LEGGE 109/2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 agosto 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Avvertenza:
Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
140 del 14 giugno 2021.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 67.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
GIUGNO 2021, N. 82
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi
restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e
gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per
proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi,
servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la
disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone la
resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;
b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le
attivita' volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2020, n. 131;
c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione;
e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS».
All'articolo 2:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
al comma 2, la parola: «lett.» e' sostituita dalla seguente:
«lettera»;
al comma 3, le parole: «il presidente del COPASIR» sono
sostituite dalle seguenti: «il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3
agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari competenti» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente articolo».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «alla medesima Autorita'» sono
sostituite dalle seguenti: «all'Autorita'» e le parole: «legge n. 124
del 2007, ove istituita,» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3
agosto 2007, n. 124, ove istituita, denominata di seguito: "Autorita'
delegata",».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «, anche ai fini della tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse;
al comma 4, dopo le parole: «dell'Agenzia» sono inserite le
seguenti: «per la cybersicurezza nazionale»;
al comma 5, le parole: «il direttore generale del DIS, il
direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI,» sono soppresse;
al comma 6, la parola: «CISR» e' sostituita dalle seguenti:
«Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «, anche ai fini della tutela della
sicurezza nazionale nello spazio cibernetico» sono soppresse;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge n. 400 del
1988» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»
e, al terzo periodo, la parola: «Direttore» e' sostituita dalla
seguente: «direttore» e la parola: «vicedirettore» e' sostituita
dalle seguenti: «vice direttore»;
al comma 5, dopo le parole: «di altre amministrazioni,» sono
inserite le seguenti: «delle Forze armate,»;
al comma 6, dopo le parole: «il COPASIR» sono inserite le
seguenti: «, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3,
della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma
1»;
al comma 3, dopo le parole: «previo parere» sono inserite le
seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari e, per i profili di competenza,».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «paragrafo 1»;
al numero 2), le parole: «comma 6» sono sostituite dalle
seguenti: «paragrafo 6» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 1) della presente lettera»;
alla lettera i), la parola: «DIS» e' sostituita dalle
seguenti: «Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124,»;
alla lettera m), le parole: «nonche' in materia» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' quelle in materia»;
dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
«m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso
un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui alla
lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile
volta al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica
dell'Italia, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari
nonche' la ricerca e il conseguimento di nuove capacita'
crittografiche nazionali;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud per
la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea e del regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
alla lettera n) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. A tale fine, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato
per rendere effettive tali capacita'»;
alla lettera q), le parole: «istituzioni, ed enti» sono
sostituite dalle seguenti: «istituzioni ed enti»;
alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti
inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione
finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale
nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonche'
promuovere la realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo»;
alla lettera s), le parole: «Ministero degli esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri»;
alla lettera t), le parole: «Ministero degli esteri» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e
iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea per
la difesa»;
alla lettera v), dopo le parole: «nel campo della
cybersicurezza,» sono inserite le seguenti: «in particolare favorendo
l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia,» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nello svolgimento di tali
compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche delle strutture formative e
delle capacita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini
e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati»;
dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione specifica
riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla
base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato e',
a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa), presso l'Agenzia e'
istituito, con funzioni di consulenza e di proposta, un Comitato
tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima
Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale
della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria,
degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del
settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. La composizione e l'organizzazione del
Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e
i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non sono
previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese».
All'articolo 8:
al comma 2, primo periodo, le parole: «o dal vice direttore
generale da lui designato» sono sostituite dalle seguenti: «o, per
sua delega, dal vice direttore generale» e le parole: «dell'AISE,
dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di
cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui
all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri
rappresentati nel CIC»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «I componenti» sono
inserite le seguenti: «del Nucleo»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati».
All'articolo 9:
al comma 1:
alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 174 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»;
alla lettera c), le parole: «in esercitazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a esercitazioni»;
alla lettera e), le parole: «riceve, per il tramite del CSIRT
Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di
violazione della sicurezza o di perdita dell'integrita' significativi
ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS,
dall'AISE e dall'AISI» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce,
anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi
di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita
dell'integrita' significativi ai fini del corretto funzionamento
delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124» e le parole:
«decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 155 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155».
All'articolo 10:
il comma 2 e' soppresso;
al comma 3, primo periodo, le parole: «, del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili,» sono sostituite dalla
seguente: «e»;
al comma 4, le parole: «di natura cibernetica,» sono sostituite
dalle seguenti: «di natura cibernetica»;
al comma 5:
all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 174 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198»;
alla lettera e), le parole: «dell'UE» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'Unione europea».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «Con legge di bilancio» sono sostituite
dalle seguenti: «Con la legge di bilancio»;
al comma 2, lettera e), la parola: «contribuiti» e' sostituita
dalla seguente: «contributi»;
al comma 3:
alla lettera a), dopo le parole: «del CIC» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «sono trasmessi, al» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti e al»;
al comma 4, le parole: «e per quelle svolte in raccordo con il
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla
legge n. 124 del 2007» sono soppresse.
All'articolo 12:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «di tutela della sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto
conto delle attivita' svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge
n. 124 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «volte alla tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite
all'Agenzia»;
al secondo periodo, dopo le parole: «per il personale
dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2, lettera
a),»;
al terzo periodo, le parole: «sia con riferimento» sono
sostituite dalle seguenti: «con riferimento sia» e dopo le parole:
«in servizio che» sono inserite le seguenti: «al trattamento»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18,
comma 1»;
alla lettera c), dopo le parole: «composto da personale» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «analoga
posizione, prevista» sono sostituite dalle seguenti: «analoga
posizione prevista»;
al comma 5, le parole: «al presidente del» sono sostituite
dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti e al»;
al comma 7, le parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007,» sono soppresse;
al comma 8, dopo le parole: «previo parere» sono inserite le
seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari e, per i profili di competenza,».
All'articolo 14:
al comma 2, le parole: «in raccordo con il Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n.
124 del 2007, nonche' in relazione agli ambiti di attivita'
dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «negli ambiti
concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato».
All'articolo 15:
al comma 1:
alla lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le
parole: «sono valutate» sono inserite le seguenti: «ed eventualmente
integrate, d'intesa con le autorita' di settore,»;
alla lettera f), le parole: «dalle seguenti:
"cybersicurezza"», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«dalla seguente: "cybersicurezza"»;
alla lettera g), capoverso Art. 7:
al comma 1, lettera d), le parole: «delle Regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle Regioni»;
al comma 8, alinea, dopo le parole: «dal presente articolo»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «a
decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere
dall'anno»;
alla lettera h), le parole: «l'Agenzia di cybersicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia per la cybersicurezza»;
alla lettera i), capoverso 1, al secondo periodo, le parole:
«nazionale, un» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale un» e, al
quinto periodo, dopo le parole: «o rimborsi» e' inserita la seguente:
«di»;
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, come sostituito dal comma 1, lettera g), del presente articolo»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, come modificato dalla lettera d) del presente comma».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «legge n. 124 del 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124»;
al comma 2, dopo le parole: «e' abrogato» sono aggiunte le
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
al comma 5, dopo le parole: «cybersicurezza nazionale» sono
inserite le seguenti: «, fatta eccezione per le disposizioni
dell'articolo 1, commi 2, lettera b), e 2-ter, del medesimo
decreto-legge perimetro,»;
al comma 8, le parole: «di cui agli articoli 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131»;
al comma 9:
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole:
"dell'organismo tecnico di supporto al CISR" sono sostituite dalle
seguenti: "del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131";
a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e
di un criterio di gradualita' che tenga conto delle specificita' dei
diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui
al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale
un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo
della relativa architettura e componentistica, fermo restando che,
per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti
alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto
previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di
tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il
Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,
n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal
comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al
medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di cui al
citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, anche per le attivita' di prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per
la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e
l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli
1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonche'
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali
elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia
per la cybersicurezza nazionale";
a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis e' inserito
il seguente:
"2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE
e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali
previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124"»;
alla lettera c), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, le
parole: «di predetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti»;
al comma 10, capoverso 3-bis, decimo periodo, dopo le parole:
«sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «del
pagamento di una somma»;
al comma 11, le parole: «135 del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «135, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera o) le parole:
"e dell'AISE" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'AISE e
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale"»;
al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' le modalita' del
procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione"».
All'articolo 17:
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «amministrazioni
interessate,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle
specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento,»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o
nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse
finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione
dei residui passivi e perenti, e' esercitata dalle amministrazioni
cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle
funzioni trasferite»;
al comma 6, le parole: «di AgID» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al
comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID, d'intesa
con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
al comma 7:
il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Al fine di
assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, il direttore generale
dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo
11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse
destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un apposito capitolo
nel bilancio del DIS»;
al secondo periodo, le parole: «commi 3 e 5, delle spese
effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente del Consiglio
dei ministri ne da' informazione al COPASIR» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente
comma»;
il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
«8. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia,
dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel
limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale
di cui all'articolo 12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato
nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle funzioni
oggetto di trasferimento, con modalita' da definire mediante intese
con lo stesso Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di personale
appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per
l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorita'
indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una
sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita'
individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di
appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8
restano a carico dell'amministrazione di appartenenza»;
al comma 9:
al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il personale
di cui al comma 8, lettera a), e' inquadrato, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1»;
al secondo periodo, dopo le parole: «al comma 8,» sono
inserite le seguenti: «lettera b),»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, e'
trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio
dei ministri trasmette alle Camere una relazione che da' conto dello
stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui
al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in
materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal
presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il
Presidente del Consiglio dei ministri puo' comunque procedere
all'adozione dei relativi provvedimenti».
All'articolo 18:
al comma 2, la parola: «corrispondete» e' sostituita dalla
seguente: «corrispondente» e le parole: «dell'autorizzazione di
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
al comma 3, le parole: «dall'entrata in servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'inizio del funzionamento» e le
parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente articolo»;
al comma 5, le parole: «per l'attuazione del presente decreto»
sono soppresse.