Legge 24 dicembre 1969 numero 990, Assicurazione rc obbligatoria circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Legge 24 dicembre 1969 numero 990, Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

L. 24 dicembre 1969, n. 990. [1]

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

(G.U. 3 gennaio 1970, n. 2).

 

CAPO I

DELL’OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE

 

Art. 1.

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile.

L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto [2].

L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente [3].

 

Art. 1 bis. [4]

1. L’assicurazione stipulata ai sensi dell’art. 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

 

Art. 2.

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

(Omissis) [5].

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all’art. 1.

 

Art. 3.

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge.

L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

 

Art. 4. [6]

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all’art. 2054, terzo comma, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

 

Art. 5. [7]

 

Art. 6. [8]

1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l’obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l’utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all’estero, attestante l’esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato internazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

3. Per i veicoli a motore l’obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi.

4. L’obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.

5. In ogni caso, l’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l’utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituito all’estero, attestante l’esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

8. L’ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati dai commi precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell’ente le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell’organismo di cui al comma 8, i termini di cui all’art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all’art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

 

Art. 7.

L’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.

All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre all’assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall’art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l’applicazione del disco contrassegno rilasciato all’atto del pagamento della tassa di circolazione.

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell’art. 33 della presente legge.

 

Art. 8.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o il natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. La garanzia sarà valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del certificato relativo al veicolo o natante stesso.

Il regolamento stabilirà le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 9.

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A allegata alla presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, tenuto conto delle risultanze dell’assicurazione obbligatoria, nonché dell’indice generale dei prezzi di mercato o di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell’Istituto centrale di statistica.

 

CAPO II

DELL’ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE

 

Art. 10. [9]

1. L’assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

 

Art. 11. [10]

1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate.

1-bis. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata [11].

2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, l’impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa.

4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.

 

Art. 11 bis. [12]

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell’assicuratore, del responsabile o dell’impresa designata a norma dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo [13].

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni.

 

Art. 12. [14]

1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell’ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di “franchigia” che prevedano un contributo dell’assicurato ad risarcimento del danno.

2. L’ISVAP procede all’individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

2 bis. [15].

 

Art. 12 bis. [16]

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell’ultimo biennio sono uniformi sull’intero territorio nazionale.

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante siti Internet che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza

5. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata.

 

Art. 12 ter. [17]

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all’assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all’assicurato nonché al danneggiato l’accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all’ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artiganato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo.

 

Art. 12 quater. [18]

1. Il rifiuto o l’elusione da parte delle imprese assicuratrici dell’obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell’articolo 11 per l’assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell’obbligo a contrarre di cui all’articolo 16.

3. L’assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi.

 

 

Art. 13.

Il regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dell’esercizio, che le imprese debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

 

Art. 14.

Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall’art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l’assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile, da tenersi dall’Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L’istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.

L’Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato [19].

 

Art. 15. [20]

 

Art. 16. [21]

1. L’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

a) rifiutino ingiustificatamente l’adempimento di quanto prescritto dall’art. 11;

b) omettano o ritardino l’adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

 

Art. 17.

(Omissis) [22]

(Omissis) [23]

Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell’art. 18, comma primo, nei confronti dell’impresa assicuratrice cedente, mentre questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell’impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

(Omissis) [24]

(Omissis) [25]

(Omissis) [26]

 

CAPO III

DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

 

Art. 18.

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione [27].

 

Art. 19.

E’ costituito presso la Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici – S.p.A. un “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. [28]

Nell’ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all’art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose [29].

La liquidazione dei danni è effettuata dall’impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

La Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici – S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, può intervenire nel processo, anche in grado di appello [30].

 

Art. 19 bis. [31]

1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. – Gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

 

Art. 20.

Il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” è gestito, sotto il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell’Istituto o, in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del tesoro, dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto [32].

Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l’impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L’impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dalla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l’istituto predetto e che saranno soggette all’approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato [33].

 

Art. 21. [34]

Nel caso previsto dall’art. 19, primo comma, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato [35].

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell’art. 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

 

Art. 22. [36]

L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall’art. 19, comma primo, lettere a) e b), all’impresa designata a norma dell’art. 20 o alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 19, comma primo, lettera a), abbia fatto la richiesta all’impresa designata o all’istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile.

 

Art. 23.

Nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera b) del primo comma dell’art. 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dello stesso art. 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice.

 

Art. 24. [37]

Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’art. 3, comma secondo, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale è pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all’art. 298, comma primo, del codice di procedura civile. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell’istruzione che in quella del giudizio.

L’istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

L’ordinanza può essere revocata con la decisione del merito.

Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza [38].

 

Art. 25.

Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l’assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all’impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell’art. 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall’art. 21, ultimo comma.

Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’art. 21, ultimo comma, all’impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

L’impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell’art. 24 [39].

 

Art. 26.

L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’assicuratore a norma dell’art. 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 20, nei casi previsti nel primo comma dell’art. 19, lettere a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

L’azione che spetta al danneggiato contro l’impresa designata a norma dell’art. 20, nel caso previsto al primo comma dell’art. 19, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.

 

Art. 27.

Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata a norma dell’art. 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell’articolo 21.

L’assicuratore o l’impresa designata a norma dell’art. 20 che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l’azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente articolo.

 

Art. 28.

Le somme dovute dall’assicuratore o dall’impresa designata a norma dell’art. 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato.

Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile o dall’impresa designata a norma dell’art. 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi [40].

Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’assicuratore del responsabile o l’impresa designata a norma dell’art. 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’assicuratore o l’impresa designata a norma dell’art. 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare [41].

Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l’istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’assicuratore del responsabile o l’impresa designata a norma dell’art. 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all’azione di surrogazione [42].

 

Art. 29.

L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell’art. 19, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell’art. 19, l’impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti sia dell’assicurato che del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

 

Art. 30.

Le imprese designate a norma dell’art. 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all’art. 19. Alla fine di ciascun semestre dell’esercizio esse debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, l’ammontare dei danni derivanti da sinistri liquidati e non ancora pagati, nonché il presumibile ammontare dei danni da sinistri denunciati e non ancora liquidati.

Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell’impresa designata.

 

Art. 31.

Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 4 per cento, con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all’art. 19 [43].

Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma la Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un rendiconto della gestione riferito all’anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge [44].

Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PENALI

 

Art. 32. [45]

[Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall’assicurazione, è punito con l’ammenda fino da lire 500.000 a 3.000.000 e con l’arresto fino a 3 mesi.

Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto all’obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 4.000 a lire 10.000.

Per l’illecito amministrativo previsto nel comma precedente è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.]

 

Art. 33.

L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell’art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale e nell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che approva il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 34.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell’obbligo dell’assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L’assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

 

Art. 35.

Le imprese che alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall’art. 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ragguagliata al 10 per cento dei premi lordi dell’ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell’esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all’art. 15.

 

Art. 36.

Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette all’imposta sui premi stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella misura proporzionale di lire 5 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultati da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell’art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell’art. 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra la Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione [46].

 

Art. 37.

Gli aventi diritto al risarcimento nei confronti di assicurati presso imprese che, alla data di pubblicazione della presente legge o a quella in cui essa entra in vigore, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza possono agire nei confronti delle imprese designate a norma dell’art. 20 per conseguire, nei limiti del contratto di assicurazione e comunque non oltre i massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge, la quota del credito per risarcimento ammesso al passivo che, rispetto a detti limiti, non sia stata soddisfatta con la prima distribuzione dell’attivo dell’impresa in liquidazione alla quale essi sono stati ammessi a concorrere.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili alle prime 100.000 lire di risarcimento per danni a cose o animali.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche in favore degli assicurati che abbiano risarcito il danno agli aventi diritto.

Le somme dovute nelle successive eventuali distribuzioni dell’attivo a coloro che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo, saranno versate dal commissario liquidatore all’INA, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, che provvederà a rimborsare alle imprese designate tutte le somme da esse pagate in dipendenza del presente articolo.

 

Art. 38.

Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni già svolte dall’Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, numero 223. A tal fine è disposto l’aumento di un posto nell’organico dei direttori generali del ruolo dell’amministrazione centrale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d’interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge.

All’onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sarà provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all’art. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata all’1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

 

Art. 39.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o in scienze statistiche e attuariali.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare a ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in quattro prove scritte e in una prova orale.

I decreti ministeriali che indicono i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e di quella orale, in relazione al diploma di laurea richiesto per l’ammissione a ciascun concorso.

 

Art. 40.

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella B allegata alla presente legge ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioniere.

Gli esami consistono in tre prove scritte e in una prova orale.

Il decreto ministeriale che indice il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e della prova orale.

 

Art. 41.

Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalità stabilite dall’art. 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tener conto di posizioni in soprannumero.

 

Art. 42.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l’aviazione civile entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 1.000 a lire 50.000.

 

Art. 43.

Le disposizioni della presente legge, esclusi il presente articolo e gli articoli 38, 39, 40 e 41, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di esecuzione, salvo quelle di cui agli articoli 11, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma; 12; 14, primo comma; 15; 16, primo comma, numeri 1) e 2), secondo e terzo comma; 17; 20; 31; 35 e 37, le quali si applicano dal giorno della pubblicazione del regolamento stesso.

Le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in esercizio alla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, debbono, per poter continuare la loro attività in questo ramo, provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 11, primo comma, e 35, entro il 60° giorno da tale data.

Nella prima applicazione dell’art. 11 le imprese debbono presentare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, unitamente alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza, gli elementi statistici e tecnici indicati nell’art. 14, comma primo.

 

 

Tabella A

Minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria stabiliti ai sensi dell’art. 9 della legge.

(Omissis).

 

 

Tabella B

Ruoli tecnici ispettivi.

(Omissis).

 

[1] Abrogata dall’art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all’art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Comma già sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e così ulteriormente sostituito dall’ art. 27 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[3] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[4] Articolo inserito dall’ art. 29 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[5] Comma abrogato dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[6] Articolo così sostituito dall’ art. 28 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[7] Articolo abrogato dall’ art. 237 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall’ art. 130 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, con effetto a decorrere dal 15 ottobre 1993.

[8] Articolo modificato dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e ora così sostituito dall’ art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 242.

[9] Articolo così sostituito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[10] Articolo già sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e così ulteriormente sostituito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[11] Comma inserito dall’art. 25 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[12] Articolo inserito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[13] L’aliquota di cui al presente comma è stata elevata al 10,5 per cento, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’ art. 38 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto dell’ art. 38 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo di cui al presente comma non è più dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Per il differimento di tale termine vedi l’art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, a partire dal 1° gennaio 2000, l’ art. 27 della L. 23 dicembre 1999.

[14] Articolo così sostituito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[15] Comma inserito dall’ art. 2 del D.L. 28 marzo 2000, n. 70 e abrogato dall’art. 19 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[16] Articolo inserito dall’art. 1 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e così sostituito dall’art. 22 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[17] Articolo inserito dall’art. 3 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[18] Articolo inserito dall’art. 4 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[19] Comma aggiunto dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[20] Articolo abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[21] Articolo così sostituito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[22] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[23] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[24] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[25] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[26] Comma abrogato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[27] Comma così sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[28] Comma già modificato dall’ art. 7 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576 e così ulteriormente modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[29] Comma così sostituito dall’ art. 31 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[30] Comma così modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[31] Articolo inserito dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[32] Comma così modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[33] Comma così modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[34] Articolo così sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[35] Comma così sostituito dall’ art. 1 della L. 9 gennaio 1991, n. 20.

[36] Articolo sostituito dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e ora così modificato dall’art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 1975, n. 198 ha dichiarato l’ illegittimità del presente articolo nella parte in cui, in sede di istruttoria sommaria condotta dal pubblico ministero, non prevede che il giudice istruttore penale provveda in ordine all’ assegnazione di somma nelle forme, nei limiti e coi presupposti di cui al medesimo art. 24.

[38] Comma aggiunto dall’art. 5 della L. 21 febbraio 2006, n. 102.

[39] Comma aggiunto dall’ art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857.

[40] La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 319 ha dichiarato l’ illegittimità del presente comma nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l’ azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’ assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

[41] La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 319 ha dichiarato l’ illegittimità del presente comma nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l’ azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’ assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

[42] La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1989, n. 319 ha dichiarato l’ illegittimità del presente comma nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l’ azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’ assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

[43] Comma così modificato dall’ art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[44] Comma così modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

[45] Articolo abrogato, limitatamente ai veicoli, dall’ art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[46] Comma così modificato dall’ art. 126 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “Legge 24 dicembre 1969 numero 990, Assicurazione rc obbligatoria circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.”
  1. La Legge ha disposto l’obbligatorietà dell’assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica (RCA o RC Auto) per garantire il risarcimento del danno al verificarsi di un incidente provocato da un autoveicolo o da un natante. RC Auto è un contratto concluso tra l’assicurato e la compagnia assicurativa che, dietro pagamento di un premio assicurativo, liquida i danni causati dal veicolo a terzi, in caso di sinistro.

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