Gli Stati Parti della presente Convenzione,
Guidati dall’interesse del rafforzamento della pace e desiderosi di contribuire ad arrestare la corsa agli armamenti, a realizzare un disarmo generale e completo sotto un controllo internazionale rigoroso ed efficace, nonché a preservare l’umanità dal pericolo di veder utilizzati nuovi metodi di guerra,
Decisi a proseguire i negoziati al fine di realizzare degli effettivi progressi verso nuove misure nel campo del disarmo,
Riconoscendo che il progresso della scienza e della tecnica può aprire delle nuove possibilità per quanto riguarda la modificazione dell’ambiente,
Ricordando la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972,
Consapevoli del fatto che l’utilizzazione delle tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici potrebbe migliorare i rapporti fra l’uomo e la natura e contribuire a proteggere ed a migliorare l’ambiente per il bene delle generazioni presenti e future,
Riconoscendo, tuttavia, che l’utilizzazione di tali tecniche a fini militari o ad ogni altro scopo ostile potrebbe avere degli effetti estremamente pregiudizievoli per il benessere dell’uomo,
Desiderosi di vietare efficacemente l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, al fine di eliminare i pericoli che tale utilizzazione presenta per l’umanità ed affermando la loro volontà di operare per la realizzazione di tale obiettivo,
Desiderosi inoltre di contribuire al rafforzamento della fiducia tra le nazioni e ad un nuovo miglioramento della situazione internazionale, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Hanno convenuto quanto segue :
Articolo I.
1. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non utilizzare a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, tecniche di modifica dell’ambiente che abbiano effetti diffusi, durevoli o gravi, in quanto mezzi che causano distruzioni, danni, pregiudizi ad ogni altro Stato parte.
2. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna a non aiutare, incoraggiare od incitare alcuno Stato o gruppo di Stati od organizzazione internazionale a svolgere attività contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo II.
Ai fini dell’articolo I, l’espressione “tecniche di modifica dell’ambiente” indica qualsiasi tecnica che abbia per scopo la modificazione – grazie ad una deliberata manipolazione di processi naturali – della dinamica, della composizione o della struttura della Terra ivi compresi i suoi complessi biotici, la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera ovvero lo spazio extra atmosferico.
Articolo III.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non vietano l’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici e non pregiudicano i principi generalmente riconosciuti e le norme applicabili del diritto internazionale relativi ad una tale utilizzazione.
2. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a facilitare uno scambio, il più completo possibile, di informazioni scientifiche e tecniche sull’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici ed hanno diritto a partecipare a tale scambio. Gli Stati Parti che sono in grado di farlo dovranno contribuire, a titolo individuale od unitamente ad altri Stati od organizzazioni internazionali, ad una cooperazione internazionale economica e scientifica al fine della protezione, del miglioramento e dell’utilizzazione pacifica dell’ambiente, tenuto debito conto delle necessità delle regioni del mondo in via di sviluppo.
Articolo IV.
Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterrà opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attività in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.
Articolo V.
1. Gli Stati Parti della presente Convenzione si impegnano a consultarsi reciprocamente ed a collaborare fra di loro per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere relativamente agli obiettivi della presente Convenzione o all’applicazione delle sue disposizioni. Le attività di consultazione e di collaborazione previste dal presente articolo possono inoltre essere intraprese grazie ad adeguate procedure internazionali nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in conformità della sua Carta. Tali procedure internazionali possono comprendere i servizi di organizzazioni internazionali appropriate, nonché quelli di un comitato consultivo di esperti, come previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ai fini enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario, nel mese che seguirà la ricezione di una domanda proveniente da uno Stato Parte, convocherà un comitato consultivo di esperti. Ogni Stato Parte può designare un esperto in seno a detto comitato, le cui funzioni ed il cui regolamento interno sono enunciati nell’allegato, che costituisce parte integrante della Convenzione. Il comitato consultivo comunicherà al Depositario un riassunto delle proprie constatazioni di fatto ove figureranno tutti i giudizi ed informazioni presentati al comitato nel corso delle sue deliberazioni. Il Depositario distribuirà il riassunto a tutti gli Stati parti.
3. Ogni Stato parte della presente Convenzione che abbia motivi di ritenere che un altro Stato Parte agisca in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione può presentare un reclamo presso il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale reclamo deve essere accompagnato da tutte le informazioni pertinenti nonché da tutti gli elementi di prova possibili a conferma della sua validità.
4. Ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna a collaborare ad ogni inchiesta che il Consiglio di Sicurezza potrebbe intraprendere, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, sulla base del reclamo ricevuto dal Consiglio. Quest’ultimo comunica i risultati dell’inchiesta agli Stati Parti.
5. Ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna a venire in aiuto o a fornire il proprio appoggio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, ad ogni Stato Parte che ne faccia richiesta se il Consiglio di Sicurezza decide che la detta Parte ha subìto un danno o rischia di subirlo in conseguenza di una violazione della Convenzione.
Articolo VI.
1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al Depositario che lo comunicherà senza indugio a tutti gli Stati Parti.
2. Un emendamento entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione che l’avranno accettato, a partire dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione da parte di una maggioranza degli Stati Parti. In seguito, esso entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
Articolo VII.
La presente Convenzione ha una durata illimitata.
Articolo VIII.
1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parti della Convenzione, a Ginevra (Svizzera). Tale Conferenza esaminerà il funzionamento della Convenzione al fine di assicurarsi che i suoi obiettivi e le sue disposizioni sono in via di realizzazione; essa esaminerà in particolare l’efficacia delle disposizioni del paragrafo 1 dell’art. I per eliminare i pericoli di un’utilizzazione di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile.
2. In seguito, ad intervalli non inferiori a cinque anni una maggioranza degli Stati Parti della presente Convenzione potrà, sottoponendo al Depositario una proposta a tale scopo, ottenere la convocazione di una Conferenza che abbia gli stessi obiettivi.
3. Ove non sia stata convocata alcuna conferenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo nei dieci anni successivi al termine di una precedente conferenza, il Depositario chiederà il parere di tutti gli Stati Parti della presente Convenzione in merito alla convocazione di una tale conferenza. Ove un terzo degli Stati Parti o dieci di essi, con prevalenza del numero minore tra i due, risponda affermativamente, il Depositario adotterà immediatamente delle misure per indire la conferenza.
Articolo IX.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.
2. La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore successivamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di venti Governi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione quest’ultima entrerà in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. Il Depositario informerà senza indugio tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o che vi avranno aderito, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore della presente Convenzione, di tutti gli emendamenti ad essa relativi nonché della ricezione di ogni altra comunicazione.
6. La presente Convenzione sarà registrata dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo X.
La presente Convenzione, i cui testi francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie debitamente certificate conformi ai Governi degli Stati che avranno firmato la Convenzione o che vi avranno aderito.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma a Ginevra il diciotto maggio millenovecentosettantasette.
Allegato alla Convenzione
Comitato consultivo di esperti
1. Il comitato consultivo di esperti si assumerà il compito di compiere le constatazioni di fatto appropriate e di fornire dei pareri tecnici concernenti ogni problema che venga sollevato, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo V della presente Convenzione, dallo Stato parte che richiede la convocazione del comitato.
2. I lavori del comitato consultivo di esperti saranno organizzati in modo da permettergli di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 del presente allegato. Il comitato prenderà le decisioni su questioni procedurali relative all’organizzazione dei suoi lavori se possibile all’unanimità, ma, in caso contrario, alla maggioranza dei suoi membri presenti e votanti. Non si procederà a votazioni su questioni di merito.
3. Il Depositario o il suo rappresentante eserciterà le funzioni di Presidente del comitato.
4. Ogni esperto può essere assistito al momento delle sedute da uno o più consulenti.
5. Ogni esperto avrà il diritto, per il tramite del presidente, di chiedere agli Stati ed alle Organizzazioni internazionali le informazioni e l’assistenza che riterrà auspicabili per permettere al comitato di svolgere il proprio compito.
Accordi interpretativi
Relativamente all’articolo I
Il comitato ha convenuto che, ai fini della presente Convenzione, i termini “diffusi”, “durevoli” e “gravi” s’interpretano come segue:
a) per “diffusi” s’intendono gli effetti che interessano una superficie di più centinaia di chilometri quadrati;
b) per “durevoli” s’intendono gli effetti che permangono parecchi mesi, ovvero circa una stagione;
c) per “gravi” s’intendono gli effetti che provocano una perturbazione o un danno serio o ingente per la vita umana, le risorse naturali ed economiche, o altri beni.
S’intende altresì che l’interpretazione di cui sopra riguarda esclusivamente la presente Convenzione e non intende pregiudicare in alcun modo l’interpretazione di detti termini o di termini analoghi qualora essi siano usati nell’ambito di un qualsivoglia altro accordo internazionale.
Relativamente all’articolo II
Il Comitato ha convenuto che gli esempi qui di seguito riportati sono esempi di fenomeni che potrebbero essere provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II della Convenzione: terremoti; tsunami; sconvolgimenti dell’equilibrio ecologico di una regione; alterazione delle condizioni atmosferiche (nubi, precipitazioni, cicloni di diversi tipi, tornadi); alterazione delle condizioni climatiche, delle correnti oceaniche, dello strato ozonico o della ionosfera.
S’intende altresì che tutti i fenomeni sopra elencati, quando siano provocati mediante l’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, sono ritenuti o possono essere ragionevolmente ritenuti suscettibili di avere come risultato probabile danni, distruzioni o pregiudizi diffusi, durevoli o gravi. Sarebbe dunque vietato l’uso, a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, di tecniche di modifica dell’ambiente, quali definite dall’articolo II, volte a provocare detti fenomeni in quanto mezzi per causare danni, distruzioni o pregiudizi a un altro Stato parte.
Si conviene, inoltre, che l’elenco di esempi riportati qui sopra non è esaustivo. Se del caso, si potrebbero aggiungere altri fenomeni provocati dall’uso di tecniche di modifica dell’ambiente quali definite dall’articolo II. Il fatto che tali fenomeni non figurano nell’elenco non significa affatto che l’impegno assunto giusta l’articolo 1 non è applicabile a detti fenomeni, sempreché questi ultimi corrispondano ai criteri enunciati nel presente articolo.
Relativamente all’articolo III
Il Comitato ha convenuto che la presente Convenzione non si occupa di stabilire se un dato uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini pacifici sia o no conforme ai principi generalmente riconosciuti e alle norme applicabili del diritto internazionale.
Relativamente all’articolo VIII
Il Comitato ha convenuto che, in occasione di una conferenza delle parti tenuta conformemente all’articolo VIII, si possono esaminare anche proposte volte ad emendare la Convenzione. S’intende altresì che, se possibile, ogni proposta d’emendamento siffatta dovrà essere sottoposta al Depositario almeno 90 giorni prima dell’inizio della conferenza.
Aggiornato il
11/09/2020
Fonte:
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sul-divieto-delluso-di-tecniche-di-modifica-dellambiente-a-fini-militari-e-ad-ogni-altro-scopo-ostile-1976/116 [come da accesso del 27mag2023]
L’Italia ha firmato la Convenzione a Ginevra il 18 maggio 1977 e l’ha ratificata con la legge n. 962 del 29 novembre 1980.