Con nota fax del 30 ottobre 2001 indirizzato al Dipartimento per le
Politiche Fiscali, trasmesso per competenza a questa Agenzia, con nota del
6 novembre c.a,, la XX Spa ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine a
specifici adempimenti che il sostituto d'imposta deve eseguire nel
rilasciare la certificazione a seguito dell'effettuazione delle operazioni
di conguaglio nel prossimo mese di dicembre.
In particolare, e' stato rappresentato che:
. con la circolare n. 58/E del 18 giugno 2001, l'Agenzia delle entrate
ha consentito al collaboratore coordinato e continuativo di chiedere
al proprio sostituto d'imposta di applicare un'aliquota IRPEF piu'
elevata sui redditi prodotti nei vari periodi di paga, confermando il
medesimo principio gia' contenuto nella circolare n. 326/E del 23
dicembre 1997 in merito all'effettuazione delle ritenute sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati;
. tuttavia, l'attuale formulazione degli articoli 23 e 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non
disciplina la possibilita' che la maggiore aliquota IRPEF applicata
nel corso del periodo d'imposta possa essere mantenuta dal sostituto
anche in occasione del conguaglio e, pertanto, in tale sede e'
inevitabile la rideterminazione dell'imposta dovuta su base annua con
ragguaglio di imponibile e aliquote.
La societa' istante ha, inoltre, chiesto di chiarire se l'applicazione di
un'aliquota piu' elevata possa essere riconosciuta anche in sede di
tassazione alla fonte dei redditi di lavoro autonomo.
Al riguardo, si precisa che con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E e'
stata prevista la facolta' per i sostituti d'imposta di applicare,
nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del
percipiente, un'aliquota piu' elevata di quella derivante dall'applicazione
dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73.
La citata circolare ha, infatti, precisato che "nell'effettuazione delle
ritenute il sostituto puo', d'accordo con il sostituito, applicare una
aliquota piu' elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di
paga degli scaglioni annui di reddito. In tal modo, infatti, senza arrecare
alcun danno all'erario, che anzi si vede anticipato il versamento di
imposte, si puo' evitare che, al momento dell'effettuazione delle operazioni
di conguaglio, l'imposta effettivamente dovuta sia troppo elevata, con il
rischio di chiudere con un conguaglio incapiente.".
Tale previsione ha consentito al dipendente che ha percepito dallo stesso
sostituto d'imposta somme e valori assoggettate a ritenute alla fonte con
aliquote differenti ovvero, in taluni casi, ha percepito somme e valori da
parte di piu' sostituti d'imposta, di subire, in corso d'anno, ritenute
d'acconto in misura tale da avvicinare la tassazione a quella
definitivamente applicabile in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di
conguaglio complessivo.
In altri casi, invece, l'accoglimento della richiesta del percipiente da
parte del sostituto d'imposta ha, comunque, determinato l'obbligo per
quest'ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio e, conseguentemente,
di restituire il credito eventualmente evidenziato nelle predette
operazioni. Cio' conformemente a quanto previsto nella circolare 22 dicembre
2000, n. 238/E.
Tenuto conto che la possibilita' di applicare una ritenuta di importo piu'
elevato e' riconosciuta anche con riferimento ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, i soggetti titolari di redditi derivanti da
collaborazione coordinata e continuativa percepiti a decorrere dal 1
gennaio 2001 possono formulare ai propri sostituti una richiesta in tal
senso.
Al fine di evitare inutili adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, si
ritiene che i medesimi sostituti d'imposta, fermo restando l'obbligo di
effettuare le operazioni di conguaglio ai sensi dell'articolo 23 del DPR n.
600/73, possano non restituire il credito derivante dalla richiesta di
applicazione di un'aliquota piu' elevata di quella che deriva dal
ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. In tal caso,
e', pero', necessario che il sostituto d'imposta evidenzi la suddetta
circostanza nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati che, ai sensi dell'articolo 7 bis del DPR n. 600/73, e' tenuto a
consegnare al percipiente, secondo le modalita' che saranno stabilite in
sede di approvazione dello schema di certificazione unica.
L'evidenziazione dell'applicazione di un'aliquota IRPEF piu' elevata nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) non
influisce sugli adempimenti dell'eventuale successivo sostituto d'imposta
che effettua le operazioni di conguaglio tenendo conto anche dei redditi
corrisposti dal precedente sostituto. In tal caso, infatti, in assenza di
ulteriore richiesta formale da parte del percipiente, l'eventuale credito
risultante dal conguaglio dovra' essere restituito.
Si precisa, inoltre, che il sostituto d'imposta puo' applicare un'aliquota
IRPEF superiore al 20 per cento sui redditi di lavoro autonomo, anche
occasionali, erogati ai soggetti che espressamente lo richiedano. In tal
caso, infatti, senza arrecare alcun danno all'erario, si puo' evitare che,
al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, l'imposta
effettivamente dovuta sia troppo elevata.
Risoluzione 199_2001 - Ag Entrate
Summary
Article Name
Risoluzione del 30/11/2001 n. 199 - Agenzia delle Entrate
DescriptionEffettuazione delle ritenute con aliquota piu' elevata da parte del sostituto a seguito di richiesta del sostituito. Compilazione della certificazione.