LEGGE 30 marzo 2004, n. 92 – Giorno del ricordo

LEGGE 30 marzo 2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

(GU n.86 del 13-4-2004)

Vigente al: 28-4-2004

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo”
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu’ complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per
diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e grado. E’ altresi’ favorita, da parte di
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo
in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della
costa nord-orientale adriatica ed altresi’ a preservare le tradizioni
delle comunita’ istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e
all’estero.
3. Il “Giorno del ricordo” di cui al comma 1 e’ considerato
solennita’ civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio
1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro
degli uffici pubblici ne’, qualora cada in giorni feriali,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. Sono riconosciuti il Museo della civilta’
istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo
storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, e’ concesso un
finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004
all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata
(IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla
Societa’ di studi fiumani.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
200 mila euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai
congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al
10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale
confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonche’ ai
soggetti di cui al comma 2, e’ concessa, a domanda e a titolo
onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo
diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
7, comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi
e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati
soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in
qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento puo’ essere concesso
anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il
10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia
sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia,
escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi
nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell’Italia.

Art. 4.

1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della
localita’, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la
soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento
possibile, eventuali testimonianze, nonche’ riferimenti a studi,
pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il
completamento dei lavori della commissione di cui all’articolo 5,
tutta la documentazione raccolta viene devoluta all’Archivio centrale
dello Stato.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ costituita una
commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi
servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, da due
rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da
un esperto designato dall’Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla
Federazione delle associazioni degli esuli dell’Istria, di Fiume e
della Dalmazia, nonche’ da un funzionario del Ministero dell’interno.
La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo
gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle
vittime perite ai sensi dell’articolo 3 per le quali sia accertato,
con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell’esame delle domande, puo’ avvalersi delle
testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell’opera e del
parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle
associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche
tra autori di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.

Art. 6.

1. L’insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della
Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all’articolo 5 e’ insediata entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede
immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell’insegna
metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta “La Repubblica
italiana ricorda”, nonche’ del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

1. Per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa
di 172.508 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 30 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli

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LEGGE 30 marzo 2004, n. 92 - Giorno del ricordo
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LEGGE 30 marzo 2004, n. 92 - Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it