Codice della navigazione – REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 327

REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)

Vigente al: 12-6-2022

VITTORIO EMANUELE III

 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

 

RE D’ITALIA E DI ALBANIA

 

IMPERATORE D’ETIOPIA

 

Visto il R. decreto 27 gennaio 1941-XIX, n. 9, che approva il testo

del Codice della navigazione;

Ritenuto che il nuovo testo del Codice civile, approvato con R.

decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, ha reso necessario di modificare, a

scopo di coordinamento, il Codice della navigazione e di pubblicare

il testo definitivo del Codice medesimo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di

Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art. 1.

 

E’ approvato il testo definitivo del Codice della navigazione, il

quale avra’ esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX,

sostituendo da questa data il testo emanato col R. decreto 17 gennaio

1941-XIX, n. 9.

Art. 2.

 

Un esemplare del testo del Codice della navigazione, firmato da Noi

e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la

grazia e giustizia, servira’ di originale e sara’ depositato e

custodito nello Archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 marzo 1942-XX

 

VITTORIO EMANUELE

 

Mussolini – Grandi

 

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi’ 17 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 50. – Mancini

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

 

 

Art. 1.

(Fonti del diritto della navigazione).

 

In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si

applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme

corporative e gli usi ad essa relativi.

 

Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne

siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.

Art. 2.

((Mare territoriale.))

 

((Sono soggetti alla sovranita’ dello Stato i golfi, i seni e le

baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica,

quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del

seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale

distanza e’ superiore a ventiquattro miglia marine, e’ soggetta alla

sovranita’ dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia

compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu’ foranei

distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

 

E’ soggetta altresi’ alla sovranita’ dello Stato la zona di mare

dell’estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali

ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i

punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si

misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

 

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per

determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni

internazionali)).

Art. 3.

(Spazio aereo soggetto alla sovranita’ dello Stato).

 

E’ soggetto alla sovranita’ dello Stato lo spazio aereo che

sovrasta il territorio del Regno ed il relativo mare territoriale.

Art. 4.

(Navi e aeromobili italiani in localita’ non soggette alla sovranita’

di alcuno stato).

 

Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o

spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno Stato sono considerati

come territorio italiano.

((43))

 

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AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera a)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana la nave e’ considerata

italiana ai fini di cui al presente articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera la nave non e’ considerata

italiana ai fini di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di

aeromobili in navigazione).

 

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile

nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla

sovranita’ di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale

della nave o dell’aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le

disposizioni sull’applicazione delle leggi in generale, dovrebbe

applicarsi la legge del luogo dove l’atto e’ compiuto o il fatto e’

avvenuto.

 

La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai

fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita’

estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla

sovranita’ dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita’ da

parte dello Stato al quale la nave o l’aeromobile appartiene.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 6.

(Legge regolatrice dei diritti reali e di garanzia su navi ed

aeromobili).

 

La proprieta’, gli altri diritti reali e i diritti di garanzia

sulle navi e sugli aeromobili, nonche’ le forme di pubblicita’ degli

atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali diritti,

sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera c)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella dello Stato responsabile del registro

sottostante ai fini di cui al presente articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera c)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera si intende per “legge nazionale

della nave” quella italiana ai fini di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Legge regolatrice della responsabilita’ dell’armatore e

dell’esercente).

 

La responsabilita’ dell’armatore della nave o dello esercente

dell’aeromobile per atti o fatti dell’equipaggio e’ regolata dalla

legge nazionale della nave o dell’aeromobile.

 

La stessa legge regola i limiti legali del debito complessivo o

della responsabilita’ dell’armatore o dell’esercente anche per le

obbligazioni da loro personalmente assunte.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 8

(Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante).

 

I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o

dell’aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o

dell’aeromobile.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 9.

(Legge regolatrice del contratto di lavoro).

 

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante

della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla

legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva, se la nave o

l’aeromobile e’ di nazionalita’ straniera, la diversa volonta’ delle

parti.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 10.

(Legge regolatrice dei contratti di utilizzazione di navi e

aeromobili).

 

I contratti di locazione, di noleggio, di trasporto sono regolati

dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, salva la diversa

volonta’ delle parti.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 11.

(Legge regolatrice della contribuzione alle avarie comuni).

 

La contribuzione alle avarie comuni e’ regolata dalla legge

nazionale della nave o dell’aeromobile.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 12.

(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o

aeromobili).

 

Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto

mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno

Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli

aeromobili, se e’ comune; altrimenti dalla legge italiana.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 13.

 

(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza,

salvataggio e ricupero).

 

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave

o dell’aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

 

La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza,

salvataggio e ricupero fra l’armatore a l’esercente e l’equipaggio.

((43))

————-

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 8, comma

1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera italiana si intende per “legge

nazionale della nave” quella italiana ai fini di cui al presente

articolo.

Ha inoltre disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) che

durante il periodo di sospensione temporanea dell’abilitazione alla

navigazione ed all’uso della bandiera fatte salve le disposizioni di

cui all’art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in

materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si

intende per “legge nazionale della nave” quella dello Stato straniero

nei cui appositi registri la nave e’ iscritta.

Art. 14.

(Competenza giurisdizionale).

 

Oltre che nei casi previsti dall’articolo 4 del codice di procedura

civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero

assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o

spazio non soggetto alla sovranita’ di alcuno Stato possono proporsi

avanti i giudici del Regno, se la nave o l’aeromobile che ha

cagionato l’urto o che e’ stato assistito o salvato, ovvero le

persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.

PARTE PRIMA

DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

LIBRO PRIMO

DELL’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO PRIMO

DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I

Dell’amministrazione della navigazione marittima

Art. 15.

(Ministro competente).

 

L’amministrazione della marina mercantile e’ retta dal ministro per

le comunicazioni.

Art. 16.

(Circoscrizioni del litorale del Regno).

 

Il litorale del Regno e’ diviso in zone marittime; le zone sono

suddivise in compartimenti e questi in circondari.

 

Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un

capo del compartimento, al circondario un capo del circondario.

Nell’ambito del compartimento in cui ha sede l’ufficio della

direzione marittima, il direttore marittimo e’ anche capo del

compartimento. Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio

del compartimento, il capo del compartimento e’ anche capo del

circondario.

 

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne’

l’ufficio del compartimento ne’ l’ufficio del circondario sono

istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia,

dipendenti dall’ufficio circondariale.

 

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli

altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o

dell’approdo in cui hanno sede.

Art. 17.

(Attribuzioni degli uffici locali).

 

Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal

presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

 

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli

altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a

ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai

regolamenti, esercitano, nell’ambito delle rispettive circoscrizioni,

tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al

traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a

determinate autorita’.

Art. 18.

(Personale dell’amministrazione marittima).

 

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico

marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto.

 

Ove se ne riconosca l’opportunita’, l’esercizio di tali funzioni

puo’ essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a

persone estranee a detto corpo.

 

Art. 19.

(Enti portuali).

 

Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti

alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti

con legge.

Art. 20

(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero).

 

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale

all’estero e’ esercitata dalle autorita’ consolari.

CAPO II

Dell’amministrazione della navigazione interna

Art. 21.

(Ministro competente).

 

L’ amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e

altre acque interne e’ retta dal ministro per le comunicazioni.

Art. 22.

(Ispettorati compartimentali).

 

Agli effetti dell’ordinamento amministrativo della navigazione

interna il territorio del Regno e’ diviso in zone.

 

A ciascuna zona e’ preposto un ispettorato compartimentale della

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 23.

(Uffici di porto).

 

Nei porti e nelle altre localita’ di maggiore importanza per la

navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni

di approdo da questi dipendenti.

 

L’ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella

sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice,

dalle altre leggi e dai regolamenti.

 

Il capo dell’ispettorato ed il capo della delegazione di approdo

sono comandanti del porto ove hanno sede.

 

Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori

della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di

approdo direttamente dipendenti dall’ispettorato compartimentale. In

tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del

capo dell’ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le

comunicazioni.

Art. 24.

(Navigazione promiscua).

 

Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque

marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono

sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione

marittima.

 

Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando

entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in

vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi

competenti per la navigazione interna.

Art. 25.

(Attribuzioni dell’autorita’ comunale).

 

Nelle localita’ ove non hanno sede uffici di porto l’esercizio di

attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna puo’

essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le

comunicazioni all’autorita’ comunale.

Art. 26.

(Navi e galleggianti addetti al servizio urbano).

 

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il

comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui

galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque

marittime.

 

I conflitti di competenza fra l’autorita’ marittima e quella

comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono

risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per

le comunicazioni.

Art. 27.

(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero).

 

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all’estero

e’ esercitata dalle autorita’ consolari.

TITOLO SECONDO

DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

CAPO I

Del demanio marittimo

Art. 28.

(Beni del demanio marittimo).

 

Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di

acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno

comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29.

(Pertinenze del demanio marittimo).

 

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che

esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare

territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30.

(Uso del demanio marittimo).

 

L’amministrazione della marina mercantile regola l’uso del demanio

marittimo e vi esercita la polizia.

 

Art. 31.

(Limiti del demanio marittimo).

 

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri

corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal

ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e

per i lavori pubblici, nonche’ con gli altri ministri interessati.

 

Art. 32.

(Delimitazione di zone del demanio marittimo).

 

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque

ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del

demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le

pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a

presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

 

((Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono

risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto

con l’intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

 

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento

del direttore marittimo da’ atto nel relativo processo verbale

dell’accordo intervenuto.

 

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i

relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale

entro sessanta giorni dalla ricezione puo’ annullarlo con suo

decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli

interessati per tramite del direttore marittimo.

 

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della

contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di

concerto con quello per le finanze.

 

Nelle controversie innanzi alle autorita’ giurisdizionali, la

tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le

finanze)).

Art. 33.

(Ampliamento del demanio marittimo).

 

Quando per necessita’ dei pubblici usi del mare occorra comprendere

nel demanio marittimo zone di proprieta’ privata di limitata

estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e

gli stabilimenti menzionati nell’articolo 52, la dichiarazione di

pubblico interesse per l’espropriazione e’ fatta con decreto del

ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le

finanze.

 

Il decreto costituisce titolo per l’immediata occupazione del bene

da espropriare.

 

Art. 34.

(Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).

 

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta

((dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale

competente)), determinate parti del demanio marittimo possono essere

destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro

destinazione normale

Art. 35.

(Esclusione di zone dal demanio marittimo).

 

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute

utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio

marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto

con quello per le finanze.

Art. 36.

(Concessione di beni demaniali).

 

L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del

pubblico uso, puo’ concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo,

di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato

periodo di tempo.

 

((Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di

competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di

durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di

durata non superiore al quadriennio che importino impianti di

difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le

concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non

importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo

di compartimento marittimo)). ((7))

 

————–

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 ha disposto (con l’art. 3, comma

5) che la presente modifica ha effetto anche ai fini delle

concessioni previste dall’art. 54 del regolamento di esecuzione del

Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.

328.

Art. 37.

(Concorso di piu’ domande di concessione).

 

Nel caso di piu’ domande di concessione, e’ preferito il

richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione

della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso

che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un piu’ rilevante

interesse pubblico.

 

Al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di

nuove concessioni demaniali marittime per attivita’ turistico-

ricreative e’ data preferenza alle richieste che importino

attrezzature non fisse e completamente amovibili. ((PERIODO SOPPRESSO

DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25)).

 

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti

commi, si procede a licitazione privata.

Art. 38.

(Anticipata occupazione di zone demaniali).

 

Qualora ne riconosca l’urgenza, l’autorita’ marittima puo’, su

richiesta dell’interessato, consentire, previa cauzione, l’immediata

occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo, nonche’

l’esecuzione dei lavori all’uopo necessari, a rischio del

richiedente, purche’ questo si obblighi ad osservare le condizioni

che saranno stabilite nell’atto di concessione.

 

Se la concessione e’ negata, il richiedente deve demolire le opere

eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39.

(Misura del canone).

 

La misura del canone e’ determinata dall’atto di concessione.

 

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di

beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati

canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

 

Art. 40.

(Riduzione del canone).

 

Qualora l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del

concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti

diritti di terzi, al concessionario non e’ dovuto alcun indennizzo,

ma si fa luogo a un’adeguata riduzione del canone, salva la facolta’

prevista nel primo comma dell’articolo 44.

Art. 41

(Costituzione d’ipoteca).

 

Il concessionario puo’, previa autorizzazione dell’autorita’

concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni

demaniali.

 

Art. 42.

(Revoca delle concessioni).

 

Le concessioni di durata non superiore al ((quadriennio)) e che non

importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o

in parte a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima.

 

Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che

comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per

specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre

ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale

dell’amministrazione marittima.

 

La revoca non da’ diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale

si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone, salva la facolta’

prevista dal primo comma dell’articolo 44.

 

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere

stabili l’amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente

stabilito, e’ tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso

di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni

mancanti al termine di scadenza fissato.

 

In ogni caso l’indennizzo non puo’ essere superiore al valore delle

opere al momento della revoca, detratto l’ammontare degli effettuati

ammortamenti.

Art. 43.

(Domande incompatibili).

 

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo

risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per

uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente

puo’ essere revocata con decreto reale, previo parere del consiglio

di Stato, fermo il disposto degli ultimi due comma dell’articolo

precedente.

 

Art. 44.

(Modifica o estinzione della concessione per fatto

dell’amministrazione).

 

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta’ di

rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’autorita’

concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del

provvedimento di revoca.

 

La stessa facolta’ spetta al concessionario anche quando

l’utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in

conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo

Stato o da altri enti pubblici.

 

Se l’utilizzazione e’ resa totalmente impossibile la concessione si

estingue.

Art. 45.

(Modifica o estinzione della concessione per cause naturali).

 

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi

subiscono modificazioni tali da restringere l’utilizzazione della

concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione

del canone.

 

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della

consistenza dei beni da rendere impossibile l’ulteriore utilizzazione

della concessione, questa si estingue.

Art. 45-bis.

(Affidamento ad altri soggetti delle attivita’ oggetto della

concessione).

 

Il concessionario ((…)) previa autorizzazione dell’autorita’

competente, puo’ affidare ad altri soggetti la gestione delle

attivita’ oggetto della concessione. Previa autorizzazione

dell’autorita’ competente, puo’ essere altresi’ affidata ad altri

soggetti la gestione di attivita’ secondarie nell’ambito della

concessione.

Art. 46.

(Subingresso nella concessione).

 

((Fermi i divieti ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 7,

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende

sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere

l’autorizzazione dell’autorita’ concedente.))

 

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o

l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su

beni demaniali non puo’ subentrare nella concessione senza

l’autorizzazione dell’autorita’ concedente.

 

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel

godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro

sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti

all’idoneita’ tecnica od economica degli eredi, l’amministrazione non

ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme

relative alla revoca.

Art. 47.

(Decadenza dalla concessione).

 

L’amministrazione puo’ dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di

concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini

assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo

effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il

quale e’ stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a

questo effetto dall’atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della

concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o

imposti da norme di leggi o di regolamenti.

 

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’

accordare una proroga al concessionario.

 

Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione fissa un

termine entro il quale l’interessato puo’ presentare le sue

deduzioni.

 

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere

eseguite ne’ per spese sostenute.

Art. 48.

(Autorita’ competente a dichiarare la revoca e la decadenza).

 

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le

formalita’ stabilite dal regolamento, dall’autorita’ che ha fatto la

concessione.

 

Art. 49.

(Devoluzione delle opere non amovibili).

 

Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione,

quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili,

costruite sulla zona demaniale, te stano acquisite allo Stato, senza

alcun compenso o rimborso, salva la facolta’ dell’autorita’

concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene

demaniale nel pristino stato.

 

In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non

esegua l’ordine di demolizione, puo’ provvedervi d’ufficio a termini

dell’articolo 54.

Art. 50.

(Disciplina dell’uso di beni demaniali).

 

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi

meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprieta’ dello

Stato, nelle localita’ dove sia riconosciuto opportuno, il capo di

compartimento regola la destinazione e l’uso di aree e di pertinenze

demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o

materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle

ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.

 

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne

fissa la durata.

Art. 51.

(Estrazione e raccolta di arena e altri materiali).

 

Nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale,

l’estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali

e’ sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

Art. 52.

(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).

 

Le concessioni per l’impianto e l’esercizio di depositi e

stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i

confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano

comunque collegati al mare, a corsi d’acqua o canali marittimi, sono

fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

 

Per l’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi costieri

di sostanze infiammabili o esplosive e’ richiesta inoltre

l’autorizzazione del ministro per le comunicazioni.

 

L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono

sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorita’

marittima. L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di

cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali

disposizioni in materia.

Art. 53.

(Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo).

 

Presso ogni ufficio di compartimento e’ tenuto, nelle forme

stabilite dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di

demanio marittimo comprese nell’ambito della circoscrizione.

Art. 54.

(Occupazioni e innovazioni abusive).

 

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi

siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento

ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il

termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione

dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato.

Art. 55.

(Nuove opere in prossimita’ del demanio marittimo).

 

L’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal

demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e’

sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento.

 

Per ragioni speciali, in determinate localita’ la estensione della

zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere e’ sottoposta alla

predetta autorizzazione puo’ essere determinata in misura superiore

ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di

Stato.

 

L’autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni

l’amministrazione non ha accolta la domanda dell’interessato.

 

L’autorizzazione non e’ richiesta quando le costruzioni sui terreni

prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento

gia’ approvati dall’autorita’ marittima.

 

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona

indicata dai primi due comma del presente articolo, l’autorita’

marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.

CAPO II

Delle zone portuali della navigazione interna

Art. 56.

(Competenza dell’amministrazione della navigazione interna).

 

Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al

pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali,

l’amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e

regola l’uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi

esistenti.

 

I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del

ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le

finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere

costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro

per l’interno.

Art. 57.

(Norme applicabili).

 

Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le

disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a

35; 50, 51, 54.

 

Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall’articolo

33 e per l’esclusione di zone demaniali a norma dell’articolo 35 si

ha riguardo alle necessita’ del pubblico servizio del porto o

dell’approdo.

Art. 58.

(Concessioni).

 

Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione

interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del

demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle

concessioni attinenti al servizio della navigazione.

 

Per le concessioni e per l’utilizzazione in genere di beni compresi

nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per

fini non attinenti al servizio della navigazione, e’ richiesto il

consenso dell’amministrazione della navigazione interna.

Art. 59.

(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti).

 

Le concessioni per l’impianto e per l’esercizio di depositi e

stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle

zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui

all’articolo 56, sono fatte dall’amministrazione della navigazione

interna con le norme di cui all’articolo precedente.

 

L’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono

sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall’autorita’

preposta all’esercizio della navigazione interna.

 

L’impianto e l’esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze

infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni

ad essi relative, oltre che a quelle dei due comma precedenti. Per

tale impianto ed esercizio e’ richiesta l’autorizzazione del ministro

per le comunicazioni.

Art. 60.

(Autorita’ competenti).

 

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al

direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio

marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al

direttore dell’ispettorato compartimentale e al capo dell’ispettorato

di porto.

Art. 61.

(Esecuzione e manutenzione di opere portuali).

 

L’esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre

opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone

retrostanti, nonche’ la vigilanza sulle opere stesse sono di

competenza del ministero dei lavori pubblici.

TITOLO TERZO

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI

CAPO I

Dell’attivita’ amministrativa e di polizia nei porti

Art. 62.

(Movimento delle navi nel porto).

 

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni

del regolamento, l’entrata e l’uscita, il movimento, gli ancoraggi e

gli ormeggi delle navi, l’ammaramento, lo stazionamento e il

movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Art. 63.

(Manovre disposte d’ufficio).

 

Il comandante del porto puo’ ordinare l’ormeggio, il disormeggio e

ogni altra manovra delle navi nel porto.

 

L’autorita’ medesima puo’ disporre, in caso di necessita’,

l’esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi

stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Art. 64.

(Deposito di cose su aree portuali).

 

Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di

materiali di cui all’articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo,

il comandante del porto puo’ ordinare la immediata rimozione delle

merci e dei materiali.

 

Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo’ essere

ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.

 

In caso di mancata esecuzione dell’ordine, l’autorita’ predetta

puo’ disporre la rimozione d’ufficio a spese dell’interessato.

Art. 65.

(Imbarco e sbarco).

 

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni

del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci,

l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

 

Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e

merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.

Art. 66.

(Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti).

 

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni

del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre

costruzioni galleggianti addette al servizio del porto.

Art. 67.

(Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti).

 

Il capo del compartimento puo’ limitare, in relazione alle esigenze

del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al

servizio dei porti.

Art. 68.

(Vigilanza sull’esercizio di attivita’ nei porti).

 

Coloro che esercitano un’attivita’ nell’interno dei porti ed in

genere nell’ambito del demanio marittimo sono soggetti,

nell’esplicazione di tale attivita’, alla vigilanza del comandante

del porto.

 

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali

interessate, puo’ sottoporre all’iscrizione in appositi registri,

eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro

che esercitano le attivita’ predette.

Art. 69.

(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).

 

L’autorita’ marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo

ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente

provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione ne’ possa

procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorita’

che possano utilmente intervenire.

 

Quando l’autorita’ marittima non puo’ tempestivamente intervenire,

i primi provvedimenti necessari sono presi dall’autorita’ comunale.

Art. 70.

(Impiego di navi per il soccorso).

 

Ai fini dell’articolo precedente, l’autorita’ marittima o, in

mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano

nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i

relativi equipaggi.

 

Le indennita’ e il compenso per l’opera prestata dalle navi sono

determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Art. 71.

(Divieto di getto di materiali).

 

Nei porti e’ vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

 

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali e’

esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle

navi, o per altre necessita’ del traffico e della pesca.

Art. 72.

(Rimozione di materiali sommersi).

 

Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti,

rade, canali, gli interessati devono provvedere all’immediata

rimozione.

 

Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio

dell’autorita’ marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un

intralcio alla navigazione, il capo del compartimento puo’ provvedere

d’ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei

materiali predetti per conto dello Stato.

 

L’interessato e’ tenuto a corrispondere allo Stato le spese

sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Art. 73.

(Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).

 

Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade,

canali, ovvero in localita’ del mare territoriale nelle quali a

giudizio dell’autorita’ marittima possa derivarne un pericolo o un

intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al

proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a

proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per

l’esecuzione.

 

Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato,

l’autorita’ provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei

relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore

a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non e’

sufficiente a coprire le spese, il proprietario e’ tenuto a

corrispondere allo Stato la differenza.

 

Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute

dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o

ipotecari sulla nave.

 

Nei casi d’urgenza l’autorita’ puo’ senz’altro provvedere

d’ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi

di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il

proprietario e’ tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto

entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

Art. 74.

(Guardiani di navi in disarmo).

 

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il

numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove

occorra, la qualifica.

Art. 75.

(Danni alle opere e agli impianti portuali).

 

In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti

ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che

ne sia accertata l’entita’ a mezzo dell’ufficio del genio civile ed

intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le

riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione

da parte del responsabile, l’autorita’ provvede d’ufficio alle

riparazioni a spese del medesimo.

 

Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante

del porto puo’ richiedere il versamento di una cauzione a garanzia

del pagamento delle spese per le riparazioni.

Art. 76.

(Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque).

 

Se l’esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui

margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina

interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a

provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in

conformita’ delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

 

Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le

disposizioni impartite dalla predetta autorita’, per ovviare

all’intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai

depositi.

 

In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti,

l’autorita’ predetta provvede di ufficio a spese dell’interessato.

Art. 77.

(Obblighi dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua).

 

Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti

in un porto, i proprietari frontisti devono costruire e mantenere in

buono stato i muri di sponda e gli argini occorrenti, nonche’

prendere tutte le misure necessarie ad evitare l’interrimento dei

fondali.

 

Il capo del compartimento, sentito l’ufficio del genio civile, e,

se del caso, l’ufficio tecnico comunale, emana le disposizioni alle

quali devono attenersi i proprietari frontisti nella costruzione e

manutenzione delle opere predette.

 

In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti,

l’autorita’ predetta provvede di ufficio, a spese dell’interessato.

Art. 78.

(Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei

porti).

 

L’apertura di cave di pietra e l’esecuzione di ogni altro lavoro di

escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d’acqua

sboccanti in un porto sono sottoposte all’autorizzazione del capo del

compartimento.

Art. 79.

(Pesca nei porti).

 

Nei porti e nelle altre localita’ di sosta o di transito delle

navi, l’esercizio della pesca e’ sottoposto all’autorizzazione del

comandante del porto.

Art. 80.

(Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti).

 

Nei porti e nelle localita’ di sosta o di transito delle navi, sono

sottoposti all’autorizzazione del comandante del porto l’uso di armi,

la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche’ l’accensione di luci

o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Art. 81.

(Altre attribuzioni di polizia).

 

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in

generale la sicurezza e la polizia del porto o dell’approdo e delle

relative adiacenze.

Art. 82.

(Disordini nei porti e sulle navi).

 

Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l’ordine

pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero

sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare

territoriale, l’autorita’ di pubblica sicurezza che interviene ne

informa immediatamente quella marittima.

 

Se l’autorita’ di pubblica sicurezza non puo’ tempestivamente

intervenire, l’autorita’ marittima del luogo provvede nei casi di

urgenza a ristabilire l’ordine, richiedendo ove sia necessario

l’intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate,

e dandone immediato avviso all’autorita’ di pubblica sicurezza,

nonche’, quando si tratti di nave straniera, all’autorita’ consolare

dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

Art. 83.

(( (Divieto di transito e di sosta). ))

 

((Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo’ limitare o

vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare

territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della

navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per motivi

di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali

il divieto si estende)).

Art. 84.

(Ingiunzione per rimborso di spese).

 

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto

di privati, l’autorita’ marittima emette ingiunzione, resa esecutoria

con decreto del pretore competente.

 

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al

debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l’autorita’

marittima puo’ procedere agli atti esecutivi.

 

Entro il termine predetto il debitore puo’ fare opposizione al

decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito o al suo

ammontare, previo versamento della somma indicata nell’atto di

ingiunzione. ((17))

 

L’opposizione e’ proposta dinanzi al giudice competente per valore.

 

—————

AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n.

96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato

l’illegittimita’ costituzionale della disposizione del presente

articolo, espressa con le parole: “previo versamento della somma

indicata nell’atto di ingiunzione”.

Art. 85.

(Attivita’ amministrativa nei porti interni).

 

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all’attivita’

amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le

attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto

marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell’ispettorato

di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

 

Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma

dell’articolo 68, coloro i quali esercitano un’attivita’ nell’ambito

delle zone portuali della navigazione interna.

 

Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso

di sommersione di navi o materiali in localita’ dei laghi, dei fiumi

e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell’autorita’

preposta all’esercizio della navigazione interna, possa derivarne

intralcio alla navigazione.

 

La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in

disarmo e’ fatta dal comandante del porto, a norma dell’articolo 74,

quando occorra per esigenze di sicurezza.

 

L’autorita’ di pubblica sicurezza informa quella preposta

all’esercizio della navigazione interna qualora si verifichino

avvenimenti che possono turbare l’ordine pubblico nei porti o

nell’ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in

porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

 

Il divieto di transito o di sosta puo’ essere stabilito dal

ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne

nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico.

CAPO II

Del pilotaggio

Sezione I

Del pilotaggio marittimo

Art. 86.

(Istituzione del servizio di pilotaggio).

 

Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi,

dove e’ riconosciuta la necessita’ del servizio di pilotaggio, e’

istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti.

 

La corporazione ha personalita’ giuridica, ed e’ diretta e

rappresentata dal capo pilota.

 

Art. 87.

(Pilotaggio obbligatorio).

 

Nei luoghi dove ne e’ riconosciuta l’opportunita’, il pilotaggio

puo’ essere reso obbligatorio con decreto reale.

 

Nei luoghi dove il pilotaggio e’ facoltativo, il direttore

marittimo puo’, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente

obbligatorio.

 

Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano

i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e’ obbligatorio.

Art. 88.

(Vigilanza sulla corporazione dei piloti).

 

La corporazione dei piloti e’ sottoposta alla vigilanza

dell’autorita’ competente a norma del regolamento.

 

Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente

accertare se la corporazione e’ provvista dei mezzi tecnici necessari

all’espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve

darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di

urgenza, gli opportuni provvedimenti.

 

Art. 89.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 230))

 

Art. 90.

(Licenze e registro dei piloti).

 

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del

compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.

Art. 91.

(Tariffe di pilotaggio).

 

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le

comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.

 

Art. 92.

(Attribuzioni e obblighi del pilota).

 

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella

determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

 

Nelle localita’ dove il pilotaggio e’ obbligatorio, il pilota deve

prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della

zona di cui all’articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa

assegnato.

 

Nelle localita’ dove il pilotaggio non e’ obbligatorio il pilota

deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal

comandante della nave.

Art. 93.

(( (Responsabilita’ del pilota). ))

 

((Il pilota e’ responsabile per i danni cagionati da atti da esso

compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando

venga provato che l’evento dannoso occorso alla nave, a persone o a

cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni

fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

 

La responsabilita’ del pilota e’ comunque limitata all’importo

complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente

dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi,

ferma restando la responsabilita’ dell’armatore secondo i principi

dell’ordinamento.

 

Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui

sia accertata la responsabilita’ del pilota per dolo o colpa grave)).

Art. 94.

(( (Assicurazione obbligatoria del pilota). ))

 

((Ciascun pilota stipula con un’idonea impresa di assicurazione un

contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante

dai danni cagionati nell’esercizio dell’attivita’ di pilotaggio,

secondo la disciplina prevista nell’articolo 93 e con massimale pari

al limite di responsabilita’ stabilito al secondo comma del medesimo

articolo 93.

 

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e’

depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso

la quale presta servizio. L’autorita’ marittima, nell’esercizio dei

poteri di vigilanza di cui all’articolo 88, accerta la validita’ e

l’idoneita’ del contratto medesimo.

 

La mancanza, l’invalidita’ o l’insufficienza della copertura

assicurativa ai sensi del primo comma preclude l’esercizio o la

prosecuzione dell’attivita’ di pilotaggio)).

Art. 95.

(Regolamenti di pilotaggio).

 

La disciplina del servizio di pilotaggio, l’ordinamento della

corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e

per il reclutamento dei piloti, nonche’ il regime disciplinare sono

stabiliti dal regolamento.

 

Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono

stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai

regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

Art. 96.

(Marittimi abilitati al pilotaggio).

 

Nelle localita’ di approdo o di transito ove non sia costituita una

corporazione di piloti, il comandante del porto puo’ autorizzare

altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

 

Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio e’ regolato dalle

norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a

tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.

Sezione II

Del pilotaggio nella navigazione interna

Art. 97.

(Personale abilitato al pilotaggio).

 

Nelle localita’ di approdo o di transito della navigazione interna

il pilotaggio e’ esercitato da piloti autorizzati dall’ispettorato di

porto.

Art. 98.

(Pilotaggio obbligatorio).

 

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore

dell’ispettorato compartimentale puo’ rendere temporaneamente

obbligatorio il pilotaggio.

 

Art. 99.

(Norme applicabili).

 

Il servizio dei piloti autorizzati e’ regolato dagli articoli 91 a

93.

Art. 100.

(Regolamenti locali).

 

Le norme per l’esercizio del pilotaggio in ciascuna localita’ sono

stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da

regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

CAPO III

Del rimorchio

Art. 101.

(Istituzione del servizio di rimorchio marittimo).

 

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo

o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo’

essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del

compartimento, secondo le norme del regolamento.

 

L’autorita’ predetta determina nell’atto di concessione il numero e

le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

 

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del

compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

 

Art. 102.

(Regolamenti locali).

 

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun

porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal

ministro per le comunicazioni.

 

Art. 103.

(Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio).

 

Quando all’armatore del rimorchiatore non e’ fatta consegna degli

elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilita’ derivanti

dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla

trazione degli elementi medesimi.

 

Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e

della navigazione s’intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Art. 104.

(Responsabilita’ durante il rimorchio).

 

L’armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi

rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti

dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a

meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro

imputabili.

 

Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente

responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l’armatore del

rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da

cause loro imputabili.

 

Quando la direzione della navigazione del convoglio e’ affidata al

comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi

rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre,

devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che

i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli

ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve

fornire l’armatore del rimorchiatore, quando la direzione della

navigazione e’ affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Art. 105.

(Obblighi e responsabilita’ in caso di consegna al rimorchiatore).

 

Fermo il disposto dell’articolo precedente, quando e’ fatta

consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore,

gli obblighi e le responsabilita’ di quest’ultimo e dei suoi

dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto

di trasporto.

Art. 106.

(Soccorso prestato alla nave rimorchiata).

 

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave

rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio,

ha diritto alle indennita’ ed al compenso previsti nell’articolo 491.

Art. 107.

(Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto).

 

Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori

devono esser messi a disposizione delle autorita’ portuali che lo

richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla

sicurezza del porto.

CAPO IV

Del lavoro portuale

Art. 108.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

Art. 109.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))

Art. 110.

(Compagnie e gruppi portuali).

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

Art. 111.

(Imprese per operazioni portuali).

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84).

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

Art. 112.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

TITOLO QUARTO

DEL PERSONALE DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I

Del personale marittimo

Art. 113.

(Organizzazione e disciplina del personale marittimo).

 

All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale

marittimo provvede l’amministrazione della marina mercantile.

Art. 114.

(Distinzione del personale marittimo).

 

Il personale marittimo comprende:

a) la gente di mare;

b) il personale addetto ai servizi dei porti;

c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Art. 115.

(Categorie della gente di mare).

 

La gente di mare si divide in tre categorie:

1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi

di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

((51))

 

————–

AGGIORNAMENTO (51)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che

“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e

134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo

professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto

adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le

imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.

Art. 116.

(Personale addetto ai servizi portuali).

 

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

1) i piloti;

2) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME

MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))

3) i palombari in servizio locale;

4) gli ormeggiatori;

5) i barcaioli.

 

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche

ed alle esigenze del traffico, puo’ determinare altre categorie di

personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra,

l’impiego.

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

Art. 117.

(Personale tecnico delle costruzioni navali).

 

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

1) gli ingegneri navali;

2) i costruttori navali;

3) i maestri d’ascia e i calafati.

Art. 118.

(Matricole e registri del personale marittimo).

 

La gente di mare e’ iscritta in matricole. Il personale addetto ai

servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono

iscritti in registri.

 

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal

regolamento.

 

Art. 119.

(Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri).

 

Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare

i cittadini italiani o comunitari di eta’ non inferiore ai ((sedici

anni)) che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal

regolamento.

 

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli

allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali

ad indirizzo marittimo.

 

Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo’ consentire che

nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non

appartenenti alla Repubblica.

 

Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni

sindacali competenti, puo’ disporre, quando le condizioni del lavoro

marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell’iscrizione

nelle matricole della gente di mare.

 

Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto e’ necessario il

consenso di chi esercita la patria potesta’ o la tutela.

 

I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai

servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono

stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma

dell’art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

 

Per l’esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono

conseguire l’iscrizione nella matricola della gente di mare della

terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo

anno di eta’ e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per

tale categoria.

 

A coloro che conseguono l’iscrizione nelle matricole della gente di

mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad

altra categoria superiore.

 

Art. 120.

(Cancellazione dalle matricole e dai registri).

 

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di

mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si

procede per i seguenti motivi:

a) morte dell’iscritto;

b) dichiarazione dell’iscritto di voler abbandonare l’attivita’

marittima;

c) perdita della cittadinanza italiana;

d) perdita permanente dell’idoneita’ fisica alla navigazione,

accertata a termini delle leggi speciali;

e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei

reati che a norma del regolamento impediscono l’iscrizione nelle

matricole;

f) cessazione dall’esercizio della navigazione.

 

La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per

gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui

all’articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della

navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

 

La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto

ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e’

disciplinata dal regolamento.

Art. 121.

(Reiscrizione nelle matricole e nei registri).

 

Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle

matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell’articolo

precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause

che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il

limite di eta’ stabilito nell’articolo 119. Gli iscritti cancellati a

norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se

abbiano superato il limite di eta’, entro un periodo di tempo, dal

giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione

effettivamente compiuta.

 

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai

servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e’

disciplinata dal regolamento.

Art. 122.

(Documenti di lavoro del personale marittimo).

 

La gente di mare e’ munita di un libretto di navigazione. Il

personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle

costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di

ricognizione e di un certificato d’iscrizione.

 

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti

dal regolamento.

Art. 123.

(Titoli professionali del personale marittimo).

 

((Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto

stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di

mare e ne disciplina la necessaria attivita’ di certificazione)).

 

Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali sono:

a) medico di bordo;

b) marconista.

 

I requisiti per il conseguimento dei titoli e i limiti

dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo sono

stabiliti per i titoli di cui al primo e secondo comma dal

regolamento, e per i titoli di cui al terzo comma da leggi e

regolamenti speciali.

 

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all’esercizio

della professione marittima e prescrive altresi’ i requisiti per la

specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti

all’esercizio della pesca.

 

I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto

ai servizi portuali e per il personale tecnico delle costruzioni

navali sono stabiliti dal regolamento.

(51)

 

————–

AGGIORNAMENTO (51)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che

“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e

134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo

professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto

adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le

imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.

Art. 124.

(Rilascio dei documenti di abilitazione).

 

Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi

indicati alle lettere a e b del primo e del secondo comma

dell’articolo precedente e’ di competenza del direttore marittimo.

 

Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli

professionali e’ di competenza del capo del compartimento e dei capi

degli altri uffici indicati dal regolamento.

Art. 125.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))

Art. 126.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 2006, N. 231))

Art. 127.

(Assunzione all’estero).

 

All’assunzione di personale per la formazione o per il

completamento degli equipaggi delle navi nazionali all’estero

sovraintende l’autorita’ consolare.

CAPO II

Del personale della navigazione interna

Art. 128.

(Organizzazione e disciplina del personale).

 

All’organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale

della navigazione interna provvedono le autorita’ preposte

all’esercizio della navigazione interna.

Art. 129.

(Distinzione del personale).

 

Il personale della navigazione interna comprende:

a) il personale navigante;

b) il personale addetto ai servizi dei porti.

Art. 130.

(Categorie del personale navigante).

 

Il personale navigante si divide in tre categorie:

1° personale di comando e di bassa forza addetto ai servizi di

coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3° personale addetto alla piccola navigazione.

((51))

 

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AGGIORNAMENTO (51)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che

“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e

134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo

professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto

adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le

imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.

Art. 131.

(Personale addetto ai servizi dei porti).

 

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

1) i lavoratori portuali;

2) i barcaioli.

 

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche

e alle esigenze del traffico, puo’ determinare altre categorie di

personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l’impiego.

Art. 132.

(Matricole, registri e documenti di lavoro del personale).

 

Il personale navigante e’ iscritto in matricole, ed e’ munito di un

libretto di navigazione.

 

Il personale addetto ai servizi dei porti e’ iscritto in registri

ed e’ munito di un libretto di ricognizione.

 

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

 

Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e

secondo comma sono stabiliti dal regolamento.

Art. 133.

(Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri).

 

Possono conseguire l’iscrizione nelle matricole del personale

navigante i cittadini italiani di eta’ non inferiore ai quattordici

anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.

 

I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono

essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini

fino al terzo grado.

 

Per l’iscrizione di minori degli anni diciotto e’ necessario il

consenso di chi esercita la potesta’ o la tutela.

 

Il ministro per le comunicazioni puo’ consentire che nelle

matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.

 

I requisiti per l’iscrizione nei registri del personale addetto ai

servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato

dal secondo comma dell’articolo 131, dal ministro per le

comunicazioni.

 

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle

matricole e dai registri, nonche’ la re iscrizione nei medesimi.

 

Art. 134.

(Titoli professionali del personale).

 

Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:

a) capitano;

b) capo timoniere;

c) capo barca;

d) conduttore di motoscafi;

e) barcaiolo abilitato.

 

Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:

a) macchinista;

b) motorista.

 

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b),

d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere

autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a

prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di

rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.

 

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti

dell’abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le

modalita’ del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

 

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche

e alle esigenze dei trasporti, puo’ determinare altre qualifiche

relative all’esercizio della navigazione interna, stabilendo le

condizioni e le modalita’ per il conseguimento dei relativi titoli

professionali.

 

I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai

servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.

((51))

 

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AGGIORNAMENTO (51)

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che

“Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e

134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30

marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo

professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto

adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le

imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne”.

Art. 135.

(Assunzione all’estero).

 

All’assunzione di personale navigante della navigazione interna per

la formazione e per il completamento degli equipaggi delle navi

nazionali all’estero sovraintende l’autorita’ consolare.

TITOLO QUINTO

DEL REGIME AMMINISTRATIVO DELLE NAVI

CAPO I

Dell’ammissione della nave alla navigazione

Sezione I

Dell’individuazione della nave

Art. 136.

(Navi e galleggianti).

 

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto

per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad

altro scopo.

 

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi

alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio

marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

 

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non

sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a

qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque

marittime o interne.

Art. 137.

(Ammissione delle navi alla navigazione).

 

Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o

nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme

previste dal presente codice.

 

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che

rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di

nazionalita’.

 

Agli effetti dell’iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge

le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o

dal numero, e dal luogo ove ha sede l’ufficio di iscrizione.

Art. 138.

(Stazzatura nel Regno).

 

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la

stazzatura delle navi marittime e’ eseguita nel Regno dal Registro

italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a

mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a

norma del regolamento.

 

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede

alla stazzatura delle navi per le quali e’ obbligatoria la

classificazione. Negli altri casi provvedono l’ispettorato

compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da

regolamenti speciali.

 

La stazzatura e’ eseguita secondo le norme stabilite da leggi e

regolamenti speciali.

 

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e’ depositato

presso l’ufficio del porto d’iscrizione della nave.

Art. 139.

(Stazzatura all’estero).

 

Il ministro per le comunicazioni puo’ autorizzare la stazzatura

all’estero delle navi costruite o trasformate in cantieri esteri

ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano

compiere uno o piu’ viaggi fra porti stranieri prima di approdare nel

Regno.

 

La stazzatura all’estero puo’, previa autorizzazione del ministro

per le comunicazioni, essere eseguita secondo il metodo locale. In

tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via

definitiva in un porto del Regno, entro il termine stabilito dal

regolamento.

 

Art. 140.

(Nome delle navi maggiori).

 

Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome.

 

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro gia’

registrato in qualsiasi matricola del Regno.

 

L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti

all’approvazione del ministro per le comunicazioni.

 

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario

nell’imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal

regolamento.

 

Art. 141.

(Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti).

 

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

 

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci

tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni

altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico

di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche

da un nome.

 

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni

altro gia’ registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle

quali deve attenersi il proprietario nell’imposizione e nel

cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.

Art. 142.

(Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo).

 

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l’indicazione

del luogo dell’ufficio d’iscrizione devono essere segnati sullo scafo

nei modi stabiliti dal regolamento.

Sezione II

Dei requisiti di nazionalita’

Art. 143.

(( (Requisiti di nazionalita’ dei proprietari di navi italiane). ))

 

((1. Rispondono ai requisiti di nazionalita’ per l’iscrizione nelle

matricole o nei registri di cui all’articolo 146:

a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici

carati a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi

dell’Unione europea;

b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro

straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche

o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente

l’esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul

territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o

giuridica di nazionalita’ italiana o di altri Paesi dell’Unione

europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma

ogni responsabilita’ per il suo esercizio nei confronti delle

autorita’ amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi

presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste

per la dichiarazione di armatore.))

Art. 144.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))

Art. 145.

(( (Navi iscritte in registri stranieri). ))

 

((1. Non possono ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei

registri nazionali le navi che risultino gia’ iscritte in registro

straniero.

 

2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della

navigazione possono ottenere l’iscrizione in speciali registri

nazionali, le navi che risultino gia’ iscritte in un registro

straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo

nudo.

 

3. Per l’istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per

l’attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute,

nel rispetto della riserva di cui all’articolo 224 del codice della

navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina

mercantile)).

Sezione III

Dell’iscrizione della nave e dell’abilitazione alla navigazione

Art. 146.

(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).

 

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici

di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole

tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione

marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni

marittime sovraordinate ((ad eccezione dei compartimenti marittimi di

Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei- pescherecci

sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi)). (43)

 

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti

dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici

indicati dal regolamento.

 

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i

registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici

indicati da leggi e regolamenti.

 

—————

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 1, comma

1) che “Sono istituiti, presso gli uffici di cui all’art. 146, primo

comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi

locate, di seguito denominati “registri speciali”, in conformita’ al

modello di cui all’allegato A”.

Art. 147.

(Designazione di rappresentante).

 

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui

e’ l’ufficio di iscrizione della nave, deve designare un

rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti

dell’autorita’ marittima, si intende domiciliato.

 

Nello stesso caso, l’autorita’ marittima e quella preposta

all’esercizio della navigazione interna possono disporre la

designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave

minore o di galleggiante.

Art. 148.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30))

Art. 149.

(Abilitazione delle navi alla navigazione).

 

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti

iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente

dall’atto di nazionalita’ e dalla licenza.

 

A tale effetto l’atto di nazionalita’ puo’ essere temporaneamente

sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza

provvisoria.

Art. 150.

(Atto di nazionalita’).

 

L’atto di nazionalita’ e’ rilasciato in nome del Re Imperatore dal

direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e’ immatricolata,

e, nel caso di cui all’articolo 148, dal console che ne ha ricevuto

la iscrizione.

 

L’atto di nazionalita’ enuncia il nome, il tipo e le

caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il

nome del proprietario, l’ufficio di immatricolazione.

Art. 151.

(Rinnovazione dell’atto di nazionalita’).

 

L’atto di nazionalita’ deve essere rinnovato qualora vengano mutati

il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali

della nave.

Art. 152.

(Rilascio del passavanti provvisorio).

 

Il passavanti provvisorio e’ rilasciato in caso di urgenza alle

navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che

siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per

le navi provenienti da registro straniero puo’ essere rilasciato

anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza

di espressa dichiarazione dell’autorita’ marittima o consolare

straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione

della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l’atto

di nazionalita’, o documento equipollente, e’ stato preso in

consegna. Il passavanti e’ anche rilasciato alle navi il cui atto di

nazionalita’ o altro documento equivalente sia andato smarrito o

distrutto. ((Qualora non sia possibile acquisire espressa

dichiarazione da parte dell’autorita’ marittima o consolare straniera

dell’avvenuta presa in consegna da parte di quest’ultima dell’atto di

nazionalita’, o altro documento equipollente, la durata del

passavanti provvisorio non potra’ essere superiore a sessanta giorni

e dovra’ riportare i motivi della mancata acquisizione della

dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara’

rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo

previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di

cancellazione dalle matricole dell’autorita’ marittima straniera ai

fini dell’immatricolazione nei registri nazionali.)) ((87))

 

Il passavanti e’ rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso

i quali sono tenute le matricole, e all’estero dagli uffici

consolari.

 

Le autorita’ predette fissano la durata della validita’ del

passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell’atto

di nazionalita’. In ogni caso la durata non puo’ essere superiore ad

un anno.

 

—————

AGGIORNAMENTO (87)

Il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 ha disposto (con l’art. 9, comma

2) che “L’efficacia del presente decreto, limitatamente alle

disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e’ subordinata

alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai

sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato”.

Art. 153.

(Licenza delle navi minori e dei galleggianti).

 

La licenza e’ rilasciata dall’autorita’ che tiene il registro di

iscrizione della nave minore o del galleggiante.

 

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche

principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del

galleggiante, il nome del proprietario e l’ufficio d’iscrizione,

nonche’, nel caso previsto nell’articolo 141, il nome.

 

Nei casi previsti nel primo comma dell’articolo precedente alle

navi minori e’ rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme

stabilite dal regolamento.

Art. 154.

(Rinnovazione della licenza).

 

In caso di mutamento del proprietario, nonche’ di cambiamento del

numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali

della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del

pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome

previsto nell’articolo 141.

Art. 155.

(Uso della bandiera).

 

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell’articolo 149

inalberano la bandiera italiana.

Sezione IV

Della dismissione di bandiera e della cancellazione dai registri

Art. 156.

(( (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea

dell’abilitazione alla navigazione). ))

 

((1. Il proprietario che intende alienare la nave o che,

mantendendone la proprieta’, intende cancellarla dalle matricole o

dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non

comunitario deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione della

nave.

 

2. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione

della dichiarazione medesima mediante affissione nell’ufficio del

porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli

interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

 

3. La pubblicazione e’ ripetuta con le stesse modalita’ qualora il

procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei

mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

 

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso

l’ufficio di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e

quantificazione dei crediti vantati o se risulta l’esistenza di

diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave

dal registro di iscrizione puo’ essere effettuata solo dopo che

l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o

i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in

mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte

dall’autorita’ marittima o da quella preposta alla navigazione

interna per i salari dell’equipaggio e per le somme dovute

all’amministrazione, e dall’autorita’ giudiziaria, su domanda della

parte piu’ diligente per la salvaguardia degli interessi dei

creditori.

 

5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo’

essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2,

subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od

estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla

matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a

garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della

nave accertato dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione dei

trasporti e della navigazione. La fideiussione e’ vincolata al

pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli

articoli 552 e 556, nonche’ degli altri diritti fatti valere nel

termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le

modalita’ di presentazione della fideiussione.

 

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo’

essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste

dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

 

7. L’ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione

della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di

bordo e dismissione della bandiera.

 

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero,

qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente

la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo

di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di

cui all’articolo 149 e’ consentita previa autorizzazione, data dal

Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito

dell’espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e

secondo le disposizioni dell’articolo 145 e della lettera d) del

primo comma dell’articolo 163 del presente codice, nonche’

dell’articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative

norme applicative.

 

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone

la proprieta’, intende cancellarla dalle matricole o dai registri

nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro Paese

dell’Unione europea deve farne dichiarazione all’ufficio di

iscrizione della nave che, subordinatamente all’assenza o

all’avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali

o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla

cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e

dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere

data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza

sociale, nonche’ pubblicita’ mediante affissione negli uffici del

porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

 

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel

termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione

dell’unita’)).

Art. 157

(( (Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto

che intenda trasferire la nave in altro registro). ))

 

((1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non

comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita’,

italiana o straniera, l’aggiudicatario deve farne denuncia

all’ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla

data di aggiudicazione.

 

2. L’ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia,

viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato

di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia

trascritti, nonche’ l’Istituto nazionale della previdenza sociale,

procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e

dismissione della bandiera.

 

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a

causa di morte o quando il proprietario della nave perde la

cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, i

soggetti interessati devono farne denuncia all’ufficio di iscrizione

della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente,

rispettivamente, dalla data di accettazione dell’eredita’ o

dell’acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

 

4. L’ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a

conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione

della bandiera secondo le procedure indicate nell’articolo 156.

Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla

dismissione della bandiera, l’ufficio promuove la vendita giudiziale

della nave)).

Art. 158.

((Proprieta’ di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati.))

 

((Quando la partecipazione alla proprieta’ della nave da parte di

persone fisiche o giuridiche, o di societa’, che non si trovano nelle

condizioni prescritte nell’articolo 143, raggiunga i dodici carati,

ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o

giuridiche, o a societa’, che si trovino nelle condizioni prescritte,

tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta’

o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato

tale eccedenza.

 

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la

eccedenza si e’ verificata.

 

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,

l’ufficio d’iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei

carati che hanno prodotto l’eccedenza, fino a concorrenza del numero

necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita’ prescritti dalla

legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso

all’eccedenza)).

Art. 159.

(( (Proprieta’ di stranieri per quote superiori ai diciotto carati).

))

 

((1. Quando la partecipazione alla proprieta’ della nave da parte

di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle

condizioni previste dall’articolo 143, comma 1, lettera a), superi i

diciotto carati, l’ufficio di iscrizione della nave procede alla

dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le

procedure previste dall’articolo 156; se le condizioni prescritte

dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera

non si verificano, l’ufficio di iscrizione della nave promuove la

vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri

ha raggiunto la totalita’ dei carati o, diversamente, la vendita

giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, a norma

dell’articolo 158, terzo comma)).

Art. 160.

(Demolizione volontaria della nave).

 

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave

deve farne dichiarazione all’ufficio di iscrizione, se la nave si

trova nel Regno, o all’autorita’ consolare, se si trova all’estero,

consegnando i documenti di bordo. L’autorita’ provvede alla

pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell’articolo

156.

 

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse

opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l’esistenza di diritti

reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione puo’ essere data

solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza

passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i

diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia

eseguito le provvidenze disposte dall’autorita’ marittima o da quella

preposta alla navigazione interna per i salari dell’equipaggio e per

le somme dovute all’amministrazione, e dall’autorita’ giudiziaria, su

domanda della parte piu’ diligente, per la salvaguardia degli

interessi dei creditori.

 

((Tuttavia la demolizione puo’ essere senz’altro autorizzata quando

sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal

Registro italiano navale o dall’Ispettorato compartimentale e

all’estero dall’autorita’ consolare, ovvero quando sia stata

depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre

condizioni e modalita’ previste nel quarto e quinto comma

dell’articolo 156)).

 

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi

minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci

tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni

altro caso.

Art. 161.

(Riparazione o demolizione per ordine dell’autorita’ o d’ufficio).

 

Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell’ispettorato

compartimentale ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei

porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia

piu’ adatta all’uso cui e’ destinata, l’ufficio d’iscrizione della

nave fissa al proprietario un termine per l’esecuzione dei lavori

occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa

ad altro uso previsto dalla legge.

 

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la

destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata

esecuzione dei lavori nel termine stabilito, cio’ sia ritenuto

opportuno, l’autorita’ ordina la demolizione fissando un termine per

eseguirla.

 

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l’autorita’

predetta fa eseguire la demolizione d’ufficio a spese del

proprietario stesso.

Art. 162.

(Perdita presunta).

 

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell’ultima notizia se si tratta

di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi,

la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale

l’ultima notizia.

Art. 163.

(Cancellazione della nave dal registro di iscrizione).

 

La nave e’ cancellata dal registro d’iscrizione quando:

a) e’ perita o si presume perita;

b) e’ stata demolita;

c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalita’;

((d) e’ stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che

risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo

nudo)).

 

La nave maggiore e’ cancellata dalla matricola anche quando ne e’

stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei

galleggianti. La nave minore e’ cancellata dal registro, quando e’

stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime

e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai

relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei

registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi

marittime.

 

All’atto della cancellazione l’autorita’ ritira i documenti di

bordo, quando non vi abbia gia’ provveduto a norma degli articoli

precedenti.

CAPO II

Della navigabilita’ della nave

Art. 164.

(Condizioni di navigabilita’).

 

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di

navigabilita’, convenientemente armata ed equipaggiata, atta

all’impiego al quale e’ destinata.

 

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono

rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di

navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

b) galleggiabilita’, stabilita’ e linea di massimo carico;

c) organi di propulsione e di governo;

d) condizioni di abitabilita’ e di igiene degli alloggi degli

equipaggi.

 

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di

apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo,

nonche’ quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di

prevenzione e di estinzione degli incendi.

 

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai

quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi

le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche’ quelle addette al

trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi’ disciplinati

i servizi di bordo.

 

L’esistenza dei requisiti e delle dotazioni e’ fatta constare con i

documenti previsti dalle norme predette.

Art. 165.

(Visite ed ispezioni).

 

Sull’osservanza delle prescrizioni indicate nell’articolo

precedente vigilano nel Regno le autorita’ marittime e quelle

preposte all’esercizio della navigazione interna, e all’estero le

autorita’ consolari. Dette autorita’ provvedono che siano eseguite, a

spese dell’armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte,

nonche’ ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano

opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano

menomare la navigabilita’ della nave o il funzionamento dei suoi

organi.

 

Le autorita’ marittime e quelle consolari devono inoltre disporre

ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle

associazioni sindacali interessate. Possono altresi’ disporre

ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno

un terzo dell’equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste

risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei

richiedenti.

 

 

Art. 166.

(Attribuzioni del Registro e dell’ispettorato compartimentale per

l’accertamento della navigabilita’).

 

Alle visite ed ispezioni per l’accertamento e il controllo delle

condizioni di navigabilita’, di cui alle lettere a, b, c

dell’articolo 164, nonche’ all’assegnazione della linea di massimo

carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le

modalita’ stabilite da leggi e da regolamenti.

 

L’ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni

delle navi della navigazione interna per le quali non sia

obbligatoria la classificazione.

Art. 167.

(Classificazione delle navi).

 

Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano

navale, secondo le modalita’ stabilite da leggi e da regolamenti.

 

Tali leggi e regolamenti determinano altresi’ le categorie di navi

per le quali la classificazione e’ obbligatoria.

 

Art. 168.

(Efficacia probatoria dei certificati tecnici).

 

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal

Registro o dall’ispettorato compartimentale fanno fede fino a prova

contraria.

CAPO III

Dei documenti di bordo

Art. 169.

(Carte, libri e altri documenti).

 

Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l’atto di

nazionalita’ e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i

galleggianti, la licenza.

 

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:

a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di

navigabilita’; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita’; i

certificati di visita;

b) i documenti doganali e sanitari;

c) il giornale nautico;

d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

 

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a

bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e

da regolamenti.

 

((Per i pescherecci d’altura il libro giornale nautico, parte I,

inventario di bordo, parte II, generale di contabilita’, parte III,

di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico

libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera

possono dotarsi del giornale di pesca)).

Art. 170.

(Contenuto del ruolo di equipaggio).

 

Il ruolo di equipaggio deve contenere:

1) il nome della nave;

2) il nome dell’armatore;

3) l’indicazione del rappresentante dell’armatore nominato a sensi

dell’articolo 267;

4) l’indicazione della data di armamento e di quella di

disarmamento;

5) l’elenco delle persone dell’equipaggio, con l’indicazione del

contratto individuale di arruolamento, nonche’ del titolo

professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e

della retribuzione fissata nel contratto stesso;

6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della

nave.

Art. 171.

(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio).

 

Sul ruolo di equipaggio si annotano:

1) i contratti di assicurazione della nave;

2) le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della

navigabilita’;

3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;

((4) i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave));

5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;

6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

 

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante

nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

Art. 172.

(Annotazioni sulla licenza).

 

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di

cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell’articolo 170 sono, a tutti gli effetti

previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali,

inserite nella licenza.

 

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda

superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle

venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresi’ le

annotazioni di cui all’articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e

2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei

galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

 

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le

indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono

stabilite dal regolamento.

 

Art. 172-bis.

(( (Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco). ))

 

((1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo

comma dell’articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo,

appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito

dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di

carattere locale, l’autorita’ marittima puo’ autorizzare che, in caso

di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e

sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la

particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita’ di

far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

 

2. L’armatore deve comunque comunicare giornalmente all’autorita’

marittima, con apposita nota, la composizione effettiva

dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive

variazioni.

 

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere concessa anche:

a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o

con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo

comma dell’articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al

medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata

o agli impianti di acquacoltura;

b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti

adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di

acquacoltura.

 

4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2

deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota

riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche

tramite telefax, all’autorita’ marittima, dell’effettiva composizione

dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.

 

5. L’armatore puo’ essere autorizzato dall’istituto assicuratore a

tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu’

posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura

di cui al presente articolo.))

Art. 173.

(Giornale nautico).

 

Il giornale nautico e’ diviso nei libri seguenti:

a) inventario di bordo;

b) giornale generale e di contabilita’;

c) giornale di navigazione;

d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione

della nave.

Art. 174.

(Contenuto del giornale nautico).

 

Nell’inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri

oggetti di corredo e di armamento della nave.

 

Sul giornale generale e di contabilita’ sono annotate le entrate e

le spese riguardanti la nave e l’equipaggio, gli adempimenti

prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della

navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le

misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche’ gli atti

e processi verbali compilati dal comandante nell’esercizio delle

funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la

salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari

verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal

regolamento.

 

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il

cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le

manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla

navigazione.

 

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi

delle merci, con l’indicazione della natura, qualita’ e quantita’

delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della

rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico

e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del

destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

 

Sul giornale di pesca sono annotati la profondita’ delle acque dove

si effettua la pesca, la quantita’ complessiva del pesce pescato, le

specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni

altra indicazione relativa alla pesca.

Art. 175.

(Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico).

 

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste

del giornale di macchina.

 

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste

del giornale radiotelegrafico.

Art. 176.

(Libri di bordo delle navi minori).

 

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore

alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle

venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti

dell’inventario di bordo ((ad eccezione delle unita’ da pesca)).

 

Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal

fine dal regolamento, devono essere provvisti dell’inventario; le

navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere

provviste del giornale di bordo, formato con le modalita’ stabilite

dal regolamento.

Art. 177.

(Norme per la tenuta dei libri di bordo).

 

Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le

relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 178.

(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave).

 

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le

disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le

annotazioni sul giornale nautico relative all’esercizio della nave

fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente

effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol

trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto.

TITOLO SESTO

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I

Della partenza e dell’arrivo delle navi

Art. 179.

(( (Nota di informazioni all’autorita’ marittima). ))

 

((All’arrivo della nave in porto e prima della partenza, il

comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro

funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire,

anche in formato elettronico, all’autorita’ marittima i formulari in

appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell’IMO adottata il 9

aprile 1965, come recepita nell’ambito dell’Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali

dell’equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell’equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima.

 

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i

passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell’Unione

europea, gli estremi dei documenti di identita’ validi per l’ingresso

nel territorio dello Stato.

 

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene

con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la

nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata

inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave,

non e’ noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il

comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma

senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

 

All’arrivo in porto, il comandante della nave comunica

all’Autorita’ marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base

alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da

rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o

regolamentari di carattere speciale.

 

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra

all’autorita’ marittima una dichiarazione integrativa relativa

all’avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,

sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

 

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le

informazioni di cui al primo comma all’autorita’ consolare. In caso

di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione,

le informazioni vengono rese presso l’autorita’ consolare piu’

prossima al porto di arrivo.

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio

decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti

dall’Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi

addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o

di uso privato, nonche’ per altre categorie di navi adibite a servizi

particolari.))

Art. 180.

(Verifiche ed ispezioni).

 

((Il comandante del porto, o l’autorita’ consolare, puo’ in ogni

momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte

pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di

prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di

bordo.))

 

Le predette autorita’ possono inoltre disporre ispezioni alla nave;

i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo

unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 181.

(Rilascio delle spedizioni).

 

La nave non puo’ partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte

del comandante del porto o dell’autorita’ consolare.

 

Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del

visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione

integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa

con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e’ tenuto a

conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

 

Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che

l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi

imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della

navigazione, nonche’ agli obblighi relativi alle visite ed alle

prescrizioni impartite dalle competenti autorita’. Del pari le

spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che

l’armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti

sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento

dei diritti portuali ((…)), al versamento delle cauzioni

eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o

regolamentari, nonche’ in tutti gli altri casi previsti da

disposizioni di legge.

Art. 182.

(Denunzia di avvenimenti straordinari).

 

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari

relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il

comandante della nave all’arrivo in porto deve farne denunzia al

comandante del porto o all’autorita’ consolare, allegando un estratto

del giornale nautico con le relative annotazioni.

 

Se la nave non e’ provvista di giornale o se sul giornale non e’

stata fatta annotazione, l’autorita’ marittima o consolare riceve la

dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

 

Le autorita’ predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni

sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza

indugio gli atti relativi alla autorita’ giudiziaria competente, a

norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione

di eventi straordinari.

Art. 183.

(Informazioni eventuali circa il viaggio).

 

Il comandante della nave e’ tenuto a fornire all’autorita’

marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa

il viaggio.

 

E’ inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette

autorita’, per gli accertamenti che queste credano opportuni,

componenti dell’equipaggio e passeggeri.

Art. 184.

((Dell’arrivo e della partenza delle navi della navigazione

interna.))

 

((Il comandante della nave, all’arrivo in localita’ ove sia una

autorita’ portuale o consolare, deve denunciare all’autorita’ stessa

la provenienza e la destinazione della nave, la qualita’ e la

quantita’ del carico, il numero delle persone dell’equipaggio e la

durata della sosta.

 

L’autorita’ portuale o consolare puo’ in ogni tempo verificare il

contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere

di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di

bordo.

 

Le suddette autorita’ sono tenute a formulare pronta annotazione

delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette

ispezioni. Quando dopo la partenza dall’ultima localita’ in cui abbia

sede una autorita’ portuale o consolare si siano verificati eventi

straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico,

il comandante deve farne denuncia alla autorita’ portuale o

consolare; l’autorita’ predetta provvede a norma dell’articolo 132,

secondo comma.

 

Il comandante della nave e’ tenuto a fornire all’autorita’ preposta

alla navigazione interna o all’autorita’ consolare le informazioni

che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare

componenti dell’equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui

all’articolo 183.

 

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi

della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di

rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di

persone in conto terzi)).

Art. 185.

((Navi straniere.))

 

((Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le

disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi

straniere, che approdano nei porti italiani)).

CAPO II

Della polizia di bordo

Art. 186.

(Autorita’ del comandante).

 

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorita’

del comandante della nave.

Art. 187.

(Disciplina di bordo).

 

I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai

superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la

disciplina di bordo.

 

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono

l’esercizio della loro attivita’, i componenti dell’equipaggio

possono presentare reclamo al comandante del porto o all’autorita’

consolare; il comandante della nave non puo’ impedire che chi intende

proporre reclamo si presenti alle predette autorita’, salvo che

urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente

dell’equipaggio a bordo.

 

Per il reclamo dei componenti dell’equipaggio di navi addette ai

servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si

applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 188.

(Autorizzazione per scendere a terra).

 

I componenti dell’equipaggio non possono scendere a terra senza

autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189.

(Deficienza delle razioni di viveri).

 

Il comandante del porto e l’autorita’ consolare, quando ne vengano

richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un

quinto dell’equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualita’ e

la quantita’ delle razioni di viveri corrisposte all’equipaggio.

 

Se sono riscontrate deficienze, le autorita’ predette ordinano al

comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso

di mancata esecuzione provvedono d’ufficio, procurando la somma

necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con

la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la

sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso

rispettivamente all’armatore e, quando sia possibile, agli aventi

diritto alle cose predette.

 

Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o

l’autorita’ consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze

delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

 

Quando sono vendute pertinenze di proprieta’ aliena o merci

l’armatore e’ tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma

dell’articolo 308.

Art. 190.

(Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo).

 

I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza della

nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il

comandante abbia dato l’ordine di abbandonare la nave.

 

Art. 191.

(Obbligo dei componenti dell’equipaggio di cooperare al ricupero).

 

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano

l’equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro

dal comandante ovvero dall’autorita’ preposta alla navigazione

marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il

recupero dei relitti.

 

Art. 192.

(Imbarco di passeggeri infermi).

 

L’imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o

comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per

l’incolumita’ delle persone a bordo e’ sottoposto ad autorizzazione

data nei modi stabiliti da regolamenti speciali.

 

A norma dei regolamenti stessi puo’ essere vietato per ragioni

sanitarie, dalla competente autorita’,l’imbarco di altre persone

oltre quelle indicate nel comma precedente.

 

Art. 193.

(Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici).

 

Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche’ di

merci pericolose in genere e’ disciplinato da leggi e regolamenti

speciali, e non puo’ essere effettuato senza l’autorizzazione data

dal comandante del porto o dall’autorita’ consolare secondo le norme

del regolamento.

 

L’imbarco di armi e munizioni per uso della nave e’ sottoposto

all’autorizzazione del comandante del porto o dell’autorita’

consolare.

Art. 194.

(Imbarco di merci vietate e pericolose).

 

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e’ vietato da norme

di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre

che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non

sia possibile custodirle convenientemente fino all’arrivo nel primo

porto di approdo.

 

Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano

imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme

di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo

per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile

custodire le cose stesse fino all’arrivo nel porto di destinazione.

 

Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo,

devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del

porto o all’autorita’ consolare.

Art. 195.

(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in

viaggio).

 

In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli

oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi

dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi

consegnati al comandante del porto o all’autorita’ consolare.

 

Le predette autorita’ provvedono a che sia dato avviso del fatto

nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l’anno da tale avviso, o

anche prima se la deperibilita’ delle cose lo richieda, le medesime

autorita’ provvedono alla vendita delle cose e al deposito del

ricavato per conto di chi spetta.

 

Decorsi cinque anni dall’avviso, senza che gli interessati abbiano

fatto valere i propri diritti, la somma e’ devoluta alla Cassa

nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del

personale della navigazione interna.

 

Le modalita’ per la vendita e per il deposito sono stabilite dal

regolamento.

Art. 196.

(Componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva).

 

I componenti dell’equipaggio soggetti a obblighi di leva o

richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero

senza autorizzazione della competente autorita’, a meno che non

vengano assunti su altra nave nazionale diretta nel Regno.

Art. 197.

(Rimpatrio di cittadini italiani).

 

Nelle localita’ estere ove non risieda un’autorita’ consolare il

comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i

marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

 

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito

italiano che per qualsiasi motivo l’autorita’ consolare ritenga

opportuno di fare rimpatriare.

 

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita’ relative al

ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle

spese di mantenimento e di trasporto.

Art. 198.

(Divieto di asilo).

 

Il comandante della nave non puo’ in paese estero concedere asilo a

bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate

dalla competente autorita’ per aver commesso un reato comune.

Art. 199.

(Perdita di carte e documenti di bordo).

 

In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il

comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia

al comandante del porto, o all’autorita’ consolare.

 

Le autorita’ predette rilasciano al comandante, nelle forme

stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la

navigazione.

CAPO III

Della polizia sulle navi in corso di navigazione marittima

Art. 200.

(Polizia esercitata dalle navi da guerra).

 

In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non

sia un’autorita’ consolare, la polizia sulle navi mercantili

nazionali e’ esercitata dalle navi da guerra italiane.

 

A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere

alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche’

procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei

documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita’ possono condurre

le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello

Stato, o nel porto estero piu’ vicino in cui risieda un’autorita’

consolare.

 

Nei porti ove risiede un’autorita’ consolare le navi da guerra

italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su

richiesta dell’autorita’ medesima.

Art. 201.

(Inchiesta di bandiera).

 

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all’intimazione di

fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se

richieste, la propria nazionalita’.

Art. 202.

(Nave sospetta di tratta di schiavi).

 

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in

mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere

alla tratta di schiavi, puo’ catturarla e condurla in un porto dello

Stato o nel porto estero piu’ vicino, in cui risieda un’autorita’

consolare.

TITOLO SETTIMO

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

Art. 203.

(Funzioni di ufficiale dello stato civile).

 

Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita

le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni

sull’ordinamento dello stato civile.

 

Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave

trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere

l’intervento della competente autorita’ nel Regno, o di quella

consolare all’estero.

Art. 204.

(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).

 

Il comandante della nave marittima puo’ procedere alla celebrazione

del matrimonio nel caso e con le forme di cui all’articolo 101 del

codice civile((e alla costituzione dell’unione civile nel caso di cui

all’articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3

novembre 2000, n. 396, e con le forme dell’articolo 70-decies del

medesimo decreto.)).

Art. 205.

(Atti di stato civile compilati a bordo).

 

Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere

iscritti sul ruolo di equipaggio.

 

Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli

atti, nonche’ dell’avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di

equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di

contabilita’.

Art. 206.

(Scomparizione in mare).

 

Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile

ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con

processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche

effettuate.

 

Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

 

Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo

verbale, nonche’ dell’eseguita iscrizione di questo sul ruolo di

equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.

Art. 207.

(Consegna degli atti all’autorita’ marittima o consolare).

 

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di

scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave

consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al

comandante del porto o all’autorita’ consolare unitamente ad un

estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni

nel giornale generale.

Art. 208.

(Attribuzioni delle autorita’ marittime e consolari).

 

Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e

del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione

degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione,

il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al

comandante del porto o all’autorita’ consolare.

 

Le autorita’ predette raccolgono con processo verbale la

dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel

verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli

atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della

scomparizione a norma dell’articolo 206.

 

Analogamente procedono le autorita’ marittime e consolari quando

all’approdo di una nave rilevino l’omessa compilazione degli atti

predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi

della omissione.

Art. 209.

(Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio).

 

In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di

scomparizione provvedono le autorita’ marittime o consolari.

 

I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro e’

avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella

circoscrizione del quale e’ accaduto il sinistro medesimo, o

diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior

parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di

perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di

iscrizione della nave.

 

Nei processi verbali, le autorita’ predette fanno constare le

dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta,

l’accertamento degli estremi previsti nell’articolo 162; dichiarano

inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle

circostanze, ritenersi perite.

Art. 210.

(Trasmissione degli atti alle autorita’ competenti).

 

Le autorita’ marittime o consolari trasmettono alle autorita’,

competenti a norma delle disposizioni sull’ordinamento dello stato

civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei

relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti

delle navi; al procuratore del Re Imperatore un esemplare delle copie

dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del

giornale generale.

 

Analogamente trasmettono alle predette autorita’ copia dei processi

verbali compilati a norma degli articoli precedenti.

Art. 211.

(Conseguenze della scomparizione in mare).

 

Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei

quali, ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere

previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, e nei

casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio

dell’autorita’ marittima o consolare le persone scomparse debbano

ritenersi perite, il procuratore del Re Imperatore, ottenuta

l’autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il

processo verbale nel registro delle morti.

 

Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il

procuratore del Re Imperatore, ottenuta l’autorizzazione del

tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorita’

per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le

conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del

libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni

dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma

dell’articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico

ministero o di alcuna delle persone a cio’ legittimate.

Art. 212.

(Autorizzazione del tribunale).

 

Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente sono date dal

tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le

informazioni del caso.

TITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO I

Della navigazione da diporto

Art. 213.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 214.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 215.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 216.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 217.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1986, N. 193))

Art. 218.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

CAPO II

Della pesca marittima

Art. 219.

(Pesca marittima).

 

E’ considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel

mare, la pesca nell’ambito del demanio marittimo.

Art. 220.

(Categorie della pesca).

 

La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento,

in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti.

Art. 221.

(Riserva della pesca ai cittadini).

 

La pesca nel mare territoriale e’ riservata ai cittadini italiani e

alle navi da pesca nazionali, salvo speciali convenzioni

internazionali.

 

Tuttavia con decreto reale possono essere autorizzati cittadini e

navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad

esercitare la pesca nelle acque predette.

Art. 222.

(Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca).

 

Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio

marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri

impianti da pesca fissi, o di opere per l’allevamento dei pesci, dei

crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o

di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e

del mare territoriale occorrente per fini di pesca.

Art. 223.

(Autorita’ competente per la vigilanza sulla pesca).

 

All’applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre

leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede

l’amministrazione della marina mercantile, salve le particolari

attribuzioni conferite ad altre amministrazioni.

 

Le autorita’ marittime locali vigilano sull’esercizio della pesca,

anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

CAPO III

Del cabotaggio e del servizio marittimo

Art. 224.

(( (Riserva della prestazione dei servizi di cabotaggio e del

servizio marittimo) ))

 

((1. Il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica e’

riservato, nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del

Consiglio, del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che

impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e

che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi

soddisfino tutti i requisiti necessari per l’ammissione al cabotaggio

in detto Stato membro.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che

effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle

spiagge.))

 

—————

AGGIORNAMENTO (43)

Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l’art. 6, comma

1) che ai fini dell’applicazione del presente articolo le navi

iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.

CAPO IV

Dell’esercizio della navigazione interna

Art. 225.

(Concessione di servizi).

 

I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono

esercitati per concessione.

 

E’ parimenti necessaria la concessione per l’esercizio dei servizi

pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.

 

I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui

questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del

servizio, e l’eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti

nella relativa convenzione.

 

Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo

sono stabilite dal regolamento.

Art. 226.

(Autorizzazione di servizi).

 

I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra

i servizi di cui all’articolo precedente, sono sottoposti

all’autorizzazione dell’autorita’ preposta all’esercizio della

navigazione interna.

 

Le forme e i limiti dell’autorizzazione sono determinati dal

regolamento.

Art. 227.

(Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza).

 

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i

galleggianti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante

annotazione apposta dall’ufficio d’iscrizione sulla licenza.

Art. 228.

(Annotazione nei registri di iscrizione).

 

L’atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli

articoli precedenti devono essere annotati nei registri d’iscrizione

della nave o del galleggiante.

Art. 229.

(Tariffe).

 

Il ministro per le comunicazioni stabilisce le modalita’ dei

servizi di cui all’articolo 226, e fissa i massimi e i minimi delle

tariffe.

 

In caso di contravvenzione l’autorizzazione puo’ essere revocata.

 

Art. 230.

(Caratteristiche delle navi).

 

Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione

interna sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

 

Art. 231.

(Regolamenti comunali).

 

La navigazione nei corsi e negli specchi d’acqua, che attraversano

centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, e’ sottoposta

anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali,

approvati dal ministro per le comunicazioni, di concerto con quello

per gli interni.

LIBRO SECONDO

DELLA PROPRIETA’ E DELL’ARMAMENTO DELLA NAVE

TITOLO PRIMO

DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE

Art. 232.

(Cantieri e stabilimenti di costruzione).

 

La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita

in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della

prescritta abilitazione.

 

La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione

interna puo’ essere eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese

autorizzate dall’ispettorato compartimentale, mediante inclusione in

apposito elenco tenuto a norma del regolamento.

Art. 233.

(Dichiarazione di costruzione).

 

Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve

farne preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove

e’ intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo

stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine

motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni.

 

L’ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi

in costruzione.

 

Parimenti devono essere notificati all’ufficio ed annotati nel

registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle

costruzioni.

Art. 234.

(Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione).

 

Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione

e’ tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e

dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento.

 

Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati

alla navigazione interna e’ tenuto dagli ispettorati di porto e dagli

altri uffici delegati dal ministro per le comunicazioni.

Art. 235.

(Controllo tecnico sulle costruzioni).

 

Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime e’ esercitato dal

Registro italiano navale nei limiti e con le modalita’ stabilite da

leggi e regolamenti.

 

Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione

interna e’ esercitato dall’ispettorato compartimentale, salve le

attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro

italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell’articolo

seguente.

Art. 236.

(Sospensione della costruzione per ordine dell’autorita’).

 

L’ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione

puo’ in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la

quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da

persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di

cui all’articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non

autorizzata.

 

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni puo’ altresi’

venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del

Registro italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, non

risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale

non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.

 

Art. 237.

(Forma del contratto di costruzione).

 

Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e

la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita’.

 

La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai

galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se

a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 238.

(Pubblicita’ del contratto di costruzione).

 

Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico

mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In

mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per

conto dello stesso costruttore.

 

Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca

del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo

abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se

non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 239.

(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della

trascrizione).

 

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica

il disposto dell’articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta

delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma

dell’articolo 237, la trascrizione puo’ compiersi in forza di una

dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata.

 

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e

l’esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in

costruzione si applicano gli articoli 253, 256.

Art. 240.

(Responsabilita’ del costruttore).

 

L’azione di responsabilita’ contro il costruttore per le

difformita’ ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni

dalla consegna dell’opera.

 

Il committente che sia convenuto per il pagamento puo’ sempre far

valere la garanzia, purche’ abbia entro il predetto termine

denunziata la difformita’ o il vizio.

Art. 241.

(Norme applicabili al contratto di costruzione).

 

Per quanto non e’ disposto dal presente capo, al contratto di

costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di

appalto.

Art. 242.

(Forma e pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ di navi in

costruzione).

 

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di

altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono

essere fatti nelle forme richieste dall’articolo 249.

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi

devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la

nave in costruzione e’ iscritta. Nella stessa forma devono essere

resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile

richiede la trascrizione.

 

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita’ previste

negli articoli da 252 a 254; 256.

Art. 243.

(Varo della nave).

 

Il costruttore non puo’ varare la nave senza il consenso del

committente o della maggioranza dei committenti.

 

Il giorno e l’ora del varo, fissati in seguito a tale consenso,

devono essere preventivamente comunicati all’ufficio ove la nave in

costruzione e’ iscritta.

 

In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso,

l’ufficio predetto puo’, su richiesta dell’interessato, autorizzare

il varo.

Art. 244.

(Iscrizione della nave dopo il varo).

 

L’autorita’ alla quale, compiuto il varo, e’ richiesta l’iscrizione

della nave o del galleggiante nei registri, previsti negli articoli

146, 148 provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare

sull’atto di nazionalita’, se trattasi di nave maggiore, le

trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma

degli articoli 242, 567, secondo comma.

TITOLO SECONDO

DELLA PROPRIETA’ DELLA NAVE

CAPO I

Della proprieta’

Art. 245.

(Norme applicabili alle navi).

 

In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette

alle norme sui beni mobili.

Art. 246.

(Pertinenze della nave).

 

Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli

strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo

durevole a servizio o ad ornamento della nave.

 

La destinazione puo’ essere effettuata anche da chi non sia

proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.

Art. 247.

(Regime delle pertinenze di proprieta’ aliena).

 

Ai terzi di buona fede, che hanno acquistato diritti sulla nave, la

proprieta’ aliena della pertinenza puo’ essere opposta solo quando

risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero

dall’inventario di bordo.

 

La cessazione della qualita’ di pertinenza di una cosa, la cui

proprieta’ aliena non risultava da scrittura avente data certa

anteriore o dall’inventario di bordo, non e’ opponibile ai terzi i

quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Art. 248.

(Diritti dei terzi sulle pertinenze).

 

La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento della nave

non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di

terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di

buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore

o dall’inventario di bordo.

Art. 249.

(Forma degli atti relativi alla proprieta’ delle navi).

 

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di

altri diritti reali su navi o loro carati devono essere fatti per

iscritto a pena di nullita’. Tali atti, all’estero, devono essere

ricevuti dall’autorita’ consolare.

 

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed

ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate,

se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 250.

(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ delle navi).

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,

traslativi o estintivi di proprieta’ o di altri diritti reali su navi

sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati,

mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull’atto di

nazionalita’; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro

carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.

 

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le

domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Art. 251.

(Ufficio competente ad eseguire la pubblicita’).

 

La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della

nave o del galleggiante.

 

Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicita’ puo’ essere

richiesta all’ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la

nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette

immediatamente all’ufficio di iscrizione della nave, per la

trascrizione nella matricola, i documenti presentati.

Art. 252.

(Forma dei titoli per la pubblicita’).

 

La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi se non in

forza di uno dei titoli richiesti dall’articolo 2657 del codice

civile.

 

Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati

nel secondo comma dell’articolo 249, e’ sufficiente una dichiarazione

dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.

Art. 253.

(Documenti per la pubblicita’ di atti tra vivi).

 

Chi domanda la pubblicita’ di atti tra vivi deve consegnare

all’ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658,

2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma

dell’articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti

richiesti nell’articolo 2658 del codice civile, e’ sufficiente la

dichiarazione di vendita di cui all’articolo precedente.

 

La nota di trascrizione deve contenere:

1) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la

residenza delle parti;

2) l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita’ e la

data del medesimo;

3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha

autenticato le firme, ovvero la indicazione dell’autorita’

giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;

5) l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 2659 del

codice civile.

Art. 254.

(Documenti per la pubblicita’ di acquisti a causa di morte).

 

Chi domanda la pubblicita’ di un acquisto a causa di morte deve

consegnare all’ufficio competente i documenti rispettivamente

richiesti dagli articoli 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i

casi in ciascuno di detti articoli indicati.

 

La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui

all’articolo precedente, completate con quelle richieste

dall’articolo 2660 del codice civile.

Art. 255.

(Esibizione dell’atto di nazionalita’).

 

Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad una nave maggiore,

il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli articoli

253, 254, deve esibire all’ufficio, al quale richiede la pubblicita’,

l’atto di nazionalita’, per la prescritta annotazione.

 

Tuttavia, quando la pubblicita’ e’ richiesta all’ufficio

d’iscrizione, se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione,

non e’ possibile esibire all’ufficio stesso l’atto di nazionalita’,

l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da’

comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficio

marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il

quale e’ diretta, perche’ sia ivi eseguita l’annotazione sull’atto di

nazionalita’.

 

Art. 256.

(Esecuzione della pubblicita’).

 

L’ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicita’ in

un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di

iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del

giorno e dell’ora in cui e’ stata ad esso presentata la domanda o

questa, nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 251, gli e’

pervenuta.

 

Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di

trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalita’ a cura

dell’autorita’ predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura

dell’autorita’ indicata nel secondo comma dell’articolo 251 o del

secondo comma dell’articolo 255.

 

Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati,

deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti

dal regolamento.

 

Dell’adempimento delle formalita’ suddette l’ufficio fa menzione

sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Art. 257.

(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

 

Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli

precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,

e’ determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel

registro di iscrizione.

 

In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le

annotazioni sull’atto di nazionalita’, prevalgono le risultanze della

matricola.

CAPO II

Della comproprieta’

Art. 258.

(Quote di comproprieta’).

 

Le quote di partecipazione nella proprieta’ della nave sono

espresse in carati.

 

I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

Art. 259.

(Deliberazioni della maggioranza).

 

Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di

tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne

l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto

degli articoli seguenti.

 

La maggioranza e’ formata dal voto dei comproprietari che hanno

complessivamente piu’ di dodici carati della nave.

 

Quando la maggioranza e’ detenuta da un solo caratista, le

determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne

l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli

altri caratisti, purche’ siano a questi ultimi comunicate entro otto

giorni con lettera raccomandata.

Art. 260.

(Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie).

 

Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la

meta’ del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o

dall’ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da

tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la

maggioranza di almeno sedici carati.

 

I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento

della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari

dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.

Art. 261.

(Difetto di maggioranza).

 

Quando una deliberazione non puo’ essere presa per mancata

formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il

tribunale nella circoscrizione del quale e’ l’ufficio d’iscrizione,

su domanda di uno o piu’ caratisti, assunte le necessarie

informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto

secondo l’interesse comune.

Art. 262.

(Ipoteca della nave).

 

La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la

maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i

sedici carati, l’ipoteca non puo’ essere costituita senza

l’autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i

dissenzienti.

Art. 263.

(Ipoteca dei carati).

 

Il comproprietario della nave non puo’ ipotecare i suoi carati

senza il consenso della maggioranza.

Art. 264.

(Vendita della nave).

 

La deliberazione di vendita della nave deve essere presa

all’unanimita’.

 

Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresentino

almeno la meta’ dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti,

puo’ autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.

 

Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del

tribunale puo’ essere data anche su domanda di tanti comproprietari

che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in

contraddittorio i comproprietari dissenzienti.

TITOLO TERZO

DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE

CAPO I

Dell’armatore

Art. 265.

(Dichiarazione di armatore).

 

Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare

dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante.

 

Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, se l’armatore

non vi provvede, la dichiarazione puo’ essere fatta dal proprietario.

 

Quando l’esercizio e’ assunto dai comproprietari mediante

costituzione di societa’ di armamento, le formalita’, di cui agli

articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione

di armatore.

Art. 266.

(Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione

interna).

 

Per l’esercizio delle navi addette alla navigazione interna,

l’annotazione dell’atto di concessione o di autorizzazione per il

servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d’iscrizione della

nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267.

(Designazione di rappresentante).

 

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalita’ di cui

agli articoli 265, terzo comma,266, l’armatore, se non e’ domiciliato

nel luogo dove e’ l’ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso

il quale, nei confronti dell’autorita’ preposta alla navigazione

marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268.

(Forma della dichiarazione).

 

La dichiarazione di armatore e’ fatta per atto scritto con

sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso

la dichiarazione e’ raccolta dall’autorita’ competente con processo

verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269.

(Documenti da consegnare).

 

Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, all’atto della

dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che

attribuisce l’uso della nave.

 

Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 377, se il

contratto non e’ stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve

essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del

proprietario e dell’armatore, ovvero resa verbalmente con

l’intervento di entrambi.

Art. 270.

(Contenuto della dichiarazione di armatore).

 

La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la

residenza dell’armatore;

b) gli elementi di individuazione della nave.

Quando l’esercizio e’ assunto da persona diversa dal proprietario,

la dichiarazione deve altresi’ contenere:

c) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la

residenza del proprietario;

d) l’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.

Art. 271.

(Pubblicita’ della dichiarazione).

 

La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di

iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori,

annotata sull’atto di nazionalita’.

 

Per l’annotazione sull’atto di nazionalita’, se la nave trovasi

fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo

comma dell’articolo 255.

 

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le

annotazioni sull’atto di nazionalita’, prevalgono le risultanze della

matricola.

Art. 272

(Presunzione di armatore).

 

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa

pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273.

(Nomina di comandante della nave).

 

L’armatore nomina il comandante della nave e puo’ in ogni momento

dispensarlo dal comando.

Art. 274.

(Responsabilita’ dell’armatore).

 

L’armatore e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle

obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda

la nave e la spedizione.

 

Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del

comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli

articoli 489, 490, ne’ degli altri obblighi che la legge impone al

comandante quale capo della spedizione.

 

Art. 275.

(Limitazione del debito dell’armatore).

 

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un

viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante

lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o

colpa grave, l’armatore ((di una nave di stazza lorda inferiore alle

300 tonnellate)) puo’ limitare il debito complessivo ad una somma

pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro

provento del viaggio.

 

Sulla somma alla quale e’ limitato il debito dell’armatore

concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine

delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro

creditore.

Art. 276.

(Valutazione della nave).

 

Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il

valore della nave al momento in cui e’ richiesta la limitazione e non

oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia ne’

inferiore al quinto ne’ superiore ai due quinti del valore della nave

all’inizio del viaggio.

 

Se il valore della nave al momento in cui e’ richiesta la

limitazione e’ inferiore al minimo previsto dal comma precedente si

assume la quinta parte del valore della nave all’inizio del viaggio.

Se il valore della nave e’ superiore al massimo, si assumono i due

quinti del valore all’inizio del viaggio.

 

 

Art. 277.

(Valutazione del nolo e degli altri proventi).

 

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e

per gli altri proventi del viaggio viene computato l’ammontare lordo.

CAPO II

Della societa’ di armamento fra comproprietari

Art. 278.

(Costituzione della societa’).

 

I comproprietari possono costituirsi in societa’ di armamento

mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i

caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con

sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

 

Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione

ovvero con deliberazione presa ad unanimita’, ciascun caratista

partecipa alla societa’ in ragione della sua quota di interesse nella

nave.

Art. 279.

(Pubblicita’ dell’atto di costituzione).

 

L’atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante

trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del

galleggiante, nonche’, per le navi maggiori, mediante annotazione

sull’atto di nazionalita’. Analogamente devono essere pubblicate le

successive variazioni e lo scioglimento della societa’.

 

La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante. Per l’annotazione sull’atto di

nazionalita’, se la nave trovasi fuori del porto d’iscrizione, si

applica il disposto del secondo comma dell’articolo 255.

 

Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le

annotazioni sull’atto di nazionalita’ prevalgono le risultanze della

matricola.

Art. 280.

(Documenti per la pubblicita’ dell’atto di costituzione).

 

Chi domanda la pubblicita’ deve consegnare all’ufficio competente

copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di

costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare.

 

La nota deve contenere:

a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la

residenza dei comproprietari;

b) gli elementi di individuazione della nave;

c) la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;

d) il nome e la paternita’ del gerente e l’indicazione dei suoi

poteri.

 

Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve

altresi’ indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti.

Art. 281.

(Esecuzione della pubblicita’ dell’atto di costituzione).

 

L’ufficio, al quale e’ richiesta la pubblicita’ della costituzione

della societa’ di armamento, provvede alla esecuzione delle

formalita’ indicate nell’articolo 256.

Art. 282.

(Pubblicita’ a cura del gerente).

 

Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma

degli articoli precedenti, il gerente medesimo deve consegnare

all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in

forma autentica dell’atto di nomina, perche’ gli estremi di questo,

con l’indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel

registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati

sull’atto di nazionalita’.

 

In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicita’ dell’atto

di costituzione, se questa non e’ stata richiesta a norma

dell’articolo 279.

Art. 283.

(Responsabilita’ dei comproprietari).

 

Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari

sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote

sociali; ma la responsabilita’ dei comproprietari che non hanno

consentito alla costituzione della societa’ non puo’ superare

l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.

 

Il debito complessivo della societa’ di armamento puo’ essere

limitato a norma degli articoli 275 e seguenti.

Art. 284.

(Effetti della mancanza di pubblicita’).

 

In mancanza della pubblicita’ prescritta per la costituzione i

comproprietari consenzienti rispondono solidalmente.

 

Le successive variazioni e lo scioglimento della societa’, fino a

che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno

che si provi che questi ne erano a conoscenza.

 

In mancanza della pubblicita’ prescritta nell’articolo 282, il

gerente e’ personalmente responsabile verso i terzi delle

obbligazioni assunte per la gestione sociale.

Art. 285.

(Ripartizione degli utili e delle perdite).

 

Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di

costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma

dell’articolo 278, gli utili e le perdite della societa’ di armamento

si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle

rispettive quote sociali.

 

Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla

costituzione della societa’ possono liberarsi dalla partecipazione

alle perdite, abbandonando la loro quota di proprieta’ della nave.

Art. 286.

(Recesso di comproprietari componenti dell’equipaggio).

 

I comproprietari che siano componenti dell’equipaggio della nave

comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla societa’ ed

ottenere il rimborso delle loro quote.

CAPO III

Del raccomandatario

Art. 287.

(Norme applicabili al contratto di raccomandazione).

 

Salvo i casi previsti nell’articolo 290, al contratto di

raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato

con rappresentanza.

Art. 288.

(Rappresentanza processuale del raccomandatario).

 

Entro i limiti nei quali gli e’ conferita la rappresentanza

dell’armatore o del vettore, il raccomandatario puo’ promuovere

azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome.

Art. 289.

(Pubblicita’ della procura).

 

La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione

autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca

devono essere depositate presso l’ufficio del porto, ove il

raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale

fine tenuto secondo le norme del regolamento.

 

Il comandante del porto deve dare comunicazione dell’avvenuta

pubblicazione al consiglio provinciale delle corporazioni.

 

Qualora non sia adempiuta la pubblicita’ predetta, la

rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono

opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno

che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in

cui fu concluso l’affare.

 

Art. 290.

(Altre specie di raccomandazione).

 

Quando il raccomandatario e’ preposto all’esercizio di una sede

dell’impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le

norme relative agli institori.

 

Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di

promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per

conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul

contratto di agenzia.

 

Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di

concludere in nome proprio affari per conto dell’armatore o del

vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.

Art. 291.

(Pubblicita’ del contratto di raccomandazione institoria).

 

Quando il raccomandatario e’ preposto all’esercizio di una sede

dell’impresa di navigazione, la pubblicita’ richiesta nell’articolo

289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l’institore.

CAPO IV

Del comandante della nave

Art. 292.

(Comando della nave).

 

Il comando della nave puo’ essere affidato soltanto a persone

munite della prescritta abilitazione.

Art. 292-bis.

(( (Requisiti per l’esercizio delle funzioni di comandante e di primo

ufficiale di coperta). ))

 

((A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il

primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante,

devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di

un altro Stato facente parte dell’accordo sullo Spazio economico

europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L’accesso

a tali funzioni e’ subordinato al possesso di una qualificazione

professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione

italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l’esercizio

delle funzioni pubbliche delle quali il comandante e’ investito.

 

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono

determinati i programmi di qualificazione professionale, nonche’

l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica

dei requisiti di cui al primo comma.))

Art. 293.

(Sostituzione del comandante in corso di navigazione).

 

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando

della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico,

e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano

disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di

primo approdo, ove l’autorita’ preposta alla navigazione marittima o

interna ovvero l’autorita’ consolare nomina il comandante per il

tempo necessario.

 

Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione

interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti

speciali.

Art. 294.

(Assunzione di comandante straniero all’estero).

 

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell’autorita’ consolare,

il comando della nave puo’ essere affidato, fino al porto ove sia

possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero

in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da

sostituire.

Art. 295.

(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).

 

Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione

della manovra e della navigazione.

 

Il comandante rappresenta l’armatore. Nei confronti di tutti gli

interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli

sono attribuiti dalla legge.

Art. 296.

(Atti di stato civile e testamenti).

 

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di

ufficiale di stato civile previste dal presente codice e riceve i

testamenti indicati nell’articolo 611 del codice civile.

Art. 297.

(Doveri del comandante prima della partenza).

 

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita

nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che

la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed

equipaggiata. Deve altresi’ accertarsi che la nave sia

convenientemente caricata e stivata.

 

Art. 298.

(Comando della nave in navigazione).

 

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota,

deve dirigere personalmente la manovra della nave all’entrata e

all’uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in

cui la navigazione presenti particolari difficolta’.

Art. 299.

(Documenti di bordo e tenuta dei libri).

 

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i

prescritti documenti relativi alla nave, all’equipaggio, ai

passeggeri ed al carico. Deve curare altresi’ che i libri di bordo

siano regolarmente tenuti.

Art. 300.

(Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione).

 

Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo

o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il

comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo.

 

A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che

incontri, o altrimenti approdare nel piu’ vicino luogo, anche se

all’uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessita’, il

comandante puo’ impiegare per le esigenze della nave le merci

esistenti a bordo.

Art. 301.

(Riduzione delle razioni di viveri).

 

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e’

possibile sopperire a norma dell’articolo precedente, il comandante

deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute

all’equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni

di un possibile rifornimento.

Art. 302.

(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).

 

Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in

pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la

salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o

che egli puo’ procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo

l’assistenza di altre navi.

 

Se a tal fine e’ necessario procurarsi denaro, il comandante deve

provvedere ai sensi dell’articolo 307.

 

Se e’ necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del

carico, egli deve, per quanto e’ possibile, procedere cominciando

dalle cose di minor valore e da quelle per cui piu’ utile si appalesa

il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Art. 303.

(Abbandono della nave in pericolo).

 

Il comandante non puo’ ordinare l’abbandono della nave in pericolo

se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte

nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o,

in mancanza, di due almeno fra i piu’ provetti componenti

dell’equipaggio.

 

Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in

quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti

di valore affidati alla sua custodia.

Art. 304.

(Relazione di eventi straordinari).

 

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari

relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il

comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall’arrivo, relazione

scritta alla competente autorita’ del luogo.

Art. 305.

(Scaricazione prima della verifica della relazione).

 

Anteriormente alla verifica, a norma dell’articolo 584, della

relazione di cui all’articolo precedente, il comandante non puo’

iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza.

Art. 306.

(Limiti della rappresentanza del comandante).

 

Il comandante puo’ in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti

giornalieri, alle forniture di lieve entita’ e alle piccole

riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave.

 

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo

rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo’

compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della

spedizione; puo’ parimenti assumere o congedare componenti

dell’equipaggio.

 

La presenza dell’armatore, ovvero quella di un suo rappresentante

munito dei necessari poteri, e’ opponibile ai terzi solo quando

questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’armatore nel

luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo

relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente

pubblicati si presumono note all’interessato fino a prova contraria.

Art. 307.

(Necessita’ di denaro in corso di viaggio).

 

Se nel corso del viaggio sorge necessita’ di denaro per

rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente

esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non

rientri negli estremi previsti nel primo comma dell’articolo

precedente, il comandante deve darne immediato avviso all’armatore.

 

Quando cio’ non sia possibile, ovvero se l’armatore debitamente

avvertito non abbia fornito i mezzi ne’ dato le opportune istruzioni,

il comandante, dopo aver accertato la necessita’ di provvedere, puo’

farsi autorizzare, dalla competente autorita’ del luogo, a prendere a

prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro

che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d’opera,

ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della

nave non indispensabili alla sicura navigazione.

 

Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita’ di

provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed

ai destinatari interessati, puo’ farsi autorizzare dalla suddetta

autorita’ a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi

diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle

loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo,

in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti

della facolta’ predetta, o diversamente per intero.

 

Quando la necessita’ di procedere al pegno o alla vendita del

carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma

dell’articolo precedente, il comandante e’ tenuto a dare gli avvisi e

a richiedere l’autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o

alla vendita del carico.

 

Art. 308.

(Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle

pertinenze).

 

Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal

comandante per le esigenze della nave, l’armatore e’ tenuto a

rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime

avrebbero avuto al momento dell’arrivo nel luogo di destinazione.

Tuttavia, se anteriormente all’arrivo nel luogo di prevista

destinazione delle merci impiegate o vendute la nave e’ perduta per

causa non imputabile all’armatore, questi e’ tenuto a corrispondere

agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al

momento dell’impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.

 

Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprieta’

aliena, l’armatore e’ tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo

ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta

per causa non imputabile all’armatore, il maggior valore che le

pertinenze avevano al momento della vendita.

 

Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal

comandante, l’armatore e’ tenuto a rimborsare agli aventi diritto la

somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a

destinazione; se tuttavia non e’ possibile procedere allo svincolo

per causa non imputabile agli aventi diritto, l’armatore e’ tenuto a

corrispondere il valore delle pertinenze al momento della

costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al

momento dell’arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita

della nave, prevista nei comma precedenti, l’armatore e’ tenuto a

corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della

quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309.

(Poteri processuali del comandante).

 

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’armatore o un suo

rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante puo’, in

caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in

nome e nell’interesse dell’armatore, per quanto riguarda la nave e la

spedizione.

 

Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti

l’armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, fare

eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di

questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti

dell’equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le

obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La

presenza dell’armatore o di un suo rappresentante puo’ essere opposta

ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell’articolo 306.

 

L’armatore puo’ riassumere le domande proposte dal comandante o

contro di lui, e puo’ inoltre impugnare le sentenze emesse in

contraddittorio del comandante.

Art. 310.

(Facolta’ di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei

comproprietari).

 

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione

della societa’ di armamento rifiuta di contribuire alle spese

necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la

intimazione al comproprietario, puo’, previa autorizzazione della

competente autorita’ del luogo, prendere a prestito per conto del

comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia

sulla di lui quota di partecipazione nella proprieta’ della nave.

Art. 311.

(Vendita della nave in caso di innavigabilita’).

 

Il comandante non puo’ vendere la nave senza mandato speciale del

proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso

di estrema urgenza, la competente autorita’ del luogo, accertata

l’assoluta innavigabilita’ della nave, puo’ autorizzare il comandante

a venderla, prescrivendo le modalita’ della vendita.

Art. 312.

(Gestione di interessi degli aventi diritto al carico).

 

Il comandante deve, quando cio’ si renda necessario e

compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla

tutela degli interessi degli aventi diritto al carico.

 

Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure, il

comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o

gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed

attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo

criterio nel modo migliore.

Art. 313.

(Responsabilita’ del comandante in caso di pilotaggio).

 

In caso di pilotaggio, il comandante e’ responsabile dei danni

causati alla nave da errata manovra, se non provi che l’errore e’

derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.

Art. 314.

(Processo verbale).

 

Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai

sensi degli articoli 300 a 302, nonche’ la necessita’ di provvedere a

norma del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 307, devono

essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale

sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai

principali membri dell’equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di

costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le

ragioni del rifiuto medesimo.

 

Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve

essere allegata alla relazione di eventi straordinari all’atto della

prestazione di questa alla competente autorita’.

Art. 315.

(Autorita’ competente).

 

L’autorita’ competente a concedere le autorizzazioni previste in

questo capo e a ricevere la relazione di cui all’articolo 304 e’, nel

Regno, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il

tribunale, il pretore; all’estero, il console o chi ne fa le veci.

CAPO V

Dell’equipaggio

Art. 316.

(Formazione dell’equipaggio).

 

L’equipaggio della nave marittima e’ costituito dal comandante,

dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio

della nave. L’equipaggio della nave della navigazione interna e’

costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri

iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il

servizio della nave.

 

Fa inoltre parte dell’equipaggio il pilota durante il periodo in

cui presta servizio a bordo.

Art. 317.

(Composizione e forza minima dell’equipaggio).

 

Il comandante del porto provvede all’applicazione delle

disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la

determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di

macchina, e dei relativi gradi, nonche’ la composizione e la forza

minima dell’intero equipaggio.

 

((Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata

indisponibilita’ di marittimi in possesso dei titoli professionali

richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante

del porto, puo’ consentire, ai fini della composizione

dell’equipaggio delle navi da carico e da pesca, l’imbarco, per un

periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei

titolo immediatamente inferiore a quello prescritto)).

 

Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli

equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal

ministro per le comunicazioni.

Art. 318.

(Nazionalita’ dei componenti dell’equipaggio).

 

1. L’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della

Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o

di altri Paesi appartenenti all’Unione europea. (63)

 

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo’ derogarsi attraverso

accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’

rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita’

diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita’ a

quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di

ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e

autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque

territoriali o sosti in un porto nazionale.

 

2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani,

imbarcati in virtu’ degli accordi collettivi nazionali di cui al

comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell’amministrazione

competente, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

 

((3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l’autorita’

marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell’armatore, che il

personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari,

tranne che per la qualifica di comandante.))

 

—————

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni

dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dalla L. 16 marzo

2001, n. 88, ha disposto (con l’art. 2, comma 1-bis) che “In deroga

al comma 1 dell’articolo 318 del codice della navigazione, nonche’

alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la

composizione degli equipaggi delle navi di cui all’articolo 1 puo’

essere altresi’ determinata in conformita’ ad accordi sindacali

nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu’

rappresentative a livello nazionale”.

Art. 319.

(Assunzione di personale straniero all’estero).

 

Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ((e nei

porti nazionali)) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi

o personale navigante di nazionalita’ italiana, possono essere

assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto

dell’intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da

compiere.

 

In caso di speciali esigenze, l’autorita’ consolare ((o la

capitaneria di porto)) puo’ autorizzare l’assunzione di stranieri in

misura superiore a quella indicata nel comma precedente.

Art. 320.

(Servizio di macchina).

 

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio

di macchina.

Art. 321.

(Gerarchia di bordo delle navi marittime).

 

La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo e’ la

seguente:

1) comandante;

2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario,

e medico di bordo direttore del servizio sanitario;

3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina,

cappellano, primo medico aggiunto,primo commissario;

4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina,

secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo

radiotelegrafista;

5) gli altri ufficiali;

6) nostromo, maestro di macchina;

7) gli altri sottufficiali;

8) i comuni.

 

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e’

equiparato al primo ufficiale.

 

Art. 322.

(Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna).

 

La gerarchia dei componenti dell’equipaggio delle navi addette alla

navigazione interna e’ la seguente:

1) comandante;

2) macchinista, motorista;

3) capo timoniere;

4) i sottufficiali;

5) i comuni.

 

Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo e’

equiparato al capo timoniere.

TITOLO QUARTO

DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO

CAPO I

Della formazione del contratto

Art. 323.

(Visita medica).

 

L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare,

destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le

modalita’ prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da

visita medica diretta ad accertare l’idoneita’ della persona da

arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

Art. 324.

(Capacita’ dei minori di anni diciotto).

 

Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di

mare puo’, con il consenso di chi esercita la patria potesta’ o la

tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed

esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

 

La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte

dell’esercente la patria potesta’ o la tutela, fa cessare la

capacita’ del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento,

ma non lo priva della capacita’ di esercitare i diritti e le azioni

che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne’ della

capacita’ di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il

proprio lavoro in esecuzione del contratto.

Art. 325.

(Vari tipi di contratto di arruolamento).

 

Il contratto di arruolamento puo’ essere stipulato:

a) per un dato viaggio o per piu’ viaggi;

b) a tempo determinato;

c) a tempo indeterminato.

 

La retribuzione spettante all’arruolato puo’ essere stabilita:

a) in una somma fissa per l’intera durata del viaggio;

b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo;

c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o

prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito;

d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di

partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti.

 

Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende

il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di

ultima destinazione, oltre all’eventuale traversata in zavorra per

raggiungere il porto di caricazione.

 

((La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e

regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro)).

Art. 326.

(Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu’

viaggi).

 

Il contratto a tempo determinato e quello per piu’ viaggi non

possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono

stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo

indeterminato.

 

Se, in forza di piu’ contratti a viaggio, o di piu’ contratti a

tempo determinato, ovvero di piu’ contratti dell’uno e dell’altro

tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze

dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto

di arruolamento e’ regolato dalle norme concernenti il contratto a

tempo indeterminato.

 

Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e’

considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e

la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non

superiore ai sessanta giorni.

Art. 327.

(Arruolamento per nave determinata o per piu’ navi dello stesso

armatore).

 

Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di

servizio su nave determinata.

 

Tuttavia l’arruolato puo’, con patto espresso contenuto nel

contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave

non determinata fra quelle appartenenti all’armatore o su piu’ di

esse successivamente.

Art. 328.

(Forma del contratto).

 

Salvo quanto e’ disposto nei successivi articoli, il contratto di

arruolamento deve, a pena di nullita’, essere fatto per atto pubblico

ricevuto, nel Regno, dall’autorita’ marittima, e, all’estero,

dall’autorita’ consolare.

 

Il contratto deve, parimenti a pena di nullita’, essere dalle

autorita’ predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

 

Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e

spiegato al marittimo; l’adempimento di tale formalita’ si deve far

constare nel contratto stesso.

Art. 329.

(Stipulazione del contratto in localita’ estera dove non sia

autorita’ consolare).

 

Se l’arruolamento ha luogo all’estero, in localita’ che non e’ sede

di autorita’ consolare, il contratto deve, a pena di nullita’, essere

stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi

appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e’ conservato fra i

documenti di bordo.

Art. 330.

(Deroga alle disposizioni precedenti).

 

Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non

superiore alle cinque tonnellate puo’ essere fatto verbalmente.

 

Le norme per l’annotazione sulla licenza dei contratti predetti

sono stabilite dal regolamento.

Art. 331.

(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore).

 

L’armatore puo’ procedere all’arruolamento del comandante anche

mediante dichiarazione, resa al comandante del porto o all’autorita’

consolare del luogo dove egli si trova, e contenente gli estremi

indicati nell’articolo seguente.

 

La detta autorita’ trasmette telegraficamente, a spese

dell’armatore, gli estremi della dichiarazione all’autorita’

marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale il

comandante deve prendere imbarco.

 

Con la dichiarazione di accettazione da parte del comandante, resa

all’autorita’ del porto d’imbarco, si perfeziona il contratto di

arruolamento.

Art. 332.

(Contenuto del contratto).

 

Il contratto di arruolamento deve enunciare:

1) il nome o il numero della nave sulla quale l’arruolato deve

prestare servizio o la clausola prevista nel secondo comma

dell’articolo 327;

2) il nome, la paternita’ dell’arruolato, l’anno di nascita, il

domicilio, l’ufficio di iscrizione e il numero di matricola;

3) la qualifica e le mansioni dell’arruolato;

4) il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato

deve assumere servizio, se l’arruolamento e’ a viaggio; la decorrenza

e la durata del contratto, se l’arruolamento e’ a tempo determinato;

la decorrenza del contratto, se l’arruolamento e’ a tempo

indeterminato;

5) la forma e la misura della retribuzione;

6) il luogo e la data della conclusione del contratto;

7) l’indicazione del contratto collettivo, qualora esista.

 

Se dal contratto ovvero dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o

sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a

tempo determinato, esso e’ regolato dalle norme concernenti il

contratto a tempo indeterminato.

CAPO II

Degli effetti del contratto

Art. 333.

(Albo a bordo per l’affissione delle disposizioni concernenti il

contratto di arruolamento).

 

Su ogni nave nazionale deve essere tenuto, in luogo accessibile

all’equipaggio, un albo, nel quale sono affisse le norme di legge e

di regolamento relative all’arruolamento, i contratti collettivi di

arruolamento, i regolamenti di servizio e ogni altra disposizione di

cui venga prescritta l’affissione dall’autorita’.

Art. 334.

(Servizio a bordo).

 

I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio

diverso da quello per il quale sono stati arruolati.

 

Tuttavia il comandante, nell’interesse della navigazione, ha

facolta’ di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio a un

servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purche’

non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In

caso di necessita’ per la sicurezza della spedizione, gli arruolati

possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

 

I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da

quelle per le quali sono stati arruolati, hanno diritto alla maggiore

retribuzione dovuta per tali mansioni.

Art. 335.

(Caricazione abusiva di merci).

 

Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono

caricare sulla nave merci per proprio conto, senza il consenso

scritto dell’armatore o di un suo rappresentante.

 

L’arruolato, che contravviene al divieto del comma precedente, e’

tenuto a pagare il nolo in misura doppia di quella corrente nel luogo

e alla data della caricazione per il medesimo viaggio e per merce

della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza

pregiudizio del risarcimento del danno.

Art. 336.

(Trattamento dell’arruolato malato o ferito).

 

L’arruolato che, a bordo, si ammala o riporta lesioni continua a

percepire la retribuzione ed ha diritto all’assistenza sanitaria a

spese della nave.

 

Se l’arruolato si e’ intenzionalmente procurato la malattia o la

lesione, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per

sua grave colpa mentre si trovava a terra senza autorizzazione,

l’armatore e’ egualmente tenuto a provvedere all’assistenza

sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese dall’arruolato.

 

Nel caso previsto nel comma precedente, il componente

dell’equipaggio non ha diritto alla retribuzione per tutto il tempo

durante il quale e’ inabile al servizio.

 

Se l’arruolato deve essere sbarcato a causa delle sue condizioni di

salute o se, per altra ragione, e’ sbarcato prima che si sia

verificata la guarigione, si applica il disposto degli articoli 356,

365.

Art. 337.

(Partecipazione dell’arruolato alle indennita’ dovute all’armatore).

 

Se la retribuzione e’ determinata in forma di partecipazione al

nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, in caso di perdita

del nolo o di detti proventi o prodotti, per la quale sia corrisposta

all’armatore una somma a titolo di indennita’ di assicurazione o di

risarcimento di danni, l’arruolato ha diritto ad una parte di detta

somma, nella proporzione stabilita dal contratto.

Art. 338.

(Aumento di retribuzione in caso di prolungamento del viaggio).

 

Se la retribuzione e’ determinata a viaggio, essa e’

proporzionalmente aumentata qualora il viaggio venga protratto oltre

la durata massima prevedibile al momento della stipulazione del

contratto; ma se l’ulteriore durata e’ dovuta a causa non imputabile

all’armatore, l’aumento proporzionale e’ ridotto a un terzo.

 

La retribuzione non e’ soggetta a diminuzione se la nave compie un

viaggio piu’ breve di quello previsto nel contratto.

Art. 339.

(Indennita’ per riduzione delle razioni dei viveri).

 

Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell’articolo

301, e’ dovuta a causa non imputabile all’armatore, questi deve

corrispondere ai componenti dell’equipaggio l’equivalente in danaro.

Se la riduzione e’ determinata da causa a lui imputabile, l’armatore

e’ tenuto anche al risarcimento dei danni.

CAPO III

Della cessazione e della risoluzione del contratto

Art. 340.

(Cessazione del contratto a viaggio per compimento del viaggio).

 

Il contratto di arruolamento stipulato per uno o piu’ viaggi cessa

di diritto con il compimento del viaggio o dell’ultimo dei viaggi

previsti nel contratto.

 

Art. 341.

(Cessazione del contratto a tempo determinato per scadenza del

termine).

 

Il contratto di arruolamento a tempo determinato cessa di diritto

con la scadenza del termine stabilito nel contratto stesso.

 

Tuttavia, se il termine scade in corso di viaggio, il contratto si

intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.

 

Se il porto di ultima destinazione e’ fuori del Regno, e la nave

deve intraprendere un altro viaggio direttamente per un porto del

Regno, l’arruolato e’ tenuto a continuare a prestare la sua opera

sulla nave, ma, decorso il periodo determinato dalle norme

corporative o, in mancanza, dagli usi, ha diritto ad un aumento di

retribuzione nella misura stabilita dalle norme predette, o in

mancanza dagli usi, fino a che sia sbarcato nel porto di

arruolamento.

 

Se la nave intraprende un altro viaggio per un porto fuori del

Regno o non direttamente per un porto del Regno e l’arruolato

consente a restare a bordo, l’arruolamento continua alle condizioni

stabilite nel contratto, ma l’arruolato ha diritto ad un aumento

della retribuzione nella misura fissata secondo il disposto del comma

precedente.

Art. 342.

(Cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta’ di una

delle parti).

 

Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato cessa per

volonta’ dell’armatore o dell’arruolato, purche’ ne sia dato

preavviso nei termini stabiliti dalle norme corporative o, in

mancanza, dagli usi.

 

Art. 343.

(Casi di risoluzione di diritto del contratto).

 

Il contratto di arruolamento si risolve di diritto:

1) in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita’ assoluta

della nave ovvero di innavigabilita’ per un periodo di tempo

superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro

sinistro della navigazione, nonche’ in caso di preda;

2) in caso di perdita della nazionalita’ della nave;

3) in caso di vendita giudiziale della nave;

4) in caso di morte dell’arruolato;

5) quando l’arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere

sbarcato o non puo’ riassumere il suo posto a bordo alla partenza

della nave da un porto di approdo;

6) quando l’arruolato e’ fatto prigioniero a bordo o mentre

partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della

nave;

7) in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o

interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima

dell’arruolato;

8) in caso di revoca da parte dell’esercente la potesta’ o la

tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di

anni diciotto;

9) quando l’arruolato deve essere sbarcato per ordine

dell’autorita’;

10) quando l’arruolato fuori dei casi previsti nei numeri

precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine

stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento

o da un porto di approdo.

Art. 344.

(Presunzione di perdita della nave).

 

Quando, per mancanza di notizie, si presume che la nave sia perita,

il contratto di arruolamento si considera risolto nei confronti degli

eredi presunti dell’arruolato e degli altri aventi diritto.

Art. 345.

(Facolta’ di risoluzione del contratto da parte dell’armatore).

 

L’armatore ha facolta’, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il

contratto di arruolamento, salvi i diritti spettanti all’arruolato.

((44))

 

—————

AGGIORNAMENTO (44)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in

G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato, in applicazione dell’art.

27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’ costituzionale

del presente articolo.

Art. 346.

(Sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento).

 

L’autorita’ marittima o quella consolare su domanda dell’arruolato,

puo’ ordinare lo sbarco immediato, se il comandante ha commesso

contro di lui abusi di potere o ha tollerato che tali abusi fossero

commessi da altre persone, ovvero non gli ha fornito, senza

giustificato motivo, i viveri nella misura dovuta o l’assistenza

sanitaria alla quale egli ha diritto.

 

In questo caso, il contratto si considera risolto per colpa

dell’armatore.

Art. 347.

(Cambiamento dell’armatore).

 

Salvo il caso previsto nell’articolo 343, n. 2, in caso di

cambiamento dell’armatore della nave, il nuovo armatore succede al

precedente in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti di

arruolamento dei componenti dell’equipaggio, ma questi possono

chiedere la risoluzione del contratto all’arrivo della nave in un

porto nazionale.

Art. 347-bis

(( (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in caso di

trasferimento d’azienda). ))

 

((Ferme restando le norme del presente codice e delle leggi

speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di

cui all’articolo 2112, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,

del codice civile si applicano anche in caso di trasferimento di una

nave marittima quale parte del trasferimento di un’impresa, di uno

stabilimento o di parte di un’impresa o di uno stabilimento ai sensi

dell’articolo 2112, quinto comma, del codice civile, a condizione che

il cessionario si trovi ovvero che l’impresa, lo stabilimento o la

parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell’ambito

di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea. Le disposizioni in materia di trasferimento di

azienda non si applicano qualora l’oggetto del trasferimento consista

esclusivamente in una o piu’ navi marittime.))

Art. 348.

(Decorrenza della cessazione o della risoluzione del contratto).

 

Nei casi previsti negli articoli 340 a 343, n. 8; 345, 347, il

contratto di arruolamento cessa o si risolve dopo che siano compiute

le operazioni di ormeggio e di scarico della nave nel porto nel quale

l’arruolato deve essere sbarcato.

 

Nel caso previsto nell’articolo 343, n. 3, il contratto di

arruolamento si risolve dalla data dell’ordinanza con la quale, a

norma dell’articolo 655, e’ disposta la vendita all’incanto; ovvero

in casi di esecuzione all’estero dalla data del provvedimento con il

quale e’ disposta la vendita della nave.

 

Nel caso previsto nell’articolo 344, il contratto si considera

risolto nel giorno in cui la nave si presume perita.

Art. 349.

(Retribuzioni spettanti all’arruolato in caso di risoluzione del

contratto).

 

In ogni caso di risoluzione del contratto:

1) se la retribuzione e’ stabilita a tempo, questa e’ dovuta

all’arruolato fino al giorno della risoluzione;

2) se la retribuzione e’ stabilita a viaggio o in forma di

partecipazione al profitto o al nolo, e’ dovuta all’arruolato la

parte della somma convenuta o la parte della quota o del minimo

garantito spettanti, commisurata alla durata del servizio prestato,

in rapporto alla durata massima del viaggio, prevedibile al momento

della stipulazione del contratto.

 

Se la retribuzione e’ stabilita in forma di partecipazione al

profitto o al nolo, in caso di risoluzione del contratto per una

delle cause previste nell’articolo 343, n.n. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche’

negli articoli 345, 346, e’ dovuta l’intera quota spettante

all’arruolato in base al contratto.

Art. 350.

(Mantenimento a bordo dopo la cessazione o la risoluzione del

contratto).

 

I componenti dell’equipaggio hanno diritto ad essere mantenuti a

bordo anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto di

arruolamento, finche’ siano interamente soddisfatti delle somme loro

dovute in dipendenza del contratto stesso.

 

In questo caso deve inoltre essere corrisposta agli arruolati, per

tutto il tempo durante il quale restano a bordo, la retribuzione

stabilita dal contratto.

 

Il comandante puo’ ottenere dall’autorita’ marittima o consolare

l’autorizzazione allo sbarco dell’arruolato, pagando a questo la

somma non contestata ed eseguendo, per la parte rimanente, un

deposito cauzionale presso l’autorita’ stessa, nella misura e con le

modalita’ da questa determinate.

CAPO IV

Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Art. 351.

(Indennita’ in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato

per volonta’ dell’armatore).

 

In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo

indeterminato per volonta’ dell’armatore, e’ dovuta all’arruolato una

indennita’ pari al numero di giornate di retribuzione determinato

dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o

frazione di anno di servizio prestato.

 

Ai fini dell’applicazione del comma precedente devono essere

computati i periodi di infermita’ per i quali l’arruolato abbia avuto

diritto al trattamento previsto nell’articolo 356.

((31))

 

—————

AGGIORNAMENTO (31)

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che “Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,

n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato

dall’articolo 2120 del codice civile.”

Art. 352.

(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto a tempo

indeterminato).

 

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo

indeterminato, e’ dovuta all’arruolato un’indennita’ nella misura

stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga

per fatto imputabile all’arruolato stesso.

(31) ((37))

 

—————

AGGIORNAMENTO (31)

La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che “Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,

n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato

dall’articolo 2120 del codice civile.”

—————

AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987,

n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato

l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in

cui esclude la corresponsione dell’indennita’ di anzianita’ nel caso

in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo

indeterminato avvenga per fatto imputabile all’arruolato.

Art. 353.

(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la

innavigabilita’ assoluta della nave).

 

Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l

dell’articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano

retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante

il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una

indennita’ giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i

limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.

 

In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta’ degli

arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta

agli arruolati stessi un’indennita’ corrispondente al valore degli

indumenti o degli attrezzi perduti.

 

Art. 354.

(Indennita’ nel caso di perdita presunta).

 

Se il contratto di arruolamento e’ considerato risolto ai sensi

dell’articolo 344, e’ dovuta:

1) nel caso di retribuzione a tempo, un’indennita’ pari alla meta’

della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal

giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni

caso a non meno di due mensilita’;

2) nel caso di retribuzione a viaggio, un’indennita’ pari alla

differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di

risoluzione del contratto e la meta’ dell’intera retribuzione, se la

nave si presume perita nell’andata, e l’intera retribuzione, se la

nave si presume perita nel ritorno.

 

L’indennita’ e’ attribuita alle persone che hanno diritto alle

prestazioni in caso di morte dell’assicurato, in base alle

disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

 

In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente,

l’indennita’ e’ devoluta alla cassa nazionale per la previdenza

marinara.

Art. 355.

(Indennita’ in caso di morte dell’arruolato).

 

In caso di risoluzione del contratto per morte dell’arruolato, se

l’arruolato e’ morto per la salvezza della nave, e’ dovuta in ogni

caso, indipendentemente dall’indennita’ prevista nell’articolo 352,

una indennita’ pari all’intera retribuzione per la presumibile durata

residua del viaggio, alla data della morte.

 

Si applicano, per l’attribuzione dell’indennita’, il secondo e il

terzo comma dell’articolo precedente.

Art. 356.

(Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto

all’arruolato ammalato o ferito).

 

Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria

l’assicurazione dell’equipaggio contro le malattie, quando il

contratto e’ risolto, perche’ l’arruolato, a causa di malattia o di

lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il

proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo,

l’armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo

comma dell’articolo 336, e’ tenuto a provvedere a proprie spese alla

cura dell’arruolato, e a corrispondergli una indennita’ giornaliera

in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma

non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto.

 

Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il

limite di tempo stabilito nel comma precedente e’ elevato a sei mesi.

 

Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle

malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla

cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da

causa di servizio.

Art. 357.

(Indennita’ in caso di cattura dell’arruolato).

 

In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura

dell’arruolato, indipendentemente dall’indennita’ prevista

nell’articolo 352, e’ dovuta in ogni caso una indennita’ pari

all’intera retribuzione per la presumibile durata residua del

viaggio, successivamente alla data della cattura.

Art. 358.

(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto per volonta’

dell’armatore).

 

Se l’armatore esercita la facolta’ di risoluzione del contratto a

tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell’articolo 345, e’

dovuta all’arruolato, oltre alla indennita’ prevista nell’articolo

352, un’altra indennita’ pari a tante giornate di retribuzione,

quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma

dell’articolo 342.

 

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e’ dato in

misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 342, e’

dovuta un’indennita’ pari a tante giornate di retribuzione quanti

sono i giorni di preavviso mancanti.

 

Se l’armatore esercita la facolta’ di risoluzione del contratto a

viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo

determinato, prima della scadenza, ai sensi dell’articolo 345,

l’arruolato ha diritto:

1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di

arruolamento, prima della partenza, ad una indennita’ pari a

quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera

retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il

quale il contratto e’ stato stipulato e’ inferiore a quarantacinque

giorni;

2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una

indennita’ pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la

presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.

Art. 359.

(Casi di esclusione del diritto a indennita’).

 

Le indennita’ stabilite dall’articolo precedente non sono dovute,

se la risoluzione del contratto avviene:

1) per colpa dell’arruolato;

2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di

destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non

imputabile all’armatore che renda impossibile l’inizio o la

prosecuzione del viaggio;

3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non

inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave

o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.

 

Qualora per l’interdizione del commercio con il luogo di

destinazione o per l’arresto della nave sia attribuita una indennita’

all’armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita’ previste

nell’articolo precedente, ma l’ammontare delle indennita’ corrisposte

all’intero equipaggio non puo’ superare il terzo dell’indennita’

conseguita dall’armatore.

Art. 360.

(Indennita’ in caso di perdita della nazionalita’ della nave o di

sbarco dell’arruolato per cattivo trattamento).

 

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre

all’indennita’ stabilita nell’articolo 352, l’arruolato ha diritto

anche alla indennita’ stabilita nell’articolo 358, salvo, quando si

tratta dell’applicazione dell’articolo 346, il risarcimento dei danni

derivati all’arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione

del contratto.

Art. 361.

(Determinazione delle indennita’ previste dagli articoli precedenti).

 

((Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita’

e’ commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si

intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le

indennita’ accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine

indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.

 

Se la retribuzione e’ convenuta a viaggio o a partecipazione al

profitto o al nolo, l’indennita’ e’ determinata sulla base della

somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata

all’arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla

data della stipulazione del contratto stesso.

 

A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del

calcolo delle indennita’ di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori

aumenti dell’indennita’ di contingenza o di emolumenti aventi analoga

natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).

Art. 362.

(Decorrenza delle indennita’ previste negli articoli precedenti).

 

Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all’arruolato

il diritto ad una indennita’ giornaliera per un determinato periodo

successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto

periodo, nel caso che l’arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre

dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e’ stato

effettuato.

 

Quando la risoluzione del contratto e’ determinata da una delle

cause indicate nell’articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate

malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante

all’arruolato e’ regolato dall’articolo 356, l’indennita’ di cui

all’articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento

predetto.

CAPO V

Del rimpatrio dell’arruolato

Art. 363.

(Obbligo del rimpatrio dell’arruolato).

 

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto

di arruolamento, l’armatore e’ tenuto a provvedere al rimpatrio

dell’arruolato.

 

Se la risoluzione del contratto e’ avvenuta per colpa

dell’arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel

secondo comma dell’articolo 336, l’armatore ha diritto ad essere

rimborsato dall’arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

 

Qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio e’ eseguito a cura

dell’autorita’ marittima o consolare. L’autorita’ marittima emette

ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese

sostenute dallo Stato.

Art. 364.

(Contenuto dell’obbligo del rimpatrio).

 

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato comprende le

spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino

all’arrivo a destinazione, nonche’, durante l’eventuale ricovero

della nave in stazione sanitaria, fino all’ammissione a libera

pratica.

 

Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell’articolo precedente,

l’armatore e’ tenuto a corrispondere all’arruolato, durante il

rimpatrio, una indennita’ giornaliera pari alla retribuzione

determinata ai sensi dell’articolo 361.

 

In caso di naufragio, l’armatore e’ altresi’ tenuto a fornire ai

componenti dell’equipaggio gli indumenti necessari.

Art. 365.

(Rimpatrio dell’arruolato ammalato o ferito).

 

Se l’arruolato e’ sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui

non e’ diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve

depositare presso l’autorita’ marittima o consolare l’indennita’

spettante all’arruolato ai sensi del secondo comma dell’articolo

precedente, nonche’ la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.

 

All’estero, dove non sia autorita’ consolare, il comandante deve

provvedere al ricovero dell’arruolato in luogo di cura, depositando

presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate

nel comma precedente.

 

Se il rimpatrio deve avvenire prima che l’arruolato sia

completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del

medico che ha avuto in cura l’arruolato medesimo; quando il viaggio

deve compiersi per mare, esso e’ effettuato, qualora le prescrizioni

mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.

Art. 366.

(Luogo di rimpatrio).

 

Il rimpatrio dell’arruolato si compie con il suo ritorno al porto

di arruolamento.

 

Tuttavia, se l’arruolato ne fa richiesta e non vi e’ aumento di

spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in

altra localita’ da lui indicata.

Art. 367.

(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave).

 

L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato puo’ essere

soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente

occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di

rimpatrio o in localita’ vicina. In quest’ultimo caso sono a carico

dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo

di rimpatrio.

 

Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave,

sulla quale e’ imbarcato, e’ inferiore alla indennita’ spettantegli

ai sensi del secondo comma dell’articolo 364, l’armatore e’ tenuto a

corrispondergli la differenza.

Art. 368.

(( (Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane). ))

 

((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri

arruolati su navi nazionali)).

CAPO VI

Disposizioni varie

Art. 369.

(Cedibilita’, sequestrabilita’ e pignorabilita’ dei crediti

dell’arruolato verso l’armatore).

 

Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate

o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente

per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed

esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave.

((50))

 

La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme

dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, o per spese di

cura, nonche’ quelle dovute dall’istituto assicuratore a norma delle

leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne’ pignorate,

neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

 

L’arruolato puo’ chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco, che

una parte della retribuzione sia versata a persona della sua

famiglia.

 

Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal

comma precedente, la vertenza e’ risolta, con provvedimento non

soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorita’ marittima o consolare

del luogo dove si trova la nave.

 

—————

AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in

G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l’illegittimita’

costituzionale del primo comma del presente articolo.

Art. 370.

(Impignorabilita’ e insequestrabilita’ di indumenti e strumenti).

 

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle

leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne’ a pignoramento, non

possono essere sequestrati ne’ pignorati per alcun titolo:

1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i

servizi di bordo;

2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di

mare navigante destinati all’esercizio della professione.

Art. 371.

(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi

diritto in caso di perdita presunta della nave).

 

I diritti spettanti agli eredi presunti dell’arruolato e agli altri

aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia

considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la

cancellazione della nave dal registro d’iscrizione.

Art. 372.

(Effetti della chiamata o del richiamo alle armi).

 

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi dell’arruolato

sul contratto e il trattamento spettante in questi casi all’arruolato

sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o, in

mancanza, dagli usi.

Art. 373.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono

col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di

arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del

contratto. In caso di piu’ contratti a tempo determinato o a viaggio,

che a sensi dell’articolo 326 siano regolati dalle norme sul

contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello

sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o

alla risoluzione dell’ultimo contratto.

 

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell’arruolato ed

agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla

data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.

Art. 374.

(Derogabilita’ delle norme).

 

Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e

secondo comma; 346, 347; 363 a 371 non possono essere derogate ne’

dalle norme corporative, ne’ dal contratto individuale di

arruolamento.

 

Le disposizioni degli articoli 326; 336, terzo comma; 337 a 345;

348 a 362 possono essere derogate dalle norme corporative; non

possono essere derogate dal contratto individuale se non a favore

dell’arruolato.

 

Tuttavia, neppure con le norme corporative si puo’ aumentare il

termine previsto dal primo e dal secondo comma dell’articolo 326, ne’

si puo’ diminuire il termine previsto dal terzo comma dello stesso

articolo.

Art. 375.

(Contratto di lavoro del personale navigante della navigazione

interna).

 

Al contratto di lavoro del personale navigante addetto alla

navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli

323, 328, 330, 331, 333, 343 n. 5, 369 terzo comma.

 

La prestazione del servizio, agli effetti del terzo comma

dell’articolo 326, e’ considerata ininterrotta quando fra la

cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo

intercorre un periodo non superiore ai trenta giorni.

 

Il contratto deve, a pena di nullita’, esser fatto per iscritto,

fatta eccezione per le navi di stazza lorda non superiore alle

venticinque tonnellate. Il contratto e’ conservato fra i documenti di

bordo.

 

La risoluzione del contratto in caso di cambiamento dell’armatore,

a norma dell’articolo 347, puo’ esser chiesta all’arrivo nel porto di

assunzione, o comunque al termine di trenta giorni.

 

La retribuzione, gli altri diritti e le indennita’ previste negli

articoli 336 a 339; 349 a 368 sono regolate dalle norme corporative

o, in mancanza, dagli usi.

 

Le norme dei comma precedenti si applicano anche al contratto di

lavoro del personale dei servizi pubblici di linea o di rimorchio, in

quanto non sia diversamente stabilito da leggi e regolamenti

speciali.

LIBRO TERZO

DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO PRIMO

DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE

CAPO I

Della locazione

Art. 376.

(Locazione di nave).

 

Si ha locazione di nave quando una delle parti si obbliga a far

godere all’altra per un dato tempo la nave verso un determinato

corrispettivo.

Art. 377.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto.

 

Tuttavia la prova scritta non e’ richiesta per la locazione di navi

minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci

tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni

altro caso.

Art. 378.

(Sublocazione e cessione del contratto).

 

Il conduttore non puo’ sublocare la nave ne’ cedere i diritti

derivanti dal contratto, se tali facolta’ non gli sono state

consentite dal locatore.

 

La forma del contratto di sublocazione e di quello di cessione e’

regolata dal disposto dell’articolo precedente.

Art. 379.

(Obblighi del locatore).

 

Il locatore e’ tenuto a consegnare la nave, con le relative

pertinenze, in stato di navigabilita’ e munita dei documenti

necessari per la navigazione, nonche’ a provvedere a tutte le

riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l’uso normale

della nave secondo l’impiego convenuto.

Art. 380.

(Responsabilita’ del locatore).

 

Il locatore e’ responsabile dei danni derivati da difetto di

navigabilita’, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non

accertabile con la normale diligenza.

Art. 381.

(Obblighi del conduttore).

 

Il conduttore e’ tenuto ad usare della nave secondo le

caratteristiche tecniche, risultanti dal certificato di

navigabilita’, e in conformita’ dell’impiego convenuto.

Art. 382.

(Scadenza del contratto).

 

Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s’intende

rinnovato, ancorche’, spirato il termine stabilito, il conduttore

conservi la detenzione della nave.

 

Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per

un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto,

non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il

periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e’ dovuto un

corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto

stesso.

Art. 383.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con

il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso

previsto dall’articolo precedente, dalla data di riconsegna della

nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre

dalla data di cancellazione di questa dal registro d’iscrizione.

CAPO II

Del noleggio

Art. 384.

(Noleggio).

 

Il noleggio e’ il contratto per il quale l’armatore, in

corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave

determinata uno o piu’ viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo

di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle

condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

Art. 385.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto. La

scrittura deve enunciare:

1) gli elementi di individuazione, la nazionalita’, la portata

della nave;

2) il nome del noleggiante e del noleggiatore;

3) il nome del comandante;

4) l’ammontare del nolo;

5) la durata del contratto o l’indicazione dei viaggi da compiere.

 

Non e’ richiesta la prova scritta quando il noleggio concerne navi

minori di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, se

a vela, o alle dieci, se a propulsione meccanica.

Art. 386.

(Obblighi del noleggiante).

 

Il noleggiante e’ obbligato, prima della partenza, a mettere la

nave in stato di navigabilita’ per il compimento del viaggio, ad

armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei

prescritti documenti.

 

Il noleggiante e’ responsabile dei danni derivanti da difetto di

navigabilita’, a meno che provi che si tratta di vizio occulto non

accertabile con la normale diligenza.

Art. 387.

(Obblighi del noleggiatore).

 

Nel noleggio a tempo sono a carico del noleggiatore la provvista di

combustibile, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento

dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, nonche’ le

spese inerenti all’impiego commerciale della nave, comprese quelle di

ancoraggio, di canale e simili.

Art. 388.

(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo).

 

Il noleggiante a tempo non e’ obbligato a intraprendere un viaggio

che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al

momento della conclusione del contratto.

 

Del pari egli non e’ obbligato a intraprendere un viaggio la cui

durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla

durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.

Art. 389.

(Eccesso di durata del viaggio).

 

Se per fatto del noleggiatore a tempo la durata dell’ultimo viaggio

eccede la scadenza del contratto, non si fa luogo a liquidazione di

danni, ma al noleggiante, per il periodo di tempo eccedente la durata

del contratto, e’ dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella

stabilita nel contratto stesso.

Art. 390.

(Pagamento del nolo a tempo).

 

Il nolo a tempo, in mancanza di patto o uso diverso, e’ dovuto in

rate mensili anticipate.

 

Tuttavia, salvo patto contrario, il nolo anticipato non si intende

acquisito ad ogni evento.

Art. 391.

(Impedimento temporaneo).

 

Il nolo a tempo non e’ dovuto per il periodo durante il quale non

si e’ potuto utilizzare la nave per causa non imputabile al

noleggiatore.

 

Tuttavia, in caso di rilascio per fortuna di mare o per accidente

subito dal carico, ovvero per provvedimento di autorita’ nazionale o

straniera, durante il tempo dell’impedimento, ad eccezione di quello

in cui la nave e’ sottoposta a riparazione, e’ dovuto il nolo al

netto delle spese risparmiate dal noleggiante per l’inutilizzazione

della nave.

Art. 392.

(Perdita della nave).

 

Nel caso di perdita della nave, il nolo a tempo e’ dovuto fino a

tutto il giorno in cui e’ avvenuta la perdita.

Art. 393.

(Responsabilita’ per le operazioni commerciali).

 

Il comandante deve seguire, nei limiti stabiliti dal contratto di

noleggio, le istruzioni del noleggiatore sull’impiego commerciale

della nave e rilasciare le polizze di carico alle condizioni da lui

indicate.

 

Il noleggiante non e’ responsabile verso il noleggiatore per le

obbligazioni assunte dal comandante in dipendenza delle predette

operazioni, e per le colpe commerciali del comandante e degli altri

componenti dell’equipaggio in dipendenza delle operazioni medesime.

Art. 394.

(Subnoleggio e cessione del contratto).

 

In caso di subnoleggio o di cessione totale o parziale dei diritti

derivanti dal contratto, il noleggiatore rimane responsabile verso il

noleggiante delle obbligazioni assunte con il contratto di noleggio.

Art. 395.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di noleggio si prescrivono col

decorso di un anno. Il termine decorre, se il noleggio e’ a tempo

dalla scadenza del contratto o dalla fine dell’ultimo viaggio se il

viaggio e’ prorogato a norma dell’articolo 389; se il noleggio e’ a

viaggio dalla fine del viaggio.

 

Nei casi in cui il viaggio non sia iniziato o compiuto, il termine

decorre dal giorno in cui si e’ verificato l’avvenimento che ha reso

impossibile l’esecuzione del contratto o la continuazione del

viaggio. In caso di perdita presunta della nave il termine decorre

dalla data della cancellazione di questa dai registri d’iscrizione.

CAPO III

Del trasporto

Sezione I

Del trasporto di persone

Art. 396.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di trasporto di persone deve essere provato per

iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi minori di stazza

lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione

meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.

 

Tuttavia il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova

della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto

stesso.

Art. 397.

(Indicazioni del biglietto di passaggio).

 

Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di

emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e

il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore.

Art. 398.

(Cessione del diritto al trasporto).

 

Il diritto al trasporto non puo’ essere ceduto senza espresso

consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o

se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il

viaggio.

Art. 399.

(Imbarco senza biglietto).

 

Chi si imbarca senza biglietto deve darne immediato avviso al

comandante o al commissario di bordo. In difetto, e’ tenuto a pagare

il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui e’ diretto

o in cui e’ sbarcato, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 400.

(Impedimento del passeggero).

 

Se, prima della partenza, si verifica la morte del passeggero,

ovvero un suo impedimento a viaggiare per causa a lui non imputabile,

il contratto e’ risolto, ed e’ dovuto il quarto del prezzo di

passaggio, computato al netto del vitto, se questo fu compreso nel

prezzo.

 

Se l’evento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla

famiglia, che dovevano viaggiare insieme, puo’ ciascuno dei

passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse

condizioni.

 

Nei casi previsti dai comma precedenti al vettore deve essere data

notizia dell’impedimento prima della partenza; in mancanza e’ dovuto

l’intero prezzo di passaggio netto.

Art. 401.

(Mancata partenza del passeggero).

 

Il passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, deve

il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

 

Tuttavia il prezzo non e’ dovuto se, con il consenso del vettore,

il diritto al trasporto e’ ceduto ad altri in seguito a domanda del

passeggero, ma in tal caso spetta al vettore una provvigione sul

prezzo, in misura non superiore al dieci per cento.

Art. 402.

(Impedimento della nave).

 

Se la partenza della nave e’ impedita per causa non imputabile al

vettore, il contratto e’ risolto ed il vettore deve restituire il

prezzo versatogli.

Art. 403.

(Soppressione della partenza o mutamento d’itinerario).

 

Se il vettore sopprime la partenza della nave, e il viaggio non

puo’ essere effettuato con altra nave dello stesso vettore, la quale

parta successivamente, il contratto e’ risolto.

 

Quando vi siano partenze successive di altre navi dello stesso

vettore, il passeggero ha facolta’ di compiere il viaggio su una di

dette navi, ove cio’ sia possibile, ovvero di risolvere il contratto.

Parimenti il passeggero puo’ chiedere la risoluzione del contratto,

se il vettore muta l’itinerario in modo da arrecare pregiudizio ai di

lui interessi.

 

Nei casi indicati dai due comma precedenti il passeggero ha diritto

al risarcimento dei danni. Tuttavia se la soppressione o il mutamento

ha luogo per un giustificato motivo, il risarcimento non puo’

eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio.

Art. 404.

(Ritardo della partenza).

 

Se la partenza e’ ritardata, il passeggero ha diritto, durante il

periodo del ritardo, all’alloggio e al vitto, quando questo sia stato

compreso nel prezzo di passaggio.

 

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore,

dopo dodici ore di ritardo il passeggero puo’ chiedere la risoluzione

del contratto. Se trattasi di viaggi superiori alle ventiquattro ore,

il passeggero puo’ chiedere la risoluzione del contratto dopo

ventiquattro ore di ritardo nei viaggi tra porti del Mediterraneo o

dopo quarantotto ore nei viaggi che abbiano inizio o termine fuori

d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo. Se non si avvale di

tale facolta’, il passeggero, dallo scadere dei termini suindicati,

non ha diritto a ricevere l’alloggio e il vitto a spese del vettore.

 

Se il ritardo nella partenza e’ dovuto a causa imputabile al

vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 405.

(Interruzione del viaggio della nave).

 

Se il viaggio della nave e’ interrotto per causa di forza maggiore

il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione del tratto utilmente

percorso.

 

Tuttavia il vettore ha diritto all’intero prezzo, se, in tempo

ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del

viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli

nell’intervallo l’alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel

prezzo di passaggio.

Art. 406.

(Interruzione del viaggio del passeggero).

 

Se il passeggero e’ costretto a interrompere il viaggio per causa a

lui non imputabile, il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione

del tratto utilmente percorso.

 

Se il viaggio e’ interrotto per fatto del passeggero, questi deve

altresi’, per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio

netto.

Art. 407.

(Operazioni di imbarco e di sbarco).

 

Negli approdi ove difetta il servizio di imbarco o di sbarco, le

relative operazioni sono eseguite dal vettore a spese del passeggero,

se il loro ammontare non e’ compreso nel prezzo di passaggio.

Art. 408.

(Responsabilita’ del vettore per inesecuzione del trasporto o per

ritardo).

 

Il vettore e’ responsabile dei danni derivati al passeggero da

ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che

l’evento e’ derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 409.

(Responsabilita’ del vettore per danni alle persone).

 

Il vettore e’ responsabile per i sinistri che colpiscono la persona

del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio

dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che

l’evento e’ derivato da causa a lui non imputabile.

Art. 410.

(Trasporto del bagaglio non registrato).

 

Nel prezzo di passaggio e’ compreso il corrispettivo del trasporto

del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume

prestabiliti dal vettore od osservati per uso.

 

Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del

passeggero. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il

passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto

delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 411.

(Trasporto del bagaglio registrato).

 

Per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo

precedente il vettore, su richiesta del passeggero, e’ tenuto a

compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del

luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di

destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei

colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.

 

Un esemplare del bollettino firmato dal vettore e’ consegnato al

passeggero.

Art. 412.

(( (Responsabilita’ del vettore pel bagaglio). ))

 

((Il vettore e’ responsabile, entro il limite massimo di lire

dodicimila per chilogramma o della maggiore cifra risultante dalla

dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio,

che gli e’ stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le

avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.

 

La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di

decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di

avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o

di avarie non apparenti.

 

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non

e’ responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il

passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa

imputabile al vettore)).

Art. 413.

(Responsabilita’ del vettore nel trasporto gratuito).

 

Le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la

responsabilita’ del vettore e i limiti del risarcimento da questo

dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.

Art. 414.

(Responsabilita’ del vettore nel trasporto amichevole).

 

Chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole

e’ responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende

da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.

Art. 415.

(Derogabilita’ delle norme).

 

Non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; 412 a

414.

Art. 416.

(Pegno legale sul bagaglio).

 

Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti

verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il

passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e’ tenuto a

riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.

Art. 417.

(Bagaglio non ritirato).

 

Il vettore puo’ depositare in luogo idoneo il bagaglio non

ritirato, dandone avviso al passeggero.

Art. 418.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di

bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi

dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato

arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.

 

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli

registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei

bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero

dovuto essere riconsegnati.

 

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei

paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati

nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

Sezione II

Del trasporto di cose in generale

Art. 419.

(Trasporti di cose).

 

Il trasporto di cose puo’ avere per oggetto un carico totale o

parziale ovvero cose singole, e puo’ effettuarsi su nave determinata

ovvero su nave indeterminata.

Art. 420.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto,

tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza

lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione

meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 421.

(Obblighi del vettore all’inizio del viaggio).

 

Il vettore, prima dell’inizio del viaggio, oltre ad usare la

normale diligenza perche’ la nave sia apprestata in stato di

navigabilita’ e convenientemente armata ed equipaggiata, deve curare

che le stive, le camere refrigeranti, quelle frigorifere e le altre

parti della nave destinate alla caricazione siano in buono stato per

il ricevimento, la conservazione e il trasporto delle merci.

Art. 422.

(Responsabilita’ del vettore).

 

Il vettore e’ responsabile della perdita o delle avarie delle cose

consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al

momento in cui le riconsegna, nonche’ dei danni per il ritardo, a

meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo

non e’ stata, ne’ in tutto ne’ in parte, determinata da colpa sua o

da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti.

 

Deve invece l’avente diritto alla riconsegna provare che la causa

della perdita, delle avarie o del ritardo e’ stata determinata da

colpa del vettore o da colpa commerciale dei di lui dipendenti e

preposti, quando il danno e’ stato prodotto da vizio occulto, o da

innavigabilita’ della nave non derivante da inadempimento agli

obblighi di cui all’articolo precedente, da colpa nautica dei

dipendenti o preposti del vettore, da fortuna o pericoli di mare,

incendio non determinato da colpa del vettore, pirateria, fatti di

guerra, sommosse e rivolgimenti civili, provvedimenti di autorita’ di

diritto o di fatto, anche a scopo sanitario, sequestri giudiziari,

scioperi o serrate, impedimenti al lavoro generali o parziali, atti o

tentativi di assistenza o salvataggio ovvero deviazione del viaggio

fatta a tale scopo, cattivo stivaggio, vizio proprio della merce,

calo di volume o di peso, insufficienza degli imballaggi,

insufficienza o imperfezione delle marche, atti od omissioni in

genere del caricatore o dei suoi dipendenti o preposti.

Art. 423.

(Limiti del risarcimento).

 

Il risarcimento dovuto dal vettore non puo’, per ciascuna unita’ di

carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra

corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente

all’imbarco. ((75))

 

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco si

presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova

contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e’ inesatta,

non e’ responsabile per la perdita o per le avarie delle cose

trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che

l’inesattezza non fu scientemente commessa.

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AGGIORNAMENTO (75)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 – 26 maggio 2005, n. 199

(in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimita’

costituzionale dell’art. 423, comma primo, del codice della

navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), nella parte in cui

non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo

in caso di responsabilita’ determinata da dolo o colpa grave sua o

dei suoi dipendenti o preposti”.

Art. 424.

(Derogabilita’ delle norme sulla responsabilita’).

 

Le norme degli articoli 422, 423 sono sempre derogabili a favore

del caricatore. Sono derogabili anche a favore del vettore per quanto

concerne il periodo di tempo anteriore alla caricazione e quello

posteriore alla scaricazione; e, anche per il periodo che intercorre

tra caricazione e scaricazione, relativamente ai trasporti di merci

caricate sopra coperta e di animali vivi,relativamente ai trasporti

nazionali di merci di qualsiasi genere, nonche’ per quanto concerne i

danni da ritardo. Nei confronti dei terzi l’efficacia delle clausole

derogatrici e’ subordinata alla loro inserzione nella polizza

ricevuto per l’imbarco o nella polizza di carico.

 

Le norme anzidette sono infine derogabili, anche fuori delle

ipotesi e dei limiti previsti nel precedente comma, qualora non venga

emessa polizza di carico, ne’ altro documento negoziabile.

Art. 425.

(Imballaggi e marche di contrassegno).

 

Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a

cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in

maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del

viaggio.

 

Il caricatore e’ responsabile verso il vettore per i danni a lui

derivanti da imperfetta apposizione delle marche.

Art. 426.

(Consegna delle bollette doganali).

 

All’atto dell’imbarco delle merci, e in ogni caso prima della

partenza della nave, il caricatore e’ tenuto a consegnare al vettore

le bollette doganali.

 

Il caricatore e’ responsabile verso il vettore per i danni a lui

derivati dall’omessa consegna.

 

Il vettore non e’ tenuto a verificare la completezza dei documenti

e l’esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Art. 427.

(Impedimento prima della partenza).

 

Se la partenza della nave e’ impedita per causa di forza maggiore,

il contratto e’ risolto. Se per la stessa causa la partenza della

nave e’ soverchiamente ritardata, il contratto puo’ essere risolto.

 

Se la risoluzione avviene dopo l’imbarco, il caricatore e’ tenuto a

sopportare le spese di scaricazione.

Art. 428.

(Impedimento temporaneo).

 

Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio e’

temporaneamente impedita per causa non imputabile al vettore, il

contratto resta in vigore.

 

Il caricatore puo’, mentre dura l’impedimento, far scaricare le

merci a proprie spese, con l’obbligo di ricaricarle ovvero di

risarcire i danni. Se l’impedimento si verifica in corso di viaggio,

il caricatore e’ tenuto a prestare idonea cauzione per l’adempimento

degli obblighi predetti.

Art. 429.

(Interruzione del viaggio).

 

Se, dopo la partenza, il comandante e’ costretto a fare riparazioni

per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il

caricatore non ha diritto a riduzione di nolo.

 

Se la nave non puo’ essere riparata od e’ necessario un tempo

soverchio, ovvero se il viaggio e’ interrotto o soverchiamente

ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo e’ dovuto in

proporzione del tratto utilmente percorso, purche’ il comandante

abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore,

all’inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave.

Art. 430.

(Impedimento all’arrivo).

 

Se l’approdo e’ impedito o soverchiamente ritardato per causa di

forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli

ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore

per l’interesse della nave e del carico, approdando in altro porto

vicino o ritornando al porto di partenza.

Art. 431.

(Merci non dichiarate o falsamente indicate).

 

Il comandante puo’ fare scaricare nel luogo d’imbarco le cose non

dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo’ esigere

il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose

di simile natura, oltre il risarcimento del danno.

Art. 432.

(Recesso del caricatore prima della partenza).

 

Prima della partenza della nave il caricatore puo’ recedere dal

contratto, pagando la meta’ del nolo convenuto, nonche’ le spese

sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non

sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

 

Tuttavia il caricatore puo’ liberarsi in tutto o in parte da tale

obbligo, provando che il vettore non ha subito alcun danno o ha

subito un danno minore.

Art. 433.

(Recesso del caricatore durante il viaggio).

 

Il caricatore puo’, durante il viaggio, ritirare le cose caricate,

pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese

straordinarie occorse per la scaricazione.

 

Il comandante non e’ tenuto alla scaricazione, quando questa

importi ritardo eccessivo o modificazione dell’itinerario ovvero

scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli

usi.

 

Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi

e’ responsabile delle spese e dei danni.

Art. 434.

(Caricazione incompleta).

 

Se il caricatore consegna una quantita’ di merci minore di quella

convenuta, deve pagare il nolo intero, detratte le spese che il

vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste sono

comprese nel nolo.

 

Il comandante puo’ imbarcare altre merci, purche’, se il contratto

ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso del caricatore.

In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle cose che

completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto.

 

Le stesse norme si applicano nel caso in cui il contratto di

trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il

caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.

Art. 435.

(Perdita e avarie delle cose).

 

La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose

trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con

riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del

raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna,

se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni

dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.

 

In mancanza della riserva scritta o della constatazione in

contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in

conformita’ delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

Art. 436.

(Mancato arrivo delle cose).

 

Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere

corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del

caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al

vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal

vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle

perdute.

Art. 437.

(Deposito o vendita delle cose).

 

Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo’ farsi

autorizzare dall’autorita’ giudiziaria del luogo di scaricazione a

depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose

caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di

controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una

somma pari all’ammontare del credito del vettore.

Art. 438.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si

prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e,

in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto

arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal

giorno indicato nell’articolo 456.

 

Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei

paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso

di un anno.

Sezione III

Del trasporto di carico totale o parziale

Art. 439.

(Norme applicabili).

 

Si applicano le regole generali sul trasporto di cose, ogni

qualvolta viene assunto l’obbligo di riconsegnare a destinazione un

carico totale o parziale su nave determinata.

Art. 440.

(Spazi non utilizzabili per la caricazione).

 

Non sono destinati al trasporto gli spazi interni della nave

normalmente non utilizzabili per la caricazione, salvo espresso

consenso del vettore nel caso in cui non ostino ragioni di sicurezza

della navigazione.

Art. 441.

(Luogo di ancoraggio o di ormeggio).

 

Se il contratto non determina il punto di ancoraggio o di ormeggio,

il caricatore puo’ chiedere che la nave sia condotta nel luogo da lui

designato, salve le disposizioni del comandante del porto, purche’ si

possa accedervi, sostarvi e uscirne senza pericolo.

 

Se il caricatore non designa in tempo utile tale luogo, la nave e’

condotta a quello abituale. Nel caso in cui cio’ non sia possibile,

il comandante sceglie un altro luogo, tenendo conto dell’interesse

del caricatore.

Art. 442.

(Consegna e riconsegna delle merci).

 

In mancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale,

il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco.

Art. 443.

(Inesatta dichiarazione di portata della nave).

 

Il vettore che abbia dichiarato la portata della nave in misura

maggiore o minore di quella effettiva, e’ tenuto al risarcimento dei

danni, sempre che la differenza ecceda il ventesimo.

Art. 444.

(Decorrenza e durata delle stallie).

 

I giorni di stallia per la caricazione e per la scaricazione, salvo

diverso patto, regolamento portuale od uso locale, decorrono dal

momento in cui, essendo la nave pronta per l’imbarco o per lo sbarco,

ne sia giunto avviso a chi deve consegnare o ricevere le merci.

 

Il termine di stallia, in mancanza di patto, regolamento od uso,

deve essere fissato dal comandante del porto, tenendo conto dei mezzi

disponibili nel luogo di caricazione o di scaricazione, della

struttura della nave, nonche’ della natura del carico; e deve essere

comunicato tempestivamente a chi deve consegnare o ricevere le merci.

Art. 445.

(Computo delle stallie).

 

Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si

considerano tali i giorni festivi secondo la legge e le consuetudini

locali.

 

Il decorso del termine e’ sospeso durante i giorni in cui le

operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al

destinatario.

Art. 446.

(Decorrenza e durata delle controstallie).

 

Spirato il termine di stallia senza che, per causa imputabile al

caricatore o al destinatario, sia stata ultimata la caricazione o la

scaricazione, e’ dovuto un compenso di controstallia.

 

Il termine di controstallia, salvo diverso patto, regolamento od

uso locale, e’ di tanti giorni correnti quanti sono stati i giorni

lavorativi di stallia.

Art. 447.

(Soppressione delle controstallie di caricazione).

 

Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa

imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita’ di merce

sufficiente per garantire quanto e’ da lui dovuto al vettore, il

comandante non e’ tenuto ad attendere il decorso del termine di

controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.

Art. 448.

(Computo delle controstallie).

 

Il compenso di controstallia e’ computato in ragione di ore e

giorni consecutivi e deve essere versato giorno per giorno.

 

Il tasso di controstallia, in mancanza di diverso patto, e’

determinato in proporzione della portata della nave, secondo gli usi.

 

Tuttavia, per il periodo durante il quale le operazioni di imbarco

o di sbarco sono state impedite da causa non imputabile al caricatore

o al destinatario, invece del compenso di controstallia e’ dovuto un

compenso determinato in proporzione del nolo.

Art. 449.

(Controstallie straordinarie).

 

Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il

comandante, previo avviso dato almeno ventiquattro ore prima, ha

facolta’ di partire senza attendere la caricazione o il suo

completamento, restando sempre dovuti il nolo e il compenso di

controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facolta’, e’

dovuto per l’ulteriore sosta, fissata d’accordo col caricatore, un

compenso di controstallia maggiorato della meta’, ove non esista

diverso patto, regolamento, o uso.

 

Spirato il termine di controstallia per la scaricazione senza che

questa sia stata compiuta, e’ dovuto un compenso di controstallia

straordinaria per la durata e nella misura sopra indicate, salva la

facolta’ del comandante di scaricare le merci a norma dell’articolo

450.

Art. 450.

(Deposito del carico).

 

Se il destinatario e’ irreperibile o rifiuta di ricevere il carico,

ovvero se si presentano piu’ destinatari o v’e’ opposizione alla

riconsegna, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al

caricatore. Questi puo’ disporre del carico a termini dell’articolo

1685 del codice civile, salva la facolta’ del vettore di provvedere

al deposito o alla vendita delle merci nei casi previsti

dall’articolo dello stesso codice.

 

Se il destinatario, dopo aver acquistato i diritti nascenti dal

contratto, ritarda a ritirare il carico o se sorge controversia

intorno all’esecuzione della consegna, il vettore puo’ procedere al

deposito delle merci presso un terzo a norma dell’articolo 1514 del

codice civile o, trattandosi di merci soggette a rapido

deterioramento, alla vendita per conto del destinatario a norma

dell’articolo 1515 dello stesso codice, dandone avviso

all’interessato.

Sezione IV

Del trasporto di cose determinate

Art. 451.

(Sostituibilita’ della nave).

 

Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in

mancanza di espresso divieto, ha facolta’ di sostituire la nave

designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il

trasporto senza ritardo.

Art. 452.

(Caricazione delle merci).

 

Il caricatore deve presentare le merci per l’imbarco nei termini

d’uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la

caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d’uso.

 

Decorso il termine per la consegna delle merci, il comandante ha

facolta’ di partire senza attendere il carico, e il caricatore e’

tenuto al pagamento dell’intero prezzo di trasporto.

Art. 453.

(Recesso del caricatore prima della partenza).

 

Dopo la caricazione delle merci il caricatore puo’ avvalersi della

facolta’ prevista dall’articolo 432, solo quando dichiari di recedere

dal contratto entro il termine d’uso per la partenza della nave e la

scaricazione non cagioni ritardo alla partenza medesima.

 

Art. 454.

(Scaricazione delle merci).

 

Quando la nave sia in condizioni di scaricare, se il destinatario

e’ irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha

facolta’ di consegnare le merci ad un’impresa di sbarco regolarmente

autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario

quale depositaria delle cose. Il vettore, che si avvale di questa

facolta’, e’ tenuto a darne avviso al destinatario, se conosciuto, o

all’indicato in polizza.

 

Quando il destinatario e’ presente e la scaricazione a mezzo di

impresa di sbarco avviene solo nell’interesse della nave per esigenze

della scaricazione, le spese relative sono a carico del vettore.

 

Quando si presentano piu’ destinatari o v’e’ opposizione alla

riconsegna si applica il disposto dell’articolo 450.

Art. 455.

(Mancata riscossione del nolo o degli assegni).

 

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza

riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui e’ gravata la cosa o

senza esigere il deposito della somma controversa, e’ responsabile

verso il caricatore dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e

non puo’ rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri

crediti.

Art. 456.

(Mancato arrivo).

 

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci,

il destinatario puo’ far valere i diritti nascenti dal contratto

soltanto dal giorno in cui la perdita e’ stata riconosciuta dal

vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci

avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Sezione V

Della polizza ricevuto per l’imbarco e della polizza di carico

Art. 457.

(Dichiarazione d’imbarco).

 

Il caricatore presenta al vettore una dichiarazione d’imbarco,

nella quale sono indicati la natura, la qualita’ e quantita’ delle

cose da trasportare, nonche’ il numero dei colli e le marche che li

contrassegnano.

 

Il caricatore e’ responsabile verso il vettore dei danni che

possono a questo derivare da omissioni o inesattezze nelle

indicazioni contenute nella dichiarazione di imbarco.

Art. 458.

(Documenti rilasciati dal vettore all’assunzione del trasporto, alla

consegna e all’imbarco delle merci).

 

Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il

raccomandatario, e’ tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo

d’imbarco per le merci da trasportare, ovvero all’atto della

consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per

l’imbarco.

 

Dopo l’imbarco, ed entro ventiquattr’ore dallo stesso, il

comandante della nave e’ tenuto a rilasciare al caricatore una

ricevuta di bordo per le merci imbarcate, a meno che gli rilasci

direttamente, in nome del vettore, la polizza di carico.

 

Qualora non vi abbia provveduto il comandante della nave, il

vettore o in suo luogo il raccomandatario, su presentazione della

ricevuta di bordo, e’ tenuto a rilasciare la polizza di carico,

ovvero ad apporre la menzione dell’avvenuto imbarco, con le

indicazioni di cui alle lettere g ed h dell’articolo 460, sulla

polizza ricevuto per l’imbarco precedentemente rilasciata.

Art. 459.

(Prova della consegna al vettore e della caricazione delle merci).

 

La polizza ricevuto per l’imbarco fa prova dell’avvenuta consegna

delle merci al vettore; la ricevuta di bordo e la polizza di carico

fanno prova dell’avvenuta caricazione.

Art. 460.

(Indicazioni della polizza ricevuta per l’imbarco e della polizza di

carico).

 

La polizza ricevuto per l’imbarco deve essere datata e sottoscritta

da chi la rilascia, e deve enunciare:

a) il nome e il domicilio del vettore;

b) il nome e il domicilio del caricatore;

c) il luogo di destinazione, e, quando la polizza e’ nominativa, il

nome e il domicilio del destinatario;

d) la natura, la qualita’ e la quantita’ delle cose da trasportare,

nonche’ il numero dei colli e le marche che li contrassegnano;

e) lo stato apparente delle merci o degli imballaggi;

f) il luogo e la data di consegna.

La polizza di carico, parimenti datata e sottoscritta da chi la

rilascia, oltre le indicazioni richieste per la polizza ricevuto per

l’imbarco, deve enunciare:

g) il nome o il numero, l’ufficio di iscrizione e la nazionalita’

della nave;

h) il luogo e la data di caricazione.

Art. 461.

(Data di consegna e data di caricazione).

 

Se nella polizza di carico non e’ indicata la data di consegna, per

tale si presume fino a prova contraria la data di caricazione delle

merci.

 

Se nella polizza ricevuto per l’imbarco non e’ indicata la data di

consegna, o nella polizza di carico non e’ indicata quella di

caricazione, per data di consegna o per data di caricazione,

rispettivamente,si presume quella di emissione della polizza.

Art. 462.

(Natura, qualita’ e quantita’ delle merci).

 

Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave,

che rilascia la polizza ricevuto per l’imbarco o la polizza di

carico, ha facolta’ di inserire in polizza le proprie riserve, quando

non puo’ eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle

indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita’ e quantita’

delle merci, nonche’ sul numero dei colli e sulle marche di

contrassegno.

 

In mancanza di riserve, la natura, la qualita’ e la quantita’ delle

merci, nonche’ il numero e le marche dei colli consegnati al vettore

o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle

indicazioni della polizza.

Art. 463.

(Originali della polizza di carico e della polizza ricevuto per

l’imbarco).

 

La polizza ricevuto per l’imbarco e la polizza di carico sono

emesse in due originali.

 

L’originale ritenuto dal vettore e’ sottoscritto dal caricatore o

da un suo rappresentante, non e’ trasferibile, e reca esplicita

indicazione della non trasferibilita’.

 

L’originale rilasciato al caricatore e’ sottoscritto dal vettore,

ovvero dal raccomandatario o dal comandante della nave che emette la

polizza, ed attribuisce al possessore, legittimato a norma

dell’articolo 467, il diritto alla consegna delle merci che vi sono

specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne

mediante disposizione del titolo.

Art. 464.

(Forma e trasferimento dell’originale di polizza rilasciato al

caricatore).

 

L’originale della polizza di carico o della polizza ricevuto per

l’imbarco rilasciato al caricatore puo’ essere al portatore,

all’ordine o nominativo.

 

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli

effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al

portatore, all’ordine o nominativi.

 

Tuttavia per l’emissione e il trasferimento della polizza

nominativa non e’ richiesta l’annotazione nel registro

dell’emittente, previsto negli articoli 2022 e seguenti del codice

civile.

Art. 465.

(Duplicati della polizza).

 

Dell’originale della polizza ricevuto per l’imbarco o della polizza

di carico rilasciato al caricatore possono essere, su richiesta di

chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

 

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma

dell’articolo 463.

 

I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione

della non trasferibilita’, ed essere contraddistinti ciascuno dal

numero d’ordine di rilascio.

Art. 466.

(Ordini di consegna).

 

Il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, quando cio’ sia

stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere,

dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci

mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul comandante

della nave o sul raccomandatario, relativi a singole partite delle

merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l’imbarco o dalla

polizza di carico.

 

In tal caso il vettore o il suo raccomandatario sono tenuti,

all’atto dell’emissione degli ordini di consegna, a prenderne nota

sull’originale trasferibile della polizza, con l’indicazione della

natura, qualita’ e quantita’ delle merci specificate in ciascun

ordine, e con l’apposizione della propria firma e di quella del

richiedente; quando l’intero carico rappresentato dalla polizza sia

frazionato fra i vari ordini di consegna, sono tenuti altresi’ a

ritirare l’originale trasferibile della polizza.

 

Gli ordini di consegna emessi a norma dei comma precedenti

attribuiscono i diritti indicati nel terzo comma dell’articolo 463;

possono essere al portatore, all’ordine o nominativi.

 

Agli ordini di consegna predetti si applicano, in quanto

compatibili, le norme sull’emissione e la circolazione della polizza

di carico.

Art. 467.

(Legittimazione del possessore dei titoli rappresentativi delle

merci).

 

Il possessore dell’originale trasferibile della polizza di carico o

della polizza ricevuto per l’imbarco ovvero di un ordine di consegna

e’ legittimato all’esercizio del diritto menzionato nel titolo, in

base alla presentazione del titolo stesso o a una serie continua di

girate ovvero per effetto dell’intestazione a suo favore, a seconda

che il titolo sia al portatore, all’ordine o nominativo.

CAPO IV

Dei contratti di utilizzazione nella navigazione interna

Art. 468.

(Norme applicabili).

 

Ai contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione

interna si applicano le norme di questo titolo, in quanto gli usi

speciali non dispongano diversamente.

TITOLO SECONDO

DELLA CONTRIBUZIONE ALLE AVARIE COMUNI

Art. 469.

(Avarie comuni).

 

Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti

ragionevolmente presi, a norma dell’articolo 302, dal comandante, o

da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie

comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione

stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello

stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso

naturale degli eventi.

Art. 470.

(Formazione della massa creditoria).

 

Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa

creditoria, e concorre alla ripartizione, per l’ammontare dei danni

effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del

provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che

siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento

della nave non descritti nell’inventario ovvero su provviste di

bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate

dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in

viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto

di caricamento.

Art. 471.

(Spese eccezionali).

 

Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere

nella massa creditoria e’ valutato sulla base della spesa sopportata,

ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della

spedizione e che con altra maggiore e’ stata sostituita.

 

A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito

contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore

dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche’ i

premi di assicurazione relativi all’operazione.

 

Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali

miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio

nelle riparazioni effettuate.

Art. 472.

(Perdita del nolo).

 

Per quanto concerne i noli perduti, il danno da ammettere nella

massa creditoria e’ valutato sulla base dell’ammontare lordo, fatta

deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e

delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.

Art. 473.

(Danni alla nave e al carico).

 

Per quanto concerne le perdite e i danni materiali apportati alla

nave, al carico, e a qualsiasi altro bene partecipante alla

spedizione, il danno da ammettere nella massa creditoria e’ valutato

sulla base del valore che la cosa perduta o danneggiata avrebbe avuto

al termine della spedizione, o, se si tratta di viaggio circolare, al

termine del viaggio contributivo, cioe’ nel porto in cui viene

scaricata l’ultima partita di carico presente a bordo all’atto del

provvedimento volontario.

 

Da questo valore deve essere fatta peraltro deduzione: a) delle

spese risparmiate in conseguenza del danno o della perdita; b) dei

danni subiti anteriormente al provvedimento volontario; c) del valore

residuo che sussiste o avrebbe potuto sussistere indipendentemente

dai danni subiti dalle cose stesse successivamente al provvedimento

volontario e per cause a questo estranee.

 

Il valore residuo, che deve essere dedotto dal danno ammesso nella

massa creditoria ai sensi della lettera c del precedente comma, e’

determinato sulla base degli stessi criteri di valutazione del danno,

ovvero sulla base di quanto anche prima e’ stato realizzato o sarebbe

stato possibile realizzare mediante alienazione.

Art. 474.

(Spese del regolamento della contribuzione).

 

Nella massa creditoria sono ammesse anche le spese relative alle

operazioni di liquidazione e di regolamento.

Art. 475.

(Formazione della massa debitoria).

 

Ciascuno degli interessati nella spedizione partecipa alla

formazione della massa debitoria e contribuisce alla sopportazione

dei danni e delle spese in ragione del valore dei beni per lui in

rischio, fatta eccezione dei corredi dell’equipaggio e dei bagagli

non registrati.

Art. 476.

(Contribuzione della nave e del carico).

 

Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che

si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria e’

determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine

del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del

viaggio contributivo.

 

Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni

subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente

o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero

state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.

Art. 477.

(Contribuzione del nolo).

 

Per quanto concerne i noli relativi al viaggio, la partecipazione

alla massa debitoria e’ determinata sulla base del loro effettivo

ammontare, fatta deduzione delle spese che la loro perdita ha o

avrebbe consentito di risparmiare.

Art. 478.

(Indicazioni del caricatore circa le merci).

 

Agli effetti della formazione cosi’ della massa creditoria come di

quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal

caricatore all’inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria

che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al

termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.

 

Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello

effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria e’ computato

il valore piu’ basso tra i due e per la partecipazione alla massa

debitoria e’ invece computato quello tra i due piu’ alto, a meno che

venga provato che l’inesattezza della dichiarazione non fu

scientemente commessa.

 

In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del

caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della

determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore

nella dichiarazione d’imbarco per quanto concerne la natura, la

qualita’ e la quantita’ delle cose caricate.

 

Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto

dell’articolo 470, a meno che venga provato che l’inesattezza non fu

scientemente commessa.

Art. 479.

(Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento).

 

Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del

pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono

in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento e’

riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma

dell’articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute

per il ricupero.

 

Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di

contribuzione, il valore delle cose ricuperate e’ ripartito fra tutti

i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale

valore e’ determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o

sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante

alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di

quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.

Art. 480.

(Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta).

 

I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra

coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che

superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono

ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la

nave e per le merci caricate sopra coperta.

 

Alla sopportazione, gli interessati per la nave contribuiscono in

ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel

corso della spedizione; gli altri interessati in ragione del valore

dei beni per ciascuno di essi in rischio sopra coperta e

dell’ammontare dei noli relativi, quando questi siano per essi

medesimi in rischio.

 

La valutazione dei danni ammessi nella massa creditoria, e la

determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria, sono

compiute secondo gli stessi criteri che regolano la partecipazione

alle masse della contribuzione generale.

Art. 481.

(Prescrizione).

 

L’azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col

decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi

di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.

TITOLO TERZO

DELLA RESPONSABILITA’ PER URTO DI NAVI

Art. 482.

(Urto fortuito o per causa dubbia).

 

Se l’urto e’ avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero se

non e’ possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di

coloro che li hanno sofferti.

Art. 483.

(Urto per colpa unilaterale).

 

Se l’urto e’ avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento

dei danni e’ a carico della nave in colpa.

Art. 484.

(Urto per colpa comune).

 

Se la colpa e’ comune a piu’ navi, ciascuna di esse risponde in

proporzione della gravita’ della propria colpa e dell’entita’ delle

relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari

circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento

e’ dovuto in parti uguali.

 

Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le

navi in colpa sono tenute solidalmente.

Art. 485.

(Obbligo di soccorso in caso di urto).

 

Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna e’ tenuto a

prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro

passeggeri, sempre che lo possa fare senza grave pericolo per la sua

nave e per le persone che sono a bordo.

 

Il comandante e’ parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare

alle altre navi le notizie necessarie per l’identificazione della

propria.

Art. 486.

(Rapporti contrattuali).

 

Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 484, le norme

sulla responsabilita’ per danni da urto non si applicano ai rapporti

di responsabilita’ che intercorrono tra persone vincolate da

contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

Art. 487.

(Prescrizione).

 

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si

prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si e’

prodotto.

 

Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi

dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive

col decorso di un anno dal giorno del pagamento.

Art. 488.

(Danni non derivanti da collisione materiale).

 

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per

spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra

e alle persone o alle cose che sono a bordo di questa, anche se non

vi e’ stata collisione materiale.

TITOLO QUARTO

DELL’ASSISTENZA E SALVATAGGIO DEL RICUPERO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

CAPO I

Dell’assistenza e del salvataggio

Art. 489.

(Obbligo di assistenza).

 

L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i

quali siano in pericolo di perdersi, e’ obbligatoria, in quanto

possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo

equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto

nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano

in pericolo persone.

 

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che

abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, e’

tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per

prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile

risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza e’ portata da

altri in condizioni piu’ idonee o simili a quelle in cui egli stesso

potrebbe portarla.

Art. 490.

(Obbligo di salvataggio).

 

Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,

rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante

della nave soccorritrice e’ tenuto, nelle circostanze e nei limiti

indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero,

se cio’ non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che

si trovano a bordo.

 

E’ del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di

salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di

perdersi.

Art. 491.

(Indennita’ e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di

aeromobile).

 

L’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non

siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del

comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni

assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso

delle spese incontrate, nonche’, ove abbiano conseguito un risultato

anche parzialmente utile, a un compenso.

 

Il compenso e’ stabilito in ragione del successo ottenuto, dei

rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del

tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se la nave e’

armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche’ del

pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei

medesimi.

Art. 492.

(Indennita’ e compenso per salvataggio di cose).

 

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto

espresso e ragionevole del comandante della nave o dell’aeromobile in

pericolo o del proprietario delle cose, da’ diritto, nei limiti

stabiliti nell’articolo precedente, al risarcimento dei danni, al

rimborso delle spese, nonche’, ove abbia conseguito un risultato

anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del

predetto articolo.

Art. 493.

(( (Compenso per salvataggio di persone).))

 

((Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile

da’ diritto a un compenso quando l’ammontare relativo e’ coperto da

assicurazione ovvero quando e’ stato effettuato in occasione di

operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

 

Il compenso e’ dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto

dall’assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte

equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre

operazioni. Il compenso e’ determinato in ragione dei rischi corsi,

degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche’ del pericolo in

cui versavano le persone salvate.))

Art. 494.

(Efficacia della determinazione convenzionale del compenso).

 

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante

arbitrato, non e’ efficace nei confronti dei componenti

dell’equipaggio che non l’abbiano accettata, a meno che sia stata

approvata dall’associazione sindacale che li rappresenta.

 

Art. 495.

(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).

 

Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati

assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone,

ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l’ammontare dei

danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le

diverse operazioni compiute.

 

Quando ad una stessa operazione di assistenza e di salvataggio

abbiano partecipato piu’ navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso

dei soccorritori si applicano le disposizioni dell’articolo 970.

Art. 496.

(Ripartizione del compenso).

 

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave

non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per

un terzo all’armatore e per due terzi ai componenti dell’equipaggio,

tra i quali la somma e’ ripartita in ragione della retribuzione di

ciascuno di essi, tenuto conto altresi’ dell’opera da ciascuno

prestata.

 

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell’equipaggio

non puo’ essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla

meta’ dell’intero ammontare del compenso stesso.

Art. 497.

(Incidenza della spesa per le indennita’ e il compenso).

 

La spesa per le indennita’ e per il compenso dovuti alla nave

soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di

aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione

soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie

comuni, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal

comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o sia stata

prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498.

(Navi dello stesso proprietario od armatore).

 

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e’

possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o

salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo

stesso armatore.

Art. 499.

(Azione dell’equipaggio).

 

Qualora l’armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il

conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i

componenti dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi

spettante del compenso stesso.

Art. 500.

(Prescrizione).

 

Il diritto alle indennita’ e al compenso di assistenza o di

salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le

operazioni sono terminate.

CAPO II

Del ricupero

Art. 501.

(Assunzione del ricupero).

 

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi

direttamente, nel concorso di piu’ persone che, avvalendosi di mezzi

nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un

aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, e’

preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per

primo denuncia all’autorita’ preposta alla navigazione marittima o

interna, purche’ entro l’anno dall’identificazione egli abbia

iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle

per un periodo superiore a un anno.

Art. 502.

(Obblighi del ricuperatore).

 

Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere

sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa

derivare un danno per il proprietario del relitto.

 

Entro dieci giorni dall’approdo della nave che ha compiuto il

ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al

proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla piu’

vicina autorita’ preposta alla navigazione marittima o interna.

Art. 503.

(Indennita’ e compenso).

 

Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi

alla consegna delle cose ricuperate, da’ diritto, entro i limiti del

valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso

delle spese nonche’ a un compenso stabilito in ragione del valore

delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del

valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave e’ armata ed

equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali

dell’impresa.

 

Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano

le norme degli articoli 492, 494,496.

Art. 504.

(Ricupero senza mezzi nautici).

 

Nel concorso di piu’ persone che intendano assumere il ricupero di

relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica

il disposto dell’articolo 501.

 

Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli

articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere

fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

 

In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso e’

ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero,

dall’autorita’ indicata nell’articolo 502, in relazione alle fatiche

compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

 

Art. 505.

(Ricupero operato dal comandante della nave naufragata).

 

Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo

comma, in ogni caso e’ preferito il comandante della nave, che,

subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

 

Il compenso del comandante e degli altri componenti

dell’equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, e’ fissato, in

mancanza di accordo con l’armatore, dall’autorita’ indicata

nell’articolo 502 o dall’autorita’ consolare, in relazione al valore

delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Art. 506.

(Intervento dell’autorita’ marittima).

 

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene

effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal

ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a

prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il

ricupero.

Art. 507.

(Ricupero operato dall’autorita’ marittima).

 

Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell’articolo precedente,

il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque del Regno

puo’, se ne e’ prevedibile un utile risultato, essere assunto

dall’autorita’ marittima, quando i proprietari delle cose non

intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il

ricupero iniziato.

 

Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono

assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto

dichiarazione entro sessanta giorni dallo avviso a tal fine

pubblicato dall’autorita’ marittima nei modi stabiliti dal

regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine

assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese

entro sessanta giorni dall’invito dell’autorita’. Tuttavia il

ricupero puo’ in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo

rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione.

 

Quando si tratti di nave straniera, l’autorita’ marittima, prima di

iniziare il ricupero, ne da’ altresi’ notizia al console dello Stato

di cui la nave batteva la bandiera, affinche’ il console stesso

possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Art. 508.

(Custodia e vendita delle cose ricuperate).

 

L’autorita’ che assume il ricupero o che, a norma dell’articolo

502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia

delle cose medesime.

 

Durante le operazioni di ricupero l’autorita’ predetta puo’

procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita

delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione,

ovvero quando cio’ sia necessario per coprire le spese del ricupero

eseguito d’ufficio.

 

Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare

le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall’autorita’ o non

si presenti entro sei mesi dall’avviso pubblicato dall’autorita’

medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l’autorita’

procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di

credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il

ricupero d’ufficio ovvero delle indennita’ e del compenso spettanti

al ricuperatore, nonche’ delle spese di custodia.

 

Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto

valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state

respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua e’

devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse

di soccorso per il personale della navigazione interna.

 

Art. 509.

(Prescrizione).

 

Il diritto alle indennita’ e al compenso di ricupero si prescrive

col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono

terminate.

CAPO III

Del ritrovamento di relitti di mare

Art. 510.

(Diritti ed obblighi del ritrovatore).

 

Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in

localita’ del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o

dall’approdo della nave se il ritrovamento e’ avvenuto in corso di

navigazione deve farne denuncia all’autorita’ marittima piu’ vicina

e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al

proprietario, o, se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti

superi le lire cinquanta, all’autorita’ predetta.

 

Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della

consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla

terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento e’

avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire

di valore e alla ventesima per il sovrappiu’, se il ritrovamento e’

avvenuto in localita’ del demanio marittimo.

Art. 511.

(Custodia e vendita delle cose ritrovate).

 

Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime

e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto

dell’articolo 508.

 

Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico

o etnografico, nonche’ le armi, le munizioni e gli apparecchi

militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si

presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo,

sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del

ritrovatore all’indennita’ ed al compenso stabiliti nell’articolo

precedente.

Art. 512.

(Cetacei arenati).

 

I cetacei arenati sul litorale del Regno appartengono allo Stato.

 

Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all’autorita’ marittima

entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla

ventesima parte del valore del cetaceo.

Art. 513.

(Prescrizione).

 

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col

decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.

TITOLO QUINTO

DELLE ASSICURAZIONI

Art. 514.

(Rischio putativo).

 

Se il rischio non e’ mai esistito o ha cessato di esistere ovvero

se il sinistro e’ avvenuto prima della conclusione del contratto,

l’assicurazione e’ nulla quando la notizia dell’inesistenza o della

cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro e’

pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della

stipulazione o in quello dal quale l’assicurato diede l’ordine di

assicurazione.

 

Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia

tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

 

L’assicuratore, che non sia a conoscenza dell’inesistenza o della

cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del sinistro, ha

diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all’intero premio

convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell’assicurato.

Art. 515.

(Assicurazione della nave).

 

L’assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze.

Possono altresi’ esservi comprese le spese di armamento e

equipaggiamento della nave.

 

Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave,

contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 516.

(Assicurazione delle merci).

 

L’assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato

sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se

tale valore non puo’ essere accertato, il valore assicurabile e’ dato

dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione,

aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonche’

delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni

evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Art. 517.

(Circolazione dell’assicurazione delle merci).

 

In caso di cambiamento della persona dell’assicurato,

l’assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato,

senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato

all’assicuratore; e tanto quest’ultimo quanto il nuovo assicurato non

possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

Art. 518.

(Assicurazione dei profitti sperati sulle merci).

 

L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior

valore commerciale, che, al momento della conclusione

dell’assicurazione, puo’ prevedersi avranno le merci al loro arrivo,

in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di

trasporto e quelle di assicurazione.

 

All’assicurazione dei prodotti sperati sulle merci si applicano, in

quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione delle

merci.

Art. 519.

(Assicurazione del nolo da guadagnare).

 

L’assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per

l’intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della

nave.

 

L’assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il

sessanta per cento del nolo lordo.

 

In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

 

All’assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto

compatibili, le norme che regolano l’assicurazione della nave.

Art. 520.

(Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento).

 

All’assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si

applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano

l’assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un

trasporto; quelle dettate per l’assicurazione della nave, se trattasi

di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.

Art. 521.

(Rischi della navigazione).

 

Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono

le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento,

urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere

per tutti gli accidenti della navigazione.

Art. 522.

(Aggravamento del rischio).

 

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per fatto

dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo

tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato

conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del

contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non

l’avrebbe dato alle medesime condizioni.

 

Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o l’aggravamento

del rischio e’ stato determinato da atti compiuti per dovere di

solidarieta’ umana o nella tutela di interessi comuni

all’assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale

l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito

sull’avvenimento del sinistro o sulla misura dell’indennita’ in

conseguenza di questo dovuta dall’assicuratore.

Art. 523.

(Cambiamento di via, di viaggio o di nave).

 

L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da

cambiamento forzato di via o di viaggio. E’ considerato cambiamento

forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o

salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.

 

Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto

dell’assicurato, l’assicurazione risponde solo se il sinistro si

verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione, a meno che

provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro

medesimo.

 

Nell’assicurazione delle merci l’assicuratore non risponde, se le

merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza.

Se la polizza non contiene l’indicazione della nave, l’assicurato

deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all’assicuratore il

nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si

tratti di spedizione su navi di linea. Ove l’assicurato non adempia a

tale obbligo l’assicuratore e’ liberato.

Art. 524.

(Colpa e dolo dell’equipaggio).

 

L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto

od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti

dell’equipaggio, purche’ vi sia rimasto estraneo l’assicurato.

Tuttavia, se l’assicurato e’ anche comandante della nave,

l’assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del

medesimo.

 

Nell’assicurazione delle merci, l’assicuratore risponde altresi’

del dolo del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio.

Art. 525.

(Vizio occulto della nave).

 

L’assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute

a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva

essere scoperto dall’assicurato con la normale diligenza.

Art. 526.

(Contribuzione in avaria comune).

 

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme

dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comune.

Art. 527.

(Ricorso di terzi danneggiati da urto).

 

L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme

dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della

nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e

di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

 

Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese

sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso

dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.

 

Quando la nave e’ totalmente perduta o il suo valore, al momento in

cui e’ richiesta la limitazione del debito dell’armatore, e’

inferiore al minimo previsto nell’articolo 276, l’assicuratore della

nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l’ammontare

complessivo del minimo stesso e dell’indennita’, spettante

all’assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il

valore assicurabile di quest’ultima.

Art. 528.

(Rischio nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci).

 

L’assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice

arrivo delle merci a destinazione.

Art. 529.

(Rischio nell’assicurazione del nolo da guadagnare).

 

L’assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale

o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al

verificarsi di un sinistro della navigazione.

Art. 530.

(Durata dell’assicurazione della nave a tempo).

 

L’assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore

ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore

ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il

calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l’assicurazione

e’ stata conclusa.

 

L’assicurazione, scaduta in corso di viaggio, e’ prorogata di

diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave e’

ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma

l’assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un

supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Art. 531.

(Durata dell’assicurazione della nave a viaggio).

 

L’assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal

momento in cui la nave inizia l’imbarco delle merci o, in mancanza di

carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in

cui la nave e’ ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca

merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo

giorno dall’arrivo.

 

Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo

viaggio, per il quale la nave stessa e’ stata assicurata, la

precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova

caricazione.

 

L’assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio

dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 532.

(Durata dell’assicurazione delle merci).

 

L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci

lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire

il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di

destinazione.

 

Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall’arrivo

nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza

maggiore, l’assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo

giorno.

 

In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di

caricazione e di destinazione e’ compresa nell’assicurazione solo in

quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque

per la durata massima di quindici giorni.

 

L’assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio

dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 533.

(Avviso del sinistro).

 

Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 1913 del codice

civile, nell’assicurazione delle merci l’assicurato ha l’obbligo di

avviso anche quando la nave e’ stata dichiarata inabile alla

navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per

l’avvenuto sinistro.

Art. 534.

(Obbligo di evitare o diminuire il danno).

 

Il comandante della nave, l’assicurato e i suoi dipendenti e

preposti devono fare quanto e’ loro possibile per evitare o diminuire

il danno.

 

In deroga all’articolo 1914, secondo comma, del codice civile le

parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno

siano a carico dell’assicuratore solo per quella parte che, unita

all’ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata,

anche se non si e’ raggiunto lo scopo, salvo che l’assicurato provi

che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 535.

(Differenza tra il nuovo e il vecchio).

 

Nel calcolo dell’indennita’ per danni materiali sofferti dalla nave

si computa il beneficio derivante all’assicurato per differenza tra

il nuovo e il vecchio.

Art. 536.

(Danni di avaria comune).

 

L’assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei

limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di

avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a

contribuzione, la facolta’ di surrogarsi all’assicurato nei diritti a

quest’ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Art. 537.

(Indennita’ per contributi di avaria comune).

 

Nel calcolo dell’indennita’ dovuta dall’assicuratore per contributi

di avaria comune a carico dell’assicurato, si assume come valore

assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale

l’assicurazione e’ stata stipulata. A tale valore deve farsi

riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa e’ stato

oggetto di stima.

 

L’ammontare del danno da risarcire e’ dato dalla quota di

contribuzione posta a carico dell’assicurato dal regolamento

d’avaria, purche’ dell’inizio del procedimento di liquidazione sia

stato dato avviso all’assicuratore, prima dell’adunanza di

discussione di cui all’articolo 614 o della stipula del chirografo

d’avaria, in modo che l’assicuratore medesimo possa intervenire nel

procedimento stesso.

Art. 538.

(Indennita’ per ricorso di terzi danneggiati da urto).

 

Nel calcolo dell’indennita’ dovuta dall’assicuratore per ricorso di

terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore, si assume come valore

assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell’articolo

515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo

del viaggio per il suo ammontare lordo.

Art. 539.

(Sinistri successivi).

 

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo

dell’assicurazione, piu’ sinistri successivi, si devono computare

nell’indennita’, anche in caso di abbandono, le somme che sono state

pagate all’assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti,

avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

Art. 540.

(Abbandono della nave).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore la nave ed esigere

l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando la nave e’ perduta, o e’ divenuta assolutamente inabile

alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i

mezzi di riparazione necessari, ne’ la nave puo’, anche mediante

alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi,

ne’ procurarseli facendone richiesta altrove;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei

danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo

valore assicurabile.

Art. 541.

(Abbandono delle merci).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere

l’indennita’ per perdita totale, nei seguenti casi:

a) quando le merci sono totalmente perdute;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando nei casi previsti nella lettera a dell’articolo

precedente, dalla data della perdita o della innavigabilita’ della

nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per

quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed

imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per

deterioramento o perdita in quantita’ superano i tre quarti del

valore assicurabile.

Art. 542.

(Abbandono del nolo).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore il nolo da

guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennita’ per

perdita totale nei seguenti casi:

a) quando il diritto al nolo e’ totalmente perduto per

l’assicurato;

b) quando la nave si presume perita.

Art. 543.

(Forma e termini della dichiarazione di abbandono).

 

L’abbandono deve essere dichiarato per iscritto all’assicuratore

nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro e’ avvenuto fuori

d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla

data del sinistro o da quella in cui l’assicurato provi di averne

avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine e’ di due

mesi e decorre dal giorno in cui la nave e’ stata cancellata dal

registro d’iscrizione. Se l’abbandono ha per oggetto la nave, la

dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell’articolo

249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia

se nel sinistro e’ andato perduto l’atto di nazionalita’, la

pubblicazione e’ compiuta con la trascrizione nella matricola.

 

La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve

essere notificata all’assicuratore, in ogni altro caso deve essere

portata a conoscenza dell’assicuratore medesimo con lettera

raccomandata.

 

Trascorsi i termini di cui al primo comma, l’assicurato puo’

esercitare soltanto l’azione di avaria.

Art. 544.

(Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono).

 

Nel dichiarare l’abbandono, l’assicurato deve comunicare

all’assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od

ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di

garanzia.

 

In mancanza, l’assicuratore e’ tenuto ad effettuare il pagamento

dell’indennita’ solo dal momento nel quale tali indicazioni gli

vengono fornite dall’assicurato.

 

In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte,

l’assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto

d’assicurazione.

Art. 545.

(Oggetto dell’abbandono).

 

L’abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza

condizioni.

 

Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l’assicuratore

al momento del sinistro, che da’ luogo all’abbandono, ed i diritti

che, relativamente alle cose stesse, spettano all’assicurato verso

terzi.

 

Se l’assicurazione non copre l’intero valore assicurabile della

cosa, l’abbandono e’ limitato ad una parte della cosa stessa,

proporzionale alla somma assicurata.

Art. 546.

(Effetti dell’abbandono).

 

Se la validita’ dell’abbandono non e’ stata contestata entro trenta

giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono e’ stata

portata a conoscenza dell’assicuratore, ovvero se la validita’

dell’abbandono e’ stata giudizialmente riconosciuta, l’assicurato ha

diritto a percepire l’indennita’ per perdita totale.

 

La proprieta’ delle cose abbandonate ed i diritti indicati

nell’articolo precedente si trasferiscono all’assicuratore dal giorno

in cui gli e’ stata portata a conoscenza la dichiarazione

d’abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel

quale la validita’ dell’abbandono e’ divenuta incontestabile a norma

del comma precedente, l’assicuratore dichiari all’assicurato di non

volerne profittare.

 

La dichiarazione dell’assicuratore deve essere fatta, pubblicata e

portata a conoscenza dell’assicurato nelle forme richieste

dall’articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

Art. 547.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono

con il decorso di un anno.

 

Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2952 del codice

civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento

dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data

del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di averne

avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal

giorno in cui questa e’ stata cancellata dal registro d’iscrizione.

 

L’esercizio dell’azione per ottenere l’indennita’, mediante

abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione

dell’azione per il conseguimento dell’indennita’ d’avaria, dipendente

dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.

TITOLO SESTO

DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA

CAPO I

Dei privilegi

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 548.

(Preferenza dei privilegi).

 

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro

privilegio generale o speciale.

Art. 549.

(Privilegi sugli avanzi delle cose).

 

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale

esiste il privilegio, questo si esercita su cio’ che avanza ovvero

viene salvato o ricuperato.

Art. 550.

(Surrogazione del creditore perdente).

 

Il creditore che ha privilegio sopra una o piu’ cose, qualora si

trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro

prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda

ad altre cose dello stesso debitore, puo’ surrogarsi nel privilegio

spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori

aventi privilegio di grado inferiore.

 

Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla

detta surrogazione.

Art. 551.

(Trasferimento del privilegio).

 

Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il

trasferimento del privilegio.

Sezione II

Dei privilegi sulla nave e sul nolo

Art. 552.

(Privilegi sulla nave e sul nolo).

 

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale

e’ sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori

del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:

1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse

comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il

processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e

gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di

pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo

l’entrata nell’ultimo porto;

2° i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro

del comandante e degli altri componenti dell’equipaggio;

3° i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione della

marina mercantile o della navigazione interna ovvero dall’autorita’

consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti

dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad

istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e

per il personale della navigazione interna;

4° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio e le

somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;

5° le indennita’ per urto o per altri sinistri della navigazione, e

quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le

indennita’ per morte o per lesioni ai passeggeri ed agli equipaggi e

quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;

6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni

eseguite in virtu’ dei suoi poteri legali dal comandante, anche

quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione

della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

Art. 553.

(Surrogazione dell’indennita’ alla nave e al nolo).

 

Se la nave e’ perita o deteriorata o il nolo e’ in tutto o in parte

perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati

indicati nell’articolo precedente:

a) le indennita’ per danni materiali sofferti dalla nave e non

riparati o per perdita di nolo;

b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte

dalla nave, in quanto queste costituiscano danni materiali non

riparati ovvero perdite di nolo;

c) le indennita’ e i compensi per assistenza prestata fino al

termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al

servizio della nave.

 

Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le

indennita’ di assicurazione, ne’ i premi, le sovvenzioni o altri

sussidi dello Stato.

Art. 554.

(Estensione del privilegio sul nolo a favore dell’equipaggio).

 

Il privilegio stabilito a favore dell’equipaggio si estende a tutti

i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto

di arruolamento o di lavoro.

Art. 555.

(Concorso di privilegi relativi a piu’ viaggi).

 

I crediti privilegiati dell’ultimo viaggio sono preferiti a quelli

dei viaggi precedenti.

 

Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento

o di lavoro comprendente piu’ viaggi concorrono tutti nello stesso

grado con i crediti dell’ultimo viaggio.

Art. 556.

(Graduazione dei privilegi).

 

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati

nell’ordine in cui sono collocati nell’articolo 552.

 

I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell’articolo 552

concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in

proporzione del loro ammontare.

 

Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennita’ per

danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno

preferenza sulle indennita’ per danni alle cose, nello stesso numero

previste.

 

I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive

categorie, sono graduati con preferenza nell’ordine inverso delle

date in cui sono sorti.

 

I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti

contemporaneamente.

Art. 557.

(Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo).

 

I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo

proprietario.

 

Il privilegio sul nolo puo’ essere esercitato finche’ il nolo e’

dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il

raccomandatario.

Art. 558.

(Estinzione dei privilegi).

 

I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito,

con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli

riguardanti i crediti indicati nell’articolo 552, n. 6, i quali si

estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni.

 

Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o

salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i

privilegi delle indennita’ dovute in seguito ad urto o ad altri

sinistri nonche’ di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui

il danno e’ stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o

alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o

da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il

privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da

operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o

per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito e’

sorto; per il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di

lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell’equipaggio nel

porto di assunzione, successivamente all’estinzione del contratto. In

tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della

esigibilita’ del credito.

 

La facolta’ di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di

far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell’articolo

552.

 

I termini suddetti sono sospesi finche’ la nave gravata di

privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque

territoriali del Regno; ma tale sospensione non puo’ oltrepassare i

tre anni dal giorno in cui il credito e’ sorto.

Art. 559.

(Altre cause d’estinzione dei privilegi).

 

I privilegi sulla nave si estinguono altresi’:

a) con il decreto di cui all’articolo 664 nel caso di vendita

giudiziale della nave;

b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di

alienazione volontaria.

 

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell’atto di

alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella

circoscrizione dell’ufficio in cui e’ iscritta, e dalla data del suo

ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione

dell’alienazione e’ fatta quando la nave e’ gia’ partita.

Art. 560.

(Nave esercitata da armatore non proprietario).

 

Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la

nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia

acquistata la disponibilita’ in seguito ad un atto illecito, quando

il creditore sia di cio’ a conoscenza.

Sezione III

Dei privilegi sulle cose caricate

Art. 561.

(Privilegi sulle cose caricate).

 

Sono privilegiati sulle cose caricate:

1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse

comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il

processo di esecuzione;

2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione;

3° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio e le

somme dovute per contribuzione alle avarie comuni;

4° i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese

di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate

sono depositate;

5° le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni

contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell’articolo

307.

 

I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli

garantiti da pegno sulle cose caricate.

Art. 562.

(Surrogazione delle indennita’ alle cose caricate).

 

Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per

indennita’ della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli

assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati

indicati nell’articolo precedente, a meno che le somme medesime

vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.

Art. 563.

(Graduazione e concorso dei privilegi).

 

I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado

nell’ordine nel quale sono collocati nell’articolo 561.

 

I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna

delle rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date nelle

quali sono sorti.

 

I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna

delle rispettive categorie, nell’ordine inverso delle date solo

quando sono sorti in porti diversi.

Art. 564.

(Estinzione dei privilegi).

 

I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non

intima opposizione al comandante ovvero non esercita l’azione entro

quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate

siano passate legittimamente a terzi.

CAPO II

Della ipoteca

Art. 565.

(Concessione d’ipoteca su nave).

 

Sulla nave puo’ solo concedersi ipoteca volontaria.

 

La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita’, per

atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica

indicazione degli elementi di individuazione della nave.

Art. 566.

(Ipoteca su nave in costruzione).

 

L’ipoteca puo’ essere concessa anche su nave in costruzione. Essa

puo’ essere validamente trascritta dal momento in cui e’ presa nota

della costruzione nel registro delle navi in costruzione.

Art. 567.

(Pubblicita’ dell’ipoteca).

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca su nave o su

carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella

matricola e annotazione sull’atto di nazionalita’ se trattasi di nave

maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se

trattasi di nave minore o di galleggiante.

 

L’ipoteca su nave in costruzione e’ resa pubblica mediante

trascrizione nel registro delle navi in costruzione.

 

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i

quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Art. 568.

(Ufficio competente).

 

La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale e’ tenuto

il registro delle navi in costruzione.

 

Tuttavia per le navi maggiori la pubblicita’ puo’ essere richiesta

alle autorita’ indicate nell’articolo 251.

Art. 569.

(Documenti per la pubblicita’ dell’ipoteca).

 

Chi domanda la pubblicita’ dell’ipoteca deve presentare all’ufficio

competente i documenti previsti dall’articolo 2839 del codice civile.

 

La nota deve enunciare:

a) il nome, la paternita’, la nazionalita’, il domicilio o la

residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le

obbligazioni all’ordine o al portatore si applica inoltre il disposto

degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile;

b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e’

l’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante;

c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico

ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

d) l’importo della somma per la quale e’ fatta la trascrizione;

e) gli interessi e le annualita’ che il credito produce;

f) il tempo dell’esigibilita’;

g) gli elementi di individuazione della nave.

 

Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad una nave maggiore,

il richiedente deve inoltre esibire l’atto di nazionalita’, perche’

su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale

esibizione non sia possibile, perche’ la nave si trova fuori del

porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma

dell’articolo 255.

Art. 570.

(Esecuzione della pubblicita’).

 

La pubblicita’ si esegue dall’ufficio nei modi stabiliti

nell’articolo 256.

Art. 571.

(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

 

Nel concorso, di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli

precedenti nonche’ in caso di discordanza tra le trascrizioni nella

matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalita’, si applica il

disposto dell’articolo 257.

Art. 572.

(Surrogazione dell’indennita’ alla nave).

 

Se la nave e’ perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei

crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le

avarie sofferte dalla nave;

a) le indennita’ spettanti al proprietario per danni sofferti dalla

nave;

b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie

comuni sofferte dalla nave;

c) le indennita’ spettanti al proprietario per assistenza o

salvataggio, quando l’assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo

dopo la trascrizione dell’ipoteca e le somme non siano riscosse dal

proprietario prima del pignoramento della nave;

d) le indennita’ di assicurazione.

Art. 573.

(Estensione dell’ipoteca al nolo).

 

L’ipoteca non si estende al nolo se cio’ non e’ stato espressamente

convenuto.

Art. 574.

(Grado dell’ipoteca).

 

L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro

di iscrizione della nave o del galleggiante.

Art. 575.

(Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi).

 

L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell’articolo 552

ed e’ preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Art. 576.

(Collocazione degli interessi).

 

Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2855 del codice

civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di

cui al secondo comma del predetto articolo, e’ limitata all’annata

anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave.

Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad

un’altra sola annualita’ d’interessi.

Art. 577.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con

il decorso di due anni dalla scadenza dell’obbligazione.

LIBRO QUARTO

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

TITOLO PRIMO

DELL’ISTRUZIONE PREVENTIVA

Art. 578.

(Inchiesta sommaria).

 

Quando giunga notizia di un sinistro, l’autorita’ marittima o

consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle

circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti

occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi

utili per gli ulteriori accertamenti.

 

Competente e’ l’autorita’ del luogo di primo approdo della nave o

dei naufraghi, o, se la nave e’ andata perduta e tutte le persone

imbarcate sono perite, l’autorita’ del luogo nel quale si e’ avuta la

prima notizia del fatto.

 

Nei luoghi ove non esistono autorita’ marittime, l’autorita’

doganale compie le prime indagini e prende provvedimenti opportuni,

dandone immediato avviso all’autorita’ marittima piu’ vicina.

 

Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce

dell’avvenimento, nonche’ delle indagini eseguite e’ compilato

processo verbale, del quale l’autorita’ inquirente, se non e’

competente a disporre l’inchiesta formale, trasmette copia

all’autorita’, che di tale competenza e’ investita.

Art. 579.

(Inchiesta formale).

 

L’inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita’ del

sinistro e’ disposta dal direttore marittimo o dall’autorita’

consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle

associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta

d’ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da

informazioni attendibili risulta che il fatto puo’ essere avvenuto

per dolo o per colpa.

 

Se l’autorita’ competente ritiene di non disporre d’ufficio

l’inchiesta, fa di cio’ dichiarazione motivata in calce al processo

verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le

comunicazioni.

 

L’inchiesta formale puo’ essere disposta anche se il sinistro

riguarda una nave che batte bandiera straniera.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 APRILE 2020, N. 37)).

Art. 580.

(Autorita’ competente).

 

La competenza e’ determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto

nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della

nave danneggiata o da quello d’arrivo della maggior parte dei

naufraghi.

 

((Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone

imbarcate siano perite, ovvero se l’autorita’ consolare abbia

trasmesso il processo verbale d’inchiesta, con dichiarazione

dell’impedimento a costituire la commissione inquirente, l’inchiesta

formale e’ eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione

e’ compreso il porto di iscrizione della nave)).

 

Il ministro stesso ha facolta’ di affidare le inchieste formali a

commissioni speciali, nonche’ di sottoporre a revisione quelle

compiute nella forma ordinaria.

Art. 581.

(Svolgimento dell’inchiesta).

 

L’inchiesta formale e’ eseguita dalla commissione inquirente

costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l’autorita’

marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza

dell’autorita’ medesima.

 

La commissione inquirente procede all’accertamento delle cause e

delle responsabilita’ del sinistro, eseguendo sopraluoghi,

raccogliendo deposizioni, e adottando in genere ogni opportuno mezzo

di ricerca.

 

Hanno facolta’ di assistere o di farsi rappresentare nello

svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle

persone chiamate a deporre, l’armatore e il proprietario della nave,

i componenti dell’equipaggio, gli assicuratori, coloro che hanno

riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro

aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o

nel carico.

 

Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed e’

avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente puo’

procedere all’esame dell’equipaggio, informandone l’autorita’

consolare competente.

 

Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause

e sulle responsabilita’ del sinistro la commissione redige relazione

e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l’autorita’ che

ha disposto l’inchiesta formale.

Art. 582.

(Efficacia probatoria della relazione d’inchiesta).

 

Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla

relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo

l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia

interesse.

Art. 583.

(Spese per l’inchiesta formale).

 

Quando l’inchiesta formale e’ disposta su istanza degli

interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo

rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.

 

Non sono tenuti ad anticipare le spese dell’inchiesta formale,

anche se e’ stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche’ gli

armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non

superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle

venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante

costituiscano l’unico materiale di esercizio dell’armatore e non

siano assicurati.

Art. 584.

(Verificazione della relazione di eventi straordinari).

 

Il presidente del tribunale, il pretore o il console, che ha

ricevuto la relazione del comandante prevista nell’articolo 304, deve

verificare d’urgenza i fatti in essa esposti, esaminando, fuori della

presenza del comandante e separatamente l’uno dall’altro, i

componenti dell’equipaggio e i passeggeri che creda opportuno

sentire, nonche’ raccogliendo ogni altra informazione e prova. Gli

interrogati non possono rifiutarsi di deporre. Delle loro

dichiarazioni deve redigersi processo verbale.

 

Del giorno fissato per la verificazione deve essere data pubblica

notizia a cura del cancelliere, con avviso affisso alla porta

dell’ufficio stesso, nell’albo dell’ufficio portuale e in quello

della borsa piu’ vicina al luogo ove la nave e’ ancorata.

 

Gli interessati e coloro che, anche senza formale mandato, ne

assumono la rappresentanza, sono ammessi ad assistere agli atti della

verificazione.

 

Senza pregiudizio delle inchieste a cui le competenti autorita’

debbono procedere negli speciali casi previsti da questo codice,

quando la relazione e’ confermata dalle testimonianze o dalle altre

prove raccolte dal presidente del tribunale, dal pretore o dal

console, i fatti da essa risultanti si hanno per accertati, salvo

l’esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia

interesse.

TITOLO SECONDO

DELLE CAUSE MARITTIME

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 585.

(Dei giudici di primo grado).

 

Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e’ amministrata

in primo grado:

a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei

limiti del rispettivo circondario;

b) dai tribunali.

 

I capi di circondario possono delegare, con decreto, l’esercizio

delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado

non inferiore a quello di capitano di porto.

Art. 586.

(Regolamento di competenza; incompetenza per materia).

 

Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai

giudizi avanti i comandanti di porto.

 

L’incompetenza per materia del comandante di porto puo’ essere

rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

 

Art. 587.

(Foro della pubblica amministrazione).

 

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le

disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

Art. 588.

(Rinvio).

 

Per tutto quanto non e’ espressamente regolato dal presente titolo,

si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

CAPO II

Delle cause per sinistri marittimi

Sezione I

Della competenza

Art. 589.

(Competenza per materia e per valore).

 

Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non

eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e’

superiore a tale somma, le cause riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi;

b) i danni cagionati da navi nell’esecuzione delle operazioni di

ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in

altri luoghi di sosta;

c) i danni cagionati dall’uso di meccanismi di carico e scarico e

dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennita’ e i compensi per assistenza, salvataggio e

ricupero;

f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi

da guerra nazionali.

(2) (4) ((24))

 

—————

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.

240 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il limite di valore

della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate

negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e’ elevato a

lire cinquantamila”.

—————

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Il limite di valore della competenza del comandante di porto

nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della

navigazione e’ elevato a lire centomila”.

—————

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno – 7 luglio 1976, n.

164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 589 del codice della

navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto,

quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per

sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non

ecceda le lire centomila”.

Art. 590.

(Competenza per territorio).

 

Se il fatto che vi ha dato luogo e’ avvenuto nel mare territoriale,

le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il

comandante di porto capo del circondario o il tribunale della

circoscrizione, nella quale e’ avvenuto il fatto, ovvero avanti il

capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale

e’ avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza,

l’arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del

circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e’

l’ufficio di iscrizione della nave.

 

Se il fatto e’ avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono

proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il

tribunale della circoscrizione, nella quale e’ avvenuto il primo

approdo della nave danneggiata, o l’arrivo della maggior parte dei

naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il

tribunale della circoscrizione nella quale e’ il luogo di iscrizione

della nave.

Sezione II

Del procedimento avanti i comandanti di porto

Art. 591.

(Forma della domanda).

 

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le

parti sono volontariamente comparse.

Art. 592.

(Contenuto e forma della citazione).

 

La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto

adito e delle parti, l’intimazione a comparire a udienza fissa,

l’esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell’oggetto della

domanda.

 

Puo’ essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede

il comandante di porto.

 

La notificazione per pubblici proclami puo’, su istanza

dell’attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

Art. 593.

(Termini per comparire).

 

Si applicano i termini di comparizione fissati dall’articolo 313

del codice di procedura civile.

Art. 594.

(Partecipazione delle parti al processo).

 

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di

persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura

privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che

esercita la professione forense, puo’ autenticare la firma apposta

dalla parte alla procura, redatta in calce all’atto di citazione.

Art. 595.

(Trattazione della causa).

 

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione,

e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo

verbale della comparizione volontaria; possono altresi’ presentare la

citazione e la procura al comandante di porto in udienza.

 

Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano

irregolarita’ nell’atto di citazione, ovvero se il contraddittorio

fra le parti anche se volontariamente comparse non e’ integro, il

comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per

provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

 

Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio

fra le parti anche se volontariamente comparse e’ integro, il

comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole

componimento.

 

Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a

seconda dei casi, su istanza di parte o d’ufficio, la propria

competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.

 

La trattazione si svolge, senza formalita’ e possibilmente in unica

udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa

le modalita’ di esperimento dei mezzi istruttori, dispone

l’acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini

nonche’ dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale,

e puo’ chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un

termine per provvedervi.

 

Se e’ stata proposta querela di falso in via incidentale, il

comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante

per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il

tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma

del secondo comma dell’articolo 225 del codice di procedura civile.

Art. 596.

(Decisione della causa).

 

Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della

causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera

con sentenza.

 

Il dispositivo, se non e’ letto immediatamente in pubblica udienza,

deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella

cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve

essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla

chiusura della trattazione.

 

La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e’

regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.

Art. 597.

(Appellabilita’).

 

Salva l’applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del

codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di

valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il

tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha

sede.

 

Il termine per appellare e’ di quindici giorni dalla data di

consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la

quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo

della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma

regolarmente citate.

Art. 598.

(Amichevole componimento).

 

Anche nelle cause contemplate nell’articolo 589 che eccedano il

valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia

richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole

componimento.

 

Se il componimento riesce, si compila processo verbale,

sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere.

Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

 

Se il componimento non riesce, si compila processo verbale,

sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere,

e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti

di fatto.

Sezione III

Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello

Art. 599.

(Nomina di consulenti tecnici).

 

Il presidente, all’atto della nomina del giudice o del consigliere

istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso

dell’istruzione probatoria, scelgono uno o piu’ consulenti tecnici

fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme

stabilite nel regolamento.

 

Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti

tecnici, provvede alla nomina e puo’ disporre che sia rinnovata

l’istruzione probatoria.

 

Art. 600.

(Funzioni del consulente tecnico).

 

Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di

singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di

consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle

questioni tecniche che la causa presenta.

 

Del parere del consulente e’ compilato processo verbale, a meno che

il consulente lo presenti per iscritto.

Art. 601.

(Acquisizione degli atti di inchiesta).

 

Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio

l’acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di

inchiesta sommaria nonche’ dei processi verbali e delle relazioni di

inchiesta formale.

Art. 602.

(Arbitrato dei consulenti tecnici).

 

Le parti possono d’accordo chiedere al giudice istruttore che la

decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti

nominati d’ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari,

integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con

ordinanza.

 

All’arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti

del codice di procedura civile.

CAPO III

Delle controversie del lavoro

Art. 603.

(Competenza del comandante del porto e del tribunale).

 

Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario

nel quale e’ iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e’ stato

concluso o eseguito o e’ cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se

trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e’ pervenuta la

proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono

il valore di lire diecimila, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la

controversia e’ promossa da persone di famiglia del marittimo o da

altri aventi diritto, e ancorche’ l’ingaggio non sia stato seguito da

arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di

forma;

b) l’esecuzione del lavoro portuale e l’applicazione delle relative

tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio

locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle

imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o

istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci

e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di

galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

 

Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila,

sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e’

iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e’ stato concluso o

eseguito o e’ cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di

ingaggio non seguito da arruolamento, e’ pervenuta la proposta al

marittimo.

 

Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si

applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle

norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d’impiego

pubblico.

(2) ((4))

 

—————

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.

240 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il limite di valore

della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate

negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, e’ elevato a

lire cinquantamila”.

—————

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Il limite di valore della competenza del comandante di porto

nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della

navigazione e’ elevato a lire centomila”.

Art. 604.

(Denuncia all’associazione sindacale).

 

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti

previsti nelle lett. a, b e c dell’articolo 603, deve farne denuncia

anche a mezzo di lettera raccomandata all’associazione legalmente

riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

 

Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del

codice di procedura civile.

Art. 605.

(Assistenza processuale dei minori).

 

Nelle controversie contemplate nell’articolo 603 il giudice puo’

nominare un curatore speciale al minore, anche se quest’ultimo sia

fornito di capacita’ processuale.

 

E’ sempre in facolta’ di chi esercita sul minore la patria potesta’

o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di

surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Art. 606.

(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).

 

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle

forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti

previsti nell’articolo 603, sospende il processo affinche’ abbia

luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine

perentorio per la riassunzione della causa col rito delle

controversie individuali del lavoro.

Art. 607.

(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).

 

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle

forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non

rientra tra quelli previsti nell’art. 603, dispone con ordinanza che

gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che

debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere

della causa non puo’ tener conto delle prove che sono state ammesse e

assunte in deroga alle norme ordinarie.

Art. 608.

(Giudice di appello).

 

L’appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto

nei processi relativi a controversie previste dall’articolo 603 deve

essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona

come magistratura del lavoro, la quale e’ integrata da due

consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli

esperti.

 

Si applica l’articolo 450, secondo comma del codice di procedura

civile.

Art. 609.

(Rinvio).

 

Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate

nell’articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente

codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile.

TITOLO TERZO

DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AVARIE COMUNI

Art. 610.

(Competenza).

 

Se la spedizione o, in caso di viaggio circolare, il viaggio

contributivo, ha termine in porto nazionale, la procedura per il

regolamento della contribuzione, a norma degli articoli 469 e

seguenti, si svolge avanti il pretore della circoscrizione nella

quale il porto e’ situato.

 

Se la spedizione o il viaggio contributivo hanno termine in porto

straniero, la procedura per il regolamento della contribuzione si

svolge avanti il pretore della circoscrizione nella quale e’

l’ufficio di iscrizione della nave.

Art. 611.

(Domanda di regolamento).

 

L’azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con

domanda di regolamento, proposta dall’armatore della nave o da altro

interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente

ai sensi del precedente articolo.

Art. 612.

(Atti preliminari).

 

Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i

verbali dell’investigazione prevista nell’articolo 182, gli atti

relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e

quelli dell’inchiesta sommaria prevista nell’articolo 578.

 

Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o piu’ liquidatori

d’avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell’elenco

speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa

il termine entro il quale il comandante della nave, quando non

l’abbia gia’ fatto in adempimento del disposto dell’articolo 304, e’

tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta

del verbale indicato dall’articolo 314; dispone per una data

successiva la convocazione degli interessati, dei quali l’istante ha

indicato il nome e il domicilio.

 

La cancelleria procede alla pubblicazione dell’ordinanza nell’albo

della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 613.

(Liquidatori d’avaria).

 

Ai liquidatori d’avaria si applicano le norme del codice di

procedura civile relative ai consulenti tecnici.

Art. 614.

(Adunanza di discussione).

 

Nel giorno stabilito per la convocazione, il pretore assistito dal

liquidatore procede, in presenza degli interessati, all’esame degli

atti indicati nel primo comma dell’articolo 612 e dei documenti

prodotti.

 

Esaurito tale esame, il pretore fissa con ordinanza il termine

entro il quale il liquidatore e’ tenuto a depositare, presso la

cancelleria, il regolamento contributorio.

 

Il termine di deposito puo’ essere prorogato a norma dell’articolo

154 del codice di procedura civile.

Art. 615.

(Pubblicazione del deposito del regolamento).

 

La cancelleria procede alla pubblicazione dell’avvenuto deposito

del regolamento contributorio nell’albo della pretura, e ne da’

comunicazione agli interessati, a norma dell’articolo 136 del codice

di procedura civile.

Art. 616.

(Impugnazione del regolamento).

 

L’impugnazione del regolamento contributorio e’ proposta con

ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di

cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se

l’ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e

presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.

 

Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato

d’ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di

trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 617.

(Omologazione del regolamento).

 

Se il regolamento contributorio non e’ impugnato, o se le

impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in

giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli

conferisce efficacia di titolo esecutivo.

 

Se una o piu’ impugnazioni sono accolte con sentenza passata in

giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso

liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui

all’articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.

 

Il nuovo regolamento non puo’ essere impugnato per motivi che hanno

gia’ formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.

Art. 618.

(Riapertura del regolamento).

 

Nella ipotesi di cui all’articolo 479, il pretore su istanza

dell’armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura

del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non

possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a

quanto altro e’ richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di

tener conto del valore delle cose ricuperate.

Art. 619.

(Chirografo di avaria).

 

Gli interessati possono, mediante stipulazione di chirografo di

avaria, far decidere da arbitri le cause relative alla formazione del

regolamento contributorio.

 

Al chirografo e al regolamento si applicano in tal caso le norme

del codice di procedura civile riguardanti l’arbitrato, se gli

interessati intendono che al regolamento venga dal pretore competente

conferita efficacia di sentenza, e di cio’ fanno espressa

dichiarazione nel chirografo.

TITOLO QUARTO

DELL’ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL’ARMATORE

Art. 620.

(Giudice competente).

 

Il procedimento di limitazione e’ promosso avanti il tribunale o il

pretore, nella circoscrizione dei quali e’ il foro generale

dell’armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di

navi minori e di galleggianti.

Art. 621.

(Domanda di limitazione).

 

L’armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne

propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del

precedente articolo.

 

Il ricorso deve indicare il nome, la paternita’, la nazionalita’ e

il domicilio dell’istante; la dichiarazione di residenza o l’elezione

di domicilio dell’istante stesso nel comune, in cui ha sede il

giudice competente; gli elementi di individuazione della nave,

l’ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si

trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.

 

Insieme con il ricorso, l’armatore deve depositare, a pena di

inammissibilita’, nella cancelleria del tribunale o della pretura:

a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda

ovvero, se la domanda e’ proposta dopo la fine del viaggio, al

termine di questo, nonche’, in entrambi i casi, del valore della nave

all’inizio del viaggio;

b) elenco dei proventi lordi del viaggio;

c) copia dell’inventario di bordo secondo le forme stabilite dal

regolamento;

d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con

l’indicazione del loro domicilio, del titolo e dell’ammontare del

credito di ciascuno;

e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.

 

Su istanza dell’armatore, il presidente del tribunale puo’ disporre

che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito

in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare

i dieci giorni, ma puo’ essere prorogato fino a otto giorni prima

della data fissata ai sensi dell’articolo 623 per la presentazione in

cancelleria delle domande dei creditori.

Art. 622.

(Valutazione della nave).

 

La dichiarazione del valore della nave all’inizio del viaggio deve

indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro

italiano navale o dell’ispettorato compartimentale, tenuto conto

altresi’ delle pertinenze indicate nella copia dell’inventario di

bordo di cui alla lettera c dell’articolo precedente. In caso di nave

assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di

assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell’articolo 515.

Art. 623.

(Sentenza di apertura).

 

Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla

domanda dell’armatore l’esistenza degli estremi di legge, dichiara

aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il

tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e

di quello passivo, per il riparto della somma e per l’istruzione dei

processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori

per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un

termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione

della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all’estero;

stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior

termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei

creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello

passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da

quest’ultima data, l’udienza di trattazione delle impugnazioni dello

stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.

Art. 624.

(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).

 

La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, e’ portata a

conoscenza dell’armatore e dei creditori indicati nell’elenco di cui

all’articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e’

altresi’ trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione della nave o

del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta

ufficiale del Regno.

 

L’ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa

annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,

e ne cura l’affissione nell’albo dell’ufficio stesso.

Art. 625.

(Effetti del procedimento sui debiti pecuniari).

 

Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti,

soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di

apertura.

 

I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e

sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

 

I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la

data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo

della somma limite dopo il riparto fra i creditori.

Art. 626.

(Improcedibilita’ e sospensione di atti esecutivi).

 

Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori

soggetti alla limitazione non possono promuovere l’esecuzione forzata

sui beni dell’armatore per le obbligazioni di cui all’articolo 275.

 

Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori

medesimi e’ sospeso, anche d’ufficio, con provvedimento del giudice

dell’esecuzione, e si estingue se non e’ riassunto nel termine

fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza

previste nell’articolo 640.

Art. 627.

(Opposizione dei creditori).

 

Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere

opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale del Regno, per l’inesistenza degli estremi di legge, in

contraddittorio dell’armatore.

 

L’opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice

designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che

non sia pronunciata sull’opposizione sentenza passata in giudicato.

Art. 628.

(Formazione dello stato attivo).

 

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice

designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, forma lo

stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti

indicati nell’articolo 621. Egli puo’ disporre anche d’ufficio

accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave

dichiarato dall’armatore o sulla consistenza e l’ammontare del nolo e

degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito

della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia

opportuno, il procedimento.

Art. 629.

(Deposito della somma limite).

 

Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della

dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell’ultimo comma

dell’articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non

superiore a cinque giorni, e le modalita’ per il deposito della somma

limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti

presentati dall’armatore, nonche’ di una congrua somma per le spese

del procedimento.

Art. 630.

(Integrazione della somma depositata).

 

Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell’articolo

628, risulta che il valore della nave o l’ammontare dei proventi e’

superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina

l’integrazione della somma depositata entro un termine non superiore

a cinque giorni.

 

Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o

inesattamente indicati dall’armatore per dolo o colpa grave, il

giudice designato provvede ai sensi dell’articolo 641.

Art. 631.

(Vendita della nave e cessione dei proventi).

 

Se l’armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto

per il deposito della somma limite a sensi dell’articolo 629, il

giudice designato, con ordinanza, puo’ autorizzare, in luogo del

deposito del valore della nave, la vendita all’incanto della nave

stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla

scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo.

 

Il giudice predetto, su istanza dell’armatore nel termine previsto

per il deposito della somma limite, puo’ altresi’ autorizzare la

cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro

un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello

fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso

un liquidatore.

 

Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro

un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello

fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia

integrata fino a concorrenza della somma limite.

Art. 632.

(Opposizione all’ordinanza di vendita della nave o di cessione dei

proventi).

 

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che autorizza

la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono

proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale,

sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza

non impugnabile.

 

L’opposizione sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

Art. 633.

(Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato).

 

I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli

precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all’armatore e

ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei

proventi e’ trasmessa inoltre all’ufficio di iscrizione della nave o

del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell’albo.

Art. 634.

(Formazione dello stato passivo).

 

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice

designato, sentiti l’armatore e i creditori concorrenti, procede alla

formazione dello stato passivo.

 

Art. 635.

(Avviso di deposito dello stato attivo e passivo).

 

L’avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo e’

comunicato all’armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, nonche’ all’ufficio d’iscrizione della

nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante

affissione nell’albo.

Art. 636.

(Impugnazione dello stato attivo e passivo).

 

Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono

proposte in contraddittorio dell’armatore e dei creditori

interessati, mediante citazione per l’udienza avanti il collegio,

fissata ai sensi dell’articolo 623.

 

Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il

giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo

stato attivo e di quello passivo e ordina l’integrazione della somma

depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.

Art. 637.

(Stato di riparto).

 

Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il

nuovo stato passivo e’ formato a norma dell’articolo precedente, i

creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di

riparto.

 

Se i creditori non raggiungono l’accordo, il giudice designato

procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l’ordine

delle cause di prelazione.

 

Lo stato di riparto e’ impugnabile, entro dieci giorni dal deposito

nella cancelleria, solo per quanto attiene all’ordine di prelazione.

 

Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello

definitivamente formato, provvede all’emissione dei mandati di

pagamento.

Art. 638.

(Ripartizione del residuo).

 

Fermo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 625, sul residuo

della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che

abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella

sentenza di apertura.

 

Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell’articolo

precedente, ma lo stato di riparto e’ impugnabile anche per motivi

attinenti all’esistenza del credito.

Art. 639.

(Fallimento dell’armatore).

 

Il fallimento dell’armatore, dichiarato successivamente al decorso

del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al

passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni,

ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo

comma dell’articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione;

le somme depositate non sono comprese nella massa attiva

fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano

al concorso sul patrimonio del fallito.

Art. 640.

(Decadenza dal beneficio della limitazione).

 

L’armatore decade dal beneficio della limitazione:

a) per l’inesatta indicazione o l’omissione, dolose o gravemente

colpose, di proventi della spedizione;

b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della

dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell’ultimo

comma dell’articolo 622;

c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma

limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per

l’omessa integrazione del deposito stesso;

d) per l’occultamento della nave ovvero per l’intralcio all’opera

dell’esperto nei casi di cui all’articolo 628.

Art. 641.

(Dichiarazione di estinzione del procedimento).

 

In caso di fallimento dell’armatore dichiarato prima del momento

indicato nell’articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti

nell’articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al

collegio.

 

Il collegio, accertati gli estremi di cui all’articolo 639 o quelli

della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di

limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta

deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei

processi di esecuzione di cui all’articolo 626.

 

La sentenza predetta e’ notificata e pubblicata nelle forme di cui

all’articolo 624.

Art. 642.

(Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore).

 

Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al

pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al

tribunale, al presidente e al giudice designato.

TITOLO QUINTO

DELL’ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 643.

(Competenza).

 

L’esecuzione forzata e’ promossa avanti il tribunale o il pretore,

nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a

seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o

galleggianti.

 

Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti

e’ autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura

civile.

Art. 644.

(Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari).

 

Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono

formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari le

navi e i galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze separabili.

 

Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono

carati di navi, il giudice competente puo’, sentiti i comproprietari

non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell’intera

nave, quando la quota del proprietario debitore eccede la meta’; in

tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sui

carati ad essi appartenenti e’ convertito nel diritto alla

corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e’ esente da

ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Art. 645.

(Navi non soggette a pignoramento e a sequestro).

 

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne’ di misure

cautelari:

a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto

della marina militare nazionale;

b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di

preminente interesse nazionale dal ministro per le comunicazioni, se

non sia intervenuta la autorizzazione del ministro medesimo;

c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio

della navigazione interna, se non sia intervenuta l’autorizzazione

del ministro per le comunicazioni;

d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di

navigazione, purche’ non si tratti di debiti a causa del viaggio che

stanno per intraprendere o che proseguono. La nave marittima si

reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le

spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante

di porto ha dato la relativa autorizzazione.

Art. 646.

(Provvedimenti per impedire la partenza della nave).

 

Il giudice competente a sensi dell’articolo 643, e, ove ricorra

l’urgenza, il comandante del porto, o l’autorita’ di polizia

giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i

provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

Art. 647.

(Precetto).

 

Il precetto e’ regolato dalle disposizioni del codice di procedura

civile, ma il termine ad adempiere e’ ridotto a ventiquattro ore.

 

Art. 648.

(Notificazione del precetto).

 

Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al

debitore proprietario.

 

Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che

si sia proceduto al pignoramento.

CAPO II

Del procedimento di espropriazione forzata

Art. 649.

(Giudice dell’esecuzione).

 

L’espropriazione e’ diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti

il tribunale la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal

presidente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo

di cui al terzo comma dell’articolo 653, entro due giorni da che e’

stato formato.

 

Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte piu’

magistrati, la nomina e’ fatta dal pretore dirigente a norma del

comma precedente. Si applicano al giudice dell’esecuzione gli

articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.

Art. 650.

(Forma del pignoramento di navi o di carati di navi).

 

L’atto di pignoramento deve contenere:

1) l’enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in

forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma

esecutiva;

2) la data della notificazione del precetto;

3) l’ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi

atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la

soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i

carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative

pertinenze;

4) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero,

se oggetto dell’espropriazione e’ una nave in corso di navigazione,

di non far ripartire la nave dal porto di arrivo;

5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.

 

Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante,

mediante notificazione dell’atto al debitore proprietario e al

comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice

competente ai sensi dell’articolo 643 puo’ prescrivere che la

notificazione dell’atto al comandante sia eseguita per mezzo di

telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante

comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.

 

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta

regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il

creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione

nel registro d’iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche

all’annotazione sull’atto di nazionalita’. Se la nave e’ in

costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro

delle navi in costruzione.

 

Il detto ufficio e’ tenuto a consegnare al creditore un certificato

dal quale risulti l’espletamento delle formalita’ indicate nel

precedente comma.

Art. 651.

(Forma del pignoramento di pertinenze separabili).

 

Il pignoramento di pertinenze separabili e’ autorizzato dal pretore

della circoscrizione, nella quale si trova la nave, su istanza del

creditore precettante, sentiti i creditori ipotecari. Esso e’

eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,

riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall’ufficiale

giudiziario, il quale cura il deposito delle cose nei magazzini

generali o in altro luogo idoneo, e nomina un custode.

Art. 652.

(Amministrazione della nave pignorata).

 

Il capo dell’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’articolo

643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori

ipotecari, puo’ disporre che la nave pignorata per intero o per

carati, intraprenda uno o piu’ viaggi, prescrivendo con ordinanza le

garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni

caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.

 

Il viaggio non puo’ essere incominciato sino a che l’ordinanza non

sia stata resa pubblica con le forme previste dall’articolo 250, e il

richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi

giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e

condurre a termine il viaggio o i viaggi.

 

Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell’effettuato

deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione.

Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente e’ tenuto per

la differenza, e per il pagamento di questa il giudice puo’ emettere

decreto di ingiunzione.

 

Il giudice puo’ anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari

o privilegiati, decreto d’ingiunzione a carico dei debitori del nolo,

degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572,

sempre che non vi sia stata surroga dell’assicuratore.

 

Con il decreto d’ingiunzione e’ nominato il curatore della nave,

nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre

opposizione.

 

I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e

altresi’ quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente,

possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia

richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di

aggiudicazione.

Art. 653.

(Domanda di vendita).

 

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il

creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo

puo’ chiedere la vendita della nave o del carato con ricorso al

giudice competente ai sensi dell’articolo 643.

 

Il ricorso e’ notificato al proprietario debitore, ai creditori

ipotecari e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del

codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro

osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave

straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

 

Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre

novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e’ tenuto a

depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi

dell’articolo 643 il ricorso notificato e l’estratto del registro di

iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si

forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile,

fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di

cui all’ultimo comma dell’articolo 650 di questo codice, e con le

eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di

vendita.

Art. 654.

(Designazione del giudice dell’esecuzione e nomina dell’esperto).

 

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo,

eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi

dell’articolo 643, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione e

alla designazione di un esperto per la stima della nave, e fissa un

termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della

relazione.

 

Se siano stati osservati gli adempimenti di cui all’articolo 652,

secondo comma, non si fa luogo alla designazione dell’esperto, se non

dopo dieci ma non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

Art. 655.

(Ordinanza di vendita).

 

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il

giudice dell’esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il

creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli

intervenuti, nonche’ il console dello Stato di cui la nave batte la

bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

 

Art. 656.

(Contenuto dell’ordinanza).

 

L’ordinanza deve contenere la descrizione della nave esproprianda

in tutto o per carati, e stabilire:

1) il prezzo base dell’incanto, determinato dall’esperto;

2) il giorno e l’ora dell’incanto;

3) l’ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli

offerenti per il decimo del prezzo base e per il presumibile

ammontare delle spese d’incanto e di registrazione del decreto di

trasferimento, nonche’ il termine entro il quale la cauzione stessa

deve essere prestata dagli offerenti;

4) la misura minima dell’aumento delle offerte;

5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione

definitiva, entro il quale il prezzo deve essere depositato, e le

modalita’ del deposito.

Art. 657.

(Notificazione e pubblicita’ dell’ordinanza di vendita).

 

L’ordinanza di vendita e’ notificata, a cura del cancelliere del

giudice dell’esecuzione, alle persone indicate nell’articolo 655, che

non sono comparse.

 

L’ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere,

in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi

legali. Copia di essa e’ affissa, almeno dieci giorni prima della

vendita, in apposito albo presso l’ufficio della cancelleria.

 

Il giudice dell’esecuzione puo’ nella stessa ordinanza disporre le

altre forme di pubblicita’ che ritiene opportune.

Art. 658.

(Persone ammesse a fare offerte).

 

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione

stabilita nell’ordinanza di vendita.

 

Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di

mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono

fare offerte per persona da nominare.

 

Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

Art. 659.

(Modalita’ dell’incanto).

 

L’incanto ha luogo avanti il giudice dell’esecuzione nella sala

delle udienze, col sistema della candela vergine.

 

La nave o i carati sono aggiudicabili a chi abbia fatto l’offerta

maggiore.

 

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando

essa e’ superata da altra valida.

 

L’incanto, se non puo’ compiersi nella stessa udienza, e’

continuato nel primo giorno seguente non festivo.

Art. 660.

(Aggiudicazione per persona da nominare).

 

Il procuratore legale, che e’ rimasto aggiudicatario per persona da

nominare, deve, nei tre giorni dall’incanto, dichiarare in

cancelleria il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta,

depositando il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene

definitiva al nome del procuratore.

Art. 661.

(Ulteriori incanti, vendita senza incanto).

 

Quando la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte,

il giudice dell’esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore

proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo

di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento

a quello precedente.

 

Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del

prezzo base, la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di

offerte, il giudice dell’esecuzione, sentiti i creditori interessati

e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza

incanto, prescrivendone le condizioni.

Art. 662.

(Offerte di aumento).

 

Nei dieci giorni successivi all’incanto possono presentarsi al

giudice dell’esecuzione offerte di acquisto a un prezzo superiore

almeno di un sesto a quello di aggiudicazione.

 

L’offerta deve essere accompagnata dal deposito di una cauzione

pari al venti per cento del prezzo offerto.

 

Il giudice dell’esecuzione, accertato l’adempimento delle predette

formalita’, stabilisce un nuovo incanto, a norma degli articoli

precedenti, sulla base del prezzo aumentato.

Art. 663.

(Versamento del prezzo).

 

L’aggiudicatario, entro il termine fissato dall’ordinanza di

vendita, deve versare il residuo prezzo secondo le modalita’ fissate

nell’ordinanza stessa, e depositare in cancelleria il documento

comprovante l’avvenuto versamento.

Art. 664.

(Trasferimento della nave).

 

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione con

decreto trasferisce all’aggiudicatario la nave descritta nella

ordinanza di vendita, e ingiunge all’ufficio competente di cancellare

le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.

 

Il decreto, trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante, e’ reso pubblico a norma dell’articolo

250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della

nave.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

vendita senza incanto.

Art. 665.

(Trasferimento dei carati di nave).

 

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con

decreto, trasferisce all’aggiudicatario i carati indicati nella

ordinanza di vendita e ingiunge all’ufficio competente di restringere

le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione.

 

Il decreto e’ trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma

dell’articolo 250.

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla

vendita senza incanto.

Art. 666.

(Inadempienza dell’aggiudicatario).

 

Se il prezzo non e’ versato entro il termine stabilito, il giudice

dell’esecuzione, con ordinanza pubblicata e affissa nelle forme

stabilite nell’articolo 657, dispone che si proceda a nuovo incanto.

 

L’ammontare della cauzione prestata dall’aggiudicatario

inadempiente, dedotte le spese, si distribuisce insieme col prezzo

ottenuto nel nuovo incanto.

 

Se il prezzo unito alla cauzione e’ inferiore a quello dell’incanto

precedente, il giudice dell’esecuzione, su istanza di un creditore

intervenuto, emette a carico dell’aggiudicatario inadempiente decreto

di ingiunzione a versare la differenza, entro il termine di cinque

giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l’aggiudicatario

puo’ proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

 

Art. 667.

(Opposizioni all’esecuzione).

 

La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte

istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la

pignorabilita’ della nave o dei carati, si propongono con ricorso al

giudice dell’esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice

competente ai sensi dell’articolo 643, salva l’applicazione

dell’articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il

giudice dell’esecuzione, se e’ competente per la causa, provvede alla

istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di

procedura civile, altrimenti fissa con decreto l’udienza di

comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il

termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 668.

(Opposizioni agli atti esecutivi).

 

Salva l’applicazione dell’articolo 480, terzo comma, del codice di

procedura civile, le opposizioni relative alla regolarita’ formale e

alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonche’

quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con

ricorso al giudice dell’esecuzione, o, in difetto con citazione al

giudice competente ai sensi dell’articolo 643, nel termine perentorio

di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il

titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli

atti furono compiuti.

 

Il giudice dell’esecuzione provvede a norma dell’articolo 618 del

codice di procedura civile.

Art. 669.

(Opposizione di terzi).

 

Il terzo che pretende avere la proprieta’ o altro diritto reale

sulla nave o sui carati, soggetti ad espropriazione, puo’ proporre

opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia

disposta la vendita.

 

Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice

di procedura civile.

Art. 670.

(Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo

proprietario).

 

Quando l’espropriazione della nave o dei carati di nave e’ promossa

dai creditori dell’armatore non proprietario, assistiti da privilegio

navale, il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati

anche al proprietario non armatore.

 

Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si

compiono nei confronti del proprietario non armatore, al quale si

applicano tutte le disposizioni relative al debitore, ad eccezione

del divieto di cui all’articolo 658, terzo comma.

 

Ogni volta che, a norma del presente capo, deve essere sentito il

debitore, deve essere sentito anche il proprietario non armatore.

 

Ai fini del comma precedente, il terzo proprietario e’ equiparato

al proprietario non armatore.

Art. 671.

(Vendita di pertinenze separate).

 

Alla procedura di vendita di cose gia’ costituenti pertinenze, si

applicano le norme del codice di procedura civile relative alla

vendita di cose mobili.

Art. 672.

(Rinvio).

 

Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla

sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni

del codice di procedura civile.

CAPO III

Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche

Art. 673.

(Facolta’ di liberare la nave).

 

Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il

suo titolo e non e’ personalmente obbligato verso creditori

privilegiati o ipotecari, ha facolta’ di liberare la nave o i carati

da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto

anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 674.

(Liberazione dopo il pignoramento).

 

La facolta’ prevista dall’articolo precedente spetta all’acquirente

anche dopo il pignoramento, purche’ egli nel termine di trenta giorni

proceda in conformita’ di quanto e’ disposto dall’articolo seguente.

Art. 675.

(Istanza per la liberazione).

 

L’acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti

proprietari un atto contenente:

1) la data e la qualita’ del suo titolo e la data della

trascrizione;

2) il nome dei suoi danti causa;

3) gli elementi di individuazione della nave;

4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico

dell’acquirente, o il valore che egli offre di pagare;

5) l’elenco dei creditori ipotecari coll’indicazione dei loro nomi,

delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della

trascrizione di essi;

6) l’offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione

e dall’inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato,

affinche’ sia diviso tra i creditori;

7) l’elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che

sarebbe competente per l’esecuzione.

 

Un estratto sommario di quest’atto deve essere inserito nel

giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l’ufficio

d’iscrizione della nave o del galleggiante.

Art. 676.

(Istanza di vendita all’incanto della nave).

 

Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni

dalla notificazione e dall’inserzione disposta nell’articolo

precedente, puo’ domandare la vendita allo incanto, offrendo

l’aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del prezzo

e per l’adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta

dall’istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata

all’acquirente, e depositata nella cancelleria del giudice competente

a norma dell’articolo 643, il quale constatata la regolarita’ degli

atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana ordinanza di

vendita ai sensi degli articoli 656, 657.

Art. 677.

(Provvedimento di liberazione).

 

Se la vendita non e’ domandata nel termine o nel modo stabilito

nell’articolo precedente o se la domanda e’ respinta, il prezzo

offerto dall’acquirente rimane definitivamente fissato.

 

Eseguito dall’acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il

presidente del tribunale, competente a norma dell’articolo 643,

ordina con decreto all’ufficio competente la cancellazione o la

restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

 

Il decreto e’ trasmesso d’ufficio dal cancelliere all’ufficio

d’iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a

norma dell’articolo 250.

Art. 678.

(Aggiudicazione al terzo acquirente).

 

Se l’aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice

competente ai sensi dell’articolo 643, con decreto, pronuncia la

conferma del titolo di acquisto e ingiunge all’ufficio competente di

cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.

 

Il decreto e’ trasmesso dal cancelliere all’ufficio di iscrizione

della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma

dell’articolo 250.

 

Il terzo acquirente, al quale e’ stata aggiudicata la nave o il

carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di

cio’ che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Art. 679.

(Effetti del mancato deposito del prezzo).

 

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la

domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi

rimane senza effetto, salva la responsabilita’ del richiedente per i

danni verso i creditori.

CAPO IV

Della distribuzione del prezzo

Art. 680.

(Disposizioni generali).

 

Nel caso di cui all’articolo 677, il terzo acquirente deposita

presso la cancelleria del giudice, competente a norma dell’articolo

643, l’elenco dei creditori ipotecari trascritti e di quelli

privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice

dell’esecuzione.

 

Nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 644, i

comproprietari non debitori depositano presso la cancelleria del

giudice, competente ai sensi dell’articolo 643, la domanda con gli

atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine

stabilito.

 

La distribuzione del prezzo non e’ sospesa per il ritardo del

deposito del nolo o dei proventi della amministrazione della nave

regolata dall’articolo 652, alla distribuzione dei quali si procede

separatamente.

Art. 681.

(Rinvio).

 

La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose gia’

costituenti pertinenze separabili e’ regolata dalle norme del codice

di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato

dalla vendita di cose mobili.

 

La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi

dell’articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita

forzata di nave o carati e’ regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a

598 del codice di procedura civile.

CAPO V

Dei procedimenti cautelari

Art. 682.

(Provvedimento di autorizzazione).

 

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro

giudiziario o conservativo deve contenere:

1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei

carati senza ordine di giustizia;

2) l’intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si

tratta di nave in corso di navigazione, di non farla ripartire dal

porto di arrivo;

3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante,

cui si riferisce l’autorizzazione.

Art. 683.

(Notificazione del provvedimento).

 

Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve

essere notificato al proprietario e al comandante della nave.

 

Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se

chi agisce e’ creditore dell’armatore non proprietario ed e’

assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si

tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od

ipoteche.

 

Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito puo’

prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia

eseguita secondo le modalita’ indicate dal secondo comma

dell’articolo 650.

Art. 684.

(Pubblicita’ del provvedimento).

 

Il provvedimento notificato e’, a cura del creditore, trascritto

nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o

loro carati, annotato inoltre sull’atto di nazionalita’.

Art. 685.

(Amministrazione della nave sequestrata).

 

In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo,

all’amministrazione della nave si applica il disposto dell’articolo

652.

Art. 686.

(Rinvio).

 

Per quanto non e’ espressamente disposto nel presente capo, si

applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti

il sequestro.

PARTE SECONDA

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

LIBRO PRIMO

DELL’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO PRIMO

((DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE))

Art. 687.

(Amministrazione dell’aviazione civile).

 

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei

poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, nonche’ fatte salve le competenze specifiche degli altri

enti aeronautici, agisce come unica autorita’ di regolazione tecnica,

((certificazione, vigilanza e controllo)) nel settore dell’aviazione

civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura

la presenza e l’applicazione di sistemi di qualita’ aeronautica

rispondenti ai regolamenti comunitari.

 

((Le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti

aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive,

nonche’ dalle norme statutarie ed organizzative.))

Art. 688.

(( (Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi).))

 

((Negli aeroporti situati all’interno di porti marittimi la

vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e

aeromobili e’ esercitata, d’intesa, dall’ENAC e dall’autorita’

marittima.))

Art. 689.

(( (Vigilanza sul traffico nazionale all’estero).))

 

((La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale

all’estero e’ esercitata dall’autorita’ consolare.))

Art. 690.

(Annessi ICAO).

 

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa

all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7

dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948,

n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in

via amministrativa, ((per le singole materie,)) sulla base dei

principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal

decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche

mediante l’emanazione di regolamenti tecnici dell’ENAC.

 

Con le stesse modalita’ di cui al primo comma si provvede

all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche

degli annessi e al recepimento dell’ulteriore normativa tecnica

applicativa degli stessi ((, nonche’ delle disposizioni tecniche

attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali

collegati con gli annessi)).

 

((Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica

attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite

dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni,

l’ENAC determina le condizioni di applicabilita’, attuazione e

regolarita’ dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.))

 

Il Governo della Repubblica e’ autorizzato a modificare ((o

sostituire)), con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei

principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4

luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con

quelle degli annessi oggetto del recepimento.

TITOLO SECONDO

((DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA))

Art. 691.

(( (Servizi della navigazione aerea).))

 

((I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa

comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di

controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di

area, dell’avvicinamento e dell’aeroporto; i servizi di informazioni

volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.))

Art. 691-bis

(Fornitura dei servizi della navigazione aerea).

 

Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa

comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche’ la redazione

delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., societa’

pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

 

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso

di apposita licenza o certificazione.

 

Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il

gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di

competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e

del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento

degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresi’, la gestione e la

manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di

sua proprieta’.

 

L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo

stipulando ((…)) specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre

all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

del Ministero della difesa ((anche al fine di garantire un livello di

sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea

equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea)). Sono fatte

salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.

TITOLO TERZO

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI ((AEROPORTI))

CAPO I

Della proprieta’ e dell’uso degli ((aeroporti))

Art. 692.

(( (Beni del demanio aeronautico statale).))

 

((Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato

strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

 

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare

aeronautico.))

Art. 693.

(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico).

 

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del

primo comma dell’art. 692 sono assegnati all’ENAC in uso gratuito

((per il successivo affidamento)) in concessione al gestore

aeroportuale.

 

All’individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le

amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

((I beni del demanio militare aeronautico, non piu’ funzionali ai

fini militari e da destinare all’aviazione civile in quanto

strumentali all’attivita’ del trasporto aereo, sono individuati con

provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al

demanio aeronautico civile per l’assegnazione in uso gratuito

all’ENAC ed il successivo affidamento in concessione di cui al primo

comma. Il Ministero della difesa puo’ disporre, compatibilmente con

le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di

suolo od infrastrutture di aeroporti militari per destinazioni

comunque afferenti ad attivita’ aeronautiche.))

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno

diritto di prelazione per l’acquisizione al proprio demanio o

patrimonio degli ((aeroporti)) e dei beni del demanio aeronautico

civile di cui all’articolo 692, in caso di loro alienazione o

dismissione da parte dello Stato.

Art. 694.

( ((Aeroporti)) privati).

 

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli

effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali ((e delle

convenzioni)) vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei

privati, sul suolo di proprieta’ privata, di ((aeroporti)) e di altri

impianti aeronautici, sono autorizzati dall’ENAC.

Art. 695.

(Mutamenti relativi ai diritti su ((aeroporti)) e su altri impianti

privati).

 

L’alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e

qualunque altro atto dispositivo di ((aeroporti)) o di altri impianti

aeronautici privati sono preventivamente comunicati all’ENAC, anche

ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza.

Art. 696.

(Opere di pubblico interesse).

 

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie

((alla realizzazione)) ed all’ampliamento di ((aeroporti)) e di altri

impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea

e’ fatta dall’ENAC ed e’ comunicata al Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell’economia e delle

finanze, puo’ annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data

di ricezione.

Art. 697.

(( (Aeroporti aperti al traffico civile).))

 

((Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione

d’idoneita’ al servizio da parte dell’ENAC:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti

pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro della

difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell’articolo 694 e

adibiti dal gestore all’esercizio del traffico aereo.))

Art. 698.

(( (Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale) )).

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano e sentita l’Agenzia del demanio, sono

individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari

da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, ((gli

aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale)), quali

nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello

Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico,

dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi,

nonche’ di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo

procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del

Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti

di interesse regionale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,

composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,

del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato

di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna

indennita’ o compenso ne’ rimborsi spese.

Art. 699.

(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile).

 

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti

aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l’uso

degli aeroporti ((e, in particolare, delle disposizioni previste, per

ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo)).

 

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita’

o quando cio’ sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in

ogni caso la facolta’ dell’ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Art. 700.

(Uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile).

 

Salvo il caso di necessita’, per l’uso degli ((aeroporti)) privati

non aperti al traffico civile e’ richiesto il consenso ((del

gestore)) dell’aeroporto.

Art. 701.

(( (Aviosuperfici).))

 

((Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree,

diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e

sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze

dell’ENAC in materia di sicurezza, nonche’ delle regioni, degli enti

locali e delle altre autorita’ secondo le rispettive attribuzioni.

 

I comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica,

tengono in considerazione le finalita’ aeronautiche proprie delle

aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.))

Art. 702.

(Progettazione delle infrastrutture aeroportuali).

 

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione

di opere pubbliche, l’approvazione dei progetti di costruzione, di

ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di

adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di

eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta

mobilita’, e’ di spettanza dell’ENAC, anche per la verifica della

conformita’ alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di

pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

 

((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Art. 703.

(Devoluzione delle opere non amovibili).

 

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale

appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della

concessione.

 

Ove non diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando la

stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull’area

demaniale, restano acquisite allo Stato.

 

L’ENAC ha facolta’, d’intesa con le autorita’ che hanno rilasciato

la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la

restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’ENAC, ove il

concessionario non esegua l’ordine di demolizione, puo’ provvedervi

d’ufficio ai sensi dell’articolo 54.

 

Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario

subentrante ha l’obbligo di corrispondere al concessionario uscente

il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell’atto di

concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi

insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per

intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati

((o acquisiti)) dal concessionario uscente con proprie risorse,

inseriti nel contratto di programma e approvati dall’ENAC, e’ pari al

valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti

e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti

beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile

dalla contabilita’ analitica regolatoria certificata presentata dal

concessionario uscente per l’annualita’ immediatamente precedente.

 

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro

sul sedime aeroportuale, realizzati ((o acquisiti)) dal

concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo

svolgimento di attivita’ di natura commerciale, come tali non

soggette a regolazione tariffaria, restano di proprieta’ del demanio

dello Stato, senza che sia dovuto alla societa’ concessionaria alcun

rimborso ((, salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura

commerciale per cui sia stata autorizzata dall’ENAC la realizzazione

o l’acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all’attivita’

aeroportuale e alla valorizzazione dell’aeroporto, per i quali spetta

un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilita’

analitica regolatoria)).

 

Il concessionario uscente e’ obbligato a proseguire

nell’amministrazione dell’esercizio ordinario dell’aeroporto alle

stesse condizioni fissate all’atto di concessione sino al subentro

del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di

subentro dovuto dallo stesso, ((salva diversa determinazione

dell’ENAC motivata)) in ordine al corretto svolgimento del servizio.

 

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la

concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario

che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario

il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non

amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la

scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto

dall’articolo 1453 del codice civile.

 

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e

indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora

meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e

indennizzi siano gia’ previsti nelle convenzioni di gestione

aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate.

CAPO II

((Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra))

Art. 704.

(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale).

 

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti

e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e,

limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con

il Ministro della difesa. (71) ((80))

 

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di

quaranta anni, e’ adottato, su proposta del-l’ENAC, all’esito di

selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica

secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita’,

nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’ENAC, sentita,

laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui

territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione. (71) ((80))

 

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese

straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia

una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale

ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita’.

 

L’affidamento in concessione e’ subordinato alla sottoscrizione di

una convenzione fra il gestore aeroportuale e l’ENAC, nel rispetto

delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. L’ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi’, entro

sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo

all’affidamento in concessione, un contratto di programma che

recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata

dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita’, e

quella recata dall’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248.

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per

la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e

delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,

compresa la rispondenza dell’effettivo sviluppo e della qualita’ del

servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute

nei piani di investimento di cui all’atto di concessione. Deve

inoltre contenere le modalita’ di definizione ed approvazione dei

programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di

decadenza o revoca della concessione, nonche’ le disposizioni

necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del

settore.

 

—————

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l’art. 3, comma 2)

che “le disposizioni di cui all’articolo 704, primo e secondo comma,

del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto

legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione

aeroportuale gia’ rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche’

ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente

alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai

sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12

novembre 1997, n. 521”.

—————

AGGIORNAMENTO (80)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal D.L. 31

dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28

febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l’art. 3, comma 2) che “le

disposizioni di cui all’articolo 704, primo e secondo comma, del

codice della navigazione, come modificato dal presente decreto

legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione

aeroportuale gia’ rilasciate, anche in base a legge speciale, e in

ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonche’ ai procedimenti di

rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di

entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre

1997, n. 521”.

Art. 705.

(Compiti del gestore aeroportuale).

 

((Il gestore aeroportuale e’ il soggetto cui e’ affidato, sotto il

controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attivita’ o in

via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo

criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture

aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita’ dei vari

operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale

considerato. L’idoneita’ del gestore aeroportuale a espletare le

attivita’ di cui al presente comma, nel rispetto degli standard

tecnici di sicurezza, e’ attestata dalla certificazione rilasciata

dall’ENAC.))

 

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le

competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e

sicurezza pubblica, difesa civile, ((prevenzione degli incendi e

lotta agli incendi)), soccorso e protezione civile, il gestore

aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la

convenzione ed il contratto di programma;

((b) organizza l’attivita’ aeroportuale al fine di garantire

l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura

di attivita’ e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche

mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla

tipologia di traffico;))

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari

servizi di assistenza a terra, di cui all’articolo 706, fornendoli

direttamente o coordinando l’attivita’ dei soggetti idonei che

forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con la societa’

Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura

l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali,

al fine di non interferire con l’attivita’ di movimentazione degli

aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del

regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di

servizi aeroportuali, ((…));

((e-bis) propone all’ENAC l’applicazione delle misure

sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso

degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da

parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e

aeroportuali;

e-ter) applica, in casi di necessita’ e urgenza e salva ratifica

dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste

dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;))

f) fornisce tempestivamente notizie all’ENAC, alla societa’ Enav,

ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello

del servizio ed a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto,

nonche’ alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio

per la navigazione aerea nell’ambito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformita’ alle direttive

emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

dall’ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita’

dei servizi offerti all’utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e

merci, conformemente alle disposizioni vigenti ((, nonche’ la

gestione degli oggetti smarriti.))

Art. 706.

(( (Servizi di assistenza a terra).))

 

((I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al

traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale

che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti

idonei dall’ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.))

CAPO III

Vincoli della proprieta’ privata

Art. 707.

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni).

 

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC

individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli

aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la

navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa,

conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,

nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione

ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di

pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

 

Il personale incaricato dall’ENAC di eseguire i rilievi e di

collocare i segnali puo’ accedere nella proprieta’ privata,

richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l’assistenza della

forza pubblica.

 

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono

indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito

nell’ufficio del comune interessato.

 

Dell’avvenuto deposito e’ data notizia, entro dieci giorni,

mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione

interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne

pubblicita’ ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti

idonei.

 

((Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere

autorizzate opere o attivita compatibili con gli appositi piani di

rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche

sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del

regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti,

di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.))

 

((Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al presente

articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate

con decreto del Ministro della difesa.))

Art. 708.

(( (Opposizione).))

 

((Nel termine di sessanta giorni dall’avviso di deposito di cui

all’articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo’, con

atto notificato all’ENAC, proporre opposizione avverso la

determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta’,

e del predetto termine, e’ fatta menzione nel medesimo avviso.

 

L’ENAC decide sull’opposizione entro sessanta giorni dalla notifica

della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l’opposizione

s’intende respinta.))

Art. 709.

(Ostacoli alla navigazione).

 

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le

piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che

((, anche in virtu’ delle loro destinazioni d’uso,)) interferiscono

con le superfici di rispetto, come definite dall’ENAC con proprio

regolamento.

 

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea

e’ subordinata all’autorizzazione dell’ENAC, previo coordinamento,

ove necessario, con il Ministero della difesa.

Art. 710.

(( (Aeroporti militari).))

 

((Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le

competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla

navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di

cui all’articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all’articolo 712;

e) all’abbattimento degli ostacoli ed all’eliminazione dei pericoli

di cui all’articolo 714.))

Art. 711.

(( (Pericoli per la navigazione).))

 

((Nelle zone di cui all’articolo 707, sono soggette a limitazioni

le opere, le piantagioni e le attivita’ che costituiscono un

potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per

la navigazione aerea.

 

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l’esercizio delle

attivita’ di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle

autorita’ preposte, sono subordinati all’autorizzazione dell’ENAC,

che ne accerta il grado di pericolosita’ ai fini della sicurezza

della navigazione aerea.))

Art. 712.

(Collocamento di segnali).

 

L’ENAC, anche su segnalazione delle autorita’ e degli organismi

locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con

riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi

dell’articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui

rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore

visibilita’, nonche’ l’adozione di altre misure necessarie per la

sicurezza della navigazione.

 

((Il monitoraggio dell’efficienza dei segnali nelle zone di cui

all’articolo 707 compete al gestore aeroportuale.))

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all’ENAC eventuali

inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di

segnali.

Art. 713.

(( (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della

navigazione aerea).))

 

((Le aree in prossimita’ di aviosuperfici o di impianti aeronautici

destinati al servizio della navigazione aerea possono essere

assoggettate dall’ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e

711, a tutela dell’interesse pubblico.))

Art. 714.

(( (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).))

 

((L’ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti

gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea

o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e’ posto a

carico del proprietario dell’opera che costituisce ostacolo.

 

Se l’ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla

data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in

carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e’ corrisposta

un’indennita’ all’interessato che abbia subito un pregiudizio in

conseguenza dell’abbattimento o dell’eliminazione.))

Art. 714-bis.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715.

(Valutazione di rischio delle attivita’ aeronautiche).

 

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita’

aeronautiche ((alle comunita’)) presenti sul territorio limitrofo

agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare

la valutazione dell’impatto di rischio.

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione

del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione

di cui al primo comma.

Art. 715-bis.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-ter.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-quater.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 715-quinquies.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 716.

(( (Inquinamento acustico).))

 

((La realizzazione di opere e l’imposizione di nuove destinazioni

urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate

all’osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento

acustico.))

Art. 717.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 717-bis.

 

((ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEI CAPI DA

I A III DEL TITOLO III DEL LIBRO I DELLA PARTE II DISPOSTA DAL D.LGS.

9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO IV

Della polizia degli ((aeroporti))

Art. 718.

(Funzioni di polizia e di vigilanza).

 

Le funzioni di polizia degli ((aeroporti)) sono esercitate

dall’ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche ((,

unitamente all’applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle

misure interdittive temporanee di cui all’articolo 705, secondo

comma, lettere e-bis) ed e-ter).))

 

I soggetti privati che esercitano un’attivita’ nell’interno degli

((aeroporti)) sono soggetti alla vigilanza dell’ENAC, nell’esercizio

dei poteri autoritativi di competenza, nonche’ al coordinamento e

controllo del gestore aeroportuale. ((Ferme restando le competenze

delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti

si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell’ENAC.))

 

L’ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa’

Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

Al personale dell’ENAC autorizzato a svolgere attivita’ ispettiva

e’ garantito l’accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle

infrastrutture, nonche’ alle documentazioni pertinenti alle attivita’

connesse alla navigazione aerea.

Art. 719.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 720.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 721.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 722.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 723.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 724.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 725.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 726.

(Impiego di mezzi per urgenti necessita’).

 

Il ((ENAC)) puo’, in caso di urgente necessita’ di servizio,

ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali

si trovino nell’aeroporto, siano messi a sua disposizione con il

relativo personale. Puo’ parimenti ordinare che sia messo a sua

disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.

Art. 727.

(Soccorso ad aeromobili in pericolo).

 

Il ((ENAC)), che abbia notizia di un aeromobile in pericolo o della

caduta di un aeromobile o di altro sinistro, deve immediatamente

provvedere al soccorso, e quando non abbia a disposizione o non possa

procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso ad altre autorita’,

che possano utilmente intervenire.

 

Quando l’autorita’ aeronautica non puo’ tempestivamente

intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi

dall’autorita’ comunale, o da quella marittima se il sinistro e’

avvenuto in mare.

Art. 728.

(Compenso e indennita’).

 

Qualora nelle operazioni di soccorso di cui all’articolo precedente

siano stati impiegati mezzi appartenenti a privati, le persone che

hanno prestato il soccorso hanno diritto a compenso per l’opera

utilmente prestata, nonche’, in ogni caso, al risarcimento dei danni

e al rimborso delle spese, secondo i criteri fissati dagli articoli

983 e seguenti, quando ne ricorrano gli estremi; negli altri casi

secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 729.

(Rimozione di relitti).

 

Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un

((aeroporto)) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di

provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il

termine per l’esecuzione.

 

Se il proprietario non esegue l’ordine nel termine fissato,

l’autorita’ provvede d’ufficio alla rimozione e alla vendita dei

relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e’

sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e’ tenuto a

corrispondere allo Stato la differenza.

 

Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla

differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari

sull’aeromobile.

 

Nei casi di urgenza l’autorita’ puo’ senz’altro provvedere

d’ufficio per conto e a spese del proprietario.

Art. 730.

(Ingiunzione per rimborso di spese).

 

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto

di privati, il ((ENAC)) emette ingiunzione resa esecutoria con

decreto del pretore competente per territorio.

 

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al

debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ((ENAC))

puo’ procedere agli atti esecutivi.

 

Entro il termine predetto il debitore puo’ fare opposizione al

decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito a al suo

ammontare ((…)). (17)

 

L’opposizione e’ proposta dinanzi al giudice competente per valore.

 

—————

AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n.

96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’

costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con

le parole: “previo versamento della somma indicata nell’atto di

ingiunzione”.

TITOLO QUARTO

((DEL PERSONALE AERONAUTICO))

Art. 731.

(( (Il personale aeronautico).))

 

((Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale

aeronautico di cui all’annesso n. 1 alla Convenzione relativa

all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre

1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,

ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e’ previsto

il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

 

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale non di volo.))

Art. 732.

(( (Personale di volo).))

 

((Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di

aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli

impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.))

Art. 733.

(Personale non di volo).

 

Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

((e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.))

Art. 733-bis.

(( (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al

pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei

servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale).))

 

((I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del

personale di volo di cui all’articolo 732, primo comma, lettera a),

nonche’ del personale non di volo di cui all’articolo 733, primo

comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il

servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono

disciplinati dalla normativa europea, nonche’ dalla normativa tecnica

nazionale adottata dall’ENAC ai sensi degli articoli 687, primo

comma, e 690, primo e secondo comma, nonche’ dai manuali operativi

dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell’Aeronautica

Militare e degli operatori aerei.))

Art. 734.

(Licenze ed attestati).

 

I titoli professionali, i requisiti e le modalita’ per il rilascio,

il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle

licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono

disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformita’

all’articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

 

L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e

comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e

della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di

volo ((, coordinando le attivita’ per il conseguimento e il

mantenimento dell’idoneita’ psicofisica.))

 

L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla

manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione

aerea.

Art. 735.

(( (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati).))

 

((I titolari di licenze e di attestati hanno l’obbligo di esibirli

al personale dell’ENAC, nel corso di attivita’ ispettive o di

controllo, e alle competenti autorita’ straniere sul territorio degli

Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.))

Art. 736.

(( (Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico).))

 

((Gli albi e il registro d’iscrizione del personale di volo, di cui

all’articolo 732, sono tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti

d’iscrizione.))

Art. 737.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 738.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 739.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 740.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 741.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 742.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

TITOLO QUINTO

DEL REGIME AMMINISTRATIVO DEGLI AEROMOBILI

CAPO I

Delle distinzioni degli aeromobili

Art. 743.

(( (Nozione di aeromobile).))

 

((Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto

per aria di persone o cose.

 

Sono altresi’ considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio

remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti

dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della

difesa.

 

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche

tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con

propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

 

Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo,

compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25

marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo

della parte seconda del presente codice.))

Art. 744.

(Aeromobili di Stato e aeromobili privati).

 

((Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di

proprieta’ dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle

Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro

servizio di Stato.))

 

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

 

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni

internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale

sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione

di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco.

 

((Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili

utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per

attivita’ dirette alla tutela della sicurezza nazionale.))

Art. 745.

(( (Aeromobili militari).))

 

((Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi

speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo

caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi

militari.

 

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati

e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero

della difesa.))

Art. 746.

(Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).

 

Salvo quanto disposto dell’articolo 744, quarto comma, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti puo’, con proprio provvedimento,

equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur

appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti

a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

 

Il provvedimento stabilisce limiti e modalita’ dell’equiparazione

ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

 

L’equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla

categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel

provvedimento.

 

((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono

stabiliti i criteri e le modalita’ per l’attribuzione della qualifica

di volo di Stato all’attivita’ di volo esercitata nell’interesse

delle autorita’ e delle istituzioni pubbliche.))

Art. 747.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 748.

(Norme applicabili).

 

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente

codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia

dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ agli

aeromobili previsti nel quarto comma dell’articolo 744.

 

((L’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai

sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l’esenzione

da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche’ il diritto di

priorita’ nell’utilizzazione delle strutture aeroportuali.))

 

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili

di cui al primo comma e’ effettuato garantendo un adeguato livello di

sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate

dalle competenti Amministrazioni dello Stato ((, nonche’, per quanto

riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell’articolo 744,

d’intesa con l’ENAC)).

 

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione,

non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle

infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri

Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta’.

CAPO II

Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione ((…))

Art. 749.

(Ammissione degli aeromobili alla navigazione).

 

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante

iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle

forme previste dal presente codice.

 

Sono altresi’ ammessi alla navigazione gli aeromobili non

immatricolati, nonche’ quelli gia’ immatricolati di cui all’articolo

744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell’articolo

754.

 

((Le condizioni per l’effettuazione degli esperimenti di volo degli

aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai

regolamenti dell’ENAC.))

Art. 750.

(( (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili).))

 

((Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale

tenuto dall’ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalita’ di cui

all’articolo 756.

 

L’iscrizione e’ richiesta dal proprietario che risponde ai

requisiti previsti dall’articolo 756.

 

L’aeromobile e’ identificato dalle marche di nazionalita’ e di

immatricolazione.))

Art. 751.

(( (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).))

 

((Non possono ottenere l’immatricolazione gli aeromobili che

risultino gia’ iscritti in registri aeronautici di altri Stati.))

Art. 752.

(( (Marca di nazionalita’).))

 

((Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno

la marca di nazionalita’ costituita dalla lettera maiuscola I.))

Art. 753.

(( (Marca di immatricolazione).))

 

((La marca di immatricolazione e’ composta da un gruppo di quattro

lettere, e’ assegnata dall’ENAC e deve essere diversa per ogni

aeromobile.))

 

—————

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 7 novembre 1957, n. 1438 ha disposto (con l’art. 5, comma

1, lettera b)) che presso l’Ae C I. e a sua cura e’ tenuto il

registro matricolare per l’iscrizione degli alianti libratori a norma

del presente articolo.

Art. 754.

(Assegnazione di marche temporanee).

 

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore

medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non

immatricolati, di sua proprieta’ o nella sua disponibilita’, che

siano gia’ iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di

effettuare l’attivita’ di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni,

nonche’ consegna ad acquirenti.

 

Sono, altresi’, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non

ancora immatricolati, di proprieta’ di soggetti rispondenti ai

requisiti previsti dall’articolo 756, che ne dispongono a scopo di

vendita, nonche’, per esigenze di sicurezza nazionale, agli

aeromobili di cui all’articolo 744, quarto comma, anche se gia’

immatricolati. ((Il periodo di utilizzabilita’ delle marche

temporanee, fatte salve eventuali proroghe, e’ stabilito dall’ENAC

all’atto dell’assegnazione.))

Art. 755.

(Certificato di immatricolazione).

 

Il certificato di immatricolazione e’ rilasciato dall’ENAC ed

enuncia i contrassegni di individuazione dell’aeromobile, il tipo e

le caratteristiche principali, le generalita’ del proprietario,

((…)) nonche’ le altre indicazioni richieste dai regolamenti

dell’ENAC.

 

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano

modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

Art. 756.

(( (Requisiti di nazionalita’ degli aeromobili).))

 

((Rispondono ai requisiti di nazionalita’ richiesti per

l’iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che

appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni

altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro

dell’Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione

europea;

c) a societa’ costituite o aventi una sede in Italia o in un altro

Stato membro dell’Unione europea il cui capitale appartenga in tutto

od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato

membro dell’Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di

altro Stato membro dell’Unione europea aventi le stesse

caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la

maggioranza degli amministratori e l’amministratore delegato siano

cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea.

 

L’ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, puo’, con

provvedimento motivato, consentire l’iscrizione nel registro

aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa’ titolari di

una licenza di esercizio abbiano l’effettiva disponibilita’,

ancorche’ non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro

aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve

essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui

all’articolo 755, il titolo, diverso dalla proprieta’, in base al

quale l’iscrizione e’ effettuata. Gli obblighi che il presente titolo

pone a carico del proprietario, in relazione all’ammissione

dell’aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha

l’effettiva disponibilita’ dell’aeromobile.

 

La proprieta’ ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di

cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.))

Art. 757.

(( (Perdita dei requisiti di nazionalita’).))

 

((La perdita dei requisiti di nazionalita’, ove non ricorrono le

condizioni previste dall’articolo 756, secondo comma, comporta la

cancellazione dell’aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

 

L’ENAC esegue la cancellazione dell’aeromobile dal registro di

iscrizione ai sensi dell’articolo 760.))

Art. 758.

(( (Perdita dei requisiti di nazionalita’ nei casi di successione e

di aggiudicazione).))

 

((Quando l’aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei

requisiti di cui all’articolo 756 a causa di morte, l’erede o il

legatario, entro otto giorni dall’accettazione dell’eredita’ o

dall’acquisto del legato, deve farne denuncia all’ENAC, il quale

procede a norma dell’articolo 760, commi dal terzo al settimo.

 

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione

dell’aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui

all’articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno

dell’aggiudicazione.))

Art. 759.

(Demolizione e smantellamento dell’aeromobile).

 

Il proprietario che intende procedere alla demolizione

dell’aeromobile deve darne comunicazione all’ENAC.

 

((L’ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede

alla pubblicazione, secondo le modalita’ stabilite con proprio

regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico

nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far

valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro diritti.))

 

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso

l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e

la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese

sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di

garanzia, l’ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che

l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o

i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei

diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri

creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che

il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione

bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine

indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche’ degli altri diritti fatti

valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della

fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei

crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese

legali risultanti dall’atto di opposizione, fino a un limite massimo

pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti organi

dell’ENAC.

 

In caso di particolare urgenza, l’ENAC puo’ autorizzare, su

richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della

scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente

all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti

e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonche’ al

deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non

trascritti, pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti

organi dell’ENAC.

 

L’ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le

condizioni e le modalita’ in base alle quali puo’ essere presentata

la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

 

L’autorizzazione non e’ rilasciata se la demolizione puo’

pregiudicare lo svolgimento di attivita’ di analisi e indagini per la

sicurezza aerea.

 

Ottenuta l’autorizzazione alla demolizione, le operazioni di

smantellamento dell’aeromobile devono essere autorizzate dall’ENAC il

quale ne stabilisce le modalita’ in conformita’ ai propri

regolamenti.

 

L’ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell’articolo

760.

 

—————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 760.

(Cancellazione dell’aeromobile dal registro).

 

L’aeromobile e’ cancellato dal registro d’iscrizione quando:

a) e’ perito o si presume perito;

b) e’ stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalita’ richiesti nell’articolo

756;

d) e’ stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) e’ stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti

dall’articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l’aeromobile

nel registro di altro Stato membro dell’Unione europea.

 

La cancellazione dell’aeromobile deve essere richiesta dal

proprietario o dai soggetti che hanno l’effettiva disponibilita’

dell’aeromobile, ai sensi dell’articolo 756, secondo comma, i quali

provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione

e di navigabilita’.

 

((Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l’ENAC,

ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione,

secondo le modalita’ stabilite con proprio regolamento e mediante

annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col

quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni

dall’annotazione i loro diritti.))

 

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso

l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e

la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese

sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di

garanzia, l’ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l’avveramento

delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto

comma dell’articolo 759.

 

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui

al quarto e quinto comma dell’articolo 759.

 

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario,

che intende alienare l’aeromobile o che, mantenendone la proprieta’,

intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per

l’iscrizione in un registro di un altro Stato dell’Unione europea,

deve fare dichiarazione all’ENAC. L’ENAC, subordinatamente

all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti

o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico

nazionale, procede alla cancellazione dell’aeromobile, previo ritiro

dei certificati di immatricolazione e di navigabilita’. Dell’avvenuta

cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di

previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di

navigazione aerea, nonche’ ((pubblicita’, secondo le modalita’

stabilite con regolamento dell’ENAC e mediante annotazione nel

registro aeronautico nazionale.))

 

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei

privilegi sull’aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

 

La cancellazione dell’aeromobile puo’ essere anche disposta

d’ufficio.

Art. 761.

(( (Perdita presunta).))

 

((Quando dal giorno dell’ultima notizia sono trascorsi tre mesi,

l’aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al

quale risale l’ultima notizia.))

Art. 762.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO III

Della navigabilita’ dell’aeromobile

Art. 763.

(Condizioni di navigabilita’).

 

L’aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di

navigabilita’, convenientemente attrezzato e atto all’impiego al

quale e’ destinato.

Art. 764

(( (Certificato di navigabilita’).))

 

((L’idoneita’ dell’aeromobile alla navigazione aerea e’ attestata

dal certificato di navigabilita’.

 

Il certificato di navigabilita’ abilita l’aeromobile alla

navigazione.))

Art. 765.

(Impiego dell’aeromobile).

 

L’aeromobile puo’ essere adibito soltanto al servizio o all’impiego

consentito alla categoria alla quale, dal certificato di

navigabilita’, risulta assegnato.

 

Tuttavia l’aeromobile puo’ essere destinato ad un servizio o ad un

impiego proprio della categoria che importa attitudini tecniche

minori; ma in tal caso non si applica il piu’ favorevole regime

previsto per gli aeromobili della categoria inferiore.

Art. 766.

(( (Rilascio del certificato di navigabilita’).))

 

((Il certificato di navigabilita’ e’ rilasciato conformemente alla

normativa comunitaria.))

Art. 767.

(( (Certificato di omologazione).))

 

((Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la

rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza

emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla

Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a

Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6

marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e

relativi annessi.))

Art. 768.

(( (Visite ed ispezioni).))

 

((L’ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai

propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per

l’accertamento delle condizioni di navigabilita’ e di impiego.

 

La spesa delle visite e delle ispezioni e’ a carico

dell’esercente.))

Art. 769.

(( (Visite ed ispezioni all’estero).))

 

((All’estero, le visite e le ispezioni di cui all’articolo 768 per

gli aeromobili nazionali sono eseguite dall’ENAC ovvero dagli enti

stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.))

Art. 770.

(( (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC).))

 

((I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati

dall’ENAC fanno fede fino a prova contraria.))

CAPO IV

Dei documenti dell’aeromobile

Art. 771.

(( (Documenti di bordo).))

 

((Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilita’;

c) il giornale di bordo;

d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove

prescritti da leggi e regolamenti.

 

Gli aeromobili non impiegati in attivita’ di trasporto pubblico

sono esenti dall’obbligo di tenere il giornale di bordo.))

Art. 772.

(( (Giornale di bordo). ))

 

((Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati

nell’articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare

importanza.))

Art. 773.

(Libri dell’aeromobile).

 

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto

dell’aeromobile, del motore e dell’elica, ((nonche’ del quaderno

tecnico di bordo,)) su cui eseguire le annotazioni relative

all’esercizio.

Art. 774.

(( (Tenuta dei libri). ))

 

((L’esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in

conformita’ ai regolamenti dell’ENAC.))

Art. 775.

(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti

dell’aeromobile).

 

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell’aeromobile le

disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le

annotazioni relative all’esercizio dell’aeromobile sui libri di cui

agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell’esercente

quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro

l’esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non puo’ scinderne il

contenuto.

TITOLO SESTO

DELL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

Capo I

((Dei servizi aerei intracomunitari))

Art. 776.

(( (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di

linea).))

 

((Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a

titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o

merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori

aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche’,

preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le

disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.))

Art. 777.

(( (Certificato di operatore aereo).))

 

((Il certificato di operatore aereo e’ rilasciato dall’ENAC e

attesta che l’operatore possiede la capacita’ professionale e

l’organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l’esercizio dei

propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attivita’

aeronautiche in esso specificate.

 

Il contenuto, le limitazioni, le modalita’ per il rilascio, il

rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall’ENAC sulla base

dei propri regolamenti.

 

Il certificato di operatore aereo non e’ cedibile.))

Art. 778.

(Rilascio della licenza di esercizio).

 

((La licenza di esercizio e’ rilasciata dall’ENAC, a norma del

regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a

imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche

attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, e’

esercitato da uno Stato membro dell’Unione europea o da cittadini di

Stati membri dell’Unione europea e la cui attivita’ principale

consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione

con qualsiasi altra attivita’ commerciale che comporti l’esercizio

oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire

adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari

e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio,

del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche’ di cui al

regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 21 aprile 2004.))

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare

di disporre di uno o piu’ aeromobili, o in base a un titolo di

proprieta’ o in base a un contratto di utilizzazione dell’aeromobile

previamente approvato dall’ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del

regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

 

Quando il rilascio della licenza non e’ richiesto dal proprietario

dell’aeromobile, all’atto della richiesta il richiedente deve

consegnare copia autentica del titolo che consente l’utilizzazione

dell’aeromobile e dal quale risulti l’avvenuta approvazione di cui al

quarto comma.

 

Le condizioni per il rilascio, le formalita’ e la validita’ della

licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di

operatore aereo che specifichi le attivita’ contemplate dalla licenza

stessa.

Art. 779.

(Mantenimento della licenza di esercizio).

 

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i

requisiti di cui all’articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

 

La vigilanza sull’attivita’ del vettore aereo e la verifica circa

il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio

della licenza di esercizio spetta all’ENAC.

 

L’ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni ((due

anni)), verifica la permanenza dei requisiti necessari per il

rilascio della licenza.

 

La licenza puo’ essere sospesa in qualsiasi momento dall’ENAC,

qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei

requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

 

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu’

in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la

licenza e’ revocata dall’ENAC.

 

Il servizio per il quale e’ stata rilasciata la licenza non puo’

essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso

dell’ENAC.

Art. 780.

(( (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra

vettori).))

 

((Nella combinazione di piu’ trasporti aerei che utilizzano lo

stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori

sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di

sicurezza prescritti, nonche’ ad assolvere gli obblighi di

informazione di cui all’articolo 943.))

Art. 781.

(( (Diritti di traffico).))

 

((Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di

cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di

licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all’interno del

territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del

Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.))

Art. 782.

(( (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale

o locale).))

 

((L’imposizione di oneri di servizio pubblico e’ effettuata secondo

le vigenti disposizioni comunitarie.

 

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente

regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.))

Art. 783.

(( (Tutela del consumatore). ))

 

((Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato con

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche’ le altre della

normativa di settore, la qualita’ dei servizi di trasporto aereo

offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e’ indicata

nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere

annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC.

 

L’ENAC verifica il rispetto della qualita’ promessa e, in caso di

inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza,

indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate

con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che

istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai

passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di

ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del

Consiglio, del 4 febbraio 1991.))

CAPO II

((Dei servizi aerei extracomunitari))

Art. 784.

(( (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).))

 

((Fatte salve le competenze dell’Unione europea in materia di

stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di

traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta

o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all’esterno del

territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali

con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorita’ per l’aviazione

civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di

sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto

aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello

previsto dalla Convenzione internazionale per l’aviazione civile

stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto

legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile

1956, n. 561.))

Art. 785.

(Vettori designati).

 

((I servizi di trasporto aereo, di cui all’articolo 784, sono

svolti, per parte italiana, da uno o piu’ vettori aerei designati,

stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di

esercizio rilasciata dall’ENAC o da uno Stato membro dell’Unione

europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi

sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in

condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilita’

del cittadino.))

 

I rapporti fra l’ENAC e i vettori designati sono regolati da una

convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del

servizio, nonche’ gli obblighi dei vettori medesimi.

 

La scelta dei vettori e’ effettuata dall’ENAC sulla base di criteri

preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure

trasparenti e non discriminatorie.

 

I vettori designati non possono cedere, ne’ in tutto ne’ in parte,

il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell’ENAC,

pena la decadenza ((dall’esercizio)) del servizio ceduto.

 

Oltre all’ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato

decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l’esercizio nel giorno indicato dalla

convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui

non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

 

Per gravi motivi di pubblico interesse, l’ENAC puo’ sospendere

l’esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero

revocare la designazione.

 

La vigilanza sull’attivita’ dei vettori designati e’ esercitata

dall’ENAC.

Art. 786.

(( (Riserva di cabotaggio comunitario).))

 

((I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e

non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza

comunitaria.

 

I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in

continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a

vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia

stabilito in convenzioni internazionali.))

Art. 787.

(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi

internazionali).

 

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a

condizione di reciprocita’, ai vettori aerei titolari di licenza

comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il

traffico.

 

L’ENAC ((impone)) ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per

l’effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative,

ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati

contro la sicurezza per l’aviazione civile.

 

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo

comma, l’ENAC puo’ vietare l’accesso del vettore medesimo allo spazio

aereo nazionale.

 

L’ENAC stabilisce con regolamento la modalita’ di espletamento dei

servizi di trasporto aereo non di linea.

Art. 788.

(( (Diritti di traffico).))

 

((I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a

territori esterni all’Unione europea sono attribuiti dall’ENAC nel

rispetto dei principi della libera concorrenza e con l’intento di

assicurare il massimo livello di qualita’ del servizio affidato,

secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla

capacita’ finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale

del vettore richiedente.

 

Se l’accordo internazionale concluso prevede limitazioni

all’esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori

comunitari che possono essere designati per l’accesso a tali diritti,

l’ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari

ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non

discriminatorie.))

CAPO III

((Del lavoro aereo))

Art. 789.

(( (Lavoro aereo per conto di terzi).))

 

((I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da

soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC,

alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche’ dai

regolamenti dell’ENAC.))

Art. 790.

(( (Licenza di esercizio).))

 

((La licenza di esercizio prevista dall’articolo 789 e’ rilasciata

soltanto ai soggetti e alle societa’ indicate nell’articolo 778.

 

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di

proprieta’ e di disponibilita’ degli aeromobili, si applicano le

disposizioni di cui al capo I.

 

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la

revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate

dall’ENAC con proprio regolamento.

 

Il servizio per il quale e’ stata rilasciata la licenza non puo’

essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso

dell’ENAC.))

Art. 791.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

TITOLO SETTIMO

DELLA POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 792.

(( (Funzioni di polizia e di vigilanza).))

 

((Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea

sono esercitate dall’ENAC.))

Art. 793.

(( (Divieti di sorvolo).))

 

((L’ENAC puo’ vietare il sorvolo su determinate zone del territorio

nazionale per motivi di sicurezza.

 

Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine

pubblico, l’ENAC, su richiesta della competente amministrazione,

vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’, altresi’,

vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per

eccezionali motivi di interesse pubblico.))

Art. 794.

(Aeromobili stranieri).

 

((Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di

dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a

condizione di reciprocita’ ovvero quando cio’ sia stabilito dalla

normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la

facolta’ dell’ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

 

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non

possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale

autorizzazione del Ministero della difesa.))

Art. 795.

(Aeromobili militari stranieri).

 

Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del

trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini

internazionali, quando hanno ottenuta l’autorizzazione prescritta

dall’articolo precedente. ((54))

 

In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari

stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono

costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine

dell’autorita’.

 

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AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 796.

(Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione).

 

((L’aeromobile nazionale non puo’ circolare se non porta impresse

le marche di nazionalita’ e di immatricolazione, in conformita’ ai

regolamenti dell’ENAC.))

 

L’aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo

Stato nel cui registro e’ iscritto o quelli previsti dalle

convenzioni internazionali. (54)

 

—————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 797.

(Obbligo di portare a bordo licenze o attestati).

 

L’aeromobile nazionale o straniero non puo’ circolare se il

personale di bordo non e’ munito delle licenze, degli attestati e

delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a

bordo.

((54))

 

—————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 798.

(( (Obbligo di assicurazione).))

 

((L’aeromobile non puo’ circolare, se non sono state stipulate e

non sono in corso di validita’ le assicurazioni obbligatorie previste

dal presente codice e dalla normativa comunitaria.))

CAPO II

Della partenza e dell’arrivo degli aeromobili

Art. 799.

(( (Partenza e approdo degli aeromobili).))

 

((La partenza e l’approdo degli aeromobili si effettuano su aree

destinate al decollo e all’atterraggio, aventi caratteristiche di

sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti

dall’ENAC.

 

Quando le particolari strutture tecniche dell’aeromobile impongono

in via esclusiva l’utilizzazione degli aeroporti, la partenza e

l’approdo dell’aeromobile stesso si effettuano soltanto in un

aeroporto.))

 

—————

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l’articolo unico,

comma 1) che “In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del

codice della navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le

cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva

l’uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita’ idonee,

dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali”.

Art. 800.

(Aeromobili diretti all’estero).

 

Gli aeromobili diretti all’estero possono partire soltanto dagli

aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

 

Si considera diretto all’estero l’aeromobile destinato a uscire dal

territorio doganale dell’Unione europea.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Art. 801.

(( (Controllo degli aeromobili).))

 

((L’ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai

programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo

obbligatori.))

Art. 802.

(Divieto di partenza).

 

L’ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei

controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di

pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche’ quando

risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per

la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle

autorita’ competenti che l’esercente ed il comandante non hanno

adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse

pubblico in materia sanitaria e doganale.

 

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1058, l’ENAC, anche

su segnalazione del gestore aeroportuale o della societa’ Enav, vieta

altresi’ la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli

obblighi relativi al ((pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche

di pertinenza di Enav S.p.a.)).

Art. 803.

(Obbligo di approdo in corso di viaggio).

 

Il comandante dell’aeromobile deve approdare con la maggiore

sollecitudine nel piu’ vicino aeroporto, quando ne riceve l’ordine

mediante i segnali stabiliti dal regolamento, oppure appena si

accorge di sorvolare una zona vietata.

Art. 804.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 805.

(Approdo di aeromobili provenienti dall’estero).

 

Gli aeromobili provenienti dall’estero possono approdare soltanto

negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie,

salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale

autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

sentite le Amministrazioni interessate.

 

Si considera proveniente dall’estero l’aeromobile che entra nel

territorio doganale dell’Unione europea.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

Art. 806.

(Limitazioni all’utilizzazione degli ((aeroporti)) ).

 

L’ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione

o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico

interesse, vieta o limita l’utilizzazione degli ((aeroporti)).

 

Il gestore aeroportuale segnala all’ENAC le variazioni di

agibilita’ e funzionalita’ degli impianti e dei servizi aeroportuali

che possono determinare l’adozione dei provvedimenti previsti al

primo comma.

 

Analoga segnalazione e’ effettuata, in caso di limitazioni

intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto

fornitore dei servizi medesimi.

Art. 807.

(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).

 

La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati,

come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati

all’assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del

soggetto allo scopo designato.

 

L’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati,

avviene in conformita’ delle norme comunitarie e dei relativi

provvedimenti attuativi.

 

((Si applica, altresi’, la disciplina sanzionatoria attuativa delle

norme comunitarie direttamente applicabili.))

Art. 808.

(Aeromobili stranieri).

 

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le

disposizioni del presente capo si applicano anche agli aeromobili

stranieri.

CAPO III

Della polizia di bordo e della navigazione

Art. 809.

(Autorita’ del comandante).

 

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all’autorita’

del comandante.

Art. 810

(Disciplina di bordo).

 

I componenti dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai

superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la

disciplina di bordo.

Art. 811.

(Obblighi dell’equipaggio in caso di pericolo).

 

I componenti dell’equipaggio devono cooperare alla salvezza

dell’aeromobile, delle persone imbarcate e del carico, fino a quando

il comandante abbia dato l’ordine di lanciarsi col paracadute o

comunque di abbandonare l’aeromobile.

Art. 812.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 813.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 814.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 815.

(( (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili).))

 

((Per l’imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si

osservano le norme speciali.))

Art. 816.

(( (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici).))

 

((L’imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e’

sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto delle

norme comunitarie e internazionali.))

Art. 817.

(Imbarco di merci vietate o pericolose).

 

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e’ vietato da norme

di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di

navigazione pericoloso o nocivo per l’aeromobile, per le persone o

per il carico, il comandante dell’aeromobile provvede nei modi

previsti nell’articolo 194.

 

((La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e’

fatta all’autorita’ competente, dandone comunque segnalazione

all’autorita’ di pubblica sicurezza.))

Art. 818.

(( (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in

viaggio).))

 

((Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il

viaggio sono custoditi dal comandante dell’aeromobile fino al luogo

di primo approdo e ivi consegnati all’autorita’ competente, dandone

comunque segnalazione all’autorita’ di pubblica sicurezza.))

Art. 819.

(( (Getto da aeromobili in volo).))

 

((Fuori del caso di necessita’, e’ vietato il getto da aeromobili

in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare,

senza autorizzazione dell’ENAC. Rimane ferma in ogni caso la

responsabilita’ per danni a terzi sulla superficie.))

Art. 820.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 821.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 822.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 823.

(Sorvolo di proprieta’ private).

 

Il sorvolo dei fondi di proprieta’ privata da parte di aeromobili

deve avvenire in modo da non ledere l’interesse del proprietario del

fondo.

Art. 824.

(Vigilanza doganale).

 

Sono soggetti a vigilanza doganale anche gli aeromobili che

navigano entro i confini del territorio dello Stato.

Art. 825.

(Altre prescrizioni).

 

Le norme per il trasporto e l’uso di apparecchi da ripresa

fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le regole

di circolazione, sono stabilite dal regolamento e da leggi e

regolamenti speciali.

TITOLO OTTAVO

((DELLE INCHIESTE TECNICHE SUGLI INCIDENTI E SUGLI INCONVENIENTI AERONAUTICI))

Art. 826.

(( (Inchiesta tecnica).))

 

((L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l’inchiesta

tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave

accaduto nel territorio italiano.

 

Qualora non sia effettuata da altro Stato, l’Agenzia svolge

l’inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi

fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o

eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.))

Art. 827.

(( (Norme di riferimento).))

 

((Nell’espletamento dell’inchiesta tecnica di cui all’articolo 826,

l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformita’

con quanto previsto dall’allegato 13 alla convenzione relativa

all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7

dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6

marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.))

Art. 828.

(Obbligo di comunicazione di incidente).

 

Il ((ENAC)), l’ente preposto ai servizi di assistenza al volo,

l’autorita’ di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita’,

quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino

che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia

perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all’autorita’

giudiziaria, all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e

all’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Art. 829.

(Obbligo di comunicazione di inconveniente grave).

 

Il ((ENAC)) e l’ente preposto ai servizi di assistenza al volo,

quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno

immediata comunicazione all’Agenzia nazionale per la sicurezza del

volo e all’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Art. 830.

(( (Incidenti aeronautici in mare).))

 

((Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente

aeronautico in mare, l’autorita’ che ne ha notizia informa

immediatamente l’autorita’ marittima, sede di organismo preposto al

soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l’ENAC e l’Agenzia nazionale

per la sicurezza del volo.

 

L’organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e

secondo le modalita’ del decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio

delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati

e sui soccorsi prestati, nonche’ ogni utile elemento, all’ENAC e

all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi

accertamenti e le incombenze di competenza.))

Art. 831.

(( (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri).))

 

((Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile

straniero nel territorio italiano, l’Agenzia nazionale per la

sicurezza del volo ne da’ comunicazione al Ministero degli affari

esteri.))

Art. 832.

(( (Incidenti ad aeromobili italiani all’estero).))

 

((Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all’estero

ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa

con sede legale in Italia, l’autorita’ consolare italiana informa

l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli

affari esteri e l’Ente nazionale per l’aviazione civile.))

 

—————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 833.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1999, N. 66))

TITOLO NONO

DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE

Art. 834.

(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).

 

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere

l’intervento della competente autorita’ nella Repubblica o di quella

consolare all’estero, il comandante dell’aeromobile puo’ procedere

alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui

all’articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell’unione

civile nel caso di cui all’articolo 65 del decreto del Presidente

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme

dell’articolo 70-decies del medesimo decreto.)).

 

L’atto di matrimonio ((e di costituzione dell’unione civile)),

compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo

e consegnato nell’aeroporto di primo approdo alla struttura

periferica dell’ENAC o all’autorita’ consolare, insieme con un

estratto del giornale di bordo.

Art. 835.

(( (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). ))

 

((Il comandante dell’aeromobile prende nota sul giornale di bordo

delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche’ delle

scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di

primo approdo, alla struttura periferica dell’ENAC. All’estero la

dichiarazione di cui al primo comma e’ presentata all’autorita’

consolare.

 

Le autorita’ di cui al primo e secondo comma raccolgono con

processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei

testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei

relativi atti di stato civile.))

Art. 836.

(Trasmissione degli atti alle autorita’ competenti).

 

L’autorita’ aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di

matrimonio ((, degli atti di costituzione dell’unione civile)) e dei

processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle

morti alle autorita’ competenti a norma delle disposizioni

sull’ordinamento dello stato civile; al procuratore del Re Imperatore

trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.

Art. 837.

(Processi verbali di scomparizione in caso di perdita

dell’aeromobile).

 

((In caso di perdita o di perdita presunta dell’aeromobile, alla

compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla

loro trasmissione alle autorita’ competenti a norma delle

disposizioni sull’ordinamento dello stato civile provvede la

struttura periferica dell’ENAC.

 

Se il sinistro si e’ verificato all’estero ovvero, in caso di

perdita presunta, se l’ultimo aeroporto toccato dall’aeromobile e’

situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e

trasmessi dall’autorita’ consolare del luogo.))

 

Nei processi verbali le autorita’ predette fanno constare le

dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta,

l’accertamento degli estremi previsti nell’articolo 761; dichiarano

inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle

circostanze, ritenersi perite.

Art. 838.

(( (Conseguenze della scomparizione).))

 

((Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita

dell’aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze

dell’autorita’ marittima sono attribuite all’autorita’ di pubblica

sicurezza.))

TITOLO DECIMO

((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 839.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 840.

 

((IL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL

PRESENTE ARTICOLO))

Art. 841.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 842.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 843.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 844.

 

((IL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL

PRESENTE ARTICOLO))

Art. 845.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 846.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 847.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

LIBRO SECONDO

DELLA PROPRIETA’ E DELL’ESERCIZIO DELL’AEROMOBILE

TITOLO PRIMO

DELLA COSTRUZIONE DELL’AEROMOBILE

Art. 848.

(Dichiarazione di costruzione).

 

Chi imprende la costruzione ((in Italia o all’estero)) di un

aeromobile ((da assoggettare al controllo di cui all’articolo 850))

deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l’aeronautica,

indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i

motori.

 

Della dichiarazione e’ presa nota nel registro delle costruzioni,

tenuto presso il ministero per l’aeronautica.

Art. 849.

(Denuncia della costruzione al ((ENAC)) ).

 

Oltre a fare la dichiarazione di cui all’articolo precedente, il

costruttore, entro dieci giorni dall’inizio dei lavori, deve

denunciare al ((ENAC)) l’intrapresa costruzione dell’aeromobile,

presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate,

prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi

sull’aeromobile.

Art. 850.

(Controllo tecnico sulle costruzioni).

 

Il controllo tecnico sulle costruzioni e’ esercitato dal ((ENAC)),

nei limiti e con le modalita’ stabiliti da leggi e regolamenti.

Art. 851.

(Sospensione della costruzione per ordine dell’autorita’).

 

Il ministro per l’aeronautica puo’ in ogni tempo ordinare la

sospensione della costruzione, per la quale non siano state fatte la

dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Puo’

altresi’ ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta

da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a

giudizio del ((ENAC)) non risulti condotta secondo le regole della

buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei

regolamenti.

Art. 852.

(Forma del contratto di costruzione).

 

Il contratto di costruzione dell’aeromobile, le successive

modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di

nullita’.

Art. 853.

(Pubblicita’ del contratto di costruzione).

 

Il contratto di costruzione dell’aeromobile deve essere reso

pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In

mancanza, l’aeromobile si considera, fino a prova contraria,

costruito per conto dello stesso costruttore.

 

Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto

non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano

acquistato e conservato diritti sull’aeromobile in costruzione, se

non sono trascritte nel registro predetto.

Art. 854.

(Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della

trascrizione).

 

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica

il disposto dell’articolo 867 primo comma.

 

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e

l’esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si

applicano gli articoli 253, 870.

Art. 855.

(Responsabilita’ del costruttore).

 

L’azione di responsabilita’ contro il costruttore per le

difformita’ e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni

dalla consegna dell’opera.

 

Il committente che sia convenuto per il pagamento puo’ sempre far

valere la garanzia purche’ abbia entro il predetto termine denunziata

la diformita’ o il vizio.

Art. 856.

(Norme applicabili al contratto di costruzione).

 

Per quanto non e’ disposto nel presente capo si applicano le norme

che regolano il contratto di appalto.

Art. 857.

(Forma e pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ di

aeromobili in costruzione).

 

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di

altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono

essere fatti nelle forme richieste nell’articolo 864.

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi

devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle

costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti

e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

 

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita’ previste

negli articoli 867, 868, 870.

Art. 858.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 859.

(( (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico

nazionale).))

 

((L’autorita’ alla quale e’ richiesta l’iscrizione dell’aeromobile

nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro

medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le

trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli

articoli 857 e 1030.))

Art. 860.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

TITOLO SECONDO

DELLA PROPRIETA’ DELL’AEROMOBILE

Art. 861.

(Norme applicabili all’aeromobile).

 

In quanto non sia diversamente stabilito, gli aeromobili sono

soggetti alle norme sui beni mobili.

Art. 862.

(Pertinenze e parti separabili).

 

Sono considerate pertinenze dell’aeromobile i paracadute, gli

attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose

destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’aeromobile.

 

La destinazione puo’ essere effettuata anche da chi non sia

proprietario dell’aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.

 

Il motore e’ considerato parte separabile.

Art. 863.

(Regime delle pertinenze di proprieta’ aliena e diritti dei terzi

sulle pertinenze).

 

Il regime delle pertinenze e delle parti separabili di proprieta’

aliena e i diritti dei terzi sulle medesime sono regolati negli

articoli 247, 248. Agli effetti previsti in detti articoli,

l’indicazione sul certificato d’immatricolazione tiene il luogo di

quella sull’inventario di bordo.

Art. 864.

(Forma degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).

 

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta’ o di

altri diritti reali sull’aeromobile o quote di esso devono essere

fatti per iscritto a pena di nullita’. Tali atti all’estero devono

essere ricevuti dall’autorita’ consolare.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Art. 865.

(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,

traslativi o estintivi di proprieta’ o di altri diritti reali su

aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante trascrizione nel

registro aeronautico nazionale, ed annotazione sul certificato di

immatricolazione o, se trattasi di alianti libratori, mediante

trascrizione nel registro matricolare della Reale unione nazionale

aeronautica. ((71))

 

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le

domande, per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

 

—————

AGGIORNAMENTO (71)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l’art. 15, comma 4)

che “Al primo comma dell’articolo 865 del codice della navigazione le

parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione

nel registro matricolare dell’Aero club d’Italia» sono soppresse”.

Art. 866.

(( (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita’).))

 

((La pubblicita’ deve essere richiesta all’ENAC ovvero

all’autorita’ consolare del luogo ove l’aeromobile si trova.

L’autorita’ consolare trasmette immediatamente all’ENAC la

documentazione presentata dall’interessato.))

Art. 867.

(Forma del titolo per la pubblicita’).

 

La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi, se non in

forza di un titolo avente la forma prescritta nell’articolo 2657 del

codice civile.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Art. 868.

(Documenti per la pubblicita’).

 

Chi domanda la pubblicita’ deve consegnare all’ufficio competente i

documenti indicati negli articoli 253, 254.

Art. 869.

(Esibizione del certificato di immatricolazione).

 

Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad un aeromobile

provvisto di certificato d’immatricolazione, il richiedente, oltre a

consegnare i documenti di cui all’articolo precedente, deve esibire

all’ufficio, al quale richiede la pubblicita’, il certificato

medesimo, per la prescritta annotazione.

 

((Se, trovandosi l’aeromobile in altra localita’, non e’ possibile

esibire il certificato d’immatricolazione, l’ENAC esegue la

trascrizione nel registro e ne da’ comunicazione all’autorita’

consolare del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale

e’ diretto, perche’ sia ivi eseguita l’annotazione sul certificato

d’immatricolazione.))

Art. 870.

(Esecuzione della pubblicita’).

 

Per l’esecuzione della pubblicita’ si applica l’articolo 256.

 

Il contenuto della nota e’ trascritto nel registro ove l’aeromobile

e’ immatricolato ((…)).

 

Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sul

certificato d’immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono

provvisti.

Art. 871.

(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

 

Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli

precedenti, la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile,

e’ determinata dalla data di trascrizione nel registro aeronautico

nazionale ((…)).

 

In caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le

annotazioni sul certificato d’immatricolazione, prevalgono le

risultanze del registro.

Art. 872.

(Comproprieta’ dell’aeromobile).

 

Quando l’aeromobile appartiene per quote a piu’ persone, si

applicano gli articoli 259 a 264.

Art. 873.

(Vendita di quota dell’aeromobile a stranieri).

 

Il comproprietario dell’aeromobile non puo’, senza il consenso di

tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.

TITOLO TERZO

DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE

CAPO I

Dell’esercente

Art. 874.

(Dichiarazione di esercente).

 

((Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente

farne dichiarazione all’ENAC, nelle forme e con le modalita’

prescritte negli articoli da 268 a 270.))

 

Quando l’esercizio non e’ assunto dal proprietario, se l’esercente

non provvede, la dichiarazione puo’ essere fatta dal proprietario.

Art. 875.

(( (Pubblicita’ della dichiarazione).))

 

((La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico

nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

 

L’annotazione sul certificato di immatricolazione e’ fatta

dall’autorita’ competente del luogo nel quale l’aeromobile si trova o

verso il quale e’ diretto, previa comunicazione da parte dell’ufficio

che tiene il registro aeronautico nazionale.

 

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e

l’annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le

risultanze del registro.))

Art. 876.

(Presunzione di esercente).

 

In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa

pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova

contraria.

Art. 877.

(Nomina del comandante).

 

L’esercente nomina il comandante dell’aeromobile e puo’ in ogni

momento dispensarlo dal comando.

Art. 878.

(Responsabilita’ dell’esercente).

 

L’esercente e’ responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle

obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda

l’aeromobile e la spedizione.

 

Tuttavia l’esercente non risponde dell’adempimento da parte del

comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti

negli articoli 981, 982, nonche’ degli altri obblighi che la legge

impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 879.

(Uso dell’aeromobile senza il consenso dell’esercente).

 

L’esercente risponde solidalmente con chi fa uso dell’aeromobile

senza il suo consenso, quando non abbia esplicato la dovuta diligenza

per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il debito

dell’esercente e’ limitato a norma delle disposizioni del titolo

secondo del libro terzo.

CAPO II

Del caposcalo

Art. 880.

(Rappresentanza del caposcalo).

 

Nell’ambito dell’aeroporto, il caposcalo rappresenta per tutto cio’

che concerne l’esercizio della impresa, fatta eccezione delle

attribuzioni per le quali la rappresentanza e’ conferita ad altri

preposti dell’esercente.

Art. 881.

(Pubblicita’ della procura).

 

La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione

autenticata del proponente, e le successive modifiche e la revoca

devono essere depositate presso la direzione dell’aeroporto, nella

cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni,

per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme

stabilite dal regolamento.

 

Qualora non sia adempiuta la pubblicita’ predetta la rappresentanza

del caposcalo si reputa generale entro i limiti stabiliti

dall’articolo precedente e non sono opponibili ai terzi le

limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi

che i terzi ne erano conoscenza al momento in cui fu concluso

l’affare.

Art. 882.

(Mansioni del caposcalo).

 

Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e

sanitari, e dell’elenco del passeggeri, nonche’ degli altri documenti

indicati dal regolamento; cura altresi’ la tenuta dei libri

dell’aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.

 

Egli puo’, con comunicazione scritta, ordinare al comandante la

sospensione della partenza dell’aeromobile; in caso di sovraccarico

di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose che devono

escludersi dall’imbarco, secondo le istruzioni dell’esercente.

CAPO III

Del comandante dell’aeromobile

Art. 883.

(Comando dell’aeromobile).

 

Il comando dell’aeromobile puo’ essere affidato soltanto a persone

munite della prescritta abilitazione.

Art. 884.

(Designazione del comandante).

 

Quando dell’equipaggio di un aeromobile fanno parte piu’ persone di

pari grado, che possono essere incaricate del comando, l’esercente

deve designare quale di esse assume le funzioni di comandante. Tale

designazione deve essere annotata nel ((giornale di bordo)).

Art. 885.

(Morte o impedimento del comandante).

 

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando

dell’aeromobile spetta di diritto ad altro componente

dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di bordo, fino al

momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in mancanza di

queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l’autorita’

consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

Art. 886.

(Assunzione di comandante straniero all’estero). ((54))

 

Il comando di un aeromobile nazionale puo’, all’estero, essere

affidato ad uno straniero nei casi e con le modalita’ previste

nell’articolo 294. ((54))

 

—————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 887.

(Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).

 

Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la

direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli

deve provvedere alla sorveglianza dell’aeromobile.

 

Il comandante rappresenta l’esercente. Nei confronti degli

interessati nell’aeromobile e nel carico egli esercita i poteri che

gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 888.

(Atti di stato civile e testamenti).

 

Il comandante dell’aeromobile esercita le funzioni di ufficiale di

stato civile previste dal presente codice, e riceve i testamenti a

norma dell’articolo 616 del codice civile.

Art. 889.

(Doveri del comandante prima della partenza).

 

Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che

l’aeromobile sia ideneo al viaggio da intraprendere, convenientemente

attrezzato ed equipaggiato. Deve altresi’ accertarsi che il carico

sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche

consentano una sicura navigazione.

Art. 890.

(Documenti di bordo e tenuta del ((giornale di bordo)) ).

 

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i

prescritti documenti, relativi all’aeromobile, all’equipaggio, ai

passeggeri ed al carico. Deve curare altresi’ che il ((giornale di

bordo)) sia regolarmente tenuto.

Art. 891.

(Abbandono dell’aeromobile in pericolo).

 

Il comandante non puo’ ordinare l’abbandono dell’aeromobile in

pericolo se non dopo l’inutile esperimento dei mezzi suggeriti

dall’arte nautica per salvarlo.

 

Il comandante deve abbandonare l’aeromobile per ultimo provvedendo,

in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli oggetti di

valore affidati alla sua custodia.

Art. 892.

(Limiti della rappresentanza del comandante).

 

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’esercente o un suo

rappresentante munito dei necessarii poteri, il comandante puo’ far

eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessarii per la

continuazione del viaggio, e, ove occorra, puo’ prendere a prestito

il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti puo’ congedare

persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua durata del

viaggio.

 

La presenza dell’esercente o di un suo rappresentante munito dei

necessari poteri e’ opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a

conoscenza; tuttavia la presenza dell’esercente nel luogo del suo

domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al

quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati, si

presumono note agl’interessati fino a prova contraria.

Art. 893.

(Provvedimenti per la salvezza della spedizione).

 

In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti

necessari per la salvezza dell’aeromobile, dei passeggeri e del

carico.

Art. 894.

(Vendita e ipoteca dell’aeromobile).

 

Il comandante non puo’ vendere ne’ ipotecare l’aeromobile senza

mandato speciale del proprietario.

CAPO IV

Dell’equipaggio

Art. 895.

(Formazione dell’equipaggio).

 

L’equipaggio e’ costituito dal comandante e dalle altre persone

addette al servizio in volo dell’aeromobile.

Art. 896.

(Composizione dell’equipaggio).

 

La composizione dell’equipaggio e’ determinata dall’esercente, in

relazione alle caratteristiche ed all’impiego dell’aeromobile, con le

modalita’ e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.

 

Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la

composizione dell’equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal

ministro per l’aeronautica.

Art. 897.

(Assunzione dei componenti dell’equipaggio).

 

L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere interamente

formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.

Art. 898.

(Assunzione all’estero di non iscritti o di stranieri).

 

All’estero, in caso di necessita’, l’autorita’ consolare puo’

autorizzare che dell’equipaggio facciano parte, purche’ in possesso

del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente,

persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini

stranieri, fino al ritorno dell’aeromobile nel primo aeroporto

nazionale.

Art. 899.

(Gerarchia di bordo).

 

La gerarchia dei componenti dell’equipaggio e’ determinata

dall’ordine delle categorie indicate nell’articolo 732, e,

nell’ambito di ciascuna categoria, dall’ordine dei titoli

professionali ((. . .)).

TITOLO QUARTO

DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DI VOLO

CAPO I

Della formazione del contratto

Art. 900.

(Idoneita’ fisica).

 

L’assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale

di volo, destinati a far parte dell’equipaggio, deve essere

effettuata con l’osservanza delle norme sulle visite mediche dirette

ad accertare l’idoneita’ degli iscritti, in rapporto al servizio cui

devono essere adibiti a bordo.

 

((Le modalita’ per le visite sono stabilite ai sensi del secondo

comma dell’articolo 734.))

Art. 901.

(Capacita’ dei minori degli anni diciotto).

 

((Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai

servizi complementari di bordo puo’, con il consenso di chi esercita

la potesta’ o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi

complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare

i diritti e le azioni che ne derivano.))

 

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi

esercita la patria potesta’ o la tutela, fa cessare la capacita’ del

minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo

priva della capacita’ di esercitare i diritti e le azioni che

derivano da contratti precedentemente stipulati ne’ della capacita’

di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in

corso.

Art. 902.

(Tipi e durata del contratto).

 

Il contratto di lavoro puo’ essere stipulato a tempo determinato e

a tempo indeterminato.

 

Il contratto si reputa a tempo indeterminato se la fissazione del

termine non risulta giustificata dalla specialita’ del rapporto.

Art. 903.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve esser provato per

iscritto.

Art. 904.

(Contenuto del contratto).

 

Il contratto di lavoro stipulato per atto scritto deve enunciare:

1) il nome, la paternita’ e il domicilio del lavoratore;

2) la qualifica e le mansioni;

3) la decorrenza del contratto e, se questo e’ a tempo determinato,

la relativa durata;

4) la durata dell’eventuale periodo di prova;

5) la misura e le modalita’ della retribuzione;

6) l’indicazione del contratto collettivo, quando esista;

7) la data e il luogo di conclusione del contratto.

CAPO II

Degli effetti del contratto

Art. 905.

(Servizio a bordo).

 

Il lavoratore non e’ tenuto a prestare un servizio diverso da

quello per il quale e’ stato assunto.

 

Tuttavia a bordo il comandante dell’aeromobile, nell’interesse

della navigazione, ha facolta’ di adibire temporaneamente i

componenti dell’equipaggio a un servizio diverso da quello per il

quale sono stati assunti, purche’ non sia inadeguato alla loro

categoria e al loro grado. In caso di necessita’ per la sicurezza

della spedizione, i componenti dell’equipaggio possono essere adibiti

a qualsiasi servizio.

 

I componenti dell’equipaggio, che esercitano mansioni diverse da

quelle per le quali sono stati assunti, hanno diritto alla maggiore

retribuzione che sia connessa a tali mansioni.

Art. 906.

(Caricazione abusiva di merci).

 

Il comandante e gli altri componenti dell’equipaggio non possono

caricare sull’aeromobile merci per proprio conto, senza il consenso

scritto dell’esercente o di un suo rappresentante.

 

Il componente dell’equipaggio, che contravviene al divieto del

comma precedente, e’ tenuto a pagare il prezzo del trasporto in

misura doppia di quella corrente nel luogo e alla data della

caricazione, per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie

di quella indebitamente caricata, senza pregiudizio del risarcimento

del danno.

Art. 907.

(Indennita’ di volo).

 

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente

comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione

pattuita, deve essere corrisposta un’indennita’ di volo nella misura

stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.

Art. 908.

(Cattura del lavoratore).

 

In caso di cattura avvenuta durante il servizio, il lavoratore ha

diritto alla retribuzione per la durata e nella misura stabilita

dalle norme corporative, e in mancanza, quando la cattura sia

avvenuta senza sua colpa, per la durata di un anno.

Art. 909.

(Malattie o ferie del lavoratore).

 

Il lavoratore che contragga malattie o riporti lesioni ha diritto

all’assistenza sanitaria a spese dell’esercente nei limiti stabiliti

dalle norme corporative o in mancanza dagli usi, e alla retribuzione

per la durata e nella misura stabilita dalle norme corporative stesse

o in mancanza dagli usi.

 

Tuttavia, se il lavoratore si e’ intenzionalmente procurato la

malattia, ovvero ha contratto la malattia o riportato la lesione per

sua grave colpa mentre si trovava a terra e non per causa di

servizio, l’esercente e’ egualmente tenuto a provvedere

all’assistenza sanitaria, ma ha diritto di ripeterne le spese.

 

Nel caso previsto dal comma precedente, il lavoratore non ha

diritto alla retribuzione per tutto il tempo durante il quale e’

inabile al servizio.

Art. 910.

(Indennita’ per perdita degli indumenti).

 

In caso di perdita degli indumenti o del bagaglio in conseguenza di

un sinistro della navigazione, spetta al lavoratore un’indennita’

nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli

usi.

Art. 911.

(Compenso per prestazioni in caso di perdita dell’aeromobile).

 

Il lavoratore, che, in seguito alla perdita dell’aeromobile abbia

prestata la propria opera per il ricupero di relitti a norma

dell’articolo 812, ha diritto a uno speciale compenso nella misura

fissata dalle norme corporative, o, in mancanza, stabilita sulla base

dei rischi corsi, delle fatiche compiute, nonche’ della retribuzione

percepita.

CAPO III

Della cessazione e della risoluzione del contratto

Art. 912.

(Proroga del contratto).

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato cessa di diritto con la

scadenza del termine stabilito; ma se il termine scade in corso di

viaggio, il contratto s’intende prorogato fino a quando l’aeromobile

non sia ritornato nel luogo di partenza.

 

L’esercente tuttavia puo’ sbarcare il personale in uno approdo

intermedio, assumendosi le spese del rimpatrio. Anche in tal caso il

contratto s’intende prorogato fino al giorno d’arrivo al luogo di

partenza.

Art. 913.

(Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta’ di una

delle parti).

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta’

dell’esercente o del lavoratore, purche’ ne sia dato preavviso

all’altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o

in mancanza dagli usi.

Art. 914.

(Risoluzione di diritto del contratto).

 

Il contratto si risolve di diritto:

1) in caso di morte del lavoratore;

2) quando il lavoratore e’ cancellato dagli albi o dal registro,

ovvero sospesa o interdetto dal titolo professionale o dall’esercizio

della professione aeronautica;

3) in caso di revoca, da parte di chi esercita la patria potesta’ o

la tutela, del consenso all’iscrizione del minore degli anni diciotto

nel registro di cui all’articolo 735;

4) in caso di ritiro della licenza del lavoratore prevista dal

regolamento.

Art. 915.

(Presunzione di perdita dell’aeromobile).

 

Quando si presume che l’aeromobile sia perduto, il contratto di

lavoro si considera risolto, nei confronti degli eredi presunti del

lavoratore e degli altri aventi diritto, nel giorno successivo a

quello al quale risalgono le ultime notizie.

Art. 916.

(Facolta’ di risoluzione del contratto da parte dell’esercente).

 

L’esercente ha facolta’, in qualunque tempo e luogo, di risolvere

il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.

 

Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del

lavoratore, l’esercente non puo’ avvalersi di tale facolta’ prima del

decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza

dagli usi.

((44))

 

————

AGGIORNAMENTO (44)

La Corte Costituzionale con sentenza 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in

G.U. 1a s.s. 6/2/1991, n. 6) ha dichiarato “l’illegittimita’

costituzionale dell’art. 916 del codice della navigazione”.

Art. 917.

(Cambiamento dell’esercente).

 

In caso di cambiamento dell’esercente, il nuovo esercente succede

al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti

di lavoro, ma il lavoratore puo’ chiedere la risoluzione del

contratto.

 

Se l’aeromobile e’ in viaggio, la risoluzione puo’ essere chiesta

solo all’arrivo in un aeroporto nazionale.

Art. 918.

(Retribuzione spettante al lavoratore in caso di risoluzione del

contratto).

 

In caso di risoluzione del contratto, la retribuzione, se stabilita

a tempo, e’ dovuta fino al giorno della risoluzione.

CAPO IV

Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto

Art. 919.

(Indennita’ in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato

per volonta’ dell’esercente).

 

In caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo

indeterminato, per volonta’ dell’esercente, e’ dovuta al lavoratore

una indennita’ pari al numero di giornate di retribuzione determinato

dalle norme corporative e in mancanza dagli usi, per ogni anno o

frazione di anno di servizio prestato.

((31))

 

———–

AGGIORNAMENTO (31)

La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che ” Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,

n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato

dall’articolo 2120 del codice civile.”

Art. 920.

(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto a tempo

indeterminato).

 

In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo

indeterminato, e’ dovuta al lavoratore un’indennita’ nella misura

stabilita dall’articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga

per fatto imputabile al lavoratore stesso.

((31))

 

———–

AGGIORNAMENTO (31)

La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che ” Le indennita’ di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,

n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato

dall’articolo 2120 del codice civile.”

Art. 921.

(Indennita’ nei caso di perdita presunta dell’aeromobile).

 

Se il contratto di lavoro e’ considerato risolto ai sensi

dell’articolo 915, e’ dovuta una indennita’ nella misura stabilita

dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita’ della

retribuzione.

 

L’indennita’ e’ attribuita alle persone indicate nel primo comma

dell’articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in

mancanza delle persone predette, l’indennita’ e’ devoluta alla cassa

nazionale di previdenza per la ((personale aeronautico)).

Art. 922.

(Indennita’ in caso di risoluzione del contratto).

 

Se l’esercente si avvale della facolta’ di risoluzione del

contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi

dell’articolo 916, e’ dovuta al lavoratore, oltre l’indennita’

prevista nell’articolo 920, un’altra indennita’ pari a tante giornate

di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di

preavviso.

 

Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e’ dato in

misura inferiore a quella determinata ai sensi dell’articolo 913, e’

dovuta un’indennita’ pari a tante giornate di retribuzione quanti

sono i giorni di preavviso mancanti.

 

L’indennita’ non e’ dovuta se la risoluzione del contratto avviene

per colpa del lavoratore.

Art. 923.

(Determinazione dell’indennita’).

 

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita’

e’ commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro,

s’intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e

le altre indennita’ di carattere fisso e continuativo, a tal fine

indicate nelle norme corporative.

 

((A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del

calcolo delle indennita’ di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori

aumenti dell’indennita’ di contingenza e di emolumenti aventi analoga

natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).

CAPO V

Del rimpatrio

Art. 924.

(Obbligo del rimpatrio).

 

Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso

da quello di assunzione, l’esercente e’ tenuto a provvedere al

rimpatrio del lavoratore.

 

Se la risoluzione del contratto e’ avvenuta per colpa del

lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal

secondo comma dell’articolo 909, l’esercente ha diritto ad essere

rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio.

 

Qualora l’esercente non provveda, il rimpatrio e’ eseguito a cura e

spese dell’autorita’ aeronautica o dell’autorita’ consolare.

L’autorita’ aeronautica emette ingiunzione a carico dell’esercente

per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Art. 925.

(Contenuto dell’obbligo di rimpatrio).

 

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le

spese necessarie per il viaggio, l’alloggio e il mantenimento, fino

all’arrivo a destinazione, nonche’ durante l’eventuale ricovero per

sorveglianza sanitaria.

 

Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente,

l’esercente e’ tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il

rimpatrio, una indennita’ giornaliera pari alla retribuzione

deteraninata ai sensi dell’articolo 923.

 

In caso di perdita dell’aeromobile, l’esercente e’ altresi’ tenuto

a fornire ai componenti dell’equipaggio gli indumenti necessarii.

Art. 926.

(Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito).

 

Se il lavoratore e’ sbarcato per malattia o lesioni, il comandante

deve depositare presso l’autorita’ aeronautica o quella consolare la

somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche’ l’indennita’

spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell’articolo

precedente.

 

All’estero, dove non sia autorita’ consolare, il comandante deve

provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando

presso l’ente o la persona incaricata della cura le somme indicate

nel comma precedente.

 

Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia

completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del

medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio

deve compiersi per aria o per mare, esso e’ effettuato, qualora le

prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti

del servizio sanitario.

Art. 927.

(Luogo di rimpatrio).

 

Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo

di assunzione.

 

Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e’ aumento di

spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del

lavoratore stesso in altra localita’ da lui indicata.

Art. 928.

(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile).

 

L’obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo’ essere

soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente

occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di

rimpatrio o in localita’ vicina. In quest’ultimo caso sono a carico

dell’esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo

di rimpatrio.

 

Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo

dell’aeromobile sul quale viene imbarcato, e’ inferiore alla

indennita’ spettantegli ai sensi del secondo comma dell’articolo 925,

l’esercente e’ tenuto a corrispondergli la differenza.

Art. 929.

(Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani).

 

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti

su aeromobili nazionali, purche’ gli Stati di cui essi hanno la

cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.

CAPO VI

Disposizioni varie

Art. 930.

(Cedibilita’, sequestrabilita’ e pignorabilita’ dei crediti del

lavoratore verso l’esercente).

 

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o

pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per

alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili

verso l’esercente, dipendenti dal servizio.((50))

 

Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del lavoratore, o

per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne’

pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

 

————

AGGIORNAMENTO (50)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in

G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione

dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimita’

costituzionale del primo comma del presente articolo.

Art. 931.

(Impignorabilita’ e insequestrabilita’ di indumenti e strumenti).

 

Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle

leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne’ a pignoramento, non

possono essere sequestrati ne’ pignorati per alcun titolo:

1) gli indumenti del personale di volo necessarii per i servizi di

bordo;

2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di

volo, destinati all’esercizio della professione.

Art. 932.

(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in

caso di perdita presunta dell’aeromobile).

 

I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri

aventi diritto, nel caso in cui l’aeromobile si presume perito,

possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione

dell’aeromobile dal registro di iscrizione.

Art. 933.

(Effetti della chiamata o del richiamo alle armi).

 

Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore

sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al

lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme

corporative, o in mancanza dagli usi.

Art. 934.

(Preferenza nelle assunzioni).

 

Il personale di volo, che sia riconosciuto non piu’ idoneo al

servizio di volo, anche a causa di malattia, ha diritto di essere

preferito, entro i limiti delle sue attitudini, nelle assunzioni di

personale non navigante.

Art. 935.

(Obbligo dell’assicurazione).

 

L’esercente ha l’obbligo di assicurare contro i rischi di volo,

secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalle norme corporative,

il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al

servizio di volo.

 

L’assicurazione esonera l’esercente dalla responsabilita’ per

infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge

sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

 

Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni

delle leggi speciali.

Art. 936.

(Diritti del beneficiario).

 

Il coniuge e i figli dell’assicurato sono beneficiari di diritto

dell’assicurazione, di cui all’articolo precedente, nel caso di morte

dell’assicurato.

 

Tuttavia, all’atto della stipulazione della polizza o

successivamente, l’assicurato puo’ designare un beneficiario per un

terzo della somma assicurata, se ha figli o coniuge e figli, e per

una meta’, se ha soltanto il coniuge.

 

In caso di successivo matrimonio ovvero di sopravvenienza di figli,

i diritti del beneficiario designato in polizza si riducono alle

quote indicate nel precedente comma.

 

La ripartizione fra il coniuge e i figli della indennita’ di

assicurazione loro riservata e’ fatta in patti uguali.

Art. 937.

(Prescrizione).

 

I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo

si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel

luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla

risoluzione del contratto.

 

La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi presunti del

lavoratore ed agli altri aventi diritto, in caso di perdita presunta

dell’aeromobile, decorre dalla data di cancellazione dell’aeromobile

dal registro di iscrizione.

Art. 938.

(Derogabilita’ delle norme).

 

Le disposizioni degli articoli 900 a 905; 909 secondo comma, 917;

924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate ne’ dalle norme

corporative ne’ dai contratti individuali di lavoro.

 

Le disposizioni degli articoli 908, 909, terzo comma; 911 a 916;

918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non

possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a

favore del lavoratore.

LIBRO TERZO

DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE

TITOLO PRIMO

DEI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELL’AEROMOBILE

CAPO I

((Della locazione))

Art. 939.

(( (Norme applicabili).))

 

((Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli

da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente

capo.

 

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione

finanziaria di aeromobile.))

Art. 939-bis.

(( (Forma e pubblicita’ del contratto).))

 

((Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per

iscritto.

 

La prova scritta non e’ richiesta per le locazioni di durata

inferiore a sei mesi.

 

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve

essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico

nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

 

La pubblicita’ tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui

all’articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi

effetti.))

Art. 939-ter.

(Utilizzazione occasionale dell’aeromobile).

 

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del

diritto di utilizzare l’aeromobile per una durata non superiore a

quattordici giorni, esercente dell’aeromobile continua ad essere

considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

In caso di danni a terzi derivanti dall’utilizzazione

dell’aeromobile ai sensi del primo comma, l’utilizzatore ((. . .))

risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

CAPO II

((Del noleggio))

Art. 940.

(( (Norme applicabili).))

 

((Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da

384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

 

Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di

noleggio di parte della capacita’ dell’aeromobile.))

Art. 940-bis.

(( (Forma del contratto).))

 

((Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.))

Art. 940-ter.

(( (Sostituibilita’ dell’aeromobile).))

 

((Il noleggiante ha facolta’ di sostituire in ogni momento

l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e

capacita’ equivalenti o superiori.))

Art. 940-quater.

(( (Responsabilita’ verso i terzi).))

 

((La responsabilita’ verso i terzi per le obbligazioni contratte in

relazione all’impiego commerciale dell’aeromobile e’ regolata in

conformita’ delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che

disciplinano la responsabilita’ verso i terzi del vettore contraente

e del vettore effettivo, disponendone la solidarieta’.))

 

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante

assume i rischi che derivano dall’esercizio e il noleggiatore quelli

relativi all’impiego commerciale dell’aeromobile.

((CAPO III))

((Del trasporto))

((Sezione I))

((Del trasporto di persone e di bagagli))

Art. 941.

(Norme applicabili).

 

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la

responsabilita’ del vettore per lesioni personali del passeggero, e’

regolato dalle norme comunitarie ed internazionali ((in vigore nella

Repubblica)).

 

((Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l’articolo 953.))

 

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti

eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

Art. 942.

(Obbligo di assicurazione).

 

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita’ verso i

passeggeri secondo la normativa comunitaria.

 

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore

per il risarcimento del danno subito.

 

((L’assicuratore non puo’ opporre al passeggero, che agisce

direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto,

ne’ clausole che prevedono l’eventuale contributo dell’assicurato al

risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa verso

l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente

diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.))

Art. 943.

(Obblighi d’informazione).

 

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da

quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere

adeguatamente informato della circostanza prima dell’emissione del

biglietto. In caso di prenotazione, l’informazione deve essere data

al momento della conferma della prenotazione.

 

In caso di mancata informazione, il passeggero puo’ chiedere la

risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il

risarcimento dei danni.

 

((Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione

di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio,

del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono

vietati l’atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.))

 

————

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della

navigazione sono modificati come segue:

art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire

centonovantacinquemilioni”.

Art. 944.

(( (Cessione del diritto al trasporto).))

 

((Il diritto al trasporto non puo’ essere ceduto senza il consenso

del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se,

mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.))

 

————

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della

navigazione sono modificati come segue:[…]

art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire

unmilionenovecentocinquantamila”.

Art. 945.

(Impedimento del passeggero).

 

Se la partenza del passeggero e’ impedita per causa a lui non

imputabile, il contratto e’ risolto e il vettore restituisce il

prezzo di passaggio gia’ pagato.

 

Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla

famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri

puo’ chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

 

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e

il passeggero e’ responsabile del danno che il vettore provi di aver

sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il

limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.

 

((Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si

applicano i commi primo e secondo dell’articolo 454, in quanto

compatibili.))

Art. 946

(( (Mancata partenza del passeggero).))

 

((Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo

stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.

 

Tuttavia, il prezzo di passaggio non e’ dovuto e quello gia’ pagato

e’ restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro

passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.))

Art. 947.

(Impedimenti del vettore).

 

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della

partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza

maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa

comunitaria.

 

L’organismo responsabile dell’applicazione della normativa

comunitaria e’ l’ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento,

((le modalita’ di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e

irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge)).

Art. 948.

(( (Lista d’attesa).))

 

((Con apposito regolamento dell’ENAC e’ assicurata la trasparenza

nelle procedure di attuazione della lista d’attesa.

 

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d’attesa

per un certo volo, deve comunicargli il numero d’ordine a lui

attribuito nella lista;

b) l’elenco dei numeri d’ordine, attribuiti a ciascun passeggero,

deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione

prima dell’apertura della lista d’attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d’attesa hanno diritto di

accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero

d’ordine a ciascuno attribuito, fino all’esaurimento della capacita’

dell’aeromobile.))

Art. 949.

(( (Interruzione del viaggio del passeggero).))

 

((Se il passeggero e’ costretto a interrompere il viaggio per causa

a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e’ dovuto in proporzione

del tratto utilmente percorso.

 

La stessa norma si applica quando l’impedimento riguarda uno dei

congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando

insieme.))

Art. 949-bis.

(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del

trasporto).))

 

((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata

esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che

non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso

tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,

per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.))

Art. 949-ter.

(( (Prescrizione).))

 

((I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di

bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla

normativa internazionale di cui all’articolo 941.

 

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la

prescrizione.))

Sezione II

Del trasporto di cose

Art. 950.

(Forma del contratto).

 

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto.

Art. 951.

(( (Norme applicabili).))

 

((Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione

tramite lettera di trasporto aereo, e’ regolato dalle norme

internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai

trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

 

Si applicano inoltre, per quanto non e’ disposto dalla presente

sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451

a 456.))

Art. 952.

(( (Responsabilita’ del vettore per mancata esecuzione del

trasporto).))

 

((Il vettore e’ responsabile dei danni derivati dalla mancata

esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli

stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure

necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il

danno oppure che era loro impossibile adottarle.

 

Il risarcimento dovuto dal vettore e’ limitato in conformita’ della

disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica

adotta nel regolare la responsabilita’ per ritardo.))

 

————

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della

navigazione sono modificati come segue:[…]

art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila”.

Art. 953.

(( (Riconsegna delle cose).))

 

((Il vettore e’ responsabile delle cose consegnategli per il

trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se

prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del

vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un

regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad

altro ausiliario.))

Art. 954.

(( (Prescrizione).))

 

((I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono

assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa

internazionale di cui all’articolo 951.

 

Gli stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la

prescrizione.))

Art. 955.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Sezione III

Della lettera di trasporto aereo

Art. 956.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 957.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 958.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 959.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 960.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 961.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 962.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 963.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 964.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

TITOLO SECONDO

DELLA RESPONSABILITA’ PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO

((…))

Art. 965.

(( (Responsabilita’ dell’esercente per danni a terzi sulla

superficie).))

 

((La responsabilita’ dell’esercente per i danni causati

dall’aeromobile a persone ed a cose sulla superficie e’ regolata

dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si

applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da

aeromobili immatricolati in Italia.

 

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a

quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.))

Art. 966.

(( (Danni da urto).))

 

((In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in

volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

 

L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per

l’involo al termine di quelle di approdo.))

Art. 967.

(( (Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga).))

 

((Le stesse norme di cui all’articolo 966 si applicano quando i

danni sono causati da spostamento d’aria o altra causa analoga, anche

se fra gli aeromobili in volo o fra l’aeromobile in volo e la nave in

movimento non vi e’ stata collisione materiale.))

 

————

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della

navigazione sono modificati come segue:[…]

art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;

art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire

novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire

tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni lire

trecentosettantacinquemilioni”.

Art. 968.

(( (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto).))

 

((In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei

rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce

secondo la gravita’ delle colpe rispettivamente commesse dagli

esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l’entita’

delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali

se il danno e’ prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze,

non e’ possibile accertare l’esistenza di colpa ovvero la gravita’

delle colpe rispettive e l’entita’ delle relative conseguenze.))

 

————

AGGIORNAMENTO (38)

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l’art. 1, comma 1)

che “Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della

navigazione sono modificati come segue:[…]

art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire

trecentodiecimilioni”.

Art. 969.

(( (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).))

 

((I limiti previsti nell’articolo 971 si applicano anche nei

rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli

articoli 484, secondo comma, e 968)).

Art. 970.

(( (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).))

 

((Nel caso previsto dall’articolo 968, l’esercente decade dal

diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a

costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

 

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal

giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.))

Art. 971.

(( (Limiti del risarcimento complessivo).))

 

((Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile

ai sensi degli articoli da 965 a 967, e’ limitato alle somme previste

dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della

responsabilita’ verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.))

Art. 972.

(( (Limitazione del risarcimento per danni da urto).))

 

((Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la

sua attuazione in caso di responsabilita’ per danni a terzi sulla

superficie si applicano anche alla responsabilita’ per danni da urto,

spostamento d’aria o altra causa analoga.))

Art. 973.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 974.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 975.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 976.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 977.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 978.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 979.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 980.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

TITOLO TERZO

DELL’ASSISTENZA E SALVATAGGIO E DEL RITROVAMENTO DI RELITTI

CAPO I

Dell’assistenza e del salvataggio

Art. 981.

(Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo).

 

L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i

quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o

atterrato in regioni desertiche, e’ obbligatoria, in quanto possibile

senza grave rischio dell’aeromobile soccorritore, del suo equipaggio

e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli

485, 974, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in

pericolo persone.

 

Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire,

che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile,

e’ tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per

prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile

risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza e’ portata da

altri in condizioni piu’ idonee o simili a quelle in cui egli stesso

potrebbe portarla.

Art. 982.

(Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo).

 

Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,

rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante

dell’aeromobile soccorritore e’ tenuto, nelle circostanze e nei

limiti indicati dall’articolo precedente, a tentare il salvataggio,

o, quando cio’ non sia possibile, l’assistenza delle persone.

 

E’ del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di

salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in

acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 983.

(Indennita’ e compenso di assistenza a navi o aeromobili).

 

L’assistenza a nave o ad aeromobile, che non sia prestata contro il

rifiuto espresso e ragionevole del comandante, da’ diritto, entro i

limiti del valore dei beni assistiti, al risarcimento dei danni

subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche’, ove abbia

conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

 

Il compenso e’ stabilito in ragione del successo ottenuto, dei

rischi corsi dall’aeromobile soccorritore, degli sforzi compiuti e

del tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se

l’aeromobile e’ adibito allo scopo di prestare soccorso; nonche’ del

pericolo in cui versavano i beni assistiti e del valore dei medesimi.

Art. 984.

(Indennita’ e compenso per salvataggio di cose).

 

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto

espresso e ragionevole dei proprietari delle cose medesime o del

comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo, da’ diritto, nei

limiti stabiliti dall’articolo precedente, al risarcimento dei danni

e al rimborso delle spese, nonche’, ove abbia conseguito un risultato

anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del

predetto articolo.

Art. 985.

(Indennita’ e compenso per assistenza o salvataggio di persone).

 

L’assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al

risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate

dall’aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui

l’ammontare relativo sia coperto da assicurazione ((. . .)).

 

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati

in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di

salvataggio di cose, l’assistenza e il salvataggio di persone, i

quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a

un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto

dall’assicurazione ((. . .)), fatta deduzione delle somme dovute per

risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una

parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre

operazioni. Il compenso e’ determinato in ragione dei rischi corsi,

degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonche’ del pericolo in

cui versavano le persone assistite o salvate.

Art. 986.

(Efficacia della determinazione convenzionale del compenso).

 

La determinazione del compenso fatta per accordo o mediante

arbitrato non e’ efficace nei confronti dei componenti

dell’equipaggio che non l’abbiano accettata, a meno che sia stata

approvata dall’associazione sindacale che li rappresenta.

 

Art. 987.

(Concorso di operazioni e concorso di soccorritori).

 

Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente

effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone,

ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero

assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di

persone, l’ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente

ripartito tra le diverse operazioni compiute.

 

Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio

abbiano partecipato piu’ aeromobili, al concorso dei soccorritori si

applicano le disposizioni dell’articolo 970.

Art. 988.

(Ripartizione del compenso).

 

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando

l’aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di

prestare soccorso, per un terzo all’esercente e per due terzi ai

componenti dell’equipaggio, tra i quali la somma e’ ripartita in

ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi’

dell’opera da ciascuno prestata.

 

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell’equipaggio

non puo’ essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla

meta’ dell’intero ammontare del compenso stesso.

Art. 989.

(Incidenza della spesa per le indennita’ e il compenso).

 

La spesa per le indennita’ e per il compenso dovuti all’aeromobile

in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita

fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli

469 e seguenti, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal

comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o sia stata

prestata contro il suo rifiuto.

Art. 990.

(Aeromobili dello stesso proprietario o esercente).

 

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e’

possibile, anche se l’aeromobile soccorritore e l’aeromobile

assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati

dallo stesso esercente.

Art. 991.

(Azione dell’equipaggio).

 

Qualora l’esercente non sia legittimato o trascuri di agire per il

conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i

componenti dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi

spettante del compenso stesso.

Art. 992.

(Prescrizione).

 

Il diritto alle indennita’ e al compenso di assistenza o di

salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le

operazioni sono terminate.

CAPO II

Del ritrovamento di relitti

Art. 993.

(Diritti ed obblighi del ritrovatore).

 

Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita’

indicate nell’articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento,

farne denuncia all’autorita’ aeronautica del luogo o in mancanza al

podesta’ del comune, e, quando cio’ sia possibile, consegnare le cose

ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei

relitti superi le lire cinquanta, alle autorita’ predette.

 

Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della

consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla

decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila

lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu’.

Art. 994.

(Custodia e devoluzione delle cose ritrovate).

 

L’autorita’ aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate,

provvede alla custodia di queste.

 

Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro

il termine prefissogli dall’autorita’, o non si presenti entro sei

mesi dall’avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia

ignoto, dall’autorita’ medesima a norma del regolamento, i relitti

sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore

all’indennita’ e al compenso stabiliti dall’articolo precedente.

Art. 995.

(Prescrizione).

 

Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si

prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.

TITOLO QUARTO

DELLE ASSICURAZIONI

CAPO I

((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 996.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 997.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 998.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 999.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 1000.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO II

Delle assicurazioni di cose

Art. 1001

(Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del nolo).

 

L’assicurazione dell’aeromobile copre l’aeromobile e le sue

pertinenze e parti separabili.

 

L’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e

al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di

profitto sperato, nonche’ delle spese fino a bordo, del nolo

anticipato o dovuto ad ogni evento, del premio e delle spese di

assicurazione.

 

L’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova

contraria, contratta per l’intero ammontare del corrispettivo fissato

nel contratto di utilizzazione dell’aeromobile.

Art. 1002.

(Sosta dell’aeromobile in aviorimessa).

 

L’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta di questo in

aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio

dell’incendio.

Art. 1003.

(Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore).

 

L’assicuratore dell’aeromobile non risponde dei danni agli

strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.

 

L’assicuratore non risponde altresi’ dei danni al motore, al

radiatore, ai serbatoi della benzina e dell’olio, alle eliche,

nonche’ a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla

protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza

l’intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento

dell’aeromobile.

 

Tuttavia l’assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro

causato da uno dei guasti suddetti.

Art. 1004.

(Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio).

 

L’assicurazione dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto

dall’inizio delle manovre per l’involo al termine di quelle di

approdo nel luogo di destinazione.

 

L’assicurazione resta sospesa se il viaggio e’ temporaneamente

interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla polizza,

ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni

atmosferiche che non consentano una sicura navigazione.

 

L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio

dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1005.

(Durata dell’assicurazione delle merci).

 

L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci

sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna

delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque

non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini.

 

Se l’aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non puo’

continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a

destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua,

l’assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.

 

L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio

dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore

ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 1006.

(Abbandono dell’aeromobile).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore l’aeromobile ed

esigere l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando l’aeromobile e’ perduto o e’ divenuto assolutamente

inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando mancano sul

posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti

facendone richiesta altrove, ne’ l’aeromobile puo’ essere trasportato

in luogo ove siano tali mezzi;

 

b) quando l’aeromobile si presume perito;

 

c) quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei

danni sofferti dall’aeromobile raggiunge i quattro quinti del suo

valore assicurabile.

Art. 1007.

(Abbandono delle merci).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere

l’indennita’ per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando le merci sono andate totalmente perdute;

b) quando l’aeromobile si presume perito;

c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell’articolo

precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della

innavigabilita’ quindici giorni per le merci deperibili, o trenta

giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state

ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per

deterioramento o perdita in quantita’ superano i tre quarti del

valore assicurabile.

Art. 1008.

(Abbandono del nolo).

 

L’assicurato puo’ abbandonare all’assicuratore il nolo da

guadagnare ed esigere l’indennita’ per perdita totale nei seguenti

casi:

a) quando il diritto al nolo e’ totalmente perduto per

l’assicurato;

b) quando l’aeromobile si presume perito.

Art. 1009.

(Forma dell’abbandono dell’aeromobile).

 

La dichiarazione di abbandono dell’aeromobile e quella con la quale

l’assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprieta’

dell’aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta

nell’articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e

seguenti.

CAPO III

Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

Sezione I

Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ per danni a terzi sulla superficie

Art. 1010.

(Nota comprovante l’assicurazione).

 

Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla

polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini

previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi

dell’assicurazione.

 

In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal

ministro per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel

contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e

l’estensione territoriale dell’assicurazione.

Art. 1011.

(Danni coperti).

 

L’assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla

superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura

fissati negli articoli 965 ((e 971)).

Art. 1012.

(Danni esclusi).

 

L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti

territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi

limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza

o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di

navigazione.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151)).

 

((Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo

dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche’ questi

ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti

delle loro attribuzioni))

Art. 1013.

(Mutamento della persona dell’esercente).

 

In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha contratto

l’assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.

 

Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato

avviso del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso

l’assicuratore puo’, entro quindici giorni, disdire il contratto con

preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo

esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed il nuovo

esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne

comunicazione al ministro per l’aeronautica.

 

Nel caso di mancato avviso all’assicuratore, l’assicurazione

continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest’ultimo e’ tenuto

solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un

terzo del premio convenuto, quando non sia provato che

l’assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il

contratto nei termini e con le modalita’ sopra stabilite

Art. 1014.

(Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio).

 

L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio e’

prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel

luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di

premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Art. 1015.

(Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore).

 

Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il

risarcimento del danno subito.

 

L’assicuratore non puo’ opporre al terzo alcuna causa di

risoluzione ne’ di nullita’ del contratto avente effetto retroattivo.

 

In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l’assicuratore e’

tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in

cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per

l’aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel

quale l’assicuratore ha notificato al ministero l’avvenuto

scioglimento.

 

L’assicuratore e’ inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel

caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma

dell’articolo 1012.

 

Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti,

l’assicuratore puo’ opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili

all’esercente, nonche’ quelle che l’esercente medesimo puo’ opporre

al danneggiato.

Art. 1016.

(Azione di rivalsa dell’assicuratore).

 

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo

precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’esercente

per la somma pagata al terzo danneggiato.

Sezione II

Assicurazione della responsabilita’ per danni da urto

Art. 1017.

(Rischio).

 

L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni

arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in

volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata

collisione materiale, il danno e’ cagionato da spostamento d’aria o

altra causa analoga. Sono pero’ esclusi dal risarcimento i danni

dipendenti da una delle cause previste ((nel secondo comma

dell’articolo 1012)).

 

Sono altresi’ a carico dell’assicuratore le spese incontrate

dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore

stesso, alle pretese del terzo.

Art. 1018.

(Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto).

 

Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’assicuratore non

risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla superficie.

 

Art. 1019.

(Durata del rischio).

 

Il rischio comincia dall’inizio delle manovre per l’involo e

finisce al termine di quelle di approdo.

CAPO VI

Disposizioni comuni

Art. 1020.

(Prescrizione).

 

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di

assicurazione si applicano le disposizioni dell’articolo 547.

 

((Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla

superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il

diritto al risarcimento del danneggiato contro l’esercente.))

Art. 1021.

(Rinvio).

 

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si

applicano, per quanto non e’ disposto dal presente titolo, le

disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad

eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.

TITOLO QUINTO

DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA

CAPO I

Dei privilegi

Art. 1022.

(Preferenza dei privilegi).

 

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni

altro privilegio generale o speciale.

Art. 1023.

(Privilegi sull’aeromobile e sul nolo).

 

Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il

quale e’ sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili

dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli

accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:

1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse

comune dei creditori per atti conservativi sull’aeromobile o per il

processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e

le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di

conservazione dell’aeromobile dopo l’arrivo nel luogo di ultimo

approdo;

2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di

volo;

3° i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione

aeronautica o dall’autorita’ consolare per il mantenimento e il

rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi

obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale

per il personale di volo;

4° le indennita’ e i compensi di assistenza e di salvataggio;

5° le indennita’ per danni a terzi sulla superficie, quando

l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l’assicurazione

obbligatoria; le indennita’ per l’urto di aeromobile previsto ((negli

articoli 966 e 967)); le indennita’ per morte e per lesioni personali

ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del

carico o del bagaglio;

6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni

eseguite, in virtu’ dei suoi poteri legali, dal comandante, anche

quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della

conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

Art. 1024.

(Privilegi sulle cose caricate).

 

Sono privilegiati sulle cose caricate:

1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse

comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il

processo di esecuzione;

2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;

3° le indennita’ ed i compensi per assistenza e salvataggio;

4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le

spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose

scaricate sono depositate.

Art. 1025.

(Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo).

 

I privilegi sull’aeromobile e sul nolo si estinguono, oltre che per

l’estinzione del credito, con lo spirare del termine di novanta

giorni.

Art. 1026.

(Rinvio).

 

Per quanto non e’ disposto in questo capo si applicano le

disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo,

quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564.

CAPO II

Dell’ipoteca

Art. 1027.

(Concessione d’ipoteca su aeromobile).

 

Sull’aeromobile puo’ solo concedersi ipoteca volontaria.

 

La concessione d’ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita’, per

atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica

indicazione degli elementi d’individuazione dell’aeromobile.

Art. 1028.

(Ipoteca su aeromobile in costruzione).

 

L’ipoteca puo’ essere concessa anche su aeromobile in costruzione.

Essa puo’ essere validamente trascritta dal momento in cui e’ presa

nota della costruzione nel registro delle costruzioni.

 

Art. 1029.

(Oggetto dell’ipoteca).

 

L’ipoteca ha per oggetto l’aeromobile, le sue pertinenze e parti

separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere

a persona diversa dal proprietario dell’aeromobile, da scrittura

avente data certa o dal certificato di immatricolazione

dell’aeromobile.

Art. 1030.

(Pubblicita’ dell’ipoteca).

 

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca

sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel

registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di

immatricolazione ((. . .)).

 

L’ipoteca su aeromobile in costruzione e’ resa pubblica mediante

trascrizione nel registro delle costruzioni.

 

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i

quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Art. 1031.

(Ufficio competente).

 

La pubblicita’ deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione

dell’aesomobile. Tuttavia la pubblicita’ puo’ richiedersi anche alle

autorita’ indicate ((nell’articolo 866)).

Art. 1032.

(Documenti per la pubblicita’ dell’ipoteca).

 

Chi domanda la pubblicita’ dell’ipoteca deve consegnare all’ufficio

competente i documenti indicati nell’articolo 569.

 

Se la richiesta di pubblicita’ si riferisce ad un aeromobile munito

di certificato d’immatricolazione, il richiedente deve esibire

all’ufficio il certificato medesimo, perche’ su questo sia eseguita

la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicita’ venga

richiesta al ministero per l’aeronautica e tale esibizione non sia

possibile perche’ l’aeromobile si trova altrove, si applica il

disposto del secondo comma dell’articolo 869.

Art. 1033.

(Esecuzione della pubblicita’).

 

La pubblicita’ si esegue dall’ufficio nei modi previsti

nell’articolo 870.

Art. 1034.

(Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni).

 

Nel concorso di piu’ atti resi pubblici a norma degli articoli

precedenti, nonche’ in caso di discordanza tra le trascrizioni nel

registro e le annotazioni sul certificato d’immatricolazione, si

applica il disposto dell’articolo 871.

 

Art. 1035.

(Grado dell’ipoteca).

 

L’ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro

d’immatricolazione ((. . .)) dell’aeromobile.

Art. 1036.

(Graduazione dell’ipoteca nel concorso con i privilegi).

 

L’ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall’articolo 1023

ed e’ preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Art. 1037.

(Rinvio).

 

Per quanto non e’ disposto in questo capo, si applicano gli

articoli 572, 573, 576, 577.

LIBRO QUARTO

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

TITOLO PRIMO

DELLA COMPETENZA NEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Art. 1038.

(Domanda di indennita’ per assistenza o salvataggio).

 

La domanda di indennita’ o di compenso per assistenza o salvataggio

puo’ proporsi anche avanti il giudice, che ha autorizzato il

sequestro dell’aeromobile o del carico, nei limiti della competenza

per valore.

Art. 1039.

(Domanda per danni a terzi sulla supeficie o per danni da urto).

 

La domanda di risarcimento per danni a terzi sulla superficie o per

danni da urto puo’ proporsi anche avanti il giudice che ha

autorizzato il sequestro dell’aeromobile o del carico, nei limiti

della competenza per valore.

Art. 1040.

(Spostamento di competenza per ragione di connessione).

 

Se sono proposte contro il vettore, l’esercente o l’assicuratore

avanti giudici diversi piu’ cause dipendenti dallo stesso contratto

di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine,

dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo

di danni a’terzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle

parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il

giudice adito, nella circoscrizione del quale e’ il foro generale del

convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito.

 

Si applica il secondo comma dell’articolo 40 del codice di

procedura civile.

TITOLO SECONDO

DELL’ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL’ESERCENTE

Art. 1041

(Giudice competente).

 

Il procedimento di limitazione e’ promosso avanti il tribunale

della circoscrizione nella quale e’ il foro generale dell’istante.

Art. 1042.

(Legittimazione alla domanda).

 

La domanda di apertura del procedimento di limitazione puo’ essere

proposta dall’esercente e, se trattasi di debiti per danni arrecati a

terzi sulla superficie, anche dall’assicuratore.

Art. 1043.

(Domanda di apertura).

 

La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale,

competente ai sensi dell’articolo 1041.

 

Il ricorso deve indicare il nome, la paternita’, la nazionalita’ e

il domicilio dell’istante; la dichiarazione di residenza e l’elezione

di domicilio dell’istante stesso nel comune, in cui ha sede il

giudice competente; gli elementi di individuazione dell’aeromobile e

il luogo in cui si trova; l’accidente al quale le obbligazioni si

riferiscono.

 

Insieme con il ricorso, l’istante deve depositare, a pena di

inammissibilita’, nella cancelleria del tribunale:

a) il certificato di navigabilita’ o di collaudo ovvero copia in

forma autentica di essi;

b) l’elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con

l’indicazione del loro domicilio, del titolo e dell’ammontare del

credito di ciascuno;

c) il certificato delle ipoteche trascritte sull’aeromobile;

d) la nota vistata dal ministro per l’aeronautica ovvero la polizza

di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi

sulla superficie.

Art. 1044.

(Sentenza di apertura).

 

Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla

domanda dell’esercente o dell’assicuratore, l’esistenza degli estremi

di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la

stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione

dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per

l’istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e

alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto;

stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della

sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori

per la presentazione in cancelleria delle domando e dei titoli un

termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione

della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all’estero;

stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior

termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei

creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima

di dieci e non oltre venti giorni da quest’ultima data, l’udienza di

trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il

collegio.

Art. 1045.

(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).

 

La sentenza, a cura della cancelleria, e’ portata a conoscenza

dell’istante e dei creditori indicati nello elenco di cui

all’articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e’

altresi’ trasmessa in estratto all’ufficio di iscrizione

dell’aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale del Regno.

 

L’ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa

annotazione nel registro di iscrizione dell’aeromobile, e ne cura

l’affissione nell’albo dell’ufficio stesso.

Art. 1046.

(Effetti dell’apertura del procedimento).

 

L’apertura del procedimento produce gli effetti indicati negli

articoli 625, 626.

Art. 1047.

(Opposizione dei creditori).

 

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere

opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, per l’inesistenza degli estremi di legge, in

contraddittorio dell’istante.

 

L’opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma

dell’articolo 627.

 

Art. 1048.

(Formazione dello stato attivo).

 

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice

designato, sentiti l’istante e i creditori concorrenti, forma’ lo

stato attivo ((. . .)).

 

L’avvenuto deposito dello stato attivo e’ comunicato all’istante e

ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.

Art. 1049.

(Deposito della somma limite).

 

Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice

designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le

modalita’ per il deposito della somma limite computata sulla base

dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del

procedimento.

 

Il provvedimento del giudice e’ comunicato all’istante e ai

creditori nei modi stabiliti dall’articolo precedente.

Art. 1050.

(Formazione dello stato passivo e di riparto).

 

La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le

relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli

634 a 638.

Art. 1051.

(Fallimento dell’esercente).

 

Gli effetti del fallimento dell’esercente, dichiarato

successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle

disposizioni dell’articolo 639.

Art. 1052

(Decadenza dell’esercente dal beneficio della limitazione).

 

L’esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato

deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma

per le spese del procedimento.

Art. 1053.

(Dichiarazione di estinzione del procedimento.

 

In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al

deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista

dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo

641.

Art. 1054.

(Comunicazioni all’esercente).

 

Quando il procedimento e’ promosso dall’assicuratore, gli atti si

compiono anche nei confronti dell’esercente, il quale deve essere

sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente

titolo, deve essere sentito l’istante.

TITOLO TERZO

DELL’ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1055.

(Competenza).

 

L’esecuzione forzata e’ promossa avanti il pretore nella

circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.

 

Il sequestro conservativo e giudiziario e’ autorizzato dai giudici

competenti a norma del codice di procedura civile.

Art. 1056.

(Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari).

 

Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono

formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli

aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.

 

Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono

quote di comproprieta’ dell’aeromobile, il pretore puo’, sentiti i

comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il

sequestro dell’intero aeromobile, quando il debitore sia

comproprietario per piu’ della meta’ del valore dell’aeromobile; in

tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle

quote ad essi appartenenti e’ convertito nel diritto alla

corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e’ esente da

ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Art. 1057.

(Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro).

 

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne’ di misure

cautelari:

a) gli aeromobili di Stato;

b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di

trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta

l’autorizzazione del ministro limitazione per l’aeronautica;

 

c) gli aeromobili’ addetti al trasporto per scopo di della lucro di

persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,

purche’ non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per

intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputo pronto a

partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione di cui

all’art. 802.

Art. 1058.

(Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile).

 

Il giudice competente a sensi dell’articolo 1055 e, ove ne ricorra

l’urgenza, il ((ENAC)) e l’autorita’ di polizia giudiziaria del luogo

nel quale si trova l’aeromobile, possono prendere i provvedimenti

opportuni per impedire la partenza dell’aeromobile.

Art. 1059.

(Forma e notificazione del precetto).

 

Il precetto e’ formato e notificato a norma degli articoli 647,

648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni

senza che si sia proceduto al pignoramento.

CAPO II

Del procedimento di espropriazione forzata

Art. 1060.

(Giudice dell’esecuzione).

 

L’espropriazione e’ diretta da un giudice.

 

Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu’

magistrati, la nomina del giudice dell’esecuzione e’ fatta dal

pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del

fascicolo di cui al terzo comma dell’articolo 1064, entro due giorni

da che e’ stato formato.

 

Art. 1061.

(Forma del pignoramento di aeromobile).

 

Il pignoramento e’ formato ed eseguito a norma del primo e secondo

comma dell’articolo 650.

 

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta

regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il

creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione

dell’aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di

iscrizione e all’annotazione sul certificato di immatricolazione, per

gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l’aeromobile e’ in

costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro

degli aeromobili in costruzione.

 

Il detto ufficio e’ tenuto a consegnare al creditore un certificato

dal quale risulti l’espletamento delle formalita’ indicate nel

precedente comma.

Art. 1062.

(Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze).

 

Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze

dell’aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura

civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.

Art. 1063.

(Amministrazione dell’aeromobile pignorato).

 

Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi dell’articolo

1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori

ipotecari, puo’ disporre che l’aeromobile pignorato per intero o per

quote intraprenda uno o piu’ viaggi, prescrivendo con ordinanza le

garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni

caso che sia stipulata un’adeguata assicurazione.

 

Per quanto concerne l’amministrazione dell’aeromobile pignorato, si

applicano le disposizioni dell’articolo 652, secondo a quinto comma.

Art. 1064.

(Domanda di vendita).

 

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il

creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo

puo’ chiedere la vendita dell’aeromobile o della quota di esso con

ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 1055.

 

Il ricorso e’ notificato al proprietario debitore, ai creditori

ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del

codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro

osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile

straniero al console dello Stato del quale l’aeromobile ha la

nazionalita’.((54))

 

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre

novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e’ tenuto a

depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi

dell’articolo 1055, il ricorso notificato e l’estratto del registro

di iscrizione dell’aeromobile dal quale risultino le ipoteche

trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di

procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con

il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 1061 di questo

codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati

sulle condizioni di vendita.

 

————

AGGIORNAMENTO (54)

La L. 24 aprile 1998, n. 128, ha disposto (con l’art. 22, comma 1)

che “In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della

navigazione, il termine “straniero” e’ riferito a persone fisiche,

persone giuridiche, societa’, enti, organizzazioni di Stati che non

siano membri dell’Unione europea”.

Art. 1065.

(Designazione del giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile).

 

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo,

eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi

dell’articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione

e richiede al ((ENAC)) la stima dell’aeromobile, fissando un termine,

non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di

stima.

 

Se l’autorizzazione a intraprendere uno o piu’ viaggi e’ stata

seguita dagli adempimenti di cui all’articolo 652, secondo comma, non

si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre

trenta giorni dal compimento del viaggio.

Art. 1066.

(Ordinanza di vendita).

 

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il

giudice dell’esecuzione, sentito il debitore proprietario, il

creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli

intervenuti, nonche’ il console dello Stato, del quale l’aeromobile

ha la nazionalita’, dispone la vendita con o senza incanto.

 

L’ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni

prescritte nell’articolo 656.

 

L’ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni

prescritte nell’articolo 532 secondo comma del codice di procedura

civile.

Art. 1067.

(Notificazione e pubblicita’ dell’ordinanza di vendita).

 

L’ordinanza di vendita e’ notificata a cura del cancelliere del

giudice dell’esecuzione alle persone indicate nel primo comma

dell’articolo precedente che non sono comparse.

 

L’ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in

margine al pignoramento. Copia di essa e’ affissa nell’albo della

pretura del luogo dove si svolge l’esecuzione, in quello della

direzione di aeroporto, e nell’albo della Reale unione nazionale

aeronautica. Il giudice puo’ anche disporne la pubblicazione in

periodici aeronautici.

Art. 1068.

(Forme della vendita).

 

La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli

articoli 658 a 666 del presente codice.

 

La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli

articoli 570 a 575 del codice di procedura civile.

 

Art. 1069.

(Opposizione).

 

Per quanto concerne le opposizioni all’esecuzione e agli atti

esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni

degli articoli 667 a 669.

Art. 1070.

(Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo

proprietario).

 

Quando l’espropriazione dell’aeromobile o di quote di aeromobile e’

promossa dai creditori privilegiati dell’esercente non proprietario,

ovvero e’ promossa contro il terzo proprietario dell’aeromobile, si

applicano le disposizioni dell’articolo 670.

Art. 1071.

(Vendita di parti separate e pertinenze).

 

Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che

costituivano pertinenze dell’aeromobile, si applicano le norme del

codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

 

Art. 1072.

(Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche).

 

La liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche e’

regolata dagli articoli 673 a 679; ma il processo e’ promosso avanti

il pretore, nella circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.

Art. 1073.

(Rinvio).

 

All’esecuzione per consegna dell’aeromobile, alla estinzione e alla

sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni

del codice di procedura civile in materia.

 

Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681

del presente codice.

CAPO III

Dei procedimenti cautelari

Art. 1074.

(Provvedimento di autorizzazione).

 

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro

giudiziario o conservativo deve contenere:

1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell’aeromobile

o della quota senza ordine di giustizia;

2) l’intimazione al comandante di non far partire l’aeromobile e,

se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo

ripartire dall'((aeroporto)) di arrivo;

3) gli elementi di individuazione dell’aeromobile o della quota di

aeromobile cui si riferisce l’autorizzazone.

Art. 1075.

(Notificazione del provvedimento).

 

Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve

essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere

notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce e’

creditore dell’esercente non proprietario ed e’ assistito da

privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di

aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

 

Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito

puo’ prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante

sia eseguita con le modalita’ indicate nel secondo comma

dell’articolo 650.

Art. 1076.

(Pubblicita’ del provvedimento).

 

Il provvedimento notificato e’, a cura del creditore, trascritto

nel registro d’iscrizione dell’aeromobile e, per gli aeromobili che

ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.

Art. 1077.

(Revoca del sequestro).

 

Il giudice competente a sensi del secondo comma dell’articolo 1055,

ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida,

revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il

debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra

il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese

giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla

superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro

per l’aeronautica o la polizza di assicurazione.

Art. 1078.

(Amministrazione dell’aeromobile sequestrato).

 

L’amministrazione dell’aeromobile sequestrato e’ regolata dalle

disposizioni dell’articolo 652.

Art. 1079.

(Rinvio).

 

Per quanto non e’ espressamente disposto nel presente capo, si

applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti

il sequestro.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1080.

(Applicabilita’ delle disposizioni penali).

 

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o

di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto

previsto dal presente codice, e’ punito a norma del medesimo. Il

colpevole che sia stato giudicato all’estero e’ giudicato nuovamente

nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

 

Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai

componenti dell’equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile

stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 1081.

(Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice).

 

Fuori del caso regolato nell’articolo 117 del codice penale, quando

per l’esistenza di un reato previsto dal presente codice e’ richiesta

una particolare qualita’ personale, coloro che, senza rivestire tale

qualita’, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto

conoscenza della qualita’ personale inerente al colpevole.

 

Tuttavia il giudice puo’ diminuire la pena rispetto a coloro per i

quali non sussiste la predetta qualita’.

Art. 1082.

(Pene accessorie).

 

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono,

oltre quelle stabilite dal codice penale:

1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici,

se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente

dei titoli previsti negli articoli 123 ((e 734));

2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si

tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente

al personale marittimo o alla ((personale aeronautico)).

 

Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente

codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della

navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni

commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero

da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla

professione della navigazione interna, se si tratta di

contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma

precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione

interna.

Art. 1083.

(Effetti e durata delle pene accessorie).

 

L’interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o

aeronautici priva il condannato della capacita’ di esercitare

qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei

titoli indicati negli articoli 123((e 734)). L’interdizione

temporanea priva della detta capacita’ per un tempo non inferiore a

un mese e non superiore a cinque anni. L’interdizione importa

altresi’ la decadenza dell’abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

 

L’interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica

priva il condannato della capacita’ di esercitare la professione

marittima o aeronautica. L’interdizione temporanea priva della detta

capacita’ per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a

cinque anni. L’interdizione importa altresi’ la decadenza

dall’abilitazione relativa alla professione anzidetta.

 

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della

navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di

esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto

uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134((e 734)), per un

tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

 

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla

professione della navigazione interna priva il condannato del diritto

di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici

giorni e non superiore a due anni.

 

La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia

espressamente determinata dalla legge, e’ uguale a quella della pena

principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione

per insolvibilita’ del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo’

oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna

specie di pena accessoria.

 

Alle pene accessorie dell’interdizione e della sospensione previste

nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni

relative alla interdizione da una professione e alla sospensione

dall’esercizio di una professione.

Art. 1083-bis.

(( (Sanzioni amministrative accessorie).))

 

((Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste

dal presente codice sono:

1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della

navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi

dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero

da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla

professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti

commessi dalle persone indicate nell’articolo 1082, primo comma, n.

2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione

interna.))

Art. 1083-ter.

(Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie).

 

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della

navigazione interna e aeronautici di cui all’articolo 1083-bis, primo

comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi

funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli

indicati negli articoli 123, 134 e ((734)), per un tempo non

inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

 

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla

professione della navigazione interna di cui all’articolo 1083-bis,

primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la

professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non

superiore ad un anno.

 

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale

relative alla sospensione dall’esercizio di una professione.

Art. 1084.

(Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o

dai graduati).

 

Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice e’ commesso dal

comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un

graduato dell’aeromobile, la pena e’ aumentata fino a un terzo,

quando tale qualita’ non e’ elemento costitutivo o circostanza

aggravante del delitto.

 

Art. 1085.

(Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore).

 

Se un delitto non previsto dal presente codice e’ commesso da un

componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile contro un

superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui funzioni,

la pena e’ aumentata fino a un terzo, quando la qualita’ della

persona offesa non e’ elemento costitutivo o circostanza aggravante

del delitto.

 

La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un

delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un

ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato

dell’aeromobile nell’atto o a causa dell’adempimento delle di lui

funzioni.

 

Art. 1086.

(Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie).

 

La meta’ delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni

amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente

codice e’ devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o

al fondo per l’assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di

soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa

nazionale di previdenza della ((personale aeronautico)).

Art. 1087.

(Navigazione interna).

 

Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli

articoli 1088 a 1160.

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI IN PARTICOLARE

CAPO I

Dei delitti contro la personalita’ dello Stato

Art. 1088.

(Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico).

 

Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in

guerra contro lo Stato italiano e’ punito, qualora il fatto non

costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione per un tempo non

inferiore a cinque anni.

Art. 1089.

(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato).

 

Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale

sono commessi da componenti dell’equipaggio di una nave o di

aeromobile in territorio estero la pena e’ aumentata:

1) fino a un terzo se il componente dell’equipaggio e’ straniero;

2) da un terzo alla meta’ se il componente dell’equipaggio e’

cittadino italiano;

3) dalla meta’ a due terzi se il fatto e’ commesso dal comandante o

da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato

dell’aeromobile.

Art. 1090.

(Pene accessorie).

 

La condanna per il delitto previsto nell’articolo 1088 importa

l’interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.

 

La condanna per il delitto previsto dall’articolo 1089 importa

l’interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.

CAPO II

Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione

Sezione I

Dei delitti contro la polizia di bordo

Art. 1091.

(( (Diserzione). ))

 

((Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il componente

dell’equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell’aeromobile

ovvero l’abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per

l’incolumita’ fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave

o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della reclusione da uno a

tre anni.

 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente

dell’equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell’aeromobile

ovvero l’abbandona, e’ punito, se dal fatto deriva una notevole

difficolta’ nel servizio della navigazione, con la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

 

Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o

di pubblica necessita’, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro)).

Art. 1092.

(Circostanze aggravanti).

 

La pena e’ aumentata fino a un terzo se il fatto e’ commesso:

1) per fine politico;

2) con violenza o minaccia;

3) all’estero;

4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine

della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio

dell’aeromobile;

5) collettivamente da tre o piu’ persone dell’equipaggio.

 

Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori

ed i capi e’ aumentata da un terzo alla meta’.

 

Art. 1093.

(Causa di non punibilita’).

 

Nel caso previsto nel primo comma dell’articolo 1091, ancorche’

ricorrano le aggravanti previste nell’articolo 1092, non e’ punibile

colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non

oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto

presentare a bordo ovvero raggiunge l’aeromobile prima dell’involo.

Art. 1094.

(( (Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio).

))

 

((Salvo che il fatto costituisca reato, il componente

dell’equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente

un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,

e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000

euro.

 

Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso in occasione di

servizio concernente la manovra, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro.

 

Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficolta’

nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un

servizio pubblico o di pubblica necessita’, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro.

 

Il componente dell’equipaggio che non esegue un ordine di un

superiore concernente un servizio tecnico della nave, del

galleggiante o dell’aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o

per l’incolumita’ delle persone ovvero per la sicurezza della nave,

del galleggiante o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della

reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Il componente dell’equipaggio che non esegue un ordine di un

superiore concernente un servizio tecnico della nave, del

galleggiante o dell’aeromobile, e’ punito con la pena della

reclusione da uno a quattro anni se l’ordine e’ dato per la salvezza

della nave, del galleggiante o dell’aeromobile o per soccorso da

prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo)).

Art. 1095.

(Inosservanza di ordine da parte di passeggero).

 

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza

della nave o dell’aeromobile, e’ punito con la reclusione fino a tre

mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

 

Art. 1096.

(Inosservanza di ordine di arresto).

 

Il componente dell’equipaggio, che a bordo della nave o

dell’aeromobile non esegue un ordine di arresto, e’ punito con la

reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

 

Art. 1097.

(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del

comandante).

 

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del

galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da

bordo, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della

nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita

dell’aeromobile, la pena e’ da due ad otto anni. Se la nave o

l’aeromobile e’ adibito a trasporto di persone, la pena e’ da tre a

dodici anni.

 

Art. 1098.

(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente

dell’equipaggio).

 

Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante

abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e’ punito con la

reclusione fino a un anno.

 

Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio

dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col

paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo.

 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della

nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita

dell’aeromobile, la pena e’ da due ad otto anni. Se la nave o

l’aeromobile e’ adibito a trasporto di persone, la pena e’ da tre a

dodici anni.

Sezione II

Dei delitti contro la polizia della navigazione

Art. 1099.

(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).

 

Il comandante della nave, che nei casi previsti nell’articolo 200

non obbedisce all’ordine di una nave da guerra nazionale, e’ punito

con la reclusione fino a due anni.

Art. 1100.

(Resistenza o violenza contro nave da guerra).

 

Il comandante o l’ufficiale della nave, che commette atti di

resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e’

punito con la reclusione da tre a dieci anni.

 

La pena per coloro che sono concorsi nel reato e’ ridotta da un

terzo alla meta’.

 

Art. 1101.

(Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso).

 

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,

nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine

di commettere contrabbando o altro delitto, e’ punito, se il reato

non e’ commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 1102.

(Navigazione in zone vietate).

 

Fuori dei casi previsti nell’articolo 260 del codice penale, e’

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire

cinquemila:

1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o

stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione

stabiliti nell’articolo 83;

2° il comandante dell’aeromobile nazionale o straniero, che viola

il divieto di sorvolo stabilito nell’art. 793.

Sezione III

Disposizione comune alle sezioni precedenti

Art. 1103.

(Pene accessorie).

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096,

1099, 1101, 1102 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero

dalla professione.

 

Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097,

1098, 1100 l’interdizione e’ perpetua, se la condanna alla reclusione

e’ per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la

condanna e’ per un tempo inferiore a cinque anni.

CAPO III

Dei delitti contro le autorita’ di bordo o contro le autorita’ consolari

Art. 1104.

(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di

un graduato).

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che

offende l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e

a causa o nell’esercizio delle di lui funzioni, e’ punito con la

reclusione da sei mesi a due anni.

 

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante

comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno,

diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.

 

La pena e’ della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste

nell’attribuzione di un fatto determinato.

 

Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e’ commesso

con violenza o minaccia,ovvero quando l’offesa e’ recata in presenza

di una o piu’ persone.

 

Se il fatto e’ commesso da un passeggero contro il comandante, un

ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o

un graduato dell’aeromobile, qualora non costituisca un piu’ grave

reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono

diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 1105.

(Ammutinamento).

 

Se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, sono puniti con la

reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della

nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:

1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine

del comandante;

2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.

 

Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal

partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per

gli atti gia’ compiuti, qualora questi costituiscano per se’ un reato

diverso.

Art. 1106.

(Aggravanti).

 

La pena e’ da uno a cinque anni:

1) se il fatto previsto dall’articolo precedente e’ commesso in

condizioni nelle quali non e’ possibile ricorrere alla forza

pubblica;

2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente,

l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della

navigazione, ovvero se il fatto e’ commesso al fine d’interrompere la

navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza

della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;

3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna

delle persone e’ palesemente armata ovvero il fatto e’ commesso con

minaccia.

 

Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e’ aumentata

fino a un terzo.

Art. 1107.

(Mancato intervento per impedire un reato).

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che,

trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in

danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di

dargli assistenza o aiuto, e’ punito con la reclusione fino a un anno

ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

 

Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio

della nave o dell’aeromobile, che,trovandosi presente al fatto

previsto nell’articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere

per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Art. 1108.

(Complotto contro il comandante).

 

I componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, in

numero di tre o piu’, si accordano al fine di commettere un delitto

contro la vita, l’incolumita’ personale, la liberta’ individuale o

l’esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non

e’ commesso, con la reclusione fino a quattro anni.

 

Per i promotori e gli organizzatori la pena e’ aumentata fino a un

terzo.

 

Il componente dell’equipaggio, che, avendo notizia dell’accordo,

omette di darne avviso al comandante, e’ punito con la reclusione

fino a un anno.

 

Tuttavia la pena da applicare e’ in ogni caso inferiore alla meta’

di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

Art. 1109.

(Omesso rimpatrio di cittadini).

 

Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza

giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta

dell’autorita’ consolare per il trasporto di cittadini ai sensi

dell’articolo 197, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero

con la multa fino a lire tremila.

 

Art. 1110.

(Circostanza aggravante).

 

Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena e’

aumentata, fino a un terzo se il fatto e’ commesso durante la

navigazione.

 

Art. 1111.

(Pene accessorie).

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108

importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla

professione.

 

La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’articolo 1106

importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO IV

Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

Art. 1112.

(Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali).

 

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni

prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i

segnali per la detta navigazione e’ punito con la reclusione fino a

un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila.

 

Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di

collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione

marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale

scopo.

 

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione

di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita

di un aeromobile, la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni.

 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto

e’ previsto come piu’ grave reato da altra disposizione di legge.

 

Art. 1113.

(Omissione di soccorso).

 

Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726,

richiesto dall’autorita’ competente, omette di cooperare con i mezzi

dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un

aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all’estinzione di un

incendio, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 1114.

(Rifiuto di servizio da parte di pilota).

 

Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave

ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, e’ punito con la

reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

 

Se la nave e’ in pericolo, la pena e’ della reclusione da uno a tre

anni.

 

Art. 1115.

(Abbandono di pilotaggio).

 

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare

la sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92, e’ punito

con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire

cinquemila.

 

 

Art. 1116.

(Abbandono abusivo di comando).

 

Il comandante, che senza necessita’ lascia la direzione nautica

della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione

venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, e’

punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire

duemila a cinquemila.

 

La pena e’ aumentata fino a un terzo, se il fatto e’ commesso nei

casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere

personalmente la manovra.

 

Art. 1117.

(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).

 

Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di

un aeromobile e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Fuori del caso previsto nell’articolo 1220, se il fatto e’ commesso

da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o

dell’aeromobile, la pena e’ da sei mesi a due anni.

Art. 1118.

(Abbandono del posto).

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o

dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza

della navigazione abbandona il posto, e’ punito con la reclusione da

tre mesi a un anno.

Art. 1119.

(Componente dell’equipaggio che si addormenta).

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o

dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza

della navigazione si addormenta, e’ punito con la reclusione fino a

tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

Art. 1120.

(Ubbriachezza).

 

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile ovvero

il pilota dell’aeromobile, che si trova in tale stato di

ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da

escludere o menomare la sua capacita’ al comando o al pilotaggio, e’

punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o

dell’aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio

attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve

assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da

caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua

capacita’ a prestare il servizio, e’ punito con la reclusione da uno

a sei mesi.

 

Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita’

al comando o al servizio e’ esclusa o menomata dall’azione di

sostanze stupefacenti.

 

La pena e’ aumentata fino a un terzo, se l’ubbriachezza o l’uso di

sostanze stupefacenti sono abituali.

Art. 1121.

(Condizioni di maggiore punibilita’).

 

Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena e’:

1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva

l’incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un

galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita di un

aeromobile;

2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel

numero precedente, la nave o l’aeromobile sono adibiti a trasporto di

persone.

Art. 1122.

(Aggravante per l’incendio, il naufragio o il disastro aviatorio).

 

Se un componente dell’equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile

nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della

navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni,

commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428

del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

 

Le pene sono aumentate da un terzo alla meta’, se il fatto e’

commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o

dell’aeromobile da lui comandati.

 

 

Art. 1123.

(Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro

aviatorio).

 

Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a

un aeromobile in navigazione e’ punito con la reclusione da sei mesi

a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva

pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del

galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto

dell’aeromobile.

 

Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od

ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a

una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal

fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente.

 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto

e’ previsto come piu’ grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1124.

(Delitti colposi).

 

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 e’ commesso

per colpa, le pene sono ridotte della meta’.

Art. 1125.

(Pene accessorie).

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120;

1123, 1124, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla

professione.

 

La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 1122

importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

 

Se il delitto previsto nell’articolo 449 del codice penale e’

commesso da appartenenti al personale marittimo o alla ((personale

aeronautico)) in danno rispettivamente di una nave o di un

galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l’interdizione

temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO V

Del delitti contro la fede pubblica

Sezione I

Della falsita’ in atti

Art. 1126.

(Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).

 

Agli effetti indicati nell’articolo 491 del codice penale, la

polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la

lettera di trasporto aereo sono equiparati all’atto pubblico.

Art. 1127.

(Falsita’ ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle

relazioni).

 

Il comandante della nave che, al fine di procurare a se’ o ad altri

un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle

falsita’ previste nell’articolo 479 del codice penale nel ruolo di

equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni

all’autorita’ e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’

grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 

La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che

commette il fatto previsto dal comma precedente nel ((giornale di

bordo)).

Art. 1128.

(Uso di atto falso).

 

Chiunque, senza essere concorso nella falsita’, fa uso di uno degli

atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi

stabilita, ridotta di un terzo.

 

Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.

Sezione II

Delle altre falsita’

Art. 1129.

(Falsa dichiarazione di proprieta’ o dei requisiti di nazionalita’).

 

Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un

galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire

la nazionalita’ italiana, e’ punito con la reclusione da tre mesi a

un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila.

 

Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una societa’, il

quale dichiara falsamente l’esistenza dei requisiti previsti

((nell’articolo 756, primo comma, lettera c),)) allo scopo di far

attribuire all’aeromobile la nazionalita’ italiana.

Art. 1130.

(Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalita’).

 

Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana

ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalita’

italiana e’ punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la

multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.

Art. 1131.

(Uso di falso contrassegno d’individuazione).

 

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un

falso contrassegno d’individuazione e’ punito con la reclusione fino

a un anno.

 

La pena e’ della reclusione fino a due anni e della multa fino a

lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave

o dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

Art. 1131-bis.

 

((La contraffazione, l’alterazione o lo spostamento abusivo delle

marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un

piu’ grave reato, a norma dell’articolo 469 del Codice penale)).

((11))

 

————

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)

che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro

applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non

entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”

Art. 1132.

(Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di

aeromobile).

 

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di

galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo

nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e’ punito con la

multa da lire mille a diecimila.

 

Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

 

Se la costruzione viene iniziata, la pena e’ aumentata fino a un

terzo.

Art. 1133.

(Uso di libretto di navigazione).

 

Chiunque, al fine di procurare a se’ o ad altri un vantaggio o di

recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo

o aeronautico appartenente ad altra persona e’ punito, qualora il

fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con

la reclusione fino a un anno.

Sezione III

Disposizione comune alle sezioni precedenti

Art. 1134.

(Pene accessorie).

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131,

ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII

del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti

indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione

temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO VI

Dei delitti contro la proprieta’ della nave dell’aeromobile o del carico

Art. 1135.

(Pirateria).

 

Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che

commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o

straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette

violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o

straniera, e’ punito con la reclusione da dieci a venti anni.

 

Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena e’ diminuita in

misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e’ ridotta

fino alla meta’.

Art. 1136.

(Nave sospetta di pirateria).

 

Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita

abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di

bordo, e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

 

Si applica il secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1137

(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte

dell’equipaggio).

 

Il comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che

sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli

articoli 628, 629 del codice penale, e’ punito a norma dell’articolo

1135 del presente codice.

 

Si applica il secondo comma dell’articolo predetto.

Art. 1138.

(Impossessamento della nave o dell’aeromobile).

 

I componenti dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, i

quali se ne impossessano, sono puniti:

1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e’ commesso

mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali

della nave o dei graduati dell’aeromobile;

2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e’ commesso

clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

 

Per i promotori e per i capi la pena e’ aumentata fino a un terzo.

 

Se il fatto e’ commesso da persona estranea all’equipaggio, le pene

sono ridotte di un terzo.

Art. 1139.

(Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile).

 

I componenti dell’equipaggio, che in un numero di tre o piu’ si

accordano al fine di commettere il delitto previsto nell’articolo

precedente, sono puniti, se il delitto non e’ commesso, con la

reclusione fino a tre anni.

 

Per i promotori e per i capi la pena e’ aumentata fino a un terzo.

Art. 1140.

(Falsa rotta).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a

se’ o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno,

fa falsa rotta, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con

la multa fino a lire diecimila.

 

Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione

della nave ovvero l’incendio, caduta o perdita dell’aeromobile, la

pena e’ aumentata di un terzo.

 

Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della

nave ovvero l’incendio la caduta o la perdita dell’aeromobile, la

pena e’ della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o

l’aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena e’ della

reclusione da tre a quindici anni.

Art. 1141.

(Danneggiamento della nave o dell’aeromobile).

 

Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice

penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile

ovvero delle provviste di bordo e’ punito con la reclusione da uno a

cinque anni.

 

Se il fatto e’ commesso dal componente dell’equipaggio in danno

della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui e’ imbarcato,

la pena e’ aumentata fino a un terzo; se e’ commesso dal comandante,

la pena e’ aumentata fino alla meta’.

 

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.

 

Si procede in ogni caso d’ufficio.

Art. 1142.

(Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo).

 

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o

dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende

inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i

macchinari e gli impianti di bordo, e’ punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

 

Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.

Art. 1143.

(Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile).

 

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la

nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri,

e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa

fino a lire diecimila.

 

Non e’ punibile il comandante che carica per proprio conto merci in

piccola quantita’.

Art. 1144.

(Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, per procurare a

se’ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a

prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, e’ punito con la

reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 1145.

(Appropriazione indebita del carico).

 

Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che,

per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in

tutto o in parte il carico e’ punito con la reclusione da sei mesi a

cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 1146.

(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei).

 

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993

nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia e’ punito con la

reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.

 

Per gli appartenenti al personale marittimo e alla ((personale

aeronautico)) e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi

di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attivita’

indicate nell’articolo 68, la pena e’ aumentata fino a un terzo.

Art. 1147.

(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto).

 

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante

abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile

abbandonato, caduto o perduto e’ punito con la reclusione da uno a

cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.

 

Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente

la pena e’ aumentata fino a un terzo.

 

 

Art. 1148.

(Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio).

 

Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della

nave o dell’aeromobile la pena e’ aumentata fino a un terzo.

 

Art. 1149.

(Pene accessorie).

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141

secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi

dell’articolo 1148, importa l’interdizione temporanea dai titoli

ovvero dalla professione.

 

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138

importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

CAPO VII

Dei delitti contro la persona

Art. 1150.

(Omicidio del superiore).

 

Se il fatto previsto nell’articolo 575 del codice penale e’

commesso da un componente dell’equipaggio della nave o

dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa

dell’adempimento delle di lui funzioni, la pena e’ della reclusione

da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e’ commesso durante la

navigazione, si applica la pena dell’ergastolo.

Art. 1151.

(Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore).

 

Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice

penale e’ commesso da un componente dell’equipaggio della nave o

dell’aeromobile contro un superiore nell’atto o a causa

dell’adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono

aumentate di un terzo.

Art. 1152.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))

 

((95))

 

————–

AGGIORNAMENTO (95)

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l’art. 8, commma 1)

che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami

alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si

intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale

come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”.

Art. 1153.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21))

 

((95))

 

————–

AGGIORNAMENTO (95)

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l’art. 8, commma 1)

che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami

alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si

intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale

come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”.

Art. 1154.

(Abuso d’autorita’).

 

Il comandante o l’ufficiale della nave ovvero il comandante

dell’aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite

dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata

o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto,

ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento

dell’autorita’ competente, e’ punito, qualora il fatto non

costituisca un piu’ grave reato, con la reclusione fino a trenta

mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque e’ stata

data in consegna o affidata tale persona.

 

La pena non puo’ essere inferiore a sei mesi, quando il fatto e’

commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di

eta’ minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero

contro donne.

Art. 1155.

(Sbarco e abbandono arbitrario di persone).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del

territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente

dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il

ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o

dell’aeromobile, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e

con la multa da lire mille a tremila.

 

La pena non puo’ essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata

o abbandonata e’ priva di mezzi necessari alla sussistenza o al

ritorno in patria.

 

La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva

una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1156.

(Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, sbarcando nei casi

consentiti dalla legge un componente dell’equipaggio ammalato o

ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al

rimpatrio, e’ punito con la multa da lire tremila a diecimila.

 

La pena e’ della reclusione fino a sei mesi, se il fatto e’

commesso all’estero.

 

La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva

una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

Art. 1157.

(Omissione di aiuto).

 

Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese

estero, ove non siano autorita’ consolari, un marittimo italiano,

omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di

rimpatriarlo, e’ punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con

la multa fino a lire tremila.

 

Se l’omissione di soccorso si riferisce a piu’ persone, la pena e’

raddoppiata.

 

Si applica il terzo comma dell’articolo precedente.

 

 

Art. 1158.

(Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo).

 

Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o

stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il

salvataggio nei casi in cui ne ha l’obbligo a norma del presente

codice, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

 

La pena e’ della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva

una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

 

Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione fino

a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi

previste sono ridotte alla meta’.

Art. 1159.

(Mancanza di viveri necessari).

 

Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle

persone imbarcate, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

Se il fatto e’ commesso per colpa, la pena e’ della reclusione da

un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.

Art. 1160.

(Pene accessorie).

 

La condanna per delitto previsto nell’articolo 1150 importa

l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

 

La condanna per i delitti previsti dall’articolo 1152, 1153,

importa, per il comandante, l’interdizione perpetua dai titoli e, per

gli altri componenti dell’equipaggio, l’interdizione temporanea dai

titoli ovvero dalla professione.

 

Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna

importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla

professione.

TITOLO TERZO

DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161.

(Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti

alla proprieta’ privata).

 

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o

aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne

impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero

non osserva i vincoli cui e’ assoggettata la proprieta’ privata nelle

zone prossime al demanio marittimo od agli ((aeroporti)), e’ punito

con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione,

sempre che il fatto non costituisca un piu’ grave reato.

 

Se l’occupazione di cui al primo comma e’ effettuata con un

veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal

caso si puo’ procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo

in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.

(47)

————

AGGIORNAMENTO (47)

La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente

legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla

data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non

sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto

irrevocabile”.

Art. 1162.

(Estrazione abusiva di arena o altri materiali).

 

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito

del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone

portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta

nell’articolo 51, e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con

l’ammenda fino a lire mille.((59))

 

————-

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 10,

comma 1) che “Nell’articolo 1162 del codice della navigazione le

parole “e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda

fino a lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e’ punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre

milioni a lire diciotto milioni”.”

Art. 1163.

(Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti).

 

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento,

indicati nel primo comma dell’articolo 52 e nel primo comma

dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva

le disposizioni di polizia ivi previste, e’ punito con l’arresto fino

a due mesi ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)

 

((Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa

un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza

l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel

terzo comma dell’articolo 59, e’ punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro

15.493.))

 

———–

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:

– (con l’art. 10, comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le

parole “e’ punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda

fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “e’

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”

– (con l’art. 10, comma 2, lettera b)) che “nel secondo comma le

parole “e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda

fino a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “e’ punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

cinque milioni a lire trenta milioni”.”

———–

AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall’avviso di

rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l’art. 19,

comma 3) che “Nel secondo comma dell’articolo 1163 del codice della

navigazione le parole: “nel secondo comma dell’art. 52 e nel terzo

comma dell’articolo 59″ sono soppresse.”

Art. 1164.

(Inosservanza di norme sui beni pubblici).

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento,

ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente

relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero

delle zone portuali della navigazione interna e’ punito, se il fatto

non costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi

ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)

 

((Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa

sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con

ordinanza dalla pubblica autorita’ in materia di uso del demanio

marittimo per finalita’ turistico-ricreative dalle quali esuli lo

scopo di lucro, e’ punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro)).

 

———–

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 10,

comma 3) che “Nell’articolo 1164 del codice della navigazione le

parole “se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con

l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire

quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non

costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire due milioni a lire sei milioni”.”

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’ordinamento e sulla polizia dei porti e degli ((aeroporti))

Art. 1165.

(Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate).

 

E’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila:

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati

negli articoli ((50 e 57)), senza il permesso dell’autorita’

competente e il pagamento del relativo canone;

2) chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate.

Art. 1166.

(Getto di materiali e interrimento dei fondali).

 

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 e’

punito con l’ammenda fino a lire mille.

Art. 1167.

(Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura

di cave).

 

E’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila:

1) chiunque non esegua le disposizioni dell’autorita’ competente

sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o

degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere

previste nell’articolo 77;

2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un’apertura

di cava di pietra o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei

canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.

Art. 1168.

(Pesca abusiva).

 

Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorita’ competente,

esercita la pesca nei porti o nelle altre localita’ di sosta o di

transito delle navi e’ punito con l’ammenda fino al lire cinquecento.

Art. 1169.

(Uso d’armi e accensioni di fuochi).

 

Chiunque non osserva le disposizioni dell’articolo 80 e’ punito con

l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire duecento a

duemila.((59))

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,

comma 1) che “Nell’articolo 1169 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire

quarantamila a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti:

“con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

due milioni a lire dodici milioni.”.”

Art. 1170.

(Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota).

 

Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove

il pilotaggio e’ obbligatorio, e’ punito con l’arresto fino a tre

mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.((59))

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,

comma 2) che “Nell’articolo 1170 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire

centomila a un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due

milioni a lire dodici milioni”.”

Art. 1171.

(Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio).

 

E’ punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a

lire diecimila:((59))

1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647;(51)

2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione

prescritta nell’articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle

caratteristiche determinate dall’autorita’ competente;

3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita’, esercita il

pilotaggio senza patente o autorizzazione.

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 11,

comma 3) che “Nell’articolo 1171 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire

due milioni” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a

lire trenta milioni”.”

Art. 1172.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))

((51))

 

————

AGGIORNAMENTO (51)

La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre

1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996,

n. 647, ha disposto (con l’art. 20, comma 4) che “Fino all’entrata in

vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad

applicarsi le disposizioni previgenti in materia”.

Art. 1173.

(Inosservanza di tariffe).

 

Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate

nelle tariffe approvate dall’autorita’ competente e’ punito con

l’ammenda fino a lire duemila.

 

Art. 1174.

(Inosservanza di norme di polizia).

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento,

ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in

materia di polizia dei porti o degli aeroporti, e’ punito, se il

fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

(47)

 

Se l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorita’ in

materia di circolazione nell’ambito del demanio marittimo o

aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire centomila a lire seicentomila. (47)

 

((Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento,

ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorita’ competente in

materia di sicurezza marittima, quale definita dall’articolo 2, n.

5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 31 marzo 2004, e’ punito se il fatto non costituisce

reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 1.032,00 a euro 6.197,00.))

 

————-

AGGIORNAMENTO (47)

La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1)

che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente

legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla

data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non

sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto

irrevocabile”.

Art. 1175.

(( (Sanzioni amministrative accessorie).))

 

((La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa

l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della

sospensione dai titoli o dalla professione.))

CAPO III

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

Art. 1176.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 1177.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 1178.

(Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di

equipaggio).

 

L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi,

che ammette o far parte dell’equipaggio una persona non appartenente

alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare

contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o

sbarca un componente dell’equipaggio senza far eseguire la relativa

annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e’ punito con

l’ammenda fino a lire mille.((59))

 

((Alla stessa sanzione)) soggiace l’armatore o il comandante della

nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l’esercente

o il comandante dell’aeromobile il quale, fuori dei casi previsti

dalla legge, ammette a far parte dell’equipaggio una persona non

iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di

volo ovvero senza l’osservanza delle norme relative alle visite

mediche di detto personale di volo.

 

———–

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (12, comma 1,

lettera a)) che ” nel primo comma le parole “con l’ammenda fino a

lire duecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire

tre milioni”.”

Art. 1179.

(Assunzione irregolare di minori).

 

L’armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che

ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli anni

quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore

degli anni diciotto, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a

cinquemila.((59))

 

((Alla stessa sanzione)) soggiace l’esercente o il comandante

dell’aeromobile, che ammette a far parte dell’equipaggio una persona

minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di

bordo una persona minore degli anni diciotto.

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 12,

comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’ammenda da

lire centomila a lire un milione” sono sostituite dalle seguenti:

“con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

due milioni a lire dodici milioni”.”

Art. 1180.

(Assunzione abusiva di stranieri).

 

L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori dei casi

consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a

fare parte dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, e’ punito

con l’ammenda da lire trecento a mille.(59)

 

((La stessa sanzione)) si applica all’armatore, all’esercente o al

comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel

termine previsto dalle disposizioni predette.(59)

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:

– (con l’art. 12, comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le

parole “con l’ammenda da lire sessantamila a duecentomila” sono

sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.”

– (con l’art. 12, comma 3, lettera b)) che “nel secondo comma le

parole “Alla stessa pena” sono sostituite dalle seguenti: “Alla

stessa sanzione”.”

Art. 1181.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO IV

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprieta’ della nave o dell’aeromobile

Art. 1182.

(Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o

aeromobile, ovvero al varo della nave).

 

E’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il

fatto non costituisca un piu’ grave reato:

1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave

o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita

della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;

2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o

abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n.

1;

3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un

galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233, o

la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia

prescritte negli articoli 848, 849;

4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione

prevista nell’articolo 243;

5) il costruttore della nave o dell’aeromobile che non osserva

l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli

articoli 236, 851.

Art. 1183.

(Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile).

 

Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza

giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo

161 l’ordine dell’autorita’ marittima o di quella preposta

all’esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad

altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e’ punito con

l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

 

((Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero

demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l’autorizzazione

prescritta negli articoli 160 o 759, e’ punito con la sanzione

amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.))

Art. 1184.

(Inosservanze relative all’iscrizione di nave in registro straniero e

alla perdita dei requisiti di nazionalita’ dell’aeromobile).

 

1. Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in un

registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti

negli articoli 156 e ((760)) o senza attendere la conclusione dei

relativi procedimenti amministrativi e’ punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a

lire sessanta milioni. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta

ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta

le denunce prescritte dagli articoli 157 e ((758)).

Art. 1185.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

CAPO V

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186.

(Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili).

 

Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre

leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell’autorita’ concernenti

le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli

aeromobili, e’ punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 1187.

(Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna).

 

Chiunque, senza la concessione prescritta nell’articolo 225,

esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di

traino con mezzi meccanici in navigazione interna e’ punito con

l’ammenda da lire mille a cinquemila.

 

Chiunque senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 226

esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in

navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma

precedente, e’ punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 1188.

(( (Abusivo esercizio di navigazione aerea).))

 

((Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle

disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la

licenza di esercizio o la designazione di vettore, e’ punito con

l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a euro

milletrentadue.))

Art. 1189.

(Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna).

 

Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di

rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell’art. 226,

non osserva le modalita’ stabilite dall’autorita’ competente, ovvero

richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime

o minime fissate dall’autorita’ medesima e’ punito con l’ammenda fino

a lire duemila.

Art. 1190.

(( (Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio).))

 

((Chiunque ammette all’istruzione di pilotaggio aereo un allievo,

che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita’

psicofisica, ovvero un allievo di minore eta’, senza il consenso di

chi esercita la potesta’ o la tutela, e’ punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire

diciotto milioni.))

Art. 1191.

(Abusiva realizzazione o ampliamento di ((aeroporti))).

 

Chiunque realizza o amplia ((aeroporti)) o altri impianti

aeronautici senza l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694

ovvero non sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla prevista

approvazione, e’ punito con la sanzione amministrativa da

cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

Art. 1192.

(Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome).

 

E’ punito con l’ammenda fino a lire duemila:

1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia

prescritto;

2) l’armatore o il comandante che non osserva le disposizioni

sull’uso del nome o del numero di individuazione della nave o del

galleggiante;

3) l’esercente o il comandante se l’aeromobile circola sprovvisto

dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i

contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193.

(Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo).

 

Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a

bordo i documenti prescritti, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi

ovvero con l’ammenda fino a lire duemila.(59)

 

((La sanzione di cui al primo comma e’ ridotta a 100 euro nel caso

in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all’autorita’ che

ha contestato l’infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti

ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della

violazione di cui al primo comma)).

 

Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di

aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non

vi esegue le annotazioni prescritte.

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 2, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto

fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire quattrocentomila”

sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”

Art. 1194.

(Mancata rinnovazione di documenti di bordo).

 

L’armatore della nave o l’esercente dell’aeromobile, che non

rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e’ punito con l’ammenda

fino a lire cinquemila.

Art. 1195.

(Inosservanza di formalita’ alla partenza o all’arrivo in porto o in

((aeroporto)) ).

 

Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che

alla partenza o all’arrivo in porto o in ((aeroporto)) non adempie le

formalita’ prescritte da questo codice e dal regolamento, e’ punito,

qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda

fino a lire cinquemila.

Art. 1196.

(Inosservanza delle norme sull’abbandono della nave e sull’obbligo di

consultazione dell’equipaggio).

 

Il comandante, che in caso di abbandono della nave o

dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal

presente codice, e’ punito, qualora il fatto non costituisca un piu’

grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino

a lire cinquemila.((59))

 

((La stessa sanzione)) si applica al comandante, che omette di

sentire il parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui

tale parere e’ richiesto.

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 3, lettera a)) che “nel primo comma le parole “qualora il fatto

non costituisca un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi

ovvero con l’ammenda fino a lire un milione” sono sostituite dalle

seguenti: “se il fatto non costituisce reato, con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire

dodici milioni”.”

Art. 1197.

(Rifiuto di cooperare al ricupero).

 

Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della nave

o del galleggiante ((. . .)), essendone richiesto dal comandante o

dall’autorita’ competente, rifiuta di prestare la propria opera per

il ricupero dei relitti, e’ punito, qualora il fatto non costituisca

un piu’ grave reato, con l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 1198.

(Omissione di dichiarazioni in caso di urto).

 

Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che

in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma

dell’articolo 485, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con

l’ammenda fino a lire duemila.((59))

 

————-

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 4) che ” Nell’articolo 1198 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due

milioni a lire dodici milioni.”.”

Art. 1199.

(Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi).

 

Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile nazionali o

stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose,

senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 e’ punito

con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cinquecento a

diecimila.((59))

 

Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile

nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici,

sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose

per la nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone, e’

punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire

trecento a tremila. Se il fatto e’ commesso da un componente

dell’equipaggio, la pena non e’ inferiore a un mese o a lire

cinquecento.((59))

 

((Nei casi previsti dai commi precedenti non e’ ammesso il

pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

 

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e’

previsto come reato da altre disposizioni di legge.))

 

————-

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 5, lettere a) e b)) che:

– “nel primo comma le parole “e’ punito con l’arresto fino a sei

mesi e con l’ammenda da lire centomila a due milioni” sono sostituite

dalle seguenti: “e’ punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta

milioni”.”

– “nel secondo comma le parole “e’ punito con l’arresto fino a tre

mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il

fatto e’ commesso da un componente dell’equipaggio, la pena non e’

inferiore a un mese o a lire centomila” sono sostituite dalle

seguenti: “e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto

e’ commesso da un componente dell’equipaggio si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a

lire sessanta milioni”.”

Art. 1200.

(Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o

radiotrasmittenti).

 

Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza

l’autorizzazione prescritta, e’ punito con l’arresto fino a tre mesi

ovvero con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.(59)

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

 

Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso da un componente

dell’equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.

 

————-

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 6, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto

fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a un

milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire

dodici milioni”.”

Art. 1201.

(Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile).

 

E’ punito con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda da

lire cinquecento a cinquemila il comandante di un aeromobile

nazionale o straniero, che:(59)

1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 GENNAIO 1986, N. 32;

2) parte o approda in localita’ diversa da quelle previste

((nell’articolo 799));

3) parte, se l’aeromobile e’ diretto all’estero, da un aeroporto

non doganale;

4) approda, se l’aeromobile proviene dall’estero, in una localita’

diversa da un aeroporto doganale o sanitario.

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 6, lettera a)) che “Nell’articolo 1201 del codice della

navigazione le parole “con l’arresto fino a tre mesi ovvero con

l’ammenda da lire centomila a un milione” sono sostituite dalle

seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire due milioni a lire dodici milioni”.”

Art. 1201-bis.

(Inosservanza dell’ordine di approdo).

 

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che,

sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera’ all’ordine di

approdo previsto nell’articolo 803, o, avendo sorvolato una zona

vietata, omette di approdare nel piu’ vicino aeroporto e’ punito

((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

due milioni a lire dodici milioni)). Si applica ((la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a

lire sessanta milioni)) quando si tratti di aeromobile adibito al

trasporto di persone.

 

((Con le stesse sanzioni e’ punito)) il comandante di un aeromobile

nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non

ottempera’ all’ordine di approdo impartito dalle competenti autorita’

dello Stato il cui territorio e’ sorvolato.

 

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili

nazionali gli aeromobili immatricolati all’estero., quando sono

utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la

sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

 

((Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non e’ ammesso il

pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24

novembre 1981, n. 689.))

Art. 1202.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 1203.

(Atterramento in ((aeroporto)) privato).

 

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori

del caso di necessita’, approda in un ((aeroporto)) privato, senza il

consenso di chi lo esercita, e’ punito con l’ammenda fino a lire

duemila.

 

Art. 1204.

(( (Sorvolo di aeromobili stranieri) ))

 

Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi

previsti nell’articolo 794, sorvola il territorio del Regno, e’

punito con l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire

cinquemila.(59)

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

 

((. . .)) non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi

dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 9, lettera a)) che “nel primo comma le parole “con l’arresto

fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire un milione” sono

sostituite dalle seguenti: “con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta

milioni”.”

Art. 1205.

(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di

beni di persone morte).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva le

disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; ((818, 834, 835)), e’

punito, qualora il fatto non costituisca un piu’ grave reato, con

l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1206.

(Impedimento alla presentazione di reclami).

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza giustificato

motivo, impedisce a un componente dell’equipaggio o ad un passeggero

di recarsi a terra per presentare reclami all’autorita’, e’ punito,

qualora il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con l’ammenda

da lire cento a cinquemila.

Art. 1207.

(Scarico di merci prima della verifica della relazione).

 

Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci

prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari,

e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire cinquemila.((59))

 

————

AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 10) che “Nell’articolo 1207 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire

dodici milioni”.”

Art. 1208.

(Richiesta di protezione ad autorita’ straniera).

 

Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, che

in paese estero, potendo ricorrere alle autorita’ consolari, invoca

la protezione delle autorita’ straniere, e’ punito con l’ammenda fino

a lire mille.((59))

 

Se il fatto e’ commesso dal comandante, la pena e’ dell’arresto

fino a un anno ovvero dell’ammenda fino a lire duemila.((59))

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto:

– (con l’art. 14, comma 11, lettera a)) che “nel primo comma le

parole “con l’ammenda fino a lire duecentomila” sono sostituite dalle

seguenti: “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire cinquecentomila a lire tre milioni”.”

– (con l’art. 14, comma 11, lettera b)) che “nel secondo comma le

parole “la pena e’ dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’ammenda

fino a lire quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

cinque milioni a lire trenta milioni”.”

Art. 1209.

(Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato).

 

Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto del Regno,

che, a richiesta dell’autorita’ consolare, si rifiuta senza

giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla

legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e

documenti riguardanti procedimenti penali, e’ punito con l’arresto

fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a lire cinquemila.((59))

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 12) che “Nell’articolo 1209 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto non

costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.”

Art. 1210.

(Inosservanza del divieto di asilo).

 

Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede

asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani,

ricercate dalla competente autorita’ per aver commesso un reato

comune, e’ punito con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1211.

(Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica).

 

Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni

dell’articolo 201,e’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con

l’ammenda fino a lire cinquemila.((59))

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 13) che “Nell’articolo 1211 del codice della navigazione le

parole “con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire un milione” sono sostituite dalle seguenti: “con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire

diciotto milioni”.”

Art. 1212.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 1213.

(Inosservanza di norme di polizia di bordo).

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento

ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in

materia di polizia di bordo e’ punito, se il fatto non costituisce un

piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi, ovvero con l’ammenda

fino a lire duemila.((59))

 

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AGGIORNAMENTO (59)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l’art. 14,

comma 14) che ” Nell’articolo 1213 del codice della navigazione le

parole “se il fatto non costituisce un piu’ grave reato, con

l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a lire

quattrocentomila” sono sostituite dalle seguenti: “se il fatto con

costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da lire due milioni a lire dodici milioni”.”

Art. 1214.

(Sanzioni amministrative accessorie).

 

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, ((. . .)) 1207 e

1209 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria

della sospensione dai titoli o dalla professione.

CAPO VI

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

Art. 1215.

(Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilita’).

 

L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire una nave o un

aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di

navigabilita’, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi,

strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, e’ punito con

l’arresto da un mese a un anno ovvero con l’ammenda da lire

cinquecento a diecimila.

 

L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave

nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilita’ e’

punito con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

 

L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o

della navigazione interna nelle condizioni indicate nei comma

precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e

nel secondo comma.

 

Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o stranieri,

che, fuori dei casi di necessita’ sopravvenute in corso di

navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni

indicate nel primo comma, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi

ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1216.

(Navigazione senza abilitazione).

 

L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati

alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti

comprovanti l’esistenza dei requisiti di navigabilita’, e’ punito con

l’arresto fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.

 

Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un aeromobile

non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di

navigabilita’ ((. . .)) che non sia in vigore.

 

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o

dell’aeromobile, ma la pena e’ diminuita in misura non eccedente un

terzo.

Art. 1217.

(Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico).

 

((Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di

massimo carico e’ punito con l’ammenda non inferiore a lire 5.000 per

tonnellata in sovraccarico.

 

Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di

esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione della

presente norma, e’ punito, a titolo di colpa, con l’ammenda non

inferiore a lire 50.000.

 

Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore o al

comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo 185 sia

soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del

presente Codice)).

((11))

 

————

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)

che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro

applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non

entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”

Art. 1218.

(Inosservanza di norme sulle segnalazioni).

 

Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o

dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme

sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, e’

punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire

cinquecento a diecimila.

 

Se il fatto e’ commesso dal comandante della nave adibita alla

navigazione interna la pena e’ dell’ammenda da lire cento a duemila.

Art. 1218-bis.

 

((Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali

giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza

della navigazione, e’ punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con

l’ammenda fino a lire 16.000.

 

In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli

ovvero dalla professione da uno a sei mesi)).

((11))

 

————

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l’art. 36, comma 1)

che “Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro

applicazione, l’emanazione di particolari norme regolamentari, non

entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate.”

Art. 1219.

(Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o

dell’aeromobile).

 

Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta modificazioni

alla struttura dello scafo, all’apparato motore o a qualsiasi

installazione di bordo, e’ punito con l’ammenda da lire cinquecento a

cinquemila.

 

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia,

introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne

alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di

navigabilita’ ((. . .)).

Art. 1220.

(Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell’abilitazione).

 

Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile

oltre i limiti della sua abilitazione al comando e’ punito con

l’ammenda da lire duemila a cinquemila.

 

Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo

fuori del territorio nazionale, la pena e’ aumentata fino a un terzo.

Art. 1221.

(Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima

dell’equipaggio).

 

L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del

regolamento e le disposizioni dell’autorita’ competente sulla

composizione e forza minima dell’equipaggio, e’ punito con l’ammenda

da lire trecento a tremila.

 

Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di aeromobile

che non osserva le norme sulla composizione dell’equipaggio.

Art. 1222.

(Mancata direzione personale della nave).

 

Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra

nei casi in cui ne ha l’obbligo, e’ punito con l’arresto fino a un

anno ovvero con l’ammenda fino a cinquemila.

Art. 1223.

(Assegnazione indebita di funzioni).

 

L’armatore, l’esercente o il comandante della nave, del

galleggiante o dell’aeromobile, che, senza giustificato motivo,

assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i

requisiti prescritti per esercitarle, e’ punito, qualora il fatto non

costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda da lire cinquecento a

cinquemila.

Art. 1224.

(Imbarco eccessivo di passeggeri).

 

Il vettore o il comandante della nave marittima o dell’aeromobile,

che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e’

punito con l’ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero

imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il

Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del

Mediterraneo.

 

Se il fatto e’ commesso dal vettore o dal comandante di nave

adibita alla navigazione interna la pena e’ dell’ammenda fino a lire

duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in

eccedenza.

Art. 1225.

(Omissione di provvedimenti profilattici).

 

Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari

per tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli approdi

dichiarati infetti, e’ punito con l’arresto fino a un anno ovvero con

l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

 

Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che non

osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione

aerea.

Art. 1226.

(Imbarco di passeggeri infermi).

 

Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione

dell’autorita’ competente o senza l’osservanza delle cautele da

questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente

affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza

della navigazione o per l’incolumita’ delle persone a bordo, ovvero

una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato

l’imbarco dalla competente autorita’, e’ punito con l’arresto fino a

sei mesi ovvero con l’ammenda da lire cinquecento a mille.

 

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante

dell’aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti

speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi.

Art. 1227.

(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti).

 

Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile

abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata

denuncia all’autorita’ indicata negli articoli 510, 993, e’ punito

con l’ammenda fino a lire mille.

Art. 1228.

(Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo).

 

E’ punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino a

lire cinquemila:

1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati,

assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni

del regolamento o gli ordini dell’autorita’ competente;

2) chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo 819, getta

dall’aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra

regolamentare.

Art. 1229.

(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di

ostacoli).

 

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714

e’ punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei

euro.((76))

 

———–

AGGIORNAMENTO (76)

Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l’art. 19, comma

13) che “Nell’articolo 1229 del codice della navigazione, le parole:

«articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e

714».”.

Art. 1230.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96))

Art. 1231.

(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento

ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorita’ competente in

materia di sicurezza della navigazione e’ punito, se il fatto non

costituisce un piu’ grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero

con l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 1232.

(Pene accessorie e misura di sicurezza).

 

La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a

1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla

professione.

 

Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo

comma dell’articolo 1216, puo’ essere ordinata la confisca

dell’aeromobile.

CAPO VII

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni aeronautiche

Art. 1233.

(Omessa assicurazione di dipendenti).

 

L’esercente dell’aeromobile, che omette di contrarre a favore dei

propri dipendenti l’assicurazione prevista nell’articolo 935 o che

non mantiene in vigore il relativo contratto, e’ punito, qualora il

fatto non costituisca un piu’ grave reato, con l’ammenda fino a lire

diecimila.

Art. 1234.

((Omessa assicurazione obbligatoria))

 

((Al vettore o all’esercente che fa circolare l’aeromobile in

violazione dell’articolo 798 e’ irrogata la sanzione amministrativa

da cinquantamila euro a centomila euro.))

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 1235.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

 

Agli effetti dell’articolo 221 del Codice di procedura penale sono

ufficiali di polizia giudiziaria:

1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto,

gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al

ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari

marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e

i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai

reati previsti dal presente Codice, nonche’ riguardo ai reati comuni

commessi nel porto o nell'((aeroporto)), se in tali luoghi mancano

uffici di pubblica sicurezza. Negli ((aeroporti)) in cui non ha sede

un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di

polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione

l'((aeroporto)) e’ compreso;

2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati

commessi a bordo in corso di navigazione, nonche’ riguardo agli atti

di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte

dall’autorita’ giudiziaria;

3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi

all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge

consolare;

4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che

compiono su richiesta dell’autorita’ consolare o, in caso di urgenza

di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare

sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria

esercitata dai comandanti delle navi nazionali.

 

Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal

presente Codice, nonche’ riguardo ai reati comuni commessi nel porto,

se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e

comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla

categoria, servizi portuali.

 

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e

comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi

destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i

funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione

interna, i funzionari e gli agenti degli ((aeroporti)) statali o

privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli

ufficiali di polizia giudiziaria.

 

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici

di porto ovvero di ((aeroporto)) statale o privato in servizio di

ronda.

Art. 1236.

(((Obbligo di denuncia e di relazione).))

 

((I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto,

dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le

persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali

di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i

quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto,

nell’aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

 

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo

di fare relazione di cio’ che riguarda le loro funzioni di polizia

giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC

nell’aeroporto di primo approdo)).

Art. 1237.

(Reati in corso di navigazione).

 

Quando e’ stato commesso un reato in corso di navigazione, il

comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal

luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale

approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di

fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati,

i referti e i corpi di reato all’autorita’ marittima o a quella

preposta alla navigazione interna o all’autorita’ aeronautica locale

del Regno; ovvero, all’estero, all’autorita’ consolare o, in

mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel

luogo.

 

Dell’eseguita consegna le dette autorita’ redigono processo

verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i

corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le

autorita’ medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di

arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.

 

Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna

persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi

di reato, al primo approdo in un porto del Regno e’ tenuto a

consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un

paese estero, provvede d’accordo con l’autorita’ consolare.

Art. 1238.

(Competenza per le contravvenzioni).

 

Salvo i casi in cui appartiene all’autorita’ consolare, la

cognizione delle contravvenzioni previste dal presente codice in

materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto

capi di circondario.

 

Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del

codice di procedura penale relative al procedimento di competenza del

pretore, esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.

 

L’appello contro le sentenze di tale autorita’, nei casi in cui e’

ammesso dal codice di procedura penale, e’ portato a cognizione del

tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le forme stabiliti

nel codice predetto.

 

Contro le sentenze di tale autorita’, nei casi in cui non e’

ammesso l’appello, puo’ proporsi ricorso per cassazione ai sensi del

codice di procedura penale.

((19))

 

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.

121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.”

Art. 1239.

(Oblazione nelle contravvenzioni marittime).

 

Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce

la sola pena dell’ammenda, il contravventore puo’, prima

dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna,

presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.

 

Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i

limiti dell’ammenda stabilita dalla legge, la somma che l’istante

deve pagare per l’oblazione e per le spese e stabilisce il termine

entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di

decadenza dal beneficio dell’oblazione.

 

Il provvedimento del comandante di porto e’ notificato o comunicato

verbalmente all’interessato. Nel caso di comunicazione verbale

l’ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione

sull’originale del provvedimento.

 

Il pagamento della somma stabilita per l’oblazione e per le

relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.

 

Nei casi di competenza dell’autorita’ consolare, la domanda di

oblazione e’ diretta a tale autorita’, la quale provvede a norma dei

comma precedenti.

Art. 1240.

(Competenza per territorio).

 

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente

codice, commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio

aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che

e’ stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della

nave o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato al momento

del commesso reato.

 

Se, prima dell’approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione

del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita’ consolari

o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita’ hanno

espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza

non puo’ essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,

la competenza appartiene al giudice del luogo d’iscrizione della nave

((. . .)), su cui era imbarcato l’imputato al momento del commesso

reato.

 

Nei casi di competenza dell’autorita’ consolare, se, al momento

della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo nel quale

risiede tale autorita’ non e’ stata ancora pronunciata la sentenza di

merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a

norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti

dall’autorita’ consolare conservano pieno valore anche avanti il

giudice competente.

Art. 1241.

(Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri).

 

Se la commissione per l’inchiesta formale sui sinistri marittimi

esprime il parere che il fatto e’ avvenuto per dolo o per colpa, il

verbale d’inchiesta e’ inviato al procuratore del Re Imperatore.

 

Il verbale d’inchiesta ha valore di rapporto.

Art. 1242.

(Decreto di condanna).

 

Nei casi previsti nell’articolo 506 del codice di procedura penale

il comandante di porto puo’ pronunciare la condanna con decreto senza

procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506 a 510 del

codice di procedura penale.

 

Sull’opposizione decide il comandante di porto. La sentenza che

decide sull’opposizione e’ impugnabile nei casi, coi mezzi e con le

forme previsti dal codice di procedura penale.

 

L’appello, nei casi in cui e’ ammesso, viene portato a cognizione

del tribunale.

((19))

 

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.

121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.”

Art. 1243.

(Dichiarazione di opposizione e d’ impugnazione).

 

Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti

di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere

dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono,

dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e

nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti

il cancelliere dell’ufficio di porto o del pretore del luogo in cui

si trovano, se tale luogo e’ diverso da quello in cui fu emesso il

provvedimento; ovvero avanti l’autorita’ consolare all’estero.

L’ufficiale che riceve l’atto lo trasmette immediatamente al

cancelliere dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento

impugnato.

((19))

 

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.

121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.”

Art. 1244.

(Computo speciale di termini).

 

Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di

persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si

computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il

tempo che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo della

nave o dell’aeromobile in un porto o in un ((aeroporto)) del Regno

ovvero di localita’ estera ove si trovi un’autorita’ consolare.

Art. 1245.

(Letture permesse di deposizioni testimoniali).

 

Oltre i casi indicati nell’articolo 462 del codice di procedura

penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice

puo’ essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle

deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi

sono in navigazione, purche’ siano indicati nelle liste.

Art. 1246.

(Esercizio dell’azione civile).

 

Nei procedimenti di competenza dell’autorita’ marittima e’ ammessa

la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i

termini stabiliti dal codice di procedura penale.

 

Tale autorita’ decide sulla liquidazione dei danni, se questa non

supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non

poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il

giudice indicato nel secondo comma dell’articolo 489 del codice di

procedura penale.

 

In ogni caso, l’autorita’ predetta deve, anche in mancanza della

costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti

istruttori sull’ammontare del danno prodotto dai reati di sua

competenza.

((19))

 

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.

121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.”

Art. 1247.

(Conversione delle pene pecuniarie).

 

Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di

porto provvede, a norma dell’articolo 586 del codice di procedura

penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede

l’ufficio portuale che ha emesso la condanna.

((19))

 

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n.

121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato

“l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e

1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942,

n. 327.”

Art. 1248.

(Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio).

 

Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone

dell’equipaggio la nave e’ considerata come casa di abitazione dal

momento dell’imbarco a quello dello sbarco.

 

Le notificazioni all’imputato, ai testimoni e alle persone offese

dal reato che siano componenti dell’equipaggio o passeggeri sono

fatte, quando la consegna personale non e’ possibile, mediante

consegna della copia al comandante.

LIBRO SECONDO

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

TITOLO PRIMO

INFRAZIONI E PENE DISCIPLINARI

Art. 1249.

(Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna).

 

In materia di navigazione marittima o interna il potere

disciplinare e’ esercitato:

1) dal comandante della nave sui componenti dell’equipaggio e sui

passeggeri, ancorche’ non siano cittadini italiani;

2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al

personale marittimo e sulle persone indicate nell’articolo 68;

3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli

appartenenti al personale della navigazione interna;

4) dall’autorita’ preposta alla disciplina del lavoro portuale

sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori

portuali;

5) dalle autorita’ consolari all’estero sui componenti

dell’equipaggio;

6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti

dell’equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e’ in corso di

navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un’autorita’

consolare.

Art. 1250.

(Potere disciplinare aeronautico).

 

In materia di navigazione aerea il potere disciplinare e’

esercitato:

1) dal direttore dell’ ENAC, sulla ((personale aeronautico));

2) dalle autorita’ consolari all’estero sui componenti

dell’equipaggio.

Art. 1251.

(Infrazioni disciplinari).

 

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti

speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti

al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone

indicate nell’articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei

porti e per gli appartenenti alla ((personale aeronautico)), quando

non siano puniti come reati a norma del presente codice:

1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del

comandante o di altro superiore e l’inosservanza di disposizioni del

regolamento di bordo;

2) l’inosservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio

dell’attivita’ dei porti;

3) la negligenza nell’adempimento delle proprie mansioni;

4) l’assenza da bordo senza autorizzazione;

5) l’abbandono della nave o dell’aeromobile;

6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e

funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione

interna o degli ((aeroporti)), ovvero verso comandanti di navi da

guerra, autorita’ consolari e altre autorita’ dello Stato all’estero;

7) i disordini a bordo;

8) ogni comportamento tale da turbare l’ordine o la disciplina

della nave o dell’aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle

esigenze dell’ordine o della disciplina;

9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni

atto incompatibile con la dignita’ della bandiera nazionale.

Art. 1252.

(Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o

interna).

 

Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio marittimo

sono:

1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;

2) l’arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;

3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di

utili da venti a trecento lire;

4) la inibizione dall’esercizio della professione marittima per un

tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;

5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di

mare.

 

Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio della

navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.

 

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della

nave o dal comandante del porto, nonche’ dalle autorita’ consolari e

dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell’articolo

1248, nn. 5 e 6.

 

La pena indicata nel n. 3 e’ applicata dal comandante del porto. Le

pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le

comunicazioni.

Art. 1253.

(Pene disciplinari per l’equipaggio dell’aeromobile).

 

Le pene disciplinari per i componenti dell’equipaggio

dell’aeromobile sono:

1) la censura;

2) la ritenuta dello stipendio da uno a trenta giorni;

3) l’inibizione dall’esercizio della professione aeronautica per un

tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;

4) la cancellazione dagli albi e dal registro del personale di

volo.

 

Le dette pene sono applicate dal direttore dell'((ENAC)).

Art. 1254.

(Pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale marittimo,

al personale della navigazione interna e alla ((personale

aeronautico)) ).

 

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti al personale

marittimo e al personale della navigazione interna sono:

1) la ritenuta di una quota di salario da venti a trecento lire;

2) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;

3) la cancellazione dai registri professionali.

 

Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante del

porto e, per i lavoratori portuali, dall’autorita’ preposta alla

disciplina del lavoro portuale. La pena indicata nel n. 3 e’

applicata dal ministro per le comunicazioni.

 

Le pene disciplinari per gli altri appartenenti alla ((personale

aeronautico)) sono:

1) l’inibizione dall’esercizio della professione fino a tre mesi;

2) la cancellazione dai registri professionali.

 

Dette pene sono applicate dal direttorio dell’ENAC.

Art. 1255.

(Pene disciplinari per le persone che esercitano un’attivita’

professionale nell’interno dei porti).

 

Alle persone che esercitano un’attivita’ prevista nell’articolo 68

puo’ essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni

disciplinari, l’esercizio dell’attivita’ nell’interno dei porti o nel

litorale marittimo ovvero nell’ambito delle zone portuali della

navigazione interna fino a un anno.

 

Nei casi piu’ gravi, il comandante del porto, se si tratta di

persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto

articolo, puo’ ordinare la cancellazione dai medesimi.

 

Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali puo’ essere

inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a

diecimila dall’autorita’ preposta alla disciplina del lavoro

portuale.

Art. 1256.

(Infrazioni disciplinari dei passeggeri).

 

Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti

speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per i passeggeri:

1) la mancanza di rispetto verso il comandante, gli ufficiali o i

sottufficiali della nave ovvero verso il comandante o i graduati

dell’aeromobile;

2) il recare molestia agli altri passeggeri o allo equipaggio;

3) il turbare in qualsiasi modo il buon ordine della nave o

dell’aeromobile;

4) l’inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo.

Art. 1257.

(Pene disciplinari per i passeggeri).

 

Le pene disciplinari per i passeggeri sono:

1) l’ammonimento semplice;

2) l’ammonimento pubblico;

3) l’esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;

4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta

oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;

5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo

porto di approdo in territorio nazionale.

 

Tali pene sono applicate dal comandante della nave o

dell’aeromobile.

Art. 1258.

(Pene disciplinari per reati non previsti dal presente codice).

 

Alle persone iscritte nelle matricole o nei registri del personale

marittimo o del personale della navigazione interna ovvero negli albi

o nel registro della ((personale aeronautico)) e’ inflitta la pena

disciplinare della cancellazione se riportano una condanna che

determina l’incapacita’ all’ iscrizione nelle matricole, negli albi o

nel registro. La riabilitazione importa la cessazione della pena

disciplinare.(49)

 

Alle medesime persone puo’ essere inflitta, rispettivamente dal

ministro per le comunicazioni e dal direttorio dell’ENAC, la

inibizione dell’esercizio della professione fino a due anni in

seguito a condanna per alcuno dei reati indicati nel regolamento o in

leggi speciali.

 

————

AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio – 1 giugno 1995, n.

220 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato “l’illegittimita’

costituzionale dell’art. 1258, primo comma, del codice della

navigazione nella parte in cui prevede la pena disciplinare della

cancellazione come effetto automatico di una condanna che determini

la incapacita’ all’iscrizione, anziche’ sulla base di una valutazione

da parte dell’amministrazione competente”.

Art. 1259.

(( (Potere disciplinare in caso di perdita della nave).))

 

(( Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano

l’equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando

sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero)).

Art. 1260.

(Divieto di cumulo delle pene disciplinari).

 

Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente.

In caso di concorso si applica solo la piu’ grave.

Art. 1261.

(Destinazione delle somme ritenute).

 

Le somme ritenute, a titolo di pene disciplinari, sui salari o

sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo o a

quello della navigazione interna o alla ((personale aeronautico))

sono devolute rispettivamente alla cassa nazionale per la previdenza

marittima, alle casse di soccorso per il personale della navigazione

interna o alla cassa nazionale di previdenza per la ((personale

aeronautico)).

 

I proventi delle pene pecuniarie inflitte ai lavoratori portuali,

ai datori di lavoro ed alle imprese sono devoluti al fondo per

l’assistenza ai lavoratori portuali.

Art. 1262.

(Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento

disciplinare in caso di proscioglimento).

 

Nel caso di apertura dell’istruzione formale o sommaria per un

delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o

della navigazione interna ovvero alla ((personale aeronautico)),

l’imputato puo’ essere, con provvedimento preso rispettivamente dal

ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell’ENAC, sospeso

dall’esercizio della professione fino all’esito del processo penale,

salva l’applicazione provvisoria delle pene accessorie.

 

Il proscioglimento dell’imputato, salvo il caso che non sia

pronunciato perche’ il fatto non sussiste o perche’ l’imputato non lo

ha commesso, non impedisce l’inizio o la prosecuzione del

procedimento disciplinare.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 1263

(Contestazione degli addebiti).

 

I provvedimenti d’inibizione dall’esercizio della professione e di

cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono

essere preceduti, a pena di nullita’, dalla contestazione degli

addebiti.

 

Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del

mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere

preceduto, a pena di nullita’, dal parere delle associazioni

sindacali interessate.

 

Art. 1264

(Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi

pubblici della navigazione interna).

 

Le disposizioni per l’applicazione delle pene disciplinari al

personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di

linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.

Art. 1265

(Ricorso degli appartenenti alla ((personale aeronautico)) ).

 

Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla ((personale

aeronautico)) le pene previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 1253 e

nel terzo comma dell’articolo 1254, e’ ammesso ricorso ad una

commissione dei reclami.

 

La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche’ le

forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI

CAPO I

Organi di attivita’ amministrativa della navigazione

Art. 1266

(Enti portuali).

 

Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del

codice, le disposizioni relative alla costituzione e all’ordinamento

del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al

porto di Venezia, dell’Ente autonomo del porto di Napoli, delle

Aziende dei magazzini generali di Trieste e di Fiume.

Art. 1267

(Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere).

 

La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua a essere

regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200.

 

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 24 MAGGIO 1945, N.

336)).

Art. 1268

(Delega provvisoria ai comuni).

 

Nelle localita’ non collegate per via navigabile con localita’ ove

siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni

spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non

sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.

 

Art. 1269

(Magistrato alle acque).

 

La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata

dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal R. decreto-legge 18 giugno

1936-XIV, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937-XV, n. 191 e

dalle altre leggi relative.

((16))

 

————

AGGIORNAMENTO (16)

La L. 5 marzo 1963, n. 366, ha disposto (con l’art. 31, comma 2)

che “Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge

sopra, indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della

navigazione (articolo 1269) e nel relativo regolamento per la

navigazione marittima (articolo 515).”

Art. 1270

(Servizi di navigazione lagunare di Venezia).

 

Rimangono attribuiti alla competenza dell’ispettorato generale

della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i servizi

pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

 

Art. 1271

(Ufficio del lavoro portuale di Ferrara).

 

A decorrere dal 21 aprile 1942-XX l’ufficio del lavoro portuale di

Ferrara viene inquadrato nell’amministrazione della navigazione

interna.

Art. 1272

(Comitato superiore della navigazione interna).

 

Presso il ministero per le comunicazioni e’ istituito un comitato

superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le

materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia

richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo

consultivo.

 

La composizione e la competenza del comitato superiore sono

stabilite con decreto reale.

Art. 1273

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151))

Art. 1274

(Occupazione di zone portuali).

 

Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali

della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici

situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro

il termine fissato dal decreto di delimitazione.

Art. 1275

(Soppressione della Cassa depositi della gente di mare).

 

Con l’entrata in vigore del codice e’ soppressa la Cassa depositi

della gente di mare.

 

Il ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le

finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della Cassa.

CAPO II

Polizia e servizi dei porti

Art. 1276.

(Rimozione di cose sommerse).

 

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di

cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la

sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all’entrata in

vigore del codice.

Art. 1277.

(Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio).

 

Fino all’emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di

rimorchio, previsti nell’articolo 95, secondo comma, e nell’articolo

100, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in

vigore in quanto compatibili.

Art. 1278.

(Contributi dello Stato per il pilotaggio).

 

Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano

sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il

ministro per le comunicazioni puo’ concedere un assegno annuo a

carico del bilancio del suo ministero.

Art. 1279.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA

DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA

L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647))

CAPO III

Personale della navigazione marittima, interna ed aerea

Art. 1280.

(Iscrizione del personale della navigazione interna).

 

Coloro che esercitano la professione della navigazione interna

devono presentare all’ispettorato di porto, entro sei mesi

dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle

matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonche’

da una dichiarazione dell’armatore, nella quale sia attestato da

quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la

professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso

puo’ altresi’ presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio

precedentemente prestato presso altri armatori.

 

L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato

provvisorio che lo abilita all’esercizio della navigazione interna.

Il periodo di validita’ di tale certificato e’ stabilito dal ministro

per le comunicazioni.

Art. 1281.

(Personale delle costruzioni aeronautiche).

 

Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve,

entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice, presentare domanda

per l’iscrizione nell’albo nazionale previsto nell’articolo 735.

Art. 1282.

(Titoli professionali marittimi).

 

Le modalita’ per il cambiamento delle patenti e degli altri

documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle

disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri

documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal

ministro per le comunicazioni.

 

I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o

abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente

vigenti possono continuare ad esercitare le attivita’ alle quali

erano abilitati in base alle disposizioni stesse.

 

Con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni,

e’ stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le

disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso

il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto

nell’articolo 123 del presente codice.

 

Art. 1283.

(Norme fiscali relative all’immatricolazione del personale).

 

Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi alla iscrizione

del personale marittimo, del personale della navigazione interna e

della ((personale aeronautico)) sono esenti da qualsiasi tassa.

CAPO IV

Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili

Art. 1284.

(Societa’ proprietarie di navi e navi in comproprieta’).

 

Le societa’ che anteriormente all’entrata in vigore del codice

abbiano in proprieta’ navi italiane debbono entro il 31 dicembre

1942-XXI presentare domanda al ministero per le comunicazioni per

ottenere l’autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.

 

Per le comproprieta’ navali, che all’entrata in vigore del codice

si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 158, il termine

per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1°

gennaio 1943.

 

Per le comproprieta’ che all’entrata in vigore del codice si

trovino nelle condizioni previste nell’articolo 159, l’autorizzazione

a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa

a datare dal 1° gennaio 1943.

Art. 1285.

(Societa’ proprietarie di aeromobili).

 

Le societa’ proprietarie di aeromobili iscritti nel registro

aeronautico nazionale o nel matricolare della Reale unione nazionale

aeronautica, che alla data dell’entrata in vigore del codice non si

trovino nelle condizioni stabilite nell’articolo 751, sono tenute a

conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data

predetta.

Art. 1286.

(Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna).

 

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna

devono presentare all’ispettorato di porto, entro un anno

dall’entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri

delle navi e dei galleggianti, corredata dei documenti prescritti dal

regolamento.

 

L’ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato

provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione.

Il periodo di validita’ di tale certificato e’ stabilito dal ministro

per le comunicazioni.

Art. 1287.

(Licenza delle navi minori).

 

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’articolo

153, e’ equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli

effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza,

quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci

tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai

venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se

costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

Art. 1288.

(Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori).

 

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a

norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve,

entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice, chiedere

l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755,

secondo comma.

Art. 1289.

(Navigabilita’ della nave e libri di bordo nella navigazione

interna).

 

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i

termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite

prima dell’entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a

prima visita per l’accertamento delle condizioni di navigabilita’, ed

essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di

navigabilita’.

 

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresi’

stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere

provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.

Art. 1290.

(Perdita presunta).

 

Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono

ad un momento anteriore alla data dell’entrata in vigore del codice,

il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162

e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine

che rimane ancora a decorrere,secondo le disposizioni delle leggi

anteriori, sia piu’ breve.

CAPO V

Navigazione da diporto, pesca, esercizio della navigazione interna

Art. 1291.

 

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171))

Art. 1292.

(Antiche concessioni di pesca).

 

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca,

che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a

norma delle leggi speciali, continuano ad esercitarle nei modi e nei

limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di

pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con

pagamento di una indennita’.

 

I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al

comma precedente ovvero ne dichiarano l’estinzione o la decadenza

sono presi con decreto del ministro per le comunicazioni.

 

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti

esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello

Stato.

Art. 1293.

(Servizi soggetti a concessione).

 

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio

ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non

sono gia’ concessionari, devono presentare al ministero per le

comunicazioni entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda

di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

 

Il ministro per le comunicazioni puo’ rilasciare al richiedente

un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico

servizio.

Art. 1294.

(Servizi soggetti ad autorizzazione).

 

Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto

di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in

navigazione interna devono presentare all’ispettorato

compartimentale, entro un anno dall’entrata in vigore del codice,

domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal

regolamento.

 

L’ispettorato compartimentale puo’ rilasciare al richiedente un’

autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.

Art. 1295.

(Trasporto per conto proprio).

 

La nave provvista del certificato provvisorio di cui all’articolo

1286 puo’ essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto

proprio con annotazione apposta dall’ispettorato di porto sul

certificato medesimo.

Art. 1296.

(Validita’ dei documenti provvisori).

 

La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli

1293, 1294 e’ stabilita dal ministro per le comunicazioni.

CAPO VI

Proprieta’ e armamento delle navi e degli aeromobili

Art. 1297.

(Responsabilita’ del costruttore).

 

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai

contratti anteriori all’entrata in vigore del codice se l’opera o

singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si

addivenga dopo l’entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia

stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista

nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del

codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore,

l’azione sia gia’ prescritta a tale data o il termine ancora utile

sia piu’ breve di due anni.

Art. 1298.

(Pubblicita’).

 

Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano

anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente

all’entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi

in base alle leggi anteriori.

Art. 1299.

(Pubblicita’ degli atti relativi alla proprieta’ dell’aeromobile).

 

Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla

pubblicita’ si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o

estintivi della proprieta’ e degli altri diritti reali

sull’aeromobile di data anteriore a quella dell’entrata in vigore del

presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.

Art. 1300.

(Dichiarazione di esercente).

 

Chi ha assunto l’esercizio di aeromobili anteriormente alla data

dell’entrata in vigore delle norme del codice e’ tenuto a fare la

dichiarazione prescritta nell’articolo 874 entro sei mesi dalla data

stessa.

Art. 1301.

(Limitazione del debito dell’armatore).

 

Se, anteriormente all’entrata in vigore del codice l’armatore ha

dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le

disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.

Art. 1302.

(Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie).

 

La disposizione dell’articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio

1943-XXI. Quando anteriormente a questa data, l’aeromobile non sia

stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la

responsabilita’ per tali danni e’ regolata a norma delle disposizioni

fin’ora vigenti.

Art. 1303.

(Arruolamento a tempo indeterminato).

 

Le disposizioni dell’articolo 326 si applicano anche ai contratti

di arruolamento stipulati anteriormente all’entrata in vigore del

codice, quando l’arruolato abbia continuato a prestare

ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse,

successivamente a tale epoca.

Art. 1304.

(Norme applicabili al personale arruolato).

 

Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore

l’articolo 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 337.

Art. 1305.

(Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro).

 

Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai

contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente

all’entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca

sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del

contratto.

Art. 1306.

(Beneficiari dell’assicurazione contro i rischi di volo).

 

Le disposizioni dell’articolo 936 si applicano anche quando il

contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data

dell’entrata in vigore del codice, sempre che la morte

dell’assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.

Art. 1307.

(Norme fiscali relative al contratto di lavoro).

 

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro

del personale navigante della navigazione interna e del personale di

volo, nonche’ tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle

tasse di bollo e di registro.

CAPO VII

Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione

Art. 1308.

(Clausole di esonero da responsabilita’).

 

Le clausole di esonero da responsabilita’ e quelle limitative che

fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma

valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme

di quest’ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilita’ si

e’ avverato posteriormente alla entrata in vigore del codice stesso.

Art. 1309.

(Riconsegna delle merci trasportate).

 

Le disposizioni del secondo comma dell’articolo 435 si osservano

anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore

all’entrata in vigore del codice.

Art. 1310.

(Contribuzione alle avarie comuni).

 

Le disposizioni degli articoli 469 a 480 non si applicano quando i

contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo

siano stati conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice.

Art. 1311.

(Assistenza e salvataggio).

 

Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano

anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente

all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la

determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.

 

Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti

di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del

codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca

posteriore.

Art. 1312.

(Contratto di assicurazione).

 

La disposizione del secondo comma dell’articolo 534 si applica

anche ai contratti di assicurazione in corso all’entrata in vigore

del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.

Art. 1313.

(Privilegi).

 

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori

privilegiati, all’ordine dei privilegi e all’efficacia di questi

rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si

osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all’entrata in

vigore del codice medesimo.

 

Art. 1314.

(Prescrizione).

 

Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione piu’ breve

di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie

nel termine piu’ breve, il quale decorre dall’entrata in vigore del

codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le

disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine

minore.

CAPO VIII

Disposizioni processuali

Art. 1315.

(Inchiesta formale).

 

Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite

prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, si applica il R.

decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.

 

Nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle norme del

codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state

ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli

581 a 583.

Art. 1316.

(Procedimento avanti i comandanti di porto).

 

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in

vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle

parti, si applicano gli articoli 591 a 609.

 

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in

vigore delle norme del codice non sia stata pronunciata ordinanza

istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595,

quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609.

 

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in

vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza

istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5,

6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.

 

I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall’entrata

in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle

parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del

dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora

passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore delle norme del

codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza

a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice,

puo’, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero

proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni

dalla data di consegna della lettera raccomandata.

Art. 1317.

(Controversie di competenza degli enti portuali).

 

L’esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al Presidente

del Consorzio del Porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936-XIV, n.

801 e’ regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per

quanto concerne l’impugnazione delle sentenze.

((21))

 

————

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale con sentenza 3-15 maggio 1974, n. 128 (in

G.U. 1a s.s. 22/5/1974, n. 133) ha dichiarato l’illegittimita’

costituzionale dell’art. 1317 del codice della navigazione, nella

parte in cui consente che il presidente del consorzio autonomo del

porto di Genova decida sulla legittimita’ di provvedimenti

amministrativi adottati dall’ente di cui lo stesso presidente e’ a

capo.

Art. 1318.

(Liquidazione delle avarie comuni).

 

Alle operazioni peritali in corso all’entrata in vigore delle norme

del codice si applica l’articolo 568 secondo comma del codice di

commercio.

 

I chirografi stipulati anteriormente all’entrata in vigore delle

norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni

anteriori.

Art. 1319.

(Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile).

 

Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato

soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto

inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto

stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice,

entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.

Art. 1320.

(Espropriazione iniziata di nave).

 

Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato

eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di

autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione

del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all’annotazione

del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall’entrata in

vigore delle norme predette.

 

L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

Art. 1321.

(Espropriazione iniziata di aeromobile).

 

Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato

eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza

per l’autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di

estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e

all’annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni

dall’entrata in vigore delle norme predette.

 

L’espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.

Art. 1322.

(Cause di autorizzazione alla vendita di nave).

 

Se all’entrata in vigore delle norme del codice la causa di

autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in

decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo

esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell’esecuzione

entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.

 

Se a quell’epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova

in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice

dell’esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.

 

L’espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.

Art. 1323.

(Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave).

 

Se all’entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha

pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la

espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi

precedenti.

Art. 1324.

(Istanza di vendita di aeromobile).

 

Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice e’ stata

gia’ proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il processo

prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

Art. 1325.

(Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata).

 

Se all’entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai

sensi dell’articolo 882 del codice di commercio autorizza l’esercizio

provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed

annotata, si applica il disposto dell’articolo medesimo.

Art. 1326.

(Spese per l’inchiesta formale).

 

Le spese per l’inchiesta formale, di cui agli articoli 579 a 583;

827 a 829 quando l’inchiesta e’ stata disposta di ufficio, ovvero ad

istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel

secondo comma dell’articolo 583, restano a carico dell’erario.

CAPO IX

Disposizioni finali

Art. 1327.

(Laghi internazionali).

 

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionali

approvati con R. decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella

legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle

norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e

per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del

regolamento anzidetti.

Art. 1328.

(Applicazione delle norme del codice).

 

Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione

l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore

sino a quando dette norme non sono emanate.

Art. 1329.

(Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili).

 

Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le

disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R.

decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina

mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del

libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31

ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,

convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753 del regolamento per la

navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356,

nonche’ le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal

codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice

stesso.

Art. 1330.

(Delega legislativa).

 

Il governo del Re e’ autorizzato ad emanare entro il 21 aprile

1945-XXIII norme aventi forza di legge in materia di navigazione

interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal

relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali,

all’ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione

amministrativa, alla previdenza e all’assistenza del personale, al

regime amministrativo delle navi e alle modalita’ di intervento dello

Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni

relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla

polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione

vigente per le materie affini.

 

Al riguardo sara’ provveduto con decreti reali, sentito il parere

di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei

ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle

comunicazioni e delle corporazioni, nonche’ di esperti in materia di

legislazione e di usi della navigazione interna.

 

La commissione di cui al precedente comma e’ nominata con decreto

reale su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con

gli altri ministri interessati.

 

Art. 1331.

(Disposizioni per l’esecuzione del codice).

 

Oltre alle speciali norme di cui e’ autorizzata l’emanazione da

disposizioni del presente codice, con decreto reale, previa

deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il consiglio di

Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e

l’esecuzione del codice stesso.

 

Roma, addi’ 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

 

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Fonte:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327 [come da accesso del 12giu2022]

 

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it