Circolare 91 del 31 marzo 1995
Oggetto:
RIEPILOGO E COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO DELLE PENSIONI CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO IN VIGORE DALL’ANNO 1994
A decorrere dal 1 gennaio 1994 il cumulo delle pensioni con i
redditi da lavoro e’ disciplinato dall’articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che detta criteri uniformi
per tutte le pensioni dirette a carico del regime generale dei
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e
delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicu-
razione generale obbligatoria.
L’innovazione di maggior rilievo introdotta dall’anzidetta
disposizione e’ costituita dalla rilevanza che, agli effetti del
cumulo, assumono i redditi da lavoro autonomo, laddove la pre-
gressa normativa prendeva in considerazione a tali fini soltanto
la retribuzione da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda l’individuazione del reddito da lavoro
autonomo rilevante ai fini del cumulo, stante la genericita’ del
disposto legislativo, debbono essere presi in considerazione
tutti i redditi comunque ricollegabili ad attivita’ di lavoro
svolte senza vincolo di subordinazione. Rientrano pertanto nel
regime di limitazioni al cumulo introdotto dall’articolo 10 in
parola non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attivita’
commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate
dall’Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo,
indipendentemente dalle modalita’ di dichiarazione a fini fisca-
li.
La presente circolare coordina le istruzioni in materia di cumulo
delle pensioni con i redditi da lavoro impartite con le circolari
n.270 del 29 novembre 1993 e n. 118 del 20 aprile 1994, inte-
grandole per gli aspetti per i quali e’ emersa l’opportunita’ di
ulteriori chiarimenti.
1 – CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE PENSIONI E ASSEGNI
DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DA LAVORO
1.1 – CRITERI GENERALI
A decorrere dal 1 gennaio 1994 le quote delle pensioni di
vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita’ a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipen-
denti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive, delle
gestioni degli artigiani, degli esercenti attivita’ commerciali e
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammon-
tare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipen-
denti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento, fino a concorrenza dei
redditi stessi (articolo 10, comma 1, del decreto n. 503).
Per effetto della predetta disposizione e’ pertanto incumulabile
con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, fino a concor-
renza del relativo ammontare, la meta’ della quota di pensione
che supera il trattamento minimo.
Per l’applicazione del divieto di cumulo delle pensioni di
vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita’ con i redditi
da lavoro continuano a trovare applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni (arti-
colo 10, comma 1, del decreto n. 503).
Si ricorda che l’articolo 20 del D.P.R. n. 488 e’ stato inte-
gralmente sostituito, con effetto dal 1 maggio 1969, dall’ar-
ticolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; il quinto comma
dello stesso articolo 20 e’ stato ulteriormente sostituito,
sempre con effetto dal 1 maggio 1969, dall’articolo 23-quater
della legge 11 agosto 1972, n. 485; il sesto comma dell’articolo
20 e’ stato a sua volta modificato, con effetto dal 1 febbraio
1991, dall’articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n.407. Quest’ultima disposizione, che ha esteso la disciplina sul
divieto di cumulo ai pensionati che svolgono attivita’ lavorativa
dipendente fuori del territorio nazionale, e’ stata successiva-
mente modificata dall’articolo 6, comma 8-bis, della legge 19
luglio 1993, n. 236, che ha escluso dall’ambito di applicazione
del divieto di cumulo il personale non di ruolo alle dipendenze
delle Comunita’ Europee da data anteriore al 1 febbraio 1991 (v.
punto 1.2, lettera f). Il testo dell’articolo 20 del D.P.R. n.
488, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalle
disposizioni richiamate, e’ riprodotto nell’allegato 1.
Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo, le pensioni e le
retribuzioni si intendono al netto dei trattamenti di famiglia;
dalle retribuzioni devono inoltre essere detratte le quote dovute
per contributi previdenziali ed assistenziali (articolo 20,
secondo comma, del D.P.R. n.488, e successive modificazioni).
Per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi convenzio-
nali ai fini del divieto di cumulo con la pensione deve essere
presa in considerazione la retribuzione effettivamente percepita
dal pensionato, al netto dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali calcolati sulla retribuzione convenzionale. Ai fini del
computo delle giornate per le quali deve essere operata la
trattenuta, si deve fare riferimento alle giornate comunque
retribuite nel corso di ciascun mese e non al periodo di occupa-
zione media mensile convenzionale.
Le disposizioni in materia di cumulo si applicano anche alle
pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria sulle quali e’
esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte
di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’Istituto (arti-
colo 20, terzo comma, del D.P.R. n.488, e successive modifica-
zioni).
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell’assicura-
zione generale obbligatoria e’ esercitato il diritto di sostitu-
zione o rivalsa da parte di amministrazioni dello Stato e di
enti locali, il divieto di cumulo trova applicazione
limitatamente alla quota di pensione di pertinenza del titolare
(articolo 20, quarto comma, del D.P.R. n.488, e successive
modificazioni).
Il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di
pensione, ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra
fissa attribuiti a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, fatto comunque salvo l’importo di pensione corri-
spondente al trattamento minimo (articolo 20, sesto comma, del
D.P.R. n. 488, e successive modificazioni; articolo 16, terzo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843).
Per le pensioni a carico dei fondi speciali di previdenza gestiti
dall’Istituto, oltre alle disposizioni in materia di cumulo
dettate dall’articolo 10 del decreto n. 503, continuano a trovare
applicazione anche le disposizioni che prevedono la loro incom-
patibilita’ con l’attivita’ lavorativa comportante l’obbligo di
iscrizione al fondo che eroga il trattamento pensionistico.
1.2 – ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CUMULO
La normativa introdotta dall’articolo 10 del decreto n. 503
prevede talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di
vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita’ con i redditi
da lavoro. Alcune di dette esclusioni sono contenute nei commi 2
e 5 dello stesso articolo 10; altre discendono dal richiamo,
operato dal comma 1 di tale articolo, ai commi 5 e 6 dell’arti-
colo 20 del D.P.R. n. 488.
Per effetto delle richiamate disposizioni, il divieto di cumulo
delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni e assegni di
invalidita’ con i redditi da lavoro non trova applicazione nei
seguenti casi:
a) pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata
complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell’anno
solare (articolo 10, comma 2, del decreto n. 503). L’esclu-
sione in parola e’ correlata soltanto alla durata complessiva
nell’anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base
di contratti a termine; in caso di superamento nel corso
dell’anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di
piu’ rapporti di lavoro a termine, l’esclusione dal divieto di
cumulo non trova piu’ applicazione e l’incumulabilita’ opera
per la totalita’ delle giornate di lavoro effettuate (articolo
10, comma 4, del decreto n. 503);
b) pensionati dalla cui attivita’ dipendente o autonoma deriva un
reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di fami-
glia e delle quote dovute per contributi previdenziali e
assistenziali, non superiore all’importo annuo del trattamento
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 10,
comma 2, del decreto n. 503). L’esclusione in parola prescinde
dalla durata e dalla tipologia dell’attivita’ lavorativa
svolta, essendo correlata esclusivamente all’entita’ del
reddito prodotto;
c) pensionati che svolgono la loro attivita’ nell’ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attivita’ social-
mente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni
pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto n.503);
d) pensionati occupati in qualita’ di operai agricoli (articolo
20, quinto comma, del D.P.R. n. 488, e successive modifica-
zioni);
e) pensionati occupati in qualita’ di addetti ai servizi dome-
stici e familiari (articolo 20, quinto comma, del D.P.R.
n.488, e successive modificazioni);
f) pensionati occupati in qualita’ di agenti non di ruolo alle
dipendenze delle Comunita’ europee da data anteriore al 1
febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20
febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 20, sesto
comma, del D.P.R. n. 488, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della legge n. 407 del 1990 e dall’articolo 6, comma
8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V.
del 3 aprile 1981);
g) pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
indennita’ percepite per l’esercizio di tale funzione (comma
4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673);
h) pensionati sospesi dal servizio che beneficiano di assegni
alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
di appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
servizio, e si proceda alla regolarizzazione della situazione
retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
di cumulo trova applicazione sulle mensilita’ di stipendio
arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
periodi;
i) titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza
esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi
sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (articolo 10, comma 2, del
decreto n. 503). L’esclusione in parola riguarda situazioni
non ricorrenti nell’ambito dei trattamenti pensionistici
erogati dall’Istituto;
2 – CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON I REDDITI DA LAVORO
2.1 – CRITERI GENERALI
Le pensioni di anzianita’ a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni previden-
ziali dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sosti-
tutive, nonche’ i trattamenti anticipati di anzianita’ delle
forme esclusive, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro auto-
nomo nella misura del 50 per cento della quota eccedente il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(articolo 10, commi 6 e 6-bis, del decreto n. 503, nel testo
risultante dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n.537). L’incumulabilita’ opera, in ogni caso, fino a
concorrenza dell’ammontare delle retribuzioni o del reddito.
Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianita’ con i redditi
da lavoro si applica anche alla tredicesima mensilita’ di pen-
sione.
I trattamenti anticipati di pensione previsti da norme deroga-
torie, connesse ad esuberi strutturali di manodopera, sono di
norma assoggettati alla disciplina in materia di divieto di
cumulo stabilita per le pensioni di anzianita’.
2.2 – ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CUMULO
Il divieto di cumulo della pensione di anzianita’ con i redditi
da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati che svolgono la loro attivita’ nell’ambito di
programmi di reinserimento degli anziani in attivita’ social-
mente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni
pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto n.
503);
b) pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
indennita’ percepite per l’esercizio di tale funzione (comma
4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673);
c) pensionati sospesi dal servizio che beneficiano di assegni
alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
di appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
servizio, e si proceda alla regolarizzazione della situazione
retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
di cumulo trova applicazione sulle mensilita’ di stipendio
arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
periodi.
2.3 – EQUIPARAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA AL COMPIMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE
Agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianita’ sono
equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono
l’eta’ stabilita per il pensionamento di vecchiaia (articolo 10,
comma 7, del decreto n. 503). Al predetto fine dal 1 gennaio
1994 occorre fare riferimento ai limiti di eta’ previsti dalla
tabella A allegata al decreto n. 503, come sostituita dall’arti-
colo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
L’equiparazione delle pensioni di anzianita’ alle pensioni di
vecchiaia agli effetti del cumulo opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell’eta’ pensionabile.
3 – CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DA LAVORO
La nuova disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da
lavoro non ha apportato modifiche alla normativa vigente in
materia per le pensioni ai superstiti.
Le pensioni ai superstiti, qualunque sia la loro decorrenza e il
numero dei beneficiari, sono integralmente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo.
Le pensioni ai superstiti erogate a piu’ titolari sono integral-
mente cumulabili anche con i redditi da lavoro dipendente.
Le pensioni ai superstiti erogate ad unico titolare non sono
cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la sola quota
corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra
fissa attribuite a norma dell’articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n.160, fatto comunque salvo l’importo di pensione corri-
spondente al trattamento minimo. L’incumulabilita’ degli aumenti
di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima
mensilita’ di pensione. L’incumulabilita’ opera, in ogni caso,
fino a concorrenza dell’ammontare della retribuzione
4 – CUMULO DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863, E DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
4.1 – TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A NORMA
DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863
Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto
dell’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai lavora-
tori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di
solidarieta’ a norma della stessa legge e’ cumulabile con la
retribuzione, relativamente al periodo di anticipazione, nel
limite massimo della somma corrispondente al trattamento retri-
butivo perso dal lavoratore al momento della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel caso in
cui il trattamento retributivo perso dal lavoratore per effetto
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
sia di importo inferiore al trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti incrementato della meta’ della quota di
pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo stesso, il
divieto di cumulo opera secondo i criteri previsti per la gener-
alita’ delle pensioni di vecchiaia
Dalla data di compimento da parte del lavoratore dell’eta’
pensionabile trova applicazione per le pensioni in parola il
regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro
previsto per le pensioni di vecchiaia (articolo 2 della legge 19
dicembre 1984, n. 863; articolo 10 del decreto n. 503; circolare
n. 53634 A.G.O. n.3534 O. del 17 aprile 1987; circolare n. 315
del 30 novembre 1994). Il regime generale in materia di cumulo
previsto per le pensioni di vecchiaia trova del pari applicazione
nel caso in cui, durante il periodo di anticipazione, venga
ripristinato il rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ambito
della stessa impresa ovvero il lavoratore si occupi presso altro
datore di lavoro.
4.2 – TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A NORMA
DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto
dell’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n.223 ai lavoratori
dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solid-
arieta’ a norma della stessa legge, relativamente al periodo di
anticipazione e’ cumulabile con la retribuzione percepita in
relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale per la parte
corrispondente alla differenza fra il trattamento retributivo che
il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare a
tempo pieno e il trattamento retributivo effettivamente percepito
per il lavoro svolto a tempo parziale. In sostanza, la pensione
in parola e’ cumulabile con i redditi da lavoro percepiti dal
lavoratore in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale
entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore
prestate in meno a seguito della trasformzione del rapporto.
Dalla data di compimento dell’eta’ pensionabile da parte del
lavoratore trova applicazione, per le pensioni in parola, il
regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro
previsto per le pensioni di vecchiaia (articolo 19 della legge
n.223 del 1991; articolo 10 del decreto n. 503; circolari n. 78
del 14 marzo 1992 e n. 315 del 30 novembre 1994).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
ovvero di ripristino nell’ambito della stessa impresa del rap-
porto di lavoro a tempo pieno, il trattamento pensionistico in
parola viene revocato con decorrenza dal mese successivo a quello
in cui si e’ verificata la risoluzione o il ripristino del
rapporto originario. A tal fine gli interessati devono dare
immediata comunicazione all’Istituto della risoluzione del
rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero del ripristino del
rapporto di lavoro a tempo pieno.
5 – DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CUMULO DELLE PENSIONI CON I
REDDITI DA LAVORO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PENSIONE CON
DECORRENZA COMPRESA ENTRO L’ANNO 1994, NONCHE’ DEI TITOLARI
DI PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA’ CON DECORRENZA
SUCCESSIVA AL 1994 CHE HANNO MATURATO I REQUISITI DI ASSICU-
RAZIONE E DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 1994
Nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994
sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti
contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vec-
chiaia o di anzianita’, continuano ad applicarsi le disposizioni
in materia di cumulo con i redditi da lavoro di cui alla norma-
tiva vigente anteriormente al 1 gennaio 1994, se piu’ favorevole
(articolo 10, comma 8, del decreto n.503, nel testo sostituito
dall’articolo 11, comma 10, della legge n.537).
Pertanto, nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia, di
pensione di anzianita’, di pensione o assegno di invalidita’ e di
trattamento di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1995, nonche’ nei confronti dei lavoratori che liquidano
la pensione di vecchiaia o di anzianita’ con decorrenza anche
successiva al 31 dicembre 1994, avendo maturato entro il 1994 i
requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale
anno per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita’,
continua a trovare applicazione il regime di totale o parziale
incumulabilita’ con la retribuzione previsto dalla normativa
previgente, ove lo stesso sia piu’ favorevole di quello intro-
dotto dal decreto n.503. Qualora il regime previgente sia meno
favorevole di quello introdotto dal decreto n.503, relativamente
ai soggetti in parola trova applicazione dal 1 gennaio 1994 la
nuova disciplina.
Nei confronti dei soggetti di che trattasi continua altresi’ a
trovare applicazione il regime di totale cumulabilita’ della
pensione con il reddito da lavoro autonomo.
La disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro
dipendente vigente anteriormente al 1 gennaio 1994 e’ illustrata
nei punti 5.1 e 5.2.
5.1 – DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE
PENSIONI O ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DA LAVORO
VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1994
Anteriormente al 1 gennaio 1994 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni o assegni di invalidita’ erano incumulabili con la
retribuzione per la quota eccedente il trattamento minimo (arti-
colo 20 del D.P.R. n. 488 del 1968, nel testo sostituito
dall’articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n.153; articolo 1,
comma 11, della legge 12 giugno 1984, n.222).
La tredicesima mensilita’ di pensione era cumulabile con la
tredicesima mensilita’ di retribuzione o con gli equipollenti
emolumenti corrisposti in occasione delle festivita’ natalizie,
ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa attri-
buite a norma dell’articolo 10 della legge n. 160 del 1975, fatto
comunque salvo l’importo di pensione corrispondente al tratta-
mento minimo (articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n.843).
Il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni
e assegni di invalidita’ con i redditi da lavoro dipendente non
trovava applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati occupati in qualita’ di operai agricoli (articolo
20, quinto comma, del D.P.R. n. 488 del 1968 e successive
modificazioni);
b) pensionati occupati in qualita’ di addetti ai servizi dome-
stici e familiari (articolo 20, quinto comma, del D.P.R. n.
488 del 1968 e successive modificazioni);
c) pensionati occupati in qualita’ di agenti non di ruolo alle
dipendenze delle Comunita’ europee da data anteriore al 1
febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20
febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 20, sesto
comma, del D.P.R. n. 488, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della legge n. 407 del 1990 e dall’articolo 6, comma
8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V.
del 3 aprile 1981);
d) pensionati sospesi dal servizio ammessi a fruire di assegni
alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
di appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
servizio, e si proceda alla regolarizzazione della situazione
retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
di cumulo trova applicazione sulle mensilita’ di stipendio
arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
periodi.
La disciplina in materia di cumulo delle pensioni di vecchiaia e
delle pensioni o assegni di invalidita’ vigente anteriormente al
1 gennaio 1994 non prevedeva, come gia’ precisato al punto 5,
l’incumulabilita’ con il reddito da lavoro autonomo.
5.2 – DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON I
REDDITI DA LAVORO VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1 GENNAIO 1994
Anteriormente al 1 gennaio 1994 le pensioni di anzianita’ non
erano cumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro
dipendente prodotti sia in Italia che all’estero (articolo 22,
settimo comma, della legge n. 153 del 1969; articolo 7, comma 2,
della legge n. 407 del 1990).
Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianita’ con i redditi
da lavoro dipendente non trovava applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati occupati in qualita’ di operai agricoli (comma 8,
aggiunto all’articolo 22 della legge n. 153 del 1969,
dall’articolo 23-quinquies della legge 11 agosto 1972, n.485);
b) pensionati occupati in qualita’ di addetti ai servizi dome-
stici e familiari (comma 8, aggiunto all’articolo 22 della
legge n. 153 del 1969, dall’articolo 23-quinquies della legge
11 agosto 1972, n. 485);
c) pensionati occupati in qualita’ di agenti non di ruolo alle
dipendenze delle Comunita’ europee da data anteriore al 1
febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20
febbraio 1968, e successive modificazioni (comma 8, aggiunto
all’articolo 22 della legge n. 153 del 1969, dall’articolo
23-quinquies della legge 11 agosto 1972, n. 485 e come modi-
ficato dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 407 del 1990
e dall’articolo 6, comma 8-bis, della legge n. 236 del 1993;
circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
d) pensionati sospesi dal servizio ammessi a fruire di assegni
alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
di appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
servizio, e si proceda alla regolarizzazione della situazione
retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
di cumulo trova applicazione sulle mensilita’ di stipendio
arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
periodi.
La disciplina in materia di cumulo delle pensioni di anzianita’
vigente anteriormente al 1 gennaio 1994 non prevedeva
l’incumulabilita’ con il reddito da lavoro autonomo.
6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI
PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
Il decreto n. 503 stabilisce modalita’ di effettuazione delle
trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi
da lavoro differenziate a seconda che i pensionati svolgano
attivita’ di lavoro dipendente ovvero attivita’ di lavoro auto-
nomo.
6.1 – QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE
Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro dipendente devono essere effettuate dal datore
di lavoro e versate all’Istituto.
Ai fini dell’effettuazione delle trattenute da parte del datore
di lavoro trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 21
del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (articolo 10, comma 3, del
decreto n. 503). L’articolo 21 del D.P.R. n. 488, nel testo
integrato dall’articolo 21 della legge n. 153 del 1969, dispone
che il lavoratore e’ tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la propria qualita’ di pensionato e che il datore di
lavoro, a seguito della denuncia, o comunque accertato che il
dipendente e’ titolare di pensione, e’ tenuto ad annotare tale
circostanza sul libro matricola. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato il lavoratore e’ tenuto altresi’ a dichiarare gli
eventuali rapporti di lavoro a termine gia’ svolti nel corso
dell’anno solare di riferimento (articolo 10, comma 3, del
decreto n. 503).
Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare la trattenuta de-
traendo dall’ importo della retribuzione, al netto dei tratta-
menti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenzia-
li, e fino a concorrenza della retribuzione stessa, una somma
pari all’importo della pensione, o della quota di essa, non
dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della
pensione con la retribuzione.
L’ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si
determina moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera
per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli
periodi di paga e fino ad un massimo:
– di 6 giornate in caso di paga settimanale;
– di 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
– di 13 giornate in caso di paga quindicinale;
– di 26 giornate in caso di paga mensile.
Qualora l’orario settimanale previsto dalle norme contrattuali
sia ripartito in un numero di giorni inferiore a 6, l’ammonatare
della trattenuta da effettuare per ogni settimana di lavoro si
determina moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera
per 6.
Nel caso di lavoro a part time orizzontale il datore di lavoro
deve determinare la trattenuta settimanale da effettuare sulla
retribuzione moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6,
dividendo il prodotto per il numero delle ore corrispondenti al
normale orario settimanale e moltiplicando il risultato per il
numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.
La quota non cumulabile della tredicesima mensilita’ di pensione
deve essere trattenuta sulla tredicesima mensilita’ di retribu-
zione o altre equivalenti gratifiche corrisposte nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro anterior-
mente al mese di dicembre, nessuna trattenuta deve essere effet-
tuata sulla somma liquidata a titolo di ratei della tredicesima
mensilita’ di retribuzione o equivalenti gratifiche. Gli stessi
criteri trovano applicazione in caso di lavoro a part time
orizzontale.
In nessun caso l’importo della trattenuta per attivita’ lavora-
tiva puo’ essere superiore a quello della retribuzione, al netto
dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore.
Le somme trattenute ai lavoratori pensionati devono essere
versate all’Istituto con il modulo di denuncia per il versamento
dei contributi Mod. DM 10/1-89 concernente il mese cui le trat-
tenute si riferiscono.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia dei contri-
buti all’Istituto con il Mod. DM 10/1-89 devono effettuare il
versamento delle somme trattenute ai lavoratori pensionati
mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla
locale Sede dell’Istituto, sul quale deve essere indicata la
causale “TRATTENUTE LAVORO PENSIONATI INPS”.
6.1.1 – PENSIONATI ASSUNTI CON CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE
A norma dell’articolo 10, comma 2, del decreto n. 503, il divieto
di cumulo della pensione con la retribuzione non opera nei
confronti dei titolari di pensione di vecchiaia e di pensione o
assegno di invalidita’ assunti con contratti di lavoro a termine
la cui durata non superi complessivamente le cinquanta giornate
nell’anno solare. In caso di superamento dell’anzidetto limite la
trattenuta deve essere operata per tutte le giornate prestate in
forza di contratti a termine nell’anno solare.
Nei confronti dei titolari di pensione di anzianita’ invece il
divieto di cumulo con la retribuzione opera anche nei casi di
occupazione con contratti di lavoro a termine la cui durata non
superi complessivamente le 50 giornate nell’anno solare. Dal mese
successivo a quello di compimento dell’eta’ pensionabile anche
per i titolari di pensione di anzianita’ trovano applicazione le
disposizioni previste per le pensioni di vecchiaia e di
invalidita’.
Qualora il pensionato di vecchiaia o per invalidita’ che abbia
gia’ svolto attivita’ di lavoro a termine per meno di 50 giornate
si rioccupi con contratto di lavoro a termine che comporti il
superamento del limite delle 50 giornate nell’anno, il nuovo
datore di lavoro deve operare la trattenuta per l’intero periodo
lavorativo effettuato alle proprie dipendenze. Le trattenute
relative alle giornate lavorative dei precedenti rapporti di
lavoro a termine per le quali non e’ stata effettuata la tratte-
nuta devono essere operate dall’Istituto.
Per consentire al datore di lavoro di operare la trattenuta nei
casi di superamento delle 50 giornate nell’anno, il prestatore di
lavoro a tempo determinato e’ tenuto a comunicargli, a norma
dell’articolo 10, comma 3, del decreto n. 503, gli eventuali
rapporti di lavoro a termine gia’ svolti nel corso dell’anno
solare.
Il datore di lavoro che dalla dichiarazione rilasciata dal
lavoratore rilevi il superamento nell’anno delle cinquanta
giornate di lavoro, oltre ad effettuare la trattenuta per per
l’intero periodo alle proprie dipendenze, deve provvedere a
segnalare la circostanza all’Istituto, inviando copia della
dichiarazione del lavoratore.
A seguito della ricezione di tale dichiarazione l’Istituto
provvede direttamente all’effettuazione della trattenuta per i
periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del
datore di lavoro.
6.2 – QUOTE DI PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO
La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con il
reddito da lavoro autonomo viene effettuata direttamente
dall’Istituto.
A tal fine, i pensionati che hanno svolto attivita’ di lavoro
autonomo sono tenuti a produrre all’Istituto la dichiarazione dei
redditi derivanti da tale attivita’ entro lo stesso termine
previsto per la dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all’anno
di produzione del reddito (articolo 10, comma 4, del decreto
n.503).
La prima dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve essere
prodotta dall’Istituto entro il 30 giugno 1996 per i redditi da
lavoro autonomo conseguiti nel 1995 dai titolari di pensione di
vecchiaia e di anzianita’ con decorrenza successiva al 1994 che
non abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e
di contribuzione per il diritto alla pensione richiesti per tale
anno, nonche’ dai titolari di assegni di invalidita’ e di trat-
tamenti di prepensionamento con decorrenza successiva al 1994.
Per la determinazione dell’importo della pensione da trattenere
per l’anno di riferimento del reddito occorre moltiplicare
l’importo della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero
di mesi di spettanza della pensione. Qualora l’attivita’ di
lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell’anno,
e tale circostanza risulti da idonea documentazione, la tratte-
nuta opera per i mesi di produzione del reddito.
L’importo di pensione non cumulabile deve essere comunicato al
pensionato con l’invito a provvedere al relativo pagamento. Su
richiesta del pensionato il recupero della quota non cumulabile
potra’ essere effettuato direttamente sulla pensione.
Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo non opera nei confronti dei titolari di pensione di
vecchiaia e per invalidita’ e dei titolari di pensione di
anzianita’ che abbiano compiuto l’eta’ per il pensionamento di
vecchiaia, nel caso in cui dall’attivita’ di lavoro autonomo
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativo al corrispondente anno (articolo 10, comma 2, del
decreto n.503).
6.3 – PENSIONATO CHE SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE O
AUTONOMA ALL’ESTERO
6.3.1 – PENSIONATO CHE SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA DIPENDENTE
ALL’ESTERO
Il pensionato che svolge attivita’ lavorativa dipendente
all’estero e’ tenuto a comunicare all’Istituto la data di inizio
dell’attivita’, il numero delle giornate di lavoro e l’importo
mensile della retribuzione.
Le trattenute previste dalla legge in materia di cumulo della
pensione con la retribuzione vengono effettuate sulla pensione
direttamente dall’Istituto, dandone adeguata comunicazione al
pensionato.
6.3.2 – PENSIONATO CHE SVOLGE ATTIVITA’ LAVORATIVA AUTONOMA
ALL’ESTERO
Il pensionato che svolge attivita’ lavorativa autonoma all’estero
deve comunicare all’Istituto, entro il mese di giugno, i redditi
da lavoro conseguiti nell’anno precedente.
La prima dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve essere
prodotta all’Istituto entro il 30 giugno 1996 per i redditi da
lavoro autonomo conseguiti nel 1995 dai titolari di pensione di
vecchiaia e di anzianita’ con decorrenza successiva al 1994 che
non abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e
di contribuzione per il diritto alla pensione richiesti per tale
anno, nonche’ dai titolari di assegni di invalidita’ e di trat-
tamenti di prepensionamento con decorrenza successiva al 1994.
Per la determinazione dell’importo della pensione da trattenere
per l’anno di riferimento del reddito occorre moltiplicare
l’importo della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero
di mesi di spettanza della pensione. Qualora l’attivita’ di
lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell’anno,
e tale circostanza risulti da idonea documentazione, la tratte-
nuta opera per i mesi di produzione del reddito.
L’importo di pensione non cumulabile deve essere trattenuto
direttamente sulla pensione, dandone adeguata comunicazione al
pensionato.
Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo non opera nei confronti dei titolari di pensione di
vecchiaia e per invalidita’ e dei titolari di pensione di
anzianita’ che abbiano compiuto l’eta’ per il pensionamento di
vecchiaia, nel caso in cui dall’attivita’ di lavoro autonomo
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
relativo al corrispondente anno (articolo 10, comma 2, del
decreto n.503).
7 – CUMULO DELLE PENSIONI CON I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione,
il trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni e’ equiparato alla retribuzione percepita
in costanza di rapporto di lavoro (articolo 7 della legge 26
febbraio 1982, n.54; messaggio n.11710 del 6 febbraio 1982,
allegato 2).
I trattamenti di integrazione salariale corrisposti agli operai
agricoli con contratto a tempo indeterminato, a carico della
Cassa per l’integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole, a norma dell’articolo 8 della legge 8 agosto
1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni,
soggiacciono alla stessa disciplina del cumulo con la pensione
prevista per le retribuzioni da lavoro prestato in qualita’ di
operaio agricolo.
Pertanto, gli anzidetti trattamenti di integrazione salariale
agricola sono integralmente cumulabili con:
– le pensioni di vecchiaia, qualunque sia la relativa decorrenza;
– i trattamenti di invalidita’, qualunque sia la relativa decor-
renza;
– le pensioni di anzianita’ con decorrenza compresa entro il
1994;
– le pensioni di anzianita’ con decorrenza successiva al 1994 i
cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione, per il diritto a pensione, entro il 1994.
I trattamenti di integrazione salariale agricola corrisposti agli
operai agricoli non sono cumulabili con le pensioni di anzianita’
aventi decorrenza successiva al 1994 i cui titolari abbiano
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto a pensione dopo il 1994. A far tempo dal mese successivo
a quello di compimento dell’eta’ pensionabile da parte del
titolare di pensione di anzianita’, i predetti trattamenti
diventano integralmente cumulabili con la pensione.
8 – SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ IN PRESENZA DI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
La corresponsione delle pensioni di invalidita’ aventi decorrenza
anteriore al 1 agosto 1984 e’ sospesa nei confronti dei pen-
sionati, di eta’ inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia, che percepiscano redditi da lavoro dipendente, con
esclusione dei trattamenti di fine rapporto lavoro comunque
denominati, e di reddito da lavoro autonomo o professionale o
d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contri-
buti previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trat-
tamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato
in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1
gennaio di ciascun anno.
La corresponsione della pensione di invalidita’ sospesa e’
ripristinata per gli anni in cui non si verificano le condizioni
di reddito che determinano la sospensione e comunque dal mese
successivo a quello di compimento dell’eta’ prevista per il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti (articolo 8
della legge 11 novembre 1983, n. 638).
La corresponsione della pensione di invalidita’, ricorrendo le
condizioni di eta’ e di reddito previste dalla legge, e’ sospesa,
a decorrere dal 1 febbraio 1991, anche nei confronti dei
pensionati di invalidita’ residenti all’estero (articolo 9-bis
della legge 11 novembre 1983, n.638; articolo 7, comma 2, della
legge n.407 del 1990).
La corresponsione della pensione di invalidita’ non e’ peraltro
sospesa nei confronti dei pensionati residenti all’estero occu-
pati in qualita’ di agenti non di ruolo alle dipendenze delle
Comunita’ europee da data anteriore al 1 febbraio 1991, a norma
del regolamento n.31 (CEE), n.11 (CEEA) dei Consigli, del 18
dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM,
CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive
modificazioni (articolo 9-bis della legge 11 novembre 1983,
n.638; articolo 7, comma 2, della legge n.407 del 1990; articolo
6, comma 8-bis, della legge n.236 del 1993; circolare n.558
R.C.V. del 3 aprile 1981).
9 – REVISIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PRESENZA DI REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
Nei confronti dei titolari di assegno di invalidita’ che
nell’anno solare precedente abbiano conseguito redditi da lavoro
dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, e redditi da lavoro autonomo o professionale
o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli con-
tributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in
vigore al 1 gennaio di ciascun anno, deve essere effettuato
l’accertamento sanitario di revisione (articolo 9, comma 1 della
legge 12 giugno 1994, n.222).
10 – INCOMPATIBILITA’ DELLA PENSIONE DI INABILITA’ CON I REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
La pensione di inabilita’ e’ incompatibile con i compensi per
attivita’di lavoro dipendente o autonomo svolto in Italia o
all’estero.
La pensione di inabilita’ e’, altresi’, incompatibile con
l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con
l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o
in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’assicu-
razione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro
trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel
caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompati-
bilita’, il pensionato e’ tenuto a darne immediata comunicazione
all’Istituto che revoca la pensione di inabilita’ sostituendola,
sempreche’ ne ricorrano le condizioni, con l’assegno di
invalidita’ con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell’incompatibilita’ stessa (articolo 2, comma 5,
della legge n.222).
11 – INCOMPATIBILITA’ DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E
DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
DIRETTI
I trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indenni-
ta’ di mobilita’ sono incompatibili, con effetto dal 15 dicembre
1992, con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’as-
sicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive
dell’assicurazione medesima, nonche’ delle gestioni dei lavora-
tori autonomi (articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
n. 236; circolari n. 9 del 12 gennaio 1993 e n. 150 del 6 luglio
1993).
Per i trattamenti di pensionamento anticipato l’incompatibilita’
con i trattamenti di disoccupazione e con l’indennita’ di mobi-
lita’ ha effetto dall’11 agosto 1991 (articolo 6, comma 8, della
legge n. 236; circolari n.9 e n.150).
All’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilita’, i lavoratori
che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidita’ devono
optare fra tali trattamenti e quello di mobilita’. In caso di
opzione a favore del trattamento di mobilita’ l’erogazione
dell’assegno o della pensione di invalidita’ resta sospesa per il
periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di
sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente
all’ammontare della relativa anticipazione (articolo 6, comma 7,
della legge n. 236 del 1993, come modificato dall’articolo 2,
comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451; circolare n. 178 del
9 giugno 1994).
Per la previgente normativa in materia di incumulabilita’ e
incompatibilita’ dei trattamenti pensionistici diretti con i
trattamenti di disoccupazione si fa rinvio alle leggi 3 giugno
1975, n. 160 (articolo 15); 21 dicembre 1978, n. 843 (articolo
29); 23 aprile 1981, n. 155 (articoli 16 e 18); 5 agosto 1981,
n.416 (articolo 37, comma 7); 22 dicembre 1984, n. 887 (articolo
10); 7 dicembre 1989, n. 389 (articolo 4).
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
D.P.R. 27 APRILE 1968, N.488
ARTICOLO 20
1. Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro
importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza
della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti
minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita’ liquidate a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’ la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e
degli esercenti attivita’ commerciali nonche’ di quelle liqui-
date a norma dell’articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n.903.
Non e’ altresi’ cumulabile la quota di pensione eventualmente
eccedente lire 100.000 mensili risultante dall’applicazione del
disposto del presente comma.
2. Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo di cui al
presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al
netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di
famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere
detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per
contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano
anche alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e’
esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da
parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al
successivo comma.
4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell’assi-
curazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia
ed i superstiti e’ esercitato il diritto di sostituzione da
parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le
disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione
limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
5. I titolari di pensione che svolgono attivita’ in qualita’ di
lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di gior-
nalieri di campagna ed assimilati e in qualita’ di lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle
norme di cui al presente articolo.
6. Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non
si applica alla tredicesima rata di pensione.
segue Allegato 1
LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.236
ARTICOLO 6, COMMA 8-BIS,
A decorrere dal 1 febbraio 1991, l’articolo 7, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n.407, non trova applicazione nei
confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio
alle dipendenze delle Comunita’ europee, a norma del regolamento
n.31 (CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come
modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n.259 del
Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni.
Allegato 2
I.N.P.S. MESSAGGIO N.11710 DEL 6.2.1982
D.G. SER. PREST. A.G.O.
MITTENTE: REP.IV
Ai VICE DIRETTORI GENERALI
Ai CAPI DEI SERVIZI E SEGRETERIE
Ai DIRIGENTI DELLE SEDI REGIONALI,
PROVINCIALI E ZONALI
e, per conoscenza,
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
E PROVINCIALI
OGGETTO: Equiparazione del trattamento di integrazione salariale
alla retribuzione ai fini dell’applicazione del divieto
di cumulo con la pensione
L’articolo 7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ha
stabilito che il trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni e’ equiparato alla retribu-
zione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
denze di terzi ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo
della pensione previsto dalle norme vigenti.
Con la norma suddetta viene ad essere normativamente sancito
quindi il criterio della incumulabilita’ della pensione con le
somme corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
tamente dall’Istituto, a titolo di integrazione salariale.
In conformita’ pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
articolo di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28 luglio 1981, dovranno
essere effettuate per le integrazioni salariali riferite a
periodi successivi al 1 gennaio 1982 le trattenute ex articolo
20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione dell’assicurazione generale
obbligatoria.
Analogamente dovra’ provvedersi per i pensionati di altri fondi,
casse o gestioni dell’Istituto, quando e’ prevista l’incumula-
bilita’ tra pensione e retribuzione, secondo le particolari
disposizioni vigenti nei regimi speciali.
Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro operanti
con la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
a carico dei propri dipendenti titolari di pensione devono
continuare ad essere effettuate anche nel corso del periodo di
integrazione salariale.
Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i datori di
lavoro comunicheranno l’importo giornaliero della trattenuta con
il modello allegato n.7 alla circolare n.52020 G.S. del 15
settembre 1979, cui dovra’ essere aggiunta, a cura dei datori di
lavoro, in attesa della ristampa del modulo medesimo, un’appo-
sita finca.
Inoltre l’avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra’ essere
completata con la seguente frase: “Con la firma stessa il
lavoratore non assoggettato a trattenuta dichiara altresi’ di
non percepire pensione”.
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO FASSARI
SOMMARIO
CUMULO DELLE PENSIONI
CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO
1 – CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE PENSIONI E ASSEGNI
DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DA LAVORO
1.1 – Criteri generali
1.2 – Esclusioni dal divieto di cumulo
2 – CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON I REDDITI DA LAVORO
2.1 – Criteri generali
2.2 – Esclusioni dal divieto di cumulo
2.3 – Equiparazione delle pensioni di anzianita’ alle pensioni di
vecchiaia al compimento dell’eta’ pensionabile
3 – CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DA LAVORO
4 – CUMULO DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A
NORMA DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863, E
DELL’ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
4.1 – Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma
dell’articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863
4.2 – Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma
dell’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223
5 – DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CUMULO DELLE PENSIONI CON I
REDDITI DA LAVORO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PENSIONE CON
DECORRENZA COMPRESA ENTRO L’ANNO 1994, NONCHE’ DEI TITOLARI
DI PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA’ CON DECORRENZA
SUCCESSIVA AL 1994 CHE HANNO MATURATO I REQUISITI DI ASSICU-
RAZIONE E DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 1994
5.1 – Disciplina del cumulo delle pensioni di vecchiaia e delle
pensioni o assegni di invalidita’ con i redditi da lavoro
vigente anteriormente al 1 gennaio 1994
5.2 – Disciplina del cumulo delle pensioni di anzianita’ con i
redditi da lavoro vigente anteriormente al 1 gennaio 1994
6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI
PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
6.1 – Quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente
6.1.1 – Pensionati assunti con contratti di lavoro a termine
6.2 – Quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo
6.3 – Pensionato che svolge attivita’ lavorativa dipendente o
autonoma all’estero
6.3.1 – Pensionato che svolge attivita’ lavorativa dipendente
all’estero
6.3.2 – Pensionato che svolge attivita’ lavorativa autonoma
all’estero
7 – CUMULO DELLE PENSIONI CON I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE
SALARIALE
8 – SOSPENSIONE DELLA PENSIONE DI INVALIDITA’ IN PRESENZA DI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
9 – REVISIONE DELL’ASSEGNO DI INVALIDITA’ IN PRESENZA DI REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
10 – INCOMPATIBILITA’ DELLA PENSIONE DI INABILITA’ CON I REDDITI
DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
11 – INCOMPATIBILITA’ DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE E
DELL’INDENNITA’ DI MOBILITA’ CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
DIRETTI
Al fine della trattenuta della pensione sul cedolino paga, risulta interessante il passo:
L’ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si determina moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga e fino ad un massimo:
– di 6 giornate in caso di paga settimanale;
– di 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
– di 13 giornate in caso di paga quindicinale;
– di 26 giornate in caso di paga mensile.
Qualora l’orario settimanale previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a 6, l’ammontare della trattenuta da effettuare per ogni settimana di lavoro si determina moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera per 6.
Per trattenere, sul cedolino paga, la pensione ad un part time orizzontale, bisogna effettuare il calcolo ad ore come descritto nel passo della circolare Inps 91/1995:
Nel caso di lavoro a part time orizzontale il datore di lavoro deve determinare la trattenuta settimanale da effettuare sulla retribuzione moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6, dividendo il prodotto per il numero delle ore corrispondenti al normale orario settimanale e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.