decreto 30 ottobre 2007 – Comunicazioni obbligatorie telematiche

DECRETO 30 Ottobre 2007

 

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoropubblici e privati ai servizi competenti. 

IL MINISTRO DEL LAVORO                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                     IL MINISTRO PER LE RIFORME                         E LE INNOVAZIONI                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006,n. 296 “Legge Finanziaria 2007”; Visto l’art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi’ comemodificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159- Codice dell’amministrazione digitale; Visto   l’accordo in Conferenza unificata dell’11 luglio 2002,concernente “Linee guida per rendere operativo in tempi brevi ilsistema informativo lavoro (SIL)”; Acquisito il parere dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) edell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale deilavoratori (ISFOL), ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007; Considerato che ai sensi dell’art. 4-bis, commi 6-ter e 7 deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazionie integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioniobbligatorie   dei   datori   di   lavoro   e   delle   imprese   disomministrazione, le modalita’ di trasferimento dei dati nonche’ itempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici eprivati   debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizicompetenti; D’intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.                             Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per:   a) “modulo”, modello in base al quale, ai fini degli adempimentidegli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essereredatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);   b) “Unificato Lav”, il modulo per le comunicazioni obbligatoriedei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli entipubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all’art.9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successivemodificazioni ed integrazioni; di cui all’art. 21, comma 1 dellalegge   29 aprile   1949, n. 264, e successive modificazioni edintegrazioni;   all’art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;   c) “Unificato Somm”, il modulo per le comunicazioni obbligatoriedelle agenzie di somministrazione, di cui all’art. 4-bis, comma 4 deldecreto   legislativo   21 aprile   2000,   n.   181,   e successivemodificazioni ed integrazioni;   d) “Unificato Urg”, il modulo per le comunicazioni di assunzioneeffettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cuiall’art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;   e) “Unificato VARDatori”, il modulo per la comunicazione divariazione della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o diramo di essa, di cui all’art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ede-quinques   del   decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 esuccessive modificazioni ed integrazioni;   f) “servizi competenti”, i servizi di cui all’art. 1, comma 2,lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;   g) “soggetti obbligati”, i datori di lavoro privati, gli entipubblici economici, le pubbliche amministrazioni;   h) “soggetti   abilitati”, i soggetti obbligati direttamente,nonche’ gli organismi che ai sensi della normativa vigente possonoeffettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo lemodalita’ stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;   i) “sede operativa”, la sede legale o altra sede individuatadalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni dicui al presente decreto;   j) “servizi   informatici”, le procedure applicative messe adisposizione   dai servizi competenti ai soggetti abilitati perconsentire   la trasmissione informatica dei moduli, secondo lemodalita’ stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, inconformita’ a quanto previsto al comma 1-bis dell’art. 71, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni edintegrazioni;   k) “data   certa di trasmissione”, la data risultante dallaprocedura di validazione temporale attestante il giorno e l’ora incui il modulo e’ stato ricevuto dai servizi informatici di cui allaprecedente lettera j).

Art. 2.                 Finalita’ ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per latrasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori dilavoro   pubblici e privati ai servizi competenti, al fine diassicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del Sistema InformativoLavoro su tutto il territorio nazionale. 2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informaticinecessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli,assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presentedecreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano allecomunicazioni di cui all’art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge27 dicembre 2006, n. 296 – legge Finanziaria 2007.

Art. 3.                Adozione dei moduli di comunicazione 1. Sono adottati i moduli “Unificato-Lav”, “Unificato-Somm”, e”Unificato-VARDatori” di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C,secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato D e ilformato   di   trasmissione di cui all’allegato E. Gli allegaticostituiscono parte integrante del presente decreto. 2. E’ adottato il modulo “Unificato Urg” di cui allegato F per lecomunicazioni sintetiche d’urgenza da effettuare entro il giornoantecedente ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge28 novembre   1996, n. 608, cosi’ come modificato dall’art. 1,comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altromodello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4.                      Modalita’ di trasmissione 1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono esseretrasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici residisponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con lemodalita’ di cui al presente comma soddisfano i requisiti della formascritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella deldocumento originale. 2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli e’consentita anche con modalita’ diverse, purche’ idonee a documentarela data certa di trasmissione. 3. La trasmissione del modulo “Unificato Urg”, di cui all’art. 3,comma 2 e’ consentita anche con la modalita’ di cui al successivocomma 6. 4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei serviziinformatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante ladata e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, chefa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento dilegge. 5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, chenon consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizicompetenti   rilasciano   su   richiesta   degli interessati idoneadocumentazione attestante l’adempimento. 6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligatisono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sinteticad’urgenza, utilizzando il modulo “Unificato Urg” ad un fax servicemesso a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenzasociale o dalle regioni; resta fermo l’obbligo di invio dellacomunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utilesuccessivo. 7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sulproprio   sito telematico www.lavoro.go.it l’elenco dei serviziinformatici.

Art. 5.                 Pluriefficacia della comunicazione Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambitoterritoriale e’ ubicata la sede di lavoro sono valide ai findell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti deglienti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:   a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38;   b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16luglio 1947, n. 708.

Art. 6.                 Modalita’ di trasferimento dei dati 1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6 del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall’art. 1,comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro edella previdenza sociale le comunicazioni con le modalita’ tecnicheindicate nell’allegato G, che costituisce parte integrante delpresente decreto. 2. Le modifiche all’allegato tecnico di cui al comma precedenteverranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalita’ previstedalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell’art. 71, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni edintegrazioni. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra lepredette comunicazioni all’Istituto nazionale di previdenza sociale(INPS), all’Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sullavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive oesclusive, nonche’ alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo(UTG), nell’ambito del sistema pubblico di connettivita’ e nelrispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all’art. 71,comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7.                             Abrogazioni A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:   a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedel 20 dicembre 1995, concernente l’adozione del modello C/ASS;   b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socialedel 1° settembre 1999, concernente l’adozione del modulo denominato”Modello Unificato – Temp”.

Art. 8.                         Regime transitorio 1.   I   soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare lecomunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili iservizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di undominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale. 2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatichedei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere imoduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorredal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedenteart. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramitedei servizi informatici. 3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provinciaautonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorronodalla data del l° dicembre 2008.

Art. 9. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo lapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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DECRETO 30 Ottobre 2007. Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoropubblici e privati ai servizi competenti.                

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it