ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I SETTORI INDUSTRIALI

ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E IL RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I SETTORI INDUSTRIALI.

In Milano,

tra

• la Confederazione Generale dell’Industria Italiana;

e

• la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e l’Unione Italiana del Lavoro;

le parti, riconosciuta l’opportunità di restituire alla retribuzione dei lavoratori dell’industria maggiore chiarezza e normalità provvedendo all’unificazione di una sola voce retributiva delle attuali paghe basi, delle indennità di contingenza, delle quote di rivalutazione introdotte dagli accordi 5 agosto 1949 e 7 dicembre 1950 e dell’indennità di caropane base, nonché di realizzare un organico riassetto delle retribuzioni risultanti da tale conglobamento mediante il loro raggruppamento in apposite zone retributive; convinte della necessità di non ritardare ulteriormente, almeno nella loro parte essenziale, l’attuazione dei provvedimenti già concordati onde ottenere la maggiore possibile distensione dei rapporti di lavoro nell’ambito delle aziende;

Addivengono al presente accordo:

Art. 1
(NUOVE RETRIBUZIONI UNIFICATE)

Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali e che appartengono al gruppo merceologico “A”, le retribuzioni minime contrattuali unificate per il manovale comune di età superiore ai 20 anni ottenute dal conglobamento delle paghe basi, delle indennità di contingenza e delle indennità di caropane base di lire 20, sono quelle indicate per ciascuna zona nella tabella “1” allegata al presente articolo.

Le retribuzioni minime contrattuali per le altre qualifiche operaie, comprensive delle quote di rivalutazione, nonché per le qualifiche speciali ed impiegatizie, saranno ulteriormente fissate dalle organizzazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, età e sesso nelle varie zone e definita la sistemazione dei gruppi merceologici “B” e “C”.

I rapporti di cui al comma precedente (unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con le distinzioni per età e per sesso) saranno fissati al livello necessario affinché l’importo risultante non sia inferiore in alcun caso all’importo in atto per la corrispondente qualifica nelle province che fanno parte della zona.

In ogni caso detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall’accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di variazione della contingenza.

Fonte:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZ3uGtidX2AhWGS_EDHccKDnkQFnoECAwQAQ&url=http%3A%2F%2Fdigilander.libero.it%2Fcgil3palermo%2FAccordi%2520%2520per%2520il%2520conglobamento%2520della%2520contingenza%2520sulle%2520%2520retribuzioni.doc&usg=AOvVaw0ejP9jrl69Y0zWjQ00AtiZ

Note:
Tale accordo è stato esteso erga omnes con D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1452 – G.U. n. 301 del 9 dicembre 1960.

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it