Legge 7 marzo 1938, n. 141. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375

Legge 7 marzo 1938, n. 141.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

(G.U. 15 marzo 1938, n. 61, S.O.).

Art. unico. E’ convertito in legge il regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia con le modificazioni risultanti dal testo seguente.

ALLEGATO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da istituti di credito di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato “Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito”.

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente “Ispettorato”.

Le parole “banca”, “banco”, “cassa di risparmio”, “credito”, “risparmio” e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell’ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l’autorizzazione.

E’ soggetta ad autorizzazione dell’ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell’ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle borse del regno.

Art. 3.

La banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all’esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

Art. 4.

La costituzione e l’ordinamento degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge.

Art. 5.

Il controllo dell’ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all’art. 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle casse di risparmio;

e) dei monti di pegni;

f) delle casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal seguente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come “aziende di credito”.

 

Art. 6.

Il controllo dell’ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.

 

Art. 7.

Per le aziende di credito di cui all’art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l’amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.

 

Art. 8.

Le funzioni di cui all’art. 24, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell’art. 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106 sono esercitate sentito l’ispettorato.

 

Art. 9.

I funzionari dello Stato e degli istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell’art. 41, sottoposti al controllo dell’ispettorato, salvo autorizzazione espressa del comitato dei ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati nell’art. 41, non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell’ispettorato, se non autorizzati dall’ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti commi gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite, sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l’ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

 

Art. 10.

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell’ispettorato sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell’ispettorato nell’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al capo dell’ispettorato tutte le irregolarità constate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell’ispettorato sono vincolati dal segreto d’ufficio.

 

Titolo II

COSTITUZIONE DELL’ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L’ESERCIZIO DEL CREDITO

 

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell’esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato “Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito”.

 

Art. 12.

L’ispettorato è alle dipendenze di un comitato di ministri presieduto dal, Capo del governo, e composto dai ministri per le finanze,per l’agricoltura e le foreste per le corporazioni. [1]

Il governatore della banca d’Italia è capo dell’ispettorato e provvede, nell’ambito delle direttive fissate dal comitato dei ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all’ispettorato, anche mediante deleghe.

Il capo dell’ispettorato partecipa alle sedute del comitato dei ministri predetto.

Il comitato dei ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

 

Art. 13.

Il comitato dei ministri di cui all’articolo precedente fissa le direttive per l’azione da svolgere dall’ispettorato. Per le direttive di carattere generale il comitato dei ministri sentirà il comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del paese.

 

Art. 14.

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del ministro per le finanze sull’istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai ministri per le finanze, per l’agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all’art. 1, sono devolute al comitato dei ministri di cui all’art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l’ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del comitato dei ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del governo; di essi sarà data comunicazione al comitato dei ministri nella sua prima adunanza.

 

Art. 15.

Con deliberazione del comitato dei ministri saranno stabilite le norme per l’organizzazione degli uffici, l’assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

 

Art. 16.

L’ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni.

 

Art. 17.

Con provvedimenti delle amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l’ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale.

 

Art. 18.

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell’art. 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell’ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del comitato dei ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell’ispettorato.

 

Art. 19.

I provvedimenti presi dal capo dell’ispettorato nell’esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del comitato dei ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami, che non hanno effetto sospensivo, entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

 

Titolo III

L’ISTITUTO DI EMISSIONE

 

Art. 20.

La banca d’Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata istituto di diritto pubblico.

Il capitale della banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell’istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

a) casse di risparmio;

b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;

c) istituti di previdenza;

d) istituti di assicurazione.

 

Art. 21.

In conseguenza del nuovo ordinamento della banca d’Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L’importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l’istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del governatore della Banca d’Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all’art. 20 per l’assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della banca d’Italia.

Le casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all’art. 20.

 

Art. 22.

Il consiglio superiore della banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della banca, e tre da designarsi dalla corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

 

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell’ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall’art. 709 del codice di commercio.

 

Art. 24.

Con decreto reale, su proposta del Capo del governo, di concerto col ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della banca d’Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge.

 

Titolo IV

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

 

Art. 25.

Sono confermati istituti di credito di diritto pubblico il banco di Napoli, il banco di Sicilia, la banca nazionale del lavoro e l’istituto di S. Paolo in Torino, e viene dichiarato istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto reale promosso dal Capo del governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 province.

 

Art. 26.

Le azioni rappresentative del capitale delle società anonime dichiarate ” banche di interesse nazionale ” dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall’ente indicato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall’ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto reale che le riconosce banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

 

Art. 27.

Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del governo, su proposta del comitato dei ministri, sentito il comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell’articolo 96 del codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del governo, sentito il comitato dei ministri.

Il comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del governo in seno alla sezione del credito della “corporazione del credito e della previdenza”, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

 

Titolo V

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

 

Art. 28.

Le aziende di credito indicate nell’art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come “sedi e filiali”) nel regno, nelle colonie e all’estero, se non ne abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’ispettorato.

E’ in facoltà dell’ispettorato di determinare l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti di credito.

Le formalità prescritte dall’art. 91 del codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l’originale o la copia autentica della autorizzazione dell’ispettorato.

 

Art. 29.

Presso l’ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere inscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell’ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L’inscrizione nell’albo ha luogo:

1) d’ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell’albo esistente presso il ministero delle finanze, in base agli artt. 1 e 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2) dietro domanda all’ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

 

Art. 30.

A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell’art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell’art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell’albo esistente presso il ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del ministro per le finanze. L’ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall’ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l’autorizzazione di cui all’art. 28.

 

Art. 31.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all’ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L’ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l’esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell’ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all’esercizio dell’azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l’obbligo di inviare all’ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l’attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l’ultimo bilancio approvato.

 

Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l’ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l’invio all’ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all’ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell’obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz’altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivati dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

 

Art. 33.

Il comitato dei ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall’ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

 

Art. 34.

Con deliberazione del comitato dei ministri potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

 

Art. 35.

L’ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all’esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l’esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell’ispettorato, l’azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l’eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L’ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

 

Art. 36.

Sono devolute al comitato dei ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli art. 9, 10, 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al ministero delle finanze ed a quello dell’economia nazionale.

Il comitato predetto ha facoltà di disciplinare l’emissione degli assegni circolari di cui al citato regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all’ammontare degli assegni emessi da ciascun istituto, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 11 del predetto regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

 

Art. 37.

I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell’art. 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all’ispettorato.

E’ fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall’ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all’ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell’art. 23 e dell’art. 25 del codice di commercio.

 

Art. 38.

Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell’art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra-vendita, direttamente o indirettamente, con l’azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all’unanimità, del consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di casse di risparmio e di monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri monti di pegni e delle casse rurali ed agrarie.

 

Art. 39.

L’ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell’art. 5 (in appresso tutti denominati “dirigenti”), l’obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l’istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell’ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall’art. 123 del codice di commercio.

L’ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l’esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l’istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L’interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l’investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dall’ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L’azienda di credito, la quale abbia subìto perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al presidente del tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore sino a concorrenza dell’ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura della azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del tribunale. L’azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del tribunale.

Il presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l’azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del presidente del tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l’istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta della azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all’azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del presidente del tribunale, e trattiene l’eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

 

Art. 40.

La disposizione dell’art. 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al ministero delle finanze, al ministero delle corporazioni ed al ministero dell’agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al comitato dei ministri, a norma dell’art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al ministero dell’agricoltura e foreste, al ministero delle finanze ed all’istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle casse di risparmio, sui monti dei pegni di prima categoria e loro federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le attribuzioni demandate ai predetti ministeri sugli istituti federali regionali fra le casse di risparmio e sull’istituto di credito delle casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norme delle disposizioni vigenti, dall’ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al ministero dell’agricoltura industria e commercio della legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al ministero dell’industria dal regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al ministero dell’agricoltura e foreste ed al ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di banche estere nel regno, che il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al ministero del tesoro e a ministero dell’industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria, nonchè l’approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto del Capo del governo in seguito a deliberazione del comitato dei ministri, su proposta del capo dell’ispettorato. Nello stesso modo si provvede alla modificazione degli statuti delle stesse casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria, anche se approvati in conformità delle norme anteriori.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l’attività degli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le casse di risparmio, i monti di pegni e le casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle casse di risparmio e monti di pegni di prima categoria e nel regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656. 25 gennaio 1934, n. 186, e nel regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull’ordinamento delle casse rurali ed agrarie.

 

Titolo VI

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

 

Art. 41.

Sono deferite al comitato dei ministri, in conformità dell’art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al ministero dell’agricoltura e foreste e al ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del regio decreto legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al ministero dell’economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 relativamente all’istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al ministero dell’agricoltura e foreste ed al ministero delle finanze relativamente al consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al ministero delle finanze, al ministero delle corporazioni, al ministero dell’agricoltura e foreste relativamente all’istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti a norma del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al ministero delle finanze relativamente al consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al ministero delle finanze relativamente all’istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto ministeriale 20 gennaio 1929, ai ministeri delle finanze e dell’economia nazionale relativamente all’istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al ministero delle finanze relativamente all’istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all’estero.

 

Art. 42.

L’ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli istituti indicati nell’art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l’esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all’ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del primo comma dell’art. 38.

 

Art. 43.

Sono devolute al comitato dei ministri e, rispettivamente all’ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al ministero delle finanze ed all’istituto di emissione dalle disposizioni sull’ordinamento delle borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull’ordinamento delle borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

 

Art. 44.

Gli istituti di cui all’art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell’ispettorato, salva la applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

 

Art. 45.

Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell’art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l’assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se la emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell’ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle borse del regno, devono essere preventivamente autorizzate dall’ispettorato.

 

Art. 46.

L’autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del regno, di cui al regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l’autorizzazione a collocare nel regno titoli Esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell’ispettorato.

 

Titolo VII

DELLE FUSIONI, DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Capo I

DELLE FUSIONI

 

Art. 47.

Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra casse di risparmio e monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal comitato dei ministri, sentita l’associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto reale, su proposta del Capo del governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una cassa di risparmio o di un monte di pegni, di un’altra azienda di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell’ispettorato, sentita l’associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane.

 

Art. 48.

Le banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta da ispettorato, sentito il comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle società commerciali, a norma dell’art. 96 del codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell’ispettorato, sentito il comitato tecnico corporativo del credito.

 

Art. 49.

Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre provincie, può essere disposta la fusione, su richiesta dei consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli art. 193 e seguenti del codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli art. 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell’ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto reale che approva l’atto di fusione, su proposta del Capo del governo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno, nella parte “Disposizioni e comunicati”, in apposita rubrica intestata “Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito”.

Un estratto della Gazzetta Ufficiale del regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato, a cura degli amministratori, nelle cancellerie dei tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L’estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi entro un mese, a cura degli amministratori, nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e nel Foglio degli annunzi legali e giudiziari dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni dovrà effettuarsi secondo le norme del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L’atto di fusione deve essere comunicato anche ai consigli provinciali dell’economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L’ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

 

Art. 50.

L’ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, parte “Disposizioni e comunicati”, rubrica “Ispettorato”, nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L’ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall’ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l’obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall’assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall’ispettorato assumono l’amministrazione della società e provvedono a convocare, entro quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l’assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all’ordine del giorno, deve:

1) approvare il nuovo statuto dell’azienda;

2) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;

3) nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell’assemblea sono approvate con provvedimento dell’ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondano sia compresa una banca di interesse nazionale, lo statuto della banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell’art. 27.

 

Art. 51.

Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell’art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del decreto di cui all’art. 49, mediante lettera raccomandata all’ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l’azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l’istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni quindici di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all’autorità giudiziaria competente l’azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l’ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

 

Art. 52.

Gli atti di fusione di cui agli artt. 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell’art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono oggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle esattorie, delle tesorerie e ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all’azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L’amministrazione del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti, nonchè le conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

 

Art. 53.

Quando un’azienda di credito indicata nell’art. 5 convenga con un’altra, anche se questa sia in liquidazione, di sostituirsi ad essa per l’esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall’ispettorato.

 

Art. 54.

In tutti i casi in cui, con l’autorizzazione dell’ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra per l’esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno (rubrica “Ispettorato”) del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altra formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle amministrazioni interessate alle esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all’ispettorato nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l’ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

 

Art. 55.

Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell’ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un’altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

 

Art. 56.

Nel caso che uno degli istituti che esercitano il credito fondiario nel regno deliberi di rendersi cessionario, in base a regolari accordi cogli altri istituti interessati, di tutti i diritti spettanti ad altri istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell’ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l’istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio di interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l’istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all’istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d’interesse.

Inoltre l’istituto cedente deve consegnare all’istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell’istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all’iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l’elezione di domicilio dell’istituto cessionario a mente e per gli effetti dell’art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell’istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d’ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l’esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l’istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz’altro a pagare all’istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell’art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell’istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell’art. 20 dell’anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all’istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecario.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun’altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

 

Capo II

DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 

Art. 57.

Con decreto del Capo del governo, su proposta dell’ispettorato può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l’attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall’ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall’assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell’art. 158 del codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell’ispettorato, che assume il nome di “commissario provvisorio”, a ciò designato dal capo dell’ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d’inventario, prende temporaneamente in consegna l’azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell’art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all’articolo seguente.

L’applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all’ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l’ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall’ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

 

Art. 58.

Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all’articolo precedente, il capo dell’ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione delle aziende;

b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell’attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall’ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell’ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella Gazzetta Ufficiale del regno, parte “Disposizioni e comunicati”, rubrica “Ispettorato”.

Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle società ed alla comunicazione al consiglio provinciale dell’economia corporativa del luogo ove la società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell’ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all’art. 57, l’amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell’ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l’ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all’art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall’ispettorato e sono a carico delle aziende.

 

Art. 59.

Per effetto del provvedimento di cui all’art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

 

Art. 60.

Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l’inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell’ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall’ispettorato per la gestione provvisoria.

 

Art. 61.

Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell’ultimo comma dell’art. 57 possono, quando ne risulti l’opportunità nell’interesse dei creditori, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell’azienda bancaria.

L’ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d’uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l’azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 62.

Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ispettorato l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all’ispettorato.

 

Art. 63.

Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell’ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile, eventualmente, con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l’obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all’art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l’autorizzazione dell’ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all’inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l’attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall’ispettorato.

 

Art. 64.

I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall’articolo 58, ovvero anche prima col consenso dell’ispettorato.

I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li rimettono all’ispettorato.

La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l’approvazione all’ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall’inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all’ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza può essere promossa senza l’autorizzazione dell’ispettorato.

 

Art. 65.

I commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l’azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa alla unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati di sorveglianza di casse di risparmio e di monte di pegni di prima categoria, nonchè di altri monti di pegni e di casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell’amministrazione ordinaria di tali istituti.

 

Art. 66.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il capo dell’ispettorato, nei casi giudicati nel comma primo dell’art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell’ispettorato, previo sommario processo verbale d’inventario, assuma la gestione provvisoria dell’azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell’ispettorato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell’azienda, a norma del comma primo dell’art. 57, il funzionario dell’ispettorato è investito senz’altro delle facoltà indicate nel comma quarto dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell’ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresì nei riguardi del funzionario dell’ispettorato indicato nell’art. 57.

 

Capo III

DELLA LIQUIDAZIONE

 

Art. 67.

Con decreto del Capo del governo, su proposta dell’ispettorato, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le deviazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall’art. 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell’art. 57, comma primo.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all’art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 699 del codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall’ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell’art. 58, il capo dell’ispettorato nomina:

a) uno a più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell’art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta ufficiale del regno, parte “Disposizioni e comunicati”, rubrica “Ispettorato”.

Le indennità spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dall’ispettorato e sono a carico delle aziende.

 

Art. 68.

Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un’azienda individuale ovvero a una società, che all’atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d’ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell’art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l’ha pronunciata entro quaranta giorni dall’affissione di essa alla porta esterna del tribunale.

La data dell’affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunzi legali.

L’opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78.

 

Art. 69.

Quando si verifichino le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d’ufficio, per cura del cancelliere, all’ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori, fino all’inizio della suddetta procedura di liquidazione.

 

Art. 70.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all’art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell’articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli art. 700 e 701 del codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l’azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli artt. 77 e 78.

Se l’azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l’obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

 

Art. 71.

I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui all’art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l’inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell’azienda. Alla formazione dell’inventario ed alla consegna assistono il comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell’ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell’inventario e l’effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l’assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l’intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l’anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all’ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della azienda e sull’andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

 

Art. 72.

I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto disposto negli art. 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L’ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall’ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l’autorizzazione dell’ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 73.

Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l’autorizzazione ad iscrivere, nell’interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All’uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell’art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell’art. 1199 del codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all’indirizzo risultante dai documenti dell’azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla lor volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz’altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell’ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell’intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell’interesse della massa creditrice, l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 1235 del codice civile, per gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione.

 

Art. 74.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell’articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell’ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all’articolo precedente e al comma primo di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma secondo, num. 1 e 2, dell’art. 707 del codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

 

Art. 75.

I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell’interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell’ispettorato, continuare l’esercizio dell’azienda secondo le norme e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’ispettorato.

 

Art. 76.

Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell’azienda.

Un’analoga comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell’azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall’ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell’azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l’azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell’azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l’ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell’azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli artt. 802, 803 e 804 del codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizione dell’art. 80.

 

Art. 77.

I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell’articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all’ispettorato l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi e l’elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all’articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell’azienda, a disposizione degli aventi diritto, l’elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell’azienda, con l’indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.

Entro un mese dal deposito dell’elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell’elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

 

Art. 78.

I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l’udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l’affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all’udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o deposte dall’ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l’elenco dei creditori di cui al primo comma dell’art. 77.

 

Art. 79.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all’articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L’appello deve essere proposto entro trenta giorni dall’affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la corte d’appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l’appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La corte d’appello riunisce nell’ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo precedente.

Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell’affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l’ispettorato le variazioni all’elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell’art. 77.

 

Art. 80.

I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all’art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell’articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli artt. 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell’ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli art. 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all’art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale: qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli art. 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

 

Art. 81.

Sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall’ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

 

Art. 82.

Compiuta la liquidazione dell’attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l’ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all’approvazione dell’ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del comitato di sorveglianza.

Il tribunale, sull’istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui sopra sono depositate alla banca d’Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell’azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l’ente od istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell’art. 64, comma settimo, e dell’art. 65.

 

Art. 83.

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell’art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all’esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell’azienda concordataria: in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l’azione dei creditori per l’esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l’obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10.

 

Art. 84.

Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall’ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai commi precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all’ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell’interesse della massa creditoria e nell’interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell’articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all’esercizio del credito.

Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall’ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di quindici giorni dall’affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l’intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

 

Art. 85.

Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo agli aventi diritto secondo le norme degli artt. 80 e 81.

 

Art. 86.

L’esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell’ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell’interesse di eventuali assuntori dell’obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell’art. 64, comma settimo, e dell’art. 65.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PENALI

 

Art. 87.

Per l’inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti sanzioni amministrativa [2]:

a) fino a lire 1.000.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all’ispettorato e per l’inosservanza delle altre norme prescritte dagli artt. 31, 37 e 42:

b) fino a lire 20.000.000 per l’inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l’ispettorato ha facoltà di impartire in base agli artt. 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma terzo, 72 comma secondo, e per infrazioni al disposto degli artt. 28, 30, 53 e 60 [3].

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei comitati di sorveglianza può essere applicata la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 [4].

Le sanzioni amministrativa sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. [5]

 

Art. 88.

Sono soggetti alla sanzione amministrativa fino a lire 2.000.000, salva l’applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell’ispettorato ed i membri del comitato di sorveglianza di cui agli art. 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri. [6]

 

Art. 89.

Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli art. 87 e 88.

 

Art. 90.

Il capo dell’ispettorato, sentite le persone, colpevoli e l’azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l’applicazione delle pene pecuniarie di cui agli artt. 87, 88 e 89.

Il ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell’ispettorato, quando ne sia autorizzato dal comitato dei ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all’art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte d’appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all’ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L’ispettorato trasmette il reclamo alla corte d’appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d’appello, ad istanza dell’interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello all’ispettorato, per l’esecuzione.

 

Art. 91.

Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell’ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salvo l’applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

a) la sospensione dall’impiego;

b) la risoluzione del contratto d’impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l’ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l’infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell’art. 9, comma terzo, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all’autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

 

Art. 92.

Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell’art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell’art. 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del codice di commercio.

 

Art. 93.

Sono puniti a norma del primo comma dell’art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli artt. 38 e 65 della presente legge.

 

Art. 94.

L’art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dell’ispettorato.

 

Art. 95.

E’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 20.000.000, salvo l’applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito. [7]

 

Art. 96.

Chiunque svolga l’attività prevista dall’art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l’autorizzazione dall’ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell’art. 2, è punito con una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. [8]

Quando i funzionari delegati dal ministero delle finanze o dall’istituto di emissione, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l’attività prevista dall’art. 1 senza l’autorizzazione dell’ispettorato, ne faranno denuncia a quest’ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

 

Art. 97.

La denuncia all’autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli artt. 92, 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall’ispettorato quanto dalle aziende interessate.

 

Art. 98.

Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall’art. 501 del codice penale.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 99.

Le disponibilità liquide dei comuni, delle province, delle associazioni sindacali ed istituti collaterali degli enti anzidetti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell’art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l’istituto di emissione, la cassa depositi e prestiti, le casse postali di risparmio, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio ed i monti di pegni.

Degli stessi istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i proprii servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l’ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in danaro e in titoli per la effettuazione di ogni altra operazione di banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1361, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

 

Art. 100.

Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data d’entrata in vigore del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la banca d’Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del comitato dei ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell’attività produttiva.

 

Art. 101.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

 

Art. 102.

L’istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche se in base all’estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle banche di interesse nazionale.

 

Art. 103.

Il riconoscimento, quali “banche di diritto pubblico”, della “Banca commerciale italiana”, società anonima con sede sociale in Milano, del “Credito italiano”, società anonima con sede sociale in Genova, e del “Banco di Roma” società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come “banche di interesse nazionale”, a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalla banche anzidette nella qualità di “banche di diritto pubblico” si considerano da esse compiuti nella qualità di “banche di interesse nazionale”. La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

 

Art. 104.

Con successivi decreti reali, su proposta del Capo del governo, di concerto con i ministri per le finanze e per l’agricoltura e foreste, e sentito il comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione della presente legge.

 

Art. 105.

Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell’art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale bollettino dell’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l’esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all’esercizio del credito, l’ordinamento e l’attività delle borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l’impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella Gazzetta ufficiale, parte “Disposizioni e comunicati”, rubrica “Ispettorato”, possono essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 43 in materia di borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del governo, di concerto col il ministro per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

 

 

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II – COSTITUZIONE DELL’ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L’ESERCIZIO DEL CREDITO

Titolo III – L’ISTITUTO DI EMISSIONE

Titolo IV – ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Titolo V – DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Titolo VI – DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Titolo VII – DELLE FUSIONI, DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Capo I – DELLE FUSIONI

Capo II – DELL’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Capo III – DELLA LIQUIDAZIONE

Titolo VIII – DISPOSIZIONI PENALI

Titolo IX – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

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[1] Comma così sostituito dall’art. unico della L. 3 dicembre 1942, n. 1752.

[2] La sanzione di cui al presente alinea è stata così sostituita dall’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Gli importi di cui alle lettere del presente comma sono stati così elevati, da ultimo, dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo importo è stato, da ultimo, così elevato dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] La sanzione di cui al presente comma è stata così sostituita dall’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689, il relativo importo è stato così elevato dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7] L’importo di cui al presente comma, precedentemente fissato in lire 100.000, è stato così elevato, da ultimo, dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] La sanzione, in precedenza ammenda, di cui al presente comma è stata così sostituita dall’art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. I relativi importi, in precedenza fissati in lire 10.000 e 100.000, sono stati così elevati, da ultimo, dall’art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

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Fonte: http://www.edizionieuropee.it/law/html/14/zn30_11_00b.html#_goFooter8  [come da accesso del 17ago2022]

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Legge 7 marzo 1938, n. 141. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
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Legge 7 marzo 1938, n. 141. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “Legge 7 marzo 1938, n. 141. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375”
  1. La legge bancaria del 1938 (Decreto regio del 1936) separava, in ottica di difesa del risparmiatore, le banche di risparmio dalle banche di investimento, come già avvenuto qualche anno prima negli USA con lo Steagall Glass Act. Tale separazione fra banche di investimento e banche di risparmio è venuta meno negli anni 90 del secolo scorso.

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