Circolare Inps n 18 del 30-1-1984 Convenzione italo – argentina in materia di sicurezza sociale

OGGETTO: Convenzione italo - argentina in materia
         di sicurezza sociale firmata a Buenos Aires
         il 3 novembre 1981 - Istruzioni operative.
PREMESSA
     Come  comunicato  con  messaggio n. 07059 del 30
dicembre  1983,  a  seguito   dello   scambio   degli
strumenti  di  ratifica,  e'  entrata in vigore, il 1
gennaio  1984,  la  nuova  Convenzione  di  sicurezza
sociale   tra  l'Italia  e  la  Repubblica  Argentina
unitamente al Protocollo aggiuntivo, firmati a Buenos
Aires  il  3  novembre  1981  (v. all. 1), nonche' il
relativo Accordo Amministrativo (v. all. 2).
     La  nuova  Convenzione  sostituisce,  dalla data
della sua entrata in vigore,  quella  del  12  aprile
1961.
     Premesso quanto  sopra,  nel  far  seguito  alle
notizie  gia'  portate  a  conoscenza  con  il citato
messaggio (v. all. 3), si  forniscono  le  istruzioni
alle   quali   le   Sedi   dovranno  uniformarsi  per
l'applicazione dei predetti accordi internazionali
                        PARTE I
                 Disposizioni Generali
1) Campo di applicazione oggettivo (art. 2 della
   Convenzione)
     La Convenzione si estende:
      - alla legislazione italiana concernente:
        a)    l'assicurazione    obbligatoria     per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti per i
lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali
per i lavoratori autonomi;
       b)  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
       c) l'assicurazione contro le malattie e per la
maternita';
       d)  l'assicurazione  obbligatoria  contro   la
tubercolosi;
       e) gli assegni familiari;
       f)   i   regimi   speciali   di  assicurazione
stabiliti  per  determinare   categorie   in   quanto
concernono   i   rischi  coperti  dalle  legislazioni
indicate nelle lettere precedenti;
       - alla legislazione argentina concernente:
       a) i regimi per le  pensioni  di  invalidita',
vecchiaia e superstiti;
       b)     il      regime      di      prestazioni
medico-assistenziali (servizi sociali);
       c) il regime  degli  infortuni  sul  lavoro  e
delle malattie professionali;
       d) il regime degli assegni familiari.
     La Convenzione si  applichera'  ugualmente  alle
legislazioni  che  completeranno  o modificheranno le
predette legislazioni nonche' a quelle di  uno  Stato
contraente  che  estendano i regimi esistenti a nuove
categorie di  lavoratori  o  che  istituiscano  nuovi
regimi di sicurezza sociale, salvo che:
       a)  il  Governo  dello  stato  contraente  che
disponga  l'estensione  dei  regimi  esistenti  o  la
istituzione di  nuovi  regimi  notifichi  al  Governo
dell'altro  Stato  contraente  la propria volonta' di
escluderla dai termini della  Convenzione  entro  tre
mesi  a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali
disposizioni;
       b)  il  Governo  dell'altro  Stato  contraente
notifichi la propria opposizione al Governo del primo
Stato  contraente  entro  tre  mesi  a  partire dalla
comunicazione ufficiale dell'ampliamento della  sfera
dei regimi gia' esistenti.
     In  mancanza  di  opposizione  e ove necessario,
l'applicazione di legislazioni che estendano i regimi
esistenti o ne istituiscano altri e' subordinata agli
accordi   amministrativi   aggiuntivi   che   saranno
concordati.
2) Campo di applicazione soggettivo e parita' di
   trattamento (art. 3 e 4 della Convenzione)
     La   Convenzione   si   applica  ai  lavoratori,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o
siano  stati  soggetti  alla legislazione di uno o di
entrambi  gli  Stati  contraenti  nonche'   ai   loro
familiari e superstiti (art. 3).
     La convenzione sancisce, altresi', la parita' di
trattamento,  quanto  ai  diritti  e  obblighi, con i
cittadini dell'altro Stato contraente, dei lavoratori
italiani  in  Argentina e dei lavoratori argentini in
italia, come pure dei loro familiari (art. 4).
     Una  deroga  al suddetto principio, tuttavia, e'
prevista dall'art. 15, par. 7 della  Convenzione  per
l'applicazione  delle  disposizioni  particolari (che
saranno  illustrate  nella  2  Parte  della  presente
circolare)  contenute  al par. 1, lett. C) nonche' al
par. 6 dello stesso articolo, relativi alla presa  in
considerazione  dei periodi di assicurazione compiuti
in Stati terzi.
3) Esportabilita' delle prestazioni di sicurezza
   sociale al di fuori del territorio degli Stati
   contraenti (art. 5 della convenzione)
     Salvo  quanto   espressamente   previsto   dalla
Convenzione   e   di  cui  si  dira'  nella  presente
circolare, i lavoratori aventi diritto a  prestazioni
di   sicurezza   sociale   in   uno   dei  due  Stati
continueranno  a  riceverle  integralmente  e   senza
limitazioni o restrizioni ovunque essi risiedano.
4) Totalizzazione dei periodi di assicurazione,
   occupazione e residenza ai fini dell'acquisizione,
   mantenimento o recupero del diritto alle
   prestazioni (art. 7 della Convenzione e art. 4
   dell'Accordo amministrativo)
     La  nuova  convenzione ha introdotto nella parte
generale  il  principio  della   totalizzazione   dei
periodi  di  assicurazione  per  tutte le prestazioni
alle quali la stessa e' applicabile. La  disposizione
dell'art.   7  stabilisce,  infatti,  che  quando  la
legislazione di uno degli Stati contraenti  subordina
l'acquisizione,  il  mantenimento  o  il recupero del
diritto alle prestazioni, siano esse in  denaro  o  n
natura, al compimento di periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza, l'istituzione  competente
terra'   conto,   a   tale   effetto,   nella  misura
necessaria,  dei   periodi   di   assicurazione,   di
occupazione  o  di  residenza  compiuti  in base alla
legislazione dell'altro Stato come se fossero periodi
compiuti in base alla propria legislazione.
     In  attuazione   alle   suddette   disposizioni,
tuttavia,   l'art.   4   dell'Accordo  Amministrativo
chiarisce che l'istitutzione  competente  di  ciascun
Stato  cumula  i  propri periodi di assicurazione, di
occupazione o di residenza unicamente con quelli  che
in  base  alla  legislazione  dell'altro  Stato  sono
considerati validi ai fini  della  acquisizione,  del
mantenimento   e   del   recupero  del  diritto  alle
prestazioni.
5) Legislazione applicabile
    5.1. - Regola generale (art. 8 della Convenzione)
     Il lavoratore, cui si applica la Convenzione, e'
soggetto ad una sola legislazione.
     In particolare, tale legislazione e' quella:
      a)  del  luogo  di  occupazione,  anche  se  il
lavoratore  risieda  nell'altro Stato contraente o se
l'impresa o il datore di lavoro, da cui il lavoratore
dipenda,  ha  la  propria sede o il proprio domicilio
nel territorio dlel'altro Stato;
      b)  dello  stato  di  bandiera, per i membri di
equipaggio di una nave  che  batte  bandiera  di  uno
Stato contraente; tuttavia, le persone assunte, dalla
nave battente bandiera di  uno  dei  due  Stati,  per
lavori   di   carico   e   scarico,   riparazioni   e
sorveglianza,  mentre  essa  si  trova  in  un  porto
dell'altro  Stato,  sono sottoposte alla legislazione
dello Stato al quale appartiene il porto.
      c) il personale viaggiante addetto a imprese di
trasporto  aereo,  e'  sottoposto  alla  legislazione
dello Stato ove ha sede l'impresa.
     5.2. - Eccezioni
     5.2.1. - Membri di rappresentanze  diplomatiche,
Consolari   e   di  Organizzazioni  internazionali  -
Personale al  servizio  -  (art.  9  lett.  a,  della
Convenzione)
     La  Convenzione  prevede  che  ai membri di tali
rappresentanze e  organismi  nonche'  ai  funzionari,
impiegati   e  lavoratori  alle  dipendenze  di  tali
rappresentanze  o  al  servizio  personale  di   tali
membri,   si  applicano  gli  accordi  o  i  trattati
internazionali ai quali sono assoggettati.
      5.2.2. - Pubblici impiegati ed assimilati (art.
9 lett. b, della Convenzione)
     I pubblici dipendenti che, nell'esercizio  delle
proprie  funzioni,  vengono  inviati  nel  territorio
dell'altro   Stato    restano    assoggettati    alla
legislazione     dello     Stato    cui    appartiene
l'amministrazione da cui dipendono.
      5.2.3. - Lavoratori distaccati (art. 9 lett, C)
della    Convenzione    e    art.    5   dell'Accordo
Amministrativo)
     I lavoratori dipendenti, da un'impresa o  da  un
datore  di lavoro aventi la propria sede o il proprio
domicilio in uno Stato, che si rechino nel territorio
dell'altro  Stato  per  un periodo di tempo limitato,
non superiore, in  ogni  caso,  a  24  mesi,  restano
assoggettati alla legislazione del primo Stato.
     Qualora  il  distacco  si  protragga  oltre   il
periodo originariamente previsto superando i 24 mesi,
per motivi imprevedibili, la legislazione  del  primo
Stato  potra'  continuare  ad  essere applicata anche
successivamente a tale  periodo  purche'  l'Autorita'
competente  dello Stato in cui si svolge l'attivita',
sia d'accordo.
     Le  stesse  norme  si applicano per i lavoratori
che svolgono un'attivita' autonoma e  si  rechino  ad
esercitare  tale  attivita' nel territorio dell'altro
Stato per un periodo di tempo limitato.
     Per l'applicazione di tali disposizioni l'art. 5
dell'Accordo Amministrativo prevede il rilascio di un
attestato  (form.  Conv. It.- Arg. 1, per il distacco
di lavoratori italiani in Argentina; form. Conv. Arg.
It.  1,  per  il  distacco  di lavoratori italiani in
Argentina; form. Conv. Arg. It. 1 per il distacco  di
lavoratori  argentini  in  Italia) (1) da cui risulta
fino a quale data il lavoratore rimane soggetto  alla
legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede
l'impresa o viene  abitualmente  svolta  un'attivita'
autonoma.
     Competenti al rilascio del certificato sono:
      in  Italia:  le  Sedi  (provinciali  o  zonali)
dell'Istituto  Nazionale  della  Previdenza   Sociale
(I.N.P.S.);
      In  Argentina:  la  Segreteria  di   Stato   di
Sicurezza    sociale    -   Direzione   Generale   di
Programmazione e Legislazione.
     Per la proroga del distacco, il datore di lavoro
ovvero  il  lavoratore  deve  chiedere  all'Autorita'
competente dello Stato in cui il lavoro subordinato o
l'attivita'   autonoma   viene   svolta,    esplicita
autorizzazione    a    restare    assoggettato   alla
legislazione dell'altro Stato.
     La  richiesta  deve  essere formulata a mezzo di
apposito formulario (form. Conv. It.-Arg.-It. 2 per i
lavoratori  italiani  distaccati  in Argentina; form.
Conv.  Arg.-It.  2   per   i   lavoratori   argentini
distaccati in Italia) (2) ed indirizzata:
       in  Italia:  al  Ministero  del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
       in  Argentina:  alla  Segreteria  di  Stato di
Sicurezza   Sociale   -   Direzione    Generale    di
Programamzione e Legislazioen.
    5.2.4. - Possibilita' di altre deroghe (art. 10
           della Convenzione
Le   Autorita'   competenti  dei  due  Stati  possono
prevedere   di   comune   accordo   eccezioni    alle
disposizioni,  teste'  illustrate,  degli artt. 8 e 9
della Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune
categorie di lavoratori.
                      PARTE II
  Prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti
 (artt. 15-18 della Conv., artt. 13 e 14 dell'Accordo
  Amministrativo)
                     Capitolo I
                Disposizioni normative
6) Possibilta' di concedere una pensione autonoma in
   concomitanza della liquidazione di un pro rata da
   parte dell'altro Stato (art. 15, par. 2 della
   Convenzione)
     A modifica di quanto previsto  dalla  precedente
Convenzione,   l'art.   15,   par.   2,  della  nuova
convenzione prevede la possibilita' di procedere alla
liquidazione  della pensione autonoma a carico di uno
Stato anche nel  caso  in  cui  sorga  il  diritto  a
prestazioni  a  carico  dell'altro  Stato,  in virtu'
della totalizzazione dei periodi di assicurazione.
     Pertanto,  a  partire  dal  1  gennaio 1984, nei
confronti  di  aventi  diritto  a  pensione  autonoma
italiana, puo essere liquidata tale prestazione.
7) Totalizzazione dei periodi di assicurazione
     compiuti nei due Stati contraenti per il
     conseguimento del diritto a pensione (art. 15,
     par. 1, lett. a e b) della Convenzione e art. 13
     L'art.  15, par. 1 lett. a e b della Convenzione
prevede che, qualora non  sussista  il  diritto  alla
prestazione     in    regime    automo,    ai    fini
dell'acquisizione,  mentenimento   o   recupero   del
diritto  alle  prestazioni,  quando  il lavoratore e'
stato  soggetto  successivamente  o  alternativamente
alla legislazione di entrambi gli Stati, i periodi di
assicurazione compiuti in virtu'  della  legislazione
di  ciascuno  dei  due Stati sono totalizzati, sempre
che non si sovrappongano.
     Se  la  legislazione  di  uno  Stato  contraente
subordina la concessione di alcune  prestazioni  alla
condizione che i periodi di assicurazione siano stati
compiuti in una professione  soggetta  ad  un  regime
speciale,   per   determinare   il  diritto  a  dette
prestazioni  sono  totalizzati  soltanto  i   periodi
compiuti  in  un regime equivalente dell'altro Stato,
o,  in   mancanza,   nella   stessa   professione   o
occupazione,  anche se nell'altro Stato non esiste un
regime speciale per detta professione o  occupazione.
Se  il  totale  di detti periodi di assicurazione non
consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel
regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per
determinare  il  diritto  a  prestazioni  nel  regime
generale.
     Il cumulo dei periodi di assicurazione  compiuti
nei   due  Stati  -  in  virtu'  di  quanto  disposto
dall'art.  13  dell'Accordo   Amministrativo   -   si
effettua  per  l'accertamento del diritto nonche' per
il  calcolo  delle  prestazioni,  di  cui  si   dira'
appresso, secondo i seguenti criteri:
       - i periodi di assicurazione compiuti in  base
alla  legislazione  dell'altro  Stato sono cumulabili
anche se hanno gia' dato luogo alla  liquidazione  di
una pensione autonoma (lett. a);
       -  in  caso  di  coincidenza  di  periodi   di
assicurazione,     mentre    agli    effetti    della
totalizzazione la durata di tali periodi sara'  presa
in  considerazione una sola volta, per il calcolo del
pro  rata  ciascuna  delle  istituzione  degli  Stati
contraenti   prendera'  in  consdierazione  i  propri
periodi di assicurazione (lett. b);
        -  qualora  non sia possibile determinare con
esattezza  l'epoca  in  cui  determinati  periodi  di
assicurazione  sono  stati  compiuti  in virtu' della
legislazione di uno Stato contraente, si presume  che
tali  periodi  non  si  sovrappongono  a  periodi  di
assicurazione compiuti in virtu'  della  legislazione
dell'altro Stato contraente (lett. c);
         - ogni periodo  assimilato  ai  sensi  delle
legislazioni  dei  due  Stati  contraenti e' preso in
considerazione soltanto  dall'Istituzione  competente
dello Stato alla legislazione del quale l'interessato
e' stato soggetto  a titolo  obbligatorio  da  ultimo
prima  di  detto  periodo;  ove  tale  situazione non
ricorra,    il  periodo  assimilato   e'   preso   in
considerazione   dall'istituzione   competente  dello
Stato alla legislazione del  quale  l'interessato  e'
stato  soggetto,  a titolo obbligatorio, per la prima
volta dopo detto periodo (lett. d)
8) Totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi
     (art. 15, par. 1, lett. c della Convenzione
     L'art.  15  della  Convenzione,  introducendo un
principio  che  e'  stato  sancito  anche  da   altre
Convenzioni,  stabilisce che, qualora i requisiti per
il  diritto  a  pensione  non  risultino   conseguiti
mediante    la    totalizzazione   dei   periodi   di
assicurazione compiuti in  Italia  ed  in  Argentina,
debbono   essere  presi  in  considerazione  anche  i
periodi  compiuti  in  Stati  "terzi",   legati   sia
all'Italia  che all'Argentina da distinte Convenzioni
di sicurezza sociale che prevedano la  totalizzazione
dei periodi assicurativi.
     La Convenzione dispone,  altresi',  che  qualora
uno  soltanto  dei due Stati contraenti sia legato ad
uno Stato  terzo  da  una  convenzione  di  sicurezza
sociale  che preveda la totalizzazione dei periodi di
assicurazione, ai fini di cui  trattasi,  tale  Stato
prende in consdierazione anche i periodi compiuti nel
terzo Stato.
     L'applicazione    della    disposizione   teste'
illustrata e'  consentita,  peraltro,  esclusivamente
nei confonti di coloro che risultino i possesso della
cittadinanza di uno dei due Paesi contraenti (par. 7,
art. 15 della Convenzione).
     I Paesi  che  hanno  stipulato  convenzioni  con
l'Italia  e  l'Argentina concernenti le assicurazioni
per l'invalidita', la vechiaia e i  superstiti  sono:
Spagna Brasile.
     I Paesi che hanno stipulato accordi soltanto con
l'Argentina  sono,  oltre ai suddetti, anche il Cile,
il Portogallo, il Peru' e l'Uruguay.
     Va  da  se'  che  i periodi compiuti in Spagna e
Brasile   pososno   essere   totalizzati    per    il
conseguimento  del  diritto  nonche'  per  il calcolo
della   pensione   ai   sensi    della    convenzione
italo-argentina.
     Nel successivo paragrafo 10  saranno  illustrate
le   modalita'   da  seguire  per  il  calcolo  della
prestazione.
     Per  quanto sopra, l'esistenza dei requisiti per
il  diritto  alla  pensione  italiana  potra'  essere
accertata, a norma della convenzione di cui trattasi,
oltre che  totalizzando,  ovviamente,  i  periodi  di
assicurazione    italiana    ed   argentina   nonche'
eventualmente i periodi compiuti  negli  stati  terzi
legati   all'Italia   ed   all'Argentina  da  accordi
bilaterali, anche i periodi compiuti nei Paesi legati
soltanto  all'Italia    da  accordi  bilaterali o dai
Regolamenti CEE. Dal canto suo, invece, l'istituzione
argentina potra' fare ricorso, oltre che, ovviamente,
ai periodi  italiani,  anche  a  quelli  compiuti  in
Spagna e Brasile, nonche', infine, a quelli dei paesi
terzi  legati  soltanto  all'Argentina   da   accordi
bilaterali.
9) Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
     (art. 15, par. 5 della Convenzione)
     La norma in epigrafe introduce  una  innovazione
rispetto   alla   precedente  Convenzione  in  quanto
stabilisce che l'istituzione competente di uno  Stato
non  e'  tenuto ad effettuare il cumulo e quindi, non
puo' concedere alcuna prestazione  se  i  periodi  di
assicurazione  compiuti sotto la legislazione da essa
applicata non raggiungano un anno e se  tenuto  conti
di  questi  periodi  nessun  diritto  e' acquisito in
virtu'  di  tale  legislazione.  Nei  predetti  casi,
tuttavia   i   periodi   di  assicurazione  inferiori
all'anno, compiuti in uno Stato devono  essere  presi
in    considerazione    da   parte   dell'istituzione
dell'altro Stato sia per accertare  il  diritto  alla
prestazione che per effettuarne il calcolo.
10) Calcolo delle pensioni (art. 15, parr. 3, 4, 6 e
       7 della Convenzione)
     In materia di calcolo delle pensioni, l'art. 15,
paragrafi  3  e  4 della Convenzioni, stabilisce che,
nei casi in cui il diritto a pensione venga raggiunto
mediante    la    totalizzazione   dei   periodi   di
assicurazione compiuti in Italia ed in Argentina,  la
pensione  stessa  deve  essere  calcolata  secondo il
criterio del "pro rata".
     Si   rinvia,   pertanto,   in   proposito   alle
istruzioni impartite per l'applicazione  delle  altre
convenzioni bilaterali e per i Regolamenti CEE.
     Qualora  il  diritto  alle  prestazioni  risulti
raggiunto  mediante  la totalizzazione dei periodi di
assicurazione compiuti in Stati terzi (v. prec.  par.
8) va, tuttavia, tenuto presente che, per i cittadini
dei due Paesi -  in  virtu'  di  quanto  disposto  ai
paragrafi  6  e  7  dell'art.  15 della Convenzione -
tutti   i   periodi   dovranno   essere   presi    in
considerazione  tanto  per  il calcolo della pensione
virtuale quanto per la determinazione  dell'effettivo
pro-rata.  Tale pro-rata sara' determinato in base al
noto rapporto N/M, in cui al  numeratore  figurano  i
periodi   assicurativi   compiuti  in  Italia  ed  al
denominatore  il  totale  dei  periodi   assicurativi
compiuti  in tutti gli Stati di cui sono utilizzati i
periodi di assicurazione.
     Per  la  determinazione  dell'importo definitivo
del pro-rata da porre in pagamento, si  terra'  conto
sia   della   prestazione  argentina  che  di  quella
concessa a carico degli Stati terzi, in conformita' a
quanto  previsto  dall'art.  8  della legge 30 aprile
1969, n. 153 (3).
11) Non contemporaneita' del diritto a pensione nei
      due Stati (art. 16 della Convenzione)
     Il  diritto a pensione, quando l'interessato non
perfezioni     contemporaneamente     mediante     la
totalizzazione   dei   periodi  di  assicurazione,  i
requisiti previsti dalla legislazione dei due  Stati,
verra'   determinato   nei   confronti   di  ciascuna
istituzione a mano a mano  che  vengono  perfezionati
detti requisiti.
12) Integrazione al trattamento minimo della somma
      delle pensioni, a carico dello Stato di
      residenza (art. 17 della Conv. e art. 14
      dell'Acc. Amm.)
     A modifica di quanto stabilito dall'art. 7 della
precedente Convenzione  che prevedeva la ripartizione
delle   somme   aggiuntive   dovute   a   titolo   di
integrazione  al  trattamento minimo, quando la somma
dei due pro-rata non  superasse  l'ammontare    della
pensione   minima,   la  nuova  Convenzione  dispone,
all'art.  17,  che  l'ammontare   delle   prestazioni
pensionistiche   comunque   liquidate   (pro-rata   o
autonome) non puo' essere inferiore al minimo vigente
nello Stato di residenza.
     L'art.  14 dell'Accordo Amministrativo, nel dare
attuazione all'art. 17  della  Convenzione,  prevede,
poi,   che,  qualora  l'ammontare  delle  prestazioni
dovute  al  momento  iniziale   della   contemporanea
liquidazione  -  con  esclusione  di  ogni  eventuale
integrazione spettante a carico  dell'altro  Stato  -
risulti  inferiore  al  trattamento minimo da erogare
sulla pensione a carico dell'istituzione dello  Stato
di residenza, quest'ultima istituzione sara' tenuta a
corrispondere a proprio  esclusivo  carico  l'importo
necessario a raggiungere tale trattamento minimo.
     Il predetto criterio dovra' essere seguito anche
per  le  successive  rivalutazioni  del   trattamento
minimo,  dovendosi  a  tal fine considerare del tutto
irrilevanti le modifiche  intervenute  nell'ammontare
delle prestazion dell'altro Stato.
     Le  disposizioni  sopra illustrate sono conformi
ai   criteri   gia'   attuati    dall'Istituto    per
l'integrazione    al    trattamento    minimo   delle
prestazioni liquidate,  in  genere,  ai  sensi  delle
convenzioni bilaterali.
     E'   appena  il  caso  di  aggiungere  -  per  i
residenti all'estero - che, qualora  la  somma  delle
prestazioni,   come   sopra   calcolata,  comprensiva
dell'integrazione  al  trattamento  minimo  dovuta  a
carico    dell'Argentina,    risulti   inferiore   al
trattamento minimo dovuto  sulla  pensione  italiana,
dovra' essere corrisposta, ai sensi dell'art. 8 della
legge 30  aprile  1969,  n.  153,  un'integrazione  a
carico  dell'assicurazione  italiana,  non  potendosi
erogare   a   tali   pensionati    una    prestazione
complessivamente  inferiore  a  quella prevista dalle
disposizioni  vigenti,  in  materia  di   trattamenti
minimi, nell'assicurazione italiana.
13) Assoggettamento alla legislazione al momento del
     verificarsi dell'evento (art. 18 della Conv. e
     art. 15 dell'accordo Amministrativo)
     L'art. 18 della  Convenzione  -  che  non  trova
pratica  applicazione  nella  legislazione italiana -
prevede che quando la legislazione di uno degli Stati
contraenti subordina la concessione delle prestazioni
alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale
legislazione  nel momento in cui si verifica l'evento
che da' luogo alla prestazione,  tale  condizione  si
intende  soddisfatta se al verificarsi di tale evento
il   lavoratore   e'   soggetto   alla   legislazione
dell'altro Stato o puo' far valere in quest'ultimo un
diritto a prestazioni.
     In connessione con tale disposizione  l'art.  15
dell'Accordo    Amministrativo   dispone   che   tale
condizione  si  considera   soddisfatta   anche   nei
confronti  del  lavoratore  che  effettua  versamenti
volontari.
14) Recupero di somme erogate a titolo di
     anticipazione o in misura eccedente dalle
     istiuzioni  dei  due  Stati   (art.   30   della
Convenzione)
     L'articolo  30  della Convenzione stabilisce che
le  somme,  eventualmente   erogate   a   titolo   di
anticipazione  della prestazione spettante e le somme
comunque  corrisposte  all'interessato  in  eccedenza
rispetto  a  quelle  dovute  dall'Istituzione  di uno
Stato possono essere recuperate sugli arretrati della
prestazione dovuta dall'istituzione dell'altro Stato
     In  caso  di  insussistenza  o  di insufficienza
delle  somme  arretrate,  i  recuperi  di  cui  sopra
possono  essere  effettuati  sui ratei correnti della
prestazione in pagamento, con le modalita' e i limiti
previsti    dalla    legislazione    dell'istituzione
debitrice di quest'ultima.
     Per la pratica attuazione di  quanto  sopra,  le
Sedi  si  uniformeranno  alle  istruzioni di cui alla
circolare n. 554 Rg. n. 4877 O. - n. 1058 C.I. del  2
aprile 1980 (4).
                      Capitolo II
  Disposizioni procedurali per la definizione delle
  domande di pensione
15) Presentazione delle domande - Trasmissione
    all'Ente estero - definizione
    Notifica del Provvedimento (art. 16 dell'Accordo
    Amministrativo)
     Le  modalita'   per   la   compilazione   e   la
presentazione  delle  domande  intese  a  ottenere le
pensioni   a   carico   dell'Istituzione   competente
dell'altro   Stato,  per  la  relativa  trasmissione,
unitamente    ai    formulari    di     collegamento,
all'istituzione  dell'altro  Stato di residenza, sono
contenute nell'art. 16 dell'Accordo Amministrativo.
     Tali modalita',  che  coincidono  in  parte  con
convenzione, prevedono:
      -  la  compilazione  del modulo di domanda e la
presentazione di detto modulo  all'istituzione  dello
Stato  di  residenza  o  dell'altro  Stato contraente
(For. conv. It.-Arg. 3 per i residenti  in  italia  e
Form.  conv.  Arg.-It. 3 per i resdienti in Argentina
(5), in duplice esemplare;
       -  la  trasmissione  immediata  della  domanda
all'Istituzione dell'altro Stato;
       - la successiva trasmissione del formulario di
collegamento (form. Conv. It.-Arg. 4 per i  residenti
in  Italia e form. Conv.Arg.-It. 4 per i residenti in
Argentina) (6) in duplice  copia,  anziche'  in  tre,
come nel passato, all'organismo di collegamento.
     L'Istituzione   competente   dell'altro   Stato,
ricevuti i formulari di domanda  e  di  collegamento,
stabilisce  quali diritti debbono essre attribuiti al
richiedente in base ai soli periodi di  assicurazione
compiuti sotto la legislazione che essa applica o, in
mancanza di un diritto  in  regime  autonomo,  quelli
eventualmente   derivanti  dalla  totalizzazione  dei
periodi     assicurativi.     Trasmette,      quindi,
all'istituzione competente dell'altro Stato una copia
del formulario di collegamento completata con i  dati
relativi ai periodi assicurativi accreditati ai sensi
della propria legislazione e ai diritti a prestazioni
riconosciuti  al richiedente (in regime autonomo o in
pro-rata).
     L'Istituzione,  cui  e'  stata   presentata   la
domanda,  ricevuto  il  formulario  di  collegamento,
determina, ove necessario,  i  diritti  derivanti  al
richiedente    dalla   totalizzazione   dei   periodi
assicurativi  ai  sensi  della   Convenzione   e   si
pronuncia sulla domanda stessa, comunicandone l'esito
all'altra istituzione competente.
16) Trattazione delle domande di pensione a cura
    delle  Sedi regionali
A) Domande di pensione presentate in Italia
     La   sede  regionale,  acquisito  il  modulo  di
domanda (for.Conv.It.-Arg.3), il form  E  205  ed  il
form E 213, per la pensione di invalidita', trasmette
gli stessi all'ente argentino dopo aver compilato  il
formulario  di  collegamento  (form.Conv.It.Arg.4) in
duplice  copia,  con  i  dati  richiesti.  Una  volta
ricevuta  in  restituzione la copia del formulario di
collgamento con l'indicazione dei  dati  relativi  ai
periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato o,
all'occorrenza, in  Stati  terzi  legati  da  accordi
internazionali ai due Stati;
      - considera definitiva la propria  prestazione,
se questa e' stata concessa in regime autonomo;
      - calcola la prestazione secondo la regola  del
pro-rata  nel  caso  che  sussista  il diritto con la
totalizzazione dei periodi di assicurazione;
      -   determina   se   sussiste   il  diritto  ad
un'eventuale integrazione al  trattamento  minimo  in
conformita'  di  quanto  disposto  dall'art. 17 della
Convenzione e secodo le modalita' previste  dall'art.
14  dell'Accordo  Amministrativo  (v.  prec.  par. 12
della circolare).
      -  adotta  le  relative  decisioni, notifica il
provvedimento  secondo  le  modalita'  in  uso  e  ne
trasmette copia all'Ente argentino.
B) Domande di pensione presentate all'estero
     Pervenuto      il      form.      di     domanda
(form.Conv.Arg.-It.3)  unitamente  a  due  copie  del
formulario  di  collegamento (form.Conv.Arg.-It.4) da
parte dell'ente argentino, la Sede regionale:
    a) qualora sussista il diritto in regime autonomo
dal 1 gennaio  1984  interessa  la  Sede  provinciale
perche' liquidi senz'altro la prestazione effettuando
quanto occorre per il relativo pagamento e  trasmetta
i  provvedimenti  all'ente  argentino per la notifica
(7);
    b)  qualora,  invece, il diritto alla prestazione
risulti  acquisito  mediante  la  totalizzazione  dei
periodi  assicurativi  a  norma dell'art. 15, par. 1,
della Convenzione stessa:
      - calcola il pro-rata;
      - determina sulla base degli importi resi  noti
dall'ente  argentino  se  detto pro-rata debba essere
integrato al trattamento minimo ai sensi dell'art.  8
della legge n. 153;
      - espone i  dati  risultanti  dal  calcolo  del
semplice  pro-rata, senza integrazione al trattamento
minimo,   al   punto   4   della   parte    II    del
form.Conv.Arg.-It.4;
      -  trasmette  due  copie  di  detto  formulario
all'ente  argentino trattenendone una terza agli atti
(dopo aver avuto cura di  riprodurlo  in  fotocopia),
unitamente  alla  lettera di cui si unisce fac-simile
(v. all. 4) - (8);
       - calcola, una  volta  ricevuta  la  risposta,
l'importo della prestazione definitivamente spettante
a carico dell'assicurazione italiana;
       -  emette le relative decisioni e le trasmette
in triplice copia all'organismo argentino secondo  le
modalita'  stabilite  nella  circ.  1413  C.I.  del 7
febbraio   1981   (9)   ma   senza   formulario    di
collegamento.
17) Trattazione delle domande di pensione in corso di
     definizione alla data del 1 gennaio 1984
     In virtu' di quanto previsto dall'art. 32,  par.
3  della  Convenzione,  (v.  successivo  paragrafo 36
della circolare) per le domande di pensione in  corso
di  trattazione  alla data di entrata in vigore della
nuova Convenzione, i relativi diritti debbono  essere
regolati:
      - ai sensi delle disposizioni della  precedente
Convenzione, fino al 31 dicembre 1983;
      -  ai  sensi  delle  disposizioni  della  nuova
Convenzione, dal 1 gennaio 1984.
     La norma predetta, se da un  lato,  consente,  a
partire  dal  1  gennaio  1984,  a  coloro  che hanno
presentato in precedenza una domanda  di  prestazione
di   fruire  delle  disposizioni  di  maggior  favore
contenute nella  nuova  Convenzione,  non  eliminata,
tuttavia  -  per la determinazione dei diritti dovuti
fino al 31 dicembre 1983 - le difficolta'  incontrate
sotto l'applicazione della precedente Convenzione sia
per  la  farraginosita'  dei   meccanismi   da   essa
stabiliti  per la liquidazione della pensione che per
le  conseguenti  lungaggini   procedurali   (opzione,
ripartizione    dell'integrazione    al   trattamento
minimo).
     Proprio  allo scopo di tentare di superare dette
difficolta' e pervenire a soluzioni piu' favorevoli e
rapide,   oltreche'   per   risolvere  gli  ulteriori
problemi  interpretativi  che  si   pongono,   questa
Direzione Generale ha svolto gli opportuni interventi
presso le competenti autorita'  ministeriali  perche'
venga  convocata,  a  breve  termine,  la Commissione
mista  di  esperti,  prevista  dall'art.   27   della
Convenzione.
     In attesa delle eventuali modifiche che potranno
essere  concordate e per non compromettere i vantaggi
che possono scaturire, seppure con l'applicazione  di
soluzioni provvisorie, dalle disposizioni della nuova
Convenzione, per la definizione delle domande le Sedi
dovranno osservare le seguenti regole:
      - effettuare il doppio  calcolo  del  pro-rata,
ante   e   post   1  gennaio  1984,  ai  sensi  delle
disposizioni   della   precedente   e   della   nuova
convenzione   con   l'applicazione  rigorosa    delle
rispettive regole e prendendo in considerazione al  1
gennaio  1984  gli  imporit  della prestazione estera
aggiornati alla stessa data;
      -  mantenere  in  essere  il pro-rata dovuto in
base alla precedente Convenzione qualora non sussista
il   requisito   minimo  dell'anno  di  contribuzione
richiesto dalla nuova Convenzione;
      -  mettere immediatamente in pagamento a titolo
provvisorio,  la  prestazione  autonoma  dovuta   con
decorrenza dal 1 gennaio 1984 anche nei confornti dei
residenti in Argentina nel caso di aventi  diritto  a
pro-rata  a carico dell'Argentina; in tal caso, posto
che  per  la  determinazione   della   misura   della
prestazione  spettante  da  data anteriore occorrera'
attendere l'eventuale rinuncia prevista  dall'art.  8
della  precedente convenzione, una volta liquidata la
pensione autonoma in misura integrale dal  1  gennaio
1984,  si  riprendera'  in  carico  la  pratica  come
domanda di ricostituzione per la  determinazione  dei
diritti spettanti  fino al 31 dicembre 1983;
      - ricalcolare in pro-rata la pensione  autonoma
dovuta  per il periodo anteriore al 31 dicembre 1983,
nei confronti dei beneficiari residenti in italia che
rinuncino alla liquidazione di tale prestazione per i
periodi anteriori, per beneficiare delle  prestazioni
in pro-rata spettanti a carico dei due stati;
       -  ricalcolare,  nei  confronti  degli  aventi
diritto  ad  un pro-rata italiano, il pro-rata stesso
dal 1 gennaio 1984 tenendo conto degli importi  della
pensione  argentina  eventualmente  liquidata in pari
data in regime autonomo;
       -  attribuire il pro-rata dal 1 gennaio 1984 a
coloro che optano, per i periodi precedenti,  per  la
liquidazione della pensione autonoma argentina.
     Di tutte le decisioni  adottate,  dovra'  essere
data comunicazione all'ente argentino, all'atto della
richiesta delle ulteriori notizie occorrenti  per  la
definitiva soluzione della pratica.
     Le Sedi  regionali  effettueranno  una  accurata
ricognizione  delle  pratiche  in  evidenza, relative
all'applicazione della  Convenzione  italo-argentina,
allo scopo di riesaminarle in conformita' dei criteri
sopra indicati e  di  assumere  tutte  le  iniziative
necessarie  per  pervenire alla loro definizione alla
luce delle nuove disposizioni.
     Secondo   gli  stessi  criteri  dovranno  essere
riesaminate anche le pratiche gia' definite,  per  le
quali   non   siano   stati   ancora   notificati   i
provvedimenti.
     Qualora   tali  provvedimenti  risultino  ancora
giacenti presso le Sedi, ove ricorrano le  condizioni
per   un   riesame,  dovranno  essere  sollecitamente
restituite  alle  Sedi  regionali  per  la   relativa
revisione.
                     PARTE TERZA
   Disposizioni in materia di versamenti volontari
18) Totalizzazione dei periodi assicurativi (artt. 6
     della Convenzione e 6 e 7 dell'Accordo
     Amministrativo)
     L'art. 6 della Convenzione prevede al  paragrafo
1)  la  totalizzazione  dei  periodi di assicurazione
compiuti nei due Stati ai fini  dell'ammissione  alla
assicurazione volontaria.
     Il successivo  paragrafo  2  stabilisce  che  la
disposizione che precede non autorizza la coesistenza
dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno
Stato con l'assicurazione volontaria nell'altro Stato
se la  legislazione  di  quest'ultimo  stato  non  la
ammetta.
     Per  l'attuazione  di  tali  norme,   l'art.   6
dell'Accordo      Amministrativo     prevede     che,
nell'effettuare la  totalizzazione,  si  puo'  tenere
conto  dei  periodi  di  assicurazione  assimilati  a
quelli di contribuzione effettiva compiuti nell'altro
Stato,  solo  se  la  legislazione del primo stato lo
consenta.
     Infine,  l'art.  7 dell'Accordo precisa che, per
la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini di
cui    sopra,    l'interessato    deve    presentare,
all'Istituzione competente dello  Stato  ove  intende
effettuare  i versamenti, un certificato attestante i
periodi  di  assicurazione  compiuti  in  base   alla
legislazione   dell'altro   Stato   contraente.  Tale
certificato    sara'    rilasciato,    a    richiesta
dell'interessato, dall'istituzione competente.
     Qualora   l'interessato   non   presenti    tale
certificato,     quest'ultimo     sara'     richiesto
dall'istituzione    competente    alla    istituzione
dell'altro Stato.
                     PARTE QUARTA
  Disposizioni in materia di prestazioni familiari
19) Prestazioni dovute a congiunti di lavoratori
     (art. 14 della convenzione)
     Ai sensi dell'articolo in epigrafe il lavoratore
di  uno Stato contraente che si reca nell'altro Stato
contraente ha gli stessi diritti  dei  lavoratori  di
quest'ultimo   Stato,   in   materia  di  prestazioni
familiari.
     Non e' prevista l'esportazione della prestazione
stessa per i familiari rimasti nell'altro Stato.
     Per quanto sopra non e' possibile accordare  gli
assegni familiari per i congiunti residenti fuori del
territorio italiano dei cittadini argentini  occupati
in  italia, considerato che la legislazione argentina
non prevede tale possibilita' per i congiunti rimasti
in  Italia  dei lavoratori italiani occupati in detto
Stato (art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155).
     Proprio  nell'intento di superare tali lacune il
paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce  che  le
autorita'   competenti   dei   due  Stati  contraenti
concorderanno,  in  relazione   all'evolversi   delle
legislazioni  nazionali,  le  misure  necessarie  per
consentire il pagamento delle  prestazioni  familiari
nel  territorio  dello  Stato  contraente  diverso da
quello in cui si trova l'istituzione competente.
20) Prestazioni dovute a congiunti di pensionati
    (art. 17 dell'Accordo Amministrativo)
     La  disposizione  sopracitata  stabilisce che il
titolare di pensione dovuta in base alla legislazione
di  entrambi gli Stati ha diritto esclusivamente alle
prestazioni  familiari  previste  dalla  legislazione
dello Stato in cui risiede, a carico dell'istituzione
competente di detto Stato.
     Di  conseguenza  nei  confronti  dei  pensionati
dell'assicurazione    italiana   che   risiedono   in
Argentina e  che  risultino  ivi  titolari  anche  di
pensione  argentina  non  dovranno essere corrisposti
assegni familiari ne' per  il  coniuge    ne'  per  i
figli.
     L'erogazione  degli assegni stessi in favore dei
beneficiari di un'unica pensione a carico della  sola
assicurazione   italiana  residenti  in  Argentina  o
comunque aventi  familiari  a  carico  in  Argentina,
citato art. 32 della Legge n.  155  e,  pertanto,  e'
consentita   soltanto  nei  confronti  dei  cittadini
italiani.
                     PARTE QUINTA
      Disposizioni diverse, transitorie e finali
21) Autorita' competenti (artt. 1, 26, 28 della
     Convenzione)
     Le Autorita' competenti per l'applicazione della
Convenzione sono:
        -  per  quanto riguarda l'italia: il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il  Ministro
della Sanita';
        -  per  quanto   riguarda   l'Argentina:   il
Ministro per l'azione sociale.
     Le autorita' competenti dei due stati concludono
gli  accordi  amministrativi e si comunicano tutte le
disposizioni  che   modifichino   o   completino   le
legislazioni  di  cui  all'art.  2  della Convenzione
nonche' le  disposizioni  prese  unilateralmente  per
l'applicazione della Convenzione stessa.
22) Istituzioni competenti (art. 2 dell'Accordo
     amminiatrativo)
     Le   istituzioni   competenti   all'applicazione
dell'Accordo Amministrativo sono:
     a)   nella   Repubblica   italiana,  oltre  agli
organismi di  assicurazione  sociale  competenti  per
particolari categorie di lavoratori:
      1)  l'Istituto   Nazionale   della   Previdenza
sociale     (I.N.P.S.)     per     quanto    riguarda
l'assicurazione     generale     obbligatoria     per
l'invalidita,   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali
dei   lavoratori   autonomi;  i  regimi  speciali  di
assicurazione per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i
superstiti  di  particolari  categorie  di lavoratori
dipendenti  gestite  dall'I.N.P.S.;   l'assicurazione
contro  la  tubercolosi;  gli  assegni  familiari; le
prestazioni economiche per malattie e maternita';
      2)  le  Unita'  Sanitarie Locali competenti per
territorio in generale, o il Ministero della  Sanita'
per  talune  categorie  di aventi diritto, per quanto
riguarda  le  prestazioni  in  natura  in   caso   di
malattia,   ivi   compresa   la   tubercolosi   e  di
maternita'.
    b) nella repubblica Argentina.
      1)  le  "Cajas   nacionales,   provinciales   y
municipales de prevision" e la "Direccion nacional de
Recaudacion  Previsional",  per  quanto  riguarda  il
regime  delle  pensioni e degli assegni familiari dei
pensionati.
       2)  l"Instituto  Nacional  de Obras Sociales",
l'"Istituto  Nacional  de  Servicios  Sociales   para
Jubilados  y  Pensionados" e le "obras sociales", per
quanto   riguarda   il   regime   delle   prestazioni
medico-assistenziali.
       3) le "Cajas de subsidios  y  de  asignaciones
familiares",  per  quanto  riguarda  il  regime degli
assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
23) Organismi di collegamento (art. 3 dell'Accordo
     Amministrativo)
     Le Autorita' competenti  hanno  designato  quali
organismi   di   collegamento   tra   le  istituzioni
competenti di ciascuno Stato contraente:
    a) per l'Italia:
     1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale
(I.N.P.S)  -  Direzione generale - per quanto rigurda
le prestazioni a carico dei regimi  di  assicurazione
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  , i
superstiti nonche'  le  prestazioni  a  carico  degli
altri  regimi  di  sicurezza  sociale  gestiti  dallo
stesso I.N.P.S.
     2)   Il  Ministero  della  sanita',  per  quanto
riguarda le prestazioni in natura  per  le  malattie,
ivi compresa la tubercolosi, e per la maternita'.
    b) per l'Argentina:
     1) la Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale -
Direzione generale di programmazione e Legislazione -
per  quanto riguarda il regime delle pensioni e degli
assegni familiari.
      2)  L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados", per quanto riguarda il
regime  delle  prestazioni  medico-assistenziali  per
pensionati.
24) Nutua assitenza per l'applicazione della
     convenzione (art. 20 della Convenzione)
     Le Autorita' e le Istituzioni Competenti  e  gli
Organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si
impegnano  a   prestarsi   reciproca   assistenza   e
collaborazione  per  l'applicazione della Convenzione
come se applicassero le rispettive legislazioni; tale
assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi,
quando siano necessari  mezzi  istruttori  nell'altro
Stato,  del  tramite  delle  Autorita' diplomatiche e
consolari di tale Stato.
25) Richieste di informazioni da parte delle
     rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 21
     della Convenzione)
     Le   Autorita'   diplomatiche   e  consolari  di
ciascuno   Stato   contraente   possono    rivolgersi
direttamente   alle   Autorita'e   alle   Istituzioni
competenti  ed   agli   Organismi   di   collegamento
dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla
tutela degli aventi diritto,  cittadini  del  proprio
Stato,   e   possono  rappresentarli  senza  speciale
mandato.
26) Esenzioni fiscali - Dispensa dal visto di
    legalizzazione (art. 22 della  Convenzione)
     Le  esenzioni  da  imposte,  tasse  e   diritti,
previste   dalla  legislazione  di  uno  degli  stati
contraenti, valgono anche  per  l'applicazione  della
Convenzione.
     Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che
debbano  essere  prodotti  per  l'applicazione  della
Convenzione  sono  esenti  dall'obbligo  di  visto  e
legalizzazione  da parte delle Autorita' diplomatiche
e consolari.
     L'attestazione,  rilasciata  dalle  Autorita'  e
Istituzioni   competenti   e   dagli   Organismi   di
collegamento  di  uno Stato contraente, relativa alla
autenticita' di un certificato o documento, e   cosi'
di   una   copia,   viene  considerata  valida  dalle
corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi  di
collegamento dell'altro Stato.
27) Corrispondenza tra le Autorita', Istituzioni,
     Organismi e lavoratori - lingua (art. 23 della
     convenzione)
     Le  autorita'  e le Istituzioni competenti e gli
Organismi di collegamento dei  due  Stati  contraenti
possono  corrispondere  direttamente  tra  loro e con
ogni altra persona ovunque questa risieda,  tutte  le
volte  che  tale  corrispondenza  sia  necessaria per
l'applicazione  della   Convenzione.   Essi   possono
redigere  la  corrispondenza  nella rispettiva lingua
ufficiale.
28) Corrispondenza tra i lavoratori, le Autorita' e
     gli Organismi competenti (art. 24 della
     Convenzione)
     Le istanze che gli interessati indirizzano  alle
Autorita',   alle   istituzioni   competenti  e  agli
Organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato
contraente  per  l'applicazione della convenzione non
possono  essere  respinte  per  il  fatto  di  essere
redatto nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
29) Termini per la presentazione di istanze e ricorsi
     (art. 25, par. 1 e 3 della Convenzione)
     Le istanze e gli altri documenti presentati alle
autorita',   alle   Istituzioni   competenti  e  agli
Organismi di collegamento  di  uno  Stato  contraente
hanno  lo  stesso  effetto  che se fossero presentate
alle   corrispondenti   Autorita',   Istituzioni    e
Organismi di collegamento dell'altro Stato.
     I ricorsi, che debbono essere  presentati  entro
il  termine prescritto ad una Autorita' o Istituzione
competente di uno dei due Stati, sono considerati  in
termine  se presentati entro lo stesso termine ad una
delle   corrispondenti   Autorita'   od   Istituzioni
dell'altro   Stato.   In   tal  caso,  l'Autorita'  o
l'Istituzione, cui  i  ricorsi  sono  presentati,  li
trasmette     senza     indugio    all'Autorita'    o
all'istituzione competente dell'altro Stato.
30) Presentazione delle domande di prestazione (art.
     25, par. 2 della Convenzione)
     La    domanda    di    prestazione    presentata
all'istituzione di uno  Stato  contraente  vale  come
domanda  di  prestazione  presentata  all'Istituzione
competente dell'altro  Stato,  purche'  l'interessato
chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui
ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro
Stato.
31) Funzioni della Commissione mista (art. 27 della
     Convenzione)
     L'articolo in  epigrafe,  al  quale  si  rinvia,
stabilisce  le  funzioni  attribuite alla Commissione
mista di esperti per quanto concerne  l'applicazione,
le modifiche e l'interpretazione della Convenzione.
32) Richiesta di accertamenti sanitari (art. 29 e 33
     della Convenzione e 19 dell'Accordo
     Amministrativo)
     A  modifica  di quanto previsto dalla precedente
Convenzione, in virtu' di quanto disposto dagli artt.
29    della    Convenzione    e    19    dell'Accordo
Amministrativo, l'istitutuzione dello Stato in cui si
trovano   le   persone   interessate   e'  tenuta  ad
effettuare  gli   accertamenti   sanitari   richiesti
nonche'  ad  assumersi  l'onere delle spese sostenute
per tutti  gli  accertamenti  compiuti  ivi  compresi
quelli specialistici.
     Quanto  sopra  vale  anche  nel  caso  che   gli
accertamenti    suddetti   siano   stati   effettuati
nell'esclusivo interesse dell'altra istituzione.
     Le   disposizioni   di   cui   trattasi  trovano
applicazione,  in   virtu'di   quanto   espressamente
previsto dall'art. 33 della Convenzione, anche per le
spese relative ad accertamenti sanitari da effettuare
o   effettuati   ai   fini   dell'applicazione  della
precedente Convenzione, nei casi in cui  il  rimborso
non sia gia' avvenuto.
33) Pagamenti da effettuare nella valuta dello Stato
     debitore (art. 31 della Convenzione)
     I   pagamenti   di   prestazioni,   dovute    in
applicazione della convenzione, sono effettuati nella
valuta   dello   Stato   debitore,   con    efficacia
liberatoria.
     Qualora,  in  uno  o  in  entrambi   gli   Stati
contraenti,  venga  istituito  piu'  di un mercato di
cambi  o  nel  caso   di   introduzione   di   misure
restrittive  in  materia  di  trasferimenti valutari,
l'Autorita' competente dello Stato che  si  trova  in
una   delle   suddette   situazioni,  si  impegna  ad
intervenire presso l'Autorita' corrispondente perche'
venga   insataurato   un   regime   che  consenta  il
trasferimento delle somme dovute al tasso  di  cambio
piu' favorevole per i beneficiari.
34) Presa in considerazione dei periodi assicurativi
     pregressi (art. 32, par. 1 della Convenzione)
     Ai fini dell'applicazione della  Convenzione  si
tiene  conto  dei periodi assicurativi compiuti prima
della sua entrata in vigore.
35) Impossibilita' di procedre alla revisione dei
     diritti riconosciuti o ricusati in virtu' della
     precedente convenzione (art. 32, par. 2 della
     Convenzione)
     I   diritti   riconosciuti   o   ricusati  prima
dell'entrata  in  vigore  della   nuova   Convenzione
restano     definitivamente     disciplinati    dalle
disposizioni della  precedente  Convenzione  in  base
alle  quali  tali  diritti  sono stati riconosciuti o
ricusati.
     La  norma  sancisce,  in sostanza, il divieto di
riesaminare le pratiche definitive che  abbiano  dato
luogo  alla  concessione  di  prestzioni  autonome  a
carico di uno Stato, in luogo dei pro rata  a  carico
di  entrambi  gli stati contraenti, ovvero di due pro
rata in  sostituzione  di  una  pensione  autonoma  a
seguito  dell'esercizio  della  facolta'  di rinuncia
prevista dalla precedente Convenzione.
     Tale  divieto  non deve ritenresi esteso ai casi
in cui i beneficiari  di  una  prestazione  concessa,
sotto il vigore della precedete Convenzione, a carico
di un solo Stato, chiede ora per la  prima  volta  la
concessione della pensione a carico dell'altro Stato.
36) Disposizioni transitorie per le situazioni non
     risolte definitivamente alla data di entrata in
     vigore della Convenzione (art. 32, par. 3 della
     Convenzione)
     In base alle disposizioni in epigrafe  tutte  le
situazioni non risolte definitivamente e quindi anche
le domande di prestazioni  in  corso  di  trattazione
alla  data  dell'1  gennaio  1984,   debbono   essere
esaminate:
        -   ai   sensi   delle   disposizioni   della
Convenzione   del  12  aprile  1961,  per  i  diritti
spettanti fino al 31 dicembre 1983;
        -  ai  sensi  della  nuova Convenzione, per i
diritti successivi a tale data.
     Per   la   pratica   attuazione  delle  predette
disposizioni, per quanto concerne  la  materia  delle
pensioni,  le Sedi si uniformeranno a quanto previsto
al paragrago 17 della presente circolare.
     Occorre,  peraltro,  tenere  presente  che,  per
analogia, dovranno essere esaminate anche le  domande
di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della
nuova   Convenzione   ma   riferitisi    ad    eventi
verificatisi  sotto  l'applicazione  della precedente
Convenzione.
37) Durata della Convenzione e denuncia (art. 36
     della Convenzione)
     In caso di denuncia della Convenzione che ha una
durata indeterminata, restano fatti salvi  i  diritti
acquisiti in base alle disposizioni della Convenzione
medesima,  nonostante  le  restrizioni  eventualmente
poste dalle legislazioni dei due Stati.
     I diritti in via  di  acquisizione,  relativi  a
periodi  di assicurazione compiuti anteriormente alla
denuncia della Convenzione, saranno mantenuti in base
ad accordi da stipularsi tra i governi dei due Stati.
                   PARTE SESTA
38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 3
    novembre 1981
     Con  il  protocollo  aggiuntivo,  allegato  alla
Convenzione,  le  Autorita'  degli  Stati  contraenti
della Convenzione, si sono  impegnati  ad  estendere,
alle  persone  cui  si  applica  la  convenzione,  le
disposizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  contenute
nella  Convenzione stessa che saranno successivamente
concordate da una  delle  parti  contraenti  con  uno
stato terzo.
     Per l'applicazione di  tale  Protocollo  saranno
concordate  intese  amministrative  tra  le Autorita'
competenti.
                         IL DIRETTORE GENERALE
                               FASSARI
N.B.:  Si omette ogni commento per i termini indicati
all'art. 1 in quanto gli stessi hanno il  significato
attribuito nel testo, al quale si rinvia.
----------
   (*)   Si   omette  l'allegato  1  in  quanto  gia'
pubblicato in "Atti ufficiali" 1983, pag. 460.
   (1)  I  formulari  di  cui  trattasi  che sono gli
stessi in uso  per  l'applicazione  della  precedente
Convenzione,    ovviamente    adattati   alle   nuove
disposizioni, saranno messi a disposizione non appena
approvati  nel  testo  definitivo.  Nel frattempo, le
Sedi dovranno continuare a far uso dei  formulari  di
vecchio tipo.
   (2) I formulari  di  cui  trattasi  che  sono  gli
stessi  in  uso  per  l'applicazione della precedente
Convenzione,   ovviamente   adattati    alle    nuove
disposizioni, saranno messi a disposizione non appena
approvati nel testo  definitivo.  Nel  frattempo,  le
Sedi  dovranno  continuare a far uso dei formulari di
vecchio tipo.
   (3)  V.  Circ.  n. 1066 C.I. del 28 luglio 1981 in
"Atti ufficiali", 1981, pag. 1951.
   (4) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 938.
   (5) I formulari di cui trattasi  saranno  messi  a
disposizione   non   appena   approvati   nel   testo
definitivo e stampati. Nell'attesa, le Sedi  dovranno
continuare  a  far uso dei formulari di vecchio tipo,
oltre che per le pratiche  in  corso  di  trattazione
anche  per  quelle  pervenute  dopo l'1 gennaio 1984,
considerato  che   i   nuovi   formulari   coincidono
sostanzialmente   con   i   precedenti  salvo  debiti
adattamenti alla nuova normativa.  sul  modulo  Conv.
Arg.-It.3  e'  stata  aggiunta  l'avvertenza,  per il
richiedente la pensione di vecchiaia, circa la scelta
della  decorrenza  della pensione stessa in virtu' di
quanto previsto dall'art. 6  della  legge  23  aprile
1981,  n.  155.  Sul  modulo  Conv.It.-Arg.3 e' stata
aggiunta  l'avvertenza  relativa  alla   compilazione
della  delega a riscuotere la pensione argentina. Per
ambedue i moduli e' stata infine  prevista  la  firma
del richiedente.
   (6) V. nota 5.
   (7)  V. nota 1 della circ. n. 1069 C.I./140 del 21
giugno 1982 in "Atti ufficiali", 1982, pag. 2009.
   (8) Il testo dovra' essere riprodotto a cura della
Sede regionale con i mezzi a disposizione.
  (9) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 325.
                                    ALLEGATO 1
    Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE
             n. 44 del 15 febbraio 1983
        CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE
      TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
      ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
                      ...omissis...
                                   ALLEGATO 2
              ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER  L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA
SOCIALE
                       TRA
         IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
                        E
        IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
      FIRMATA A BUENOS AIRES IL 3 NOVEMBRE 1981
                      CAPITOLO I
                 DISPOSIZIONI GENERALI
                        ARTICOLO I
     Ai  fini  dell'applicazione del presente Accordo
Amministrativo:
1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione
   tra la Repubblica italiana e la Repubblica
   Argentina.
2) Il termine "Accordo" designa il presente Accordo
   Amministrativo.
3) I termini definiti dall'articolo 1 della
   Convenzione hanno il medesimo significato che
   viene loro attribuito nel predetto articolo.
                        ARTICOLO 2
     Le istituzioni competenti  all'applicazione  del
presente Accordo Amministrativo sono:
a) Nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di
   assicurazione sociale competenti per particolari
   categorie di lavoratori sono:
   1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
      (I.N.P.S. per quanto riguarda l'assicurazione
      generale obbligatoria per l'invalidita', la
      vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
      dipendenti e le relative gestioni speciali dei
      lavoratori autonomi; i regimi speciali di
      assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
      ed i superstiti di  particolari categorie di
      lavoratori dipendenti gestite dall'IN.P.S.;
      l'assicurazione contro la tubercolosi; gli
      assegni familiari; le prestazioni economiche
      per malattia e maternita'.
   2) Le Unita' Sanitarie locali competenti per
      territorio in generale, o il Ministero della
      Sanita', per talune categorie di aventi
      diritto, per quanto riguarda le prestazioni in
      natura in caso di malattia, ivi compresa la
      tubercolosi, e di maternita'.
b) Nella Repubblica Argentina:
   1) Le "Cajas nacionales, provinciales y
      municipales de prevision" e la "Direccion
      Nacional de Recaudacion Previsional", per
      quanto riguarda il regime delle pensioni e
      degli assegni familiari dei pensionati.
   2) L'"Instituto Nacional de Obras Sociales", I
      "Instituto Nacional de Servicios Sociales para
      Jubilados y Pensionados" e le "obras sociales",
      per quanto rigurda il regime delle prestazioni
      medico-assistenziali.
   3) Le "Cajas de subsidios y de asignaciones
      familiares", per quanto rigurda il regime degli
      assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
                        ARTICOLO 3
     Ai  fini  della   trattazione   delle   pratiche
relative  alle  prestazioni  dovute  ai  sensi  della
Convenzione, le Autorita' competenti hanno  designato
quali  organismi  di  collegamento tra le istituzioni
competenti di ciascuno Stato contraente:
a) Per l'italia
   1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale
      (I.N.P.S.) - Direzione generale - per quanto
      riguarda le prestazioni a carico dei regimi di
      assicurazione obbligatoria  per l'invalidita',
      la vecchiaia, i superstiti; nonche' le
      prestazioni a carico degli altri regimi di
      sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S.
   2) Il Ministero della Sanita', per quanto riguarda
      le prestazioni in natura per le malattie, ivi
      compresa la tubercolosi, e per la maternita'.
b) Per l'Argentina:
   1) La Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale -
      Direzione Generale di Programmazione e
      Legislazione, per quanto riguarda il regime
      delle pensioni e degli assegni familiari.
   2) L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
      para Jubilados y Pensionados", per quanto
      riguarda il regime delle prestazioni
      medico-assistenziali per pensionati.
                        ARTICOLO 4
     L'istituzione  competente   di   ciascun   Stato
contraente,  nel  procedere  alla  totalizzazione dei
periodi previsti dall'articolo 7  della  Convenzione,
cumula  i  periodi di assicurazione, di occupazione o
di residenza  con  i  periodi  di  assicurazione,  di
occupazione  o  di  residenza  che dalla legislazione
dell'altro Stato  sono  considerati  validi  ai  fini
della  acquisizione , del mantenimento e del recupero
del diritto alle prestazioni.
                       CAPITOLO II
                 LEGISLAZIONE APPLICABILE
                        ARTICOLO 5
1) Per i lavoratori distaccati nel territorio
   dell'altro Stato confermemente all'articolo 9,
   lettera c), della Convenzione, viene rilasciato un
   attestato da cui risulta fino a quale data il
   lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello
   Stato contraente nel quale ha sede l'impresa o
   viene abitualmente svolta un'attivita' autonoma.
2) L'attestato di cui al paragrafo I) viene
   rilasciato:
   a) In Italia:
      - Dall'Istituto Nazionale della previdenza
        Sociale (I.N.P.S.).
   b) In Argentina:
      - Dalla Segreteria di stato di Sicurezza
        sociale - Direzione Generale di
        Programmazione e legislazione.
3) Nei casi previsti all'articolo 9, lettera c), ove
   il periodo di occupazione debba prolungarsi oltre
   i 24 (ventiquattro) mesi inizialmente previsti, il
   datore i lavoro ovvero il lavoratore dovra'
   chiedere all'Autorita' competente dello Stato in
   cui il lavoratore subordinato o l'attivita'
   autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a
   restare assoggettato alla legislazione dell'altro
   Stato. In Italia al Ministero del Lavoro e della
   Previdenza Sociale - in Argentina alla Segreteria
   di Stato di Sicurezza Sociale, Direzione Generale
   di Programmazione e Legislazione.
                       CAPITOLO III
        PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE
        OBBLIGATORIA
                        ARTICOLO 6
     Nell'operare    la    totalizzazione    prevista
dall'articolo   6  della  Convenzione,  l'Istituzione
competente di uno Stato contraente computa i  periodi
assimilati   a   quelli  di  contribuzione  effettiva
compiuti nell'altro Stato solo se e nei limiti in cui
la   legislazione   che   essa   applica  prevede  la
utilizzazione dei  periodi  assimilati  a  quelli  di
contribuzione  effettiva ai fini dell'ammissione alla
prosecuzione volontaria.
                        ARTICOLO 7
     Ai   fini   dell'ammissione    all'assicurazione
volontaria  secondo l'articolo 6, paragrafo I), della
Convenzione, l'interessato  e'  tenuto  a  presentare
all'istituzione  competente  dello  Stato ove intende
effettuare i versamenti un certificato  attestante  i
periodi   di  assicurazione  compiuti  in  base  alla
legislazione  dell'altro   Stato   contraente.   Tale
certificato    sara'    rilasciato,    a    richiesta
dell'interessato, dall'istituzione  competente  dello
Stato  che applica la legislazione in base alla quale
l'interessato ha compiuto tali periodi.
     Qualora    l'interessato   non   presenti   tale
certificato,   questo    ultimo    sara'    richiesto
dall'istituzione    competente    alla    istituzione
competente dell'altro Stato.
                      CAPITOLO IV
                 MALATTIA E MATERNITA'
                (PRESTAZIONI IN NATURA)
                        ARTICOLO 8
1) Per i beneficiari delle prestazioni in natura, ai
   sensi dell'articolo II, paragrafo 2), della
   Convenzione, il titolare di pensione o rendita che
   soggiorni nello Stato contraente diverso da quello
   competente, e' tenuto ad iscriversi presso
   l'istituzione del luogo di soggiorno, presentando
   un attestato che ne certifichi il diritto in base
   alla legislazione dello Stato competente.
   L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni
   possono essere corrisposte.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta
   l'attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno
   si rivolge all'istituzione competente per
   ottenerlo.
3) In caso di spedalizzazione del titolare di
   pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici)
   giorni, l'istituzione del luogo di soggiorno ne
   da' notizia senza indugi alla istituzione
   competente, precisando la data del ricovero e la
   probabile durata della degenza e successivamente
   la data di uscita dall'ospedale.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano
   ai familiari del titolare di pensione o rendita.
5) L'attestato e' rilasciato, in Italia dalle Unita'
   Sanitarie Locali competenti per territorio, in
   generale, o dal Ministero della Sanita' per alcune
   categorie di aventi diritto e in Argentina
   dall'" Instituto Nacional de Servicios Sociales
   para Jubilados y Pensionados" o dalla
   corrispondente "obra social"
                        ARTICOLO 9
1) Per beneficiare, nello Stato contraente in cui
   si risiede, diverso dallo Stato competente
   debitore della pensione o rendita, delle
   pretazioni in natura ai sensi dell'articolo II
   paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di
   una pensione o rendita, e' tenuto ad iscriversi
   presso l'istituzione del luogo di residenza,
   presentando un attestato che ne certifichi il
   diritto in base alla legislazione dello Stato
   competente.
2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta
   l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza
   si rivolge all'istituzione competente per
   ottenerlo.
3) L'attestato ha validita' fino a quando
   l'istituzione del luogo di residenza non riceve la
   notifica di annullamento da parte dell'istituzione
   competente.
4) L'istituzione del luogo di residenza informa
   l'istituzione competente dell'avvenuta iscrizione
   del titolare di pensione o rendita e delle
   variazioni sulla situazione personale
   dell'interessato.
5) le disposizioni del presente articolo si applicano
   ai familiari del titolare di pensione o rendita.
6) L'attestato e' rilasciato, in Italia, dalle Unita'
   Sanitarie Locali competenti per territorio, in
   generale, o dal ministero della Sanita' per alcune
   categorie di aventi diritto; in Argentina
   dall'"Instituto Nacional de Servicios Sociales
   para Jubilados y Pensionados" o dalla
   corrispondente "obra social".
                        ARTICOLO 10
1) Per la concessione delle protesi, grandi
   apparecchi e delle altre prestazioni in natura
   considerate di grande importanza, l'istituzione
   del luogo  di residenza o di soggiorno avverte
   preliminarmente l'istituzione competente, con
   formale comunicazione.
   L'istituzione del luogo di residenza o di
   soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da
   parte dell'Istituzione competente, parere negativo
   entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data
   della comunicazione.
2) Qualora le prestazoni debbano essere fornite in
   via di urgenza, l'istituzione del luogo di
   residenza o di soggiorno provvede, alla loro
   erogazione informandone tempestivamente
   l'istituzione competente.
3) Gli organismi di collegamento si scambieranno
   periodicamente notizie  in ordine alle prestazioni
   indicate al precedente paragrafo 1), previste
   dalle rispettive legislazioni.
                        ARTICOLO II
1) Le spese sostenute per la concessione di
   prestazioni in natura in applicazione degli
   articoli 8 e 10 sono rimborsate sulla base del
   costo effettivo nei limiti delle tariffe
   praticate, secondo la propria legislazione, dalla
   istituzione di residenza o di soggiorno, che ha
   corrisposto dette prestazioni.
   Il pagamento della somma e' effettuato entro 12
   (dodici) mesi dalla ricezione della richiesta di
   rimborso, per la quale viene utilizzato un
   apposito formulario.
2) Le Autorita' competenti possono concordare, in
   determinati casi o per alcune classi di
   prestazioni sanitarie, in particolare
   farmaceutiche, altre modalita' di rimborso.
3) Le Autorita' competenti si comunicheranno
   rispettivamente quali sono gli Organismi che in
   ciascuno Stato prenderanno a carico i rimborsi di
   cui al precedente paragrafo I).
                        ARTICOLO 12
1) Le spese sostenute per la concessione delle
   prestazioni in aplicazione dell'articolo 9 sono
   rimborsate sulla base del costo medio pro-capite.
2) Le modalita' per il calcolo di detto costo medio,
   saranno fissate di comune accordo tra il Ministero
   della sanita' italiana ed il "Ministerio de Accion
   Social" argentino, sulla base dei dati
   disponibili.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano
   per il rimborso delle spese relative alle
   prestazioni erogate ai familiari, residenti nello
   Stato contraente diverso da quello competente,
   debitore della pensione o rendita.
                      CAPITOLO V
         INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI
                      ARTICOLO 13
     Nei  casi  in cui all'articolo 15, paragrafo 1),
lettera a), e  paragrafo  3)  della  Convenzione,  la
totalizzazione   dei   periodi  di  assicurazione  si
effettua in base alle seguenti regole:
a) Ai periodi di assicurazione compiuti in base alla
   legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi
   di assicurazione compiuti in base alla
   legislazione dell'altro Stato contraente anche nel
   caso in cui detti periodi abbiano gia' dato luogo
   alla liquidazione di una pensione secondo la
   legislazione di tale Stato.
b) In caso di sovrapposizione di periodi di
   assicurazione, agli effetti della totalizzazione
   la durata di tali periodi sara' presa in
   considerazione una sola volta, mentre agli effetti
   del calcolo del prorata, detti periodi saranno
   presi in considerazione da ciascuna delle
   istituzioni degli Stati contraenti.
c) Qualora non sia possibile determinare con
   esattezza l'epoca in cui determianti periodi di
   assicurazione sono stati compiuti in virtu' della
   legislazione di uno Stato contraente si presume
   che tali periodi non si sovrappongono a periodi di
   assicurazione compiuti in virtu' della
   legislazione dell'altro Stato contraente.
d) Ogni periodo assimilato ai sensi delle
   legislazioni dei due Stati contraenti e' preso in
   considerazione soltanto dall'istituzione
   competente dello Stato alla legislazione del quale
   l'interessato e' stato soggetto a titolo
   obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove
   tale situazione non ricorra, il periodo assimilato
   e' preso in considerazione dall'istituzione
   competente dello Stato alla legislazione del quale
   l'interessato e' stato soggetto a titolo
   obbligatorio per la prima volta dopo detto
   periodo.
                        ARTICOLO 14
1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della
   Convenzione, da parte dell'istituzione competente
   dello Stato di residenza del titolare della
   pensione, saranno presi in considerazione
   unicamente gli importi iniziali risultanti
   all'atto della contemporanea liquidazione delle
   due prestazioni, con esclusione di eventuali
   integrazioni al minimo dovuto in base alla
   legislazione dell'altro Stato contraente.
2) Se la somma delle due prestazioni di cui al
   paragrafo 1) e' inferiore all'importo del
   trattamento minimo previsto dalla legislazione
   dello Stato di residenza, l'istituzione competente
   di tale Stato concedera' sulla prestazione che
   eroga, l'importo necessario a raggiungere il
   trattamento minimo.
3) Per le successive rivalutazioni del trattamento
   minimo da attribuire in applicazione del predetto
   articolo 17 della Convenzione, l'istituzione
   competente dello Stato di residenza del titolare
   della pensione continuera' a prendere in
   considerazione l'importo iniziale della
   prestazione erogata dall'altro Stato contraente.
                        ARTICOLO 15
     Il lavoratore che effettua versamenti  volontari
secondo  la  legislazione  di uno Stato contraente si
considera soggetto alla legislazione di tale Stato al
fine  di  stabilire  se  sia realizzata la condizione
prevista dall'articolo 18 della Convenzione.
                       ARTICOLO 16
1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano
   beneficiare delle prestazioni conformemente
   all'articolo 15 della Convenzione, possono
   presentare domanda alla istituzione competente
   dell'uno o dell'altro Stato contraente nei modi
   prescritti dalla legislazione applicata dalla
   istituzione cui la domanda viene presentata.
   A tale scopo saranno istituiti appositi formulari
   di domanda.
   Tali formulari devono contenere i dati personali
   del richiedente e, se del caso, dei suoi
   familiari, ed ogni altra informazione che possa
   essere necessaria al fine di stabilire il diritto
   del richiedente alle prestazioni ai sensi della
   legislazione applicata dalla istituzione alla
   quale la domanda e' rivolta.
2) La data in cui viene presentata una domanda presso
   l'istituzione competente di uno Stato contraente,
   in confornita' con il precedente paragrafo 1),
   viene considerata come data di presentazione alla
   istituzione competente dell'altro Stato.
3) L'istituzione competente che ha ricevuto a domanda
   trasmette senza indugi all'istituzione competente
   dell'altro Stato il formulario di domanda di cui
   al precedente paragrafo 1).
4) Oltre al formulario di cui al precedente paragrafo
   1), la istituzione che ha ricevuto la domanda deve
   inviare alla istituzione competente dell'altro
   Stato, il piu' presto possibile, due copie di un
   formulario di collegamento che indichi, in
   particolare, i periodi accreditati ai sensi della
   legislazione applicata dall'istituzione che
   trasmette il formulario e i diritti derivanti da
   tali periodi.
5) L'istituzione competente dell'altro Stato
   contraente, ricevuti i formulari di cui ai
   precedenti paragrafi 1) e 4) determina i diritti
   spettanti al richiedente tanto in base ai soli
   periodi accreditati ai sensi della legislazione
   che essa applica che a quelli eventualmente
   derivanti dalla totalizzazione dei periodi
   accreditati ai sensi della legislazione dei due
   Stati. L'istituzione predetta, quindi, trasmette
   all'istituzione competente dell'altro Stato una
   copia del formulario di collegamento di cui al
   precedente paragrafo 4) completata con i dati
   relativi ai periodi accreditati ai sensi della
   propria legislazione e ai diritti a prestazioni
   riconosciuti al richiedente.
6) L'istituzione cui e' stata presentata domanda
   dall'interessato, ricevuto il formulario di
   collegamento completato con i dati e le
   informazioni di cui al precedente paragrafo 5), e
   determinati, ove necessario, i diritti derivanti
   al richiedente dalla totalizazione dei periodi
   accreditati in base alla legislazione di entrambi
   gli Stati contraenti, si pronuncia sulla domanda
   stessa e ne comunica l'esito all'altra istituzione
   competente.
7) I dati personali contenuti nel formulario di
   domamda di cui al precedente paragrafo 1) saranno
   autenticati dalla istituzione competente che
   trasmette il formulario. Detta istituzione attesta
   che le informazioni contenute nel formulario di
   domanda si basano su documenti originali;  la
   trasmisisone del formulario cosi' autenticato
   dispensera'  dall'invio dei documenti originali.
                      CAPITOLO VI
                  PRSTAZIONI FAMILIARI
                      ARTICOLO 17
     Il titolare di pensioni dovute in  virtu'  della
legislazione  di  entrambi  gli  Stati  contraenti ha
diritto  esclusivamente  alle  prestazioni  familiari
previste  dalla legislazione dello Stato in cui detto
titolare risiede.  L'onere  delle  prestazioni  e'  a
carico  della  istituzione competente di quest'ultimo
Stato.
                      CAPITOLO VII
                       ARTICOLO 18
     I     formulari,     certificati,     attestati,
dichiarazioni,  domande  e  gli  altri atti necessari
all'applicazione della  Convenzione  e  del  presente
Accordo  saranno  stabiliti dall Commissione mista di
esperti  di  cui  all'articolo  27  dell  Convenzione
stessa.
                      ARTICOLO 19
     Le    disposizioni    dell'articolo   29   della
Convenzione si applicano anche nei casi  in  cui  gli
accertamenti   sanitari   siano   necessari   per  la
concessione   di   prestazioni    completamente    ed
esclusivamente  a  carico  di istituzioni dello Stato
contraente diverso da  quello  in  cui  l'interessato
risiede o soggiorna.
                      ARTICOLO 20
     Il presente  accordo  entrera'  in  vigore  alla
stessa  data  della  Convenzione e avra' termine alla
data alla quale la  Convenzione  stessa  cessera'  di
essere in vigore.
FATTO  nella  citta'  di Buenos Aires, addi' quindici
dicembre millenovecentottantatre,  in  due  esemplari
originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i
due testi essendo ugualmente autentici.
PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA ARGENTINA
f.to Susanna Agnelli        F.to. Donato Mario Caputo
                                     ALLEGATO 3
   SERVIZIO RAPPORTI E
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
     -----------
                                 Ai dirigenti le Sedi
                                    regionali
Reparto: Studi e                 Ai Dirigenti le Sedi
         Legislazione               provinciali
                                    e zonali
         MESSAGGIO TP 07059 DEL 30 DICEMBRE 1983
OGGETTO: Convenzione italo-argentina di sicurezza
         sociale.
     A    seguito    della     firma     dell'accordo
amministrativo  per  l'applicazione della Convenzione
in  oggetto  e  dello  scambio  degli  strumenti   di
ratifica   intervenuto  recentemente  tra  i  Governi
italiano e argentino, il  1  gennaio  1984  entra  in
vigore  la  convenzione  italo-argentina di sicurezza
sociale firmata il 3 novembre  1981  che,  a  partire
dalla   sua   entrata   in   vigore,  sostituisce  la
Convenzione   italo-argentina   sulle   assicurazioni
sociali firmata il 12 aprile 1961.
     In attesa di fornire con apposita  circolare  le
istruzioni  concernenti  il  regime  convenzionale in
oggetto, si fa cenno,  di  seguito,  alle  principali
innovazioni introdotte dalla nuova normativa:
       -  la  Convenzione  si  applica  a   tutti   i
lavoratori  che  sono  o  sono  stati  soggetti  alla
legislazione  di  uno,  o  di  entrambi,  gli   Stati
contraenti;
       - ciascuno Stato puo'  concedere  la  pensione
(autonoma  o  in  pro  rata)  man mano che secondo la
propria legislazione si determinano le condizioni per
l'insorgenza del diritto;
       - la pensione in pro rata puo' essere concessa
soltanto  quanto  non  sussistano  i requisiti per il
diritto a pensione autonoma;
       -  i  cittadini  italiani  o argentini possono
conseguire il diritto a pensione, ove sia  necessario
mediante  la  totalizzazione dei periodi assicurativi
compiuti  nei  Paesi  terzi   legati   all'Italia   o
all'Argentina  da  distinte  convenzioni di sicurezza
sociale:
        -  l'integrazione  al  trattamento  minimo e'
concesso dallo Stato in cui risiede il titolare della
pensione  e  risulta  interamente  a  carico di detto
Stato;
        -  i periodi di assicurazione inferiori ad un
anno  non  debbono  essere  totalizzati  ma   vengono
utilizzati,  tanto  ai  fini  del  conseguimento  del
diritto che della misura della pensione, dallo  Stato
che concede quest'ultima.
     Poiche' la Convenzione (art. 32, n.  3)  prevede
che  le  pratiche  in  corso  di  trattazione vengano
definite applicando la precedente normativa sino al 1
gennaio  1984, le pratiche non ancora notificate alla
data suddetta dovranno essere tenute in sospeso  sino
all'inizio delle menzionate istruzioni.
                      IL DIRIGENTE IL SERVIZIO
                                (FRETTONI)
                                     ALLEGATO 4
   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           .......... li' .........
                           Risposta alla lettera
                           del  ...................
(1) ................       N. .....................
   N. ..............       OGGETTO: Convenzione
   (da citare nella                 italo-argentina
    risposta)                       sulle
                                    assicurazioni
                                    sociali.
                                    Richiesta di
                                    notizie
                                    sull'ammontare
                                    della pensione
                                    argentina
                                    spettante a:
                                    ................
                                    ................
All. .......        Al .............................
                    ................................
                                           =========
     In  relazione  alla  domanda  di   pensione   di
vecchiaia/di  invalidita'/  ai  superstiti presentata
dal  nominato  in  oggetto  il    ................  a
codesto Organismo, e' stato accertato che sussiste in
favore   del   medesimo   il   diritto,   a    carico
dell'assicurazione   italiana,  ad  un  pro  rata  di
pensione,  a  decorrere  dal    .............,   come
risulta dall'allegato formulario  ................. .
     Peraltro,  al  fine  di  determinare  la  misura
definitiva  di  tale  pro  rata,  in  relazione  alle
disposizioni  vigenti  in  Italia   in   materia   di
integrazione  al  trattamento  minimo e di provvedere
alla messa in pagamento delle quote dovute, si  prega
di  voler  cortesemente  e  sollecitamente restituire
copia dell'accluso formulario, indicando, al punto  2
della   parte   III,   l'importo   della  prestazione
spettante a carico di codesto Organismo  alla  stessa
data   di   decorrenza   della   pensione   italiana,
eventualmente integrato al minimo vigente in  codesto
Stato, in conformita' di quanto previsto dall'art. 17
della Convenzione del 3/XI/81 .
     Con  l'occasione,  si  prega,  altresi',  di far
conoscere se questo Istituto  debba  tenere  somme  a
disposizione,  in  relazione  ad  eventuali eccedenze
corrisposte  in  piu'  all'interessato  da  parte  di
codesto Organismo.
     Non appena in possesso di  tali  notizie,  sara'
premura  di  questo  Istituto  comunicare  la  misura
definitiva della pensione italiana che  verra'  posta
in pagamento.
     E' gradita l'occasione  per  esprimere  i  sensi
della piu' alta considerazione.
      .............................................
      Firma del responsabile dell'unita' funzionale
--------
   (1)  Timbro  dell'unita'  funzionale  che provvede
alla compilazione del modello.
                                     ALLEGATO 5
   CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO ARGENTINO (*)
         (L. n. 18037/69, L. n. 21451/76)
Introduzione
     Il  sistema  pensionistico  argentino  e'  stato
notevolmente  modificato  con  la  legge   n.   21451
dell'ottobre    1976    allo   scopo   di   mantenere
l'equilibrio economico-finanziario  e,  nello  stesso
tempo, di elevare l'importo delle prestazioni.
     A norma di tale legge sono soggetti  all'obbligo
assicurativo tutti i lavoratori dipendenti e autonomi
che abbiano compiuto rispettivamente, il 16 o 18 anno
di eta'.
Pensione ordinaria - Requisiti
     Per acquisire il diritto alla pensione ordinaria
i lavoratori devono:
      a)  aver compiuto 60 anni di eta' - se uomini -
e 55 anni - se donne - (per gli autonomi  invece:  65
anni se uomini e 60 se donne). E' fatta eccezione per
i lavoratori che, maturati 30 anni di  contribuzione,
abbiano  cessato  l'attivita' lavorativa nei due anni
immediatamente    antecedenti    il    raggiungimento
dell'eta' pensionabile;
      b) far valere almeno 30 anni di contribuzione o
di  servizio  utili.  Nel  caso che il lavoratore, al
compimento   dell'eta'   pensionabile    non    abbia
conseguito   i   30   anni   di   contribuzione  puo'
conseguirli restando in servizio 2 anni per ogni anno
di contribuzione mancante.
Calcolo della prestazione ordinaria
     L'ammontare  della  pensione  viene calcolato in
base ad  una  percentuale  dell'importo  medio  delle
retribuzioni    mensili  rivalutate  dei  3 anni piu'
favorevoli  scelti   tra   i   cinque   ultimi   anni
lavorativi.
     Detta percentuale e' del:
70% se l'assicurato non supera di 3 anni l'eta'
    pensionabile
78% se supera di 3 anni l'eta' pensionabile
80% se supera di 4 anni l'eta' pensionabile
82% se supera di 5 anni l'eta' pensionabile
     E' adottato inoltre un sistema di indicizzazione
che aggancia le pensioni in pagamento alle variazioni
dell'indice generale delle retribuzioni ogniqualvolta
queste subiscono un aumento superiore al 10% .
     L'importo minimo della pensione e' stabilito per
legge.
     Il limite massimo della pensione equivale  a  15
volte la pensione minima.
     Il godimento della pensione e' incompatibile con
attivita' di lavoro dipendente.
Pensione per eta' avanzata
     Hanno   diritto   a   questa   prestazione   gli
assicurati  di entrambi i sessi, che abbiano compiuto
65 anni di eta' (70 per gli autonomi) e  maturato  10
anni  di servizio dei quali almeno 5 prestati negli 8
anni  immediatamente  precedenti  la  cessazione  del
lavoro.
     L'importo di questa  pensione  e'  pari  al  60%
della retribuzione (50% per gli autonomi).
Pensione d'invalidita'
     Hanno  diritto  alla  pensione di invalidita', a
prescindere  dall'eta'  raggiunta  e   dal   servizio
svolto,  gli  assicurati che nel corso dell'attivita'
lavorativa diventino fisicamente e  intellettualmente
incapaci  di  svolgere  la propria professione: Vanno
tenute presenti le seguenti particolarita':
      a)   quando   la  diminuzione  della  capacita'
lavoraitva e'  superiore  al  66%  viene  considerata
invalidita' totale;
      b) la prova dello stato invalidante e' a carico
dell'interessato;
      c)   la   Cassa   competente   stabilisce    se
l'attivita' abituale puo' essere sostituita con altra
compatibile con le attitudini professionali residue;
      d)   quando   la   domanda  di  pensione  viene
presentata un anno dopo la cessazione dal lavoro,  si
ritiene  che  l'interessato  non  fossse invalidito a
questa data, salvo che le cause invalidanti non siano
documentate;
      e) quando il lavoratore  sia  stato  assicurato
per  piu'  di  10  anni  ha  diritto alla pensione di
invalidita' soltanto se lo stato invalidante  insorga
entro 2 anni dalla cessazione dal servizio.
      f)   puo'   essere   concessa   una    pensione
provvisoria  quando  lo  stato di invalidita' non sia
permanente.  Tale  pensione  diventa  definitiva   al
compimento  dei  50 ed a condizione che l'interessato
abbia goduto della pensione provvisoria per  piu'  di
10 anni;
       g) il godimento della pensione di  invalidita'
non  e'  compatibile  con  l'esercizio  di  un lavoro
dipendente.
       h) l'importo della pensione e' uguale a quello
della pensione di vecchiaia ordinaria.
Pensione ai superstiti
     Hanno diritto a tale  prestazione,  in  caso  di
decesso del pensionato o dell'assicurato:
      a) la vedova o il vedovo invalidito che risulti
a carico della defunta;
      b) a determinate condizioni anche i discendenti
e gli ascendenti. L'importo della pensione e' pari al
75% dell'importo della pensione diretta aumentato del
5% per ogni figlio sino a raggiungere l'importo della
pensione diretta.
                       I N D I C E
Premessa  ..............................   pag. 344
Parte I
Disposizioni generali
 1) Campo di applicazione oggettivo .....     "  344
 2) Campo di applicazione soggettivo e
 3) Esportabilita' delle prestazioni di
    sicurezza sociale al di fuori del
    territorio degli Stati contraenti ....    "  346
 4) Totalizzazione dei periodi di
    assicurazione, occupazione e residenza
    ai fini dell'acquisizione, mantenimento
    o recupero del diritto alle prestazioni   "  346
 5) Legislazione applicabile
    - 5.1. Regola generale ................   "  346
    - 5.2. Eccezioni  .....................   "  347
    - 5.2.1. Membri di Rappresentanze
             diplomatiche, Consolari e di
             Organismi internazionali -
             Personale al servizio ........   "  347
    - 5.2.2. Pubblici impiegati ed
             assimilati  ..................   "  347
    - 5.2.3. Lavoratori distaccati ........   "  347
    - 5.2.4. Possibilita' di altre deroghe    "  348
PARTE II
Prestazioni di invalidita', vecchiaia e
superstiti
Capitolo I
Disposizioni normative
 6) Possibilita' di concedere una pensione
      autonoma in concomitanza della
      liquidazione di un pro-rata da parte
      dell'altro Stato  ....................   "  348
 7) Totalizzazione dei periodi di
      assicurazione compiuti nei due Stati
      contraenti per il conseguimento del
      diritto a pensione  ..................   "  349
 8) Totalizzazione dei periodi compiuti in
      Stati terzi  .........................   "  350
 9) Periodi di assicurazione inferiori ad
      un anno ..............................   "  350
10) Calcolo delle pensioni  ................   "  351
11) Non contemporaneita' del diritto a
      pensione nei due Stati ...............   "  351
12) Integrazione al trattamento minimo della
      somma delle pensioni, a carico dello
      Stato di residenza  ..................   "  351
13) Assoggettamento alla legislazione al
      momento del verificarsi dell'evento ..   "  352
14) Recupero di somme erogate a titolo di
      anticipazione o in misura eccedente
      dalle istituzioni dei due Stati ......   "  353
Capitolo II
Disposizioni  procedurali  per  la  definizione delle
domande di pensione
15) Presentazione delle domande. Trasmissione
      all'Ente estero.
      Definizione. Notifica del
      provvedimento  .......................   "  353
16) Trattazione delle domande di pensione
      a cura delle Sedi regionali ...........  "  354
    A - Domande di pensione presentate in
        Italia  .............................  "  354
    B - Domande di pensione presentate
        all'estero  .........................  "  355
17) Trattazione delle domande di pensione in
      corso di definizione alla data dell'1
      gennaio 1984  .........................  "  355
PARTE III
Disposizioni in materia di versamenti
volontari
18) Totalizzzazione dei periodi
      assicurativi .........................   "  357
PARTE IV
Disposizioni in materia di prestazioni
familiari
19) Prestazioni dovute a congiunti dei
      lavoratori ..........................    "  357
20) Prestazioni dovute a congiunti di
      pensionati ..........................    "  358
PARTE V
Disposizioni diverse, transitorie e finali
21) Autorita' competenti  .................    "  358
22) Istituzioni competenti  ...............    "  359
23) Organismi di collegamento  ............    "  359
24) Mutua assistenza per l'applicazione
      della Convenzione  ..................    "  360
25) Richieste di informazioni da parte
      delle rappresentanze diplomatiche
      e consolari  ........................    "  360
26) Esenzioni fiscali. Dispensa dal visto
      di legalizzazione  ..................    "  360
27) Corrispondenza tra le Autorita',
      Istituzioni, Organismi e lavoratori.
      Lingua  .............................    "  360
28) Corrispondenza tra i lavoratori, le
      Autorita' e gli Organismi
      competenti  .........................    "  361
29) Termini per la presentazione di
      istanze e ricorsi  ..................    "  361
30) Presentazione delle domande di
      prestazione  ........................    "  361
31) Funzioni della Commissione mista ......  pag. 361
32) Richiesta di accertamenti sanitari ....    "  361
33) Pagamenti da effettuare nella valuta
      dello Stato debitore  ...............    "  362
34) Presa in considerazione dei periodi
      assicurativi pregressi  .............    "  362
35) Impossibilita' di procedere alla
      revisione dei diritti riconosciuti
      o ricusati in virtu' della precedente
      Convenzione .........................    "  362
36) Disposizioni transitorie per le
      situazioni non risolte definitivamente
      alla data di entrata in vigore della
      Convenzione  ........................    "  363
37) Durata della Convenzione e denuncia  ..    "  363
PARTE VI
38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione
      del 3 novembre 1981  ................    "  363
Allegati
All. 1 - Convenzione e Protocollo aggiuntivo
All. 2 - Accordo amministrativo
All. 3 - Messaggio n. 07059 del 30 dicembre 1983
All. 4 - Fac-simile del modulo per richiesta
         di notizie sull'ammontare della
         pensione argentina
All. 5 - Cenni sul sistema pensionistico

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it