Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
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Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico. Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it
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L’articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016, prevede alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità in malattia nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).
Trattasi di eventi di malattia connessi a:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.