A tutte le amministrazioni
centrali dello Stato anche con
ordinamento autonomo
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Gabinetto
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Serv. inform. e
proprieta' letteraria
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alla Direzione generale del Tesoro
Alle ragionerie centrali
Ai servizi ed agli uffici di
ragioneria delle amministrazioni e
delle aziende autonome dello Stato
Alle ragionerie regionali dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Ai commissari di Governo presso le
regioni a statuto ordinario
All'Unione italiana ciechi
L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113, attribuisce a tutti i
centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al
collocamento obbligatorio una indennita' di mansione in misura pari
al premio industriale vigente nel tempo per gli operatori dipendenti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Cio' posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta
ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto
interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte
dei conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, l'indennita' di
mansione e' dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a
decorrere dal 1 aprile 1992.
Si ritiene utile precisare, altresi', che l'indennita' in
questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza
della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito
complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale e' da
assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.
Si rammenta, poi, che in analogia a quanto stabilito con il citato
decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennita' di
mansione e' dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si
corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi
causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo
speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita'
riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli
invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o
infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate
feriali".
Inoltre, l'indennita' in parola e' dovuta:
ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti
dall'amministrazione di appartenenza;
ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al
numero massimo di quattro giornate mensili;
ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di
donazione;
al personale assente dall'ufficio perche' convocato
dall'amministrazione per esigenze di servizio.
Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di mansione, sempre
in conformita' alle modalita' di corresponsione previste per i premio
industriale, va ridotta al 50% se l'orario di servizio e' inferiore
alla meta' dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora
l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.
Quanto sopra si comunica per uniformita' di applicazione da parte
delle varie amministrazioni interessate.
Il Ministro: BARUCCI
Fonte:
GU Serie Generale n.286 del 04-12-1992)
Importante passaggio afferente all’indennità di mansione centralinisti non vedenti in rapporto alle assenza dal lavoro:
l’indennità è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e “non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali”.
Inoltre, l’indennità in parola e’ dovuta:
ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza; ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili; ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione; al personale assente dall’ufficio perchè convocato dall’amministrazione per esigenze di servizio. Infine, la misura giornaliera dell’indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per i premio industriale, va ridotta al 50% se l’orario di servizio è inferiore alla metà dell’orario d’obbligo e va maggiorata del 20% qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.