DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76
(Testo aggiornato al 25feb2023 – nota 1)
Approfondimenti – nota 2: dossier_stud_217_1162016_353320
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Fonti e note
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;76 [come da accesso del 11apr2023]
[2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01162016.pdf [come da accesso del 11apr2023]
Una risposta a “DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Rigurardo al rinnovo del documento di identità, l’art. 24 del Decreto Legge 76/2020: ….
La carta di identita’ puo’ essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identita’ rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identita’ elettroniche
rilasciate in conformita’ al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identita’ elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorche’ in corso di validita’, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.”.