Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it
2 commenti su “L 199/2025 – Legge di Bilancio 2026”
La Legge di Bilancio 2026 rafforza i congedi per malattia del figlio, estendendo le tutele fino ai 14 anni, raddoppiando i giorni annui. Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001, modificato dalla legge 30 dicembre 2025)
Portabilità del contributo datoriale al fondo pensione posticipata al 31ott2026.
La piena portabilità del contributo del datore di lavoro si concretizza attraverso l’eliminazione, disposta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 201 L. 199/2025), delle parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” nel comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005. In questo modo, il contributo del datore di lavoro diventa, nella sostanza, collegato alla posizione previdenziale del lavoratore e non più necessariamente al fondo contrattuale di riferimento.
Con la legge di bilancio tale misura doveva decorrere dal 1 luglio 2026, ma la legge di conversione del Decreto PNRR (art. 29 c. 11-bis DL 19/2026, convertito da L. 50/2026) ha sostituito il comma 202 della legge di bilancio 2026, stabilendo che la sola disposizione di cui alla lett. c, relativa alla portabilità del contributo datoriale, decorrerà dal 31 ottobre 2026.
La Legge di Bilancio 2026 rafforza i congedi per malattia del figlio, estendendo le tutele fino ai 14 anni, raddoppiando i giorni annui. Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001, modificato dalla legge 30 dicembre 2025)
Portabilità del contributo datoriale al fondo pensione posticipata al 31ott2026.
La piena portabilità del contributo del datore di lavoro si concretizza attraverso l’eliminazione, disposta dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 c. 201 L. 199/2025), delle parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali” nel comma 6 dell’art. 14 del D.Lgs. 252/2005. In questo modo, il contributo del datore di lavoro diventa, nella sostanza, collegato alla posizione previdenziale del lavoratore e non più necessariamente al fondo contrattuale di riferimento.
Con la legge di bilancio tale misura doveva decorrere dal 1 luglio 2026, ma la legge di conversione del Decreto PNRR (art. 29 c. 11-bis DL 19/2026, convertito da L. 50/2026) ha sostituito il comma 202 della legge di bilancio 2026, stabilendo che la sola disposizione di cui alla lett. c, relativa alla portabilità del contributo datoriale, decorrerà dal 31 ottobre 2026.