DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 90
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
E, PER CONOSCENZA:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
:CONVENZIONE ITALO ARGENTINA - INFORMATIVA SULLA
LEGISLAZIONE ARGENTINA. CRITERI PROCEDURALI
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 18 aprile 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 90 AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
E, PER CONOSCENZA:
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E
VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO :CONVENZIONE ITALO ARGENTINA - INFORMATIVA SULLA
LEGISLAZIONE ARGENTINA. CRITERI PROCEDURALI
SOMMARIO
SI FORNISCONO ALLE SEDI NOTIZIE SULLE MODIFICHE INTERVENUTE NEL
SISTEMA DELLA SICUREZZA SOCIALE ARGENTINO NONCHE' SULLE INTESE
CONCORDATE AL FINE DI ACCELERARE LA DEFINIZIONE DELLE DOMANDE
DI PENSIONE AI SENSI DELLA CONVENZIONE.
NEL CORSO DI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DEGLI ORGANISMI
ARGENTINI SONO STATI ESAMINATI ALCUNI ASPETTI DELLA
LEGISLAZIONE PIU' RECENTE DI TALE PAESE E TRATTATE ALCUNE
QUESTIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA VIGENTE CONVENZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALI A SEGUITO DEI QUALI SI
FORNISCONO UTILI INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI DA TENER PRESENTI
PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONI .NELLO SPECIFICO
REGIME CONVENZIONALE.
1 - INFORMATIVA SULLA LEGISLAZIONE ARGENTINA E
SULL'ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA
SOCIALE
NEGLI ULTIMI ANNI IL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE ARGENTINO HA
SUBITO UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE .SIA PER QUANTO CONCERNE
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA AD ESSO PREPOSTA SIA PER CIO'
CHE ATTIENE ALLA STRUTTURA DEL SISTEMA. IN PROPOSITO SI
FORNISCONO DI SEGUITO ALCUNI CENNI SOMMARI.
1 - 1 SISTEMA UNICO DI SICUREZZA SOCIALE - CREAZIONE
DELL'ANSeS.
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 1992 CON DECRETO 2284 /91 SULLA
DEREGOLAMENTAZIONE ECONOMICA E' STATO CREATO IL SISTEMA UNICO
DI SICUREZZA SOCIALE ( SUSS ) INCORPORANDO IN UN'UNICA NUOVA
STRUTTURA DENOMINATA "ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL" ( ANSeS ) L'INPS (INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL) ED ALTRE CASSE IN PRECEDENZA ESISTENTI. ED OPERANTI
IN MODO INDIPENDENTE ( CASSA NAZIONALE DELLO STATO E DEI
SERVIZI PUBBLICI; CASSA NAZIONALE DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E
ATTIVITA' CIVILI; CASSA NAZ.IONALE DEGLI AUTONOMI E LE TRE
CASSE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI )
1 - 2 NUOVO SISTEMA INTEGRATO DELLE PENSIONI.
CON LEGGE 24.241/93 ENTRATA IN VIGORE DAL 15 LUGLIO 1994 IL
SISTEMA NAZIONALE ESISTENTE BASATO SU UN REGIME A RIPARTIZIONE
HA INCORPORATO IL REGIME A CAPITALIZZAZIONE, ASSUMENDO LA
NUOVA DENOMINAZIONE DI "SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES " ( S I J P .)
IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO HA CARATTERE OBBLIGATORIO E
COSTITUISCE IN REALTA' UN SISTEMA MISTO POICHE' IN ESSO
COESISTONO UN REGIME DI RIPARTIZIONE ED UN REGIME DI
CAPITALIZZAZIONE.
IL NUOVO SISTEMA, NEL QUALE IL REGIME GESTITO DALLO STATO
COESISTE CON IL REGIME GESTITO DA PRIVATI SOTTO IL CONTROLLO
STATALE , PREVEDE CHE IL DATORE DI LAVORO CONTINUI A VERSARE
ALLO STATO UN CONTRIBUTO PARI AL 16/% DELLA RETRIBUZIONE,
MENTRE IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE DI VERSARE IL SUO
CONTRIBUTO (11% CONTRO L'ATTUALE DEL 10% ) O ALLO STATO
BENEFICIANDO DI UN REGIME PENSIONISTICO SIMILE ALL'ATTUALE O AD
UNO DEI FONDI PENSIONE DENOMINATI A.F.J.P.APPOSITAMENTE
COSTITUITI DA CONSORZI TRA BANCHE, SOCIETA' FINANZIARIE E
ASSICURATIVE.
NEL CASO DI OPZIONE PER IL REGIME STATALE IL LAVORATORE
PERCEPIRA' UN MINIMO GARANTITO UGUALE PER TUTTI PIU' UN
AMMONTARE VARIABILE COMMISURATO AI CONTRIBUTI VERSATI ALMENO
PER 30 ANNI .
NEL REGIME PRIVATO IL LAVORATORE RICEVERA' INVECE OLTRE AL
MINIMO GARANTITO DALLO STATO UNA QUOTA PROPORZIONATA AI
CONTRIBUTI VERSATI ED AL REDDITO DERIVANTE DAGLI INVESTIMENTI
FATTI DALL'A.F.J.P .PRESCELTA. .IN TAL CASO IL PENSIONATO
POTRA' ANCHE ANTICIPARE O POSTICIPARE IL PENSIONAMENTO ED
EFFETTUARE PRELIEVI PARZIALI DAL PROPRIO CONTO.
IL LAVORATORE CHE OPTA PER IL REGIME STATALE POTRA' IN
QUALSIASI MOMENTO PASSARE A QUELLO PRIVATO, MENTRE CHI SCEGLIE
IL REGIME PRIVATO POTRA' SOLO TRASFERIRE IL SUO PIANO
PENSIONE DA UNA A.F.J P. AD UN'ALTRA.
ACCANTO AL REGIME NAZIONALE CONTINUANO ANCORA A SUSSISTERE
ALCUNE CASSE PROVINCALI, COMUNALI E PROFESSIONALI CHE NON
HANNO SINORA OPTATO PER L'INTEGRAZIONE NEL NUOVO SISTEMA.
1 - 3 MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE CONCERNENTE LE
PENSIONI DI VECCHIAIA. LIMITE DI ETA' - REQUISITO MINIMO DI
CONTRIBUZIONE.
LA PREDETTA LEGGE 24.241 HA ELEVATO IL LIMITE DI ETA' PREVISTO
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ARGENTINA DEL REGIME GENERALE DEI
LAVORATORI DIPENDENTI PORTANDOLO A 65 ANNI PER GLI UOMINI ED A
60 ANNI PER LE DONNE.
NESSUNA VARIAZIONE E' INTERVENUTA PER QUANTO CONCERNE I
LAVORATORI AUTONOMI PER I QUALI TALI LIMITI ERANO GIA' IN
VIGORE.
L' ELEVAZIONE DEL PREDETTO LIMITE E' GRADUALE ED E' REGOLATA DA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, CHE NE PREVEDONO L'ENTRATA IN VIGORE A
REGIME DAL 2001.
NELL'ALLEGATA TABELLA SI INDICANO I LIMITI DI ETA' OCCORRENTI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA
DISTINTI IN BASE AL SESSO ED ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (
LAVORATORI DIPENDENTI O AUTONOMI).
IL REQUISITO MINIMO DI CONTRIBUTI RICHIESTO E' DI 30 ANNI PER
TUTTI.
PER IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO MINIMO DI ANNI DI LAVORO
COPERTO DI CONTRIBUZIONE E' NECESSARIO PRESENTARE O TRASMETTERE
ALL' ENTE ARGENTINO I CERTIFICATI DI SERVIZIO E RETRIBUZIONE.
QUALORA IL LAVORATORE RISULTI SPROVVISTO DI TALE CERTIFICAZIONE
POTRA' OTTENERE ENTRO CERTI LIMITI IL RICONOSCIMENTO DEI
PERIODI MANCANTI PER I SERVIZI PRESTATI ANTERIORMENTE AL 1
GENNAIO 1969, MEDIANTE PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE
GIURATA, DA LUI SOTTOSCRITTA.
2 - DISPOSIZIONI PROCEDURALI.
2-1 DOMANDE DI PENSIONE ITALIANA PER SUPERSTITI DI
PENSIONATI, PRESENTATE IN ARGENTINA PER IL TRAMITE DI ENTI DI
PATRONATO.
DA TEMPO I PATRONATI OPERANTI IN ARGENTINA HANNO RICHIESTO DI
POTER TRASMETTERE DIRETTAMENTE IN ITALIA, EVITANDONE LA
PRESENTAZIONE ALL'ENTE ARGENTINO, LE DOMANDE DI PENSIONE IN
OGGETTO DA ESSI PATROCINATE, AL FINE DI ACCELERARE LA
RELATIVA TRATTAZIONE.
ADERENDO ALLA RICHIESTA FORMULATA E' STATO POSSIBILE
CONCORDARE CON I RAPPRESENTANTI DELL'ANSeS I CRITERI DA
SEGUIRE PER TALI PRATICHE STABILENDO QUANTO SEGUE.:
1) TALE POSSIBILITA' E' ACCORDATA UNICAMENTE PER LE DOMANDE DI
PENSIONE PRESENTATE DA SUPERSTITI DI PENSIONATI, RESIDENTI IN
ARGENTINA, CHE ABBIANO IN PRECEDENZA OTTENUTO LA PRESTAZIONE
PER SUPERSTITI ARGENTINA SENZA RICHIEDERE LA PENSIONE
ITALIANA;
2) L'ENTE ARGENTINO SI E' RISERVATO DI APPROFONDIRE IL PROBLEMA
PER QUANTO CONCERNE L'EVENTUALE ESTENSIONE DEL CRITERIO ANCHE
NEI CONFRONTI DEI SUPERSTITI DI ASSICURATI;
3) PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DA PARTE ITALIANA DOVRA'
ESSERE ALLEGATO ALLA DOMANDA, A CURA DEI PATRONATI, UNA
DICHIARAZIUONE RILASCIATA DALL'ENTE ARGENTINO DALLA QUALE
RISULTI LA DECORRENZA E L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE ARGENTINA;
4) NON DOVRA' ESSERE RICHIESTA DALL'INPS ALCUNA CERTIFICAZIONE
CONTRIBUTIVA OGNI QUALVOLTA LA STESSA POSSA ESSERE REPERITA
NEGLI ATTI DELLA PRATICA DEL DE CUIUS. A TAL RIGUARDO E' STATO
ANCHE CHIARITO DA PARTE ARGENTINA CHE LA DOCUMENTAZIONE SERVITA
PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE AL DANTE CAUSA IN ARGENTINA
NON PUO' ESSERE ULTERIORMENTE IMPLEMENTATA DI CONTRIBUTI A
NORMA DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE DI QUEL PAESE.
2.2 . TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
E' STATO AFFRONTATO IL PROBLEMA DELLA TRATTAZIONE DELLE
PRATICHE IN REGIME INTERNAZIONALE AL FINE DI CONCORDARE ALCUNE
MISURE DIRETTE AD ACCELERARE L'ITER PROCEDURALE E AD ELIMINARE
LE CAUSE DI DISFUNZIONE O I RITARDI ANCORA ESISTENTI.
A TAL RIGUARDO I RAPPRESENTANTI DELL'ANSeS HANNO ASSICURATO
CHE, PER EFFETTO DELLE PROFONDE TRASFORMAZIONI INTERVENUTE NEL
PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, L'ENTE HA RAGGIUNTO
UNA FASE DI NORMALIZZAZIONE DELLA SUA ATTIVITA' CHE GLI
DOVREBBE CONSENTIRE, A PARTIRE DAL CORRENTE MESE DI APRILE, LA
DEFINIZIONE DELLE NUOVE PRATICHE DI PENSIONE ENTRO TERMINI
BREVISSIMI (30 GIORNI).
CONSIDERATO IL LIVELLO DI AUTOMAZIONE RAGGIUNTO DAI DUE
ISTITUTI, NELL'INTENTO DI ACCELERARE LA TRATTAZIONE DELLE
PRATICHE, SI E' CONCORDATO DI DARE IN TEMPI BREVI L'AVVIO AD
UN COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA L' INPS E L'ANSeS CHE, IN UNA
PRIMA FASE DOVREBBE CONSENTIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LA
TRASMISSIONE DEI FORMULARI PREVISTI PER LA TRATTAZIONE DELLE
PRATICHE.
E' STATA POI RAPPRESENTATA L'ESIGENZA CHE VENGANO RISOLTI I
NUMEROSI CASI PENDENTI E PER FACILITARE LA RICERCA SI E'
CONVENUTO CHE CIASCUNO DEGLI ISTITUTI TRASMETTERA' ALL' ALTRO
UNA LISTA DEI CASI NON DEFINITI FIGURANTI PRESSO I PROPRI
UFFICI.
A TAL FINE L'INPS DOVRA' INVIARE ALL'ANSES LA LISTA DEI CASI
PENDENTI AVENDO CURA DI INDICARE ANCHE IL NUMERO DI"
EXPEDIENTE " ARGENTINO.
ANALOGA LISTA VERRA' INVIATA AL CONSOLATO DI BUENOS AIRES PER
CONSULTAZIONE DA PARTE DEI PATRONATI INTERESSATI
L'ANSES SI E' IMPEGNATO A RISOLVERE I CASI CHE VERRANNO
SEGNALATI NONCHE' AD ACCELERARE L'INVIO DEGLI ESTRATTI
CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI AUTONOMI ASSICURANDO IL PROPRIO
INTERVENTO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE AL RELATIVO
RILASCIO .
PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO CONVENUTO LE SEDI DOVRANNO
PREDISPORRE E TRASMETTERE CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE A
QUESTA SEDE CENTRALE LE LISTE RELATIVE ALLE PRATICHE DI CUI
TRATTASI.
PER L'ELABORAZIONE DI TALI LISTE SI FA RISERVA DI COMUNICARE
CON MESSAGGIO A PARTE I PARAMETRI DA SEGUIRE.
DA PARTE SUA L'ANSES INVIERA' A QUESTA SEDE CENTRALE LA
LISTA DELLE PRATICHE NON ANCORA DEFINITE DALL'INPS PER LE
QUALI QUESTA DIREZIONE SI E' IMPEGNATA AD SOLLECITARNE LA
DEFINIZIONE E CHE PERTANTO SARA' INVIATA ALLE SEDI INTERESSATE
NON APPENA IN POSSESSO DELL'ISTITUTO
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
TABELLA
REQUISITO MINIMO DI ETA' PER LA PENSIONE ARGENTINA
uomini donne
anno dipendenti autonomi dipendenti autonomi
1994 62 65 57 60
1995 62 65 57 60
1996 63 65 58 60
1997 63 65 58 60
1998 64 65 59 60
1999 64 65 59 60
2000 64 65 59 60
2001 65 65 60 60
2002 65 65 60 60
2003 65 65 60 60
2004 65 65 60 60
2005 65 65 60 60
2006 65 65 60 60
2007 65 65 60 60
***************
Fonte: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2018-4-1996.htm [come da accesso del 15ott2022]
Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it