DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMA QUALITA'
DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL
PROCESSO
PRODUTTIVO
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA
INFORMATICA
Circolare n. 146
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali centrali e
periferici dei rami professionali
Ai Primari coordinatori generali e
Primari medico legali
e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
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PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEL
PROCESSO
PRODUTTIVO
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INFORMATICA
Roma, 15 luglio 1996 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 146 Ai Coordinatori generali centrali e
periferici dei rami professionali
Ai Primari coordinatori generali e
Primari medico legali
e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di Fondi, Gestioni e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
All. n. 7
OGGETTO: REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA
TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME
INTERNAZIONALE
SOMMARIO: Il nuovo iter procedurale delle domande in regime inter-
nazionale modifica ed integra il precedente. Il nuovo iter, oltre a
tener conto delle modifiche intervenute nel tempo, supera la con-
cezione del precedente (domande distinte a seconda della residenza
del richiedente) ed accorpa gli adempimenti di carattere generale,
valevoli per tutte le domande, descrivendo gli adempimenti succes-
sivi a seconda del tipo di domanda.
PREMESSA
La piena attuazione del decentramento organizzativo dell'area
internazionale e la conseguente maggiore esperienza acquisita dagli
uffici sul piano procedurale ha comportato l'esigenza di una revi-
sione e razionalizzazione dell'iter istruttorio cosi' come era stato
definito con la circolare n. 131 del 10.6.93 (1).
In questo quadro si e' ritenuto piu' aderente alle esigenze o-
perative superare lo schema precedente - che comportava, tra l'al-
tro, una netta separazione dei flussi a seconda della residenza
dell'interessato - attraverso l'accorpamento degli adempimenti di
carattere generale (da effettuarsi in ogni caso) ed una distinzione
dei compiti specifici basata essenzialmente sul tipo di richiesta
avanzata dall'interessato e sulle conseguenti differenti operazioni
nei confronti degli interlocutori esteri.
Sono stati, in particolare, individuati quattro diversi flussi
procedurali:
a) domanda di sola pensione italiana
b) domanda di pensione italiana ed estera
c) domanda di sola pensione estera
d) domanda di ricostituzione
La revisione procedurale - per la quale si e' anche fatto ri-
corso agli apporti di esperti delle Sedi regionali Calabria, Lazio
e Marche - ha costituito l'occasione:
- per integrare nel nuovo iter alcune istruzioni modificative del
precedente iter emanate con Circolare 204 dell'1.7.94 (2) e con
Messaggi n. 5643 dell'11.5.95 (all. 6) e n. 12586 del 20.6.95
(all.7);
- per attribuire maggior rilievo ad alcuni adempimenti di carat-
tere tecnico in modo da facilitare la gestione a livello operativo
dell'archivio EAD75/CI81;
- per eliminare le lettere interlocutorie di cui ai modelli
CI15/A e CI15/B;
- per meglio precisare la competenza delle Sedi in ordine alle
domande presentate da residenti all'estero in particolar modo per
le domande di coloro che gia' beneficiano di una pensione italiana
(bititolari), e per le domande di coloro che non sono nati in
Italia e possono far valere in Italia il solo servizio militare.
NUOVO ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
IN REGIME INTERNAZIONALE
1. ISTRUTTORIA PRELIMINARE (DA EFFETTUARE PER OGNI TIPO DI DOMANDA)
1.1 PRIMO ESAME DELLA DOMANDA
La domanda di pensione, appena ricevuta, viene timbrata in
arrivo e l'addetto, accertato che il richiedente ha svolto un'at-
tivita' lavorativa in un Paese convenzionato con l'Italia attraverso
il riscontro nelle specifiche voci della domanda stessa,provvede a:
- contraddistinguere la domanda con l'apposito timbro "Regime
internazionale";
- accertare eventuali precedenti attraverso la consultazione
dell'archivio CIRE e/o dell'ARCHIVIO STORICO CI81 (vedi Msg.
n.19104 del 26/7/94 all. 1), la titolarita' di eventuale pensio-
ne italiana attraverso la consultazione dell'archivio GAPE e
dell'archivio CASPEN (vedi Circolare 59 dell'11 marzo 1996
trasmessa con Msg. n. 14721 del 12.3.96) e, per i residenti in
Italia, la titolarita' di eventuale pensione a carico di alcuni
Stati della CEE attraverso la consultazione dell'archivio APES
(3);
- individuare l'oggetto della richiesta o il motivo dell'apertura
d'ufficio della domanda (per le Convenzioni bilaterali una
domanda di pensione a carico del Paese estero presuppone una
espressa richiesta, mentre per le domande in regime CEE e'
sufficiente che l'interessato dichiari di aver lavorato in un
Paese CEE) e attribuire il codice di TIPO domanda secondo la
casistica prevista per le pensioni in regime autonomo ed in
particolare:
0 : domanda di pensione di vecchiaia
- pensione di invalidita'
- assegno ordinario di invalidita'
- pensione ordinaria di inabilita'
- pensione ai superstiti di assicurato
1 : domanda di pensione di anzianita'
2 : domanda di pensione ai superstiti di pensionato
3 : domanda di assegno privilegiato di invalidita'
- pensione privilegiata di inabilita'
- pensione privilegiata ai superstiti di assicurato
presentate sia da residenti in Italia che all'estero intese ad
ottenere la sola prestazione italiana o la prestazione italiana
ed estera;
E : domanda di pensione a carico di uno o piu' Stati esteri; (*)
7 : domanda di ricostituzione per motivi contributivi e/o
pensione a carico di uno o piu' Stati esteri;
H : domanda di ricostituzione per supplemento;
8 : domanda di ricostituzione "documentale" (ANF, magg. soc.,
ecc.);
G : domanda di conferma dell'assegno di invalidita';
L : domanda di ricostituzione per applicazione di sentenze o
provvedimenti legislativi di carattere generale;
V : domanda di ricostituzione documentale diversa dal TIPO 8.
(*) le domande di pensione estera presentate dai titolari di
anticipo recuperabile di ruolo ordinario (lettera "V" al
terzo sottocampo natura pensione) devono essere acquisite,
a seconda dei casi, con codice TIPO 0,1,2,3 in quanto, a
seguito di concessione di prestazione estera, si dovra'
procedere alla liquidazione di una pensione definitiva di
ruolo "S".
- acquisire la domanda nell'archivio EAD75 avendo cura di:
- prendere nota di eventuali precedenti domande esistenti in
archivio locale;
- aggiungere, al campo CATEG, la lettera "S" al codice categoria
previsto per la pensione italiana;
- indicare come DATA INIZIO FASE quella di ricevimento effettivo
della domanda (residenti estero, trasferimenti da altre Sedi),
o dell'apertura d'ufficio;
- acquisire il codice TIPO domanda secondo la casistica sopra
indicata;
- richiamare, tramite l'opzione "C" dell'EAD75, il pannello CI81
e compilare i campi ST (digitare il codice dello STATO estero di
cui all'allegato 2), CITTADINANZA (digitare la sigla
automobilistica del Paese di cittadinanza secondo la tabella
dell'allegato n.3) e S.CIV. (Stato civile) e RESIDENTE ESTERO.
1.2 VERIFICA DELLA COMPETENZA
L'addetto prosegue l'istruttoria della domanda avendo cura di:
- verificare la competenza alla trattazione della domanda tenendo
conto che, per i residenti in Italia, la stessa e' fissata in
base al luogo di residenza, mentre per i residenti all'estero la
competenza e' della Sede provinciale abilitata nell'ambito
regionale alla trattazione di tali domande (vedi all.4);
per l'individuazione di tale Sap si dovra' tener conto dei
seguenti criteri generali:
- in base alla regione in cui si e' svolta l'ultima attivita'
lavorativa in Italia;
- in caso di richiedenti che possono far valere in Italia il
solo servizio militare, in base alla regione di nascita
del richiedente;
- in caso di richiedenti che non sono nati in Italia ma che
possono far valere il solo servizio militare in Italia, in
base alla regione dell'Autorita' Militare che ha rilasciato
il foglio matricolare;
- per le domande di pensione ai superstiti da assicurato in
base agli stessi criteri di cui sopra facendo riferimento
alla situazione del dante causa;
per le domande di pensione di residenti all'estero che non rien-
trano nella casistica precedente, l'individuazione della Sap com-
petente dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti specifici criteri:
- per le domande di pensione di reversibilita' la competenza e'
della SAP che aveva in carico la pensione del "de cuius";
- per le domande di coloro che richiedono, con o senza delega,
il pagamento in Italia la competenza e' comunque della SAP che
dovra' effettuare il pagamento;
- per le domande di pensione da parte di coloro che gia'
beneficiano di pensione italiana (bititolari) la competenza e'
della SAP che ha in carico quest'ultima;
- trasferire la domanda, se del caso, in base ai criteri sopra
esposti, alla Sede competente procedendo a:
- inserire il codice "T" al campo COD.ES. dell'EAD75 e la
relativa data al campo DATA ES.;
- prenotare la stampa del mod. CI10, inserendo il cod. "T" al
campo DECISIONE ITALIANA del pannello CI81, la relativa data
ed il codice della Sede destinataria, prevedendone l'invio in
copia al richiedente ed eventualmente all'Ente estero, nel
caso di domanda pervenuta per suo tramite (nessuna
comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA, vedi
Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); qualora la DATA CARICO del
CI81, sia gia' compilata l'operazione aggiorna
automaticamente con "T" il campo ESITO del CI81 e, se non
gia' presente, il COD.ES. dell'EAD75.
1.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
- Verificata la competenza, l'addetto provvede a:
- accertare l'esistenza di eventuali precedenti esistenti in Sede
e/o presso altre Sedi, provvedendo alla loro unificazione;
- ricostruire la posizione assicurativa italiana attraverso la
consultazione degli archivi automatizzati delle posizioni
assicurative;
- elaborare, se del caso, l'estratto contributivo internazionale
(formulario E205-I per i Paesi CEE, ovvero il particolare
estratto previsto da determinate Convenzioni bilaterali);
- accertare la presenza di tutta la documentazione richiesta
dalla normativa italiana;
- accertare, per i residenti in Italia, l'esistenza della
specifica modulistica internazionale richiedendo, se del caso,
all'interessato, con gli appositi paragrafi della lettera
CI12/A del settore CI81:
- la documentazione relativa al lavoro all'estero;
- la compilazione della domanda prevista dalle Convenzioni
bilaterali;
- la compilazione del questionario IO/VO/SO 1 bis CEE;
- i certificati e le informazioni mancanti;
- inviare, in caso di domanda di assegno ordinario di invalidita'
o di inabilita' (o di pensione ai superstiti per il cui diritto
sia previsto il requisito della invalidita' o inabilita'), il
fascicolo all'Ufficio Sanitario per gli adempimenti di
competenza e, qualora la domanda debba essere esaminata anche
dall'Ente estero, per la compilazione del formulario E213 (per
la Gran Bretagna dovra' essere compilato il mod. SS4 M/I
bilingue, vedi Circolare n. 209 dell' 8.8.91, A.U. 1991, pag.
2628);
2. DOMANDA DI SOLA PENSIONE ITALIANA
Per domanda di sola pensione italiana si intende quella perve-
nuta direttamente o per il tramite di un Organismo estero intesa ad
ottenere la sola prestazione italiana.
2.1 TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE
Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita,
per quanto riguarda la normativa italiana:
a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime
autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale;
b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale.
2.2 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
2.2.1 FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE
L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K", rispettivamente,
ai campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione
aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
- richiamare il pannello CI81 e compilare i vari campi secondo le
attuali istruzioni avendo cura in particolare di aggiornare la
data del PROVV.ESTERO, qualora la Sap sia gia' in possesso del
provvedimento (nel caso la decisione estera sia stata comunicata
con l'invio dei formulari da parte dell'Organismo estero, detta
data coincidera' con la data inizio fase);
- richiedere, se necessario per l'accertamento del diritto a
pensione italiana, all'Ente estero competente, l'estratto
contributivo previsto dalla rispettiva normativa internazionale.
A tal fine prenota la stampa del relativo mod. CI11, o i
formulari bilaterali per Australia, Canada, USA e Venezuela,
inviandone copia per conoscenza all'interessato.
2.2.2 FASE DI DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
Verificata la completezza della documentazione, ivi compresa
l'eventuale decisione estera, l'addetto provvede a:
- aggiornare il campo PROVV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
sia di accoglimento o di reiezione, ovvero immettendo il codice
"X" qualora non debba essere assunta alcuna decisione da parte
dell'Istituzione estera, e, al sottocampo DATA, la data di
ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per quanto
concerne l'assicurazione italiana a:
a - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura
di calcolo passante in regime internazionale che aggiorna
automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo
ESITO del CI81;
- effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
pensione;
ovvero provvede:
b - qualora il richiedente non abbia diritto a pensione ita-
liana (per mancanza dei requisiti di eta', assenza di
contribuzione in Italia, non riconosciuta invalidita' o
inabilita' in presenza del requisito amministrativo),
ad adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29)
pronunciandosi sull'eventuale autorizzazione ai versamenti
volontari, inserendo il codice "R", la data del giorno e
le relative motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del
pannello CI81; l'inserimento di tali dati aggiorna
automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES
dell'EAD75.
Effettuate le operazioni di cui ad a) o a b); l'addetto:
- se il richiedente e' residente all'estero:
- in caso di domande in regime CEE, provvede a trasmettere
all'Ente estero, per la notifica, il provvedimento italiano
(per il caso "a" il mod. CI28 e per il caso "b" il mod.
CI29) con formulario E210; in caso di domande in regime di
Convenzione bilaterale, provvede a notificare direttamente
all'interessato il provvedimento italiano trasmettendone
copia, unitamente all'eventuale formulario di collegamento,
all'Istituzione estera con mod. CI32, allegando, se
del caso, il formulario E205 o similare (nessuna
comunicazione va effettuata nei confronti della SSA - USA
vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
- se il richiedente e' residente in Italia:
- provvede a notificare all'interessato il provvedimento
italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod.
CI29).
3. DOMANDA DI PENSIONE ITALIANA ED ESTERA
La domanda - presentata per la maggior parte dei casi da re-
sidenti in Italia - si intende anche a carico delle Istituzioni di
Stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali solo quando vi
sia un esplicita richiesta in tal senso, anche senza la preventiva
compilazione degli appositi moduli. Per le domande in regime CEE la
domanda si intende presentata anche a carico di tutti gli Stati CEE
in cui sia stata svolta attivita' lavorativa.
Tuttavia, ove risulti evidente dalle informazioni agli atti
l'insussistenza del diritto alla prestazione estera (richiesta di
differimento della prestazione estera ove previsto, inesistenza del
requisito di eta' estera, inesistenza del tipo di prestazione estera
richiesto, ecc.), la stessa viene trattata come domanda a carico
del solo Stato italiano.
Del mancato collegamento internazionale, l'addetto provvede a
darne notizia all'interessato, tramite l'apposito paragrafo "P"
delle lettere automatizzate CI12/A del settore CI81, invitandolo,
se del caso, a ripresentare la domanda al verificarsi delle condi-
zioni previste dalla legislazione estera, facendo riserva di
successive comunicazioni in merito alla pensione italiana.
Per la trattazione di tali domande si rinvia a quanto indicato
al precedente punto 2 della presente Circolare.
Nei casi in cui debba essere accertato il diritto anche alla
pensione estera ovvero, qualora l'interessato esprima comunque la
volonta' di far pervenire la richiesta all'Istituzione estera, (vedi
Msg. n. 5643 dell'11.5.95 all. 6) l'addetto prosegue come indicato
ai successivi punti.
Per le domande in Convenzione bilaterale che prevedono l'op-
zione (ex Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale), si potra' proce-
dere alla liquidazione della pensione in regime autonomo italiano o
in regime convenzionale solo dopo aver effettuato il collegamento
con l'Organismo estero (vedi punto 3.2.3 della presente Circolare)
ed aver acquisito agli atti la scelta del richiedente.
3.1 TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE
Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita,
per quanto riguarda la normativa italiana:
a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime
autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale;
- per l'inoltro della domanda all'Organismo estero competente
l'addetto provvede a:
- aprire d'ufficio una nuova domanda con codice "E" al campo
TIPO;
ovvero
- inserire il codice "E" al campo TIPO della domanda gia'
definita di cui al punto a);
- proseguire, in entrambi i casi, come al successivo punto 5.
della presente Circolare;
b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale.
3.2 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
3.2.1 FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE
L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai
campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione
aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
3.2.2 DEFINIZIONE PRIMA DEL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
Esaurita la fase istruttoria, nel caso in cui vi siano agli
atti documenti certi che consentano l'accertamento del diritto a
pensione con il cumulo dei contributi esteri, (eccetto le domande
presentate ai sensi di Convenzioni bilaterali che prevedano l'e-
sercizio del diritto di opzione e le domande in Convenzione con il
Brasile, Jersey e Isole del Canale, USA, Canada e Quebec per le
quali non e' previsto il bloccaggio degli arretrati esteri) la do-
manda puo' essere definita prima di procedere al collegamento con
L'Ente estero e, per quanto riguarda l'assicurazione italiana,
l'addetto provvede a:
a - liquidare un anticipo recuperabile con la procedura di calcolo
passante internazionale (circolare n. 1012 Prs. del 28.7.69,
A.U., 1969 pag. 886), avendo cura di indicare la lettera V al
terzo sottocampo del campo NATURA PENSIONE del pannello CNV01;
- effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
pensione;
- notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI28;
- aprire d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione
estera all'Organismo estero competente, una nuova domanda con
codice "7" al campo TIPO e proseguire come al successivo punto
6.1 della presente Circolare.
ovvero provvede:
b - qualora il richiedente non abbia diritto a pensione italiana
(per mancanza dei requisiti di eta', assenza di contribuzione
in Italia, non riconosciuta invalidita' o inabilita' in
presenza del requisito amministrativo), ad adottare un
provvedimento di reiezione (mod. CI29), pronunciandosi
sull'eventuale autorizzazione ai versamenti volontari,
inserendo il codice "R", la data del giorno e le relative
motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del pannello CI81.
L'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo
ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75;
- a notificare all'interessato il provvedimento italiano mod.
CI29;
- ad aprire d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione
estera all'Organismo estero competente, una nuova domanda con
codice "E" al campo TIPO e proseguire come al successivo punto
5. della presente Circolare.
In tutti gli altri casi la domanda potra' essere definita solo
dopo aver acquisito agli atti la decisione estera e l'estratto
contributivo estero; a tal fine, l'addetto prosegue l' istruttoria
come indicato al successivo punto 3.2.3.
3.2.3 COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
Per "collegamento" si intende l'inoltro della domanda di pen-
sione estera al competente Organismo estero. L'inoltro delle do-
mande in regime CEE si effettua con la trasmissione dei formulari
di collegamento. Per le domande in regime di Convenzione bilaterale
e' necessario inviare, oltre ai formulari previsti, il relativo
modulo di domanda presentato e sottoscritto dall'interessato che
l'addetto avra' cura di completare con le dovute annotazioni e la
documentazione prevista dalla Convenzione.
Dopo la compilazione del campo IST, e, se conosciuto, del
campo RIFERIM. ESTERO (campo obbligatorio per l'Argentina e il
Venezuela; per l'Argentina indicare il numero di expediente o, in
alternativa, il numero della carta di identita' argentina o italia-
na; per il Venezuela indicare il numero della cedula de identidad),
si attivano le relative procedure automatizzate, su archivio CI81,
di input, prenotazione e stampa dei seguenti formulari di collega-
mento con le Istituzioni estere previsti dalla regolamentazione
internazionale applicabile (la versione automatizzata del formula-
rio M/IT AP1, e' in corso di rilascio, nel frattempo potra' essere
utilizzato i formulario cartaceo); queste prenotazioni sono atti-
vabili se e' presente la DATA CARICO (vedi Msg. 12586 del 20.6.95
all. 7):
Argentina IT/ARG 4 Australia IT/AUS 2
Austria I/A 13 e I/A 14 Brasile IT/BRA 2
Canada IT/CAN 2 Jugoslavia ed ex CIJUA
Liechtenstein CIFL1 Monaco P. M/IT AP1
Quebec IT/QUE 2 R. San Marino IT/SM 1
Svezia I/S 7 Svizzera CICH1
Tunisia I/TN 2 Uruguay IT/UR 2
U.S.A. IT/USA 2 Venezuela IT/VEN 2
C.E.E. E202/3/4/7
Ai formulari di collegamento va allegato l'estratto contribu-
tivo italiano (E205 o similare), l'eventuale verbale di visita me-
dica (E213 o similare), e, ove necessario, la documentazione rela-
tiva al lavoro prestato nel Paese con il quale si effettua il col-
legamento.
3.2.4 DEFINIZIONE DOPO IL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto
contributivo, provvede a:
- aggiornare il campo PROVV.. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la
data di ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per
quanto concerne l'assicurazione italiana:
a) se il richiedente ha diritto alla pensione italiana:
- liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura
di calcolo passante in regime internazionale che
aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75
e il campo ESITO del CI81;
- effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
pensione;
b) se il richiedente non ha diritto alla pensione italiana:
- adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29)
pronunciandosi, se del caso, sull'eventuale autorizzazione
ai versamenti volontari, inserendo la data del giorno, il
codice "R" e le relative motivazioni ai campi DECISIONE
ITALIANA del pannello CI81. L'inserimento di tali dati
aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il
campo COD.ES dell'EAD75;
- notificare all'interessato il provvedimento italiano, (nel caso
"a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) e, qualora
l'Istituzione estera abbia inviato un provvedimento da
notificare, allegare al provvedimento italiano la decisione
estera con formulario E211 ed E212, in caso di domanda in regime
CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
4. DOMANDE DI PENSIONE ESTERA PRESENTATE DA TITOLARI DI ANTICIPO
RECUPERABILE DI RUOLO ORDINARIO.
Rientrano in questa fattispecie le domande di pensione estera
presentate dai titolari di anticipo recuperabile di ruolo ordinario
(lettera "V" al terzo sottocampo natura pensione), o aperte d'uf-
ficio a seguito della concessione della prestazione estera.
4.1 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
L'addetto provvede a:
- variare il codice TIPO domanda in "A";
- inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai
campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione
aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81;
4.1.2 DEFINIZIONE IN CASO DI MANCATO COLLEGAMENTO
Qualora risulti evidente dalle informazioni agli atti l'in-
sussistenza del diritto alla prestazione estera (inesistenza del
requisito di eta', inesistenza del tipo di prestazione richiesta,
ecc.), l'addetto provvede a:
- adottare un provvedimento di conferma (mod. CI29) inserendo nei
campi della DECISIONE ITALIANA, la data del giorno e la motiva-
zione "F" e successivamente la motivazione prevista per il
mancato inoltro della domanda all'estero. L'inserimento di detti
dati aggiorna automaticamente il campo esito CI81 ed il campo
COD. ES. dell'EAD75.
- notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI29.
4.1.3 COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO
Nel caso in cui debba essere accertato il diritto alla pen-
sione estera, ovvero, qualora l'interessato esprima comunque la
volonta' di far pervenire la richiesta all'Ente estero, (vedi Msg.
n.5643 dell'11.5.95 all. 6), l'addetto effettua il collegamento con
la competente Istituzione estera attivando la procedura CI81 come
indicato al punto 3.2.3 della presente Circolare, avendo cura di
richiedere, se del caso, il bloccaggio degli arretrati esteri (si
rammenta che le Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole del Ca-
nale, USA, Canada e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arre-
trati).
4.1.4 DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto
contributivo, provvede a:
- aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la
data di ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per
quanto concerne l'assicurazione italiana:
a) se la decisione estera e' di accoglimento:
- eliminare la pensione in godimento e determinare il
riscosso sulla stessa;
- liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura
di calcolo passante in regime internazionale che aggiorna
automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo
ESITO del CI81; recuperare il riscosso e conguagliare
eventuali arretrati esteri;
- effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
pensione;
b) se la decisione estera e' di reiezione:
- adottare un provvedimento di conferma della pensione in
pagamento inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del
CI81, la data del giorno, il codice "C" la motivazione "F",
che aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il
campo COD.ES dell'EAD75, rispettivamente con "C" e con "A";
- notificare all'interessato il provvedimento italiano, (nel
caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) e, qualora
l'Istituzione estera abbia inviato un provvedimento da
notificare, allegare al provvedimento italiano la decisione
estera con formulario E211 ed E212 in caso di domanda in regime
CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
5. DOMANDE DI SOLA PENSIONE ESTERA
Per domande di sola pensione estera, a carico di uno o piu'
Stati, si intendono quelle domande presentate, o aperte d'ufficio,
da titolari di pensione autonoma italiana ovvero da parte di
coloro, assicurati o non assicurati in Italia, che non chiedono la
pensione italiana.
5.1 ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE E DEFINIZIONE
L'addetto, ultimata l'istruttoria preliminare e dopo aver e-
ventualmente ricevuto il verbale di visita medica da parte
dell'Ufficio Sanitario, provvede a:
- inserire il codice "T" al campo COD.ES. dell'EAD75; questa
operazione attiva la compilazione automatica del campo DATA
CARICO del pannello CI81;
- effettuare il collegamento con l'Istituzione estera competente
tramite la procedura CI81, come indicato al precedente punto
3.2.3 della presente Circolare.
L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a:
- aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione
estera sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA,
la data di ricezione del provvedimento;
- adottare il provvedimento di conferma della pensione autonoma
in pagamento o di "non esame" per coloro che non hanno chiesto la
pensione italiana, inserendo nei campi della DECISIONE ITALIANA
del CI81, la data del giorno e, rispettivamente, il codice "C" e
mot. "R", o il codice "R" e mot. "K"; tali dati aggiornano
automaticamente il campo ESITO del CI81;
- notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia,
il provvedimento (mod. CI29) e la decisione estera con formulario
E211 ed E212 in caso di domande in regime CEE, o CI35 in caso di
Convenzione bilaterale;
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
all'estero, il mod. CI29, a seconda dei casi, con formulario E210
o mod. CI32 ed eventuale formulario di collegamento bilaterale,
allegando, se del caso, il mod. E205 o similare (vedi anche
precedente punto 2.2.2 della presente Circolare);
- aprire d'ufficio una domanda di ricostituzione della pensione
autonoma italiana qualora la prestazione estera influisca sulla
misura dell'importo in pagamento.
6. DOMANDE DI RICOSTITUZIONE
Rientrano in questo caso le domande presentate o aperte d'uf-
ficio, da gia' titolari di pensione di ruolo "S" intese ad ottenere
un ricalcolo della pensione in pagamento o un beneficio aggiuntivo.
Rientrano altresi' in questa tipologia le ricostituzioni a domanda
o d'ufficio per concessione di pensione estera.
La ricostituzione, a domanda o d'ufficio, e' esaminata ed ac-
quisita secondo quanto indicato al punto 1.1 della presente Circo-
lare.
La compilazione del campo DATA ACQ dell'EAD75 con la data del
giorno di lavorazione comporta, in presenza dei codici 7, 8, G, H,
L, V al campo TIPO, la compilazione automatica, con la stessa da-
ta, del campo DATA CARICO del CI81 (vedi Msg.12586 del 20.6.95 al-
legato 7);
6.1 DOMANDE DI RICOSTITUZIONE PER PENSIONE ESTERA
Sono le domande intese ad ottenere la pensione estera o quelle
aperte d'ufficio per concessione della prestazione estera.
6.1.1 ISTRUTTORIA
L'addetto, nel caso si tratti di domanda da trasmettere ad un
Organismo estero, prosegue nella trattazione secondo quanto indi-
cato al punto 3.2.3 della presente Circolare, richiedendo, se del
caso, il bloccaggio degli arretrati esteri (si rammenta che le
Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole del Canale, USA, Canada
e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arretrati).
Nel caso si tratti di ricostituzione per concessione di pen-
sione estera, prosegue direttamente con la definizione.
6.1.2 DEFINIZIONE
L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a:
- aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo,
al sottocampo COD, i codici "A" o "R" a seconda che la decisione
estera sia di accoglimento o di reiezione, al sottocampo DATA, la
data di ricezione del provvedimento e:
a - se la decisione estera e' di accoglimento:
- ricalcolare, con la procedura di ricostituzione di calcolo
passante internazionale, la pensione gia' concessa,
effettuando il conguaglio con eventuali arretrati esteri;
il calcolo aggiorna automaticamente il campo COD.ES.
dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81;
- effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della
pensione;
b - se la decisione estera e' di reiezione:
- adottare un provvedimento di conferma della pensione in
pagamento inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del
CI81, la data del giorno, il codice "C" e la motivazione "F";
l'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo
ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75, rispettivamente
con "C" e con "A";
- notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il
provvedimento italiano, (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b"
il mod. CI29) e, qualora l'Istituzione estera abbia inviato un
provvedimento da notificare, allegare al provvedimento italiano
la decisione estera con formulario E211 ed E212, in caso di
domanda in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale.
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
all'estero, il provvedimento italiano (il mod. CI28 di cui al
caso a") con formulario E210 qualora il provvedimento estero sia
pervenuto tramite una Istituzione CEE, ovvero notificare
direttamente all'interessato il provvedimento italiano
trasmettendone, se del caso, copia all'Istituzione estera con
mod. CI32 qualora il provvedimento estero sia pervenuto tramite
una Istituzione di un Paese legato all'Italia da accordi
bilaterali (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti
della SSA USA, vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
6.2 DOMANDE DI RICOSTITUZIONE DOCUMENTALI O CONTRIBUTIVE
Sono le domande presentate per variazioni non collegate a
decisioni di Organismi esteri ed in genere tendenti ad ottenere
benefici di varia natura: prestazioni familiari, supplementi,
conferma dell'Assegno ordinario di invalidita', applicazione di
sentenze ecc.
6.2.1 ISTRUTTORIA
L'addetto prosegue nell'istruttoria verificando l'esistenza
dei documenti necessari per la definizione della domanda.
Ove necessario provvede a richiedere alle Istituzioni estere,
all'interessato o "ad altri", eventuali documenti mancanti utiliz-
zando le previste lettere automatizzate da archivio CI81.
6.2.2 DEFINIZIONE
Verificata la completezza della documentazione, l'addetto
provvede a:
a - in caso di domanda da accogliere, ricalcolare, con la
procedura di ricostituzione di calcolo passante
internazionale, la pensione gia' concessa;
l'effettuazione del calcolo aggiorna automaticamente il
campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81;
b - in caso di domanda da respingere, adottare un provvedimento
di reiezione (mod. CI29) inserendo, nei campi della DECISIONE
ITALIANA del CI81, la data del giorno, il codice "R" e la
relativa motivazione; detta operazione aggiorna
automaticamente con "R" il campo ESITO del CI81 e con "A" il
COD.ES. dell'EAD75;
- notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il
provvedimento italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b"
il mod. CI29);
- trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti
all'estero, il provvedimento italiano (nel caso "a" il mod. CI28
e nel caso "b" il mod. CI29) con formulario E210 qualora la
domanda sia pervenuta tramite una Istituzione CEE, ovvero
notificare direttamente all'interessato il provvedimento
italiano trasmettendone, se del caso, copia all'Istituzione
estera con mod. CI32 qualora la domanda sia pervenuta tramite una
Istituzione di un Paese legato all'Italia da accordi bilaterali
(nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA,
vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5);
- inviare all'Ente competente, nel caso di accertamento di nuovi
contributi che possano influire su una precedente decisione
estera, un estratto rettificativo compilando il formulario
E205 o similare.
************
Si invitano le Sedi regionali, nell'ambito delle funzioni di
coordinamento loro proprie, a promuovere apposite riunioni degli
operatori addetti per una migliore diffusione delle istruzioni
contenute nella presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino
--------------------------
NOTE
(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1993, PAG. 3350
(2) V. "ATTI UFFICIALI" 1994, PAG. 4703
(3) V. "ATTI UFFICIALI" 1993. PAG. 4430
N.B. Per quanto riguarda gli allegati n. 1, 5, 6 e 7 si rinvia al
supporto cartaceo
ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI
1) Ordinati per Stato
ARGENTINA........................................................14
AUSTRALIA........................................................33
AUSTRIA .........................................................09
BRASILE .........................................................21
BELGIO ..........................................................02
CANADA ..........................................................24
CAPOVERDE........................................................30
CROAZIA..........................................................39
DANIMARCA........................................................18
FINLANDIA........................................................41
FRANCIA .........................................................01
GERMANIA.........................................................10
GRAN BRETAGNA....................................................04
GRECIA ..........................................................28
IRLANDA .........................................................19
ISLANDA..........................................................40
JERSEY C.J.......................................................26
LIECHTENSTEIN....................................................27
LUSSEMBURGO......................................................06
MONACO PRINCIPATO................................................16
NORVEGIA.........................................................29
OLANDA ..........................................................07
PORTOGALLO ......................................................32
QUEBEC ..........................................................25
S. MARINO........................................................22
SPAGNA ..........................................................11
SLOVENIA.........................................................38
SVEZIA ..........................................................20
SVIZZERA.........................................................17
TUNISIA .........................................................34
TURCHIA .........................................................36
URUGUAY .........................................................31
USA .............................................................23
VENEZUELA........................................................37
YUGOSLAVIA.......................................................13
CEE .............................................................12
CONVENZIONE EUROPEA..............................................35
ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI
2) Ordinati per numero di codice
01...................................................FRANCIA
02...................................................BELGIO
04.................................................. GRAN BRETAGNA
06...................................................LUSSEMBURGO
07...................................................OLANDA
09...................................................AUSTRIA
10...................................................GERMANIA
11...................................................SPAGNA
12...................................................CEE
13...................................................YUGOSLAVIA
14...................................................ARGENTINA
16...................................................MONACO P.
17...................................................SVIZZERA
18...................................................DANIMARCA
19...................................................IRLANDA
20...................................................SVEZIA
21...................................................BRASILE
22...................................................SAN MARINO
23...................................................USA
24...................................................CANADA
25...................................................QUEBEC
26...................................................JERSEY C.J.
27...................................................LIECHTENSTEIN
28...................................................GRECIA
29...................................................NORVEGIA
30...................................................CAPOVERDE
31...................................................URUGUAY
32...................................................PORTOGALLO
33...................................................AUSTRALIA
34...................................................TUNISIA
35...................................................CONV.EUROPEA
36...................................................TURCHIA
37...................................................VENEZUELA
38...................................................SLOVENIA
39...................................................CROAZIA
40...................................................ISLANDA
41...................................................FINLANDIA
ELENCO DELLE SIGLE AUTOMOBILISTICHE DEGLI STATI ESTERI
AFGHANISTAN.....................................................AFG
AFRICA DEL SUD..................................................ZA
ALBANIA ........................................................AL
ALDERNEY (IS. ANGLO NORMANNE)...................................GBA
ALGERIA.........................................................DZ
ANDORRA.........................................................AND
ANTILLE OLANDESI................................................NA
ARABA SIRIANA (REPUBBLICA DI)...................................SYR
ARABIA SAUDITA..................................................
ARGENTINA.......................................................RA
AURIGNY (IS. ANGLO-NORMANNE)....................................GBA
AUSTRALIA.......................................................AUS
AUSTRIA.........................................................A
BAHAMAS.........................................................BS
BAHREIN ........................................................BRN
BANGLADESH......................................................BD
BARBADOS........................................................BDS
BELGIO..........................................................B
BELIZE (VEDI HONDURAS BRITANNICHE)
BENIN...........................................................DY
BIELORUSSIA.....................................................BLR
BIRMANIA........................................................BUR
BOSNIA ERZEGOVINA...............................................BIH
BOTSWANA........................................................RB
BRASILE.........................................................BR
BRUNEI .........................................................BRU
BULGARIA........................................................BG
BURUNDI.........................................................RU
CAMBOGIA DEMOCRATICA............................................K
CAMERUN.........................................................CAM
CANADA .........................................................CDN
CAPOVERDE (REPUBBLICA DI).......................................CV
CECA REP. (gia' CECOSLOVACCHIA CS)...............................CZ
CENTRO AFRICANA (REPUBBLICA)....................................RCA
CHILI...........................................................RCH
CIAD.....(gia' TD)...............................................TCH
CILE............................................................RCH
CINA............................................................RC
CIPRO...........................................................CY
CITTA' DEL VATICANO.............................................V
COLOMBIA........................................................CO
CONF. DI STATI INDIPENDENTI (Russia)..(gia' SU)..................RUS
CONGO...........................................................RCB
COREA (REPUBBLICA DI)...........................................ROK
COSTA D'AVORIO..................................................CI
COSTARICA.......................................................CR
CROAZIA.........................................................HR
CUBA............................................................C
DAHOMEY (VEDI BENIN)
DANIMARCA.......................................................DK
DOMINICA (IS. SOPRAVVENTO)......................................WD
DOMINICANA (REPUBBLICA).
.............DOM ECUADOR............................................
.............EC EGITTO ............................................
.............ET EL SALVATOR........................................
.............ES ESTONIA..(gia' EW).................................
..............EST ETIOPIA............................................
.............ETH FAROER (ISOLE).....................................
.............FR FIGI (ISOLE).......................................
.............FJI FILIPPINE..........................................
.............RP FINLANDIA....(gia' SF).............................
..............FIN FRANCIA............................................
.............F GABON..............................................
.............GAB GAMBIA ............................................
.............WAG
GEORGIA.........................................................GE
GERMANIA .......................................................D
GHANA...........................................................GH
GIAMAICA........................................................JA
GIAPPONE........................................................J
GIBILTERRA......................................................GBZ
GIORDANIA.......................................................HKJ
GRAN BRETAGNA (REGNO UNITO DI G.B. E IRLANDA DEL NORD)..........GB
GRECIA..........................................................GR
GRENADA (IS. SOPRAVVENTO).......................................WG
GUATEMALA.......................................................GCA
GUAYANA (BRITANNICA)............................................GUY
GUERNESEY (IS. ANGLO-NORMANNE)..................................GBG
GUINEA..........................................................RG
HAITI. .........................................................RH
HONDURAS BRITANNICHE............................................BH
HONG KONG.......................................................HK
INDIA...........................................................IND
INDONESIA.......................................................RI
IRAN............................................................IR
IRAQ............................................................IRQ
IRLANDA DEL NORD (VEDI GRAN BRETAGNA)
IRLANDA (REPUBBLICA)............................................IRL
ISLANDA.........................................................IS
ISRAELE.........................................................IL
ITALIA..........................................................I
JERSEY (IS. ANGLO NORMANNE).....................................GBJ
KAZAKISTAN......................................................KZ
KENIA...........................................................EAK
KHMER REP. (VEDI CAMBOGIA)
KIRGHISTAN......................................................KS
KUWAIT..........................................................KWT
LAOS (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)...............................LAO
LESOTHO.........................................................LS
LETTONIA........................................................LV
LIBANO..........................................................RL
LIBERIA.........................................................LB
LIBIA...........................................................LAR
LIECHTENSTEIN...................................................FL
LITUANIA........................................................LT
LUSSEMBURGO.....................................................L
MACEDONIA.......................................................MK
MADAGASCAR (REP. MALGASCIA).....................................RM
MALAWI..........................................................MW
MALESIA.........................................................MAL
MALI............................................................RMM
MALTA...........................................................M
MAN (ISOLA DI)..................................................GBM
MAROCCO.........................................................MA
MAURITANIA......................................................RIM
MAURITIUS (ISOLE)...............................................MS
MESSICO.........................................................MEX
MOLDAVIA........................................................MND
MONACO (PRINCIPATO DI)..........................................MC
MOZAMBICO.......................................................MOC
NAMIBIA.........................................................NAM
NEPAL...........................................................NEP
NICARAGUA.......................................................NIC
NIGER...........................................................RN
NIGERIA.........................................................WAN
NORVEGIA........................................................N
NUOVA GUINEA....................................................PNG
NUOVA ZELANDA...................................................NZ
NUOVE ANTILLE (VEDI ANTILLE)
PAESI BASSI (OLANDA)............................................NL
PAKISTAN........................................................PAK
PANAMA..........................................................PA
PAPUA...........................................................PNG
PARAGUAY........................................................PY
PERU'...........................................................PE
POLONIA.........................................................PL
PORTOGALLO......................................................P
QATAR...........................................................QA
RHODESIA .......................................................ZW
ROMANIA.........................................................RO
RWANDA..........................................................RWA
SAINT-VINCENT (IS. SOPRAVVENTO).................................WV
SAMOA OCCIDENTALI...............................................WS
SAN MARINO (REPUBBLICA DI)......................................RSM
SANTA LUCIA (IS.SOPRAVVENTO)....................................WL
SENEGAL.........................................................SN
SEYCHELLES ISOLE................................................SY
SIERRA LEONE....................................................WAL
SINGAPORE.......................................................SGP
SIRIA (VEDI ARABA SIRIANA)
SLOVACCHIA..(gia' SLK)...........................................SK
SLOVENIA........................................................SLO
SOMALIA.........................................................SO
SPAGNA..........................................................E
SRI LANKA (CEYLON)..............................................CL
STATI UNITI D'AMERICA...........................................USA
SUD AFRICA (VEDI AFRICA DEL SUD)
SUDAN...........................................................SUD
SURINAME (GUAYANA OLANDESE).....................................SME
SVEZIA .........................................................S
SVIZZERA .......................................................CH
SWAZILAND.......................................................SD
TADIKISTAN......................................................TJ
TAILANDIA.......................................................T
TAIWAN REP. NAZ.CINA/FORMOSA (VEDI CINA)
TANZANIA E TANGANICA (REPUBBLICA UNITA DI)......................EAT
TOGO............................................................TG
TRINIDAD E TOBAGO...............................................TT
TUNISIA.........................................................TN
TURCHIA.........................................................TR
TURKMENISTAN....................................................TM
UCRAINA.........................................................UA
UGANDA..........................................................EAU
UNGHERIA........................................................H
U.R.S.S. EX (VEDI CONF. DI STATI INDIPENDENTI)
URUGUAY.........................................................ROU
VENEZUELA.......................................................YV
VERGINI ISOLE...................................................BUI
VIETNAM (REPUBBLICA DEL)........................................VN
YEMEN..(gia' YE).................................................YAR
YUGOSLAVIA......................................................YU
ZAIRE (REPUBBLICA DELLO)........................................ZRE
ZAMBIA..........................................................Z
ZANZIBAR........................................................EAZ
ZIMBABWE (VEDI RHODESIA)
ALL. 4
SEDI COMPETENTI NELL'AMBITO REGIONALE ALLA TRATTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE
PRESENTATE DAI RESIDENTI ALL'ESTERO
REGIONE S.A.P. COMPETENTE
ABRUZZO L'AQUILA
BASILICATA POTENZA
CALABRIA CATANZARO, COSENZA, REGGIO C.
CAMPANIA NAPOLI
EMILIA ROMAGNA FORLI'
FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE
LAZIO ROMA FLAMINIO (BILATERALI)
ROMA TUSCOLANO (CEE)
LIGURIA GENOVA
LOMBARDIA BERGAMO
MARCHE ANCONA
MOLISE CAMPOBASSO
PIEMONTE TORINO SUD
PUGLIA BARI
SARDEGNA CAGLIARI
SICILIA PALERMO CENTRO
TOSCANA FIRENZE
TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO
UMBRIA PERUGIA
VAL D'AOSTA AOSTA
VENETO VENEZIA
SEDI COMPETENTI A TRATTARE IN VIA ESCLUSIVA LE DOMANDE
DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PRESENTATE IN REGIME DI CONVENZIONE
CON I SEGUENTI STATI:
STATI S.A.P. COMPETENTE
AUSTRALIA ANCONA
PRINCIPATO DI MONACO GENOVA
SAN MARINO RIMINI
EX JUGOSLAVIA TRIESTE
*****************
Fonte:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20146%20del%2015-7-1996.htm [come da accesso del 15ott2022]
Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.
Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati.
Blog personale: www.dottorgandini.it