato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali gia’ previste per il falso in
prospetto, prevedere, per la violazione dell’obbligo di pubblicare il
prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non
inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo
di due volte il controvalore stesso e, ove quest’ultimo non sia
determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due
milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa
interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da
cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l’applicabilita’
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni; prevedere la pubblicita’ delle sanzioni salvo che, a
giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i
mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni
accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da
esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa,
e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche,
la responsabilita’ di queste ultime, con obbligo di regresso verso le
persone fisiche responsabili delle violazioni.
Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI
INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI
REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA
Art. 13.
(Pubblicita’ del tasso effettivo globale medio degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari)
1. Al comma 1 dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e’
inserito il seguente: “Per le operazioni di finanziamento, comunque
denominate, e’ pubblicizzato il tasso effettivo globale medio
computato secondo le modalita’ stabilite a norma dell’articolo 122”.
Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (( LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 )).
b) all’articolo 31:
1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. E’ istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato
in sezioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo
costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei
promotori e dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalita’
giuridica ed e’ ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita’.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo determina
e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai
richiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attivita’. Esso provvede all’iscrizione
all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attivita’ necessaria per la tenuta dell’albo. L’organismo opera
nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento
dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima”;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: “indette dalla CONSOB”
sono soppresse;
3) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri
relativi:
a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative
forme di pubblicita’;
b) ai requisiti di rappresentativita’ delle associazioni
professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di
sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita’;
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si
applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le
delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti
indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori
finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita’ di tenuta della documentazione concernente
l’attivita’ svolta dai promotori finanziari;
i) all’attivita’ dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalita’
di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
l) alle modalita’ di aggiornamento professionale dei promotori
finanziari”;
c) all’articolo 62:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Qualora le azioni della societa’ di gestione siano quotate
in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 e’
deliberato dal consiglio di amministrazione della societa’
medesima”;
2) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Il regolamento puo’ stabilire che le azioni di societa’
controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla
partecipazione, diretta o indiretta, in una o piu’ societa’ con
azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in
segmento distinto del mercato”;
3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della
struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le
societa’ controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non
appartenenti all’Unione europea, devono rispettare affinche’ le
azioni della societa’ controllante possano essere quotate in un
mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di
cui all’articolo 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere
quotate le azioni di societa’ controllate sottoposte all’attivita’ di
direzione e coordinamento di altra societa’;
c) i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla
quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa’ finanziarie,
il cui patrimonio e’ costituito esclusivamente da partecipazioni”;
d) all’articolo 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;
l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione e’ sospesa
finche’ non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera
a)”;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. La CONSOB:
a) puo’ vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di
esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione
degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni,
entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo
possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita’ di cui
all’articolo 74, comma 1;
b) puo’ chiedere alla societa’ di gestione tutte le informazioni
che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
c) puo’ chiedere alla societa’ di gestione l’esclusione o la
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle
negoziazioni.
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una societa’ di
gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In
tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al
regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche’
per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei
suddetti strumenti e’ subordinata all’adeguamento del regolamento del
relativo mercato”;
e) all’articolo 74, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del
regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 64, comma 1-ter, da parte della societa’ di gestione”;
f) all’articolo 94 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari,
quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai
sensi dell’articolo 116 e individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono
avere un contenuto tipico determinato”;
g) all’articolo 114:
1) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. La CONSOB puo’, anche in via generale, richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonche’ ai soggetti che detengono una
partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano
a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le
modalita’ da essa stabilite, notizie e documenti necessari per
l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB
provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente”;
2) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
“8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni,
con l’esclusione delle societa’ di rating, riguardanti gli strumenti
finanziari indicati all’articolo 180, comma 1, lettera a), o gli
emittenti di tali strumenti, nonche’ i soggetti che producono o
diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie
di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare
l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo
agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce”;
h) all’articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
“b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai
componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e
dagli altri dirigenti, dalle societa’ di revisione, dalle societa’ e
dai soggetti indicati nella lettera a)”;
2) al comma 1, lettera c), le parole: “nella lettera a)” sono
sostituite dalle seguenti: “nelle lettere a) e b), al fine di
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia”;
3) al comma 2, le parole: “dalle lettere a) e b)” sono sostituite
dalle seguenti: “dalle lettere a), b) e c)”;
i) dopo l’articolo 117 sono inseriti i seguenti:
“Art. 117-bis. – (Fusioni fra societa’ con azioni quotate e
societa’ con azioni non quotate). – 1. Sono assoggettate alle
disposizioni dell’articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali
una societa’ con azioni non quotate viene incorporata in una societa’
con azioni quotate, quando l’entita’ degli attivi di quest’ultima,
diversi dalle disponibilita’ liquide e dalle attivita’ finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente
inferiore alle attivita’ della societa’ incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall’articolo 113, comma 2, la
CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche
relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter. – (Disposizioni in materia di finanza etica). – 1.
La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e
sentite le Autorita’ di vigilanza competenti, determina con proprio
regolamento gli specifici obblighi di informazione e di
rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di
assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come
etici o socialmente responsabili”;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l’articolo 118 e’
aggiunto il seguente:
“Art. 118-bis. – (Riesame delle informazioni fornite al pubblico).
– 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita’ e i termini
per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai
sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti
contabili, dagli emittenti quotati”;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 124 e’
inserita la seguente sezione:
“Sezione I-bis.
Informazioni sull’adesione a codici
di comportamento.
Art. 124-bis. – (Obblighi di informazione relativi ai codici di
comportamento). – 1. Le societa’ di cui al presente capo diffondono
annualmente, nei termini e con le modalita’ stabiliti dalla CONSOB,
informazioni sull’adesione a codici di comportamento promossi da
societa’ di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria degli operatori e sull’osservanza degli impegni a cio’
conseguenti, motivando le ragioni dell’eventuale inadempimento.
Art. 124-ter. – (Vigilanza sull’informazione relativa ai codici di
comportamento). – 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza,
stabilisce le forme di pubblicita’ cui sono sottoposti i codici di
comportamento promossi da societa’ di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila
sulla veridicita’ delle informazioni riguardanti l’adempimento degli
impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e
irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione”;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l’articolo 154 e’
inserita la seguente sezione:
“Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari.
Art. 154-bis. – (Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari). – 1. Lo statuto prevede le modalita’ di nomina
di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa’ previste dalla legge
o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della stessa societa’, sono
accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e
del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili
per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del
bilancio consolidato nonche’ di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per
l’esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita
relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al
bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso dell’esercizio cui si riferisce
il bilancio, nonche’ la corrispondenza del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili. L’attestazione e’ resa secondo
il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita’ degli
amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti
loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di
lavoro con la societa’”;
o) all’articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), e’ aggiunta la
seguente:
“d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in
cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-bis,
commi 1 e 2”;
p) all’articolo 191, al comma 1, le parole: “comma 1” sono
sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 5-bis”;
q) all’articolo 193, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Nei confronti di societa’, enti o associazioni tenuti a
effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 e’
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a
cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si
applica il disposto dell’articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni
sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione
si applica nei confronti di quest’ultima”.
Art. 15.
(Responsabilita’ dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari)
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2434, dopo le parole: “dei direttori generali”
sono inserite le seguenti: “, dei dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari”;
b) all’articolo 2635, primo comma, dopo le parole: “i direttori
generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari,”;
c) all’articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: “i
direttori generali,” sono inserite le seguenti: “i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari,”.
2. All’articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di
procedura civile, dopo le parole: “i direttori generali” sono
inserite le seguenti: “, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari”.
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 32-bis, primo comma, le parole: “e direttore
generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari”;
b) all’articolo 35-bis, primo comma, le parole: “e direttore
generale” sono sostituite dalle seguenti: “, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”;
c) all’articolo 622, secondo comma, dopo le parole: “direttori
generali,” sono inserite le seguenti: “dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari,”.
Art. 16.
(Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
1. Dopo l’articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e’
inserito il seguente:
“Art. 114-bis. – (Informazione al mercato in materia di
attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o
collaboratori). – 1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti
finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione
ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori
non legati alla societa’ da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di
gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre societa’
controllanti o controllate sono approvati dall’assemblea dei soci.
Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese
pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla societa’
di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione
del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni
concernenti:
a) le ragioni che motivano l’adozione del piano;
b) i soggetti destinatari del piano;
c) le modalita’ e le clausole di attuazione del piano,
specificando se la sua attuazione e’ subordinata al verificarsi di
condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati
determinati;
d) l’eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per
l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese,
di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n.
350;
e) le modalita’ per la determinazione dei prezzi o dei criteri per
la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l’acquisto
delle azioni;
f) i vincoli di disponibilita’ gravanti sulle azioni ovvero sui
diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini
entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento
alla stessa societa’ o a terzi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116.
3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:
a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1,
che devono essere fornite in relazione alle varie modalita’ di
realizzazione del piano, prevedendo informazioni piu’ dettagliate per
piani di particolare rilevanza;
b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano
comportamenti contrastanti con l’interesse della societa’, anche
disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e
degli altri strumenti finanziari, le modalita’ e i termini per
l’esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro
circolazione”.
Art. 17.
(Disposizioni in materia
di mediatori creditizi)
1. I mediatori creditizi iscritti all’albo di cui all’articolo 16
della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono svolgere anche l’attivita’
di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti da
parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’articolo
107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni.(8) ((9))
————
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l’art. 28, comma
1, lettera d)) l’abrogazione del presente articolo a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo
VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del
medesimo d.lgs. 141/2010.
—————-
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n.218 nel modificare l’art. 28, comma 1
del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha conseguentemente disposto (con
l’art. 16, comma 8) che “Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto,
ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell’Organismo,
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme
di attuazione:
(…)
d) l’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.”
Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal decreto 14
dicembre 2010, n.218 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento,
pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI REVISIONE DEI CONTI
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: “156,” e’ inserita
la seguente: “160”;
b) l’articolo 159 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 159. – (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1.
L’assemblea, in occasione dell’approvazione del bilancio o della
convocazione annuale prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma,
del codice civile, conferisce l’incarico di revisione del bilancio di
esercizio e del bilancio consolidato ad una societa’ di revisione
iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 determinandone
il compenso, previo parere del collegio sindacale.
2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di
controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l’incarico ad altra societa’ di revisione
secondo le modalita’ di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa
di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili
o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile
continuano ad essere esercitate dalla societa’ revocata fino a quando
la deliberazione di conferimento dell’incarico non sia divenuta
efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte della CONSOB.
3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate
dall’assemblea delle societa’ in accomandita per azioni con azioni
quotate in mercati regolamentati si applica l’articolo 2459 del
codice civile.
4. L’incarico ha durata di sei esercizi, e’ rinnovabile una sola
volta e non puo’ essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre
anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il
responsabile della revisione deve essere sostituito con altro
soggetto.
5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla
CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La
CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della
deliberazione di conferimento dell’incarico, puo’ vietarne
l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di
incompatibilita’, ovvero qualora rilevi che la societa’ cui e’
affidato l’incarico non e’ tecnicamente idonea ad esercitarlo, in
relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi
gia’ assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della
deliberazione di revoca, la CONSOB puo’ vietarne l’esecuzione qualora
rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di
conferimento e di revoca dell’incarico hanno effetto dalla scadenza
dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo,
qualora la CONSOB non ne abbia vietata l’esecuzione.
6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di
revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilita’
ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarita’ nello
svolgimento dell’attivita’ di revisione, anche in relazione ai
principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell’articolo 162,
comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca e’ notificato alla
societa’ di revisione e comunicato immediatamente alla societa’
interessata, con l’invito alla societa’ medesima a deliberare il
conferimento dell’incarico ad altra societa’ di revisione, secondo le
disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia
adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d’ufficio al
conferimento dell’incarico entro trenta giorni. Le funzioni di
controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla societa’
revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico
non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.
7. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per
l’incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non
puo’ comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa
all’esito della revisione, ne’ la misura di esso puo’ dipendere in
alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della
societa’ di revisione;
b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni
previste dai commi 1 e 2, le modalita’ e i termini di trasmissione;
c) le modalita’ e i termini per l’adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti da essa assunti;
d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del
consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le
deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.
8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile”;
c) all’articolo 160, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
“1. Al fine di assicurare l’indipendenza della societa’ e del
responsabile della revisione, l’incarico non puo’ essere conferito a
societa’ di revisione che si trovino in una delle situazioni di
incompatibilita’ stabilite con regolamento dalla CONSOB.
1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB
individua altresi’ i criteri per stabilire l’appartenenza di
un’entita’ alla rete di una societa’ di revisione, costituita dalla
struttura piu’ ampia cui appartiene la societa’ stessa e che si
avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono
condivise risorse professionali, e comprendente comunque le societa’
che controllano la societa’ di revisione, le societa’ che sono da
essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune
controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei
rapporti che possono compromettere l’indipendenza della societa’ di
revisione; stabilisce le forme di pubblicita’ dei compensi che la
societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla sua rete hanno
percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la
prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Puo’
stabilire altresi’ prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle
societa’ di revisione, per prevenire la possibilita’ che gli
azionisti di queste o delle entita’ appartenenti alla loro rete
nonche’ i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio
dell’attivita’ di revisione in modo tale da compromettere
l’indipendenza e l’obiettivita’ delle persone che la effettuano.
1-ter. La societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla
rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo e i dipendenti della societa’ di revisione stessa
e delle societa’ da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire
alcuno dei seguenti servizi alla societa’ che ha conferito l’incarico
di revisione e alle societa’ da essa controllate o che la controllano
o sono sottoposte a comune controllo:
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle
registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi
contabili;
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro
veritate;
d) servizi attuariali;
e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale
diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o
servizi bancari d’investimento;
h) prestazione di difesa giudiziale;
i) altri servizi e attivita’, anche di consulenza, non collegati
alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla
ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in
tema di indipendenza delle societa’ di revisione, dalla CONSOB con il
regolamento adottato ai sensi del comma 1.
1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci
di una stessa societa’ non puo’ essere esercitato dalla medesima
persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, ne’ questa
persona puo’ assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla
revisione dei bilanci della medesima societa’ o di societa’ da essa
controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte
a comune controllo, neppure per conto di una diversa societa’ di
revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del
precedente.
1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del
bilancio di una societa’, i soci, gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo della societa’ di revisione alla quale e’
stato conferito l’incarico di revisione e delle societa’ da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono
esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella societa’ che
ha conferito l’incarico di revisione e nelle societa’ da essa
controllate, ad essa collegate o che la controllano, ne’ possono
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime
societa’, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o
dalla revoca dell’incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato
di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo
o dipendenti della societa’ di revisione e delle societa’ da essa
controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la
nozione di controllo di cui all’articolo 93.
1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli
organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari presso una societa’ non
possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima
societa’ ne’ delle societa’ da essa controllate o ad essa collegate o
che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla
cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa’ di revisione che partecipano allo svolgimento delle
attivita’ di revisione non puo’ essere in alcun modo determinata,
neppure parzialmente, dall’esito delle revisioni da essi compiute ne’
dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall’entita’ dei
compensi per essi percepiti dalla societa’.
1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo
e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB”;
d) all’articolo 161, comma 4, le parole: “a copertura dei rischi
derivanti dall’esercizio dell’attivita’ di revisione contabile” sono
sostituite dalle seguenti: “o avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilita’ civile per negligenze o errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’ dei
dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attivita’ di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o
della copertura assicurativa e’ stabilito annualmente dalla CONSOB
per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da
essa eventualmente individuati con regolamento”;
e) all’articolo 162:
1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nello
svolgimento di tale attivita’, la CONSOB provvede a verificare
periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e
l’idoneita’ tecnica sia della societa’, sia dei responsabili della
revisione”;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i
principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in
relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e
contabili delle societa’ sottoposte a revisione;
b) puo’ richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi
termini;
c) puo’ eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai
soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e
dai dirigenti della societa’ di revisione”;
3) dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
“3-bis. Le societa’ di revisione, in relazione a ciascun incarico
di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei
responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui
essi sono stati designati”;
f) all’articolo 163:
1) il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
“1. La CONSOB, quando accerta irregolarita’ nello svolgimento
dell’attivita’ di revisione, tenendo conto della loro gravita’,
puo’:
a) applicare alla societa’ di revisione una sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
b) intimare alle societa’ di revisione di non avvalersi
nell’attivita’ di revisione contabile, per un periodo non superiore a
cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale
sono ascrivibili le irregolarita’;
c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi
dell’articolo 159, comma 6;
d) vietare alla societa’ di accettare nuovi incarichi di revisione
contabile per un periodo non superiore a tre anni.
1-bis. Quando l’irregolarita’ consista nella violazione delle
disposizioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione prevista
dal comma 1-octies del medesimo articolo non pregiudica
l’applicabilita’ dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente
articolo nei riguardi della societa’ di revisione”;
2) al comma 2 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo
160, qualora risulti la responsabilita’ della societa’. In tutti i
casi, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti
personalmente responsabili della violazione al Ministro della
giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei
revisori contabili con il procedimento previsto dall’articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88”;
g) all’articolo 165, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. La societa’ incaricata della revisione contabile della
societa’ capogruppo quotata e’ interamente responsabile per la
revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa
riceve i documenti di revisione dalle societa’ incaricate della
revisione contabile delle altre societa’ appartenenti al gruppo; puo’
chiedere alle suddette societa’ di revisione o agli amministratori
delle societa’ appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie
utili alla revisione, nonche’ procedere direttamente ad accertamenti,
ispezioni e controlli presso le medesime societa’. Ove ravvisi fatti
censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di
controllo della societa’ capogruppo e della societa’ interessata”;
h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo
l’articolo 165 e’ aggiunto il seguente:
“Art. 165-bis. – (Societa’ che controllano societa’ con azioni
quotate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione
dell’articolo 157, si applicano altresi’ alle societa’ che
controllano societa’ con azioni quotate e alle societa’ sottoposte
con queste ultime a comune controllo.
2. Alla societa’ incaricata della revisione contabile della
societa’ capogruppo si applicano le disposizioni dell’articolo 165,
comma 1-bis.
3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione
per le societa’ sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che
non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento,
tenuto conto anche dei criteri indicati dall’articolo 28 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITA’ DI VIGILANZA
Capo
I
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITA’
Art. 19
(Banca d’Italia)
1. La Banca d’Italia e’ parte integrante del Sistema europeo di
banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della
Banca centrale europea.
2. La Banca d’Italia e’ istituto di diritto pubblico.
3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e
secondario, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi
organi l’indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il
migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche’ per l’assolvimento
dei compiti e dei doveri spettanti.
4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con
particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del
principio di trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza
dell’autorita’ di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo,
entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attivita’
svolta nell’anno precedente.
5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma
scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle
riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.
6. La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza
esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa
agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli
atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le
deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di
parita’ dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione
contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni
rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
7. Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilita’ di
un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano
in carica sei anni, con la possibilita’ di un solo rinnovo del
mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio
diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una
articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto
dell’Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai
cinque anni.
8. La nomina del governatore e’ disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il procedimento
previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti
dall’articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del
governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo
del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
9. Lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato alle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le modalita’ stabilite dal comma 2
dell’articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Entro
il medesimo termine lo statuto della Banca d’Italia e’ adeguato
ridefinendo le competenze del Consiglio superiore in modo tale da
attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo
all’interno della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza sono
adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5)).
11. I commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, sono abrogati.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
Art. 20.
(Coordinamento dell’attivita’ delle Autorita)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento per l’esercizio
delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli
d’intesa o l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la
riunione delle Autorita’ indicate nel medesimo comma almeno una volta
l’anno.
Art. 21.
(Collaborazione fra le Autorita)
1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, la COVIP e l’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, per agevolare l’esercizio delle
rispettive funzioni. Le Autorita’ non possono reciprocamente opporsi
il segreto d’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti
comunque comunicati da una ad altra Autorita’, anche attraverso
l’inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti
al segreto d’ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per
l’Autorita’ che li ha prodotti o acquisiti per prima.
Art. 22.
(Collaborazione da parte
del Corpo della guardia di finanza)
1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva,
le Autorita’ di cui all’articolo 20 possono avvalersi, in relazione
alle specifiche finalita’ degli accertamenti, del Corpo della guardia
di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per
l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo
della guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal
comma 1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono senza indugio
comunicati esclusivamente alle Autorita’ competenti.
Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA’
Art. 23.
(Procedimenti per l’adozione
di atti regolamentari e generali)
1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP
e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale,
esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere
motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza
del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione
che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attivita’
delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e
dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di
regolazione generale, le Autorita’ di cui al comma 1 tengono conto in
ogni caso del principio di proporzionalita’, inteso come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine,
esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,
dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.
3. Le Autorita’ di cui al comma 1 sottopongono a revisione
periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di
regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle
condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei
risparmiatori.
4. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri
regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo,
indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o le ragioni di
riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.
Art. 24
(Procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali)
1. Ai procedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e
della COVIP volti all’emanazione di provvedimenti individuali si
applicano, in quanto compatibili, i principi sull’individuazione e
sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti
amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e
i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi
della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della
sanzione. Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati
possono essere valutate nell’istruzione del procedimento. Le
Autorita’ di cui al presente comma disciplinano le modalita’
organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione
della sanzione.
2. Gli atti delle Autorita’ di cui al comma 1 devono essere
motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i
presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione
alle risultanze dell’istruttoria.
3. Le Autorita’ di cui al comma 1 disciplinano con propri
regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo,
indicando altresi’ i casi di necessita’ e di urgenza o le ragioni di
riservatezza per cui e’ ammesso derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia,
dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta contenute nell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le
sanzioni indicate dall’articolo 193, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del
medesimo testo unico.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le
Autorita’ di cui al comma 1 e l’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato, i componenti dei loro organi nonche’ i loro dipendenti
rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in
essere con dolo o colpa grave.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’ORGANIZZAZIONE E ALLE
COMPETENZE
DELLE AUTORITA’
Art. 25
(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali
delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e
dei fondi pensione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 116, comma 2, alinea, le parole: “sentita la Banca
d’Italia” sono sostituite dalle seguenti: “sentite la CONSOB e la
Banca d’Italia”;
b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: “La
Banca d’Italia” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con la
CONSOB,”; al terzo periodo, dopo le parole: “della Banca d’Italia”
sono aggiunte le seguenti: “, adottate d’intesa con la CONSOB”;
c) all’articolo 127, comma 3, dopo le parole: “Banca d’Italia” sono
inserite le seguenti: “, d’intesa con la CONSOB”.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).
3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei
comportamenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge
23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente
con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio.
Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su
tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con
finalita’ previdenziali.
4. All’articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004,
n. 243, all’alinea, le parole: “l’unitarieta’ e” sono soppresse.
—————
AGGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 24-bis,
comma 1) che ” Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11,
comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo
caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. “.
—————
AGGGIORNAMENTO (2)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l’art. 34-quater, comma 1) che
“Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2,
lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai
prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove
previste, dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione
da parte della Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
(CONSOB) e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP). ”
Art. 26.
(Trasferimento di funzioni ministeriali
e poteri sanzionatori)
1. Sono trasferite alla Banca d’Italia le funzioni del Ministro e
del Ministero dell’economia e delle finanze previste dagli articoli
14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. All’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e’
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,
nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle
persone e alla banca, alla societa’ o all’ente interessati e valutate
le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con
provvedimento motivato”;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 144, commi 3 e 4, e’ pubblicato, per estratto, entro il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese
della banca, della societa’ o dell’ente al quale appartengono i
responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione
delle altre sanzioni previste dal presente titolo e’ pubblicato per
estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e’ ammessa
opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere
notificata all’autorita’ che ha emesso il provvedimento nel termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte
di appello entro trenta giorni dalla notifica”;
d) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
“8. Copia del decreto e’ trasmessa, a cura della cancelleria della
corte di appello, all’autorita’ che ha emesso il provvedimento, anche
ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto
dall’articolo 8”.
3. Sono trasferite all’ISVAP le funzioni del Ministro delle
attivita’ produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6,
quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, nonche’ le altre analoghe competenze ministeriali in
materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali previste dall’articolo 18-bis, comma 5-bis,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni.
Art. 27
(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e
fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per l’istituzione, in materia di servizi di investimento,
di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di
indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da
svolgere in contraddittorio, tenuto conto di quanto disposto dal
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, secondo criteri di
efficienza, rapidita’ ed economicita’, dinanzi alla CONSOB per la
decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli
investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o
gli altri intermediari finanziari circa l’adempimento degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con la clientela;
b) previsione dell’indennizzo in favore dei risparmiatori e degli
investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle
banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in
cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia
accertato l’inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni previste per la violazione
dei medesimi obblighi (( , ove ne ricorrano i presupposti ));
c) salvaguardia dell’esercizio del diritto di azione dinanzi agli
organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento
del danno in misura maggiore rispetto all’indennizzo riconosciuto
ai sensi della lettera b);
d) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi
della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all’articolo 3
della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d’Italia, del potere di
emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
2. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per l’istituzione di un fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del fondo all’indennizzo, nei limiti delle
disponibilita’ del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati
dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato,
delle norme che disciplinano le attivita’ di cui alla parte II del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, detratti l’ammontare dell’indennizzo
di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e
gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di
risarcimento;
b) previsione della surrogazione del fondo nei diritti
dell’indennizzato, limitatamente all’ammontare dell’indennizzo
erogato, e facolta’ di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della
banca o dell’intermediario responsabile;
c) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in
rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio
della rivalsa ai sensi della lettera b), con la facolta’ di farsi
rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo comma,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;
d) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della
meta’ degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione
delle norme di cui alla lettera a);
e) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;
f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell’indennizzo da
parte del fondo, escludendo comunque gli investitori
professionali, e determinazione della sua misura massima;
g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla
CONSOB.
3. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli
investitori, che individua l’insieme dei diritti loro riconosciuti e
definisce i criteri idonei a garantire un’efficace diffusione
dell’informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione
del codice di comportamento degli operatori finanziari.
Art. 28.
(Disposizioni in materia di personale
della CONSOB)
1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi compiti derivanti dalla presente legge, puo’ essere aumentato
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il numero
complessivo dei posti della pianta organica prevista dall’articolo 2
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del
personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a
contratto a tempo determinato e’ stabilita con apposita deliberazione
adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma
dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive
modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del
citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli
oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri,
le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
Art. 29.
(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari)
1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti
di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia,
sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo
decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello
stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della
soluzione delle controversie e l’effettivita’ della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il
cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di
tutela previsto dall’ordinamento”.
Art. 29-bis.
(( (Incompatibilita’ per i componenti e i dirigenti della CONSOB
cessati dall’incarico) )).
((1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della
Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, nei due anni
successivi alla cessazione dell’incarico, non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne’ con societa’
controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del
presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono
stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli
organi di vertice e ai dirigenti della Banca d’Italia e dell’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a
due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che
viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.))
TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI SANZIONI PENALI
E AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(False comunicazioni sociali)
1. L’articolo 2621 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Salvo quanto
previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se’ o per
altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorche’ oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.
La punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di
terzi.
La punibilita’ e’ esclusa se le falsita’ o le omissioni non
alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al
quale essa appartiene. La punibilita’ e’ comunque esclusa se le
falsita’ o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5
per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1
per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al
primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento
quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell’impresa”.
2. L’articolo 2622 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della
societa’, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con
l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di
conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non
rispondenti al vero ancorche’ oggetto di valutazioni, ovvero
omettendo informazioni la cui comunicazione e’ imposta dalla legge
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno
patrimoniale alla societa’, ai soci o ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto,
ancorche’ aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.
Nel caso di societa’ soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti
previsti al primo comma e’ da uno a quattro anni e il delitto e’
procedibile d’ufficio.
La pena e’ da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo
comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero
di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione
risultante dall’ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito
nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entita’
complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.
La punibilita’ per i fatti previsti dal primo e terzo comma e’
esclusa se le falsita’ o le omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa’ o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita’ e’ comunque esclusa se le falsita’ o le omissioni
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non e’ punibile se conseguenza di
valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono
in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui
al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a
cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore
generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonche’ da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell’impresa”.
3. E’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, la Commissione per la tutela del risparmio, di seguito
denominata “Commissione”, alle dirette dipendenze funzionali del
Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La Commissione e’ organo collegiale, composta da un presidente
e due commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Il Governo adotta, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare
i requisiti di nomina del presidente e dei membri della Commissione e
le funzioni della Commissione, al fine di garantirne l’autonomia e
l’efficacia operativa.
6. La Commissione:
a) svolge le proprie funzioni d’ufficio o su istanza dei
risparmiatori;
b) relaziona con cadenza semestrale sulla propria attivita’ al
Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente
ai Presidenti delle Camere;
c) si avvale del supporto di un ufficio composto da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando
secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio e’ equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
d) ha l’obbligo di rendere rapporto all’autorita’ giudiziaria nei
casi previsti dalla legge.
Art. 31.
(Omessa comunicazione
del conflitto d’interessi)
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima
dell’articolo 2630 e’ inserito il seguente:
“Art. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto
d’interessi). – L’amministratore o il componente del consiglio di
gestione di una societa’ con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a
vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi
previsti dall’articolo 2391, primo comma, e’ punito con la reclusione
da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla
societa’ o a terzi”.
2. All’articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: “codice civile”
sono inserite le seguenti: “e per il delitto di omessa comunicazione
del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice
civile”.
Art. 32.
(Ricorso abusivo al credito)
1. L’articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 218. – (Ricorso abusivo al credito). – 1. Gli
amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli
imprenditori esercenti un’attivita’ commerciale che ricorrono o
continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui
agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato
d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e’ aumentata nel caso di societa’ soggette alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,
capo III, del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione
all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacita’ ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.
Art. 33.
(Istituzione del reato di
mendacio bancario)
1. All’articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 e’
premesso il seguente:
“1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al
fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che
amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne
prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del
credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino ad euro 10.000”.
Art. 34.
(Falso in prospetto)
1. Dopo l’articolo 173 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 173-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo
di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto,
espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a
indurre in errore i suddetti destinatari, e’ punito con la reclusione
da uno a cinque anni”.
2. L’articolo 2623 del codice civile e’ abrogato.
Art. 35.
(Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa’ di
revisione)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III,
all’articolo 175 sono premessi i seguenti:
“Art. 174-bis. – (Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle societa’ di revisione). – 1. I responsabili della revisione
delle societa’ con azioni quotate, delle societa’ da queste
controllate e delle societa’ che emettono strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo
116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con
l’intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od
occultano informazioni concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della societa’, dell’ente o del soggetto
sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i
destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione
da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per
denaro o altra utilita’ data o promessa, ovvero in concorso con gli
amministratori, i direttori generali o i sindaci della societa’
assoggettata a revisione, la pena e’ aumentata fino alla meta’.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi da’ o
promette l’utilita’ nonche’ agli amministratori, ai direttori
generali e ai sindaci della societa’ assoggettata a revisione, che
abbiano concorso a commettere il fatto.
Art. 174-ter. – (Corruzione dei revisori). – 1. Gli
amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della societa’ di revisione, i quali, nell’esercizio della
revisione contabile delle societa’ con azioni quotate, delle societa’
da queste controllate e delle societa’ che emettono strumenti
finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116, fuori dei casi previsti dall’articolo 174-bis, per
denaro o altra utilita’ data o promessa, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, sono puniti con la
reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi da’ o
promette l’utilita’”.
Art. 36.
(False comunicazioni circa l’applicazione delle
regole previste nei codici
di comportamento delle societa’ quotate)
1. Dopo l’articolo 192 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e’ inserito il seguente:
“Art. 192-bis. – (False comunicazioni circa l’applicazione delle
regole previste nei codici di comportamento delle societa’ quotate).
– 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i
componenti degli organi di controllo e i direttori generali di
societa’ quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le
comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o
in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano
divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse
societa’ a codici di comportamento redatti da societa’ di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori,
ovvero all’applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il
provvedimento sanzionatorio e’ pubblicato, a spese degli stessi, su
almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione
nazionale”.
Art. 37.
(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di
amministrazione e controllo)
1. All’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-bis
e’ sostituito dal seguente:
“3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli
organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini
prescritti le comunicazioni di cui all’articolo 148-bis, comma 2,
sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio
della retribuzione annuale prevista per l’incarico relativamente al
quale e’ stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e’ dichiarata altresi’ la decadenza dall’incarico”.
Art. 38.
(Abusive attivita’ finanziarie)
1. All’articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La stessa pena si applica a
chiunque svolge l’attivita’ riservata agli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, in assenza
dell’iscrizione nel medesimo elenco”.
Art. 39
(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, (( . . . )), sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun
tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2625, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
b) all’articolo 2635, dopo il secondo comma e’ inserito il seguente:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
c) all’articolo 2638, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
“La pena e’ raddoppiata se si tratta di societa’ con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati
dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576, (( . . . )), che non sono state
modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003,
n. 229, dopo il numero 1) e’ inserito il seguente:
“1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando
la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni
previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni”.
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.
Art. 40
(Sanzioni accessorie)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro (( dodici mesi )) dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi per
l’introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e
amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del
codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro
durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della
gravita’ della violazione, valutata secondo i criteri indicati
dall’articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;
b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della
decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso
banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero
dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso societa’;
c) previsione della sanzione accessoria dell’interdizione dalle
cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle
cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della pubblicita’ della
sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell’autore della
violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga
diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli
altri intermediari finanziari presso i quali l’autore della
violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia
dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o
del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo,
ovvero di beni di valore equivalente;
f) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie
alla medesima autorita’ competente ad irrogare la sanzione
principale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 41.
(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza
sull’istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di
banca)
1. La Commissione permanente per la vigilanza sull’istituto di
emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui
all’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile
1910, n. 204, e’ soppressa.
2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al
regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni.
All’articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono
soppresse le parole: “, col parere della Commissione permanente di
vigilanza sugli istituti di emissione,”.
Art. 42
(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).
2. Fino alla costituzione dell’albo unico dei promotori finanziari
ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall’articolo
14, comma 1, lettera b), della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei
promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter, 165-quater e
165-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, introdotti dall’articolo 6, comma 1, della
presente legge, si applicano alle societa’ che vi sono soggette, a
decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all’articolo 161, comma 4, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della presente
legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di
incompatibilita’ previste dalle disposizioni contenute nell’articolo
18 per le societa’ di revisione e le entita’ appartenenti alla
medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo, i dipendenti della societa’ di revisione stessa
e delle societa’ da essa controllate, ad essa collegate o che la
controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere
portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza
possibilita’ di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da
parte della societa’, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
dall’incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di
servizi, giustificato dalla necessita’ di rimuovere una causa di
incompatibilita’, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o
l’applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in
norme di legge o in clausole contrattuali.
5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale
di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB ((
entro il 31 marzo 2007 )).
Art. 43.
(Delega al Governo
per il coordinamento legislativo)
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
legislativi per l’adeguamento del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, nonche’ delle altre leggi speciali, alle disposizioni
della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il
coordinamento delle disposizioni stesse.
Art. 44.
(Procedura per l’esercizio
delle deleghe legislative)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente
legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni
parla-mentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente,
quest’ultimo e’ prorogato di novanta giorni.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 28 dicembre 2005
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Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262 [come da accesso del 17ago2022]