r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento per l’esecuzione della legge 1766/1927 sugli usi civici

Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 – Regolamento per l’esecuzione della l. sugli usi civici

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Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento per l’esecuzione della legge 1766/1927 sugli usi civici”
  1. Gli usi civici sono un diritto di godimento spettante a una determinata comunità, gravante di solito su fondi rustici (pubblici o privati), che si concretizza nel diritto di coltivazione, di caccia, di pascolo o di legnatico. Sono diritti risalenti al medioevo, nati per dare un sostentamento vitale alle popolazioni quando la terra rappresentava l’unica fonte dalla quale ricavare mezzi di sopravvicenza. Gli usi civici sono imprescrittibili (non si possono estinguere per usucapione di alcuni soggetti oppure per il mancato esercizio) e non sono alienabili.
    Due principali categorie di usi civici: usi civici su terre private; usi civici su terre di dominio della collettività.
    Terre private
    Il terreno privato gravato da uso civico è commerciabile, ma, l’alienazione non estingue l’uso civico il quale continuerà a insistere sul fondo, limitandone il dominio. Per vendere il terreno privato libero dall’uso civico, è necessario prima effettuare l’affrancazione del fondo. L’affrancazione del fondo rappresenta una procedura di liquidazione monetaria dell’uso civico e dopo di essa il fondo può circolare liberamente senza limiti di sorta.
    Terreni pubblici
    Quando gli usi civici gravano su terre pubbliche, sonodisciplinate dalla legge 1766/1927. Tali terre sono per definizione incommerciabili, imprescrittibili e insuscettibili di mutamento di destinazione.

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