CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 84 Ministero del Tesoro: Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti

A    tutte    le   amministrazioni
                                  centrali  dello  Stato  anche   con
                                  ordinamento autonomo
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Gabinetto
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri    -   Serv.   inform.   e
                                  proprieta' letteraria
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla Direzione generale del Tesoro
                                  Alle ragionerie centrali
                                  Ai  servizi  ed  agli   uffici   di
                                  ragioneria  delle amministrazioni e
                                  delle aziende autonome dello Stato
                                  Alle  ragionerie  regionali   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni a statuto ordinario
                                  All'Unione italiana ciechi
  L'art.  9  della legge 23 marzo 1985, n. 113, attribuisce a tutti i
centralinisti non vedenti occupati in base  alle  norme  relative  al
collocamento  obbligatorio  una indennita' di mansione in misura pari
al premio industriale vigente nel tempo per gli operatori  dipendenti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
  Cio'    posto,   si   comunica   che,   a   seguito   dell'avvenuta
ristrutturazione  del  premio  industriale,   di   cui   al   decreto
interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte
dei  conti,  adottato  in  applicazione  dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.  335,  l'indennita'  di
mansione  e'  dovuta  nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a
decorrere dal 1  aprile 1992.
  Si  ritiene  utile  precisare,  altresi',   che   l'indennita'   in
questione,  quale  competenza  accessoria liquidata in corrispondenza
della retribuzione ordinaria, concorre alla  formazione  del  reddito
complessivo  imponibile  del  dipendente  ed  in  quanto  tale  e' da
assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.
  Si rammenta, poi, che in analogia a quanto stabilito con il  citato
decreto  interministeriale per il premio industriale, l'indennita' di
mansione e' dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non  si
corrisponde  durante  i  giorni di assenza dal servizio per qualsiasi
causa, esclusi quelli  per  congedo  ordinario,  quelli  per  congedo
speciale  a  seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita'
riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli  concessi  agli
invalidi  di  guerra  per  cure  necessarie  a seguito delle ferite o
infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti  con  giornate
feriali".
  Inoltre, l'indennita' in parola e' dovuta:
   ai   dipendenti   che   frequentano   corsi  professionali  tenuti
dall'amministrazione di appartenenza;
   ai  dipendenti  in permesso per motivi sindacali, limitatamente al
numero massimo di quattro giornate mensili;
   ai  dipendenti  donatori  di  sangue  per  la  sola  giornata   di
donazione;
   al    personale    assente    dall'ufficio    perche'    convocato
dall'amministrazione per esigenze di servizio.
  Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di  mansione,  sempre
in conformita' alle modalita' di corresponsione previste per i premio
industriale,  va  ridotta al 50% se l'orario di servizio e' inferiore
alla meta' dell'orario d'obbligo e  va  maggiorata  del  20%  qualora
l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.
  Quanto  sopra  si comunica per uniformita' di applicazione da parte
delle varie amministrazioni interessate.
                                                 Il Ministro: BARUCCI

 

 

 

 

 

Fonte:

GU Serie Generale n.286 del 04-12-1992)

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “CIRCOLARE 4 novembre 1992, n. 84 Ministero del Tesoro: Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti”
  1. Importante passaggio afferente all’indennità di mansione centralinisti non vedenti in rapporto alle assenza dal lavoro:
    l’indennità è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e “non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali”.
    Inoltre, l’indennità in parola e’ dovuta:
    ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza; ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili; ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione; al personale assente dall’ufficio perchè convocato dall’amministrazione per esigenze di servizio. Infine, la misura giornaliera dell’indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per i premio industriale, va ridotta al 50% se l’orario di servizio è inferiore alla metà dell’orario d’obbligo e va maggiorata del 20% qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.

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