Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo. Nello specifico, si comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Circolare Inps n 106 del 29-09-2022 congedo di maternità indicazioni operative – documentazione- astensione post parto
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1 commento su “Circolare Inps n 106 del 29-09-2022 congedo di maternità indicazioni operative – documentazione- astensione post parto”
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Il punto 3 della circolare Inps 106/2022 afferisce all’stensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso. Un passo molto importante da approfondire leggendo la circolare 106: “Si specifica che, nel caso di intervenuta malattia prima dell’evento del parto (o della data presunta dello stesso), l’inizio del congedo di maternità coincide con l’inizio della malattia e i giorni di ante partum lavorati si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto”.