Aggiornato al 15ago2021

N. 381

CITTA’ DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato al Regolamento Tipo Regione Piemonte approvato con D.C.R. 28 novembre 2017 n. 247-45856

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 (mecc. 2018 02466/020), IE – esecutiva dal 13 luglio 2018. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2021 (n. DEL 481/2021), esecutiva dal 20 giugno 2021, e in data 2 agosto 2021 (n. DEL 723/2021), esecutiva dal 15 agosto 2021.

REGOLAMENTO EDILIZIO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

CAPO I – Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Articolo 7 Sedime

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Articolo 18 Sagoma

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Articolo 20 Piano fuori terra

Articolo 21 Piano seminterrato

Articolo 22 Piano interrato

Articolo 23 Sottotetto

Articolo 24 Soppalco

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

Articolo 28 Altezza dell’edificio (H)

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Articolo 30 Distanze (D)

Articolo 31 Volume tecnico

Articolo 32 Edificio

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Articolo 34 Pertinenza

Articolo 35 Balcone

Articolo 36 Ballatoio

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Articolo 38 Pensilina

Articolo 39 Portico/Porticato

Articolo 40 Terrazza

Articolo 41 Tettoia

Articolo 42 Veranda

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

CAPO II – Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – Disposizioni organizzative e procedurali

CAPO I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello per l’Edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale

    1. Sportello per l’Edilizia

      1. Richiesta di Permesso di Costruire Titoli edilizi asseverati Progetto municipale

      2. Rilascio del Permesso di Costruire

      3. Diniego di Permesso di Costruire

      4. Voltura del Permesso di Costruire

      5. Deroghe e altre norme incentivanti

    2. Sportello unico attività produttive

    3. Commissione edilizia

      1. Formazione della Commissione Edilizia

      2. Attribuzioni della Commissione Edilizia

      3. Funzionamento della Commissione Edilizia

    4. Commissione locale per il paesaggio

    5. Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

    6. Consulte comunali

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP CAPO II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

    1. Proroga

    2. Rinnovo

    3. Voltura

Articolo 51 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Articolo 53 Pareri preventivi

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

Articolo 55 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

TITOLO II – Disciplina dell’esecuzione dei lavori

CAPO I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, eccetera

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, eccetera

CAPO II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori

Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Articolo 65 Cartelli di cantiere

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

TITOLO III – Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive, funzionali

CAPO I – Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

    1. Altezza interna dei locali

    2. Superfici dei locali

    3. Aerazione ed illuminazione

    4. Locali nei piani seminterrati e sotterranei

    5. Locali nel sottotetto

    6. Scale

    7. Ascensori

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette “linee vita”)

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa

CAPO II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Articolo 80 Strade

Articolo 81 Portici

Articolo 82 Piste ciclabili

Articolo 83 Aree per parcheggio

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

Articolo 87 Chioschi/dehors su suolo pubblico

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Articolo 89 Recinzioni

    1. Recinzioni

    2. Cancelli

Articolo 90 Numerazione civica

CAPO III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente

Articolo 91 Aree Verdi

Articolo 92 Parchi urbani

Articolo 93 Orti urbani

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

CAPO IV – Infrastrutture e reti tecnologiche

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 100 Distribuzione dell’energia elettrica

Articolo 101 Distribuzione del gas

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

Articolo 104 Telecomunicazioni

CAPO V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

Articolo 108 Allineamenti

Articolo 109 Piano del colore

Articolo 110 Coperture degli edifici

Articolo 111 Illuminazione pubblica

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

CAPO VI – Elementi costruttivi

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

    1. Serre captanti e serre tampone

    2. Verande

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

Articolo 128 Recinzioni

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

Articolo 131 Piscine

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

TITOLO IV – Vigilanza e sistemi di controllo

Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

Articolo 134 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

TITOLO V – Norme transitorie

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento

APPENDICE

Articolo A – Altezza dei fronti della costruzione (Hf) [ex Articolo 13 REC 2004 e s.m.i]

Articolo B – Altezza della costruzione (H) [ex Articolo 14 REC 2004 e s.m.i]

Articolo C – Numero dei piani della costruzione (Np) [ex Articolo 15 REC 2004 e s.m.i]

Articolo D – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) [ex Articolo 16 REC 2004 e s.m.i]

Articolo E – Superficie coperta della costruzione (Sc) [ex Articolo 17 REC 2004 e s.m.i]

Articolo F – Superficie utile netta della costruzione (Sun) [ex Articolo 19 REC 2004 e s.m.i]

Articolo G – Volume della costruzione (V) [ex Articolo 20 REC 2004 e s.m.i]

Articolo H – Superficie fondiaria (Sf) [ex Articolo 21 REC 2004 e s.m.i]

Articolo I – Superficie territoriale (St) [ex Articolo 22 REC 2004 e s.m.i]

Articolo L – Rapporto di copertura (Rc) [ex Articolo 23 REC 2004 e s.m.i]

Articolo M – Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) [ex Articolo 24 REC 2004 e s.m.i]

Articolo N – Indice di utilizzazione territoriale (Ut) [ex Articolo 25 REC 2004 e s.m.i]

Articolo O – Indice di densità edilizia fondiaria (If) [ex Articolo 26 REC 2004 e s.m.i]

Articolo P – Indice di densità edilizia territoriale (It) [ex Articolo 27 REC 2004 e s.m.i]

Articolo Q – Locali nei piani seminterrati e sotterranei [ex Articolo 36/d REC 2004 e s.m.i]

Articolo R – Vano scala [ex Articolo 36/f REC 2004 e s.m.i]

Articolo S – Soppalchi [ex Articolo 55 REC 2004 e s.m.i]

Articolo T – Terrazzi, verande, serre accessorie alle abitazioni [ex Articolo 58 bis REC 2004 e s.m.i]

Articolo U – Prescrizioni specifiche per il comprensorio industriale “Pescarito-ambito Lavazza” [ex Articolo 70 bis REC 2004 e s.m.i]

Articolo V – Sagoma

CITTA’ DI TORINO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con D.C.C. n. 2018-02466/20 del 2 luglio 2018

modificato e integrato con D.C.C. n. 481/2021 del 7 giugno 2021

ed aggiornato con D.C.C. n. 723/2021 del 2 agosto 2021.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA

CAPO I – LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

NOTA TRANSITORIA

Si premette che ai sensi del successivo Articolo 137 – Disposizioni transitorie per l’adeguamento – fino all’adeguamento del vigente P.R.G., ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999 e s.m.i., in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nell’Appendice 1 al presente Regolamento.

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.

Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal P.R.G.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6.

Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal P.R.G.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT )

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della L.R. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

  1. Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

  1. Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).

Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m2).

Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

  1. i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali;

  1. i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;

  2. le cantine e i relativi corridoi di servizio;

  1. i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;

  1. i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;

  2. i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;

  1. gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

  2. le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA).

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2).

Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e

decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m3).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell’intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL).

Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

  • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;

  • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF).

Il comune può definire, in funzione dell’orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l’estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l’altezza del fronte.

Dal computo dell’altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell’edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l’area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità

massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

La distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D).

Il Comune può definire la distanza dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del “Nuovo Codice della Strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc.

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell’energia solare e all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del P.R.G.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della L.R. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del P.R.G.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell’attività edilizia

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili nel servizio telematico dell’Edilizia Privata.

    1. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, è reperibile nel servizio telematico dell’Edilizia Privata, che fa riferimento alla Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

  1. Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul sito informatico per la gestione telematica delle pratiche edilizie www.mude.piemonte.it, nonché pubblicati con le opportune informazioni al cittadino nel servizio telematico dell’Edilizia Privata.

La Città attua le disposizioni di legge in tema di amministrazione digitale aderendo al portale regionale MUDE Piemonte.

  1. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e aggiornata sul sito informatico MUDE Piemonte o nel servizio telematico dell’Edilizia Privata.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello per l’Edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello per l’Edilizia

  1. La Città svolge le funzioni previste per lo Sportello per l’Edilizia    nell’ambito dei Servizi dell’Area Edilizia Privata presso la Divisione Urbanistica e Territorio, rappresentando il punto di riferimento per l’utenza che intende richiedere i titoli abilitativi o presentare comunicazioni e autocertificazioni per ogni tipo di intervento o attività di carattere edilizio previsti dalla normativa vigente in materia, con i requisiti previsti da successivo punto 45.1.a.

  2. I Servizi curano i rapporti fra il cittadino, il Comune e altri Enti tenuti a pronunciarsi in merito all’intervento edilizio proposto.

  3. Presso i Servizi è possibile presentare le istanze o le comunicazioni previste per legge, con le modalità di dettaglio adottate con disposizioni di servizio in relazione alle singole tipologie di procedura, utilizzando il sistema telematico “MUDE Piemonte” o il formato cartaceo, ove non ancora predisposto o attivato l’apposito canale digitale.

  4. Presso i Servizi è possibile ricevere informazioni sugli adempimenti relativi dell’iter delle istanze e sulle tariffe applicate.

  5. I Servizi gestiscono la conservazione dei fascicoli di Edilizia Privata della Città; la ricerca dei fascicoli, la consultazione di quelli disponibili in formato digitale e la prenotazione della consultazione di quelli disponibili in formato cartaceo, avviene in modalità telematica attraverso il Sistema EdificaTO accessibile nell’ambito dei servizi di Torino Facile.

  6. I Servizi gestiscono l’emissione dei Certificati di Destinazione Urbanistica e dei Certificati Urbanistici.

      1. – Richiesta di Permesso di Costruire – Titoli edilizi asseverati – Progetto municipale

  1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso o il godimento di entità immobiliari con l’anzidetta facoltà, richiede al Comune il Permesso di Costruire, o presenta altro titolo edilizio per le tipologie di intervento previste dalla Legge.

  2. La richiesta di Permesso di Costruire è composta dai seguenti documenti:

  1. domanda indirizzata al Comune contenente:

  1. generalità del richiedente;

  1. numero del codice fiscale – o della partita IVA nel caso si tratti di Società – del proprietario e del richiedente;

  2. estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire;

  1. dichiarazione autocertificativa inerente la legittimazione alla realizzazione dell’intervento o documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l’atto di assenso edilizio a norma di legge;

  2. progetto municipale;

  1. dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri, nel rispetto delle norme vigenti, la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e delle norme sul superamento delle barriere architettoniche.

  1. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2 lettera a) deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

  2. Il progetto municipale, per ciò che concerne le nuove costruzioni, è costituito dai seguenti atti:

  1. estratto della carta tecnica in scala 1:1000 (rilievo aerofotogrammetrico) e della mappa catastale;

  2. estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l’area d’intervento;

  3. planimetria dello stato di fatto del sito d’intervento, a scala opportuna – comunque non inferiore a 1:1000 – estesa alle aree ed ai fabbricati limitrofi, per un raggio di metri 50 -, in cui vengano specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza, nei lotti confinanti con quello d’intervento, di manufatti ed alberature esistenti di alto fusto;

  4. planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l’indicazione dei confini di proprietà, delle quote planimetriche (distanze dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato e degli accessi;

  5. piante, sezioni e prospetti (in scala 1:100 o per edifici non complessi e di notevole dimensione in scala 1:200) e particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:50). Detti elaborati non potranno essere legati in fascicolo e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

  • le piante devono essere redatte per ogni piano, da quello interrato al sottotetto ed alla copertura, con indicate le destinazioni d’uso e le dimensioni dei locali. Per edifici o locali a destinazione commerciale dovrà essere individuata e indicata la superficie di vendita;

  • le sezioni, almeno due, devono indicare le altezze dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

  • i prospetti devono riportare il disegno di ogni fronte della costruzione ed i riferimenti alle sagome ed alle principali ricorrenze strutturali e compositive degli edifici contigui;

  • i particolari costruttivi devono illustrare gli eventuali elementi decorativi con l’indicazione dei materiali e delle finiture e vanno corredati della proposta cromatica;

  1. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto estesa al contesto adiacente;

  1. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo delle superfici e dei volumi;

  2. per i soli interventi nella parte collinare o esterna al centro abitato, specificazione delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti (strade, illuminazione, fognatura);

  3. per i soli interventi che comportano variazioni di notevole significato formale, rappresentazione grafica o fotografica o di rendering dell’inserimento dell’opera progettata nella situazione esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

l) i dati rappresentanti le modalità di utilizzo del suolo sia per lo stato attuale che per lo stato progettuale, quali la superficie consumata in modo irreversibile, la superficie consumata in modo reversibile e la superficie consumata complessiva quale somma delle precedenti, il tutto come definito al punto 3.2 – capitolo 3 – Allegato della D.G.R. Piemonte 27 luglio 2015 n. 34-1915.

Il progetto municipale, per ciò che concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è costituito da quanto previsto alle lettere a), b), e), f) e g). Gli elaborati previsti alla lettera e) dovranno essere redatti in due diversi esemplari e riportare:

  • il rilievo dell’esistente, con l’indicazione delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, e in caso di edifici di valore storico dovranno essere indicati anche i materiali, le finiture ed i colori;

  • l’indicazione delle costruzioni (colore rosso) e delle demolizioni (colore giallo);

  • il progetto proposto.

  1. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore e dalle Norme di Attuazione del P.R.G., in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall’ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e sanità, minimizzazione del rischio idro-geologico così come indicato nella relazione idro-geologica e superamento delle barriere architettoniche.

  2. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell’intervento, la firma dell’avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

  3. La richiesta di variante al Permesso di Costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicata ai punti precedenti: il progetto municipale, al fine di indicare chiaramente le sole modifiche apportate rispetto all’originaria stesura, riporta, nella fase intermedia, in colore azzurro, le costruzioni e, in colore verde, le demolizioni a cui si rinuncia.

  4. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro titolo, abbia l’uso o il godimento di entità immobiliare con l’anzidetta facoltà, può presentare, in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire, limitatamente alle tipologie di intervento previste dalla Legge, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

  5. Il Titolo edilizio asseverato è composto dai seguenti ulteriori atti previsti dalle vigenti leggi in materia:

  1. quanto previsto al precedente comma 2 lettere a), b) e c);

  1. quanto previsto al precedente comma 4;

  1. dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri, nel rispetto delle norme vigenti, la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie e delle norme sul superamento delle barriere architettoniche;

  2. comunicazione delle generalità dell’impresa a cui si intende affidare i lavori;

  3. parere o autorizzazione dell’Ente preposto in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, secondo le disposizioni in materia di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  1. I progetti presentati in modalità telematica tramite MUDE Piemonte dovranno essere predisposti con le modalità di cui al successivo articolo 46.

  2. Allo scopo di evitare che più interventi edilizi ripetuti sullo stesso immobile producano un intervento, complessivamente, non consentito dagli strumenti urbanistici, le verifiche urbanistiche, edilizie e regolamentari inerenti i titoli e le variazioni di destinazione d’uso con o senza opere, dovranno essere effettuate tenendo in considerazione quanto legittimamente realizzato nei tre anni precedenti.

  3. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello definito dalle norme vigenti in materia (art. 9-bis D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.).

      1. – Rilascio del Permesso di Costruire

  1. Il Permesso di Costruire è rilasciato nei tempi previsti dall’art. 20 del D.P.R. 380/2001, dal Comune in forma scritta.

  2. I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicati per notizia all’albo pretorio del Comune e sono annotati nell’apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

I Permessi di Costruire devono contenere:

  1. il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro edilizio pubblico delle domande di Permesso di Costruire);

  2. il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al Permesso di Costruire, del quale costituisce parte integrante;

  3. l’indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d’uso;

  1. l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento alla zona e/o area normativa urbanistica nella quale l’immobile è situato;

  2. il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l’atto di assenso edilizio;

  1. il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell’atto; in quest’ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

  2. il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
  3. negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione;
  4. negli atti di assenso edilizio onerosi, l’entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
  5. negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
  6. il riferimento all’eventuale atto con il quale il richiedente assume l’impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) secondo le modalità precisate dagli Uffici competenti e l’assenso ad eseguire dette opere;

  7. le modalità dell’eventuale cessione al Comune, o dell’assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
  8. i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

  1. le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all’inizio dei lavori;

  1. le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

  1. le condizioni e le modalità esecutive imposte al Permesso di Costruire;

  1. il riferimento alla convenzione o all’atto di obbligo, qualora il rilascio dell’atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d’obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa.

      1. – Diniego di Permesso di Costruire

  1. Il diniego dell’istanza del Permesso di Costruire è assunto dal Comune.

  1. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del Permesso di Costruire.
  2. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

      1. – Voltura del Permesso di Costruire

  1. Si rimanda a quanto previsto all’articolo 50.3.

  1. Abrogato.

  2. Abrogato.

  1. Abrogato.
      1. – Deroghe e altre norme incentivanti

  1. Il Comune, previa specifica deliberazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, applicando le disposizioni ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti, con particolare riferimento all’articolo 14 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., all’articolo 5, commi dal 9 al 14, del D.L. del 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, nonché le procedure di dettaglio adottate dall’Amministrazione.

  2. Il Comune, al fine di promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento alla ristrutturazione edilizia con ampliamento ed alla sostituzione edilizia con ampliamento, applica le disposizioni ed i criteri fissati dai Titoli I e II della L.R. 4 ottobre 2018 n. 16 e s.m.i., fatte salve le eventuali esclusioni di parti del territorio previste dalla medesima norma.

  3. Il Comune, al fine di promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento ai sottotetti e ai rustici, applica le disposizioni ed i criteri fissati dai Titoli I e II della L.R. 4 ottobre 2018 n.16 e s.m.i., fatte salve le eventuali esclusioni di parti del territorio previste dalla medesima norma.

  4. Il Comune, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta per il miglioramento della prestazione energetica, ammette, senza necessità di alcuna specifica deliberazione, l’esclusione dai computi inerenti i parametri urbanistico-edilizi sotto precisati, relativamente:

  1. agli edifici di nuova costruzione, soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30,00 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30,00 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15,00 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici lorde e coperte, esclusivamente a condizione che i materiali isolanti utilizzati rispettino i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 e s.m.i., il rispetto dei CAM dovrà essere dimostrato, in sede di fine lavori, tramite apposita certificazione del produttore dei materiali isolanti previsti in progetto e da perizia asseverata attestante il corretto impiego del materiale isolante. Non sono derogate le distanze minime tra edifici, le distanze minime dai confini di proprietà, le distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;

  2. agli edifici di nuova costruzione non soggetti agli obblighi di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30,00 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30,00 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15,00 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici lorde e coperte, a condizione che venga certificata una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di prestazione energetica prevista dal medesimo decreto legislativo. Non sono derogate le distanze minime tra edifici, le distanze minime dai confini di proprietà, le distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario;

  3. per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia si rimanda a quanto previsto all’articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102.

  1. Il Comune, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta per il miglioramento della prestazione energetica, ammette l’esclusione dai computi per la determinazione dei volumi, delle superfici lorde e coperte, nel rispetto delle disposizioni di seguito richiamate:

  1. ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 122.1 del presente Regolamento Edilizio, inerenti le serre captanti e le serre tampone;

  2. alla lettera a-bis), comma 6 dell’articolo 107 del presente Regolamento Edilizio, inerente gli spessori delle coibentazioni relative a fabbricati esistenti.

  1. Il Comune, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi, a seguito di esplicita richiesta e senza necessità di alcuna specifica deliberazione, ammette l’applicazione delle sotto riportate disposizioni normative sovraordinate, inerenti le deroghe ai parametri urbanistico- edilizi sotto precisati:

  1. comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e s.m.i., inerente la possibilità per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti, di usufruire di un “bonus volumetrico” del 5%, qualora si assicuri una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30%, rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 dello stesso decreto legislativo;

  2. comma 4, punto 2.3 Capitolo 2 dell’Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015, inerente la possibilità per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche (di cui alle lettere l-vicies-ter ed l-vicies-quater comma 1 articolo 2 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 dell’Allegato 1 al citato decreto ministeriale), di ridurre, fino ad un massimo di 10,00 centimetri, le altezze minime dei locali di abitazione (di cui al comma 1 dell’articolo 1 D.M. 5 luglio 1975), nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno;

  3. D.G.R. Piemonte 1 agosto 2003 n. 20-10187, inerente gli interventi di recupero edilizio di edifici di vecchia costruzione, con la possibilità di deroga delle altezze minime interne dei locali degli edifici (di cui all’articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975).

    1. Sportello unico attività produttive

1. Presso la Città è operativo lo Sportello Unico per le    Attività    Produttive (SUAP) disciplinato dal Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive n. 326.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/326/326.htm

Le informazioni inerenti il funzionamento del SUAP sono reperibili presso la pagina web del servizio.

http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/suap/index.shtml

    1. Commissione edilizia

      1. – Formazione della Commissione Edilizia
  1. La Commissione Edilizia organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta da undici componenti.

  2. Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici. I membri, la cui nomina spetta al Consiglio Comunale, devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e devono risultare così articolati:

  1. quattro esperti in progettazione architettonica ed edilizia, progettazione urbanistica, storia e recupero dell’architettura urbana, trasformazione del paesaggio urbano e sostenibilità urbana;

  2. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine Professionale degli Architetti;

  3. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine Professionale degli Ingegneri;

  4. un membro scelto da una terna di candidati proposto dall’Ordine Professionale dei Geologi;

  5. un membro scelto da una terna di candidati proposta dal Collegio Professionale dei Geometri;

  6. un membro esperto in progettazione architettonica, edilizia ed urbana proposto dal Politecnico di Torino;

  7. un membro scelto da una terna di candidati proposta dall’Ordine Professionale degli Agronomi e Forestali;

  8. un membro espressione delle associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale operanti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto dal Ministero dell’Ambiente (ai sensi dell’articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349).

Almeno otto membri dovranno essere in possesso di laurea di tipo specialistico o magistrale (o titolo equivalente).

  1. Per i membri di cui ai punti b), c), d), e), f), g) ed h) del precedente comma 2 è altresì prevista la designazione di un membro supplente, così per un totale di sette membri supplenti, che partecipano alle sedute solo in assenza dei rispettivi membri titolari.

  2. Gli esperti di cui al punto a) sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso di bando, adeguatamente pubblicato, e successivo vaglio dei requisiti effettuato da parte di una Commissione Tecnica che opererà facendo ricorso ad indirizzi e criteri di valutazione prestabiliti dalla Giunta. La Commissione Tecnica, nominata dalla Giunta Comunale stessa, è composta da dirigenti comunali in numero non inferiore a tre.

  3. I candidati, compresi i membri proposti da Ordini e Collegi Professionali, dal Politecnico e dalle Associazioni ambientaliste, devono produrre curricula e referenze professionali.

  4. La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione, prestando particolare attenzione alla copertura di tutte le competenze come indicate al comma 2 necessarie alla verifica della qualità degli interventi e di un corretto inserimento architettonico delle nuove opere nel contesto urbano ed ambientale.

  5. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni), con scadenza naturale legata a quella del mandato elettorale dell’Amministrazione da cui è stata nominata. La Commissione, successivamente, opererà in regime di proroga, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione; entro tale termine dovrà essere rinnovata. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

  6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente ed all’Amministrazione; in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza.

  7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono inoltre far parte della Commissione amministratori e dipendenti dell’Ente. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in carica.

  8. I componenti della Commissione decadono previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne dichiari la decadenza:

  1. nel caso in cui siano accertate le situazioni di cui al precedente comma 9 e di cui al successivo articolo 45.3.c comma 5;

  2. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

  1. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari saranno sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

  2. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

      1. – Attribuzioni della Commissione Edilizia

  1. La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante per il dirigente o responsabile dell’Ufficio comunale preposto al rilascio o diniego dell’istanza, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati dalle vigenti disposizioni di legge e permessi in sanatoria) per la realizzazione delle opere, limitatamente ai sotto riportati casi, ma ad esclusione: degli interventi su immobili compresi nella Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.; degli interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico individuati ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.; di qualsiasi altro intervento oggetto di valutazione da parte della Commissione Locale per il Paesaggio:

  1. interventi su immobili confrontanti alla Zona Urbana Centrale Storica definita dal P.R.G.;

  2. interventi su immobili adiacenti o confrontanti a quelli classificati dal P.R.G. come edifici di interesse storico;

  3. interventi su immobili definiti dal P.R.G. di interesse storico non individuati ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. nonché gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, o su immobili a questi adiacenti;

  4. interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;

  5. interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni od autorizzazioni dell’Amministrazione Comunale;

  6. proposte di strumenti urbanistici esecutivi od atti equivalenti.

Possono, comunque, essere sottoposti alla Commissione interventi edilizi il cui progetto, a giudizi dell’Ufficio preposto all’istruttoria, necessiti, per un corretto inserimento architettonico, del parere della Commissione, nonché i pareri preliminari o di massima relativi ad aspetti architettonici.

  1. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed extraurbano, sotto ogni profilo: architettonico, urbanistico, edilizio, storico- ambientale, geologico e geotecnico, del verde, della gestione delle acque meteoriche e della gestione dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si esprime sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento e sulla

conformità del progetto alla normativa vigente. Gli Uffici comunali trasmettono (su supporto informatizzato) ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l’esame di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari.

  1. Possono essere sottoposti all’esame della Commissione Edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza per la Città, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi.

  2. Su richiesta del Sindaco, dell’Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali – ciascuno nell’ambito delle proprie competenze – la Commissione, eventualmente integrata da esperti designati dall’Amministrazione, anche in rappresentanza di associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale (riconosciute con decreto dal Ministero dell’Ambiente), può essere chiamata ad esprimere parere consultivo su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di varianti al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza.

  3. La Commissione Edilizia, all’atto del suo insediamento, o entro i successivi tre mesi, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione sia dell’inserimento dei progetti edilizi nel contesto urbano ed extraurbano, sia della qualità richiesta negli interventi, con un riguardo anche all’architettura del luogo ed alla sostenibilità ambientale. Al termine dell’incarico la Commissione fornisce all’Amministrazione un resoconto dell’attività svolta, con particolare riferimento ai contributi offerti sulle materie di competenza, fornendo eventuali suggerimenti alla Città. La stessa Commissione, con riferimento a interventi di particolare valenza, verifica, al termine dei lavori, il risultato delle scelte progettuali oggetto delle proprie valutazioni.

      1. – Funzionamento della Commissione Edilizia

  1. La Commissione si riunisce ordinariamente con cadenza quindicinale e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno sei componenti e potranno essere svolte in videoconferenza.

  2. La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza del Presidente assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all’apertura di ogni seduta.

  3. Un funzionario degli uffici comunali per l’Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario della Commissione e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti edilizi e degli atti di natura urbanistica sottoposti all’esame della Commissione stessa. Assistono alle sedute i dirigenti degli uffici titolari di tali procedimenti,

senza diritto di voto. Possono altresì presenziare senza diritto di voto eventuali esperti designati dall’Amministrazione.

  1. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai commi 9, 10 e 11.

  2. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi, ancorché in forma associata, alla progettazione ed alla direzione lavori, anche parziale, dell’intervento, comprensiva delle opere di urbanizzazione afferenti; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. Il componente della Commissione che abbia assistito all’esame, discusso o giudicato un progetto non deve, successivamente, assumere incarichi professionali inerenti l’opera.

  3. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall’Ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

  4. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere la consultazione di uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti del progetto sottoposto a valutazione, od i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

  5. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Eventuali prescrizioni imposte devono essere chiaramente definite e riportate sul verbale.

  6. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su apposito registro.

  7. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale viene pubblicato sul sito Internet della Città.

  8. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

  9. Possono assistere alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e senza intervenire alle discussioni:

  1. due rappresentanti proposti d’intesa tra il Collegio Costruttori di Torino e l’Unione Industriale;

  2. due rappresentanti proposti d’intesa tra l’A.P.I. (Associazione piccole e medie industrie) e le Associazioni degli Artigiani;

  3. un rappresentante proposto d’intesa dalla Cooperazione Edilizia.

Per tali rappresentanti è prevista la designazione di un supplente che assista alle sedute della Commissione solo in assenza dei rispettivi rappresentanti titolari.

  1. Il Presidente della Commissione Edilizia può richiedere, in via straordinaria, che i suddetti rappresentanti non assistano alla discussione ed al giudizio di singoli progetti. In tal caso, gli stessi dovranno, successivamente alla fase di presentazione del progetto, allontanarsi dall’aula.

    1. Commissione locale per il paesaggio

  1. La Città ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e della Legge Regionale 32/2008 e loro s.m.i. la Commissione Locale per il Paesaggio. Le modalità di formazione, le attribuzioni e di funzionamento sono disciplinate dai sotto riportati commi.

  2. Le modalità di individuazioni dei componenti sono regolate con apposita deliberazione della Giunta Comunale, pubblicata nel servizio telematico dell’Edilizia Privata, a cui si rimanda.

  3. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, oltreché sul sito internet della Città per un congruo numero di giorni.

  4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati i titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale in materia e le esperienze professionali, almeno triennali, maturate nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La selezione e la nomina dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale che provvederà con propria deliberazione.

  5. La Commissione dovrà essere composta da sette componenti tecnici aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica, in possesso dei diplomi previsti dalla vigente normativa regionale in materia attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell’architettura, il restauro, il recupero dei beni architettonici e culturali, la pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica, la progettazione edilizia, urbanistica ed ambientale, le scienze agrarie, forestali, geologiche e la gestione del patrimonio naturale. Uno dei componenti dovrà essere espressione delle associazioni portatrici di interessi diffusi in campo ambientale operanti in sede locale, proposto dalle Associazioni ambientaliste riconosciute con decreto dal Ministero dell’Ambiente (ai sensi dell’articolo 13 della Legge 349/1986). La Commissione elegge a maggioranza dei presenti, alla prima seduta, il proprio Presidente. In caso di assenza

del Presidente assume la funzione di Presidente supplente, il membro più anziano di età presente all’apertura di ogni seduta.

  1. I membri designati devono rappresentare una pluralità delle competenze suddette.

  2. La durata della carica nella Commissione è stabilita in cinque anni (se non sono subentrati fattori di ordine imprevisto o necessità di sostituzioni). La Commissione esercita anche dopo la scadenza, e fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite.

  3. Il mandato è rinnovabile una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi.

  4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’Amministrazione, restando però in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti dopo averne dichiarato la decadenza.

  5. Non possono fare parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti e gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato, oltre a quelli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, inoltre, fare parte della Commissione, Amministratori e dipendenti dell’Ente.

  6. Le stesse modalità di esclusione valgono nei confronti dei componenti della Commissione Edilizia in carica.

  7. I componenti della Commissione decadono, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel caso siano accertate le situazioni suddette ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

  8. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante: nei casi previsti dall’articolo 3 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i. sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistica, accertando, ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., la compatibilità dell’intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dalla tutela; in materia di condono edilizio, ai sensi dell’articolo 32 della Legge 47/1985 e dell’articolo 4 della Legge Regionale 33/2004 e loro s.m.i., ove necessario; nonché relativamente a ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi, soggetti a titolo abilitativo, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni dello strumento urbanistico generale vigente sono definiti di interesse storico ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

  9. La Commissione, stante le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, sulla qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento. Gli Uffici comunali trasmettono (su supporto informatizzato)

ai componenti della Commissione la documentazione delle varie pratiche necessaria per l’esame di competenza, almeno due giorni prima della seduta, salvo urgenze particolari.

  1. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni o straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario un Dirigente degli Uffici titolari del provvedimento; le riunioni non sono pubbliche, sono valide quando siano presenti almeno tre componenti e potranno essere svolte in videoconferenza.

  2. Un funzionario degli Uffici Comunali per l’Edilizia Privata assiste la Commissione in qualità di segretario e redige i verbali delle sedute su apposito registro. Sono presenti, in qualità di relatori senza diritto di voto, i Responsabili dei procedimenti istruttori dei progetti sottoposti all’esame della Commissione stessa ed assistono i Dirigenti degli Uffici titolari di tali procedimenti. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; deve inoltre essere firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione.

  3. I componenti della Commissione interessati, a qualsiasi titolo, alla trattazione di argomenti o progetti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione in materia paesaggistica; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

  4. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, a seguito di adeguata istruttoria esperita dall’Ufficio comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente; il parere deve sempre essere motivato anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

  5. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto ha facoltà di consultare, durante le sedute, uno o più esperti in specifiche materie; ha inoltre la facoltà di convocare o ascoltare i richiedenti le autorizzazioni o i relativi progettisti, nonché di eseguire sopralluoghi collegiali.

  6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

    1. Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

  1. E’ la struttura tecnica istituita dalla Città ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 40/1998, le cui competenze in materia di VIA o di VAS sono definite in conformità a quanto previsto da disposizioni ed atti di indirizzo della Regione Piemonte.

  2. La Città esercita la funzione inerente l’Organo tecnico individuando, con Deliberazione della Giunta Comunale all’interno della propria struttura organizzativa gli uffici che per le specifiche competenze tecniche consentano un approccio integrato alle analisi    e alle valutazioni in materia di VIA o di VAS; con medesima Deliberazione sono individuate nel dettaglio i compiti dell’Organo Tecnico, nonché eventuali funzioni consultive. La Città, con specifici provvedimenti ha istituito l’Organo tecnico.

  3. L’Organo Tecnico può avvalersi del supporto tecnico scientifico di ARPA Piemonte, ai sensi delle norme regionali vigenti in materia.

    1. Consulte comunali

1. Presso la Città sono insediate la Consulta comunale per l’ambiente e per il verde e la Consulta comunale per la mobilità ciclistica e la moderazione traffico, le cui attività sono normate dagli specifici provvedimenti di costituzione.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale

1. I progetti presentati in modalità telematica tramite MUDE Piemonte dovranno essere predisposti con le procedure previste da tale servizio e corredati della relativa documentazione.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

Vedi articolo 45.2 – Sportello unico attività produttive.

CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

  1. L’annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi illegittimi deve avvenire nell’osservanza dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., cui si rimanda.

  2. I predetti provvedimenti, qualora non conformi o emessi in violazione delle norme e delle prescrizioni delle leggi urbanistiche, dei regolamenti o degli strumenti urbanistici, possono essere altresì annullati con deliberazione della Giunta Regionale, entro dieci anni dalla loro adozione, con le modalità stabilite dall’art. 68 della Legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i..

Articolo 49 Certificato urbanistico (C.U.) o Certificato di destinazione urbanistica (C.d.U.)*

  1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) o del certificato di destinazione urbanistica (C.d.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all’istanza e riportare gli identificativi del Catasto Terreni, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, per individuare l’immobile a cui il certificato si riferisce.

  2. Il certificato è emesso dall’autorità comunale e specifica:

    1. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l’immobile;
    2. la zona urbanistica e l’area normativa in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse;
    3. i tipi e le modalità d’intervento consentiti;

    4. il riferimento normativo alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

    5. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
    6. i vincoli incidenti sull’immobile.

  1. Il certificato urbanistico (C.U.) è emesso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

  2. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U) è emesso nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
  3. Il certificato di destinazione urbanistica (C.d.U) conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
  4. I certificati devono essere richiesti utilizzando il canale presente presso il servizio telematico dell’Edilizia Privata.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

    1. Proroga
  1. L’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del Permesso di Costruire, stabilendo i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori,

rispettivamente, in un anno dal rilascio del titolo abilitativo e in tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una Proroga.

  1. La Proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico- esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La Proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o della autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

  2. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 dello stesso decreto. Si procede, altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione, fatta salva la detrazione della somma già versata a titolo di contributo di costruzione per il titolo abilitativo originario.

  3. Il Permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

    1. Rinnovo

  1. In caso di decadenza dell’originario titolo abilitativo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine stabilito, il titolare del Permesso di Costruire può presentare istanza volta ad ottenere provvedimento di Rinnovo del titolo che costituisce, a tutti gli effetti, un nuovo Permesso di Costruire con conseguente applicazione della relativa disciplina sostanziale e procedurale vigente al momento della presentazione dell’istanza.

  2. Abrogato.

    1. Voltura

  1. Il trasferimento del Permesso di Costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto al Comune contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

  2. L’istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l’avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al Permesso di Costruire.

  3. La voltura del Permesso di Costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

  4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Articolo 51 Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità

1. La disciplina relativa alla sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità è contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nell’articolo 9-bis della L.R. 6 dicembre 1977, n. 56 e nell’articolo 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e loro s.m.i..

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Presso la Città è vigente    il    Regolamento    comunale    in    materia    di    disciplina del contributo di costruzione n. 314.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/314/314.htm

Articolo 53 Pareri preventivi

  1. Il proprietario di un immobile, o il titolare di altro diritto equivalente ai sensi di legge, può presentare al Comune, in caso di interventi edilizi o urbanistici di particolare complessità normativa o per una valutazione di carattere estetico/architettonica, un progetto che illustri sinteticamente l’intervento per l’ottenimento di un parere preliminare o di massima non vincolante.

  2. La richiesta di parere di massima deve contenere i seguenti elementi:

  1. generalità del richiedente;

  1. numero del codice fiscale, o della partita IVA nel caso si tratti di Società, del richiedente;
  2. estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire;

  1. documento comprovante la proprietà o altro titolo a norma di legge;

  1. progetto di massima.

  1. Il progetto di massima è formato, di norma, dai seguenti atti:

  1. estratto della carta tecnica in scala 1:1000 o della mappa catastale;

  1. estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l’area d’intervento;
  2. rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d’intervento, in scala opportuna estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza di manufatti ed alberature di alto fusto; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell’esistente, con indicazione delle destinazioni d’uso e dei particolari costruttivi ritenuti necessari soprattutto in presenza di valori storici, artistici, architettonici, tipologici;

  3. documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto;

  4. simulazione fotografica, o analoga rappresentazione, dell’inserimento del progetto nella situazione esistente del contesto;

  5. planimetrie e piante, sezioni, prospetti in scala adeguata al tipo di quesito posto;

  6. relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la corretta comprensione del quesito posto e del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

  1. Il Comune si riserva di fornire, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (da raddoppiare in caso di istanze particolarmente complesse secondo motivata risoluzione del responsabile del procedimento), un parere indicativo che non pregiudica una espressione diversa, a seguito dell’esame della documentazione completa di tutti gli elaborati regolamentari, per la formazione degli atti abilitativi a costruire.

  2. Qualora il parere preventivo necessiti di acquisire il parere della Commissione Edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio, i tempi strettamente necessari per l’acquisizione di tali pareri non rientrano nel termine di cui al comma 4.

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

  1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, di parti di esse, inclusi gli impianti, o, comunque, si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l’integrità del sito o dell’ambiente e rischio per l’incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati deve procedere, nel rispetto delle normative vigenti, mediante un “intervento urgente” alle operazioni necessarie a rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l’effettiva consistenza delle operazioni medesime. L’ufficio comunale competente ne riconoscerà immediatamente lo stato dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e contemporanea diffida al proprietario degli immobili interessati. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà, con apposita ordinanza, al proprietario di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) al fine di rimuovere la situazione di pericolo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

  2. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l’Ufficio comunale competente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario lo stato delle cose con l’ingiunzione ad eseguire i lavori necessari in un tempo fissato dal

provvedimento stesso. E’ comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale, nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, presentando nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso previsti nelle normali condizioni di intervento.

  1. Qualora venga accertato lo stato di degrado di aree inedificate o di edifici dismessi che determinano pericolo per la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica, disagio per il decoro e la qualità urbana, il Comune intimerà con apposita ordinanza al proprietario di eseguire i necessari interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza.

  2. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento, fatto salvo l’eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

  3. La violazione delle prescrizioni contenute nelle ordinanze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, l’applicazione dell’art. 133, è sanzionata ai sensi del successivo art. 135.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

  1. Il Comune di Torino in materia di informazione e trasparenza del procedimento edilizio si attiene ai disposti della normativa in materia vigente.

  2. In particolare, per quanto concerne le modalità, il diritto di accesso si sostanzia nelle seguenti quattro tipologie:

  • Accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della Legge 241/1990 e s.m.i. e del relativo regolamento di cui al D.P.R. 186/2006;

  • Accesso civico “semplice”, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e seguenti, Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. (cosiddetto decreto trasparenza);

  • Accesso civico “generalizzato”, ai sensi dell’art. 5, comma 2 e seguenti, decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. (cosiddetto decreto del FOIA – Freedom Information of Act);

  • Accesso alle informazioni ambientali, ai sensi della Legge 108/2001, del D.Lgs. 195/2005 e dell’art. 3-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

  1. Per gli strumenti, invece, si rimanda alle pagine del sito internet della Città nella sezione dell'”Amministrazione Trasparente” in cui sono pubblicati, raggruppati, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione (tra cui quelle riguardanti il procedimento edilizio). Il Responsabile della Trasparenza è nominato con specifico atto del Sindaco/della Sindaca.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

  1. Presso la Città è vigente il Regolamento per il governo dei beni comuni urbani della Città di Torino n. 391.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/391/391.htm

  1. Presso la Città è vigente il Regolamento sul “Decentramento amministrativo” n. 374. http://www.comune.torino.it/regolamenti/374/374.htm
  2. Relativamente ai processi di partecipazione e consultazione pubblica, per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano ed ambientale, si dovrà far riferimento alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2017 n. 2/2017 “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

  1. Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano ed ambientale, la Città può promuovere il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l’elaborazione di progetti di alta qualità.

  2. I concorsi di idee e di progettazione saranno oggetto di specifico bando allestito con riferimento alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e del relativo D.M. 2 dicembre 2016 n 263 e s.m.i.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, eccetera

  1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto al Comune la data di inizio dei lavori, fatto salvo quanto anche previsto al successivo articolo 63, non oltre l’inizio stesso.

  2. La comunicazione deve riportare:

  1. la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere strutturali, ove presenti;

  2. i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori;

  3. qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune e a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall’avvenuta variazione;

  4. per le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni e le recinzioni, il Comune può effettuare apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell’inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi;

  5. qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui alle lettere del presente comma, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa;

  6. Abrogato.

  7. Abrogato.

  1. In caso di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la data di inizio lavori coincide con la data di presentazione/trasmissione della citata C.I.L.A. o S.C.I.A., fatta salva eventuale comunicazione motivata del competente ufficio Comunale, con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti; in caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire, la data di inizio lavori, decorre dopo trenta giorni dalla data di presentazione/trasmissione della citata S.C.I.A., fatta salva eventuale comunicazione motivata del competente ufficio Comunale, con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.

  2. Sono soggetti, altresì, a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, gli interventi edilizi di cui all’articolo 48 comma 1 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., ovvero i cambi di destinazione d’uso degli immobili relativi a unità non superiori a 700 metri cubi senza interventi edilizi superiori a quelli indicati all’articolo 6 comma 1 lettere a) e b) D.P.R. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo 6.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

  1. La comunicazione di fine lavori di cui all’articolo 58, comma 2, lettera f), dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello reperibile presso il servizio telematico dell’Edilizia Privata.

  2. Entro il termine previsto per la conclusione dei lavori – fatta salva la richiesta di ulteriore Permesso di Costruire per le opere mancanti il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l’ultimazione dei lavori di esecuzione dell’opera assentita.

  3. Contestualmente o successivamente alla comunicazione dei lavori, il proprietario presenta all’Autorità comunale, se dovuta, la Segnalazione Certificata di Agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

  4. Il titolare della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, ultimato l’intervento, deve presentare la comunicazione di fine lavori corredata da un certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato nonché, qualora ricorra il caso, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale. Lo stesso dovrà, altresì, provvedere, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, a presentare all’Autorità comunale, se dovuta, la Segnalazione Certificata di Agibilità delle opere, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

  5. Il titolare della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, ultimato l’intervento, deve presentare la comunicazione di fine lavori nonché, qualora ricorra il caso, la prescritta documentazione per la variazione catastale.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

  1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, aree verdi, vegetazione arborea o arbustiva pubblica, il costruttore è tenuto a richiedere all’ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l’esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell’intervento.

  2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente    richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l’indicazione planimetrica dell’area da includere nel cantiere, sullo stesso elaborato dovrà essere dimostrato che le aree pubbliche limitrofe al cantiere restino accessibili, o siano adeguate, al transito delle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

  3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, eccetera

1. Si rimanda alle normative sovraordinate, all’articolo 28 delle N.U.E.A. di P.R.G. nonché alle disposizioni operative predisposte dai competenti uffici della Città.

CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori

  1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.

  2. Il direttore dei lavori, l’esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d’arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

  3. Per l’installazione e l’esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada, del suo regolamento di attuazione e di esecuzione. Dovrà essere altresì garantito, per il periodo di presenza del cantiere, che le aree pubbliche limitrofe restino accessibili, o siano adeguate, al transito delle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriale. Le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

  1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, di ricostruzione a seguito di demolizione e di recinzione, l’avente titolo è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il corretto posizionamento della linea di confine tra gli spazi pubblici e l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei    lavori e dell’impresa esecutrice nonché il giorno in cui si intendono iniziare i lavori.

  2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il personale dell’ufficio tecnico comunale – ovvero il personale messo a disposizione dal titolare e/o dall’assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale – provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell’opera da realizzare. Restano fatte salve eventuali disposizioni operative del competente Ufficio della Città.

  3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d’atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

  4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

  5. Con apposite istanze dovranno essere richieste le autorizzazioni per gli allacciamenti alle fognature comunali, alla rete dell’acquedotto e alle altre reti di servizi.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

  1. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire, corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell’inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta dalle specifiche disposizioni strutturali e sismiche ed ogni eventuale altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.

  2. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

  3. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

3-bis. Le gru di cantiere devono essere posizionate in modo da produrre il minimo disturbo agli edifici limitrofi e limitare al massimo la sovrapposizione dell’area di copertura del braccio rispetto alle aree private e pubbliche limitrofe. La dimensione e le caratteristiche tecniche di tali apparati devono essere proporzionali all’entità delle lavorazioni previste. Le gru e, in generale, tutti gli impianti necessari all’attività di cantiere devo essere rimossi immediatamente al termine delle reali necessità. In assenza delle condizioni previste tali attrezzature sono da considerarsi prive di titolo abilitativo e assoggettate alle norme in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.

  1. E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l’intervento di persona idonea che lo rappresenti in qualità di responsabile di cantiere.

  2. Il Comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

  3. Il titolare dell’atto abilitativo a costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa comunicazione al Comune recingere provvisoriamente l’area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la comunicazione deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

  4. In ogni caso devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua; tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori deve essere contenuto all’interno dell’area recinta per il cantiere.

  5. Le recinzioni provvisorie di cantiere, da realizzarsi con pannellature continue di materiale resistente, devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno m. 2,00; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m., che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse

distanti tra loro non più di m. 10,00, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di cmq. 50,00, disposte “a bandiera” rispetto al flusso veicolare. Nel caso in cui le recinzioni provvisorie di cantiere siano da realizzarsi in prossimità di una linea tranviaria, esse devono distare non meno di m. 1,35 dal regolo esterno del binario; ogni deroga a tale distanza minima deve essere esplicitamente autorizzata dal gestore pubblico dei trasporti.

  1. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

  2. L’Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

  3. L’Amministrazione può consentire l’inserimento sulle recinzioni provvisorie di messaggi pubblicitari o di spazi per affissioni in coerenza con i disposti del vigente regolamento per la pubblicità ed a condizione che siano mantenuti in condizioni decorose. Sulle recinzioni provvisorie possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell’andamento dei lavori, secondo modelli e tipologie che possono essere stabilite dall’Amministrazione.

  4. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

  5. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 12 del presente articolo si applica il precedente comma 5.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

  1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m per 1,00 m (0,40 m per 0,60 m in caso di C.I.L.A.) con l’indicazione:

a. del tipo dell’opera in corso di realizzazione;

  1. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio lavori e del nome del titolare dello stesso;

  2. della denominazione delle imprese assuntrici dei lavori e delle eventuali ditte sub appaltatrici;

  3. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere, oltreché dei progettisti e direttori lavori delle opere strutturali e geologiche.

  1. Tale cartello, che può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1 (ad esempio: i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici, dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori o dei professionisti incaricati per la redazione dell’APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015) è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

  2. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici è necessario fare riferimento alla normativa di settore.

  3. Nei cantieri che comportano l’occupazione dello spazio pubblico o che producono impatto sulla viabilità, con modifiche del regime di circolazione, è necessario fare riferimento alla tipologia di cartellonistica di cui al progetto cosiddetto “Idoneità visiva dei cantieri”.

http://www.comune.torino.it/cantieri/

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

  1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante, a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze e ad evitare il danneggiamento del patrimonio arboreo pubblico e privato compromettendone la stabilità. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere controllata mediante operazioni di monitoraggio e di verifica in relazione alle caratteristiche dello scavo riferite al tipo di terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del titolare dell’atto abilitativo a costruire. In presenza di esemplari arborei e arbustivi, le operazioni di scavo dovranno essere svolte secondo quanto prescritto dal Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino; gli interventi sul patrimonio arboreo di rilevante consistenza dovranno essere effettuati sotto la direzione di un professionista competente in gestione della vegetazione.

  2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l’ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al Comune.

  3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere, con le dovute precauzioni, a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri.

  4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

  5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di    conservare la relativa documentazione.

  6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

  7. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

  1. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (c.d. 2%), limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e fino alla introduzione di diverse norme sovraordinate, le fattispecie riportate al successivo comma 2 costituiscono tolleranze costruttive ed esecutive qualora realizzate, nel passato, esclusivamente durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi e a condizione che non comportino violazione della disciplina dell’attività urbanistica edilizia, comprensiva delle norme del P.R.G. a tutela degli edifici storici, delle specifiche norme in materia di sicurezza e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Restano fermi gli obblighi in materia di aggiornamento catastale, ove necessari.

  2. Si definiscono tolleranze costruttive ed esecutive, riferite alla singola unità immobiliare o all’intera costruzione:

  1. le irregolarità geometriche di minima entità:

  • che interessino modifiche al posizionamento delle aperture esterne, purché le aperture realizzate si sovrappongano per almeno il 50% con quelle previste nei progetti assentiti e le modifiche delle dimensioni non siano variate oltre il 10%, sempre che non riducano il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile oltre alle tolleranze di cui al comma 1 dell’art. 34- bis;

  • che interessino modifiche al posizionamento degli altri elementi costituenti le facciate esterne (balconi, pensiline, abbaini, ecc.), purché la traslazione rispetto a quelle previste nei progetti legittimati non sia superiore al 10%, le modifiche delle dimensioni non siano superiori al 10% e le variazioni rispetto alle forme geometriche di progetto non siano da compromettere l’impostazione originaria assentita.

  1. le modifiche di minima entità alle finiture degli edifici e la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali:

  • che attengano alla diversa realizzazione di parapetti, dei rivestimenti murari, della tipologia delle pavimentazioni, delle cancellate, delle decorazioni;

  • che attengano alla mancata realizzazione o il diverso posizionamento di frangivento, elementi parasole, controsoffitti, teste di camino, o volumi tecnici.

  1. la diversa collocazione di impianti ed opere interne:

  • che attengano alle difformità delle murature interne, compresa la loro diversa collocazione nel limite di 25 centimetri rispetto alla posizione di progetto (sempreché non interessino, oltre alla tolleranza consentita, i parametri di cui al comma 1 dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. compresi il fattore di luce diurna e la superficie finestrata apribile);

  • che attengano a qualunque spostamento di porte interne, purché siano presenti nello stesso numero per locale e non contrastino con norme specifiche;

  • che attengano a qualunque spostamento di impianti (terminali degli stessi impianti, impianti sanitari all’interno del locale bagno, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.) e di arredi fissi.

  1. la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria:

  • così come definite nel “glossario edilizia libera” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018.

  1. Le opere che non rientrano nei limiti sopra indicati ed in quelli di cui al comma 1 dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., costituendo violazione edilizia, andranno sanate con le procedure di legge.

  2. Ai fini dell’attestazione prevista dal comma 3 dell’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., le tolleranze esecutive e costruttive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, con la produzione di idonei elaborati grafici comprensivi della situazione legittimata ai sensi dell’articolo 9 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (con i riferimenti relativi ai vari titoli edilizi), della situazione inerente lo stato di fatto rilevata, della situazione comparativa rappresentativa delle difformità e con la relativa dimostrazione della verifica delle tolleranze di legge.

  3. Nei casi di atti aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione, ovvero lo scioglimento della comunione, di diritti reali, si dovrà allegare agli stessi apposita dichiarazione asseverata atta a dimostrare il rispetto delle citate tolleranze.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera

  1. Relativamente alle attività svolte nei cantieri si richiamano integralmente le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rimarcando la particolare attenzione da porre, durante lo svolgimento degli stessi, a provvedimenti atti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in particolare tutte le lavorazioni che interferiscono con il suolo pubblico e i relativi sottoservizi.

  2. Abrogato.

  1. Abrogato.

  2. Abrogato.

  1. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, il Comune ordina al costruttore e/o al titolare dell’atto abilitativo a costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

  2. Abrogato.

  1. I tecnici comunali, nell’effettuare sopralluoghi, verificano l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

  2. Ove del caso, il Comune adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità ai sensi della normativa vigente.

  3. Dal punto di vista acustico, le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, comprese le autorizzazioni in deroga, sono normate dal Titolo IV del vigente Regolamento “per la tutela dall’inquinamento acustico” n. 318.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/318/318.htm

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

  1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l’intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

  2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

  3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L’attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia

dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

  1. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

  1. Per tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l’estensione del suo cantiere e per metri 50, prima e dopo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia.

  2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l’integrale ripristino, a regola d’arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale o con le modalità operative definite dal competente Ufficio della Città.

  3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di legge.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

  1. Fatte salve le norme sovraordinate in materia di ricostruzione di edifici, è facoltà del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento e/o del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti derivanti da causa di forza maggiore o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo.

  2. La ricostruzione può essere consentita con i preesistenti caratteri, riferiti a tipologie, destinazioni d’uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle norme in materia di risparmio energetico, dalle norme strutturali, antisismiche, idrogeologiche, di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, vigenti al momento della richiesta, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione imporre che:

    1. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

    2. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi al fine di migliorare situazioni dequalificanti soprattutto per quanto attiene alla qualità urbana ed agli standard abitativi con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.

  3. L’assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. La ricostruzione di cui al presente articolo non può essere messa in atto se la richiesta o la presentazione dell’idoneo titolo abilitativo avvenga trascorsi più di cinque anni dall’evento, con l’eccezione di eventuale ritardo motivato da provvedimenti giudiziari che avessero impedito o sospeso la disponibilità del bene, per i quali la richiesta può essere dilazionata di un periodo di tempo corrispondente.

  4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall’avente titolo o comunque verificatisi, in corso d’opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell’assuntore dei lavori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I – Disciplina dell’oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

  1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano    compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

  2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

  1. resistenza meccanica e stabilità;

  1. sicurezza in caso di incendio;

  1. tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;

  1. sicurezza nell’utilizzo degli edifici;

  2. protezione contro il rumore;

  1. risparmio energetico isolamento termico;

  1. facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;

  1. eliminazione delle barriere architettoniche;

  1. tutela e incremento delle opere a verde;

l) gestione delle acque meteoriche volte al miglioramento dell’invarianza idraulica.

  1. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente.

  2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l’ufficio suddetto.

  3. Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 2 lettera h) la normativa di settore è integrata dalla prescrizione che, ove si attuino interventi eccedenti la manutenzione ordinaria in locali pubblici o aperti al pubblico anche limitati a singole unità immobiliari, l’intera unità immobiliare dovrà essere adeguata alle norme tecniche di riferimento per la ristrutturazione. In ogni caso nelle unità immobiliari aperte al pubblico preesistenti alla data di entrata in vigore delle specifiche disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, sottoposte a interventi inferiori alla ristrutturazione edilizia e che non siano in tutto o in parte rispondenti o adeguabili ai criteri per l’accessibilità o la visitabilità, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, dovrà essere posto in prossimità dell’accesso all’unità un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità.

5-bis. Per l’eventuale concessione delle deroghe alle prescrizioni tecniche in materia di superamento delle barriere architettoniche per locali pubblici o aperti al pubblico, si dovrà fare riferimento alle “Linee guida per la disciplina delle deroghe alle prescrizioni tecniche in materia di superamento delle barriere architettoniche previste dal D.M. 236/1989″, approvate con Delibera della Giunta comunale 10 dicembre 2008 (mecc. 2008-06681/038), ed eventuali successive modifiche, attenendosi alle relative prescrizioni.

  1. Per quanto concerne i requisiti di cui al punto 2 lettera e) occorre, inoltre, riferirsi a quanto prescritto dal Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico e ai relativi protocolli di intesa per le attività di controllo.

  2. Per quanto riguarda i requisiti di cui ai punti c) ed f) del comma 2, oltre che alle norme di settore, si fa rimando all'”Allegato Energetico – Ambientale”.

  3. I locali di pubblico esercizio di nuova apertura classificati, ai sensi della D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R e s.m.i., di tipologia 1 devono garantire l’accesso e la fruibilità in autonomia, di almeno una zona riservata al pubblico, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; i locali di pubblico esercizio di nuova apertura classificati di tipologia 2, 3 o 4 e i locali per i quali sia prevista la variazione di tipologia di ristorazione dalla 1 verso la 2, 3 o 4 devono garantire l’accesso e la fruibilità in autonomia, di almeno una zona riservata al pubblico e di un servizio igienico, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Relativamente al solo ingresso al locale potrà essere ammessa l’accessibilità condizionata. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14 giugno 1989 n. 236 ed al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 qualora si tratti di immobili pubblici.

Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

  1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

  2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell’acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

  3. I pavimenti (se pertinenti a locali adibiti ad usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio o adottando altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno.

  4. Il pavimento del piano terreno (se utilizzato per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell’area esterna alla soglia di accesso, fatto salvo quanto disposto all’articolo 77.4 del presente regolamento.

  5. Il solaio dei locali, abitabili o che comunque siano utilizzati per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica (la cui variabilità nel tempo deve risultare opportunamente documentata con perizie geologiche o documentazione probante già a disposizione) o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

  6. Possono essere ammesse, previa presentazione di specifica relazione a firma di tecnico abilitato soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

  7. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (rifiuti organici, residui industriali, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo della proprietà corrispondente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, in funzione degli usi previsti.

  8. E’ vietato realizzare nuove costruzioni o ristrutturazioni che prevedano la demolizione e la ricostruzione di edifici su terreni ove sussistono sorgenti radioattive nocive alla salute ed in luoghi interessati da emissioni elettromagnetiche in misura superiore di quanto stabilito dalla vigente normativa.

  9. E’ vietato utilizzare materiali insalubri o che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Articolo non in vigore

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

  1. Vedasi l’Allegato Energetico Ambientale al presente Regolamento.

  1. Presso la Città è, altresì, vigente il Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione N. 314.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/314/314.htm

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Si rimanda alla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 5, articolo 11.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

    1. Altezza interna dei locali
  1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici, quando queste siano tra di loro parallele; nel caso di solai nervati, l’altezza interna è misurata “sottotrave”, mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all’intradosso del solaio stesso.

  2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, sempreché la porzione con altezza inferiore a quanto previsto dal successivo comma 3 sia non superiore a ½ del vano stesso, la misura dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l’area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di metri 0,50.

  3. La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad abitazione o alla permanenza, anche non continuativa, di persone deve risultare pari ad almeno metri 2,70, riducibili a metri 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli, nel rispetto delle vigenti leggi statali e delle altre disposizioni regolamentari vigenti.

  4. Sono consentite misure minime inferiori a quelle indicate al comma 3 purché il progetto contenga una relazione che attesti l’esistenza di condizioni atte a garantire in relazione alla destinazione d’uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza idonee condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’unità immobiliare e dei vani utilizzabili, ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, oppure dai riscontri d’aria trasversali o tramite l’impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria, comunque da sottoporre a valutazione dei competenti uffici A.S.L., esclusivamente per i casi sotto elencati:

  1. per le nuove costruzioni, nei casi di:

    1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

    2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui sia richiesto, da specifiche norme vigenti, l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

    3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

  2. per le costruzioni esistenti, nei casi di:

    1. interventi edilizi nei locali in cui è legittimamente in atto una funzione abitativa, purché non siano ridotte le altezze medie preesistenti;

    2. interventi edilizi nei locali in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico artistico, per cui sia richiesto il mantenimento delle caratteristiche originarie;

    3. interventi edilizi nei locali abitativi nei sottotetti esistenti, ai sensi di specifiche leggi regionali o statali;

    4. interventi di ristrutturazione importante e riqualificazione energetica, come definiti dalle specifiche normative tecniche vigenti in materia di calcolo delle prestazioni energetiche, per interventi di isolamento dall’interno e di installazione di pannelli radianti a pavimento o a soffitto le altezze minime dei locali possono essere derogate fino ad un massimo di cm 10.

  1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa, di persone, non è consentito che alcun punto del locale stesso abbia altezza, tra pavimento e soffitto, inferiore a metri 2,00 anche nel caso di locale articolato in parti a differenti sezioni verticali. Per gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze, nel piano terreno, anche quando realizzato con pilotis, l’altezza, all’intradosso del soffitto, non deve essere minore di metri 3,50 dal livello del marciapiede, salvo la maggiore altezza prescritta dall’articolo 107, comma 5, in relazione alla presenza di balconi con sporgenza superiore a centimetri 25. Per gli edifici costruiti in fregio a vie o piazze posti nella porzione di Città a levante del fiume Po, nel caso in cui il piano terreno sia destinato a locali ad uso abitativo o alla permanenza, anche non continuativa di persone, l’altezza all’intradosso del soffitto non deve risultare minore di metri 2,70. Nei pilotis e porticati di edifici esistenti sono, comunque, consentiti interventi di coibentazione dei relativi soffitti che ne riducano l’altezza libera minima di massimo 10 centimetri.

  2. I soppalchi sono definiti in Appendice 1 all’articolo S).

  1. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

  2. La realizzazione del soppalco è in ogni caso:

  1. soggetta a idoneo titolo abilitativo;

  1. consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l’attività esercitata.

  1. E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20;

  2. l’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a metri 2,00;

  3. l’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della struttura portante del sovrastante soppalco deve risultare non inferiore a metri 2,20.

  1. Abrogato.

  2. Nel caso in cui l’intradosso del solaio di copertura del vano soppalcato non presenti andamento orizzontale (sistemi voltati o falde del tetto), l’altezza interna della parte superiore del soppalco dovrà essere calcolata come media geometrica (volume/superficie), escludendo le porzioni con altezza inferiore a metri 2,00, che devono essere rese non accessibili alle persone.

  3. In tutti i casi menzionati al precedente comma 4, la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal Servizio Sanitario competente.

    1. Superfici dei locali

  1. Nelle nuove unità immobiliari a destinazione residenziale, per ogni abitante deve essere garantita una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per le prime quattro persone e mq. 10,00 per ciascuna delle successive. I locali per l’abitazione devono avere una    superficie minima di mq. 9,00; le stanze da letto per due persone devono avere una superficie minima di mq. 14,00 e ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di mq. 4,00 con larghezza non inferiore a metri 1,60. In ogni alloggio di nuova edificazione, ovvero ottenuto a seguito di frazionamento, cambio di destinazione d’uso – anche senza opere edilizie – o recupero di sottotetto, almeno un servizio igienico deve avere una superficie minima di mq. 3,00 con larghezza non inferiore a metri 1,50 e deve essere dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia e lavabo. Per le unità immobiliari già legittimamente utilizzate ad uso residenziale, sono fatte salve misure inferiori, qualora regolarmente assentite, che restano valide anche nel caso in cui l’unità immobiliare ritorni all’uso residenziale. L’eventuale secondo servizio deve avere una superficie minima di mq. 1,10 e larghezza non inferiore a metri 0,90.

  2. La superficie degli alloggi monocamera, per una sola persona, deve risultare non inferiore a mq. 28,00 e per due persone, non inferiore a mq. 38,00.

  3. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, le misure minime sopra indicate non si applicano alle singole unità immobiliari esistenti, a destinazione residenziale, sottoposte a interventi edilizi non eccedenti il restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari. La realizzazione del primo servizio igienico all’interno di unità immobiliari a destinazione residenziale già esistenti e legittimate, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dal comma 1, è consentita qualora produca un complessivo miglioramento dei requisiti igienico- sanitari.

  4. Al fine della determinazione delle superfici minime dei locali, ad esclusione di quelli di servizio ad uso accessorio, non sono conteggiabili le porzioni con larghezza inferiore a metri 2.

  5. Fatte salve le norme sovraordinate o di settore, i servizi igienici relativi ad attività diverse dalla residenza devono avere una superficie minima di 1,10 metri quadrati con larghezza non inferiore a 0,9 metri.

  6. I locali serviti da impianto di riscaldamento devono essere dotati di idonea chiusura rispetto ai locali non riscaldati. Nel caso di contiguità fisica di unità immobiliari a destinazione residenziale con unità, o locali, autorizzati con diversa destinazione, deve essere prevista una opportuna separazione.

  7. Nelle unità immobiliari a destinazione non residenziale, ma da adibirsi ad usi che prevedano la presenza anche non continuativa di persone, non si possono realizzare locali utili con superficie inferiore a mq. 9,00, salvo diverse disposizioni derivanti da specifiche norme di settore. La superficie di ciascun servizio igienico non deve essere inferiore a mq. 1,10 con larghezza minima di metri 0,90.

    1. Aerazione ed illuminazione

  1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli e vani scala, devono fruire di aerazione ed illuminazione diretta.

  2. Per ciascun locale l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975, dovranno essere almeno garantiti i parametri vigenti all’epoca di costruzione.

  3. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all’esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per consentire un ricambio d’aria medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura dei locali stessi. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata in apposita canna di estrazione. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera. I servizi igienici posti in unità immobiliari ove è prevista la presenza continuativa di persone, a qualsiasi uso destinate, devono essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq. 1,10 e lato minimo non inferiore a metri 0,90, salvo il caso di secondo servizio ad uso esclusivo di stanza da letto.

L’aerazione del locale disimpegno non è richiesta qualora il servizio igienico sia dotato di aerazione naturale.

Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche.

Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente.

  1. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o a queste assimilabili, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Per edifici esistenti realizzati con

differenti rapporti aero-illuminanti dovranno essere almeno garantiti i parametri vigenti all’epoca di costruzione. Ad integrazione o in    sostituzione dell’aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l’illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d’uso, previa presentazione di relazione da parte di tecnico abilitato. Nelle unità immobiliari a destinazione artigianale o industriale di produzione dovranno essere applicate le specifiche norme di settore.

  1. Gli spazi riservati alla cottura privi di aperture dirette verso l’esterno dovranno avere proporzione massima tra profondità e apertura verso il locale principale di 2 a 3, nonché rispettare le specifiche norme UNI in materia.

    1. Locali nei piani seminterrati e sotterranei

  1. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici, tavernette e lavanderie, fermo restando, ove necessario, la verifica della S.L.P. edificabile.

  2. La definizione di seminterrato è riportata in Appendice 1, all’articolo Q).

  1. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, i locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di legge (locali commerciali e di lavoro) e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti: Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.), Uffici A.S.L., Commissione di Vigilanza, eccetera.

E’ necessario che:

  1. altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni, comunque non inferiori a quanto precisato nei precedenti articoli 77.1 e 77.2;

  2. le murature siano protette contro l’umidità del terreno mediante intercapedini di almeno metri 1,00 di luce libera e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio aerato, o adottando altre soluzioni tecniche che garantiscano la non penetrabilità delle acque eventualmente presenti nel terreno;

  3. esista aeroilluminazione diretta o condizionamento e illuminazione artificiale come stabilito dalla normativa vigente per le specifiche destinazioni;

  4. lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi tecnici adeguati alla funzione;

  5. in caso di locali sotterranei sottostanti strade e marciapiedi deve risultare opportunamente protetto il solaio di copertura dei locali stessi. La Città non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni d’acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime pubblico.

    1. Locali nel sottotetto

  1. Nei nuovi edifici l’utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibire ad usi abitativi o comunque ad usi diversi da deposito o sgombero, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli, tenuto conto che l’altezza minima di ciascun punto del locale stesso non può essere inferiore a metri 2,00 e l’altezza interna media non può essere inferiore a metri 2,70.

  2. Gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali di settore, se prevalenti rispetto alle presenti norme.

  3. Nei locali sottotetto di cui ai precedenti punti 1. e 2., gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi. Gli arredi fissi devono essere completamente installati prima della fine dei lavori e rilevano altresì ai fini della agibilità dei locali.

    1. Scale

  1. Le scale degli edifici plurifamiliari, di tre e più piani, non possono avere larghezza delle rampe inferiore a metri 1,20 e devono risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso. Gli interventi sui fabbricati esistenti, volti al miglioramento dei collegamenti verticali mediante l’installazione di un ascensore, possono essere realizzati, sempreché non riconducibili alla ristrutturazione estesa all’intero edificio, qualora venga dimostrata la fruibilità del vano scala e degli accessi alle singole unità immobiliari e sia garantita, comunque, la larghezza minima di metri 0,80 in ogni elemento costitutivo del vano scala.

  2. Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall’esterno o per mezzo di finestre di 1,00 mq. per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie pari ad almeno 0,40 mq. per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l’aerazione dei locali contigui.

  3. All’interno delle unità immobiliari, qualora le stesse non costituiscano parti comuni, sono ammesse scale fisse con larghezza utile non inferiore a metri 0,80. Scale con larghezza utile non inferiore a metri 0,60, sono ammesse solo per servire locali già autonomamente accessibili tramite percorsi o aperture con larghezza minima di metri 0,80. Le scale di collegamento tra locali adibiti alla permanenza di persone e locali ad usi accessori dovranno essere dotate di idonea chiusura.

  4. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali vigono le specifiche norme di settore.

  5. La definizione di vano scala è riportata in Appendice 1, all’articolo R).

    1. Ascensori

1. Gli ascensori, oltre a dover rispettare le specifiche disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche, dovranno essere dotati di dispositivi per l’utilizzo in sicurezza e completa autonomia dei portatori di disabilità sensoriale.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (cosiddette “linee vita”)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all’ultimazione del manufatto, si dovranno rispettare i disposti di cui allo specifico Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6/R (Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura. Al fine di consentire l’accesso in copertura, ai sensi del suddetto Regolamento, è sempre ammessa la realizzazione di una sola apertura con dimensione massima di cui al citato Regolamento regionale, per ciascun corpo di fabbrica.

  2. Nei locali sottotetto che non costituiscono SLP gli accessi necessari ai sensi del comma 1 concorrono alla verifica delle superfici massime delle aperture previste dal vigente P.R.G. per tali locali.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Presso la Città è vigente il Regolamento di polizia amministrativa n. 330. http://www.comune.torino.it/regolamenti/330/330.htm#art19

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo 80 Strade

1. Si rimanda al Codice della Strada e alle relative norme di attuazione.

Articolo 81 Portici

  1. I portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a metri 3,00 di larghezza e metri 4.00 di altezza misurata all’intradosso del solaio di copertura; in caso

di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse. In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteri, sia della fronte esterna che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.

  1. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l’altezza della luce libera non deve essere inferiore a metri 4,25.

  2. Nel caso in cui le aree porticate o a “pilotis” non siano soggette a servitù    di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, vetrate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

  3. Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte sono a carico del proprietario dell’immobile.

Articolo 82 Piste ciclabili

  1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili. La realizzazione delle piste ciclabili dovrà attenersi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle vigenti norme di settore.

  2. In caso di nuova edificazione per qualsivoglia destinazione d’uso, nei casi di ristrutturazione edilizia estesa all’intero fabbricato o nei casi di mutamento di destinazione d’uso all’attività residenziale che interessi almeno 250 mq di SLP nonché in tutti i luoghi previsti dall’articolo 7 della L.R. 33/1990, dovranno essere previsti parcheggi per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune dell’edificio purché facilmente accessibili, in misura non inferiore al 5% della SLP oggetto di intervento, con un minimo di 2,5 mq. Per le nuove edificazioni la quota minima di cui sopra potrà essere realizzata in soprassuolo e detratta dalla quota dovuta di parcheggi ai sensi dell’art. 41-sexies L. 1150/1942 e s.m.i.

Nei casi di mutamento di destinazione d’uso di cui sopra, qualora non sia possibile reperire, in tutto o in parte, gli specifici spazi a parcheggio, dovrà essere dimostrata la    possibilità di ricovero per le biciclette, nei cortili, o in altre parti anche di uso comune qualora idonee, purché facilmente accessibili.

  1. In sede di strumenti urbanistici esecutivi, di interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di permessi di costruire in deroga, dovrà essere valutata la necessità della realizzazione dei collegamenti ciclabili con le piste già esistenti.

Articolo 83 Aree per parcheggio

  1. Fermo restando quanto previsto nel Regolamento del verde pubblico e privato della Citta’ di Torino n. 317, all’articolo 63, gli stalli delle aree destinate a parcheggio posti su

terrapieno devono essere realizzati con superficie drenante e inerbita nonché adeguatamente piantumati.

  1. Non sono consentiti interventi per la realizzazione di parcheggi in struttura nel sottosuolo di aree verdi, giardini, parchi, e viali alberati di proprietà pubblica e nei giardini privati di valenza storico-architettonica.

  2. Nei parcheggi all’interno dei cortili ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e nelle Zone Urbane Storico-Ambientali, dovranno essere conservate le antiche pavimentazioni in selciato con i loro orditi, mantenendone la permeabilità, fermo restando quando previsto dall’allegato A alle N.U.E.A. di P.R.G.

  3. Gli stalli delle aree a parcheggio in superficie di nuova realizzazione su soletta, dovranno avere pavimentazioni permeabili e filtranti nonché essere intervallati da piantumazioni al fine di garantire adeguato ombreggiamento.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

Articolo non in vigore

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

  1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

  2. L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. I marciapiedi a raso possono essere mantenuti, di massima, in vie della Zona Urbana Centrale Storica o delle Zone Urbane Storico Ambientali di larghezza non superiore a m. 6,00.

  3. I marciapiedi e camminamenti devono essere pavimentati in asfalto o altro materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recinta ai sensi dell’articolo 89, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

  4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di metri 1,50, dislivello rispetto al piano di transito veicolare non superiore a metri 0,15, pendenza longitudinale massima non superiore all’8% e pendenza trasversale massima non superiore all’1%. Ove questi fossero inesistenti nonché nelle aree di nuova urbanizzazione, devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con le seguenti larghezze minime in relazione alla larghezza della via:

  • per vie larghe metri 12: marciapiedi di metri 2,50;

  • per vie larghe metri 15: marciapiedi di metri 3,00;

  • per vie larghe metri 18: marciapiedi di metri 3,50;

  • per vie larghe metri 20 ed oltre: marciapiedi di metri 4,00.

  1. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8% ed in ogni caso dovrà essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a metri 1,50.

  2. Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all’interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici per l’Arredo Urbano, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a metri 2 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.

Nel caso in cui non si riesca a garantire uno spazio di libero di 2 m sul marciapiede, si dovrà di realizzare un raccordo/rampa di sezione pari alla larghezza del marciapiede, in modo da eliminare il dislivello tra il marciapiede stesso e l’accesso dei locali pubblici o privati aperti al pubblico.

  1. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, il Comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con paracarri, barriere metalliche, o dissuasori idonei allo scopo.

  2. E’ consentita l’apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del “Codice della Strada” e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione e del vigente regolamento per la pubblicità.

  3. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme del vigente Codice della Strada, e con l’osservanza degli obblighi fissati nel successivo articolo 86, a condizione che non costituiscano pericolo per la circolazione.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

  1. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l’osservanza degli obblighi fissati nel presente articolo, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione. Gli stessi passi carrai da realizzarsi in adiacenza ai marciapiedi, dovranno essere delimitati lateralmente da elementi posti allo stesso livello del piano di calpestio del marciapiede, ma in materiale idoneo, in modo da indicare la presenza di un attraversamento veicolare sul marciapiede a persone non difficoltà.

  2. L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall’ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

  3. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello a minor traffico.

  4. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

  5. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a metri 3,00 e superiore a metri 6,50, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a metri 5,00, salvo dimostrate impossibilità realizzative da valutare a cura degli Uffici competenti. Nel caso si tratti di passi carrabili della stessa proprietà vi è la possibilità di accostare/avvicinare i passi carrai, a condizione che la larghezza totale non sia superiore a metri 8,00.

  6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a metri 4,50.

  7. L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l’ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

  8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 5 e 6 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

  9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell’articolo 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

  10. Nella zona a levante del fiume Po gli accessi alle autorimesse situate – anche parzialmente nei piani interrati o nel sottosuolo, qualora ricavati nei muri di sostegno, nei terrapieni, nei terrazzamenti o nei versanti naturali e posti al piano stradale, al piano di campagna o nei cortili delle costruzioni, dovranno avere larghezza massima pari a metri 6,50 e, se riferiti allo stesso lotto fondiario, essere distanziati di metri 8,00 tra loro.

Articolo 87 Chioschi/dehors su suolo pubblico

  1. Resta fatto salvo quanto previsto dal Regolamento n. 388 – Disciplina dell’allestimento di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/388/388.htm

  1. Qualsiasi installazione permanente o temporanea che produca occupazione di suolo pubblico è ammessa a giudizio insindacabile dell’amministrazione ed ha comunque carattere precario.

  2. L’installazione di chioschi, edicole od altri strutture similari, anche a carattere provvisorio, e di strutture fisse ad uso ristoro annesse ad esercizi pubblici da collocarsi su suolo pubblico per una permanenza a carattere continuativo, è ammissibile, in forma precaria e, analogamente alle occupazioni temporanee, in coerenza con i disposti di cui ai commi 4, 5 e 6 del successivo articolo 88, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada, dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, nonché nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.

  3. Le caratteristiche e le modalità di installazione di tutti i tipi di mezzi pubblicitari (insegne, sorgenti luminose, cartelli – esclusi quelli di cantiere -, manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di propaganda in genere) da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o su propri sostegni, sono ammissibili in conformità al “Codice della Strada” ed al suo regolamento di esecuzione e di attuazione, e nel rispetto delle specifiche norme e regolamenti vigenti.

  4. L’installazione di detti chioschi, edicole e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l’ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo alle abitazioni o alle attività adiacenti o prospicienti.

  5. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione di chioschi, strutture fisse annesse ad esercizi pubblici, edicole od altri manufatti similari, è subordinato alla presentazione di domanda per il rilascio di permesso di costruire in forma precaria, corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in conformità al precedente articolo 53.

  6. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al punto precedente nonché di quelli per impianti pubblicitari, nel caso in cui insistano su aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta

  7. I provvedimenti autorizzativi, di cui ai precedenti punti, sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

  8. Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

  1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all’interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo, secondo quanto stabilito dai competenti Uffici comunali. La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù di pubblico passaggio, è a carico dei proprietari.

  2. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico; le fronti di testata dei fabbricati devono risultare oggetto di composizione architettonica alla pari delle altre, prevedendo elementi edilizi o architettonici riferiti a funzioni ed usi propri dell’edificio. In caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Comune, sentita la competente Commissione, può imporre l’edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

  3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali; l’occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti in materia di sicurezza della circolazione.

  4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, la concessione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico è rilasciata in forma precaria e può essere subordinata alla corresponsione di un canone per l’uso, disciplinato dagli appositi Regolamenti vigenti ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo e del mantenimento del decoro originario.

  5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il termine finale della medesima.

  6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato, ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

  7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall’Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 89 Recinzioni

    1. Recinzioni

  1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all’articolo 105.

  2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Non sono ammesse recinzioni in materiale non idoneo a garantire nel tempo il perdurare della funzione e del decoro. I muri di cinta verso i sedimi pubblici, devono essere provvisti di zoccolatura in pietra naturale o artificiale di altezza non inferiore a metri 0,40 dal piano del marciapiede ed avere altezza complessiva non superiore a metri 3,00 e, quando non realizzati in muratura faccia a vista, devono essere convenientemente rivestiti oppure intonacati e tinteggiati.

  3. Nella parte piana della Città, le recinzioni di nuova costruzione, verso spazi pubblici o tra le proprietà, possono essere realizzate:

  1. con muro pieno di altezza massima di metri 3,00;

  1. con parapetto in muratura dotato di copertina in pietra o con zoccolo in pietra di altezza media non superiore a metri 1,00 sovrastato da cancellata o balaustrata aperte per un’altezza complessiva di metri 3,00;

  2. con siepi vive con interposto reticolato mantenute ad una altezza massima di metri 3,00.

3-bis. Nella parte collinare della Città, le recinzioni sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, dovranno rispettare quanto previsto dai commi 6 e 7 art. 24 del Regolamento n. 317 sul verde pubblico e privato e dai commi 3 e 4 art. 27 delle N.U.E.A. del

P.R.G. vigente.

  1. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva.

  2. Sopra i muri di sostegno posti sul confine di proprietà, è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), con parapetto traforato o balaustrato, e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla sommità dei muri medesimi.

  3. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

    1. Cancelli

  1. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore a metri 1,00 oltre la recinzione; devono aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni od anche verso l’esterno se convenientemente arretrati in modo da

non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all’articolo 86.

  1. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; i cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati dei dispositivi di segnalazione e sicurezza degli utenti nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Articolo 90 Numerazione civica

  1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, con modalità coerenti con quanto indicato dall’ufficio competente, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.

  2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m – e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.

  3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

  4. E’ raccomandata, a cura e spese della proprietà, l’utilizzazione di numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

  5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

  6. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia estesa all’intero edificio e in caso di nuova installazione o di rifacimento completo dell’impianto di citofonia esistente, dovranno essere installati impianti di videocitofonia al servizio di ogni unità immobiliare, dotati di sistema luminoso che segnali l’attivazione del campanello e del relativo videocitofono. Nella parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico debitamente illuminati e con caratteri alfanumerici in rilievo per persone con difficoltà visive.

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE

Articolo 91 Aree Verdi

  1. Presso la Città è vigente il Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino n. 317.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/317/317.htm

1-bis. La realizzazione di nuove aree verdi pubbliche o di uso pubblico ed il rifacimento di quelle esistenti dovrà rispettare i criteri della “progettazione universale” in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, con anche la realizzazione di almeno un percorso naturale che consenta, tramite diversificazione del materiale, il posizionamento di un percorso podotattile (*) individuabile da soggetti con impedita o ridotta capacità sensoriale.

(*) Il percorso podotattile è dotato di una pavimentazione munita di rilievi, affinché sia riconoscibile a contatto con i piedi dalle persone con impedita o ridotta capacità sensoriale, per segnalare l’imminenza di pericoli o di ostacoli, mediante un contrasto visivo e tattile.

  1. Ai fini della salvaguardia e formazione del verde, per significativa variazione volumetrica si intendono gli interventi edilizi di ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto, qualora si determinino entrambe le seguenti condizioni:

  1. risultino interessare almeno metri cubi 120,00 di volume della costruzione – come definito in Appendice 1 all’articolo G;

  2. la porzione minima inderogabile da destinare a verde in piena terra risulti    pari ad almeno metri quadrati 30,00.

In assenza di tali condizioni sarà possibile adottare le soluzioni compensative con le medesime modalità definite nell’articolo 21, comma 11, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Le superfici da destinarsi a verde in piena terra dovranno, comunque, essere realizzate con una larghezza minima di metri 3,00.

Nella Zona Urbana Centrale Storica, ove si preveda la realizzazione di parcheggi o di locali costituenti SLP nell’intero sottosuolo dei cortili, in alternativa al reperimento delle aree da destinare a verde in piena terra è sempre possibile adottare le soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o maggiori superfici di verde pensile definite nell’articolo 21, comma 11, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

  1. Ai fini del reperimento delle superfici da destinare a verde di cui all’articolo 63 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato saranno considerate le sole superfici realizzate su terrapieno comprensive degli spazi realizzati con pavimentazioni grigliate drenanti, adeguatamente inerbite e piantumate, purché non utilizzate a parcheggio.

Articolo 92 Parchi urbani

  1. Relativamente ai “parchi urbani e fluviali”, si rimanda ai disposti di cui all’art. 21 delle

N.U.E.A. del P.R.G. vigente.

  1. Relativamente ai “parchi collinari”, si rimanda ai disposti di cui all’art. 22 delle

N.U.E.A. del P.R.G. vigente.

  1. È fatto altresì divieto di realizzare parcheggi interrati in aree destinate a parchi pubblici e giardini di interesse storico.

  2. La progettazione di nuovi parchi pubblici o di uso pubblico dovrà rispettare, per quanto possibile, i criteri della “progettazione universale” in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, con anche la realizzazione di almeno un percorso naturale che consenta, tramite diversificazione del materiale, il posizionamento di un percorso podotattile individuabile da soggetti con impedita o ridotta capacità sensoriale.

Articolo 93 Orti urbani

  1. Presso la Città è vigente il Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani n. 363.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/363/363.htm

  1. La realizzazione di nuovi orti urbani dovrà rispettare i criteri della “progettazione universale” in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, con anche la realizzazione di almeno un percorso naturale che consenta, tramite diversificazione del materiale, il posizionamento di un percorso podotattile individuabile da soggetti con impedita o ridotta capacità sensoriale.

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

  1. Relativamente ai parchi, si rimanda ai disposti dei rispettivi Piani d’Area degli Enti di gestione delle aree protette, ai disposti di cui all’art. 24 del Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino n. 317, nonché ai disposti di cui agli artt. 21 e 22 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente.

  2. La progettazione di nuovi parchi e percorsi pubblici o di uso pubblico in territorio rurale dovrà rispettare, per quanto possibile, i criteri della “progettazione universale” in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, con anche la realizzazione di almeno un percorso naturale che consenta, tramite diversificazione del materiale, il posizionamento di un percorso podotattile individuabile da soggetti con impedita o ridotta capacità sensoriale.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

95.1 Sentieri e percorsi pedonali

  1. E’ fatto espresso divieto di ostruire con recinzioni, cancelli, e opere murarie, i sentieri/percorsi pedonali censiti nella cartografia del P.R.G. vigente in scala 1:5.000, che si articolano nel territorio dei parchi urbani e fluviali e del Parco Naturale della Collina di Torino; tali percorsi, già attualmente attrezzati, segnalati e mantenuti, sono in parte inseriti anche nel territorio protetto del Parco Collina Po e nel Catasto Regionale dei Sentieri. Detto percorsi, sono essenziali per i collegamenti tra i parchi comunali e regionali esistenti ed i comuni contermini, anche quando si sviluppano parzialmente su aree private, non possono essere occlusi con interventi edilizi, dato il loro prevalente interesse pubblico per la fruizione dell’ambiente collinare, delle aree boscate e del territorio rurale.

  2. La progettazione di nuovi sentieri e percorsi pubblici o di uso pubblico dovrà rispettare, per quanto possibile, i criteri della “progettazione universale” in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche, con anche la realizzazione di almeno un percorso naturale che consenta, tramite diversificazione del materiale, il posizionamento di un percorso podotattile individuabile da soggetti con impedita o ridotta capacità sensoriale.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

  1. Si rimanda alle normative sovraordinate nonché all’articolo 28 delle N.U.E.A. di P.R.G..

  1. Relativamente alla tutela del suolo libero, si rimanda alla Delibera di Giunta del 10/12/2019 (mecc. 2019-06078) rubricata “Consumo di suolo e le trasformazioni urbane: obiettivi di sostenibilità, riduzione degli impatti e compensazioni ambientali. Criteri e direttive agli Uffici della Civica Amministrazione”.

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

Articolo non in vigore

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Presso la Città è vigente il regolamento per le immissioni nelle fogne (canali neri) e negli acquedotti sotterranei (canali bianchi) n. 100.

http://www.comune.torino.it/regolamenti/100/100.htm

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

  1. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia estesa all’intero edificio dovranno essere previsti appositi locali o in alternativa idonee isole ecologiche opportunamente schermate e coperte, da tettoie o pensiline con caratteristiche architettoniche e materiali coordinati con l’edificio principale, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Gli stessi locali o spazi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dovranno essere accessibili a persone con impedita o ridotta capacità sensoriale, con la realizzazione di un percorso podotattile individuabile.

  2. I locali di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • superficie non inferiore allo 0,5% della SLP dell’edificio di riferimento, con il minimo di metri quadrati 4,00 ed altezza minima interna di metri 2,40;

  • pareti e pavimenti impermeabili e facilmente lavabili e munite di raccordi arrotondati;

  • porte metalliche a tenuta di dimensioni non inferiori a metri 1,20 x 2,00;

  • ventilazione meccanica controllata con ambiente in depressione e con adeguati sistemi di evacuazione;

  • una presa d’acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisifonaggio;

  • scarichi sifonati dell’acqua di lavaggio allacciati alla rete di smaltimento in conformità alle normative vigenti;

  • accorgimenti tali da assicurare un’adeguata difesa antimurina e antinsetti.

  1. Qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili, potranno andare in deroga al rapporto di copertura di cui all’articolo 126, comma 3 ed essere muniti di sistema di ventilazione naturale.

  2. Negli edifici esistenti e non ancora adeguati alla prescrizione di cui al precedente comma 1, anche ove non espressamente prescritta, è consentita, nelle aree di cortile non destinate a verde privato, la realizzazione dei sopra citati locali, in deroga al rapporto di copertura. In tali edifici è consentita, inoltre, la delimitazione di spazi nei cortili, anche sistemati a verde privato, destinati ad ospitare i contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Tali spazi, con superficie massima pari allo 0,5% della SLP dell’edificio di riferimento, potranno essere pavimentati nonché coperti, con tettoie o pensiline con caratteristiche architettoniche e materiali coordinati con l’edificio principale, in deroga al rapporto di copertura, alle distanze dai confini e dai fabbricati. Resta confermato, in tutti i casi, quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dal D.M. 1 aprile 1968 in merito alle distanze tra pareti finestrate.

Articolo 100      Distribuzione dell’energia elettrica

Articolo non in vigore

Articolo 101      Distri