Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it
1 commento su “testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-tuir-il-testo-aggiornato-a-marzo-2024”
Residenza e domicilio delle persone fisiche; domicilio digitale; domicilio persone giuridiche.
Il comma 2 dell’art. 2 TUIR è stato modificato dall’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il nuovo comma così recita:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Quindi si individua la residenza della persone fisiche in Italia (ora in linea con la prassi internazionale) sulla base della presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.
Nel codice civile è specificato che la residenza è il luogo ove la persona ha la sua dimora abituale. La giurisprudenza [1] prevalente ritiene che sia necessario anche l’elemento soggettivo della volontà di permanere in modo duraturo in un determinato luogo.
Il domicilio è da intendersi come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. La definizione di domicilio è ora quindi sganciata dal codice civile art 43 che considera il domicilio come il centro dei propri affari e interessi (in passato la circolare 304/E del 2 dicembre 1997 ha fatto luce circa la locuzione “affari e interessi”, affermando che il concetto comprende rapporti di natura patrimoniale, economica, sociale, morale e familiare).
Vediamo ora cosa si intende per domicilio digitale.
Semplificando al massimo, al fine del recapito delle comunicazioni ufficiali, può essere indicato un domicilio digitale, come ad esempio un un indirizzo di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC).
Entrando nel dettaglio, la definizione di domicilio digitale è stata introdotta dalla riforma del 2017 (D.Lgs. n. 217/2017) che ha novellato il D.Lgs. n. 82/2005 (CAD acronimo di Codice dell’amministrazione digitale) presentando il domicilio digitale come categoria più ampia di quella della PEC.
In base al (D.Lgs. n. 82/2005), il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
Passando dalla persona fisica alla persona giuridica, sintetizziamo i criteri per stabilire la residenza fiscale per persone giuridiche.
Prima del D. Lgs. 209/2023, la residenza fiscale delle persone giuridiche era stabilita in base alla ubicazione della sede legale e delle attività principali.
Il Tuir novellato, all’articolo 73 comma 3 in vigore dal 29dic2023 stabilisce che una società è residente in Italia se abbia la propria sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in Italia per la maggior parte del periodo di imposta (quindi almeno 183 o 184 giorni). Questi criteri (sede, direzione, gestione) nno sono gerarchici, è sufficiente che sia soddisfatto uno dei tre criteri per la maggior parte dell’anno.
[1] Corte di Cassazione 14mar1986 n° 1738; Sezioni Unite 28ott1985 n° 5292.
Residenza e domicilio delle persone fisiche; domicilio digitale; domicilio persone giuridiche.
Il comma 2 dell’art. 2 TUIR è stato modificato dall’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il nuovo comma così recita:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
Quindi si individua la residenza della persone fisiche in Italia (ora in linea con la prassi internazionale) sulla base della presenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo di imposta.
Nel codice civile è specificato che la residenza è il luogo ove la persona ha la sua dimora abituale. La giurisprudenza [1] prevalente ritiene che sia necessario anche l’elemento soggettivo della volontà di permanere in modo duraturo in un determinato luogo.
Il domicilio è da intendersi come luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari. La definizione di domicilio è ora quindi sganciata dal codice civile art 43 che considera il domicilio come il centro dei propri affari e interessi (in passato la circolare 304/E del 2 dicembre 1997 ha fatto luce circa la locuzione “affari e interessi”, affermando che il concetto comprende rapporti di natura patrimoniale, economica, sociale, morale e familiare).
Vediamo ora cosa si intende per domicilio digitale.
Semplificando al massimo, al fine del recapito delle comunicazioni ufficiali, può essere indicato un domicilio digitale, come ad esempio un un indirizzo di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC).
Entrando nel dettaglio, la definizione di domicilio digitale è stata introdotta dalla riforma del 2017 (D.Lgs. n. 217/2017) che ha novellato il D.Lgs. n. 82/2005 (CAD acronimo di Codice dell’amministrazione digitale) presentando il domicilio digitale come categoria più ampia di quella della PEC.
In base al (D.Lgs. n. 82/2005), il domicilio digitale è “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
Passando dalla persona fisica alla persona giuridica, sintetizziamo i criteri per stabilire la residenza fiscale per persone giuridiche.
Prima del D. Lgs. 209/2023, la residenza fiscale delle persone giuridiche era stabilita in base alla ubicazione della sede legale e delle attività principali.
Il Tuir novellato, all’articolo 73 comma 3 in vigore dal 29dic2023 stabilisce che una società è residente in Italia se abbia la propria sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in Italia per la maggior parte del periodo di imposta (quindi almeno 183 o 184 giorni). Questi criteri (sede, direzione, gestione) nno sono gerarchici, è sufficiente che sia soddisfatto uno dei tre criteri per la maggior parte dell’anno.
[1] Corte di Cassazione 14mar1986 n° 1738; Sezioni Unite 28ott1985 n° 5292.