DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA Circolare n. 146 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami professionali Ai Primari coordinatori generali e Primari medico legali e, per conoscenza Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di Fondi, Gestioni e Casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE DIREZIONE CENTRALE RAPPORTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI DIREZIONE CENTRALE SISTEMA QUALITA' DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA Roma, 15 luglio 1996 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 146 Ai Coordinatori generali centrali e periferici dei rami professionali Ai Primari coordinatori generali e Primari medico legali e, per conoscenza Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di Fondi, Gestioni e Casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali All. n. 7 OGGETTO: REVISIONE E INTEGRAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE SOMMARIO: Il nuovo iter procedurale delle domande in regime inter- nazionale modifica ed integra il precedente. Il nuovo iter, oltre a tener conto delle modifiche intervenute nel tempo, supera la con- cezione del precedente (domande distinte a seconda della residenza del richiedente) ed accorpa gli adempimenti di carattere generale, valevoli per tutte le domande, descrivendo gli adempimenti succes- sivi a seconda del tipo di domanda. PREMESSA La piena attuazione del decentramento organizzativo dell'area internazionale e la conseguente maggiore esperienza acquisita dagli uffici sul piano procedurale ha comportato l'esigenza di una revi- sione e razionalizzazione dell'iter istruttorio cosi' come era stato definito con la circolare n. 131 del 10.6.93 (1). In questo quadro si e' ritenuto piu' aderente alle esigenze o- perative superare lo schema precedente - che comportava, tra l'al- tro, una netta separazione dei flussi a seconda della residenza dell'interessato - attraverso l'accorpamento degli adempimenti di carattere generale (da effettuarsi in ogni caso) ed una distinzione dei compiti specifici basata essenzialmente sul tipo di richiesta avanzata dall'interessato e sulle conseguenti differenti operazioni nei confronti degli interlocutori esteri. Sono stati, in particolare, individuati quattro diversi flussi procedurali: a) domanda di sola pensione italiana b) domanda di pensione italiana ed estera c) domanda di sola pensione estera d) domanda di ricostituzione La revisione procedurale - per la quale si e' anche fatto ri- corso agli apporti di esperti delle Sedi regionali Calabria, Lazio e Marche - ha costituito l'occasione: - per integrare nel nuovo iter alcune istruzioni modificative del precedente iter emanate con Circolare 204 dell'1.7.94 (2) e con Messaggi n. 5643 dell'11.5.95 (all. 6) e n. 12586 del 20.6.95 (all.7); - per attribuire maggior rilievo ad alcuni adempimenti di carat- tere tecnico in modo da facilitare la gestione a livello operativo dell'archivio EAD75/CI81; - per eliminare le lettere interlocutorie di cui ai modelli CI15/A e CI15/B; - per meglio precisare la competenza delle Sedi in ordine alle domande presentate da residenti all'estero in particolar modo per le domande di coloro che gia' beneficiano di una pensione italiana (bititolari), e per le domande di coloro che non sono nati in Italia e possono far valere in Italia il solo servizio militare. NUOVO ITER PROCEDURALE PER LA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE 1. ISTRUTTORIA PRELIMINARE (DA EFFETTUARE PER OGNI TIPO DI DOMANDA) 1.1 PRIMO ESAME DELLA DOMANDA La domanda di pensione, appena ricevuta, viene timbrata in arrivo e l'addetto, accertato che il richiedente ha svolto un'at- tivita' lavorativa in un Paese convenzionato con l'Italia attraverso il riscontro nelle specifiche voci della domanda stessa,provvede a: - contraddistinguere la domanda con l'apposito timbro "Regime internazionale"; - accertare eventuali precedenti attraverso la consultazione dell'archivio CIRE e/o dell'ARCHIVIO STORICO CI81 (vedi Msg. n.19104 del 26/7/94 all. 1), la titolarita' di eventuale pensio- ne italiana attraverso la consultazione dell'archivio GAPE e dell'archivio CASPEN (vedi Circolare 59 dell'11 marzo 1996 trasmessa con Msg. n. 14721 del 12.3.96) e, per i residenti in Italia, la titolarita' di eventuale pensione a carico di alcuni Stati della CEE attraverso la consultazione dell'archivio APES (3); - individuare l'oggetto della richiesta o il motivo dell'apertura d'ufficio della domanda (per le Convenzioni bilaterali una domanda di pensione a carico del Paese estero presuppone una espressa richiesta, mentre per le domande in regime CEE e' sufficiente che l'interessato dichiari di aver lavorato in un Paese CEE) e attribuire il codice di TIPO domanda secondo la casistica prevista per le pensioni in regime autonomo ed in particolare: 0 : domanda di pensione di vecchiaia - pensione di invalidita' - assegno ordinario di invalidita' - pensione ordinaria di inabilita' - pensione ai superstiti di assicurato 1 : domanda di pensione di anzianita' 2 : domanda di pensione ai superstiti di pensionato 3 : domanda di assegno privilegiato di invalidita' - pensione privilegiata di inabilita' - pensione privilegiata ai superstiti di assicurato presentate sia da residenti in Italia che all'estero intese ad ottenere la sola prestazione italiana o la prestazione italiana ed estera; E : domanda di pensione a carico di uno o piu' Stati esteri; (*) 7 : domanda di ricostituzione per motivi contributivi e/o pensione a carico di uno o piu' Stati esteri; H : domanda di ricostituzione per supplemento; 8 : domanda di ricostituzione "documentale" (ANF, magg. soc., ecc.); G : domanda di conferma dell'assegno di invalidita'; L : domanda di ricostituzione per applicazione di sentenze o provvedimenti legislativi di carattere generale; V : domanda di ricostituzione documentale diversa dal TIPO 8. (*) le domande di pensione estera presentate dai titolari di anticipo recuperabile di ruolo ordinario (lettera "V" al terzo sottocampo natura pensione) devono essere acquisite, a seconda dei casi, con codice TIPO 0,1,2,3 in quanto, a seguito di concessione di prestazione estera, si dovra' procedere alla liquidazione di una pensione definitiva di ruolo "S". - acquisire la domanda nell'archivio EAD75 avendo cura di: - prendere nota di eventuali precedenti domande esistenti in archivio locale; - aggiungere, al campo CATEG, la lettera "S" al codice categoria previsto per la pensione italiana; - indicare come DATA INIZIO FASE quella di ricevimento effettivo della domanda (residenti estero, trasferimenti da altre Sedi), o dell'apertura d'ufficio; - acquisire il codice TIPO domanda secondo la casistica sopra indicata; - richiamare, tramite l'opzione "C" dell'EAD75, il pannello CI81 e compilare i campi ST (digitare il codice dello STATO estero di cui all'allegato 2), CITTADINANZA (digitare la sigla automobilistica del Paese di cittadinanza secondo la tabella dell'allegato n.3) e S.CIV. (Stato civile) e RESIDENTE ESTERO. 1.2 VERIFICA DELLA COMPETENZA L'addetto prosegue l'istruttoria della domanda avendo cura di: - verificare la competenza alla trattazione della domanda tenendo conto che, per i residenti in Italia, la stessa e' fissata in base al luogo di residenza, mentre per i residenti all'estero la competenza e' della Sede provinciale abilitata nell'ambito regionale alla trattazione di tali domande (vedi all.4); per l'individuazione di tale Sap si dovra' tener conto dei seguenti criteri generali: - in base alla regione in cui si e' svolta l'ultima attivita' lavorativa in Italia; - in caso di richiedenti che possono far valere in Italia il solo servizio militare, in base alla regione di nascita del richiedente; - in caso di richiedenti che non sono nati in Italia ma che possono far valere il solo servizio militare in Italia, in base alla regione dell'Autorita' Militare che ha rilasciato il foglio matricolare; - per le domande di pensione ai superstiti da assicurato in base agli stessi criteri di cui sopra facendo riferimento alla situazione del dante causa; per le domande di pensione di residenti all'estero che non rien- trano nella casistica precedente, l'individuazione della Sap com- petente dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti specifici criteri: - per le domande di pensione di reversibilita' la competenza e' della SAP che aveva in carico la pensione del "de cuius"; - per le domande di coloro che richiedono, con o senza delega, il pagamento in Italia la competenza e' comunque della SAP che dovra' effettuare il pagamento; - per le domande di pensione da parte di coloro che gia' beneficiano di pensione italiana (bititolari) la competenza e' della SAP che ha in carico quest'ultima; - trasferire la domanda, se del caso, in base ai criteri sopra esposti, alla Sede competente procedendo a: - inserire il codice "T" al campo COD.ES. dell'EAD75 e la relativa data al campo DATA ES.; - prenotare la stampa del mod. CI10, inserendo il cod. "T" al campo DECISIONE ITALIANA del pannello CI81, la relativa data ed il codice della Sede destinataria, prevedendone l'invio in copia al richiedente ed eventualmente all'Ente estero, nel caso di domanda pervenuta per suo tramite (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA, vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); qualora la DATA CARICO del CI81, sia gia' compilata l'operazione aggiorna automaticamente con "T" il campo ESITO del CI81 e, se non gia' presente, il COD.ES. dell'EAD75. 1.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - Verificata la competenza, l'addetto provvede a: - accertare l'esistenza di eventuali precedenti esistenti in Sede e/o presso altre Sedi, provvedendo alla loro unificazione; - ricostruire la posizione assicurativa italiana attraverso la consultazione degli archivi automatizzati delle posizioni assicurative; - elaborare, se del caso, l'estratto contributivo internazionale (formulario E205-I per i Paesi CEE, ovvero il particolare estratto previsto da determinate Convenzioni bilaterali); - accertare la presenza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa italiana; - accertare, per i residenti in Italia, l'esistenza della specifica modulistica internazionale richiedendo, se del caso, all'interessato, con gli appositi paragrafi della lettera CI12/A del settore CI81: - la documentazione relativa al lavoro all'estero; - la compilazione della domanda prevista dalle Convenzioni bilaterali; - la compilazione del questionario IO/VO/SO 1 bis CEE; - i certificati e le informazioni mancanti; - inviare, in caso di domanda di assegno ordinario di invalidita' o di inabilita' (o di pensione ai superstiti per il cui diritto sia previsto il requisito della invalidita' o inabilita'), il fascicolo all'Ufficio Sanitario per gli adempimenti di competenza e, qualora la domanda debba essere esaminata anche dall'Ente estero, per la compilazione del formulario E213 (per la Gran Bretagna dovra' essere compilato il mod. SS4 M/I bilingue, vedi Circolare n. 209 dell' 8.8.91, A.U. 1991, pag. 2628); 2. DOMANDA DI SOLA PENSIONE ITALIANA Per domanda di sola pensione italiana si intende quella perve- nuta direttamente o per il tramite di un Organismo estero intesa ad ottenere la sola prestazione italiana. 2.1 TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita, per quanto riguarda la normativa italiana: a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale; b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale. 2.2 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE 2.2.1 FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE L'addetto provvede a: - variare il codice TIPO domanda in "A"; - inserire la data del giorno ed il codice "K", rispettivamente, ai campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81; - richiamare il pannello CI81 e compilare i vari campi secondo le attuali istruzioni avendo cura in particolare di aggiornare la data del PROVV.ESTERO, qualora la Sap sia gia' in possesso del provvedimento (nel caso la decisione estera sia stata comunicata con l'invio dei formulari da parte dell'Organismo estero, detta data coincidera' con la data inizio fase); - richiedere, se necessario per l'accertamento del diritto a pensione italiana, all'Ente estero competente, l'estratto contributivo previsto dalla rispettiva normativa internazionale. A tal fine prenota la stampa del relativo mod. CI11, o i formulari bilaterali per Australia, Canada, USA e Venezuela, inviandone copia per conoscenza all'interessato. 2.2.2 FASE DI DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE Verificata la completezza della documentazione, ivi compresa l'eventuale decisione estera, l'addetto provvede a: - aggiornare il campo PROVV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo, al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione sia di accoglimento o di reiezione, ovvero immettendo il codice "X" qualora non debba essere assunta alcuna decisione da parte dell'Istituzione estera, e, al sottocampo DATA, la data di ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per quanto concerne l'assicurazione italiana a: a - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura di calcolo passante in regime internazionale che aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81; - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della pensione; ovvero provvede: b - qualora il richiedente non abbia diritto a pensione ita- liana (per mancanza dei requisiti di eta', assenza di contribuzione in Italia, non riconosciuta invalidita' o inabilita' in presenza del requisito amministrativo), ad adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29) pronunciandosi sull'eventuale autorizzazione ai versamenti volontari, inserendo il codice "R", la data del giorno e le relative motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del pannello CI81; l'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75. Effettuate le operazioni di cui ad a) o a b); l'addetto: - se il richiedente e' residente all'estero: - in caso di domande in regime CEE, provvede a trasmettere all'Ente estero, per la notifica, il provvedimento italiano (per il caso "a" il mod. CI28 e per il caso "b" il mod. CI29) con formulario E210; in caso di domande in regime di Convenzione bilaterale, provvede a notificare direttamente all'interessato il provvedimento italiano trasmettendone copia, unitamente all'eventuale formulario di collegamento, all'Istituzione estera con mod. CI32, allegando, se del caso, il formulario E205 o similare (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA - USA vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); - se il richiedente e' residente in Italia: - provvede a notificare all'interessato il provvedimento italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29). 3. DOMANDA DI PENSIONE ITALIANA ED ESTERA La domanda - presentata per la maggior parte dei casi da re- sidenti in Italia - si intende anche a carico delle Istituzioni di Stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali solo quando vi sia un esplicita richiesta in tal senso, anche senza la preventiva compilazione degli appositi moduli. Per le domande in regime CEE la domanda si intende presentata anche a carico di tutti gli Stati CEE in cui sia stata svolta attivita' lavorativa. Tuttavia, ove risulti evidente dalle informazioni agli atti l'insussistenza del diritto alla prestazione estera (richiesta di differimento della prestazione estera ove previsto, inesistenza del requisito di eta' estera, inesistenza del tipo di prestazione estera richiesto, ecc.), la stessa viene trattata come domanda a carico del solo Stato italiano. Del mancato collegamento internazionale, l'addetto provvede a darne notizia all'interessato, tramite l'apposito paragrafo "P" delle lettere automatizzate CI12/A del settore CI81, invitandolo, se del caso, a ripresentare la domanda al verificarsi delle condi- zioni previste dalla legislazione estera, facendo riserva di successive comunicazioni in merito alla pensione italiana. Per la trattazione di tali domande si rinvia a quanto indicato al precedente punto 2 della presente Circolare. Nei casi in cui debba essere accertato il diritto anche alla pensione estera ovvero, qualora l'interessato esprima comunque la volonta' di far pervenire la richiesta all'Istituzione estera, (vedi Msg. n. 5643 dell'11.5.95 all. 6) l'addetto prosegue come indicato ai successivi punti. Per le domande in Convenzione bilaterale che prevedono l'op- zione (ex Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale), si potra' proce- dere alla liquidazione della pensione in regime autonomo italiano o in regime convenzionale solo dopo aver effettuato il collegamento con l'Organismo estero (vedi punto 3.2.3 della presente Circolare) ed aver acquisito agli atti la scelta del richiedente. 3.1 TRATTAZIONE IN REGIME NAZIONALE Esaurita la fase istruttoria, la domanda puo' essere definita, per quanto riguarda la normativa italiana: a - con provvedimento di accoglimento di pensione in regime autonomo con la procedura di calcolo passante nazionale; - per l'inoltro della domanda all'Organismo estero competente l'addetto provvede a: - aprire d'ufficio una nuova domanda con codice "E" al campo TIPO; ovvero - inserire il codice "E" al campo TIPO della domanda gia' definita di cui al punto a); - proseguire, in entrambi i casi, come al successivo punto 5. della presente Circolare; b - con rinvio alla trattazione in regime internazionale. 3.2 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE 3.2.1 FASE ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE L'addetto provvede a: - variare il codice TIPO domanda in "A"; - inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81; 3.2.2 DEFINIZIONE PRIMA DEL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO Esaurita la fase istruttoria, nel caso in cui vi siano agli atti documenti certi che consentano l'accertamento del diritto a pensione con il cumulo dei contributi esteri, (eccetto le domande presentate ai sensi di Convenzioni bilaterali che prevedano l'e- sercizio del diritto di opzione e le domande in Convenzione con il Brasile, Jersey e Isole del Canale, USA, Canada e Quebec per le quali non e' previsto il bloccaggio degli arretrati esteri) la do- manda puo' essere definita prima di procedere al collegamento con L'Ente estero e, per quanto riguarda l'assicurazione italiana, l'addetto provvede a: a - liquidare un anticipo recuperabile con la procedura di calcolo passante internazionale (circolare n. 1012 Prs. del 28.7.69, A.U., 1969 pag. 886), avendo cura di indicare la lettera V al terzo sottocampo del campo NATURA PENSIONE del pannello CNV01; - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della pensione; - notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI28; - aprire d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione estera all'Organismo estero competente, una nuova domanda con codice "7" al campo TIPO e proseguire come al successivo punto 6.1 della presente Circolare. ovvero provvede: b - qualora il richiedente non abbia diritto a pensione italiana (per mancanza dei requisiti di eta', assenza di contribuzione in Italia, non riconosciuta invalidita' o inabilita' in presenza del requisito amministrativo), ad adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29), pronunciandosi sull'eventuale autorizzazione ai versamenti volontari, inserendo il codice "R", la data del giorno e le relative motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del pannello CI81. L'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75; - a notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI29; - ad aprire d'ufficio, per l'inoltro della domanda di prestazione estera all'Organismo estero competente, una nuova domanda con codice "E" al campo TIPO e proseguire come al successivo punto 5. della presente Circolare. In tutti gli altri casi la domanda potra' essere definita solo dopo aver acquisito agli atti la decisione estera e l'estratto contributivo estero; a tal fine, l'addetto prosegue l' istruttoria come indicato al successivo punto 3.2.3. 3.2.3 COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO Per "collegamento" si intende l'inoltro della domanda di pen- sione estera al competente Organismo estero. L'inoltro delle do- mande in regime CEE si effettua con la trasmissione dei formulari di collegamento. Per le domande in regime di Convenzione bilaterale e' necessario inviare, oltre ai formulari previsti, il relativo modulo di domanda presentato e sottoscritto dall'interessato che l'addetto avra' cura di completare con le dovute annotazioni e la documentazione prevista dalla Convenzione. Dopo la compilazione del campo IST, e, se conosciuto, del campo RIFERIM. ESTERO (campo obbligatorio per l'Argentina e il Venezuela; per l'Argentina indicare il numero di expediente o, in alternativa, il numero della carta di identita' argentina o italia- na; per il Venezuela indicare il numero della cedula de identidad), si attivano le relative procedure automatizzate, su archivio CI81, di input, prenotazione e stampa dei seguenti formulari di collega- mento con le Istituzioni estere previsti dalla regolamentazione internazionale applicabile (la versione automatizzata del formula- rio M/IT AP1, e' in corso di rilascio, nel frattempo potra' essere utilizzato i formulario cartaceo); queste prenotazioni sono atti- vabili se e' presente la DATA CARICO (vedi Msg. 12586 del 20.6.95 all. 7): Argentina IT/ARG 4 Australia IT/AUS 2 Austria I/A 13 e I/A 14 Brasile IT/BRA 2 Canada IT/CAN 2 Jugoslavia ed ex CIJUA Liechtenstein CIFL1 Monaco P. M/IT AP1 Quebec IT/QUE 2 R. San Marino IT/SM 1 Svezia I/S 7 Svizzera CICH1 Tunisia I/TN 2 Uruguay IT/UR 2 U.S.A. IT/USA 2 Venezuela IT/VEN 2 C.E.E. E202/3/4/7 Ai formulari di collegamento va allegato l'estratto contribu- tivo italiano (E205 o similare), l'eventuale verbale di visita me- dica (E213 o similare), e, ove necessario, la documentazione rela- tiva al lavoro prestato nel Paese con il quale si effettua il col- legamento. 3.2.4 DEFINIZIONE DOPO IL COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto contributivo, provvede a: - aggiornare il campo PROVV.. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo, al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la data di ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per quanto concerne l'assicurazione italiana: a) se il richiedente ha diritto alla pensione italiana: - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura di calcolo passante in regime internazionale che aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81; - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della pensione; b) se il richiedente non ha diritto alla pensione italiana: - adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29) pronunciandosi, se del caso, sull'eventuale autorizzazione ai versamenti volontari, inserendo la data del giorno, il codice "R" e le relative motivazioni ai campi DECISIONE ITALIANA del pannello CI81. L'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75; - notificare all'interessato il provvedimento italiano, (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) e, qualora l'Istituzione estera abbia inviato un provvedimento da notificare, allegare al provvedimento italiano la decisione estera con formulario E211 ed E212, in caso di domanda in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale. 4. DOMANDE DI PENSIONE ESTERA PRESENTATE DA TITOLARI DI ANTICIPO RECUPERABILE DI RUOLO ORDINARIO. Rientrano in questa fattispecie le domande di pensione estera presentate dai titolari di anticipo recuperabile di ruolo ordinario (lettera "V" al terzo sottocampo natura pensione), o aperte d'uf- ficio a seguito della concessione della prestazione estera. 4.1 TRATTAZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE L'addetto provvede a: - variare il codice TIPO domanda in "A"; - inserire la data del giorno ed il codice "K" rispettivamente ai campi DATA ES. e COD.ES. del pannello EAD75; tale variazione aggiorna automaticamente la DATA CARICO del CI81; 4.1.2 DEFINIZIONE IN CASO DI MANCATO COLLEGAMENTO Qualora risulti evidente dalle informazioni agli atti l'in- sussistenza del diritto alla prestazione estera (inesistenza del requisito di eta', inesistenza del tipo di prestazione richiesta, ecc.), l'addetto provvede a: - adottare un provvedimento di conferma (mod. CI29) inserendo nei campi della DECISIONE ITALIANA, la data del giorno e la motiva- zione "F" e successivamente la motivazione prevista per il mancato inoltro della domanda all'estero. L'inserimento di detti dati aggiorna automaticamente il campo esito CI81 ed il campo COD. ES. dell'EAD75. - notificare all'interessato il provvedimento italiano mod. CI29. 4.1.3 COLLEGAMENTO CON L'ENTE ESTERO Nel caso in cui debba essere accertato il diritto alla pen- sione estera, ovvero, qualora l'interessato esprima comunque la volonta' di far pervenire la richiesta all'Ente estero, (vedi Msg. n.5643 dell'11.5.95 all. 6), l'addetto effettua il collegamento con la competente Istituzione estera attivando la procedura CI81 come indicato al punto 3.2.3 della presente Circolare, avendo cura di richiedere, se del caso, il bloccaggio degli arretrati esteri (si rammenta che le Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole del Ca- nale, USA, Canada e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arre- trati). 4.1.4 DEFINIZIONE IN REGIME INTERNAZIONALE L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera e l'estratto contributivo, provvede a: - aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo, al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la data di ricezione del provvedimento e, a seconda dei casi, per quanto concerne l'assicurazione italiana: a) se la decisione estera e' di accoglimento: - eliminare la pensione in godimento e determinare il riscosso sulla stessa; - liquidare la pensione in pro rata utilizzando la procedura di calcolo passante in regime internazionale che aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81; recuperare il riscosso e conguagliare eventuali arretrati esteri; - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della pensione; b) se la decisione estera e' di reiezione: - adottare un provvedimento di conferma della pensione in pagamento inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del CI81, la data del giorno, il codice "C" la motivazione "F", che aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75, rispettivamente con "C" e con "A"; - notificare all'interessato il provvedimento italiano, (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) e, qualora l'Istituzione estera abbia inviato un provvedimento da notificare, allegare al provvedimento italiano la decisione estera con formulario E211 ed E212 in caso di domanda in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale. 5. DOMANDE DI SOLA PENSIONE ESTERA Per domande di sola pensione estera, a carico di uno o piu' Stati, si intendono quelle domande presentate, o aperte d'ufficio, da titolari di pensione autonoma italiana ovvero da parte di coloro, assicurati o non assicurati in Italia, che non chiedono la pensione italiana. 5.1 ISTRUTTORIA IN REGIME INTERNAZIONALE E DEFINIZIONE L'addetto, ultimata l'istruttoria preliminare e dopo aver e- ventualmente ricevuto il verbale di visita medica da parte dell'Ufficio Sanitario, provvede a: - inserire il codice "T" al campo COD.ES. dell'EAD75; questa operazione attiva la compilazione automatica del campo DATA CARICO del pannello CI81; - effettuare il collegamento con l'Istituzione estera competente tramite la procedura CI81, come indicato al precedente punto 3.2.3 della presente Circolare. L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a: - aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo, al sottocampo COD, i codici "A" o "R", a seconda che la decisione estera sia di accoglimento o di reiezione, e, al sottocampo DATA, la data di ricezione del provvedimento; - adottare il provvedimento di conferma della pensione autonoma in pagamento o di "non esame" per coloro che non hanno chiesto la pensione italiana, inserendo nei campi della DECISIONE ITALIANA del CI81, la data del giorno e, rispettivamente, il codice "C" e mot. "R", o il codice "R" e mot. "K"; tali dati aggiornano automaticamente il campo ESITO del CI81; - notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il provvedimento (mod. CI29) e la decisione estera con formulario E211 ed E212 in caso di domande in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale; - trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti all'estero, il mod. CI29, a seconda dei casi, con formulario E210 o mod. CI32 ed eventuale formulario di collegamento bilaterale, allegando, se del caso, il mod. E205 o similare (vedi anche precedente punto 2.2.2 della presente Circolare); - aprire d'ufficio una domanda di ricostituzione della pensione autonoma italiana qualora la prestazione estera influisca sulla misura dell'importo in pagamento. 6. DOMANDE DI RICOSTITUZIONE Rientrano in questo caso le domande presentate o aperte d'uf- ficio, da gia' titolari di pensione di ruolo "S" intese ad ottenere un ricalcolo della pensione in pagamento o un beneficio aggiuntivo. Rientrano altresi' in questa tipologia le ricostituzioni a domanda o d'ufficio per concessione di pensione estera. La ricostituzione, a domanda o d'ufficio, e' esaminata ed ac- quisita secondo quanto indicato al punto 1.1 della presente Circo- lare. La compilazione del campo DATA ACQ dell'EAD75 con la data del giorno di lavorazione comporta, in presenza dei codici 7, 8, G, H, L, V al campo TIPO, la compilazione automatica, con la stessa da- ta, del campo DATA CARICO del CI81 (vedi Msg.12586 del 20.6.95 al- legato 7); 6.1 DOMANDE DI RICOSTITUZIONE PER PENSIONE ESTERA Sono le domande intese ad ottenere la pensione estera o quelle aperte d'ufficio per concessione della prestazione estera. 6.1.1 ISTRUTTORIA L'addetto, nel caso si tratti di domanda da trasmettere ad un Organismo estero, prosegue nella trattazione secondo quanto indi- cato al punto 3.2.3 della presente Circolare, richiedendo, se del caso, il bloccaggio degli arretrati esteri (si rammenta che le Convenzioni con il Brasile, Jersey e Isole del Canale, USA, Canada e Quebec non prevedono il bloccaggio degli arretrati). Nel caso si tratti di ricostituzione per concessione di pen- sione estera, prosegue direttamente con la definizione. 6.1.2 DEFINIZIONE L'addetto, una volta ricevuta la decisione estera, provvede a: - aggiornare il campo PROV. ESTERO dell'archivio CI81 immettendo, al sottocampo COD, i codici "A" o "R" a seconda che la decisione estera sia di accoglimento o di reiezione, al sottocampo DATA, la data di ricezione del provvedimento e: a - se la decisione estera e' di accoglimento: - ricalcolare, con la procedura di ricostituzione di calcolo passante internazionale, la pensione gia' concessa, effettuando il conguaglio con eventuali arretrati esteri; il calcolo aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81; - effettuare le ulteriori operazioni per il pagamento della pensione; b - se la decisione estera e' di reiezione: - adottare un provvedimento di conferma della pensione in pagamento inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del CI81, la data del giorno, il codice "C" e la motivazione "F"; l'inserimento di tali dati aggiorna automaticamente il campo ESITO del CI81 ed il campo COD.ES dell'EAD75, rispettivamente con "C" e con "A"; - notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il provvedimento italiano, (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) e, qualora l'Istituzione estera abbia inviato un provvedimento da notificare, allegare al provvedimento italiano la decisione estera con formulario E211 ed E212, in caso di domanda in regime CEE, o CI35 in caso di Convenzione bilaterale. - trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti all'estero, il provvedimento italiano (il mod. CI28 di cui al caso a") con formulario E210 qualora il provvedimento estero sia pervenuto tramite una Istituzione CEE, ovvero notificare direttamente all'interessato il provvedimento italiano trasmettendone, se del caso, copia all'Istituzione estera con mod. CI32 qualora il provvedimento estero sia pervenuto tramite una Istituzione di un Paese legato all'Italia da accordi bilaterali (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA, vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); 6.2 DOMANDE DI RICOSTITUZIONE DOCUMENTALI O CONTRIBUTIVE Sono le domande presentate per variazioni non collegate a decisioni di Organismi esteri ed in genere tendenti ad ottenere benefici di varia natura: prestazioni familiari, supplementi, conferma dell'Assegno ordinario di invalidita', applicazione di sentenze ecc. 6.2.1 ISTRUTTORIA L'addetto prosegue nell'istruttoria verificando l'esistenza dei documenti necessari per la definizione della domanda. Ove necessario provvede a richiedere alle Istituzioni estere, all'interessato o "ad altri", eventuali documenti mancanti utiliz- zando le previste lettere automatizzate da archivio CI81. 6.2.2 DEFINIZIONE Verificata la completezza della documentazione, l'addetto provvede a: a - in caso di domanda da accogliere, ricalcolare, con la procedura di ricostituzione di calcolo passante internazionale, la pensione gia' concessa; l'effettuazione del calcolo aggiorna automaticamente il campo COD.ES. dell'EAD75 e il campo ESITO del CI81; b - in caso di domanda da respingere, adottare un provvedimento di reiezione (mod. CI29) inserendo, nei campi della DECISIONE ITALIANA del CI81, la data del giorno, il codice "R" e la relativa motivazione; detta operazione aggiorna automaticamente con "R" il campo ESITO del CI81 e con "A" il COD.ES. dell'EAD75; - notificare all'interessato, in caso di residenti in Italia, il provvedimento italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29); - trasmettere all'Ente estero per la notifica, in caso di residenti all'estero, il provvedimento italiano (nel caso "a" il mod. CI28 e nel caso "b" il mod. CI29) con formulario E210 qualora la domanda sia pervenuta tramite una Istituzione CEE, ovvero notificare direttamente all'interessato il provvedimento italiano trasmettendone, se del caso, copia all'Istituzione estera con mod. CI32 qualora la domanda sia pervenuta tramite una Istituzione di un Paese legato all'Italia da accordi bilaterali (nessuna comunicazione va effettuata nei confronti della SSA USA, vedi Msg. n 18016 del 30.10.92 all. 5); - inviare all'Ente competente, nel caso di accertamento di nuovi contributi che possano influire su una precedente decisione estera, un estratto rettificativo compilando il formulario E205 o similare. ************ Si invitano le Sedi regionali, nell'ambito delle funzioni di coordinamento loro proprie, a promuovere apposite riunioni degli operatori addetti per una migliore diffusione delle istruzioni contenute nella presente circolare. IL DIRETTORE GENERALE Trizzino -------------------------- NOTE (1) V. "ATTI UFFICIALI" 1993, PAG. 3350 (2) V. "ATTI UFFICIALI" 1994, PAG. 4703 (3) V. "ATTI UFFICIALI" 1993. PAG. 4430 N.B. Per quanto riguarda gli allegati n. 1, 5, 6 e 7 si rinvia al supporto cartaceo ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI 1) Ordinati per Stato ARGENTINA........................................................14 AUSTRALIA........................................................33 AUSTRIA .........................................................09 BRASILE .........................................................21 BELGIO ..........................................................02 CANADA ..........................................................24 CAPOVERDE........................................................30 CROAZIA..........................................................39 DANIMARCA........................................................18 FINLANDIA........................................................41 FRANCIA .........................................................01 GERMANIA.........................................................10 GRAN BRETAGNA....................................................04 GRECIA ..........................................................28 IRLANDA .........................................................19 ISLANDA..........................................................40 JERSEY C.J.......................................................26 LIECHTENSTEIN....................................................27 LUSSEMBURGO......................................................06 MONACO PRINCIPATO................................................16 NORVEGIA.........................................................29 OLANDA ..........................................................07 PORTOGALLO ......................................................32 QUEBEC ..........................................................25 S. MARINO........................................................22 SPAGNA ..........................................................11 SLOVENIA.........................................................38 SVEZIA ..........................................................20 SVIZZERA.........................................................17 TUNISIA .........................................................34 TURCHIA .........................................................36 URUGUAY .........................................................31 USA .............................................................23 VENEZUELA........................................................37 YUGOSLAVIA.......................................................13 CEE .............................................................12 CONVENZIONE EUROPEA..............................................35 ELENCO DEI CODICI DEGLI STATI ESTERI CONVENZIONATI 2) Ordinati per numero di codice 01...................................................FRANCIA 02...................................................BELGIO 04.................................................. GRAN BRETAGNA 06...................................................LUSSEMBURGO 07...................................................OLANDA 09...................................................AUSTRIA 10...................................................GERMANIA 11...................................................SPAGNA 12...................................................CEE 13...................................................YUGOSLAVIA 14...................................................ARGENTINA 16...................................................MONACO P. 17...................................................SVIZZERA 18...................................................DANIMARCA 19...................................................IRLANDA 20...................................................SVEZIA 21...................................................BRASILE 22...................................................SAN MARINO 23...................................................USA 24...................................................CANADA 25...................................................QUEBEC 26...................................................JERSEY C.J. 27...................................................LIECHTENSTEIN 28...................................................GRECIA 29...................................................NORVEGIA 30...................................................CAPOVERDE 31...................................................URUGUAY 32...................................................PORTOGALLO 33...................................................AUSTRALIA 34...................................................TUNISIA 35...................................................CONV.EUROPEA 36...................................................TURCHIA 37...................................................VENEZUELA 38...................................................SLOVENIA 39...................................................CROAZIA 40...................................................ISLANDA 41...................................................FINLANDIA ELENCO DELLE SIGLE AUTOMOBILISTICHE DEGLI STATI ESTERI AFGHANISTAN.....................................................AFG AFRICA DEL SUD..................................................ZA ALBANIA ........................................................AL ALDERNEY (IS. ANGLO NORMANNE)...................................GBA ALGERIA.........................................................DZ ANDORRA.........................................................AND ANTILLE OLANDESI................................................NA ARABA SIRIANA (REPUBBLICA DI)...................................SYR ARABIA SAUDITA.................................................. ARGENTINA.......................................................RA AURIGNY (IS. ANGLO-NORMANNE)....................................GBA AUSTRALIA.......................................................AUS AUSTRIA.........................................................A BAHAMAS.........................................................BS BAHREIN ........................................................BRN BANGLADESH......................................................BD BARBADOS........................................................BDS BELGIO..........................................................B BELIZE (VEDI HONDURAS BRITANNICHE) BENIN...........................................................DY BIELORUSSIA.....................................................BLR BIRMANIA........................................................BUR BOSNIA ERZEGOVINA...............................................BIH BOTSWANA........................................................RB BRASILE.........................................................BR BRUNEI .........................................................BRU BULGARIA........................................................BG BURUNDI.........................................................RU CAMBOGIA DEMOCRATICA............................................K CAMERUN.........................................................CAM CANADA .........................................................CDN CAPOVERDE (REPUBBLICA DI).......................................CV CECA REP. (gia' CECOSLOVACCHIA CS)...............................CZ CENTRO AFRICANA (REPUBBLICA)....................................RCA CHILI...........................................................RCH CIAD.....(gia' TD)...............................................TCH CILE............................................................RCH CINA............................................................RC CIPRO...........................................................CY CITTA' DEL VATICANO.............................................V COLOMBIA........................................................CO CONF. DI STATI INDIPENDENTI (Russia)..(gia' SU)..................RUS CONGO...........................................................RCB COREA (REPUBBLICA DI)...........................................ROK COSTA D'AVORIO..................................................CI COSTARICA.......................................................CR CROAZIA.........................................................HR CUBA............................................................C DAHOMEY (VEDI BENIN) DANIMARCA.......................................................DK DOMINICA (IS. SOPRAVVENTO)......................................WD DOMINICANA (REPUBBLICA). .............DOM ECUADOR............................................ .............EC EGITTO ............................................ .............ET EL SALVATOR........................................ .............ES ESTONIA..(gia' EW)................................. ..............EST ETIOPIA............................................ .............ETH FAROER (ISOLE)..................................... .............FR FIGI (ISOLE)....................................... .............FJI FILIPPINE.......................................... .............RP FINLANDIA....(gia' SF)............................. ..............FIN FRANCIA............................................ .............F GABON.............................................. .............GAB GAMBIA ............................................ .............WAG GEORGIA.........................................................GE GERMANIA .......................................................D GHANA...........................................................GH GIAMAICA........................................................JA GIAPPONE........................................................J GIBILTERRA......................................................GBZ GIORDANIA.......................................................HKJ GRAN BRETAGNA (REGNO UNITO DI G.B. E IRLANDA DEL NORD)..........GB GRECIA..........................................................GR GRENADA (IS. SOPRAVVENTO).......................................WG GUATEMALA.......................................................GCA GUAYANA (BRITANNICA)............................................GUY GUERNESEY (IS. ANGLO-NORMANNE)..................................GBG GUINEA..........................................................RG HAITI. .........................................................RH HONDURAS BRITANNICHE............................................BH HONG KONG.......................................................HK INDIA...........................................................IND INDONESIA.......................................................RI IRAN............................................................IR IRAQ............................................................IRQ IRLANDA DEL NORD (VEDI GRAN BRETAGNA) IRLANDA (REPUBBLICA)............................................IRL ISLANDA.........................................................IS ISRAELE.........................................................IL ITALIA..........................................................I JERSEY (IS. ANGLO NORMANNE).....................................GBJ KAZAKISTAN......................................................KZ KENIA...........................................................EAK KHMER REP. (VEDI CAMBOGIA) KIRGHISTAN......................................................KS KUWAIT..........................................................KWT LAOS (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)...............................LAO LESOTHO.........................................................LS LETTONIA........................................................LV LIBANO..........................................................RL LIBERIA.........................................................LB LIBIA...........................................................LAR LIECHTENSTEIN...................................................FL LITUANIA........................................................LT LUSSEMBURGO.....................................................L MACEDONIA.......................................................MK MADAGASCAR (REP. MALGASCIA).....................................RM MALAWI..........................................................MW MALESIA.........................................................MAL MALI............................................................RMM MALTA...........................................................M MAN (ISOLA DI)..................................................GBM MAROCCO.........................................................MA MAURITANIA......................................................RIM MAURITIUS (ISOLE)...............................................MS MESSICO.........................................................MEX MOLDAVIA........................................................MND MONACO (PRINCIPATO DI)..........................................MC MOZAMBICO.......................................................MOC NAMIBIA.........................................................NAM NEPAL...........................................................NEP NICARAGUA.......................................................NIC NIGER...........................................................RN NIGERIA.........................................................WAN NORVEGIA........................................................N NUOVA GUINEA....................................................PNG NUOVA ZELANDA...................................................NZ NUOVE ANTILLE (VEDI ANTILLE) PAESI BASSI (OLANDA)............................................NL PAKISTAN........................................................PAK PANAMA..........................................................PA PAPUA...........................................................PNG PARAGUAY........................................................PY PERU'...........................................................PE POLONIA.........................................................PL PORTOGALLO......................................................P QATAR...........................................................QA RHODESIA .......................................................ZW ROMANIA.........................................................RO RWANDA..........................................................RWA SAINT-VINCENT (IS. SOPRAVVENTO).................................WV SAMOA OCCIDENTALI...............................................WS SAN MARINO (REPUBBLICA DI)......................................RSM SANTA LUCIA (IS.SOPRAVVENTO)....................................WL SENEGAL.........................................................SN SEYCHELLES ISOLE................................................SY SIERRA LEONE....................................................WAL SINGAPORE.......................................................SGP SIRIA (VEDI ARABA SIRIANA) SLOVACCHIA..(gia' SLK)...........................................SK SLOVENIA........................................................SLO SOMALIA.........................................................SO SPAGNA..........................................................E SRI LANKA (CEYLON)..............................................CL STATI UNITI D'AMERICA...........................................USA SUD AFRICA (VEDI AFRICA DEL SUD) SUDAN...........................................................SUD SURINAME (GUAYANA OLANDESE).....................................SME SVEZIA .........................................................S SVIZZERA .......................................................CH SWAZILAND.......................................................SD TADIKISTAN......................................................TJ TAILANDIA.......................................................T TAIWAN REP. NAZ.CINA/FORMOSA (VEDI CINA) TANZANIA E TANGANICA (REPUBBLICA UNITA DI)......................EAT TOGO............................................................TG TRINIDAD E TOBAGO...............................................TT TUNISIA.........................................................TN TURCHIA.........................................................TR TURKMENISTAN....................................................TM UCRAINA.........................................................UA UGANDA..........................................................EAU UNGHERIA........................................................H U.R.S.S. EX (VEDI CONF. DI STATI INDIPENDENTI) URUGUAY.........................................................ROU VENEZUELA.......................................................YV VERGINI ISOLE...................................................BUI VIETNAM (REPUBBLICA DEL)........................................VN YEMEN..(gia' YE).................................................YAR YUGOSLAVIA......................................................YU ZAIRE (REPUBBLICA DELLO)........................................ZRE ZAMBIA..........................................................Z ZANZIBAR........................................................EAZ ZIMBABWE (VEDI RHODESIA) ALL. 4 SEDI COMPETENTI NELL'AMBITO REGIONALE ALLA TRATTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE PRESENTATE DAI RESIDENTI ALL'ESTERO REGIONE S.A.P. COMPETENTE ABRUZZO L'AQUILA BASILICATA POTENZA CALABRIA CATANZARO, COSENZA, REGGIO C. CAMPANIA NAPOLI EMILIA ROMAGNA FORLI' FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE LAZIO ROMA FLAMINIO (BILATERALI) ROMA TUSCOLANO (CEE) LIGURIA GENOVA LOMBARDIA BERGAMO MARCHE ANCONA MOLISE CAMPOBASSO PIEMONTE TORINO SUD PUGLIA BARI SARDEGNA CAGLIARI SICILIA PALERMO CENTRO TOSCANA FIRENZE TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO UMBRIA PERUGIA VAL D'AOSTA AOSTA VENETO VENEZIA SEDI COMPETENTI A TRATTARE IN VIA ESCLUSIVA LE DOMANDE DEI RESIDENTI ALL'ESTERO PRESENTATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON I SEGUENTI STATI: STATI S.A.P. COMPETENTE AUSTRALIA ANCONA PRINCIPATO DI MONACO GENOVA SAN MARINO RIMINI EX JUGOSLAVIA TRIESTE ***************** Fonte: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20146%20del%2015-7-1996.htm [come da accesso del 15ott2022]