OGGETTO: Convenzione italo - argentina in materia di sicurezza sociale firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981 - Istruzioni operative.
PREMESSA Come comunicato con messaggio n. 07059 del 30 dicembre 1983, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, e' entrata in vigore, il 1 gennaio 1984, la nuova Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Repubblica Argentina unitamente al Protocollo aggiuntivo, firmati a Buenos Aires il 3 novembre 1981 (v. all. 1), nonche' il relativo Accordo Amministrativo (v. all. 2). La nuova Convenzione sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, quella del 12 aprile 1961. Premesso quanto sopra, nel far seguito alle notizie gia' portate a conoscenza con il citato messaggio (v. all. 3), si forniscono le istruzioni alle quali le Sedi dovranno uniformarsi per l'applicazione dei predetti accordi internazionali PARTE I Disposizioni Generali 1) Campo di applicazione oggettivo (art. 2 della Convenzione) La Convenzione si estende: - alla legislazione italiana concernente: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternita'; d) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e) gli assegni familiari; f) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinare categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni indicate nelle lettere precedenti; - alla legislazione argentina concernente: a) i regimi per le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti; b) il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali); c) il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; d) il regime degli assegni familiari. La Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le predette legislazioni nonche' a quelle di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che: a) il Governo dello stato contraente che disponga l'estensione dei regimi esistenti o la istituzione di nuovi regimi notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volonta' di escluderla dai termini della Convenzione entro tre mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni; b) il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'ampliamento della sfera dei regimi gia' esistenti. In mancanza di opposizione e ove necessario, l'applicazione di legislazioni che estendano i regimi esistenti o ne istituiscano altri e' subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati. 2) Campo di applicazione soggettivo e parita' di trattamento (art. 3 e 4 della Convenzione) La Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o siano stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonche' ai loro familiari e superstiti (art. 3). La convenzione sancisce, altresi', la parita' di trattamento, quanto ai diritti e obblighi, con i cittadini dell'altro Stato contraente, dei lavoratori italiani in Argentina e dei lavoratori argentini in italia, come pure dei loro familiari (art. 4). Una deroga al suddetto principio, tuttavia, e' prevista dall'art. 15, par. 7 della Convenzione per l'applicazione delle disposizioni particolari (che saranno illustrate nella 2 Parte della presente circolare) contenute al par. 1, lett. C) nonche' al par. 6 dello stesso articolo, relativi alla presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi. 3) Esportabilita' delle prestazioni di sicurezza sociale al di fuori del territorio degli Stati contraenti (art. 5 della convenzione) Salvo quanto espressamente previsto dalla Convenzione e di cui si dira' nella presente circolare, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale in uno dei due Stati continueranno a riceverle integralmente e senza limitazioni o restrizioni ovunque essi risiedano. 4) Totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni (art. 7 della Convenzione e art. 4 dell'Accordo amministrativo) La nuova convenzione ha introdotto nella parte generale il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione per tutte le prestazioni alle quali la stessa e' applicabile. La disposizione dell'art. 7 stabilisce, infatti, che quando la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o n natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'istituzione competente terra' conto, a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato come se fossero periodi compiuti in base alla propria legislazione. In attuazione alle suddette disposizioni, tuttavia, l'art. 4 dell'Accordo Amministrativo chiarisce che l'istitutzione competente di ciascun Stato cumula i propri periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza unicamente con quelli che in base alla legislazione dell'altro Stato sono considerati validi ai fini della acquisizione, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni. 5) Legislazione applicabile 5.1. - Regola generale (art. 8 della Convenzione) Il lavoratore, cui si applica la Convenzione, e' soggetto ad una sola legislazione. In particolare, tale legislazione e' quella: a) del luogo di occupazione, anche se il lavoratore risieda nell'altro Stato contraente o se l'impresa o il datore di lavoro, da cui il lavoratore dipenda, ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dlel'altro Stato; b) dello stato di bandiera, per i membri di equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato contraente; tuttavia, le persone assunte, dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati, per lavori di carico e scarico, riparazioni e sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono sottoposte alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo, e' sottoposto alla legislazione dello Stato ove ha sede l'impresa. 5.2. - Eccezioni 5.2.1. - Membri di rappresentanze diplomatiche, Consolari e di Organizzazioni internazionali - Personale al servizio - (art. 9 lett. a, della Convenzione) La Convenzione prevede che ai membri di tali rappresentanze e organismi nonche' ai funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di tali rappresentanze o al servizio personale di tali membri, si applicano gli accordi o i trattati internazionali ai quali sono assoggettati. 5.2.2. - Pubblici impiegati ed assimilati (art. 9 lett. b, della Convenzione) I pubblici dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato restano assoggettati alla legislazione dello Stato cui appartiene l'amministrazione da cui dipendono. 5.2.3. - Lavoratori distaccati (art. 9 lett, C) della Convenzione e art. 5 dell'Accordo Amministrativo) I lavoratori dipendenti, da un'impresa o da un datore di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in uno Stato, che si rechino nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, non superiore, in ogni caso, a 24 mesi, restano assoggettati alla legislazione del primo Stato. Qualora il distacco si protragga oltre il periodo originariamente previsto superando i 24 mesi, per motivi imprevedibili, la legislazione del primo Stato potra' continuare ad essere applicata anche successivamente a tale periodo purche' l'Autorita' competente dello Stato in cui si svolge l'attivita', sia d'accordo. Le stesse norme si applicano per i lavoratori che svolgono un'attivita' autonoma e si rechino ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato. Per l'applicazione di tali disposizioni l'art. 5 dell'Accordo Amministrativo prevede il rilascio di un attestato (form. Conv. It.- Arg. 1, per il distacco di lavoratori italiani in Argentina; form. Conv. Arg. It. 1, per il distacco di lavoratori italiani in Argentina; form. Conv. Arg. It. 1 per il distacco di lavoratori argentini in Italia) (1) da cui risulta fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede l'impresa o viene abitualmente svolta un'attivita' autonoma. Competenti al rilascio del certificato sono: in Italia: le Sedi (provinciali o zonali) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.); In Argentina: la Segreteria di Stato di Sicurezza sociale - Direzione Generale di Programmazione e Legislazione. Per la proroga del distacco, il datore di lavoro ovvero il lavoratore deve chiedere all'Autorita' competente dello Stato in cui il lavoro subordinato o l'attivita' autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a restare assoggettato alla legislazione dell'altro Stato. La richiesta deve essere formulata a mezzo di apposito formulario (form. Conv. It.-Arg.-It. 2 per i lavoratori italiani distaccati in Argentina; form. Conv. Arg.-It. 2 per i lavoratori argentini distaccati in Italia) (2) ed indirizzata: in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; in Argentina: alla Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Programamzione e Legislazioen. 5.2.4. - Possibilita' di altre deroghe (art. 10 della Convenzione Le Autorita' competenti dei due Stati possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni, teste' illustrate, degli artt. 8 e 9 della Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori. PARTE II Prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti (artt. 15-18 della Conv., artt. 13 e 14 dell'Accordo Amministrativo) Capitolo I Disposizioni normative 6) Possibilta' di concedere una pensione autonoma in concomitanza della liquidazione di un pro rata da parte dell'altro Stato (art. 15, par. 2 della Convenzione) A modifica di quanto previsto dalla precedente Convenzione, l'art. 15, par. 2, della nuova convenzione prevede la possibilita' di procedere alla liquidazione della pensione autonoma a carico di uno Stato anche nel caso in cui sorga il diritto a prestazioni a carico dell'altro Stato, in virtu' della totalizzazione dei periodi di assicurazione. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 1984, nei confronti di aventi diritto a pensione autonoma italiana, puo essere liquidata tale prestazione. 7) Totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti per il conseguimento del diritto a pensione (art. 15, par. 1, lett. a e b) della Convenzione e art. 13 L'art. 15, par. 1 lett. a e b della Convenzione prevede che, qualora non sussista il diritto alla prestazione in regime automo, ai fini dell'acquisizione, mentenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando il lavoratore e' stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. Il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati - in virtu' di quanto disposto dall'art. 13 dell'Accordo Amministrativo - si effettua per l'accertamento del diritto nonche' per il calcolo delle prestazioni, di cui si dira' appresso, secondo i seguenti criteri: - i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato sono cumulabili anche se hanno gia' dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma (lett. a); - in caso di coincidenza di periodi di assicurazione, mentre agli effetti della totalizzazione la durata di tali periodi sara' presa in considerazione una sola volta, per il calcolo del pro rata ciascuna delle istituzione degli Stati contraenti prendera' in consdierazione i propri periodi di assicurazione (lett. b); - qualora non sia possibile determinare con esattezza l'epoca in cui determinati periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente (lett. c); - ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti e' preso in considerazione soltanto dall'Istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato e' stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato e' preso in considerazione dall'istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato e' stato soggetto, a titolo obbligatorio, per la prima volta dopo detto periodo (lett. d) 8) Totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi (art. 15, par. 1, lett. c della Convenzione L'art. 15 della Convenzione, introducendo un principio che e' stato sancito anche da altre Convenzioni, stabilisce che, qualora i requisiti per il diritto a pensione non risultino conseguiti mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Argentina, debbono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi", legati sia all'Italia che all'Argentina da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi assicurativi. La Convenzione dispone, altresi', che qualora uno soltanto dei due Stati contraenti sia legato ad uno Stato terzo da una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini di cui trattasi, tale Stato prende in consdierazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato. L'applicazione della disposizione teste' illustrata e' consentita, peraltro, esclusivamente nei confonti di coloro che risultino i possesso della cittadinanza di uno dei due Paesi contraenti (par. 7, art. 15 della Convenzione). I Paesi che hanno stipulato convenzioni con l'Italia e l'Argentina concernenti le assicurazioni per l'invalidita', la vechiaia e i superstiti sono: Spagna Brasile. I Paesi che hanno stipulato accordi soltanto con l'Argentina sono, oltre ai suddetti, anche il Cile, il Portogallo, il Peru' e l'Uruguay. Va da se' che i periodi compiuti in Spagna e Brasile pososno essere totalizzati per il conseguimento del diritto nonche' per il calcolo della pensione ai sensi della convenzione italo-argentina. Nel successivo paragrafo 10 saranno illustrate le modalita' da seguire per il calcolo della prestazione. Per quanto sopra, l'esistenza dei requisiti per il diritto alla pensione italiana potra' essere accertata, a norma della convenzione di cui trattasi, oltre che totalizzando, ovviamente, i periodi di assicurazione italiana ed argentina nonche' eventualmente i periodi compiuti negli stati terzi legati all'Italia ed all'Argentina da accordi bilaterali, anche i periodi compiuti nei Paesi legati soltanto all'Italia da accordi bilaterali o dai Regolamenti CEE. Dal canto suo, invece, l'istituzione argentina potra' fare ricorso, oltre che, ovviamente, ai periodi italiani, anche a quelli compiuti in Spagna e Brasile, nonche', infine, a quelli dei paesi terzi legati soltanto all'Argentina da accordi bilaterali. 9) Periodi di assicurazione inferiori ad un anno (art. 15, par. 5 della Convenzione) La norma in epigrafe introduce una innovazione rispetto alla precedente Convenzione in quanto stabilisce che l'istituzione competente di uno Stato non e' tenuto ad effettuare il cumulo e quindi, non puo' concedere alcuna prestazione se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungano un anno e se tenuto conti di questi periodi nessun diritto e' acquisito in virtu' di tale legislazione. Nei predetti casi, tuttavia i periodi di assicurazione inferiori all'anno, compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte dell'istituzione dell'altro Stato sia per accertare il diritto alla prestazione che per effettuarne il calcolo. 10) Calcolo delle pensioni (art. 15, parr. 3, 4, 6 e 7 della Convenzione) In materia di calcolo delle pensioni, l'art. 15, paragrafi 3 e 4 della Convenzioni, stabilisce che, nei casi in cui il diritto a pensione venga raggiunto mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Argentina, la pensione stessa deve essere calcolata secondo il criterio del "pro rata". Si rinvia, pertanto, in proposito alle istruzioni impartite per l'applicazione delle altre convenzioni bilaterali e per i Regolamenti CEE. Qualora il diritto alle prestazioni risulti raggiunto mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi (v. prec. par. 8) va, tuttavia, tenuto presente che, per i cittadini dei due Paesi - in virtu' di quanto disposto ai paragrafi 6 e 7 dell'art. 15 della Convenzione - tutti i periodi dovranno essere presi in considerazione tanto per il calcolo della pensione virtuale quanto per la determinazione dell'effettivo pro-rata. Tale pro-rata sara' determinato in base al noto rapporto N/M, in cui al numeratore figurano i periodi assicurativi compiuti in Italia ed al denominatore il totale dei periodi assicurativi compiuti in tutti gli Stati di cui sono utilizzati i periodi di assicurazione. Per la determinazione dell'importo definitivo del pro-rata da porre in pagamento, si terra' conto sia della prestazione argentina che di quella concessa a carico degli Stati terzi, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (3). 11) Non contemporaneita' del diritto a pensione nei due Stati (art. 16 della Convenzione) Il diritto a pensione, quando l'interessato non perfezioni contemporaneamente mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione, i requisiti previsti dalla legislazione dei due Stati, verra' determinato nei confronti di ciascuna istituzione a mano a mano che vengono perfezionati detti requisiti. 12) Integrazione al trattamento minimo della somma delle pensioni, a carico dello Stato di residenza (art. 17 della Conv. e art. 14 dell'Acc. Amm.) A modifica di quanto stabilito dall'art. 7 della precedente Convenzione che prevedeva la ripartizione delle somme aggiuntive dovute a titolo di integrazione al trattamento minimo, quando la somma dei due pro-rata non superasse l'ammontare della pensione minima, la nuova Convenzione dispone, all'art. 17, che l'ammontare delle prestazioni pensionistiche comunque liquidate (pro-rata o autonome) non puo' essere inferiore al minimo vigente nello Stato di residenza. L'art. 14 dell'Accordo Amministrativo, nel dare attuazione all'art. 17 della Convenzione, prevede, poi, che, qualora l'ammontare delle prestazioni dovute al momento iniziale della contemporanea liquidazione - con esclusione di ogni eventuale integrazione spettante a carico dell'altro Stato - risulti inferiore al trattamento minimo da erogare sulla pensione a carico dell'istituzione dello Stato di residenza, quest'ultima istituzione sara' tenuta a corrispondere a proprio esclusivo carico l'importo necessario a raggiungere tale trattamento minimo. Il predetto criterio dovra' essere seguito anche per le successive rivalutazioni del trattamento minimo, dovendosi a tal fine considerare del tutto irrilevanti le modifiche intervenute nell'ammontare delle prestazion dell'altro Stato. Le disposizioni sopra illustrate sono conformi ai criteri gia' attuati dall'Istituto per l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni liquidate, in genere, ai sensi delle convenzioni bilaterali. E' appena il caso di aggiungere - per i residenti all'estero - che, qualora la somma delle prestazioni, come sopra calcolata, comprensiva dell'integrazione al trattamento minimo dovuta a carico dell'Argentina, risulti inferiore al trattamento minimo dovuto sulla pensione italiana, dovra' essere corrisposta, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, un'integrazione a carico dell'assicurazione italiana, non potendosi erogare a tali pensionati una prestazione complessivamente inferiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti, in materia di trattamenti minimi, nell'assicurazione italiana. 13) Assoggettamento alla legislazione al momento del verificarsi dell'evento (art. 18 della Conv. e art. 15 dell'accordo Amministrativo) L'art. 18 della Convenzione - che non trova pratica applicazione nella legislazione italiana - prevede che quando la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che da' luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato o puo' far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni. In connessione con tale disposizione l'art. 15 dell'Accordo Amministrativo dispone che tale condizione si considera soddisfatta anche nei confronti del lavoratore che effettua versamenti volontari. 14) Recupero di somme erogate a titolo di anticipazione o in misura eccedente dalle istiuzioni dei due Stati (art. 30 della Convenzione) L'articolo 30 della Convenzione stabilisce che le somme, eventualmente erogate a titolo di anticipazione della prestazione spettante e le somme comunque corrisposte all'interessato in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'Istituzione di uno Stato possono essere recuperate sugli arretrati della prestazione dovuta dall'istituzione dell'altro Stato In caso di insussistenza o di insufficienza delle somme arretrate, i recuperi di cui sopra possono essere effettuati sui ratei correnti della prestazione in pagamento, con le modalita' e i limiti previsti dalla legislazione dell'istituzione debitrice di quest'ultima. Per la pratica attuazione di quanto sopra, le Sedi si uniformeranno alle istruzioni di cui alla circolare n. 554 Rg. n. 4877 O. - n. 1058 C.I. del 2 aprile 1980 (4). Capitolo II Disposizioni procedurali per la definizione delle domande di pensione 15) Presentazione delle domande - Trasmissione all'Ente estero - definizione Notifica del Provvedimento (art. 16 dell'Accordo Amministrativo) Le modalita' per la compilazione e la presentazione delle domande intese a ottenere le pensioni a carico dell'Istituzione competente dell'altro Stato, per la relativa trasmissione, unitamente ai formulari di collegamento, all'istituzione dell'altro Stato di residenza, sono contenute nell'art. 16 dell'Accordo Amministrativo. Tali modalita', che coincidono in parte con convenzione, prevedono: - la compilazione del modulo di domanda e la presentazione di detto modulo all'istituzione dello Stato di residenza o dell'altro Stato contraente (For. conv. It.-Arg. 3 per i residenti in italia e Form. conv. Arg.-It. 3 per i resdienti in Argentina (5), in duplice esemplare; - la trasmissione immediata della domanda all'Istituzione dell'altro Stato; - la successiva trasmissione del formulario di collegamento (form. Conv. It.-Arg. 4 per i residenti in Italia e form. Conv.Arg.-It. 4 per i residenti in Argentina) (6) in duplice copia, anziche' in tre, come nel passato, all'organismo di collegamento. L'Istituzione competente dell'altro Stato, ricevuti i formulari di domanda e di collegamento, stabilisce quali diritti debbono essre attribuiti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica o, in mancanza di un diritto in regime autonomo, quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi assicurativi. Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato una copia del formulario di collegamento completata con i dati relativi ai periodi assicurativi accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente (in regime autonomo o in pro-rata). L'Istituzione, cui e' stata presentata la domanda, ricevuto il formulario di collegamento, determina, ove necessario, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi della Convenzione e si pronuncia sulla domanda stessa, comunicandone l'esito all'altra istituzione competente. 16) Trattazione delle domande di pensione a cura delle Sedi regionali A) Domande di pensione presentate in Italia La sede regionale, acquisito il modulo di domanda (for.Conv.It.-Arg.3), il form E 205 ed il form E 213, per la pensione di invalidita', trasmette gli stessi all'ente argentino dopo aver compilato il formulario di collegamento (form.Conv.It.Arg.4) in duplice copia, con i dati richiesti. Una volta ricevuta in restituzione la copia del formulario di collgamento con l'indicazione dei dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato o, all'occorrenza, in Stati terzi legati da accordi internazionali ai due Stati; - considera definitiva la propria prestazione, se questa e' stata concessa in regime autonomo; - calcola la prestazione secondo la regola del pro-rata nel caso che sussista il diritto con la totalizzazione dei periodi di assicurazione; - determina se sussiste il diritto ad un'eventuale integrazione al trattamento minimo in conformita' di quanto disposto dall'art. 17 della Convenzione e secodo le modalita' previste dall'art. 14 dell'Accordo Amministrativo (v. prec. par. 12 della circolare). - adotta le relative decisioni, notifica il provvedimento secondo le modalita' in uso e ne trasmette copia all'Ente argentino. B) Domande di pensione presentate all'estero Pervenuto il form. di domanda (form.Conv.Arg.-It.3) unitamente a due copie del formulario di collegamento (form.Conv.Arg.-It.4) da parte dell'ente argentino, la Sede regionale: a) qualora sussista il diritto in regime autonomo dal 1 gennaio 1984 interessa la Sede provinciale perche' liquidi senz'altro la prestazione effettuando quanto occorre per il relativo pagamento e trasmetta i provvedimenti all'ente argentino per la notifica (7); b) qualora, invece, il diritto alla prestazione risulti acquisito mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi a norma dell'art. 15, par. 1, della Convenzione stessa: - calcola il pro-rata; - determina sulla base degli importi resi noti dall'ente argentino se detto pro-rata debba essere integrato al trattamento minimo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 153; - espone i dati risultanti dal calcolo del semplice pro-rata, senza integrazione al trattamento minimo, al punto 4 della parte II del form.Conv.Arg.-It.4; - trasmette due copie di detto formulario all'ente argentino trattenendone una terza agli atti (dopo aver avuto cura di riprodurlo in fotocopia), unitamente alla lettera di cui si unisce fac-simile (v. all. 4) - (8); - calcola, una volta ricevuta la risposta, l'importo della prestazione definitivamente spettante a carico dell'assicurazione italiana; - emette le relative decisioni e le trasmette in triplice copia all'organismo argentino secondo le modalita' stabilite nella circ. 1413 C.I. del 7 febbraio 1981 (9) ma senza formulario di collegamento. 17) Trattazione delle domande di pensione in corso di definizione alla data del 1 gennaio 1984 In virtu' di quanto previsto dall'art. 32, par. 3 della Convenzione, (v. successivo paragrafo 36 della circolare) per le domande di pensione in corso di trattazione alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione, i relativi diritti debbono essere regolati: - ai sensi delle disposizioni della precedente Convenzione, fino al 31 dicembre 1983; - ai sensi delle disposizioni della nuova Convenzione, dal 1 gennaio 1984. La norma predetta, se da un lato, consente, a partire dal 1 gennaio 1984, a coloro che hanno presentato in precedenza una domanda di prestazione di fruire delle disposizioni di maggior favore contenute nella nuova Convenzione, non eliminata, tuttavia - per la determinazione dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 1983 - le difficolta' incontrate sotto l'applicazione della precedente Convenzione sia per la farraginosita' dei meccanismi da essa stabiliti per la liquidazione della pensione che per le conseguenti lungaggini procedurali (opzione, ripartizione dell'integrazione al trattamento minimo). Proprio allo scopo di tentare di superare dette difficolta' e pervenire a soluzioni piu' favorevoli e rapide, oltreche' per risolvere gli ulteriori problemi interpretativi che si pongono, questa Direzione Generale ha svolto gli opportuni interventi presso le competenti autorita' ministeriali perche' venga convocata, a breve termine, la Commissione mista di esperti, prevista dall'art. 27 della Convenzione. In attesa delle eventuali modifiche che potranno essere concordate e per non compromettere i vantaggi che possono scaturire, seppure con l'applicazione di soluzioni provvisorie, dalle disposizioni della nuova Convenzione, per la definizione delle domande le Sedi dovranno osservare le seguenti regole: - effettuare il doppio calcolo del pro-rata, ante e post 1 gennaio 1984, ai sensi delle disposizioni della precedente e della nuova convenzione con l'applicazione rigorosa delle rispettive regole e prendendo in considerazione al 1 gennaio 1984 gli imporit della prestazione estera aggiornati alla stessa data; - mantenere in essere il pro-rata dovuto in base alla precedente Convenzione qualora non sussista il requisito minimo dell'anno di contribuzione richiesto dalla nuova Convenzione; - mettere immediatamente in pagamento a titolo provvisorio, la prestazione autonoma dovuta con decorrenza dal 1 gennaio 1984 anche nei confornti dei residenti in Argentina nel caso di aventi diritto a pro-rata a carico dell'Argentina; in tal caso, posto che per la determinazione della misura della prestazione spettante da data anteriore occorrera' attendere l'eventuale rinuncia prevista dall'art. 8 della precedente convenzione, una volta liquidata la pensione autonoma in misura integrale dal 1 gennaio 1984, si riprendera' in carico la pratica come domanda di ricostituzione per la determinazione dei diritti spettanti fino al 31 dicembre 1983; - ricalcolare in pro-rata la pensione autonoma dovuta per il periodo anteriore al 31 dicembre 1983, nei confronti dei beneficiari residenti in italia che rinuncino alla liquidazione di tale prestazione per i periodi anteriori, per beneficiare delle prestazioni in pro-rata spettanti a carico dei due stati; - ricalcolare, nei confronti degli aventi diritto ad un pro-rata italiano, il pro-rata stesso dal 1 gennaio 1984 tenendo conto degli importi della pensione argentina eventualmente liquidata in pari data in regime autonomo; - attribuire il pro-rata dal 1 gennaio 1984 a coloro che optano, per i periodi precedenti, per la liquidazione della pensione autonoma argentina. Di tutte le decisioni adottate, dovra' essere data comunicazione all'ente argentino, all'atto della richiesta delle ulteriori notizie occorrenti per la definitiva soluzione della pratica. Le Sedi regionali effettueranno una accurata ricognizione delle pratiche in evidenza, relative all'applicazione della Convenzione italo-argentina, allo scopo di riesaminarle in conformita' dei criteri sopra indicati e di assumere tutte le iniziative necessarie per pervenire alla loro definizione alla luce delle nuove disposizioni. Secondo gli stessi criteri dovranno essere riesaminate anche le pratiche gia' definite, per le quali non siano stati ancora notificati i provvedimenti. Qualora tali provvedimenti risultino ancora giacenti presso le Sedi, ove ricorrano le condizioni per un riesame, dovranno essere sollecitamente restituite alle Sedi regionali per la relativa revisione. PARTE TERZA Disposizioni in materia di versamenti volontari 18) Totalizzazione dei periodi assicurativi (artt. 6 della Convenzione e 6 e 7 dell'Accordo Amministrativo) L'art. 6 della Convenzione prevede al paragrafo 1) la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria. Il successivo paragrafo 2 stabilisce che la disposizione che precede non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria di uno Stato con l'assicurazione volontaria nell'altro Stato se la legislazione di quest'ultimo stato non la ammetta. Per l'attuazione di tali norme, l'art. 6 dell'Accordo Amministrativo prevede che, nell'effettuare la totalizzazione, si puo' tenere conto dei periodi di assicurazione assimilati a quelli di contribuzione effettiva compiuti nell'altro Stato, solo se la legislazione del primo stato lo consenta. Infine, l'art. 7 dell'Accordo precisa che, per la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini di cui sopra, l'interessato deve presentare, all'Istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti, un certificato attestante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Tale certificato sara' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente. Qualora l'interessato non presenti tale certificato, quest'ultimo sara' richiesto dall'istituzione competente alla istituzione dell'altro Stato. PARTE QUARTA Disposizioni in materia di prestazioni familiari 19) Prestazioni dovute a congiunti di lavoratori (art. 14 della convenzione) Ai sensi dell'articolo in epigrafe il lavoratore di uno Stato contraente che si reca nell'altro Stato contraente ha gli stessi diritti dei lavoratori di quest'ultimo Stato, in materia di prestazioni familiari. Non e' prevista l'esportazione della prestazione stessa per i familiari rimasti nell'altro Stato. Per quanto sopra non e' possibile accordare gli assegni familiari per i congiunti residenti fuori del territorio italiano dei cittadini argentini occupati in italia, considerato che la legislazione argentina non prevede tale possibilita' per i congiunti rimasti in Italia dei lavoratori italiani occupati in detto Stato (art. 32 della legge 23 aprile 1981, n. 155). Proprio nell'intento di superare tali lacune il paragrafo 2 dello stesso articolo stabilisce che le autorita' competenti dei due Stati contraenti concorderanno, in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali, le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente. 20) Prestazioni dovute a congiunti di pensionati (art. 17 dell'Accordo Amministrativo) La disposizione sopracitata stabilisce che il titolare di pensione dovuta in base alla legislazione di entrambi gli Stati ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede, a carico dell'istituzione competente di detto Stato. Di conseguenza nei confronti dei pensionati dell'assicurazione italiana che risiedono in Argentina e che risultino ivi titolari anche di pensione argentina non dovranno essere corrisposti assegni familiari ne' per il coniuge ne' per i figli. L'erogazione degli assegni stessi in favore dei beneficiari di un'unica pensione a carico della sola assicurazione italiana residenti in Argentina o comunque aventi familiari a carico in Argentina, citato art. 32 della Legge n. 155 e, pertanto, e' consentita soltanto nei confronti dei cittadini italiani. PARTE QUINTA Disposizioni diverse, transitorie e finali 21) Autorita' competenti (artt. 1, 26, 28 della Convenzione) Le Autorita' competenti per l'applicazione della Convenzione sono: - per quanto riguarda l'italia: il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministro della Sanita'; - per quanto riguarda l'Argentina: il Ministro per l'azione sociale. Le autorita' competenti dei due stati concludono gli accordi amministrativi e si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni di cui all'art. 2 della Convenzione nonche' le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della Convenzione stessa. 22) Istituzioni competenti (art. 2 dell'Accordo amminiatrativo) Le istituzioni competenti all'applicazione dell'Accordo Amministrativo sono: a) nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori: 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti gestite dall'I.N.P.S.; l'assicurazione contro la tubercolosi; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per malattie e maternita'; 2) le Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio in generale, o il Ministero della Sanita' per talune categorie di aventi diritto, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi e di maternita'. b) nella repubblica Argentina. 1) le "Cajas nacionales, provinciales y municipales de prevision" e la "Direccion nacional de Recaudacion Previsional", per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari dei pensionati. 2) l"Instituto Nacional de Obras Sociales", l'"Istituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" e le "obras sociales", per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico-assistenziali. 3) le "Cajas de subsidios y de asignaciones familiares", per quanto riguarda il regime degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti. 23) Organismi di collegamento (art. 3 dell'Accordo Amministrativo) Le Autorita' competenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente: a) per l'Italia: 1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (I.N.P.S) - Direzione generale - per quanto rigurda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia , i superstiti nonche' le prestazioni a carico degli altri regimi di sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S. 2) Il Ministero della sanita', per quanto riguarda le prestazioni in natura per le malattie, ivi compresa la tubercolosi, e per la maternita'. b) per l'Argentina: 1) la Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione generale di programmazione e Legislazione - per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari. 2) L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico-assistenziali per pensionati. 24) Nutua assitenza per l'applicazione della convenzione (art. 20 della Convenzione) Le Autorita' e le Istituzioni Competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato. 25) Richieste di informazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari (art. 21 della Convenzione) Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita'e alle Istituzioni competenti ed agli Organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato. 26) Esenzioni fiscali - Dispensa dal visto di legalizzazione (art. 22 della Convenzione) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della Convenzione. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbano essere prodotti per l'applicazione della Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' e Istituzioni competenti e dagli Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa alla autenticita' di un certificato o documento, e cosi' di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato. 27) Corrispondenza tra le Autorita', Istituzioni, Organismi e lavoratori - lingua (art. 23 della convenzione) Le autorita' e le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale. 28) Corrispondenza tra i lavoratori, le Autorita' e gli Organismi competenti (art. 24 della Convenzione) Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorita', alle istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatto nella lingua ufficiale dell'altro Stato. 29) Termini per la presentazione di istanze e ricorsi (art. 25, par. 1 e 3 della Convenzione) Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorita', alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto che se fossero presentate alle corrispondenti Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato. I ricorsi, che debbono essere presentati entro il termine prescritto ad una Autorita' o Istituzione competente di uno dei due Stati, sono considerati in termine se presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorita' od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso, l'Autorita' o l'Istituzione, cui i ricorsi sono presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' o all'istituzione competente dell'altro Stato. 30) Presentazione delle domande di prestazione (art. 25, par. 2 della Convenzione) La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato, purche' l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 31) Funzioni della Commissione mista (art. 27 della Convenzione) L'articolo in epigrafe, al quale si rinvia, stabilisce le funzioni attribuite alla Commissione mista di esperti per quanto concerne l'applicazione, le modifiche e l'interpretazione della Convenzione. 32) Richiesta di accertamenti sanitari (art. 29 e 33 della Convenzione e 19 dell'Accordo Amministrativo) A modifica di quanto previsto dalla precedente Convenzione, in virtu' di quanto disposto dagli artt. 29 della Convenzione e 19 dell'Accordo Amministrativo, l'istitutuzione dello Stato in cui si trovano le persone interessate e' tenuta ad effettuare gli accertamenti sanitari richiesti nonche' ad assumersi l'onere delle spese sostenute per tutti gli accertamenti compiuti ivi compresi quelli specialistici. Quanto sopra vale anche nel caso che gli accertamenti suddetti siano stati effettuati nell'esclusivo interesse dell'altra istituzione. Le disposizioni di cui trattasi trovano applicazione, in virtu'di quanto espressamente previsto dall'art. 33 della Convenzione, anche per le spese relative ad accertamenti sanitari da effettuare o effettuati ai fini dell'applicazione della precedente Convenzione, nei casi in cui il rimborso non sia gia' avvenuto. 33) Pagamenti da effettuare nella valuta dello Stato debitore (art. 31 della Convenzione) I pagamenti di prestazioni, dovute in applicazione della convenzione, sono effettuati nella valuta dello Stato debitore, con efficacia liberatoria. Qualora, in uno o in entrambi gli Stati contraenti, venga istituito piu' di un mercato di cambi o nel caso di introduzione di misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorita' competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorita' corrispondente perche' venga insataurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio piu' favorevole per i beneficiari. 34) Presa in considerazione dei periodi assicurativi pregressi (art. 32, par. 1 della Convenzione) Ai fini dell'applicazione della Convenzione si tiene conto dei periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore. 35) Impossibilita' di procedre alla revisione dei diritti riconosciuti o ricusati in virtu' della precedente convenzione (art. 32, par. 2 della Convenzione) I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della nuova Convenzione restano definitivamente disciplinati dalle disposizioni della precedente Convenzione in base alle quali tali diritti sono stati riconosciuti o ricusati. La norma sancisce, in sostanza, il divieto di riesaminare le pratiche definitive che abbiano dato luogo alla concessione di prestzioni autonome a carico di uno Stato, in luogo dei pro rata a carico di entrambi gli stati contraenti, ovvero di due pro rata in sostituzione di una pensione autonoma a seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia prevista dalla precedente Convenzione. Tale divieto non deve ritenresi esteso ai casi in cui i beneficiari di una prestazione concessa, sotto il vigore della precedete Convenzione, a carico di un solo Stato, chiede ora per la prima volta la concessione della pensione a carico dell'altro Stato. 36) Disposizioni transitorie per le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione (art. 32, par. 3 della Convenzione) In base alle disposizioni in epigrafe tutte le situazioni non risolte definitivamente e quindi anche le domande di prestazioni in corso di trattazione alla data dell'1 gennaio 1984, debbono essere esaminate: - ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 12 aprile 1961, per i diritti spettanti fino al 31 dicembre 1983; - ai sensi della nuova Convenzione, per i diritti successivi a tale data. Per la pratica attuazione delle predette disposizioni, per quanto concerne la materia delle pensioni, le Sedi si uniformeranno a quanto previsto al paragrago 17 della presente circolare. Occorre, peraltro, tenere presente che, per analogia, dovranno essere esaminate anche le domande di pensione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova Convenzione ma riferitisi ad eventi verificatisi sotto l'applicazione della precedente Convenzione. 37) Durata della Convenzione e denuncia (art. 36 della Convenzione) In caso di denuncia della Convenzione che ha una durata indeterminata, restano fatti salvi i diritti acquisiti in base alle disposizioni della Convenzione medesima, nonostante le restrizioni eventualmente poste dalle legislazioni dei due Stati. I diritti in via di acquisizione, relativi a periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla denuncia della Convenzione, saranno mantenuti in base ad accordi da stipularsi tra i governi dei due Stati. PARTE SESTA 38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 3 novembre 1981 Con il protocollo aggiuntivo, allegato alla Convenzione, le Autorita' degli Stati contraenti della Convenzione, si sono impegnati ad estendere, alle persone cui si applica la convenzione, le disposizioni piu' favorevoli di quelle contenute nella Convenzione stessa che saranno successivamente concordate da una delle parti contraenti con uno stato terzo. Per l'applicazione di tale Protocollo saranno concordate intese amministrative tra le Autorita' competenti. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI N.B.: Si omette ogni commento per i termini indicati all'art. 1 in quanto gli stessi hanno il significato attribuito nel testo, al quale si rinvia. ---------- (*) Si omette l'allegato 1 in quanto gia' pubblicato in "Atti ufficiali" 1983, pag. 460. (1) I formulari di cui trattasi che sono gli stessi in uso per l'applicazione della precedente Convenzione, ovviamente adattati alle nuove disposizioni, saranno messi a disposizione non appena approvati nel testo definitivo. Nel frattempo, le Sedi dovranno continuare a far uso dei formulari di vecchio tipo. (2) I formulari di cui trattasi che sono gli stessi in uso per l'applicazione della precedente Convenzione, ovviamente adattati alle nuove disposizioni, saranno messi a disposizione non appena approvati nel testo definitivo. Nel frattempo, le Sedi dovranno continuare a far uso dei formulari di vecchio tipo. (3) V. Circ. n. 1066 C.I. del 28 luglio 1981 in "Atti ufficiali", 1981, pag. 1951. (4) V. "Atti ufficiali", 1980, pag. 938. (5) I formulari di cui trattasi saranno messi a disposizione non appena approvati nel testo definitivo e stampati. Nell'attesa, le Sedi dovranno continuare a far uso dei formulari di vecchio tipo, oltre che per le pratiche in corso di trattazione anche per quelle pervenute dopo l'1 gennaio 1984, considerato che i nuovi formulari coincidono sostanzialmente con i precedenti salvo debiti adattamenti alla nuova normativa. sul modulo Conv. Arg.-It.3 e' stata aggiunta l'avvertenza, per il richiedente la pensione di vecchiaia, circa la scelta della decorrenza della pensione stessa in virtu' di quanto previsto dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Sul modulo Conv.It.-Arg.3 e' stata aggiunta l'avvertenza relativa alla compilazione della delega a riscuotere la pensione argentina. Per ambedue i moduli e' stata infine prevista la firma del richiedente. (6) V. nota 5. (7) V. nota 1 della circ. n. 1069 C.I./140 del 21 giugno 1982 in "Atti ufficiali", 1982, pag. 2009. (8) Il testo dovra' essere riprodotto a cura della Sede regionale con i mezzi a disposizione. (9) V. "Atti ufficiali", 1981, pag. 325. ALLEGATO 1 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 44 del 15 febbraio 1983 CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA ...omissis... ALLEGATO 2 ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA FIRMATA A BUENOS AIRES IL 3 NOVEMBRE 1981 CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO I Ai fini dell'applicazione del presente Accordo Amministrativo: 1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina. 2) Il termine "Accordo" designa il presente Accordo Amministrativo. 3) I termini definiti dall'articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo. ARTICOLO 2 Le istituzioni competenti all'applicazione del presente Accordo Amministrativo sono: a) Nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori sono: 1) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S. per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti gestite dall'IN.P.S.; l'assicurazione contro la tubercolosi; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per malattia e maternita'. 2) Le Unita' Sanitarie locali competenti per territorio in generale, o il Ministero della Sanita', per talune categorie di aventi diritto, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternita'. b) Nella Repubblica Argentina: 1) Le "Cajas nacionales, provinciales y municipales de prevision" e la "Direccion Nacional de Recaudacion Previsional", per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari dei pensionati. 2) L'"Instituto Nacional de Obras Sociales", I "Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" e le "obras sociales", per quanto rigurda il regime delle prestazioni medico-assistenziali. 3) Le "Cajas de subsidios y de asignaciones familiares", per quanto rigurda il regime degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti. ARTICOLO 3 Ai fini della trattazione delle pratiche relative alle prestazioni dovute ai sensi della Convenzione, le Autorita' competenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente: a) Per l'italia 1) l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Direzione generale - per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, i superstiti; nonche' le prestazioni a carico degli altri regimi di sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S. 2) Il Ministero della Sanita', per quanto riguarda le prestazioni in natura per le malattie, ivi compresa la tubercolosi, e per la maternita'. b) Per l'Argentina: 1) La Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Programmazione e Legislazione, per quanto riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari. 2) L'"Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico-assistenziali per pensionati. ARTICOLO 4 L'istituzione competente di ciascun Stato contraente, nel procedere alla totalizzazione dei periodi previsti dall'articolo 7 della Convenzione, cumula i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza con i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza che dalla legislazione dell'altro Stato sono considerati validi ai fini della acquisizione , del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni. CAPITOLO II LEGISLAZIONE APPLICABILE ARTICOLO 5 1) Per i lavoratori distaccati nel territorio dell'altro Stato confermemente all'articolo 9, lettera c), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede l'impresa o viene abitualmente svolta un'attivita' autonoma. 2) L'attestato di cui al paragrafo I) viene rilasciato: a) In Italia: - Dall'Istituto Nazionale della previdenza Sociale (I.N.P.S.). b) In Argentina: - Dalla Segreteria di stato di Sicurezza sociale - Direzione Generale di Programmazione e legislazione. 3) Nei casi previsti all'articolo 9, lettera c), ove il periodo di occupazione debba prolungarsi oltre i 24 (ventiquattro) mesi inizialmente previsti, il datore i lavoro ovvero il lavoratore dovra' chiedere all'Autorita' competente dello Stato in cui il lavoratore subordinato o l'attivita' autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a restare assoggettato alla legislazione dell'altro Stato. In Italia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - in Argentina alla Segreteria di Stato di Sicurezza Sociale, Direzione Generale di Programmazione e Legislazione. CAPITOLO III PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ARTICOLO 6 Nell'operare la totalizzazione prevista dall'articolo 6 della Convenzione, l'Istituzione competente di uno Stato contraente computa i periodi assimilati a quelli di contribuzione effettiva compiuti nell'altro Stato solo se e nei limiti in cui la legislazione che essa applica prevede la utilizzazione dei periodi assimilati a quelli di contribuzione effettiva ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria. ARTICOLO 7 Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria secondo l'articolo 6, paragrafo I), della Convenzione, l'interessato e' tenuto a presentare all'istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti un certificato attestante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Tale certificato sara' rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l'interessato ha compiuto tali periodi. Qualora l'interessato non presenti tale certificato, questo ultimo sara' richiesto dall'istituzione competente alla istituzione competente dell'altro Stato. CAPITOLO IV MALATTIA E MATERNITA' (PRESTAZIONI IN NATURA) ARTICOLO 8 1) Per i beneficiari delle prestazioni in natura, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita che soggiorni nello Stato contraente diverso da quello competente, e' tenuto ad iscriversi presso l'istituzione del luogo di soggiorno, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. L'attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte. 2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 3) In caso di spedalizzazione del titolare di pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici) giorni, l'istituzione del luogo di soggiorno ne da' notizia senza indugi alla istituzione competente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e successivamente la data di uscita dall'ospedale. 4) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita. 5) L'attestato e' rilasciato, in Italia dalle Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanita' per alcune categorie di aventi diritto e in Argentina dall'" Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" o dalla corrispondente "obra social" ARTICOLO 9 1) Per beneficiare, nello Stato contraente in cui si risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle pretazioni in natura ai sensi dell'articolo II paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita, e' tenuto ad iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente. 2) Se il titolare di pensione o rendita non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo. 3) L'attestato ha validita' fino a quando l'istituzione del luogo di residenza non riceve la notifica di annullamento da parte dell'istituzione competente. 4) L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell'avvenuta iscrizione del titolare di pensione o rendita e delle variazioni sulla situazione personale dell'interessato. 5) le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita. 6) L'attestato e' rilasciato, in Italia, dalle Unita' Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal ministero della Sanita' per alcune categorie di aventi diritto; in Argentina dall'"Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" o dalla corrispondente "obra social". ARTICOLO 10 1) Per la concessione delle protesi, grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura considerate di grande importanza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno avverte preliminarmente l'istituzione competente, con formale comunicazione. L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da parte dell'Istituzione competente, parere negativo entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione. 2) Qualora le prestazoni debbano essere fornite in via di urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede, alla loro erogazione informandone tempestivamente l'istituzione competente. 3) Gli organismi di collegamento si scambieranno periodicamente notizie in ordine alle prestazioni indicate al precedente paragrafo 1), previste dalle rispettive legislazioni. ARTICOLO II 1) Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura in applicazione degli articoli 8 e 10 sono rimborsate sulla base del costo effettivo nei limiti delle tariffe praticate, secondo la propria legislazione, dalla istituzione di residenza o di soggiorno, che ha corrisposto dette prestazioni. Il pagamento della somma e' effettuato entro 12 (dodici) mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario. 2) Le Autorita' competenti possono concordare, in determinati casi o per alcune classi di prestazioni sanitarie, in particolare farmaceutiche, altre modalita' di rimborso. 3) Le Autorita' competenti si comunicheranno rispettivamente quali sono gli Organismi che in ciascuno Stato prenderanno a carico i rimborsi di cui al precedente paragrafo I). ARTICOLO 12 1) Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in aplicazione dell'articolo 9 sono rimborsate sulla base del costo medio pro-capite. 2) Le modalita' per il calcolo di detto costo medio, saranno fissate di comune accordo tra il Ministero della sanita' italiana ed il "Ministerio de Accion Social" argentino, sulla base dei dati disponibili. 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano per il rimborso delle spese relative alle prestazioni erogate ai familiari, residenti nello Stato contraente diverso da quello competente, debitore della pensione o rendita. CAPITOLO V INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI ARTICOLO 13 Nei casi in cui all'articolo 15, paragrafo 1), lettera a), e paragrafo 3) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base alle seguenti regole: a) Ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano gia' dato luogo alla liquidazione di una pensione secondo la legislazione di tale Stato. b) In caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione, agli effetti della totalizzazione la durata di tali periodi sara' presa in considerazione una sola volta, mentre agli effetti del calcolo del prorata, detti periodi saranno presi in considerazione da ciascuna delle istituzioni degli Stati contraenti. c) Qualora non sia possibile determinare con esattezza l'epoca in cui determianti periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtu' della legislazione di uno Stato contraente si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. d) Ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti e' preso in considerazione soltanto dall'istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato e' stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato e' preso in considerazione dall'istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato e' stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo. ARTICOLO 14 1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della Convenzione, da parte dell'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione, saranno presi in considerazione unicamente gli importi iniziali risultanti all'atto della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, con esclusione di eventuali integrazioni al minimo dovuto in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Se la somma delle due prestazioni di cui al paragrafo 1) e' inferiore all'importo del trattamento minimo previsto dalla legislazione dello Stato di residenza, l'istituzione competente di tale Stato concedera' sulla prestazione che eroga, l'importo necessario a raggiungere il trattamento minimo. 3) Per le successive rivalutazioni del trattamento minimo da attribuire in applicazione del predetto articolo 17 della Convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione continuera' a prendere in considerazione l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente. ARTICOLO 15 Il lavoratore che effettua versamenti volontari secondo la legislazione di uno Stato contraente si considera soggetto alla legislazione di tale Stato al fine di stabilire se sia realizzata la condizione prevista dall'articolo 18 della Convenzione. ARTICOLO 16 1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 15 della Convenzione, possono presentare domanda alla istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente nei modi prescritti dalla legislazione applicata dalla istituzione cui la domanda viene presentata. A tale scopo saranno istituiti appositi formulari di domanda. Tali formulari devono contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla istituzione alla quale la domanda e' rivolta. 2) La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in confornita' con il precedente paragrafo 1), viene considerata come data di presentazione alla istituzione competente dell'altro Stato. 3) L'istituzione competente che ha ricevuto a domanda trasmette senza indugi all'istituzione competente dell'altro Stato il formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1). 4) Oltre al formulario di cui al precedente paragrafo 1), la istituzione che ha ricevuto la domanda deve inviare alla istituzione competente dell'altro Stato, il piu' presto possibile, due copie di un formulario di collegamento che indichi, in particolare, i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione che trasmette il formulario e i diritti derivanti da tali periodi. 5) L'istituzione competente dell'altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 1) e 4) determina i diritti spettanti al richiedente tanto in base ai soli periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica che a quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati. L'istituzione predetta, quindi, trasmette all'istituzione competente dell'altro Stato una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4) completata con i dati relativi ai periodi accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente. 6) L'istituzione cui e' stata presentata domanda dall'interessato, ricevuto il formulario di collegamento completato con i dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo 5), e determinati, ove necessario, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizazione dei periodi accreditati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, si pronuncia sulla domanda stessa e ne comunica l'esito all'altra istituzione competente. 7) I dati personali contenuti nel formulario di domamda di cui al precedente paragrafo 1) saranno autenticati dalla istituzione competente che trasmette il formulario. Detta istituzione attesta che le informazioni contenute nel formulario di domanda si basano su documenti originali; la trasmisisone del formulario cosi' autenticato dispensera' dall'invio dei documenti originali. CAPITOLO VI PRSTAZIONI FAMILIARI ARTICOLO 17 Il titolare di pensioni dovute in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui detto titolare risiede. L'onere delle prestazioni e' a carico della istituzione competente di quest'ultimo Stato. CAPITOLO VII ARTICOLO 18 I formulari, certificati, attestati, dichiarazioni, domande e gli altri atti necessari all'applicazione della Convenzione e del presente Accordo saranno stabiliti dall Commissione mista di esperti di cui all'articolo 27 dell Convenzione stessa. ARTICOLO 19 Le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione si applicano anche nei casi in cui gli accertamenti sanitari siano necessari per la concessione di prestazioni completamente ed esclusivamente a carico di istituzioni dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna. ARTICOLO 20 Il presente accordo entrera' in vigore alla stessa data della Convenzione e avra' termine alla data alla quale la Convenzione stessa cessera' di essere in vigore. FATTO nella citta' di Buenos Aires, addi' quindici dicembre millenovecentottantatre, in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA f.to Susanna Agnelli F.to. Donato Mario Caputo ALLEGATO 3 SERVIZIO RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI ----------- Ai dirigenti le Sedi regionali Reparto: Studi e Ai Dirigenti le Sedi Legislazione provinciali e zonali MESSAGGIO TP 07059 DEL 30 DICEMBRE 1983 OGGETTO: Convenzione italo-argentina di sicurezza sociale. A seguito della firma dell'accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione in oggetto e dello scambio degli strumenti di ratifica intervenuto recentemente tra i Governi italiano e argentino, il 1 gennaio 1984 entra in vigore la convenzione italo-argentina di sicurezza sociale firmata il 3 novembre 1981 che, a partire dalla sua entrata in vigore, sostituisce la Convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali firmata il 12 aprile 1961. In attesa di fornire con apposita circolare le istruzioni concernenti il regime convenzionale in oggetto, si fa cenno, di seguito, alle principali innovazioni introdotte dalla nuova normativa: - la Convenzione si applica a tutti i lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno, o di entrambi, gli Stati contraenti; - ciascuno Stato puo' concedere la pensione (autonoma o in pro rata) man mano che secondo la propria legislazione si determinano le condizioni per l'insorgenza del diritto; - la pensione in pro rata puo' essere concessa soltanto quanto non sussistano i requisiti per il diritto a pensione autonoma; - i cittadini italiani o argentini possono conseguire il diritto a pensione, ove sia necessario mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti nei Paesi terzi legati all'Italia o all'Argentina da distinte convenzioni di sicurezza sociale: - l'integrazione al trattamento minimo e' concesso dallo Stato in cui risiede il titolare della pensione e risulta interamente a carico di detto Stato; - i periodi di assicurazione inferiori ad un anno non debbono essere totalizzati ma vengono utilizzati, tanto ai fini del conseguimento del diritto che della misura della pensione, dallo Stato che concede quest'ultima. Poiche' la Convenzione (art. 32, n. 3) prevede che le pratiche in corso di trattazione vengano definite applicando la precedente normativa sino al 1 gennaio 1984, le pratiche non ancora notificate alla data suddetta dovranno essere tenute in sospeso sino all'inizio delle menzionate istruzioni. IL DIRIGENTE IL SERVIZIO (FRETTONI) ALLEGATO 4 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE .......... li' ......... Risposta alla lettera del ................... (1) ................ N. ..................... N. .............. OGGETTO: Convenzione (da citare nella italo-argentina risposta) sulle assicurazioni sociali. Richiesta di notizie sull'ammontare della pensione argentina spettante a: ................ ................ All. ....... Al ............................. ................................ ========= In relazione alla domanda di pensione di vecchiaia/di invalidita'/ ai superstiti presentata dal nominato in oggetto il ................ a codesto Organismo, e' stato accertato che sussiste in favore del medesimo il diritto, a carico dell'assicurazione italiana, ad un pro rata di pensione, a decorrere dal ............., come risulta dall'allegato formulario ................. . Peraltro, al fine di determinare la misura definitiva di tale pro rata, in relazione alle disposizioni vigenti in Italia in materia di integrazione al trattamento minimo e di provvedere alla messa in pagamento delle quote dovute, si prega di voler cortesemente e sollecitamente restituire copia dell'accluso formulario, indicando, al punto 2 della parte III, l'importo della prestazione spettante a carico di codesto Organismo alla stessa data di decorrenza della pensione italiana, eventualmente integrato al minimo vigente in codesto Stato, in conformita' di quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione del 3/XI/81 . Con l'occasione, si prega, altresi', di far conoscere se questo Istituto debba tenere somme a disposizione, in relazione ad eventuali eccedenze corrisposte in piu' all'interessato da parte di codesto Organismo. Non appena in possesso di tali notizie, sara' premura di questo Istituto comunicare la misura definitiva della pensione italiana che verra' posta in pagamento. E' gradita l'occasione per esprimere i sensi della piu' alta considerazione. ............................................. Firma del responsabile dell'unita' funzionale -------- (1) Timbro dell'unita' funzionale che provvede alla compilazione del modello. ALLEGATO 5 CENNI SUL SISTEMA PENSIONISTICO ARGENTINO (*) (L. n. 18037/69, L. n. 21451/76) Introduzione Il sistema pensionistico argentino e' stato notevolmente modificato con la legge n. 21451 dell'ottobre 1976 allo scopo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e, nello stesso tempo, di elevare l'importo delle prestazioni. A norma di tale legge sono soggetti all'obbligo assicurativo tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano compiuto rispettivamente, il 16 o 18 anno di eta'. Pensione ordinaria - Requisiti Per acquisire il diritto alla pensione ordinaria i lavoratori devono: a) aver compiuto 60 anni di eta' - se uomini - e 55 anni - se donne - (per gli autonomi invece: 65 anni se uomini e 60 se donne). E' fatta eccezione per i lavoratori che, maturati 30 anni di contribuzione, abbiano cessato l'attivita' lavorativa nei due anni immediatamente antecedenti il raggiungimento dell'eta' pensionabile; b) far valere almeno 30 anni di contribuzione o di servizio utili. Nel caso che il lavoratore, al compimento dell'eta' pensionabile non abbia conseguito i 30 anni di contribuzione puo' conseguirli restando in servizio 2 anni per ogni anno di contribuzione mancante. Calcolo della prestazione ordinaria L'ammontare della pensione viene calcolato in base ad una percentuale dell'importo medio delle retribuzioni mensili rivalutate dei 3 anni piu' favorevoli scelti tra i cinque ultimi anni lavorativi. Detta percentuale e' del: 70% se l'assicurato non supera di 3 anni l'eta' pensionabile 78% se supera di 3 anni l'eta' pensionabile 80% se supera di 4 anni l'eta' pensionabile 82% se supera di 5 anni l'eta' pensionabile E' adottato inoltre un sistema di indicizzazione che aggancia le pensioni in pagamento alle variazioni dell'indice generale delle retribuzioni ogniqualvolta queste subiscono un aumento superiore al 10% . L'importo minimo della pensione e' stabilito per legge. Il limite massimo della pensione equivale a 15 volte la pensione minima. Il godimento della pensione e' incompatibile con attivita' di lavoro dipendente. Pensione per eta' avanzata Hanno diritto a questa prestazione gli assicurati di entrambi i sessi, che abbiano compiuto 65 anni di eta' (70 per gli autonomi) e maturato 10 anni di servizio dei quali almeno 5 prestati negli 8 anni immediatamente precedenti la cessazione del lavoro. L'importo di questa pensione e' pari al 60% della retribuzione (50% per gli autonomi). Pensione d'invalidita' Hanno diritto alla pensione di invalidita', a prescindere dall'eta' raggiunta e dal servizio svolto, gli assicurati che nel corso dell'attivita' lavorativa diventino fisicamente e intellettualmente incapaci di svolgere la propria professione: Vanno tenute presenti le seguenti particolarita': a) quando la diminuzione della capacita' lavoraitva e' superiore al 66% viene considerata invalidita' totale; b) la prova dello stato invalidante e' a carico dell'interessato; c) la Cassa competente stabilisce se l'attivita' abituale puo' essere sostituita con altra compatibile con le attitudini professionali residue; d) quando la domanda di pensione viene presentata un anno dopo la cessazione dal lavoro, si ritiene che l'interessato non fossse invalidito a questa data, salvo che le cause invalidanti non siano documentate; e) quando il lavoratore sia stato assicurato per piu' di 10 anni ha diritto alla pensione di invalidita' soltanto se lo stato invalidante insorga entro 2 anni dalla cessazione dal servizio. f) puo' essere concessa una pensione provvisoria quando lo stato di invalidita' non sia permanente. Tale pensione diventa definitiva al compimento dei 50 ed a condizione che l'interessato abbia goduto della pensione provvisoria per piu' di 10 anni; g) il godimento della pensione di invalidita' non e' compatibile con l'esercizio di un lavoro dipendente. h) l'importo della pensione e' uguale a quello della pensione di vecchiaia ordinaria. Pensione ai superstiti Hanno diritto a tale prestazione, in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato: a) la vedova o il vedovo invalidito che risulti a carico della defunta; b) a determinate condizioni anche i discendenti e gli ascendenti. L'importo della pensione e' pari al 75% dell'importo della pensione diretta aumentato del 5% per ogni figlio sino a raggiungere l'importo della pensione diretta. I N D I C E Premessa .............................. pag. 344 Parte I Disposizioni generali 1) Campo di applicazione oggettivo ..... " 344 2) Campo di applicazione soggettivo e 3) Esportabilita' delle prestazioni di sicurezza sociale al di fuori del territorio degli Stati contraenti .... " 346 4) Totalizzazione dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni " 346 5) Legislazione applicabile - 5.1. Regola generale ................ " 346 - 5.2. Eccezioni ..................... " 347 - 5.2.1. Membri di Rappresentanze diplomatiche, Consolari e di Organismi internazionali - Personale al servizio ........ " 347 - 5.2.2. Pubblici impiegati ed assimilati .................. " 347 - 5.2.3. Lavoratori distaccati ........ " 347 - 5.2.4. Possibilita' di altre deroghe " 348 PARTE II Prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti Capitolo I Disposizioni normative 6) Possibilita' di concedere una pensione autonoma in concomitanza della liquidazione di un pro-rata da parte dell'altro Stato .................... " 348 7) Totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti per il conseguimento del diritto a pensione .................. " 349 8) Totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi ......................... " 350 9) Periodi di assicurazione inferiori ad un anno .............................. " 350 10) Calcolo delle pensioni ................ " 351 11) Non contemporaneita' del diritto a pensione nei due Stati ............... " 351 12) Integrazione al trattamento minimo della somma delle pensioni, a carico dello Stato di residenza .................. " 351 13) Assoggettamento alla legislazione al momento del verificarsi dell'evento .. " 352 14) Recupero di somme erogate a titolo di anticipazione o in misura eccedente dalle istituzioni dei due Stati ...... " 353 Capitolo II Disposizioni procedurali per la definizione delle domande di pensione 15) Presentazione delle domande. Trasmissione all'Ente estero. Definizione. Notifica del provvedimento ....................... " 353 16) Trattazione delle domande di pensione a cura delle Sedi regionali ........... " 354 A - Domande di pensione presentate in Italia ............................. " 354 B - Domande di pensione presentate all'estero ......................... " 355 17) Trattazione delle domande di pensione in corso di definizione alla data dell'1 gennaio 1984 ......................... " 355 PARTE III Disposizioni in materia di versamenti volontari 18) Totalizzzazione dei periodi assicurativi ......................... " 357 PARTE IV Disposizioni in materia di prestazioni familiari 19) Prestazioni dovute a congiunti dei lavoratori .......................... " 357 20) Prestazioni dovute a congiunti di pensionati .......................... " 358 PARTE V Disposizioni diverse, transitorie e finali 21) Autorita' competenti ................. " 358 22) Istituzioni competenti ............... " 359 23) Organismi di collegamento ............ " 359 24) Mutua assistenza per l'applicazione della Convenzione .................. " 360 25) Richieste di informazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari ........................ " 360 26) Esenzioni fiscali. Dispensa dal visto di legalizzazione .................. " 360 27) Corrispondenza tra le Autorita', Istituzioni, Organismi e lavoratori. Lingua ............................. " 360 28) Corrispondenza tra i lavoratori, le Autorita' e gli Organismi competenti ......................... " 361 29) Termini per la presentazione di istanze e ricorsi .................. " 361 30) Presentazione delle domande di prestazione ........................ " 361 31) Funzioni della Commissione mista ...... pag. 361 32) Richiesta di accertamenti sanitari .... " 361 33) Pagamenti da effettuare nella valuta dello Stato debitore ............... " 362 34) Presa in considerazione dei periodi assicurativi pregressi ............. " 362 35) Impossibilita' di procedere alla revisione dei diritti riconosciuti o ricusati in virtu' della precedente Convenzione ......................... " 362 36) Disposizioni transitorie per le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione ........................ " 363 37) Durata della Convenzione e denuncia .. " 363 PARTE VI 38) Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 3 novembre 1981 ................ " 363 Allegati All. 1 - Convenzione e Protocollo aggiuntivo All. 2 - Accordo amministrativo All. 3 - Messaggio n. 07059 del 30 dicembre 1983 All. 4 - Fac-simile del modulo per richiesta di notizie sull'ammontare della pensione argentina All. 5 - Cenni sul sistema pensionistico