Convenzione sicurezza sociale Italia Argentina

Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con l’Argentina

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Fonte:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/sicurezza-sociale-internazionale-convenzione-bilaterale-con-l-argentina   [come da accesso del 15ott2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “Convenzione sicurezza sociale Italia Argentina”
  1. La Convenzione con l’Argentina è in vigore dal 1° gennaio 1984 è una convenzione bilaterale e si applica a tutti i lavoratori, nonché ai loro familiari e superstiti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Argentina. E’ stata stipulata il 3 novembre 1981 a Buenos Aires e ratificata con la legge 18 gennaio 1983, n. 32. L’Accordo amministrativo è stato firmato il 15 dicembre 1983. La Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 1984.
    In base all’Accordo italo-argentino, le prestazioni erogabili dall’Italia sono:

    pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
    prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori e loro familiari;
    prestazioni di malattia in natura ai titolari di pensione e ai loro familiari;
    prestazioni in caso di tubercolosi, in natura o in denaro;
    prestazioni per familiari a carico del lavoratore;
    prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione o rendita (erogate dallo Stato di residenza del beneficiario);
    prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

    Ai fini della prestazione sia argentina che italiana, la totalizzazione internazionale richiede un minimo di 52 settimane di contribuzione.

    Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia possono essere totalizzati con i periodi di assicurazione in Argentina ed è richiesta almeno una settimana di contribuzione da lavoro effettivo in Italia.

    I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturate in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione internazionale ) sono comunque presi in considerazione dall’altro Stato, sia ai fini dell’accertamento del diritto, che per la determinazione dell’importo. Questo solo se il lavoratore ha maturato nell’altro Stato il periodo minimo previsto dall’Accordo e non matura il diritto a una prestazione senza fare ricorso alla totalizzazione internazionale .

    La totalizzazione multipla consente di totalizzare periodi assicurativi maturati in Stati diversi da Italia e Argentina. In particolare, la Convenzione stabilisce che, se i requisiti per il diritto a pensione non risultano conseguiti con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi compiuti in Italia e in Argentina, devono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati terzi, legati sia all’Italia che all’Argentina da distinte Convenzioni di sicurezza sociali, che prevedono la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi. La Convenzione dispone, inoltre, che se uno solo dei due Stati contraenti è legato a uno Stato terzo da una Convenzione di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione internazionale dei periodi di assicurazione, tale Stato prende in considerazione anche i periodi compiuti nel terzo Stato.

    Fonte:
    https://www.inps.it/prestazioni-servizi/sicurezza-sociale-internazionale-convenzione-bilaterale-con-l-argentina [come da accesso del 15ott2022]

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