D.M. n. 170 del 6 agosto 2021 – comunicazione obbligatoria per distacco transnazionale del lavoratore prestatore di servizi

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Di dr G

Andrea Gandini è un giurista e programmatore, autore di manuali e saggi. Master di secondo livello in protezione dei dati; perfezionamento in programmazione per giuristi e legal tech; laurea in giurisprudenza; diploma di perito informatico.​​ Responsabile di amministrazione del Personale presso una azienda ove partecipa a progetti di digitalizzazione ed automatismi amministrativi. A livello extra aziendale, svolge occasionali consulenze di office automation e protezione dati. Blog personale: www.dottorgandini.it

1 commento su “D.M. n. 170 del 6 agosto 2021 – comunicazione obbligatoria per distacco transnazionale del lavoratore prestatore di servizi”
  1. Sintesi:
    La comunicazione di distacco transnazionale è stata introdotta dal Decreto Legislativo n.136/2016 che ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/67/UE e successivamente aggiornata con Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, il quale a sua volta ha recepito la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018.
    Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 170 del 6 agosto 2021.
    Dal 26 dicembre 2016 sono soggetti a questo adempimento i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia effettuate da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro, i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.
    Operativamente:
    la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Inoltre, ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;
    la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco;
    la notifica motivata per i distacchi di lunga durata deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

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