Sentenza TAR Lecce, 03.05.2022 n. 695 – Mancata firma digitale dei singoli file – Sottoscrizione dell’ unico file compresso zip

Gara telematica – Offerta tecnica – Mancata firma digitale dei singoli file – Sottoscrizione dell’ unico file compresso (.zip) contenente tutti i documenti – Sufficienza ai fini della riconducibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Summary
Article Name
Sentenza TAR Lecce, 03.05.2022 n. 695 - Mancata firma digitale dei singoli file – Sottoscrizione dell’ unico file compresso zip
Description
Sentenza TAR Lecce, 03.05.2022 n. 695 - Mancata firma digitale dei singoli file – Sottoscrizione dell’ unico file compresso zip

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “Sentenza TAR Lecce, 03.05.2022 n. 695 – Mancata firma digitale dei singoli file – Sottoscrizione dell’ unico file compresso zip”

  1. d) inoltre, la sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip” ad opera dell’operatore economico accreditato sulla piattaforma di gara appare sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara; il Collegio richiama al riguardo la giurisprudenza secondo cui la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

I commenti sono chiusi.