DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006 , n. 36
Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo
1 e l’allegato A;
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita’ di
riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella
disponibilita’ delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui
al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta
all’amministrazione o all’organismo interessato, salvo diversa
previsione di legge o di regolamento.
3. Il presente decreto si applica altresi’ quando i documenti di
cui al comma 1 sono gia’ stati diffusi per il loro riutilizzo dai
soggetti ivi indicati. E’ in ogni caso assicurata la parita’ di
trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto
dall’articolo 11.
4. Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche
amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la
finalita’ di rendere riutilizzabile il maggior numero di
informazioni, in base a modalita’ che assicurino condizioni eque,
adeguate e non discriminatorie.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli
altri enti pubblici non economici;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di
personalita’ giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita’
d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,
la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi
di diritto pubblico, o la cui gestione e’ sottoposta al loro
controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sono costituiti, almeno per la meta’, da componenti
designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese
pubbliche, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a
prescindere dal supporto nella disponibilita’ della pubblica
amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La definizione
di documento non comprende i programmi informatici;
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e) riutilizzo: l’uso del dato di cui e’ titolare una pubblica
amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di
persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali
diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo
rappresenta e’ stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali;
f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata
esclusivamente all’adempimento di compiti istituzionali fra i
soggetti di cui alle lettere a) e b);
g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro
strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel
quale sono definite le modalita’ di riutilizzo dei documenti delle
pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo
di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che
rappresenta il dato.
Art. 3.
Documenti esclusi dall’applicazione del decreto
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i seguenti
documenti:
a) quelli detenuti per finalita’ che esulano dall’ambito dei
compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell’organismo
di diritto pubblico;
b) quelli nella disponibilita’ delle emittenti di servizio
pubblico e delle societa’ da esse controllate e da altri organismi o
loro societa’ controllate per l’adempimento di un compito di
radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilita’ di istituti d’istruzione e di
ricerca quali scuole, universita’, archivi, biblioteche ed enti di
ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei
risultati della ricerca;
d) quelli nella disponibilita’ di enti culturali quali musei,
biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e
teatri;
e) quelli comunque nella disponibilita’ degli organismi di cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale
del lavoro, all’anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia
di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti
attuativi;
g) quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta’
intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero
diritti di proprieta’ industriale ai sensi del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30.
Art. 4.
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve:
a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) la disciplina sulla protezione del diritto d’autore di cui
alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente
decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni
di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta’
intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata
con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l’Accordo TRIPS sugli aspetti dei
diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio, del 1994,
ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;
c) la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei
documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie,
anche con riferimento all’articolo 1, commi da 367 a 373, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
e) le disposizioni in materia di proprieta’ industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche’ la disposizione
sull’accesso ai dati individuali di cui all’articolo 8 della legge 31
dicembre 1996, n. 681.
Art. 5.
Richiesta di riutilizzo di documenti
1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il
riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma
elettronica, sui propri siti istituzionali.
2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche
amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano
apposita richiesta secondo le modalita’ stabilite dal titolare del
dato con proprio provvedimento.
3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i
documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro
il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni
nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare
del dato non ha l’obbligo di produrre o di continuare a produrre
documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un
soggetto privato o pubblico.
4. I poteri e le facolta’ connessi al riutilizzo spettano
unicamente al titolare del dato.
Art. 6.
Formati disponibili
1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti
nella forma in cui sono stati prodotti.
2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in
formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 11, e non ha l’obbligo di adeguare i documenti o di
crearne per soddisfare la richiesta, ne’ l’obbligo di fornire
estratti di documenti se cio’ comporta attivita’ eccedenti la
semplice manipolazione.
Art. 7.
Tariffe
1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe
e le relative modalita’ di versamento da corrispondere a fronte delle
attivita’ di cui agli articoli 5, 6 e 9.
2. L’importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla
base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato
ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di
riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini
commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al
comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni
nel triennio precedente.
3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e’ prevista una
tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita’ di cui ai
commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi
effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi’ pubblici, a cura
dell’Amministrazione competente, ove possibile secondo modalita’
informatiche, sul proprio sito istituzionale.
5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti
deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalita’ di
versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.
Art. 8.
Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo
1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono
predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato
elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli
schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono
eventuali limitazioni o condizioni all’utilizzo dei documenti, in
considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonche’
l’indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati
dal titolare medesimo con proprio provvedimento.
2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli
schemi di licenze standard sono individuate per categorie di
documenti secondo criteri di proporzionalita’ e nel rispetto della
disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono
costituire ostacolo alla concorrenza.
Art. 9.
Strumenti di ricerca di documenti disponibili
1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione
istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche
attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalita’ pratiche
per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo
quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi
decentralizzati.
Art. 10.
Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte
di pubbliche amministrazioni
1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del
comma 1 dell’articolo 2, non costituisce riutilizzo.
2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini
commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano
le modalita’ di riutilizzo anche economico stabilite nel presente
decreto.
Art. 11.
Divieto di accordi di esclusiva
1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori
potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu’ soggetti stiano gia’
procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su
tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del
dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti
esclusivi, salvo che cio’ non risulti necessario per l’erogazione di
un servizio di interesse pubblico.
2. La fondatezza del motivo per l’attribuzione del diritto di
esclusiva e’ soggetta a riesame periodico da parte
dell’Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli
accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove
possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.
3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano
nell’eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli
stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Art. 12.
Regole tecniche
1. La fornitura di documenti ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di
connettivita’ di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico
previsto dall’allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e con quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa
notifica alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Art. 13.
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne’ minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 24 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli