messaggio Inps 3066 4ago2022 – materia di maternità, paternità e congedo parentale

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Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

2 commenti a “messaggio Inps 3066 4ago2022 – materia di maternità, paternità e congedo parentale”
  1. Alcuni dei punti più rilevanti:

    Congedo paternità obbligatorio
    “Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita”.

    Maternità lavoratrici autonome
    “L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105/2022 introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U., prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto“nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3”del T.U.”

    Congedo parentale genitori lavoratori dipendenti
    All’interno del messaggio viene specificato che il periodo indennizzabile è sino ai 12 anni di età del figlio.

  2. Sintesi novità:
    congedo di paternità obbligatorio fruibile dal padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario), per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione);
    circa il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino;
    sempre riguardo il congedo parentale, entrambi i genitori possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi); per il genitore solo al quale sono riconosciuti 11 mesi (in luogo di 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (in luogo di 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione;
    il diritto al congedo parentale è esteso anche ai padri lavoratori autonomi. Ciascuno dei genitori ha il diritto di fruire di 3 mesi di congedo parentale entro l’anno di vita.

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