L. 5 marzo 1977, n. 54
Disposizioni in materia di giorni festivi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977, n. 63.
1. I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.
2. Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n.132, non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici.
È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell’orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
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Fonte:
https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/normativa/legge_19770305_54.pdf [come da accesso del 28gen2023]