Circolare Inps del 25 febbraio 1981 – Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni per permesso donazione sangue.

Oggetto

Rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite dai dipendenti donatori di sangue.

Testo completo

La legge 13 luglio 1967, n. 584 (all. 1) riconosce al lavoratore

dipendente che ceda il proprio sangue gratuitamente il diritto ad una

giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione per

tale giornata: il datore di lavoro, a sua volta, ha facolta’ di chiedere

il rimborso della retribuzione “all’Istituto di Assicurazione contro le

malattie al quale e’ iscritto il donatore”.

All’onere derivante dal rimborso delle retribuzioni lo Stato concorre

con un contributo annuo di L. 100.000.000 da ripartirsi tra gli Istituti

di malattia in proporzione ai rimborsi effettuati.

Le norme di attuazione della legge n. 584/1967 sono contenute nel

Decreto Ministeriale 8 aprile 1968 (all. 2) il quale disciplina, tra

l’altro, le modalita’ ed i termini che il datore di lavoro e’ tenuto ad

osservare per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la

giornata di riposto fruita dal donatore di sangue.

Peraltro la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (art. 1, 2 comma) (1) ha

posto a carico dell’Istituto (2) l’onere dei rimborsi di cui sopra; si

forniscono, quindi, le istruzioni applicative di seguito riportate.

1. – Soggetti per i quali compete il rimborso.

La Legge riconosce il diritto alla giornata di riposo ed alla

relativa retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti senza riguardo alla

categoria ed al settore di appartenenza.

Conseguentemente i datori di lavoro hanno diritto al rimborso della

retribuzione corrisposta anche se al dipendente donatore non e’

riconosciuto, in caso di malattia, il diritto alla relativa indennita’.

2. – Giornate di riposto per le quali compete il rimborso.

L’I.N.P.S. e’ tenuto a rimborsare le retribuzioni corrisposte per le

donazioni successive al 31 dicembre 1979; per il rimborso delle

retribuzioni corrisposte per le donazioni antecedenti il 1 gennaio 1980

resta ferma la competenza dei singoli Enti di malattia (3).

3. – Condizioni alle quali e’ subordinato il rimborso.

a) Limite quantitativo minimo della donazione . Il limite

quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, perche’

sussistano il diritto del lavoratore alla giornata di riposto ed alla

relativa retribuzione e di conseguenza la facolta’ del datore di lavoro di

chiedere il rimborso, e’ fissato in 250 grammi.

Il quantitativo si sangue prelevato deve essere indicato nel

certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del

sangue, indicante anche i dati anagrafici del donatore (rilevati da un

valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere

annotati), la gratuita’ della donazione, il giorno e l’ora del prelievo.

b) Centri autorizzati al prelievo. Il prelievo di sangue deve

risultare effettuato presso un Centro di raccolta fisso o mobile, ovvero

presso un Centro trasfusionale, ovvero presso un Centro di produzione di

emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanita’.

Gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nel

certificato attestante l’avvenuto prelievo, di cui alla lettera a).

c) Dichiarazione del donatore. Il godimento della giornata di riposto

e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonche’ la

gratuita’ della cessazione del sangue, devono risultare (art. 6 del citato

D.M. 8 aprile 1968) dalla dichiarazione rilasciata dal donatore secondo il

fac-simile allegato (all.3).

4. – Misura del rimborso.

A norma dell’art. 3 del D.M. 8 aprile 1968, la giornata di riposo

spettante al donatore “viene computata in 24 ore a partire dal momento in

cui il lavoratore si e’ assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo

del sangue”: ne consegue che la retribuzione spettante al donatore e’

quella corrispondente alle ore non lavorate comprese nella giornata di

riposo come sopra computata (4).

La misura della retribuzione da corrispondersi ai donatori di sangue

– e quindi la misura del rimborso ai datori di lavoro – deve essere

determinata per i lavoratori retribuiti non in misura fissa, con gli

stessi criteri previsti per le festivita’ nazionali dall’art. 5, 1 comma,

della legge 27 maggio 1949, n. 260 nel testo sostituito dall’art. 1 della

legge 31 marzo 1954, n. 90 (5). Il datore di lavoro, pertanto, deve

corrispondere ai donatori di sangue la “normale retribuzione globale di

fatto giornaliera (6), compreso ogni elemento accessorio” – esclusi,

tuttavia, quegli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente

o che siano corrisposti subordinatamente alla effettiva prestazione

d’opera, quale, ad esempio, il lavoro straordinario – che “sara’

determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario

settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i

lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di

compensi mobili, si calcolera’ il valore delle quote mobili sulla media

oraria delle ultime quattro settimane”.

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile,

quadrisettimanale, quindicinale, bisettimanale o settimanale, la

retribuzione da corrispondere per la giornata di riposo si ottiene

dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 26, 24, 13, 12 e 6

(D.M. 8 aprile 1968, art. 4).

Ai lavoratori (compresi quelli agricoli) appartenenti alle categorie

per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, la

“normale retribuzione” che il datore di lavoro, ai sensi del D.M. in

parola, e’ tenuto a corrispondere al donatore di sangue e’ quella

effettiva e deve essere determinata secondo i criteri di cui sopra.

Si ricorda che la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo

ha natura indennitaria e, pertanto, non e’ assoggettabile a contributo.

Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere

assoggettate a contributo solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non

si avvalga della facolta’ di chiederne il rimborso.

5. – Rimborso ai datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva di

Mod. DM 10/M UN.

La legge n. 33/1980 prevede che i datori di lavoro pongano a

conguaglio le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue con i

contributi e le alte somme dovute all’I.N.P.S., comunicando i dati

relativi nella denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN.

Ne consegue che i datori di lavoro predetti non sono tenuti a

presentare la domanda di rimborso di cui al D.M. 8 aprile 1968: resta

fermo, peraltro, nei loro confronti, l’obbligo di conservare agli atti i

certificati medici e le dichiarazioni dei donatori di cui alle lettera a)

e c) del punto 3), per un periodo di 10 anni e di operare i conguagli di

cui trattasi non oltre il mese successivo a quello in cui la retribuzione

per la donazione e’ corrisposta al lavoratore.

Inoltre dovra’ essere trasmesso alla competente Sede dell’I.N.P.S. un

elenco (vds. all. 5) delle retribuzioni per donazioni di sangue

conguagliate nel mese.

Qualora i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche

lavoratori per i quali il versamento dei contributi non e’ effettuato a

mezzo del modello DM 10/M UN possono porre a conguaglio nella denuncia

contributiva anche le retribuzioni eventualmente corrisposte per le

donazioni di sangue di questi ultimi dipendenti: e’ tale il caso delle

aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati (per i quali il

versamento dei contributi e’ effettuato con il Mod. DM 10/M UN) e operai

agricoli (per i quali il versamento e’ effettuato allo S.C.A.U.).

Si conferma (7) che l’importo complessivo corrisposto ai donatori

deve essere esposto in un rigo in bianco del quadro D del Mod. DM 10/M UN

(somme a credito del datore di lavoro) preceduto, nella casella “COD.” dal

codice S 110 e dalla dizione “Donatori di sangue”. I dati relativi non

devono essere invece esposti sui Modd. DM 10/M-RS.

Il modulario e’ disponibile presso le Sedi provinciali e zonali.

6. – Rimborso ai datori di lavoro non tenuti alla compilazione della

denuncia contributiva di Mod. DM 10/M UN ed agli artigiani che

occupano solo apprendisti.

Per i datori di lavoro di cui al titolo, la corresponsione del

rimborso da parte dell’Istituto e’ subordinata alla presentazione della

relativa domanda alla competente Sede provinciale o zonale dell’I.N.P.S.

Il rimborso sara’ effettuato dall’I.N.P.S. mediante pagamento diretto.

Per la richiesta di rimborso e’ stato predisposto apposito modulo di

domanda cumulativa con relativo elenco allegato (all. 4 e 5).

Alla domanda devono essere allegati, altresi’ , per ciascun donatore,

la dichiarazione del donatore stesso ed il certificato medico di cui alle

lettere a) e c) del punto 3.

La domanda di rimborso deve essere inoltrata entro la fine del mese

successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue (D.M. 8

aprile 1968, art. 5).

Devono essere considerate utili, ai fini del riconoscimento del

diritto al rimborso della retribuzione, le domande non corredate della

prescritta documentazione o per le quali la documentazione stessa sia

incompleta o inesatta purche’ presentate entro il termine suddetto.

Il diritto al rimborso resta peraltro condizionato alla

regolarizzazione della domanda da parte del datore di lavoro.

Considerato che la mancanza del modulario relativo alle richieste di

rimborso – ora disponibile presso le Sedi provinciali e zonali – puo’ non

aver consentito ai datori di lavoro il rispetto dei termini sopra

indicati, le domande inoltrate in ritardo potranno essere ritenute valide

purche’ avanzate entro il mese successivo alla diramazione delle presenti

istruzioni.

7. – Modalita’ di pagamento diretto.

Il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo

fruite dai dipendenti donatori di sangue deve essere effettuato

all’indirizzo indicato dalla ditta con il mezzo ritenuto piu’ celere e

conveniente (assegno circolare/assegno bancario o assegno di c/c postale)

(8).

Qualora la ditta stessa abbia espressamente richiesto nella domanda

anche le modalita’ di riscossione delle somme anticipate, la Sede, ove

nulla osti, puo’ aderire alla richiesta stessa.

Le Sedi avranno cura di riportare come causale dei pagamenti la

dicitura: donatori di sangue – L. 584/67 -.

All’atto della emissione degli ordinativi di pagamento, la Sede

provvedera’ ad effettuare il carico dell’impegno su apposito modello “P

26” – da istituire – il quale sara’ contrassegnato dalle lettere R.D.S.

(rimborso donatori di sangue).

La gestione dei dati da riportare sul Mod. P 26 R.D.S. dinanzi citato

sara’ simile a quella degli altri modd. P. 26 in uso, con l’avvertenza che

per ogni pagamento dovra’ essere indicato anche il numero dei dipendenti

per i quali viene effettuato il rimborso nonche’ il numero dei datori di

lavoro in caso di mandato collettivo.

Per quanto concerne l’aspetto fiscale, si precisa che nessuna

trattenuta deve essere operata dalle Sedi in quanto nella fattispecie

l’Istituto non e sostituto d’imposta.

Gli estremi contabili del pagamento disposto saranno riportati come

di consueto, nel prospetto di liquidazione della prestazione di cui

trattasi.

8. – Istruzioni contabili.

Gli importi delle retribuzioni ai donatori di sangue, anticipate dai

datori di lavoro e portate a conguaglio sulle denunce DM 10/M-UN, saranno

imputate, in sede di specificazione contabile dei saldi risultanti dalle

denunce medesime, al conto IMR 30/88 (9) – rimborso ai datori di lavoro

delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori donatori di sangue ai sensi

dell’art. 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 e poste a conguaglio con il

sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969.

Gli importi relativi alle retribuzioni corrisposte ai donatori di

sangue dai datori di lavoro non tenuti alla denuncia contributiva e quindi

non rientranti nel sistema del conguaglio, il cui rimborso deve essere

effettuato direttamente dall’I.N.P.S., saranno imputati al conto IMR 30/89

(10) – Rimborso diretto ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte

ai lavoratori donatori di sangue ai sensi dell’art. 2 della legge n.

584/1967.

Eventuali recuperi di prestazioni a donatori di sangue indebitamente

percepite saranno imputate al conto IMR 24/36 (10) – recuperi e reintroiti

di rimborsi ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai

lavoratori donatori di sangue ai sensi dell’art. 2 della legge n.

584/1967.

Per quanto riguarda l’evidenza del debito per somme non riscosse dai

beneficiari delle prestazioni predette, si conferma la imputazione al

conto IMR 10/31 (v. al riguardo il messaggio n. 106302 del 3 luglio 1980

che prevede l’imputazione diretta al partitario del conto GPA 10/31 con

l’indicazione del codice di bilancio “60”).

* * *

La domanda di rimborso (allegato n. 4), l’elenco dei lavoratori che

hanno donato il sangue (allegato n. 5) e la dichiarazione del donatore

(allegato n. 3) saranno riprodotti a cura delle Sedi con i mezzi ritenuti

piu’ opportuni.

Il testo della presente circolare, fino al punto 6) compreso, sara’

riprodotto per i datori di lavoro a cura di codeste Sedi, enucleando,

ovviamente, le note che fanno riferimento ad atti interni dell’Istituto.

I dirigenti delle Sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per

motivi di rapidita’ di fornitura e di economia di spesa, potranno

accentrare le operazioni di stampa della circolare e del modulario

occorrente presso una delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale.

Le Sedi avranno cura di fornire la circolare in parola alle

Organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro perche’ provvedano

a loro volta alla piu’ ampia divulgazione della stessa.

Gli elenchi dei lavoratori che hanno donato il sangue, per i quali i

datori di lavoro hanno conguagliato le relative retribuzioni con i

contributi, saranno trasmesse al Reparto riscossioni contributi della Sede

competente, il quale provvedera’ ad inserirli nei fascicoli aziendali.

In attesa di una eventuale diversa regolamentazione, si procedera’,

fatta salva la normale attivita’ di vigilanza esterna, ai controlli degli

importi specificati sull’elenco di cui trattasi con quelli indicati sul

modello di denuncia contributiva al quale si riferisce, nelle misure e nei

casi in cui cio’, anche a seguito di programmi preordinati a cura delle

Sedi, sia ritenuto opportuno in relazione alle situazioni esistenti in

particolari settori o singole aziende.

IL DIRETTORE GENERALE

 

———————

(1) V. “Atti ufficiali”, 1980, pag. 284.

(2) Le Cassa Marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, a

cui restano affidati i compiti in materia di erogazione di prestazioni

economiche per maternita’, malattie e infortunio (art. 1, ultimo comma,

del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito nella legge 29 febbraio 1980,

n. 33), continuano altresi’ nelle operazioni di rimborso della

retribuzione corrisposta dai datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle

Casse stesse.

(3) Si ricorda che il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai

datori di lavoro ai dipendenti iscritti alle Casse Marittime per gli

infortuni sul lavoro e le malattie continua ad essere effettuato dalle

Casse predette anche successivamente a tale data.

(4) In virtu’ di tale principio il lavoratore puo’ non avere titolo

ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di

settimana corta) ovvero puo’ avere titolo ad una retribuzione inferiore a

quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione nella

giornata di sabato prima del termine dell’orario di lavoro).

(5) V. “Atti ufficiali”, 1954, pag. 131.

(6) Qualora il lavoratore non abbia titolo alla retribuzione per

l’intera giornata (v. nota n. 4) per la determinazione della retribuzione

spettante dovra’ farsi riferimento alla sua misura oraria.

(7) V. circolare n. 625 E.A.D. – n. 134362 A.G.O. del 22 aprile 1980

(V. “Atti ufficiali”, 1980, pag. 1008) punto 2). Detta circolare dava,

altresi’, facolta’ ai datori di lavoro di porre a conguaglio, in occasione

delle prime denunce contributive utili, le retribuzioni corrisposte per le

donazioni di gennaio e febbraio e non conguagliate nelle denunce relative

a tali mesi: in relazione a detta facolta’ le eventuali domande presentate

dai datori di lavoro per ottenere il rimborso delle retribuzioni in

questione devono considerarsi automaticamente annullate a seguito

dell’operazione di conguaglio.

(8) Per quanto concerne i pagamenti da effettuare sulla piazza di

zonali le istruzioni inviate con nota n. 22101199 del 27 novembre 1978.

(9) Conto istituito e comunicato con circolare n. 210 B./172 del 6

agosto 1980.

(10) Conto istituito e comunicato con messaggio n. 114403 del 10

ottobre 1980.

ALLEGATO 1

LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A UNA GIORNATA DI RIPOSO DAL LAVORO AL DONATORE

DI SANGUE DOPO IL SALASSO PER TRASFUSIONE E ALLA CORRESPONSIONE DELLA

RETRIBUZIONE.

– OMISSIS –

ALLEGATO 2

DECRETO MINISTERIALE 8 APRILE 1968

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 584, PER IL

RICONOSCIMENTO AL DONATORE DI SANGUE DEL DIRITTO AD UNA GIORNATA DI RIPOSO

E ALLA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE.

– OMISSIS –

 

 

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it