Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it
1 commento su “Regolamento (CE) N. 883/2004 – coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”
Malattia insorta in Paese EU.
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento bisogna rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.
Malattia insorta in Paese EU.
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento bisogna rivolgersi al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa.