Pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (uniemens).
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Contratto di lavoro part time di tipo orizzontale
3. Contratto di lavoro part time di tipo verticale o misto
4. Innovazioni procedurali e istruzioni operative
1. Premessa
A seguito dell’integrazione delle informazioni contenute nel flusso delle denunce retributive mensili (già e-mens), sono state fornite nuove istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli (vedi circolare n. 94 del 22.07.2009).
Ad integrazione delle predette istruzioni, ferme restando le indicazioni fornite con circolare 41/2006, con la presente circolare si indicano le modalità di liquidazione delle citate indennità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) mediante l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la “retribuzione teorica” contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi, riproporzionata.
Analogamente a quanto previsto nella menzionata circolare 94/2009, dalla data di pubblicazione delle istruzioni di cui alla presente circolare, saranno eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind. mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in esame.
2. CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DI TIPO ORIZZONTALE
Come noto, il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Pertanto, la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già di per sé ridotta. Nell’ipotesi in esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati per i lavoratori full time con circolare 94/2009, di seguito comunque richiamati.
2.1 Indennità di malattia e congedo di maternità
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia e di congedo di maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o posticipato), va presa a riferimento la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente la data di cessazione o sospensione (o, comunque, dell’ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente la data di inizio del periodo indennizzabile)[1].
Una volta individuata la retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre ricavare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) seguendo i procedimenti di calcolo già descritti nella circolare 94/2009, par. 3, lett. A., distinti a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore interessato (operaio o impiegato).
2.2 Congedo parentale
Anche in tale ipotesi, va presa a riferimento la retribuzione teorica (già ridotta) del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di congedo parentale; si rinvia al procedimento di calcolo descritto nella circolare 94/2009, par. 3, lett. B.
3. CONTRATTO DI LAVORO PART TIME DI TIPO VERTICALE O MISTO
In caso di part time di tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso di part time di tipo misto (ossia nel caso in cui l’orario ridotto si alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità, potrebbe essere necessario riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento come indicato nei paragrafi successivi.
3.1 Indennità relativa ad un periodo di malattia o al congedo di maternità iniziato durante la fase lavorativa oppure entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso di operai, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)[2];
2. moltiplicare l’importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
3. dividere l’importo ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 26.
Esempio:
Ø Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
Ø Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 euro
Ø Numero mensilità annue: 13
Pertanto:
1. 7200 euro : 12 mesi = 600 euro
2. (600 euro X 13.000) : 12.000 = 650 euro
3. 650 : 26 = 25 euro (RMGG)
In caso di impiegati, per individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è necessario:
1. per il riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)[3];
2. moltiplicare l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
3. dividere l’importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30.
Esempio:
Ø Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
Ø Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 euro
Ø Numero mensilità annue: 14
Pertanto:
1. 9.000 euro: 12 mesi = 750 euro
2. (750 euro X 14.000): 12.000 = 875 euro
3. 875 : 30 = 29,16 euro (RMGG)
3.2 Congedo parentale
In caso di part time verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti – vedi circ. 41/2006).
Ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera – non comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive – occorre dividere la retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese considerato.
L’indennità di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione giornaliera (come sopra individuata), andrà corrisposta per le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in questione.
4. Innovazioni procedurali e istruzioni operative
La procedura è in corso di modifica e il suo rilascio verrà comunicato con uno specifico messaggio della Direzione competente.
Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS – secondo i distinti criteri di calcolo indicati nei precedenti paragrafi – per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità, congedo parentale a pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto.
Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso UNIEMENS da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
Il direttore generale
[1] A) Data inizio evento: 25 maggio; data cessazione contratto: 15 aprile; periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: marzo. B) Data inizio evento: 25 maggio; data cessazione contratto: 31 aprile; periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: aprile.
[2] Nel caso in cui, alla data di inizio dell’evento indennizzabile, il lavoratore non abbia ancora svolto 12 mesi di lavoro, il riproporzionamento (in dodicesimi) andrà effettuato prendendo a riferimento la retribuzione complessiva teorica prevista dal contratto per i primi 12 mesi (es. contratto di durata pari a due anni, ossia dal 01 febbraio 2008 al 31 gennaio 2010: inizio evento indennizzabile 31 marzo 2008; la retribuzione di riferimento complessiva da considerare ai fini del riproporzionamento sarà quella prevista da febbraio 2008 a gennaio 2009).
Qualora, invece, il contratto preveda una durata inferiore ai 12 mesi, la retribuzione teorica mensile andrà ricavata prendendo a riferimento la retribuzione teorica complessivamente prevista per i mesi solari interi compresi nella durata del contratto e dividendo tale retribuzione per il numero dei mesi stessi (es. contratto dal 20 marzo 2009 al 10 novembre 2009: i mesi solari interi compresi in tale periodo sono pari a 7, cioè compresi da aprile a ottobre; la retribuzione complessiva da considerare è quella dovuta al lavoratore per tali mesi; tale retribuzione va poi suddivisa per il numero dei mesi considerati ossia, nell’esempio, per 7).
[3] Vedi nota 2