OGGETTO: Convenzione italo - argentina in materia
di sicurezza sociale firmata a Buenos Aires
il 3 novembre 1981 - Istruzioni operative.
PREMESSA
Come comunicato con messaggio n. 07059 del 30
dicembre 1983, a seguito dello scambio degli
strumenti di ratifica, e' entrata in vigore, il 1
gennaio 1984, la nuova Convenzione di sicurezza
sociale tra l'Italia e la Repubblica Argentina
unitamente al Protocollo aggiuntivo, firmati a Buenos
Aires il 3 novembre 1981 (v. all. 1), nonche' il
relativo Accordo Amministrativo (v. all. 2).
La nuova Convenzione sostituisce, dalla data
della sua entrata in vigore, quella del 12 aprile
1961.
Premesso quanto sopra, nel far seguito alle
notizie gia' portate a conoscenza con il citato
messaggio (v. all. 3), si forniscono le istruzioni
alle quali le Sedi dovranno uniformarsi per
l'applicazione dei predetti accordi internazionali
PARTE I
Disposizioni Generali
1) Campo di applicazione oggettivo (art. 2 della
Convenzione)
La Convenzione si estende:
- alla legislazione italiana concernente:
a) l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i
lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali
per i lavoratori autonomi;
b) l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione contro le malattie e per la
maternita';
d) l'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi;
e) gli assegni familiari;
f) i regimi speciali di assicurazione
stabiliti per determinare categorie in quanto
concernono i rischi coperti dalle legislazioni
indicate nelle lettere precedenti;
- alla legislazione argentina concernente:
a) i regimi per le pensioni di invalidita',
vecchiaia e superstiti;
b) il regime di prestazioni
medico-assistenziali (servizi sociali);
c) il regime degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
d) il regime degli assegni familiari.
La Convenzione si applichera' ugualmente alle
legislazioni che completeranno o modificheranno le
predette legislazioni nonche' a quelle di uno Stato
contraente che estendano i regimi esistenti a nuove
categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi
regimi di sicurezza sociale, salvo che:
a) il Governo dello stato contraente che
disponga l'estensione dei regimi esistenti o la
istituzione di nuovi regimi notifichi al Governo
dell'altro Stato contraente la propria volonta' di
escluderla dai termini della Convenzione entro tre
mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali
disposizioni;
b) il Governo dell'altro Stato contraente
notifichi la propria opposizione al Governo del primo
Stato contraente entro tre mesi a partire dalla
comunicazione ufficiale dell'ampliamento della sfera
dei regimi gia' esistenti.
In mancanza di opposizione e ove necessario,
l'applicazione di legislazioni che estendano i regimi
esistenti o ne istituiscano altri e' subordinata agli
accordi amministrativi aggiuntivi che saranno
concordati.
2) Campo di applicazione soggettivo e parita' di
trattamento (art. 3 e 4 della Convenzione)
La Convenzione si applica ai lavoratori,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o
siano stati soggetti alla legislazione di uno o di
entrambi gli Stati contraenti nonche' ai loro
familiari e superstiti (art. 3).
La convenzione sancisce, altresi', la parita' di
trattamento, quanto ai diritti e obblighi, con i
cittadini dell'altro Stato contraente, dei lavoratori
italiani in Argentina e dei lavoratori argentini in
italia, come pure dei loro familiari (art. 4).
Una deroga al suddetto principio, tuttavia, e'
prevista dall'art. 15, par. 7 della Convenzione per
l'applicazione delle disposizioni particolari (che
saranno illustrate nella 2 Parte della presente
circolare) contenute al par. 1, lett. C) nonche' al
par. 6 dello stesso articolo, relativi alla presa in
considerazione dei periodi di assicurazione compiuti
in Stati terzi.
3) Esportabilita' delle prestazioni di sicurezza
sociale al di fuori del territorio degli Stati
contraenti (art. 5 della convenzione)
Salvo quanto espressamente previsto dalla
Convenzione e di cui si dira' nella presente
circolare, i lavoratori aventi diritto a prestazioni
di sicurezza sociale in uno dei due Stati
continueranno a riceverle integralmente e senza
limitazioni o restrizioni ovunque essi risiedano.
4) Totalizzazione dei periodi di assicurazione,
occupazione e residenza ai fini dell'acquisizione,
mantenimento o recupero del diritto alle
prestazioni (art. 7 della Convenzione e art. 4
dell'Accordo amministrativo)
La nuova convenzione ha introdotto nella parte
generale il principio della totalizzazione dei
periodi di assicurazione per tutte le prestazioni
alle quali la stessa e' applicabile. La disposizione
dell'art. 7 stabilisce, infatti, che quando la
legislazione di uno degli Stati contraenti subordina
l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del
diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o n
natura, al compimento di periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza, l'istituzione competente
terra' conto, a tale effetto, nella misura
necessaria, dei periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato come se fossero periodi
compiuti in base alla propria legislazione.
In attuazione alle suddette disposizioni,
tuttavia, l'art. 4 dell'Accordo Amministrativo
chiarisce che l'istitutzione competente di ciascun
Stato cumula i propri periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza unicamente con quelli che
in base alla legislazione dell'altro Stato sono
considerati validi ai fini della acquisizione, del
mantenimento e del recupero del diritto alle
prestazioni.
5) Legislazione applicabile
5.1. - Regola generale (art. 8 della Convenzione)
Il lavoratore, cui si applica la Convenzione, e'
soggetto ad una sola legislazione.
In particolare, tale legislazione e' quella:
a) del luogo di occupazione, anche se il
lavoratore risieda nell'altro Stato contraente o se
l'impresa o il datore di lavoro, da cui il lavoratore
dipenda, ha la propria sede o il proprio domicilio
nel territorio dlel'altro Stato;
b) dello stato di bandiera, per i membri di
equipaggio di una nave che batte bandiera di uno
Stato contraente; tuttavia, le persone assunte, dalla
nave battente bandiera di uno dei due Stati, per
lavori di carico e scarico, riparazioni e
sorveglianza, mentre essa si trova in un porto
dell'altro Stato, sono sottoposte alla legislazione
dello Stato al quale appartiene il porto.
c) il personale viaggiante addetto a imprese di
trasporto aereo, e' sottoposto alla legislazione
dello Stato ove ha sede l'impresa.
5.2. - Eccezioni
5.2.1. - Membri di rappresentanze diplomatiche,
Consolari e di Organizzazioni internazionali -
Personale al servizio - (art. 9 lett. a, della
Convenzione)
La Convenzione prevede che ai membri di tali
rappresentanze e organismi nonche' ai funzionari,
impiegati e lavoratori alle dipendenze di tali
rappresentanze o al servizio personale di tali
membri, si applicano gli accordi o i trattati
internazionali ai quali sono assoggettati.
5.2.2. - Pubblici impiegati ed assimilati (art.
9 lett. b, della Convenzione)
I pubblici dipendenti che, nell'esercizio delle
proprie funzioni, vengono inviati nel territorio
dell'altro Stato restano assoggettati alla
legislazione dello Stato cui appartiene
l'amministrazione da cui dipendono.
5.2.3. - Lavoratori distaccati (art. 9 lett, C)
della Convenzione e art. 5 dell'Accordo
Amministrativo)
I lavoratori dipendenti, da un'impresa o da un
datore di lavoro aventi la propria sede o il proprio
domicilio in uno Stato, che si rechino nel territorio
dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato,
non superiore, in ogni caso, a 24 mesi, restano
assoggettati alla legislazione del primo Stato.
Qualora il distacco si protragga oltre il
periodo originariamente previsto superando i 24 mesi,
per motivi imprevedibili, la legislazione del primo
Stato potra' continuare ad essere applicata anche
successivamente a tale periodo purche' l'Autorita'
competente dello Stato in cui si svolge l'attivita',
sia d'accordo.
Le stesse norme si applicano per i lavoratori
che svolgono un'attivita' autonoma e si rechino ad
esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro
Stato per un periodo di tempo limitato.
Per l'applicazione di tali disposizioni l'art. 5
dell'Accordo Amministrativo prevede il rilascio di un
attestato (form. Conv. It.- Arg. 1, per il distacco
di lavoratori italiani in Argentina; form. Conv. Arg.
It. 1, per il distacco di lavoratori italiani in
Argentina; form. Conv. Arg. It. 1 per il distacco di
lavoratori argentini in Italia) (1) da cui risulta
fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla
legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede
l'impresa o viene abitualmente svolta un'attivita'
autonoma.
Competenti al rilascio del certificato sono:
in Italia: le Sedi (provinciali o zonali)
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(I.N.P.S.);
In Argentina: la Segreteria di Stato di
Sicurezza sociale - Direzione Generale di
Programmazione e Legislazione.
Per la proroga del distacco, il datore di lavoro
ovvero il lavoratore deve chiedere all'Autorita'
competente dello Stato in cui il lavoro subordinato o
l'attivita' autonoma viene svolta, esplicita
autorizzazione a restare assoggettato alla
legislazione dell'altro Stato.
La richiesta deve essere formulata a mezzo di
apposito formulario (form. Conv. It.-Arg.-It. 2 per i
lavoratori italiani distaccati in Argentina; form.
Conv. Arg.-It. 2 per i lavoratori argentini
distaccati in Italia) (2) ed indirizzata:
in Italia: al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
in Argentina: alla Segreteria di Stato di
Sicurezza Sociale - Direzione Generale di
Programamzione e Legislazioen.
5.2.4. - Possibilita' di altre deroghe (art. 10
della Convenzione
Le Autorita' competenti dei due Stati possono
prevedere di comune accordo eccezioni alle
disposizioni, teste' illustrate, degli artt. 8 e 9
della Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune
categorie di lavoratori.
PARTE II
Prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti
(artt. 15-18 della Conv., artt. 13 e 14 dell'Accordo
Amministrativo)
Capitolo I
Disposizioni normative
6) Possibilta' di concedere una pensione autonoma in
concomitanza della liquidazione di un pro rata da
parte dell'altro Stato (art. 15, par. 2 della
Convenzione)
A modifica di quanto previsto dalla precedente
Convenzione, l'art. 15, par. 2, della nuova
convenzione prevede la possibilita' di procedere alla
liquidazione della pensione autonoma a carico di uno
Stato anche nel caso in cui sorga il diritto a
prestazioni a carico dell'altro Stato, in virtu'
della totalizzazione dei periodi di assicurazione.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 1984, nei
confronti di aventi diritto a pensione autonoma
italiana, puo essere liquidata tale prestazione.
7) Totalizzazione dei periodi di assicurazione
compiuti nei due Stati contraenti per il
conseguimento del diritto a pensione (art. 15,
par. 1, lett. a e b) della Convenzione e art. 13
L'art. 15, par. 1 lett. a e b della Convenzione
prevede che, qualora non sussista il diritto alla
prestazione in regime automo, ai fini
dell'acquisizione, mentenimento o recupero del
diritto alle prestazioni, quando il lavoratore e'
stato soggetto successivamente o alternativamente
alla legislazione di entrambi gli Stati, i periodi di
assicurazione compiuti in virtu' della legislazione
di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre
che non si sovrappongano.
Se la legislazione di uno Stato contraente
subordina la concessione di alcune prestazioni alla
condizione che i periodi di assicurazione siano stati
compiuti in una professione soggetta ad un regime
speciale, per determinare il diritto a dette
prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi
compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato,
o, in mancanza, nella stessa professione o
occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un
regime speciale per detta professione o occupazione.
Se il totale di detti periodi di assicurazione non
consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel
regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per
determinare il diritto a prestazioni nel regime
generale.
Il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti
nei due Stati - in virtu' di quanto disposto
dall'art. 13 dell'Accordo Amministrativo - si
effettua per l'accertamento del diritto nonche' per
il calcolo delle prestazioni, di cui si dira'
appresso, secondo i seguenti criteri:
- i periodi di assicurazione compiuti in base
alla legislazione dell'altro Stato sono cumulabili
anche se hanno gia' dato luogo alla liquidazione di
una pensione autonoma (lett. a);
- in caso di coincidenza di periodi di
assicurazione, mentre agli effetti della
totalizzazione la durata di tali periodi sara' presa
in considerazione una sola volta, per il calcolo del
pro rata ciascuna delle istituzione degli Stati
contraenti prendera' in consdierazione i propri
periodi di assicurazione (lett. b);
- qualora non sia possibile determinare con
esattezza l'epoca in cui determinati periodi di
assicurazione sono stati compiuti in virtu' della
legislazione di uno Stato contraente, si presume che
tali periodi non si sovrappongono a periodi di
assicurazione compiuti in virtu' della legislazione
dell'altro Stato contraente (lett. c);
- ogni periodo assimilato ai sensi delle
legislazioni dei due Stati contraenti e' preso in
considerazione soltanto dall'Istituzione competente
dello Stato alla legislazione del quale l'interessato
e' stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo
prima di detto periodo; ove tale situazione non
ricorra, il periodo assimilato e' preso in
considerazione dall'istituzione competente dello
Stato alla legislazione del quale l'interessato e'
stato soggetto, a titolo obbligatorio, per la prima
volta dopo detto periodo (lett. d)
8) Totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi
(art. 15, par. 1, lett. c della Convenzione
L'art. 15 della Convenzione, introducendo un
principio che e' stato sancito anche da altre
Convenzioni, stabilisce che, qualora i requisiti per
il diritto a pensione non risultino conseguiti
mediante la totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti in Italia ed in Argentina,
debbono essere presi in considerazione anche i
periodi compiuti in Stati "terzi", legati sia
all'Italia che all'Argentina da distinte Convenzioni
di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione
dei periodi assicurativi.
La Convenzione dispone, altresi', che qualora
uno soltanto dei due Stati contraenti sia legato ad
uno Stato terzo da una convenzione di sicurezza
sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di
assicurazione, ai fini di cui trattasi, tale Stato
prende in consdierazione anche i periodi compiuti nel
terzo Stato.
L'applicazione della disposizione teste'
illustrata e' consentita, peraltro, esclusivamente
nei confonti di coloro che risultino i possesso della
cittadinanza di uno dei due Paesi contraenti (par. 7,
art. 15 della Convenzione).
I Paesi che hanno stipulato convenzioni con
l'Italia e l'Argentina concernenti le assicurazioni
per l'invalidita', la vechiaia e i superstiti sono:
Spagna Brasile.
I Paesi che hanno stipulato accordi soltanto con
l'Argentina sono, oltre ai suddetti, anche il Cile,
il Portogallo, il Peru' e l'Uruguay.
Va da se' che i periodi compiuti in Spagna e
Brasile pososno essere totalizzati per il
conseguimento del diritto nonche' per il calcolo
della pensione ai sensi della convenzione
italo-argentina.
Nel successivo paragrafo 10 saranno illustrate
le modalita' da seguire per il calcolo della
prestazione.
Per quanto sopra, l'esistenza dei requisiti per
il diritto alla pensione italiana potra' essere
accertata, a norma della convenzione di cui trattasi,
oltre che totalizzando, ovviamente, i periodi di
assicurazione italiana ed argentina nonche'
eventualmente i periodi compiuti negli stati terzi
legati all'Italia ed all'Argentina da accordi
bilaterali, anche i periodi compiuti nei Paesi legati
soltanto all'Italia da accordi bilaterali o dai
Regolamenti CEE. Dal canto suo, invece, l'istituzione
argentina potra' fare ricorso, oltre che, ovviamente,
ai periodi italiani, anche a quelli compiuti in
Spagna e Brasile, nonche', infine, a quelli dei paesi
terzi legati soltanto all'Argentina da accordi
bilaterali.
9) Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
(art. 15, par. 5 della Convenzione)
La norma in epigrafe introduce una innovazione
rispetto alla precedente Convenzione in quanto
stabilisce che l'istituzione competente di uno Stato
non e' tenuto ad effettuare il cumulo e quindi, non
puo' concedere alcuna prestazione se i periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa
applicata non raggiungano un anno e se tenuto conti
di questi periodi nessun diritto e' acquisito in
virtu' di tale legislazione. Nei predetti casi,
tuttavia i periodi di assicurazione inferiori
all'anno, compiuti in uno Stato devono essere presi
in considerazione da parte dell'istituzione
dell'altro Stato sia per accertare il diritto alla
prestazione che per effettuarne il calcolo.
10) Calcolo delle pensioni (art. 15, parr. 3, 4, 6 e
7 della Convenzione)
In materia di calcolo delle pensioni, l'art. 15,
paragrafi 3 e 4 della Convenzioni, stabilisce che,
nei casi in cui il diritto a pensione venga raggiunto
mediante la totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti in Italia ed in Argentina, la
pensione stessa deve essere calcolata secondo il
criterio del "pro rata".
Si rinvia, pertanto, in proposito alle
istruzioni impartite per l'applicazione delle altre
convenzioni bilaterali e per i Regolamenti CEE.
Qualora il diritto alle prestazioni risulti
raggiunto mediante la totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti in Stati terzi (v. prec. par.
8) va, tuttavia, tenuto presente che, per i cittadini
dei due Paesi - in virtu' di quanto disposto ai
paragrafi 6 e 7 dell'art. 15 della Convenzione -
tutti i periodi dovranno essere presi in
considerazione tanto per il calcolo della pensione
virtuale quanto per la determinazione dell'effettivo
pro-rata. Tale pro-rata sara' determinato in base al
noto rapporto N/M, in cui al numeratore figurano i
periodi assicurativi compiuti in Italia ed al
denominatore il totale dei periodi assicurativi
compiuti in tutti gli Stati di cui sono utilizzati i
periodi di assicurazione.
Per la determinazione dell'importo definitivo
del pro-rata da porre in pagamento, si terra' conto
sia della prestazione argentina che di quella
concessa a carico degli Stati terzi, in conformita' a
quanto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (3).
11) Non contemporaneita' del diritto a pensione nei
due Stati (art. 16 della Convenzione)
Il diritto a pensione, quando l'interessato non
perfezioni contemporaneamente mediante la
totalizzazione dei periodi di assicurazione, i
requisiti previsti dalla legislazione dei due Stati,
verra' determinato nei confronti di ciascuna
istituzione a mano a mano che vengono perfezionati
detti requisiti.
12) Integrazione al trattamento minimo della somma
delle pensioni, a carico dello Stato di
residenza (art. 17 della Conv. e art. 14
dell'Acc. Amm.)
A modifica di quanto stabilito dall'art. 7 della
precedente Convenzione che prevedeva la ripartizione
delle somme aggiuntive dovute a titolo di
integrazione al trattamento minimo, quando la somma
dei due pro-rata non superasse l'ammontare della
pensione minima, la nuova Convenzione dispone,
all'art. 17, che l'ammontare delle prestazioni
pensionistiche comunque liquidate (pro-rata o
autonome) non puo' essere inferiore al minimo vigente
nello Stato di residenza.
L'art. 14 dell'Accordo Amministrativo, nel dare
attuazione all'art. 17 della Convenzione, prevede,
poi, che, qualora l'ammontare delle prestazioni
dovute al momento iniziale della contemporanea
liquidazione - con esclusione di ogni eventuale
integrazione spettante a carico dell'altro Stato -
risulti inferiore al trattamento minimo da erogare
sulla pensione a carico dell'istituzione dello Stato
di residenza, quest'ultima istituzione sara' tenuta a
corrispondere a proprio esclusivo carico l'importo
necessario a raggiungere tale trattamento minimo.
Il predetto criterio dovra' essere seguito anche
per le successive rivalutazioni del trattamento
minimo, dovendosi a tal fine considerare del tutto
irrilevanti le modifiche intervenute nell'ammontare
delle prestazion dell'altro Stato.
Le disposizioni sopra illustrate sono conformi
ai criteri gia' attuati dall'Istituto per
l'integrazione al trattamento minimo delle
prestazioni liquidate, in genere, ai sensi delle
convenzioni bilaterali.
E' appena il caso di aggiungere - per i
residenti all'estero - che, qualora la somma delle
prestazioni, come sopra calcolata, comprensiva
dell'integrazione al trattamento minimo dovuta a
carico dell'Argentina, risulti inferiore al
trattamento minimo dovuto sulla pensione italiana,
dovra' essere corrisposta, ai sensi dell'art. 8 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, un'integrazione a
carico dell'assicurazione italiana, non potendosi
erogare a tali pensionati una prestazione
complessivamente inferiore a quella prevista dalle
disposizioni vigenti, in materia di trattamenti
minimi, nell'assicurazione italiana.
13) Assoggettamento alla legislazione al momento del
verificarsi dell'evento (art. 18 della Conv. e
art. 15 dell'accordo Amministrativo)
L'art. 18 della Convenzione - che non trova
pratica applicazione nella legislazione italiana -
prevede che quando la legislazione di uno degli Stati
contraenti subordina la concessione delle prestazioni
alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale
legislazione nel momento in cui si verifica l'evento
che da' luogo alla prestazione, tale condizione si
intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento
il lavoratore e' soggetto alla legislazione
dell'altro Stato o puo' far valere in quest'ultimo un
diritto a prestazioni.
In connessione con tale disposizione l'art. 15
dell'Accordo Amministrativo dispone che tale
condizione si considera soddisfatta anche nei
confronti del lavoratore che effettua versamenti
volontari.
14) Recupero di somme erogate a titolo di
anticipazione o in misura eccedente dalle
istiuzioni dei due Stati (art. 30 della
Convenzione)
L'articolo 30 della Convenzione stabilisce che
le somme, eventualmente erogate a titolo di
anticipazione della prestazione spettante e le somme
comunque corrisposte all'interessato in eccedenza
rispetto a quelle dovute dall'Istituzione di uno
Stato possono essere recuperate sugli arretrati della
prestazione dovuta dall'istituzione dell'altro Stato
In caso di insussistenza o di insufficienza
delle somme arretrate, i recuperi di cui sopra
possono essere effettuati sui ratei correnti della
prestazione in pagamento, con le modalita' e i limiti
previsti dalla legislazione dell'istituzione
debitrice di quest'ultima.
Per la pratica attuazione di quanto sopra, le
Sedi si uniformeranno alle istruzioni di cui alla
circolare n. 554 Rg. n. 4877 O. - n. 1058 C.I. del 2
aprile 1980 (4).
Capitolo II
Disposizioni procedurali per la definizione delle
domande di pensione
15) Presentazione delle domande - Trasmissione
all'Ente estero - definizione
Notifica del Provvedimento (art. 16 dell'Accordo
Amministrativo)
Le modalita' per la compilazione e la
presentazione delle domande intese a ottenere le
pensioni a carico dell'Istituzione competente
dell'altro Stato, per la relativa trasmissione,
unitamente ai formulari di collegamento,
all'istituzione dell'altro Stato di residenza, sono
contenute nell'art. 16 dell'Accordo Amministrativo.
Tali modalita', che coincidono in parte con
convenzione, prevedono:
- la compilazione del modulo di domanda e la
presentazione di detto modulo all'istituzione dello
Stato di residenza o dell'altro Stato contraente
(For. conv. It.-Arg. 3 per i residenti in italia e
Form. conv. Arg.-It. 3 per i resdienti in Argentina
(5), in duplice esemplare;
- la trasmissione immediata della domanda
all'Istituzione dell'altro Stato;
- la successiva trasmissione del formulario di
collegamento (form. Conv. It.-Arg. 4 per i residenti
in Italia e form. Conv.Arg.-It. 4 per i residenti in
Argentina) (6) in duplice copia, anziche' in tre,
come nel passato, all'organismo di collegamento.
L'Istituzione competente dell'altro Stato,
ricevuti i formulari di domanda e di collegamento,
stabilisce quali diritti debbono essre attribuiti al
richiedente in base ai soli periodi di assicurazione
compiuti sotto la legislazione che essa applica o, in
mancanza di un diritto in regime autonomo, quelli
eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei
periodi assicurativi. Trasmette, quindi,
all'istituzione competente dell'altro Stato una copia
del formulario di collegamento completata con i dati
relativi ai periodi assicurativi accreditati ai sensi
della propria legislazione e ai diritti a prestazioni
riconosciuti al richiedente (in regime autonomo o in
pro-rata).
L'Istituzione, cui e' stata presentata la
domanda, ricevuto il formulario di collegamento,
determina, ove necessario, i diritti derivanti al
richiedente dalla totalizzazione dei periodi
assicurativi ai sensi della Convenzione e si
pronuncia sulla domanda stessa, comunicandone l'esito
all'altra istituzione competente.
16) Trattazione delle domande di pensione a cura
delle Sedi regionali
A) Domande di pensione presentate in Italia
La sede regionale, acquisito il modulo di
domanda (for.Conv.It.-Arg.3), il form E 205 ed il
form E 213, per la pensione di invalidita', trasmette
gli stessi all'ente argentino dopo aver compilato il
formulario di collegamento (form.Conv.It.Arg.4) in
duplice copia, con i dati richiesti. Una volta
ricevuta in restituzione la copia del formulario di
collgamento con l'indicazione dei dati relativi ai
periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato o,
all'occorrenza, in Stati terzi legati da accordi
internazionali ai due Stati;
- considera definitiva la propria prestazione,
se questa e' stata concessa in regime autonomo;
- calcola la prestazione secondo la regola del
pro-rata nel caso che sussista il diritto con la
totalizzazione dei periodi di assicurazione;
- determina se sussiste il diritto ad
un'eventuale integrazione al trattamento minimo in
conformita' di quanto disposto dall'art. 17 della
Convenzione e secodo le modalita' previste dall'art.
14 dell'Accordo Amministrativo (v. prec. par. 12
della circolare).
- adotta le relative decisioni, notifica il
provvedimento secondo le modalita' in uso e ne
trasmette copia all'Ente argentino.
B) Domande di pensione presentate all'estero
Pervenuto il form. di domanda
(form.Conv.Arg.-It.3) unitamente a due copie del
formulario di collegamento (form.Conv.Arg.-It.4) da
parte dell'ente argentino, la Sede regionale:
a) qualora sussista il diritto in regime autonomo
dal 1 gennaio 1984 interessa la Sede provinciale
perche' liquidi senz'altro la prestazione effettuando
quanto occorre per il relativo pagamento e trasmetta
i provvedimenti all'ente argentino per la notifica
(7);
b) qualora, invece, il diritto alla prestazione
risulti acquisito mediante la totalizzazione dei
periodi assicurativi a norma dell'art. 15, par. 1,
della Convenzione stessa:
- calcola il pro-rata;
- determina sulla base degli importi resi noti
dall'ente argentino se detto pro-rata debba essere
integrato al trattamento minimo ai sensi dell'art. 8
della legge n. 153;
- espone i dati risultanti dal calcolo del
semplice pro-rata, senza integrazione al trattamento
minimo, al punto 4 della parte II del
form.Conv.Arg.-It.4;
- trasmette due copie di detto formulario
all'ente argentino trattenendone una terza agli atti
(dopo aver avuto cura di riprodurlo in fotocopia),
unitamente alla lettera di cui si unisce fac-simile
(v. all. 4) - (8);
- calcola, una volta ricevuta la risposta,
l'importo della prestazione definitivamente spettante
a carico dell'assicurazione italiana;
- emette le relative decisioni e le trasmette
in triplice copia all'organismo argentino secondo le
modalita' stabilite nella circ. 1413 C.I. del 7
febbraio 1981 (9) ma senza formulario di
collegamento.
17) Trattazione delle domande di pensione in corso di
definizione alla data del 1 gennaio 1984
In virtu' di quanto previsto dall'art. 32, par.
3 della Convenzione, (v. successivo paragrafo 36
della circolare) per le domande di pensione in corso
di trattazione alla data di entrata in vigore della
nuova Convenzione, i relativi diritti debbono essere
regolati:
- ai sensi delle disposizioni della precedente
Convenzione, fino al 31 dicembre 1983;
- ai sensi delle disposizioni della nuova
Convenzione, dal 1 gennaio 1984.
La norma predetta, se da un lato, consente, a
partire dal 1 gennaio 1984, a coloro che hanno
presentato in precedenza una domanda di prestazione
di fruire delle disposizioni di maggior favore
contenute nella nuova Convenzione, non eliminata,
tuttavia - per la determinazione dei diritti dovuti
fino al 31 dicembre 1983 - le difficolta' incontrate
sotto l'applicazione della precedente Convenzione sia
per la farraginosita' dei meccanismi da essa
stabiliti per la liquidazione della pensione che per
le conseguenti lungaggini procedurali (opzione,
ripartizione dell'integrazione al trattamento
minimo).
Proprio allo scopo di tentare di superare dette
difficolta' e pervenire a soluzioni piu' favorevoli e
rapide, oltreche' per risolvere gli ulteriori
problemi interpretativi che si pongono, questa
Direzione Generale ha svolto gli opportuni interventi
presso le competenti autorita' ministeriali perche'
venga convocata, a breve termine, la Commissione
mista di esperti, prevista dall'art. 27 della
Convenzione.
In attesa delle eventuali modifiche che potranno
essere concordate e per non compromettere i vantaggi
che possono scaturire, seppure con l'applicazione di
soluzioni provvisorie, dalle disposizioni della nuova
Convenzione, per la definizione delle domande le Sedi
dovranno osservare le seguenti regole:
- effettuare il doppio calcolo del pro-rata,
ante e post 1 gennaio 1984, ai sensi delle
disposizioni della precedente e della nuova
convenzione con l'applicazione rigorosa delle
rispettive regole e prendendo in considerazione al 1
gennaio 1984 gli imporit della prestazione estera
aggiornati alla stessa data;
- mantenere in essere il pro-rata dovuto in
base alla precedente Convenzione qualora non sussista
il requisito minimo dell'anno di contribuzione
richiesto dalla nuova Convenzione;
- mettere immediatamente in pagamento a titolo
provvisorio, la prestazione autonoma dovuta con
decorrenza dal 1 gennaio 1984 anche nei confornti dei
residenti in Argentina nel caso di aventi diritto a
pro-rata a carico dell'Argentina; in tal caso, posto
che per la determinazione della misura della
prestazione spettante da data anteriore occorrera'
attendere l'eventuale rinuncia prevista dall'art. 8
della precedente convenzione, una volta liquidata la
pensione autonoma in misura integrale dal 1 gennaio
1984, si riprendera' in carico la pratica come
domanda di ricostituzione per la determinazione dei
diritti spettanti fino al 31 dicembre 1983;
- ricalcolare in pro-rata la pensione autonoma
dovuta per il periodo anteriore al 31 dicembre 1983,
nei confronti dei beneficiari residenti in italia che
rinuncino alla liquidazione di tale prestazione per i
periodi anteriori, per beneficiare delle prestazioni
in pro-rata spettanti a carico dei due stati;
- ricalcolare, nei confronti degli aventi
diritto ad un pro-rata italiano, il pro-rata stesso
dal 1 gennaio 1984 tenendo conto degli importi della
pensione argentina eventualmente liquidata in pari
data in regime autonomo;
- attribuire il pro-rata dal 1 gennaio 1984 a
coloro che optano, per i periodi precedenti, per la
liquidazione della pensione autonoma argentina.
Di tutte le decisioni adottate, dovra' essere
data comunicazione all'ente argentino, all'atto della
richiesta delle ulteriori notizie occorrenti per la
definitiva soluzione della pratica.
Le Sedi regionali effettueranno una accurata
ricognizione delle pratiche in evidenza, relative
all'applicazione della Convenzione italo-argentina,
allo scopo di riesaminarle in conformita' dei criteri
sopra indicati e di assumere tutte le iniziative
necessarie per pervenire alla loro definizione alla
luce delle nuove disposizioni.
Secondo gli stessi criteri dovranno essere
riesaminate anche le pratiche gia' definite, per le
quali non siano stati ancora notificati i
provvedimenti.
Qualora tali provvedimenti risultino ancora
giacenti presso le Sedi, ove ricorrano le condizioni
per un riesame, dovranno essere sollecitamente
restituite alle Sedi regionali per la relativa
revisione.
PARTE TERZA
Disposizioni in materia di versamenti volontari
18) Totalizzazione dei periodi assicurativi (artt. 6
della Convenzione e 6 e 7 dell'Accordo
Amministrativo)
L'art. 6 della Convenzione prevede al paragrafo
1) la totalizzazione dei periodi di assicurazione
compiuti nei due Stati ai fini dell'ammissione alla
assicurazione volontaria.
Il successivo paragrafo 2 stabilisce che la
disposizione che precede non autorizza la coesistenza
dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno
Stato con l'assicurazione volontaria nell'altro Stato
se la legislazione di quest'ultimo stato non la
ammetta.
Per l'attuazione di tali norme, l'art. 6
dell'Accordo Amministrativo prevede che,
nell'effettuare la totalizzazione, si puo' tenere
conto dei periodi di assicurazione assimilati a
quelli di contribuzione effettiva compiuti nell'altro
Stato, solo se la legislazione del primo stato lo
consenta.
Infine, l'art. 7 dell'Accordo precisa che, per
la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini di
cui sopra, l'interessato deve presentare,
all'Istituzione competente dello Stato ove intende
effettuare i versamenti, un certificato attestante i
periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente. Tale
certificato sara' rilasciato, a richiesta
dell'interessato, dall'istituzione competente.
Qualora l'interessato non presenti tale
certificato, quest'ultimo sara' richiesto
dall'istituzione competente alla istituzione
dell'altro Stato.
PARTE QUARTA
Disposizioni in materia di prestazioni familiari
19) Prestazioni dovute a congiunti di lavoratori
(art. 14 della convenzione)
Ai sensi dell'articolo in epigrafe il lavoratore
di uno Stato contraente che si reca nell'altro Stato
contraente ha gli stessi diritti dei lavoratori di
quest'ultimo Stato, in materia di prestazioni
familiari.
Non e' prevista l'esportazione della prestazione
stessa per i familiari rimasti nell'altro Stato.
Per quanto sopra non e' possibile accordare gli
assegni familiari per i congiunti residenti fuori del
territorio italiano dei cittadini argentini occupati
in italia, considerato che la legislazione argentina
non prevede tale possibilita' per i congiunti rimasti
in Italia dei lavoratori italiani occupati in detto
Stato (art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155).
Proprio nell'intento di superare tali lacune il
paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce che le
autorita' competenti dei due Stati contraenti
concorderanno, in relazione all'evolversi delle
legislazioni nazionali, le misure necessarie per
consentire il pagamento delle prestazioni familiari
nel territorio dello Stato contraente diverso da
quello in cui si trova l'istituzione competente.
20) Prestazioni dovute a congiunti di pensionati
(art. 17 dell'Accordo Amministrativo)
La disposizione sopracitata stabilisce che il
titolare di pensione dovuta in base alla legislazione
di entrambi gli Stati ha diritto esclusivamente alle
prestazioni familiari previste dalla legislazione
dello Stato in cui risiede, a carico dell'istituzione
competente di detto Stato.
Di conseguenza nei confronti dei pensionati
dell'assicurazione italiana che risiedono in
Argentina e che risultino ivi titolari anche di
pensione argentina non dovranno essere corrisposti
assegni familiari ne' per il coniuge ne' per i
figli.
L'erogazione degli assegni stessi in favore dei
beneficiari di un'unica pensione a carico della sola
assicurazione italiana residenti in Argentina o
comunque aventi familiari a carico in Argentina,
citato art. 32 della Legge n. 155 e, pertanto, e'
consentita soltanto nei confronti dei cittadini
italiani.
PARTE QUINTA
Disposizioni diverse, transitorie e finali
21) Autorita' competenti (artt. 1, 26, 28 della
Convenzione)
Le Autorita' competenti per l'applicazione della
Convenzione sono:
- per quanto riguarda l'italia: il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro
della Sanita';
- per quanto riguarda l'Argentina: il
Ministro per l'azione sociale.
Le autorita' competenti dei due stati concludono
gli accordi amministrativi e si comunicano tutte le
disposizioni che modifichino o completino le
legislazioni di cui all'art. 2 della Convenzione
nonche' le disposizioni prese unilateralmente per
l'applicazione della Convenzione stessa.
22) Istituzioni competenti (art. 2 dell'Accordo
amminiatrativo)
Le istituzioni competenti all'applicazione
dell'Accordo Amministrativo sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli
organismi di assicurazione sociale competenti per
particolari categorie di lavoratori:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza
sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda
l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali
dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti di particolari categorie di lavoratori
dipendenti gestite dall'I.N.P.S.; l'assicurazione
contro la tubercolosi; gli assegni familiari; le
prestazioni economiche per malattie e maternita';
2) le Unita' Sanitarie Locali competenti per
territorio in generale, o il Ministero della Sanita'
per talune categorie di aventi diritto, per quanto
riguarda le prestazioni in natura in caso di
malattia, ivi compresa la tubercolosi e di
maternita'.
b) nella repubblica Argentina.
1) le "Cajas nacionales, provinciales y
municipales de prevision" e la "Direccion nacional de
Recaudacion Previsional", per quanto riguarda il
regime delle pensioni e degli assegni familiari dei
pensionati.
2) l"Instituto Nacional de Obras Sociales",
l'"Istituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados" e le "obras sociales", per
quanto riguarda il regime delle prestazioni
medico-assistenziali.
3) le "Cajas de subsidios y de asignaciones
familiares", per quanto riguarda il regime degli
assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
23) Organismi di collegamento (art. 3 dell'Accordo
Amministrativo)
Le Autorita' competenti hanno designato quali
organismi di collegamento tra le istituzioni
competenti di ciascuno Stato contraente:
a) per l'Italia:
1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale
(I.N.P.S) - Direzione generale - per quanto rigurda
le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia , i
superstiti nonche' le prestazioni a carico degli
altri regimi di sicurezza sociale gestiti dallo
stesso I.N.P.S.
2) Il Ministero della sanita', per quanto
riguarda le prestazioni in natura per le malattie,
ivi compresa la tubercolosi, e per la maternita'.
b) per l'Argentina:
1) la Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale -
Direzione generale di programmazione e Legislazione -
per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli
assegni familiari.
2) L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados", per quanto riguarda il
regime delle prestazioni medico-assistenziali per
pensionati.
24) Nutua assitenza per l'applicazione della
convenzione (art. 20 della Convenzione)
Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli
Organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si
impegnano a prestarsi reciproca assistenza e
collaborazione per l'applicazione della Convenzione
come se applicassero le rispettive legislazioni; tale
assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi,
quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro
Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e
consolari di tale Stato.
25) Richieste di informazioni da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 21
della Convenzione)
Le Autorita' diplomatiche e consolari di
ciascuno Stato contraente possono rivolgersi
direttamente alle Autorita'e alle Istituzioni
competenti ed agli Organismi di collegamento
dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla
tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio
Stato, e possono rappresentarli senza speciale
mandato.
26) Esenzioni fiscali - Dispensa dal visto di
legalizzazione (art. 22 della Convenzione)
Le esenzioni da imposte, tasse e diritti,
previste dalla legislazione di uno degli stati
contraenti, valgono anche per l'applicazione della
Convenzione.
Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che
debbano essere prodotti per l'applicazione della
Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e
legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche
e consolari.
L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' e
Istituzioni competenti e dagli Organismi di
collegamento di uno Stato contraente, relativa alla
autenticita' di un certificato o documento, e cosi'
di una copia, viene considerata valida dalle
corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di
collegamento dell'altro Stato.
27) Corrispondenza tra le Autorita', Istituzioni,
Organismi e lavoratori - lingua (art. 23 della
convenzione)
Le autorita' e le Istituzioni competenti e gli
Organismi di collegamento dei due Stati contraenti
possono corrispondere direttamente tra loro e con
ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le
volte che tale corrispondenza sia necessaria per
l'applicazione della Convenzione. Essi possono
redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua
ufficiale.
28) Corrispondenza tra i lavoratori, le Autorita' e
gli Organismi competenti (art. 24 della
Convenzione)
Le istanze che gli interessati indirizzano alle
Autorita', alle istituzioni competenti e agli
Organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato
contraente per l'applicazione della convenzione non
possono essere respinte per il fatto di essere
redatto nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
29) Termini per la presentazione di istanze e ricorsi
(art. 25, par. 1 e 3 della Convenzione)
Le istanze e gli altri documenti presentati alle
autorita', alle Istituzioni competenti e agli
Organismi di collegamento di uno Stato contraente
hanno lo stesso effetto che se fossero presentate
alle corrispondenti Autorita', Istituzioni e
Organismi di collegamento dell'altro Stato.
I ricorsi, che debbono essere presentati entro
il termine prescritto ad una Autorita' o Istituzione
competente di uno dei due Stati, sono considerati in
termine se presentati entro lo stesso termine ad una
delle corrispondenti Autorita' od Istituzioni
dell'altro Stato. In tal caso, l'Autorita' o
l'Istituzione, cui i ricorsi sono presentati, li
trasmette senza indugio all'Autorita' o
all'istituzione competente dell'altro Stato.
30) Presentazione delle domande di prestazione (art.
25, par. 2 della Convenzione)
La domanda di prestazione presentata
all'istituzione di uno Stato contraente vale come
domanda di prestazione presentata all'Istituzione
competente dell'altro Stato, purche' l'interessato
chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui
ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro
Stato.
31) Funzioni della Commissione mista (art. 27 della
Convenzione)
L'articolo in epigrafe, al quale si rinvia,
stabilisce le funzioni attribuite alla Commissione
mista di esperti per quanto concerne l'applicazione,
le modifiche e l'interpretazione della Convenzione.
32) Richiesta di accertamenti sanitari (art. 29 e 33
della Convenzione e 19 dell'Accordo
Amministrativo)
A modifica di quanto previsto dalla precedente
Convenzione, in virtu' di quanto disposto dagli artt.
29 della Convenzione e 19 dell'Accordo
Amministrativo, l'istitutuzione dello Stato in cui si
trovano le persone interessate e' tenuta ad
effettuare gli accertamenti sanitari richiesti
nonche' ad assumersi l'onere delle spese sostenute
per tutti gli accertamenti compiuti ivi compresi
quelli specialistici.
Quanto sopra vale anche nel caso che gli
accertamenti suddetti siano stati effettuati
nell'esclusivo interesse dell'altra istituzione.
Le disposizioni di cui trattasi trovano
applicazione, in virtu'di quanto espressamente
previsto dall'art. 33 della Convenzione, anche per le
spese relative ad accertamenti sanitari da effettuare
o effettuati ai fini dell'applicazione della
precedente Convenzione, nei casi in cui il rimborso
non sia gia' avvenuto.
33) Pagamenti da effettuare nella valuta dello Stato
debitore (art. 31 della Convenzione)
I pagamenti di prestazioni, dovute in
applicazione della convenzione, sono effettuati nella
valuta dello Stato debitore, con efficacia
liberatoria.
Qualora, in uno o in entrambi gli Stati
contraenti, venga istituito piu' di un mercato di
cambi o nel caso di introduzione di misure
restrittive in materia di trasferimenti valutari,
l'Autorita' competente dello Stato che si trova in
una delle suddette situazioni, si impegna ad
intervenire presso l'Autorita' corrispondente perche'
venga insataurato un regime che consenta il
trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio
piu' favorevole per i beneficiari.
34) Presa in considerazione dei periodi assicurativi
pregressi (art. 32, par. 1 della Convenzione)
Ai fini dell'applicazione della Convenzione si
tiene conto dei periodi assicurativi compiuti prima
della sua entrata in vigore.
35) Impossibilita' di procedre alla revisione dei
diritti riconosciuti o ricusati in virtu' della
precedente convenzione (art. 32, par. 2 della
Convenzione)
I diritti riconosciuti o ricusati prima
dell'entrata in vigore della nuova Convenzione
restano definitivamente disciplinati dalle
disposizioni della precedente Convenzione in base
alle quali tali diritti sono stati riconosciuti o
ricusati.
La norma sancisce, in sostanza, il divieto di
riesaminare le pratiche definitive che abbiano dato
luogo alla concessione di prestzioni autonome a
carico di uno Stato, in luogo dei pro rata a carico
di entrambi gli stati contraenti, ovvero di due pro
rata in sostituzione di una pensione autonoma a
seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia
prevista dalla precedente Convenzione.
Tale divieto non deve ritenresi esteso ai casi
in cui i beneficiari di una prestazione concessa,
sotto il vigore della precedete Convenzione, a carico
di un solo Stato, chiede ora per la prima volta la
concessione della pensione a carico dell'altro Stato.
36) Disposizioni transitorie per le situazioni non
risolte definitivamente alla data di entrata in
vigore della Convenzione (art. 32, par. 3 della
Convenzione)
In base alle disposizioni in epigrafe tutte le
situazioni non risolte definitivamente e quindi anche
le domande di prestazioni in corso di trattazione
alla data dell'1 gennaio 1984, debbono essere
esaminate:
- ai sensi delle disposizioni della
Convenzione del 12 aprile 1961, per i diritti
spettanti fino al 31 dicembre 1983;
- ai sensi della nuova Convenzione, per i
diritti successivi a tale data.
Per la pratica attuazione delle predette
disposizioni, per quanto concerne la materia delle
pensioni, le Sedi si uniformeranno a quanto previsto
al paragrago 17 della presente circolare.
Occorre, peraltro, tenere presente che, per
analogia, dovranno essere esaminate anche le domande
di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della
nuova Convenzione ma riferitisi ad eventi
verificatisi sotto l'applicazione della precedente
Convenzione.
37) Durata della Convenzione e denuncia (art. 36
della Convenzione)
In caso di denuncia della Convenzione che ha una
durata indeterminata, restano fatti salvi i diritti
acquisiti in base alle disposizioni della Convenzione
medesima, nonostante le restrizioni eventualmente
poste dalle legislazioni dei due Stati.
I diritti in via di acquisizione, relativi a
periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla
denuncia della Convenzione, saranno mantenuti in base
ad accordi da stipularsi tra i governi dei due Stati.
PARTE SESTA
38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 3
novembre 1981
Con il protocollo aggiuntivo, allegato alla
Convenzione, le Autorita' degli Stati contraenti
della Convenzione, si sono impegnati ad estendere,
alle persone cui si applica la convenzione, le
disposizioni piu' favorevoli di quelle contenute
nella Convenzione stessa che saranno successivamente
concordate da una delle parti contraenti con uno
stato terzo.
Per l'applicazione di tale Protocollo saranno
concordate intese amministrative tra le Autorita'
competenti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
N.B.: Si omette ogni commento per i termini indicati
all'art. 1 in quanto gli stessi hanno il significato
attribuito nel testo, al quale si rinvia.
----------
(*) Si omette l'allegato 1 in quanto gia'
pubblicato in "Atti ufficiali" 1983, pag. 460.
(1) I formulari di cui trattasi che sono gli
stessi in uso per l'applicazione della precedente
Convenzione, ovviamente adattati alle nuove
disposizioni, saranno messi a disposizione non appena
approvati nel testo definitivo. Nel frattempo, le
Sedi dovranno continuare a far uso dei formulari di
vecchio tipo.
(2) I formulari di cui trattasi che sono gli
stessi in uso per l'applicazione della precedente
Convenzione, ovviamente adattati alle nuove
disposizioni, saranno messi a disposizione non appena
approvati nel testo definitivo. Nel frattempo, le
Sedi dovranno continuare a far uso dei formulari di
vecchio tipo.
(3) V. Circ. n. 1066 C.I. del 28 luglio 1981 in
"Atti ufficiali", 1981, pag. 1951.
(4) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 938.
(5) I formulari di cui trattasi saranno messi a
disposizione non appena approvati nel testo
definitivo e stampati. Nell'attesa, le Sedi dovranno
continuare a far uso dei formulari di vecchio tipo,
oltre che per le pratiche in corso di trattazione
anche per quelle pervenute dopo l'1 gennaio 1984,
considerato che i nuovi formulari coincidono
sostanzialmente con i precedenti salvo debiti
adattamenti alla nuova normativa. sul modulo Conv.
Arg.-It.3 e' stata aggiunta l'avvertenza, per il
richiedente la pensione di vecchiaia, circa la scelta
della decorrenza della pensione stessa in virtu' di
quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 aprile
1981, n. 155. Sul modulo Conv.It.-Arg.3 e' stata
aggiunta l'avvertenza relativa alla compilazione
della delega a riscuotere la pensione argentina. Per
ambedue i moduli e' stata infine prevista la firma
del richiedente.
(6) V. nota 5.
(7) V. nota 1 della circ. n. 1069 C.I./140 del 21
giugno 1982 in "Atti ufficiali", 1982, pag. 2009.
(8) Il testo dovra' essere riprodotto a cura della
Sede regionale con i mezzi a disposizione.
(9) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 325.
ALLEGATO 1
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
n. 44 del 15 febbraio 1983
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
...omissis...
ALLEGATO 2
ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA
SOCIALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
FIRMATA A BUENOS AIRES IL 3 NOVEMBRE 1981
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO I
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo
Amministrativo:
1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Argentina.
2) Il termine "Accordo" designa il presente Accordo
Amministrativo.
3) I termini definiti dall'articolo 1 della
Convenzione hanno il medesimo significato che
viene loro attribuito nel predetto articolo.
ARTICOLO 2
Le istituzioni competenti all'applicazione del
presente Accordo Amministrativo sono:
a) Nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di
assicurazione sociale competenti per particolari
categorie di lavoratori sono:
1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(I.N.P.S. per quanto riguarda l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le relative gestioni speciali dei
lavoratori autonomi; i regimi speciali di
assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di particolari categorie di
lavoratori dipendenti gestite dall'IN.P.S.;
l'assicurazione contro la tubercolosi; gli
assegni familiari; le prestazioni economiche
per malattia e maternita'.
2) Le Unita' Sanitarie locali competenti per
territorio in generale, o il Ministero della
Sanita', per talune categorie di aventi
diritto, per quanto riguarda le prestazioni in
natura in caso di malattia, ivi compresa la
tubercolosi, e di maternita'.
b) Nella Repubblica Argentina:
1) Le "Cajas nacionales, provinciales y
municipales de prevision" e la "Direccion
Nacional de Recaudacion Previsional", per
quanto riguarda il regime delle pensioni e
degli assegni familiari dei pensionati.
2) L'"Instituto Nacional de Obras Sociales", I
"Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados" e le "obras sociales",
per quanto rigurda il regime delle prestazioni
medico-assistenziali.
3) Le "Cajas de subsidios y de asignaciones
familiares", per quanto rigurda il regime degli
assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
ARTICOLO 3
Ai fini della trattazione delle pratiche
relative alle prestazioni dovute ai sensi della
Convenzione, le Autorita' competenti hanno designato
quali organismi di collegamento tra le istituzioni
competenti di ciascuno Stato contraente:
a) Per l'italia
1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale
(I.N.P.S.) - Direzione generale - per quanto
riguarda le prestazioni a carico dei regimi di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia, i superstiti; nonche' le
prestazioni a carico degli altri regimi di
sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S.
2) Il Ministero della Sanita', per quanto riguarda
le prestazioni in natura per le malattie, ivi
compresa la tubercolosi, e per la maternita'.
b) Per l'Argentina:
1) La Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale -
Direzione Generale di Programmazione e
Legislazione, per quanto riguarda il regime
delle pensioni e degli assegni familiari.
2) L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados", per quanto
riguarda il regime delle prestazioni
medico-assistenziali per pensionati.
ARTICOLO 4
L'istituzione competente di ciascun Stato
contraente, nel procedere alla totalizzazione dei
periodi previsti dall'articolo 7 della Convenzione,
cumula i periodi di assicurazione, di occupazione o
di residenza con i periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza che dalla legislazione
dell'altro Stato sono considerati validi ai fini
della acquisizione , del mantenimento e del recupero
del diritto alle prestazioni.
CAPITOLO II
LEGISLAZIONE APPLICABILE
ARTICOLO 5
1) Per i lavoratori distaccati nel territorio
dell'altro Stato confermemente all'articolo 9,
lettera c), della Convenzione, viene rilasciato un
attestato da cui risulta fino a quale data il
lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello
Stato contraente nel quale ha sede l'impresa o
viene abitualmente svolta un'attivita' autonoma.
2) L'attestato di cui al paragrafo I) viene
rilasciato:
a) In Italia:
- Dall'Istituto Nazionale della previdenza
Sociale (I.N.P.S.).
b) In Argentina:
- Dalla Segreteria di stato di Sicurezza
sociale - Direzione Generale di
Programmazione e legislazione.
3) Nei casi previsti all'articolo 9, lettera c), ove
il periodo di occupazione debba prolungarsi oltre
i 24 (ventiquattro) mesi inizialmente previsti, il
datore i lavoro ovvero il lavoratore dovra'
chiedere all'Autorita' competente dello Stato in
cui il lavoratore subordinato o l'attivita'
autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a
restare assoggettato alla legislazione dell'altro
Stato. In Italia al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - in Argentina alla Segreteria
di Stato di Sicurezza Sociale, Direzione Generale
di Programmazione e Legislazione.
CAPITOLO III
PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA
ARTICOLO 6
Nell'operare la totalizzazione prevista
dall'articolo 6 della Convenzione, l'Istituzione
competente di uno Stato contraente computa i periodi
assimilati a quelli di contribuzione effettiva
compiuti nell'altro Stato solo se e nei limiti in cui
la legislazione che essa applica prevede la
utilizzazione dei periodi assimilati a quelli di
contribuzione effettiva ai fini dell'ammissione alla
prosecuzione volontaria.
ARTICOLO 7
Ai fini dell'ammissione all'assicurazione
volontaria secondo l'articolo 6, paragrafo I), della
Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare
all'istituzione competente dello Stato ove intende
effettuare i versamenti un certificato attestante i
periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente. Tale
certificato sara' rilasciato, a richiesta
dell'interessato, dall'istituzione competente dello
Stato che applica la legislazione in base alla quale
l'interessato ha compiuto tali periodi.
Qualora l'interessato non presenti tale
certificato, questo ultimo sara' richiesto
dall'istituzione competente alla istituzione
competente dell'altro Stato.
CAPITOLO IV
MALATTIA E MATERNITA'
(PRESTAZIONI IN NATURA)
ARTICOLO 8
1) Per i beneficiari delle prestazioni in natura, ai
sensi dell'articolo II, paragrafo 2), della
Convenzione, il titolare di pensione o rendita che
soggiorni nello Stato contraente diverso da quello
competente, e' tenuto ad iscriversi presso
l'istituzione del luogo di soggiorno, presentando
un attestato che ne certifichi il diritto in base
alla legislazione dello Stato competente.
L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni
possono essere corrisposte.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta
l'attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno
si rivolge all'istituzione competente per
ottenerlo.
3) In caso di spedalizzazione del titolare di
pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici)
giorni, l'istituzione del luogo di soggiorno ne
da' notizia senza indugi alla istituzione
competente, precisando la data del ricovero e la
probabile durata della degenza e successivamente
la data di uscita dall'ospedale.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai familiari del titolare di pensione o rendita.
5) L'attestato e' rilasciato, in Italia dalle Unita'
Sanitarie Locali competenti per territorio, in
generale, o dal Ministero della Sanita' per alcune
categorie di aventi diritto e in Argentina
dall'" Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados" o dalla
corrispondente "obra social"
ARTICOLO 9
1) Per beneficiare, nello Stato contraente in cui
si risiede, diverso dallo Stato competente
debitore della pensione o rendita, delle
pretazioni in natura ai sensi dell'articolo II
paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di
una pensione o rendita, e' tenuto ad iscriversi
presso l'istituzione del luogo di residenza,
presentando un attestato che ne certifichi il
diritto in base alla legislazione dello Stato
competente.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta
l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza
si rivolge all'istituzione competente per
ottenerlo.
3) L'attestato ha validita' fino a quando
l'istituzione del luogo di residenza non riceve la
notifica di annullamento da parte dell'istituzione
competente.
4) L'istituzione del luogo di residenza informa
l'istituzione competente dell'avvenuta iscrizione
del titolare di pensione o rendita e delle
variazioni sulla situazione personale
dell'interessato.
5) le disposizioni del presente articolo si applicano
ai familiari del titolare di pensione o rendita.
6) L'attestato e' rilasciato, in Italia, dalle Unita'
Sanitarie Locali competenti per territorio, in
generale, o dal ministero della Sanita' per alcune
categorie di aventi diritto; in Argentina
dall'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados" o dalla
corrispondente "obra social".
ARTICOLO 10
1) Per la concessione delle protesi, grandi
apparecchi e delle altre prestazioni in natura
considerate di grande importanza, l'istituzione
del luogo di residenza o di soggiorno avverte
preliminarmente l'istituzione competente, con
formale comunicazione.
L'istituzione del luogo di residenza o di
soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da
parte dell'Istituzione competente, parere negativo
entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data
della comunicazione.
2) Qualora le prestazoni debbano essere fornite in
via di urgenza, l'istituzione del luogo di
residenza o di soggiorno provvede, alla loro
erogazione informandone tempestivamente
l'istituzione competente.
3) Gli organismi di collegamento si scambieranno
periodicamente notizie in ordine alle prestazioni
indicate al precedente paragrafo 1), previste
dalle rispettive legislazioni.
ARTICOLO II
1) Le spese sostenute per la concessione di
prestazioni in natura in applicazione degli
articoli 8 e 10 sono rimborsate sulla base del
costo effettivo nei limiti delle tariffe
praticate, secondo la propria legislazione, dalla
istituzione di residenza o di soggiorno, che ha
corrisposto dette prestazioni.
Il pagamento della somma e' effettuato entro 12
(dodici) mesi dalla ricezione della richiesta di
rimborso, per la quale viene utilizzato un
apposito formulario.
2) Le Autorita' competenti possono concordare, in
determinati casi o per alcune classi di
prestazioni sanitarie, in particolare
farmaceutiche, altre modalita' di rimborso.
3) Le Autorita' competenti si comunicheranno
rispettivamente quali sono gli Organismi che in
ciascuno Stato prenderanno a carico i rimborsi di
cui al precedente paragrafo I).
ARTICOLO 12
1) Le spese sostenute per la concessione delle
prestazioni in aplicazione dell'articolo 9 sono
rimborsate sulla base del costo medio pro-capite.
2) Le modalita' per il calcolo di detto costo medio,
saranno fissate di comune accordo tra il Ministero
della sanita' italiana ed il "Ministerio de Accion
Social" argentino, sulla base dei dati
disponibili.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano
per il rimborso delle spese relative alle
prestazioni erogate ai familiari, residenti nello
Stato contraente diverso da quello competente,
debitore della pensione o rendita.
CAPITOLO V
INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI
ARTICOLO 13
Nei casi in cui all'articolo 15, paragrafo 1),
lettera a), e paragrafo 3) della Convenzione, la
totalizzazione dei periodi di assicurazione si
effettua in base alle seguenti regole:
a) Ai periodi di assicurazione compiuti in base alla
legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi
di assicurazione compiuti in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente anche nel
caso in cui detti periodi abbiano gia' dato luogo
alla liquidazione di una pensione secondo la
legislazione di tale Stato.
b) In caso di sovrapposizione di periodi di
assicurazione, agli effetti della totalizzazione
la durata di tali periodi sara' presa in
considerazione una sola volta, mentre agli effetti
del calcolo del prorata, detti periodi saranno
presi in considerazione da ciascuna delle
istituzioni degli Stati contraenti.
c) Qualora non sia possibile determinare con
esattezza l'epoca in cui determianti periodi di
assicurazione sono stati compiuti in virtu' della
legislazione di uno Stato contraente si presume
che tali periodi non si sovrappongono a periodi di
assicurazione compiuti in virtu' della
legislazione dell'altro Stato contraente.
d) Ogni periodo assimilato ai sensi delle
legislazioni dei due Stati contraenti e' preso in
considerazione soltanto dall'istituzione
competente dello Stato alla legislazione del quale
l'interessato e' stato soggetto a titolo
obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove
tale situazione non ricorra, il periodo assimilato
e' preso in considerazione dall'istituzione
competente dello Stato alla legislazione del quale
l'interessato e' stato soggetto a titolo
obbligatorio per la prima volta dopo detto
periodo.
ARTICOLO 14
1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della
Convenzione, da parte dell'istituzione competente
dello Stato di residenza del titolare della
pensione, saranno presi in considerazione
unicamente gli importi iniziali risultanti
all'atto della contemporanea liquidazione delle
due prestazioni, con esclusione di eventuali
integrazioni al minimo dovuto in base alla
legislazione dell'altro Stato contraente.
2) Se la somma delle due prestazioni di cui al
paragrafo 1) e' inferiore all'importo del
trattamento minimo previsto dalla legislazione
dello Stato di residenza, l'istituzione competente
di tale Stato concedera' sulla prestazione che
eroga, l'importo necessario a raggiungere il
trattamento minimo.
3) Per le successive rivalutazioni del trattamento
minimo da attribuire in applicazione del predetto
articolo 17 della Convenzione, l'istituzione
competente dello Stato di residenza del titolare
della pensione continuera' a prendere in
considerazione l'importo iniziale della
prestazione erogata dall'altro Stato contraente.
ARTICOLO 15
Il lavoratore che effettua versamenti volontari
secondo la legislazione di uno Stato contraente si
considera soggetto alla legislazione di tale Stato al
fine di stabilire se sia realizzata la condizione
prevista dall'articolo 18 della Convenzione.
ARTICOLO 16
1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano
beneficiare delle prestazioni conformemente
all'articolo 15 della Convenzione, possono
presentare domanda alla istituzione competente
dell'uno o dell'altro Stato contraente nei modi
prescritti dalla legislazione applicata dalla
istituzione cui la domanda viene presentata.
A tale scopo saranno istituiti appositi formulari
di domanda.
Tali formulari devono contenere i dati personali
del richiedente e, se del caso, dei suoi
familiari, ed ogni altra informazione che possa
essere necessaria al fine di stabilire il diritto
del richiedente alle prestazioni ai sensi della
legislazione applicata dalla istituzione alla
quale la domanda e' rivolta.
2) La data in cui viene presentata una domanda presso
l'istituzione competente di uno Stato contraente,
in confornita' con il precedente paragrafo 1),
viene considerata come data di presentazione alla
istituzione competente dell'altro Stato.
3) L'istituzione competente che ha ricevuto a domanda
trasmette senza indugi all'istituzione competente
dell'altro Stato il formulario di domanda di cui
al precedente paragrafo 1).
4) Oltre al formulario di cui al precedente paragrafo
1), la istituzione che ha ricevuto la domanda deve
inviare alla istituzione competente dell'altro
Stato, il piu' presto possibile, due copie di un
formulario di collegamento che indichi, in
particolare, i periodi accreditati ai sensi della
legislazione applicata dall'istituzione che
trasmette il formulario e i diritti derivanti da
tali periodi.
5) L'istituzione competente dell'altro Stato
contraente, ricevuti i formulari di cui ai
precedenti paragrafi 1) e 4) determina i diritti
spettanti al richiedente tanto in base ai soli
periodi accreditati ai sensi della legislazione
che essa applica che a quelli eventualmente
derivanti dalla totalizzazione dei periodi
accreditati ai sensi della legislazione dei due
Stati. L'istituzione predetta, quindi, trasmette
all'istituzione competente dell'altro Stato una
copia del formulario di collegamento di cui al
precedente paragrafo 4) completata con i dati
relativi ai periodi accreditati ai sensi della
propria legislazione e ai diritti a prestazioni
riconosciuti al richiedente.
6) L'istituzione cui e' stata presentata domanda
dall'interessato, ricevuto il formulario di
collegamento completato con i dati e le
informazioni di cui al precedente paragrafo 5), e
determinati, ove necessario, i diritti derivanti
al richiedente dalla totalizazione dei periodi
accreditati in base alla legislazione di entrambi
gli Stati contraenti, si pronuncia sulla domanda
stessa e ne comunica l'esito all'altra istituzione
competente.
7) I dati personali contenuti nel formulario di
domamda di cui al precedente paragrafo 1) saranno
autenticati dalla istituzione competente che
trasmette il formulario. Detta istituzione attesta
che le informazioni contenute nel formulario di
domanda si basano su documenti originali; la
trasmisisone del formulario cosi' autenticato
dispensera' dall'invio dei documenti originali.
CAPITOLO VI
PRSTAZIONI FAMILIARI
ARTICOLO 17
Il titolare di pensioni dovute in virtu' della
legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha
diritto esclusivamente alle prestazioni familiari
previste dalla legislazione dello Stato in cui detto
titolare risiede. L'onere delle prestazioni e' a
carico della istituzione competente di quest'ultimo
Stato.
CAPITOLO VII
ARTICOLO 18
I formulari, certificati, attestati,
dichiarazioni, domande e gli altri atti necessari
all'applicazione della Convenzione e del presente
Accordo saranno stabiliti dall Commissione mista di
esperti di cui all'articolo 27 dell Convenzione
stessa.
ARTICOLO 19
Le disposizioni dell'articolo 29 della
Convenzione si applicano anche nei casi in cui gli
accertamenti sanitari siano necessari per la
concessione di prestazioni completamente ed
esclusivamente a carico di istituzioni dello Stato
contraente diverso da quello in cui l'interessato
risiede o soggiorna.
ARTICOLO 20
Il presente accordo entrera' in vigore alla
stessa data della Convenzione e avra' termine alla
data alla quale la Convenzione stessa cessera' di
essere in vigore.
FATTO nella citta' di Buenos Aires, addi' quindici
dicembre millenovecentottantatre, in due esemplari
originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i
due testi essendo ugualmente autentici.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA
f.to Susanna Agnelli F.to. Donato Mario Caputo
ALLEGATO 3
SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
-----------
Ai dirigenti le Sedi
regionali
Reparto: Studi e Ai Dirigenti le Sedi
Legislazione provinciali
e zonali
MESSAGGIO TP 07059 DEL 30 DICEMBRE 1983
OGGETTO: Convenzione italo-argentina di sicurezza
sociale.
A seguito della firma dell'accordo
amministrativo per l'applicazione della Convenzione
in oggetto e dello scambio degli strumenti di
ratifica intervenuto recentemente tra i Governi
italiano e argentino, il 1 gennaio 1984 entra in
vigore la convenzione italo-argentina di sicurezza
sociale firmata il 3 novembre 1981 che, a partire
dalla sua entrata in vigore, sostituisce la
Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni
sociali firmata il 12 aprile 1961.
In attesa di fornire con apposita circolare le
istruzioni concernenti il regime convenzionale in
oggetto, si fa cenno, di seguito, alle principali
innovazioni introdotte dalla nuova normativa:
- la Convenzione si applica a tutti i
lavoratori che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno, o di entrambi, gli Stati
contraenti;
- ciascuno Stato puo' concedere la pensione
(autonoma o in pro rata) man mano che secondo la
propria legislazione si determinano le condizioni per
l'insorgenza del diritto;
- la pensione in pro rata puo' essere concessa
soltanto quanto non sussistano i requisiti per il
diritto a pensione autonoma;
- i cittadini italiani o argentini possono
conseguire il diritto a pensione, ove sia necessario
mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi
compiuti nei Paesi terzi legati all'Italia o
all'Argentina da distinte convenzioni di sicurezza
sociale:
- l'integrazione al trattamento minimo e'
concesso dallo Stato in cui risiede il titolare della
pensione e risulta interamente a carico di detto
Stato;
- i periodi di assicurazione inferiori ad un
anno non debbono essere totalizzati ma vengono
utilizzati, tanto ai fini del conseguimento del
diritto che della misura della pensione, dallo Stato
che concede quest'ultima.
Poiche' la Convenzione (art. 32, n. 3) prevede
che le pratiche in corso di trattazione vengano
definite applicando la precedente normativa sino al 1
gennaio 1984, le pratiche non ancora notificate alla
data suddetta dovranno essere tenute in sospeso sino
all'inizio delle menzionate istruzioni.
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
(FRETTONI)
ALLEGATO 4
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
.......... li' .........
Risposta alla lettera
del ...................
(1) ................ N. .....................
N. .............. OGGETTO: Convenzione
(da citare nella italo-argentina
risposta) sulle
assicurazioni
sociali.
Richiesta di
notizie
sull'ammontare
della pensione
argentina
spettante a:
................
................
All. ....... Al .............................
................................
=========
In relazione alla domanda di pensione di
vecchiaia/di invalidita'/ ai superstiti presentata
dal nominato in oggetto il ................ a
codesto Organismo, e' stato accertato che sussiste in
favore del medesimo il diritto, a carico
dell'assicurazione italiana, ad un pro rata di
pensione, a decorrere dal ............., come
risulta dall'allegato formulario ................. .
Peraltro, al fine di determinare la misura
definitiva di tale pro rata, in relazione alle
disposizioni vigenti in Italia in materia di
integrazione al trattamento minimo e di provvedere
alla messa in pagamento delle quote dovute, si prega
di voler cortesemente e sollecitamente restituire
copia dell'accluso formulario, indicando, al punto 2
della parte III, l'importo della prestazione
spettante a carico di codesto Organismo alla stessa
data di decorrenza della pensione italiana,
eventualmente integrato al minimo vigente in codesto
Stato, in conformita' di quanto previsto dall'art. 17
della Convenzione del 3/XI/81 .
Con l'occasione, si prega, altresi', di far
conoscere se questo Istituto debba tenere somme a
disposizione, in relazione ad eventuali eccedenze
corrisposte in piu' all'interessato da parte di
codesto Organismo.
Non appena in possesso di tali notizie, sara'
premura di questo Istituto comunicare la misura
definitiva della pensione italiana che verra' posta
in pagamento.
E' gradita l'occasione per esprimere i sensi
della piu' alta considerazione.
.............................................
Firma del responsabile dell'unita' funzionale
--------
(1) Timbro dell'unita' funzionale che provvede
alla compilazione del modello.
ALLEGATO 5
CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO ARGENTINO (*)
(L. n. 18037/69, L. n. 21451/76)
Introduzione
Il sistema pensionistico argentino e' stato
notevolmente modificato con la legge n. 21451
dell'ottobre 1976 allo scopo di mantenere
l'equilibrio economico-finanziario e, nello stesso
tempo, di elevare l'importo delle prestazioni.
A norma di tale legge sono soggetti all'obbligo
assicurativo tutti i lavoratori dipendenti e autonomi
che abbiano compiuto rispettivamente, il 16 o 18 anno
di eta'.
Pensione ordinaria - Requisiti
Per acquisire il diritto alla pensione ordinaria
i lavoratori devono:
a) aver compiuto 60 anni di eta' - se uomini -
e 55 anni - se donne - (per gli autonomi invece: 65
anni se uomini e 60 se donne). E' fatta eccezione per
i lavoratori che, maturati 30 anni di contribuzione,
abbiano cessato l'attivita' lavorativa nei due anni
immediatamente antecedenti il raggiungimento
dell'eta' pensionabile;
b) far valere almeno 30 anni di contribuzione o
di servizio utili. Nel caso che il lavoratore, al
compimento dell'eta' pensionabile non abbia
conseguito i 30 anni di contribuzione puo'
conseguirli restando in servizio 2 anni per ogni anno
di contribuzione mancante.
Calcolo della prestazione ordinaria
L'ammontare della pensione viene calcolato in
base ad una percentuale dell'importo medio delle
retribuzioni mensili rivalutate dei 3 anni piu'
favorevoli scelti tra i cinque ultimi anni
lavorativi.
Detta percentuale e' del:
70% se l'assicurato non supera di 3 anni l'eta'
pensionabile
78% se supera di 3 anni l'eta' pensionabile
80% se supera di 4 anni l'eta' pensionabile
82% se supera di 5 anni l'eta' pensionabile
E' adottato inoltre un sistema di indicizzazione
che aggancia le pensioni in pagamento alle variazioni
dell'indice generale delle retribuzioni ogniqualvolta
queste subiscono un aumento superiore al 10% .
L'importo minimo della pensione e' stabilito per
legge.
Il limite massimo della pensione equivale a 15
volte la pensione minima.
Il godimento della pensione e' incompatibile con
attivita' di lavoro dipendente.
Pensione per eta' avanzata
Hanno diritto a questa prestazione gli
assicurati di entrambi i sessi, che abbiano compiuto
65 anni di eta' (70 per gli autonomi) e maturato 10
anni di servizio dei quali almeno 5 prestati negli 8
anni immediatamente precedenti la cessazione del
lavoro.
L'importo di questa pensione e' pari al 60%
della retribuzione (50% per gli autonomi).
Pensione d'invalidita'
Hanno diritto alla pensione di invalidita', a
prescindere dall'eta' raggiunta e dal servizio
svolto, gli assicurati che nel corso dell'attivita'
lavorativa diventino fisicamente e intellettualmente
incapaci di svolgere la propria professione: Vanno
tenute presenti le seguenti particolarita':
a) quando la diminuzione della capacita'
lavoraitva e' superiore al 66% viene considerata
invalidita' totale;
b) la prova dello stato invalidante e' a carico
dell'interessato;
c) la Cassa competente stabilisce se
l'attivita' abituale puo' essere sostituita con altra
compatibile con le attitudini professionali residue;
d) quando la domanda di pensione viene
presentata un anno dopo la cessazione dal lavoro, si
ritiene che l'interessato non fossse invalidito a
questa data, salvo che le cause invalidanti non siano
documentate;
e) quando il lavoratore sia stato assicurato
per piu' di 10 anni ha diritto alla pensione di
invalidita' soltanto se lo stato invalidante insorga
entro 2 anni dalla cessazione dal servizio.
f) puo' essere concessa una pensione
provvisoria quando lo stato di invalidita' non sia
permanente. Tale pensione diventa definitiva al
compimento dei 50 ed a condizione che l'interessato
abbia goduto della pensione provvisoria per piu' di
10 anni;
g) il godimento della pensione di invalidita'
non e' compatibile con l'esercizio di un lavoro
dipendente.
h) l'importo della pensione e' uguale a quello
della pensione di vecchiaia ordinaria.
Pensione ai superstiti
Hanno diritto a tale prestazione, in caso di
decesso del pensionato o dell'assicurato:
a) la vedova o il vedovo invalidito che risulti
a carico della defunta;
b) a determinate condizioni anche i discendenti
e gli ascendenti. L'importo della pensione e' pari al
75% dell'importo della pensione diretta aumentato del
5% per ogni figlio sino a raggiungere l'importo della
pensione diretta.
I N D I C E
Premessa .............................. pag. 344
Parte I
Disposizioni generali
1) Campo di applicazione oggettivo ..... " 344
2) Campo di applicazione soggettivo e
3) Esportabilita' delle prestazioni di
sicurezza sociale al di fuori del
territorio degli Stati contraenti .... " 346
4) Totalizzazione dei periodi di
assicurazione, occupazione e residenza
ai fini dell'acquisizione, mantenimento
o recupero del diritto alle prestazioni " 346
5) Legislazione applicabile
- 5.1. Regola generale ................ " 346
- 5.2. Eccezioni ..................... " 347
- 5.2.1. Membri di Rappresentanze
diplomatiche, Consolari e di
Organismi internazionali -
Personale al servizio ........ " 347
- 5.2.2. Pubblici impiegati ed
assimilati .................. " 347
- 5.2.3. Lavoratori distaccati ........ " 347
- 5.2.4. Possibilita' di altre deroghe " 348
PARTE II
Prestazioni di invalidita', vecchiaia e
superstiti
Capitolo I
Disposizioni normative
6) Possibilita' di concedere una pensione
autonoma in concomitanza della
liquidazione di un pro-rata da parte
dell'altro Stato .................... " 348
7) Totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti nei due Stati
contraenti per il conseguimento del
diritto a pensione .................. " 349
8) Totalizzazione dei periodi compiuti in
Stati terzi ......................... " 350
9) Periodi di assicurazione inferiori ad
un anno .............................. " 350
10) Calcolo delle pensioni ................ " 351
11) Non contemporaneita' del diritto a
pensione nei due Stati ............... " 351
12) Integrazione al trattamento minimo della
somma delle pensioni, a carico dello
Stato di residenza .................. " 351
13) Assoggettamento alla legislazione al
momento del verificarsi dell'evento .. " 352
14) Recupero di somme erogate a titolo di
anticipazione o in misura eccedente
dalle istituzioni dei due Stati ...... " 353
Capitolo II
Disposizioni procedurali per la definizione delle
domande di pensione
15) Presentazione delle domande. Trasmissione
all'Ente estero.
Definizione. Notifica del
provvedimento ....................... " 353
16) Trattazione delle domande di pensione
a cura delle Sedi regionali ........... " 354
A - Domande di pensione presentate in
Italia ............................. " 354
B - Domande di pensione presentate
all'estero ......................... " 355
17) Trattazione delle domande di pensione in
corso di definizione alla data dell'1
gennaio 1984 ......................... " 355
PARTE III
Disposizioni in materia di versamenti
volontari
18) Totalizzzazione dei periodi
assicurativi ......................... " 357
PARTE IV
Disposizioni in materia di prestazioni
familiari
19) Prestazioni dovute a congiunti dei
lavoratori .......................... " 357
20) Prestazioni dovute a congiunti di
pensionati .......................... " 358
PARTE V
Disposizioni diverse, transitorie e finali
21) Autorita' competenti ................. " 358
22) Istituzioni competenti ............... " 359
23) Organismi di collegamento ............ " 359
24) Mutua assistenza per l'applicazione
della Convenzione .................. " 360
25) Richieste di informazioni da parte
delle rappresentanze diplomatiche
e consolari ........................ " 360
26) Esenzioni fiscali. Dispensa dal visto
di legalizzazione .................. " 360
27) Corrispondenza tra le Autorita',
Istituzioni, Organismi e lavoratori.
Lingua ............................. " 360
28) Corrispondenza tra i lavoratori, le
Autorita' e gli Organismi
competenti ......................... " 361
29) Termini per la presentazione di
istanze e ricorsi .................. " 361
30) Presentazione delle domande di
prestazione ........................ " 361
31) Funzioni della Commissione mista ...... pag. 361
32) Richiesta di accertamenti sanitari .... " 361
33) Pagamenti da effettuare nella valuta
dello Stato debitore ............... " 362
34) Presa in considerazione dei periodi
assicurativi pregressi ............. " 362
35) Impossibilita' di procedere alla
revisione dei diritti riconosciuti
o ricusati in virtu' della precedente
Convenzione ......................... " 362
36) Disposizioni transitorie per le
situazioni non risolte definitivamente
alla data di entrata in vigore della
Convenzione ........................ " 363
37) Durata della Convenzione e denuncia .. " 363
PARTE VI
38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
del 3 novembre 1981 ................ " 363
Allegati
All. 1 - Convenzione e Protocollo aggiuntivo
All. 2 - Accordo amministrativo
All. 3 - Messaggio n. 07059 del 30 dicembre 1983
All. 4 - Fac-simile del modulo per richiesta
di notizie sull'ammontare della
pensione argentina
All. 5 - Cenni sul sistema pensionistico
Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it