PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI denominazione gorgonzola

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 27 settembre 2017

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Gorgonzola» registrata in qualita’ di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

articolo 1

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996  della  commissione  del  12
giugno 1996 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1595/2017   della
commissione del 21 settembre 2017, e' stata accolta  la  modifica  di
cui al precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine protetta  «Gorgonzola»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  «Gorgonzola»,   nella   stesura
risultante  a  seguito  dell'emanazione  del  regolamento   (UE)   n.
1595/2017 della commissione del 21 settembre 2017. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine protetta «Gorgonzola», sono tenuti al rispetto  dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le  condizioni  previste  dalla
normativa vigente in materia. 
    Roma, 27 settembre 2017 
 
                                                Il dirigente

Allegato:

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE 
                  DI ORIGINE PROTETTA «GORGONZOLA» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    La  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  «Gorgonzola»  e'
riservata  al  formaggio  erborinato,   a   pasta   cruda,   prodotto
esclusivamente con latte di vacca intero pastorizzato. 
 
                               Art. 2. 
                         Zona di produzione 
 
    La zona  di  produzione  e  di  stagionatura  del  formaggio  che
beneficia della DOP «Gorgonzola» comprende l'intero territorio  delle
Province di Bergamo, Biella, Brescia, Como,  Cremona,  Cuneo,  Lecco,
Lodi, Milano, Monza,  Novara,  Pavia,  Varese,  Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, nonche' i seguenti comuni appartenenti  alla  Provincia  di
Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano
Po, Coniolo, Pontestura,  Serralunga  di  Crea,  Cereseto,  Treville,
Ozzano  Monferrato,  San   Giorgio   Monferrato,   Sala   Monferrato,
Cellamonte, Rosignano Monferrato,  Terruggia,  Ottiglio,  Frassinello
Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano,  Mirabello
Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato,  Bozzole,  Valmacca,
Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po. 
 
                               Art. 3. 
                      Descrizione del prodotto 
 
    Il formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» deve presentare
le seguenti caratteristiche: 
      - forma cilindrica con facce piane; 
      - scalzo diritto con altezza minima di cm 13; 
      - diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32; 
      - crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile; 
      - pasta: unita, di colore bianco e  paglierino,  screziata  per
sviluppo  di  muffe  (erborinatura)  con   venature   caratteristiche
blu-verdastre e/o grigio-azzurre; 
      - grasso sulla sostanza secca: minimo 48%. 
    Il formaggio che beneficia della  DOP  «Gorgonzola»  puo'  essere
immesso sul mercato nelle seguenti tipologie: 
      1. forma «dolce»: peso compreso tra kg 9 e kg 13,5, con  sapore
dolce e con durata minima  di  stagionatura  di  cinquanta  giorni  e
massima di centocinquanta giorni; 
      2. forma «piccante»: peso compreso tra kg  9  e  kg  13,5,  con
sapore decisamente piccante e con durata minima  di  stagionatura  di
ottanta giorni e massima di duecentosettanta giorni; 
      3. forma «piccola piccante»: peso tra kg 5,5 ed inferiore a  kg
9,  con  sapore  decisamente  piccante  e  con   durata   minima   di
stagionatura di sessanta giorni e massima di duecento giorni. 
 
                               Art. 4. 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Gli allevamenti delle bovine che producono latte  ai  fini  della
trasformazione in formaggio che beneficia della DOP «Gorgonzola» sono
ubicati nella zona di produzione. 
    Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le  bovine,
su base annuale, proviene dalla zona di produzione. 
    La produzione e stagionatura del formaggio  che  beneficia  della
DOP «Gorgonzola»  avvengono  nella  zona  di  produzione  secondo  la
sequenza operativa indicata di seguito. 
    Il latte intero di vacca proveniente  dalla  zona  di  produzione
viene  pastorizzato,  inseminato  con  fermenti  lattici  e  con  una
sospensione  di  spore  di  Penicillium  e  di  lieviti  selezionati,
addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28-36°C. 
    La forma ottenuta viene sottoposta a  salatura  a  secco  che  e'
continuata per alcuni giorni con temperatura di 18-24°C. 
    Durante  la  maturazione  si  sviluppano  varieta'  e  ceppi   di
Penicillium caratteristici del  formaggio  che  beneficia  della  DOP
«Gorgonzola»  e  determinanti  la   colorazione   blu-verdastra   e/o
grigio-azzurra (erborinatura). 
    La stagionatura della forma, che varia secondo le tipologie  piu'
sotto previste, si effettua in ambienti con temperatura di -1 + 7°C e
con umidita' relativa di 85-100%. 
    Il formaggio «Gorgonzola» DOP puo' essere immesso sul mercato  in
forme intere, mezze forme con taglio in orizzontale  o  in  frazioni,
avvolte dal foglio  di  alluminio  goffrato  conformemente  a  quanto
previsto dall'art. 6, previa certificazione da  parte  dell'organismo
di controllo autorizzato. 
    Il formaggio «Gorgonzola» DOP puo' altresi'  essere  immesso  sul
mercato in frazioni preconfezionate,  anche  non  recanti  parte  del
foglio  di  alluminio  goffrato,  previa  certificazione   da   parte
dell'organismo  di   controllo   autorizzato   oppure,   qualora   da
quest'ultimo delegato, da parte di altro organismo di  controllo.  Le
frazioni preconfezionate devono  essere  ottenute  da  forme  intere,
mezze forme e frazioni di forme la cui origine sia stata  certificata
(i.e. avvolte dal foglio di alluminio  goffrato  recante  il  marchio
distintivo identificativo della denominazione). 
    E' consentito il confezionamento di  frazioni  di  formaggio  che
beneficia della DOP «Gorgonzola» sul luogo di vendita al dettaglio su
richiesta del consumatore (al taglio), purche' sia visibile il foglio
di alluminio goffrato. 
    Sempre sul  luogo  di  vendita  al  dettaglio  e'  consentito  il
confezionamento di frazioni di  formaggio  che  beneficia  della  DOP
«Gorgonzola» per  la  vendita  diretta,  purche'  sulla  frazione  di
prodotto rimanga parte del foglio di alluminio goffrato. 
 
                               Art. 5. 
                  Legame con l'ambiente geografico 
 
    I fattori naturali sono connessi  con  le  condizioni  climatiche
della zona geografica delimitata, favorevoli  all'abbondanza  e  alla
qualita' dei  foraggi  destinati  all'alimentazione  delle  lattifere
nonche' allo sviluppo di agenti  microbiologici  che  determinano  le
caratteristiche organolettiche e di colorazione del formaggio. Per  i
fattori  umani,  oltre   alla   storica   rilevanza   del   formaggio
nell'economia  locale,  si  sottolinea  che  le  complesse  fasi   di
produzione del  «Gorgonzola»  sono  frutto  della  tradizionale  arte
casearia manuale: l'inseminazione del latte con  fermenti  lattici  e
con una sospensione di spore di Penicillium e di lieviti  selezionati
e l'addizione di  caglio  di  vitello  alla  temperatura  ideale,  la
salatura a secco, e la caratteristica foratura della pasta durante la
stagionatura,  sono  operazioni  tramandate  nei  secoli  nella  zona
geografica delimitata. 
    L'abbondanza   e    la    qualita'    dei    foraggi    destinati
all'alimentazione  delle  lattifere,   unitamente   alle   operazioni
casearie  tradizionali,  in  particolare  l'innesto   di   spore   di
Penicillium, la salatura a secco e la foratura della pasta durante la
stagionatura, determinano  le  caratteristiche  organolettiche  e  di
colorazione del «Gorgonzola». 
Art. 6. 
                  Elementi che comprovano l'origine 
 
    Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata
documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita.
In questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,
gestiti dall'organismo di controllo  autorizzato,  degli  allevatori,
dei  caseifici,  degli  stagionatori  e  dei  porzionatori,   nonche'
attraverso la tenuta di registri di  produzione  e  la  denuncia  dei
quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. 
    La   stessa   materia   prima   e'   accuratamente    controllata
dall'organismo  di  controllo  autorizzato  in  tutte  le   fasi   di
produzione. Tutte le persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei
relativi  elenchi,  saranno  assoggettate  al  controllo   da   parte
dell'organismo di controllo autorizzato, secondo quanto disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. 
    Il  formaggio   che   beneficia   della   DOP   «Gorgonzola»   e'
contraddistinto da due marchi da apporsi nella zona di  produzione  e
di stagionatura, al fine di  consentire  all'organismo  di  controllo
autorizzato  di  verificare,  prima  dell'apposizione  dei   suddetti
contrassegni,   che   il   prodotto   possieda   le   caratteristiche
organolettiche e qualitative descritte nel presente  disciplinare  di
produzione. 
    I due marchi sono: 
      1) uno all'origine (Figura 1) che viene apposto su entrambe  le
facce piane contenente il numero di identificazione  del  caseificio,
ottenuto  mediante  l'applicazione  delle  matrici  distribuite   dal
Consorzio di tutela incaricato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali; 

pdf Allegato figure gorgonzola
 
    2) l'altro  al  momento  in  cui  il  prodotto  ha  raggiunto  le
caratteristiche per l'immissione sul mercato e  che  consiste  in  un
foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma e  la  mezza  forma
con taglio in orizzontale che consente rimanga  impresso  il  marchio
all'origine riportante il numero identificativo  del  caseificio  ben
visibile sulla faccia piana, e di avere sull'altra meta'  il  marchio
identificativo  goffrato,   riportato   sull'alluminio   a   garanzia
dell'autenticita' e tracciabilita' del prodotto (Figura 2),  come  da
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127  del
15 maggio 1975 - Parte Seconda,  ed  avvolge  le  frazioni  ottenute,
fatto salvo quanto previsto per le frazioni preconfezionate nell'art.
4; sul foglio di alluminio goffrato figurano inoltre la denominazione
di origine protetta «Gorgonzola» accompagnata dal simbolo dell'Unione
della DOP e la dicitura «piccante» per la forma «piccante», la  forma
«piccola  piccante»  e  le  rispettive  mezza  forma  con  taglio  in
orizzontale e frazioni, da riportare accanto  o  al  di  sotto  della
denominazione di origine protetta «Gorgonzola», utilizzando caratteri
grafici di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per quest'ultima. 
 

****************************************
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-18&atto.codiceRedazionale=17A06992&elenco30giorni=true  [come da accesso del 20set2022]

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it