REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 327
Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Vigente al: 12-6-2022
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto il R. decreto 27 gennaio 1941-XIX, n. 9, che approva il testo
del Codice della navigazione;
Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R.
decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di modificare, a
scopo di coordinamento, il Codice della navigazione e di pubblicare
il testo definitivo del Codice medesimo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di
Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E’ approvato il testo definitivo del Codice della navigazione, il
quale avra’ esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX,
sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio
1941-XIX, n. 9.
Art. 2.
Un esemplare del testo del Codice della navigazione, firmato da Noi
e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la
grazia e giustizia, servira’ di originale e sara’ depositato e
custodito nello Archivio del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 17 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 50. – Mancini
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Art. 1.
(Fonti del diritto della navigazione).
In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si
applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme
corporative e gli usi ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne
siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Art. 2.
((Mare territoriale.))
((Sono soggetti alla sovranita’ dello Stato i golfi, i seni e le
baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica,
quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del
seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale
distanza e’ superiore a ventiquattro miglia marine, e’ soggetta alla
sovranita’ dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia
compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu’ foranei
distanti tra loro ventiquattro miglia marine.
E’ soggetta altresi’ alla sovranita’ dello Stato la zona di mare
dell’estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali
ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i
punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si
misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.
Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per
determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni
internazionali)).
Art. 3.
(Spazio aereo soggetto alla sovranita’ dello Stato).
E’ soggetto alla sovranita’ dello Stato lo spazio aereo che
sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.
Art. 4.
(Navi e aeromobili italiani in localita’ non soggette alla sovranita’
di alcuno stato).
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o
spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno Stato sono considerati
come territorio italiano.
((43))
—————
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana la nave e’ considerata
italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera la nave non e’ considerata
italiana ai fini di cui al presente articolo.
Art. 5.
(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di
aeromobili in navigazione).
Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile
nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla
sovranita’ di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale
della nave o dell’aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le
disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale, dovrebbe
applicarsi la legge del luogo dove l’atto e’ compiuto o il fatto e’
avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai
fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita’
estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla
sovranita’ dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita’ da
parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 6.
(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed
aeromobili).
La proprieta’, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia
sulle navi e sugli aeromobili, nonche’ le forme di pubblicita’ degli
atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti,
sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera c)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella dello Stato responsabile del registro
sottostante ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera c)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera si intende per “legge nazionale
della nave” quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Art. 7.
(Legge regolatrice della responsabilita’ dell’armatore e
dell’esercente).
La responsabilita’ dell’armatore della nave o dello esercente
dell’aeromobile per atti o fatti dell’equipaggio e’ regolata dalla
legge nazionale della nave o dell’aeromobile.
La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o
della responsabilita’ dell’armatore o dell’esercente anche per le
obbligazioni da loro personalmente assunte.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 8
(Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante).
I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o
dell’aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o
dell’aeromobile.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 9.
(Legge regolatrice del contratto di lavoro).
I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante
della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva, se la nave o
l’aeromobile e’ di nazionalita’ straniera, la diversa volonta’ delle
parti.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 10.
(Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e
aeromobili).
I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati
dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva la diversa
volonta’ delle parti.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 11.
(Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni).
La contribuzione alle avarie comuni e’ regolata dalla legge
nazionale della nave o dell’aeromobile.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 12.
(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o
aeromobili).
Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto
mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno
Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli
aeromobili, se e’ comune; altrimenti dalla legge italiana.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 13.
(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza,
salvataggio e ricupero).
Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave
o dell’aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza,
salvataggio e ricupero fra l’armatore a l’esercente e l’equipaggio.
((43))
————-
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma
1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge
nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente
articolo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che
durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in
materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si
intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero
nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.
Art. 14.
(Competenza giurisdizionale).
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 4 del codice di procedura
civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero
assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o
spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno Stato possono proporsi
avanti i giudici del Regno, se la nave o l’aeromobile che ha
cagionato l’urto o che e’ stato assistito o salvato, ovvero le
persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.
PARTE PRIMA
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
LIBRO PRIMO
DELL’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO PRIMO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
Dell’amministrazione della navigazione marittima
Art. 15.
(Ministro competente).
L’amministrazione della marina mercantile e’ retta dal ministro per
le comunicazioni.
Art. 16.
(Circoscrizioni del litorale del Regno).
Il litorale del Regno e’ diviso in zone marittime; le zone sono
suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un
capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.
Nell’ambito del compartimento in cui ha sede l’ufficio della
direzione marittima, il direttore marittimo e’ anche capo del
compartimento. Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio
del compartimento, il capo del compartimento e’ anche capo del
circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne’
l’ufficio del compartimento ne’ l’ufficio del circondario sono
istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia,
dipendenti dall’ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o
dell’approdo in cui hanno sede.
Art. 17.
(Attribuzioni degli uffici locali).
Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal
presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli
altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a
ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai
regolamenti, esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni,
tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al
traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a
determinate autorita’.
Art. 18.
(Personale dell’amministrazione marittima).
Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico
marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l’opportunita’, l’esercizio di tali funzioni
puo’ essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a
persone estranee a detto corpo.
Art. 19.
(Enti portuali).
Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti
alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti
con legge.
Art. 20
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale
all’estero e’ esercitata dalle autorita’ consolari.
CAPO II
Dell’amministrazione della navigazione interna
Art. 21.
(Ministro competente).
L’ amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e
altre acque interne e’ retta dal ministro per le comunicazioni.
Art. 22.
(Ispettorati compartimentali).
Agli effetti dell’ordinamento amministrativo della navigazione
interna il territorio del Regno e’ diviso in zone.
A ciascuna zona e’ preposto un ispettorato compartimentale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Art. 23.
(Uffici di porto).
Nei porti e nelle altre localita’ di maggiore importanza per la
navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni
di approdo da questi dipendenti.
L’ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella
sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice,
dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo dell’ispettorato ed il capo della delegazione di approdo
sono comandanti del porto ove hanno sede.
Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori
della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di
approdo direttamente dipendenti dall’ispettorato compartimentale. In
tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del
capo dell’ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le
comunicazioni.
Art. 24.
(Navigazione promiscua).
Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque
marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono
sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione
marittima.
Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando
entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in
vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi
competenti per la navigazione interna.
Art. 25.
(Attribuzioni dell’autorita’ comunale).
Nelle localita’ ove non hanno sede uffici di porto l’esercizio di
attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo’
essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le
comunicazioni all’autorita’ comunale.
Art. 26.
(Navi e galleggianti addetti al servizio urbano).
Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il
comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui
galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque
marittime.
I conflitti di competenza fra l’autorita’ marittima e quella
comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono
risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per
le comunicazioni.
Art. 27.
(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero).
La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all’estero
e’ esercitata dalle autorita’ consolari.
TITOLO SECONDO
DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE
CAPO I
Del demanio marittimo
Art. 28.
(Beni del demanio marittimo).
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno
comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art. 29.
(Pertinenze del demanio marittimo).
Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che
esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare
territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.
Art. 30.
(Uso del demanio marittimo).
L’amministrazione della marina mercantile regola l’uso del demanio
marittimo e vi esercita la polizia.
Art. 31.
(Limiti del demanio marittimo).
Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri
corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal
ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e
per i lavori pubblici, nonche’ con gli altri ministri interessati.
Art. 32.
(Delimitazione di zone del demanio marittimo).
Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque
ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del
demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le
pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
((Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono
risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto
con l’intendente di finanza, con provvedimento definitivo.
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento
del direttore marittimo da’ atto nel relativo processo verbale
dell’accordo intervenuto.
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i
relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale
entro sessanta giorni dalla ricezione puo’ annullarlo con suo
decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli
interessati per tramite del direttore marittimo.
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della
contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di
concerto con quello per le finanze.
Nelle controversie innanzi alle autorita’ giurisdizionali, la
tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le
finanze)).
Art. 33.
(Ampliamento del demanio marittimo).
Quando per necessita’ dei pubblici usi del mare occorra comprendere
nel demanio marittimo zone di proprieta’ privata di limitata
estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e
gli stabilimenti menzionati nell’articolo 52, la dichiarazione di
pubblico interesse per l’espropriazione e’ fatta con decreto del
ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le
finanze.
Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene
da espropriare.
Art. 34.
(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta
((dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale
competente)), determinate parti del demanio marittimo possono essere
destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro
destinazione normale
Art. 35.
(Esclusione di zone dal demanio marittimo).
Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute
utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio
marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto
con quello per le finanze.
Art. 36.
(Concessione di beni demaniali).
L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, puo’ concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo,
di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato
periodo di tempo.
((Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di
competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di
durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di
durata non superiore al quadriennio che importino impianti di
difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le
concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non
importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo
di compartimento marittimo)). ((7))
————–
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l’art. 3, comma
5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle
concessioni previste dall’art. 54 del regolamento di esecuzione del
Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.
328.
Art. 37.
(Concorso di piu’ domande di concessione).
Nel caso di piu’ domande di concessione, e’ preferito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione
della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso
che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un piu’ rilevante
interesse pubblico.
Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di
nuove concessioni demaniali marittime per attivita’ turistico-
ricreative e’ data preferenza alle richieste che importino
attrezzature non fisse e completamente amovibili. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25)).
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti
commi, si procede a licitazione privata.
Art. 38.
(Anticipata occupazione di zone demaniali).
Qualora ne riconosca l’urgenza, l’autorita’ marittima puo’, su
richiesta dell’interessato, consentire, previa cauzione, l’immediata
occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo, nonche’
l’esecuzione dei lavori all’uopo necessari, a rischio del
richiedente, purche’ questo si obblighi ad osservare le condizioni
che saranno stabilite nell’atto di concessione.
Se la concessione e’ negata, il richiedente deve demolire le opere
eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Art. 39.
(Misura del canone).
La misura del canone e’ determinata dall’atto di concessione.
Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di
beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati
canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
Art. 40.
(Riduzione del canone).
Qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non e’ dovuto alcun indennizzo,
ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facolta’
prevista nel primo comma dell’articolo 44.
Art. 41
(Costituzione d’ipoteca).
Il concessionario puo’, previa autorizzazione dell’autorita’
concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni
demaniali.
Art. 42.
(Revoca delle concessioni).
Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) e che non
importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o
in parte a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per
specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre
ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale
dell’amministrazione marittima.
La revoca non da’ diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale
si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone, salva la facolta’
prevista dal primo comma dell’articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere
stabili l’amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente
stabilito, e’ tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso
di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni
mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l’indennizzo non puo’ essere superiore al valore delle
opere al momento della revoca, detratto l’ammontare degli effettuati
ammortamenti.
Art. 43.
(Domande incompatibili).
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo
risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per
uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente
puo’ essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio
di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell’articolo
precedente.
Art. 44.
(Modifica o estinzione della concessione per fatto
dell’amministrazione).
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta’ di
rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’autorita’
concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca.
La stessa facolta’ spetta al concessionario anche quando
l’utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in
conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo
Stato o da altri enti pubblici.
Se l’utilizzazione e’ resa totalmente impossibile la concessione si
estingue.
Art. 45.
(Modifica o estinzione della concessione per cause naturali).
Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi
subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione
del canone.
Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della
consistenza dei beni da rendere impossibile l’ulteriore utilizzazione
della concessione, questa si estingue.
Art. 45-bis.
(Affidamento ad altri soggetti delle attivita’ oggetto della
concessione).
Il concessionario ((…)) previa autorizzazione dell’autorita’
competente, puo’ affidare ad altri soggetti la gestione delle
attivita’ oggetto della concessione. Previa autorizzazione
dell’autorita’ competente, puo’ essere altresi’ affidata ad altri
soggetti la gestione di attivita’ secondarie nell’ambito della
concessione.
Art. 46.
(Subingresso nella concessione).
((Fermi i divieti ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 7,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende
sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere
l’autorizzazione dell’autorita’ concedente.))
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o
l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su
beni demaniali non puo’ subentrare nella concessione senza
l’autorizzazione dell’autorita’ concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel
godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro
sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti
all’idoneita’ tecnica od economica degli eredi, l’amministrazione non
ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.
Art. 47.
(Decadenza dalla concessione).
L’amministrazione puo’ dichiarare la decadenza del concessionario:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di
concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini
assegnati;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo
effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il
quale e’ stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall’atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della
concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’
accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione fissa un
termine entro il quale l’interessato puo’ presentare le sue
deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere
eseguite ne’ per spese sostenute.
Art. 48.
(Autorita’ competente a dichiarare la revoca e la decadenza).
La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le
formalita’ stabilite dal regolamento, dall’autorita’ che ha fatto la
concessione.
Art. 49.
(Devoluzione delle opere non amovibili).
Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione,
quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili,
costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato, senza
alcun compenso o rimborso, salva la facolta’ dell’autorita’
concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non
esegua l’ordine di demolizione, puo’ provvedervi d’ufficio a termini
dell’articolo 54.
Art. 50.
(Disciplina dell’uso di beni demaniali).
Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi
meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprieta’ dello
Stato, nelle localita’ dove sia riconosciuto opportuno, il capo di
compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze
demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o
materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle
ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne
fissa la durata.
Art. 51.
(Estrazione e raccolta di arena e altri materiali).
Nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale,
l’estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali
e’ sottoposta alla concessione del capo del compartimento.
Art. 52.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).
Le concessioni per l’impianto e l’esercizio di depositi e
stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i
confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano
comunque collegati al mare, a corsi d’acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi costieri
di sostanze infiammabili o esplosive e’ richiesta inoltre
l’autorizzazione del ministro per le comunicazioni.
L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorita’
marittima. L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di
cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali
disposizioni in materia.
Art. 53.
(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo).
Presso ogni ufficio di compartimento e’ tenuto, nelle forme
stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di
demanio marittimo comprese nell’ambito della circoscrizione.
Art. 54.
(Occupazioni e innovazioni abusive).
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento
ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il
termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione
dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato.
Art. 55.
(Nuove opere in prossimita’ del demanio marittimo).
L’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e’
sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate localita’ la estensione della
zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere e’ sottoposta alla
predetta autorizzazione puo’ essere determinata in misura superiore
ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di
Stato.
L’autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni
l’amministrazione non ha accolta la domanda dell’interessato.
L’autorizzazione non e’ richiesta quando le costruzioni sui terreni
prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento
gia’ approvati dall’autorita’ marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona
indicata dai primi due comma del presente articolo, l’autorita’
marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.
CAPO II
Delle zone portuali della navigazione interna
Art. 56.
(Competenza dell’amministrazione della navigazione interna).
Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al
pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali,
l’amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e
regola l’uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi
esistenti.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del
ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le
finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro
per l’interno.
Art. 57.
(Norme applicabili).
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le
disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a
35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall’articolo
33 e per l’esclusione di zone demaniali a norma dell’articolo 35 si
ha riguardo alle necessita’ del pubblico servizio del porto o
dell’approdo.
Art. 58.
(Concessioni).
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione
interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del
demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle
concessioni attinenti al servizio della navigazione.
Per le concessioni e per l’utilizzazione in genere di beni compresi
nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per
fini non attinenti al servizio della navigazione, e’ richiesto il
consenso dell’amministrazione della navigazione interna.
Art. 59.
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).
Le concessioni per l’impianto e per l’esercizio di depositi e
stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle
zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui
all’articolo 56, sono fatte dall’amministrazione della navigazione
interna con le norme di cui all’articolo precedente.
L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorita’
preposta all’esercizio della navigazione interna.
L’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze
infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni
ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per
tale impianto ed esercizio e’ richiesta l’autorizzazione del ministro
per le comunicazioni.
Art. 60.
(Autorita’ competenti).
I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al
direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio
marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al
direttore dell’ispettorato compartimentale e al capo dell’ispettorato
di porto.
Art. 61.
(Esecuzione e manutenzione di opere portuali).
L’esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre
opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone
retrostanti, nonche’ la vigilanza sulle opere stesse sono di
competenza del ministero dei lavori pubblici.
TITOLO TERZO
DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI
CAPO I
Dell’attivita’ amministrativa e di polizia nei porti
Art. 62.
(Movimento delle navi nel porto).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e
gli ormeggi delle navi, l’ammaramento, lo stazionamento e il
movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.
Art. 63.
(Manovre disposte d’ufficio).
Il comandante del porto puo’ ordinare l’ormeggio, il disormeggio e
ogni altra manovra delle navi nel porto.
L’autorita’ medesima puo’ disporre, in caso di necessita’,
l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi
stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.
Art. 64.
(Deposito di cose su aree portuali).
Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di
materiali di cui all’articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo,
il comandante del porto puo’ ordinare la immediata rimozione delle
merci e dei materiali.
Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo’ essere
ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.
In caso di mancata esecuzione dell’ordine, l’autorita’ predetta
puo’ disporre la rimozione d’ufficio a spese dell’interessato.
Art. 65.
(Imbarco e sbarco).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci,
l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e
merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
Art. 66.
(Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti).
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni
del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre
costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.
Art. 67.
(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti).
Il capo del compartimento puo’ limitare, in relazione alle esigenze
del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al
servizio dei porti.
Art. 68.
(Vigilanza sull’esercizio di attivita’ nei porti).
Coloro che esercitano un’attivita’ nell’interno dei porti ed in
genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti,
nell’esplicazione di tale attivita’, alla vigilanza del comandante
del porto.
Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali
interessate, puo’ sottoporre all’iscrizione in appositi registri,
eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro
che esercitano le attivita’ predette.
Art. 69.
(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).
L’autorita’ marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo
ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente
provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne’ possa
procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita’
che possano utilmente intervenire.
Quando l’autorita’ marittima non puo’ tempestivamente intervenire,
i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorita’ comunale.
Art. 70.
(Impiego di navi per il soccorso).
Ai fini dell’articolo precedente, l’autorita’ marittima o, in
mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano
nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i
relativi equipaggi.
Le indennita’ e il compenso per l’opera prestata dalle navi sono
determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
Art. 71.
(Divieto di getto di materiali).
Nei porti e’ vietato gettare materiali di qualsiasi specie.
Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e’
esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle
navi, o per altre necessita’ del traffico e della pesca.
Art. 72.
(Rimozione di materiali sommersi).
Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti,
rade, canali, gli interessati devono provvedere all’immediata
rimozione.
Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio
dell’autorita’ marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un
intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo’ provvedere
d’ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei
materiali predetti per conto dello Stato.
L’interessato e’ tenuto a corrispondere allo Stato le spese
sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.
Art. 73.
(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade,
canali, ovvero in localita’ del mare territoriale nelle quali a
giudizio dell’autorita’ marittima possa derivarne un pericolo o un
intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al
proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a
proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per
l’esecuzione.
Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato,
l’autorita’ provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei
relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore
a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e’
sufficiente a coprire le spese, il proprietario e’ tenuto a
corrispondere allo Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute
dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o
ipotecari sulla nave.
Nei casi d’urgenza l’autorita’ puo’ senz’altro provvedere
d’ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi
di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il
proprietario e’ tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto
entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.
Art. 74.
(Guardiani di navi in disarmo).
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il
numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove
occorra, la qualifica.
Art. 75.
(Danni alle opere e agli impianti portuali).
In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti
ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che
ne sia accertata l’entita’ a mezzo dell’ufficio del genio civile ed
intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le
riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione
da parte del responsabile, l’autorita’ provvede d’ufficio alle
riparazioni a spese del medesimo.
Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante
del porto puo’ richiedere il versamento di una cauzione a garanzia
del pagamento delle spese per le riparazioni.
Art. 76.
(Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque).
Se l’esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui
margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina
interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a
provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in
conformita’ delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.
Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le
disposizioni impartite dalla predetta autorita’, per ovviare
all’intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai
depositi.
In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti,
l’autorita’ predetta provvede di ufficio a spese dell’interessato.
Art. 77.
(Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua).
Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti
in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in
buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche’
prendere tutte le misure necessarie ad evitare l’interrimento dei
fondali.
Il capo del compartimento, sentito l’ufficio del genio civile, e,
se del caso, l’ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle
quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e
manutenzione delle opere predette.
In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti,
l’autorita’ predetta provvede di ufficio, a spese dell’interessato.
Art. 78.
(Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei
porti).
L’apertura di cave di pietra e l’esecuzione di ogni altro lavoro di
escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d’acqua
sboccanti in un porto sono sottoposte all’autorizzazione del capo del
compartimento.
Art. 79.
(Pesca nei porti).
Nei porti e nelle altre localita’ di sosta o di transito delle
navi, l’esercizio della pesca e’ sottoposto all’autorizzazione del
comandante del porto.
Art. 80.
(Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti).
Nei porti e nelle localita’ di sosta o di transito delle navi, sono
sottoposti all’autorizzazione del comandante del porto l’uso di armi,
la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche’ l’accensione di luci
o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Art. 81.
(Altre attribuzioni di polizia).
Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in
generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle
relative adiacenze.
Art. 82.
(Disordini nei porti e sulle navi).
Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l’ordine
pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero
sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare
territoriale, l’autorita’ di pubblica sicurezza che interviene ne
informa immediatamente quella marittima.
Se l’autorita’ di pubblica sicurezza non puo’ tempestivamente
intervenire, l’autorita’ marittima del luogo provvede nei casi di
urgenza a ristabilire l’ordine, richiedendo ove sia necessario
l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate,
e dandone immediato avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza,
nonche’, quando si tratti di nave straniera, all’autorita’ consolare
dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Art. 83.
(( (Divieto di transito e di sosta). ))
((Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo’ limitare o
vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della
navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi
di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali
il divieto si estende)).
Art. 84.
(Ingiunzione per rimborso di spese).
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto
di privati, l’autorita’ marittima emette ingiunzione, resa esecutoria
con decreto del pretore competente.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al
debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l’autorita’
marittima puo’ procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo’ fare opposizione al
decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito o al suo
ammontare, previo versamento della somma indicata nell’atto di
ingiunzione. ((17))
L’opposizione e’ proposta dinanzi al giudice competente per valore.
—————
AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n.
96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale della disposizione del presente
articolo, espressa con le parole: “previo versamento della somma
indicata nell’atto di ingiunzione”.
Art. 85.
(Attivita’ amministrativa nei porti interni).
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’attivita’
amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le
attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto
marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell’ispettorato
di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.
Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma
dell’articolo 68, coloro i quali esercitano un’attivita’ nell’ambito
delle zone portuali della navigazione interna.
Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso
di sommersione di navi o materiali in localita’ dei laghi, dei fiumi
e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell’autorita’
preposta all’esercizio della navigazione interna, possa derivarne
intralcio alla navigazione.
La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in
disarmo e’ fatta dal comandante del porto, a norma dell’articolo 74,
quando occorra per esigenze di sicurezza.
L’autorita’ di pubblica sicurezza informa quella preposta
all’esercizio della navigazione interna qualora si verifichino
avvenimenti che possono turbare l’ordine pubblico nei porti o
nell’ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in
porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.
Il divieto di transito o di sosta puo’ essere stabilito dal
ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne
nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.
CAPO II
Del pilotaggio
Sezione I
Del pilotaggio marittimo
Art. 86.
(Istituzione del servizio di pilotaggio).
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi,
dove e’ riconosciuta la necessita’ del servizio di pilotaggio, e’
istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.
La corporazione ha personalita’ giuridica, ed e’ diretta e
rappresentata dal capo pilota.
Art. 87.
(Pilotaggio obbligatorio).
Nei luoghi dove ne e’ riconosciuta l’opportunita’, il pilotaggio
puo’ essere reso obbligatorio con decreto reale.
Nei luoghi dove il pilotaggio e’ facoltativo, il direttore
marittimo puo’, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente
obbligatorio.
Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano
i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e’ obbligatorio.
Art. 88.
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti).
La corporazione dei piloti e’ sottoposta alla vigilanza
dell’autorita’ competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente
accertare se la corporazione e’ provvista dei mezzi tecnici necessari
all’espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve
darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di
urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 230))
Art. 90.
(Licenze e registro dei piloti).
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del
compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91.
(Tariffe di pilotaggio).
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le
comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92.
(Attribuzioni e obblighi del pilota).
Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella
determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle localita’ dove il pilotaggio e’ obbligatorio, il pilota deve
prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della
zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa
assegnato.
Nelle localita’ dove il pilotaggio non e’ obbligatorio il pilota
deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal
comandante della nave.
Art. 93.
(( (Responsabilita’ del pilota). ))
((Il pilota e’ responsabile per i danni cagionati da atti da esso
compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando
venga provato che l’evento dannoso occorso alla nave, a persone o a
cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni
fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.
La responsabilita’ del pilota e’ comunque limitata all’importo
complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente
dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi,
ferma restando la responsabilita’ dell’armatore secondo i principi
dell’ordinamento.
Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui
sia accertata la responsabilita’ del pilota per dolo o colpa grave)).
Art. 94.
(( (Assicurazione obbligatoria del pilota). ))
((Ciascun pilota stipula con un’idonea impresa di assicurazione un
contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante
dai danni cagionati nell’esercizio dell’attivita’ di pilotaggio,
secondo la disciplina prevista nell’articolo 93 e con massimale pari
al limite di responsabilita’ stabilito al secondo comma del medesimo
articolo 93.
Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e’
depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso
la quale presta servizio. L’autorita’ marittima, nell’esercizio dei
poteri di vigilanza di cui all’articolo 88, accerta la validita’ e
l’idoneita’ del contratto medesimo.
La mancanza, l’invalidita’ o l’insufficienza della copertura
assicurativa ai sensi del primo comma preclude l’esercizio o la
prosecuzione dell’attivita’ di pilotaggio)).
Art. 95.
(Regolamenti di pilotaggio).
La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della
corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e
per il reclutamento dei piloti, nonche’ il regime disciplinare sono
stabiliti dal regolamento.
Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono
stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai
regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
Art. 96.
(Marittimi abilitati al pilotaggio).
Nelle localita’ di approdo o di transito ove non sia costituita una
corporazione di piloti, il comandante del porto puo’ autorizzare
altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e’ regolato dalle
norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a
tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Sezione II
Del pilotaggio nella navigazione interna
Art. 97.
(Personale abilitato al pilotaggio).
Nelle localita’ di approdo o di transito della navigazione interna
il pilotaggio e’ esercitato da piloti autorizzati dall’ispettorato di
porto.
Art. 98.
(Pilotaggio obbligatorio).
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore
dell’ispettorato compartimentale puo’ rendere temporaneamente
obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99.
(Norme applicabili).
Il servizio dei piloti autorizzati e’ regolato dagli articoli 91 a
93.
Art. 100.
(Regolamenti locali).
Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascuna localita’ sono
stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da
regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.
CAPO III
Del rimorchio
Art. 101.
(Istituzione del servizio di rimorchio marittimo).
Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo
o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo’
essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del
compartimento, secondo le norme del regolamento.
L’autorita’ predetta determina nell’atto di concessione il numero e
le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del
compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 102.
(Regolamenti locali).
Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun
porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal
ministro per le comunicazioni.
Art. 103.
(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio).
Quando all’armatore del rimorchiatore non e’ fatta consegna degli
elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita’ derivanti
dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla
trazione degli elementi medesimi.
Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e
della navigazione s’intende affidata al comandante del rimorchiatore.
Art. 104.
(Responsabilita’ durante il rimorchio).
L’armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi
rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti
dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a
meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro
imputabili.
Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente
responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del
rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da
cause loro imputabili.
Quando la direzione della navigazione del convoglio e’ affidata al
comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi
rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre,
devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che
i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli
ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve
fornire l’armatore del rimorchiatore, quando la direzione della
navigazione e’ affidata al comandante di un elemento rimorchiato.
Art. 105.
(Obblighi e responsabilita’ in caso di consegna al rimorchiatore).
Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando e’ fatta
consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore,
gli obblighi e le responsabilita’ di quest’ultimo e dei suoi
dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto
di trasporto.
Art. 106.
(Soccorso prestato alla nave rimorchiata).
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave
rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio,
ha diritto alle indennita’ ed al compenso previsti nell’articolo 491.
Art. 107.
(Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto).
Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori
devono esser messi a disposizione delle autorita’ portuali che lo
richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla
sicurezza del porto.
CAPO IV
Del lavoro portuale
Art. 108.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Art. 109.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))
Art. 110.
(Compagnie e gruppi portuali).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Art. 111.
(Imprese per operazioni portuali).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Art. 112.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
TITOLO QUARTO
DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
Del personale marittimo
Art. 113.
(Organizzazione e disciplina del personale marittimo).
All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale
marittimo provvede l’amministrazione della marina mercantile.
Art. 114.
(Distinzione del personale marittimo).
Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.
Art. 115.
(Categorie della gente di mare).
La gente di mare si divide in tre categorie:
1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi
di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
((51))
————–
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e
134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.
Art. 116.
(Personale addetto ai servizi portuali).
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME
MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
ed alle esigenze del traffico, puo’ determinare altre categorie di
personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra,
l’impiego.
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Art. 117.
(Personale tecnico delle costruzioni navali).
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d’ascia e i calafati.
Art. 118.
(Matricole e registri del personale marittimo).
La gente di mare e’ iscritta in matricole. Il personale addetto ai
servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono
iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal
regolamento.
Art. 119.
(Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri).
Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare
i cittadini italiani o comunitari di eta’ non inferiore ai ((sedici
anni)) che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli
allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali
ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo’ consentire che
nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni
sindacali competenti, puo’ disporre, quando le condizioni del lavoro
marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell’iscrizione
nelle matricole della gente di mare.
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto e’ necessario il
consenso di chi esercita la patria potesta’ o la tutela.
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono
stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma
dell’art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Per l’esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono
conseguire l’iscrizione nella matricola della gente di mare della
terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo
anno di eta’ e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per
tale categoria.
A coloro che conseguono l’iscrizione nelle matricole della gente di
mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad
altra categoria superiore.
Art. 120.
(Cancellazione dalle matricole e dai registri).
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di
mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si
procede per i seguenti motivi:
a) morte dell’iscritto;
b) dichiarazione dell’iscritto di voler abbandonare l’attivita’
marittima;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente dell’idoneita’ fisica alla navigazione,
accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei
reati che a norma del regolamento impediscono l’iscrizione nelle
matricole;
f) cessazione dall’esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per
gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui
all’articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della
navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto
ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e’
disciplinata dal regolamento.
Art. 121.
(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle
matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell’articolo
precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause
che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il
limite di eta’ stabilito nell’articolo 119. Gli iscritti cancellati a
norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se
abbiano superato il limite di eta’, entro un periodo di tempo, dal
giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione
effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e’
disciplinata dal regolamento.
Art. 122.
(Documenti di lavoro del personale marittimo).
La gente di mare e’ munita di un libretto di navigazione. Il
personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle
costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di
ricognizione e di un certificato d’iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti
dal regolamento.
Art. 123.
(Titoli professionali del personale marittimo).
((Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto
stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di
mare e ne disciplina la necessaria attivita’ di certificazione)).
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:
a) medico di bordo;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti
dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono
stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal
regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e
regolamenti speciali.
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all’esercizio
della professione marittima e prescrive altresi’ i requisiti per la
specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti
all’esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto
ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni
navali sono stabiliti dal regolamento.
(51)
————–
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e
134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.
Art. 124.
(Rilascio dei documenti di abilitazione).
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi
indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma
dell’articolo precedente e’ di competenza del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli
professionali e’ di competenza del capo del compartimento e dei capi
degli altri uffici indicati dal regolamento.
Art. 125.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))
Art. 126.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))
Art. 127.
(Assunzione all’estero).
All’assunzione di personale per la formazione o per il
completamento degli equipaggi delle navi nazionali all’estero
sovraintende l’autorita’ consolare.
CAPO II
Del personale della navigazione interna
Art. 128.
(Organizzazione e disciplina del personale).
All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale
della navigazione interna provvedono le autorita’ preposte
all’esercizio della navigazione interna.
Art. 129.
(Distinzione del personale).
Il personale della navigazione interna comprende:
a) il personale navigante;
b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Art. 130.
(Categorie del personale navigante).
Il personale navigante si divide in tre categorie:
1° personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di
coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;
3° personale addetto alla piccola navigazione.
((51))
————–
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e
134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.
Art. 131.
(Personale addetto ai servizi dei porti).
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze del traffico, puo’ determinare altre categorie di
personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.
Art. 132.
(Matricole, registri e documenti di lavoro del personale).
Il personale navigante e’ iscritto in matricole, ed e’ munito di un
libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi dei porti e’ iscritto in registri
ed e’ munito di un libretto di ricognizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e
secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Art. 133.
(Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri).
Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole del personale
navigante i cittadini italiani di eta’ non inferiore ai quattordici
anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono
essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini
fino al terzo grado.
Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto e’ necessario il
consenso di chi esercita la potesta’ o la tutela.
Il ministro per le comunicazioni puo’ consentire che nelle
matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato
dal secondo comma dell’articolo 131, dal ministro per le
comunicazioni.
Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle
matricole e dai registri, nonche’ la re iscrizione nei medesimi.
Art. 134.
(Titoli professionali del personale).
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b),
d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere
autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a
prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di
rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti
dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le
modalita’ del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze dei trasporti, puo’ determinare altre qualifiche
relative all’esercizio della navigazione interna, stabilendo le
condizioni e le modalita’ per il conseguimento dei relativi titoli
professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
((51))
————–
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che
“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e
134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo
professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.
Art. 135.
(Assunzione all’estero).
All’assunzione di personale navigante della navigazione interna per
la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi
nazionali all’estero sovraintende l’autorita’ consolare.
TITOLO QUINTO
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI
CAPO I
Dell’ammissione della nave alla navigazione
Sezione I
Dell’individuazione della nave
Art. 136.
(Navi e galleggianti).
Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto
per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad
altro scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi
alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio
marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non
sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a
qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque
marittime o interne.
Art. 137.
(Ammissione delle navi alla navigazione).
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o
nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme
previste dal presente codice.
Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che
rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di
nazionalita’.
Agli effetti dell’iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge
le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o
dal numero, e dal luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione.
Art. 138.
(Stazzatura nel Regno).
Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la
stazzatura delle navi marittime e’ eseguita nel Regno dal Registro
italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a
mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a
norma del regolamento.
Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede
alla stazzatura delle navi per le quali e’ obbligatoria la
classificazione. Negli altri casi provvedono l’ispettorato
compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da
regolamenti speciali.
La stazzatura e’ eseguita secondo le norme stabilite da leggi e
regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e’ depositato
presso l’ufficio del porto d’iscrizione della nave.
Art. 139.
(Stazzatura all’estero).
Il ministro per le comunicazioni puo’ autorizzare la stazzatura
all’estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri
ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano
compiere uno o piu’ viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel
Regno.
La stazzatura all’estero puo’, previa autorizzazione del ministro
per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In
tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via
definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal
regolamento.
Art. 140.
(Nome delle navi maggiori).
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia’
registrato in qualsiasi matricola del Regno.
L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti
all’approvazione del ministro per le comunicazioni.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario
nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal
regolamento.
Art. 141.
(Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti).
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni
altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico
di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche
da un nome.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni
altro gia’ registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle
quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art. 142.
(Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo).
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione
del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo
nei modi stabiliti dal regolamento.
Sezione II
Dei requisiti di nazionalita’
Art. 143.
(( (Requisiti di nazionalita’ dei proprietari di navi italiane). ))
((1. Rispondono ai requisiti di nazionalita’ per l’iscrizione nelle
matricole o nei registri di cui all’articolo 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici
carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi
dell’Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro
straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche
o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente
l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul
territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o
giuridica di nazionalita’ italiana o di altri Paesi dell’Unione
europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni responsabilita’ per il suo esercizio nei confronti delle
autorita’ amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi
presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste
per la dichiarazione di armatore.))
Art. 144.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))
Art. 145.
(( (Navi iscritte in registri stranieri). ))
((1. Non possono ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei
registri nazionali le navi che risultino gia’ iscritte in registro
straniero.
2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della
navigazione possono ottenere l’iscrizione in speciali registri
nazionali, le navi che risultino gia’ iscritte in un registro
straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo
nudo.
3. Per l’istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per
l’attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute,
nel rispetto della riserva di cui all’articolo 224 del codice della
navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina
mercantile)).
Sezione III
Dell’iscrizione della nave e dell’abilitazione alla navigazione
Art. 146.
(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici
di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole
tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione
marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni
marittime sovraordinate ((ad eccezione dei compartimenti marittimi di
Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci
sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi)). (43)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti
dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici
indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i
registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici
indicati da leggi e regolamenti.
—————
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 1, comma
1) che “Sono istituiti, presso gli uffici di cui all’art. 146, primo
comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi
locate, di seguito denominati “registri speciali”, in conformita’ al
modello di cui all’allegato A”.
Art. 147.
(Designazione di rappresentante).
Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui
e’ l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un
rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti
dell’autorita’ marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l’autorita’ marittima e quella preposta
all’esercizio della navigazione interna possono disporre la
designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave
minore o di galleggiante.
Art. 148.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))
Art. 149.
(Abilitazione delle navi alla navigazione).
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti
iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente
dall’atto di nazionalita’ e dalla licenza.
A tale effetto l’atto di nazionalita’ puo’ essere temporaneamente
sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza
provvisoria.
Art. 150.
(Atto di nazionalita’).
L’atto di nazionalita’ e’ rilasciato in nome del Re Imperatore dal
direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e’ immatricolata,
e, nel caso di cui all’articolo 148, dal console che ne ha ricevuto
la iscrizione.
L’atto di nazionalita’ enuncia il nome, il tipo e le
caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il
nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.
Art. 151.
(Rinnovazione dell’atto di nazionalita’).
L’atto di nazionalita’ deve essere rinnovato qualora vengano mutati
il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali
della nave.
Art. 152.
(Rilascio del passavanti provvisorio).
Il passavanti provvisorio e’ rilasciato in caso di urgenza alle
navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che
siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per
le navi provenienti da registro straniero puo’ essere rilasciato
anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza
di espressa dichiarazione dell’autorita’ marittima o consolare
straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione
della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l’atto
di nazionalita’, o documento equipollente, e’ stato preso in
consegna. Il passavanti e’ anche rilasciato alle navi il cui atto di
nazionalita’ o altro documento equivalente sia andato smarrito o
distrutto. ((Qualora non sia possibile acquisire espressa
dichiarazione da parte dell’autorita’ marittima o consolare straniera
dell’avvenuta presa in consegna da parte di quest’ultima dell’atto di
nazionalita’, o altro documento equipollente, la durata del
passavanti provvisorio non potra’ essere superiore a sessanta giorni
e dovra’ riportare i motivi della mancata acquisizione della
dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara’
rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo
previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di
cancellazione dalle matricole dell’autorita’ marittima straniera ai
fini dell’immatricolazione nei registri nazionali.)) ((87))
Il passavanti e’ rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso
i quali sono tenute le matricole, e all’estero dagli uffici
consolari.
Le autorita’ predette fissano la durata della validita’ del
passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell’atto
di nazionalita’. In ogni caso la durata non puo’ essere superiore ad
un anno.
—————
AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l’art. 9, comma
2) che “L’efficacia del presente decreto, limitatamente alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e’ subordinata
alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato”.
Art. 153.
(Licenza delle navi minori e dei galleggianti).
La licenza e’ rilasciata dall’autorita’ che tiene il registro di
iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del
galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione,
nonche’, nel caso previsto nell’articolo 141, il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle
navi minori e’ rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Art. 154.
(Rinnovazione della licenza).
In caso di mutamento del proprietario, nonche’ di cambiamento del
numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali
della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del
pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome
previsto nell’articolo 141.
Art. 155.
(Uso della bandiera).
Le navi abilitate alla navigazione a norma dell’articolo 149
inalberano la bandiera italiana.
Sezione IV
Della dismissione di bandiera e della cancellazione dai registri
Art. 156.
(( (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea
dell’abilitazione alla navigazione). ))
((1. Il proprietario che intende alienare la nave o che,
mantendendone la proprieta’, intende cancellarla dalle matricole o
dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non
comunitario deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della
nave.
2. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione
della dichiarazione medesima mediante affissione nell’ufficio del
porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione e’ ripetuta con le stesse modalita’ qualora il
procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei
mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso
l’ufficio di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e
quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di
diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave
dal registro di iscrizione puo’ essere effettuata solo dopo che
l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o
i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in
mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte
dall’autorita’ marittima o da quella preposta alla navigazione
interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute
all’amministrazione, e dall’autorita’ giudiziaria, su domanda della
parte piu’ diligente per la salvaguardia degli interessi dei
creditori.
5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo’
essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2,
subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od
estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla
matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della
nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei
trasporti e della navigazione. La fideiussione e’ vincolata al
pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli
articoli 552 e 556, nonche’ degli altri diritti fatti valere nel
termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le
modalita’ di presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo’
essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste
dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione
della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di
bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero,
qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo
di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di
cui all’articolo 149 e’ consentita previa autorizzazione, data dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito
dell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e
secondo le disposizioni dell’articolo 145 e della lettera d) del
primo comma dell’articolo 163 del presente codice, nonche’
dell’articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative
norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone
la proprieta’, intende cancellarla dalle matricole o dai registri
nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese
dell’Unione europea deve farne dichiarazione all’ufficio di
iscrizione della nave che, subordinatamente all’assenza o
all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali
o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere
data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, nonche’ pubblicita’ mediante affissione negli uffici del
porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel
termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione
dell’unita’)).
Art. 157
(( (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto
che intenda trasferire la nave in altro registro). ))
((1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non
comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita’,
italiana o straniera, l’aggiudicatario deve farne denuncia
all’ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla
data di aggiudicazione.
2. L’ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia,
viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato
di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia
trascritti, nonche’ l’Istituto nazionale della previdenza sociale,
procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a
causa di morte o quando il proprietario della nave perde la
cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, i
soggetti interessati devono farne denuncia all’ufficio di iscrizione
della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente,
rispettivamente, dalla data di accettazione dell’eredita’ o
dell’acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
4. L’ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a
conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione
della bandiera secondo le procedure indicate nell’articolo 156.
Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla
dismissione della bandiera, l’ufficio promuove la vendita giudiziale
della nave)).
Art. 158.
((Proprieta’ di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.))
((Quando la partecipazione alla proprieta’ della nave da parte di
persone fisiche o giuridiche, o di societa’, che non si trovano nelle
condizioni prescritte nell’articolo 143, raggiunga i dodici carati,
ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o
giuridiche, o a societa’, che si trovino nelle condizioni prescritte,
tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta’
o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato
tale eccedenza.
La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la
eccedenza si e’ verificata.
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l’ufficio d’iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei
carati che hanno prodotto l’eccedenza, fino a concorrenza del numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita’ prescritti dalla
legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso
all’eccedenza)).
Art. 159.
(( (Proprieta’ di stranieri per quote superiori ai diciotto carati).
))
((1. Quando la partecipazione alla proprieta’ della nave da parte
di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle
condizioni previste dall’articolo 143, comma 1, lettera a), superi i
diciotto carati, l’ufficio di iscrizione della nave procede alla
dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le
procedure previste dall’articolo 156; se le condizioni prescritte
dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera
non si verificano, l’ufficio di iscrizione della nave promuove la
vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri
ha raggiunto la totalita’ dei carati o, diversamente, la vendita
giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, a norma
dell’articolo 158, terzo comma)).
Art. 160.
(Demolizione volontaria della nave).
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave
deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si
trova nel Regno, o all’autorita’ consolare, se si trova all’estero,
consegnando i documenti di bordo. L’autorita’ provvede alla
pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo
156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse
opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti
reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione puo’ essere data
solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia
eseguito le provvidenze disposte dall’autorita’ marittima o da quella
preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per
le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorita’ giudiziaria, su
domanda della parte piu’ diligente, per la salvaguardia degli
interessi dei creditori.
((Tuttavia la demolizione puo’ essere senz’altro autorizzata quando
sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal
Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e
all’estero dall’autorita’ consolare, ovvero quando sia stata
depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre
condizioni e modalita’ previste nel quarto e quinto comma
dell’articolo 156)).
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi
minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni
altro caso.
Art. 161.
(Riparazione o demolizione per ordine dell’autorita’ o d’ufficio).
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell’ispettorato
compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei
porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia
piu’ adatta all’uso cui e’ destinata, l’ufficio d’iscrizione della
nave fissa al proprietario un termine per l’esecuzione dei lavori
occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa
ad altro uso previsto dalla legge.
Quando non sia possibile la riparazione della nave o la
destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata
esecuzione dei lavori nel termine stabilito, cio’ sia ritenuto
opportuno, l’autorita’ ordina la demolizione fissando un termine per
eseguirla.
Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l’autorita’
predetta fa eseguire la demolizione d’ufficio a spese del
proprietario stesso.
Art. 162.
(Perdita presunta).
Trascorsi quattro mesi dal giorno dell’ultima notizia se si tratta
di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi,
la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale
l’ultima notizia.
Art. 163.
(Cancellazione della nave dal registro di iscrizione).
La nave e’ cancellata dal registro d’iscrizione quando:
a) e’ perita o si presume perita;
b) e’ stata demolita;
c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita’;
((d) e’ stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che
risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo
nudo)).
La nave maggiore e’ cancellata dalla matricola anche quando ne e’
stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei
galleggianti. La nave minore e’ cancellata dal registro, quando e’
stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime
e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai
relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei
registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi
marittime.
All’atto della cancellazione l’autorita’ ritira i documenti di
bordo, quando non vi abbia gia’ provveduto a norma degli articoli
precedenti.
CAPO II
Della navigabilita’ della nave
Art. 164.
(Condizioni di navigabilita’).
La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di
navigabilita’, convenientemente armata ed equipaggiata, atta
all’impiego al quale e’ destinata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono
rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di
navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
b) galleggiabilita’, stabilita’ e linea di massimo carico;
c) organi di propulsione e di governo;
d) condizioni di abitabilita’ e di igiene degli alloggi degli
equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di
apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo,
nonche’ quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di
prevenzione e di estinzione degli incendi.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai
quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi
le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche’ quelle addette al
trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi’ disciplinati
i servizi di bordo.
L’esistenza dei requisiti e delle dotazioni e’ fatta constare con i
documenti previsti dalle norme predette.
Art. 165.
(Visite ed ispezioni).
Sull’osservanza delle prescrizioni indicate nell’articolo
precedente vigilano nel Regno le autorita’ marittime e quelle
preposte all’esercizio della navigazione interna, e all’estero le
autorita’ consolari. Dette autorita’ provvedono che siano eseguite, a
spese dell’armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte,
nonche’ ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano
opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano
menomare la navigabilita’ della nave o il funzionamento dei suoi
organi.
Le autorita’ marittime e quelle consolari devono inoltre disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle
associazioni sindacali interessate. Possono altresi’ disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno
un terzo dell’equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste
risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei
richiedenti.
Art. 166.
(Attribuzioni del Registro e dell’ispettorato compartimentale per
l’accertamento della navigabilita’).
Alle visite ed ispezioni per l’accertamento e il controllo delle
condizioni di navigabilita’, di cui alle lettere a, b, c
dell’articolo 164, nonche’ all’assegnazione della linea di massimo
carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le
modalita’ stabilite da leggi e da regolamenti.
L’ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni
delle navi della navigazione interna per le quali non sia
obbligatoria la classificazione.
Art. 167.
(Classificazione delle navi).
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano
navale, secondo le modalita’ stabilite da leggi e da regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresi’ le categorie di navi
per le quali la classificazione e’ obbligatoria.
Art. 168.
(Efficacia probatoria dei certificati tecnici).
I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal
Registro o dall’ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova
contraria.
CAPO III
Dei documenti di bordo
Art. 169.
(Carte, libri e altri documenti).
Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l’atto di
nazionalita’ e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i
galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di
navigabilita’; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita’; i
certificati di visita;
b) i documenti doganali e sanitari;
c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a
bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e
da regolamenti.
((Per i pescherecci d’altura il libro giornale nautico, parte I,
inventario di bordo, parte II, generale di contabilita’, parte III,
di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico
libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera
possono dotarsi del giornale di pesca)).
Art. 170.
(Contenuto del ruolo di equipaggio).
Il ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il nome della nave;
2) il nome dell’armatore;
3) l’indicazione del rappresentante dell’armatore nominato a sensi
dell’articolo 267;
4) l’indicazione della data di armamento e di quella di
disarmamento;
5) l’elenco delle persone dell’equipaggio, con l’indicazione del
contratto individuale di arruolamento, nonche’ del titolo
professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e
della retribuzione fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della
nave.
Art. 171.
(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio).
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1) i contratti di assicurazione della nave;
2) le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della
navigabilita’;
3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
((4) i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave));
5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante
nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Art. 172.
(Annotazioni sulla licenza).
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di
cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell’articolo 170 sono, a tutti gli effetti
previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali,
inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresi’ le
annotazioni di cui all’articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e
2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei
galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le
indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono
stabilite dal regolamento.
Art. 172-bis.
(( (Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco). ))
((1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo
comma dell’articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito
dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l’autorita’ marittima puo’ autorizzare che, in caso
di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e
sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la
particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita’ di
far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L’armatore deve comunque comunicare giornalmente all’autorita’
marittima, con apposita nota, la composizione effettiva
dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive
variazioni.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o
con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo
comma dell’articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al
medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata
o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti
adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di
acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2
deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota
riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche
tramite telefax, all’autorita’ marittima, dell’effettiva composizione
dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L’armatore puo’ essere autorizzato dall’istituto assicuratore a
tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu’
posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura
di cui al presente articolo.))
Art. 173.
(Giornale nautico).
Il giornale nautico e’ diviso nei libri seguenti:
a) inventario di bordo;
b) giornale generale e di contabilita’;
c) giornale di navigazione;
d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione
della nave.
Art. 174.
(Contenuto del giornale nautico).
Nell’inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri
oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita’ sono annotate le entrate e
le spese riguardanti la nave e l’equipaggio, gli adempimenti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le
misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche’ gli atti
e processi verbali compilati dal comandante nell’esercizio delle
funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari
verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal
regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il
cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le
manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla
navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi
delle merci, con l’indicazione della natura, qualita’ e quantita’
delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della
rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico
e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita’ delle acque dove
si effettua la pesca, la quantita’ complessiva del pesce pescato, le
specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni
altra indicazione relativa alla pesca.
Art. 175.
(Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico).
Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste
del giornale di macchina.
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste
del giornale radiotelegrafico.
Art. 176.
(Libri di bordo delle navi minori).
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti
dell’inventario di bordo ((ad eccezione delle unita’ da pesca)).
Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal
fine dal regolamento, devono essere provvisti dell’inventario; le
navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere
provviste del giornale di bordo, formato con le modalita’ stabilite
dal regolamento.
Art. 177.
(Norme per la tenuta dei libri di bordo).
Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le
relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 178.
(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave).
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le
disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le
annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave
fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol
trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto.
TITOLO SESTO
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
Della partenza e dell’arrivo delle navi
Art. 179.
(( (Nota di informazioni all’autorita’ marittima). ))
((All’arrivo della nave in porto e prima della partenza, il
comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro
funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire,
anche in formato elettronico, all’autorita’ marittima i formulari in
appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell’IMO adottata il 9
aprile 1965, come recepita nell’ambito dell’Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali
dell’equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell’equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i
passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell’Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita’ validi per l’ingresso
nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave,
non e’ noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il
comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.
All’arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all’Autorita’ marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base
alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da
rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all’autorita’ marittima una dichiarazione integrativa relativa
all’avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le
informazioni di cui al primo comma all’autorita’ consolare. In caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione,
le informazioni vengono rese presso l’autorita’ consolare piu’
prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti
dall’Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o
di uso privato, nonche’ per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.))
Art. 180.
(Verifiche ed ispezioni).
((Il comandante del porto, o l’autorita’ consolare, puo’ in ogni
momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte
pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di
prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di
bordo.))
Le predette autorita’ possono inoltre disporre ispezioni alla nave;
i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo
unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Art. 181.
(Rilascio delle spedizioni).
La nave non puo’ partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte
del comandante del porto o dell’autorita’ consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del
visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione
integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa
con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e’ tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi
imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della
navigazione, nonche’ agli obblighi relativi alle visite ed alle
prescrizioni impartite dalle competenti autorita’. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che
l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti
sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento
dei diritti portuali ((…)), al versamento delle cauzioni
eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari, nonche’ in tutti gli altri casi previsti da
disposizioni di legge.
Art. 182.
(Denunzia di avvenimenti straordinari).
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari
relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il
comandante della nave all’arrivo in porto deve farne denunzia al
comandante del porto o all’autorita’ consolare, allegando un estratto
del giornale nautico con le relative annotazioni.
Se la nave non e’ provvista di giornale o se sul giornale non e’
stata fatta annotazione, l’autorita’ marittima o consolare riceve la
dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.
Le autorita’ predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni
sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza
indugio gli atti relativi alla autorita’ giudiziaria competente, a
norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione
di eventi straordinari.
Art. 183.
(Informazioni eventuali circa il viaggio).
Il comandante della nave e’ tenuto a fornire all’autorita’
marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa
il viaggio.
E’ inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette
autorita’, per gli accertamenti che queste credano opportuni,
componenti dell’equipaggio e passeggeri.
Art. 184.
((Dell’arrivo e della partenza delle navi della navigazione
interna.))
((Il comandante della nave, all’arrivo in localita’ ove sia una
autorita’ portuale o consolare, deve denunciare all’autorita’ stessa
la provenienza e la destinazione della nave, la qualita’ e la
quantita’ del carico, il numero delle persone dell’equipaggio e la
durata della sosta.
L’autorita’ portuale o consolare puo’ in ogni tempo verificare il
contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere
di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di
bordo.
Le suddette autorita’ sono tenute a formulare pronta annotazione
delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette
ispezioni. Quando dopo la partenza dall’ultima localita’ in cui abbia
sede una autorita’ portuale o consolare si siano verificati eventi
straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico,
il comandante deve farne denuncia alla autorita’ portuale o
consolare; l’autorita’ predetta provvede a norma dell’articolo 132,
secondo comma.
Il comandante della nave e’ tenuto a fornire all’autorita’ preposta
alla navigazione interna o all’autorita’ consolare le informazioni
che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare
componenti dell’equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui
all’articolo 183.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi
della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di
rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di
persone in conto terzi)).
Art. 185.
((Navi straniere.))
((Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le
disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi
straniere, che approdano nei porti italiani)).
CAPO II
Della polizia di bordo
Art. 186.
(Autorita’ del comandante).
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorita’
del comandante della nave.
Art. 187.
(Disciplina di bordo).
I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai
superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la
disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono
l’esercizio della loro attivita’, i componenti dell’equipaggio
possono presentare reclamo al comandante del porto o all’autorita’
consolare; il comandante della nave non puo’ impedire che chi intende
proporre reclamo si presenti alle predette autorita’, salvo che
urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell’equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell’equipaggio di navi addette ai
servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si
applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.
Art. 188.
(Autorizzazione per scendere a terra).
I componenti dell’equipaggio non possono scendere a terra senza
autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.
Art. 189.
(Deficienza delle razioni di viveri).
Il comandante del porto e l’autorita’ consolare, quando ne vengano
richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un
quinto dell’equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita’ e
la quantita’ delle razioni di viveri corrisposte all’equipaggio.
Se sono riscontrate deficienze, le autorita’ predette ordinano al
comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso
di mancata esecuzione provvedono d’ufficio, procurando la somma
necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con
la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la
sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso
rispettivamente all’armatore e, quando sia possibile, agli aventi
diritto alle cose predette.
Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o
l’autorita’ consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze
delle razioni di viveri ad essi corrisposte.
Quando sono vendute pertinenze di proprieta’ aliena o merci
l’armatore e’ tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma
dell’articolo 308.
Art. 190.
(Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo).
I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della
nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il
comandante abbia dato l’ordine di abbandonare la nave.
Art. 191.
(Obbligo dei componenti dell’equipaggio di cooperare al ricupero).
In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano
l’equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro
dal comandante ovvero dall’autorita’ preposta alla navigazione
marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il
recupero dei relitti.
Art. 192.
(Imbarco di passeggeri infermi).
L’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o
comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per
l’incolumita’ delle persone a bordo e’ sottoposto ad autorizzazione
data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.
A norma dei regolamenti stessi puo’ essere vietato per ragioni
sanitarie, dalla competente autorita’,l’imbarco di altre persone
oltre quelle indicate nel comma precedente.
Art. 193.
(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici).
Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche’ di
merci pericolose in genere e’ disciplinato da leggi e regolamenti
speciali, e non puo’ essere effettuato senza l’autorizzazione data
dal comandante del porto o dall’autorita’ consolare secondo le norme
del regolamento.
L’imbarco di armi e munizioni per uso della nave e’ sottoposto
all’autorizzazione del comandante del porto o dell’autorita’
consolare.
Art. 194.
(Imbarco di merci vietate e pericolose).
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e’ vietato da norme
di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre
che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non
sia possibile custodirle convenientemente fino all’arrivo nel primo
porto di approdo.
Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano
imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme
di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo
per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile
custodire le cose stesse fino all’arrivo nel porto di destinazione.
Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo,
devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del
porto o all’autorita’ consolare.
Art. 195.
(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in
viaggio).
In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli
oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi
dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi
consegnati al comandante del porto o all’autorita’ consolare.
Le predette autorita’ provvedono a che sia dato avviso del fatto
nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l’anno da tale avviso, o
anche prima se la deperibilita’ delle cose lo richieda, le medesime
autorita’ provvedono alla vendita delle cose e al deposito del
ricavato per conto di chi spetta.
Decorsi cinque anni dall’avviso, senza che gli interessati abbiano
fatto valere i propri diritti, la somma e’ devoluta alla Cassa
nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del
personale della navigazione interna.
Le modalita’ per la vendita e per il deposito sono stabilite dal
regolamento.
Art. 196.
(Componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva).
I componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva o
richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero
senza autorizzazione della competente autorita’, a meno che non
vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.
Art. 197.
(Rimpatrio di cittadini italiani).
Nelle localita’ estere ove non risieda un’autorita’ consolare il
comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i
marittimi italiani che si trovassero abbandonati.
Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito
italiano che per qualsiasi motivo l’autorita’ consolare ritenga
opportuno di fare rimpatriare.
Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita’ relative al
ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle
spese di mantenimento e di trasporto.
Art. 198.
(Divieto di asilo).
Il comandante della nave non puo’ in paese estero concedere asilo a
bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate
dalla competente autorita’ per aver commesso un reato comune.
Art. 199.
(Perdita di carte e documenti di bordo).
In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il
comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia
al comandante del porto, o all’autorita’ consolare.
Le autorita’ predette rilasciano al comandante, nelle forme
stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la
navigazione.
CAPO III
Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima
Art. 200.
(Polizia esercitata dalle navi da guerra).
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non
sia un’autorita’ consolare, la polizia sulle navi mercantili
nazionali e’ esercitata dalle navi da guerra italiane.
A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere
alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche’
procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei
documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita’ possono condurre
le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello
Stato, o nel porto estero piu’ vicino in cui risieda un’autorita’
consolare.
Nei porti ove risiede un’autorita’ consolare le navi da guerra
italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su
richiesta dell’autorita’ medesima.
Art. 201.
(Inchiesta di bandiera).
Le navi mercantili nazionali devono obbedire all’intimazione di
fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se
richieste, la propria nazionalita’.
Art. 202.
(Nave sospetta di tratta di schiavi).
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in
mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere
alla tratta di schiavi, puo’ catturarla e condurla in un porto dello
Stato o nel porto estero piu’ vicino, in cui risieda un’autorita’
consolare.
TITOLO SETTIMO
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA
Art. 203.
(Funzioni di ufficiale dello stato civile).
Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita
le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni
sull’ordinamento dello stato civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave
trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere
l’intervento della competente autorita’ nel Regno, o di quella
consolare all’estero.
Art. 204.
(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).
Il comandante della nave marittima puo’ procedere alla celebrazione
del matrimonio nel caso e con le forme di cui all’articolo 101 del
codice civile((e alla costituzione dell’unione civile nel caso di cui
all’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e con le forme dell’articolo 70-decies del
medesimo decreto.)).
Art. 205.
(Atti di stato civile compilati a bordo).
Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere
iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli
atti, nonche’ dell’avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di
contabilita’.
Art. 206.
(Scomparizione in mare).
Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile
ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con
processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche
effettuate.
Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.
Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo
verbale, nonche’ dell’eseguita iscrizione di questo sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
Art. 207.
(Consegna degli atti all’autorita’ marittima o consolare).
Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di
scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave
consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all’autorita’ consolare unitamente ad un
estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni
nel giornale generale.
Art. 208.
(Attribuzioni delle autorita’ marittime e consolari).
Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e
del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione
degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione,
il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all’autorita’ consolare.
Le autorita’ predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel
verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli
atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della
scomparizione a norma dell’articolo 206.
Analogamente procedono le autorita’ marittime e consolari quando
all’approdo di una nave rilevino l’omessa compilazione degli atti
predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi
della omissione.
Art. 209.
(Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio).
In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di
scomparizione provvedono le autorita’ marittime o consolari.
I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro e’
avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella
circoscrizione del quale e’ accaduto il sinistro medesimo, o
diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior
parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di
perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di
iscrizione della nave.
Nei processi verbali, le autorita’ predette fanno constare le
dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta,
l’accertamento degli estremi previsti nell’articolo 162; dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.
Art. 210.
(Trasmissione degli atti alle autorita’ competenti).
Le autorita’ marittime o consolari trasmettono alle autorita’,
competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato
civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei
relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti
delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie
dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del
giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorita’ copia dei processi
verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Art. 211.
(Conseguenze della scomparizione in mare).
Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei
quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere
previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei
casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio
dell’autorita’ marittima o consolare le persone scomparse debbano
ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta
l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il
processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il
procuratore del Re Imperatore, ottenuta l’autorizzazione del
tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorita’
per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le
conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del
libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni
dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma
dell’articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone a cio’ legittimate.
Art. 212.
(Autorizzazione del tribunale).
Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente sono date dal
tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le
informazioni del caso.
TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI SPECIALI
CAPO I
Della navigazione da diporto
Art. 213.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 214.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 215.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 216.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 217.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1986, N. 193))
Art. 218.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
CAPO II
Della pesca marittima
Art. 219.
(Pesca marittima).
E’ considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel
mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.
Art. 220.
(Categorie della pesca).
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento,
in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.
Art. 221.
(Riserva della pesca ai cittadini).
La pesca nel mare territoriale e’ riservata ai cittadini italiani e
alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni
internazionali.
Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e
navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad
esercitare la pesca nelle acque predette.
Art. 222.
(Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca).
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio
marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri
impianti da pesca fissi, o di opere per l’allevamento dei pesci, dei
crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o
di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e
del mare territoriale occorrente per fini di pesca.
Art. 223.
(Autorita’ competente per la vigilanza sulla pesca).
All’applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre
leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede
l’amministrazione della marina mercantile, salve le particolari
attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.
Le autorita’ marittime locali vigilano sull’esercizio della pesca,
anche in rapporto alle esigenze della navigazione.
CAPO III
Del cabotaggio e del servizio marittimo
Art. 224.
(( (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del
servizio marittimo) ))
((1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica e’
riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che
impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e
che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi
soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio
in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che
effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle
spiagge.))
—————
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 6, comma
1) che ai fini dell’applicazione del presente articolo le navi
iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.
CAPO IV
Dell’esercizio della navigazione interna
Art. 225.
(Concessione di servizi).
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono
esercitati per concessione.
E’ parimenti necessaria la concessione per l’esercizio dei servizi
pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui
questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del
servizio, e l’eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti
nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo
sono stabilite dal regolamento.
Art. 226.
(Autorizzazione di servizi).
I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra
i servizi di cui all’articolo precedente, sono sottoposti
all’autorizzazione dell’autorita’ preposta all’esercizio della
navigazione interna.
Le forme e i limiti dell’autorizzazione sono determinati dal
regolamento.
Art. 227.
(Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza).
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i
galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante
annotazione apposta dall’ufficio d’iscrizione sulla licenza.
Art. 228.
(Annotazione nei registri di iscrizione).
L’atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli
articoli precedenti devono essere annotati nei registri d’iscrizione
della nave o del galleggiante.
Art. 229.
(Tariffe).
Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita’ dei
servizi di cui all’articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle
tariffe.
In caso di contravvenzione l’autorizzazione puo’ essere revocata.
Art. 230.
(Caratteristiche delle navi).
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione
interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.
Art. 231.
(Regolamenti comunali).
La navigazione nei corsi e negli specchi d’acqua, che attraversano
centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, e’ sottoposta
anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali,
approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello
per gli interni.
LIBRO SECONDO
DELLA PROPRIETA’ E DELL’ARMAMENTO DELLA NAVE
TITOLO PRIMO
DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE
Art. 232.
(Cantieri e stabilimenti di costruzione).
La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita
in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della
prescritta abilitazione.
La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione
interna puo’ essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese
autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in
apposito elenco tenuto a norma del regolamento.
Art. 233.
(Dichiarazione di costruzione).
Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve
farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove
e’ intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo
stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine
motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.
L’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi
in costruzione.
Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel
registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle
costruzioni.
Art. 234.
(Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione).
Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione
e’ tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e
dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati
alla navigazione interna e’ tenuto dagli ispettorati di porto e dagli
altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.
Art. 235.
(Controllo tecnico sulle costruzioni).
Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e’ esercitato dal
Registro italiano navale nei limiti e con le modalita’ stabilite da
leggi e regolamenti.
Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione
interna e’ esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le
attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro
italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo
seguente.
Art. 236.
(Sospensione della costruzione per ordine dell’autorita’).
L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione
puo’ in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la
quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da
persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di
cui all’articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non
autorizzata.
Con provvedimento del ministro per le comunicazioni puo’ altresi’
venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del
Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non
risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale
non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.
Art. 237.
(Forma del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e
la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita’.
La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai
galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se
a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 238.
(Pubblicita’ del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico
mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In
mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per
conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca
del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo
abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se
non sono trascritte nel registro predetto.
Art. 239.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica
il disposto dell’articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta
delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma
dell’articolo 237, la trascrizione puo’ compiersi in forza di una
dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e
l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in
costruzione si applicano gli articoli 253, 256.
Art. 240.
(Responsabilita’ del costruttore).
L’azione di responsabilita’ contro il costruttore per le
difformita’ ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni
dalla consegna dell’opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento puo’ sempre far
valere la garanzia, purche’ abbia entro il predetto termine
denunziata la difformita’ o il vizio.
Art. 241.
(Norme applicabili al contratto di costruzione).
Per quanto non e’ disposto dal presente capo, al contratto di
costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di
appalto.
Art. 242.
(Forma e pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ di navi in
costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di
altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono
essere fatti nelle forme richieste dall’articolo 249.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la
nave in costruzione e’ iscritta. Nella stessa forma devono essere
resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile
richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita’ previste
negli articoli da 252 a 254; 256.
Art. 243.
(Varo della nave).
Il costruttore non puo’ varare la nave senza il consenso del
committente o della maggioranza dei committenti.
Il giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso,
devono essere preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in
costruzione e’ iscritta.
In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso,
l’ufficio predetto puo’, su richiesta dell’interessato, autorizzare
il varo.
Art. 244.
(Iscrizione della nave dopo il varo).
L’autorita’ alla quale, compiuto il varo, e’ richiesta l’iscrizione
della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli
146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare
sull’atto di nazionalita’, se trattasi di nave maggiore, le
trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma
degli articoli 242, 567, secondo comma.
TITOLO SECONDO
DELLA PROPRIETA’ DELLA NAVE
CAPO I
Della proprieta’
Art. 245.
(Norme applicabili alle navi).
In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette
alle norme sui beni mobili.
Art. 246.
(Pertinenze della nave).
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli
strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento della nave.
La destinazione puo’ essere effettuata anche da chi non sia
proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.
Art. 247.
(Regime delle pertinenze di proprieta’ aliena).
Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la
proprieta’ aliena della pertinenza puo’ essere opposta solo quando
risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero
dall’inventario di bordo.
La cessazione della qualita’ di pertinenza di una cosa, la cui
proprieta’ aliena non risultava da scrittura avente data certa
anteriore o dall’inventario di bordo, non e’ opponibile ai terzi i
quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.
Art. 248.
(Diritti dei terzi sulle pertinenze).
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento della nave
non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di
terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di
buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore
o dall’inventario di bordo.
Art. 249.
(Forma degli atti relativi alla proprieta’ delle navi).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di
altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per
iscritto a pena di nullita’. Tali atti, all’estero, devono essere
ricevuti dall’autorita’ consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed
ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate,
se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 250.
(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ delle navi).
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprieta’ o di altri diritti reali su navi
sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati,
mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull’atto di
nazionalita’; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro
carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le
domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Art. 251.
(Ufficio competente ad eseguire la pubblicita’).
La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della
nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita’ puo’ essere
richiesta all’ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la
nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette
immediatamente all’ufficio di iscrizione della nave, per la
trascrizione nella matricola, i documenti presentati.
Art. 252.
(Forma dei titoli per la pubblicita’).
La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi se non in
forza di uno dei titoli richiesti dall’articolo 2657 del codice
civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati
nel secondo comma dell’articolo 249, e’ sufficiente una dichiarazione
dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.
Art. 253.
(Documenti per la pubblicita’ di atti tra vivi).
Chi domanda la pubblicita’ di atti tra vivi deve consegnare
all’ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658,
2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma
dell’articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti
richiesti nell’articolo 2658 del codice civile, e’ sufficiente la
dichiarazione di vendita di cui all’articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la
residenza delle parti;
2) l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita’ e la
data del medesimo;
3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha
autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorita’
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5) l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 2659 del
codice civile.
Art. 254.
(Documenti per la pubblicita’ di acquisti a causa di morte).
Chi domanda la pubblicita’ di un acquisto a causa di morte deve
consegnare all’ufficio competente i documenti rispettivamente
richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i
casi in ciascuno di detti articoli indicati.
La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui
all’articolo precedente, completate con quelle richieste
dall’articolo 2660 del codice civile.
Art. 255.
(Esibizione dell’atto di nazionalita’).
Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad una nave maggiore,
il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli
253, 254, deve esibire all’ufficio, al quale richiede la pubblicita’,
l’atto di nazionalita’, per la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicita’ e’ richiesta all’ufficio
d’iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione,
non e’ possibile esibire all’ufficio stesso l’atto di nazionalita’,
l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da’
comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficio
marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il
quale e’ diretta, perche’ sia ivi eseguita l’annotazione sull’atto di
nazionalita’.
Art. 256.
(Esecuzione della pubblicita’).
L’ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita’ in
un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del
giorno e dell’ora in cui e’ stata ad esso presentata la domanda o
questa, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 251, gli e’
pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di
trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalita’ a cura
dell’autorita’ predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura
dell’autorita’ indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o del
secondo comma dell’articolo 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati,
deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti
dal regolamento.
Dell’adempimento delle formalita’ suddette l’ufficio fa menzione
sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
Art. 257.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,
e’ determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel
registro di iscrizione.
In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalita’, prevalgono le risultanze della
matricola.
CAPO II
Della comproprieta’
Art. 258.
(Quote di comproprieta’).
Le quote di partecipazione nella proprieta’ della nave sono
espresse in carati.
I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.
Art. 259.
(Deliberazioni della maggioranza).
Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di
tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne
l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto
degli articoli seguenti.
La maggioranza e’ formata dal voto dei comproprietari che hanno
complessivamente piu’ di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza e’ detenuta da un solo caratista, le
determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne
l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli
altri caratisti, purche’ siano a questi ultimi comunicate entro otto
giorni con lettera raccomandata.
Art. 260.
(Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie).
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la
meta’ del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o
dall’ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da
tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la
maggioranza di almeno sedici carati.
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento
della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari
dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.
Art. 261.
(Difetto di maggioranza).
Quando una deliberazione non puo’ essere presa per mancata
formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il
tribunale nella circoscrizione del quale e’ l’ufficio d’iscrizione,
su domanda di uno o piu’ caratisti, assunte le necessarie
informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto
secondo l’interesse comune.
Art. 262.
(Ipoteca della nave).
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la
maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i
sedici carati, l’ipoteca non puo’ essere costituita senza
l’autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i
dissenzienti.
Art. 263.
(Ipoteca dei carati).
Il comproprietario della nave non puo’ ipotecare i suoi carati
senza il consenso della maggioranza.
Art. 264.
(Vendita della nave).
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa
all’unanimita’.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino
almeno la meta’ dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti,
puo’ autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del
tribunale puo’ essere data anche su domanda di tanti comproprietari
che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in
contraddittorio i comproprietari dissenzienti.
TITOLO TERZO
DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE
CAPO I
Dell’armatore
Art. 265.
(Dichiarazione di armatore).
Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare
dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante.
Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, se l’armatore
non vi provvede, la dichiarazione puo’ essere fatta dal proprietario.
Quando l’esercizio e’ assunto dai comproprietari mediante
costituzione di societa’ di armamento, le formalita’, di cui agli
articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione
di armatore.
Art. 266.
(Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione
interna).
Per l’esercizio delle navi addette alla navigazione interna,
l’annotazione dell’atto di concessione o di autorizzazione per il
servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d’iscrizione della
nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.
Art. 267.
(Designazione di rappresentante).
Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita’ di cui
agli articoli 265, terzo comma,266, l’armatore, se non e’ domiciliato
nel luogo dove e’ l’ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso
il quale, nei confronti dell’autorita’ preposta alla navigazione
marittima o interna, si intende domiciliato.
Art. 268.
(Forma della dichiarazione).
La dichiarazione di armatore e’ fatta per atto scritto con
sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso
la dichiarazione e’ raccolta dall’autorita’ competente con processo
verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
Art. 269.
(Documenti da consegnare).
Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, all’atto della
dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che
attribuisce l’uso della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il
contratto non e’ stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve
essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del
proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con
l’intervento di entrambi.
Art. 270.
(Contenuto della dichiarazione di armatore).
La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la
residenza dell’armatore;
b) gli elementi di individuazione della nave.
Quando l’esercizio e’ assunto da persona diversa dal proprietario,
la dichiarazione deve altresi’ contenere:
c) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la
residenza del proprietario;
d) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.
Art. 271.
(Pubblicita’ della dichiarazione).
La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di
iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori,
annotata sull’atto di nazionalita’.
Per l’annotazione sull’atto di nazionalita’, se la nave trovasi
fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo
comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalita’, prevalgono le risultanze della
matricola.
Art. 272
(Presunzione di armatore).
In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa
pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
Art. 273.
(Nomina di comandante della nave).
L’armatore nomina il comandante della nave e puo’ in ogni momento
dispensarlo dal comando.
Art. 274.
(Responsabilita’ dell’armatore).
L’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle
obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda
la nave e la spedizione.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del
comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli
articoli 489, 490, ne’ degli altri obblighi che la legge impone al
comandante quale capo della spedizione.
Art. 275.
(Limitazione del debito dell’armatore).
Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante
lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o
colpa grave, l’armatore ((di una nave di stazza lorda inferiore alle
300 tonnellate)) puo’ limitare il debito complessivo ad una somma
pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro
provento del viaggio.
Sulla somma alla quale e’ limitato il debito dell’armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine
delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro
creditore.
Art. 276.
(Valutazione della nave).
Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il
valore della nave al momento in cui e’ richiesta la limitazione e non
oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne’
inferiore al quinto ne’ superiore ai due quinti del valore della nave
all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave al momento in cui e’ richiesta la
limitazione e’ inferiore al minimo previsto dal comma precedente si
assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio.
Se il valore della nave e’ superiore al massimo, si assumono i due
quinti del valore all’inizio del viaggio.
Art. 277.
(Valutazione del nolo e degli altri proventi).
Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e
per gli altri proventi del viaggio viene computato l’ammontare lordo.
CAPO II
Della societa’ di armamento fra comproprietari
Art. 278.
(Costituzione della societa’).
I comproprietari possono costituirsi in societa’ di armamento
mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i
caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con
sottoscrizione autenticata dei consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione
ovvero con deliberazione presa ad unanimita’, ciascun caratista
partecipa alla societa’ in ragione della sua quota di interesse nella
nave.
Art. 279.
(Pubblicita’ dell’atto di costituzione).
L’atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante
trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del
galleggiante, nonche’, per le navi maggiori, mediante annotazione
sull’atto di nazionalita’. Analogamente devono essere pubblicate le
successive variazioni e lo scioglimento della societa’.
La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di
nazionalita’, se la nave trovasi fuori del porto d’iscrizione, si
applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.
Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalita’ prevalgono le risultanze della
matricola.
Art. 280.
(Documenti per la pubblicita’ dell’atto di costituzione).
Chi domanda la pubblicita’ deve consegnare all’ufficio competente
copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di
costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.
La nota deve contenere:
a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la
residenza dei comproprietari;
b) gli elementi di individuazione della nave;
c) la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
d) il nome e la paternita’ del gerente e l’indicazione dei suoi
poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve
altresi’ indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.
Art. 281.
(Esecuzione della pubblicita’ dell’atto di costituzione).
L’ufficio, al quale e’ richiesta la pubblicita’ della costituzione
della societa’ di armamento, provvede alla esecuzione delle
formalita’ indicate nell’articolo 256.
Art. 282.
(Pubblicita’ a cura del gerente).
Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma
degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare
all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in
forma autentica dell’atto di nomina, perche’ gli estremi di questo,
con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel
registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati
sull’atto di nazionalita’.
In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita’ dell’atto
di costituzione, se questa non e’ stata richiesta a norma
dell’articolo 279.
Art. 283.
(Responsabilita’ dei comproprietari).
Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari
sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote
sociali; ma la responsabilita’ dei comproprietari che non hanno
consentito alla costituzione della societa’ non puo’ superare
l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
Il debito complessivo della societa’ di armamento puo’ essere
limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.
Art. 284.
(Effetti della mancanza di pubblicita’).
In mancanza della pubblicita’ prescritta per la costituzione i
comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della societa’, fino a
che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno
che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicita’ prescritta nell’articolo 282, il
gerente e’ personalmente responsabile verso i terzi delle
obbligazioni assunte per la gestione sociale.
Art. 285.
(Ripartizione degli utili e delle perdite).
Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di
costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma
dell’articolo 278, gli utili e le perdite della societa’ di armamento
si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle
rispettive quote sociali.
Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla
costituzione della societa’ possono liberarsi dalla partecipazione
alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta’ della nave.
Art. 286.
(Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio).
I comproprietari che siano componenti dell’equipaggio della nave
comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla societa’ ed
ottenere il rimborso delle loro quote.
CAPO III
Del raccomandatario
Art. 287.
(Norme applicabili al contratto di raccomandazione).
Salvo i casi previsti nell’articolo 290, al contratto di
raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato
con rappresentanza.
Art. 288.
(Rappresentanza processuale del raccomandatario).
Entro i limiti nei quali gli e’ conferita la rappresentanza
dell’armatore o del vettore, il raccomandatario puo’ promuovere
azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.
Art. 289.
(Pubblicita’ della procura).
La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione
autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca
devono essere depositate presso l’ufficio del porto, ove il
raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale
fine tenuto secondo le norme del regolamento.
Il comandante del porto deve dare comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni.
Qualora non sia adempiuta la pubblicita’ predetta, la
rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono
opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno
che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in
cui fu concluso l’affare.
Art. 290.
(Altre specie di raccomandazione).
Quando il raccomandatario e’ preposto all’esercizio di una sede
dell’impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le
norme relative agli institori.
Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di
promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per
conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul
contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di
concludere in nome proprio affari per conto dell’armatore o del
vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
Art. 291.
(Pubblicita’ del contratto di raccomandazione institoria).
Quando il raccomandatario e’ preposto all’esercizio di una sede
dell’impresa di navigazione, la pubblicita’ richiesta nell’articolo
289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l’institore.
CAPO IV
Del comandante della nave
Art. 292.
(Comando della nave).
Il comando della nave puo’ essere affidato soltanto a persone
munite della prescritta abilitazione.
Art. 292-bis.
(( (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo
ufficiale di coperta). ))
((A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il
primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante,
devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di
un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico
europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L’accesso
a tali funzioni e’ subordinato al possesso di una qualificazione
professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione
italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio
delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e’ investito.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche’
l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica
dei requisiti di cui al primo comma.))
Art. 293.
(Sostituzione del comandante in corso di navigazione).
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando
della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico,
e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano
disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di
primo approdo, ove l’autorita’ preposta alla navigazione marittima o
interna ovvero l’autorita’ consolare nomina il comandante per il
tempo necessario.
Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione
interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti
speciali.
Art. 294.
(Assunzione di comandante straniero all’estero).
Nei porti esteri, previa autorizzazione dell’autorita’ consolare,
il comando della nave puo’ essere affidato, fino al porto ove sia
possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero
in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da
sostituire.
Art. 295.
(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).
Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione
della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli
interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli
sono attribuiti dalla legge.
Art. 296.
(Atti di stato civile e testamenti).
Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di
ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i
testamenti indicati nell’articolo 611 del codice civile.
Art. 297.
(Doveri del comandante prima della partenza).
Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita
nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che
la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed
equipaggiata. Deve altresi’ accertarsi che la nave sia
convenientemente caricata e stivata.
Art. 298.
(Comando della nave in navigazione).
Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota,
deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e
all’uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in
cui la navigazione presenti particolari difficolta’.
Art. 299.
(Documenti di bordo e tenuta dei libri).
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i
prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai
passeggeri ed al carico. Deve curare altresi’ che i libri di bordo
siano regolarmente tenuti.
Art. 300.
(Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione).
Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo
o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il
comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.
A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che
incontri, o altrimenti approdare nel piu’ vicino luogo, anche se
all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita’, il
comandante puo’ impiegare per le esigenze della nave le merci
esistenti a bordo.
Art. 301.
(Riduzione delle razioni di viveri).
Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e’
possibile sopperire a norma dell’articolo precedente, il comandante
deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute
all’equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni
di un possibile rifornimento.
Art. 302.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).
Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in
pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la
salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o
che egli puo’ procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l’assistenza di altre navi.
Se a tal fine e’ necessario procurarsi denaro, il comandante deve
provvedere ai sensi dell’articolo 307.
Se e’ necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del
carico, egli deve, per quanto e’ possibile, procedere cominciando
dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu’ utile si appalesa
il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.
Art. 303.
(Abbandono della nave in pericolo).
Il comandante non puo’ ordinare l’abbandono della nave in pericolo
se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte
nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o,
in mancanza, di due almeno fra i piu’ provetti componenti
dell’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in
quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti
di valore affidati alla sua custodia.
Art. 304.
(Relazione di eventi straordinari).
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari
relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il
comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione
scritta alla competente autorita’ del luogo.
Art. 305.
(Scaricazione prima della verifica della relazione).
Anteriormente alla verifica, a norma dell’articolo 584, della
relazione di cui all’articolo precedente, il comandante non puo’
iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.
Art. 306.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Il comandante puo’ in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti
giornalieri, alle forniture di lieve entita’ e alle piccole
riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo’
compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della
spedizione; puo’ parimenti assumere o congedare componenti
dell’equipaggio.
La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo rappresentante
munito dei necessari poteri, e’ opponibile ai terzi solo quando
questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’armatore nel
luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo
relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente
pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova contraria.
Art. 307.
(Necessita’ di denaro in corso di viaggio).
Se nel corso del viaggio sorge necessita’ di denaro per
rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente
esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non
rientri negli estremi previsti nel primo comma dell’articolo
precedente, il comandante deve darne immediato avviso all’armatore.
Quando cio’ non sia possibile, ovvero se l’armatore debitamente
avvertito non abbia fornito i mezzi ne’ dato le opportune istruzioni,
il comandante, dopo aver accertato la necessita’ di provvedere, puo’
farsi autorizzare, dalla competente autorita’ del luogo, a prendere a
prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro
che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera,
ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della
nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita’ di
provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed
ai destinatari interessati, puo’ farsi autorizzare dalla suddetta
autorita’ a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi
diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle
loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo,
in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti
della facolta’ predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessita’ di procedere al pegno o alla vendita del
carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma
dell’articolo precedente, il comandante e’ tenuto a dare gli avvisi e
a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o
alla vendita del carico.
Art. 308.
(Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle
pertinenze).
Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal
comandante per le esigenze della nave, l’armatore e’ tenuto a
rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime
avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.
Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista
destinazione delle merci impiegate o vendute la nave e’ perduta per
causa non imputabile all’armatore, questi e’ tenuto a corrispondere
agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al
momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.
Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprieta’
aliena, l’armatore e’ tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo
ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta
per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le
pertinenze avevano al momento della vendita.
Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal
comandante, l’armatore e’ tenuto a rimborsare agli aventi diritto la
somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a
destinazione; se tuttavia non e’ possibile procedere allo svincolo
per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore e’ tenuto a
corrispondere il valore delle pertinenze al momento della
costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al
momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita
della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore e’ tenuto a
corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della
quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.
Art. 309.
(Poteri processuali del comandante).
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo’, in
caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in
nome e nell’interesse dell’armatore, per quanto riguarda la nave e la
spedizione.
Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti
l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare
eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di
questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti
dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le
obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La
presenza dell’armatore o di un suo rappresentante puo’ essere opposta
ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’articolo 306.
L’armatore puo’ riassumere le domande proposte dal comandante o
contro di lui, e puo’ inoltre impugnare le sentenze emesse in
contraddittorio del comandante.
Art. 310.
(Facolta’ di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei
comproprietari).
Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione
della societa’ di armamento rifiuta di contribuire alle spese
necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la
intimazione al comproprietario, puo’, previa autorizzazione della
competente autorita’ del luogo, prendere a prestito per conto del
comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia
sulla di lui quota di partecipazione nella proprieta’ della nave.
Art. 311.
(Vendita della nave in caso di innavigabilita’).
Il comandante non puo’ vendere la nave senza mandato speciale del
proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso
di estrema urgenza, la competente autorita’ del luogo, accertata
l’assoluta innavigabilita’ della nave, puo’ autorizzare il comandante
a venderla, prescrivendo le modalita’ della vendita.
Art. 312.
(Gestione di interessi degli aventi diritto al carico).
Il comandante deve, quando cio’ si renda necessario e
compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla
tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.
Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il
comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o
gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed
attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo
criterio nel modo migliore.
Art. 313.
(Responsabilita’ del comandante in caso di pilotaggio).
In caso di pilotaggio, il comandante e’ responsabile dei danni
causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore e’
derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.
Art. 314.
(Processo verbale).
Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai
sensi degli articoli 300 a 302, nonche’ la necessita’ di provvedere a
norma del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 307, devono
essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale
sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai
principali membri dell’equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di
costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le
ragioni del rifiuto medesimo.
Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve
essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della
prestazione di questa alla competente autorita’.
Art. 315.
(Autorita’ competente).
L’autorita’ competente a concedere le autorizzazioni previste in
questo capo e a ricevere la relazione di cui all’articolo 304 e’, nel
Regno, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il
tribunale, il pretore; all’estero, il console o chi ne fa le veci.
CAPO V
Dell’equipaggio
Art. 316.
(Formazione dell’equipaggio).
L’equipaggio della nave marittima e’ costituito dal comandante,
dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio
della nave. L’equipaggio della nave della navigazione interna e’
costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri
iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il
servizio della nave.
Fa inoltre parte dell’equipaggio il pilota durante il periodo in
cui presta servizio a bordo.
Art. 317.
(Composizione e forza minima dell’equipaggio).
Il comandante del porto provvede all’applicazione delle
disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la
determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di
macchina, e dei relativi gradi, nonche’ la composizione e la forza
minima dell’intero equipaggio.
((Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata
indisponibilita’ di marittimi in possesso dei titoli professionali
richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante
del porto, puo’ consentire, ai fini della composizione
dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un
periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei
titolo immediatamente inferiore a quello prescritto)).
Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli
equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal
ministro per le comunicazioni.
Art. 318.
(Nazionalita’ dei componenti dell’equipaggio).
1. L’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della
Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o
di altri Paesi appartenenti all’Unione europea. (63)
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo’ derogarsi attraverso
accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita’
diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita’ a
quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di
ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e
autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque
territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,
imbarcati in virtu’ degli accordi collettivi nazionali di cui al
comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione
competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
((3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorita’
marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il
personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari,
tranne che per la qualifica di comandante.))
—————
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dalla L. 16 marzo
2001, n. 88, ha disposto (con l’art. 2, comma 1-bis) che “In deroga
al comma 1 dell’articolo 318 del codice della navigazione, nonche’
alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la
composizione degli equipaggi delle navi di cui all’articolo 1 puo’
essere altresi’ determinata in conformita’ ad accordi sindacali
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu’
rappresentative a livello nazionale”.
Art. 319.
(Assunzione di personale straniero all’estero).
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ((e nei
porti nazionali)) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi
o personale navigante di nazionalita’ italiana, possono essere
assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto
dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da
compiere.
In caso di speciali esigenze, l’autorita’ consolare ((o la
capitaneria di porto)) puo’ autorizzare l’assunzione di stranieri in
misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
Art. 320.
(Servizio di macchina).
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio
di macchina.
Art. 321.
(Gerarchia di bordo delle navi marittime).
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo e’ la
seguente:
1) comandante;
2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario,
e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina,
cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario;
4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina,
secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo
radiotelegrafista;
5) gli altri ufficiali;
6) nostromo, maestro di macchina;
7) gli altri sottufficiali;
8) i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e’
equiparato al primo ufficiale.
Art. 322.
(Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna).
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio delle navi addette alla
navigazione interna e’ la seguente:
1) comandante;
2) macchinista, motorista;
3) capo timoniere;
4) i sottufficiali;
5) i comuni.
Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e’
equiparato al capo timoniere.
TITOLO QUARTO
DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
CAPO I
Della formazione del contratto
Art. 323.
(Visita medica).
L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare,
destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le
modalita’ prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da
visita medica diretta ad accertare l’idoneita’ della persona da
arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Art. 324.
(Capacita’ dei minori di anni diciotto).
Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di
mare puo’, con il consenso di chi esercita la patria potesta’ o la
tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte
dell’esercente la patria potesta’ o la tutela, fa cessare la
capacita’ del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento,
ma non lo priva della capacita’ di esercitare i diritti e le azioni
che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne’ della
capacita’ di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il
proprio lavoro in esecuzione del contratto.
Art. 325.
(Vari tipi di contratto di arruolamento).
Il contratto di arruolamento puo’ essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per piu’ viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
La retribuzione spettante all’arruolato puo’ essere stabilita:
a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;
b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;
c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o
prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;
d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di
partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.
Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende
il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di
ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per
raggiungere il porto di caricazione.
((La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e
regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro)).
Art. 326.
(Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu’
viaggi).
Il contratto a tempo determinato e quello per piu’ viaggi non
possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono
stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo
indeterminato.
Se, in forza di piu’ contratti a viaggio, o di piu’ contratti a
tempo determinato, ovvero di piu’ contratti dell’uno e dell’altro
tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze
dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto
di arruolamento e’ regolato dalle norme concernenti il contratto a
tempo indeterminato.
Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e’
considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e
la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non
superiore ai sessanta giorni.
Art. 327.
(Arruolamento per nave determinata o per piu’ navi dello stesso
armatore).
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di
servizio su nave determinata.
Tuttavia l’arruolato puo’, con patto espresso contenuto nel
contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave
non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su piu’ di
esse successivamente.
Art. 328.
(Forma del contratto).
Salvo quanto e’ disposto nei successivi articoli, il contratto di
arruolamento deve, a pena di nullita’, essere fatto per atto pubblico
ricevuto, nel Regno, dall’autorita’ marittima, e, all’estero,
dall’autorita’ consolare.
Il contratto deve, parimenti a pena di nullita’, essere dalle
autorita’ predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e
spiegato al marittimo; l’adempimento di tale formalita’ si deve far
constare nel contratto stesso.
Art. 329.
(Stipulazione del contratto in localita’ estera dove non sia
autorita’ consolare).
Se l’arruolamento ha luogo all’estero, in localita’ che non e’ sede
di autorita’ consolare, il contratto deve, a pena di nullita’, essere
stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi
appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e’ conservato fra i
documenti di bordo.
Art. 330.
(Deroga alle disposizioni precedenti).
Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate puo’ essere fatto verbalmente.
Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti
sono stabilite dal regolamento.
Art. 331.
(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore).
L’armatore puo’ procedere all’arruolamento del comandante anche
mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorita’
consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi
indicati nell’articolo seguente.
La detta autorita’ trasmette telegraficamente, a spese
dell’armatore, gli estremi della dichiarazione all’autorita’
marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il
comandante deve prendere imbarco.
Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa
all’autorita’ del porto d’imbarco, si perfeziona il contratto di
arruolamento.
Art. 332.
(Contenuto del contratto).
Il contratto di arruolamento deve enunciare:
1) il nome o il numero della nave sulla quale l’arruolato deve
prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma
dell’articolo 327;
2) il nome, la paternita’ dell’arruolato, l’anno di nascita, il
domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di matricola;
3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;
4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato
deve assumere servizio, se l’arruolamento e’ a viaggio; la decorrenza
e la durata del contratto, se l’arruolamento e’ a tempo determinato;
la decorrenza del contratto, se l’arruolamento e’ a tempo
indeterminato;
5) la forma e la misura della retribuzione;
6) il luogo e la data della conclusione del contratto;
7) l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.
Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o
sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a
tempo determinato, esso e’ regolato dalle norme concernenti il
contratto a tempo indeterminato.
CAPO II
Degli effetti del contratto
Art. 333.
(Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il
contratto di arruolamento).
Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile
all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e
di regolamento relative all’arruolamento, i contratti collettivi di
arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di
cui venga prescritta l’affissione dall’autorita’.
Art. 334.
(Servizio a bordo).
I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio
diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha
facolta’ di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un
servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche’
non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In
caso di necessita’ per la sicurezza della spedizione, gli arruolati
possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da
quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore
retribuzione dovuta per tali mansioni.
Art. 335.
(Caricazione abusiva di merci).
Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono
caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso
scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.
L’arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e’
tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo
e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce
della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza
pregiudizio del risarcimento del danno.
Art. 336.
(Trattamento dell’arruolato malato o ferito).
L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a
percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza sanitaria a
spese della nave.
Se l’arruolato si e’ intenzionalmente procurato la malattia o la
lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione,
l’armatore e’ egualmente tenuto a provvedere all’assistenza
sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruolato.
Nel caso previsto nel comma precedente, il componente
dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo
durante il quale e’ inabile al servizio.
Se l’arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di
salute o se, per altra ragione, e’ sbarcato prima che si sia
verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356,
365.
Art. 337.
(Partecipazione dell’arruolato alle indennita’ dovute all’armatore).
Se la retribuzione e’ determinata in forma di partecipazione al
nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita
del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta
all’armatore una somma a titolo di indennita’ di assicurazione o di
risarcimento di danni, l’arruolato ha diritto ad una parte di detta
somma, nella proporzione stabilita dal contratto.
Art. 338.
(Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio).
Se la retribuzione e’ determinata a viaggio, essa e’
proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre
la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del
contratto; ma se l’ulteriore durata e’ dovuta a causa non imputabile
all’armatore, l’aumento proporzionale e’ ridotto a un terzo.
La retribuzione non e’ soggetta a diminuzione se la nave compie un
viaggio piu’ breve di quello previsto nel contratto.
Art. 339.
(Indennita’ per riduzione delle razioni dei viveri).
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell’articolo
301, e’ dovuta a causa non imputabile all’armatore, questi deve
corrispondere ai componenti dell’equipaggio l’equivalente in danaro.
Se la riduzione e’ determinata da causa a lui imputabile, l’armatore
e’ tenuto anche al risarcimento dei danni.
CAPO III
Della cessazione e della risoluzione del contratto
Art. 340.
(Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio).
Il contratto di arruolamento stipulato per uno o piu’ viaggi cessa
di diritto con il compimento del viaggio o dell’ultimo dei viaggi
previsti nel contratto.
Art. 341.
(Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del
termine).
Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto
con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.
Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si
intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Se il porto di ultima destinazione e’ fuori del Regno, e la nave
deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del
Regno, l’arruolato e’ tenuto a continuare a prestare la sua opera
sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme
corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di
retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in
mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di
arruolamento.
Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del
Regno o non direttamente per un porto del Regno e l’arruolato
consente a restare a bordo, l’arruolamento continua alle condizioni
stabilite nel contratto, ma l’arruolato ha diritto ad un aumento
della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma
precedente.
Art. 342.
(Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta’ di una
delle parti).
Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per
volonta’ dell’armatore o dell’arruolato, purche’ ne sia dato
preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in
mancanza, dagli usi.
Art. 343.
(Casi di risoluzione di diritto del contratto).
Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:
1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita’ assoluta
della nave ovvero di innavigabilita’ per un periodo di tempo
superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro
sinistro della navigazione, nonche’ in caso di preda;
2) in caso di perdita della nazionalita’ della nave;
3) in caso di vendita giudiziale della nave;
4) in caso di morte dell’arruolato;
5) quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere
sbarcato o non puo’ riassumere il suo posto a bordo alla partenza
della nave da un porto di approdo;
6) quando l’arruolato e’ fatto prigioniero a bordo o mentre
partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della
nave;
7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o
interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima
dell’arruolato;
8) in caso di revoca da parte dell’esercente la potesta’ o la
tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di
anni diciotto;
9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine
dell’autorita’;
10) quando l’arruolato fuori dei casi previsti nei numeri
precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine
stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento
o da un porto di approdo.
Art. 344.
(Presunzione di perdita della nave).
Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita,
il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli
eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.
Art. 345.
(Facolta’ di risoluzione del contratto da parte dell’armatore).
L’armatore ha facolta’, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il
contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all’arruolato.
((44))
—————
AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in
G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell’art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale
del presente articolo.
Art. 346.
(Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento).
L’autorita’ marittima o quella consolare su domanda dell’arruolato,
puo’ ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso
contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero
commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza
giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l’assistenza
sanitaria alla quale egli ha diritto.
In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa
dell’armatore.
Art. 347.
(Cambiamento dell’armatore).
Salvo il caso previsto nell’articolo 343, n. 2, in caso di
cambiamento dell’armatore della nave, il nuovo armatore succede al
precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di
arruolamento dei componenti dell’equipaggio, ma questi possono
chiedere la risoluzione del contratto all’arrivo della nave in un
porto nazionale.
Art. 347-bis
(( (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di
trasferimento d’azienda). ))
((Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi
speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di
cui all’articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una
nave marittima quale parte del trasferimento di un’impresa, di uno
stabilimento o di parte di un’impresa o di uno stabilimento ai sensi
dell’articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che
il cessionario si trovi ovvero che l’impresa, lo stabilimento o la
parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell’ambito
di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di
azienda non si applicano qualora l’oggetto del trasferimento consista
esclusivamente in una o piu’ navi marittime.))
Art. 348.
(Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto).
Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il
contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute
le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale
l’arruolato deve essere sbarcato.
Nel caso previsto nell’articolo 343, n. 3, il contratto di
arruolamento si risolve dalla data dell’ordinanza con la quale, a
norma dell’articolo 655, e’ disposta la vendita all’incanto; ovvero
in casi di esecuzione all’estero dalla data del provvedimento con il
quale e’ disposta la vendita della nave.
Nel caso previsto nell’articolo 344, il contratto si considera
risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.
Art. 349.
(Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del
contratto).
In ogni caso di risoluzione del contratto:
1) se la retribuzione e’ stabilita a tempo, questa e’ dovuta
all’arruolato fino al giorno della risoluzione;
2) se la retribuzione e’ stabilita a viaggio o in forma di
partecipazione al profitto o al nolo, e’ dovuta all’arruolato la
parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo
garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato,
in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento
della stipulazione del contratto.
Se la retribuzione e’ stabilita in forma di partecipazione al
profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una
delle cause previste nell’articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche’
negli articoli 345, 346, e’ dovuta l’intera quota spettante
all’arruolato in base al contratto.
Art. 350.
(Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del
contratto).
I componenti dell’equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a
bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di
arruolamento, finche’ siano interamente soddisfatti delle somme loro
dovute in dipendenza del contratto stesso.
In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per
tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione
stabilita dal contratto.
Il comandante puo’ ottenere dall’autorita’ marittima o consolare
l’autorizzazione allo sbarco dell’arruolato, pagando a questo la
somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un
deposito cauzionale presso l’autorita’ stessa, nella misura e con le
modalita’ da questa determinate.
CAPO IV
Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto
Art. 351.
(Indennita’ in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
per volonta’ dell’armatore).
In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato per volonta’ dell’armatore, e’ dovuta all’arruolato una
indennita’ pari al numero di giornate di retribuzione determinato
dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o
frazione di anno di servizio prestato.
Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere
computati i periodi di infermita’ per i quali l’arruolato abbia avuto
diritto al trattamento previsto nell’articolo 356.
((31))
—————
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che “Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall’articolo 2120 del codice civile.”
Art. 352.
(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato).
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato, e’ dovuta all’arruolato un’indennita’ nella misura
stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga
per fatto imputabile all’arruolato stesso.
(31) ((37))
—————
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che “Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall’articolo 2120 del codice civile.”
—————
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987,
n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in
cui esclude la corresponsione dell’indennita’ di anzianita’ nel caso
in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo
indeterminato avvenga per fatto imputabile all’arruolato.
Art. 353.
(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la
innavigabilita’ assoluta della nave).
Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l
dell’articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano
retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante
il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una
indennita’ giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i
limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta’ degli
arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta
agli arruolati stessi un’indennita’ corrispondente al valore degli
indumenti o degli attrezzi perduti.
Art. 354.
(Indennita’ nel caso di perdita presunta).
Se il contratto di arruolamento e’ considerato risolto ai sensi
dell’articolo 344, e’ dovuta:
1) nel caso di retribuzione a tempo, un’indennita’ pari alla meta’
della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal
giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni
caso a non meno di due mensilita’;
2) nel caso di retribuzione a viaggio, un’indennita’ pari alla
differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di
risoluzione del contratto e la meta’ dell’intera retribuzione, se la
nave si presume perita nell’andata, e l’intera retribuzione, se la
nave si presume perita nel ritorno.
L’indennita’ e’ attribuita alle persone che hanno diritto alle
prestazioni in caso di morte dell’assicurato, in base alle
disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente,
l’indennita’ e’ devoluta alla cassa nazionale per la previdenza
marinara.
Art. 355.
(Indennita’ in caso di morte dell’arruolato).
In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato, se
l’arruolato e’ morto per la salvezza della nave, e’ dovuta in ogni
caso, indipendentemente dall’indennita’ prevista nell’articolo 352,
una indennita’ pari all’intera retribuzione per la presumibile durata
residua del viaggio, alla data della morte.
Si applicano, per l’attribuzione dell’indennita’, il secondo e il
terzo comma dell’articolo precedente.
Art. 356.
(Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto
all’arruolato ammalato o ferito).
Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria
l’assicurazione dell’equipaggio contro le malattie, quando il
contratto e’ risolto, perche’ l’arruolato, a causa di malattia o di
lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il
proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo,
l’armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo
comma dell’articolo 336, e’ tenuto a provvedere a proprie spese alla
cura dell’arruolato, e a corrispondergli una indennita’ giornaliera
in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma
non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto.
Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il
limite di tempo stabilito nel comma precedente e’ elevato a sei mesi.
Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle
malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla
cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da
causa di servizio.
Art. 357.
(Indennita’ in caso di cattura dell’arruolato).
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura
dell’arruolato, indipendentemente dall’indennita’ prevista
nell’articolo 352, e’ dovuta in ogni caso una indennita’ pari
all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del
viaggio, successivamente alla data della cattura.
Art. 358.
(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto per volonta’
dell’armatore).
Se l’armatore esercita la facolta’ di risoluzione del contratto a
tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell’articolo 345, e’
dovuta all’arruolato, oltre alla indennita’ prevista nell’articolo
352, un’altra indennita’ pari a tante giornate di retribuzione,
quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma
dell’articolo 342.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e’ dato in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 342, e’
dovuta un’indennita’ pari a tante giornate di retribuzione quanti
sono i giorni di preavviso mancanti.
Se l’armatore esercita la facolta’ di risoluzione del contratto a
viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo
determinato, prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 345,
l’arruolato ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di
arruolamento, prima della partenza, ad una indennita’ pari a
quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera
retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il
quale il contratto e’ stato stipulato e’ inferiore a quarantacinque
giorni;
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una
indennita’ pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la
presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Art. 359.
(Casi di esclusione del diritto a indennita’).
Le indennita’ stabilite dall’articolo precedente non sono dovute,
se la risoluzione del contratto avviene:
1) per colpa dell’arruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di
destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non
imputabile all’armatore che renda impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio;
3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non
inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave
o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
Qualora per l’interdizione del commercio con il luogo di
destinazione o per l’arresto della nave sia attribuita una indennita’
all’armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita’ previste
nell’articolo precedente, ma l’ammontare delle indennita’ corrisposte
all’intero equipaggio non puo’ superare il terzo dell’indennita’
conseguita dall’armatore.
Art. 360.
(Indennita’ in caso di perdita della nazionalita’ della nave o di
sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento).
Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre
all’indennita’ stabilita nell’articolo 352, l’arruolato ha diritto
anche alla indennita’ stabilita nell’articolo 358, salvo, quando si
tratta dell’applicazione dell’articolo 346, il risarcimento dei danni
derivati all’arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione
del contratto.
Art. 361.
(Determinazione delle indennita’ previste dagli articoli precedenti).
((Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita’
e’ commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si
intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le
indennita’ accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine
indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione e’ convenuta a viaggio o a partecipazione al
profitto o al nolo, l’indennita’ e’ determinata sulla base della
somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata
all’arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla
data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del
calcolo delle indennita’ di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori
aumenti dell’indennita’ di contingenza o di emolumenti aventi analoga
natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).
Art. 362.
(Decorrenza delle indennita’ previste negli articoli precedenti).
Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all’arruolato
il diritto ad una indennita’ giornaliera per un determinato periodo
successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto
periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre
dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e’ stato
effettuato.
Quando la risoluzione del contratto e’ determinata da una delle
cause indicate nell’articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate
malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante
all’arruolato e’ regolato dall’articolo 356, l’indennita’ di cui
all’articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento
predetto.
CAPO V
Del rimpatrio dell’arruolato
Art. 363.
(Obbligo del rimpatrio dell’arruolato).
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto
di arruolamento, l’armatore e’ tenuto a provvedere al rimpatrio
dell’arruolato.
Se la risoluzione del contratto e’ avvenuta per colpa
dell’arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel
secondo comma dell’articolo 336, l’armatore ha diritto ad essere
rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
Qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio e’ eseguito a cura
dell’autorita’ marittima o consolare. L’autorita’ marittima emette
ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese
sostenute dallo Stato.
Art. 364.
(Contenuto dell’obbligo del rimpatrio).
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le
spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino
all’arrivo a destinazione, nonche’, durante l’eventuale ricovero
della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera
pratica.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo precedente,
l’armatore e’ tenuto a corrispondere all’arruolato, durante il
rimpatrio, una indennita’ giornaliera pari alla retribuzione
determinata ai sensi dell’articolo 361.
In caso di naufragio, l’armatore e’ altresi’ tenuto a fornire ai
componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.
Art. 365.
(Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito).
Se l’arruolato e’ sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui
non e’ diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve
depositare presso l’autorita’ marittima o consolare l’indennita’
spettante all’arruolato ai sensi del secondo comma dell’articolo
precedente, nonche’ la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
All’estero, dove non sia autorita’ consolare, il comandante deve
provvedere al ricovero dell’arruolato in luogo di cura, depositando
presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate
nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che l’arruolato sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del
medico che ha avuto in cura l’arruolato medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per mare, esso e’ effettuato, qualora le prescrizioni
mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Art. 366.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al porto
di arruolamento.
Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi e’ aumento di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in
altra localita’ da lui indicata.
Art. 367.
(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave).
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato puo’ essere
soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente
occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in localita’ vicina. In quest’ultimo caso sono a carico
dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di rimpatrio.
Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave,
sulla quale e’ imbarcato, e’ inferiore alla indennita’ spettantegli
ai sensi del secondo comma dell’articolo 364, l’armatore e’ tenuto a
corrispondergli la differenza.
Art. 368.
(( (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). ))
((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri
arruolati su navi nazionali)).
CAPO VI
Disposizioni varie
Art. 369.
(Cedibilita’, sequestrabilita’ e pignorabilita’ dei crediti
dell’arruolato verso l’armatore).
Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate
o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente
per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed
esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave.
((50))
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme
dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, o per spese di
cura, nonche’ quelle dovute dall’istituto assicuratore a norma delle
leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne’ pignorate,
neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
L’arruolato puo’ chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco, che
una parte della retribuzione sia versata a persona della sua
famiglia.
Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal
comma precedente, la vertenza e’ risolta, con provvedimento non
soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorita’ marittima o consolare
del luogo dove si trova la nave.
—————
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in
G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo.
Art. 370.
(Impignorabilita’ e insequestrabilita’ di indumenti e strumenti).
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle
leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne’ a pignoramento, non
possono essere sequestrati ne’ pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i
servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di
mare navigante destinati all’esercizio della professione.
Art. 371.
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi
diritto in caso di perdita presunta della nave).
I diritti spettanti agli eredi presunti dell’arruolato e agli altri
aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia
considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la
cancellazione della nave dal registro d’iscrizione.
Art. 372.
(Effetti della chiamata o del richiamo alle armi).
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato
sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato
sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in
mancanza, dagli usi.
Art. 373.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono
col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di
arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del
contratto. In caso di piu’ contratti a tempo determinato o a viaggio,
che a sensi dell’articolo 326 siano regolati dalle norme sul
contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello
sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o
alla risoluzione dell’ultimo contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed
agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla
data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.
Art. 374.
(Derogabilita’ delle norme).
Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e
secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne’
dalle norme corporative, ne’ dal contratto individuale di
arruolamento.
Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345;
348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non
possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore
dell’arruolato.
Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo’ aumentare il
termine previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 326, ne’
si puo’ diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso
articolo.
Art. 375.
(Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione
interna).
Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla
navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli
323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.
La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma
dell’articolo 326, e’ considerata ininterrotta quando fra la
cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo
intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.
Il contratto deve, a pena di nullita’, esser fatto per iscritto,
fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle
venticinque tonnellate. Il contratto e’ conservato fra i documenti di
bordo.
La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell’armatore,
a norma dell’articolo 347, puo’ esser chiesta all’arrivo nel porto di
assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.
La retribuzione, gli altri diritti e le indennita’ previste negli
articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative
o, in mancanza, dagli usi.
Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di
lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in
quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti
speciali.
LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO PRIMO
DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE
CAPO I
Della locazione
Art. 376.
(Locazione di nave).
Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far
godere all’altra per un dato tempo la nave verso un determinato
corrispettivo.
Art. 377.
(Forma del contratto).
Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.
Tuttavia la prova scritta non e’ richiesta per la locazione di navi
minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni
altro caso.
Art. 378.
(Sublocazione e cessione del contratto).
Il conduttore non puo’ sublocare la nave ne’ cedere i diritti
derivanti dal contratto, se tali facolta’ non gli sono state
consentite dal locatore.
La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione e’
regolata dal disposto dell’articolo precedente.
Art. 379.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e’ tenuto a consegnare la nave, con le relative
pertinenze, in stato di navigabilita’ e munita dei documenti
necessari per la navigazione, nonche’ a provvedere a tutte le
riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l’uso normale
della nave secondo l’impiego convenuto.
Art. 380.
(Responsabilita’ del locatore).
Il locatore e’ responsabile dei danni derivati da difetto di
navigabilita’, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non
accertabile con la normale diligenza.
Art. 381.
(Obblighi del conduttore).
Il conduttore e’ tenuto ad usare della nave secondo le
caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di
navigabilita’, e in conformita’ dell’impiego convenuto.
Art. 382.
(Scadenza del contratto).
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende
rinnovato, ancorche’, spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per
un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto,
non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il
periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e’ dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto
stesso.
Art. 383.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con
il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso
previsto dall’articolo precedente, dalla data di riconsegna della
nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre
dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.
CAPO II
Del noleggio
Art. 384.
(Noleggio).
Il noleggio e’ il contratto per il quale l’armatore, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave
determinata uno o piu’ viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo
di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle
condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.
Art. 385.
(Forma del contratto).
Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La
scrittura deve enunciare:
1) gli elementi di individuazione, la nazionalita’, la portata
della nave;
2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;
3) il nome del comandante;
4) l’ammontare del nolo;
5) la durata del contratto o l’indicazione dei viaggi da compiere.
Non e’ richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi
minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se
a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.
Art. 386.
(Obblighi del noleggiante).
Il noleggiante e’ obbligato, prima della partenza, a mettere la
nave in stato di navigabilita’ per il compimento del viaggio, ad
armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei
prescritti documenti.
Il noleggiante e’ responsabile dei danni derivanti da difetto di
navigabilita’, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non
accertabile con la normale diligenza.
Art. 387.
(Obblighi del noleggiatore).
Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di
combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento
dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonche’ le
spese inerenti all’impiego commerciale della nave, comprese quelle di
ancoraggio, di canale e simili.
Art. 388.
(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo).
Il noleggiante a tempo non e’ obbligato a intraprendere un viaggio
che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al
momento della conclusione del contratto.
Del pari egli non e’ obbligato a intraprendere un viaggio la cui
durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla
durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Art. 389.
(Eccesso di durata del viaggio).
Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo viaggio
eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di
danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata
del contratto, e’ dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella
stabilita nel contratto stesso.
Art. 390.
(Pagamento del nolo a tempo).
Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, e’ dovuto in
rate mensili anticipate.
Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende
acquisito ad ogni evento.
Art. 391.
(Impedimento temporaneo).
Il nolo a tempo non e’ dovuto per il periodo durante il quale non
si e’ potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al
noleggiatore.
Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente
subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita’ nazionale o
straniera, durante il tempo dell’impedimento, ad eccezione di quello
in cui la nave e’ sottoposta a riparazione, e’ dovuto il nolo al
netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l’inutilizzazione
della nave.
Art. 392.
(Perdita della nave).
Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo e’ dovuto fino a
tutto il giorno in cui e’ avvenuta la perdita.
Art. 393.
(Responsabilita’ per le operazioni commerciali).
Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di
noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull’impiego commerciale
della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui
indicate.
Il noleggiante non e’ responsabile verso il noleggiatore per le
obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette
operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri
componenti dell’equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.
Art. 394.
(Subnoleggio e cessione del contratto).
In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti
derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il
noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.
Art. 395.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col
decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e’ a tempo
dalla scadenza del contratto o dalla fine dell’ultimo viaggio se il
viaggio e’ prorogato a norma dell’articolo 389; se il noleggio e’ a
viaggio dalla fine del viaggio.
Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine
decorre dal giorno in cui si e’ verificato l’avvenimento che ha reso
impossibile l’esecuzione del contratto o la continuazione del
viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre
dalla data della cancellazione di questa dai registri d’iscrizione.
CAPO III
Del trasporto
Sezione I
Del trasporto di persone
Art. 396.
(Forma del contratto).
Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per
iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.
Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova
della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto
stesso.
Art. 397.
(Indicazioni del biglietto di passaggio).
Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di
emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e
il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.
Art. 398.
(Cessione del diritto al trasporto).
Il diritto al trasporto non puo’ essere ceduto senza espresso
consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o
se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il
viaggio.
Art. 399.
(Imbarco senza biglietto).
Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al
comandante o al commissario di bordo. In difetto, e’ tenuto a pagare
il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e’ diretto
o in cui e’ sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 400.
(Impedimento del passeggero).
Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero,
ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile,
il contratto e’ risolto, ed e’ dovuto il quarto del prezzo di
passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel
prezzo.
Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo’ ciascuno dei
passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse
condizioni.
Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data
notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza e’ dovuto
l’intero prezzo di passaggio netto.
Art. 401.
(Mancata partenza del passeggero).
Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve
il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.
Tuttavia il prezzo non e’ dovuto se, con il consenso del vettore,
il diritto al trasporto e’ ceduto ad altri in seguito a domanda del
passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul
prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.
Art. 402.
(Impedimento della nave).
Se la partenza della nave e’ impedita per causa non imputabile al
vettore, il contratto e’ risolto ed il vettore deve restituire il
prezzo versatogli.
Art. 403.
(Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario).
Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non
puo’ essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale
parta successivamente, il contratto e’ risolto.
Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso
vettore, il passeggero ha facolta’ di compiere il viaggio su una di
dette navi, ove cio’ sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.
Parimenti il passeggero puo’ chiedere la risoluzione del contratto,
se il vettore muta l’itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di
lui interessi.
Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto
al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento
ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo’
eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.
Art. 404.
(Ritardo della partenza).
Se la partenza e’ ritardata, il passeggero ha diritto, durante il
periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo sia stato
compreso nel prezzo di passaggio.
Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore,
dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo’ chiedere la risoluzione
del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore,
il passeggero puo’ chiedere la risoluzione del contratto dopo
ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o
dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori
d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di
tale facolta’, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati,
non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a spese del vettore.
Se il ritardo nella partenza e’ dovuto a causa imputabile al
vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.
Art. 405.
(Interruzione del viaggio della nave).
Se il viaggio della nave e’ interrotto per causa di forza maggiore
il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione del tratto utilmente
percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in tempo
ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del
viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli
nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel
prezzo di passaggio.
Art. 406.
(Interruzione del viaggio del passeggero).
Se il passeggero e’ costretto a interrompere il viaggio per causa a
lui non imputabile, il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e’ interrotto per fatto del passeggero, questi deve
altresi’, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio
netto.
Art. 407.
(Operazioni di imbarco e di sbarco).
Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le
relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero,
se il loro ammontare non e’ compreso nel prezzo di passaggio.
Art. 408.
(Responsabilita’ del vettore per inesecuzione del trasporto o per
ritardo).
Il vettore e’ responsabile dei danni derivati al passeggero da
ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che
l’evento e’ derivato da causa a lui non imputabile.
Art. 409.
(Responsabilita’ del vettore per danni alle persone).
Il vettore e’ responsabile per i sinistri che colpiscono la persona
del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio
dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che
l’evento e’ derivato da causa a lui non imputabile.
Art. 410.
(Trasporto del bagaglio non registrato).
Nel prezzo di passaggio e’ compreso il corrispettivo del trasporto
del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume
prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del
passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il
passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto
delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
Art. 411.
(Trasporto del bagaglio registrato).
Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo
precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e’ tenuto a
compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del
luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di
destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei
colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e’ consegnato al
passeggero.
Art. 412.
(( (Responsabilita’ del vettore pel bagaglio). ))
((Il vettore e’ responsabile, entro il limite massimo di lire
dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla
dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio,
che gli e’ stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le
avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di
decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di
avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o
di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non
e’ responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il
passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa
imputabile al vettore)).
Art. 413.
(Responsabilita’ del vettore nel trasporto gratuito).
Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la
responsabilita’ del vettore e i limiti del risarcimento da questo
dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
Art. 414.
(Responsabilita’ del vettore nel trasporto amichevole).
Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole
e’ responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende
da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
Art. 415.
(Derogabilita’ delle norme).
Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a
414.
Art. 416.
(Pegno legale sul bagaglio).
Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti
verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il
passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e’ tenuto a
riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Art. 417.
(Bagaglio non ritirato).
Il vettore puo’ depositare in luogo idoneo il bagaglio non
ritirato, dandone avviso al passeggero.
Art. 418.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di
bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi
dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato
arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli
registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei
bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero
dovuto essere riconsegnati.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati
nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.
Sezione II
Del trasporto di cose in generale
Art. 419.
(Trasporti di cose).
Il trasporto di cose puo’ avere per oggetto un carico totale o
parziale ovvero cose singole, e puo’ effettuarsi su nave determinata
ovvero su nave indeterminata.
Art. 420.
(Forma del contratto).
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto,
tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza
lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione
meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Art. 421.
(Obblighi del vettore all’inizio del viaggio).
Il vettore, prima dell’inizio del viaggio, oltre ad usare la
normale diligenza perche’ la nave sia apprestata in stato di
navigabilita’ e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare
che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre
parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per
il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.
Art. 422.
(Responsabilita’ del vettore).
Il vettore e’ responsabile della perdita o delle avarie delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al
momento in cui le riconsegna, nonche’ dei danni per il ritardo, a
meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo
non e’ stata, ne’ in tutto ne’ in parte, determinata da colpa sua o
da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.
Deve invece l’avente diritto alla riconsegna provare che la causa
della perdita, delle avarie o del ritardo e’ stata determinata da
colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e
preposti, quando il danno e’ stato prodotto da vizio occulto, o da
innavigabilita’ della nave non derivante da inadempimento agli
obblighi di cui all’articolo precedente, da colpa nautica dei
dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare,
incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di
guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita’ di
diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari,
scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o
tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio
fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce,
calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi,
insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in
genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.
Art. 423.
(Limiti del risarcimento).
Il risarcimento dovuto dal vettore non puo’, per ciascuna unita’ di
carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra
corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente
all’imbarco. ((75))
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco si
presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova
contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e’ inesatta,
non e’ responsabile per la perdita o per le avarie delle cose
trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che
l’inesattezza non fu scientemente commessa.
————–
AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 – 26 maggio 2005, n. 199
(in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 423, comma primo, del codice della
navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui
non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo
in caso di responsabilita’ determinata da dolo o colpa grave sua o
dei suoi dipendenti o preposti”.
Art. 424.
(Derogabilita’ delle norme sulla responsabilita’).
Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore
del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto
concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello
posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre
tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci
caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti
nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche’ per quanto concerne i
danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l’efficacia delle clausole
derogatrici e’ subordinata alla loro inserzione nella polizza
ricevuto per l’imbarco o nella polizza di carico.
Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle
ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga
emessa polizza di carico, ne’ altro documento negoziabile.
Art. 425.
(Imballaggi e marche di contrassegno).
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a
cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in
maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del
viaggio.
Il caricatore e’ responsabile verso il vettore per i danni a lui
derivanti da imperfetta apposizione delle marche.
Art. 426.
(Consegna delle bollette doganali).
All’atto dell’imbarco delle merci, e in ogni caso prima della
partenza della nave, il caricatore e’ tenuto a consegnare al vettore
le bollette doganali.
Il caricatore e’ responsabile verso il vettore per i danni a lui
derivati dall’omessa consegna.
Il vettore non e’ tenuto a verificare la completezza dei documenti
e l’esattezza delle indicazioni in questi contenute.
Art. 427.
(Impedimento prima della partenza).
Se la partenza della nave e’ impedita per causa di forza maggiore,
il contratto e’ risolto. Se per la stessa causa la partenza della
nave e’ soverchiamente ritardata, il contratto puo’ essere risolto.
Se la risoluzione avviene dopo l’imbarco, il caricatore e’ tenuto a
sopportare le spese di scaricazione.
Art. 428.
(Impedimento temporaneo).
Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e’
temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il
contratto resta in vigore.
Il caricatore puo’, mentre dura l’impedimento, far scaricare le
merci a proprie spese, con l’obbligo di ricaricarle ovvero di
risarcire i danni. Se l’impedimento si verifica in corso di viaggio,
il caricatore e’ tenuto a prestare idonea cauzione per l’adempimento
degli obblighi predetti.
Art. 429.
(Interruzione del viaggio).
Se, dopo la partenza, il comandante e’ costretto a fare riparazioni
per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il
caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.
Se la nave non puo’ essere riparata od e’ necessario un tempo
soverchio, ovvero se il viaggio e’ interrotto o soverchiamente
ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e’ dovuto in
proporzione del tratto utilmente percorso, purche’ il comandante
abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore,
all’inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.
Art. 430.
(Impedimento all’arrivo).
Se l’approdo e’ impedito o soverchiamente ritardato per causa di
forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli
ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore
per l’interesse della nave e del carico, approdando in altro porto
vicino o ritornando al porto di partenza.
Art. 431.
(Merci non dichiarate o falsamente indicate).
Il comandante puo’ fare scaricare nel luogo d’imbarco le cose non
dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo’ esigere
il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose
di simile natura, oltre il risarcimento del danno.
Art. 432.
(Recesso del caricatore prima della partenza).
Prima della partenza della nave il caricatore puo’ recedere dal
contratto, pagando la meta’ del nolo convenuto, nonche’ le spese
sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non
sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.
Tuttavia il caricatore puo’ liberarsi in tutto o in parte da tale
obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha
subito un danno minore.
Art. 433.
(Recesso del caricatore durante il viaggio).
Il caricatore puo’, durante il viaggio, ritirare le cose caricate,
pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese
straordinarie occorse per la scaricazione.
Il comandante non e’ tenuto alla scaricazione, quando questa
importi ritardo eccessivo o modificazione dell’itinerario ovvero
scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli
usi.
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi
e’ responsabile delle spese e dei danni.
Art. 434.
(Caricazione incompleta).
Se il caricatore consegna una quantita’ di merci minore di quella
convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il
vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono
comprese nel nolo.
Il comandante puo’ imbarcare altre merci, purche’, se il contratto
ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore.
In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che
completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.
Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di
trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il
caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.
Art. 435.
(Perdita e avarie delle cose).
La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose
trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con
riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del
raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna,
se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni
dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
In mancanza della riserva scritta o della constatazione in
contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in
conformita’ delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.
Art. 436.
(Mancato arrivo delle cose).
Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere
corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del
caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al
vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal
vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle
perdute.
Art. 437.
(Deposito o vendita delle cose).
Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo’ farsi
autorizzare dall’autorita’ giudiziaria del luogo di scaricazione a
depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose
caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di
controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una
somma pari all’ammontare del credito del vettore.
Art. 438.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si
prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e,
in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto
arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal
giorno indicato nell’articolo 456.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso
di un anno.
Sezione III
Del trasporto di carico totale o parziale
Art. 439.
(Norme applicabili).
Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni
qualvolta viene assunto l’obbligo di riconsegnare a destinazione un
carico totale o parziale su nave determinata.
Art. 440.
(Spazi non utilizzabili per la caricazione).
Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave
normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso
consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza
della navigazione.
Art. 441.
(Luogo di ancoraggio o di ormeggio).
Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio,
il caricatore puo’ chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui
designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche’ si
possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.
Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e’
condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio’ non sia possibile,
il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell’interesse
del caricatore.
Art. 442.
(Consegna e riconsegna delle merci).
In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale,
il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.
Art. 443.
(Inesatta dichiarazione di portata della nave).
Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura
maggiore o minore di quella effettiva, e’ tenuto al risarcimento dei
danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.
Art. 444.
(Decorrenza e durata delle stallie).
I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo
diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal
momento in cui, essendo la nave pronta per l’imbarco o per lo sbarco,
ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso,
deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi
disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della
struttura della nave, nonche’ della natura del carico; e deve essere
comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.
Art. 445.
(Computo delle stallie).
Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si
considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini
locali.
Il decorso del termine e’ sospeso durante i giorni in cui le
operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al
destinatario.
Art. 446.
(Decorrenza e durata delle controstallie).
Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al
caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la
scaricazione, e’ dovuto un compenso di controstallia.
Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od
uso locale, e’ di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni
lavorativi di stallia.
Art. 447.
(Soppressione delle controstallie di caricazione).
Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa
imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita’ di merce
sufficiente per garantire quanto e’ da lui dovuto al vettore, il
comandante non e’ tenuto ad attendere il decorso del termine di
controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Art. 448.
(Computo delle controstallie).
Il compenso di controstallia e’ computato in ragione di ore e
giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.
Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, e’
determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.
Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco
o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore
o al destinatario, invece del compenso di controstallia e’ dovuto un
compenso determinato in proporzione del nolo.
Art. 449.
(Controstallie straordinarie).
Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il
comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha
facolta’ di partire senza attendere la caricazione o il suo
completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di
controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta’, e’
dovuto per l’ulteriore sosta, fissata d’accordo col caricatore, un
compenso di controstallia maggiorato della meta’, ove non esista
diverso patto, regolamento, o uso.
Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che
questa sia stata compiuta, e’ dovuto un compenso di controstallia
straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la
facolta’ del comandante di scaricare le merci a norma dell’articolo
450.
Art. 450.
(Deposito del carico).
Se il destinatario e’ irreperibile o rifiuta di ricevere il carico,
ovvero se si presentano piu’ destinatari o v’e’ opposizione alla
riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al
caricatore. Questi puo’ disporre del carico a termini dell’articolo
1685 del codice civile, salva la facolta’ del vettore di provvedere
al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti
dall’articolo dello stesso codice.
Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal
contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia
intorno all’esecuzione della consegna, il vettore puo’ procedere al
deposito delle merci presso un terzo a norma dell’articolo 1514 del
codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido
deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma
dell’articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso
all’interessato.
Sezione IV
Del trasporto di cose determinate
Art. 451.
(Sostituibilita’ della nave).
Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in
mancanza di espresso divieto, ha facolta’ di sostituire la nave
designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il
trasporto senza ritardo.
Art. 452.
(Caricazione delle merci).
Il caricatore deve presentare le merci per l’imbarco nei termini
d’uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la
caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d’uso.
Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha
facolta’ di partire senza attendere il carico, e il caricatore e’
tenuto al pagamento dell’intero prezzo di trasporto.
Art. 453.
(Recesso del caricatore prima della partenza).
Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo’ avvalersi della
facolta’ prevista dall’articolo 432, solo quando dichiari di recedere
dal contratto entro il termine d’uso per la partenza della nave e la
scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.
Art. 454.
(Scaricazione delle merci).
Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario
e’ irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha
facolta’ di consegnare le merci ad un’impresa di sbarco regolarmente
autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario
quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa
facolta’, e’ tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o
all’indicato in polizza.
Quando il destinatario e’ presente e la scaricazione a mezzo di
impresa di sbarco avviene solo nell’interesse della nave per esigenze
della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.
Quando si presentano piu’ destinatari o v’e’ opposizione alla
riconsegna si applica il disposto dell’articolo 450.
Art. 455.
(Mancata riscossione del nolo o degli assegni).
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza
riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e’ gravata la cosa o
senza esigere il deposito della somma controversa, e’ responsabile
verso il caricatore dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e
non puo’ rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri
crediti.
Art. 456.
(Mancato arrivo).
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci,
il destinatario puo’ far valere i diritti nascenti dal contratto
soltanto dal giorno in cui la perdita e’ stata riconosciuta dal
vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci
avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Sezione V
Della polizza ricevuto per l’imbarco e della polizza di carico
Art. 457.
(Dichiarazione d’imbarco).
Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d’imbarco,
nella quale sono indicati la natura, la qualita’ e quantita’ delle
cose da trasportare, nonche’ il numero dei colli e le marche che li
contrassegnano.
Il caricatore e’ responsabile verso il vettore dei danni che
possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle
indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.
Art. 458.
(Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla
consegna e all’imbarco delle merci).
Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il
raccomandatario, e’ tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo
d’imbarco per le merci da trasportare, ovvero all’atto della
consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per
l’imbarco.
Dopo l’imbarco, ed entro ventiquattr’ore dallo stesso, il
comandante della nave e’ tenuto a rilasciare al caricatore una
ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci
direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.
Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il
vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della
ricevuta di bordo, e’ tenuto a rilasciare la polizza di carico,
ovvero ad apporre la menzione dell’avvenuto imbarco, con le
indicazioni di cui alle lettere g ed h dell’articolo 460, sulla
polizza ricevuto per l’imbarco precedentemente rilasciata.
Art. 459.
(Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci).
La polizza ricevuto per l’imbarco fa prova dell’avvenuta consegna
delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico
fanno prova dell’avvenuta caricazione.
Art. 460.
(Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di
carico).
La polizza ricevuto per l’imbarco deve essere datata e sottoscritta
da chi la rilascia, e deve enunciare:
a) il nome e il domicilio del vettore;
b) il nome e il domicilio del caricatore;
c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza e’ nominativa, il
nome e il domicilio del destinatario;
d) la natura, la qualita’ e la quantita’ delle cose da trasportare,
nonche’ il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;
e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;
f) il luogo e la data di consegna.
La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la
rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per
l’imbarco, deve enunciare:
g) il nome o il numero, l’ufficio di iscrizione e la nazionalita’
della nave;
h) il luogo e la data di caricazione.
Art. 461.
(Data di consegna e data di caricazione).
Se nella polizza di carico non e’ indicata la data di consegna, per
tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle
merci.
Se nella polizza ricevuto per l’imbarco non e’ indicata la data di
consegna, o nella polizza di carico non e’ indicata quella di
caricazione, per data di consegna o per data di caricazione,
rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.
Art. 462.
(Natura, qualita’ e quantita’ delle merci).
Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave,
che rilascia la polizza ricevuto per l’imbarco o la polizza di
carico, ha facolta’ di inserire in polizza le proprie riserve, quando
non puo’ eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle
indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita’ e quantita’
delle merci, nonche’ sul numero dei colli e sulle marche di
contrassegno.
In mancanza di riserve, la natura, la qualita’ e la quantita’ delle
merci, nonche’ il numero e le marche dei colli consegnati al vettore
o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle
indicazioni della polizza.
Art. 463.
(Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per
l’imbarco).
La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico sono
emesse in due originali.
L’originale ritenuto dal vettore e’ sottoscritto dal caricatore o
da un suo rappresentante, non e’ trasferibile, e reca esplicita
indicazione della non trasferibilita’.
L’originale rilasciato al caricatore e’ sottoscritto dal vettore,
ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la
polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma
dell’articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono
specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne
mediante disposizione del titolo.
Art. 464.
(Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al
caricatore).
L’originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per
l’imbarco rilasciato al caricatore puo’ essere al portatore,
all’ordine o nominativo.
Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli
effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al
portatore, all’ordine o nominativi.
Tuttavia per l’emissione e il trasferimento della polizza
nominativa non e’ richiesta l’annotazione nel registro
dell’emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice
civile.
Art. 465.
(Duplicati della polizza).
Dell’originale della polizza ricevuto per l’imbarco o della polizza
di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di
chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.
I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma
dell’articolo 463.
I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione
della non trasferibilita’, ed essere contraddistinti ciascuno dal
numero d’ordine di rilascio.
Art. 466.
(Ordini di consegna).
Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando cio’ sia
stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere,
dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci
mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante
della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle
merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l’imbarco o dalla
polizza di carico.
In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti,
all’atto dell’emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota
sull’originale trasferibile della polizza, con l’indicazione della
natura, qualita’ e quantita’ delle merci specificate in ciascun
ordine, e con l’apposizione della propria firma e di quella del
richiedente; quando l’intero carico rappresentato dalla polizza sia
frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresi’ a
ritirare l’originale trasferibile della polizza.
Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti
attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell’articolo 463;
possono essere al portatore, all’ordine o nominativi.
Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto
compatibili, le norme sull’emissione e la circolazione della polizza
di carico.
Art. 467.
(Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle
merci).
Il possessore dell’originale trasferibile della polizza di carico o
della polizza ricevuto per l’imbarco ovvero di un ordine di consegna
e’ legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo, in
base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di
girate ovvero per effetto dell’intestazione a suo favore, a seconda
che il titolo sia al portatore, all’ordine o nominativo.
CAPO IV
Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna
Art. 468.
(Norme applicabili).
Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione
interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi
speciali non dispongano diversamente.
TITOLO SECONDO
DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI
Art. 469.
(Avarie comuni).
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti
ragionevolmente presi, a norma dell’articolo 302, dal comandante, o
da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie
comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione
stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello
stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso
naturale degli eventi.
Art. 470.
(Formazione della massa creditoria).
Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa
creditoria, e concorre alla ripartizione, per l’ammontare dei danni
effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del
provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che
siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento
della nave non descritti nell’inventario ovvero su provviste di
bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate
dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in
viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto
di caricamento.
Art. 471.
(Spese eccezionali).
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere
nella massa creditoria e’ valutato sulla base della spesa sopportata,
ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della
spedizione e che con altra maggiore e’ stata sostituita.
A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito
contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore
dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche’ i
premi di assicurazione relativi all’operazione.
Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali
miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio
nelle riparazioni effettuate.
Art. 472.
(Perdita del nolo).
Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella
massa creditoria e’ valutato sulla base dell’ammontare lordo, fatta
deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e
delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.
Art. 473.
(Danni alla nave e al carico).
Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla
nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla
spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria e’ valutato
sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto
al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al
termine del viaggio contributivo, cioe’ nel porto in cui viene
scaricata l’ultima partita di carico presente a bordo all’atto del
provvedimento volontario.
Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle
spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei
danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore
residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente
dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento
volontario e per cause a questo estranee.
Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella
massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, e’
determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno,
ovvero sulla base di quanto anche prima e’ stato realizzato o sarebbe
stato possibile realizzare mediante alienazione.
Art. 474.
(Spese del regolamento della contribuzione).
Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle
operazioni di liquidazione e di regolamento.
Art. 475.
(Formazione della massa debitoria).
Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla
formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione
dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in
rischio, fatta eccezione dei corredi dell’equipaggio e dei bagagli
non registrati.
Art. 476.
(Contribuzione della nave e del carico).
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che
si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria e’
determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine
del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del
viaggio contributivo.
Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni
subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente
o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero
state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.
Art. 477.
(Contribuzione del nolo).
Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione
alla massa debitoria e’ determinata sulla base del loro effettivo
ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o
avrebbe consentito di risparmiare.
Art. 478.
(Indicazioni del caricatore circa le merci).
Agli effetti della formazione cosi’ della massa creditoria come di
quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal
caricatore all’inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria
che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al
termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello
effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria e’ computato
il valore piu’ basso tra i due e per la partecipazione alla massa
debitoria e’ invece computato quello tra i due piu’ alto, a meno che
venga provato che l’inesattezza della dichiarazione non fu
scientemente commessa.
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del
caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della
determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore
nella dichiarazione d’imbarco per quanto concerne la natura, la
qualita’ e la quantita’ delle cose caricate.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto
dell’articolo 470, a meno che venga provato che l’inesattezza non fu
scientemente commessa.
Art. 479.
(Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento).
Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del
pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono
in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento e’
riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma
dell’articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute
per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di
contribuzione, il valore delle cose ricuperate e’ ripartito fra tutti
i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale
valore e’ determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o
sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante
alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di
quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.
Art. 480.
(Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta).
I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra
coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che
superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono
ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la
nave e per le merci caricate sopra coperta.
Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in
ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel
corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore
dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e
dell’ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi
medesimi in rischio.
La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la
determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono
compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione
alle masse della contribuzione generale.
Art. 481.
(Prescrizione).
L’azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col
decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi
di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.
TITOLO TERZO
DELLA RESPONSABILITA’ PER URTO DI NAVI
Art. 482.
(Urto fortuito o per causa dubbia).
Se l’urto e’ avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se
non e’ possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di
coloro che li hanno sofferti.
Art. 483.
(Urto per colpa unilaterale).
Se l’urto e’ avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento
dei danni e’ a carico della nave in colpa.
Art. 484.
(Urto per colpa comune).
Se la colpa e’ comune a piu’ navi, ciascuna di esse risponde in
proporzione della gravita’ della propria colpa e dell’entita’ delle
relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari
circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento
e’ dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le
navi in colpa sono tenute solidalmente.
Art. 485.
(Obbligo di soccorso in caso di urto).
Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e’ tenuto a
prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro
passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua
nave e per le persone che sono a bordo.
Il comandante e’ parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare
alle altre navi le notizie necessarie per l’identificazione della
propria.
Art. 486.
(Rapporti contrattuali).
Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 484, le norme
sulla responsabilita’ per danni da urto non si applicano ai rapporti
di responsabilita’ che intercorrono tra persone vincolate da
contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.
Art. 487.
(Prescrizione).
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si
prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e’
prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi
dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive
col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Art. 488.
(Danni non derivanti da collisione materiale).
Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per
spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra
e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non
vi e’ stata collisione materiale.
TITOLO QUARTO
DELL’ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI
CAPO I
Dell’assistenza e del salvataggio
Art. 489.
(Obbligo di assistenza).
L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, e’ obbligatoria, in quanto
possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo
equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto
nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano
in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che
abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e’
tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per
prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza e’ portata da
altri in condizioni piu’ idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.
Art. 490.
(Obbligo di salvataggio).
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante
della nave soccorritrice e’ tenuto, nelle circostanze e nei limiti
indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero,
se cio’ non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che
si trovano a bordo.
E’ del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di
salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di
perdersi.
Art. 491.
(Indennita’ e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile).
L’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non
siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del
comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni
assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso
delle spese incontrate, nonche’, ove abbiano conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso e’ stabilito in ragione del successo ottenuto, dei
rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del
tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se la nave e’
armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche’ del
pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei
medesimi.
Art. 492.
(Indennita’ e compenso per salvataggio di cose).
Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto
espresso e ragionevole del comandante della nave o dell’aeromobile in
pericolo o del proprietario delle cose, da’ diritto, nei limiti
stabiliti nell’articolo precedente, al risarcimento dei danni, al
rimborso delle spese, nonche’, ove abbia conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del
predetto articolo.
Art. 493.
(( (Compenso per salvataggio di persone).))
((Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile
da’ diritto a un compenso quando l’ammontare relativo e’ coperto da
assicurazione ovvero quando e’ stato effettuato in occasione di
operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.
Il compenso e’ dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto
dall’assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte
equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso e’ determinato in ragione dei rischi corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche’ del pericolo in
cui versavano le persone salvate.))
Art. 494.
(Efficacia della determinazione convenzionale del compenso).
La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante
arbitrato, non e’ efficace nei confronti dei componenti
dell’equipaggio che non l’abbiano accettata, a meno che sia stata
approvata dall’associazione sindacale che li rappresenta.
Art. 495.
(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).
Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati
assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l’ammontare dei
danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le
diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio
abbiano partecipato piu’ navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso
dei soccorritori si applicano le disposizioni dell’articolo 970.
Art. 496.
(Ripartizione del compenso).
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave
non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per
un terzo all’armatore e per due terzi ai componenti dell’equipaggio,
tra i quali la somma e’ ripartita in ragione della retribuzione di
ciascuno di essi, tenuto conto altresi’ dell’opera da ciascuno
prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell’equipaggio
non puo’ essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla
meta’ dell’intero ammontare del compenso stesso.
Art. 497.
(Incidenza della spesa per le indennita’ e il compenso).
La spesa per le indennita’ e per il compenso dovuti alla nave
soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione
soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie
comuni, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o sia stata
prestata contro il suo rifiuto.
Art. 498.
(Navi dello stesso proprietario od armatore).
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e’
possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o
salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo
stesso armatore.
Art. 499.
(Azione dell’equipaggio).
Qualora l’armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il
conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i
componenti dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi
spettante del compenso stesso.
Art. 500.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennita’ e al compenso di assistenza o di
salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le
operazioni sono terminate.
CAPO II
Del ricupero
Art. 501.
(Assunzione del ricupero).
Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi
direttamente, nel concorso di piu’ persone che, avvalendosi di mezzi
nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un
aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e’
preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per
primo denuncia all’autorita’ preposta alla navigazione marittima o
interna, purche’ entro l’anno dall’identificazione egli abbia
iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle
per un periodo superiore a un anno.
Art. 502.
(Obblighi del ricuperatore).
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere
sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa
derivare un danno per il proprietario del relitto.
Entro dieci giorni dall’approdo della nave che ha compiuto il
ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al
proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla piu’
vicina autorita’ preposta alla navigazione marittima o interna.
Art. 503.
(Indennita’ e compenso).
Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi
alla consegna delle cose ricuperate, da’ diritto, entro i limiti del
valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso
delle spese nonche’ a un compenso stabilito in ragione del valore
delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del
valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e’ armata ed
equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali
dell’impresa.
Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano
le norme degli articoli 492, 494,496.
Art. 504.
(Ricupero senza mezzi nautici).
Nel concorso di piu’ persone che intendano assumere il ricupero di
relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica
il disposto dell’articolo 501.
Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli
articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere
fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.
In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e’
ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero,
dall’autorita’ indicata nell’articolo 502, in relazione alle fatiche
compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
Art. 505.
(Ricupero operato dal comandante della nave naufragata).
Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo
comma, in ogni caso e’ preferito il comandante della nave, che,
subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.
Il compenso del comandante e degli altri componenti
dell’equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, e’ fissato, in
mancanza di accordo con l’armatore, dall’autorita’ indicata
nell’articolo 502 o dall’autorita’ consolare, in relazione al valore
delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.
Art. 506.
(Intervento dell’autorita’ marittima).
Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene
effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal
ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a
prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il
ricupero.
Art. 507.
(Ricupero operato dall’autorita’ marittima).
Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell’articolo precedente,
il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno
puo’, se ne e’ prevedibile un utile risultato, essere assunto
dall’autorita’ marittima, quando i proprietari delle cose non
intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il
ricupero iniziato.
Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono
assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto
dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine
pubblicato dall’autorita’ marittima nei modi stabiliti dal
regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine
assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese
entro sessanta giorni dall’invito dell’autorita’. Tuttavia il
ricupero puo’ in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo
rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione.
Quando si tratti di nave straniera, l’autorita’ marittima, prima di
iniziare il ricupero, ne da’ altresi’ notizia al console dello Stato
di cui la nave batteva la bandiera, affinche’ il console stesso
possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.
Art. 508.
(Custodia e vendita delle cose ricuperate).
L’autorita’ che assume il ricupero o che, a norma dell’articolo
502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia
delle cose medesime.
Durante le operazioni di ricupero l’autorita’ predetta puo’
procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita
delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione,
ovvero quando cio’ sia necessario per coprire le spese del ricupero
eseguito d’ufficio.
Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare
le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall’autorita’ o non
si presenti entro sei mesi dall’avviso pubblicato dall’autorita’
medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l’autorita’
procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di
credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il
ricupero d’ufficio ovvero delle indennita’ e del compenso spettanti
al ricuperatore, nonche’ delle spese di custodia.
Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto
valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state
respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e’
devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse
di soccorso per il personale della navigazione interna.
Art. 509.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennita’ e al compenso di ricupero si prescrive
col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono
terminate.
CAPO III
Del ritrovamento di relitti di mare
Art. 510.
(Diritti ed obblighi del ritrovatore).
Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in
localita’ del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o
dall’approdo della nave se il ritrovamento e’ avvenuto in corso di
navigazione deve farne denuncia all’autorita’ marittima piu’ vicina
e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al
proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti
superi le lire cinquanta, all’autorita’ predetta.
Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla
terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e’
avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire
di valore e alla ventesima per il sovrappiu’, se il ritrovamento e’
avvenuto in localita’ del demanio marittimo.
Art. 511.
(Custodia e vendita delle cose ritrovate).
Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime
e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto
dell’articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico
o etnografico, nonche’ le armi, le munizioni e gli apparecchi
militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si
presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo,
sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del
ritrovatore all’indennita’ ed al compenso stabiliti nell’articolo
precedente.
Art. 512.
(Cetacei arenati).
I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.
Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all’autorita’ marittima
entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla
ventesima parte del valore del cetaceo.
Art. 513.
(Prescrizione).
Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col
decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.
TITOLO QUINTO
DELLE ASSICURAZIONI
Art. 514.
(Rischio putativo).
Se il rischio non e’ mai esistito o ha cessato di esistere ovvero
se il sinistro e’ avvenuto prima della conclusione del contratto,
l’assicurazione e’ nulla quando la notizia dell’inesistenza o della
cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro e’
pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della
stipulazione o in quello dal quale l’assicurato diede l’ordine di
assicurazione.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia
tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
L’assicuratore, che non sia a conoscenza dell’inesistenza o della
cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro, ha
diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all’intero premio
convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell’assicurato.
Art. 515.
(Assicurazione della nave).
L’assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze.
Possono altresi’ esservi comprese le spese di armamento e
equipaggiamento della nave.
Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave,
contenuta nella polizza, equivale a stima.
Art. 516.
(Assicurazione delle merci).
L’assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato
sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se
tale valore non puo’ essere accertato, il valore assicurabile e’ dato
dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione,
aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonche’
delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni
evento, del premio e delle spese di assicurazione.
Art. 517.
(Circolazione dell’assicurazione delle merci).
In caso di cambiamento della persona dell’assicurato,
l’assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato,
senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato
all’assicuratore; e tanto quest’ultimo quanto il nuovo assicurato non
possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.
Art. 518.
(Assicurazione dei profitti sperati sulle merci).
L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior
valore commerciale, che, al momento della conclusione
dell’assicurazione, puo’ prevedersi avranno le merci al loro arrivo,
in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di
trasporto e quelle di assicurazione.
All’assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in
quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione delle
merci.
Art. 519.
(Assicurazione del nolo da guadagnare).
L’assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per
l’intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della
nave.
L’assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il
sessanta per cento del nolo lordo.
In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
All’assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto
compatibili, le norme che regolano l’assicurazione della nave.
Art. 520.
(Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento).
All’assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si
applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano
l’assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un
trasporto; quelle dettate per l’assicurazione della nave, se trattasi
di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.
Art. 521.
(Rischi della navigazione).
Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono
le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento,
urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere
per tutti gli accidenti della navigazione.
Art. 522.
(Aggravamento del rischio).
Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto
dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non
l’avrebbe dato alle medesime condizioni.
Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o l’aggravamento
del rischio e’ stato determinato da atti compiuti per dovere di
solidarieta’ umana o nella tutela di interessi comuni
all’assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale
l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito
sull’avvenimento del sinistro o sulla misura dell’indennita’ in
conseguenza di questo dovuta dall’assicuratore.
Art. 523.
(Cambiamento di via, di viaggio o di nave).
L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da
cambiamento forzato di via o di viaggio. E’ considerato cambiamento
forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o
salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.
Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto
dell’assicurato, l’assicurazione risponde solo se il sinistro si
verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione, a meno che
provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro
medesimo.
Nell’assicurazione delle merci l’assicuratore non risponde, se le
merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza.
Se la polizza non contiene l’indicazione della nave, l’assicurato
deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all’assicuratore il
nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si
tratti di spedizione su navi di linea. Ove l’assicurato non adempia a
tale obbligo l’assicuratore e’ liberato.
Art. 524.
(Colpa e dolo dell’equipaggio).
L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto
od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti
dell’equipaggio, purche’ vi sia rimasto estraneo l’assicurato.
Tuttavia, se l’assicurato e’ anche comandante della nave,
l’assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del
medesimo.
Nell’assicurazione delle merci, l’assicuratore risponde altresi’
del dolo del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio.
Art. 525.
(Vizio occulto della nave).
L’assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute
a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva
essere scoperto dall’assicurato con la normale diligenza.
Art. 526.
(Contribuzione in avaria comune).
L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme
dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comune.
Art. 527.
(Ricorso di terzi danneggiati da urto).
L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme
dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della
nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e
di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese
sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso
dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave e’ totalmente perduta o il suo valore, al momento in
cui e’ richiesta la limitazione del debito dell’armatore, e’
inferiore al minimo previsto nell’articolo 276, l’assicuratore della
nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l’ammontare
complessivo del minimo stesso e dell’indennita’, spettante
all’assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il
valore assicurabile di quest’ultima.
Art. 528.
(Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci).
L’assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice
arrivo delle merci a destinazione.
Art. 529.
(Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare).
L’assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale
o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al
verificarsi di un sinistro della navigazione.
Art. 530.
(Durata dell’assicurazione della nave a tempo).
L’assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore
ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il
calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l’assicurazione
e’ stata conclusa.
L’assicurazione, scaduta in corso di viaggio, e’ prorogata di
diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave e’
ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma
l’assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un
supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art. 531.
(Durata dell’assicurazione della nave a viaggio).
L’assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal
momento in cui la nave inizia l’imbarco delle merci o, in mancanza di
carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in
cui la nave e’ ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca
merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo
giorno dall’arrivo.
Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo
viaggio, per il quale la nave stessa e’ stata assicurata, la
precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova
caricazione.
L’assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio
dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 532.
(Durata dell’assicurazione delle merci).
L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci
lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire
il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di
destinazione.
Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall’arrivo
nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza
maggiore, l’assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo
giorno.
In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di
caricazione e di destinazione e’ compresa nell’assicurazione solo in
quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque
per la durata massima di quindici giorni.
L’assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio
dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 533.
(Avviso del sinistro).
Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 1913 del codice
civile, nell’assicurazione delle merci l’assicurato ha l’obbligo di
avviso anche quando la nave e’ stata dichiarata inabile alla
navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per
l’avvenuto sinistro.
Art. 534.
(Obbligo di evitare o diminuire il danno).
Il comandante della nave, l’assicurato e i suoi dipendenti e
preposti devono fare quanto e’ loro possibile per evitare o diminuire
il danno.
In deroga all’articolo 1914, secondo comma, del codice civile le
parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno
siano a carico dell’assicuratore solo per quella parte che, unita
all’ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata,
anche se non si e’ raggiunto lo scopo, salvo che l’assicurato provi
che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
Art. 535.
(Differenza tra il nuovo e il vecchio).
Nel calcolo dell’indennita’ per danni materiali sofferti dalla nave
si computa il beneficio derivante all’assicurato per differenza tra
il nuovo e il vecchio.
Art. 536.
(Danni di avaria comune).
L’assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei
limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di
avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a
contribuzione, la facolta’ di surrogarsi all’assicurato nei diritti a
quest’ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.
Art. 537.
(Indennita’ per contributi di avaria comune).
Nel calcolo dell’indennita’ dovuta dall’assicuratore per contributi
di avaria comune a carico dell’assicurato, si assume come valore
assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale
l’assicurazione e’ stata stipulata. A tale valore deve farsi
riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e’ stato
oggetto di stima.
L’ammontare del danno da risarcire e’ dato dalla quota di
contribuzione posta a carico dell’assicurato dal regolamento
d’avaria, purche’ dell’inizio del procedimento di liquidazione sia
stato dato avviso all’assicuratore, prima dell’adunanza di
discussione di cui all’articolo 614 o della stipula del chirografo
d’avaria, in modo che l’assicuratore medesimo possa intervenire nel
procedimento stesso.
Art. 538.
(Indennita’ per ricorso di terzi danneggiati da urto).
Nel calcolo dell’indennita’ dovuta dall’assicuratore per ricorso di
terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore, si assume come valore
assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell’articolo
515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo
del viaggio per il suo ammontare lordo.
Art. 539.
(Sinistri successivi).
Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo
dell’assicurazione, piu’ sinistri successivi, si devono computare
nell’indennita’, anche in caso di abbandono, le somme che sono state
pagate all’assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti,
avvenuti nel corso dello stesso viaggio.
Art. 540.
(Abbandono della nave).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore la nave ed esigere
l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando la nave e’ perduta, o e’ divenuta assolutamente inabile
alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i
mezzi di riparazione necessari, ne’ la nave puo’, anche mediante
alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi,
ne’ procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei
danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo
valore assicurabile.
Art. 541.
(Abbandono delle merci).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere
l’indennita’ per perdita totale, nei seguenti casi:
a) quando le merci sono totalmente perdute;
b) quando la nave si presume perita;
c) quando nei casi previsti nella lettera a dell’articolo
precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita’ della
nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per
quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed
imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per
deterioramento o perdita in quantita’ superano i tre quarti del
valore assicurabile.
Art. 542.
(Abbandono del nolo).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore il nolo da
guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennita’ per
perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo e’ totalmente perduto per
l’assicurato;
b) quando la nave si presume perita.
Art. 543.
(Forma e termini della dichiarazione di abbandono).
L’abbandono deve essere dichiarato per iscritto all’assicuratore
nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro e’ avvenuto fuori
d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla
data del sinistro o da quella in cui l’assicurato provi di averne
avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e’ di due
mesi e decorre dal giorno in cui la nave e’ stata cancellata dal
registro d’iscrizione. Se l’abbandono ha per oggetto la nave, la
dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell’articolo
249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia
se nel sinistro e’ andato perduto l’atto di nazionalita’, la
pubblicazione e’ compiuta con la trascrizione nella matricola.
La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve
essere notificata all’assicuratore, in ogni altro caso deve essere
portata a conoscenza dell’assicuratore medesimo con lettera
raccomandata.
Trascorsi i termini di cui al primo comma, l’assicurato puo’
esercitare soltanto l’azione di avaria.
Art. 544.
(Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono).
Nel dichiarare l’abbandono, l’assicurato deve comunicare
all’assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od
ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di
garanzia.
In mancanza, l’assicuratore e’ tenuto ad effettuare il pagamento
dell’indennita’ solo dal momento nel quale tali indicazioni gli
vengono fornite dall’assicurato.
In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte,
l’assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto
d’assicurazione.
Art. 545.
(Oggetto dell’abbandono).
L’abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza
condizioni.
Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l’assicuratore
al momento del sinistro, che da’ luogo all’abbandono, ed i diritti
che, relativamente alle cose stesse, spettano all’assicurato verso
terzi.
Se l’assicurazione non copre l’intero valore assicurabile della
cosa, l’abbandono e’ limitato ad una parte della cosa stessa,
proporzionale alla somma assicurata.
Art. 546.
(Effetti dell’abbandono).
Se la validita’ dell’abbandono non e’ stata contestata entro trenta
giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e’ stata
portata a conoscenza dell’assicuratore, ovvero se la validita’
dell’abbandono e’ stata giudizialmente riconosciuta, l’assicurato ha
diritto a percepire l’indennita’ per perdita totale.
La proprieta’ delle cose abbandonate ed i diritti indicati
nell’articolo precedente si trasferiscono all’assicuratore dal giorno
in cui gli e’ stata portata a conoscenza la dichiarazione
d’abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel
quale la validita’ dell’abbandono e’ divenuta incontestabile a norma
del comma precedente, l’assicuratore dichiari all’assicurato di non
volerne profittare.
La dichiarazione dell’assicuratore deve essere fatta, pubblicata e
portata a conoscenza dell’assicurato nelle forme richieste
dall’articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.
Art. 547.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono
con il decorso di un anno.
Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2952 del codice
civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento
dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data
del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di averne
avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal
giorno in cui questa e’ stata cancellata dal registro d’iscrizione.
L’esercizio dell’azione per ottenere l’indennita’, mediante
abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione
dell’azione per il conseguimento dell’indennita’ d’avaria, dipendente
dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.
TITOLO SESTO
DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA
CAPO I
Dei privilegi
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 548.
(Preferenza dei privilegi).
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro
privilegio generale o speciale.
Art. 549.
(Privilegi sugli avanzi delle cose).
In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale
esiste il privilegio, questo si esercita su cio’ che avanza ovvero
viene salvato o ricuperato.
Art. 550.
(Surrogazione del creditore perdente).
Il creditore che ha privilegio sopra una o piu’ cose, qualora si
trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro
prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda
ad altre cose dello stesso debitore, puo’ surrogarsi nel privilegio
spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori
aventi privilegio di grado inferiore.
Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla
detta surrogazione.
Art. 551.
(Trasferimento del privilegio).
Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il
trasferimento del privilegio.
Sezione II
Dei privilegi sulla nave e sul nolo
Art. 552.
(Privilegi sulla nave e sul nolo).
Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale
e’ sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori
del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il
processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e
gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di
pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo
l’entrata nell’ultimo porto;
2° i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro
del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio;
3° i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della
marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall’autorita’
consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti
dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad
istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e
per il personale della navigazione interna;
4° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio e le
somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;
5° le indennita’ per urto o per altri sinistri della navigazione, e
quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le
indennita’ per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e
quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni
eseguite in virtu’ dei suoi poteri legali dal comandante, anche
quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione
della nave ovvero per la continuazione del viaggio.
Art. 553.
(Surrogazione dell’indennita’ alla nave e al nolo).
Se la nave e’ perita o deteriorata o il nolo e’ in tutto o in parte
perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati
indicati nell’articolo precedente:
a) le indennita’ per danni materiali sofferti dalla nave e non
riparati o per perdita di nolo;
b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte
dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non
riparati ovvero perdite di nolo;
c) le indennita’ e i compensi per assistenza prestata fino al
termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al
servizio della nave.
Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le
indennita’ di assicurazione, ne’ i premi, le sovvenzioni o altri
sussidi dello Stato.
Art. 554.
(Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio).
Il privilegio stabilito a favore dell’equipaggio si estende a tutti
i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto
di arruolamento o di lavoro.
Art. 555.
(Concorso di privilegi relativi a piu’ viaggi).
I crediti privilegiati dell’ultimo viaggio sono preferiti a quelli
dei viaggi precedenti.
Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento
o di lavoro comprendente piu’ viaggi concorrono tutti nello stesso
grado con i crediti dell’ultimo viaggio.
Art. 556.
(Graduazione dei privilegi).
I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati
nell’ordine in cui sono collocati nell’articolo 552.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell’articolo 552
concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in
proporzione del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita’ per
danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno
preferenza sulle indennita’ per danni alle cose, nello stesso numero
previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive
categorie, sono graduati con preferenza nell’ordine inverso delle
date in cui sono sorti.
I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti
contemporaneamente.
Art. 557.
(Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo).
I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo
proprietario.
Il privilegio sul nolo puo’ essere esercitato finche’ il nolo e’
dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il
raccomandatario.
Art. 558.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito,
con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli
riguardanti i crediti indicati nell’articolo 552, n. 6, i quali si
estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.
Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o
salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i
privilegi delle indennita’ dovute in seguito ad urto o ad altri
sinistri nonche’ di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui
il danno e’ stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o
alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o
da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il
privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o
per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e’
sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di
lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell’equipaggio nel
porto di assunzione, successivamente all’estinzione del contratto. In
tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della
esigibilita’ del credito.
La facolta’ di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di
far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell’articolo
552.
I termini suddetti sono sospesi finche’ la nave gravata di
privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque
territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo’ oltrepassare i
tre anni dal giorno in cui il credito e’ sorto.
Art. 559.
(Altre cause d’estinzione dei privilegi).
I privilegi sulla nave si estinguono altresi’:
a) con il decreto di cui all’articolo 664 nel caso di vendita
giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di
alienazione volontaria.
Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell’atto di
alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella
circoscrizione dell’ufficio in cui e’ iscritta, e dalla data del suo
ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione
dell’alienazione e’ fatta quando la nave e’ gia’ partita.
Art. 560.
(Nave esercitata da armatore non proprietario).
Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la
nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia
acquistata la disponibilita’ in seguito ad un atto illecito, quando
il creditore sia di cio’ a conoscenza.
Sezione III
Dei privilegi sulle cose caricate
Art. 561.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il
processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;
3° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio e le
somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;
4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese
di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate
sono depositate;
5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni
contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell’articolo
307.
I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli
garantiti da pegno sulle cose caricate.
Art. 562.
(Surrogazione delle indennita’ alle cose caricate).
Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per
indennita’ della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli
assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati
indicati nell’articolo precedente, a meno che le somme medesime
vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.
Art. 563.
(Graduazione e concorso dei privilegi).
I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado
nell’ordine nel quale sono collocati nell’articolo 561.
I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna
delle rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date nelle
quali sono sorti.
I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna
delle rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date solo
quando sono sorti in porti diversi.
Art. 564.
(Estinzione dei privilegi).
I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non
intima opposizione al comandante ovvero non esercita l’azione entro
quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate
siano passate legittimamente a terzi.
CAPO II
Della ipoteca
Art. 565.
(Concessione d’ipoteca su nave).
Sulla nave puo’ solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita’, per
atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica
indicazione degli elementi di individuazione della nave.
Art. 566.
(Ipoteca su nave in costruzione).
L’ipoteca puo’ essere concessa anche su nave in costruzione. Essa
puo’ essere validamente trascritta dal momento in cui e’ presa nota
della costruzione nel registro delle navi in costruzione.
Art. 567.
(Pubblicita’ dell’ipoteca).
Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave o su
carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella
matricola e annotazione sull’atto di nazionalita’ se trattasi di nave
maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se
trattasi di nave minore o di galleggiante.
L’ipoteca su nave in costruzione e’ resa pubblica mediante
trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l’iscrizione.
Art. 568.
(Ufficio competente).
La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale e’ tenuto
il registro delle navi in costruzione.
Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita’ puo’ essere richiesta
alle autorita’ indicate nell’articolo 251.
Art. 569.
(Documenti per la pubblicita’ dell’ipoteca).
Chi domanda la pubblicita’ dell’ipoteca deve presentare all’ufficio
competente i documenti previsti dall’articolo 2839 del codice civile.
La nota deve enunciare:
a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la
residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le
obbligazioni all’ordine o al portatore si applica inoltre il disposto
degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e’
l’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;
c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
d) l’importo della somma per la quale e’ fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualita’ che il credito produce;
f) il tempo dell’esigibilita’;
g) gli elementi di individuazione della nave.
Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad una nave maggiore,
il richiedente deve inoltre esibire l’atto di nazionalita’, perche’
su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale
esibizione non sia possibile, perche’ la nave si trova fuori del
porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma
dell’articolo 255.
Art. 570.
(Esecuzione della pubblicita’).
La pubblicita’ si esegue dall’ufficio nei modi stabiliti
nell’articolo 256.
Art. 571.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso, di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti nonche’ in caso di discordanza tra le trascrizioni nella
matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalita’, si applica il
disposto dell’articolo 257.
Art. 572.
(Surrogazione dell’indennita’ alla nave).
Se la nave e’ perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei
crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le
avarie sofferte dalla nave;
a) le indennita’ spettanti al proprietario per danni sofferti dalla
nave;
b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie
comuni sofferte dalla nave;
c) le indennita’ spettanti al proprietario per assistenza o
salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo
dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano riscosse dal
proprietario prima del pignoramento della nave;
d) le indennita’ di assicurazione.
Art. 573.
(Estensione dell’ipoteca al nolo).
L’ipoteca non si estende al nolo se cio’ non e’ stato espressamente
convenuto.
Art. 574.
(Grado dell’ipoteca).
L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro
di iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 575.
(Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi).
L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell’articolo 552
ed e’ preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 576.
(Collocazione degli interessi).
Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2855 del codice
civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di
cui al secondo comma del predetto articolo, e’ limitata all’annata
anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.
Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad
un’altra sola annualita’ d’interessi.
Art. 577.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con
il decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazione.
LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
TITOLO PRIMO
DELL’ISTRUZIONE PREVENTIVA
Art. 578.
(Inchiesta sommaria).
Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorita’ marittima o
consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle
circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti
occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi
utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente e’ l’autorita’ del luogo di primo approdo della nave o
dei naufraghi, o, se la nave e’ andata perduta e tutte le persone
imbarcate sono perite, l’autorita’ del luogo nel quale si e’ avuta la
prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorita’ marittime, l’autorita’
doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni,
dandone immediato avviso all’autorita’ marittima piu’ vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce
dell’avvenimento, nonche’ delle indagini eseguite e’ compilato
processo verbale, del quale l’autorita’ inquirente, se non e’
competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia
all’autorita’, che di tale competenza e’ investita.
Art. 579.
(Inchiesta formale).
L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita’ del
sinistro e’ disposta dal direttore marittimo o dall’autorita’
consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta
d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da
informazioni attendibili risulta che il fatto puo’ essere avvenuto
per dolo o per colpa.
Se l’autorita’ competente ritiene di non disporre d’ufficio
l’inchiesta, fa di cio’ dichiarazione motivata in calce al processo
verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le
comunicazioni.
L’inchiesta formale puo’ essere disposta anche se il sinistro
riguarda una nave che batte bandiera straniera.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37)).
Art. 580.
(Autorita’ competente).
La competenza e’ determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto
nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della
nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei
naufraghi.
((Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone
imbarcate siano perite, ovvero se l’autorita’ consolare abbia
trasmesso il processo verbale d’inchiesta, con dichiarazione
dell’impedimento a costituire la commissione inquirente, l’inchiesta
formale e’ eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione
e’ compreso il porto di iscrizione della nave)).
Il ministro stesso ha facolta’ di affidare le inchieste formali a
commissioni speciali, nonche’ di sottoporre a revisione quelle
compiute nella forma ordinaria.
Art. 581.
(Svolgimento dell’inchiesta).
L’inchiesta formale e’ eseguita dalla commissione inquirente
costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l’autorita’
marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza
dell’autorita’ medesima.
La commissione inquirente procede all’accertamento delle cause e
delle responsabilita’ del sinistro, eseguendo sopraluoghi,
raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo
di ricerca.
Hanno facolta’ di assistere o di farsi rappresentare nello
svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle
persone chiamate a deporre, l’armatore e il proprietario della nave,
i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno
riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro
aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o
nel carico.
Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e’
avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo’
procedere all’esame dell’equipaggio, informandone l’autorita’
consolare competente.
Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause
e sulle responsabilita’ del sinistro la commissione redige relazione
e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l’autorita’ che
ha disposto l’inchiesta formale.
Art. 582.
(Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta).
Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla
relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo
l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia
interesse.
Art. 583.
(Spese per l’inchiesta formale).
Quando l’inchiesta formale e’ disposta su istanza degli
interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo
rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale,
anche se e’ stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche’ gli
armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non
superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle
venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante
costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e non
siano assicurati.
Art. 584.
(Verificazione della relazione di eventi straordinari).
Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha
ricevuto la relazione del comandante prevista nell’articolo 304, deve
verificare d’urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della
presenza del comandante e separatamente l’uno dall’altro, i
componenti dell’equipaggio e i passeggeri che creda opportuno
sentire, nonche’ raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli
interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro
dichiarazioni deve redigersi processo verbale.
Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica
notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta
dell’ufficio stesso, nell’albo dell’ufficio portuale e in quello
della borsa piu’ vicina al luogo ove la nave e’ ancorata.
Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne
assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della
verificazione.
Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorita’
debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice,
quando la relazione e’ confermata dalle testimonianze o dalle altre
prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal
console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo
l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia
interesse.
TITOLO SECONDO
DELLE CAUSE MARITTIME
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 585.
(Dei giudici di primo grado).
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e’ amministrata
in primo grado:
a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei
limiti del rispettivo circondario;
b) dai tribunali.
I capi di circondario possono delegare, con decreto, l’esercizio
delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado
non inferiore a quello di capitano di porto.
Art. 586.
(Regolamento di competenza; incompetenza per materia).
Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi avanti i comandanti di porto.
L’incompetenza per materia del comandante di porto puo’ essere
rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Art. 587.
(Foro della pubblica amministrazione).
Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le
disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
Art. 588.
(Rinvio).
Per tutto quanto non e’ espressamente regolato dal presente titolo,
si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
CAPO II
Delle cause per sinistri marittimi
Sezione I
Della competenza
Art. 589.
(Competenza per materia e per valore).
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non
eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e’
superiore a tale somma, le cause riguardanti:
a) i danni dipendenti da urto di navi;
b) i danni cagionati da navi nell’esecuzione delle operazioni di
ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in
altri luoghi di sosta;
c) i danni cagionati dall’uso di meccanismi di carico e scarico e
dal maneggio delle merci in porto;
d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
e) le indennita’ e i compensi per assistenza, salvataggio e
ricupero;
f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi
da guerra nazionali.
(2) (4) ((24))
—————
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
240 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il limite di valore
della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate
negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e’ elevato a
lire cinquantamila”.
—————
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Il limite di valore della competenza del comandante di porto
nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della
navigazione e’ elevato a lire centomila”.
—————
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno – 7 luglio 1976, n.
164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 589 del codice della
navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto,
quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per
sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non
ecceda le lire centomila”.
Art. 590.
(Competenza per territorio).
Se il fatto che vi ha dato luogo e’ avvenuto nel mare territoriale,
le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il
comandante di porto capo del circondario o il tribunale della
circoscrizione, nella quale e’ avvenuto il fatto, ovvero avanti il
capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale
e’ avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza,
l’arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del
circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e’
l’ufficio di iscrizione della nave.
Se il fatto e’ avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono
proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione, nella quale e’ avvenuto il primo
approdo della nave danneggiata, o l’arrivo della maggior parte dei
naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il
tribunale della circoscrizione nella quale e’ il luogo di iscrizione
della nave.
Sezione II
Del procedimento avanti i comandanti di porto
Art. 591.
(Forma della domanda).
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le
parti sono volontariamente comparse.
Art. 592.
(Contenuto e forma della citazione).
La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto
adito e delle parti, l’intimazione a comparire a udienza fissa,
l’esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell’oggetto della
domanda.
Puo’ essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede
il comandante di porto.
La notificazione per pubblici proclami puo’, su istanza
dell’attore, essere autorizzata dal comandante di porto.
Art. 593.
(Termini per comparire).
Si applicano i termini di comparizione fissati dall’articolo 313
del codice di procedura civile.
Art. 594.
(Partecipazione delle parti al processo).
Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di
persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura
privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che
esercita la professione forense, puo’ autenticare la firma apposta
dalla parte alla procura, redatta in calce all’atto di citazione.
Art. 595.
(Trattazione della causa).
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione,
e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo
verbale della comparizione volontaria; possono altresi’ presentare la
citazione e la procura al comandante di porto in udienza.
Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano
irregolarita’ nell’atto di citazione, ovvero se il contraddittorio
fra le parti anche se volontariamente comparse non e’ integro, il
comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per
provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.
Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio
fra le parti anche se volontariamente comparse e’ integro, il
comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole
componimento.
Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a
seconda dei casi, su istanza di parte o d’ufficio, la propria
competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.
La trattazione si svolge, senza formalita’ e possibilmente in unica
udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa
le modalita’ di esperimento dei mezzi istruttori, dispone
l’acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini
nonche’ dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale,
e puo’ chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un
termine per provvedervi.
Se e’ stata proposta querela di falso in via incidentale, il
comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante
per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il
tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma
del secondo comma dell’articolo 225 del codice di procedura civile.
Art. 596.
(Decisione della causa).
Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della
causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera
con sentenza.
Il dispositivo, se non e’ letto immediatamente in pubblica udienza,
deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella
cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve
essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla
chiusura della trattazione.
La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e’
regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.
Art. 597.
(Appellabilita’).
Salva l’applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del
codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di
valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il
tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha
sede.
Il termine per appellare e’ di quindici giorni dalla data di
consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la
quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo
della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma
regolarmente citate.
Art. 598.
(Amichevole componimento).
Anche nelle cause contemplate nell’articolo 589 che eccedano il
valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia
richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole
componimento.
Se il componimento riesce, si compila processo verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Se il componimento non riesce, si compila processo verbale,
sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere,
e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti
di fatto.
Sezione III
Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello
Art. 599.
(Nomina di consulenti tecnici).
Il presidente, all’atto della nomina del giudice o del consigliere
istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso
dell’istruzione probatoria, scelgono uno o piu’ consulenti tecnici
fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme
stabilite nel regolamento.
Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti
tecnici, provvede alla nomina e puo’ disporre che sia rinnovata
l’istruzione probatoria.
Art. 600.
(Funzioni del consulente tecnico).
Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di
singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di
consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle
questioni tecniche che la causa presenta.
Del parere del consulente e’ compilato processo verbale, a meno che
il consulente lo presenti per iscritto.
Art. 601.
(Acquisizione degli atti di inchiesta).
Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio
l’acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di
inchiesta sommaria nonche’ dei processi verbali e delle relazioni di
inchiesta formale.
Art. 602.
(Arbitrato dei consulenti tecnici).
Le parti possono d’accordo chiedere al giudice istruttore che la
decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti
nominati d’ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari,
integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con
ordinanza.
All’arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti
del codice di procedura civile.
CAPO III
Delle controversie del lavoro
Art. 603.
(Competenza del comandante del porto e del tribunale).
Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario
nel quale e’ iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e’ stato
concluso o eseguito o e’ cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se
trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e’ pervenuta la
proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono
il valore di lire diecimila, riguardanti:
a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la
controversia e’ promossa da persone di famiglia del marittimo o da
altri aventi diritto, e ancorche’ l’ingaggio non sia stato seguito da
arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di
forma;
b) l’esecuzione del lavoro portuale e l’applicazione delle relative
tariffe;
c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio
locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle
imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o
istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci
e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di
galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.
Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila,
sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e’
iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e’ stato concluso o
eseguito o e’ cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di
ingaggio non seguito da arruolamento, e’ pervenuta la proposta al
marittimo.
Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si
applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle
norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d’impiego
pubblico.
(2) ((4))
—————
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
240 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il limite di valore
della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate
negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e’ elevato a
lire cinquantamila”.
—————
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Il limite di valore della competenza del comandante di porto
nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della
navigazione e’ elevato a lire centomila”.
Art. 604.
(Denuncia all’associazione sindacale).
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti nelle lett. a, b e c dell’articolo 603, deve farne denuncia
anche a mezzo di lettera raccomandata all’associazione legalmente
riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.
Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del
codice di procedura civile.
Art. 605.
(Assistenza processuale dei minori).
Nelle controversie contemplate nell’articolo 603 il giudice puo’
nominare un curatore speciale al minore, anche se quest’ultimo sia
fornito di capacita’ processuale.
E’ sempre in facolta’ di chi esercita sul minore la patria potesta’
o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di
surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.
Art. 606.
(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle
forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti
previsti nell’articolo 603, sospende il processo affinche’ abbia
luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine
perentorio per la riassunzione della causa col rito delle
controversie individuali del lavoro.
Art. 607.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle
forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non
rientra tra quelli previsti nell’art. 603, dispone con ordinanza che
gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che
debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere
della causa non puo’ tener conto delle prove che sono state ammesse e
assunte in deroga alle norme ordinarie.
Art. 608.
(Giudice di appello).
L’appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto
nei processi relativi a controversie previste dall’articolo 603 deve
essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona
come magistratura del lavoro, la quale e’ integrata da due
consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli
esperti.
Si applica l’articolo 450, secondo comma del codice di procedura
civile.
Art. 609.
(Rinvio).
Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate
nell’articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente
codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile.
TITOLO TERZO
DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI
Art. 610.
(Competenza).
Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio
contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il
regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e
seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella
quale il porto e’ situato.
Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto
straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si
svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale e’
l’ufficio di iscrizione della nave.
Art. 611.
(Domanda di regolamento).
L’azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con
domanda di regolamento, proposta dall’armatore della nave o da altro
interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente
ai sensi del precedente articolo.
Art. 612.
(Atti preliminari).
Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i
verbali dell’investigazione prevista nell’articolo 182, gli atti
relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e
quelli dell’inchiesta sommaria prevista nell’articolo 578.
Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o piu’ liquidatori
d’avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell’elenco
speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa
il termine entro il quale il comandante della nave, quando non
l’abbia gia’ fatto in adempimento del disposto dell’articolo 304, e’
tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta
del verbale indicato dall’articolo 314; dispone per una data
successiva la convocazione degli interessati, dei quali l’istante ha
indicato il nome e il domicilio.
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’ordinanza nell’albo
della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 613.
(Liquidatori d’avaria).
Ai liquidatori d’avaria si applicano le norme del codice di
procedura civile relative ai consulenti tecnici.
Art. 614.
(Adunanza di discussione).
Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal
liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli
atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti
prodotti.
Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine
entro il quale il liquidatore e’ tenuto a depositare, presso la
cancelleria, il regolamento contributorio.
Il termine di deposito puo’ essere prorogato a norma dell’articolo
154 del codice di procedura civile.
Art. 615.
(Pubblicazione del deposito del regolamento).
La cancelleria procede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito
del regolamento contributorio nell’albo della pretura, e ne da’
comunicazione agli interessati, a norma dell’articolo 136 del codice
di procedura civile.
Art. 616.
(Impugnazione del regolamento).
L’impugnazione del regolamento contributorio e’ proposta con
ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se
l’ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e
presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.
Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato
d’ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di
trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 617.
(Omologazione del regolamento).
Se il regolamento contributorio non e’ impugnato, o se le
impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in
giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli
conferisce efficacia di titolo esecutivo.
Se una o piu’ impugnazioni sono accolte con sentenza passata in
giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso
liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui
all’articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento non puo’ essere impugnato per motivi che hanno
gia’ formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Art. 618.
(Riapertura del regolamento).
Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il pretore su istanza
dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura
del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non
possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a
quanto altro e’ richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di
tener conto del valore delle cose ricuperate.
Art. 619.
(Chirografo di avaria).
Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di
avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del
regolamento contributorio.
Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme
del codice di procedura civile riguardanti l’arbitrato, se gli
interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente
conferita efficacia di sentenza, e di cio’ fanno espressa
dichiarazione nel chirografo.
TITOLO QUARTO
DELL’ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL’ARMATORE
Art. 620.
(Giudice competente).
Il procedimento di limitazione e’ promosso avanti il tribunale o il
pretore, nella circoscrizione dei quali e’ il foro generale
dell’armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di
navi minori e di galleggianti.
Art. 621.
(Domanda di limitazione).
L’armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne
propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del
precedente articolo.
Il ricorso deve indicare il nome, la paternita’, la nazionalita’ e
il domicilio dell’istante; la dichiarazione di residenza o l’elezione
di domicilio dell’istante stesso nel comune, in cui ha sede il
giudice competente; gli elementi di individuazione della nave,
l’ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si
trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l’armatore deve depositare, a pena di
inammissibilita’, nella cancelleria del tribunale o della pretura:
a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda
ovvero, se la domanda e’ proposta dopo la fine del viaggio, al
termine di questo, nonche’, in entrambi i casi, del valore della nave
all’inizio del viaggio;
b) elenco dei proventi lordi del viaggio;
c) copia dell’inventario di bordo secondo le forme stabilite dal
regolamento;
d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con
l’indicazione del loro domicilio, del titolo e dell’ammontare del
credito di ciascuno;
e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
Su istanza dell’armatore, il presidente del tribunale puo’ disporre
che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito
in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare
i dieci giorni, ma puo’ essere prorogato fino a otto giorni prima
della data fissata ai sensi dell’articolo 623 per la presentazione in
cancelleria delle domande dei creditori.
Art. 622.
(Valutazione della nave).
La dichiarazione del valore della nave all’inizio del viaggio deve
indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro
italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, tenuto conto
altresi’ delle pertinenze indicate nella copia dell’inventario di
bordo di cui alla lettera c dell’articolo precedente. In caso di nave
assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di
assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell’articolo 515.
Art. 623.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla
domanda dell’armatore l’esistenza degli estremi di legge, dichiara
aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il
tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e
di quello passivo, per il riparto della somma e per l’istruzione dei
processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori
per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un
termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all’estero;
stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei
creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello
passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da
quest’ultima data, l’udienza di trattazione delle impugnazioni dello
stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.
Art. 624.
(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).
La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, e’ portata a
conoscenza dell’armatore e dei creditori indicati nell’elenco di cui
all’articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e’
altresi’ trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del Regno.
L’ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa
annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,
e ne cura l’affissione nell’albo dell’ufficio stesso.
Art. 625.
(Effetti del procedimento sui debiti pecuniari).
Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti,
soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di
apertura.
I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e
sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.
I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la
data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo
della somma limite dopo il riparto fra i creditori.
Art. 626.
(Improcedibilita’ e sospensione di atti esecutivi).
Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori
soggetti alla limitazione non possono promuovere l’esecuzione forzata
sui beni dell’armatore per le obbligazioni di cui all’articolo 275.
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori
medesimi e’ sospeso, anche d’ufficio, con provvedimento del giudice
dell’esecuzione, e si estingue se non e’ riassunto nel termine
fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza
previste nell’articolo 640.
Art. 627.
(Opposizione dei creditori).
Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del Regno, per l’inesistenza degli estremi di legge, in
contraddittorio dell’armatore.
L’opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice
designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che
non sia pronunciata sull’opposizione sentenza passata in giudicato.
Art. 628.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo
stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti
indicati nell’articolo 621. Egli puo’ disporre anche d’ufficio
accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave
dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e l’ammontare del nolo e
degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito
della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia
opportuno, il procedimento.
Art. 629.
(Deposito della somma limite).
Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della
dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non
superiore a cinque giorni, e le modalita’ per il deposito della somma
limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti
presentati dall’armatore, nonche’ di una congrua somma per le spese
del procedimento.
Art. 630.
(Integrazione della somma depositata).
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell’articolo
628, risulta che il valore della nave o l’ammontare dei proventi e’
superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina
l’integrazione della somma depositata entro un termine non superiore
a cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o
inesattamente indicati dall’armatore per dolo o colpa grave, il
giudice designato provvede ai sensi dell’articolo 641.
Art. 631.
(Vendita della nave e cessione dei proventi).
Se l’armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto
per il deposito della somma limite a sensi dell’articolo 629, il
giudice designato, con ordinanza, puo’ autorizzare, in luogo del
deposito del valore della nave, la vendita all’incanto della nave
stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla
scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo.
Il giudice predetto, su istanza dell’armatore nel termine previsto
per il deposito della somma limite, puo’ altresi’ autorizzare la
cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro
un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello
fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso
un liquidatore.
Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro
un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello
fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia
integrata fino a concorrenza della somma limite.
Art. 632.
(Opposizione all’ordinanza di vendita della nave o di cessione dei
proventi).
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che autorizza
la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono
proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale,
sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza
non impugnabile.
L’opposizione sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
Art. 633.
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato).
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli
precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all’armatore e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei
proventi e’ trasmessa inoltre all’ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell’albo.
Art. 634.
(Formazione dello stato passivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, procede alla
formazione dello stato passivo.
Art. 635.
(Avviso di deposito dello stato attivo e passivo).
L’avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo e’
comunicato all’armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, nonche’ all’ufficio d’iscrizione della
nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante
affissione nell’albo.
Art. 636.
(Impugnazione dello stato attivo e passivo).
Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono
proposte in contraddittorio dell’armatore e dei creditori
interessati, mediante citazione per l’udienza avanti il collegio,
fissata ai sensi dell’articolo 623.
Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il
giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo
stato attivo e di quello passivo e ordina l’integrazione della somma
depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
Art. 637.
(Stato di riparto).
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il
nuovo stato passivo e’ formato a norma dell’articolo precedente, i
creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di
riparto.
Se i creditori non raggiungono l’accordo, il giudice designato
procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l’ordine
delle cause di prelazione.
Lo stato di riparto e’ impugnabile, entro dieci giorni dal deposito
nella cancelleria, solo per quanto attiene all’ordine di prelazione.
Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello
definitivamente formato, provvede all’emissione dei mandati di
pagamento.
Art. 638.
(Ripartizione del residuo).
Fermo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 625, sul residuo
della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che
abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella
sentenza di apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell’articolo
precedente, ma lo stato di riparto e’ impugnabile anche per motivi
attinenti all’esistenza del credito.
Art. 639.
(Fallimento dell’armatore).
Il fallimento dell’armatore, dichiarato successivamente al decorso
del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al
passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni,
ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo
comma dell’articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione;
le somme depositate non sono comprese nella massa attiva
fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano
al concorso sul patrimonio del fallito.
Art. 640.
(Decadenza dal beneficio della limitazione).
L’armatore decade dal beneficio della limitazione:
a) per l’inesatta indicazione o l’omissione, dolose o gravemente
colpose, di proventi della spedizione;
b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della
dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell’ultimo
comma dell’articolo 622;
c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma
limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per
l’omessa integrazione del deposito stesso;
d) per l’occultamento della nave ovvero per l’intralcio all’opera
dell’esperto nei casi di cui all’articolo 628.
Art. 641.
(Dichiarazione di estinzione del procedimento).
In caso di fallimento dell’armatore dichiarato prima del momento
indicato nell’articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti
nell’articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al
collegio.
Il collegio, accertati gli estremi di cui all’articolo 639 o quelli
della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di
limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta
deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei
processi di esecuzione di cui all’articolo 626.
La sentenza predetta e’ notificata e pubblicata nelle forme di cui
all’articolo 624.
Art. 642.
(Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore).
Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al
pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al
tribunale, al presidente e al giudice designato.
TITOLO QUINTO
DELL’ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 643.
(Competenza).
L’esecuzione forzata e’ promossa avanti il tribunale o il pretore,
nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a
seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o
galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti
e’ autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura
civile.
Art. 644.
(Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari).
Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le
navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono
carati di navi, il giudice competente puo’, sentiti i comproprietari
non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell’intera
nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la meta’; in
tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui
carati ad essi appartenenti e’ convertito nel diritto alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e’ esente da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 645.
(Navi non soggette a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne’ di misure
cautelari:
a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto
della marina militare nazionale;
b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di
preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se
non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;
c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio
della navigazione interna, se non sia intervenuta l’autorizzazione
del ministro per le comunicazioni;
d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di
navigazione, purche’ non si tratti di debiti a causa del viaggio che
stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si
reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le
spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante
di porto ha dato la relativa autorizzazione.
Art. 646.
(Provvedimenti per impedire la partenza della nave).
Il giudice competente a sensi dell’articolo 643, e, ove ricorra
l’urgenza, il comandante del porto, o l’autorita’ di polizia
giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i
provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.
Art. 647.
(Precetto).
Il precetto e’ regolato dalle disposizioni del codice di procedura
civile, ma il termine ad adempiere e’ ridotto a ventiquattro ore.
Art. 648.
(Notificazione del precetto).
Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al
debitore proprietario.
Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che
si sia proceduto al pignoramento.
CAPO II
Del procedimento di espropriazione forzata
Art. 649.
(Giudice dell’esecuzione).
L’espropriazione e’ diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti
il tribunale la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal
presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo
di cui al terzo comma dell’articolo 653, entro due giorni da che e’
stato formato.
Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu’
magistrati, la nomina e’ fatta dal pretore dirigente a norma del
comma precedente. Si applicano al giudice dell’esecuzione gli
articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.
Art. 650.
(Forma del pignoramento di navi o di carati di navi).
L’atto di pignoramento deve contenere:
1) l’enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in
forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma
esecutiva;
2) la data della notificazione del precetto;
3) l’ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la
soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i
carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative
pertinenze;
4) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero,
se oggetto dell’espropriazione e’ una nave in corso di navigazione,
di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;
5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.
Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante,
mediante notificazione dell’atto al debitore proprietario e al
comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice
competente ai sensi dell’articolo 643 puo’ prescrivere che la
notificazione dell’atto al comandante sia eseguita per mezzo di
telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante
comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione
nel registro d’iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche
all’annotazione sull’atto di nazionalita’. Se la nave e’ in
costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
delle navi in costruzione.
Il detto ufficio e’ tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal quale risulti l’espletamento delle formalita’ indicate nel
precedente comma.
Art. 651.
(Forma del pignoramento di pertinenze separabili).
Il pignoramento di pertinenze separabili e’ autorizzato dal pretore
della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del
creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso e’
eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,
riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall’ufficiale
giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini
generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.
Art. 652.
(Amministrazione della nave pignorata).
Il capo dell’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’articolo
643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori
ipotecari, puo’ disporre che la nave pignorata per intero o per
carati, intraprenda uno o piu’ viaggi, prescrivendo con ordinanza le
garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni
caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.
Il viaggio non puo’ essere incominciato sino a che l’ordinanza non
sia stata resa pubblica con le forme previste dall’articolo 250, e il
richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi
giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e
condurre a termine il viaggio o i viaggi.
Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell’effettuato
deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente e’ tenuto per
la differenza, e per il pagamento di questa il giudice puo’ emettere
decreto di ingiunzione.
Il giudice puo’ anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari
o privilegiati, decreto d’ingiunzione a carico dei debitori del nolo,
degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572,
sempre che non vi sia stata surroga dell’assicuratore.
Con il decreto d’ingiunzione e’ nominato il curatore della nave,
nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre
opposizione.
I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e
altresi’ quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente,
possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia
richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di
aggiudicazione.
Art. 653.
(Domanda di vendita).
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
puo’ chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al
giudice competente ai sensi dell’articolo 643.
Il ricorso e’ notificato al proprietario debitore, ai creditori
ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del
codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave
straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e’ tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell’articolo 643 il ricorso notificato e l’estratto del registro di
iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si
forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile,
fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di
cui all’ultimo comma dell’articolo 650 di questo codice, e con le
eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di
vendita.
Art. 654.
(Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto).
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo,
eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi
dell’articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione e
alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un
termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della
relazione.
Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all’articolo 652,
secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell’esperto, se non
dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.
Art. 655.
(Ordinanza di vendita).
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell’esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonche’ il console dello Stato di cui la nave batte la
bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.
Art. 656.
(Contenuto dell’ordinanza).
L’ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda
in tutto o per carati, e stabilire:
1) il prezzo base dell’incanto, determinato dall’esperto;
2) il giorno e l’ora dell’incanto;
3) l’ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli
offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile
ammontare delle spese d’incanto e di registrazione del decreto di
trasferimento, nonche’ il termine entro il quale la cauzione stessa
deve essere prestata dagli offerenti;
4) la misura minima dell’aumento delle offerte;
5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione
definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le
modalita’ del deposito.
Art. 657.
(Notificazione e pubblicita’ dell’ordinanza di vendita).
L’ordinanza di vendita e’ notificata, a cura del cancelliere del
giudice dell’esecuzione, alle persone indicate nell’articolo 655, che
non sono comparse.
L’ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere,
in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi
legali. Copia di essa e’ affissa, almeno dieci giorni prima della
vendita, in apposito albo presso l’ufficio della cancelleria.
Il giudice dell’esecuzione puo’ nella stessa ordinanza disporre le
altre forme di pubblicita’ che ritiene opportune.
Art. 658.
(Persone ammesse a fare offerte).
Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione
stabilita nell’ordinanza di vendita.
Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di
mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono
fare offerte per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Art. 659.
(Modalita’ dell’incanto).
L’incanto ha luogo avanti il giudice dell’esecuzione nella sala
delle udienze, col sistema della candela vergine.
La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l’offerta
maggiore.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando
essa e’ superata da altra valida.
L’incanto, se non puo’ compiersi nella stessa udienza, e’
continuato nel primo giorno seguente non festivo.
Art. 660.
(Aggiudicazione per persona da nominare).
Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da
nominare, deve, nei tre giorni dall’incanto, dichiarare in
cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta,
depositando il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene
definitiva al nome del procuratore.
Art. 661.
(Ulteriori incanti, vendita senza incanto).
Quando la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte,
il giudice dell’esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore
proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo
di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento
a quello precedente.
Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del
prezzo base, la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di
offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti i creditori interessati
e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza
incanto, prescrivendone le condizioni.
Art. 662.
(Offerte di aumento).
Nei dieci giorni successivi all’incanto possono presentarsi al
giudice dell’esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore
almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.
L’offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione
pari al venti per cento del prezzo offerto.
Il giudice dell’esecuzione, accertato l’adempimento delle predette
formalita’, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli
precedenti, sulla base del prezzo aumentato.
Art. 663.
(Versamento del prezzo).
L’aggiudicatario, entro il termine fissato dall’ordinanza di
vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalita’ fissate
nell’ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento
comprovante l’avvenuto versamento.
Art. 664.
(Trasferimento della nave).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione con
decreto trasferisce all’aggiudicatario la nave descritta nella
ordinanza di vendita, e ingiunge all’ufficio competente di cancellare
le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
Il decreto, trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, e’ reso pubblico a norma dell’articolo
250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della
nave.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
vendita senza incanto.
Art. 665.
(Trasferimento dei carati di nave).
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con
decreto, trasferisce all’aggiudicatario i carati indicati nella
ordinanza di vendita e ingiunge all’ufficio competente di restringere
le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.
Il decreto e’ trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma
dell’articolo 250.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla
vendita senza incanto.
Art. 666.
(Inadempienza dell’aggiudicatario).
Se il prezzo non e’ versato entro il termine stabilito, il giudice
dell’esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme
stabilite nell’articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.
L’ammontare della cauzione prestata dall’aggiudicatario
inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo
ottenuto nel nuovo incanto.
Se il prezzo unito alla cauzione e’ inferiore a quello dell’incanto
precedente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di un creditore
intervenuto, emette a carico dell’aggiudicatario inadempiente decreto
di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque
giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l’aggiudicatario
puo’ proporre opposizione nei confronti del creditore istante.
Art. 667.
(Opposizioni all’esecuzione).
La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la
pignorabilita’ della nave o dei carati, si propongono con ricorso al
giudice dell’esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice
competente ai sensi dell’articolo 643, salva l’applicazione
dell’articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il
giudice dell’esecuzione, se e’ competente per la causa, provvede alla
istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di
procedura civile, altrimenti fissa con decreto l’udienza di
comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Art. 668.
(Opposizioni agli atti esecutivi).
Salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo comma, del codice di
procedura civile, le opposizioni relative alla regolarita’ formale e
alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonche’
quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con
ricorso al giudice dell’esecuzione, o, in difetto con citazione al
giudice competente ai sensi dell’articolo 643, nel termine perentorio
di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il
titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli
atti furono compiuti.
Il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 618 del
codice di procedura civile.
Art. 669.
(Opposizione di terzi).
Il terzo che pretende avere la proprieta’ o altro diritto reale
sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, puo’ proporre
opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia
disposta la vendita.
Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice
di procedura civile.
Art. 670.
(Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo
proprietario).
Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave e’ promossa
dai creditori dell’armatore non proprietario, assistiti da privilegio
navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati
anche al proprietario non armatore.
Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si
compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si
applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione
del divieto di cui all’articolo 658, terzo comma.
Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il
debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.
Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario e’ equiparato
al proprietario non armatore.
Art. 671.
(Vendita di pertinenze separate).
Alla procedura di vendita di cose gia’ costituenti pertinenze, si
applicano le norme del codice di procedura civile relative alla
vendita di cose mobili.
Art. 672.
(Rinvio).
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla
sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile.
CAPO III
Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche
Art. 673.
(Facolta’ di liberare la nave).
Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il
suo titolo e non e’ personalmente obbligato verso creditori
privilegiati o ipotecari, ha facolta’ di liberare la nave o i carati
da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto
anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Art. 674.
(Liberazione dopo il pignoramento).
La facolta’ prevista dall’articolo precedente spetta all’acquirente
anche dopo il pignoramento, purche’ egli nel termine di trenta giorni
proceda in conformita’ di quanto e’ disposto dall’articolo seguente.
Art. 675.
(Istanza per la liberazione).
L’acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti
proprietari un atto contenente:
1) la data e la qualita’ del suo titolo e la data della
trascrizione;
2) il nome dei suoi danti causa;
3) gli elementi di individuazione della nave;
4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico
dell’acquirente, o il valore che egli offre di pagare;
5) l’elenco dei creditori ipotecari coll’indicazione dei loro nomi,
delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della
trascrizione di essi;
6) l’offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione
e dall’inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato,
affinche’ sia diviso tra i creditori;
7) l’elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che
sarebbe competente per l’esecuzione.
Un estratto sommario di quest’atto deve essere inserito nel
giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l’ufficio
d’iscrizione della nave o del galleggiante.
Art. 676.
(Istanza di vendita all’incanto della nave).
Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni
dalla notificazione e dall’inserzione disposta nell’articolo
precedente, puo’ domandare la vendita allo incanto, offrendo
l’aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo
e per l’adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta
dall’istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata
all’acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente
a norma dell’articolo 643, il quale constatata la regolarita’ degli
atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di
vendita ai sensi degli articoli 656, 657.
Art. 677.
(Provvedimento di liberazione).
Se la vendita non e’ domandata nel termine o nel modo stabilito
nell’articolo precedente o se la domanda e’ respinta, il prezzo
offerto dall’acquirente rimane definitivamente fissato.
Eseguito dall’acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il
presidente del tribunale, competente a norma dell’articolo 643,
ordina con decreto all’ufficio competente la cancellazione o la
restrizione delle trascrizioni ipotecarie.
Il decreto e’ trasmesso d’ufficio dal cancelliere all’ufficio
d’iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a
norma dell’articolo 250.
Art. 678.
(Aggiudicazione al terzo acquirente).
Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice
competente ai sensi dell’articolo 643, con decreto, pronuncia la
conferma del titolo di acquisto e ingiunge all’ufficio competente di
cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.
Il decreto e’ trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione
della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma
dell’articolo 250.
Il terzo acquirente, al quale e’ stata aggiudicata la nave o il
carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di
cio’ che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
Art. 679.
(Effetti del mancato deposito del prezzo).
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la
domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi
rimane senza effetto, salva la responsabilita’ del richiedente per i
danni verso i creditori.
CAPO IV
Della distribuzione del prezzo
Art. 680.
(Disposizioni generali).
Nel caso di cui all’articolo 677, il terzo acquirente deposita
presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell’articolo
643, l’elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli
privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice
dell’esecuzione.
Nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 644, i
comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del
giudice, competente ai sensi dell’articolo 643, la domanda con gli
atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine
stabilito.
La distribuzione del prezzo non e’ sospesa per il ritardo del
deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave
regolata dall’articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede
separatamente.
Art. 681.
(Rinvio).
La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose gia’
costituenti pertinenze separabili e’ regolata dalle norme del codice
di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato
dalla vendita di cose mobili.
La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi
dell’articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita
forzata di nave o carati e’ regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a
598 del codice di procedura civile.
CAPO V
Dei procedimenti cautelari
Art. 682.
(Provvedimento di autorizzazione).
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro
giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei
carati senza ordine di giustizia;
2) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si
tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal
porto di arrivo;
3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante,
cui si riferisce l’autorizzazione.
Art. 683.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario e al comandante della nave.
Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se
chi agisce e’ creditore dell’armatore non proprietario ed e’
assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si
tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od
ipoteche.
Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo’
prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia
eseguita secondo le modalita’ indicate dal secondo comma
dell’articolo 650.
Art. 684.
(Pubblicita’ del provvedimento).
Il provvedimento notificato e’, a cura del creditore, trascritto
nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o
loro carati, annotato inoltre sull’atto di nazionalita’.
Art. 685.
(Amministrazione della nave sequestrata).
In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo,
all’amministrazione della nave si applica il disposto dell’articolo
652.
Art. 686.
(Rinvio).
Per quanto non e’ espressamente disposto nel presente capo, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti
il sequestro.
PARTE SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
LIBRO PRIMO
DELL’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO PRIMO
((DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE))
Art. 687.
(Amministrazione dell’aviazione civile).
L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei
poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche’ fatte salve le competenze specifiche degli altri
enti aeronautici, agisce come unica autorita’ di regolazione tecnica,
((certificazione, vigilanza e controllo)) nel settore dell’aviazione
civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura
la presenza e l’applicazione di sistemi di qualita’ aeronautica
rispondenti ai regolamenti comunitari.
((Le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti
aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive,
nonche’ dalle norme statutarie ed organizzative.))
Art. 688.
(( (Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi).))
((Negli aeroporti situati all’interno di porti marittimi la
vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e
aeromobili e’ esercitata, d’intesa, dall’ENAC e dall’autorita’
marittima.))
Art. 689.
(( (Vigilanza sul traffico nazionale all’estero).))
((La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale
all’estero e’ esercitata dall’autorita’ consolare.))
Art. 690.
(Annessi ICAO).
Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa
all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7
dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948,
n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in
via amministrativa, ((per le singole materie,)) sulla base dei
principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche
mediante l’emanazione di regolamenti tecnici dell’ENAC.
Con le stesse modalita’ di cui al primo comma si provvede
all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche
degli annessi e al recepimento dell’ulteriore normativa tecnica
applicativa degli stessi ((, nonche’ delle disposizioni tecniche
attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali
collegati con gli annessi)).
((Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica
attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite
dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni,
l’ENAC determina le condizioni di applicabilita’, attuazione e
regolarita’ dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.))
Il Governo della Repubblica e’ autorizzato a modificare ((o
sostituire)), con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei
principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con
quelle degli annessi oggetto del recepimento.
TITOLO SECONDO
((DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA))
Art. 691.
(( (Servizi della navigazione aerea).))
((I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa
comunitaria in vigore, si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di
controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di
area, dell’avvicinamento e dell’aeroporto; i servizi di informazioni
volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.))
Art. 691-bis
(Fornitura dei servizi della navigazione aerea).
Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa
comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche’ la redazione
delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa’
pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso
di apposita licenza o certificazione.
Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il
gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di
competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e
del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento
degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi’, la gestione e la
manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di
sua proprieta’.
L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo
stipulando ((…)) specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre
all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero della difesa ((anche al fine di garantire un livello di
sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea)). Sono fatte
salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.
TITOLO TERZO
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI ((AEROPORTI))
CAPO I
Della proprieta’ e dell’uso degli ((aeroporti))
Art. 692.
(( (Beni del demanio aeronautico statale).))
((Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato
strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare
aeronautico.))
Art. 693.
(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico).
I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dell’art. 692 sono assegnati all’ENAC in uso gratuito
((per il successivo affidamento)) in concessione al gestore
aeroportuale.
All’individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
((I beni del demanio militare aeronautico, non piu’ funzionali ai
fini militari e da destinare all’aviazione civile in quanto
strumentali all’attivita’ del trasporto aereo, sono individuati con
provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al
demanio aeronautico civile per l’assegnazione in uso gratuito
all’ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo
comma. Il Ministero della difesa puo’ disporre, compatibilmente con
le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di
suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni
comunque afferenti ad attivita’ aeronautiche.))
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
diritto di prelazione per l’acquisizione al proprio demanio o
patrimonio degli ((aeroporti)) e dei beni del demanio aeronautico
civile di cui all’articolo 692, in caso di loro alienazione o
dismissione da parte dello Stato.
Art. 694.
( ((Aeroporti)) privati).
Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli
effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali ((e delle
convenzioni)) vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei
privati, sul suolo di proprieta’ privata, di ((aeroporti)) e di altri
impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC.
Art. 695.
(Mutamenti relativi ai diritti su ((aeroporti)) e su altri impianti
privati).
L’alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e
qualunque altro atto dispositivo di ((aeroporti)) o di altri impianti
aeronautici privati sono preventivamente comunicati all’ENAC, anche
ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696.
(Opere di pubblico interesse).
La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie
((alla realizzazione)) ed all’ampliamento di ((aeroporti)) e di altri
impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea
e’ fatta dall’ENAC ed e’ comunicata al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze, puo’ annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione.
Art. 697.
(( (Aeroporti aperti al traffico civile).))
((Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione
d’idoneita’ al servizio da parte dell’ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti
pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro della
difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell’articolo 694 e
adibiti dal gestore all’esercizio del traffico aereo.))
Art. 698.
(( (Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale) )).
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentita l’Agenzia del demanio, sono
individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, ((gli
aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale)), quali
nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello
Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico,
dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi,
nonche’ di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo
procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del
Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti
di interesse regionale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,
composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato
di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennita’ o compenso ne’ rimborsi spese.
Art. 699.
(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile).
Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti
aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l’uso
degli aeroporti ((e, in particolare, delle disposizioni previste, per
ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo)).
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita’
o quando cio’ sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in
ogni caso la facolta’ dell’ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700.
(Uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile).
Salvo il caso di necessita’, per l’uso degli ((aeroporti)) privati
non aperti al traffico civile e’ richiesto il consenso ((del
gestore)) dell’aeroporto.
Art. 701.
(( (Aviosuperfici).))
((Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree,
diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e
sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze
dell’ENAC in materia di sicurezza, nonche’ delle regioni, degli enti
locali e delle altre autorita’ secondo le rispettive attribuzioni.
I comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica,
tengono in considerazione le finalita’ aeronautiche proprie delle
aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.))
Art. 702.
(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali).
Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione
di opere pubbliche, l’approvazione dei progetti di costruzione, di
ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di
eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta
mobilita’, e’ di spettanza dell’ENAC, anche per la verifica della
conformita’ alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di
pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Art. 703.
(Devoluzione delle opere non amovibili).
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della
concessione.
Ove non diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando la
stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull’area
demaniale, restano acquisite allo Stato.
L’ENAC ha facolta’, d’intesa con le autorita’ che hanno rilasciato
la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’ENAC, ove il
concessionario non esegua l’ordine di demolizione, puo’ provvedervi
d’ufficio ai sensi dell’articolo 54.
Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario
subentrante ha l’obbligo di corrispondere al concessionario uscente
il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell’atto di
concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi
insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per
intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati
((o acquisiti)) dal concessionario uscente con proprie risorse,
inseriti nel contratto di programma e approvati dall’ENAC, e’ pari al
valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti
e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti
beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile
dalla contabilita’ analitica regolatoria certificata presentata dal
concessionario uscente per l’annualita’ immediatamente precedente.
Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro
sul sedime aeroportuale, realizzati ((o acquisiti)) dal
concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo
svolgimento di attivita’ di natura commerciale, come tali non
soggette a regolazione tariffaria, restano di proprieta’ del demanio
dello Stato, senza che sia dovuto alla societa’ concessionaria alcun
rimborso ((, salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura
commerciale per cui sia stata autorizzata dall’ENAC la realizzazione
o l’acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all’attivita’
aeroportuale e alla valorizzazione dell’aeroporto, per i quali spetta
un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilita’
analitica regolatoria)).
Il concessionario uscente e’ obbligato a proseguire
nell’amministrazione dell’esercizio ordinario dell’aeroporto alle
stesse condizioni fissate all’atto di concessione sino al subentro
del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di
subentro dovuto dallo stesso, ((salva diversa determinazione
dell’ENAC motivata)) in ordine al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la
concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario
che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario
il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la
scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1453 del codice civile.
La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e
indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora
meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e
indennizzi siano gia’ previsti nelle convenzioni di gestione
aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate.
CAPO II
((Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra))
Art. 704.
(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale).
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e,
limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con
il Ministro della difesa. (71) ((80))
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di
quaranta anni, e’ adottato, su proposta del-l’ENAC, all’esito di
selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita’,
nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’ENAC, sentita,
laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui
territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione. (71) ((80))
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia
una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale
ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita’.
L’affidamento in concessione e’ subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione fra il gestore aeroportuale e l’ENAC, nel rispetto
delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. L’ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi’, entro
sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo
all’affidamento in concessione, un contratto di programma che
recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata
dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita’, e
quella recata dall’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,
compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualita’ del
servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute
nei piani di investimento di cui all’atto di concessione. Deve
inoltre contenere le modalita’ di definizione ed approvazione dei
programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di
decadenza o revoca della concessione, nonche’ le disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del
settore.
—————
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l’art. 3, comma 2)
che “le disposizioni di cui all’articolo 704, primo e secondo comma,
del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto
legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione
aeroportuale gia’ rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche’
ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12
novembre 1997, n. 521”.
—————
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal D.L. 31
dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che “le
disposizioni di cui all’articolo 704, primo e secondo comma, del
codice della navigazione, come modificato dal presente decreto
legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione
aeroportuale gia’ rilasciate, anche in base a legge speciale, e in
ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonche’ ai procedimenti di
rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre
1997, n. 521”.
Art. 705.
(Compiti del gestore aeroportuale).
((Il gestore aeroportuale e’ il soggetto cui e’ affidato, sotto il
controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attivita’ o in
via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo
criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture
aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita’ dei vari
operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale
considerato. L’idoneita’ del gestore aeroportuale a espletare le
attivita’ di cui al presente comma, nel rispetto degli standard
tecnici di sicurezza, e’ attestata dalla certificazione rilasciata
dall’ENAC.))
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le
competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e
sicurezza pubblica, difesa civile, ((prevenzione degli incendi e
lotta agli incendi)), soccorso e protezione civile, il gestore
aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la
convenzione ed il contratto di programma;
((b) organizza l’attivita’ aeroportuale al fine di garantire
l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura
di attivita’ e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche
mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla
tipologia di traffico;))
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari
servizi di assistenza a terra, di cui all’articolo 706, fornendoli
direttamente o coordinando l’attivita’ dei soggetti idonei che
forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con la societa’
Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura
l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali,
al fine di non interferire con l’attivita’ di movimentazione degli
aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del
regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aeroportuali, ((…));
((e-bis) propone all’ENAC l’applicazione delle misure
sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso
degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da
parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e
aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita’ e urgenza e salva ratifica
dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste
dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;))
f) fornisce tempestivamente notizie all’ENAC, alla societa’ Enav,
ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello
del servizio ed a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto,
nonche’ alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio
per la navigazione aerea nell’ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformita’ alle direttive
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dall’ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita’
dei servizi offerti all’utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e
merci, conformemente alle disposizioni vigenti ((, nonche’ la
gestione degli oggetti smarriti.))
Art. 706.
(( (Servizi di assistenza a terra).))
((I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al
traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale
che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti
idonei dall’ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.))
CAPO III
Vincoli della proprieta’ privata
Art. 707.
(Determinazione delle zone soggette a limitazioni).
Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC
individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli
aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la
navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa,
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione
ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di
pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.
Il personale incaricato dall’ENAC di eseguire i rilievi e di
collocare i segnali puo’ accedere nella proprieta’ privata,
richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l’assistenza della
forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono
indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito
nell’ufficio del comune interessato.
Dell’avvenuto deposito e’ data notizia, entro dieci giorni,
mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione
interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne
pubblicita’ ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti
idonei.
((Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere
autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di
rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche
sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del
regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti,
di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.))
((Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente
articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate
con decreto del Ministro della difesa.))
Art. 708.
(( (Opposizione).))
((Nel termine di sessanta giorni dall’avviso di deposito di cui
all’articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo’, con
atto notificato all’ENAC, proporre opposizione avverso la
determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta’,
e del predetto termine, e’ fatta menzione nel medesimo avviso.
L’ENAC decide sull’opposizione entro sessanta giorni dalla notifica
della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione
s’intende respinta.))
Art. 709.
(Ostacoli alla navigazione).
Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le
piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che
((, anche in virtu’ delle loro destinazioni d’uso,)) interferiscono
con le superfici di rispetto, come definite dall’ENAC con proprio
regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea
e’ subordinata all’autorizzazione dell’ENAC, previo coordinamento,
ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710.
(( (Aeroporti militari).))
((Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le
competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla
navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di
cui all’articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all’articolo 712;
e) all’abbattimento degli ostacoli ed all’eliminazione dei pericoli
di cui all’articolo 714.))
Art. 711.
(( (Pericoli per la navigazione).))
((Nelle zone di cui all’articolo 707, sono soggette a limitazioni
le opere, le piantagioni e le attivita’ che costituiscono un
potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per
la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l’esercizio delle
attivita’ di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle
autorita’ preposte, sono subordinati all’autorizzazione dell’ENAC,
che ne accerta il grado di pericolosita’ ai fini della sicurezza
della navigazione aerea.))
Art. 712.
(Collocamento di segnali).
L’ENAC, anche su segnalazione delle autorita’ e degli organismi
locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con
riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi
dell’articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui
rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore
visibilita’, nonche’ l’adozione di altre misure necessarie per la
sicurezza della navigazione.
((Il monitoraggio dell’efficienza dei segnali nelle zone di cui
all’articolo 707 compete al gestore aeroportuale.))
I comuni territorialmente competenti segnalano all’ENAC eventuali
inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di
segnali.
Art. 713.
(( (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della
navigazione aerea).))
((Le aree in prossimita’ di aviosuperfici o di impianti aeronautici
destinati al servizio della navigazione aerea possono essere
assoggettate dall’ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e
711, a tutela dell’interesse pubblico.))
Art. 714.
(( (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).))
((L’ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti
gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea
o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e’ posto a
carico del proprietario dell’opera che costituisce ostacolo.
Se l’ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla
data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in
carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e’ corrisposta
un’indennita’ all’interessato che abbia subito un pregiudizio in
conseguenza dell’abbattimento o dell’eliminazione.))
Art. 714-bis.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 715.
(Valutazione di rischio delle attivita’ aeronautiche).
Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita’
aeronautiche ((alle comunita’)) presenti sul territorio limitrofo
agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare
la valutazione dell’impatto di rischio.
Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione
del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione
di cui al primo comma.
Art. 715-bis.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 715-ter.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 715-quater.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 715-quinquies.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 716.
(( (Inquinamento acustico).))
((La realizzazione di opere e l’imposizione di nuove destinazioni
urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate
all’osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento
acustico.))
Art. 717.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 717-bis.
((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA
I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.
9 MAGGIO 2005, N. 96))
CAPO IV
Della polizia degli ((aeroporti))
Art. 718.
(Funzioni di polizia e di vigilanza).
Le funzioni di polizia degli ((aeroporti)) sono esercitate
dall’ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche ((,
unitamente all’applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle
misure interdittive temporanee di cui all’articolo 705, secondo
comma, lettere e-bis) ed e-ter).))
I soggetti privati che esercitano un’attivita’ nell’interno degli
((aeroporti)) sono soggetti alla vigilanza dell’ENAC, nell’esercizio
dei poteri autoritativi di competenza, nonche’ al coordinamento e
controllo del gestore aeroportuale. ((Ferme restando le competenze
delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti
si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell’ENAC.))
L’ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa’
Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell’ENAC autorizzato a svolgere attivita’ ispettiva
e’ garantito l’accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle
infrastrutture, nonche’ alle documentazioni pertinenti alle attivita’
connesse alla navigazione aerea.
Art. 719.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 720.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 721.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 722.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 723.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 724.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 725.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 726.
(Impiego di mezzi per urgenti necessita’).
Il ((ENAC)) puo’, in caso di urgente necessita’ di servizio,
ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali
si trovino nell’aeroporto, siano messi a sua disposizione con il
relativo personale. Puo’ parimenti ordinare che sia messo a sua
disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.
Art. 727.
(Soccorso ad aeromobili in pericolo).
Il ((ENAC)), che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della
caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente
provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa
procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita’,
che possano utilmente intervenire.
Quando l’autorita’ aeronautica non puo’ tempestivamente
intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi
dall’autorita’ comunale, o da quella marittima se il sinistro e’
avvenuto in mare.
Art. 728.
(Compenso e indennita’).
Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all’articolo precedente
siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che
hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l’opera
utilmente prestata, nonche’, in ogni caso, al risarcimento dei danni
e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli
983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi
secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Art. 729.
(Rimozione di relitti).
Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un
((aeroporto)) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di
provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il
termine per l’esecuzione.
Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato,
l’autorita’ provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei
relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e’
sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e’ tenuto a
corrispondere allo Stato la differenza.
Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla
differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari
sull’aeromobile.
Nei casi di urgenza l’autorita’ puo’ senz’altro provvedere
d’ufficio per conto e a spese del proprietario.
Art. 730.
(Ingiunzione per rimborso di spese).
Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto
di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con
decreto del pretore competente per territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al
debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC))
puo’ procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo’ fare opposizione al
decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito a al suo
ammontare ((…)). (17)
L’opposizione e’ proposta dinanzi al giudice competente per valore.
—————
AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n.
96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’
costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con
le parole: “previo versamento della somma indicata nell’atto di
ingiunzione”.
TITOLO QUARTO
((DEL PERSONALE AERONAUTICO))
Art. 731.
(( (Il personale aeronautico).))
((Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale
aeronautico di cui all’annesso n. 1 alla Convenzione relativa
all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e’ previsto
il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.))
Art. 732.
(( (Personale di volo).))
((Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di
aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli
impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.))
Art. 733.
(Personale non di volo).
Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
((e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.))
Art. 733-bis.
(( (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al
pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei
servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale).))
((I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del
personale di volo di cui all’articolo 732, primo comma, lettera a),
nonche’ del personale non di volo di cui all’articolo 733, primo
comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il
servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono
disciplinati dalla normativa europea, nonche’ dalla normativa tecnica
nazionale adottata dall’ENAC ai sensi degli articoli 687, primo
comma, e 690, primo e secondo comma, nonche’ dai manuali operativi
dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell’Aeronautica
Militare e degli operatori aerei.))
Art. 734.
(Licenze ed attestati).
I titoli professionali, i requisiti e le modalita’ per il rilascio,
il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle
licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono
disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformita’
all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e
comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e
della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di
volo ((, coordinando le attivita’ per il conseguimento e il
mantenimento dell’idoneita’ psicofisica.))
L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla
manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione
aerea.
Art. 735.
(( (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati).))
((I titolari di licenze e di attestati hanno l’obbligo di esibirli
al personale dell’ENAC, nel corso di attivita’ ispettive o di
controllo, e alle competenti autorita’ straniere sul territorio degli
Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.))
Art. 736.
(( (Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico).))
((Gli albi e il registro d’iscrizione del personale di volo, di cui
all’articolo 732, sono tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti
d’iscrizione.))
Art. 737.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 738.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 739.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 740.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 741.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 742.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
TITOLO QUINTO
DEL REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI AEROMOBILI
CAPO I
Delle distinzioni degli aeromobili
Art. 743.
(( (Nozione di aeromobile).))
((Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto
per aria di persone o cose.
Sono altresi’ considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio
remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti
dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
difesa.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo,
compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25
marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo
della parte seconda del presente codice.))
Art. 744.
(Aeromobili di Stato e aeromobili privati).
((Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di
proprieta’ dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle
Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro
servizio di Stato.))
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale
sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione
di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
((Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili
utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per
attivita’ dirette alla tutela della sicurezza nazionale.))
Art. 745.
(( (Aeromobili militari).))
((Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi
speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo
caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi
militari.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero
della difesa.))
Art. 746.
(Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).
Salvo quanto disposto dell’articolo 744, quarto comma, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo’, con proprio provvedimento,
equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur
appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti
a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalita’ dell’equiparazione
ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
L’equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla
categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel
provvedimento.
((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione della qualifica
di volo di Stato all’attivita’ di volo esercitata nell’interesse
delle autorita’ e delle istituzioni pubbliche.))
Art. 747.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 748.
(Norme applicabili).
Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente
codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia
dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ agli
aeromobili previsti nel quarto comma dell’articolo 744.
((L’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai
sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l’esenzione
da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche’ il diritto di
priorita’ nell’utilizzazione delle strutture aeroportuali.))
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili
di cui al primo comma e’ effettuato garantendo un adeguato livello di
sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate
dalle competenti Amministrazioni dello Stato ((, nonche’, per quanto
riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell’articolo 744,
d’intesa con l’ENAC)).
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione,
non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle
infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri
Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta’.
CAPO II
Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione ((…))
Art. 749.
(Ammissione degli aeromobili alla navigazione).
Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante
iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle
forme previste dal presente codice.
Sono altresi’ ammessi alla navigazione gli aeromobili non
immatricolati, nonche’ quelli gia’ immatricolati di cui all’articolo
744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell’articolo
754.
((Le condizioni per l’effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai
regolamenti dell’ENAC.))
Art. 750.
(( (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili).))
((Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale
tenuto dall’ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalita’ di cui
all’articolo 756.
L’iscrizione e’ richiesta dal proprietario che risponde ai
requisiti previsti dall’articolo 756.
L’aeromobile e’ identificato dalle marche di nazionalita’ e di
immatricolazione.))
Art. 751.
(( (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).))
((Non possono ottenere l’immatricolazione gli aeromobili che
risultino gia’ iscritti in registri aeronautici di altri Stati.))
Art. 752.
(( (Marca di nazionalita’).))
((Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno
la marca di nazionalita’ costituita dalla lettera maiuscola I.))
Art. 753.
(( (Marca di immatricolazione).))
((La marca di immatricolazione e’ composta da un gruppo di quattro
lettere, e’ assegnata dall’ENAC e deve essere diversa per ogni
aeromobile.))
—————
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 7 novembre 1957, n. 1438 ha disposto (con l’art. 5, comma
1, lettera b)) che presso l’Ae C I. e a sua cura e’ tenuto il
registro matricolare per l’iscrizione degli alianti libratori a norma
del presente articolo.
Art. 754.
(Assegnazione di marche temporanee).
Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore
medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non
immatricolati, di sua proprieta’ o nella sua disponibilita’, che
siano gia’ iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di
effettuare l’attivita’ di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni,
nonche’ consegna ad acquirenti.
Sono, altresi’, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non
ancora immatricolati, di proprieta’ di soggetti rispondenti ai
requisiti previsti dall’articolo 756, che ne dispongono a scopo di
vendita, nonche’, per esigenze di sicurezza nazionale, agli
aeromobili di cui all’articolo 744, quarto comma, anche se gia’
immatricolati. ((Il periodo di utilizzabilita’ delle marche
temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e’ stabilito dall’ENAC
all’atto dell’assegnazione.))
Art. 755.
(Certificato di immatricolazione).
Il certificato di immatricolazione e’ rilasciato dall’ENAC ed
enuncia i contrassegni di individuazione dell’aeromobile, il tipo e
le caratteristiche principali, le generalita’ del proprietario,
((…)) nonche’ le altre indicazioni richieste dai regolamenti
dell’ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano
modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756.
(( (Requisiti di nazionalita’ degli aeromobili).))
((Rispondono ai requisiti di nazionalita’ richiesti per
l’iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che
appartengono in tutto od in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni
altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro
dell’Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
c) a societa’ costituite o aventi una sede in Italia o in un altro
Stato membro dell’Unione europea il cui capitale appartenga in tutto
od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato
membro dell’Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di
altro Stato membro dell’Unione europea aventi le stesse
caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la
maggioranza degli amministratori e l’amministratore delegato siano
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea.
L’ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, puo’, con
provvedimento motivato, consentire l’iscrizione nel registro
aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa’ titolari di
una licenza di esercizio abbiano l’effettiva disponibilita’,
ancorche’ non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro
aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve
essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui
all’articolo 755, il titolo, diverso dalla proprieta’, in base al
quale l’iscrizione e’ effettuata. Gli obblighi che il presente titolo
pone a carico del proprietario, in relazione all’ammissione
dell’aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha
l’effettiva disponibilita’ dell’aeromobile.
La proprieta’ ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di
cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.))
Art. 757.
(( (Perdita dei requisiti di nazionalita’).))
((La perdita dei requisiti di nazionalita’, ove non ricorrono le
condizioni previste dall’articolo 756, secondo comma, comporta la
cancellazione dell’aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L’ENAC esegue la cancellazione dell’aeromobile dal registro di
iscrizione ai sensi dell’articolo 760.))
Art. 758.
(( (Perdita dei requisiti di nazionalita’ nei casi di successione e
di aggiudicazione).))
((Quando l’aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei
requisiti di cui all’articolo 756 a causa di morte, l’erede o il
legatario, entro otto giorni dall’accettazione dell’eredita’ o
dall’acquisto del legato, deve farne denuncia all’ENAC, il quale
procede a norma dell’articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione
dell’aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui
all’articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno
dell’aggiudicazione.))
Art. 759.
(Demolizione e smantellamento dell’aeromobile).
Il proprietario che intende procedere alla demolizione
dell’aeromobile deve darne comunicazione all’ENAC.
((L’ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede
alla pubblicazione, secondo le modalita’ stabilite con proprio
regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico
nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far
valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro diritti.))
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso
l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e
la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese
sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l’ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che
l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o
i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei
diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri
creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che
il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione
bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine
indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche’ degli altri diritti fatti
valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della
fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei
crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese
legali risultanti dall’atto di opposizione, fino a un limite massimo
pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti organi
dell’ENAC.
In caso di particolare urgenza, l’ENAC puo’ autorizzare, su
richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della
scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente
all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonche’ al
deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non
trascritti, pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti
organi dell’ENAC.
L’ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le
condizioni e le modalita’ in base alle quali puo’ essere presentata
la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L’autorizzazione non e’ rilasciata se la demolizione puo’
pregiudicare lo svolgimento di attivita’ di analisi e indagini per la
sicurezza aerea.
Ottenuta l’autorizzazione alla demolizione, le operazioni di
smantellamento dell’aeromobile devono essere autorizzate dall’ENAC il
quale ne stabilisce le modalita’ in conformita’ ai propri
regolamenti.
L’ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell’articolo
760.
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 760.
(Cancellazione dell’aeromobile dal registro).
L’aeromobile e’ cancellato dal registro d’iscrizione quando:
a) e’ perito o si presume perito;
b) e’ stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalita’ richiesti nell’articolo
756;
d) e’ stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e’ stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti
dall’articolo 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l’aeromobile
nel registro di altro Stato membro dell’Unione europea.
La cancellazione dell’aeromobile deve essere richiesta dal
proprietario o dai soggetti che hanno l’effettiva disponibilita’
dell’aeromobile, ai sensi dell’articolo 756, secondo comma, i quali
provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione
e di navigabilita’.
((Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l’ENAC,
ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione,
secondo le modalita’ stabilite con proprio regolamento e mediante
annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col
quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall’annotazione i loro diritti.))
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso
l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e
la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese
sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l’ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l’avveramento
delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto
comma dell’articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui
al quarto e quinto comma dell’articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario,
che intende alienare l’aeromobile o che, mantenendone la proprieta’,
intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per
l’iscrizione in un registro di un altro Stato dell’Unione europea,
deve fare dichiarazione all’ENAC. L’ENAC, subordinatamente
all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico
nazionale, procede alla cancellazione dell’aeromobile, previo ritiro
dei certificati di immatricolazione e di navigabilita’. Dell’avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, nonche’ ((pubblicita’, secondo le modalita’
stabilite con regolamento dell’ENAC e mediante annotazione nel
registro aeronautico nazionale.))
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei
privilegi sull’aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
La cancellazione dell’aeromobile puo’ essere anche disposta
d’ufficio.
Art. 761.
(( (Perdita presunta).))
((Quando dal giorno dell’ultima notizia sono trascorsi tre mesi,
l’aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al
quale risale l’ultima notizia.))
Art. 762.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
CAPO III
Della navigabilita’ dell’aeromobile
Art. 763.
(Condizioni di navigabilita’).
L’aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di
navigabilita’, convenientemente attrezzato e atto all’impiego al
quale e’ destinato.
Art. 764
(( (Certificato di navigabilita’).))
((L’idoneita’ dell’aeromobile alla navigazione aerea e’ attestata
dal certificato di navigabilita’.
Il certificato di navigabilita’ abilita l’aeromobile alla
navigazione.))
Art. 765.
(Impiego dell’aeromobile).
L’aeromobile puo’ essere adibito soltanto al servizio o all’impiego
consentito alla categoria alla quale, dal certificato di
navigabilita’, risulta assegnato.
Tuttavia l’aeromobile puo’ essere destinato ad un servizio o ad un
impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche
minori; ma in tal caso non si applica il piu’ favorevole regime
previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.
Art. 766.
(( (Rilascio del certificato di navigabilita’).))
((Il certificato di navigabilita’ e’ rilasciato conformemente alla
normativa comunitaria.))
Art. 767.
(( (Certificato di omologazione).))
((Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la
rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza
emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla
Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e
relativi annessi.))
Art. 768.
(( (Visite ed ispezioni).))
((L’ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai
propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per
l’accertamento delle condizioni di navigabilita’ e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni e’ a carico
dell’esercente.))
Art. 769.
(( (Visite ed ispezioni all’estero).))
((All’estero, le visite e le ispezioni di cui all’articolo 768 per
gli aeromobili nazionali sono eseguite dall’ENAC ovvero dagli enti
stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.))
Art. 770.
(( (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC).))
((I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati
dall’ENAC fanno fede fino a prova contraria.))
CAPO IV
Dei documenti dell’aeromobile
Art. 771.
(( (Documenti di bordo).))
((Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita’;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove
prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili non impiegati in attivita’ di trasporto pubblico
sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di bordo.))
Art. 772.
(( (Giornale di bordo). ))
((Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati
nell’articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare
importanza.))
Art. 773.
(Libri dell’aeromobile).
Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto
dell’aeromobile, del motore e dell’elica, ((nonche’ del quaderno
tecnico di bordo,)) su cui eseguire le annotazioni relative
all’esercizio.
Art. 774.
(( (Tenuta dei libri). ))
((L’esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in
conformita’ ai regolamenti dell’ENAC.))
Art. 775.
(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti
dell’aeromobile).
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell’aeromobile le
disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le
annotazioni relative all’esercizio dell’aeromobile sui libri di cui
agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell’esercente
quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro
l’esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non puo’ scinderne il
contenuto.
TITOLO SESTO
DELL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI
Capo I
((Dei servizi aerei intracomunitari))
Art. 776.
(( (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di
linea).))
((Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a
titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o
merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori
aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche’,
preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le
disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.))
Art. 777.
(( (Certificato di operatore aereo).))
((Il certificato di operatore aereo e’ rilasciato dall’ENAC e
attesta che l’operatore possiede la capacita’ professionale e
l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei
propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attivita’
aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalita’ per il rilascio, il
rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall’ENAC sulla base
dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non e’ cedibile.))
Art. 778.
(Rilascio della licenza di esercizio).
((La licenza di esercizio e’ rilasciata dall’ENAC, a norma del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a
imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche
attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, e’
esercitato da uno Stato membro dell’Unione europea o da cittadini di
Stati membri dell’Unione europea e la cui attivita’ principale
consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
con qualsiasi altra attivita’ commerciale che comporti l’esercizio
oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire
adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari
e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio,
del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche’ di cui al
regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004.))
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare
di disporre di uno o piu’ aeromobili, o in base a un titolo di
proprieta’ o in base a un contratto di utilizzazione dell’aeromobile
previamente approvato dall’ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del
regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e’ richiesto dal proprietario
dell’aeromobile, all’atto della richiesta il richiedente deve
consegnare copia autentica del titolo che consente l’utilizzazione
dell’aeromobile e dal quale risulti l’avvenuta approvazione di cui al
quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalita’ e la validita’ della
licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di
operatore aereo che specifichi le attivita’ contemplate dalla licenza
stessa.
Art. 779.
(Mantenimento della licenza di esercizio).
La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i
requisiti di cui all’articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull’attivita’ del vettore aereo e la verifica circa
il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio
della licenza di esercizio spetta all’ENAC.
L’ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni ((due
anni)), verifica la permanenza dei requisiti necessari per il
rilascio della licenza.
La licenza puo’ essere sospesa in qualsiasi momento dall’ENAC,
qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei
requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu’
in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la
licenza e’ revocata dall’ENAC.
Il servizio per il quale e’ stata rilasciata la licenza non puo’
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell’ENAC.
Art. 780.
(( (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra
vettori).))
((Nella combinazione di piu’ trasporti aerei che utilizzano lo
stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori
sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di
sicurezza prescritti, nonche’ ad assolvere gli obblighi di
informazione di cui all’articolo 943.))
Art. 781.
(( (Diritti di traffico).))
((Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di
cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di
licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all’interno del
territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.))
Art. 782.
(( (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale
o locale).))
((L’imposizione di oneri di servizio pubblico e’ effettuata secondo
le vigenti disposizioni comunitarie.
I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente
regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.))
Art. 783.
(( (Tutela del consumatore). ))
((Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le altre della
normativa di settore, la qualita’ dei servizi di trasporto aereo
offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e’ indicata
nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere
annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC.
L’ENAC verifica il rispetto della qualita’ promessa e, in caso di
inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza,
indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate
con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del
Consiglio, del 4 febbraio 1991.))
CAPO II
((Dei servizi aerei extracomunitari))
Art. 784.
(( (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).))
((Fatte salve le competenze dell’Unione europea in materia di
stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di
traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta
o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all’esterno del
territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali
con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita’ per l’aviazione
civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di
sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto
aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello
previsto dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile
1956, n. 561.))
Art. 785.
(Vettori designati).
((I servizi di trasporto aereo, di cui all’articolo 784, sono
svolti, per parte italiana, da uno o piu’ vettori aerei designati,
stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di
esercizio rilasciata dall’ENAC o da uno Stato membro dell’Unione
europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi
sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in
condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita’
del cittadino.))
I rapporti fra l’ENAC e i vettori designati sono regolati da una
convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del
servizio, nonche’ gli obblighi dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori e’ effettuata dall’ENAC sulla base di criteri
preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure
trasparenti e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, ne’ in tutto ne’ in parte,
il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell’ENAC,
pena la decadenza ((dall’esercizio)) del servizio ceduto.
Oltre all’ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato
decade dal servizio:
a) quando non ha iniziato l’esercizio nel giorno indicato dalla
convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui
non imputabile;
b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l’ENAC puo’ sospendere
l’esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero
revocare la designazione.
La vigilanza sull’attivita’ dei vettori designati e’ esercitata
dall’ENAC.
Art. 786.
(( (Riserva di cabotaggio comunitario).))
((I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e
non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza
comunitaria.
I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in
continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a
vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia
stabilito in convenzioni internazionali.))
Art. 787.
(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi
internazionali).
I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a
condizione di reciprocita’, ai vettori aerei titolari di licenza
comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il
traffico.
L’ENAC ((impone)) ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per
l’effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative,
ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati
contro la sicurezza per l’aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo
comma, l’ENAC puo’ vietare l’accesso del vettore medesimo allo spazio
aereo nazionale.
L’ENAC stabilisce con regolamento la modalita’ di espletamento dei
servizi di trasporto aereo non di linea.
Art. 788.
(( (Diritti di traffico).))
((I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a
territori esterni all’Unione europea sono attribuiti dall’ENAC nel
rispetto dei principi della libera concorrenza e con l’intento di
assicurare il massimo livello di qualita’ del servizio affidato,
secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla
capacita’ finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale
del vettore richiedente.
Se l’accordo internazionale concluso prevede limitazioni
all’esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori
comunitari che possono essere designati per l’accesso a tali diritti,
l’ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari
ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non
discriminatorie.))
CAPO III
((Del lavoro aereo))
Art. 789.
(( (Lavoro aereo per conto di terzi).))
((I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da
soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC,
alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche’ dai
regolamenti dell’ENAC.))
Art. 790.
(( (Licenza di esercizio).))
((La licenza di esercizio prevista dall’articolo 789 e’ rilasciata
soltanto ai soggetti e alle societa’ indicate nell’articolo 778.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di
proprieta’ e di disponibilita’ degli aeromobili, si applicano le
disposizioni di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la
revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate
dall’ENAC con proprio regolamento.
Il servizio per il quale e’ stata rilasciata la licenza non puo’
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell’ENAC.))
Art. 791.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
TITOLO SETTIMO
DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 792.
(( (Funzioni di polizia e di vigilanza).))
((Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea
sono esercitate dall’ENAC.))
Art. 793.
(( (Divieti di sorvolo).))
((L’ENAC puo’ vietare il sorvolo su determinate zone del territorio
nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine
pubblico, l’ENAC, su richiesta della competente amministrazione,
vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’, altresi’,
vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per
eccezionali motivi di interesse pubblico.))
Art. 794.
(Aeromobili stranieri).
((Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di
dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a
condizione di reciprocita’ ovvero quando cio’ sia stabilito dalla
normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la
facolta’ dell’ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non
possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale
autorizzazione del Ministero della difesa.))
Art. 795.
(Aeromobili militari stranieri).
Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del
trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini
internazionali, quando hanno ottenuta l’autorizzazione prescritta
dall’articolo precedente. ((54))
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari
stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono
costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine
dell’autorita’.
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 796.
(Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione).
((L’aeromobile nazionale non puo’ circolare se non porta impresse
le marche di nazionalita’ e di immatricolazione, in conformita’ ai
regolamenti dell’ENAC.))
L’aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo
Stato nel cui registro e’ iscritto o quelli previsti dalle
convenzioni internazionali. (54)
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 797.
(Obbligo di portare a bordo licenze o attestati).
L’aeromobile nazionale o straniero non puo’ circolare se il
personale di bordo non e’ munito delle licenze, degli attestati e
delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a
bordo.
((54))
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 798.
(( (Obbligo di assicurazione).))
((L’aeromobile non puo’ circolare, se non sono state stipulate e
non sono in corso di validita’ le assicurazioni obbligatorie previste
dal presente codice e dalla normativa comunitaria.))
CAPO II
Della partenza e dell’arrivo degli aeromobili
Art. 799.
(( (Partenza e approdo degli aeromobili).))
((La partenza e l’approdo degli aeromobili si effettuano su aree
destinate al decollo e all’atterraggio, aventi caratteristiche di
sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti
dall’ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell’aeromobile impongono
in via esclusiva l’utilizzazione degli aeroporti, la partenza e
l’approdo dell’aeromobile stesso si effettuano soltanto in un
aeroporto.))
—————
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l’articolo unico,
comma 1) che “In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del
codice della navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le
cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva
l’uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita’ idonee,
dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali”.
Art. 800.
(Aeromobili diretti all’estero).
Gli aeromobili diretti all’estero possono partire soltanto dagli
aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all’estero l’aeromobile destinato a uscire dal
territorio doganale dell’Unione europea.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Art. 801.
(( (Controllo degli aeromobili).))
((L’ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai
programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo
obbligatori.))
Art. 802.
(Divieto di partenza).
L’ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei
controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di
pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche’ quando
risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per
la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle
autorita’ competenti che l’esercente ed il comandante non hanno
adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse
pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1058, l’ENAC, anche
su segnalazione del gestore aeroportuale o della societa’ Enav, vieta
altresi’ la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli
obblighi relativi al ((pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche
di pertinenza di Enav S.p.a.)).
Art. 803.
(Obbligo di approdo in corso di viaggio).
Il comandante dell’aeromobile deve approdare con la maggiore
sollecitudine nel piu’ vicino aeroporto, quando ne riceve l’ordine
mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si
accorge di sorvolare una zona vietata.
Art. 804.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 805.
(Approdo di aeromobili provenienti dall’estero).
Gli aeromobili provenienti dall’estero possono approdare soltanto
negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie,
salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall’estero l’aeromobile che entra nel
territorio doganale dell’Unione europea.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
Art. 806.
(Limitazioni all’utilizzazione degli ((aeroporti)) ).
L’ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione
o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico
interesse, vieta o limita l’utilizzazione degli ((aeroporti)).
Il gestore aeroportuale segnala all’ENAC le variazioni di
agibilita’ e funzionalita’ degli impianti e dei servizi aeroportuali
che possono determinare l’adozione dei provvedimenti previsti al
primo comma.
Analoga segnalazione e’ effettuata, in caso di limitazioni
intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto
fornitore dei servizi medesimi.
Art. 807.
(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).
La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati,
come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati
all’assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del
soggetto allo scopo designato.
L’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati,
avviene in conformita’ delle norme comunitarie e dei relativi
provvedimenti attuativi.
((Si applica, altresi’, la disciplina sanzionatoria attuativa delle
norme comunitarie direttamente applicabili.))
Art. 808.
(Aeromobili stranieri).
Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le
disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili
stranieri.
CAPO III
Della polizia di bordo e della navigazione
Art. 809.
(Autorita’ del comandante).
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorita’
del comandante.
Art. 810
(Disciplina di bordo).
I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai
superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la
disciplina di bordo.
Art. 811.
(Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo).
I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza
dell’aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando
il comandante abbia dato l’ordine di lanciarsi col paracadute o
comunque di abbandonare l’aeromobile.
Art. 812.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 813.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 814.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 815.
(( (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili).))
((Per l’imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si
osservano le norme speciali.))
Art. 816.
(( (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici).))
((L’imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e’
sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto delle
norme comunitarie e internazionali.))
Art. 817.
(Imbarco di merci vietate o pericolose).
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e’ vietato da norme
di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di
navigazione pericoloso o nocivo per l’aeromobile, per le persone o
per il carico, il comandante dell’aeromobile provvede nei modi
previsti nell’articolo 194.
((La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e’
fatta all’autorita’ competente, dandone comunque segnalazione
all’autorita’ di pubblica sicurezza.))
Art. 818.
(( (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in
viaggio).))
((Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il
viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo
di primo approdo e ivi consegnati all’autorita’ competente, dandone
comunque segnalazione all’autorita’ di pubblica sicurezza.))
Art. 819.
(( (Getto da aeromobili in volo).))
((Fuori del caso di necessita’, e’ vietato il getto da aeromobili
in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare,
senza autorizzazione dell’ENAC. Rimane ferma in ogni caso la
responsabilita’ per danni a terzi sulla superficie.))
Art. 820.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 821.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 822.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 823.
(Sorvolo di proprieta’ private).
Il sorvolo dei fondi di proprieta’ privata da parte di aeromobili
deve avvenire in modo da non ledere l’interesse del proprietario del
fondo.
Art. 824.
(Vigilanza doganale).
Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che
navigano entro i confini del territorio dello Stato.
Art. 825.
(Altre prescrizioni).
Le norme per il trasporto e l’uso di apparecchi da ripresa
fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le regole
di circolazione, sono stabilite dal regolamento e da leggi e
regolamenti speciali.
TITOLO OTTAVO
((DELLE INCHIESTE TECNICHE SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI AERONAUTICI))
Art. 826.
(( (Inchiesta tecnica).))
((L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l’inchiesta
tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave
accaduto nel territorio italiano.
Qualora non sia effettuata da altro Stato, l’Agenzia svolge
l’inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi
fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o
eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.))
Art. 827.
(( (Norme di riferimento).))
((Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui all’articolo 826,
l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita’
con quanto previsto dall’allegato 13 alla convenzione relativa
all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7
dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6
marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.))
Art. 828.
(Obbligo di comunicazione di incidente).
Il ((ENAC)), l’ente preposto ai servizi di assistenza al volo,
l’autorita’ di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita’,
quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino
che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia
perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all’autorita’
giudiziaria, all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e
all’Ente nazionale per l’aviazione civile.
Art. 829.
(Obbligo di comunicazione di inconveniente grave).
Il ((ENAC)) e l’ente preposto ai servizi di assistenza al volo,
quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno
immediata comunicazione all’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo e all’Ente nazionale per l’aviazione civile.
Art. 830.
(( (Incidenti aeronautici in mare).))
((Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente
aeronautico in mare, l’autorita’ che ne ha notizia informa
immediatamente l’autorita’ marittima, sede di organismo preposto al
soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l’ENAC e l’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo.
L’organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e
secondo le modalita’ del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio
delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati
e sui soccorsi prestati, nonche’ ogni utile elemento, all’ENAC e
all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi
accertamenti e le incombenze di competenza.))
Art. 831.
(( (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri).))
((Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile
straniero nel territorio italiano, l’Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo ne da’ comunicazione al Ministero degli affari
esteri.))
Art. 832.
(( (Incidenti ad aeromobili italiani all’estero).))
((Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all’estero
ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa
con sede legale in Italia, l’autorita’ consolare italiana informa
l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli
affari esteri e l’Ente nazionale per l’aviazione civile.))
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 833.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1999, N. 66))
TITOLO NONO
DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE
Art. 834.
(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere
l’intervento della competente autorita’ nella Repubblica o di quella
consolare all’estero, il comandante dell’aeromobile puo’ procedere
alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui
all’articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell’unione
civile nel caso di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme
dell’articolo 70-decies del medesimo decreto.)).
L’atto di matrimonio ((e di costituzione dell’unione civile)),
compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo
e consegnato nell’aeroporto di primo approdo alla struttura
periferica dell’ENAC o all’autorita’ consolare, insieme con un
estratto del giornale di bordo.
Art. 835.
(( (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). ))
((Il comandante dell’aeromobile prende nota sul giornale di bordo
delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche’ delle
scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di
primo approdo, alla struttura periferica dell’ENAC. All’estero la
dichiarazione di cui al primo comma e’ presentata all’autorita’
consolare.
Le autorita’ di cui al primo e secondo comma raccolgono con
processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei
testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei
relativi atti di stato civile.))
Art. 836.
(Trasmissione degli atti alle autorita’ competenti).
L’autorita’ aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di
matrimonio ((, degli atti di costituzione dell’unione civile)) e dei
processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle
morti alle autorita’ competenti a norma delle disposizioni
sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore
trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.
Art. 837.
(Processi verbali di scomparizione in caso di perdita
dell’aeromobile).
((In caso di perdita o di perdita presunta dell’aeromobile, alla
compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla
loro trasmissione alle autorita’ competenti a norma delle
disposizioni sull’ordinamento dello stato civile provvede la
struttura periferica dell’ENAC.
Se il sinistro si e’ verificato all’estero ovvero, in caso di
perdita presunta, se l’ultimo aeroporto toccato dall’aeromobile e’
situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e
trasmessi dall’autorita’ consolare del luogo.))
Nei processi verbali le autorita’ predette fanno constare le
dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta,
l’accertamento degli estremi previsti nell’articolo 761; dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.
Art. 838.
(( (Conseguenze della scomparizione).))
((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita
dell’aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze
dell’autorita’ marittima sono attribuite all’autorita’ di pubblica
sicurezza.))
TITOLO DECIMO
((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 839.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 840.
((IL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 841.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 842.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 843.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 844.
((IL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
Art. 845.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 846.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 847.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
LIBRO SECONDO
DELLA PROPRIETA’ E DELL’ESERCIZIO DELL’AEROMOBILE
TITOLO PRIMO
DELLA COSTRUZIONE DELL’AEROMOBILE
Art. 848.
(Dichiarazione di costruzione).
Chi imprende la costruzione ((in Italia o all’estero)) di un
aeromobile ((da assoggettare al controllo di cui all’articolo 850))
deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l’aeronautica,
indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i
motori.
Della dichiarazione e’ presa nota nel registro delle costruzioni,
tenuto presso il ministero per l’aeronautica.
Art. 849.
(Denuncia della costruzione al ((ENAC)) ).
Oltre a fare la dichiarazione di cui all’articolo precedente, il
costruttore, entro dieci giorni dall’inizio dei lavori, deve
denunciare al ((ENAC)) l’intrapresa costruzione dell’aeromobile,
presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate,
prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi
sull’aeromobile.
Art. 850.
(Controllo tecnico sulle costruzioni).
Il controllo tecnico sulle costruzioni e’ esercitato dal ((ENAC)),
nei limiti e con le modalita’ stabiliti da leggi e regolamenti.
Art. 851.
(Sospensione della costruzione per ordine dell’autorita’).
Il ministro per l’aeronautica puo’ in ogni tempo ordinare la
sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la
dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo’
altresi’ ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta
da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a
giudizio del ((ENAC)) non risulti condotta secondo le regole della
buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei
regolamenti.
Art. 852.
(Forma del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione dell’aeromobile, le successive
modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di
nullita’.
Art. 853.
(Pubblicita’ del contratto di costruzione).
Il contratto di costruzione dell’aeromobile deve essere reso
pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In
mancanza, l’aeromobile si considera, fino a prova contraria,
costruito per conto dello stesso costruttore.
Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto
non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano
acquistato e conservato diritti sull’aeromobile in costruzione, se
non sono trascritte nel registro predetto.
Art. 854.
(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della
trascrizione).
Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica
il disposto dell’articolo 867 primo comma.
Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e
l’esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si
applicano gli articoli 253, 870.
Art. 855.
(Responsabilita’ del costruttore).
L’azione di responsabilita’ contro il costruttore per le
difformita’ e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni
dalla consegna dell’opera.
Il committente che sia convenuto per il pagamento puo’ sempre far
valere la garanzia purche’ abbia entro il predetto termine denunziata
la diformita’ o il vizio.
Art. 856.
(Norme applicabili al contratto di costruzione).
Per quanto non e’ disposto nel presente capo si applicano le norme
che regolano il contratto di appalto.
Art. 857.
(Forma e pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ di
aeromobili in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di
altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono
essere fatti nelle forme richieste nell’articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi
devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle
costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti
e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita’ previste
negli articoli 867, 868, 870.
Art. 858.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 859.
(( (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico
nazionale).))
((L’autorita’ alla quale e’ richiesta l’iscrizione dell’aeromobile
nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro
medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le
trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli
articoli 857 e 1030.))
Art. 860.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
TITOLO SECONDO
DELLA PROPRIETA’ DELL’AEROMOBILE
Art. 861.
(Norme applicabili all’aeromobile).
In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono
soggetti alle norme sui beni mobili.
Art. 862.
(Pertinenze e parti separabili).
Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli
attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose
destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile.
La destinazione puo’ essere effettuata anche da chi non sia
proprietario dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore e’ considerato parte separabile.
Art. 863.
(Regime delle pertinenze di proprieta’ aliena e diritti dei terzi
sulle pertinenze).
Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprieta’
aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli
articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli,
l’indicazione sul certificato d’immatricolazione tiene il luogo di
quella sull’inventario di bordo.
Art. 864.
(Forma degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di
altri diritti reali sull’aeromobile o quote di esso devono essere
fatti per iscritto a pena di nullita’. Tali atti all’estero devono
essere ricevuti dall’autorita’ consolare.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Art. 865.
(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprieta’ o di altri diritti reali su
aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel
registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di
immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante
trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale
aeronautica. ((71))
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le
domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
—————
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l’art. 15, comma 4)
che “Al primo comma dell’articolo 865 del codice della navigazione le
parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione
nel registro matricolare dell’Aero club d’Italia» sono soppresse”.
Art. 866.
(( (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita’).))
((La pubblicita’ deve essere richiesta all’ENAC ovvero
all’autorita’ consolare del luogo ove l’aeromobile si trova.
L’autorita’ consolare trasmette immediatamente all’ENAC la
documentazione presentata dall’interessato.))
Art. 867.
(Forma del titolo per la pubblicita’).
La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi, se non in
forza di un titolo avente la forma prescritta nell’articolo 2657 del
codice civile.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Art. 868.
(Documenti per la pubblicita’).
Chi domanda la pubblicita’ deve consegnare all’ufficio competente i
documenti indicati negli articoli 253, 254.
Art. 869.
(Esibizione del certificato di immatricolazione).
Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad un aeromobile
provvisto di certificato d’immatricolazione, il richiedente, oltre a
consegnare i documenti di cui all’articolo precedente, deve esibire
all’ufficio, al quale richiede la pubblicita’, il certificato
medesimo, per la prescritta annotazione.
((Se, trovandosi l’aeromobile in altra localita’, non e’ possibile
esibire il certificato d’immatricolazione, l’ENAC esegue la
trascrizione nel registro e ne da’ comunicazione all’autorita’
consolare del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale
e’ diretto, perche’ sia ivi eseguita l’annotazione sul certificato
d’immatricolazione.))
Art. 870.
(Esecuzione della pubblicita’).
Per l’esecuzione della pubblicita’ si applica l’articolo 256.
Il contenuto della nota e’ trascritto nel registro ove l’aeromobile
e’ immatricolato ((…)).
Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul
certificato d’immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono
provvisti.
Art. 871.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,
e’ determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico
nazionale ((…)).
In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le
annotazioni sul certificato d’immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.
Art. 872.
(Comproprieta’ dell’aeromobile).
Quando l’aeromobile appartiene per quote a piu’ persone, si
applicano gli articoli 259 a 264.
Art. 873.
(Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri).
Il comproprietario dell’aeromobile non puo’, senza il consenso di
tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.
TITOLO TERZO
DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE
CAPO I
Dell’esercente
Art. 874.
(Dichiarazione di esercente).
((Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente
farne dichiarazione all’ENAC, nelle forme e con le modalita’
prescritte negli articoli da 268 a 270.))
Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, se l’esercente
non provvede, la dichiarazione puo’ essere fatta dal proprietario.
Art. 875.
(( (Pubblicita’ della dichiarazione).))
((La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico
nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
L’annotazione sul certificato di immatricolazione e’ fatta
dall’autorita’ competente del luogo nel quale l’aeromobile si trova o
verso il quale e’ diretto, previa comunicazione da parte dell’ufficio
che tiene il registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e
l’annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.))
Art. 876.
(Presunzione di esercente).
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa
pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova
contraria.
Art. 877.
(Nomina del comandante).
L’esercente nomina il comandante dell’aeromobile e puo’ in ogni
momento dispensarlo dal comando.
Art. 878.
(Responsabilita’ dell’esercente).
L’esercente e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle
obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda
l’aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l’esercente non risponde dell’adempimento da parte del
comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti
negli articoli 981, 982, nonche’ degli altri obblighi che la legge
impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 879.
(Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente).
L’esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell’aeromobile
senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza
per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito
dell’esercente e’ limitato a norma delle disposizioni del titolo
secondo del libro terzo.
CAPO II
Del caposcalo
Art. 880.
(Rappresentanza del caposcalo).
Nell’ambito dell’aeroporto, il caposcalo rappresenta per tutto cio’
che concerne l’esercizio della impresa, fatta eccezione delle
attribuzioni per le quali la rappresentanza e’ conferita ad altri
preposti dell’esercente.
Art. 881.
(Pubblicita’ della procura).
La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione
autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca
devono essere depositate presso la direzione dell’aeroporto, nella
cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni,
per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme
stabilite dal regolamento.
Qualora non sia adempiuta la pubblicita’ predetta la rappresentanza
del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti
dall’articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le
limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi
che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso
l’affare.
Art. 882.
(Mansioni del caposcalo).
Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e
sanitari, e dell’elenco del passeggeri, nonche’ degli altri documenti
indicati dal regolamento; cura altresi’ la tenuta dei libri
dell’aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.
Egli puo’, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la
sospensione della partenza dell’aeromobile; in caso di sovraccarico
di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono
escludersi dall’imbarco, secondo le istruzioni dell’esercente.
CAPO III
Del comandante dell’aeromobile
Art. 883.
(Comando dell’aeromobile).
Il comando dell’aeromobile puo’ essere affidato soltanto a persone
munite della prescritta abilitazione.
Art. 884.
(Designazione del comandante).
Quando dell’equipaggio di un aeromobile fanno parte piu’ persone di
pari grado, che possono essere incaricate del comando, l’esercente
deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale
designazione deve essere annotata nel ((giornale di bordo)).
Art. 885.
(Morte o impedimento del comandante).
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando
dell’aeromobile spetta di diritto ad altro componente
dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di bordo, fino al
momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in mancanza di
queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l’autorita’
consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Art. 886.
(Assunzione di comandante straniero all’estero). ((54))
Il comando di un aeromobile nazionale puo’, all’estero, essere
affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita’ previste
nell’articolo 294. ((54))
—————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 887.
(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).
Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la
direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli
deve provvedere alla sorveglianza dell’aeromobile.
Il comandante rappresenta l’esercente. Nei confronti degli
interessati nell’aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che
gli sono attribuiti dalla legge.
Art. 888.
(Atti di stato civile e testamenti).
Il comandante dell’aeromobile esercita le funzioni di ufficiale di
stato civile previste dal presente codice, e riceve i testamenti a
norma dell’articolo 616 del codice civile.
Art. 889.
(Doveri del comandante prima della partenza).
Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che
l’aeromobile sia ideneo al viaggio da intraprendere, convenientemente
attrezzato ed equipaggiato. Deve altresi’ accertarsi che il carico
sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche
consentano una sicura navigazione.
Art. 890.
(Documenti di bordo e tenuta del ((giornale di bordo)) ).
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i
prescritti documenti, relativi all’aeromobile, all’equipaggio, ai
passeggeri ed al carico. Deve curare altresi’ che il ((giornale di
bordo)) sia regolarmente tenuto.
Art. 891.
(Abbandono dell’aeromobile in pericolo).
Il comandante non puo’ ordinare l’abbandono dell’aeromobile in
pericolo se non dopo l’inutile esperimento dei mezzi suggeriti
dall’arte nautica per salvarlo.
Il comandante deve abbandonare l’aeromobile per ultimo provvedendo,
in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di
valore affidati alla sua custodia.
Art. 892.
(Limiti della rappresentanza del comandante).
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’esercente o un suo
rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante puo’ far
eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la
continuazione del viaggio, e, ove occorra, puo’ prendere a prestito
il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti puo’ congedare
persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua durata del
viaggio.
La presenza dell’esercente o di un suo rappresentante munito dei
necessari poteri e’ opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a
conoscenza; tuttavia la presenza dell’esercente nel luogo del suo
domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al
quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si
presumono note agl’interessati fino a prova contraria.
Art. 893.
(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti
necessari per la salvezza dell’aeromobile, dei passeggeri e del
carico.
Art. 894.
(Vendita e ipoteca dell’aeromobile).
Il comandante non puo’ vendere ne’ ipotecare l’aeromobile senza
mandato speciale del proprietario.
CAPO IV
Dell’equipaggio
Art. 895.
(Formazione dell’equipaggio).
L’equipaggio e’ costituito dal comandante e dalle altre persone
addette al servizio in volo dell’aeromobile.
Art. 896.
(Composizione dell’equipaggio).
La composizione dell’equipaggio e’ determinata dall’esercente, in
relazione alle caratteristiche ed all’impiego dell’aeromobile, con le
modalita’ e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la
composizione dell’equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal
ministro per l’aeronautica.
Art. 897.
(Assunzione dei componenti dell’equipaggio).
L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente
formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
Art. 898.
(Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri).
All’estero, in caso di necessita’, l’autorita’ consolare puo’
autorizzare che dell’equipaggio facciano parte, purche’ in possesso
del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente,
persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini
stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aeroporto
nazionale.
Art. 899.
(Gerarchia di bordo).
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio e’ determinata
dall’ordine delle categorie indicate nell’articolo 732, e,
nell’ambito di ciascuna categoria, dall’ordine dei titoli
professionali ((. . .)).
TITOLO QUARTO
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI VOLO
CAPO I
Della formazione del contratto
Art. 900.
(Idoneita’ fisica).
L’assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale
di volo, destinati a far parte dell’equipaggio, deve essere
effettuata con l’osservanza delle norme sulle visite mediche dirette
ad accertare l’idoneita’ degli iscritti, in rapporto al servizio cui
devono essere adibiti a bordo.
((Le modalita’ per le visite sono stabilite ai sensi del secondo
comma dell’articolo 734.))
Art. 901.
(Capacita’ dei minori degli anni diciotto).
((Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai
servizi complementari di bordo puo’, con il consenso di chi esercita
la potesta’ o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi
complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare
i diritti e le azioni che ne derivano.))
La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi
esercita la patria potesta’ o la tutela, fa cessare la capacita’ del
minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo
priva della capacita’ di esercitare i diritti e le azioni che
derivano da contratti precedentemente stipulati ne’ della capacita’
di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in
corso.
Art. 902.
(Tipi e durata del contratto).
Il contratto di lavoro puo’ essere stipulato a tempo determinato e
a tempo indeterminato.
Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del
termine non risulta giustificata dalla specialita’ del rapporto.
Art. 903.
(Forma del contratto).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per
iscritto.
Art. 904.
(Contenuto del contratto).
Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:
1) il nome, la paternita’ e il domicilio del lavoratore;
2) la qualifica e le mansioni;
3) la decorrenza del contratto e, se questo e’ a tempo determinato,
la relativa durata;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) la misura e le modalita’ della retribuzione;
6) l’indicazione del contratto collettivo, quando esista;
7) la data e il luogo di conclusione del contratto.
CAPO II
Degli effetti del contratto
Art. 905.
(Servizio a bordo).
Il lavoratore non e’ tenuto a prestare un servizio diverso da
quello per il quale e’ stato assunto.
Tuttavia a bordo il comandante dell’aeromobile, nell’interesse
della navigazione, ha facolta’ di adibire temporaneamente i
componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il
quale sono stati assunti, purche’ non sia inadeguato alla loro
categoria e al loro grado. In caso di necessita’ per la sicurezza
della spedizione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti
a qualsiasi servizio.
I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da
quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore
retribuzione che sia connessa a tali mansioni.
Art. 906.
(Caricazione abusiva di merci).
Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono
caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso
scritto dell’esercente o di un suo rappresentante.
Il componente dell’equipaggio, che contravviene al divieto del
comma precedente, e’ tenuto a pagare il prezzo del trasporto in
misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della
caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie
di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento
del danno.
Art. 907.
(Indennita’ di volo).
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente
comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione
pattuita, deve essere corrisposta un’indennita’ di volo nella misura
stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Art. 908.
(Cattura del lavoratore).
In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha
diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita
dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia
avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.
Art. 909.
(Malattie o ferie del lavoratore).
Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto
all’assistenza sanitaria a spese dell’esercente nei limiti stabiliti
dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione
per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse
o in mancanza dagli usi.
Tuttavia, se il lavoratore si e’ intenzionalmente procurato la
malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per
sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di
servizio, l’esercente e’ egualmente tenuto a provvedere
all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.
Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha
diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e’
inabile al servizio.
Art. 910.
(Indennita’ per perdita degli indumenti).
In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di
un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un’indennita’
nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli
usi.
Art. 911.
(Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile).
Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile abbia
prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma
dell’articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura
fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base
dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonche’ della retribuzione
percepita.
CAPO III
Della cessazione e della risoluzione del contratto
Art. 912.
(Proroga del contratto).
Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la
scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di
viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando l’aeromobile
non sia ritornato nel luogo di partenza.
L’esercente tuttavia puo’ sbarcare il personale in uno approdo
intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il
contratto s’intende prorogato fino al giorno d’arrivo al luogo di
partenza.
Art. 913.
(Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta’ di una
delle parti).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta’
dell’esercente o del lavoratore, purche’ ne sia dato preavviso
all’altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o
in mancanza dagli usi.
Art. 914.
(Risoluzione di diritto del contratto).
Il contratto si risolve di diritto:
1) in caso di morte del lavoratore;
2) quando il lavoratore e’ cancellato dagli albi o dal registro,
ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall’esercizio
della professione aeronautica;
3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potesta’ o
la tutela, del consenso all’iscrizione del minore degli anni diciotto
nel registro di cui all’articolo 735;
4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal
regolamento.
Art. 915.
(Presunzione di perdita dell’aeromobile).
Quando si presume che l’aeromobile sia perduto, il contratto di
lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del
lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a
quello al quale risalgono le ultime notizie.
Art. 916.
(Facolta’ di risoluzione del contratto da parte dell’esercente).
L’esercente ha facolta’, in qualunque tempo e luogo, di risolvere
il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.
Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del
lavoratore, l’esercente non puo’ avvalersi di tale facolta’ prima del
decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza
dagli usi.
((44))
————
AGGIORNAMENTO (44)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in
G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 916 del codice della navigazione”.
Art. 917.
(Cambiamento dell’esercente).
In caso di cambiamento dell’esercente, il nuovo esercente succede
al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti
di lavoro, ma il lavoratore puo’ chiedere la risoluzione del
contratto.
Se l’aeromobile e’ in viaggio, la risoluzione puo’ essere chiesta
solo all’arrivo in un aeroporto nazionale.
Art. 918.
(Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del
contratto).
In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita
a tempo, e’ dovuta fino al giorno della risoluzione.
CAPO IV
Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto
Art. 919.
(Indennita’ in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato
per volonta’ dell’esercente).
In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per volonta’ dell’esercente, e’ dovuta al lavoratore
una indennita’ pari al numero di giornate di retribuzione determinato
dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o
frazione di anno di servizio prestato.
((31))
———–
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che ” Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall’articolo 2120 del codice civile.”
Art. 920.
(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato).
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, e’ dovuta al lavoratore un’indennita’ nella misura
stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga
per fatto imputabile al lavoratore stesso.
((31))
———–
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che ” Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall’articolo 2120 del codice civile.”
Art. 921.
(Indennita’ nei caso di perdita presunta dell’aeromobile).
Se il contratto di lavoro e’ considerato risolto ai sensi
dell’articolo 915, e’ dovuta una indennita’ nella misura stabilita
dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita’ della
retribuzione.
L’indennita’ e’ attribuita alle persone indicate nel primo comma
dell’articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in
mancanza delle persone predette, l’indennita’ e’ devoluta alla cassa
nazionale di previdenza per la ((personale aeronautico)).
Art. 922.
(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto).
Se l’esercente si avvale della facolta’ di risoluzione del
contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi
dell’articolo 916, e’ dovuta al lavoratore, oltre l’indennita’
prevista nell’articolo 920, un’altra indennita’ pari a tante giornate
di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di
preavviso.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e’ dato in
misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 913, e’
dovuta un’indennita’ pari a tante giornate di retribuzione quanti
sono i giorni di preavviso mancanti.
L’indennita’ non e’ dovuta se la risoluzione del contratto avviene
per colpa del lavoratore.
Art. 923.
(Determinazione dell’indennita’).
Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita’
e’ commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro,
s’intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e
le altre indennita’ di carattere fisso e continuativo, a tal fine
indicate nelle norme corporative.
((A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del
calcolo delle indennita’ di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori
aumenti dell’indennita’ di contingenza e di emolumenti aventi analoga
natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).
CAPO V
Del rimpatrio
Art. 924.
(Obbligo del rimpatrio).
Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso
da quello di assunzione, l’esercente e’ tenuto a provvedere al
rimpatrio del lavoratore.
Se la risoluzione del contratto e’ avvenuta per colpa del
lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal
secondo comma dell’articolo 909, l’esercente ha diritto ad essere
rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
Qualora l’esercente non provveda, il rimpatrio e’ eseguito a cura e
spese dell’autorita’ aeronautica o dell’autorita’ consolare.
L’autorita’ aeronautica emette ingiunzione a carico dell’esercente
per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art. 925.
(Contenuto dell’obbligo di rimpatrio).
L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le
spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino
all’arrivo a destinazione, nonche’ durante l’eventuale ricovero per
sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente,
l’esercente e’ tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il
rimpatrio, una indennita’ giornaliera pari alla retribuzione
deteraninata ai sensi dell’articolo 923.
In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente e’ altresi’ tenuto
a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessarii.
Art. 926.
(Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito).
Se il lavoratore e’ sbarcato per malattia o lesioni, il comandante
deve depositare presso l’autorita’ aeronautica o quella consolare la
somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche’ l’indennita’
spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell’articolo
precedente.
All’estero, dove non sia autorita’ consolare, il comandante deve
provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando
presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate
nel comma precedente.
Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia
completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del
medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio
deve compiersi per aria o per mare, esso e’ effettuato, qualora le
prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti
del servizio sanitario.
Art. 927.
(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo
di assunzione.
Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e’ aumento di
spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del
lavoratore stesso in altra localita’ da lui indicata.
Art. 928.
(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile).
L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo’ essere
soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente
occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di
rimpatrio o in localita’ vicina. In quest’ultimo caso sono a carico
dell’esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo
di rimpatrio.
Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo
dell’aeromobile sul quale viene imbarcato, e’ inferiore alla
indennita’ spettantegli ai sensi del secondo comma dell’articolo 925,
l’esercente e’ tenuto a corrispondergli la differenza.
Art. 929.
(Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani).
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti
su aeromobili nazionali, purche’ gli Stati di cui essi hanno la
cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.
CAPO VI
Disposizioni varie
Art. 930.
(Cedibilita’, sequestrabilita’ e pignorabilita’ dei crediti del
lavoratore verso l’esercente).
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o
pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per
alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili
verso l’esercente, dipendenti dal servizio.((50))
Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del lavoratore, o
per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne’
pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
————
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in
G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’
costituzionale del primo comma del presente articolo.
Art. 931.
(Impignorabilita’ e insequestrabilita’ di indumenti e strumenti).
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle
leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne’ a pignoramento, non
possono essere sequestrati ne’ pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di
bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di
volo, destinati all’esercizio della professione.
Art. 932.
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in
caso di perdita presunta dell’aeromobile).
I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri
aventi diritto, nel caso in cui l’aeromobile si presume perito,
possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione
dell’aeromobile dal registro di iscrizione.
Art. 933.
(Effetti della chiamata o del richiamo alle armi).
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore
sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al
lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme
corporative, o in mancanza dagli usi.
Art. 934.
(Preferenza nelle assunzioni).
Il personale di volo, che sia riconosciuto non piu’ idoneo al
servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere
preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di
personale non navigante.
Art. 935.
(Obbligo dell’assicurazione).
L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo,
secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalle norme corporative,
il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al
servizio di volo.
L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilita’ per
infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge
sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.
Art. 936.
(Diritti del beneficiario).
Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di diritto
dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente, nel caso di morte
dell’assicurato.
Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o
successivamente, l’assicurato puo’ designare un beneficiario per un
terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per
una meta’, se ha soltanto il coniuge.
In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli,
i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle
quote indicate nel precedente comma.
La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita’ di
assicurazione loro riservata e’ fatta in patti uguali.
Art. 937.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo
si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel
luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla
risoluzione del contratto.
La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del
lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta
dell’aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell’aeromobile
dal registro di iscrizione.
Art. 938.
(Derogabilita’ delle norme).
Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917;
924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne’ dalle norme
corporative ne’ dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916;
918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non
possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a
favore del lavoratore.
LIBRO TERZO
DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE
TITOLO PRIMO
DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL’AEROMOBILE
CAPO I
((Della locazione))
Art. 939.
(( (Norme applicabili).))
((Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli
da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente
capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione
finanziaria di aeromobile.))
Art. 939-bis.
(( (Forma e pubblicita’ del contratto).))
((Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per
iscritto.
La prova scritta non e’ richiesta per le locazioni di durata
inferiore a sei mesi.
Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve
essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico
nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicita’ tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui
all’articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi
effetti.))
Art. 939-ter.
(Utilizzazione occasionale dell’aeromobile).
In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del
diritto di utilizzare l’aeromobile per una durata non superiore a
quattordici giorni, esercente dell’aeromobile continua ad essere
considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione
dell’aeromobile ai sensi del primo comma, l’utilizzatore ((. . .))
risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
CAPO II
((Del noleggio))
Art. 940.
(( (Norme applicabili).))
((Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da
384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di
noleggio di parte della capacita’ dell’aeromobile.))
Art. 940-bis.
(( (Forma del contratto).))
((Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.))
Art. 940-ter.
(( (Sostituibilita’ dell’aeromobile).))
((Il noleggiante ha facolta’ di sostituire in ogni momento
l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e
capacita’ equivalenti o superiori.))
Art. 940-quater.
(( (Responsabilita’ verso i terzi).))
((La responsabilita’ verso i terzi per le obbligazioni contratte in
relazione all’impiego commerciale dell’aeromobile e’ regolata in
conformita’ delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che
disciplinano la responsabilita’ verso i terzi del vettore contraente
e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta’.))
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante
assume i rischi che derivano dall’esercizio e il noleggiatore quelli
relativi all’impiego commerciale dell’aeromobile.
((CAPO III))
((Del trasporto))
((Sezione I))
((Del trasporto di persone e di bagagli))
Art. 941.
(Norme applicabili).
Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la
responsabilita’ del vettore per lesioni personali del passeggero, e’
regolato dalle norme comunitarie ed internazionali ((in vigore nella
Repubblica)).
((Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953.))
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti
eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942.
(Obbligo di assicurazione).
Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita’ verso i
passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore
per il risarcimento del danno subito.
((L’assicuratore non puo’ opporre al passeggero, che agisce
direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto,
ne’ clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al
risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso
l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.))
Art. 943.
(Obblighi d’informazione).
Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da
quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere
adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del
biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data
al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero puo’ chiedere la
risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il
risarcimento dei danni.
((Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione
di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio,
del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono
vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.))
————
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della
navigazione sono modificati come segue:
art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire
centonovantacinquemilioni”.
Art. 944.
(( (Cessione del diritto al trasporto).))
((Il diritto al trasporto non puo’ essere ceduto senza il consenso
del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se,
mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.))
————
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della
navigazione sono modificati come segue:[…]
art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire
unmilionenovecentocinquantamila”.
Art. 945.
(Impedimento del passeggero).
Se la partenza del passeggero e’ impedita per causa a lui non
imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il
prezzo di passaggio gia’ pagato.
Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri
puo’ chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e
il passeggero e’ responsabile del danno che il vettore provi di aver
sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il
limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.
((Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si
applicano i commi primo e secondo dell’articolo 454, in quanto
compatibili.))
Art. 946
(( (Mancata partenza del passeggero).))
((Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo
stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e’ dovuto e quello gia’ pagato
e’ restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro
passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.))
Art. 947.
(Impedimenti del vettore).
In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della
partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza
maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa
comunitaria.
L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa
comunitaria e’ l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento,
((le modalita’ di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e
irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge)).
Art. 948.
(( (Lista d’attesa).))
((Con apposito regolamento dell’ENAC e’ assicurata la trasparenza
nelle procedure di attuazione della lista d’attesa.
Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa
per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui
attribuito nella lista;
b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero,
deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione
prima dell’apertura della lista d’attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di
accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero
d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacita’
dell’aeromobile.))
Art. 949.
(( (Interruzione del viaggio del passeggero).))
((Se il passeggero e’ costretto a interrompere il viaggio per causa
a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione
del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei
congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando
insieme.))
Art. 949-bis.
(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del
trasporto).))
((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata
esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che
non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso
tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,
per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.))
Art. 949-ter.
(( (Prescrizione).))
((I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di
bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla
normativa internazionale di cui all’articolo 941.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.))
Sezione II
Del trasporto di cose
Art. 950.
(Forma del contratto).
Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.
Art. 951.
(( (Norme applicabili).))
((Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione
tramite lettera di trasporto aereo, e’ regolato dalle norme
internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai
trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.
Si applicano inoltre, per quanto non e’ disposto dalla presente
sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451
a 456.))
Art. 952.
(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del
trasporto).))
((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata
esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli
stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure
necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il
danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore e’ limitato in conformita’ della
disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica
adotta nel regolare la responsabilita’ per ritardo.))
————
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della
navigazione sono modificati come segue:[…]
art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila”.
Art. 953.
(( (Riconsegna delle cose).))
((Il vettore e’ responsabile delle cose consegnategli per il
trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se
prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del
vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un
regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad
altro ausiliario.))
Art. 954.
(( (Prescrizione).))
((I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono
assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa
internazionale di cui all’articolo 951.
Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.))
Art. 955.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Sezione III
Della lettera di trasporto aereo
Art. 956.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 957.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 958.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 959.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 960.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 961.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 962.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 963.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 964.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
TITOLO SECONDO
DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO
((…))
Art. 965.
(( (Responsabilita’ dell’esercente per danni a terzi sulla
superficie).))
((La responsabilita’ dell’esercente per i danni causati
dall’aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e’ regolata
dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si
applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia.
La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a
quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.))
Art. 966.
(( (Danni da urto).))
((In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in
volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per
l’involo al termine di quelle di approdo.))
Art. 967.
(( (Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga).))
((Le stesse norme di cui all’articolo 966 si applicano quando i
danni sono causati da spostamento d’aria o altra causa analoga, anche
se fra gli aeromobili in volo o fra l’aeromobile in volo e la nave in
movimento non vi e’ stata collisione materiale.))
————
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della
navigazione sono modificati come segue:[…]
art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;
art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire
novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire
tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire
trecentosettantacinquemilioni”.
Art. 968.
(( (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto).))
((In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei
rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce
secondo la gravita’ delle colpe rispettivamente commesse dagli
esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l’entita’
delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali
se il danno e’ prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze,
non e’ possibile accertare l’esistenza di colpa ovvero la gravita’
delle colpe rispettive e l’entita’ delle relative conseguenze.))
————
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)
che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della
navigazione sono modificati come segue:[…]
art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire
trecentodiecimilioni”.
Art. 969.
(( (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).))
((I limiti previsti nell’articolo 971 si applicano anche nei
rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli
articoli 484, secondo comma, e 968)).
Art. 970.
(( (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).))
((Nel caso previsto dall’articolo 968, l’esercente decade dal
diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a
costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal
giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.))
Art. 971.
(( (Limiti del risarcimento complessivo).))
((Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile
ai sensi degli articoli da 965 a 967, e’ limitato alle somme previste
dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della
responsabilita’ verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.))
Art. 972.
(( (Limitazione del risarcimento per danni da urto).))
((Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la
sua attuazione in caso di responsabilita’ per danni a terzi sulla
superficie si applicano anche alla responsabilita’ per danni da urto,
spostamento d’aria o altra causa analoga.))
Art. 973.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 974.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 975.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 976.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 977.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 978.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 979.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 980.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
TITOLO TERZO
DELL’ASSISTENZA E SALVATAGGIO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI
CAPO I
Dell’assistenza e del salvataggio
Art. 981.
(Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo).
L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o
atterrato in regioni desertiche, e’ obbligatoria, in quanto possibile
senza grave rischio dell’aeromobile soccorritore, del suo equipaggio
e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli
485, 974, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in
pericolo persone.
Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire,
che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile,
e’ tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per
prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile
risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza e’ portata da
altri in condizioni piu’ idonee o simili a quelle in cui egli stesso
potrebbe portarla.
Art. 982.
(Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo).
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante
dell’aeromobile soccorritore e’ tenuto, nelle circostanze e nei
limiti indicati dall’articolo precedente, a tentare il salvataggio,
o, quando cio’ non sia possibile, l’assistenza delle persone.
E’ del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di
salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in
acque interne in pericolo di perdersi.
Art. 983.
(Indennita’ e compenso di assistenza a navi o aeromobili).
L’assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il
rifiuto espresso e ragionevole del comandante, da’ diritto, entro i
limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni
subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche’, ove abbia
conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso e’ stabilito in ragione del successo ottenuto, dei
rischi corsi dall’aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e
del tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se
l’aeromobile e’ adibito allo scopo di prestare soccorso; nonche’ del
pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.
Art. 984.
(Indennita’ e compenso per salvataggio di cose).
Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto
espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del
comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo, da’ diritto, nei
limiti stabiliti dall’articolo precedente, al risarcimento dei danni
e al rimborso delle spese, nonche’, ove abbia conseguito un risultato
anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del
predetto articolo.
Art. 985.
(Indennita’ e compenso per assistenza o salvataggio di persone).
L’assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al
risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate
dall’aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui
l’ammontare relativo sia coperto da assicurazione ((. . .)).
Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati
in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di
salvataggio di cose, l’assistenza e il salvataggio di persone, i
quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a
un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto
dall’assicurazione ((. . .)), fatta deduzione delle somme dovute per
risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una
parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre
operazioni. Il compenso e’ determinato in ragione dei rischi corsi,
degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche’ del pericolo in
cui versavano le persone assistite o salvate.
Art. 986.
(Efficacia della determinazione convenzionale del compenso).
La determinazione del compenso fatta per accordo o mediante
arbitrato non e’ efficace nei confronti dei componenti
dell’equipaggio che non l’abbiano accettata, a meno che sia stata
approvata dall’associazione sindacale che li rappresenta.
Art. 987.
(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).
Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente
effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero
assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di
persone, l’ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente
ripartito tra le diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio
abbiano partecipato piu’ aeromobili, al concorso dei soccorritori si
applicano le disposizioni dell’articolo 970.
Art. 988.
(Ripartizione del compenso).
Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando
l’aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di
prestare soccorso, per un terzo all’esercente e per due terzi ai
componenti dell’equipaggio, tra i quali la somma e’ ripartita in
ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi’
dell’opera da ciascuno prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell’equipaggio
non puo’ essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla
meta’ dell’intero ammontare del compenso stesso.
Art. 989.
(Incidenza della spesa per le indennita’ e il compenso).
La spesa per le indennita’ e per il compenso dovuti all’aeromobile
in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita
fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli
469 e seguenti, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o sia stata
prestata contro il suo rifiuto.
Art. 990.
(Aeromobili dello stesso proprietario o esercente).
Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e’
possibile, anche se l’aeromobile soccorritore e l’aeromobile
assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati
dallo stesso esercente.
Art. 991.
(Azione dell’equipaggio).
Qualora l’esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il
conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i
componenti dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi
spettante del compenso stesso.
Art. 992.
(Prescrizione).
Il diritto alle indennita’ e al compenso di assistenza o di
salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le
operazioni sono terminate.
CAPO II
Del ritrovamento di relitti
Art. 993.
(Diritti ed obblighi del ritrovatore).
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita’
indicate nell’articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento,
farne denuncia all’autorita’ aeronautica del luogo o in mancanza al
podesta’ del comune, e, quando cio’ sia possibile, consegnare le cose
ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei
relitti superi le lire cinquanta, alle autorita’ predette.
Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla
decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila
lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu’.
Art. 994.
(Custodia e devoluzione delle cose ritrovate).
L’autorita’ aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate,
provvede alla custodia di queste.
Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro
il termine prefissogli dall’autorita’, o non si presenti entro sei
mesi dall’avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia
ignoto, dall’autorita’ medesima a norma del regolamento, i relitti
sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore
all’indennita’ e al compenso stabiliti dall’articolo precedente.
Art. 995.
(Prescrizione).
Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si
prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.
TITOLO QUARTO
DELLE ASSICURAZIONI
CAPO I
((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 996.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 997.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 998.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 999.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 1000.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
CAPO II
Delle assicurazioni di cose
Art. 1001
(Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del nolo).
L’assicurazione dell’aeromobile copre l’aeromobile e le sue
pertinenze e parti separabili.
L’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e
al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di
profitto sperato, nonche’ delle spese fino a bordo, del nolo
anticipato o dovuto ad ogni evento, del premio e delle spese di
assicurazione.
L’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova
contraria, contratta per l’intero ammontare del corrispettivo fissato
nel contratto di utilizzazione dell’aeromobile.
Art. 1002.
(Sosta dell’aeromobile in aviorimessa).
L’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta di questo in
aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio
dell’incendio.
Art. 1003.
(Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore).
L’assicuratore dell’aeromobile non risponde dei danni agli
strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.
L’assicuratore non risponde altresi’ dei danni al motore, al
radiatore, ai serbatoi della benzina e dell’olio, alle eliche,
nonche’ a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla
protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza
l’intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento
dell’aeromobile.
Tuttavia l’assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro
causato da uno dei guasti suddetti.
Art. 1004.
(Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio).
L’assicurazione dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto
dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di
approdo nel luogo di destinazione.
L’assicurazione resta sospesa se il viaggio e’ temporaneamente
interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla polizza,
ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni
atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.
L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio
dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 1005.
(Durata dell’assicurazione delle merci).
L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci
sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna
delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque
non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini.
Se l’aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non puo’
continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a
destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua,
l’assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.
L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio
dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 1006.
(Abbandono dell’aeromobile).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore l’aeromobile ed
esigere l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando l’aeromobile e’ perduto o e’ divenuto assolutamente
inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul
posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti
facendone richiesta altrove, ne’ l’aeromobile puo’ essere trasportato
in luogo ove siano tali mezzi;
b) quando l’aeromobile si presume perito;
c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei
danni sofferti dall’aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo
valore assicurabile.
Art. 1007.
(Abbandono delle merci).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere
l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando le merci sono andate totalmente perdute;
b) quando l’aeromobile si presume perito;
c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell’articolo
precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della
innavigabilita’ quindici giorni per le merci deperibili, o trenta
giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state
ricuperate e fatte proseguire a destinazione;
d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per
deterioramento o perdita in quantita’ superano i tre quarti del
valore assicurabile.
Art. 1008.
(Abbandono del nolo).
L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore il nolo da
guadagnare ed esigere l’indennita’ per perdita totale nei seguenti
casi:
a) quando il diritto al nolo e’ totalmente perduto per
l’assicurato;
b) quando l’aeromobile si presume perito.
Art. 1009.
(Forma dell’abbandono dell’aeromobile).
La dichiarazione di abbandono dell’aeromobile e quella con la quale
l’assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprieta’
dell’aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta
nell’articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e
seguenti.
CAPO III
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
Sezione I
Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ per danni a terzi sulla superficie
Art. 1010.
(Nota comprovante l’assicurazione).
Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla
polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini
previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi
dell’assicurazione.
In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal
ministro per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel
contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e
l’estensione territoriale dell’assicurazione.
Art. 1011.
(Danni coperti).
L’assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla
superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura
fissati negli articoli 965 ((e 971)).
Art. 1012.
(Danni esclusi).
L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti
territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi
limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza
o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di
navigazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).
((Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo
dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche’ questi
ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti
delle loro attribuzioni))
Art. 1013.
(Mutamento della persona dell’esercente).
In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha contratto
l’assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.
Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato
avviso del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso
l’assicuratore puo’, entro quindici giorni, disdire il contratto con
preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo
esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed il nuovo
esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne
comunicazione al ministro per l’aeronautica.
Nel caso di mancato avviso all’assicuratore, l’assicurazione
continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest’ultimo e’ tenuto
solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un
terzo del premio convenuto, quando non sia provato che
l’assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il
contratto nei termini e con le modalita’ sopra stabilite
Art. 1014.
(Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio).
L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio e’
prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel
luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di
premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art. 1015.
(Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore).
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il
risarcimento del danno subito.
L’assicuratore non puo’ opporre al terzo alcuna causa di
risoluzione ne’ di nullita’ del contratto avente effetto retroattivo.
In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l’assicuratore e’
tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in
cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per
l’aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel
quale l’assicuratore ha notificato al ministero l’avvenuto
scioglimento.
L’assicuratore e’ inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel
caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma
dell’articolo 1012.
Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti,
l’assicuratore puo’ opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili
all’esercente, nonche’ quelle che l’esercente medesimo puo’ opporre
al danneggiato.
Art. 1016.
(Azione di rivalsa dell’assicuratore).
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo
precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’esercente
per la somma pagata al terzo danneggiato.
Sezione II
Assicurazione della responsabilita’ per danni da urto
Art. 1017.
(Rischio).
L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni
arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in
volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata
collisione materiale, il danno e’ cagionato da spostamento d’aria o
altra causa analoga. Sono pero’ esclusi dal risarcimento i danni
dipendenti da una delle cause previste ((nel secondo comma
dell’articolo 1012)).
Sono altresi’ a carico dell’assicuratore le spese incontrate
dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore
stesso, alle pretese del terzo.
Art. 1018.
(Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto).
Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’assicuratore non
risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla superficie.
Art. 1019.
(Durata del rischio).
Il rischio comincia dall’inizio delle manovre per l’involo e
finisce al termine di quelle di approdo.
CAPO VI
Disposizioni comuni
Art. 1020.
(Prescrizione).
Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di
assicurazione si applicano le disposizioni dell’articolo 547.
((Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla
superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il
diritto al risarcimento del danneggiato contro l’esercente.))
Art. 1021.
(Rinvio).
Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si
applicano, per quanto non e’ disposto dal presente titolo, le
disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad
eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.
TITOLO QUINTO
DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA
CAPO I
Dei privilegi
Art. 1022.
(Preferenza dei privilegi).
I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni
altro privilegio generale o speciale.
Art. 1023.
(Privilegi sull’aeromobile e sul nolo).
Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il
quale e’ sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili
dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli
accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse
comune dei creditori per atti conservativi sull’aeromobile o per il
processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e
le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di
conservazione dell’aeromobile dopo l’arrivo nel luogo di ultimo
approdo;
2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di
volo;
3° i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione
aeronautica o dall’autorita’ consolare per il mantenimento e il
rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi
obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale
per il personale di volo;
4° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5° le indennita’ per danni a terzi sulla superficie, quando
l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l’assicurazione
obbligatoria; le indennita’ per l’urto di aeromobile previsto ((negli
articoli 966 e 967)); le indennita’ per morte e per lesioni personali
ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del
carico o del bagaglio;
6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni
eseguite, in virtu’ dei suoi poteri legali, dal comandante, anche
quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della
conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.
Art. 1024.
(Privilegi sulle cose caricate).
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il
processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennita’ ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le
spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose
scaricate sono depositate.
Art. 1025.
(Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo).
I privilegi sull’aeromobile e sul nolo si estinguono, oltre che per
l’estinzione del credito, con lo spirare del termine di novanta
giorni.
Art. 1026.
(Rinvio).
Per quanto non e’ disposto in questo capo si applicano le
disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo,
quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564.
CAPO II
Dell’ipoteca
Art. 1027.
(Concessione d’ipoteca su aeromobile).
Sull’aeromobile puo’ solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita’, per
atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica
indicazione degli elementi d’individuazione dell’aeromobile.
Art. 1028.
(Ipoteca su aeromobile in costruzione).
L’ipoteca puo’ essere concessa anche su aeromobile in costruzione.
Essa puo’ essere validamente trascritta dal momento in cui e’ presa
nota della costruzione nel registro delle costruzioni.
Art. 1029.
(Oggetto dell’ipoteca).
L’ipoteca ha per oggetto l’aeromobile, le sue pertinenze e parti
separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere
a persona diversa dal proprietario dell’aeromobile, da scrittura
avente data certa o dal certificato di immatricolazione
dell’aeromobile.
Art. 1030.
(Pubblicita’ dell’ipoteca).
Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca
sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel
registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di
immatricolazione ((. . .)).
L’ipoteca su aeromobile in costruzione e’ resa pubblica mediante
trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i
quali il codice civile richiede l’iscrizione.
Art. 1031.
(Ufficio competente).
La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione
dell’aesomobile. Tuttavia la pubblicita’ puo’ richiedersi anche alle
autorita’ indicate ((nell’articolo 866)).
Art. 1032.
(Documenti per la pubblicita’ dell’ipoteca).
Chi domanda la pubblicita’ dell’ipoteca deve consegnare all’ufficio
competente i documenti indicati nell’articolo 569.
Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad un aeromobile munito
di certificato d’immatricolazione, il richiedente deve esibire
all’ufficio il certificato medesimo, perche’ su questo sia eseguita
la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicita’ venga
richiesta al ministero per l’aeronautica e tale esibizione non sia
possibile perche’ l’aeromobile si trova altrove, si applica il
disposto del secondo comma dell’articolo 869.
Art. 1033.
(Esecuzione della pubblicita’).
La pubblicita’ si esegue dall’ufficio nei modi previsti
nell’articolo 870.
Art. 1034.
(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).
Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli
precedenti, nonche’ in caso di discordanza tra le trascrizioni nel
registro e le annotazioni sul certificato d’immatricolazione, si
applica il disposto dell’articolo 871.
Art. 1035.
(Grado dell’ipoteca).
L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro
d’immatricolazione ((. . .)) dell’aeromobile.
Art. 1036.
(Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi).
L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall’articolo 1023
ed e’ preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.
Art. 1037.
(Rinvio).
Per quanto non e’ disposto in questo capo, si applicano gli
articoli 572, 573, 576, 577.
LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
TITOLO PRIMO
DELLA COMPETENZA NEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Art. 1038.
(Domanda di indennita’ per assistenza o salvataggio).
La domanda di indennita’ o di compenso per assistenza o salvataggio
puo’ proporsi anche avanti il giudice, che ha autorizzato il
sequestro dell’aeromobile o del carico, nei limiti della competenza
per valore.
Art. 1039.
(Domanda per danni a terzi sulla supeficie o per danni da urto).
La domanda di risarcimento per danni a terzi sulla superficie o per
danni da urto puo’ proporsi anche avanti il giudice che ha
autorizzato il sequestro dell’aeromobile o del carico, nei limiti
della competenza per valore.
Art. 1040.
(Spostamento di competenza per ragione di connessione).
Se sono proposte contro il vettore, l’esercente o l’assicuratore
avanti giudici diversi piu’ cause dipendenti dallo stesso contratto
di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine,
dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo
di danni a’terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle
parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il
giudice adito, nella circoscrizione del quale e’ il foro generale del
convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.
Si applica il secondo comma dell’articolo 40 del codice di
procedura civile.
TITOLO SECONDO
DELL’ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL’ESERCENTE
Art. 1041
(Giudice competente).
Il procedimento di limitazione e’ promosso avanti il tribunale
della circoscrizione nella quale e’ il foro generale dell’istante.
Art. 1042.
(Legittimazione alla domanda).
La domanda di apertura del procedimento di limitazione puo’ essere
proposta dall’esercente e, se trattasi di debiti per danni arrecati a
terzi sulla superficie, anche dall’assicuratore.
Art. 1043.
(Domanda di apertura).
La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale,
competente ai sensi dell’articolo 1041.
Il ricorso deve indicare il nome, la paternita’, la nazionalita’ e
il domicilio dell’istante; la dichiarazione di residenza e l’elezione
di domicilio dell’istante stesso nel comune, in cui ha sede il
giudice competente; gli elementi di individuazione dell’aeromobile e
il luogo in cui si trova; l’accidente al quale le obbligazioni si
riferiscono.
Insieme con il ricorso, l’istante deve depositare, a pena di
inammissibilita’, nella cancelleria del tribunale:
a) il certificato di navigabilita’ o di collaudo ovvero copia in
forma autentica di essi;
b) l’elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con
l’indicazione del loro domicilio, del titolo e dell’ammontare del
credito di ciascuno;
c) il certificato delle ipoteche trascritte sull’aeromobile;
d) la nota vistata dal ministro per l’aeronautica ovvero la polizza
di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi
sulla superficie.
Art. 1044.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla
domanda dell’esercente o dell’assicuratore, l’esistenza degli estremi
di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la
stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione
dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per
l’istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e
alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto;
stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della
sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori
per la presentazione in cancelleria delle domando e dei titoli un
termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all’estero;
stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei
creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima
di dieci e non oltre venti giorni da quest’ultima data, l’udienza di
trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il
collegio.
Art. 1045.
(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).
La sentenza, a cura della cancelleria, e’ portata a conoscenza
dell’istante e dei creditori indicati nello elenco di cui
all’articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e’
altresi’ trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione
dell’aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
L’ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa
annotazione nel registro di iscrizione dell’aeromobile, e ne cura
l’affissione nell’albo dell’ufficio stesso.
Art. 1046.
(Effetti dell’apertura del procedimento).
L’apertura del procedimento produce gli effetti indicati negli
articoli 625, 626.
Art. 1047.
(Opposizione dei creditori).
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, per l’inesistenza degli estremi di legge, in
contraddittorio dell’istante.
L’opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma
dell’articolo 627.
Art. 1048.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l’istante e i creditori concorrenti, forma’ lo
stato attivo ((. . .)).
L’avvenuto deposito dello stato attivo e’ comunicato all’istante e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.
Art. 1049.
(Deposito della somma limite).
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice
designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le
modalita’ per il deposito della somma limite computata sulla base
dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del
procedimento.
Il provvedimento del giudice e’ comunicato all’istante e ai
creditori nei modi stabiliti dall’articolo precedente.
Art. 1050.
(Formazione dello stato passivo e di riparto).
La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le
relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli
634 a 638.
Art. 1051.
(Fallimento dell’esercente).
Gli effetti del fallimento dell’esercente, dichiarato
successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle
disposizioni dell’articolo 639.
Art. 1052
(Decadenza dell’esercente dal beneficio della limitazione).
L’esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato
deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma
per le spese del procedimento.
Art. 1053.
(Dichiarazione di estinzione del procedimento.
In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al
deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista
dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo
641.
Art. 1054.
(Comunicazioni all’esercente).
Quando il procedimento e’ promosso dall’assicuratore, gli atti si
compiono anche nei confronti dell’esercente, il quale deve essere
sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente
titolo, deve essere sentito l’istante.
TITOLO TERZO
DELL’ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1055.
(Competenza).
L’esecuzione forzata e’ promossa avanti il pretore nella
circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.
Il sequestro conservativo e giudiziario e’ autorizzato dai giudici
competenti a norma del codice di procedura civile.
Art. 1056.
(Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari).
Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli
aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono
quote di comproprieta’ dell’aeromobile, il pretore puo’, sentiti i
comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il
sequestro dell’intero aeromobile, quando il debitore sia
comproprietario per piu’ della meta’ del valore dell’aeromobile; in
tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle
quote ad essi appartenenti e’ convertito nel diritto alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e’ esente da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.
Art. 1057.
(Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne’ di misure
cautelari:
a) gli aeromobili di Stato;
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di
trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta
l’autorizzazione del ministro limitazione per l’aeronautica;
c) gli aeromobili’ addetti al trasporto per scopo di della lucro di
persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,
purche’ non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per
intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputo pronto a
partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione di cui
all’art. 802.
Art. 1058.
(Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile).
Il giudice competente a sensi dell’articolo 1055 e, ove ne ricorra
l’urgenza, il ((ENAC)) e l’autorita’ di polizia giudiziaria del luogo
nel quale si trova l’aeromobile, possono prendere i provvedimenti
opportuni per impedire la partenza dell’aeromobile.
Art. 1059.
(Forma e notificazione del precetto).
Il precetto e’ formato e notificato a norma degli articoli 647,
648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni
senza che si sia proceduto al pignoramento.
CAPO II
Del procedimento di espropriazione forzata
Art. 1060.
(Giudice dell’esecuzione).
L’espropriazione e’ diretta da un giudice.
Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu’
magistrati, la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal
pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del
fascicolo di cui al terzo comma dell’articolo 1064, entro due giorni
da che e’ stato formato.
Art. 1061.
(Forma del pignoramento di aeromobile).
Il pignoramento e’ formato ed eseguito a norma del primo e secondo
comma dell’articolo 650.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione
dell’aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di
iscrizione e all’annotazione sul certificato di immatricolazione, per
gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l’aeromobile e’ in
costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
degli aeromobili in costruzione.
Il detto ufficio e’ tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal quale risulti l’espletamento delle formalita’ indicate nel
precedente comma.
Art. 1062.
(Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze).
Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze
dell’aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura
civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.
Art. 1063.
(Amministrazione dell’aeromobile pignorato).
Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi dell’articolo
1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori
ipotecari, puo’ disporre che l’aeromobile pignorato per intero o per
quote intraprenda uno o piu’ viaggi, prescrivendo con ordinanza le
garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni
caso che sia stipulata un’adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l’amministrazione dell’aeromobile pignorato, si
applicano le disposizioni dell’articolo 652, secondo a quinto comma.
Art. 1064.
(Domanda di vendita).
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
puo’ chiedere la vendita dell’aeromobile o della quota di esso con
ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 1055.
Il ricorso e’ notificato al proprietario debitore, ai creditori
ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del
codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile
straniero al console dello Stato del quale l’aeromobile ha la
nazionalita’.((54))
Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e’ tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell’articolo 1055, il ricorso notificato e l’estratto del registro
di iscrizione dell’aeromobile dal quale risultino le ipoteche
trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di
procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con
il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 1061 di questo
codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati
sulle condizioni di vendita.
————
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 24 aprile 1998, n. 128, ha disposto (con l’art. 22, comma 1)
che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della
navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,
persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non
siano membri dell’Unione europea”.
Art. 1065.
(Designazione del giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile).
Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo,
eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi
dell’articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione
e richiede al ((ENAC)) la stima dell’aeromobile, fissando un termine,
non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di
stima.
Se l’autorizzazione a intraprendere uno o piu’ viaggi e’ stata
seguita dagli adempimenti di cui all’articolo 652, secondo comma, non
si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre
trenta giorni dal compimento del viaggio.
Art. 1066.
(Ordinanza di vendita).
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell’esecuzione, sentito il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonche’ il console dello Stato, del quale l’aeromobile
ha la nazionalita’, dispone la vendita con o senza incanto.
L’ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni
prescritte nell’articolo 656.
L’ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni
prescritte nell’articolo 532 secondo comma del codice di procedura
civile.
Art. 1067.
(Notificazione e pubblicita’ dell’ordinanza di vendita).
L’ordinanza di vendita e’ notificata a cura del cancelliere del
giudice dell’esecuzione alle persone indicate nel primo comma
dell’articolo precedente che non sono comparse.
L’ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in
margine al pignoramento. Copia di essa e’ affissa nell’albo della
pretura del luogo dove si svolge l’esecuzione, in quello della
direzione di aeroporto, e nell’albo della Reale unione nazionale
aeronautica. Il giudice puo’ anche disporne la pubblicazione in
periodici aeronautici.
Art. 1068.
(Forme della vendita).
La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli
articoli 658 a 666 del presente codice.
La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli
articoli 570 a 575 del codice di procedura civile.
Art. 1069.
(Opposizione).
Per quanto concerne le opposizioni all’esecuzione e agli atti
esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni
degli articoli 667 a 669.
Art. 1070.
(Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo
proprietario).
Quando l’espropriazione dell’aeromobile o di quote di aeromobile e’
promossa dai creditori privilegiati dell’esercente non proprietario,
ovvero e’ promossa contro il terzo proprietario dell’aeromobile, si
applicano le disposizioni dell’articolo 670.
Art. 1071.
(Vendita di parti separate e pertinenze).
Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che
costituivano pertinenze dell’aeromobile, si applicano le norme del
codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.
Art. 1072.
(Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche).
La liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche e’
regolata dagli articoli 673 a 679; ma il processo e’ promosso avanti
il pretore, nella circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.
Art. 1073.
(Rinvio).
All’esecuzione per consegna dell’aeromobile, alla estinzione e alla
sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile in materia.
Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681
del presente codice.
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
Art. 1074.
(Provvedimento di autorizzazione).
Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro
giudiziario o conservativo deve contenere:
1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell’aeromobile
o della quota senza ordine di giustizia;
2) l’intimazione al comandante di non far partire l’aeromobile e,
se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo
ripartire dall'((aeroporto)) di arrivo;
3) gli elementi di individuazione dell’aeromobile o della quota di
aeromobile cui si riferisce l’autorizzazone.
Art. 1075.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere
notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce e’
creditore dell’esercente non proprietario ed e’ assistito da
privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di
aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.
Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito
puo’ prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante
sia eseguita con le modalita’ indicate nel secondo comma
dell’articolo 650.
Art. 1076.
(Pubblicita’ del provvedimento).
Il provvedimento notificato e’, a cura del creditore, trascritto
nel registro d’iscrizione dell’aeromobile e, per gli aeromobili che
ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.
Art. 1077.
(Revoca del sequestro).
Il giudice competente a sensi del secondo comma dell’articolo 1055,
ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida,
revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il
debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra
il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese
giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla
superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro
per l’aeronautica o la polizza di assicurazione.
Art. 1078.
(Amministrazione dell’aeromobile sequestrato).
L’amministrazione dell’aeromobile sequestrato e’ regolata dalle
disposizioni dell’articolo 652.
Art. 1079.
(Rinvio).
Per quanto non e’ espressamente disposto nel presente capo, si
applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti
il sequestro.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1080.
(Applicabilita’ delle disposizioni penali).
Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o
di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto
previsto dal presente codice, e’ punito a norma del medesimo. Il
colpevole che sia stato giudicato all’estero e’ giudicato nuovamente
nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai
componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile
stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
Art. 1081.
(Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice).
Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale, quando
per l’esistenza di un reato previsto dal presente codice e’ richiesta
una particolare qualita’ personale, coloro che, senza rivestire tale
qualita’, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto
conoscenza della qualita’ personale inerente al colpevole.
Tuttavia il giudice puo’ diminuire la pena rispetto a coloro per i
quali non sussiste la predetta qualita’.
Art. 1082.
(Pene accessorie).
Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono,
oltre quelle stabilite dal codice penale:
1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici,
se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente
dei titoli previsti negli articoli 123 ((e 734));
2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si
tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente
al personale marittimo o alla ((personale aeronautico)).
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente
codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni
commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla
professione della navigazione interna, se si tratta di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma
precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione
interna.
Art. 1083.
(Effetti e durata delle pene accessorie).
L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o
aeronautici priva il condannato della capacita’ di esercitare
qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei
titoli indicati negli articoli 123((e 734)). L’interdizione
temporanea priva della detta capacita’ per un tempo non inferiore a
un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa
altresi’ la decadenza dell’abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
L’interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica
priva il condannato della capacita’ di esercitare la professione
marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva della detta
capacita’ per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a
cinque anni. L’interdizione importa altresi’ la decadenza
dall’abilitazione relativa alla professione anzidetta.
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di
esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto
uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134((e 734)), per un
tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna priva il condannato del diritto
di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia
espressamente determinata dalla legge, e’ uguale a quella della pena
principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione
per insolvibilita’ del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo’
oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna
specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell’interdizione e della sospensione previste
nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni
relative alla interdizione da una professione e alla sospensione
dall’esercizio di una professione.
Art. 1083-bis.
(( (Sanzioni amministrative accessorie).))
((Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste
dal presente codice sono:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi
dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti
commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n.
2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione
interna.))
Art. 1083-ter.
(Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie).
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna e aeronautici di cui all’articolo 1083-bis, primo
comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi
funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli
indicati negli articoli 123, 134 e ((734)), per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna di cui all’articolo 1083-bis,
primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la
professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non
superiore ad un anno.
Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale
relative alla sospensione dall’esercizio di una professione.
Art. 1084.
(Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o
dai graduati).
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice e’ commesso dal
comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un
graduato dell’aeromobile, la pena e’ aumentata fino a un terzo,
quando tale qualita’ non e’ elemento costitutivo o circostanza
aggravante del delitto.
Art. 1085.
(Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore).
Se un delitto non previsto dal presente codice e’ commesso da un
componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un
superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni,
la pena e’ aumentata fino a un terzo, quando la qualita’ della
persona offesa non e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante
del delitto.
La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un
delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un
ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato
dell’aeromobile nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui
funzioni.
Art. 1086.
(Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie).
La meta’ delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente
codice e’ devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o
al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di
soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa
nazionale di previdenza della ((personale aeronautico)).
Art. 1087.
(Navigazione interna).
Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli
articoli 1088 a 1160.
TITOLO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
CAPO I
Dei delitti contro la personalita’ dello Stato
Art. 1088.
(Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico).
Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in
guerra contro lo Stato italiano e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni.
Art. 1089.
(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato).
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale
sono commessi da componenti dell’equipaggio di una nave o di
aeromobile in territorio estero la pena e’ aumentata:
1) fino a un terzo se il componente dell’equipaggio e’ straniero;
2) da un terzo alla meta’ se il componente dell’equipaggio e’
cittadino italiano;
3) dalla meta’ a due terzi se il fatto e’ commesso dal comandante o
da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato
dell’aeromobile.
Art. 1090.
(Pene accessorie).
La condanna per il delitto previsto nell’articolo 1088 importa
l’interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.
La condanna per il delitto previsto dall’articolo 1089 importa
l’interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.
CAPO II
Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Sezione I
Dei delitti contro la polizia di bordo
Art. 1091.
(( (Diserzione). ))
((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il componente
dell’equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell’aeromobile
ovvero l’abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per
l’incolumita’ fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave
o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della reclusione da uno a
tre anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente
dell’equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell’aeromobile
ovvero l’abbandona, e’ punito, se dal fatto deriva una notevole
difficolta’ nel servizio della navigazione, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o
di pubblica necessita’, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro)).
Art. 1092.
(Circostanze aggravanti).
La pena e’ aumentata fino a un terzo se il fatto e’ commesso:
1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all’estero;
4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine
della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio
dell’aeromobile;
5) collettivamente da tre o piu’ persone dell’equipaggio.
Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori
ed i capi e’ aumentata da un terzo alla meta’.
Art. 1093.
(Causa di non punibilita’).
Nel caso previsto nel primo comma dell’articolo 1091, ancorche’
ricorrano le aggravanti previste nell’articolo 1092, non e’ punibile
colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non
oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto
presentare a bordo ovvero raggiunge l’aeromobile prima dell’involo.
Art. 1094.
(( (Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio).
))
((Salvo che il fatto costituisca reato, il componente
dell’equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente
un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,
e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000
euro.
Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso in occasione di
servizio concernente la manovra, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta’
nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un
servizio pubblico o di pubblica necessita’, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.
Il componente dell’equipaggio che non esegue un ordine di un
superiore concernente un servizio tecnico della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o
per l’incolumita’ delle persone ovvero per la sicurezza della nave,
del galleggiante o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Il componente dell’equipaggio che non esegue un ordine di un
superiore concernente un servizio tecnico della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della
reclusione da uno a quattro anni se l’ordine e’ dato per la salvezza
della nave, del galleggiante o dell’aeromobile o per soccorso da
prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo)).
Art. 1095.
(Inosservanza di ordine da parte di passeggero).
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza
della nave o dell’aeromobile, e’ punito con la reclusione fino a tre
mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1096.
(Inosservanza di ordine di arresto).
Il componente dell’equipaggio, che a bordo della nave o
dell’aeromobile non esegue un ordine di arresto, e’ punito con la
reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1097.
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del
comandante).
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da
bordo, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita
dell’aeromobile, la pena e’ da due ad otto anni. Se la nave o
l’aeromobile e’ adibito a trasporto di persone, la pena e’ da tre a
dodici anni.
Art. 1098.
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente
dell’equipaggio).
Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante
abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e’ punito con la
reclusione fino a un anno.
Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio
dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col
paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della
nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita
dell’aeromobile, la pena e’ da due ad otto anni. Se la nave o
l’aeromobile e’ adibito a trasporto di persone, la pena e’ da tre a
dodici anni.
Sezione II
Dei delitti contro la polizia della navigazione
Art. 1099.
(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).
Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo 200
non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, e’ punito
con la reclusione fino a due anni.
Art. 1100.
(Resistenza o violenza contro nave da guerra).
Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di
resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’
punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato e’ ridotta da un
terzo alla meta’.
Art. 1101.
(Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,
nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine
di commettere contrabbando o altro delitto, e’ punito, se il reato
non e’ commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 1102.
(Navigazione in zone vietate).
Fuori dei casi previsti nell’articolo 260 del codice penale, e’
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire
cinquemila:
1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o
stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione
stabiliti nell’articolo 83;
2° il comandante dell’aeromobile nazionale o straniero, che viola
il divieto di sorvolo stabilito nell’art. 793.
Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Art. 1103.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096,
1099, 1101, 1102 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero
dalla professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097,
1098, 1100 l’interdizione e’ perpetua, se la condanna alla reclusione
e’ per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la
condanna e’ per un tempo inferiore a cinque anni.
CAPO III
Dei delitti contro le autorita’ di bordo o contro le autorita’ consolari
Art. 1104.
(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di
un graduato).
Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che
offende l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e
a causa o nell’esercizio delle di lui funzioni, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno,
diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.
La pena e’ della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste
nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e’ commesso
con violenza o minaccia,ovvero quando l’offesa e’ recata in presenza
di una o piu’ persone.
Se il fatto e’ commesso da un passeggero contro il comandante, un
ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o
un graduato dell’aeromobile, qualora non costituisca un piu’ grave
reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono
diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 1105.
(Ammutinamento).
Se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della
nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine
del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal
partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per
gli atti gia’ compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato
diverso.
Art. 1106.
(Aggravanti).
La pena e’ da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall’articolo precedente e’ commesso in
condizioni nelle quali non e’ possibile ricorrere alla forza
pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente,
l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della
navigazione, ovvero se il fatto e’ commesso al fine d’interrompere la
navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza
della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna
delle persone e’ palesemente armata ovvero il fatto e’ commesso con
minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e’ aumentata
fino a un terzo.
Art. 1107.
(Mancato intervento per impedire un reato).
Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che,
trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in
danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di
dargli assistenza o aiuto, e’ punito con la reclusione fino a un anno
ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio
della nave o dell’aeromobile, che,trovandosi presente al fatto
previsto nell’articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere
per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
Art. 1108.
(Complotto contro il comandante).
I componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, in
numero di tre o piu’, si accordano al fine di commettere un delitto
contro la vita, l’incolumita’ personale, la liberta’ individuale o
l’esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non
e’ commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
Per i promotori e gli organizzatori la pena e’ aumentata fino a un
terzo.
Il componente dell’equipaggio, che, avendo notizia dell’accordo,
omette di darne avviso al comandante, e’ punito con la reclusione
fino a un anno.
Tuttavia la pena da applicare e’ in ogni caso inferiore alla meta’
di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.
Art. 1109.
(Omesso rimpatrio di cittadini).
Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza
giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta
dell’autorita’ consolare per il trasporto di cittadini ai sensi
dell’articolo 197, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero
con la multa fino a lire tremila.
Art. 1110.
(Circostanza aggravante).
Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena e’
aumentata, fino a un terzo se il fatto e’ commesso durante la
navigazione.
Art. 1111.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108
importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’articolo 1106
importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
CAPO IV
Dei delitti contro la sicurezza della navigazione
Art. 1112.
(Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali).
Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni
prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i
segnali per la detta navigazione e’ punito con la reclusione fino a
un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di
collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione
marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale
scopo.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione
di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita
di un aeromobile, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
e’ previsto come piu’ grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1113.
(Omissione di soccorso).
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726,
richiesto dall’autorita’ competente, omette di cooperare con i mezzi
dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un
aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all’estinzione di un
incendio, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 1114.
(Rifiuto di servizio da parte di pilota).
Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave
ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, e’ punito con la
reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
Se la nave e’ in pericolo, la pena e’ della reclusione da uno a tre
anni.
Art. 1115.
(Abbandono di pilotaggio).
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare
la sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92, e’ punito
con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire
cinquemila.
Art. 1116.
(Abbandono abusivo di comando).
Il comandante, che senza necessita’ lascia la direzione nautica
della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione
venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e’
punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire
duemila a cinquemila.
La pena e’ aumentata fino a un terzo, se il fatto e’ commesso nei
casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere
personalmente la manovra.
Art. 1117.
(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di
un aeromobile e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell’articolo 1220, se il fatto e’ commesso
da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o
dell’aeromobile, la pena e’ da sei mesi a due anni.
Art. 1118.
(Abbandono del posto).
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza
della navigazione abbandona il posto, e’ punito con la reclusione da
tre mesi a un anno.
Art. 1119.
(Componente dell’equipaggio che si addormenta).
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza
della navigazione si addormenta, e’ punito con la reclusione fino a
tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1120.
(Ubbriachezza).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero
il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato di
ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da
escludere o menomare la sua capacita’ al comando o al pilotaggio, e’
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio
attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve
assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da
caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua
capacita’ a prestare il servizio, e’ punito con la reclusione da uno
a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita’
al comando o al servizio e’ esclusa o menomata dall’azione di
sostanze stupefacenti.
La pena e’ aumentata fino a un terzo, se l’ubbriachezza o l’uso di
sostanze stupefacenti sono abituali.
Art. 1121.
(Condizioni di maggiore punibilita’).
Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e’:
1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva
l’incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un
galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita di un
aeromobile;
2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel
numero precedente, la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di
persone.
Art. 1122.
(Aggravante per l’incendio, il naufragio o il disastro aviatorio).
Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile
nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della
navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni,
commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428
del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.
Le pene sono aumentate da un terzo alla meta’, se il fatto e’
commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile da lui comandati.
Art. 1123.
(Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro
aviatorio).
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a
un aeromobile in navigazione e’ punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva
pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del
galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto
dell’aeromobile.
Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od
ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a
una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal
fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto
e’ previsto come piu’ grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1124.
(Delitti colposi).
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e’ commesso
per colpa, le pene sono ridotte della meta’.
Art. 1125.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120;
1123, 1124, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 1122
importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Se il delitto previsto nell’articolo 449 del codice penale e’
commesso da appartenenti al personale marittimo o alla ((personale
aeronautico)) in danno rispettivamente di una nave o di un
galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l’interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
CAPO V
Del delitti contro la fede pubblica
Sezione I
Della falsita’ in atti
Art. 1126.
(Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).
Agli effetti indicati nell’articolo 491 del codice penale, la
polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la
lettera di trasporto aereo sono equiparati all’atto pubblico.
Art. 1127.
(Falsita’ ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle
relazioni).
Il comandante della nave che, al fine di procurare a se’ o ad altri
un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle
falsita’ previste nell’articolo 479 del codice penale nel ruolo di
equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni
all’autorita’ e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’
grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che
commette il fatto previsto dal comma precedente nel ((giornale di
bordo)).
Art. 1128.
(Uso di atto falso).
Chiunque, senza essere concorso nella falsita’, fa uso di uno degli
atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi
stabilita, ridotta di un terzo.
Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.
Sezione II
Delle altre falsita’
Art. 1129.
(Falsa dichiarazione di proprieta’ o dei requisiti di nazionalita’).
Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un
galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire
la nazionalita’ italiana, e’ punito con la reclusione da tre mesi a
un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una societa’, il
quale dichiara falsamente l’esistenza dei requisiti previsti
((nell’articolo 756, primo comma, lettera c),)) allo scopo di far
attribuire all’aeromobile la nazionalita’ italiana.
Art. 1130.
(Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalita’).
Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana
ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalita’
italiana e’ punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la
multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.
Art. 1131.
(Uso di falso contrassegno d’individuazione).
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un
falso contrassegno d’individuazione e’ punito con la reclusione fino
a un anno.
La pena e’ della reclusione fino a due anni e della multa fino a
lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave
o dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.
Art. 1131-bis.
((La contraffazione, l’alterazione o lo spostamento abusivo delle
marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un
piu’ grave reato, a norma dell’articolo 469 del Codice penale)).
((11))
————
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)
che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro
applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non
entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”
Art. 1132.
(Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di
aeromobile).
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di
galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo
nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e’ punito con la
multa da lire mille a diecimila.
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena e’ aumentata fino a un
terzo.
Art. 1133.
(Uso di libretto di navigazione).
Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo
o aeronautico appartenente ad altra persona e’ punito, qualora il
fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con
la reclusione fino a un anno.
Sezione III
Disposizione comune alle sezioni precedenti
Art. 1134.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131,
ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII
del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti
indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione
temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
CAPO VI
Dei delitti contro la proprieta’ della nave dell’aeromobile o del carico
Art. 1135.
(Pirateria).
Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che
commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o
straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette
violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o
straniera, e’ punito con la reclusione da dieci a venti anni.
Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena e’ diminuita in
misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e’ ridotta
fino alla meta’.
Art. 1136.
(Nave sospetta di pirateria).
Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita
abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di
bordo, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Si applica il secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1137
(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte
dell’equipaggio).
Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che
sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli
articoli 628, 629 del codice penale, e’ punito a norma dell’articolo
1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell’articolo predetto.
Art. 1138.
(Impossessamento della nave o dell’aeromobile).
I componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, i
quali se ne impossessano, sono puniti:
1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e’ commesso
mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali
della nave o dei graduati dell’aeromobile;
2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e’ commesso
clandestinamente o con mezzi fraudolenti.
Per i promotori e per i capi la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Se il fatto e’ commesso da persona estranea all’equipaggio, le pene
sono ridotte di un terzo.
Art. 1139.
(Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile).
I componenti dell’equipaggio, che in un numero di tre o piu’ si
accordano al fine di commettere il delitto previsto nell’articolo
precedente, sono puniti, se il delitto non e’ commesso, con la
reclusione fino a tre anni.
Per i promotori e per i capi la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Art. 1140.
(Falsa rotta).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a
se’ o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno,
fa falsa rotta, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa fino a lire diecimila.
Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione
della nave ovvero l’incendio, caduta o perdita dell’aeromobile, la
pena e’ aumentata di un terzo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della
nave ovvero l’incendio la caduta o la perdita dell’aeromobile, la
pena e’ della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o
l’aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena e’ della
reclusione da tre a quindici anni.
Art. 1141.
(Danneggiamento della nave o dell’aeromobile).
Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice
penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile
ovvero delle provviste di bordo e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Se il fatto e’ commesso dal componente dell’equipaggio in danno
della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui e’ imbarcato,
la pena e’ aumentata fino a un terzo; se e’ commesso dal comandante,
la pena e’ aumentata fino alla meta’.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.
Si procede in ogni caso d’ufficio.
Art. 1142.
(Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo).
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o
dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende
inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i
macchinari e gli impianti di bordo, e’ punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.
Art. 1143.
(Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile).
Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la
nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri,
e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa
fino a lire diecimila.
Non e’ punibile il comandante che carica per proprio conto merci in
piccola quantita’.
Art. 1144.
(Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a
se’ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a
prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e’ punito con la
reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Art. 1145.
(Appropriazione indebita del carico).
Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che,
per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in
tutto o in parte il carico e’ punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Art. 1146.
(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei).
Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993
nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia e’ punito con la
reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Per gli appartenenti al personale marittimo e alla ((personale
aeronautico)) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi
di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita’
indicate nell’articolo 68, la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Art. 1147.
(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto).
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante
abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile
abbandonato, caduto o perduto e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente
la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Art. 1148.
(Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio).
Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della
nave o dell’aeromobile la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Art. 1149.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141
secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi
dell’articolo 1148, importa l’interdizione temporanea dai titoli
ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138
importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
CAPO VII
Dei delitti contro la persona
Art. 1150.
(Omicidio del superiore).
Se il fatto previsto nell’articolo 575 del codice penale e’
commesso da un componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa
dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena e’ della reclusione
da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e’ commesso durante la
navigazione, si applica la pena dell’ergastolo.
Art. 1151.
(Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore).
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice
penale e’ commesso da un componente dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa
dell’adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono
aumentate di un terzo.
Art. 1152.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
((95))
————–
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l’art. 8, commma 1)
che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”.
Art. 1153.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))
((95))
————–
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l’art. 8, commma 1)
che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”.
Art. 1154.
(Abuso d’autorita’).
Il comandante o l’ufficiale della nave ovvero il comandante
dell’aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite
dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata
o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto,
ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento
dell’autorita’ competente, e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione fino a trenta
mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e’ stata
data in consegna o affidata tale persona.
La pena non puo’ essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e’
commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di
eta’ minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero
contro donne.
Art. 1155.
(Sbarco e abbandono arbitrario di persone).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del
territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente
dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il
ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o
dell’aeromobile, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire mille a tremila.
La pena non puo’ essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata
o abbandonata e’ priva di mezzi necessari alla sussistenza o al
ritorno in patria.
La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1156.
(Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi
consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o
ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al
rimpatrio, e’ punito con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena e’ della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e’
commesso all’estero.
La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Art. 1157.
(Omissione di aiuto).
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese
estero, ove non siano autorita’ consolari, un marittimo italiano,
omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di
rimpatriarlo, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con
la multa fino a lire tremila.
Se l’omissione di soccorso si riferisce a piu’ persone, la pena e’
raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.
Art. 1158.
(Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo).
Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o
stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il
salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente
codice, e’ punito con la reclusione fino a due anni.
La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva
una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.
Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione fino
a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi
previste sono ridotte alla meta’.
Art. 1159.
(Mancanza di viveri necessari).
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle
persone imbarcate, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da
un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
Art. 1160.
(Pene accessorie).
La condanna per delitto previsto nell’articolo 1150 importa
l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti dall’articolo 1152, 1153,
importa, per il comandante, l’interdizione perpetua dai titoli e, per
gli altri componenti dell’equipaggio, l’interdizione temporanea dai
titoli ovvero dalla professione.
Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna
importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla
professione.
TITOLO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
Art. 1161.
(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti
alla proprieta’ privata).
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne
impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero
non osserva i vincoli cui e’ assoggettata la proprieta’ privata nelle
zone prossime al demanio marittimo od agli ((aeroporti)), e’ punito
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione,
sempre che il fatto non costituisca un piu’ grave reato.
Se l’occupazione di cui al primo comma e’ effettuata con un
veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal
caso si puo’ procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo
in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.
(47)
————
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente
legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto
irrevocabile”.
Art. 1162.
(Estrazione abusiva di arena o altri materiali).
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito
del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone
portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta
nell’articolo 51, e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con
l’ammenda fino a lire mille.((59))
————-
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 10,
comma 1) che “Nell’articolo 1162 del codice della navigazione le
parole “e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda
fino a lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e’ punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni”.”
Art. 1163.
(Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti).
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento,
indicati nel primo comma dell’articolo 52 e nel primo comma
dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva
le disposizioni di polizia ivi previste, e’ punito con l’arresto fino
a due mesi ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)
((Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa
un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel
terzo comma dell’articolo 59, e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro
15.493.))
———–
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
– (con l’art. 10, comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le
parole “e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda
fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e’
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”
– (con l’art. 10, comma 2, lettera b)) che “nel secondo comma le
parole “e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda
fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “e’ punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni”.”
———–
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall’avviso di
rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l’art. 19,
comma 3) che “Nel secondo comma dell’articolo 1163 del codice della
navigazione le parole: “nel secondo comma dell’art. 52 e nel terzo
comma dell’articolo 59″ sono soppresse.”
Art. 1164.
(Inosservanza di norme sui beni pubblici).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento,
ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente
relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero
delle zone portuali della navigazione interna e’ punito, se il fatto
non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi
ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)
((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con
ordinanza dalla pubblica autorita’ in materia di uso del demanio
marittimo per finalita’ turistico-ricreative dalle quali esuli lo
scopo di lucro, e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)).
———–
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 10,
comma 3) che “Nell’articolo 1164 del codice della navigazione le
parole “se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire
quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire sei milioni”.”
CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’ordinamento e sulla polizia dei porti e degli ((aeroporti))
Art. 1165.
(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate).
E’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati
negli articoli ((50 e 57)), senza il permesso dell’autorita’
competente e il pagamento del relativo canone;
2) chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate.
Art. 1166.
(Getto di materiali e interrimento dei fondali).
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e’
punito con l’ammenda fino a lire mille.
Art. 1167.
(Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura
di cave).
E’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila:
1) chiunque non esegua le disposizioni dell’autorita’ competente
sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o
degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere
previste nell’articolo 77;
2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un’apertura
di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei
canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Art. 1168.
(Pesca abusiva).
Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorita’ competente,
esercita la pesca nei porti o nelle altre localita’ di sosta o di
transito delle navi e’ punito con l’ammenda fino al lire cinquecento.
Art. 1169.
(Uso d’armi e accensioni di fuochi).
Chiunque non osserva le disposizioni dell’articolo 80 e’ punito con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire duecento a
duemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,
comma 1) che “Nell’articolo 1169 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire
quarantamila a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni.”.”
Art. 1170.
(Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota).
Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove
il pilotaggio e’ obbligatorio, e’ punito con l’arresto fino a tre
mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,
comma 2) che “Nell’articolo 1170 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire
centomila a un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni”.”
Art. 1171.
(Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio).
E’ punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a
lire diecimila:((59))
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647;(51)
2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione
prescritta nell’articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle
caratteristiche determinate dall’autorita’ competente;
3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita’, esercita il
pilotaggio senza patente o autorizzazione.
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,
comma 3) che “Nell’articolo 1171 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire
due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni”.”
Art. 1172.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))
((51))
————
AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre
1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in
vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.
Art. 1173.
(Inosservanza di tariffe).
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate
nelle tariffe approvate dall’autorita’ competente e’ punito con
l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 1174.
(Inosservanza di norme di polizia).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento,
ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in
materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e’ punito, se il
fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
(47)
Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorita’ in
materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o
aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire seicentomila. (47)
((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento,
ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorita’ competente in
materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n.
5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, e’ punito se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.032,00 a euro 6.197,00.))
————-
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)
che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente
legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla
data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non
sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto
irrevocabile”.
Art. 1175.
(( (Sanzioni amministrative accessorie).))
((La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dai titoli o dalla professione.))
CAPO III
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo
Art. 1176.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 1177.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 1178.
(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di
equipaggio).
L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi,
che ammette o far parte dell’equipaggio una persona non appartenente
alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare
contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o
sbarca un componente dell’equipaggio senza far eseguire la relativa
annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e’ punito con
l’ammenda fino a lire mille.((59))
((Alla stessa sanzione)) soggiace l’armatore o il comandante della
nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l’esercente
o il comandante dell’aeromobile il quale, fuori dei casi previsti
dalla legge, ammette a far parte dell’equipaggio una persona non
iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di
volo ovvero senza l’osservanza delle norme relative alle visite
mediche di detto personale di volo.
———–
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (12, comma 1,
lettera a)) che ” nel primo comma le parole “con l’ammenda fino a
lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
tre milioni”.”
Art. 1179.
(Assunzione irregolare di minori).
L’armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che
ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni
quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore
degli anni diciotto, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.((59))
((Alla stessa sanzione)) soggiace l’esercente o il comandante
dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona
minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di
bordo una persona minore degli anni diciotto.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 12,
comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’ammenda da
lire centomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti:
“con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni”.”
Art. 1180.
(Assunzione abusiva di stranieri).
L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi
consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a
fare parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, e’ punito
con l’ammenda da lire trecento a mille.(59)
((La stessa sanzione)) si applica all’armatore, all’esercente o al
comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel
termine previsto dalle disposizioni predette.(59)
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
– (con l’art. 12, comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le
parole “con l’ammenda da lire sessantamila a duecentomila” sono
sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.”
– (con l’art. 12, comma 3, lettera b)) che “nel secondo comma le
parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla
stessa sanzione”.”
Art. 1181.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
CAPO IV
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprieta’ della nave o dell’aeromobile
Art. 1182.
(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o
aeromobile, ovvero al varo della nave).
E’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il
fatto non costituisca un piu’ grave reato:
1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave
o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita
della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o
abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n.
1;
3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un
galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233, o
la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia
prescritte negli articoli 848, 849;
4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione
prevista nell’articolo 243;
5) il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva
l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli
articoli 236, 851.
Art. 1183.
(Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile).
Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza
giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo
161 l’ordine dell’autorita’ marittima o di quella preposta
all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad
altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e’ punito con
l’ammenda da lire trecento a cinquemila.
((Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero
demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione
prescritta negli articoli 160 o 759, e’ punito con la sanzione
amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.))
Art. 1184.
(Inosservanze relative all’iscrizione di nave in registro straniero e
alla perdita dei requisiti di nazionalita’ dell’aeromobile).
1. Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in un
registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti
negli articoli 156 e ((760)) o senza attendere la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a
lire sessanta milioni. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta
le denunce prescritte dagli articoli 157 e ((758)).
Art. 1185.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
CAPO V
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione
Art. 1186.
(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili).
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre
leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorita’ concernenti
le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli
aeromobili, e’ punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.
Art. 1187.
(Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna).
Chiunque, senza la concessione prescritta nell’articolo 225,
esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di
traino con mezzi meccanici in navigazione interna e’ punito con
l’ammenda da lire mille a cinquemila.
Chiunque senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 226
esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in
navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma
precedente, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.
Art. 1188.
(( (Abusivo esercizio di navigazione aerea).))
((Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle
disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la
licenza di esercizio o la designazione di vettore, e’ punito con
l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro
milletrentadue.))
Art. 1189.
(Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna).
Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di
rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’art. 226,
non osserva le modalita’ stabilite dall’autorita’ competente, ovvero
richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime
o minime fissate dall’autorita’ medesima e’ punito con l’ammenda fino
a lire duemila.
Art. 1190.
(( (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio).))
((Chiunque ammette all’istruzione di pilotaggio aereo un allievo,
che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita’
psicofisica, ovvero un allievo di minore eta’, senza il consenso di
chi esercita la potesta’ o la tutela, e’ punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni.))
Art. 1191.
(Abusiva realizzazione o ampliamento di ((aeroporti))).
Chiunque realizza o amplia ((aeroporti)) o altri impianti
aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694
ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista
approvazione, e’ punito con la sanzione amministrativa da
cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Art. 1192.
(Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome).
E’ punito con l’ammenda fino a lire duemila:
1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia
prescritto;
2) l’armatore o il comandante che non osserva le disposizioni
sull’uso del nome o del numero di individuazione della nave o del
galleggiante;
3) l’esercente o il comandante se l’aeromobile circola sprovvisto
dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i
contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Art. 1193.
(Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo).
Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a
bordo i documenti prescritti, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi
ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)
((La sanzione di cui al primo comma e’ ridotta a 100 euro nel caso
in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorita’ che
ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti
ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della
violazione di cui al primo comma)).
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di
aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non
vi esegue le annotazioni prescritte.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto
fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila”
sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”
Art. 1194.
(Mancata rinnovazione di documenti di bordo).
L’armatore della nave o l’esercente dell’aeromobile, che non
rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e’ punito con l’ammenda
fino a lire cinquemila.
Art. 1195.
(Inosservanza di formalita’ alla partenza o all’arrivo in porto o in
((aeroporto)) ).
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che
alla partenza o all’arrivo in porto o in ((aeroporto)) non adempie le
formalita’ prescritte da questo codice e dal regolamento, e’ punito,
qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda
fino a lire cinquemila.
Art. 1196.
(Inosservanza delle norme sull’abbandono della nave e sull’obbligo di
consultazione dell’equipaggio).
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o
dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal
presente codice, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’
grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino
a lire cinquemila.((59))
((La stessa sanzione)) si applica al comandante, che omette di
sentire il parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui
tale parere e’ richiesto.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le parole “qualora il fatto
non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi
ovvero con l’ammenda fino a lire un milione” sono sostituite dalle
seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni”.”
Art. 1197.
(Rifiuto di cooperare al ricupero).
Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave
o del galleggiante ((. . .)), essendone richiesto dal comandante o
dall’autorita’ competente, rifiuta di prestare la propria opera per
il ricupero dei relitti, e’ punito, qualora il fatto non costituisca
un piu’ grave reato, con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 1198.
(Omissione di dichiarazioni in caso di urto).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che
in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma
dell’articolo 485, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con
l’ammenda fino a lire duemila.((59))
————-
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 4) che ” Nell’articolo 1198 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dodici milioni.”.”
Art. 1199.
(Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi).
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o
stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose,
senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e’ punito
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecento a
diecimila.((59))
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile
nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici,
sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose
per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, e’
punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire
trecento a tremila. Se il fatto e’ commesso da un componente
dell’equipaggio, la pena non e’ inferiore a un mese o a lire
cinquecento.((59))
((Nei casi previsti dai commi precedenti non e’ ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e’
previsto come reato da altre disposizioni di legge.))
————-
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 5, lettere a) e b)) che:
– “nel primo comma le parole “e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi e con l’ammenda da lire centomila a due milioni” sono sostituite
dalle seguenti: “e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni”.”
– “nel secondo comma le parole “e’ punito con l’arresto fino a tre
mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il
fatto e’ commesso da un componente dell’equipaggio, la pena non e’
inferiore a un mese o a lire centomila” sono sostituite dalle
seguenti: “e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto
e’ commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni”.”
Art. 1200.
(Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti).
Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza
l’autorizzazione prescritta, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi
ovvero con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.(59)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso da un componente
dell’equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 6, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto
fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a un
milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire
dodici milioni”.”
Art. 1201.
(Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile).
E’ punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da
lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile
nazionale o straniero, che:(59)
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32;
2) parte o approda in localita’ diversa da quelle previste
((nell’articolo 799));
3) parte, se l’aeromobile e’ diretto all’estero, da un aeroporto
non doganale;
4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una localita’
diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 6, lettera a)) che “Nell’articolo 1201 del codice della
navigazione le parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con
l’ammenda da lire centomila a un milione” sono sostituite dalle
seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dodici milioni”.”
Art. 1201-bis.
(Inosservanza dell’ordine di approdo).
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che,
sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera’ all’ordine di
approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona
vietata, omette di approdare nel piu’ vicino aeroporto e’ punito
((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni)). Si applica ((la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni)) quando si tratti di aeromobile adibito al
trasporto di persone.
((Con le stesse sanzioni e’ punito)) il comandante di un aeromobile
nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non
ottempera’ all’ordine di approdo impartito dalle competenti autorita’
dello Stato il cui territorio e’ sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili
nazionali gli aeromobili immatricolati all’estero., quando sono
utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la
sede principale degli affari nel territorio dello Stato.
((Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e’ ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))
Art. 1202.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 1203.
(Atterramento in ((aeroporto)) privato).
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori
del caso di necessita’, approda in un ((aeroporto)) privato, senza il
consenso di chi lo esercita, e’ punito con l’ammenda fino a lire
duemila.
Art. 1204.
(( (Sorvolo di aeromobili stranieri) ))
Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi
previsti nell’articolo 794, sorvola il territorio del Regno, e’
punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire
cinquemila.(59)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
((. . .)) non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 9, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto
fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire un milione” sono
sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni”.”
Art. 1205.
(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di
beni di persone morte).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; ((818, 834, 835)), e’
punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con
l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 1206.
(Impedimento alla presentazione di reclami).
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza giustificato
motivo, impedisce a un componente dell’equipaggio o ad un passeggero
di recarsi a terra per presentare reclami all’autorita’, e’ punito,
qualora il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’ammenda
da lire cento a cinquemila.
Art. 1207.
(Scarico di merci prima della verifica della relazione).
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci
prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari,
e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire cinquemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 10) che “Nell’articolo 1207 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni”.”
Art. 1208.
(Richiesta di protezione ad autorita’ straniera).
Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, che
in paese estero, potendo ricorrere alle autorita’ consolari, invoca
la protezione delle autorita’ straniere, e’ punito con l’ammenda fino
a lire mille.((59))
Se il fatto e’ commesso dal comandante, la pena e’ dell’arresto
fino a un anno ovvero dell’ammenda fino a lire duemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:
– (con l’art. 14, comma 11, lettera a)) che “nel primo comma le
parole “con l’ammenda fino a lire duecentomila” sono sostituite dalle
seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.”
– (con l’art. 14, comma 11, lettera b)) che “nel secondo comma le
parole “la pena e’ dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’ammenda
fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinque milioni a lire trenta milioni”.”
Art. 1209.
(Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato).
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno,
che, a richiesta dell’autorita’ consolare, si rifiuta senza
giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla
legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e
documenti riguardanti procedimenti penali, e’ punito con l’arresto
fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire cinquemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 12) che “Nell’articolo 1209 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”
Art. 1210.
(Inosservanza del divieto di asilo).
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede
asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani,
ricercate dalla competente autorita’ per aver commesso un reato
comune, e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 1211.
(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica).
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni
dell’articolo 201,e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
l’ammenda fino a lire cinquemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 13) che “Nell’articolo 1211 del codice della navigazione le
parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni”.”
Art. 1212.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 1213.
(Inosservanza di norme di polizia di bordo).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento
ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in
materia di polizia di bordo e’ punito, se il fatto non costituisce un
piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda
fino a lire duemila.((59))
————
AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,
comma 14) che ” Nell’articolo 1213 del codice della navigazione le
parole “se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire
quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto con
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”.”
Art. 1214.
(Sanzioni amministrative accessorie).
La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, ((. . .)) 1207 e
1209 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dai titoli o dalla professione.
CAPO VI
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione
Art. 1215.
(Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita’).
L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire una nave o un
aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di
navigabilita’, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi,
strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, e’ punito con
l’arresto da un mese a un anno ovvero con l’ammenda da lire
cinquecento a diecimila.
L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave
nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilita’ e’
punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.
L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o
della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma
precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e
nel secondo comma.
Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o stranieri,
che, fuori dei casi di necessita’ sopravvenute in corso di
navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni
indicate nel primo comma, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi
ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Art. 1216.
(Navigazione senza abilitazione).
L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati
alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti
comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilita’, e’ punito con
l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile
non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di
navigabilita’ ((. . .)) che non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o
dell’aeromobile, ma la pena e’ diminuita in misura non eccedente un
terzo.
Art. 1217.
(Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico).
((Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di
massimo carico e’ punito con l’ammenda non inferiore a lire 5.000 per
tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di
esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della
presente norma, e’ punito, a titolo di colpa, con l’ammenda non
inferiore a lire 50.000.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al
comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia
soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del
presente Codice)).
((11))
————
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)
che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro
applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non
entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”
Art. 1218.
(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o
dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme
sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e’
punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire
cinquecento a diecimila.
Se il fatto e’ commesso dal comandante della nave adibita alla
navigazione interna la pena e’ dell’ammenda da lire cento a duemila.
Art. 1218-bis.
((Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali
giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza
della navigazione, e’ punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con
l’ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli
ovvero dalla professione da uno a sei mesi)).
((11))
————
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)
che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro
applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non
entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”
Art. 1219.
(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o
dell’aeromobile).
Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni
alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi
installazione di bordo, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia,
introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne
alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di
navigabilita’ ((. . .)).
Art. 1220.
(Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione).
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile
oltre i limiti della sua abilitazione al comando e’ punito con
l’ammenda da lire duemila a cinquemila.
Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo
fuori del territorio nazionale, la pena e’ aumentata fino a un terzo.
Art. 1221.
(Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima
dell’equipaggio).
L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del
regolamento e le disposizioni dell’autorita’ competente sulla
composizione e forza minima dell’equipaggio, e’ punito con l’ammenda
da lire trecento a tremila.
Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile
che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.
Art. 1222.
(Mancata direzione personale della nave).
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra
nei casi in cui ne ha l’obbligo, e’ punito con l’arresto fino a un
anno ovvero con l’ammenda fino a cinquemila.
Art. 1223.
(Assegnazione indebita di funzioni).
L’armatore, l’esercente o il comandante della nave, del
galleggiante o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo,
assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i
requisiti prescritti per esercitarle, e’ punito, qualora il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.
Art. 1224.
(Imbarco eccessivo di passeggeri).
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile,
che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e’
punito con l’ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero
imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il
Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del
Mediterraneo.
Se il fatto e’ commesso dal vettore o dal comandante di nave
adibita alla navigazione interna la pena e’ dell’ammenda fino a lire
duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in
eccedenza.
Art. 1225.
(Omissione di provvedimenti profilattici).
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari
per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi
dichiarati infetti, e’ punito con l’arresto fino a un anno ovvero con
l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non
osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione
aerea.
Art. 1226.
(Imbarco di passeggeri infermi).
Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione
dell’autorita’ competente o senza l’osservanza delle cautele da
questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente
affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza
della navigazione o per l’incolumita’ delle persone a bordo, ovvero
una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato
l’imbarco dalla competente autorita’, e’ punito con l’arresto fino a
sei mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a mille.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante
dell’aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti
speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi.
Art. 1227.
(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti).
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile
abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata
denuncia all’autorita’ indicata negli articoli 510, 993, e’ punito
con l’ammenda fino a lire mille.
Art. 1228.
(Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo).
E’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a
lire cinquemila:
1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati,
assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni
del regolamento o gli ordini dell’autorita’ competente;
2) chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo 819, getta
dall’aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra
regolamentare.
Art. 1229.
(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di
ostacoli).
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714
e’ punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei
euro.((76))
———–
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l’art. 19, comma
13) che “Nell’articolo 1229 del codice della navigazione, le parole:
«articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e
714».”.
Art. 1230.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))
Art. 1231.
(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento
ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in
materia di sicurezza della navigazione e’ punito, se il fatto non
costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero
con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 1232.
(Pene accessorie e misura di sicurezza).
La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a
1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla
professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo
comma dell’articolo 1216, puo’ essere ordinata la confisca
dell’aeromobile.
CAPO VII
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche
Art. 1233.
(Omessa assicurazione di dipendenti).
L’esercente dell’aeromobile, che omette di contrarre a favore dei
propri dipendenti l’assicurazione prevista nell’articolo 935 o che
non mantiene in vigore il relativo contratto, e’ punito, qualora il
fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda fino a lire
diecimila.
Art. 1234.
((Omessa assicurazione obbligatoria))
((Al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile in
violazione dell’articolo 798 e’ irrogata la sanzione amministrativa
da cinquantamila euro a centomila euro.))
TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Art. 1235.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
Agli effetti dell’articolo 221 del Codice di procedura penale sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto,
gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al
ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari
marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e
i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai
reati previsti dal presente Codice, nonche’ riguardo ai reati comuni
commessi nel porto o nell'((aeroporto)), se in tali luoghi mancano
uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti)) in cui non ha sede
un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione
l'((aeroporto)) e’ compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi a bordo in corso di navigazione, nonche’ riguardo agli atti
di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte
dall’autorita’ giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi
all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge
consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che
compiono su richiesta dell’autorita’ consolare o, in caso di urgenza
di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare
sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal
presente Codice, nonche’ riguardo ai reati comuni commessi nel porto,
se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e
comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla
categoria, servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e
comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi
destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i
funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione
interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti)) statali o
privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli
ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici
di porto ovvero di ((aeroporto)) statale o privato in servizio di
ronda.
Art. 1236.
(((Obbligo di denuncia e di relazione).))
((I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto,
dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le
persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali
di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i
quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto,
nell’aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo
di fare relazione di cio’ che riguarda le loro funzioni di polizia
giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC
nell’aeroporto di primo approdo)).
Art. 1237.
(Reati in corso di navigazione).
Quando e’ stato commesso un reato in corso di navigazione, il
comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal
luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale
approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di
fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati,
i referti e i corpi di reato all’autorita’ marittima o a quella
preposta alla navigazione interna o all’autorita’ aeronautica locale
del Regno; ovvero, all’estero, all’autorita’ consolare o, in
mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel
luogo.
Dell’eseguita consegna le dette autorita’ redigono processo
verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i
corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le
autorita’ medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di
arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna
persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi
di reato, al primo approdo in un porto del Regno e’ tenuto a
consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un
paese estero, provvede d’accordo con l’autorita’ consolare.
Art. 1238.
(Competenza per le contravvenzioni).
Salvo i casi in cui appartiene all’autorita’ consolare, la
cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in
materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto
capi di circondario.
Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del
codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del
pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
L’appello contro le sentenze di tale autorita’, nei casi in cui e’
ammesso dal codice di procedura penale, e’ portato a cognizione del
tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti
nel codice predetto.
Contro le sentenze di tale autorita’, nei casi in cui non e’
ammesso l’appello, puo’ proporsi ricorso per cassazione ai sensi del
codice di procedura penale.
((19))
————
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.
121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.”
Art. 1239.
(Oblazione nelle contravvenzioni marittime).
Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce
la sola pena dell’ammenda, il contravventore puo’, prima
dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna,
presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.
Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i
limiti dell’ammenda stabilita dalla legge, la somma che l’istante
deve pagare per l’oblazione e per le spese e stabilisce il termine
entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di
decadenza dal beneficio dell’oblazione.
Il provvedimento del comandante di porto e’ notificato o comunicato
verbalmente all’interessato. Nel caso di comunicazione verbale
l’ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione
sull’originale del provvedimento.
Il pagamento della somma stabilita per l’oblazione e per le
relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.
Nei casi di competenza dell’autorita’ consolare, la domanda di
oblazione e’ diretta a tale autorita’, la quale provvede a norma dei
comma precedenti.
Art. 1240.
(Competenza per territorio).
La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente
codice, commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che
e’ stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della
nave o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento
del commesso reato.
Se, prima dell’approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione
del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita’ consolari
o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita’ hanno
espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza
non puo’ essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d’iscrizione della nave
((. . .)), su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso
reato.
Nei casi di competenza dell’autorita’ consolare, se, al momento
della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo nel quale
risiede tale autorita’ non e’ stata ancora pronunciata la sentenza di
merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a
norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti
dall’autorita’ consolare conservano pieno valore anche avanti il
giudice competente.
Art. 1241.
(Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri).
Se la commissione per l’inchiesta formale sui sinistri marittimi
esprime il parere che il fatto e’ avvenuto per dolo o per colpa, il
verbale d’inchiesta e’ inviato al procuratore del Re Imperatore.
Il verbale d’inchiesta ha valore di rapporto.
Art. 1242.
(Decreto di condanna).
Nei casi previsti nell’articolo 506 del codice di procedura penale
il comandante di porto puo’ pronunciare la condanna con decreto senza
procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del
codice di procedura penale.
Sull’opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che
decide sull’opposizione e’ impugnabile nei casi, coi mezzi e con le
forme previsti dal codice di procedura penale.
L’appello, nei casi in cui e’ ammesso, viene portato a cognizione
del tribunale.
((19))
————
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.
121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.”
Art. 1243.
(Dichiarazione di opposizione e d’ impugnazione).
Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti
di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere
dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono,
dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e
nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti
il cancelliere dell’ufficio di porto o del pretore del luogo in cui
si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il
provvedimento; ovvero avanti l’autorita’ consolare all’estero.
L’ufficiale che riceve l’atto lo trasmette immediatamente al
cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento
impugnato.
((19))
————
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.
121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.”
Art. 1244.
(Computo speciale di termini).
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di
persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si
computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il
tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della
nave o dell’aeromobile in un porto o in un ((aeroporto)) del Regno
ovvero di localita’ estera ove si trovi un’autorita’ consolare.
Art. 1245.
(Letture permesse di deposizioni testimoniali).
Oltre i casi indicati nell’articolo 462 del codice di procedura
penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice
puo’ essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle
deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi
sono in navigazione, purche’ siano indicati nelle liste.
Art. 1246.
(Esercizio dell’azione civile).
Nei procedimenti di competenza dell’autorita’ marittima e’ ammessa
la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i
termini stabiliti dal codice di procedura penale.
Tale autorita’ decide sulla liquidazione dei danni, se questa non
supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non
poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il
giudice indicato nel secondo comma dell’articolo 489 del codice di
procedura penale.
In ogni caso, l’autorita’ predetta deve, anche in mancanza della
costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti
istruttori sull’ammontare del danno prodotto dai reati di sua
competenza.
((19))
————
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.
121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.”
Art. 1247.
(Conversione delle pene pecuniarie).
Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di
porto provvede, a norma dell’articolo 586 del codice di procedura
penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede
l’ufficio portuale che ha emesso la condanna.
((19))
————
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.
121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,
n. 327.”
Art. 1248.
(Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio).
Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone
dell’equipaggio la nave e’ considerata come casa di abitazione dal
momento dell’imbarco a quello dello sbarco.
Le notificazioni all’imputato, ai testimoni e alle persone offese
dal reato che siano componenti dell’equipaggio o passeggeri sono
fatte, quando la consegna personale non e’ possibile, mediante
consegna della copia al comandante.
LIBRO SECONDO
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
TITOLO PRIMO
INFRAZIONI E PENE DISCIPLINARI
Art. 1249.
(Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna).
In materia di navigazione marittima o interna il potere
disciplinare e’ esercitato:
1) dal comandante della nave sui componenti dell’equipaggio e sui
passeggeri, ancorche’ non siano cittadini italiani;
2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al
personale marittimo e sulle persone indicate nell’articolo 68;
3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli
appartenenti al personale della navigazione interna;
4) dall’autorita’ preposta alla disciplina del lavoro portuale
sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori
portuali;
5) dalle autorita’ consolari all’estero sui componenti
dell’equipaggio;
6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti
dell’equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e’ in corso di
navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un’autorita’
consolare.
Art. 1250.
(Potere disciplinare aeronautico).
In materia di navigazione aerea il potere disciplinare e’
esercitato:
1) dal direttore dell’ ENAC, sulla ((personale aeronautico));
2) dalle autorita’ consolari all’estero sui componenti
dell’equipaggio.
Art. 1251.
(Infrazioni disciplinari).
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti
speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti
al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone
indicate nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei
porti e per gli appartenenti alla ((personale aeronautico)), quando
non siano puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del
comandante o di altro superiore e l’inosservanza di disposizioni del
regolamento di bordo;
2) l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio
dell’attivita’ dei porti;
3) la negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni;
4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l’abbandono della nave o dell’aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e
funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione
interna o degli ((aeroporti)), ovvero verso comandanti di navi da
guerra, autorita’ consolari e altre autorita’ dello Stato all’estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o la disciplina
della nave o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle
esigenze dell’ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni
atto incompatibile con la dignita’ della bandiera nazionale.
Art. 1252.
(Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o
interna).
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio marittimo
sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l’arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di
utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall’esercizio della professione marittima per un
tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di
mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della
navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della
nave o dal comandante del porto, nonche’ dalle autorita’ consolari e
dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell’articolo
1248, nn. 5 e 6.
La pena indicata nel n. 3 e’ applicata dal comandante del porto. Le
pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le
comunicazioni.
Art. 1253.
(Pene disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile).
Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio
dell’aeromobile sono:
1) la censura;
2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;
3) l’inibizione dall’esercizio della professione aeronautica per un
tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di
volo.
Le dette pene sono applicate dal direttore dell'((ENAC)).
Art. 1254.
(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo,
al personale della navigazione interna e alla ((personale
aeronautico)) ).
Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale
marittimo e al personale della navigazione interna sono:
1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire;
2) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;
3) la cancellazione dai registri professionali.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del
porto e, per i lavoratori portuali, dall’autorita’ preposta alla
disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e’
applicata dal ministro per le comunicazioni.
Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla ((personale
aeronautico)) sono:
1) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;
2) la cancellazione dai registri professionali.
Dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC.
Art. 1255.
(Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attivita’
professionale nell’interno dei porti).
Alle persone che esercitano un’attivita’ prevista nell’articolo 68
puo’ essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni
disciplinari, l’esercizio dell’attivita’ nell’interno dei porti o nel
litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della
navigazione interna fino a un anno.
Nei casi piu’ gravi, il comandante del porto, se si tratta di
persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto
articolo, puo’ ordinare la cancellazione dai medesimi.
Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo’ essere
inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a
diecimila dall’autorita’ preposta alla disciplina del lavoro
portuale.
Art. 1256.
(Infrazioni disciplinari dei passeggeri).
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti
speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:
1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i
sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati
dell’aeromobile;
2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;
3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o
dell’aeromobile;
4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.
Art. 1257.
(Pene disciplinari per i passeggeri).
Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l’ammonimento semplice;
2) l’ammonimento pubblico;
3) l’esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta
oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo
porto di approdo in territorio nazionale.
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o
dell’aeromobile.
Art. 1258.
(Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice).
Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale
marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi
o nel registro della ((personale aeronautico)) e’ inflitta la pena
disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che
determina l’incapacita’ all’ iscrizione nelle matricole, negli albi o
nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena
disciplinare.(49)
Alle medesime persone puo’ essere inflitta, rispettivamente dal
ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell’ENAC, la
inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in
seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in
leggi speciali.
————
AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio – 1 giugno 1995, n.
220 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato “l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 1258, primo comma, del codice della
navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della
cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini
la incapacita’ all’iscrizione, anziche’ sulla base di una valutazione
da parte dell’amministrazione competente”.
Art. 1259.
(( (Potere disciplinare in caso di perdita della nave).))
(( Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano
l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando
sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero)).
Art. 1260.
(Divieto di cumulo delle pene disciplinari).
Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente.
In caso di concorso si applica solo la piu’ grave.
Art. 1261.
(Destinazione delle somme ritenute).
Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o
sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a
quello della navigazione interna o alla ((personale aeronautico))
sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza
marittima, alle casse di soccorso per il personale della navigazione
interna o alla cassa nazionale di previdenza per la ((personale
aeronautico)).
I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali,
ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per
l’assistenza ai lavoratori portuali.
Art. 1262.
(Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento
disciplinare in caso di proscioglimento).
Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un
delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o
della navigazione interna ovvero alla ((personale aeronautico)),
l’imputato puo’ essere, con provvedimento preso rispettivamente dal
ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’ENAC, sospeso
dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale,
salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie.
Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia
pronunciato perche’ il fatto non sussiste o perche’ l’imputato non lo
ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del
procedimento disciplinare.
TITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Art. 1263
(Contestazione degli addebiti).
I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della professione e di
cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono
essere preceduti, a pena di nullita’, dalla contestazione degli
addebiti.
Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del
mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere
preceduto, a pena di nullita’, dal parere delle associazioni
sindacali interessate.
Art. 1264
(Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi
pubblici della navigazione interna).
Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al
personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di
linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.
Art. 1265
(Ricorso degli appartenenti alla ((personale aeronautico)) ).
Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla ((personale
aeronautico)) le pene previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 1253 e
nel terzo comma dell’articolo 1254, e’ ammesso ricorso ad una
commissione dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche’ le
forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI
CAPO I
Organi di attivita’ amministrativa della navigazione
Art. 1266
(Enti portuali).
Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del
codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento
del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al
porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle
Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.
Art. 1267
(Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere).
La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua a essere
regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 24 MAGGIO 1945, N.
336)).
Art. 1268
(Delega provvisoria ai comuni).
Nelle localita’ non collegate per via navigabile con localita’ ove
siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni
spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non
sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
Art. 1269
(Magistrato alle acque).
La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata
dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal R. decreto-legge 18 giugno
1936-XIV, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937-XV, n. 191 e
dalle altre leggi relative.
((16))
————
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 5 marzo 1963, n. 366, ha disposto (con l’art. 31, comma 2)
che “Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge
sopra, indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della
navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la
navigazione marittima (articolo 515).”
Art. 1270
(Servizi di navigazione lagunare di Venezia).
Rimangono attribuiti alla competenza dell’ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i servizi
pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.
Art. 1271
(Ufficio del lavoro portuale di Ferrara).
A decorrere dal 21 aprile 1942-XX l’ufficio del lavoro portuale di
Ferrara viene inquadrato nell’amministrazione della navigazione
interna.
Art. 1272
(Comitato superiore della navigazione interna).
Presso il ministero per le comunicazioni e’ istituito un comitato
superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le
materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia
richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo
consultivo.
La composizione e la competenza del comitato superiore sono
stabilite con decreto reale.
Art. 1273
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))
Art. 1274
(Occupazione di zone portuali).
Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali
della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici
situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro
il termine fissato dal decreto di delimitazione.
Art. 1275
(Soppressione della Cassa depositi della gente di mare).
Con l’entrata in vigore del codice e’ soppressa la Cassa depositi
della gente di mare.
Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le
finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della Cassa.
CAPO II
Polizia e servizi dei porti
Art. 1276.
(Rimozione di cose sommerse).
Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di
cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la
sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all’entrata in
vigore del codice.
Art. 1277.
(Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio).
Fino all’emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di
rimorchio, previsti nell’articolo 95, secondo comma, e nell’articolo
100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in
vigore in quanto compatibili.
Art. 1278.
(Contributi dello Stato per il pilotaggio).
Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano
sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il
ministro per le comunicazioni puo’ concedere un assegno annuo a
carico del bilancio del suo ministero.
Art. 1279.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA
DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))
CAPO III
Personale della navigazione marittima, interna ed aerea
Art. 1280.
(Iscrizione del personale della navigazione interna).
Coloro che esercitano la professione della navigazione interna
devono presentare all’ispettorato di porto, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle
matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonche’
da una dichiarazione dell’armatore, nella quale sia attestato da
quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la
professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso
puo’ altresi’ presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio
precedentemente prestato presso altri armatori.
L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato
provvisorio che lo abilita all’esercizio della navigazione interna.
Il periodo di validita’ di tale certificato e’ stabilito dal ministro
per le comunicazioni.
Art. 1281.
(Personale delle costruzioni aeronautiche).
Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice, presentare domanda
per l’iscrizione nell’albo nazionale previsto nell’articolo 735.
Art. 1282.
(Titoli professionali marittimi).
Le modalita’ per il cambiamento delle patenti e degli altri
documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle
disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri
documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal
ministro per le comunicazioni.
I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o
abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente
vigenti possono continuare ad esercitare le attivita’ alle quali
erano abilitati in base alle disposizioni stesse.
Con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni,
e’ stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le
disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso
il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto
nell’articolo 123 del presente codice.
Art. 1283.
(Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale).
Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi alla iscrizione
del personale marittimo, del personale della navigazione interna e
della ((personale aeronautico)) sono esenti da qualsiasi tassa.
CAPO IV
Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili
Art. 1284.
(Societa’ proprietarie di navi e navi in comproprieta’).
Le societa’ che anteriormente all’entrata in vigore del codice
abbiano in proprieta’ navi italiane debbono entro il 31 dicembre
1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per
ottenere l’autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.
Per le comproprieta’ navali, che all’entrata in vigore del codice
si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 158, il termine
per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1°
gennaio 1943.
Per le comproprieta’ che all’entrata in vigore del codice si
trovino nelle condizioni previste nell’articolo 159, l’autorizzazione
a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa
a datare dal 1° gennaio 1943.
Art. 1285.
(Societa’ proprietarie di aeromobili).
Le societa’ proprietarie di aeromobili iscritti nel registro
aeronautico nazionale o nel matricolare della Reale unione nazionale
aeronautica, che alla data dell’entrata in vigore del codice non si
trovino nelle condizioni stabilite nell’articolo 751, sono tenute a
conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data
predetta.
Art. 1286.
(Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna).
I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna
devono presentare all’ispettorato di porto, entro un anno
dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri
delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal
regolamento.
L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato
provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione.
Il periodo di validita’ di tale certificato e’ stabilito dal ministro
per le comunicazioni.
Art. 1287.
(Licenza delle navi minori).
La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’articolo
153, e’ equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli
effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,
quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai
venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se
costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Art. 1288.
(Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori).
Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a
norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice, chiedere
l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755,
secondo comma.
Art. 1289.
(Navigabilita’ della nave e libri di bordo nella navigazione
interna).
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i
termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite
prima dell’entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a
prima visita per l’accertamento delle condizioni di navigabilita’, ed
essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di
navigabilita’.
Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresi’
stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere
provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.
Art. 1290.
(Perdita presunta).
Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono
ad un momento anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice,
il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162
e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine
che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi
anteriori, sia piu’ breve.
CAPO V
Navigazione da diporto, pesca, esercizio della navigazione interna
Art. 1291.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))
Art. 1292.
(Antiche concessioni di pesca).
I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca,
che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a
norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei
limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di
pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con
pagamento di una indennita’.
I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al
comma precedente ovvero ne dichiarano l’estinzione o la decadenza
sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti
esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello
Stato.
Art. 1293.
(Servizi soggetti a concessione).
Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio
ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non
sono gia’ concessionari, devono presentare al ministero per le
comunicazioni entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda
di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.
Il ministro per le comunicazioni puo’ rilasciare al richiedente
un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico
servizio.
Art. 1294.
(Servizi soggetti ad autorizzazione).
Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto
di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in
navigazione interna devono presentare all’ispettorato
compartimentale, entro un anno dall’entrata in vigore del codice,
domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal
regolamento.
L’ispettorato compartimentale puo’ rilasciare al richiedente un’
autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.
Art. 1295.
(Trasporto per conto proprio).
La nave provvista del certificato provvisorio di cui all’articolo
1286 puo’ essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto
proprio con annotazione apposta dall’ispettorato di porto sul
certificato medesimo.
Art. 1296.
(Validita’ dei documenti provvisori).
La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli
1293, 1294 e’ stabilita dal ministro per le comunicazioni.
CAPO VI
Proprieta’ e armamento delle navi e degli aeromobili
Art. 1297.
(Responsabilita’ del costruttore).
Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai
contratti anteriori all’entrata in vigore del codice se l’opera o
singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si
addivenga dopo l’entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia
stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista
nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del
codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore,
l’azione sia gia’ prescritta a tale data o il termine ancora utile
sia piu’ breve di due anni.
Art. 1298.
(Pubblicita’).
Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano
anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente
all’entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi
in base alle leggi anteriori.
Art. 1299.
(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).
Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla
pubblicita’ si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o
estintivi della proprieta’ e degli altri diritti reali
sull’aeromobile di data anteriore a quella dell’entrata in vigore del
presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.
Art. 1300.
(Dichiarazione di esercente).
Chi ha assunto l’esercizio di aeromobili anteriormente alla data
dell’entrata in vigore delle norme del codice e’ tenuto a fare la
dichiarazione prescritta nell’articolo 874 entro sei mesi dalla data
stessa.
Art. 1301.
(Limitazione del debito dell’armatore).
Se, anteriormente all’entrata in vigore del codice l’armatore ha
dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le
disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.
Art. 1302.
(Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie).
La disposizione dell’articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio
1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l’aeromobile non sia
stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la
responsabilita’ per tali danni e’ regolata a norma delle disposizioni
fin’ora vigenti.
Art. 1303.
(Arruolamento a tempo indeterminato).
Le disposizioni dell’articolo 326 si applicano anche ai contratti
di arruolamento stipulati anteriormente all’entrata in vigore del
codice, quando l’arruolato abbia continuato a prestare
ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse,
successivamente a tale epoca.
Art. 1304.
(Norme applicabili al personale arruolato).
Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore
l’articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.
Art. 1305.
(Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro).
Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai
contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente
all’entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca
sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del
contratto.
Art. 1306.
(Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo).
Le disposizioni dell’articolo 936 si applicano anche quando il
contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data
dell’entrata in vigore del codice, sempre che la morte
dell’assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.
Art. 1307.
(Norme fiscali relative al contratto di lavoro).
I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro
del personale navigante della navigazione interna e del personale di
volo, nonche’ tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle
tasse di bollo e di registro.
CAPO VII
Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione
Art. 1308.
(Clausole di esonero da responsabilita’).
Le clausole di esonero da responsabilita’ e quelle limitative che
fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma
valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme
di quest’ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita’ si
e’ avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.
Art. 1309.
(Riconsegna delle merci trasportate).
Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 435 si osservano
anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore
all’entrata in vigore del codice.
Art. 1310.
(Contribuzione alle avarie comuni).
Le disposizioni degli articoli 469 a 480 non si applicano quando i
contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo
siano stati conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice.
Art. 1311.
(Assistenza e salvataggio).
Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano
anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente
all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la
determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.
Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti
di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del
codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca
posteriore.
Art. 1312.
(Contratto di assicurazione).
La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica
anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore
del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.
Art. 1313.
(Privilegi).
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori
privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi
rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si
osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in
vigore del codice medesimo.
Art. 1314.
(Prescrizione).
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione piu’ breve
di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie
nel termine piu’ breve, il quale decorre dall’entrata in vigore del
codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le
disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine
minore.
CAPO VIII
Disposizioni processuali
Art. 1315.
(Inchiesta formale).
Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite
prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, si applica il R.
decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.
Nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle norme del
codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state
ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli
581 a 583.
Art. 1316.
(Procedimento avanti i comandanti di porto).
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in
vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle
parti, si applicano gli articoli 591 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in
vigore delle norme del codice non sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595,
quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609.
Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in
vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza
istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5,
6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.
I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall’entrata
in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle
parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del
dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora
passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore delle norme del
codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza
a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice,
puo’, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero
proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni
dalla data di consegna della lettera raccomandata.
Art. 1317.
(Controversie di competenza degli enti portuali).
L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Presidente
del Consorzio del Porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936-XIV, n.
801 e’ regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per
quanto concerne l’impugnazione delle sentenze.
((21))
————
AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-15 maggio 1974, n. 128 (in
G.U. 1a s.s. 22/5/1974, n. 133) ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale dell’art. 1317 del codice della navigazione, nella
parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del
porto di Genova decida sulla legittimita’ di provvedimenti
amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente e’ a
capo.
Art. 1318.
(Liquidazione delle avarie comuni).
Alle operazioni peritali in corso all’entrata in vigore delle norme
del codice si applica l’articolo 568 secondo comma del codice di
commercio.
I chirografi stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle
norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni
anteriori.
Art. 1319.
(Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile).
Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato
soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto
inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto
stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.
Art. 1320.
(Espropriazione iniziata di nave).
Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato
eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di
autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione
del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all’annotazione
del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall’entrata in
vigore delle norme predette.
L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
Art. 1321.
(Espropriazione iniziata di aeromobile).
Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato
eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza
per l’autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di
estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e
all’annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni
dall’entrata in vigore delle norme predette.
L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.
Art. 1322.
(Cause di autorizzazione alla vendita di nave).
Se all’entrata in vigore delle norme del codice la causa di
autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in
decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo
esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell’esecuzione
entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.
Se a quell’epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova
in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice
dell’esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.
L’espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.
Art. 1323.
(Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave).
Se all’entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha
pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la
espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi
precedenti.
Art. 1324.
(Istanza di vendita di aeromobile).
Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice e’ stata
gia’ proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il processo
prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.
Art. 1325.
(Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata).
Se all’entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai
sensi dell’articolo 882 del codice di commercio autorizza l’esercizio
provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed
annotata, si applica il disposto dell’articolo medesimo.
Art. 1326.
(Spese per l’inchiesta formale).
Le spese per l’inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583;
827 a 829 quando l’inchiesta e’ stata disposta di ufficio, ovvero ad
istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel
secondo comma dell’articolo 583, restano a carico dell’erario.
CAPO IX
Disposizioni finali
Art. 1327.
(Laghi internazionali).
Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali
approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella
legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle
norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e
per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del
regolamento anzidetti.
Art. 1328.
(Applicazione delle norme del codice).
Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione
l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore
sino a quando dette norme non sono emanate.
Art. 1329.
(Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).
Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le
disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R.
decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina
mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del
libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31
ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la
navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356,
nonche’ le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal
codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice
stesso.
Art. 1330.
(Delega legislativa).
Il governo del Re e’ autorizzato ad emanare entro il 21 aprile
1945-XXIII norme aventi forza di legge in materia di navigazione
interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal
relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali,
all’ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione
amministrativa, alla previdenza e all’assistenza del personale, al
regime amministrativo delle navi e alle modalita’ di intervento dello
Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni
relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla
polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione
vigente per le materie affini.
Al riguardo sara’ provveduto con decreti reali, sentito il parere
di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei
ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle
comunicazioni e delle corporazioni, nonche’ di esperti in materia di
legislazione e di usi della navigazione interna.
La commissione di cui al precedente comma e’ nominata con decreto
reale su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con
gli altri ministri interessati.
Art. 1331.
(Disposizioni per l’esecuzione del codice).
Oltre alle speciali norme di cui e’ autorizzata l’emanazione da
disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa
deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di
Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e
l’esecuzione del codice stesso.
Roma, addi’ 30 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
GRANDI
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Fonte:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327 [come da accesso del 12giu2022]