Riposi orari del padre in caso di congedo di maternità e/o parentale della madre
Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’interpretazione della lettera b) dell’ art. 40 del D.L.vo n. 151/2001, che, com’è noto, riconosce al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi in questione “in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga”.
In particolare, è stato chiesto se sia riconoscibile, in favore del padre lavoratore dipendente, il diritto a godere di tali riposi per il primo figlio durante le fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentele per il secondo nato.
Nel ribadire l’impossibilità per il padre di utilizzare i riposi in oggetto nello stesso periodo in cui la madre fruisca del congedo di maternità e/o parentele per lo stesso bambino (v. circolare n. 8/2003), va precisato che, la previsione di cui alla predetta lettera b) dell’art. 40 T.U. sulla maternità deve, invece, considerarsi comprensiva dell’ipotesi in cui la madre non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento.
La soluzione prospettata appare del resto conforme alla ratio dell’art. 41 T.U., il quale prevede che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo giornaliero, come del resto tutti gli istituti a tutela della maternità e della paternità infatti, hanno come obiettivo quello di garantire tutte le cure fisiche ed affettive necessarie al bambino, cure che richiedono, ovviamente, tempi maggiori laddove debbano essere rivolte a più soggetti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Art 39 D.Lgs 151/2001
Riposi giornalieri della madre. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
In vigore dal 27/04/2001
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unita’ produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 40 D.Lgs. 151/2001
Riposi giornalieri del padre. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
In vigore dal 27/04/2001
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.