Circolare Inps numero 146 del 15-7-1996 PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL
PROCESSO
PRODUTTIVO
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
Circolare n. 146
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali centrali e
   periferici dei rami professionali
Ai Primari coordinatori generali e
   Primari medico legali
   e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
   Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE  IN REGIME INTERNAZIONALE
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL
PROCESSO
PRODUTTIVO
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
Roma, 15 luglio 1996   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 146       Ai Coordinatori generali centrali e
                          periferici dei rami professionali
                       Ai Primari coordinatori generali e
                          Primari medico legali
                          e, per conoscenza
                       Al Presidente
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Al Presidente e ai Membri del
                          Consiglio di indirizzo e vigilanza
                       Ai Presidenti dei Comitati amministratori
                          di Fondi, Gestioni e Casse
                       Ai Presidenti dei Comitati regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati provinciali
All. n. 7
OGGETTO: REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA
         TRATTAZIONE    DELLE  DOMANDE  DI PENSIONE  IN REGIME
         INTERNAZIONALE
SOMMARIO: Il nuovo iter procedurale delle domande in  regime inter-
nazionale modifica ed integra il precedente. Il nuovo iter, oltre a
tener conto delle modifiche intervenute nel tempo,   supera la con-
cezione del precedente (domande distinte a seconda della  residenza
del richiedente) ed accorpa gli adempimenti di  carattere generale,
valevoli per tutte le domande, descrivendo  gli adempimenti succes-
sivi a seconda del tipo di domanda.
PREMESSA
     La piena attuazione del decentramento organizzativo   dell'area
internazionale e la conseguente maggiore esperienza acquisita  dagli
uffici sul piano procedurale ha comportato l'esigenza di  una  revi-
sione e razionalizzazione dell'iter istruttorio cosi' come era stato
definito con la circolare n. 131 del 10.6.93 (1).
     In questo quadro si e' ritenuto piu' aderente alle esigenze o-
perative superare lo schema precedente - che comportava, tra  l'al-
tro, una netta separazione dei flussi a seconda   della   residenza
dell'interessato - attraverso l'accorpamento   degli adempimenti di
carattere generale (da effettuarsi in ogni caso) ed una distinzione
dei compiti specifici basata essenzialmente sul   tipo di richiesta
avanzata dall'interessato e sulle conseguenti differenti operazioni
nei confronti degli interlocutori esteri.
     Sono stati, in particolare, individuati quattro diversi flussi
procedurali:
a) domanda di sola pensione italiana
b) domanda di pensione italiana ed estera
c) domanda di sola pensione estera
d) domanda di ricostituzione
     La revisione procedurale - per la quale si e' anche fatto ri-
corso agli apporti di esperti delle Sedi regionali Calabria, Lazio
e Marche - ha costituito l'occasione:
  - per integrare nel nuovo iter alcune istruzioni modificative del
precedente iter emanate con Circolare 204 dell'1.7.94   (2)   e con
Messaggi    n. 5643 dell'11.5.95 (all. 6) e   n. 12586  del 20.6.95
(all.7);
  - per attribuire maggior rilievo ad alcuni adempimenti di  carat-
tere tecnico in modo da facilitare la gestione a livello  operativo
dell'archivio EAD75/CI81;
  - per eliminare le lettere interlocutorie   di   cui ai   modelli
CI15/A e CI15/B;
  - per meglio precisare la competenza delle Sedi in  ordine  alle
domande presentate da residenti all'estero in particolar  modo per
le domande di coloro che gia' beneficiano di una pensione italiana
(bititolari), e per le domande di   coloro  che  non  sono nati in
Italia e possono far valere in Italia il solo servizio militare.
NUOVO ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
                       IN REGIME INTERNAZIONALE
1. ISTRUTTORIA PRELIMINARE (DA EFFETTUARE PER OGNI TIPO DI DOMANDA)
1.1  PRIMO ESAME DELLA DOMANDA
     La domanda di    pensione,  appena  ricevuta, viene timbrata in
arrivo e l'addetto, accertato   che il richiedente ha svolto un'at-
tivita' lavorativa in un Paese convenzionato con l'Italia attraverso
il riscontro nelle specifiche voci della domanda stessa,provvede a:
- contraddistinguere la domanda   con  l'apposito   timbro   "Regime
  internazionale";
- accertare   eventuali    precedenti  attraverso  la  consultazione
  dell'archivio CIRE e/o    dell'ARCHIVIO   STORICO  CI81 (vedi Msg.
  n.19104 del 26/7/94 all. 1), la titolarita' di   eventuale pensio-
  ne italiana attraverso la consultazione   dell'archivio   GAPE   e
  dell'archivio    CASPEN   (vedi   Circolare 59  dell'11 marzo 1996
  trasmessa con Msg. n. 14721 del 12.3.96) e,    per  i residenti in
  Italia, la titolarita' di eventuale pensione a carico   di  alcuni
  Stati della CEE attraverso la consultazione   dell'archivio   APES
  (3);
- individuare l'oggetto della richiesta   o il motivo dell'apertura
  d'ufficio della domanda (per le Convenzioni     bilaterali    una
  domanda di pensione a    carico del   Paese estero presuppone una
  espressa richiesta, mentre    per  le  domande  in  regime CEE e'
  sufficiente che l'interessato dichiari di   aver   lavorato in un
  Paese CEE) e attribuire il codice   di   TIPO domanda  secondo la
  casistica prevista per le pensioni   in   regime   autonomo ed in
  particolare:
  0 : domanda di pensione di vecchiaia
        -        pensione di invalidita'
        -        assegno ordinario di invalidita'
        -        pensione ordinaria di inabilita'
        -        pensione ai superstiti di assicurato
  1 : domanda di pensione di anzianita'
  2 : domanda di pensione ai superstiti di pensionato
  3 : domanda di assegno privilegiato di invalidita'
        -        pensione privilegiata di inabilita'
        -        pensione privilegiata ai superstiti  di assicurato
  presentate sia da residenti in Italia che all'estero   intese  ad
  ottenere la sola prestazione italiana o la prestazione   italiana
  ed estera;
  E : domanda di pensione a carico di uno o piu' Stati esteri; (*)
  7 : domanda di ricostituzione per motivi contributivi e/o
      pensione a carico di uno o piu' Stati esteri;
  H : domanda di ricostituzione per supplemento;
  8 : domanda di ricostituzione "documentale"  (ANF, magg. soc.,
      ecc.);
  G : domanda di conferma dell'assegno di invalidita';
  L : domanda di   ricostituzione   per applicazione di sentenze o
      provvedimenti legislativi di   carattere generale;
  V : domanda di ricostituzione documentale diversa dal TIPO 8.
    (*) le domande di pensione estera   presentate dai titolari di
        anticipo recuperabile di ruolo ordinario   (lettera "V" al
        terzo sottocampo natura pensione) devono essere acquisite,
        a seconda dei casi, con codice TIPO   0,1,2,3 in quanto, a
        seguito di concessione di prestazione    estera, si dovra'
        procedere alla liquidazione di una  pensione definitiva di
        ruolo "S".
  - acquisire la domanda nell'archivio EAD75   avendo   cura di:
  - prendere nota di eventuali precedenti domande     esistenti in
    archivio locale;
  - aggiungere, al campo CATEG, la lettera "S" al codice categoria
    previsto per la pensione italiana;
  - indicare come DATA INIZIO FASE quella di ricevimento effettivo
    della domanda (residenti estero, trasferimenti da altre Sedi),
    o dell'apertura d'ufficio;
  - acquisire il codice TIPO domanda secondo la    casistica sopra
    indicata;
- richiamare, tramite l'opzione "C" dell'EAD75, il   pannello CI81
  e compilare i campi ST (digitare il codice dello STATO estero di
  cui all'allegato 2), CITTADINANZA (digitare la sigla
  automobilistica del Paese di cittadinanza secondo     la tabella
  dell'allegato n.3) e S.CIV. (Stato civile) e RESIDENTE   ESTERO.
1.2  VERIFICA DELLA COMPETENZA
     L'addetto prosegue l'istruttoria della domanda avendo  cura di:
- verificare la competenza alla trattazione della  domanda   tenendo
  conto che, per i residenti in Italia, la     stessa  e' fissata in
  base al luogo di residenza, mentre per i residenti   all'estero la
  competenza e' della Sede   provinciale   abilitata     nell'ambito
  regionale alla trattazione di tali domande (vedi all.4);
  per l'individuazione    di   tale   Sap si  dovra' tener conto dei
  seguenti criteri generali:
    - in base alla regione in cui si e' svolta    l'ultima attivita'
      lavorativa in Italia;
    - in caso di richiedenti che possono    far valere in Italia  il
      solo servizio militare, in base  alla   regione   di   nascita
      del richiedente;
    - in caso di richiedenti che non  sono nati   in  Italia  ma che
      possono far valere il solo servizio  militare in    Italia, in
      base alla regione dell'Autorita'  Militare che ha   rilasciato
      il foglio matricolare;
    - per  le domande di pensione ai superstiti da   assicurato  in
      base  agli stessi criteri di cui sopra  facendo   riferimento
      alla situazione del dante causa;
per le domande di pensione di residenti all'estero che   non  rien-
trano nella casistica precedente, l'individuazione della   Sap com-
petente dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti specifici criteri:
    - per le domande di pensione di reversibilita' la competenza e'
      della SAP che aveva in carico la pensione del "de cuius";
    - per le domande di coloro che richiedono, con o senza   delega,
      il pagamento in Italia la competenza e' comunque della SAP che
      dovra' effettuare il pagamento;
    - per le domande di pensione    da   parte  di  coloro  che gia'
      beneficiano di pensione italiana (bititolari) la competenza e'
      della SAP che ha in carico quest'ultima;
- trasferire la domanda, se del caso,    in   base  ai criteri sopra
  esposti, alla Sede competente procedendo a:
    - inserire il codice "T" al campo COD.ES.    dell'EAD75   e  la
      relativa data al campo DATA ES.;
    - prenotare la stampa del mod. CI10, inserendo   il cod. "T" al
      campo DECISIONE ITALIANA del pannello CI81, la  relativa data
      ed il codice della Sede destinataria, prevedendone l'invio in
      copia al richiedente ed eventualmente all'Ente    estero, nel
      caso   di   domanda   pervenuta   per   suo  tramite (nessuna
      comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA, vedi
      Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); qualora la DATA CARICO del
      CI81, sia gia' compilata l'operazione aggiorna
      automaticamente con "T"   il  campo  ESITO del CI81 e, se non
      gia' presente, il COD.ES. dell'EAD75.
1.3  VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
- Verificata la competenza, l'addetto provvede a:
  - accertare l'esistenza di eventuali precedenti esistenti in Sede
    e/o presso altre Sedi, provvedendo alla loro unificazione;
  - ricostruire la posizione assicurativa    italiana attraverso la
    consultazione degli archivi automatizzati     delle   posizioni
    assicurative;
  - elaborare, se del caso, l'estratto contributivo  internazionale
    (formulario E205-I per i   Paesi   CEE,   ovvero il particolare
    estratto previsto da determinate Convenzioni bilaterali);
  - accertare la presenza di tutta   la   documentazione  richiesta
    dalla normativa italiana;
  - accertare, per i residenti   in   Italia,    l'esistenza  della
    specifica modulistica    internazionale richiedendo, se del caso,
    all'interessato, con gli    appositi    paragrafi   della lettera
    CI12/A  del settore CI81:
       - la documentazione relativa al lavoro all'estero;
       - la compilazione della domanda prevista dalle Convenzioni
         bilaterali;
       - la compilazione del questionario IO/VO/SO 1 bis CEE;
       - i certificati e le informazioni mancanti;
  - inviare, in caso di domanda di assegno ordinario di   invalidita'
    o di inabilita' (o di pensione ai superstiti per il cui   diritto
    sia previsto il requisito della invalidita' o inabilita'),     il
    fascicolo all'Ufficio     Sanitario   per   gli    adempimenti di
    competenza e, qualora la domanda debba essere esaminata     anche
    dall'Ente estero, per la compilazione del formulario E213    (per
    la Gran    Bretagna  dovra'   essere   compilato  il mod. SS4 M/I
    bilingue, vedi Circolare n. 209 dell' 8.8.91, A.U.    1991, pag.
    2628);
2.   DOMANDA DI SOLA PENSIONE ITALIANA
   Per domanda di sola pensione italiana si intende quella   perve-
nuta direttamente o per il tramite di un Organismo estero intesa ad
ottenere la sola prestazione italiana.
2.1  TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE
     Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita,
per quanto riguarda la normativa italiana:
a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime
    autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale;
b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale.
2.2  TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
2.2.1  FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE
     L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K",    rispettivamente,
  ai campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale   variazione
  aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
- richiamare   il pannello  CI81 e compilare i vari campi secondo le
  attuali istruzioni avendo     cura in particolare di aggiornare la
  data del PROVV.ESTERO, qualora la     Sap sia gia' in possesso del
  provvedimento (nel caso la decisione estera   sia stata comunicata
  con l'invio dei formulari da parte dell'Organismo    estero, detta
  data coincidera' con la data inizio fase);
- richiedere, se necessario per    l'accertamento    del   diritto a
  pensione italiana, all'Ente estero     competente,      l'estratto
  contributivo previsto dalla rispettiva normativa internazionale.
  A tal fine prenota     la stampa    del   relativo  mod. CI11, o i
  formulari bilaterali per Australia,   Canada,   USA e   Venezuela,
  inviandone copia per conoscenza all'interessato.
2.2.2  FASE DI DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
     Verificata la completezza della documentazione,   ivi  compresa
l'eventuale decisione estera, l'addetto provvede a:
- aggiornare il campo PROVV. ESTERO dell'archivio CI81   immettendo,
  al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la  decisione
  sia di accoglimento o di reiezione, ovvero immettendo il    codice
  "X" qualora non debba essere assunta alcuna decisione da     parte
  dell'Istituzione     estera,   e, al   sottocampo DATA, la data di
  ricezione del provvedimento  e, a     seconda dei casi, per quanto
  concerne l'assicurazione italiana a:
    a - liquidare la pensione in pro rata   utilizzando la procedura
        di calcolo passante in regime    internazionale che aggiorna
        automaticamente il campo COD.ES.    dell'EAD75   e  il campo
        ESITO del CI81;
      - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento   della
        pensione;
   ovvero provvede:
     b - qualora il richiedente non   abbia diritto a pensione ita-
         liana (per mancanza dei   requisiti di eta',    assenza di
         contribuzione in Italia,   non riconosciuta  invalidita' o
         inabilita' in presenza   del requisito    amministrativo),
         ad adottare un provvedimento di reiezione     (mod.  CI29)
         pronunciandosi sull'eventuale autorizzazione ai versamenti
         volontari, inserendo il codice "R", la data  del giorno  e
         le relative motivazioni ai campi DECISIONE   ITALIANA  del
         pannello CI81;    l'inserimento   di   tali  dati aggiorna
         automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES
         dell'EAD75.
     Effettuate le operazioni di cui ad a) o a b); l'addetto:
- se il richiedente e' residente all'estero:
      - in caso di domande in regime CEE, provvede a   trasmettere
        all'Ente estero,   per la notifica, il provvedimento italiano
        (per il caso "a" il   mod.   CI28   e per il caso "b" il mod.
        CI29) con formulario E210; in caso   di  domande in regime di
        Convenzione bilaterale, provvede a notificare    direttamente
        all'interessato il provvedimento italiano      trasmettendone
        copia, unitamente all'eventuale formulario di   collegamento,
        all'Istituzione   estera   con  mod.  CI32,    allegando,  se
        del   caso,   il   formulario   E205  o  similare    (nessuna
        comunicazione va effettuata nei confronti della SSA -     USA
        vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
- se il richiedente e' residente in Italia:
      - provvede   a  notificare   all'interessato  il provvedimento
        italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel   caso  "b" il mod.
        CI29).
3.  DOMANDA DI PENSIONE ITALIANA ED ESTERA
     La domanda - presentata per la maggior    parte dei casi da re-
sidenti in Italia - si intende anche a carico delle   Istituzioni di
Stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali solo    quando vi
sia un esplicita richiesta in tal senso, anche senza la   preventiva
compilazione degli appositi moduli. Per le domande in regime CEE la
domanda si intende presentata anche a carico di tutti gli Stati CEE
in cui sia stata svolta attivita' lavorativa.
     Tuttavia, ove risulti evidente dalle informazioni     agli atti
l'insussistenza del diritto alla prestazione    estera (richiesta di
differimento della prestazione estera ove previsto, inesistenza  del
requisito di eta' estera, inesistenza del tipo di prestazione estera
richiesto, ecc.), la stessa viene trattata come domanda   a  carico
del solo Stato italiano.
     Del mancato collegamento internazionale, l'addetto  provvede  a
darne notizia all'interessato,   tramite  l'apposito    paragrafo "P"
delle lettere automatizzate    CI12/A  del settore CI81, invitandolo,
se del caso, a ripresentare la domanda   al verificarsi  delle  condi-
zioni previste dalla legislazione   estera,   facendo   riserva    di
successive comunicazioni in merito alla pensione italiana.
     Per   la trattazione  di tali domande si rinvia a quanto indicato
al precedente punto 2 della presente Circolare.
     Nei casi in cui debba    essere   accertato il diritto anche alla
pensione estera ovvero, qualora   l'interessato    esprima comunque la
volonta' di far pervenire la richiesta all'Istituzione   estera, (vedi
Msg. n. 5643 dell'11.5.95 all. 6) l'addetto prosegue    come indicato
ai successivi punti.
     Per le domande in Convenzione    bilaterale   che prevedono l'op-
zione (ex Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale), si    potra'  proce-
dere alla liquidazione della pensione in regime autonomo   italiano o
in regime convenzionale solo dopo aver effettuato   il    collegamento
con l'Organismo estero (vedi punto 3.2.3 della presente     Circolare)
ed aver acquisito agli atti la scelta del richiedente.
3.1  TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE
     Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita,
per quanto riguarda la normativa italiana:
a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime
    autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale;
  - per l'inoltro della domanda all'Organismo estero competente
    l'addetto provvede a:
  - aprire d'ufficio una nuova domanda con codice "E" al campo
    TIPO;
 ovvero
  - inserire il codice "E" al campo TIPO della domanda gia'
    definita di cui al punto a);
  - proseguire, in entrambi i casi, come al successivo punto 5.
    della presente Circolare;
b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale.
3.2    TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
3.2.1  FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE
     L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai
  campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione
  aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
3.2.2 DEFINIZIONE PRIMA DEL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
     Esaurita   la fase istruttoria, nel caso in cui vi siano agli
atti documenti  certi che consentano l'accertamento del diritto a
pensione con il  cumulo dei contributi esteri, (eccetto le domande
presentate ai sensi  di Convenzioni  bilaterali che prevedano l'e-
sercizio del diritto di opzione e le domande in Convenzione con il
Brasile, Jersey e Isole     del Canale, USA, Canada e Quebec per le
quali non e' previsto il  bloccaggio degli arretrati esteri) la do-
manda puo' essere definita   prima di procedere al collegamento con
L'Ente estero e, per quanto    riguarda    l'assicurazione italiana,
l'addetto provvede a:
a - liquidare un anticipo recuperabile con   la procedura di calcolo
    passante internazionale (circolare n.    1012   Prs. del 28.7.69,
    A.U., 1969 pag. 886), avendo cura di indicare la lettera V al
    terzo sottocampo del campo NATURA PENSIONE del pannello CNV01;
  - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
    pensione;
  - notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI28;
  - aprire   d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione
    estera  all'Organismo estero competente, una nuova domanda con
    codice "7" al campo TIPO e proseguire come al successivo punto
    6.1 della presente Circolare.
ovvero provvede:
b - qualora   il richiedente non abbia diritto a pensione italiana
    (per mancanza  dei requisiti di eta', assenza di contribuzione
    in Italia, non   riconosciuta    invalidita'   o inabilita' in
    presenza del requisito amministrativo),    ad    adottare   un
    provvedimento    di    reiezione   (mod. CI29), pronunciandosi
    sull'eventuale    autorizzazione   ai    versamenti volontari,
    inserendo il codice "R",   la   data  del giorno e le relative
    motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del pannello CI81.
    L'inserimento di tali dati aggiorna   automaticamente il campo
    ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75;
  - a notificare all'interessato il    provvedimento italiano mod.
    CI29;
  - ad aprire d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione
    estera all'Organismo estero   competente, una nuova domanda con
    codice "E" al campo TIPO e  proseguire come al successivo punto
    5. della presente Circolare.
     In tutti gli altri casi la domanda potra' essere definita solo
dopo aver acquisito agli atti    la   decisione estera e l'estratto
contributivo estero; a tal fine,  l'addetto prosegue l' istruttoria
come indicato al successivo punto 3.2.3.
3.2.3 COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
     Per "collegamento" si intende l'inoltro della domanda di pen-
sione estera al competente Organismo estero. L'inoltro delle   do-
mande in regime CEE si effettua con la trasmissione dei formulari
di collegamento. Per le domande in regime di Convenzione bilaterale
e' necessario inviare, oltre ai formulari previsti,    il  relativo
modulo di domanda presentato e sottoscritto    dall'interessato che
l'addetto avra' cura di completare   con le  dovute annotazioni e la
documentazione prevista dalla Convenzione.
     Dopo la compilazione del campo IST,    e,   se   conosciuto, del
campo RIFERIM. ESTERO    (campo    obbligatorio  per l'Argentina e il
Venezuela; per l'Argentina indicare il numero di     expediente o, in
alternativa, il numero della carta di identita' argentina o italia-
na; per il Venezuela indicare il numero della cedula de identidad),
si attivano le relative procedure  automatizzate, su archivio CI81,
di input, prenotazione e stampa dei  seguenti formulari di collega-
mento con le Istituzioni estere previsti dalla      regolamentazione
internazionale applicabile   (la versione automatizzata del formula-
rio M/IT AP1, e' in corso di rilascio, nel frattempo potra' essere
utilizzato i formulario cartaceo);   queste prenotazioni sono atti-
vabili se e' presente la DATA CARICO     (vedi Msg. 12586 del 20.6.95
all. 7):
  Argentina      IT/ARG 4           Australia         IT/AUS 2
  Austria        I/A 13 e I/A 14    Brasile           IT/BRA 2
  Canada         IT/CAN 2           Jugoslavia ed ex  CIJUA
  Liechtenstein  CIFL1              Monaco P.         M/IT AP1
  Quebec         IT/QUE 2           R. San Marino     IT/SM 1
  Svezia         I/S 7              Svizzera          CICH1
  Tunisia        I/TN 2             Uruguay           IT/UR 2
  U.S.A.         IT/USA 2           Venezuela         IT/VEN 2
  C.E.E.         E202/3/4/7
     Ai formulari di collegamento va allegato l'estratto contribu-
tivo italiano (E205 o similare), l'eventuale verbale di visita me-
dica (E213 o similare), e, ove necessario, la documentazione rela-
tiva al lavoro prestato nel Paese con il quale si effettua il col-
legamento.
3.2.4  DEFINIZIONE DOPO IL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
     L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto
contributivo, provvede a:
- aggiornare il campo PROVV.. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
  al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
  sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la
  data di ricezione del provvedimento  e, a seconda dei casi, per
  quanto concerne l'assicurazione italiana:
  a) se il richiedente ha diritto alla pensione italiana:
       - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura
         di calcolo passante in regime internazionale che
         aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75
         e il campo ESITO del CI81;
       - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
         pensione;
  b) se il richiedente non ha diritto alla pensione italiana:
       - adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29)
         pronunciandosi, se del caso, sull'eventuale autorizzazione
         ai versamenti volontari, inserendo la data del giorno, il
         codice "R" e le relative motivazioni ai campi DECISIONE
         ITALIANA del pannello CI81. L'inserimento di tali dati
         aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il
         campo COD.ES dell'EAD75;
- notificare all'interessato il provvedimento italiano, (nel caso
  "a" il mod.    CI28 e   nel caso  "b"  il mod. CI29) e, qualora
  l'Istituzione   estera abbia inviato   un   provvedimento    da
  notificare,    allegare  al provvedimento italiano la decisione
  estera con formulario E211 ed E212, in caso di domanda in regime
  CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
4.   DOMANDE DI PENSIONE ESTERA PRESENTATE DA TITOLARI DI ANTICIPO
     RECUPERABILE DI RUOLO ORDINARIO.
     Rientrano  in questa fattispecie le domande di pensione estera
presentate dai titolari di anticipo recuperabile di ruolo ordinario
(lettera "V"   al terzo sottocampo natura pensione), o aperte d'uf-
ficio a seguito della concessione della prestazione estera.
4.1  TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
     L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai
  campi DATA ES.    e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione
  aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
4.1.2  DEFINIZIONE IN CASO DI MANCATO COLLEGAMENTO
     Qualora risulti evidente dalle informazioni agli   atti l'in-
sussistenza del diritto alla prestazione estera   (inesistenza del
requisito di eta', inesistenza del tipo di prestazione richiesta,
ecc.), l'addetto provvede a:
-  adottare un provvedimento di conferma (mod. CI29) inserendo  nei
   campi della DECISIONE ITALIANA, la data del giorno e la  motiva-
   zione "F" e successivamente la motivazione    prevista   per  il
   mancato inoltro della domanda all'estero. L'inserimento di detti
   dati aggiorna automaticamente il campo esito CI81 ed il   campo
   COD. ES. dell'EAD75.
-  notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI29.
4.1.3  COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
     Nel caso in cui debba essere accertato il diritto alla pen-
sione estera, ovvero, qualora l'interessato esprima comunque la
volonta' di far pervenire la richiesta all'Ente estero, (vedi Msg.
n.5643 dell'11.5.95 all. 6), l'addetto effettua il collegamento con
la competente Istituzione estera attivando la procedura CI81 come
indicato al punto 3.2.3  della presente Circolare, avendo cura di
richiedere, se del caso, il bloccaggio degli arretrati esteri (si
rammenta che le Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole del Ca-
nale, USA, Canada e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arre-
trati).
4.1.4  DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
     L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto
contributivo, provvede a:
- aggiornare il   campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
  al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
  sia di accoglimento   o di reiezione,   e, al sottocampo DATA, la
  data di ricezione del provvedimento  e,   a seconda dei casi, per
  quanto concerne l'assicurazione italiana:
  a) se la decisione estera e' di accoglimento:
     - eliminare la pensione in godimento e determinare il
       riscosso sulla stessa;
     - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura
       di calcolo passante in regime  internazionale che aggiorna
       automaticamente il campo COD.ES.    dell'EAD75  e il campo
       ESITO del CI81; recuperare il   riscosso   e  conguagliare
       eventuali arretrati esteri;
     - effettuare le ulteriori operazioni per il  pagamento della
       pensione;
  b) se la decisione estera e' di reiezione:
     - adottare un provvedimento di conferma della    pensione in
       pagamento inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del
       CI81, la data del giorno, il codice "C" la motivazione "F",
       che aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il
       campo  COD.ES dell'EAD75, rispettivamente con "C" e con "A";
- notificare all'interessato il provvedimento  italiano,     (nel
  caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod.  CI29) e,  qualora
  l'Istituzione estera abbia    inviato   un   provvedimento   da
  notificare, allegare al    provvedimento  italiano la decisione
  estera con formulario E211 ed E212 in caso di domanda in regime
  CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
5.  DOMANDE DI SOLA PENSIONE ESTERA
     Per domande di sola pensione estera, a   carico di uno o piu'
Stati, si intendono quelle domande presentate, o aperte d'ufficio,
da   titolari     di pensione autonoma italiana ovvero da parte di
coloro, assicurati o non assicurati in Italia, che non chiedono la
pensione italiana.
5.1  ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE E DEFINIZIONE
      L'addetto, ultimata l'istruttoria preliminare e dopo aver e-
ventualmente ricevuto    il   verbale   di  visita medica da parte
dell'Ufficio Sanitario, provvede a:
- inserire il codice "T" al campo COD.ES.    dell'EAD75;    questa
  operazione attiva la compilazione   automatica   del campo DATA
  CARICO del pannello CI81;
- effettuare il collegamento con l'Istituzione estera   competente
  tramite la procedura CI81, come indicato al precedente     punto
  3.2.3 della presente Circolare.
     L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a:
- aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81   immettendo,
  al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
  estera sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA,
  la data di ricezione del provvedimento;
- adottare il provvedimento di conferma della pensione     autonoma
  in pagamento o di "non esame" per coloro che non hanno chiesto la
  pensione italiana, inserendo nei campi della DECISIONE   ITALIANA
  del CI81, la data del giorno e, rispettivamente, il  codice "C" e
  mot. "R", o il codice "R" e mot. "K";   tali    dati   aggiornano
  automaticamente il campo ESITO del CI81;
- notificare all'interessato,    in   caso  di residenti in Italia,
  il provvedimento (mod. CI29) e la decisione estera con formulario
  E211 ed E212 in caso di domande in regime CEE, o CI35  in caso di
  Convenzione bilaterale;
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
  all'estero, il mod. CI29, a seconda dei casi, con formulario E210
  o mod. CI32 ed eventuale formulario di collegamento   bilaterale,
  allegando, se del caso, il mod. E205   o   similare (vedi   anche
  precedente punto 2.2.2 della presente Circolare);
- aprire d'ufficio una domanda di ricostituzione    della  pensione
  autonoma italiana qualora la prestazione estera influisca   sulla
  misura dell'importo in pagamento.
6.  DOMANDE DI RICOSTITUZIONE
     Rientrano in questo caso le domande presentate o aperte   d'uf-
ficio, da gia' titolari di pensione di ruolo "S" intese ad ottenere
un ricalcolo della pensione in pagamento o un beneficio aggiuntivo.
Rientrano altresi' in questa tipologia le ricostituzioni a domanda
o d'ufficio per concessione di pensione estera.
     La ricostituzione,    a domanda o d'ufficio, e' esaminata ed ac-
quisita secondo quanto    indicato al punto 1.1 della presente Circo-
lare.
      La compilazione del   campo DATA ACQ dell'EAD75 con la data del
giorno di lavorazione comporta,    in presenza dei codici 7, 8, G, H,
L, V  al campo TIPO, la compilazione   automatica,  con la stessa da-
ta, del campo DATA CARICO del CI81 (vedi Msg.12586   del  20.6.95 al-
legato 7);
6.1  DOMANDE DI RICOSTITUZIONE PER PENSIONE ESTERA
     Sono le domande intese ad ottenere la pensione estera o quelle
aperte d'ufficio per concessione della prestazione estera.
6.1.1  ISTRUTTORIA
     L'addetto, nel caso si tratti di domanda da   trasmettere ad un
Organismo estero, prosegue nella trattazione secondo    quanto indi-
cato al punto 3.2.3 della presente Circolare, richiedendo,   se  del
caso, il bloccaggio degli    arretrati   esteri (si rammenta che le
Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole  del Canale, USA, Canada
e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arretrati).
     Nel caso si tratti di ricostituzione    per  concessione di pen-
sione estera, prosegue direttamente con la definizione.
6.1.2  DEFINIZIONE
     L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a:
- aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio   CI81 immettendo,
  al sottocampo COD, i codici "A" o "R" a seconda  che la decisione
  estera sia di accoglimento o di reiezione, al sottocampo DATA, la
  data di ricezione del provvedimento e:
  a - se la decisione estera e' di accoglimento:
    - ricalcolare, con la procedura di ricostituzione di calcolo
      passante internazionale, la pensione  gia' concessa,
      effettuando il conguaglio con eventuali arretrati esteri;
      il calcolo aggiorna automaticamente il campo COD.ES.
      dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81;
    - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
      pensione;
  b - se la decisione estera e' di reiezione:
    - adottare   un    provvedimento di conferma della pensione in
      pagamento inserendo,  nei campi della DECISIONE ITALIANA del
      CI81, la data del giorno, il codice "C" e la motivazione "F";
      l'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo
      ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75, rispettivamente
      con "C" e con "A";
- notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il
  provvedimento italiano, (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b"
  il mod. CI29) e, qualora l'Istituzione estera abbia inviato un
  provvedimento da notificare, allegare al provvedimento italiano
  la decisione estera con     formulario E211 ed E212, in caso di
  domanda in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
  all'estero, il provvedimento     italiano (il mod. CI28 di cui al
  caso a") con formulario E210 qualora il provvedimento  estero sia
  pervenuto tramite una Istituzione   CEE,   ovvero      notificare
  direttamente     all'interessato   il   provvedimento    italiano
  trasmettendone, se del caso, copia    all'Istituzione  estera con
  mod. CI32 qualora il provvedimento estero sia pervenuto   tramite
  una Istituzione di un    Paese    legato    all'Italia da accordi
  bilaterali (nessuna comunicazione va effettuata     nei confronti
  della SSA USA, vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
6.2  DOMANDE DI RICOSTITUZIONE DOCUMENTALI O CONTRIBUTIVE
     Sono le domande presentate    per  variazioni non collegate a
decisioni di Organismi esteri ed in   genere tendenti ad ottenere
benefici di varia natura: prestazioni     familiari, supplementi,
conferma    dell'Assegno ordinario di invalidita', applicazione di
sentenze ecc.
6.2.1  ISTRUTTORIA
     L'addetto   prosegue nell'istruttoria verificando l'esistenza
dei documenti necessari per la definizione della domanda.
     Ove necessario provvede a richiedere alle Istituzioni estere,
all'interessato o  "ad altri", eventuali documenti mancanti utiliz-
zando le previste lettere automatizzate da archivio CI81.
6.2.2  DEFINIZIONE
     Verificata la    completezza della   documentazione, l'addetto
provvede a:
  a - in caso di domanda da accogliere, ricalcolare, con la
      procedura di ricostituzione di calcolo passante
      internazionale, la pensione  gia' concessa;
      l'effettuazione del calcolo aggiorna automaticamente il
      campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81;
  b - in caso di domanda da respingere, adottare    un provvedimento
      di reiezione (mod. CI29) inserendo, nei campi  della DECISIONE
      ITALIANA del CI81, la data del giorno, il  codice "R"     e la
      relativa     motivazione;    detta     operazione     aggiorna
      automaticamente con "R" il campo   ESITO del CI81 e con "A" il
      COD.ES. dell'EAD75;
- notificare all'interessato, in caso di     residenti in Italia, il
  provvedimento italiano (nel caso "a" il mod.   CI28 e nel caso "b"
  il mod. CI29);
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
  all'estero, il provvedimento italiano (nel  caso "a" il mod. CI28
  e nel caso "b" il mod. CI29) con formulario   E210    qualora  la
  domanda sia     pervenuta    tramite  una Istituzione CEE, ovvero
  notificare   direttamente all'interessato    il     provvedimento
  italiano    trasmettendone,    se del caso, copia all'Istituzione
  estera con mod. CI32 qualora la domanda sia pervenuta tramite una
  Istituzione di un Paese legato   all'Italia da accordi bilaterali
  (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA,
  vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
- inviare all'Ente competente, nel    caso di accertamento di nuovi
  contributi che possano influire su    una    precedente decisione
  estera, un estratto  rettificativo compilando    il    formulario
  E205 o similare.
                           ************
     Si invitano le Sedi   regionali, nell'ambito delle funzioni di
coordinamento loro proprie,    a promuovere apposite riunioni degli
operatori addetti per una    migliore   diffusione delle istruzioni
contenute nella presente circolare.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     Trizzino
--------------------------
NOTE
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1993, PAG. 3350
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1994, PAG. 4703
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1993. PAG. 4430
N.B. Per quanto riguarda gli allegati n. 1, 5, 6 e 7 si rinvia al
supporto cartaceo
ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI
1) Ordinati per Stato
ARGENTINA........................................................14
AUSTRALIA........................................................33
AUSTRIA .........................................................09
BRASILE .........................................................21
BELGIO ..........................................................02
CANADA ..........................................................24
CAPOVERDE........................................................30
CROAZIA..........................................................39
DANIMARCA........................................................18
FINLANDIA........................................................41
FRANCIA .........................................................01
GERMANIA.........................................................10
GRAN BRETAGNA....................................................04
GRECIA ..........................................................28
IRLANDA .........................................................19
ISLANDA..........................................................40
JERSEY C.J.......................................................26
LIECHTENSTEIN....................................................27
LUSSEMBURGO......................................................06
MONACO PRINCIPATO................................................16
NORVEGIA.........................................................29
OLANDA ..........................................................07
PORTOGALLO ......................................................32
QUEBEC ..........................................................25
S. MARINO........................................................22
SPAGNA ..........................................................11
SLOVENIA.........................................................38
SVEZIA ..........................................................20
SVIZZERA.........................................................17
TUNISIA .........................................................34
TURCHIA .........................................................36
URUGUAY .........................................................31
USA .............................................................23
VENEZUELA........................................................37
YUGOSLAVIA.......................................................13
CEE .............................................................12
CONVENZIONE EUROPEA..............................................35
ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI
2) Ordinati per numero di codice
01...................................................FRANCIA
02...................................................BELGIO
04.................................................. GRAN BRETAGNA
06...................................................LUSSEMBURGO
07...................................................OLANDA
09...................................................AUSTRIA
10...................................................GERMANIA
11...................................................SPAGNA
12...................................................CEE
13...................................................YUGOSLAVIA
14...................................................ARGENTINA
16...................................................MONACO P.
17...................................................SVIZZERA
18...................................................DANIMARCA
19...................................................IRLANDA
20...................................................SVEZIA
21...................................................BRASILE
22...................................................SAN MARINO
23...................................................USA
24...................................................CANADA
25...................................................QUEBEC
26...................................................JERSEY C.J.
27...................................................LIECHTENSTEIN
28...................................................GRECIA
29...................................................NORVEGIA
30...................................................CAPOVERDE
31...................................................URUGUAY
32...................................................PORTOGALLO
33...................................................AUSTRALIA
34...................................................TUNISIA
35...................................................CONV.EUROPEA
36...................................................TURCHIA
37...................................................VENEZUELA
38...................................................SLOVENIA
39...................................................CROAZIA
40...................................................ISLANDA
41...................................................FINLANDIA
    ELENCO DELLE SIGLE AUTOMOBILISTICHE DEGLI STATI ESTERI
AFGHANISTAN.....................................................AFG
AFRICA DEL SUD..................................................ZA
ALBANIA ........................................................AL
ALDERNEY (IS. ANGLO NORMANNE)...................................GBA
ALGERIA.........................................................DZ
ANDORRA.........................................................AND
ANTILLE OLANDESI................................................NA
ARABA SIRIANA (REPUBBLICA DI)...................................SYR
ARABIA SAUDITA..................................................
ARGENTINA.......................................................RA
AURIGNY (IS. ANGLO-NORMANNE)....................................GBA
AUSTRALIA.......................................................AUS
AUSTRIA.........................................................A
BAHAMAS.........................................................BS
BAHREIN ........................................................BRN
BANGLADESH......................................................BD
BARBADOS........................................................BDS
BELGIO..........................................................B
BELIZE   (VEDI HONDURAS BRITANNICHE)
BENIN...........................................................DY
BIELORUSSIA.....................................................BLR
BIRMANIA........................................................BUR
BOSNIA ERZEGOVINA...............................................BIH
BOTSWANA........................................................RB
BRASILE.........................................................BR
BRUNEI .........................................................BRU
BULGARIA........................................................BG
BURUNDI.........................................................RU
CAMBOGIA DEMOCRATICA............................................K
CAMERUN.........................................................CAM
CANADA .........................................................CDN
CAPOVERDE (REPUBBLICA DI).......................................CV
CECA REP. (gia' CECOSLOVACCHIA CS)...............................CZ
CENTRO AFRICANA (REPUBBLICA)....................................RCA
CHILI...........................................................RCH
CIAD.....(gia' TD)...............................................TCH
CILE............................................................RCH
CINA............................................................RC
CIPRO...........................................................CY
CITTA' DEL VATICANO.............................................V
COLOMBIA........................................................CO
CONF. DI STATI INDIPENDENTI (Russia)..(gia' SU)..................RUS
CONGO...........................................................RCB
COREA (REPUBBLICA DI)...........................................ROK
COSTA D'AVORIO..................................................CI
COSTARICA.......................................................CR
CROAZIA.........................................................HR
CUBA............................................................C
DAHOMEY  (VEDI BENIN)
DANIMARCA.......................................................DK
DOMINICA (IS. SOPRAVVENTO)......................................WD
DOMINICANA (REPUBBLICA).
.............DOM            ECUADOR............................................
.............EC             EGITTO ............................................
.............ET             EL SALVATOR........................................
.............ES             ESTONIA..(gia' EW).................................
..............EST           ETIOPIA............................................
.............ETH            FAROER (ISOLE).....................................
.............FR             FIGI (ISOLE).......................................
.............FJI            FILIPPINE..........................................
.............RP             FINLANDIA....(gia' SF).............................
..............FIN           FRANCIA............................................
.............F              GABON..............................................
.............GAB            GAMBIA ............................................
.............WAG
GEORGIA.........................................................GE
GERMANIA .......................................................D
GHANA...........................................................GH
GIAMAICA........................................................JA
GIAPPONE........................................................J
GIBILTERRA......................................................GBZ
GIORDANIA.......................................................HKJ
GRAN BRETAGNA (REGNO UNITO DI G.B. E IRLANDA DEL NORD)..........GB
GRECIA..........................................................GR
GRENADA (IS. SOPRAVVENTO).......................................WG
GUATEMALA.......................................................GCA
GUAYANA (BRITANNICA)............................................GUY
GUERNESEY (IS. ANGLO-NORMANNE)..................................GBG
GUINEA..........................................................RG
HAITI. .........................................................RH
HONDURAS BRITANNICHE............................................BH
HONG KONG.......................................................HK
INDIA...........................................................IND
INDONESIA.......................................................RI
IRAN............................................................IR
IRAQ............................................................IRQ
IRLANDA DEL NORD (VEDI GRAN BRETAGNA)
IRLANDA (REPUBBLICA)............................................IRL
ISLANDA.........................................................IS
ISRAELE.........................................................IL
ITALIA..........................................................I
JERSEY (IS. ANGLO NORMANNE).....................................GBJ
KAZAKISTAN......................................................KZ
KENIA...........................................................EAK
KHMER REP. (VEDI CAMBOGIA)
KIRGHISTAN......................................................KS
KUWAIT..........................................................KWT
LAOS (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)...............................LAO
LESOTHO.........................................................LS
LETTONIA........................................................LV
LIBANO..........................................................RL
LIBERIA.........................................................LB
LIBIA...........................................................LAR
LIECHTENSTEIN...................................................FL
LITUANIA........................................................LT
LUSSEMBURGO.....................................................L
MACEDONIA.......................................................MK
MADAGASCAR (REP. MALGASCIA).....................................RM
MALAWI..........................................................MW
MALESIA.........................................................MAL
MALI............................................................RMM
MALTA...........................................................M
MAN (ISOLA DI)..................................................GBM
MAROCCO.........................................................MA
MAURITANIA......................................................RIM
MAURITIUS (ISOLE)...............................................MS
MESSICO.........................................................MEX
MOLDAVIA........................................................MND
MONACO (PRINCIPATO DI)..........................................MC
MOZAMBICO.......................................................MOC
NAMIBIA.........................................................NAM
NEPAL...........................................................NEP
NICARAGUA.......................................................NIC
NIGER...........................................................RN
NIGERIA.........................................................WAN
NORVEGIA........................................................N
NUOVA GUINEA....................................................PNG
NUOVA ZELANDA...................................................NZ
NUOVE ANTILLE  (VEDI ANTILLE)
PAESI BASSI (OLANDA)............................................NL
PAKISTAN........................................................PAK
PANAMA..........................................................PA
PAPUA...........................................................PNG
PARAGUAY........................................................PY
PERU'...........................................................PE
POLONIA.........................................................PL
PORTOGALLO......................................................P
QATAR...........................................................QA
RHODESIA .......................................................ZW
ROMANIA.........................................................RO
RWANDA..........................................................RWA
SAINT-VINCENT (IS. SOPRAVVENTO).................................WV
SAMOA OCCIDENTALI...............................................WS
SAN MARINO (REPUBBLICA DI)......................................RSM
SANTA LUCIA (IS.SOPRAVVENTO)....................................WL
SENEGAL.........................................................SN
SEYCHELLES ISOLE................................................SY
SIERRA LEONE....................................................WAL
SINGAPORE.......................................................SGP
SIRIA  (VEDI ARABA SIRIANA)
SLOVACCHIA..(gia' SLK)...........................................SK
SLOVENIA........................................................SLO
SOMALIA.........................................................SO
SPAGNA..........................................................E
SRI LANKA (CEYLON)..............................................CL
STATI UNITI D'AMERICA...........................................USA
SUD AFRICA (VEDI AFRICA DEL SUD)
SUDAN...........................................................SUD
SURINAME (GUAYANA OLANDESE).....................................SME
SVEZIA .........................................................S
SVIZZERA .......................................................CH
SWAZILAND.......................................................SD
TADIKISTAN......................................................TJ
TAILANDIA.......................................................T
TAIWAN  REP. NAZ.CINA/FORMOSA (VEDI CINA)
TANZANIA E TANGANICA (REPUBBLICA UNITA DI)......................EAT
TOGO............................................................TG
TRINIDAD E TOBAGO...............................................TT
TUNISIA.........................................................TN
TURCHIA.........................................................TR
TURKMENISTAN....................................................TM
UCRAINA.........................................................UA
UGANDA..........................................................EAU
UNGHERIA........................................................H
U.R.S.S. EX  (VEDI CONF. DI STATI INDIPENDENTI)
URUGUAY.........................................................ROU
VENEZUELA.......................................................YV
VERGINI ISOLE...................................................BUI
VIETNAM (REPUBBLICA DEL)........................................VN
YEMEN..(gia' YE).................................................YAR
YUGOSLAVIA......................................................YU
ZAIRE (REPUBBLICA DELLO)........................................ZRE
ZAMBIA..........................................................Z
ZANZIBAR........................................................EAZ
ZIMBABWE (VEDI RHODESIA)
                                                             ALL. 4
      SEDI COMPETENTI NELL'AMBITO REGIONALE ALLA TRATTAZIONE
        DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
                PRESENTATE DAI RESIDENTI ALL'ESTERO
REGIONE                            S.A.P. COMPETENTE
ABRUZZO                            L'AQUILA
BASILICATA                         POTENZA
CALABRIA                           CATANZARO, COSENZA, REGGIO C.
CAMPANIA                           NAPOLI
EMILIA ROMAGNA                     FORLI'
FRIULI VENEZIA GIULIA              UDINE
LAZIO                              ROMA FLAMINIO (BILATERALI)
                                   ROMA TUSCOLANO (CEE)
LIGURIA                            GENOVA
LOMBARDIA                          BERGAMO
MARCHE                             ANCONA
MOLISE                             CAMPOBASSO
PIEMONTE                           TORINO SUD
PUGLIA                             BARI
SARDEGNA                           CAGLIARI
SICILIA                            PALERMO CENTRO
TOSCANA                            FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGE                BOLZANO
UMBRIA                             PERUGIA
VAL D'AOSTA                        AOSTA
VENETO                             VENEZIA
      SEDI COMPETENTI A TRATTARE IN VIA ESCLUSIVA LE DOMANDE
    DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PRESENTATE IN REGIME DI CONVENZIONE
                      CON I SEGUENTI STATI:
STATI                             S.A.P. COMPETENTE
AUSTRALIA                          ANCONA
PRINCIPATO DI MONACO               GENOVA
SAN MARINO                         RIMINI
EX JUGOSLAVIA                      TRIESTE


*****************
Fonte:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20146%20del%2015-7-1996.htm  [come da accesso del 15ott2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it