OGGETTO: Lavoro agile. Fruizione frazionata dei permessi brevi. Chiarimenti.
Si fa riferimento al comunicato del 24 aprile u.s. con il quale codesta Organizzazione lamenta l’interpretazione non rispondente alla tutela dei diritti riconosciuti in favore del personale che questa Amministrazione avrebbe fornito in ordine alla tematica della fruibilità frazionata ad ore dei permessi durante il lavoro agile.
A riguardo appare necessario precisare che con la nota di questa Direzione prot. 6964 del 22 aprile u.s., nonché con la nota ivi richiamata prot. 10315, sono state rappresentate – evidentemente in modo non sufficientemente chiaro – le ragioni per le quali può ritenersi senz’altro fruibile in modo frazionato il permesso durante il lavoro agile.
Se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per
sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie
valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile.
Diversamente, ove si ritenga che l’esigenza personale potrà essere soddisfatta durante la propria modulazione organizzativa dell’attività lavorativa, non sarà necessario ricorrere allo strumento del permesso orario.
Come ribadito nelle note citate, detta interpretazione è posta a tutela della flessibilità di cui gode il lavoratore durante il lavoro agile, cui è connaturata l’autorganizzazione e dunque la conciliazione vita-lavoro.
Ove detta conciliazione non risulti possibile potrà perciò esercitarsi il diritto alla fruizione frazionata del permesso.
File pdf: ispettorato nazionale lavoro nota 7152_2021