sentenza della Corte di Giustizia UE Cause riunite C-402/07 e C-432/07 – cancellazione volo aereo

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, dallo Handelsgericht Wien — Austria, Germania) — cause riunite ***********, ***********, **************** (C-402/07), ***************, ***************** (C-432/07)/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

(Cause riunite C-402/07 e C-432/07) (1)

(Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 – Nozioni di «ritardo» e di «cancellazione» del volo – Diritto alla compensazione pecuniaria – Nozione di «circostanze eccezionali»)

2010/C 24/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

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Parti

Ricorrenti: ********************** (causa C-402/07), ******************** (causa C-432/07)

Convenuti: Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione degli artt. 2, lett. l), e 5, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Volo iniziato notevolmente più tardi rispetto all’orario di partenza previsto — Distinzione tra le nozioni di «ritardo» e «cancellazione»

Dispositivo

1)

 

Gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo

2)

 

Gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo.

3)

 

L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

(1) GU C 283 del 24/11/2007.

 

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Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CA0402&qid=1662055924500&from=IT#ntr1-C_2010024IT.01000402-E0001  [come da accesso del 1set2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “sentenza della Corte di Giustizia UE Cause riunite C-402/07 e C-432/07 – cancellazione volo aereo”
  1. In base alla sentenza della Corte EU, il ritardo del volo è rilevante se il passeggero giunge alla destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’originario itinerario di viaggio previsto.

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