ACCORDO INTERCONFEDERALE 25 GENNAIO 1975 PER L’UNIFICAZIONE DEL “PUNTO” DI CONTINGENZA

Addì, 25 gennaio 1975 in Roma,

tra

  • la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, rappresentata dal

    e

  • la Federazione CGIL, CISL, UIL, rappresentata da i Segretari Generali Sigg.: …

 

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Addì, 25 gennaio 1975 in Roma,

tra

  • la Confederazione Generale dell’Industria Italiana, rappresentata dal …;

e

  • la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CISAL, rappresentata dal …;

  • la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori CISNAL, rappresentata dal …;

  • la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro CONFAIL, rappresentata dal …;

Ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce una efficace salvaguardia delle retribuzioni reali percepite dai lavoratori;

Considerato il notevole accentuarsi del movimento inflazionistico e la prospettata esigenza di assicurare un miglior sostegno ai redditi di lavoro più bassi e pertanto più esposti alle conseguenze dell’aumento del costo della vita; rilevato che, con le modifiche concordate, il funzionamento del meccanismo della scala mobile risulta più favorevole ai lavoratori;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

(DECORRENZA DELL’ACCORDO E BASE DELL’INDICE)

A decorrere dal trimestre di rilevazione novembre 1974- gennaio 1975 l’indice nazionale del costo della vita elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica ai fini del sistema di scala mobile secondo le norme di cui al protocollo n. 1 annesso all’accordo interconfederale del 15 gennaio 1957, verrà calcolato assumendo come base = 100 le spese della famiglia-tipo del trimestre agosto-ottobre 1974.

Restano in vigore tutte le altre norme di cui al citato protocollo, integrato da quanto stabilito con l’accordo di modifica del 25 gennaio 1968 per il calcolo della spesa del capitolo “abitazione”.

Il primo scatto dell’indennità di contingenza secondo le norme di cui al presente articolo va in vigore dal trimestre febbraio-aprile 1975 tenendo conto delle variazioni che l’indice del costo della vita del trimestre novembre 1974-gennaio 1975 presenterà rispetto alla base = 100 (agosto-ottobre 1974).

Art. 2

(VALORE DEL PUNTO)

In correlazione con la nuova base dell’indice specificata all’art. 1 i valori del punto fissati nell’accordo interconfederale 29 luglio 1963 verranno rivalutati moltiplicando per il coefficiente 2,52.

Le differenze che i valori del punto di ciascuna categoria così rivalutati presentano rispetto al livello massimo verranno ridotte con le seguenti cadenze e percentuali:

  • per i punti che scatteranno dall’1 febbraio 1975, del 25 per cento della differenza;

  • per i punti che scatteranno dall’1 febbraio 1976, un ulteriore 30 per cento della stessa differenza;

  • per i punti che scatteranno dall’1 agosto 1976 di un ulteriore 20 per cento della stessa differenza.

I punti che scatteranno dall’1 febbraio 1977 raggiungeranno per tutte le categorie il suddetto valore massimo.

Per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 50, escluse quelle del settore edile (per le quali si fa riferimento allo specifico accordo tra l’ance e le organizzazioni di categoria dei lavoratori riportato in nota, le riduzioni da approntare nella seconda e nella terza tappa saranno ambedue del 25 per cento.

Pertanto le variazioni dell’indice nazionale determineranno gli scatti dell’indennità di contingenza sulla base dell’indice arrotondato e dei nuovi valori mensili quali risultano dalla tabella allegata.

I valori di cui alla tabella stessa sono ragguagliati a mese e sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme dei rispettivi contratti di lavoro.

Considerato che nella precedenti regolamentazione gli importi erano ragguagliati a giornata, il passaggio al ragguaglio a mese deve avvenire senza che ne derivino benefici o perdite per le parti.

Chiarimento a verbale

Per i settori merceologici che hanno dato adempimento all’art. 5 dell’Accordo Interconfederale 21 marzo 1951, determinando particolari valori del punto, successivamente rivalutati secondo quanto disposto dall’art. 4 dell’Accordo Interconfederale 15 gennaio 1957, i suddetti valori verranno riproporzionati per tener conto del cambiamento della base dell’indice, moltiplicando per il coefficiente 2,52.

Le eventuali differenze in meno rispetto al livello massimo interconfederale verranno progressivamente annullate con le modalità previste al precedente art. 2.

Nota:

“tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, in relazione all’accordo interconfederale 25 gennaio 1975, stipulato tra le rispettive confederazioni e concernente l’indennità di contingenza, si conviene quanto segue:

In conformità allo indirizzo comune delle parti sottoscritte di assicurare la parità di trattamento economico ai lavoratori e la parità di oneri previdenziali a carico delle imprese, indipendentemente dalle dimensioni e qualificazione giuridica delle imprese, stanti le caratteristiche proprie del settore dell’edilizia, non sarà data applicazione all’ultimo comma dell’art. 2 dell’Accordo Interconfederale in premessa” (ora quarto comma del presente testo definitivo)

…(omissis)…

Art. 3

(CONGLOBAMENTO)

Le parti convengono che le indennità di contingenza in vigore al 31 gennaio 1975, pari a 103 punti, verranno conglobate nei minimi di paga o stipendio base di ciascun settore in sede di rinnovo dei rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria.

L’operazione di conglobamento dovrà avvenire senza benefici né perdite per le parti.

Art. 4

(COORDINAMENTO E COMPETENZE IN MATERIA DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA E SCALA MOBILE)

Restano in vigore, in quanto non espressamente modificate con il presente accordo, le norme dell’Accordo Interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni e successive modifiche.

Le parti congiuntamente confermano che la materia della indennità di contingenza nei suoi aspetti economici e normativi è regolata esclusivamente dal presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 5

(ASSEGNI FAMILIARI)

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di aumentare del 20 per cento le attuali misure degli assegni familiari per coniuge e figli, utilizzando a tal fine l’attivo di bilancio della gestione della cassa unica assegni familiari e adeguando, se necessario, il contributo a carico della produzione per assicurare l’equilibrio della gestione industria.

Art. 6

(ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE)

A decorrere dall’1 febbraio 1975 verrà corrisposto a tutti i lavoratori dei vari settori industriali l’importo mensile lordo di lire 12.000, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione.

Con riferimento ai vari istituti contrattuali ed ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti, le parti convengono che detto importo sia considerato utile ai soli effetti della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell’indennità di preavviso e di anzianità nonché dei permessi retribuiti.

Art. 7

(CLAUSOLA DI GARANZIA)

Ove condizioni meno onerose di quelle previste dal presente accordo venissero concordate con altre associazioni di datori di lavoro del settore industriale esse si intenderanno automaticamente estese alle aziende industriali aderenti alle associazioni rappresentate dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana.

Art. 8

(DURATA)

Il presente accordo avrà durata fino al 31 dicembre 1977 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di 6 mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro il termine indicato esso si intenderà prorogato di anno in anno fermo restando il preavviso suddetto.

Procedura per il calcolo dei nuovi valori del punto di contingenza secondo l’accordo 25 gennaio 1975

  1. i valori giornalieri dei punti ex accordo 29 luglio 1963 vengono moltiplicati per 2,52 (lasciando 2 decimali arrotondati sul terzo).

  1. si calcolano le differenze che ciascun valore presenta rispetto al valore massimo (£. 91,8 uguale £. 36,46 per 2,52).

  1. di tali differenze si calcolano il 25 per cento, il 55 per cento, il 75 per cento.

  1. gli importi calcolati nella fase n. 3 vengono aggiunti a quelli della fase n. 1 per ottenere rispettivamente gli importi:

    1. dall’1 febbraio 1975;

    2. dall’1 febbraio 1976;

    3. dall’1 agosto 1976.

Per le piccole aziende si ripete l’operazione n. 3, modificando la seconda percentuale (50 per cento anziché 55 per cento).

  1. i risultati dell’operazione di cui alla fase precedente vengono moltiplicati per 26 per ottenere i valori mensili (arrotondamento alla lira).

Valori unitari del punto dell’indennità di contingenza alle diverse tappe previste dall’accordo interconfederale 25 gennaio 1975

(parte di testo non memorizzata)…

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ACCORDO INTERCONFEDERALE 25 GENNAIO 1975 PER L'UNIFICAZIONE DEL "PUNTO" DI CONTINGENZA
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ACCORDO INTERCONFEDERALE 25 GENNAIO 1975 PER L'UNIFICAZIONE DEL "PUNTO" DI CONTINGENZA

Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “ACCORDO INTERCONFEDERALE 25 GENNAIO 1975 PER L’UNIFICAZIONE DEL “PUNTO” DI CONTINGENZA”
  1. EDR Elemento distinto della retribuzione

    Nell’articolo 6 viene specificato che l’edr rileva per 13 mensilità. Si arguisce che la quattordicesima nno comprende euro 10,33 dell’edr.

    Art. 6
    (ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE)

    A decorrere dall’1 febbraio 1975 verrà corrisposto a tutti i lavoratori dei vari settori industriali l’importo mensile lordo di lire 12.000, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione.

    Con riferimento ai vari istituti contrattuali ed ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti, le parti convengono che detto importo sia considerato utile ai soli effetti della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, dell’indennità di preavviso e di anzianità nonché dei permessi retribuiti.

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