d.lgs 24 gennaio 2006 , n. 36 riutilizzo documenti

DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006 , n. 36

Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l’articolo

1 e l’allegato A;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo

dell’informazione del settore pubblico;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle

finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le modalita’ di

riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella

disponibilita’ delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di

diritto pubblico.

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico

non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui

al comma 1. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta

all’amministrazione o all’organismo interessato, salvo diversa

previsione di legge o di regolamento.

3. Il presente decreto si applica altresi’ quando i documenti di

cui al comma 1 sono gia’ stati diffusi per il loro riutilizzo dai

soggetti ivi indicati. E’ in ogni caso assicurata la parita’ di

trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto

dall’articolo 11.

4. Nell’esercizio del potere di cui al comma 2 le pubbliche

amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico perseguono la

finalita’ di rendere riutilizzabile il maggior numero di

informazioni, in base a modalita’ che assicurino condizioni eque,

adeguate e non discriminatorie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, le

regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti

pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni e gli

altri enti pubblici non economici;

b) organismi di diritto pubblico: gli organismi, dotati di

personalita’ giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita’

d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale,

la cui attivita’ e’ finanziata in modo maggioritario dallo Stato,

dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi

di diritto pubblico, o la cui gestione e’ sottoposta al loro

controllo o i cui organi d’amministrazione, di direzione o di

vigilanza sono costituiti, almeno per la meta’, da componenti

designati dai medesimi soggetti pubblici. Sono escluse le imprese

pubbliche, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a

prescindere dal supporto nella disponibilita’ della pubblica

amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La definizione

di documento non comprende i programmi informatici;

d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

e) riutilizzo: l’uso del dato di cui e’ titolare una pubblica

amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di

persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali

diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo

rappresenta e’ stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali;

f) scambio di documenti: la cessione di documenti finalizzata

esclusivamente all’adempimento di compiti istituzionali fra i

soggetti di cui alle lettere a) e b);

g) dati personali: i dati definiti tali dal decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196;

h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro

strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel

quale sono definite le modalita’ di riutilizzo dei documenti delle

pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;

i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l’organismo

di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o

commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che

rappresenta il dato.

Art. 3.

Documenti esclusi dall’applicazione del decreto

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i seguenti

documenti:

a) quelli detenuti per finalita’ che esulano dall’ambito dei

compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell’organismo

di diritto pubblico;

b) quelli nella disponibilita’ delle emittenti di servizio

pubblico e delle societa’ da esse controllate e da altri organismi o

loro societa’ controllate per l’adempimento di un compito di

radiodiffusione di servizio pubblico;

c) quelli nella disponibilita’ di istituti d’istruzione e di

ricerca quali scuole, universita’, archivi, biblioteche ed enti di

ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei

risultati della ricerca;

d) quelli nella disponibilita’ di enti culturali quali musei,

biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e

teatri;

e) quelli comunque nella disponibilita’ degli organismi di cui

agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale

del lavoro, all’anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia

di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti

attuativi;

g) quelli esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della

legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta’

intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero

diritti di proprieta’ industriale ai sensi del decreto legislativo 10

febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

Norma di salvaguardia

1. Sono fatte salve:

a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) la disciplina sulla protezione del diritto d’autore di cui

alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente

decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni

di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta’

intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la

protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata

con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l’Accordo TRIPS sugli aspetti dei

diritti di proprieta’ intellettuale attinenti al commercio, del 1994,

ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747;

c) la disciplina in materia di accesso ai documenti

amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei

documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie,

anche con riferimento all’articolo 1, commi da 367 a 373, della legge

30 dicembre 2004, n. 311;

e) le disposizioni in materia di proprieta’ industriale di cui al

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche’ la disposizione

sull’accesso ai dati individuali di cui all’articolo 8 della legge 31

dicembre 1996, n. 681.

Art. 5.

Richiesta di riutilizzo di documenti

1. Il titolare del dato predispone le licenze standard per il

riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma

elettronica, sui propri siti istituzionali.

2. I soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche

amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico presentano

apposita richiesta secondo le modalita’ stabilite dal titolare del

dato con proprio provvedimento.

3. Il titolare del dato esamina le richieste e rende disponibili i

documenti al richiedente, ove possibile in forma elettronica, entro

il termine di trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni

nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Il titolare

del dato non ha l’obbligo di produrre o di continuare a produrre

documenti al solo fine di permetterne il riutilizzo da parte di un

soggetto privato o pubblico.

4. I poteri e le facolta’ connessi al riutilizzo spettano

unicamente al titolare del dato.

Art. 6.

Formati disponibili

1. Il titolare del dato mette a disposizione i documenti richiesti

nella forma in cui sono stati prodotti.

2. Il titolare del dato fornisce i documenti, ove possibile in

formato elettronico, nel rispetto delle regole tecniche di cui

all’articolo 11, e non ha l’obbligo di adeguare i documenti o di

crearne per soddisfare la richiesta, ne’ l’obbligo di fornire

estratti di documenti se cio’ comporta attivita’ eccedenti la

semplice manipolazione.

Art. 7.

 

Tariffe

 

1. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

determinate, sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3, le tariffe

e le relative modalita’ di versamento da corrispondere a fronte delle

attivita’ di cui agli articoli 5, 6 e 9.

2. L’importo delle tariffe di cui al comma 1, individuato sulla

base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato

ogni due anni, comprende i costi di raccolta, di produzione, di

riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini

commerciali, di un utile da determinare, con i decreti di cui al

comma 1, sulle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni

nel triennio precedente.

3. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e’ prevista una

tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita’ di cui ai

commi 1 e 2, secondo il criterio della copertura dei soli costi

effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi’ pubblici, a cura

dell’Amministrazione competente, ove possibile secondo modalita’

informatiche, sul proprio sito istituzionale.

5. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 1, sono versati

all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai

sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62,

allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

6. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici

determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti

deliberativi gli importi delle tariffe e le relative modalita’ di

versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 2 e 3.

Art. 8.

 

Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo

 

1. Gli schemi di licenze standard per il riutilizzo sono

predisposti dal titolare del dato, ove possibile in formato

elettronico e resi disponibili sul proprio sito istituzionale. Gli

schemi possono essere compilati elettronicamente e contengono

eventuali limitazioni o condizioni all’utilizzo dei documenti, in

considerazione delle loro peculiari caratteristiche, nonche’

l’indicazione dei mezzi di impugnazione, secondo criteri individuati

dal titolare medesimo con proprio provvedimento.

2. Le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato negli

schemi di licenze standard sono individuate per categorie di

documenti secondo criteri di proporzionalita’ e nel rispetto della

disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono

costituire ostacolo alla concorrenza.

Art. 9.

 

Strumenti di ricerca di documenti disponibili

 

1. Le pubbliche Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico

promuovono forme di adeguata informazione e comunicazione

istituzionale relativamente ai documenti oggetto di riutilizzo, anche

attraverso i propri siti istituzionali e prevedono modalita’ pratiche

per facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo

quali elenchi, portali e repertori collegati ad elenchi

decentralizzati.

Art. 10.

Riutilizzo di documenti a fini commerciali da parte

di pubbliche amministrazioni

1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del

comma 1 dell’articolo 2, non costituisce riutilizzo.

2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza per fini

commerciali documenti di altra pubblica amministrazione si applicano

le modalita’ di riutilizzo anche economico stabilite nel presente

decreto.

Art. 11.

 

Divieto di accordi di esclusiva

 

1. I documenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di

diritto pubblico possono essere riutilizzati da tutti gli operatori

potenziali sul mercato, anche qualora uno o piu’ soggetti stiano gia’

procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su

tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra il titolare del

dato in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti

esclusivi, salvo che cio’ non risulti necessario per l’erogazione di

un servizio di interesse pubblico.

2. La fondatezza del motivo per l’attribuzione del diritto di

esclusiva e’ soggetta a riesame periodico da parte

dell’Amministrazione interessata, con cadenza almeno triennale. Gli

accordi di esclusiva conclusi dopo la data di entrata in vigore del

presente decreto, sono resi pubblici dal titolare del dato, ove

possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali.

3. Gli accordi di esclusiva esistenti, che non rientrano

nell’eccezione di cui al comma 2, terminano alla scadenza negli

stessi stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

Art. 12.

 

Regole tecniche

1. La fornitura di documenti ai sensi dell’articolo 5, comma 3,

avviene nel rispetto delle regole tecniche sul sistema pubblico di

connettivita’ di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28

febbraio 2005, n. 42, delle regole di cui al disciplinare tecnico

previsto dall’allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, e con quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.

2. Eventuali ulteriori regole tecniche sono adottate, previa

notifica alla Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 23

novembre 2000, n. 427, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie,

di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 13.

 

Disposizione finanziaria

 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri, ne’ minori entrate per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 gennaio 2006

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it