Disposizioni in materia di ricorrenze festive L 260/1949 – festivi

L. 27 maggio 1949, n. 260.


Disposizioni in materia di ricorrenze festive


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.


1. Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.
2. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della >osservanza del completo orario festivo e
del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale (2), i
giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’Epifania (3);
il giorno della festa di San Giuseppe (4);
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell’Ascensione (5);
il giorno del Corpus Domini (6);
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (7);
il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale (8);
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.
3. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e
dell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l’11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa
Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli (9).

4. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili
e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre (10).
5. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25
aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo
Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori
da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di
lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni
elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata
ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o,
in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre
forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle
ultime quattro settimane.
Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che restino la loro opera nelle suindicate
festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è
dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fa tto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la
maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica,
spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera,
compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente
all’aliquota giornaliera (11).
6. In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila (12).
7. Sono abrogati l’art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 (13) e tutte le
disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente
legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

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NOTE
(2) L’art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 ha disposto che la celebrazione della festa nazionale della Repubblica
abbia luogo la prima domenica di giugno. Per l’anno 1986 vedi l’art. 1, L. 22 maggio 1986, n. 200.
Successivamente l’art. 1, L. 20 novembre 2000, n. 336, ha disposto che, a decorrere dal 2001, la
celebrazione della festa nazionale della Repubblica abbia nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno.
(3) Festività soppressa dall’art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 e ripristinata ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 792.
(4) (5) (6) Festività soppressa dall’art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54.
(7) Festività soppressa dall’art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54 e ripristinata, solo per il comune di Roma (quale
festa del Santo Patrono), ai sensi dell’art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

(8) L’art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell’unità nazionale abbia
luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.
(9) Vedi, anche, la L. 4 marzo 1958, n. 132.
(10) Vedi, ora, l’art. 2, L. 5 febbraio 1988, n. 22 e l’art. 1, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
(11) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90. Vedi, anche, gli artt. 2 e 3 di tale legge.
(12) Articolo così modificato dall’art. 75, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(13) Recante norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.

 

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Fonte: https://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/normativa/legge_19490527_260.pdf  [come da accesso del 28gen2023]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “Disposizioni in materia di ricorrenze festive L 260/1949 – festivi”
  1. Ad oggi (28gen2023), le ex festività sono:

    San Giuseppe o Festa del papà: 19 marzo;
    Ascensione: 39° giorno dopo la domenica di Pasqua;
    Pietro e Paolo: 29 giugno, che è comunque festa patronale a Roma;
    Corpus Domini: 60° giorno dopo la domenica di Pasqua;
    Festa dell’Unità Nazionale: 4 novembre.

    In vari ccnl sono compensate con rol o permessi ex festività oppure permessi banca ore.

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