Una risposta a “D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – contratti di lavoro – mansioni”
Con questo decreto, la locuzione clausole elastiche “assorbe” anche il concetto di clausola flessibile. Prima si distingueva la clausola elastica dalla clausola flessibile.
La clausola elastica concerneva l’incremento delle ore di prestazione lavorativa (ad esempio 12 turni anzichè 10 nel mese) mentre la clausola flessibile afferiva alla collocazione temporale della prestazione (turno spostato da un giorno ad un altro).
Una risposta a “D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – contratti di lavoro – mansioni”
Con questo decreto, la locuzione clausole elastiche “assorbe” anche il concetto di clausola flessibile. Prima si distingueva la clausola elastica dalla clausola flessibile.
La clausola elastica concerneva l’incremento delle ore di prestazione lavorativa (ad esempio 12 turni anzichè 10 nel mese) mentre la clausola flessibile afferiva alla collocazione temporale della prestazione (turno spostato da un giorno ad un altro).