A tutte le amministrazioni centrali dello Stato anche con ordinamento autonomo Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Serv. inform. e proprieta' letteraria Alla Corte dei conti - Segretariato generale Alla Direzione generale del Tesoro Alle ragionerie centrali Ai servizi ed agli uffici di ragioneria delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario All'Unione italiana ciechi L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113, attribuisce a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al collocamento obbligatorio una indennita' di mansione in misura pari al premio industriale vigente nel tempo per gli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Cio' posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte dei conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, l'indennita' di mansione e' dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a decorrere dal 1 aprile 1992. Si ritiene utile precisare, altresi', che l'indennita' in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale e' da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali. Si rammenta, poi, che in analogia a quanto stabilito con il citato decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennita' di mansione e' dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali". Inoltre, l'indennita' in parola e' dovuta: ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza; ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili; ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione; al personale assente dall'ufficio perche' convocato dall'amministrazione per esigenze di servizio. Infine, la misura giornaliera dell'indennita' di mansione, sempre in conformita' alle modalita' di corresponsione previste per i premio industriale, va ridotta al 50% se l'orario di servizio e' inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate. Quanto sopra si comunica per uniformita' di applicazione da parte delle varie amministrazioni interessate. Il Ministro: BARUCCI
Fonte:
GU Serie Generale n.286 del 04-12-1992)
Importante passaggio afferente all’indennità di mansione centralinisti non vedenti in rapporto alle assenza dal lavoro:
l’indennità è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e “non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali”.
Inoltre, l’indennità in parola e’ dovuta:
ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall’amministrazione di appartenenza; ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di quattro giornate mensili; ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione; al personale assente dall’ufficio perchè convocato dall’amministrazione per esigenze di servizio. Infine, la misura giornaliera dell’indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per i premio industriale, va ridotta al 50% se l’orario di servizio è inferiore alla metà dell’orario d’obbligo e va maggiorata del 20% qualora l’orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.