Risoluzione del 30/11/2001 n. 199 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi

Con nota  fax  del  30  ottobre  2001   indirizzato  al  Dipartimento  per  le
 Politiche Fiscali,  trasmesso  per  competenza  a questa Agenzia, con nota del
 6 novembre  c.a,,   la  XX  Spa  ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine a
 specifici adempimenti   che   il   sostituto   d'imposta   deve  eseguire  nel
 rilasciare la  certificazione   a  seguito dell'effettuazione delle operazioni
 di conguaglio nel prossimo mese di dicembre.
 In particolare, e' stato rappresentato che:
    .  con  la  circolare  n. 58/E del 18 giugno 2001, l'Agenzia  delle entrate
       ha consentito  al  collaboratore  coordinato  e continuativo di chiedere
       al proprio  sostituto  d'imposta  di  applicare  un'aliquota  IRPEF piu'
       elevata sui  redditi  prodotti  nei vari periodi di paga, confermando il
       medesimo principio  gia'  contenuto  nella  circolare  n.  326/E  del 23
       dicembre 1997  in  merito  all'effettuazione  delle ritenute sui redditi
       di lavoro dipendente e assimilati;
    .  tuttavia,  l'attuale  formulazione  degli   articoli 23 e 24 del decreto
       del Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  non
       disciplina la  possibilita'  che  la  maggiore  aliquota IRPEF applicata
       nel corso  del  periodo  d'imposta  possa essere mantenuta dal sostituto
       anche in   occasione  del  conguaglio  e,  pertanto,  in  tale  sede  e'
       inevitabile la  rideterminazione  dell'imposta  dovuta su base annua con
       ragguaglio di imponibile e aliquote.
 La societa'  istante  ha,  inoltre,  chiesto  di chiarire se l'applicazione di
 un'aliquota piu'   elevata    possa  essere  riconosciuta  anche  in  sede  di
 tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo.
 Al riguardo,  si  precisa  che con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E e'
 stata prevista   la   facolta'   per   i  sostituti  d'imposta  di  applicare,
 nell'ambito dei  redditi  di  lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del
 percipiente, un'aliquota  piu'  elevata  di quella derivante dall'applicazione
 dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.
 La citata  circolare  ha,  infatti,  precisato  che  "nell'effettuazione delle
 ritenute il  sostituto  puo',  d'accordo  con  il  sostituito,  applicare  una
 aliquota piu'  elevata  di  quella  che  deriva  dal  ragguaglio al periodo di
 paga degli  scaglioni  annui  di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare
 alcun danno   all'erario,  che  anzi  si  vede  anticipato  il  versamento  di
 imposte, si  puo'  evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni
 di conguaglio,  l'imposta  effettivamente  dovuta  sia troppo elevata, con  il
 rischio di chiudere con un conguaglio incapiente.".
 Tale previsione  ha  consentito  al  dipendente  che ha percepito dallo stesso
 sostituto d'imposta  somme  e  valori  assoggettate  a ritenute alla fonte con
 aliquote differenti  ovvero,  in  taluni casi,  ha percepito somme e valori da
 parte di  piu'  sostituti  d'imposta,  di  subire,  in  corso d'anno, ritenute
 d'acconto in    misura   tale   da   avvicinare   la   tassazione   a   quella
 definitivamente applicabile  in  sede  di  dichiarazione dei redditi ovvero di
 conguaglio complessivo.
 In altri  casi,  invece,  l'accoglimento  della  richiesta  del percipiente da
 parte del   sostituto   d'imposta  ha,  comunque,  determinato  l'obbligo  per
 quest'ultimo di  effettuare  le  operazioni di conguaglio e, conseguentemente,
 di restituire    il   credito   eventualmente   evidenziato   nelle   predette
 operazioni. Cio'  conformemente  a quanto previsto nella circolare 22 dicembre
 2000, n. 238/E.
 Tenuto conto  che  la  possibilita'  di applicare una ritenuta di importo piu'
 elevato e'  riconosciuta   anche  con  riferimento  ai  redditi  assimilati  a
 quelli di  lavoro  dipendente,  i  soggetti  titolari  di redditi derivanti da
 collaborazione coordinata   e   continuativa   percepiti  a  decorrere  dal  1
 gennaio 2001  possono  formulare  ai  propri  sostituti  una  richiesta in tal
 senso.
 Al fine  di  evitare  inutili adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, si
 ritiene che  i  medesimi  sostituti  d'imposta,  fermo  restando  l'obbligo di
 effettuare le  operazioni  di  conguaglio ai sensi dell'articolo 23 del DPR n.
 600/73, possano  non  restituire  il  credito  derivante  dalla  richiesta  di
 applicazione di   un'aliquota   piu'   elevata   di   quella  che  deriva  dal
 ragguaglio al  periodo  di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal caso,
 e', pero',   necessario  che  il  sostituto  d'imposta  evidenzi  la  suddetta
 circostanza nella   certificazione   dei   redditi   di  lavoro  dipendente  e
 assimilati che,  ai  sensi  dell'articolo 7 bis del DPR n. 600/73, e' tenuto a
 consegnare al  percipiente,  secondo  le  modalita'  che  saranno stabilite in
 sede di approvazione dello schema di certificazione unica.
 L'evidenziazione dell'applicazione  di  un'aliquota  IRPEF  piu' elevata nella
 certificazione unica  dei  redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) non
 influisce sugli  adempimenti  dell'eventuale  successivo  sostituto  d'imposta
 che effettua  le  operazioni  di  conguaglio  tenendo  conto anche dei redditi
 corrisposti dal  precedente  sostituto.  In  tal  caso, infatti, in assenza di
 ulteriore richiesta  formale  da  parte  del  percipiente, l'eventuale credito
 risultante dal conguaglio dovra' essere restituito.
 Si precisa,  inoltre,  che  il  sostituto d'imposta puo' applicare un'aliquota
 IRPEF superiore  al  20  per  cento  sui  redditi  di  lavoro  autonomo, anche
 occasionali, erogati  ai  soggetti  che  espressamente  lo  richiedano. In tal
 caso, infatti,  senza  arrecare  alcun  danno all'erario, si puo' evitare che,
 al momento  della  presentazione  della  dichiarazione  dei redditi, l'imposta
 effettivamente dovuta sia troppo elevata.

Risoluzione 199_2001 - Ag Entrate
Summary
Article Name
Risoluzione del 30/11/2001 n. 199 - Agenzia delle Entrate
Description
Effettuazione delle ritenute con aliquota piu' elevata da parte del sostituto a seguito di richiesta del sostituito. Compilazione della certificazione.

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it