DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67
((Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4
novembre 2010, n. 183.))(11G0111)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l’articolo 1, commi 3, lettere da a) ad f), 90 e 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247;
Visto l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro in data 25 gennaio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 febbraio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato
dall’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per
l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita’ contributiva
non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento
della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle
seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, che prestano la loro attivita’ nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto
comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78
per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso
anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita’ per almeno tre ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del
predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno
lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto
legislativo, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del
codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo
determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di
postazioni, che svolgano attivita’ caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali,
ad attivita’ di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di
qualita’;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico
di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e’ esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma
1 abbiano svolto una o piu’ delle attivita’ lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma 1, secondo le modalita’ ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita’
lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
b) ad almeno la meta’ della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2018.
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento
effettivo delle attivita’ lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio ((2012)), i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il
diritto al trattamento pensionistico ((con i requisiti previsti dalla Tabella B)) di cui all’Allegato
1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi
della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. In via transitoria, per il periodo ((2008-2011)) i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto
al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un’eta’ anagrafica ridotta di un
anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all’allegato 1della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’eta’ anagrafica ridotta di
due anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva inferiore di due unita’ rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del
2007;
c) per l’anno 2010, un’eta’ anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’
contributiva ridotta di una unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta
Tabella B;
d) ((per l’anno 2011)), un’eta’ anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta’
anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di due unita’ rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato ((dal 1°
luglio 2009 al 31 dicembre 2011)), la riduzione del requisito di eta’ anagrafica prevista ((al comma
5)) non puo’ superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita’ per un numero di giorni lavorativi all’anno da
64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita’ lavorativa per un numero di giorni lavorativi
all’anno da 72 a 77.
((6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un
numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di
cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita’ per coloro che svolgono le
predette attivita’ per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita’ per coloro che svolgono le
predette attivita’ lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.))
7. Ai fini dell’applicazione del ((commi 6 e 6-bis)), e’ considerata, tra le attivita’ di cui alle lettere a)
e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu’ lungo
nell’ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un
periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6
abbia svolto anche una o piu’ delle attivita’ di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e
d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita’ di cui alle predette lettere
a), b), c) e d), le attivita’ specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo
superiore alla meta’.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai
requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono
cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 3,
con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purche’,
in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 2
Modalita’ di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
1. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui all’articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la
relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia’ maturato o maturi i requisiti agevolati di cui
all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. La domanda di cui al comma 1, presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e’
iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa
vigente al momento dello svolgimento delle attivita’ di cui all’articolo 1 e dagli elementi di prova in
data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento
secondo quanto previsto dall’articolo 1, con riferimento sia alla qualita’ delle attivita’ svolte sia ai
necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed
all’assetto organizzativo dell’azienda, riferibili a:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale,
aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di
affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per
il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1;
h) comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, e certificato di idoneita’ alla guida.
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n.181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.
3. L’ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo
quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 4, all’interessato, nel caso in cui l’accertamento abbia
avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta
subordinata alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento dell’interessato
ai fini della verifica dell’integrazione dei requisiti previsti.
4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di
accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 4,
vengono adottate modalita’ di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello
svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita’ di cui all’articolo 1.
6. Il datore di lavoro e’ tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al
comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.
Art. 3
Meccanismo di salvaguardia
1. Qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle
risorse finanziarie di cui all’articolo 7, la decorrenza dei trattamenti e’ differita, con criteri di
priorita’ in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 6,
individuati con il decreto di cui all’articolo 4, e, a parita’ degli stessi, in ragione della data di
presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base
dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione
alle predette risorse finanziarie.
Art. 4
Modalita’ attuative
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le necessarie disposizioni
attuative, con particolare riferimento:
a) all’espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all’articolo 3, da effettuarsi con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente anche al fine di
fornire indicazioni agli enti previdenziali per la specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire
nell’espletamento del procedimento di cui alla lettera b);
b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui all’articolo 2,
con particolare riferimento all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e
del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all’articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6;
c) alle comunicazioni che l’ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce
all’interessato in esito alla presentazione della domanda di cui all’articolo 2;
d) alla predisposizione di criteri da seguire nell’espletamento dell’attivita’ di verifica ispettiva da
parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ degli enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
e) alle modalita’ di utilizzo da parte dell’ente previdenziale delle informazioni relative alla
dimensione, all’assetto organizzativo dell’azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche
come risultanti dall’analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi
quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all’accertamento delle attivita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1;
f) alle disposizioni relative alle modalita’ di rilevazione, per i periodi di lavoro decorrenti dal 2011,
dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attivita’ di cui all’articolo 1,
commi 1 e 6;
g) alla individuazione dei criteri di priorita’ di cui all’articolo 3;
h) alle forme e modalita’ di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle
tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 6.
Art. 5
Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via
telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali, con periodicita’ annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo
o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi’ come definiti
all’articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e’ tenuto
a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai
competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, la comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ punita con la sanzione
amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e
seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 6
Disposizioni sanzionatorie
1. Ferme restando l’applicazione della disciplina vigente in materia di revoca del trattamento
pensionistico e di ripetizione dell’indebito e le sanzioni penali prescritte dall’ordinamento nel caso in
cui il fatto costituisca reato, qualora i benefici previdenziali di cui all’articolo 1 siano stati
conseguiti utilizzando documentazione non veritiera, chi ha fornito tale documentazione e’ tenuto al
pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di
quanto indebitamente erogato.
2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche’ degli enti che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica la veridicita’ della documentazione di cui
all’articolo 2.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l’anno 2011,
350 milioni di euro per l’anno 2012 ((, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015)) si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo
1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 aprile 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
(di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c)
Elenco n. 1
_========_=================================================_
| Voce | Lavorazioni |
|========|=================================================|
| 1462 | Prodotti dolciari; additivi per bevande e |
| | altri alimenti |
|——–|————————————————-|
| | Lavorazione e trasformazione delle resine |
| 2197 | sintetiche e dei materiali polimerici |
| | termoplastici e termoindurenti; produzione |
| | di articoli finiti, etc. |
|——–|————————————————-|
| 6322 | Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
| | per uso industriale e domestico |
|——–|————————————————-|
| 6411 | Costruzione di autoveicoli e di rimorchi |
|——–|————————————————-|
| | Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
| 6581 | di riscaldamento, di refrigerazione, di |
| | condizionamento |
|——–|————————————————-|
| 6582 | Elettrodomestici |
|——–|————————————————-|
| 6590 | Altri strumenti ed apparecchi |
|——–|————————————————-|
| 8210 | Confezione con tessuti di articoli per |
| | abbigliamento ed accessori; etc. |
|——–|————————————————-|
| | Confezione di calzature in qualsiasi |
| 8230 | materiale, anche limitatamente a singole |
| | fasi del ciclo produttivo |
|========|=================================================|