Una risposta a “Inps circolare 95 del 2016 esonero da obbligo reperibilità per visita controllo malattia”
L’articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016, prevede alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità in malattia nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).
Trattasi di eventi di malattia connessi a:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
Una risposta a “Inps circolare 95 del 2016 esonero da obbligo reperibilità per visita controllo malattia”
L’articolo 25, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e il successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute 11 gennaio 2016, prevede alcune ipotesi in cui il lavoratore del settore privato è esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità in malattia nelle fasce normativamente previste (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).
Trattasi di eventi di malattia connessi a:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria;
stati patologici sottesi o correlati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.